Consob Informa - Anno XXVI - N. 29 - 27 luglio 2020 - AREA PUBBLICA
Aggregatore Risorse
Newsletter
Le notizie della settimana:
Servizi finanziari abusivi: Consob oscura 4 siti abusivi
Modifiche al Regolamento Intermediari: Consob avvia una consultazione con il mercato in materia di requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari
BREXIT: Scadenza del periodo di transizione previsto nell’accordo di recesso del Regno Unito dall’UE. Istruzioni operative per le imprese di investimento britanniche che prestano servizi e attività di investimento in Italia
Offerta al pubblico di azioni di nuova emissione di Intesa Sanpaolo Spa: approvato supplemento al prospetto informativo
Comunicazioni a tutela dei risparmiatori di altre autorità di vigilanza
LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ASSUNTE O RESE PUBBLICHE NEL CORSO DELLA SETTIMANA
- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -
La Consob ha ordinato l'oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari, e in particolare di 3 siti mediante i quali viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo e di 1 sito mediante il quale viene svolta l’attività pubblicitaria relativa ad una delle tre predette offerte.
L'autorità si è avvalsa del nuovo potere introdotto dalla Legge n. 8 del 28 febbraio 2020 (articolo 4, comma 3-bis), riguardo all’oscuramento dei siti mediante i quali sono poste in essere le offerte e la pubblicità abusive.
Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:
- Ganancias Deportivas (sito internet https://gananciasdeportivas.net);
- Mindcapital Oü (sito internet https://mind.capital);
- Vivaexchange Oü (sito internet www.exw-wallet.com);
- IS-R InternetServices-Reinders (sito internet https://www.bonus-wallet.com/exw-wallet-app-tokenreview/italiano).
Sale, così, a 261 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.
I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it .
Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.
La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.
A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.
* * *
La Commissione inoltre ha sospeso, in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, l’attività pubblicitaria, effettuata dal sig. Alberto Simoni anche tramite le pagine Facebook “Alberto Simoni” (https://www.facebook.com/simonialberto1969) e “Alberto Simoni, imprenditore online” (https://www.facebook.com/AlbertoSimoniFanpageUfficiale), relativa all’offerta al pubblico di investimenti di natura finanziaria promossa da Mindcapital Oü tramite il sito internet https://mind.capital (delibera n. 21455 del 23 luglio 2020).
La Consob ha avviato una consultazione con il mercato sulle proposte di modifiche al Regolamento Intermediari in materia di requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari.
L’attuale disciplina riguardante i requisiti di conoscenza e competenza, nel trasporre in ambito domestico la regolamentazione europea, come specificata dagli Orientamenti Esma/2015/1886, ha introdotto norme di dettaglio, non derogabili, aggiuntive rispetto ai principi generali stabiliti dalla MiFID II e dai citati Orientamenti. Ciò ha consentito di indirizzare il mercato nella fase di prima applicazione della disciplina.
Facendo seguito a quanto annunciato in sede di pubblicazione delle pertinenti Q&A il 5 ottobre 2018, la Consob ha condotto una verifica dell’impatto della disciplina in argomento, finalizzata alla sua eventuale revisione, nell’ottica di valorizzare l’autonomia decisionale dei soggetti abilitati e la salvaguardia della posizione competitiva dell’industria italiana, fermo restando l’obiettivo della tutela degli investitori.
Ad esito di tale verifica, sono state individuate le possibili opzioni regolamentari, rispetto alle quali è stato acquisito il parere preliminare del Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori.
In forza dell’analisi di impatto preliminare condotta, del parere del citato comitato e delle esperienze di altri Stati europei, la Consob sottopone all’attenzione degli stakeholder una proposta di modifica del Titolo IX, della Parte II, del Libro III, del Regolamento Intermediari, che pur garantendo da un lato l’allineamento con quanto previsto dagli Orientamenti dell’Esma, dall’altro elimina dal testo del Regolamento Intermediari le prescrizioni di dettaglio e rimette agli intermediari l’identificazione delle modalità operative idonee a garantire in concreto il rispetto degli standard previsti.
