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 REGOLAMENTO EMITTENTI

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELEGATI SUI BILANCI D'ESERCIZIO E CONSOLIDATO E SULLA RELAZIONE SEMESTRALE

(ART. 154-BIS DEL TUF)

ESITO DELLE CONSULTAZIONI

4 maggio 2007

Il 2 febbraio 2007 la Consob ha pubblicato un documento di consultazione in merito alle disposizioni da inserire nel Regolamento Emittenti (di seguito RE) in attuazione dell'art. 154-bis del Decreto Legislativo n. 58/98 (di seguito TUF), introdotto dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" e relativo alla figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari a cui è affidata la funzione di predisporre la redazione della documentazione contabile della società.

Sul documento sono pervenute le osservazioni di Abi, Andaf (Associazione nazionale direttori amministrativi e finanziari), Assonime, Borsa Italiana, Banco Popolare Verona e Novara (BPVN), Confindustria, Lottomatica nonché dello studio legale Clearly Gottlieb, Steen & Hamilton LLP (CGSH).

Nella trattazione che segue si dà conto di tali osservazioni e delle conseguenti determinazioni assunte dalla Commissione. Il documento riproduce il testo della norma e dell'allegato del RE resi noti per la consultazione; le osservazioni pervenute, le considerazioni svolte in proposito e il nuovo testo adottato.

* * *

"PARTE III
EMITTENTI

(…)

TITOLO II
INFORMAZIONE SOCIETARIA

(…)

Capo II
Comunicazioni al pubblico

(…)

Sezione V
Informazione periodica

(…)

Art. 81-ter
(Attestazione relativa al bilancio di esercizio,
al bilancio consolidato e alla relazione semestrale
)

Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari rendono l'attestazione prevista dall'articolo 154-bis, comma 5 del Testo unico secondo il modello indicato nell'allegato 3 [XX].

(…)

* * *

ALLEGATO 3 [XX]

Attestazione del bilancio d'esercizio/bilancio consolidato/relazione semestrale ai sensi dell'art. 81-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni

1. I sottoscritti (nome e cognome dei membri degli organi amministrativi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) della (nome della società) dichiarano che le procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio/bilancio consolidato/relazione semestrale:

a) sono state definite in maniera coerente con il sistema amministrativo/contabile e la struttura della società

b) ne è stata verificata l'adeguatezza

c) sono state effettivamente applicate nel corso del periodo cui si riferisce il bilancio d'esercizio/bilancio consolidato/relazione semestrale.

2. Al riguardo sono emersi i seguenti aspetti di rilievo (indicare eventuali osservazioni o esistenza di problematiche/anomalie riscontrate).

3. Si attesta inoltre che il bilancio d'esercizio/consolidato/relazione semestrale:

a) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

b) redatto in conformità a (inserire i riferimenti delle norme ai sensi delle quali viene predisposto il bilancio d'esercizio/bilancio consolidato/relazione semestrale), è idoneo/a a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

Data:

societari

Firma organi amministrativi delegati

Firma dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

 

............................................

............................................

 

............................................

............................................



Si rappresenta, preliminarmente, che alcune delle osservazioni formulate dai commentatori attengono all'interpretazione dell'art. 154-bis del TUF. In proposito, si premette che la disciplina in questione appartiene al diritto societario e pertanto la Consob non ha poteri di intervento diretto su di essa; ne discende che i chiarimenti di seguito forniti relativi all'interpretazione della norma (in relazione, ad esempio, alla nozione di "bilancio", al contenuto della "relazione" ulteriore rispetto all'"attestazione", all'ambito di applicazione della "dichiarazione" prevista dal comma 2 ed alle sue differenze con l' "attestazione" del comma 5) hanno carattere puramente orientativo.

* * *

OSSERVAZIONI

Alcuni osservatori hanno proposto di sostituire il termine "attestazione" utilizzato sull'intestazione del modello con quello di "relazione" in linea con la terminologia utilizzata nel corpo dell'art. 154-bis, comma 5 del TUF.

In particolare, un osservatore propone uno schema di attestazione contenente anche una dichiarazione circa lo svolgimento di ulteriori analisi e controlli delle procedure.

