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Bollettino


Delibera n. 22782

Modifiche alla Carta Istitutiva del Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori (COMI) adottata dalla Consob con delibera n. 20477 del 12 giugno 2018

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 23, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, secondo cui: “I provvedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono. Gli atti di cui al comma 1 sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorità di cui al comma 1 tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine, esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori;

VISTO l'articolo 5, comma 2, del regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, adottato con delibera n. 19654 del 5 luglio 2016, secondo cui: “Ai fini della predisposizione dello schema di atto di regolazione generale, la Consob può effettuare consultazioni preliminari volte a raccogliere evidenze e opinioni su materie oggetto di intervento regolamentare. La Consob può istituire comitati, composti da operatori del mercato, esponenti dei soggetti interessati ed esperti, cui richiedere un parere preventivo sui documenti da sottoporre a consultazione. I comitati possono inoltre formulare proposte e osservazioni in merito all'efficacia delle attività svolte dalla Consob ai sensi del presente regolamento. I comitati sono istituiti e disciplinati ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di organizzazione e funzionamento, adottato con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994 e successive modificazioni”;

VISTO l'articolo 28 del regolamento di organizzazione e funzionamento della Consob, adottato con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994, e successive modificazioni, che dispone: “Al fine di assicurare l'efficace svolgimento di attività che possano richiedere temporaneamente l'apporto di conoscenze, competenze e professionalità diverse, la Commissione può costituire specifici comitati o gruppi di lavoro, determinandone i compiti, i principi di funzionamento e la durata. I comitati possono essere composti di dipendenti e di esperti esterni e possono essere presieduti da un componente la Commissione”;

VISTA la delibera n. 20477 del 12 giugno 2018 con cui la Consob ha istituito il Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori ed ha adottato la relativa Carta Istitutiva;

RAVVISATA l'esigenza di modificare alcuni punti della Carta Istitutiva, per consentire un miglior funzionamento del Comitato, anche alla luce dell'esperienza finora maturata;

D E L I B E R A:

Art. 1
(Modifiche della Carta Istitutiva del COMI adottata dalla Consob con delibera n. 20477 del 12 giugno 2018)

1. Alla Carta Istitutiva del Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori, adottata con delibera n. 20477 del 12 giugno 2018, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. Al punto 1, le parole “i soggetti interessati. In particolare, esso esprime il parere degli operatori del mercato e degli investitori sui regolamenti e sugli altri atti a contenuto generale,” sono sostituite dalle seguenti: “gli operatori del mercato e gli investitori sui temi regolamentari e sugli altri atti a contenuto generale o di indirizzo strategico,”;
  2. Al punto 3, le parole “, tratti da una lista di 50 nominativi” sono soppresse;
  3. Il punto 4 è sostituito dal seguente:

    “4. I componenti del Comitato sono nominati dalla Consob, sulla base di una selezione pubblica rivolta ai singoli e alle Associazioni di categoria. Se la posizione di un componente viene lasciata vacante per qualsiasi ragione prima della fine del mandato, la CONSOB nomina un nuovo componente, assicurando il rispetto del principio di proporzionalità di cui al punto 3. Il sostituto è nominato componente fino al termine di scadenza previsto per i componenti in carica.”;

  4. Al punto 6, le parole “una sola volta” sono soppresse;
  5. Al punto 7 le parole “partecipa, in qualità di osservatore, un componente” sono sostituite dalle seguenti: “partecipano, in qualità di osservatori, uno o più componenti”;
  6. Il punto 8 è sostituto dal seguente:

    “8. Il Comitato si esprime sugli atti sottoposti alla sua attenzione dalla Consob. Esso può esaminare, di norma prima dell'avvio della consultazione pubblica, i progetti di adozione o revisione che abbiano un significativo impatto sul mercato concernenti i regolamenti, gli altri atti a contenuto generale aventi natura prescrittiva, le raccomandazioni e gli altri orientamenti, nonché ogni altro atto a contenuto generale che la Consob intenda sottoporre al Comitato.

    Il Comitato può fornire il proprio contributo:

    • sugli indirizzi strategici della Consob e sulle priorità di azione dell'Istituto;
    • sull'analisi dei maggiori rischi di mercato e sull'individuazione delle possibili aree di intervento per migliorare la competitività del mercato dei capitali;
    • sull'individuazione delle possibili aree di miglioramento nell'applicazione del principio di proporzionalità nell'ambito dell'attività dell'Istituto, anche avuto riguardo al piano delle attività di regolazione;
    • sulle policy generali attinenti allo svolgimento dei compiti istituzionali della Consob.”;
  7. Dopo il punto 9, nella sezione “Organizzazione del Comitato”, è inserito il seguente:

    “9-bis. Il Comitato è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo, le decisioni possono essere assunte su base preliminare ma sono soggette ad approvazione successiva con la procedura scritta.”;

  8. Al punto 12, dopo le parole “sede di Milano della Consob” sono aggiunte le seguenti: “o in collegamento telematico”;
  9. Al punto 13, in fine, è aggiunto il seguente periodo “Ai fini della partecipazione ai gruppi di Lavoro i componenti del Comitato possono, sotto la propria responsabilità, farsi coadiuvare da propri collaboratori.”;
  10. Al punto 19, dopo le parole “I componenti del Comitato” sono aggiunte le seguenti: “e i loro collaboratori che partecipano ai Gruppi di Lavoro”.

Art. 2
(Disposizioni finali
)

1. La presente delibera è pubblicata nel sito internet della Consob.

19 luglio 2023

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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