Emittenti azioni quotate PMI - AREA PUBBLICA
1. Premessa: disciplina in materia di emittenti azioni quotate "PMI"
L'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1) del TUF [1] - modificato dall’art. 2 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 - ha introdotto la definizione di "PMI", intese come "[...] le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore a 1 miliardo di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato tale limite per tre anni consecutivi".
La qualifica di PMI è basata sul rispetto del requisito della capitalizzazione.
Ai sensi dell'art. 2-ter comma 1 del Regolamento Emittenti [2]:
"la capitalizzazione è corrispondente alla media semplice delle capitalizzazioni giornaliere calcolate con riferimento al prezzo ufficiale, registrate nel corso dell'anno; nel caso di quotazione di più categorie di azioni si considera la somma della capitalizzazione di ciascuna categoria di azioni; in caso di società le cui azioni risultano di nuova ammissione alle negoziazioni, o in caso di sospensione delle negoziazioni, la capitalizzazione è calcolata sulla base del periodo di negoziazione disponibile". "[...] Per gli emittenti che hanno richiesto o autorizzato per la prima volta l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano delle proprie azioni, l'acquisto della qualifica di PMI è verificato sulla base del valore della capitalizzazione, da calcolarsi:
a) come media fra il prezzo massimo e il prezzo minimo dell'offerta svolta nell'ambito del processo di ammissione alle negoziazioni, come riportati nel prospetto di ammissione alle negoziazioni;
b) in assenza dell'offerta:
i) in base al prezzo di avvio delle negoziazioni, o
ii) in caso di azioni già ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, in base al valore della capitalizzazione registrato sulla sede di negoziazione di provenienza".
L'attribuzione della qualifica di PMI ad un emittente comporta alcune significative modificazioni della disciplina applicabile in materia di:
1. trasparenza degli assetti proprietari, con l'innalzamento della soglia minima delle partecipazioni rilevanti da comunicare ai sensi dell'art. 120 del TUF dal 3% al 5%;
2. offerte pubbliche d'acquisto obbligatorie, con specifico riferimento:
a) alla facoltà degli emittenti PMI di stabilire, per via statutaria, una soglia OPA diversa da quella standard purché compresa tra il 25% e il 40% (106, comma 1-ter del TUF);
b) alla facoltà degli emittenti PMI di esercitare la facoltà di opt-out statutario dell'obbligo di OPA da consolidamento nei primi cinque anni dalla quotazione (106, comma 3-quater del TUF).
La disciplina in esame ha inoltre modificato il regime normativo in materia di Opa obbligatoria per le società non PMI introducendo la previsione secondo cui "Nelle società diverse dalle PMI l'offerta di cui al comma 1 è promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per cento in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata" (art. 106, comma 1-bis del TUF).
Inoltre, secondo quanto indicato dal comma 2 dell'art. 2-ter del Regolamento Emittenti :
"Gli emittenti azioni:
a) comunicano al pubblico, con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexiese 65-septies, la variazione della qualifica di PMI entro cinque giorni di negoziazione decorrenti dalla data del 31 dicembre;
b) riportano, nell'ambito della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari prevista dall'articolo 123-bis del Testo unico, le informazioni relative all'acquisto e al mantenimento della qualifica di PMI, indicando il valore della capitalizzazione".
Infine, ai sensi del comma 4 dell'art. 2-ter del Regolamento Emittenti, "Entro il 31 gennaio la Consob pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle PMI, sulla base dei valori della capitalizzazione da essa calcolati".
2. Nota metodologica
L'elenco ricomprende le sole società aventi sede legale in Italia con (almeno) azioni ordinarie ammesse a negoziazione su EURONEXT MILAN (già MTA). Sono, pertanto, escluse dall'elenco le società estere quotate sul medesimo mercato e le società italiane con sole azioni di risparmio quotate.
Con riferimento al processo di pubblicazione e di aggiornamento dell'elenco, si evidenzia che l'acquisizione della qualifica di "PMI" discende dal non superamento della soglia relativa alla capitalizzazione (1 miliardo di Euro) in almeno uno degli anni del triennio esaminato (2021, 2022 e 2023). Per la perdita della qualifica di "PMI" il requisito della capitalizzazione deve risultare superato per tre anni consecutivi.
2.1 Metodologia adottata per il calcolo della capitalizzazione di mercato
Secondo quanto previsto dall'art. 2-ter del Regolamento Emittenti della Consob, recante "Disposizioni attuative della definizione di PMI", le condizioni relative alla capitalizzazione richieste dall'art. 1, comma 1, lettera w-quater.1), del TUF sono state verificate calcolando la media semplice delle capitalizzazioni giornaliere (prezzo ufficiale moltiplicato per il numero di azioni) per tutti gli emittenti azioni ordinarie quotate sul mercato regolamentato EURONEXT MILAN gestito da Borsa Italiana.