CONSIDERAZIONI

Si rappresenta che il comma 5 della previsione normativa attribuisce alla Consob il compito di definire il modello di attestazione resa dagli organi amministrativi delegati e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Atteso il rispetto da parte delle società quotate del modello di attestazione riportato nella norma regolamentare introdotta nel RE quale contenuto minimo della relazione da allegare al bilancio d'esercizio/consolidato ed alla relazione semestrale, non si ravvisano profili di criticità circa l'inserimento di tale attestazione in un documento più completo contenente ulteriori informazioni, quali ad esempio gli ulteriori controlli e le analisi effettuate.

OSSERVAZIONI

Con riferimento ai soggetti in capo ai quali ricade l'obbligo di rendere l'attestazione, sono stati chiesti chiarimenti circa le modalità di redazione dell'attestazione nel caso in cui l'organo amministrativo presenti un'articolazione diversa da quella prevista dall'art. 81-ter RE, ovvero in assenza di organi delegati nonché la possibilità che l'attestazione venga firmata da più persone in rappresentanza degli organi amministrativi delegati.

CONSIDERAZIONI

Si rileva che i soggetti indicati nella norma regolamentare nonché nel modello di attestazione riportato nell'allegato 3 del RE corrispondono ai soggetti indicati dal legislatore nell'art. 154-bis del TUF. Stante anche la recente introduzione nel nostro ordinamento dei diversi sistemi di amministrazione e controllo (monistico e dualistico), alternativi al modello tradizionale basato sul consiglio di amministrazione e collegio sindacale, l'espressione "organi amministrativi delegati" prevista dall'art. 154-bis del TUF è da ritenersi applicabile, come indicato da un osservatore, anche in assenza di deleghe, coinvolgendo in quel caso l'intero organo amministrativo sia esso il consiglio di gestione nel modello dualistico o il consiglio di amministrazione nel modello monistico e tradizionale. In ogni caso si ritiene possibile la delega della sola firma.

OSSERVAZIONI

E' stato chiesto da un osservatore di includere nell'oggetto dell'attestazione (attualmente "procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio/bilancio consolidato/relazione semestrale") anche le "altre comunicazioni di carattere finanziario", in linea con quanto previsto dall'art. 154-bis, comma 3. Un altro osservatore, al contrario, propone di chiarire che l'obbligo di predisporre adeguate procedure non riguarda tali comunicazioni.

 

CONSIDERAZIONI

Secondo la previsione normativa, l'oggetto dell'attestazione da rilasciare in conformità al modello Consob attiene alle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio/bilancio consolidato e relazione semestrale previste dal comma 3 dell'art. 154-bis del TUF e non si riferisce alle "altre comunicazioni di carattere finanziario". Si mantiene pertanto la formulazione proposta nel documento di consultazione del 2 febbraio u.s. in quanto in linea con la previsione normativa del comma 5, dell'art. 154-bis del TUF.

OSSERVAZIONI

Con riferimento alla dichiarazione attinente i controlli svolti sulle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio/bilancio consolidato/relazione semestrale (cfr.paragrafo 1 del modello di attestazione):

  • la richiesta attinente la verifica della "coerenza" delle procedure rispetto al sistema amministrativo/contabile e alla struttura della società è stata ritenuta non coerente con la previsione normativa [cfr. lettera a) del paragrafo 1] o addirittura superflua;
  • con particolare riferimento all' "adeguatezza" delle procedure amministrative e contabili (cfr. lettera b) è stato chiesto di:
  1. esplicitare il concetto di "adeguatezza";
  2. sostituire il concetto di "adeguatezza" con quello di "corretto disegno delle procedure, con riferimento ad un adeguato sistema dei controlli interni" nonché di associare il concetto di "adeguatezza" ad un benchmark di principi di riferimento;
  3. specificare che la verifica dell'adeguatezza delle procedure attiene al periodo cui i documenti contabili si riferiscono;
  4. prevedere la possibilità di rilasciare un' "attestazione limitata" circa l'adeguatezza delle procedure amministrative e contabili nel caso di operazioni di aggregazione industriale.

 

CONSIDERAZIONI

Nell'accogliere la proposta di eliminare il riferimento alla verifica della "coerenza" delle procedure, si riformula il testo dell'attestazione attinente i controlli tesi alla verifica dell' "adeguatezza" e l'effettiva applicazione delle procedure previste dal citato comma 3.

In merito alle proposte di modificare l'espressione "adeguatezza", si rappresenta che il termine ricalca quello utilizzato dal legislatore. Si accoglie, al riguardo, la proposta di esplicitare il periodo di riferimento per lo svolgimento di tali verifiche, riformulando il testo del modello di attestazione. Sempre in ordine all'adeguatezza, la richiesta di associare tale concetto ad un quadro di riferimento di principi generali (cd. framework) non può essere accolta in quanto, ad oggi, essi non sono ancora stati definiti dalle associazioni professionali e di categoria. Qualora in futuro tali associazioni dovessero formulare delle linee guida operative per lo svolgimento delle verifiche previste dall'art. 154-bis TUF, la Consob valuterà se simili principi potranno essere presi in considerazione dalle società quali utili punti di riferimento e una possibile modifica del modello di attestazione, attesa la generale accettazione di tali principi quale best practice e soprattutto l'adeguata flessibilità e adattabilità alle varie situazioni. Allo stato, si ritiene che il riferimento al corpo di principi generali utilizzati dalla società ai fini dell'attestazione può essere riportato nel paragrafo delle osservazioni (comma 2 del modello di attestazione), specificando dove gli stessi possono essere reperiti. Tale paragrafo viene riformulato, tra l'altro, anche per tener conto di tali indicazioni.

OSSERVAZIONI

In ordine al comma 2 del modello di attestazione, è stato proposto di eliminare dalla formulazione del testo il riferimento alla possibilità di rilevare "problematiche o anomalie" e di definire più chiaramente le finalità del paragrafo precisando, ad esempio, che lo stesso non ha solo la funzione di mettere in evidenza eventuali "patologie" ma anche di segnalare situazioni fisiologiche di particolare interesse utilizzando, se del caso, la formulazione utilizzata nelle relazioni al bilancio contenenti i giudizi dei revisori. E' stata suggerita altresì l'adozione di tipologie di giudizi simili alle "situazioni di incertezza, richiami di informativa e scope limitation". Altri osservatori ritengono che la compilazione del campo debba intendersi facoltativa.

CONSIDERAZIONI

Come già indicato nel documento di consultazione del 2 febbraio u.s., il secondo paragrafo dell'attestazione permette di fornire informazioni circa eventuali problematiche e/o anomalie riscontrate dalle società ovvero di segnalare fatti, circostanze e situazioni di particolare interesse per il lettore. Si ritiene, pertanto, utile mantenere il paragrafo presentando una nuova formulazione delle indicazioni riportate a titolo esemplificativo che chiarisca che il commento da inserire nel paragrafo è illustrativo di situazioni di particolare interesse, siano esse fisiologiche che problematiche. Nell'ambito delle osservazioni è possibile illustrare anche gli esempi di tipologie di situazioni quali le operazioni di aggregazione industriale, segnalate dagli osservatori, senza necessariamente prevedere un'"attestazione limitata". Qualora non si fossero verificati fatti da segnalare la società potrà non compilare il campo.

OSSERVAZIONI

Con riferimento all'ultimo comma del modello di attestazione (cfr. comma 3), è stato chiesto di:

  • integrare il testo dell'attestazione con le previsioni contenute nella Direttiva Transparency(1), con particolare riferimento all'indicazione che l'attestazione venga rilasciata dai sottoscrittori "sulla base della propria conoscenza", anche considerando l'eventualità che il preposto sia nominato successivamente alla chiusura del periodo di riferimento;
  • prevedere per la relazione semestrale una distinta formulazione relativamente alla corrispondenza di tale documento alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ovvero prevedere un modello di attestazione semplificato, più coerente con le caratteristiche e le finalità della relazione semestrale.