A titolo di esempio, secondo il modello proposto sarebbe attribuita all’autonomia dei singoli intermediari la definizione del percorso continuo di formazione e sviluppo, eliminando l’obbligo - attualmente sancito dal Regolamento Intermediari - di svolgere un corso annuale della durata di trenta ore.
Pur nel contesto di una tecnica regolamentare principle-based, si propone di mantenere a livello regolamentare – conformemente ai suddetti Orientamenti - la predeterminazione del bilanciamento tra qualifiche possedute ed esperienza minima richiesta, al fine di meglio tutelare gli investitori, garantendo un livello uniforme di conoscenza e competenza minima iniziale.
Da ultimo, il documento di consultazione propone ulteriori interventi di modifica resi necessari per coordinare le diverse parti del Regolamento Intermediari che rinviano al citato Titolo IX.
La consultazione, il cui testo è disponibile sul sito della Consob, terminerà il 21 settembre 2020.
Facendo seguito al Richiamo di attenzione n. 3 del 26 marzo 2020, la Consob, con Comunicazione n. 8/20 del 23 luglio 2020 rammenta che, terminato il “periodo di transizione” (il 31 dicembre 2020), come definito ai sensi dell’accordo che definisce le modalità di recesso del Regno Unito dall’Unione europea, alle imprese di investimento britanniche che prestano servizi e attività di investimento in Italia si applicherà la disciplina dettata dall’articolo 28 del Testo unico della finanza - Tuf e dagli artt. 25-31 del Regolamento Consob n. 20307/2018, riepilogata nella tabella allegata alla Comunicazione.
In particolare, ai sensi della citata disciplina, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche che intendono operare in Italia devono presentare apposita domanda di autorizzazione alla Consob che accerta la ricorrenza delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione entro il termine di 120 giorni, salvi i casi di sospensione o interruzione. Conseguentemente, un’impresa che non inoltri la domanda di autorizzazione secondo tempistiche compatibili con la durata delle procedure potrà incorrere nella necessità di dover cessare l’attività entro la data di conclusione del periodo di transizione.
Alla luce di detta disciplina, la Consob raccomanda alle imprese di investimento britanniche che intendono continuare a operare in Italia, sia come imprese di paesi terzi (con succursale o in libera prestazione di servizi) e sia trasferendo la propria attività a una Sim all’uopo costituita, di presentare la domanda di autorizzazione tempestivamente, anche in considerazione degli eventuali tempi di sospensione e interruzione cui possono soggiacere i termini di durata delle procedure di autorizzazione.
Le imprese di investimento britanniche che intendono continuare a operare in Italia previo trasferimento delle attività svolte in Italia a un’impresa di investimento dell’Ue sono invitate a completare tale trasferimento entro la fine del periodo di transizione e, ove necessario, a completare le procedure per la notifica in Italia.
Le imprese di investimento del Regno Unito che intendono o sono tenute a cessare la propria attività entro la conclusione del periodo di transizione terminano i rapporti con i clienti con modalità tali da evitare loro pregiudizio e nell’osservanza dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti. Tali imprese comunicano la cessazione alla Consob specificando se il termine dell’operatività sia già stato notificato alle competenti autorità del Regno Unito.
Permane, per tutte le imprese di investimento britanniche, la necessità di fornire alla clientela italiana informazioni aggiornate in merito alle conseguenze delle mutate condizioni operative discendenti dalla Brexit.
Le istanze di autorizzazione e le comunicazioni alla Consob in tema di Brexit dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: din.Brexit@pec.consob.it.
