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Bollettino


Delibera n. 22270

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.wbiinvestltd.io e le relative pagine https://client.wbiinvestltd.io e https://webtrader.wbiinvestltd.io

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito www.wbiinvestltd.io – risultato attivo, registrato in forma anonima e disponibile in lingua italiana – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su CFD relativi a valute, azioni, cripto-valute e commodities tramite una piattaforma di trading denominata WebTrader disponibile all'indirizzo https://webtrader.wbiinvestltd.io;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito www.wbiinvestltd.io – mediante procedura disponibile anche per l'utente italiano – l'apertura di un account e l'impiego di somme di denaro; in particolare, sono prospettate quattro tipologie di conto denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit connessi, "Conto di base", "Conto Affare", "Conto Premier" e "Conto Dedicato";

iii. una volta effettuata la registrazione, si accede all'area riservata del sito, raggiungibile anche tramite l'indirizzo https://client.wbiinvestltd.io, ove sono fruibili le funzionalità dedicate al deposito di liquidità sul conto di trading;

iv. quanto alla riconducibilità del sito www.wbiinvestltd.io, all'interno dello stesso si trovano generici riferimenti alla "WBI Invest" e nella pagina dei "Contatti", oltre a due indirizzi di posta elettronica, ciascuno dedicato ad uno specifico servizio, è riportato un indirizzo Londra;

VISTA la Delibera n. 22151 del 22 dicembre 2021 con cui si è ordinato a "WBI Invest", con asserita sede a Londra, di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere mediante il distinto sito https://wbiinvest.com e la relativa pagina https://client.wbiinvest.com;

CONSIDERATO che, oltre ad utilizzare un dominio in parte sovrapponibile a quello del predetto sito https://wbiinvest.com, il distinto sito www.wbiinvestltd.io replica i contenuti ed il formato grafico del citato dominio https://wbiinvest.com;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.wbiinvestltd.io e le pagine https://client.wbiinvestltd.io e https://webtrader.wbiinvestltd.io è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.wbiinvestltd.io e le pagine https://client.wbiinvestltd.io e https://webtrader.wbiinvestltd.io, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto tali domini sono risultati disponibili anche in lingua italiana;

CONSIDERATO che "WBI Invest", con asserita sede a Londra, menzionata nel sito www.wbiinvestltd.io, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.wbiinvestltd.io e le pagine https://client.wbiinvestltd.io e https://webtrader.wbiinvestltd.io consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

16 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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