Delibera n. 19971 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 19971
Applicazione di sanzione amministrativa nei confronti del Sig. Amots Zvik, in qualità di Director della Yamix Marketing (UK) Ltd e, a titolo di responsabilità solidale, nei confronti della medesima società, per violazione dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche “Tuf”) e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lett. d), ai sensi del quale per “strumenti finanziari” si intendono “contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (…) «swap» (…) e altri contratti derivati” e l'art. 18, comma 1, secondo cui “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche”;
CONSIDERATO che in esito all'attività di vigilanza svolta dalla Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi (di seguito anche «DTC»), sulla base degli accertamenti svolti anche sul web è emerso che:
- nel periodo dall'11 settembre al 20 ottobre 2015 (data dell'ultima verifica svolta sul web), dal sito www.algobanque.com, disponibile anche in italiano, veniva offerto ad investitori residenti in Italia - dietro apertura di un conto e previo versamento di una provvista – la possibilità di negoziare prodotti Forex e contract for difference (CFD) tramite piattaforme di trading on line accessibili dal suddetto sito;
- l'attività svolta dal sito è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento in via professionale nei confronti del pubblico italiano, mediante mezzi di comunicazione a distanza, rilevante ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
- la Yamix Marketing (UK) Ltd, menzionata tra i soggetti di riferimento per l'offerta del servizio di trading on line svolta dal sito www.algobanque.com, non era autorizzata alla prestazioni di servizi d'investimento e, all'epoca dei fatti, il sig. Amots Zvik aveva l'incarico di Director della medesima società;
CONSIDERATO che la DTC ha inoltrato alla citata Yamix Marketing (UK) Ltd un richiamo di attenzione nelle date del 22 settembre 2015 e del 7 ottobre 2015, per chiedere precisazioni sulle cautele adottate nell'offerta dei servizi di trading on line svolta tramite il sito www.algobanque.com, nei confronti dei soggetti residenti in Italia, attività configurabile come un servizio di investimento, e che le predette note sono rimaste prive di riscontro da parte della società;
CONSIDERATO che in data 9 novembre 2015 sul sito Consob è stata pubblicata una “comunicazione a tutela dei risparmiatori” indicante che “la società Yamix Marketing (Uk) Ltd non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.algobanque.com”;
VISTA la lettera del 3 ottobre 2016, notificata il 1° novembre 2016, con cui la DTC – ai sensi dell'art. 190, comma 1, nella formulazione in vigore all'epoca dei fatti, e dell'art. 195 del d.lgs. 59/1998 - ha contestato una violazione dell'art. 18, comma 1, del medesimo decreto, nei confronti del Sig. Amots Zvik, in qualità di “Director” pro tempore della Yamix Marketing (UK) Ltd, in relazione alla sopra descritta attività di negoziazione svolta dal sito www.algobanque.com nei confronti del pubblico residente in Italia, nel periodo dall'11 settembre al 20 ottobre 2015, in assenza della prescritta autorizzazione. La medesima violazione è stata contestata alla Yamix Marketing (UK) Ltd in qualità di soggetto responsabile in solido, con l'autore della violazione, al pagamento della sanzione pecuniaria che potrà essere comminata in esito al procedimento amministrativo;
RILEVATO che le parti non hanno utilizzato nessuno degli strumenti di difesa a propria disposizione;
VISTA la Relazione per la Commissione del 9 marzo 2017 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e dato atto che le parti non hanno formalizzato alcuna difesa, ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertata la violazione contestata e ha formulato conseguente proposta in merito alla quantificazione della relativa sanzione;
RITENUTO conclusivamente accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la riferita violazione dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 ascrivibile al Sig. Amots Zvik, in qualità di Director pro tempore della Yamix Marketing (UK) Ltd e a titolo di responsabilità solidale, nei confronti della medesima società, in quanto dagli accertamenti svolti è emerso che nel periodo dall'11 settembre al 20 ottobre 2015 (data dell'ultima verifica svolta sul web), tramite il sito www.algobanque.com, è stato offerto ad investitori residenti in Italia la possibilità di negoziare prodotti Forex e contract for difference, tramite le piattaforme di trading on line accessibili dal suddetto sito, dietro apertura di un conto e previo versamento di una provvista, in assenza della prescritta autorizzazione e, al riguardo, la Yamix Marketing (UK) Ltd, menzionata tra i soggetti offerenti il servizio di trading on line svolto dal sito, ha concorso alla prestazione del servizio stesso;
CONSIDERATO che, in ordine alla quantificazione della sanzione da applicare:
- per la violazione dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, l'art. 190, comma 1, del medesimo decreto – nella formulazione in vigore all'epoca dei fatti - prevede che “i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti abilitati, […] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila”;
- ai fini della formulazione della proposta sanzionatoria si è tenuto conto, oltre che delle disposizioni sopra richiamate, dei criteri generali di cui all'art. 11 della Legge n. 689/1981;
TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell'eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità;
CONSIDERATO che, con riferimento alla gravità obiettiva della violazione, assumono altresì rilevanza, in particolare, gli elementi di seguito indicati:
- la previsione di una riserva di attività per lo svolgimento professionale dei servizi di investimento è di significativa importanza per la salvaguardia di rilevanti interessi pubblici in tema di tutela degli investitori e del risparmio, nonché dei soggetti che svolgono professionalmente tale attività in conformità al quadro normativo di riferimento;
- la violazione è stata posta in essere quantomeno nel periodo compreso tra l'11 settembre e il 20 ottobre 2015 (data dell'ultima verifica svolta sul web);
- l'offerta dei servizi in Italia mediante il sito non si è interrotta a seguito dei richiami d'attenzione inviati dalla Consob alla Yamix Marketing (UK) Ltd nelle date del 22 settembre 2015 e del 7 ottobre 2015;
- dagli atti risulta che soggetti residenti in Italia abbiano investito tramite il sito www.algobanque.com;
RITENUTO, sotto il profilo soggettivo, che la violazione sia imputabile all'autore dell'illecito quantomeno a titolo di colpa;
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
1) per effetto di quanto sopra, è irrogata nei confronti del Sig. Amots Zvik in qualità di Director della Yamix Marketing (UK) Ltd all'epoca dei fatti, una sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di € 15.000, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;
2) è ingiunto alla Yamix Marketing (UK) Ltd, ai sensi dell'art. 195, comma 9, del d.lgs. n. 58/1998, quale responsabile in solido, con l'autore della violazione, il pagamento dell'importo della suindicata sanzione di euro 15.000, con obbligo di regresso nei confronti dell'autore della violazione sopra indicato.
Il pagamento della indicate sanzione pecuniaria deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
La presente delibera è notificata all'interessata e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del d. lgs. n. 58/1998 alla Corte d'Appello competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica.
20 aprile 2017
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas