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Bollettino


Delibera n. 21851

Autorizzazione di Invicta Securities Limited (private limited company) all'esercizio in Italia, mediante stabilimento di succursale, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a) e b), del medesimo decreto

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), che attribuisce alla Consob il potere di autorizzare, sentita la Banca d'Italia, l'operatività delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche in Italia mediante stabilimento di succursali purché ricorrano le condizioni ivi previste;

VISTO il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, approvato con propria delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (“Regolamento Intermediari”) e, in particolare, la Parte V che definisce le condizioni e le procedure per il rilascio alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche dell'autorizzazione alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento con o senza servizi accessori;

VISTA la propria delibera n. 11760 del 22 dicembre 1998, con la quale è stato istituito l'Albo delle SIM e delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche di cui all'art. 20, comma 1, del TUF;

CONSIDERATO che il Regno Unito ha assunto, a far data dal 1° febbraio 2020, la condizione di Stato non UE e che, in data 31 dicembre 2020, si è concluso il periodo di transizione durante il quale la normativa europea ha continuato ad applicarsi nel Regno Unito e al Regno Unito come se quest'ultimo fosse ancora uno Stato Membro;

VISTO lo “European Union Withdrawal Act 2018” britannico, in particolare le sezioni 2 e 3;

VISTI i protocolli d'intesa (“MoUs”) tra l'Autorità europea dei valori mobiliari (“ESMA”) e le Autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, tra cui la Consob, con la Financial Conduct Authority del Regno Unito, sottoscritti in data 30 gennaio 2019;

VISTO il comunicato pubblicato dall'ESMA in data 17 luglio 2020 con il quale è stato rappresentato che la stessa ESMA, le autorità nazionali e la Financial Conduct Authority del Regno Unito hanno confermato che i citati MoUs siglati nel 2019 rimangono validi anche dopo la conclusione del periodo di transizione;

VISTA la notifica pervenuta dalla Financial Conduct Authority in base alla quale, ai sensi dell'articolo 34 della direttiva 2014/65/UE (c.d. “MiFID II”), Invicta Securities Limited, fino alla data di conclusione del periodo di transizione (31 dicembre 2020), è risultata autorizzata a svolgere in Italia, attraverso l'utilizzo del passaporto europeo, in regime di libera prestazione, i servizi di investimento di: ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari; esecuzione di ordini per conto dei clienti; negoziazione per conto proprio e consulenza in materia di investimenti, la cui vigilanza, per l'operatività nei confronti della clientela italiana, in base ai principi comunitari, era attribuita, in via diretta, alle competenti Autorità del Regno Unito;

VISTA la notifica pervenuta dalla Financial Conduct Authority in base alla quale, ai sensi dell'articolo 35 della direttiva 2014/65/UE (c.d. “MiFID II”), Invicta Securities Limited, fino alla data di conclusione del periodo di transizione (31 dicembre 2020), è risultata altresì autorizzata a svolgere in Italia, attraverso l'utilizzo del passaporto europeo, mediante stabilimento di succursale, i servizi di investimento di: esecuzione di ordini per conto dei clienti e negoziazione per conto proprio;

VISTE le note pervenute il 30 ottobre 2020 e l'11 novembre 2020, con le quali Invicta Securities Limited – in vista della conclusione del periodo di transizione – ha presentato alla Consob, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del TUF, istanza di autorizzazione per poter continuare a prestare in Italia, dopo il periodo di transizione, come impresa di paese terzo, esclusivamente mediante stabilimento di succursale, nei confronti di controparti qualificate e di investitori professionali di diritto, i servizi di investimento di negoziazione per conto proprio e di esecuzione di ordini per conto dei clienti di cui all'art. 1, comma 5, lettere a) e b), del TUF, senza detenzione delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti;

VISTO l'art. 22, comma 2, del decreto legge. n. 183/2020 (c.d. “Milleproroghe”, convertito con legge n. 21 del 26 febbraio 2021), in base al quale gli intermediari britannici che hanno presentato, entro il 31 dicembre 2020, alle Autorità competenti un'istanza per operare in Italia come intermediari di paesi terzi possono continuare ad operare sul territorio della Repubblica, limitatamente alla gestione dei rapporti esistenti, fino al rilascio dell'autorizzazione e comunque non oltre il 30 giugno 2021;

CONSIDERATO che Invicta Securities Limited, avendo presentato alla Consob l'istanza di autorizzazione come impresa di paese terzo entro il 31 dicembre 2020, è legittimata, ai sensi del menzionato art. 22 del Milleproroghe, con riferimento ai servizi di investimento oggetto di istanza, a continuare a prestare la propria attività sul territorio della Repubblica, limitatamente alla gestione dei rapporti esistenti, fino al rilascio dell'autorizzazione (e comunque non oltre il 30 giugno 2021);

VISTE le informazioni integrative trasmesse, da ultimo con nota del 4 maggio 2021, da Invicta Securities Limited in relazione alla menzionata istanza di autorizzazione;

VISTE le informazioni fornite dalla Financial Conduct Authority, nella sua qualità di Autorità del Paese di origine competente a vigilare sulla Invicta Securities Limited;

SENTITA la Banca d'Italia e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse per i profili di propria competenza;

RITENUTO che sussistono allo stato i presupposti per l'accoglimento dell'istanza presentata da Invicta Securities Limited;

D E L I B E R A:

Invicta Securities Limited è autorizzata, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del TUF, allo svolgimento mediante stabilimento di succursale in Italia, nei confronti di controparti qualificate e di clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a) del medesimo TUF, senza detenzione di strumenti finanziari e disponibilità liquide di pertinenza dei clienti, dei servizi di investimento di negoziazione per conto proprio e di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di cui all'art. 1, comma 5, lettere a) e b), del TUF.

Invicta Securities Limited è autorizzata ad operare in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d'investimento di paesi terzi ai sensi del TUF ed è sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto.

La presente delibera verrà portata a conoscenza di Invicta Securities Limited nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

19 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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