CONSIDERAZIONI

Nell'accogliere le richieste degli osservatori, si prevede che l'attestazione venga rilasciata sulla "base della conoscenza" dei soggetti che sottoscrivono il documento. Si precisa, tuttavia, che il testo dell'attestazione potrà essere oggetto di future rivisitazioni per tener conto del testo normativo di recepimento della Direttiva nonché della prassi operativa.

Con riferimento alla relazione semestrale, non si ritiene opportuno prevedere una distinta attestazione, ovvero un modello di attestazione semplificato relativamente alla dichiarazione circa le verifica della corrispondenza dei dati contenuti nella rendicontazione infrannuale rispetto alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. La formulazione dell'attestazione ricalca la previsione normativa del comma 5 ed è da ritenersi applicabile anche alla tipologia di scritture, cosiddette "extracontabili", esistenti al termine del semestre.

OSSERVAZIONI

E' stato chiesto di precisare a quale data deve essere rilasciata l'attestazione, chiarendo se ci si debba riferire al progetto di bilancio o al bilancio finale.

CONSIDERAZIONI

Su punto si fa presente che ai sensi dell'art. 2429 "Relazione dei sindaci e deposito del bilancio" del Codice Civile il legislatore ha utilizzato il termine "bilancio" anche nelle circostanze in cui tale documento corrisponda di fatto al "progetto di bilancio". Ciò porterebbe a concludere che anche nella previsione normativa dell'art. 154-bis, comma 5 del TUF, la dicitura "bilancio d'esercizio" possa essere letta "progetto di bilancio". Poiché tale norma è finalizzata a tutelare i soggetti che devono approvare il bilancio d'esercizio, in linea con l'art. 2429 Cod. Civile, si ritiene che l'attestazione debba essere allegata al progetto di bilancio approvato dall'organo competente previsto dal sistema di amministrazione e controllo assunto dalla società, rappresentando uno degli elementi informativi indispensabili per gli azionisti al fine di assumere una decisione consapevole ed informata.

OSSERVAZIONI

Alcuni osservatori suggeriscono di introdurre una disciplina transitoria per l'entrata in vigore della nuova norma regolamentare concernente l'obbligo di redazione dell'attestazione secondo il modello stabilito dalla Consob, differendo l'applicabilità delle nuove previsioni - preferibilmente - al bilancio 2007.

CONSIDERAZIONI

Con riferimento all'entrata in vigore della disciplina in esame, si rappresenta che gli obblighi di attestazione secondo il modello formulato dalla Consob decorreranno dalla rendicontazione contabile il cui periodo di riferimento chiude dopo il 1° luglio 2007.

E' possibile l'applicazione anticipata del modello previsto dalla norma regolamentare nei casi in cui la società abbia già provveduto agli adempimenti previsti dall'art. 154-bis del TUF. Nella delibera di modifica del RE verrà, pertanto, inserita la seguente previsione:

"Le disposizioni previste dall'art. 81-ter si applicano alla rendicontazione contabile il cui periodo di riferimento chiude dopo il 1° luglio 2007.".

OSSERVAZIONI

Gli osservatori hanno formulato alcune richieste di chiarimento in ordine al comma 2 dell'art.154- bis del TUF relativamente alla "dichiarazione scritta" ed alle differenze rispetto all'attestazione disciplinata dalla Consob ai sensi del comma 5. In particolare è stato richiesto di:

  1. prevedere un modello per la dichiarazione prevista dal citato comma 2;
  2. chiarire se tra i documenti oggetto della dichiarazione scritta sono da considerarsi compresi anche i documenti/prospetti informativi;
  3. indicare se i comunicati price sensitive relativi all'approvazione dei dati contabili di periodo debbano allegare concretamente la dichiarazione scritta ovvero possano semplicemente richiamarla.

CONSIDERAZIONI

Circa la differenza tra la "dichiarazione scritta" di cui all'art. 154-bis, comma 2, del TUF e l'attestazione oggetto del presente documento, si ritiene che tali documenti non possano coincidere in quanto svolgono funzioni diverse.

