Bollettino elettronico - Per saperne di più - AREA PUBBLICA

La previsione della pubblicazione dei provvedimenti adottati dalla Consob nel sito è contenuta nell'art. 3, comma 3, del Tuf (d.lgs. n. 58/98), in base al quale: "I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia e della Consob sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza sono pubblicati nel sito internet della Banca d'Italia o della Consob".
La pubblicazione nel sito www.consob.it - sezione Bollettino - dei provvedimenti sanzionatori emessi nei confronti dei soggetti vigilati è supportata normativamente anche dall'art. 23 del vigente regolamento di organizzazione e funzionamento della Consob (approvato con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994 e successive modificazioni), che stabilisce: "salvo che la legge non disponga diversamente, le deliberazioni sono pubblicate, per intero o per estratto, nel Bollettino della Commissione, istituito in base all'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/79. La Commissione può stabilire quali categorie di deliberazioni sono pubblicate e può dare pubblicità alle proprie deliberazioni anche mediante strumenti informatici e telematici".
A decorrere dal 1° gennaio 2007, il Bollettino ufficiale della Consob (previsto dall'art. 17, comma 1, del citato decreto n. 252), è stato istituito in formato elettronico, in apposita sezione del sito internet. Accanto al Bollettino elettronico ufficiale si pubblica il Bollettino quindicinale in formato PDF, che resta una raccolta di provvedimenti adottati dalla Consob ferma alla data di chiusura della pubblicazione e non aggiornata con l'annotazione di eventuali ricorsi all'autorità giudiziaria (ai sensi dell'art. 195-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, TUF) o con successive modifiche dei provvedimenti.
I dati personali contenuti nel Bollettino elettronico sono trattati in conformità alla normativa in materia di privacy: Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) e decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice Privacy" (come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101).
Con specifico riferimento ai provvedimenti sanzionatori, l'art. 195, comma 3, del Tuf (per le violazioni commesse fino all'8 marzo 2016) e poi l'art. 195-bis del TUF prevede la pubblicazione del provvedimento nel sito della Consob.
La pubblicazione avviene riportando la descrizione dei fatti e delle violazioni commesse dal soggetto al fine di far conoscere al pubblico la qualificazione dei fatti e le sanzioni da applicare nei casi di specie, con le opportune omissioni di nomi di soggetti terzi e dei dati sensibili relativi al soggetto sanzionato (ad esempio l'indirizzo del domicilio). Tutto ciò in linea con i termini e le modalità di pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori da parte delle altre Autorità di vigilanza.
Nel caso in cui avverso il provvedimento sanzionatorio sia adita l'Autorità giudiziaria, copia della sentenza è trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello all'Autorità che ha adottato il provvedimento ai fini delle pubblicazione, per estratto, nel Bollettino di quest'ultima. Per le violazioni commesse dopo l'8 marzo 2016 invece si provvede a dare menzione dell'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa a margine della pubblicazione. Tale menzione viene riportata solo nel Bollettino elettronico e non nelle delibere/provvedimenti pubblicati nel Bollettino quindicinale in formato PDF, che resta aggiornato alla sua data di chiusura.
L'Istituto, comunque, in attuazione di quanto stabilito con decisione del 10 novembre 2004 dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ha adottato misure intese a limitare l'accesso, attraverso i motori di ricerca esterni al sito internet della Consob, ai provvedimenti sanzionatori, nonché alla newsletter settimanale "Consob Informa" che contiene la notizia della loro adozione. In particolare, la Commissione ha deciso che i provvedimenti della specie e la newsletter siano individuabili dai motori di ricerca esterni per la durata di tre anni. Trascorso tale periodo essi non saranno più accessibili da chiunque effettua in rete una ricerca nominativa attraverso i comuni motori di ricerca (Virgilio, Google, Yahoo), ma rimangono consultabili solo a chi accede al sito della Consob.
La Commissione, inoltre, al fine di dare attuazione alla normativa comunitaria in materia di diritto alla cancellazione dei dati personali, ha deciso che - a partire dal 16 ottobre 2024 e fatti salvi i casi di pubblicazione in forma anonima ai sensi dell’art. 195-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 - le delibere sanzionatorie siano pubblicate in un’apposita sezione del Bollettino Consob dedicata alle sanzioni, dove restano pubblicate per un periodo di tempo pari a 5 anni, per poi essere sostituite con una versione anonimizzata delle stesse decorso tale periodo. In caso di instaurazione di procedimenti giudiziari di opposizione, la pubblicazione della versione anonimizzata delle delibere avverrà decorsi ulteriori sei mesi dalla data di definizione di detti procedimenti.
Sempre in materia di diritto alla cancellazione dei dati personali, un'altra sezione del Bollettino è dedicata agli impegni resi obbligatori ai sensi dell’art. 196-ter del Tuf per i quali, in pari modo, vige la pubblicazione delle relative delibere per un periodo di tempo di 5 anni, per poi essere sostituite con una versione anonimizzata delle stesse decorso tale periodo.