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Bollettino


Delibera n. 21790

Decadenza per rinuncia espressa della Equita SIM S.p.A. dall'autorizzazione allo svolgimento del servizio di investimento di gestione di portafogli di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e successive modificazioni;

VISTO il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, approvato con propria delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 ("Regolamento Intermediari") in vigore dal 20 febbraio 2018;

VISTO il regolamento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 di attuazione degli articoli 4- undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTA la propria delibera n. 11760 del 22 dicembre 1998, con la quale è stato istituito l'Albo delle SIM di cui all'art. 20, comma 1, del TUF;

VISTA la propria delibera n. 11761 del 22 dicembre 1998 con la quale Equita SIM S.p.A. è stata iscritta nell'Albo delle SIM ed autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente e di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;

VISTA la propria delibera n. 13227 del 7 agosto 2001 con la quale l'autorizzazione di Equita SIM S.p.A. è stata estesa alla prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini;

VISTA la propria delibera n. 14909 del 15 febbraio 2005 con la quale l'autorizzazione di Equita SIM S.p.A. è stata estesa alla prestazione del servizio di gestione portafogli di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), del TUF, con le seguenti limitazioni operative: "senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa";

VISTA la nota del 18 febbraio 2021, con la quale Equita SIM S.p.A. ha presentato alla Consob, istanza di decadenza per rinuncia espressa dall'autorizzazione allo svolgimento del servizio di investimento di gestione di portafogli di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), del TUF;

SENTITA la Banca d'Italia e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse per i profili di propria competenza;

RITENUTO che sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza presentata da Equita SIM S.p.A.;

D E L I B E R A:

La decadenza per rinuncia espressa della Equita SIM S.p.A. dall'autorizzazione all'esercizio del servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), del TUF.

Equita SIM S.p.A. rimane autorizzata allo svolgimento dei servizi di investimento di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, ricezione e trasmissione di ordini e consulenza in materia di investimenti, di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), e) e f), del TUF.

La presente delibera verrà portata a conoscenza della Equita SIM S.p.A. nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

7 aprile 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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