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Bollettino


Delibera n. 22683

Scissione di Fratelli Ferretti Holding s.r.l. e sottoscrizione di un patto parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. n. 58 del 1998, avente ad oggetto azioni emesse da Aeffe s.p.a. - provvedimento ai sensi dell'art. 106, comma 6, del d. lgs. n. 58 del 1998

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni ("TUF");

VISTI in particolare gli artt. 106 e 109 del TUF;

VISTO il Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni ("Regolamento Emittenti");

CONSIDERATO che Aeffe S.p.A. ("Aeffe"), società quotata sul mercato denominato Euronext Milan, segmento STAR, alla data della presente delibera è una società soggetta al controllo di diritto, ai sensi degli artt. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile e 93 del TUF, della Fratelli Ferretti Holding S.r.l. ("FFH"), che detiene il 61,797% del relativo capitale sociale;

CONSIDERATO che FFH, a sua volta, è una società posseduta al 50% ciascuno dai sig.ri Massimo Ferretti ("MF") e Alberta Ferretti ("AF" e insieme, i "Fratelli Ferretti"), senza essere controllata, ai sensi degli artt. 2359 del codice civile e 93 del TUF, da alcuno di essi;

CONSIDERATO che, con nota del 28 luglio 2022, i Fratelli Ferretti hanno prospettato alla Consob (il "Quesito") un'operazione di riorganizzazione dei predetti assetti proprietari di Aeffe (l'"Operazione"), che consisterebbe, in particolare:

a) nella scissione totale di FFH (la "Scissione") in due società beneficiarie di nuova costituzione ("Newcos"), che saranno detenute, ciascuna al 100%, rispettivamente, da MF e da AF, sicché, ad esito della Scissione, ciascuno dei Fratelli Ferretti risulterebbe titolare, indirettamente tramite la società veicolo allo stesso riconducibile, di una partecipazione rappresentativa del 30,899% del capitale sociale di Aeffe;

b) nella contestuale sottoscrizione da parte dei Fratelli Ferretti di un patto parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF (il "Patto"), volto a regolare l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni rispettivamente detenute dalle medesime Newcos in Aeffe ad esito della Scissione;

CONSIDERATO, in particolare, che il predetto Patto, trasmesso in bozza alla Consob con nota del 6 aprile 2023, prevede l'impegno dei Fratelli Ferretti:

- a consultarsi preventivamente per concordare l'orientamento di voto da esprimere in maniera unitaria, tramite le rispettive Newcos, nelle assemblee di Aeffe, ivi espressamente inclusa la definizione e presentazione di un'unica lista da parte delle Newcos per la nomina del C.d.A. e del Collegio Sindacale della Società;

- ad esercitare, sempre per il tramite delle rispettive Newcos, il voto nelle assemblee di Aeffe in maniera unitaria (1) conformemente a quanto concordato in fase consultiva ovvero (2) in mancanza di accordo, contro l'approvazione delle deliberazioni proposte rispetto alle quali non abbiano raggiunto un accordo sul voto;

- a non trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni Aeffe a terzi (diversi dalle "parti correlate" ai sensi del Patto), salvo consenso scritto dell'altra parte, alla quale è riconosciuto un diritto di prelazione sulla partecipazione da cedere a terzi, da esercitarsi come specificato nel patto (c.d. sindacato di blocco);

CONSIDERATO che i Fratelli Ferretti, come rappresentato nel Quesito, ritengono che l'Operazione non comporti alcun obbligo di promuovere un'OPA su azioni Aeffe, né congiuntamente né disgiuntamente, in capo ad alcuno di essi o ad alcuna delle Newcos dagli stessi controllate, sussistendo una eadem ratio tra gli effetti prodotti dall'Operazione e le ipotesi considerate, sia a livello regolamentare, sia a livello interpretativo in precedenti casi analizzati dalla Commissione, meritevoli di esenzione; ciò in quanto la realizzazione dell'Operazione – mediante il passaggio dall'attuale controllo di diritto esercitato da FFH – il cui capitale sociale è detenuto pariteticamente dai Fratelli Ferretti – su Aeffe, al controllo esercitato indirettamente dai Fratelli Ferretti mediante il Patto – non determinerebbe alcun effetto nei confronti degli azionisti di minoranza di Aeffe;

CONSIDERATO che la Scissione configura un acquisto di azioni Aeffe rilevante ai fini del superamento della soglia rilevante, ai fini del sorgere dell'obbligo di OPA, prevista dall'art. 106, comma 1, del TUF, atteso che ad esito della stessa ciascuno dei Fratelli Ferretti, tramite le rispettive Newcos, acquisteranno indirettamente azioni Aeffe in proporzione alla quota di capitale (i.e. 50%) da ciascuno di essi detenuta in FFH prima della Scissione, ossia in misura pari al 30,899% ciascuno del capitale sociale di Aeffe;

CONSIDERATO altresì che, per effetto della contestuale sottoscrizione del Patto, i Fratelli Ferretti, in qualità di soggetti agenti di concerto ai sensi degli artt. 101-bis e 109 del TUF, sarebbero, anche congiuntamente, titolari di una partecipazione superiore al 30% del capitale di Aeffe; più specificatamente il Patto aggregherà il 61,797% del capitale di Aeffe, ossia la partecipazione detenuta, prima della Scissione, direttamente da FFH nella quotata;

CONSIDERATO, pertanto, che per effetto dell'Operazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 106, comma 1, e 109, comma 1, del TUF, si configurerà, in ragione dell'Operazione, un acquisto, sia individuale che di concerto, astrattamente rilevante ai fini del sorgere di un obbligo individuale e solidale di OPA in capo ai Fratelli Ferretti;

