Regolamento emittenti - Modalità e termini del controllo sull'informazione finanziaria diffusa da emittenti azioni (art. 118-bis del TUF) - Esiti della consultazione - AREA PUBBLICA
Documenti di consultazione
REGOLAMENTO EMITTENTI
MODALITA’ E TERMINI DEL CONTROLLO SULL’INFORMAZIONE FINANZIARIA DIFFUSA DA EMITTENTI AZIONI
(ART. 118-BIS DEL TUF)
ESITO DELLE CONSULTAZIONI
4 maggio 2007
Il 2 marzo 2007 la Consob ha pubblicato un documento di consultazione in merito alle disposizioni da inserire nel Regolamento Emittenti (di seguito RE) in attuazione dell'art. 118-bis del Decreto Legislativo n. 58/98 (di seguito TUF), introdotto dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" e relativo alle modalità e ai termini del controllo sull'informazione finanziaria diffusa dagli emittenti quotati da parte della Consob.
Sul documento sono pervenute le osservazioni di Assonime e Borsa Italiana.
Nella trattazione che segue si dà conto di tali osservazioni e delle conseguenti determinazioni assunte dalla Commissione. Il documento riproduce il testo della norma reso noto per la consultazione, le osservazioni pervenute, le considerazioni svolte in proposito e il nuovo testo adottato.
* * *
PARTE III
EMITTENTI
(…)
TITOLO II
INFORMAZIONE SOCIETARIA
(…)
Capo II
Comunicazioni al pubblico
(…)
Sezione VI-bis
Controllo sulle informazioni fornite al pubblico
Art. 89-bis
(Criteri per l'esame dell'informazione diffusa da emittenti azioni)
1. Fermo restando l'esercizio dei poteri in materia di informazione societaria previsti dal capo I, titolo III, parte IV, del Testo unico, la CONSOB effettua il controllo sull'informazione finanziaria contenuta nei documenti resi pubblici ai sensi di legge da emittenti azioni su base campionaria, coerentemente con i principi emanati in materia dal CESR.
2. L'insieme degli emittenti azioni i cui documenti verranno sottoposti a controllo, non inferiore ad un quinto degli emittenti stessi, è determinato annualmente considerando i rischi per la correttezza e la completezza delle informazioni fornite al mercato, nonché la necessità di vigilare sul complesso dell'informazione fornita dagli emittenti.
3. Ai fini della determinazione del rischio la CONSOB stabilisce ogni anno con apposita delibera i parametri rappresentativi dello stesso, tenendo tra l'altro conto:
a) dei dati economico-patrimoniali e finanziari delle società interessate;
b) delle segnalazioni ricevute dall'organo di controllo e dal revisore dell'emittente;
c) dell'attività sui titoli;
d) di informazioni significative ricevute da altre amministrazioni o soggetti interessati.
4. Al fine di tener conto della necessità di controllare gli emittenti azioni per i quali non esistano rischi significativi ai sensi del comma 3, la delibera ivi indicata stabilisce i criteri sulla base dei quali una quota non superiore ad un quinto dell'insieme degli emittenti è determinata tenendo conto di modelli di selezione casuale.
* * *
In via preliminare si chiarisce che per motivi redazionali l'art. 89-bis sarà rinumerato 89-quater.
OSSERVAZIONI
E' stato osservato che l'ambito di applicazione dell'art. 118-bis del Tuf risulta più generale rispetto a quello riportato nella bozza di norma regolamentare.
In particolare, secondo gli osservatori la previsione dell'art. 118-bis riguarda l'insieme degli emittenti quotati ossia "dei soggetti italiani e esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani – ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w del Testo Unico della Finanza" mentre la norma proposta è riferita ai soli emittenti azioni.
CONSIDERAZIONI
Con riferimento all'ambito di applicazione della norma regolamentare, si accoglie la proposta di allineare la terminologia alla previsione normativa dell'art. 118-bis del TUF, fermo restando che la vigilanza sugli emittenti azioni assume caratteristiche diverse rispetto alla vigilanza svolta sugli emittenti titoli quotati diversi da azioni (ad esempio, le informazioni finanziarie diffuse al mercato dagli emittenti azioni e oggetto di controllo, sono differenti da quelle fornite dagli emittenti obbligazioni).
OSSERVAZIONI
Relativamente alla determinazione dei parametri rappresentativi del rischio, è stato suggerito di prevedere un ulteriore parametro rappresentato dalla segnalazione da parte della società di gestione del mercato.
Secondo quanto riportato dall'osservatore, la società di gestione del mercato non rientra propriamente né nel concetto di "amministrazione" né in quello di "soggetto interessato" di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 89-bis che individua ulteriori fonti per le segnalazioni rilevanti ai fini della selezione degli emittenti da sottoporre a verifica.
