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Bollettino


Delibera n. 22646

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://crystalscapitals.com e la relativa pagina https://platform.crystalscapitals.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito https://crystalscapitals.com viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su opzioni ed azioni mediante la piattaforma disponibile in corrispondenza della pagina web https://platform.crystalscapitals.com appartenente al sito https://crystalscapitals.com;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta l'iscrizione al sito https://crystalscapitals.com – mediante procedura disponibile anche per gli utenti italiani – l'apertura di un account e l'impiego di una provvista di denaro;

iii. in particolare, sul sito https://crystalscapitals.com sono menzionate sei tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Studente", "Standard", "Islamico", "Investitore", "CrystalsCapitals VIP" e "CrystalsCapitals VIP Platinum";

iv. quanto alla riconducibilità, in calce alle pagine del sito https://crystalscapitals.com è menzionata Shadlake LTD, con sede in Bulgaria;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://crystalscapitals.com e la relativa pagina https://platform.crystalscapitals.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detti domini viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://crystalscapitals.com e la relativa pagina https://platform.crystalscapitals.com, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito internet https://crystalscapitals.com è risultato disponibile in lingua italiana e, in relazione alle iniziative promosse tramite il medesimo sito https://crystalscapitals.com, è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. "cold calling") nei confronti dei risparmiatori italiani. Inoltre, nell'ambito del sito https://crystalscapitals.com è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al medesimo dominio dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani e sono altresì pervenuti esposti di risparmiatori italiani in relazione alle iniziative promosse tramite il sito https://crystalscapitals.com;

CONSIDERATO che Shadlake LTD, con sede in Bulgaria, menzionata nel sito internet https://crystalscapitals.com, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://crystalscapitals.com e la relativa pagina https://platform.crystalscapitals.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione.

22 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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