Il calcolo è stato effettuato per ciascuno dei tre anni solari consecutivi 2021, 2022 e 2023, essendo previsto dalla citata disposizione del TUF che la qualifica di PMI viene meno solo laddove viene superato il limite previsto, relativo alla capitalizzazione, per tre anni consecutivi. Di conseguenza il superamento del limite per un solo anno (o per due) non comporta il venir meno della qualifica di PMI.
I dati relativi ai prezzi ufficiali delle quotazioni su EURONEXT MILAN e al numero di titoli emessi per ciascuna categoria di azioni, identificata da un codice ISIN, sono pubblicati giornalmente da Borsa Italiana. Ad un emittente possono essere associati più codici ISIN in conseguenza di operazioni straordinarie sul capitale o di quotazione di diverse categorie di azioni.
I codici ISIN dei titoli emessi in ciascun esercizio sono stati associati a ciascun emittente quotato, individuato in base al codice LEI (Legal Entity Identifier) contenuto nelle anagrafiche dei titoli rese disponibili giornalmente dall'ESMA.
Per ciascun codice ISIN relativo ad una singola categoria di azioni associata all'emittente è stata quindi calcolata la media semplice della capitalizzazione registrata nell'anno solare. Nel caso di quotazione delle azioni di risparmio, oltre che delle azioni ordinarie, la capitalizzazione complessiva deriva dalla somma delle capitalizzazioni medie delle due tipologie di azioni.
3. Elenco PMI
Di seguito si riporta l'elenco delle società che sulla base dei dati di capitalizzazione in possesso della Consob, ai sensi dell'art. 2-ter del Regolamento Emittenti, risultano PMI.
Considerato che l’art. 2 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 ha modificato la soglia di capitalizzazione per la qualificazione delle PMI da 500 milioni a 1 miliardo di euro, la Consob ha aggiornato l’elenco delle PMI pubblicato sul sito il 25 gennaio 2024, con riferimento alle seguenti società che, sulla base del nuovo criterio calcolato sulla base della capitalizzazione media nel corso del 2023, sono qualificabili come PMI a far data dalla data di entrata in vigore della Legge Capitali (27 marzo 2024): Ascopiave S.p.A., Banca Ifis S.p.A., BF S.p.A., Comer Industries S.p.A., Digital Value S.p.A., El.En. S.p.A., Ferretti S.p.A., Fincantieri S.p.A., GVS S.p.A., Illimity Bank S.p.A., Industrie De Nora S.p.A., Juventus Football Club S.p.A., Marr S.p.A., Pharmanutra S.p.A., Seco S.p.A., Tinexta S.p.A., Wiit S.p.A.
L'elenco viene pubblicato per finalità informative. Resta ferma la responsabilità degli emittenti per le verifiche finalizzate alla qualifica di PMI, secondo quanto indicato al citato comma 2 dell'art. 2-ter del Regolamento Emittenti.
Elenco delle società emittenti azioni quotate PMI al 31 dicembre 2023, come aggiornato al 27 marzo 2024
N. d'ordine | Denominazione PMI |
---|---|
1 | ABITARE IN SPA |
2 | ACINQUE SPA |
3 | AEDES SOCIETA' ANONIMA LIGURE PER IMPRESE E COSTRUZIONI SPA (RESTART SPA fino al 15/04/2024) |
4 | AEFFE SPA |
5 | AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA SPA |
6 | ALGOWATT SPA |
7 | ALKEMY SPA |
8 | ANTARES VISION SPA |
9 | AQUAFIL SPA |
10 | ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA |
11 | ASCOPIAVE SPA |
12 | AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA |
13 | AVIO SPA |
14 | B&C SPEAKERS SPA |
15 | BANCA IFIS SPA |
16 | BANCA PROFILO SPA |
17 | BANCA SISTEMA SPA |
18 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA |
19 | BASIC NET SPA |
20 | BASTOGI SPA |
21 | BEEWIZE SPA |
22 | BEGHELLI SPA |
23 | BESTBE HOLDING SPA |
24 | BF SPA |
25 | BIALETTI INDUSTRIE SPA |
26 | BIESSE SPA |
27 | BIOERA SPA |
28 | BORGOSESIA SPA |
29 | BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE SPA |
30 | CAIRO COMMUNICATION SPA |
31 | CALEFFI SPA |
32 | CALTAGIRONE EDITORE SPA |
33 | CALTAGIRONE SPA |
