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Le notizie della settimana:
Comunicazioni Consob a tutela dei risparmiatori
Comunicazioni a tutela dei risparmiatori di altre autorità
Memo: La corporate governance delle società quotate italiane: Roma, 18 marzo 2019
Occhio alle truffe! Lotta all’abusivismo finanziario sul web: tra gennaio e febbraio 2019 ventidue interventi di vigilanza della Consob
Brexit: Consob, gli intermediari informino i clienti sugli effetti del “no deal”: richiamo di attenzione sull’impatto per i servizi d‘investimento anche in caso di chiusura dei rapporti
Brexit: Consob vigilerà sui contratti Otc per agevolarne la continuità. L’autorità al lavoro sulle richieste di nulla-osta delle sedi di negoziazione
Banche: Consob chiarisce con due comunicazioni le informazioni da rendere pubbliche in merito allo Srep
Opa su azioni Plt Energia Spa: Consob approva il documento di offerta
Opa Solaredge Investment su azioni Smre Spa: Consob approva il documento di offerta
Procedura per la trattazione degli esposti: Consob approva una nuova versione
Memo: Arbitro per le controversie finanziarie (Acf): giovedì 28 marzo la relazione annuale per il 2018
- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, rilevando un significativo incremento delle segnalazioni relative a sedicenti società di recupero crediti che, anche affermando falsamente di essere incaricate dalla Consob, prospettano ai potenziali clienti la possibilità di ottenere, a fronte di un corrispettivo, la restituzione delle somme di denaro già investite per il tramite di soggetti abusivamente operanti come società di intermediazione finanziaria, rappresenta che non esiste alcun soggetto incaricato dalla Consob a svolgere un’attività di recupero crediti per conto dei risparmiatori che siano occorsi in perdite finanziarie operando con società non autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento.
A tal proposito, si invitano i risparmiatori a prestare la massima cautela considerato che tali iniziative di recupero crediti e attività assimilabili potrebbero celare operatività ingannevoli volte ad appropriarsi del denaro eventualmente conferito.
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha inoltre:
- vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i contratti su “Bitsurge token” promossa sul sito bitsurge.io e sulla pagina Facebook “Bitsurge Token”, nonché l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i “Certificati Green Earth” promossa sulla pagina Facebook “Progetto Crypto Green Earth” (delibere nn. 20844 e 20845 del 13 marzo 2019);
- sospeso per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto il “Progetto Wachsende Werte e Scryptmining” effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite il sito internet wachsendewerte.at/it (delibera n. 20843 del 13 marzo 2019);
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La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:
- Columbia Capital Group Ltd, tramite il sito internet https://cryptoeu.co (delibera n. 20847 del 13 marzo 2019);
- Sucaba Enterprise Ltd, tramite il sito internet ptbanc.com (delibera n. 20846 del 13 marzo 2019);
- Lkm Groups Ltd, tramite i siti internet londonkapital.com e www.lkminvest.com (delibera n. 20849 del 13 marzo 2019);
- Elit Property Vision Ltd, tramite il sito internet richmondfg.com (delibera n. 20850 del 13 marzo 2019);
- Get Financial Markets Ltd, tramite il sito internet https://get-financial.com (delibera n. 20848 del 13 marzo 2019).
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Austria (Financial Market Autority - Fma), Svezia (Finansinspektionen), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
- Holland and Pearce Capital Partners (hollandandpearce.com), con sede dichiarata aNew York;
- Tradition Cheptal/Tradition London Clearing (www.tradition-london-clearing.com), con sede dichiarata in Francia, clone della società autorizzata Tradition (UK) Limited (www.tradition.com), con sede a Londra (n. di riferimento:139200);
- Gold Fx Trading/Gft (https://web.goldfxtrading.com), con sede dichiarata a Londra e St.Vincent e Grenadine, clone della società autorizzata Gain Capital UK Limited (Gain) (www.cityindex.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento: 113942);
- Cooper Newton Management Group / Cooper Newton Management Group Partners (coopernewtonmanagementgroup.com), con sede dichiarata a New York;
- European Capital Markets Ltd (europeancapitalmarketsltd.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata European Capital Markets Ltd(www.europeancapitalmarkets.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 400316);
- Gfc Investment (https://gfcinvestment.com), con sede dichiarata a Vincent e Grenadine;
- General Partner Finance Limited, con sede dichiarata a Londra;
- Cashbery Limited/Global Decentralised Community (cashbery.com; http://gdc.group) con sede dichiarata a Londra;
- Engaged Solutions (che opera anche come Access Loans), con sede dichiarata a Manchester, clone della società autorizzata R.J.W. Assist Ltd (che opera anche come Loanbird.co.uk ), con sede a Manchester (www.loanbird.co.uk), numero di riferimento 692630;
- JP Morgan (che opera anche come Zurich Capital Management) clone della società autorizzata P. Morgan Securities Plc (www.jpmorganchase.com), con sede a Londra (n. di riferimento: 155240).