La Commissione ha approvato il supplemento al prospetto informativo (costituito da documento di registrazione, nota informativa sugli strumenti finanziari e nota di sintesi) approvato dalla Commissione il 25 giugno scorso, relativo all’offerta al pubblico di azioni di nuova emissione di Intesa Sanpaolo (Isp) Spa rivenienti dall’aumento di capitale ex articolo 2441, comma 4, c.c., riservato agli aderenti all’offerta pubblica di scambio di azioni ordinarie Ubi Spa (vedi “Consob Informa” n. 25 del 29 giugno 2020) .
Il supplemento si è reso necessario a seguito del rilascio da parte dell’AGCM dell’autorizzazione anti-trust del 16 luglio scorso e della decisione dell’offerente del 17 luglio scorso di incrementare il corrispettivo dell’offerta con una componente in denaro pari a 0,57 euro per ogni azione Ubi portata in adesione che si aggiunge al corrispettivo in azioni pari a 1,7 azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo di nuova emissione indicato nel documento di offerta.
Il supplemento contiene altresì le informazioni relative alla decisione adottata dall’AGCM il 14 luglio 2020 con la quale ha approvato l’operazione di acquisizione del controllo di Ubi Banca da parte dell’emittente subordinatamente all’esecuzione di cessioni strutturali in linea con quanto previsto nell’accordo Bper (Banca Popolare Emilia Romagna) e dagli impegni Isp.
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - New Zealand - Fma), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
- Best Property Investment (https://landing.bestpropertyinvestment.org.uk);
- UK Bond St (www.ukbondst.com) con sede dichiarata a Londra;
- Local Bonds (www.local-bonds.com) con sede dichiarata a Londra;
- Intro Invest (www.intro-invest.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
- Askobid (www.askobid.fm) con sede dichiarata a Kingstown, St Vincent and the Grenadines;
- Fixed Income First (https://fixedincomefirst.com) con sede dichiarata a Londra;
- Investor Supermarket (www.investorsupermarket.co.uk, www.investorsupermarket.com) con sede dichiarata a Londra;
- Introteamoption (https://introteamoption.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
- Bond-Supermarket (www.bond-Supermarket.co.uk);
- Bond-Select (www.bond-select.uk);
- Introteamoption (https://introteamoption.co.uk) con sede dichiarata a Londra;
- Step Clear From Debts (www.stepclearfromdebts.co.uk) con sede dichiarata a Manchester.
Segnalate dalla Cnmv:
- The Premium Brokers / Premium Solutions Ltd (https://the-premium-brokers.net/es). Le società, precedentemente operanti attraverso il sito internet https://thepremiumbrokers.com/es, erano già state oggetto di segnalazione da parte della Cnmv (v. “Consob Informa” n. 7/2020 del 24 febbraio 2020) e il sito internet https://thepremiumbrokers.com già oggetto di delibera Consob n. 21154 del 20 novembre 2019 e, successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia (v. “Consob Informa” n. 41/2019 del 25 novembre 2019);
- Ccai Limited (www.topcmarket.com). La società operante con diverso sito internet era stata già segnalata dalla stessa Cnmv (v. "Consob Informa" n. 5/2020 del 10 febbraio 2020);
- Simple500 / Turbo Trading Ltd (https://simpletrades.com);
- Fidlo International Ltd (https://fidlointernational.com);
- Crypton Broker Limited (https://cryptonbroker.com);
- Coin Desk Option (https://coindeskoption.com);
- Cmarket (https://cmarket.cc/es);
- Stock Sons (https://stocksons.com);
- Empire Investment (https://empireinvestment.org).
Segnalate dalla Knf:
- Wolfs Fundusz Private Equity Sa;
- Ferpay sp. z o.o.;
- Ferpay Ltd;
- Marshal Lion Consulting Sp. z o.o.;
- Andrzej Ryć;
- Insurance Brokerage Marlena Krześniak;
- Idea Online Sp. z o.o.;
- Prometheus Ltd operante con nome commerciale DowMarkets (www.dowmarkets.com) con sede dichiarata a Beachmont Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines.
