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Bollettino


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Delibera n. 24035

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("TUF"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet https://wealthtrade.capital e relativa pagina https://trade.wealth-trade.capital

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito internet https://wealth-trade.capital - risultato attivo, disponibile anche in lingua italiana e registrato in forma anonima - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di trading su azioni e su CFD relativi a indici e cripto-attività;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito https://wealth-trade.capital - tramite procedura disponibile, tra l'altro, in corrispondenza del sito https://capital-liquidity.com nonché della pagina https://trade.wealth-trade.capital - e l'apertura di un account; in particolare, all'interno del sito https://wealth-trade.capital sono menzionate quattro tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Basic", "Silver", "Gold" e "Platinum";

iii. all'interno dell'area riservata del sito https://wealth-trade.capital, risultata disponibile anche in lingua italiana in corrispondenza del dominio https://trade.wealth-trade.capital, sono presenti specifiche funzionalità, tra cui quella dedicata al deposito ed al prelievo di denaro sul conto di trading nonché la piattaforma ove è possibile impartire gli ordini di negoziazione;

iv. quanto alla riconducibilità, all'interno del sito https://wealth-trade.capital sono presenti generici riferimenti ad un'entità denominata "Wealth Trade Capital" di cui è indicato l'indirizzo di posta elettronica di contatto support@alio-trade.info;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://wealth-trade.capital e relativa pagina https://trade.wealth-trade.capital è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, in quanto tramite detti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://wealthtrade.capital e relativa pagina https://trade.wealth-trade.capital, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto l'operatività del sito https://wealth-trade.capital ha formato oggetto di attività promozionale condotta, anche mediante l'utilizzo di indebiti riferimenti a noti personaggi del mondo imprenditoriale italiano, tramite il sito internet https://capital-liquidity.com, risultato disponibile esclusivamente in lingua italiana. Inoltre, il sito https://wealth-trade.capital e la relativa pagina https://trade.wealth-trade.capital sono risultate disponibili anche in lingua italiana ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti a impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al medesimo sito dall'Italia mediante indirizzi IP italiani;

CONSIDERATO che l'operatività rilevata sul sito https://wealth-trade.capital e relativa pagina https://trade.wealth-trade.capital non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di servizi e attività di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del TUF - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://wealth-trade.capital e relativa pagina https://trade.wealth-trade.capital consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni.

10 giugno 2026

IL PRESIDENTE VICARIO
Maria Chiara Mosca