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Delibera n. 24017
Applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Margot Spe s.r.l. per la violazione della delibera Consob n. 22833 del 9 ottobre 2023
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF») e, in particolare:
- l'art. 4-septies.2, comma 1, del TUF, a mente del quale «[l]a Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402, secondo le rispettive attribuzioni e conformemente a quanto disposto dal presente articolo»;
- l'art. 4-septies.2, comma 6, del TUF secondo cui: «(…) la CONSOB è l'autorità competente a: (…) b) vigilare sull'adempimento degli obblighi stabiliti agli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento (UE) 2017/2402 quando né il cedente né il prestatore originario né la SSPE stabiliti nell'Unione siano soggetti vigilati; per soggetti vigilati si intendono quelli contemplati dagli atti legislativi dell'Unione citati all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402»;
- l'art. 4-septies.2, comma 9, del TUF, secondo il quale «[p]er assicurare il rispetto del presente articolo nonché del regolamento indicato dal comma 1, la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP possono emanare disposizioni di attuazione del presente articolo, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze»;
- l'art. 196-ter, ai sensi del quale «1. Per le violazioni di competenza della Consob, entro trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, il soggetto destinatario della stessa può presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi e previa eventuale consultazione degli operatori di settore, può, nei limiti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea, rendere gli impegni assunti obbligatori per i soggetti destinatari del procedimento sanzionatorio e pubblicare gli impegni medesimi. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare la violazione. 2. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, la Consob può esercitare i poteri di vigilanza a essa attribuiti al fine dell'accertamento della violazione contestata. 3. La Consob può d'ufficio riaprire il procedimento sanzionatorio se: a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione; b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti. 4. La Consob definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione degli impegni di cui al presente articolo»;
VISTO il Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 («SECR»);
VISTO il Decreto Legislativo 3 agosto 2022, n. 131 (di «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402»), che ha apportato modifiche al TUF;
VISTA la Delibera Consob n. 22833 del 9 ottobre 2023, recante le disposizioni di attuazione dell'articolo 4-septies.2, comma 9 del TUF, in virtù della quale:
i) «[i] cedenti, i prestatori originari e le società veicolo notificano alla Consob la chiusura dell'operazione di cartolarizzazione (…)» (sezione II, paragrafo 3 della delibera);
ii) «per le informazioni di cui alla sezione II, parr. 2 e 3, i soggetti obbligati sono tenuti a dare informativa alla Consob senza indugio» (sezione IV della delibera);
VISTO il «Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della Consob, ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, e sulla procedura per la presentazione e la valutazione degli impegni, ai sensi dell'articolo 196-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni» adottato con propria Delibera n. 23597 del 4 giugno 2025 ed entrato in vigore il 13 giugno 2025 (di seguito, anche solo «Regolamento») e, in particolare:
- l'art. 11, che, prevede, al comma 3, che «entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione della proposta di impegni o, laddove presentata, dalla ricezione della proposta integrata ovvero, nell'ipotesi indicata al comma 2, dalla ricezione dei chiarimenti e delle precisazioni, il Servizio Sanzioni Amministrative, sentita la Divisione che ha formulato le contestazioni, comunica al proponente l'irricevibilità della proposta di impegni e la prosecuzione del procedimento sanzionatorio nei casi in cui: a) la proposta è stata trasmessa oltre il termine di trenta giorni dalla data di perfezionamento della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti o del diverso termine conseguente all'applicazione dell'articolo 10, comma 21»;
RILEVATO che, in esito all'attività di indagine condotta in materia di operazioni di cartolarizzazione dalla Divisione Vigilanza Emittenti, Ufficio Prospetti Informativi (di seguito, «DVE»), è emersa la violazione, da parte della società Margot Spe S.r.l., con sede a Milano, in via San Prospero, 4 (di seguito, anche "la società"), dell'obbligo di comunicazione senza indugio alla Consob la chiusura di una operazione di cartolarizzazione, avendo la società provveduto in tal senso soltanto in data 22 aprile 2025, pur decorrendo tale incombenza dal 28 dicembre 2023;
VISTA la nota dell'8 ottobre 2025, notificata in pari data, con la quale la DVE, ha contestato a Margot Spe S.r.l., ai sensi dell'art. 195 del TUF, la violazione della Delibera Consob n. 22833/2023, in relazione alla ritardata comunicazione della chiusura della citata operazione di cartolarizzazione;
CONSIDERATO che con la sopra citata lettera di contestazione la parte è stata resa edotta delle facoltà difensive previste dal Regolamento;
RILEVATO che, con nota del 20 novembre 2025, Margot Spe S.r.l. ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell'art. 196-ter del TUF;
VISTA la nota del 26 novembre 2025, con cui il Servizio Sanzioni Amministrative (di seguito, «RSA») ha comunicato alla società la non ricevibilità della formulata proposta di impegni per tardività, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. a), del Regolamento, informandola, altresì, della conseguente ripartenza del termine di scadenza del procedimento sanzionatorio;
ESAMINATA l'ulteriore nota presentata da Margot Spe S.r.l. in data 6 febbraio 2026;
ESAMINATA, nel suo insieme, la documentazione complessivamente inviata dalla parte a fini difensivi;