Segnalata dalla Knf:
- Safecap Investments Poland Sp. z o.o.
Segnalata dalla Finma:
- Gcg Asia (https://guardiancapitalag.asia), con sede dichiarata a Zurigo.
Segnalate dalla Fma:
- Warrington Shaw (warringtonshaw.com), con sede dichiarata a Taipei City, Taiwan;
- Matching Blue Consulting Sl (Golden Markets), con sede dichiarata a Barcellona (goldenmarkets.com; www.goldenmrks.com);
- “Profit Trade”Gps Marketing Ltd, con sede dichiarata a Sofia;
- Global Top Marketing Ltd, con sede dichiarata a Ajeltake Islands, Majuro, Marshall Islands (www.profit-trade.com);
- SingleBell Ltd (www.hybridreserve.com), con sede dichiarata a Saint Vincent e Grenadine;
- Xtrader-Fx GPay Ltd (xtrader-fx.com), con sede dichiarata nel Regno Unito.
Segnalata dalla Finansinspektionen:
- Ecn Premium (www.ecnpremium.com).
Segnalate dalla Cnmv:
- Iwc Investment (iwcinvestment.com), clone della omonima società autorizzata. La società clone è segnalata anche dall’autorità danese Danish Financial Authority – Dfsa;
- Trading Professionals (http://opcionesbinariasinspector.com);
- Grupo Gmi, Sl (http://serviciosdetrading.com);
- Livermore Trade, Sl;
- Ff Tradeinvest Coorporation;
- Profile Analysis Investment III, Sl;
- Trinity Financial Limited;
- Grupo Latino Traders 212 Ltd (www.senalesbinarias.com);
- Inversionesjdk (https://criptomonedasvigilante.com);
- Signals 4trade Ltd (https://senalesforexpro.com);
- Copy Redactores Enterprises (www.opcionesbinariasvigilante.com; www.vigilanteinversores.com; www.vigilanteinversiones.com);
- Masterinversores Ltd (https://senalesinversion.com);
- Airbit Club (www.airbitclub.com; www.bitbackoffice.com; http://airbitclubmundial.com.co; https://bitcoin-airbitclub.business.blog);
- Outsource Your Marketing Now Ltd (www.cryptoiberian.com);
- Redactores Ospina Enterprises (http://opcionesbinariasanonymous.com);
- Lifetime Technology (Thailand) Co (www.cryptominingfarm.io;www.cryptominingfarm.es);
- Black Parrot Ltd (www.profxpremium.com);
- Ferrari Financial Limited;
- Black Parrot Ltd / Blonde Bear Ou (www.tradex1.com;www.trade111.com);
- Garantias Mecanicas e Inversiones, Sl (www.freetotrading.com; htsmarkets.com);
- Brown Fox Ltd (www.dax300.com);
- Tradersgroup 2020 Ltd (https://hackingfx.com);
- cfdpremium.com;
- Medellín Inversiones (https://cinterfor.net).
Segnalate dalla Sfc:
- 益華國際 (solo nome cinese);
- Golden Financial Service Limited / Golden Financial Solutions Limited / Golden Financial Solutions (Service) Ltd / Golden Financial Financial Pty Ltd / Golden Financial / Gdfx (gdfxuk.com; www.golden-financial.com), con sede dichiarata a Hong Kong.
