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Bollettino


Delibera n. 22294

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://www.xtbinvesting.com e relativa pagina https://client.xtbinvesting.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito internet https://www.xtbinvesting.com attivo e disponibile anche nella versione in lingua italiana – viene, tra l'altro, offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di trading sul mercato forex e su CFD aventi quali asset sottostanti azioni, indici, valute e materie prime;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito https://www.xtbinvesting.com mediante apertura di un account e l'impiego di somme di denaro; in particolare, sono menzionate tre tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Smart Investitore", "Trader Esperto" e "Guru della Finanza";

iii. in esisto alla registrazione è possibile accedere all'area riservata del sito, disponibile anche in lingua italiana all'indirizzo https://client.xtbinvesting.com, al cui interno sono risultate presenti le funzionalità dedicate, tra l'altro, al deposito e al prelievo di liquidità sul conto di trading;

iv. quanto alla riconducibilità, all'interno della sezione "Terms and Conditions" del sito https://www.xtbinvesting.com sono presenti generici riferimenti a "XTBInvesting" senza alcuna indicazione relativa alla sede sociale;

v. la sezione del sito dedicata ai contatti reca il riferimento alla casella di posta elettronica "support@xtbinvesting.com";

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://www.xtbinvesting.com e la relativa pagina https://client.xtbinvesting.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i domini internet in quesitone sono risultati disponibili anche in lingua italiana e in relazione agli stessi è stata altresì riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. "cold calling") nei confronti dei risparmiatori italiani;

CONSIDERATO che "XTBInvesting", menzionata all'interno del sito internet https://www.xtbinvesting.com, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://www.xtbinvesting.com e la relativa pagina https://client.xtbinvesting.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

6 aprile 2022

 

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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