Pubblicazioni

Bollettino


Delibera n. 22269

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i siti internet https://365investimenti.com e www.365-investments.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte sui siti internet è emerso che:

i. nella home page del sito https://365investimenti.com – attivo e disponibile esclusivamente in lingua italiana – si trova un link denominato "apri un conto" che indirizza l'utente alla pagina https://365-investments.com/register la quale risulta collocata nel sito internet www.365-investments.com;

ii. tramite il sito www.365-investments.com – che risulta attivo, registrato in forma anonima e disponibile in lingua italiana mediante sistemi automatici di traduzione - viene offerta al potenziale investitore, previa registrazione disponibile anche per l'utente italiano e apertura di un conto, la possibilità di fare trading su CFD aventi quali sottostanti valute, indici, criptovalute, commodities e azioni tramite una piattaforma di web trading accessibile dall'area riservata dell'utente che risulta consultabile anche in lingua italiana;

iii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto il versamento di somme di denaro sul conto aperto on line; in particolare, nel sito internet www.365-investments.com si trovano quattro tipologie di account denominate: "Bronze", "Silver", "Gold" e "Platinum";

iv. quanto alla riconducibilità del sito https://365investimenti.com, all'interno dello stesso si fa genericamente riferimento a "365investimenti" e nella sezione dedicata ai "Contatti" sono rinvenibili l'indirizzo di una succursale italiana di "365investimenti": "Corso Porta Nuova, 37122, Verona (VR), Italia", un recapito telefonico preceduto dal prefisso internazionale italiano ("+390457860030") nonché un indirizzo e-mail di contatto (365investimenti@protonmail.com). Nella sezione "Terms and Conditions" del sito www.365-investments.com si fa, invece, generico riferimento a "365investments", con asserita sede a Vanuatu;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i siti internet https://365investimenti.com e www.365-investments.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire conti di trading sui quali è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite i siti internet https://365investimenti.com e www.365-investments.com, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito www.365-investments.com risulta consultabile in lingua italiana mediante sistemi automatici di traduzione e l'area riservata all'utente registrato al sito risulta consultabile anche in lingua italiana; mentre il sito https://365investimenti.com, oltre ad essere consultabile esclusivamente in lingua italiana riporta al suo interno riferimenti all'Italia;

CONSIDERATO che i suddetti siti internet non sono riconducibili a soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite i siti internet https://365investimenti.com e www.365-investments.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

16 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

Bollettino elettronico - per saperne di più