L’autorità di vigilanza della Danimarca (Danish Financial Authority - Dfsa), segnala l’uso fraudolento della denominazione Iwc Investment Partners A/S da parte di individui che contattano i consumatori che offrono criptovaluta e / o gestione del portafoglio, rivendicando di essere affiliate con l'azienda e facendo riferimento a un sito web ingannevole https://www.iwcinvestment.com e https://www.uwinvest-ments.com/en_US/.
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L’autorità di vigilanza di Cipro (Cyprus Securities and Exchange Commission - CySec) ha aggiornato l'elenco dei siti web che offrono servizi di investimento senza autorizzazione. L’elenco completo è pubblicato sul sito internet della CySec, al seguente indirizzo: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/non-approved-domains.
Oggi, 18 marzo 2019, alle ore 9.30, presso l’auditorium della Consob di Roma (ingresso via C. Monteverdi, 35) alla presenza del sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze Laura Castelli, si terrà un convegno dal titolo “Corporate governance, creazione di valore e impresa”.
Nel corso del convegno verrà presentato anche il Rapporto Consob sulla corporate governance delle società quotate italiane per il 2018, che fornisce evidenze in merito ad assetti proprietari, organi sociali, assemblee e operazioni con parti correlate, sulla base di dati desunti da segnalazioni statistiche di vigilanza e informazioni pubbliche.
Il Rapporto Consob sarà disponibile al termine della presentazione.
Sarà possibile seguire in streaming il convegno attraverso l’apposito link dal sito www.consob.it.
Gli atolli delle Isole Marshall nell’Oceano Pacifico, ma anche gli arcipelaghi caraibici di Saint Vincent e Grenadine e delle Isole Vergini Britanniche: sono queste le sedi predilette dalle società su cui tra gennaio e febbraio di quest’anno Consob è intervenuta nella sua attività di contrasto delle truffe finanziarie sul web.
Nei primi due mesi del 2019 Consob ha adottato 22 provvedimenti inibitori nei confronti di 34 siti internet e di 3 pagine Facebook attraverso cui venivano promosse abusivamente, cioè senza la necessaria autorizzazione preventiva, offerte di prodotti finanziari ovvero la prestazione di servizi di investimento. Nella maggior parte dei casi le società oggetto dei provvedimenti della Consob hanno scelto come sede legale i paradisi giuridici in luoghi esotici del Pacifico o dei Caraibi.
Gli interventi di vigilanza hanno l’obiettivo di contrastare le truffe finanziarie ai danni dei risparmiatori, ai quali venivano prospettati rendimenti anche del 120% annuo.
La tabella degli interventi effettuati negli ultimi due mesi si trova pubblicata al seguente link: http://www.consob.it/web/area-pubblica/occhio-alle-truffe.
Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori a verificare sempre sul sito www.consob.it se le offerte finanziarie che circolano sul mercato, compreso il web, siano oppure no autorizzate dalla Consob. Basta un clic sul bottone “Occhio alle truffe!” in homepage sul sito Consob per fare questa verifica semplice e rapidissima. È buona regola tenersi alla larga da tutte le offerte prive di autorizzazione, in quanto potrebbero nascondere una truffa.
Gli intermediari britannici che operano in Italia e quelli italiani che operano nel Regno Unito devono dare a tutta la propria clientela, compreso il retail, informazioni tempestive e complete sugli effetti che la prospettiva imminente della Brexit può avere nei rapporti di prestazione dei servizi d’investimento, qualora l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea avvenga in assenza di un accordo bilaterale (il cosiddetto no deal) e in mancanza di misure transitorie adottate in ambito nazionale.
È questo il senso del Richiamo di attenzione n. 3 del 12 marzo 2019 divulgato dalla Consob per la tutela dei risparmiatori e in considerazione dell’incertezza che sta caratterizzando i negoziati e dell’approssimarsi della data di recesso. A intermediari, banche e imprese d’investimento, viene richiesto di adottare precauzioni idonee a gestire l’evenienza del no deal, che potrebbe comportare il venire meno del “passaporto europeo” in quanto presupposto abilitante alla prestazione dei servizi d’investimento in tutta la Ue.