E' stato anche osservato che l'elenco dei parametri da utilizzare ai fini della individuazione degli emittenti "rischiosi" è aperto e meramente esplicativo, senza alcuna indicazione in merito alla tipologia degli eventuali ulteriori parametri che potrebbero essere utilizzati. E' stato quindi chiesto di chiarire che il riferimento "ai dati economico-patrimoniali e finanziari delle società interessate" è inteso ai soli dati già comunicati al pubblico e, soltanto in via residuale, ai dati ottenuti dalla Consob a seguito delle richieste formulate ai sensi dell'art. 114, comma 5 del TUF. Per analogia dovrebbe essere inteso che l'attività sui titoli deve risultare da fonti pubbliche.
CONSIDERAZIONI
Circa l'inserimento delle società di gestione del mercato tra i soggetti che possono fornire informazioni significative da utilizzare ai fini della determinazione del campione risk-based, si ritiene di non accogliere la richiesta in quanto tali soggetti sono da ritenersi compresi tra i "soggetti interessati" indicati nella lettera d) della norma proposta.
Con riferimento ai parametri utilizzati nella determinazione del campione, si sottolinea che il comma 3 della norma regolamentare prevede espressamente che i parametri di fatto utilizzati formeranno oggetto di apposita delibera della Consob e, pertanto, verranno in tale sede dettagliatamente illustrati al mercato.
In ordine alla richiesta di chiarire se per i dati utilizzati per la determinazione del campione (economico-patrimoniali e finanziari e quelli relativi all'attività dei titoli) verrà fatto ricorso essenzialmente ai dati pubblici, si osserva che oggetto dell'attività di vigilanza sono i documenti resi noti al pubblico. Ai fini dell'individuazione dell'insieme delle società la Consob terrà conto di tutte le informazioni comunque a sua conoscenza.
OSSERVAZIONI
Un osservatore ha espresso pieno supporto all'impostazione – e alla formulazione letterale - di cui al comma 4, che prevede la determinazione secondo un modello di selezione casuale di un quinto degli emittenti rispetto all'insieme totale degli emittenti stessi, al fine di controllare – seppure parzialmente – gli emittenti per i quali non siano individuabili rischi significativi sulla base dei parametri fissati.
Tuttavia, l'osservatore ritiene preferibile la fissazione della soglia di un quinto sul totale degli emittenti piuttosto che di un quinto rispetto al numero (variabile) di emittenti individuato applicando il modello risk-based. Al riguardo, viene evidenziata una incongruenza tra quanto riportato nel commento, dove è espressamente riportato che un quinto degli emittenti selezionati casualmente è riferibile all'insieme degli emittenti oggetto di controllo, e quanto stabilito nel comma 2 della norma, secondo cui tale rapporto sembrerebbe riferibile al totale degli emittenti quotati.
CONSIDERAZIONI
Al fine di evitare fraintendimenti, si ritiene opportuno precisare nel testo della norma che la percentuale degli emittenti selezionati su base casuale deve essere non superiore ad un quinto dell'insieme degli emittenti di cui al comma 2, ossia del campione degli emittenti sottoposti ad esame.
Al riguardo, si ribadisce che la norma regolamentare precisa che l'insieme degli emittenti i cui documenti verranno sottoposti a controllo deve essere come minimo un quinto degli emittenti quotati.
Ciò posto, si ritiene di dover modificare la norma nei termini che seguono, evidenziando in barrato/grassetto le parti eliminate e in grassetto le parti aggiunte:
Art. 89-bis quater
(Criteri per l'esame dell'informazione diffusa da emittenti azioni quotati)
1. Fermo restando l'esercizio dei poteri in materia di informazione societaria previsti dal capo I, titolo III, parte IV, del Testo unico, la CONSOB effettua il controllo sull'informazione finanziaria contenuta nei documenti resi pubblici ai sensi di legge da emittenti azioni quotati su base campionaria, coerentemente con i principi emanati in materia dal CESR.
2. L'insieme degli emittenti azioni quotati i cui documenti verranno sottoposti a controllo, non inferiore ad un quinto degli emittenti stessi, è determinato annualmente considerando i rischi per la correttezza e la completezza delle informazioni fornite al mercato, nonché la necessità di vigilare sul complesso dell'informazione fornita dagli emittenti.
3. Ai fini della determinazione del rischio la CONSOB stabilisce ogni anno con apposita delibera i parametri rappresentativi dello stesso, tenendo tra l'altro conto:
a) dei dati economico-patrimoniali e finanziari delle società interessate;
b) delle segnalazioni ricevute dall'organo di controllo e dal revisore dell'emittente;
c) dell'attività sui titoli;
d) di informazioni significative ricevute da altre amministrazioni o soggetti interessati.
4. Al fine di tener conto della necessità di controllare gli emittenti azioni quotati per i quali non esistano rischi significativi ai sensi del comma 3, la delibera ivi indicata stabilisce i criteri sulla base dei quali una quota non superiore ad un quinto dell'insieme degli emittenti di cui al comma 2 è determinata tenendo conto di modelli di selezione casuale.