Da un primo esame, soggetto ad ulteriori approfondimenti per tener conto anche della prassi operativa, si ritiene che l'attestazione del comma 2 attenga ad una tipologia di documenti più ampia rispetto a quella indicata dal comma 5 (bilancio d'esercizio/consolidato e relazione semestrale). In particolare, si può ritenere che tra gli "atti" richiamati dal comma 2 in parola possano essere ricompresi anche tutti i documenti predisposti dalle società quotate ai sensi della normativa regolamentare della Consob relativi all'informativa contabile (ad esempio, le relazioni trimestrali, i documenti informativi predisposti ai sensi dell'art. 71 del RE, i prospetti informativi). La dichiarazione del dirigente preposto dovrà, pertanto, essere allegata a tale documentazione come indicato espressamente dalla previsione normativa. Nel caso di diffusione al pubblico del bilancio d'esercizio/bilancio consolidato e della relazione semestrale, si ritiene che tale dichiarazione scritta possa essere assorbita dall'attestazione richiesta dal comma 5 dell'art. 154-bis TUF il cui contenuto più ampio ricomprende anche l'attestazione della corrispondenza della documentazione periodica annuale e semestrale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Con riferimento alle "comunicazioni" inoltre, fermo restando la necessità di riportare nei comunicati stampa un'apposita dichiarazione circa il rilascio da parte del dirigente preposto dell'attestazione attinente le verifiche effettuate ai sensi del citato comma 2 del RE, si ritiene comunque opportuno considerare, per le relative modalità di redazione, eventuali interventi di autodisciplina ovvero possibili iniziative da parte della società di gestione dei mercati nell'ambito della disciplina prevista dall'art. 67 del RE in materia di determinazione del contenuto minimo dei comunicati.

Infine, in assenza di un'apposita delega del legislatore, la Consob ha ritenuto di non dovere predisporre un modello anche per la "dichiarazione scritta" di cui all'art. 154-bis, comma 2 come richiesto da un osservatore.

* * *

Tenuto conto delle considerazioni sopra illustrate, si riporta il nuovo testo dell'Allegato 3C-ter:

ALLEGATO 3C-ter

Attestazione del bilancio d'esercizio/bilancio consolidato/relazione semestrale ai sensi dell'art. 81-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni

1. I sottoscritti (nome e cognome dei membri degli organi amministrativi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) della (nome della società) dichiarano che le procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio/bilancio consolidato/relazione semestrale attestano, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

  1. sono state definite in maniera coerente con il sistema amministrativo/contabile e la struttura della società
  2. ne è stata verificata l'adeguatezza
  3. sono state effettivamente applicate nel corso del periodo cui si riferisce il bilancio d'esercizio/bilancio consolidato/relazione semestrale.
  • l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'impresa (anche tenuto conto di eventuali mutamenti avvenuti nel corso dell'esercizio) e
  • l'effettiva applicazione,

delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio/bilancio consolidato/relazione semestrale, nel corso del periodo (indicare il periodo di riferimento).

2. Al riguardo sono emersi i seguenti aspetti di rilievo (indicare eventuali informazioni, commenti e osservazioni su situazioni di particolare interesse gestionale o strategico o esistenza di problematiche/anomalie riscontrate anche nell'ambito dell'effettiva applicazione delle procedure nonché l'eventuale riferimento al corpo dei principi generali utilizzati nella redazione dell'attestazione e dove tali principi possono essere reperiti).

3. Si attesta, inoltre, che il bilancio d'esercizio/consolidato/relazione semestrale:

a) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

b) redatto in conformità a (inserire i riferimenti delle norme ai sensi delle quali viene predisposto il bilancio d'esercizio/bilancio consolidato/relazione semestrale), a quanto consta, è idoneo/a a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

Data:

Firma organi amministrativi delegati Firma dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Firma organi amministrativi delegati

Firma dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

 

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Nota:

1. In proposito la Direttiva Transparency (Direttiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004) all'art. 4, comma 2, lett. c) dispone che: "La relazione finanziaria annuale comprende: … c) le attestazioni delle persone responsabili presso l'emittente, i cui nomi e le cui funzioni sono chiaramente indicati, certificanti che, a quanto loro consta, il bilancio redatto in conformità della serie di principi contabile applicabile fornisce un quadro fedele delle attività e passività, della situazione patrimoniale, degli utili e delle perdite dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento…".