In particolare gli intermediari devono assicurarsi che ai clienti, sia professionali che retail, arrivino informazioni chiare e comprensibili sui servizi d’investimento resi e sul futuro dei rapporti in essere, ivi incluse le modalità e i tempi di un’eventuale chiusura dei rapporti stessi.
In considerazione dell’incertezza che sta caratterizzando i negoziati all’approssimarsi della data prevista di recesso in assenza di accordo e in mancanza di un regime transitorio nazionale, la Consob ritiene essenziale, per lo svolgimento il più possibile ordinato delle negoziazioni e per la tutela dei risparmiatori, che venga fornita agli operatori un’apposita informativa per gestire le azioni che si potranno rivelare necessarie in tale scenario.
Facendo seguito alla pubblicazione in questo senso del Richiamo di attenzione n. 3 del 12 marzo 2019, la Consob ha divulgato il 14 marzo u.s. una Comunicazione in merito sia all’amministrazione (cosiddetto servicing) dei contratti derivati Otc (Over the counter) non compensati da una controparte centrale e conclusi con controparti del Regno Unito sia all’operatività delle sedi di negoziazione, ivi incluse quelle che gestiscono sistemi di scambi per la negoziazione di titoli di Stato (Comunicazione n. 4 del 14 marzo 2019).
Per quanto concerne i contratti derivati Otc non compensati da una controparte centrale, si rammenta che il 13 marzo sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Ue due Regolamenti delegati della Commissione europea. In base a questi regolamenti i contratti in essere con controparti del Regno Unito potranno essere trasferiti ad una controparte dell’Unione (mantenendo le attuali esenzioni dagli obblighi di compensazione e dai requisiti di margine previsti dal Regolamento Emir), a condizione che i trasferimenti si perfezionino entro i dodici mesi successivi alla data della Brexit.
Nel corso dei dodici mesi accordati dai regolamenti delegati per l’eventuale trasferimento la Consob vigilerà secondo un approccio proporzionato sull’amministrazione (servicing) dei contratti derivati Otc conclusi con controparti del Regno Unito, anche al fine di agevolare la continuità dei contratti stessi.
La Consob prosegue intanto nello svolgimento delle istruttorie sulle istanze di nulla-osta e riconoscimento delle sedi di negoziazione britanniche che intendono operare in Italia e vice-versa. Le istruttorie saranno chiuse nei tempi più rapidi possibili con l’obiettivo di garantire, nel rispetto delle rilevanti disposizioni in materia, la continuità dell’operatività degli operatori Uk ed italiani rispettivamente sulle sedi di negoziazione italiane e Uk.
Le banche soggette al processo di valutazione periodica sull’adeguatezza patrimoniale (Srep, Supervisory review and evaluation process), condotto dalle autorità di vigilanza prudenziale, devono includere nei prospetti le informazioni relative allo Srep in materia di “requisiti prudenziali quantitativi vincolanti” (Pillar2 Requirements), cioè i coefficienti patrimoniali minimi obbligatori. Le stesse informazioni devono essere rese anche nei documenti di rendicontazione finanziaria periodica.
È quanto chiarisce Consob in una Comunicazione (Comunicazione n. 5 del 15 marzo 2019) pubblicata oggi.
Per quanto riguarda, invece, le ulteriori risultanze dello Srep, come ad esempio i “requisiti qualitativi vincolanti” o le raccomandazioni sul capitale (Pillar2 Guidance), la Comunicazione chiarisce che è responsabilità delle stesse banche valutare l’eventuale rilevanza di questi dati ai fini delle informazioni da pubblicare nei prospetti e nei documenti di rendicontazione contabile. In particolare, in caso di mancato rispetto delle raccomandazioni sul capitale, Consob specifica che, a suo giudizio, il dato assume rilevanza ai fini delle informazioni da includere nei prospetti.
Le banche devono, inoltre, valutare l’eventuale carattere di informazione privilegiata delle risultanze dello Srep.
L’obiettivo è quello di assicurare il rispetto degli obblighi informativi previsti dal Regolamento europeo in materia di abusi di mercato (Mar, Market abuse regulation). Questo il richiamo di attenzione contenuto in un’altra Comunicazione (Comunicazione n. 6 del 15 marzo 2019) della Consob.
È responsabilità delle stesse banche, precisa Consob, scegliere di avvalersi del ritardo della comunicazione al pubblico in relazione alle informazioni privilegiate, contenute nella Srep Letter.
Consob ha approvato il documento relativo all’offerta pubblica di acquisto (Opa) volontaria totalitaria promossa ai sensi dell’articolo 102 del d.lgs. n. 58 del 1998 (“Tuf”) da Nexte 1 Srl, Baya Srl., Nous Srl (gli “offerenti”), anche in nome e per conto dei soggetti che con essi agiscono di concerto, sulle totalità delle azioni emesse da Plt Energia Spa (delibera n. 20853 del 14 marzo 2019).
Plt Energia è una holding di partecipazioni, le cui azioni sono negoziate sull’Aim Italia/Mercato alternativo del capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa, che attraverso le sue controllate è presente da anni nel mercato dell’energia. La principale attività dell’emittente è finalizzata allo sviluppo, alla realizzazione e alla gestione di impianti eolici, fotovoltaici, a biomasse nonché alla vendita di energia elettrica e gas.
Sono oggetto dell’offerta massime 3.565.500 azioni ordinarie di Plt Energia, rappresentative del 14,91% del capitale sociale dell’emittente, le quali costituiscono tutte le azioni in circolazione dedotte le azioni detenute dagli offerenti congiuntamente alle persone che con essi agiscono di concerto, ovvero. 20.353.000 azioni ordinarie dell’emittente, rappresentative dell’85,09% del capitale sociale dell’emittente, di cui:
- 10.000.000 azioni ordinarie, rappresentative del 41,81% del capitale sociale detenute da Nexte 1 Srl, Baya Srl, Nous Srl. (rispettivamente pari al 16,72%, 12,54% e 12,54% del capitale sociale);
- 10.353.000 azioni ordinarie, rappresentative del 43,28% del capitale sociale, detenute dalle persone che agiscono di concerto con gli offerenti.
Il corrispettivo è di 2,80 euro per ciascuna azione portata in adesione all’offerta; l’esborso massimo previsto è di 9.983.400 euro.
Il periodo di adesione avrà inizio il 25 marzo e termine il 12 aprile 2019 (estremi inclusi), con data di pagamento al 18 aprile 2019.
L’offerta è volta al delisting delle azioni Plt Energia dalla negoziazione sull’Aim.
Ove gli offerenti arrivassero a detenere a conclusione dell’offerta, per effetto delle adesioni e degli acquisti eventualmente effettuati al di fuori della stessa, una percentuale del capitale sociale dell’emittente superiore al 90%, si verificheranno automaticamente i presupposti per il delisting, senza necessità di alcun passaggio assembleare e/o altra particolare formalità.
In virtù del richiamo statutario (articolo 9 dello statuto) agli articoli 108 e 111 del Tuf, nel caso in cui, all’esito dell’offerta, per effetto delle adesioni all’offerta, nonché di acquisti eventualmente effettuati sul mercato al di fuori della medesima in conformità alla normativa applicabile, entro il periodo di adesione, gli offerenti e le persone che agiscono di concerto venissero a detenere:
(a) una partecipazione complessiva superiore al 90% e inferiore al 95% del capitale sociale dell’emittente, gli offerenti hanno dichiarato, anche per conto delle persone che agiscono di concerto, l’intenzione di non voler ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell’emittente; in tale circostanza, si applicherà l’obbligo di acquistare le restanti azioni dagli azionisti che ne facciano richiesta, ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Tuf; la procedura per l’adempimento dell’obbligo e il prezzo di acquisto delle azioni, saranno resi noti nel relativo comunicato diffuso dagli offerenti;
(b) una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell’emittente, gli offerenti hanno dichiarato, anche per conto delle persone che agiscono di concerto, la propria volontà di avvalersi del diritto di acquistare le rimanenti azioni in circolazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 111 del Tuf; gli offerenti, esercitando il diritto di acquisto, adempiranno, anche per conto delle persone che agiscono di concerto, all’obbligo di acquisto di cui all’articolo 108, comma 1, Tuf nei confronti degli azionisti dell’emittente che ne abbiano fatto richiesta, dando pertanto corso ad un’unica procedura (la “procedura congiunta”).
