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Bollettino


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Delibera n. 20463

Radiazione del sig. Giovanni Meinardi dall'albo unico dei consulenti finanziari

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «TUF»);

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni (di seguito anche «Regolamento Intermediari»), nel testo vigente al tempo dei fatti;

VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 5844 del 18 dicembre 1991, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari (già Albo unico dei promotori finanziari) del sig. Giovanni Meinardi, nato a Torrazza Piemonte (TO) il 16 maggio 1956 […omissis…];

VISTA la delibera dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari – OCF n. 875 del 30 dicembre 2017, con cui lo stesso sig. Meinardi è stato cancellato dall’Albo unico dei consulenti finanziari per mancato pagamento nei termini del contributo di vigilanza e di tenuta dell’Albo stesso;

VISTA la propria delibera n. 20120 del 20 settembre 2017, adottata sulla base di fatti che qui si intendono integralmente richiamati, con la quale il sig. Meinardi è stato sospeso in via cautelare dall’esercizio dall’attività di promotore finanziario per sessanta giorni, ai sensi dell’art. 55, comma 1, del TUF;

VISTE le note datate 10 febbraio 2017, 13 febbraio 2017, 20 febbraio 2017 e 3 aprile 2017, con cui Banca Mediolanum S.p.A. (di seguito, anche solo «Mediolanum») ha segnalato di aver accertato gravi irregolarità nell’operato del proprio consulente finanziario sig. Giovanni Meinardi e comunicato di aver receduto per giusta causa, in data 14 febbraio 2017, dal rapporto di agenzia con lo stesso intrattenuto;

VISTA la richiesta di dati e notizie inviata dalla Divisione Intermediari/Ufficio Vigilanza Intermediari – Rete Promotori e Consulenti Finanziari in data 11 settembre 2017 e la correlata nota di riscontro del 15 settembre 2017, con cui Mediolanum ha fornito informazioni aggiuntive su quanto emerso e trasmesso ulteriore copiosa documentazione comprovativa delle condotte illecite poste in essere dal consulente;

RILEVATO che, dall’esame degli elementi complessivamente forniti dall’Intermediario, emerge che il sig. Meinardi, nel periodo compreso tra il 2012 ed il 2017, ha acquisito, mediante distrazione, disponibilità di ingenti somme di pertinenza della clientela, perfezionato operazioni non autorizzate, omesso di trasmettere operazioni effettivamente disposte dai suoi clienti, comunicato e trasmesso loro informazioni e rendiconti non rispondenti al vero, ricevuto dai clienti modulistica prefirmata in bianco ed accettato mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte;

VISTA la nota del 2 novembre 2017, notificata all’interessato in pari data, con cui la DIN ha contestato al sig. Giovanni Meinardi la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari, nel testo vigente al tempo dei fatti:

  • art. 107, comma 1, per aver:
    • acquisito, mediante distrazione, disponibilità di somme di pertinenza della clientela;
    • perfezionato operazioni non autorizzate dalla clientela e omesso di trasmettere operazioni di investimento;
    • comunicato informazioni e rilasciato rendiconti ai clienti non rispondenti al vero;
    • ricevuto modulistica prefirmata in bianco;
  • art. 108, comma 5, per aver:
    • accettato mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte.

RILEVATO che la parte non ha svolto attività difensiva, benché resa edotta di potersi avvalere di tali facoltà con la predetta nota del 2 novembre 2017;

VISTA la Relazione per la Commissione dell’11 maggio 2018, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato quanto oggetto di contestazione e formulato la conseguente proposta in merito alla quantificazione della relativa sanzione;

RITENUTI accertati, sulla base delle risultanze istruttorie, i fatti oggetto di contestazione e, conseguentemente, accertata la violazione delle citate disposizioni del Regolamento Intermediari, nel testo vigente al tempo dei fatti;

CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell’entità della sanzione:

  • ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Regolamento Intermediari, la Consob irroga le sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;
  • ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), nn. 4, 5 e 7, del Regolamento Intermediari, la Consob dispone la radiazione dall’Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione e/o distrazione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza dell’investitore, di comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero e di perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest’ultimo, o comunque al medesimo collegati;
  • ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. b), n. 6  del Regolamento Intermediari, la Consob dispone la sospensione sanzionatoria dall’Albo unico dei consulenti finanziari, per un periodo compreso tra un mese e quattro mesi, in caso di accettazione dal cliente o dal potenziale cliente di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle normativamente prescritte;
  • per la violazione degli obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza di cui all’art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari, conseguente alla mancata esecuzione di operazioni disposte dalla clientela e all’aver ricevuto dai clienti modulistica firmata in bianco, non è prevista una specifica sanzione, con l’effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione della Consob, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto della sua gravità e dell’eventuale recidiva;
  • anche tali condotte illecite costituiscono, nel caso di specie, violazioni particolarmente gravi della normativa di riferimento, stante la loro connessione e strumentalità con gli atti acquisitivo/distrattivi posti in essere;
  • la pluralità delle condotte illecite accertate in danno di numerosi clienti, la reiterazione delle medesime nell’arco di più anni, la ingente entità dei danni arrecati nonché le modalità con cui le stesse sono state poste in essere costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l’affidabilità del consulente finanziario di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori;
  • le violazioni di cui trattasi possono essere ascritte al sig. Meinardi a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

Il sig. Giovanni Meinardi, nato a Torrazza Piemonte (TO) il 16 maggio 1956 […omissis…], è radiato dall’Albo Unico dei consulenti finanziari.

La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 TUF alla Corte d’Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

31 maggio 2018

                        p. IL PRESIDENTE
Anna Genovese