RITENUTO che le argomentazioni difensive complessivamente svolte dalla società non possano indurre ad una differente qualificazione di quanto emerso né a revocare in dubbio la materiale sussistenza e l'antigiuridicità dei fatti accertati;
ESAMINATA la Relazione per la Commissione del 18 marzo 2026 (di seguito, anche solo «Relazione RSA»), con cui il Servizio Sanzioni Amministrative (di seguito, «RSA»), esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati nei confronti della società nonché formulato conseguenti proposte in ordine all'imputabilità degli stessi e alla determinazione della relativa sanzione;
VISTA la nota del 18 marzo 2026, con la quale la Relazione RSA è stata trasmessa alla parte;
VISTA la nota del 7 aprile 2026 con la quale la Società ha esposto le proprie argomentazioni difensive in replica alle considerazioni conclusive svolte nella Relazione RSA;
RITENUTA conclusivamente accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione contestata alla società;
RILEVATO, con riferimento alla violazione della Delibera Consob n. 22833/2023, l'art. 190-bis.2 del TUF, a mente del cui comma 1:
- "[p]er le violazioni degli articoli 3, 5, 6, 7, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26-bis, 26-ter, 26-quater, 26-quinquies, 26- sexies, 27 paragrafi 1 e 4 e 28 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 e delle norme tecniche di regolamentazione e attuazione previste dal medesimo regolamento, si applica [tra gli altri]:
a) nei confronti delle società ed enti che rivestono il ruolo di cedente, (…), SSPE, (…) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato totale annuo, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinato secondo quanto previsto dalla normativa di settore dell'autore della violazione";
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione, dell'art. 194-bis del TUF, ai sensi del quale «nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) gravità e durata della violazione;
b) grado di responsabilità;
c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
g-bis) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»;
CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che ai fini della determinazione della sanzione assumono rilevanza gli elementi di seguito indicati:
a) quanto alla gravità:
la violazione ha avuto ad oggetto la comunicazione alla Consob della chiusura di una operazione di cartolarizzazione, in merito alla quale Margot ha assunto il ruolo sia di ente segnalante sia di società veicolo per la cartolarizzazione. In particolare, con nota del 22 aprile 2025 Margot ha comunicato la chiusura dell'operazione a far data dal 28 dicembre 2023, e dunque con oltre un anno di ritardo dalla decorrenza del termine, pur dovendo tale comunicazione essere effettuata senza indugio;
b) la condotta è ascrivibile a Margot Spe S.r.l. a titolo di colpa;
c) quanto alla capacità finanziaria della società, il patrimonio netto al 31 dicembre 2024 risulta pari a € 10.000 e i ricavi a € 19.208;
d/e) dagli atti non emergono elementi che inducono a ravvisare specifici vantaggi ottenuti o perdite evitate dal soggetto, né specifici pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione;
f) non vi sono evidenze di forme di collaborazione intercorse con la Consob rilevanti ai fini dell'attenuazione della gravità dell'illecito;
g) Margot Spe S.r.l. non risulta essere stata già destinataria di sanzioni applicate dalla Consob nei suoi confronti;
g-bis) tale indice è irrilevante nel procedimento de quo;
h) non risultano in atti potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h-bis) la società ha dato conto di interventi in via di implementazione finalizzati allo scopo di evitare il rischio, in futuro, del ripetersi di tale violazione;
SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
Nei confronti della società Margot Spe S.r.l., con sede in Milano, in via San Prospero, 4, (Partita IVA e Codice Fiscale 11242890967), è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 30.000,00, della quale è ingiunto il pagamento.
Il pagamento dell'indicata sanzione pecuniaria deve essere effettuato mediante il modello allegato, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, le somme dovute per le sanzioni irrogate sono maggiorate di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, tramite invio della copia del modello attestante il versamento effettuato, al seguente indirizzo: Consob – Via Giovanni Battista Martini n. 3, 00198 Roma (RM), oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it.
Entro il termine previsto per il pagamento della sanzione, l'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può richiedere alla Consob – ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 689/1981 – il pagamento rateale della sanzione in un numero di rate mensili da tre a trenta.
La richiesta deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni economiche disagiate e, in particolare:
- per le persone fisiche: la certificazione attestante l'ISEE;
- per gli enti: un'auto-certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che indichi il patrimonio netto della società.
Ai fini dell'accoglimento della richiesta, devono ricorrere le seguenti condizioni:
- per le persone fisiche: la componente del valore ISEE direttamente riferibile al debitore diviso per la scala di equivalenza contenuta nella certificazione ISEE è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante;
- per gli enti: l'auto-certificazione attesta che il patrimonio netto della società è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante.
La presente delibera è notificata alla società interessata e pubblicata, per estratto, sul sito internet della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Corte d'Appello competente per territorio ai sensi dell'art. 195 del TUF.
28 maggio 2026
IL PRESIDENTE VICARIO
Maria Chiara Mosca
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(1) Che prevede la sospensione del termine per la presentazione della proposta di impegni «dalla data di presentazione dell'istanza fino alla data in cui è consentito l'accesso».