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Bollettino


Delibera n. 21935

Autorizzazione di 1Oak Capital Ltd all’esercizio in Italia, mediante stabilimento di succursale, ai sensi dell’art. 28, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, del servizio di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lettera f), con servizi accessori

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), che attribuisce alla Consob il potere di autorizzare, sentita la Banca d’Italia, l’operatività delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche in Italia mediante stabilimento di succursali, purché ricorrano le condizioni ivi previste;

VISTO il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, approvato con propria delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (“Regolamento Intermediari”) e, in particolare, la Parte V che definisce le condizioni e le procedure per il rilascio alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche dell’autorizzazione alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento con o senza servizi accessori;

VISTA la propria delibera n. 11760 del 22 dicembre 1998, con la quale è stato istituito l’Albo delle SIM e delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche di cui all'art. 20, comma 1, del TUF;

CONSIDERATO che il Regno Unito ha assunto, a far data dal 1° febbraio 2020, la condizione di Stato non UE e che, in data 31 dicembre 2020 si è concluso il periodo di transizione durante il quale la normativa europea ha continuato ad applicarsi nel Regno Unito e al Regno Unito come se quest’ultimo fosse ancora uno Stato Membro;

VISTO lo “European Union Withdrawal Act 2018” britannico, in particolare le sezioni 2 e 3;

VISTI i protocolli d’intesa (“MoUs”) tra l’Autorità europea dei valori mobiliari (“ESMA”) e le Autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, tra cui la Consob, con la Financial Conduct Authority del Regno Unito, sottoscritti in data 30 gennaio 2019;

VISTO il comunicato pubblicato dall’ESMA in data 17 luglio 2020 con il quale è stato rappresentato che la stessa ESMA, le autorità nazionali e la Financial Conduct Authority del Regno Unito hanno confermato che i citati MoUs siglati nel 2019 rimangono validi anche dopo la conclusione del periodo di transizione;

VISTE le notifiche pervenute dalla Financial Conduct Authority in base alle quali, ai sensi degli artt. 34 e 35 della direttiva 2014/65 UE (c.d. “MIFID II), 1Oak Capital Ltd, fino alla data di conclusione del periodo di transizione (31 dicembre 2020), è stata autorizzata a svolgere in Italia mediante stabilimento di succursale e in regime di libera prestazione, secondo le modalità appresso indicate - i servizi di investimento di: ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari; esecuzione di ordini per conto dei clienti; gestione di portafogli; consulenza in materia di investimenti; (di cui all’allegato 1. Sezione A, Servizi e attività di investimento, numeri 1, 2, 4, e 5, mediante stabilimento di succursale e in regime di libera prestazione) e i servizi accessori di: servizio di cambio quando tale servizio è collegato alla prestazione di servizi di investimento, ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari, servizi e attività di investimento, nonché servizi accessori del tipo di cui alle sezioni A o B dell’allegato 1, collegati agli strumenti derivati di cui alla sezione C, punti 5), 6), 7) e 10), se legati alla prestazione di servizi di investimento o accessori (di cui al citato allegato 1, Sezione B, Servizi accessori, numeri 4, 5 e 7, in regime di libera prestazione e mediante stabilimento di succursale), la cui vigilanza, per l’operatività svolta in libera prestazione di servizi nei confronti della clientela italiana, in base ai principi comunitari, era attribuita, in via diretta, alle competenti Autorità del Paese di origine;

VISTA la nota pervenuta l’8 gennaio 2021 - come circoscritta con successive note del 21 aprile, del 5, 25 e 30 maggio 2021 - con la quale 1Oak Capital Ltd ha presentato alla Consob, ai sensi dell’art. 28, comma 1, del TUF, istanza di autorizzazione per poter operare in Italia esclusivamente mediante stabilimento di succursale, nei confronti di clienti professionali, relativamente al servizio di investimento di consulenza in materia di investimenti di cui all’art. 1, comma 5, lettera f), del TUF, con servizi accessori e con la seguente modalità operativa: senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela;

VISTE le informazioni integrative trasmesse da 1Oak Capital Ltd da ultimo in data 30 maggio 2021;

VISTE le informazioni fornite dalla Financial Conduct Authority, nella sua qualità di Autorità del Paese di origine competente a vigilare sulla 1Oak Capital Ltd;

SENTITA la Banca d’Italia e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse per i profili di propria competenza;

RITENUTO che sussistono allo stato i presupposti per l’accoglimento dell’istanza presentata da 1Oak Capital Ltd;

D E L I B E R A:

1Oak Capital Ltd è autorizzata, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, del TUF, allo svolgimento mediante stabilimento di succursale in Italia, nei confronti di clienti professionali, del servizio di investimento e dei servizi accessori indicati nell’allegato.

Dalla data di efficacia della presente delibera 1Oak Capital Ltd opera in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d’investimento di paesi terzi ai sensi del TUF ed è sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto.

La presente delibera verrà portata a conoscenza della 1Oak Capital Ltd nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

30 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

ALLEGATO

Servizi e attività di investimento (di cui all’art. 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998)[1]

  • consulenza in materia di investimenti.

Servizi accessori (di cui all’Allegato 1, sezione B, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998)

  • servizio di cambio quando detto servizio è legato alla fornitura di servizi di investimento;
  • ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari
  • servizi accessori del tipo di cui alle sezioni A o B dell’allegato 1, collegati agli strumenti derivati di cui alla sezione C, punti 5), 6), 7) e 10), se legati alla prestazione di servizi di investimento o accessori.

[1] Con le seguenti modalità operative: senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela.

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