Segnalate dalla Sfc:
- http://hljyxt.com clone della società autorizzata dalla Sfc, Phillip Securities (Hong Kong) Limited;
- www.fujihk.hk clone della società autorizzata dalla Sfc, Zhonghui International Futures Company Limited.
Segnalate dalla Fma (New Zealand):
- Libra Markets/Libramarkets (https://libramarkets.com). La società è stata oggetto di delibera Consob n. 21220 del 23 gennaio 2020 e, successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso al sito dall’Italia (v. “Consob Informa” n. 3/2020). Inoltre la società è stata oggetto di segnalazione anche da parte della Cnmv (v. “Consob Informa” n. 26/2020), della Mfsa (v. "Consob Informa" n. 25/2020), della Fca (v. “Consob Informa” n. 19/2020) e della Fma (Austria) (v. "Consob Informa" n. 22/2019);
- Forex Insiders / Forex Insiders Trading / Trading Insiders / Success Factory (sito web: https://tradinginsiders.eu), facebook: https://www.facebook.com/ForexInsidersTrading);
- World Markets (https://worldmarkets.com/);
- StarkMarkets (https://starkmarkets.com) con sede dichiarata a Sofia.
Segnalata dalla Osc:
- Karatbars International GmbH, Karatbit Exchange con sede dichiarata a Stoccarda.
- Brexit: scadenza del periodo di transizione. Istruzioni operative per le imprese di investimento britanniche che prestano servizi e attività di investimento in Italia (Comunicazione n. 8/20 del 23 luglio 2020).
- Disposta l’iscrizione di Re-Anima Srl, con sede a Milano, nel registro dei gestori previsto dall’articolo 50-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (delibera n. 21441 del 15 luglio 2020).
- Approvato il supplemento al prospetto informativo (costituito da documento di registrazione, nota informativa sugli strumenti finanziari e nota di sintesi) approvato dalla Commissione il 25 giugno scorso, relativo all’offerta al pubblico di azioni di nuova emissione di Intesa Sanpaolo (Isp) Spa rivenienti dall’aumento di capitale ex articolo 2441, comma 4, c.c., riservato agli aderenti all’offerta pubblica di scambio di azioni ordinarie Ubi Spa (decisione del 21 luglio 2020).
- Approvazione del documento di registrazione relativo all’offerta pubblica e/o ammissione alle negoziazioni di titoli diversi dai titoli di capitale destinati agli investitori al dettaglio emessi da Banco di Desio e della Brianza Spa (decisione del 22 luglio 2020).
- Approvata la nota informativa relativa al programma di offerta al pubblico di obbligazioni plain vanilla (obbligazioni a tasso fisso, obbligazioni a tasso fisso crescente/decrescente step Up/step down, obbligazioni a tasso misto) emessi da Banco di Desio e della Brianza Spa (decisione del 22 luglio 2020).
- Autorizzata la commercializzazione di quote del fondo di investimento europeo a lungo termine Eltif (European long term investment fund) “Kairos Alternative Investment Sa Sicav - Renaissance Eltif “ gestito da Kairos Partners Sgr Spa (decisione del 22 luglio 2020).
- Autorizzata la commercializzazione di quote del fondo di investimento europeo a lungo termine “8a+ Real Italy – Eltif “ gestito da8A+ Investimenti Sgr Spa (decisione del 22 luglio 2020).
- Ordine, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere da:
- Ganancias Deportivas tramite il sito internet https://gananciasdeportivas.net (delibera n. 21454 del 23 luglio 2020);
- Mindcapital Oü tramite il sito internet https://mind.capital (delibera n. 21456 del 23 luglio 2020);
- Vivaexchange Oü tramite il sito internet www.exw-wallet.com (delibera n. 21458 del 23 luglio 2020);
- IS-R InternetServices-Reinders tramite il sito internet https://www.bonus-wallet.com/exw-wallet-app-tokenreview/italiano (delibera n. 21457 del 23 luglio 2020).