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Bollettino


Delibera n. 22871

Ordine di cessazione permanente, ai sensi dell'art. 187-octies, comma 6, lett. a), del D. lgs. n. 58/1998, dell'offerta pubblica di acquisto delle azioni ordinarie della Piaggio & C. S.p.A. promossa dalla JSC Handel Gruppe S.a.s. anche tramite le pagine web https://www.linkedin.com/in/pierluigidc/ e https://www.linkedin.com/pulse/formal-letter-offer-buy-pierluigi-di-cieri in violazione dell'art. 102, comma 1 del medesimo decreto

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modifiche e integrazioni (“Tuf”);

RILEVATO che, a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob, è stata riscontrata nel web la presenza delle pagine della piattaforma LinkedIn https://www.linkedin.com/in/pierluigidc/ e https://www.linkedin.com/pulse/formal-letter-offer-buy-pierluigi-di-cieri;

RILEVATO che nelle riferite pagine web è risultata presente la lettera redatta in italiano e in inglese, indirizzata ai “Signori Azionisti Piaggio & Co SpA”, in cui si fa riferimento al fatto che la JSC Handel Gruppe S.a.s. avrebbe “deciso di lanciare un'offerta pubblica volontaria sulle azioni ordinarie di Piaggio & Co S.p.A. (la “Società”) al prezzo di €3,50 per azione, alle condizioni e termini indicati nellalettera di offerta”;

RILEVATO che “lo scopo dell'Offerta [sarebbe] quello di acquisire una partecipazione di controllo nella Società, leader nella produzione di scooter, motocicli e veicoli commerciali leggeri, con una forte presenza in Europa e in Asia…”;

RILEVATO che nella medesima lettera vengono indicati i termini e le modalità di adesione alla predetta “offerta”. In particolare, viene precisato che:

  • l'offerta è aperta a tutti gli azionisti della Società alla data del 31 ottobre 2023”;
  • l'offerta scadrà alle ore 17:00 di Roma del 30 novembre 2023, o a tale data successiva a cui l'Offerta sarà prorogata”;
  • l'offerta è subordinata al verificarsi di alcune condizioni, tra cui l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari, il raggiungimento di un livello minimo di accettazione del 50% delle azioni della Società e il fatto che non sia osteggiata dal consiglio di amministrazione della Società”;

RILEVATO che la JSC Handel Gruppe S.a.s., per il tramite del proprio legale rappresentante, nel fornire riscontro alle richieste di informazioni della Consob ha, tra l'altro, dichiarato che

  • La JSC Handel Gruppe S.a.s. ha inviato ieri, 20 settembre 2023, una richiesta di registrazione presso la Consob, in quanto riteneva che la trasmissione della comunicazione di cui all'art. 102, comma 1 del TUF dovesse avvenire online. Si chiede pertanto scusa per il ritardo e si confida nella comprensione della Consob.
  • La JSC Handel Gruppe S.a.s. ha inviato una bozza di offerta iniziale alla sede legale della Piaggio S.p.A., sita in Viale Rinaldo Piaggio, 25 - 56025 Pontedera (PI), in data 18 settembre 2023, con lettera raccomandata A/R. Si allega copia della lettera e della ricevuta di ritorno […].
  • La JSC Handel Gruppe S.a.s. rappresenta legalmente gli investitori che sono effettivamente interessati ad acquisire una partecipazione di controllo nella società emittente, come indicato nella lettera d'offerta pubblicata sul profilo linkedIn del sig. Pierluigi Di Cieri, che è uno dei soci e amministratori della JSC Handel Gruppe S.a.s.”;

RILEVATO che, con successiva comunicazione trasmessa in Consob sempre per il tramite del proprio legale rappresentante, la JSC Handel Gruppe S.a.s, nel fornire riscontro alle ulteriori informazioni richieste dalla Consob ha, tra l'altro, dichiarato che

  • La nostra proposta non è abusiva ma si fonda su una valutazione accurata e indipendente della situazione finanziaria e patrimoniale della Piaggio S.p.A. […];
  • In secondo luogo, abbiamo rispettato gli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente in materia di offerte pubbliche di acquisto. In particolare: (i) non abbiamo inviato alla Consob alcuna comunicazione perché non c'è mai stata un'offerta; (ii) abbiamo inviato alla Piaggio una bozza di offerta ma non hanno mai risposto quindi non c'è stata alcuna trattativa; (iii) ancora non sappiamo chi ha pubblicato la lettera su linkedin poiché il sig. Di Cieri dice di non sapere niente”;

RILEVATO che il sig. Pierluigi Di Cieri cui sono riconducibili le riferite pagine web della piattaforma LinkedIn non ha fornito riscontro alle informazioni richieste dalla Consob;

RILEVATO che la Piaggio & C. S.p.A. a fronte di richiesta della Consob ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla presunta offerta pubblica di acquisto sulle proprie azioni promossa dalla JSC Handel Gruppe S.a.s.;

VISTO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lettera v), del Tuf, per “offerta pubblica di acquisto” si deve intendere “ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma 3, lettere b) e c)”.