34 | CELLULARLINE SPA |
35 | CEMBRE SPA |
36 | CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA SPA |
37 | CHL - CENTRO HL DISTRIBUZIONE SPA |
38 | CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE |
39 | CIVITANAVI SYSTEMS SPA |
40 | CLASS EDITORI SPA |
41 | COMER INDUSTRIES SPA |
42 | COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA - CIA SPA |
43 | CONAFI SPA |
44 | CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA |
45 | CY4GATE SPA |
46 | DATALOGIC SPA |
47 | DEXELANCE SPA (ITALIAN DESIGN BRANDS SPA fino al 09/05/2024) |
48 | DIGITAL BROS SPA |
49 | DIGITAL VALUE SPA |
50 | DOVALUE SPA |
51 | E.P.H. SPA |
52 | EEMS ITALIA SPA |
53 | EL.EN. SPA |
54 | ELICA SPA |
55 | EMAK SPA |
56 | ENERVIT SPA |
57 | EQUITA GROUP SPA |
58 | ESPRINET SPA |
59 | EUKEDOS SPA |
60 | EUROGROUP LAMINATIONS SPA |
61 | EUROTECH SPA |
62 | EXPRIVIA SPA |
63 | F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI SPA |
64 | FERRETTI SPA |
65 | FIDIA SPA |
66 | FIERA MILANO SPA |
67 | FINCANTIERI SPA |
68 | FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. SPA |
69 | FNM SPA |
70 | GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA |
71 | GAROFALO HEALTH CARE SPA |
72 | GAS PLUS SPA |
73 | GEFRAN SPA |
74 | GENERALFINANCE SPA |
75 | GEOX SPA |
76 | GIGLIO GROUP SPA |
77 | GPI SPA |
78 | GREENTHESIS SPA |
79 | GVS SPA |
80 | I GRANDI VIAGGI SPA |
81 | IGD - IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA |
82 | IL SOLE 24 ORE SPA |
83 | ILLIMITY BANK SPA |
84 | IMMSI SPA |
85 | INDEL B SPA |
86 | INDUSTRIE DE NORA SPA |
87 | IRCE SPA - INDUSTRIA ROMAGNOLA CONDUTTORI ELETTRICI |
88 | ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA |
89 | ITWAY SPA |
90 | JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA |
91 | KME GROUP SPA |
92 | LANDI RENZO SPA |
93 | LU-VE SPA |
94 | MARR SPA |
95 | MET.EXTRA GROUP SPA |
96 | MITTEL SPA |
97 | MONDO TV SPA |
98 | MONRIF SPA |
99 | NEODECORTECH SPA |
100 | NETWEEK SPA |
101 | NEWLAT FOOD SPA |
102 | NEXT RE SIIQ SPA |
103 | OLIDATA SPA |
104 | OPENJOBMETIS SPA |
105 | ORSERO SPA |
106 | OVS SPA |
107 | PHARMANUTRA SPA |
108 | PHILOGEN SPA |
109 | PININFARINA SPA |
110 | PIOVAN SPA |
111 | PIQUADRO SPA |
112 | PLC SPA |
113 | RATTI SPA SOCIETA' BENEFIT |
114 | RCS MEDIAGROUP SPA |
115 | REVO INSURANCE SPA |
116 | RISANAMENTO SPA |
117 | SABAF SPA |
118 | SAES GETTERS SPA |
119 | SAFILO GROUP SPA |
120 | SECO SPA |
121 | SERI INDUSTRIAL SPA |
122 | SERVIZI ITALIA SPA |
123 | SIT SPA |
124 | SOCIETA' SPORTIVA LAZIO SPA |
125 | SOFTLAB SPA |
126 | SOGEFI SPA |
127 | SOMEC SPA |
128 | TESMEC SPA |
129 | TESSELLIS SPA |
130 | THE ITALIAN SEA GROUP SPA |
131 | TINEXTA SPA |
132 | TOSCANA AEROPORTI SPA |
133 | TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA |
134 | TRIBOO SPA |
135 | TXT E-SOLUTIONS SPA |
136 | UNIDATA SPA |
137 | UNIEURO SPA |
138 | VALSOIA SPA |
139 | VIANINI SPA |
140 | VINCENZO ZUCCHI SPA |
141 | WIIT SPA |
142 | ZEST SPA (LVENTURE GROUP SPA fino al 1/4/2024) |
Note:
[1] Lettera dapprima inserita dall’art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116 dell’11.8.2014, successivamente sostituita dall’art. 1 del D.Lgs. n. 25 del 15.2.2016, modificata dall’art. 44-bis del D.L. n. 76 del 16.7.2020, coordinato con la legge di conversione n. 120 dell’11.9.2020 che ha soppresso le parole: «il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero», ha sostituito le parole: «entrambi i predetti limiti» con le parole: «tale limite» e ha soppresso le parole: «sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti» e infine così modificata dall’art. 1 della L. n. 21 del 5.3.2024 che ha sostituito le parole: «ai 500 milioni di euro» con le parole: «a 1 miliardo di euro».
[2] Come modificato con delibera n. 21625 del 10.12.2020.
VEDI ANCHE