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Bollettino


Delibera n. 22282

Autorizzazione di PGIM Limited, ai sensi dell'art. 28, comma 1 e comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, all'esercizio in Italia di servizi di investimento ed iscrizione della stessa Società nell'albo di cui all'art. 20 del medesimo decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), che attribuisce alla Consob il potere di autorizzare, sentita la Banca d'Italia, l'operatività delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche in Italia mediante stabilimento di succursali purché ricorrano le condizioni ivi previste;

VISTO l'articolo 28, comma 6, del TUF, che attribuisce alla Consob il potere di autorizzare, sentita la Banca d'Italia, l'operatività delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche in Italia senza stabilirvi succursali nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali (come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo TUF) in mancanza di una decisione della Commissione Europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e purché ricorrano le condizioni previste dall'art. 28, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del TUF e venga presentato un programma concernente l'attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica;

VISTO il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, approvato con propria delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 ("Regolamento Intermediari") e, in particolare, la Parte V che definisce le condizioni e le procedure per il rilascio alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche dell'autorizzazione alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento con o senza servizi accessori;

VISTA la propria delibera n. 11760 del 22 dicembre 1998, con la quale è stato istituito l'Albo delle SIM e delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche di cui all'art. 20, comma 1, del TUF;

CONSIDERATO che il Regno Unito ha assunto, a far data dal 1° febbraio 2020, la condizione di Stato non UE e che, in data 31 dicembre 2020, si è concluso il periodo di transizione durante il quale la normativa europea ha continuato ad applicarsi nel Regno Unito e al Regno Unito come se quest'ultimo fosse ancora uno Stato Membro;

VISTO lo "European Union Withdrawal Act 2018" britannico, in particolare le sezioni 2 e 3;

VISTI i protocolli d'intesa ("MoUs") tra l'Autorità europea dei valori mobiliari ("ESMA") e le Autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, tra cui la Consob, con la Financial Conduct Authority del Regno Unito, sottoscritti in data 30 gennaio 2019;

VISTO il comunicato pubblicato dall'ESMA in data 17 luglio 2020 con il quale è stato rappresentato che la stessa ESMA, le autorità nazionali e la Financial Conduct Authority del Regno Unito hanno confermato che i citati MoUs siglati nel 2019 rimangono validi anche dopo la conclusione del periodo di transizione;

VISTE le note pervenute in data 5 febbraio 2021, 18 e 23 marzo 2021 con le quali PGIM Limited ha presentato alla Consob, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del TUF, istanza di autorizzazione per operare in Italia come impresa di paese terzo nei confronti esclusivamente di clienti professionali di diritto, nella modalità della libera prestazione relativamente ai servizi di investimento di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente e gestione di portafogli, di cui all'art. 1, comma 5, lettere c-bis) e d), del TUF;

VISTE le note pervenute il 4 maggio 2021 e 16 agosto 2021, con le quali PGIM Limited ha presentato alla Consob, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del TUF, un'ulteriore istanza di autorizzazione per poter prestare in Italia, come impresa di paese terzo, mediante stabilimento di succursale, nei confronti di clienti professionali di diritto e su richiesta, il servizio di investimento di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente di cui all'art. 1, comma 5, lettera c-bis), del TUF;

VISTE le informazioni integrative trasmesse da PGIM Limited da ultimo in data 25 febbraio 2022;

VISTE le informazioni fornite dalla Financial Conduct Authority, nella sua qualità di Autorità del Paese di origine competente a vigilare sulla PGIM Limited;

SENTITA la Banca d'Italia e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse per i profili di propria competenza;

RITENUTO che sussistono allo stato i presupposti per l'accoglimento delle istanze presentate da PGIM Limited;

D E L I B E R A:

PGIM Limited è autorizzata:

- ai sensi dell'art. 28, comma 1, del TUF, allo svolgimento, mediante stabilimento di succursale in Italia, nei confronti di clienti professionali, di diritto e su richiesta, come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies e comma 2-sexies del medesimo TUF, del servizio di investimento di "collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente"(1);, nonché

- ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del TUF, allo svolgimento, in regime di libera prestazione di servizi in Italia, nei confronti di clienti professionali di diritto, come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo TUF, dei servizi di investimento di "collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente" e "gestione di portafogli"(2);.

PGIM Limited è autorizzata ad operare in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d'investimento di paesi terzi ai sensi del TUF ed è sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto.

PGIM Limited viene iscritta nella sezione imprese di paesi terzi diverse dalle banche dell'albo di cui all'art. 20 del TUF.

La presente delibera verrà portata a conoscenza della PGIM Limited nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

31 marzo 2022

 

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

__________________

(1) Con le seguenti modalità operative: senza detenzione, neanche temporanea, degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa.

(2) Con le seguenti modalità operative: senza detenzione, neanche temporanea, degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa.

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