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Delibera n. 21808

Autorizzazione di Olympia Wealth Management Ltd all'esercizio in Italia, mediante stabilimento di succursale, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, del servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), del medesimo decreto

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), che attribuisce alla Consob il potere di autorizzare, sentita la Banca d'Italia, l'operatività delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche in Italia mediante stabilimento di succursali purché ricorrano le condizioni ivi previste;

VISTO il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, approvato con propria delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 ("Regolamento Intermediari") e, in particolare, la Parte V che definisce le condizioni e le procedure per il rilascio alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche dell'autorizzazione alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento con o senza servizi accessori;

VISTA la propria delibera n. 11760 del 22 dicembre 1998, con la quale è stato istituito l'Albo delle SIM e delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche di cui all'art. 20, comma 1, del TUF;

CONSIDERATO che il Regno Unito ha assunto, a far data dal 1° febbraio 2020, la condizione di Stato non UE e che, in data 31 dicembre 2020, si è concluso il periodo di transizione durante il quale la normativa europea ha continuato ad applicarsi nel Regno Unito e al Regno Unito come se quest'ultimo fosse ancora uno Stato Membro;

VISTO lo "European Union Withdrawal Act 2018" britannico, in particolare le sezioni 2 e 3;

VISTI i protocolli d'intesa ("MoUs") tra l'Autorità europea dei valori mobiliari ("ESMA") e le Autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, tra cui la Consob, con la Financial Conduct Authority del Regno Unito, sottoscritti in data 30 gennaio 2019;

VISTO il comunicato pubblicato dall'ESMA in data 17 luglio 2020 con il quale è stato rappresentato che la stessa ESMA, le autorità nazionali e la Financial Conduct Authority del Regno Unito hanno confermato che i citati MoUs siglati nel 2019 rimangono validi anche dopo la conclusione del periodo di transizione;

VISTA la notifica pervenuta dalla Financial Conduct Authority in base alla quale, ai sensi dell'articolo 34 della direttiva 2014/65/UE (c.d. "MiFID II"), Olympia Wealth Management Ltd, fino alla data di conclusione del periodo di transizione (31 dicembre 2020), è risultata autorizzata a svolgere in Italia, attraverso l'utilizzo del passaporto europeo, in regime di libera prestazione, i servizi di investimento di: ricezione e trasmissione di ordini; esecuzione di ordini per conto dei clienti; gestione di portafogli; consulenza in materia di investimenti e collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, la cui vigilanza, per l'operatività nei confronti della clientela italiana, in base ai principi comunitari, era attribuita, in via diretta, alle competenti Autorità del Regno Unito;

VISTA la notifica pervenuta dalla Financial Conduct Authority in base alla quale, ai sensi dell'articolo 35 della direttiva 2014/65/UE (c.d. "MiFID II"), Olympia Wealth Management Ltd, fino alla data di conclusione del periodo di transizione (31 dicembre 2020), è risultata altresì autorizzata a svolgere in Italia, attraverso l'utilizzo del passaporto europeo, mediante stabilimento di succursale, i servizi di investimento di: gestione di portafogli; consulenza in materia di investimenti e collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;

VISTE le note pervenute il 20 novembre 2020, il 23 novembre 2020 e il 4 dicembre 2020, con le quali Olympia Wealth Management Ltd – in vista della conclusione del periodo di transizione – ha presentato alla Consob, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del TUF, istanza di autorizzazione per poter continuare a prestare in Italia, dopo il periodo di transizione, come impresa di paese terzo, esclusivamente mediante stabilimento di succursale, nei confronti di clienti retail e professionali, di diritto e su richiesta, il servizio di investimento di gestione di portafogli, di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), del TUF, senza detenzione delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela;

VISTO l'art. 22, comma 2, del decreto legge. n. 183/2020 (c.d. "Milleproroghe", convertito con legge n. 21 del 26 febbraio 2021), in base al quale gli intermediari britannici che hanno presentato, entro il 31 dicembre 2020, alle Autorità competenti un'istanza per operare in Italia come intermediari di paesi terzi possono continuare ad operare sul territorio della Repubblica, limitatamente alla gestione dei rapporti esistenti, fino al rilascio dell'autorizzazione e comunque non oltre il 30 giugno 2021;

CONSIDERATO che Olympia Wealth Management Ltd, avendo presentato alla Consob l'istanza di autorizzazione come impresa di paese terzo entro il 31 dicembre 2020, è legittimata, ai sensi del menzionato art. 22 del Milleproroghe, con riferimento al servizio di investimento oggetto di istanza, a continuare a prestare la propria attività sul territorio della Repubblica, limitatamente alla gestione dei rapporti esistenti, fino al rilascio dell'autorizzazione (e comunque non oltre il 30 giugno 2021);

VISTE le informazioni integrative trasmesse, da ultimo con nota del 2 aprile 2021, da Olympia Wealth Management Ltd in relazione alla menzionata istanza di autorizzazione;

VISTE le informazioni fornite dalla Financial Conduct Authority, nella sua qualità di Autorità del Paese di origine competente a vigilare sulla Olympia Wealth Management Ltd;

SENTITA la Banca d'Italia e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse per i profili di propria competenza;

RITENUTO che sussistono allo stato i presupposti per l'accoglimento dell'istanza presentata da Olympia Wealth Management Ltd;

D E L I B E R A:

Olympia Wealth Management Ltd è autorizzata, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del TUF, allo svolgimento mediante stabilimento di succursale in Italia, nei confronti di clienti retail e professionali, di diritto e su richiesta, come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies e comma 2-sexies del medesimo TUF, senza detenzione delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela, del servizio di investimento di gestione di portafogli, di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), del TUF.

Olympia Wealth Management Ltd è autorizzata ad operare in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d'investimento di paesi terzi ai sensi del TUF ed è sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto.

La presente delibera verrà portata a conoscenza di Olympia Wealth Management Ltd nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

22 aprile 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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