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Bollettino


Delibera n. 22361

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://battletrade.io

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e

integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. il sito https://battletrade.io è attivo e disponibile anche in lingua italiana;

ii. mediante tale sito viene offerta al potenziale investitore, previa apertura di un conto tramite procedura di registrazione disponibile anche per l'utente italiano, la possibilità di fare trading su CFD relativi a valute, azioni, indici e materie prime;

iii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto il versamento di somme di denaro sul conto aperto on line; in particolare, sul sito https://battletrade.io vengono prospettate tre tipologie di account denominate "Mini", "Standard" e "VIP";

iv. quanto alla riconducibilità del sito https://battletrade.io in calce alla home page dello stesso è indicata la società Tetris Group Ltd con sede nel Commonwealth of Dominica;

VISTA la delibera Consob n. 22211 del 16 febbraio 2022 con la quale si è ordinato a Tetris Group Ltd di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite i distinti siti internet https://clydetrade.pro, https://clydetrade.co, https://sierrainvest.pro e https://battletrade.co;

VISTA la delibera Consob n. 22286 del 31 marzo 2022 con la quale si è ordinato a Tetris Group Ltd di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite i distinti siti internet https://sierrainvest.io e https://battletrade.pro;

CONSIDERATO che, oltre ad utilizzare il dominio in parte sovrapponibile a quelli dei predetti siti internet https://battletrade.pro e https://battletrade.co, il sito internet https://battletrade.io replica i contenuti ed il formato grafico dei citati siti https://battletrade.pro e https://battletrade.co;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i siti internet https://battletrade.io è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire conti di trading sui quali è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://battletrade.io, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto tale dominio è disponibile anche in lingua italiana;

CONSIDERATO che la società Tetris Group Ltd menzionata nel sito internet https://battletrade.io non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://battletrade.io consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

15 giugno 2022

p. IL PRESIDENTE
Giuseppe Maria Berruti

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