L’obbligo di acquisto e la procedura congiunta saranno adempiuti dagli offerenti ad un corrispettivo per ogni azione pari al corrispettivo dell’offerta. Nel caso in cui la data di pagamento per l’obbligo di acquisto dovesse essere successiva alla data di stacco dell’eventuale dividendo relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, l’obbligo di acquisto ex articolo 108, comma 2 del Tuf sarà adempiuto a fronte del pagamento di un prezzo pari al corrispettivo al netto del dividendo.
Il comunicato dell’emittente, emesso ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Tuf, è pubblicato unitamente al documento d’offerta.
Consob ha approvato il documento relativo all’offerta pubblica di acquisto (opa) volontaria totalitaria promossa da SolarEdge Investment Srl, ai sensi degli articoli 102 e ss. del d. lgs. n. 58 del 1998, su azioni ordinarie emesse da Smre Spa (delibera n. 20852 del 14 marzo 2019).
Il capitale sociale di SolarEdge Investment, appositamente costituita per la promozione dell’offerta, è posseduto al 100% da SolarEdge Technologies.
SolarEdge Technologies, le cui azioni sono quotate sul Nasdaq, è uno dei principali operatori mondiali nell’offerta di tecnologie per smart energy.
L’emittente Smre, società di diritto italiano le cui azioni sono negoziate sul Mercato Alternativo del Capitale (Aim), è a capo di un gruppo (gruppo Smre) che opera nel settore delle progettazione e commercializzazione di macchinari ed impianti produttivi ad alto contenuto tecnologico.
L’offerta è obbligatoria e totalitaria in ragione della previsione contenuta nell’articolo 12 dello statuto dell’emittente.
Il presupposto dell’offerta obbligatoria (endosocietaria o statutaria) è sorto in ragione dell’acquisto di 11.239.200 azioni ordinarie emesse dall’emittente, rappresentative del 51,44% del capitale sociale di Solar Edge. L’acquisto si è perfezionato il 25 gennaio 2019 a seguito del realizzarsi delle condizioni previste dall’accordo sottoscritto il 7 gennaio 2019 con Mti Holding Srl, Gabriele Amati e Giampaolo Giammarioli.
L’offerta riguarda 9.898.043 azioni ordinarie, corrispondenti:
a) per 9.443.861 azioni, alla totalità delle azioni ordinarie dell’emittente in circolazione alla data odierna e non possedute dall’offerente;
b) per massime 454.182 azioni, alla totalità delle azioni ordinarie dell’emittente che potrebbero essere emesse a esito dell’esercizio dei “warrant SMRE 2016-2019”.
I warrant non formano oggetto dell’offerta.
Il corrispettivo unitario è di 6 euro per azione. L’esborso massimo sarà di 59.388.258 euro (in caso di integrale esercizio dei warrant e adesione alla stessa da parte di tutti i titolari di azioni Smre).
Il periodo di adesione ha inizio il 18 marzo e termine il 5 aprile 2019, estremi inclusi. L’offerta è soggetta alla disciplina della riapertura dei termini; l’eventuale riapertura avrà luogo nei giorni 11, 12, 15, 16 e 17 aprile 2019.
L’offerta è volta al delisting delle azioni Smre dalla negoziazione sull’Aim.
Il comunicato dell’emittente, emesso ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Tuf, è pubblicato unitamente al documento d’offerta.
Il 14 febbraio u.s. Consob ha approvato la terza versione della procedura di trattazione degli esposti, una delle più significative fonti di informazioni per l’Istituto che consente di avere notizia di possibili situazioni di criticità presenti nel sistema finanziario e, di conseguenza, di poter attivare prontamente gli strumenti di vigilanza di cui l’Istituto dispone.