RILEVATO che in esito all'attività istruttoria svolta l'operazione descritta riveste le caratteristiche di un'offerta pubblica di acquisto rilevante ai sensi del richiamato art. 1, comma 1, lett. v), del TUF;

VISTO l'art. 102, comma 1 del TUF che stabilisce che “La decisione ovvero il sorgere dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio sono senza indugio comunicati alla Consob e contestualmente resi pubblici. La Consob stabilisce con regolamento i contenuti e le modalità di pubblicazione della comunicazione”;

RILEVATO che in Consob non è pervenuta alcuna comunicazione in merito alla riferita offerta pubblica di acquisto;

RILEVATA altresì l'inesistenza di cause di esenzione dall'applicazione della disciplina in materia di offerte pubbliche di acquisto di cui agli artt. 101-bis e ss. del Tuf;

VISTA la delibera n. 22841 del 9 ottobre 2023, con la quale la CONSOB ai sensi dell'art. 187-octies, comma 6, lett. a) del Tuf ha adottato il provvedimento di cessazione temporanea per la durata di trenta giorni, dell'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto le azioni ordinarie della Piaggio & C. S.p.A. posta in essere dalla JSC Handel Gruppe S.a.s. tramite le pagine web della piattaforma LinkedIn https://www.linkedin.com/in/pierluigidc/ e https://www.linkedin.com/pulse/formal-letter-offer-buy-pierluigi-di-cieri;

RILEVATO che in relazione all'offerta pubblica di acquisto di cui alla citata delibera di cessazione temporanea il legale rappresentante della società offerente ha fatto pervenire deduzioni difensive;

RILEVATO che la società ha, tra l'altro, dichiarato “l'intenzione di cessare qualsiasi tentativo di negoziare con la società target [Piaggio & C. S.p.A.; ndr] e che “finalmente siamo riusciti a rimuovere i documenti che avete ritenuto oggetto di contestazione dalla pagina LinkedIn nominata. […]”; in merito ai fatti contestati la società ha poi formulato talune considerazioni che possono sintetizzarsi nell'asserita convinzione: (i) che “il documento non costituiva un'offerta formale e definitiva di acquisizione ma una lettera di intenti”; (ii) di aver agito per conto di non meglio precisati soggetti terzi; (iii) che l'offerta non sarebbe abusiva in quanto il prezzo offerto è “equo e ragionevole”;

CONSIDERATO che le osservazioni proposte in merito ai fatti contestati non sono risultate idonee a portare a una diversa qualificazione giuridica della fattispecie richiamata nel provvedimento medesimo;

CONSIDERATO infatti che:

  1. in relazione alla circostanza secondo cui “il documento non [costituirebbe] un'offerta formale e definitiva di acquisizione ma una lettera di intenti” si evidenzia che gli elementi informativi contenuti nel documento denominato “Lettera di offerta” - pubblicato all'interno delle pagine web del profilo linkedIn del sig. Pierluigi Di Cieri - sono idonei a ritenere integrata la nozione di “offerta pubblica di acquisto” per tale dovendosi intendere ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. v) del Tuf “ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma 3, lettere b) e c)”;
  2. quanto alla riconducibilità della condotta illecita in capo alla JSC Handel Gruppe S.a.s. a nulla rileva quanto asserito dalla società circa il fatto che ha promosso l'offerta per conto di non meglio precisati soggetti terzi. La società si è, infatti, posta quale diretta controparte nei confronti degli eventuali interessati, autodefinendosi all'interno del documento di offerta in qualità di soggetto “offerente”. Ciò emerge con tutta evidenza dalla lettura della ridetta “Lettera di offerta”, rivolta a “tutti gli azioni della Piaggio”, nella parte in cui si legge che “Siamo lieti di informarvi che la JSC Handel Gruppe S.a.s. (l'offerente) ha deciso di lanciare un'offerta pubblica volontaria sulle azioni della Piaggio & Co S.p.A. al prezzo di € 3,50 …”;
  3. in merito alla circostanza evidenziata dalla società secondo cui l'attività posta in essere non sarebbe abusiva in quanto il prezzo offerto è “equo e ragionevole”, si osserva che nel caso di specie, la JSC Handel Gruppe S.a.s. ha reso pubblica la decisione di promuovere l'adesione all'offerta pubblica di acquisto delle azioni della Piaggio & C. S.p.A. senza aver trasmesso in Consob, in violazione dell'art. 102, comma 1 del Tuf, la preventiva comunicazione idonea ad avviare il rituale iter procedimentale finalizzato all'eventuale approvazione del documento d'offerta. La contestata condotta “abusiva” trova causa nella violazione della citata disposizione a nulla rilevando l'entità del prezzo offerto (“equo e ragionevole”). Come noto, infatti, l'art. 102, comma 1 del Tuf pone a carico del soggetto offerente l'obbligo di trasmettere “senza indugio” alla Consob la comunicazione concernente la decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto non solo nei casi d'obbligo previsti dalla normativa di settore (i.e. offerta pubblica di acquisto obbligatoria per superamento delle soglie di partecipazione), ma anche nell'ipotesi in cui, senza esserne obbligato, decida di promuovere l'offerta in parola su base volontaria;

RITENUTA, quindi, accertata - secondo le modalità sopra descritte, rilevate in occasione dell'adozione del riferito provvedimento di cessazione temporanea – l'effettuazione di un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto le azioni ordinarie della Piaggio & C. S.p.A. posta in essere dalla JSC Handel Gruppe S.a.s. tramite le pagine web della piattaforma LinkedIn https://www.linkedin.com/in/pierluigidc/ e https://www.linkedin.com/pulse/formal-letter-offer-buy-pierluigi-di-cieri;

VISTO l'art. 187-octies, comma 6 lett. a) del TUF in base al quale la Consob “Qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di violazioni […], la Consob può anche in via cautelare: a) ordinare la cessazione temporanea o permanente di qualunque pratica o condotta”;

D E L I B E R A:

Si ordina di cessare in via permanente l'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto le azioni ordinarie della Piaggio & C. S.p.A. promossa dalla JSC Handel Gruppe S.a.s. anche tramite pagine web della piattaforma LinkedIn https://www.linkedin.com/in/pierluigidc/ e https://www.linkedin.com/pulse/formal-letter-offer-buy-pierluigi-di-cieri.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

8 novembre 2023

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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