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Delibera n. 22966

Autorizzazione di ClubDeal S.p.A. come fornitore di servizi di crowdfunding per l'esercizio del servizio di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), sub ii), del regolamento (UE) 2020/1503

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

VISTI, in particolare, gli artt. 4-sexies.1 e 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e, in particolare, gli artt. 12 e 14;

VISTI i regolamenti delegati della Commissione europea che integrano il citato regolamento (UE) 2020/1503;

VISTO il regolamento approvato con propria delibera n. 22720 del 1° giugno 2023;

VISTA l'istanza, presentata con nota del 27 luglio 2023, con la quale ClubDeal S.p.A., con sede legale a Milano, Via Vittor Pisani n. 10, ha chiesto di essere autorizzata come fornitore di servizi di crowdfunding ai sensi dell'art. 4-sexies.1 del d.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 12 del regolamento (UE) 2020/1503, per prestare il servizio di crowdfunding di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), sub ii) del regolamento (UE) 2020/1503, consistente nel collocamento senza impegno irrevocabile e nella ricezione e trasmissione degli ordini di clienti relativamente a valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding emessi da titolari di progetti o società veicolo;

VISTI i successivi chiarimenti e le informazioni integrative fornite da Clubdeal S.p.A., come da ultimo con nota del 10 gennaio 2024;

SENTITA la Banca d'Italia e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse per i profili di propria competenza;

RITENUTO che sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza;

D E L I B E R A:

ClubDeal S.p.A., con sede a Milano, è autorizzata, ai sensi dell'art. 4-sexies.1 del d.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 12 del regolamento (UE) 2020/1503, come fornitore di servizi di crowdfunding a prestare il servizio di crowdfunding cui all'art. 2, comma 1, lettera a), sub ii) del regolamento (UE) 2020/1503, consistente nel collocamento senza impegno irrevocabile e nella ricezione e trasmissione degli ordini di clienti relativamente a valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding emessi da titolari di progetti o società veicolo.

La presente delibera verrà portata a conoscenza di ClubDeal S.p.A. nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel Bollettino della Consob.

I pertinenti elementi informativi di cui alla presente delibera verranno comunicati all'Esma ai fini dell'iscrizione di ClubDeal S.p.A. nell'apposito Registro dei fornitori di servizi di crowdfunding di cui all'art. 14 del regolamento (UE) 2020/1503.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

17 gennaio 2024

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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