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Bollettino


Delibera n. 22661

Approvazione del documento relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da Dufry AG ai sensi dell'art. 106, commi 1 e 2-bis, del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni, su azioni ordinarie emesse da Autogrill S.p.A.

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge n. 216 del 7 giugno 1974 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni ("Tuf");

VISTI in particolare gli articoli 101-bis e ss. del Tuf;

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni, nonché la relativa normativa attuativa;

VISTO il Regolamento approvato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni e integrazioni ("Regolamento Emittenti");

VISTO il comunicato dell'11 luglio 2022 con cui Dufry AG ("Dufry" o l'"Offerente"), le cui azioni sono quotate sul SIX Swiss Exchange, e Edizione S.p.A. ("Edizione") hanno reso nota la sottoscrizione in pari data di un accordo (l' "Accordo"), la cui esecuzione era subordinata all'avveramento di una serie di condizioni sospensive, avente ad oggetto il trasferimento a favore di Dufry (il "Trasferimento") della quota di controllo detenuta, a tale data, nel capitale di Autogrill S.p.A. ("Autogrill" o l' "Emittente") da Edizione, tramite la sua controllata Schema Beta S.p.A. ("Schema Beta"), rappresentativa del 50,315% del relativo capitale, a fronte dell'ottenimento da parte della cedente Schema Beta di azioni Dufry rappresentative di una quota compresa tra il 20% ed il 25% del relativo capitale; in tale comunicato era stato reso noto, fra l'altro, che: i) il Trasferimento sarebbe avvenuto sulla base del rapporto di cambio concordato dalle parti e pari a 0,158 azioni Dufry per ogni Azione Autogrill ("Rapporto di Cambio"), ii) per effetto del Trasferimento, Dufry sarebbe stata tenuta, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Tuf a promuovere un offerta pubblica sulla totalità delle azioni Dufry nell'ambito della quale sarebbero state offerte in scambio azioni Dufry, sulla base del Rapporto di Cambio (il "Corrispettivo"), o alternativamente - essendo offerti in scambio titoli non quotati su un mercato regolamentato UE - in ottemperanza al comma 2-bis del medesimo art. 106 del Tuf, un corrispettivo in contanti (il "Corrispettivo Alternativo in Denaro") pari ad Euro 6,33 per azione Autogrill;

CONSIDERATO che, in data 3 febbraio 2023, a fronte dell'avveramento delle condizioni cui era subordinato il suddetto Accordo, è stato eseguito il Trasferimento e, pertanto, Dufry ha acquisito n. 193.730.675 azioni Autogrill, rappresentative del 50,315% del relativo capitale e Schema Beta ha acquisito n. 30.663.329 azioni Dufry rappresentative del 25,248% del relativo capitale; pertanto, nella medesima data, Dufry ha reso noto, ai sensi dell'art. 102, comma 1, del Tuf (la "Comunicazione 102"), il sorgere dell'obbligo ex art. 106, comma 1, del Tuf di promuovere un'offerta pubblica (l'Offerta" o "OPS") sul restante capitale di Autogrill con corresponsione in scambio di azioni Dufry secondo il Rapporto di Cambio prestabilito o, a scelta degli oblati aderenti, del Corrispettivo Alternativo in Denaro di Euro 6,33 per azione; l'Offerta ha ad oggetto n. 190.705.567 azioni Autogrill, rappresentative del 49,53% del capitale, e della totalità delle azioni emesse dall'Emittente ad esclusione della Partecipazione di Controllo e di n. 597.300 azioni proprie, detenute da Autogrill, rappresentative dello 0,16% circa del relativo capitale;

CONSIDERATO che la citata Comunicazione 102 è risultata contenere gli elementi informativi previsti dall'articolo 37, comma 1, del Regolamento Emittenti;

RILEVATO che, in data 23 febbraio 2023 con nota (prot. n. 0017891/23) inoltrata per posta elettronica certificata, l'Offerente ha trasmesso alla Consob, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 102, comma 3, del Tuf, il documento relativo all'Offerta destinato alla pubblicazione (il "Documento OPS" o "Documento di Offerta"), redatto in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Emittenti e, contestualmente, ai sensi dell'art. 34-ter, comma 02, lettera b), del medesimo Regolamento Emittenti, il documento redatto ai fini dell'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto informativo (il "Documento di Esenzione"), di cui all'art. 1, paragrafo 4, lett. f) e paragrafo 6-bis lett. b) del Regolamento UE 2017/1129 ("Regolamento Prospetto"), redatto in lingua inglese;

VISTA la nota del 2 marzo 2023 (prot. n. 0020022/23) con la quale la Consob ha comunicato all'Offerente di aver avviato il procedimento amministrativo n. 153697/23 relativo all'Offerta;

VISTA la successiva nota del 3 marzo 2023 (la "Lettera Istruttoria", prot. n. 0020484/23) con la quale sono stati chiesti chiarimenti in relazione a taluni aspetti dell'Offerta, nonché integrazioni e modifiche rispetto alle informazioni riportate nel Documento e nel Documento di Esenzione e, tra l'altro, sono stati sospesi i termini procedimentali per l'approvazione del Documento di Offerta ai sensi dell'art 102, comma 4, del Tuf;

VISTA la nota del 13 marzo 2023 (prot. n. 0024218/23) con la quale l'Offerente ha dato riscontro alle richieste formulate con la Lettera Istruttoria ed ha inviato una nuova versione del Documento OPS e del Documento di Esenzione;

VISTA la nota del 17 marzo 2023 (prot. n. 0024346/23) con la quale sono stati riavviati i termini del procedimento concernente l'Offerta;

VISTA la nota 30 marzo 2023 (prot. n. 0028781/23) con cui Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato di avere concordato con l'Offerente, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, che il periodo di adesione delle Offerte avrà inizio il 14 aprile 2023 e terminerà il 15 maggio 2023 (incluso); l'eventuale riapertura dei termini dell'Offerta Obbligatoria si svolgerà nei giorni 24,25,26, 29 e 30 maggio 2023;

VISTO il Documento OPS trasmesso dall'Offerente, successivamente al riavvio dei termini istruttori, con nota del 31 marzo 2023 (prot. n. 0030217/23), contenente le ulteriori modifiche e integrazioni effettuate nel corso dell'iter istruttorio;

VISTE la Relazione preliminare informativa del 23 marzo 2023 (prot. n. 0026548/23) e la Relazione per la Commissione del 31 marzo 2023 (prot. n. 0030244/23) con la quale è stata proposta l'approvazione del Documento OPS e le relative motivazioni, che integralmente si richiamano;

VISTI gli altri atti istruttori del procedimento;

VISTO l'art. 102, comma 4, del Tuf, ai sensi del quale la Consob "Entro quindici giorni dalla presentazione del documento d'offerta, la Consob lo approva se esso è idoneo a consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta. Con l'approvazione la Consob può indicare all'offerente informazioni integrative da fornire, specifiche modalità di pubblicazione del documento d'offerta nonché particolari garanzie da prestare. Il termine è di trenta giorni per le offerte aventi ad oggetto o corrispettivo prodotti finanziari non quotati o diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116.

Qualora si renda necessario richiedere all'offerente informazioni supplementari, tali termini sono sospesi, per una sola volta, fino alla ricezione delle stesse. Tali informazioni sono fornite entro il termine fissato dalla Consob, comunque non superiore a quindici giorni. Nell'ipotesi in cui, per lo svolgimento dell'offerta, la normativa di settore richieda autorizzazioni di altre autorità, la Consob approva il documento d'offerta entro cinque giorni dalla comunicazione delle autorizzazioni stesse. Decorsi i termini di cui al presente comma, il documento d'offerta si considera approvato";

VISTO l'articolo 37-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale "[l]'offerente, entro il giorno antecedente alla data prevista per la pubblicazione del documento di offerta, trasmette alla Consob: a) la documentazione relativa all'avvenuta costituzione delle garanzie di esatto adempimento dell'offerta […]";

PRESO ATTO che, ad oggi, l'Offerente i) ha trasmesso, con nota del 24 marzo 2023 (prot. n. 0028432/23) come stabilito dall'art. 37-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti, la delibera approvata dall'assemblea di Dufry tenutasi il 31 agosto 2022 relativa all'aumento di capitale a servizio dell'Offerta, per quel che attiene il pagamento del Corrispettivo in azioni, ii) non ha ancora trasmesso la documentazione attestante, ai sensi del medesimo art. 37-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti, l'avvenuta costituzione della garanzia di esatto adempimento connessa agli impegni di pagamento assunti nei confronti degli aderenti all'Offerta per quel che riguarda il Corrispettivo Alternativo in Denaro;

PRESO ATTO che l'Offerente ha dichiarato che il Documento pubblicato conterrà il comunicato che verrà approvato, ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Tuf e dell'articolo 39 del Regolamento Emittenti, dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, corredato dal parere degli amministratori indipendenti redatto ai sensi dell'art. 39-bis del Regolamento Emittenti;

VISTA la nota del 6 aprile 2023 (prot. n. 0033280/23), con la quale è stata comunicata l'approvazione del Documento di Esenzione da parte della Consob;

RITENUTO che il Documento di Offerta trasmesso dall'Offerente con la citata nota del 23 febbraio 2023, come da ultimo modificato in data 31 marzo 2023, che incorpora per riferimento il Documento di Esenzione, sia idoneo a consentire ai destinatari di pervenire a un fondato giudizio sull'Offerta;

D E L I B E R A:

È approvato, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del Tuf, il Documento di Offerta, trasmesso dall'Offerente con nota del 23 febbraio 2023 e da ultimo modificato e trasmesso con la citata nota del 31 marzo 2023, concernente l'offerta pubblica di scambio obbligatoria promossa da Dufry su n. 190.705.567 azioni Autogrill, rappresentative del 49,53% del capitale, con corresponsione di n. 0,158 azioni Dufry ogni azione Autogrill apportata all'Offerta o, alternativamente di 6,33 Euro per ogni azione Autogrill apportata;

La pubblicazione del predetto Documento non potrà avvenire prima che venga trasmessa alla Consob la documentazione concernente l'avvenuta costituzione della garanzia di esatto adempimento degli obblighi di pagamento del Corrispettivo Alternativo in Denaro.

La presente delibera sarà comunicata all'Offerente mediante posta elettronica certificata e sarà pubblicata nel sito Internet (www.consob.it) nonché nel Bollettino della Consob.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione o, per i soggetti non destinatari della stessa, dalla data di pubblicazione nel predetto Bollettino.

5 aprile 2023

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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