VISTO l'art. 106, comma 5, del TUF, a norma del quale "La Consob stabilisce con regolamento i casi in cui il superamento della partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis (…) non comporta l'obbligo di offerta ove sia (…) determinato da (…) b) trasferimento dei titoli previsti dall'articolo 105 tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione";

VISTO l'art. 49, comma 1, lettera c), del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale "l'acquisto non comporta l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106 del Testo unico se la partecipazione è acquisita a seguito del trasferimento fra società in cui lo stesso o gli stessi soggetti dispongono, anche congiuntamente e/o indirettamente tramite società controllata ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria";

RILEVATO che la fattispecie in esame non è espressamente contemplata nelle ipotesi di esenzione indicate dall'art. 49, comma 1, del Regolamento Emittenti;

VISTO l'art. 106, comma 6, del TUF, in base al quale la Consob può "con provvedimento motivato, disporre che il superamento della partecipazione indicata nel comma 1 o nel comma 3, lettera b), non comporta obbligo di offerta con riguardo a casi riconducibili alle ipotesi di cui al comma 5, ma non espressamente previsti nel regolamento approvato ai sensi del medesimo comma";

CONSIDERATO che la ratio su cui si basa l'art. 106, comma 5, lettera b) del TUF è quella di esentare dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto le fattispecie in cui, a fronte di un trasferimento soggettivo di una percentuale rilevante di azioni emesse da una società quotata, si riscontri una sostanziale neutralità della riallocazione societaria ai fini degli assetti di controllo e di governance della società medesima;

CONSIDERATA la sostanziale continuità nella gestione della partecipazione detenuta in Aeffe da parte dei medesimi soggetti – ossia, i Fratelli Ferretti – che oggi agiscono di concerto fra loro, tramite FFH, nella gestione della partecipazione medesima e che post Operazione continueranno ad agire di concerto fra loro tramite il Patto;

CONSIDERATO, pertanto, che, come affermato nel Quesito, il Patto avrebbe l'effetto "di mantenere, seppure mediante vincolo pattizio e non più sociale, l'attuale assetto di controllo di Aeffe";

RITENUTO, in particolare, che l'operazione di Scissione di FFH e la contestuale stipula del Patto tra i Fratelli Ferretti, per quanto sopra, possa qualificarsi neutra per gli azionisti di minoranza di Aeffe con riguardo agli assetti di controllo ed ai meccanismi di governance della società quotata, in quanto:

- non vi sarà, per effetto dell'Operazione, un mutamento della partecipazione in Aeffe complessivamente attribuibile ai due Fratelli Ferretti, in quanto gli stessi, in virtù delle previsioni pattizie, continuerebbero a doversi accordare per beneficiare della posizione di controllo, congiuntamente detenuta sulla quotata;

- la percentuale che sarà detenute in Aeffe da ciascuno dei Fratelli Ferretti tramite la propria Newco corrisponde alla percentuale attualmente riferibile individualmente in trasparenza, tramite FFH, in quanto a ciascuno è riferibile la metà della partecipazione in Aeffe detenuta oggi in toto da FFH (gestita al 50:50 dai Fratelli Ferretti) e che sarà, a valle dell'Operazione, divisa al 50% ciascuna tra le beneficiarie della Scissione;

- il Patto, nella citata versione trasmessa il 6 aprile 2023, mira a riproporre gli equilibri attualmente vigenti nella gestione di FFH;

CONSIDERATO pertanto che l'Operazione è riconducibile, per la sostanziale identità di effetti sul piano degli assetti di controllo e neutralità per gli azionisti di minoranza di Aeffe, all'ipotesi di esenzione di cui al citato art. 106, comma 5, lettera b), del TUF;

RITENUTO che, sulla base degli elementi informativi e documentali trasmessi dai richiedenti, con riferimento all'Operazione in questione e alla sottoscrizione del Patto da parte dei Fratelli Ferretti, ricorrano i presupposti per l'adozione di un provvedimento motivato ai sensi dell'art. 106, comma 6, del TUF;

D E L I B E R A:

L'acquisto indiretto da parte dei Fratelli Ferretti – che si realizzerà in conseguenza della Scissione della Fratelli Ferretti Holding S.r.l., a favore delle Newcos da essi rispettivamente controllate –, individuale e di concerto, di una partecipazione in Aeffe S.p.A. tale da determinare, anche tenuto conto del Patto che verrà sottoscritto dai Fratelli Ferretti, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 106, comma 1 e 109, comma 1, del TUF, il superamento delle soglie di cui all'art. 106, comma 1, del medesimo Testo unico, non comporta un obbligo di offerta pubblica di acquisto sulle azioni Aeffe. Ciò in quanto il trasferimento della predetta partecipazione con le modalità sopra descritte presenta la medesima ratio sottesa all'ipotesi di esenzione per "trasferimento dei titoli previsti dall'articolo 105 tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione" di cui all'art. 106, comma 5, lettera b), del TUF, in quanto non comporta alcuna modifica sostanziale rispetto agli assetti di potere e alle regole di governance preesistenti e risulta quindi essere neutrale per gli azionisti di minoranza di Aeffe S.p.A.

La presente Delibera, che verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob, è assunta sulla base della situazione attuale e delle informazioni ad oggi disponibili, impregiudicata ogni diversa valutazione da parte della Commissione di ogni eventuale ulteriore elemento rilevabile anche dalla condotta concreta delle parti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

26 aprile 2023

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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