Nell’ottica di un costante rafforzamento degli interessi pubblici tutelati dalla Consob, la terza versione della normativa interna interviene, anzitutto, sul procedimento relativo agli esposti “ordinari”, garantendone la rapida gestione e la tempestiva trasmissione alle Unità Organizzative interne di vigilanza. Non solo. La procedura assicura che al mittente venga dato riscontro dell’avvenuta ricezione dell’esposto e, di più, per il caso di segnalazioni inerenti materie non di competenza Consob, viene garantita la tempestiva trasmissione della nota all’autorità di vigilanza competente per materia.
In aggiunta, la nuova procedura rafforza il sistema di trattazione degli esposti “qualificati”, per tali intendendosi le segnalazioni di violazioni ex articolo 4-duodecies Tuf che pervengono alla Consob dal personale dei soggetti vigilati e si riferiscono a violazioni delle norme di settore disciplinanti l’attività da questi svolta ovvero del Regolamento Ue. 596/2014 in materia di abusi di mercato (c.d. whistleblowing).
Oltre alla previsione di appositi e numerosi canali di trasmissione di tali segnalazioni (posta ordinaria, e-mail, telefono), Consob ha assicurato che la gestione degli esposti qualificati avvenga nel rispetto delle tutele previste dalla normativa, europea e nazionale, tanto a favore del soggetto “segnalante” che di quello “segnalato”: una per tutte, la riservatezza.
La procedura, in definitiva, garantendo un attento, efficace e tempestivo monitoraggio degli esposti pervenuti alla Consob, costituisce un ulteriore strumento di tutela degli investitori e rafforza, pertanto, la funzione di vigilanza dell’Istituto.
Si terrà giovedì 28 marzo la seconda relazione annuale dell’Arbitro per le controversie finanziarie (Acf), l’organismo per la soluzione stragiudiziale delle controversie tra intermediari e risparmiatori istituito presso la Consob e operativo da due anni.
L’appuntamento è fissato alle 10:00 nell’auditorium Consob di Roma (Via Claudio Monteverdi 35 – Piazza Verdi).
Sarà attivo un video collegamento con la sede Consob di Milano in Via Broletto 7.
Apre i lavori il Commissario Paolo Ciocca. Segue la relazione del Presidente dell’Acf, Gianpaolo Barbuzzi.
La locandina dell’evento con le modalità per la registrazione attraverso il modulo Sipe è pubblicata al seguente link: http://www.consob.it/documents/46180/46181/programma_20190318.pdf/a18b92de-d1c6-46a3-bbce-de49046c18e0. Ingresso dalle ore 09:00. Alle 09:30 welcome coffee.
L’evento è accreditato a fini di formazione professionale presso l’Ordine degli avvocati di Roma.
- Approvato il documento relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa ai sensi dell’art. 102 del d.lgs. n. 58 del 1998 da Nexte 1 Srl, Baya Srl, Nous Srl, anche in nome e per conto dei soggetti che agiscono di concerto, sulle totalità delle azioni emesse da Plt Energia Spa (delibera n. 20853 del 14 marzo 2019).
- Approvato il documento relativo all’offerta pubblica di acquisto (opa) volontaria totalitaria promossa da SolarEdge Investment Srl, ai sensi degli artt. 102 e ss. del d. lgs. n. 58 del 1998, su azioni ordinarie emesse da Smre Spa (delibera n. 20852 del 14 marzo 2019).
- Approvato il secondo supplemento al prospetto di base relativo al programma di offerta al pubblico di obbligazioni emesse da Unipol Banca Spa (decisione del 13 marzo 2019).
- Brexit - Implicazioni per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento da parte degli intermediari (Richiamo di attenzione n. 3 del 12 marzo 2019).
- Brexit - Contract continuity dei derivati Otc e operatività delle sedi di negoziazione (Comunicazione n. 4 del 14 marzo 2019).
- Srep - Comunicazione sulle informazioni in merito al Supervisory Review and Evaluation Process (Comunicazione n. 5 del 15 marzo 2019).
- Srep - Comunicazione sulle informazioni in merito al Supervisory Review and Evaluation Process da rendere nel prospetto e/o nell'informativa finanziaria periodica (Comunicazione n. 6 del 15 marzo 2019).