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Bollettino


Delibera n. 22010

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://platinex.co e la relativa pagina https://client.platinex.co/dashboard

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte è emerso che:

i. il sito https://platinex.co – risultato attivo e registrato in capo alla società Lithe Group LTD - si articola nelle sezioni "About us", "Invest", "Platforms", "Accounts","Tools" e "Support" e prospetta – previa apertura di un conto - la possibilità di negoziare sul mercato forex, di fare trading su CFD, indici, azioni e materie prime;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta l'iscrizione al sito https://platinex.co mediante procedura disponibile anche per l'utente italiano che consente di accedere all'area riservata all'indirizzo https://client.platinex.co/dasboard, in cui sono disponibili diverse funzionalità, tra le quali un'apposita funzione dedicata al deposito di liquidità sul conto di trading;

iii. sul sito vengono indicate tre tipologie di conto denominate "Standard", "Pro" ed "Expert" a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefits prospettati;

iv. quanto alla riconducibilità del sito https://platinex.co, in calce alle pagine del sito medesimo è indicata "Lithe Group LTD" e nel documento "Terms and Conditions", si legge "Lithe Group LTD is a trading company whose registered office is 8 Copthall, Roseau Valley, 00152 Commonwealth of Dominica with registration number: 2021/IBC00011). Nel sito è presente anche una casella di posta elettronica support@platinex.co.

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito https://platinex.co e la relativa pagina https://client.platinex.co/dasboard è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://platinex.co e la relativa pagina https://client.platinex.co/dasboard è in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. "cold calling") nei confronti dei risparmiatori italiani;

CONSIDERATO che "Lithe Group LTD", menzionata nel sito, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito https://platinex.co e la relativa pagina https://client.platinex.co/dasboard consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

22 settembre 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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