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Le notizie della settimana:
Servizi finanziari abusivi: Consob oscura 5 siti abusivi
Save The Date: L’incontro annuale della Consob con il mercato finanziario in diretta streaming lunedì 14 giugno 2021 alle 11:00
Cyber security - Il G7 Cyber Expert Group (CEG) ha pubblicato un occasional paper: “Proposal for a common categorisation of IT
incidents”
Regime volontario di pubblicazione della dichiarazione di carattere non finanziario (Dnf): pubblicato l’esito della consultazione
Opa volontaria promossa da Fly Srl su azioni Carraro Spa: Consob approva il documento di offerta
Save The Date: La portabilità dei dati in ambito finanziario: presentazione del Quaderno Consob della collana Fintech
Eureka!: le frontiere digitali. Ciclo di webinar Consob, quarto seminario
Comunicazioni a tutela dei risparmiatori di altre autorità di vigilanza
Le decisioni della Commissione assunte nel corso della settimana
- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -
Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.
L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.
Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:
- TradeED Group Ltd (sito internet https://luxeeforex.com);
- Momentum Investment Group Ent Ltd (sito internet www.invest-moment.com e relativa pagina https://client.invest-moment.com);
- Nab Europe Limited (sito internet www.nabeuropelimited.com);
- Uniteex Inc e Demure Consulting Ltd (sito internet www.uniteex.co e la relativa pagina https://client.uniteex.co);
- Donnybrook Consulting Ltd (sito internet www.optimarket.co e pagina https://optimarket.trade).
Sale, così, a 446 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.
I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.
Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.
A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.
Si terrà lunedì 14 giugno 2021 alle ore 11:00 il discorso del Presidente della Consob, Paolo Savona, in occasione dell’incontro annuale della Consob con il mercato finanziario.
Appuntamento sul sito internet della Consob per la diretta streaming.
Dieci autorità finanziarie, tra cui la Consob, partecipanti al G-7 Cyber Expert Group ( CEG) in rappresentanza di sei giurisdizioni del G-7, hanno collaborato nell’elaborare una proposta per una classificazione comune degli incidenti cyber malevoli (attacchi cibernetici) e di altri incidenti di sicurezza informatica. La proposta è descritta in un Occasional Paper - “Proposal for a common categorisation of IT incidents” e risponde alla richiesta formulata dai Ministri delle Finanze e dai Governatori delle Banche Centrali nel corso della riunione del G-7 Finance Track a Chantilly nel luglio 2019.
L’obiettivo della proposta è promuovere, attraverso la definizione di principi comuni e lo sviluppo di una tassonomia condivisa, l'armonizzazione delle segnalazioni di incidenti, previste da diversi framework, che le autorità richiedono alle entità finanziarie. L’adozione di principi e di una tassonomia comuni renderebbe la segnalazione degli incidenti più solida ed efficace, facilitando una comprensione comune degli incidenti, la condivisione delle informazioni e la gestione congiunta delle crisi cibernetiche di portata internazionale. Le autorità partecipanti hanno tenuto conto, nella loro proposta, delle osservazioni formulate da rappresentanti dei rispettivi settori finanziari.
La Consob ha pubblicato sul sito internet dell’Istituto il Report che sintetizza gli esiti della consultazione relativa alla call for evidence.
Il 1° settembre 2020, è stata pubblicata una call for evidence contenente una serie di domande rivolte agli operatori di mercato al fine di raccogliere informazioni circa le ragioni della mancata diffusione del non financial reporting su base volontaria (v. “Consob Informa” n. 31/2020 del 7 settembre 2020).
Il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 infatti ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 2014/95/Ue (disclosure of non financial and diversity information) al fine di promuovere una maggiore trasparenza sugli impatti e le politiche praticate con riferimento ai temi non finanziari. Il decreto ha previsto che anche soggetti diversi da quelli obbligati ai sensi del decreto, possano, in via volontaria, pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario (Dnf), apponendo sulla dichiarazione la “dicitura di conformità” della medesima, qualora la stessa sia redatta attenendosi alle disposizioni del decreto, in particolare con riguardo all’attestazione del soggetto incaricato della revisione ai sensi dell’articolo 3, comma 10.
La previsione di un regime volontario di adesione al reporting non finanziario ha il pregio di non imporre su base generalizzata i costi legati alla predisposizione e pubblicazione dell’informativa, consentendo al contempo, alle aziende interessate, di censire e informare sui propri rischi e sulle proprie caratteristiche di sostenibilità attraverso un report standardizzato e riconosciuto dall’ordinamento nazionale e dal diritto Ue. Ciò nonostante, il numero di emittenti che hanno aderito al regime di pubblicazione delle Dnf volontarie risulta ancora esiguo.
Le risposte fornite alla consultazione hanno offerto elementi utili per la valutazione degli oneri e dei benefici associati alla pubblicazione della Dnf da parte delle società attualmente non soggette a tale obbligo. Le risultanze del Report potranno costituire uno strumento di analisi per gli operatori che intendono intraprendere un percorso di avvicinamento all’informativa non finanziaria.
Le evidenze acquisite potranno inoltre fornire elementi utili al legislatore nazionale, sia con riguardo alla concreta applicazione del regime previsto dal decreto per le Dnf volontarie, sia con riguardo alle scelte da compiere nell’ambito del negoziato europeo che si è di recente avviato in merito alla revisione della Direttiva 2014/95/Ue sulla pubblicazione delle informazioni non finanziarie.
Consob ha approvato il documento d’offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa, ai sensi degli articoli 102 e ss. del d. lgs. n. 58/1998, da Fly Srl, su azioni emesse da Carraro Spa (delibera n. 21848 del 13 maggio 2021).
L’offerta è volta ad ottenere la revoca delle azioni emesse da Carraro Spa (“Carraro” o l’”emittente”) dalla quotazione sull’Mta (delisting).
Fly Srl (l’“offerente”), è una società costituita il 22 marzo 2021 controllata indirettamente, per il tramite di Finaid Spa (“Finaid”), da Enrico e Tomaso Carraro, rispettivamente Presidente e Vice Presidente del consiglio di amministrazione dell’emittente. Ai sensi dell’articolo 101-bis, comma 4-bis, lettera a), del Tuf, Finaid, Enrico e Tomaso Carraro, nonché Julia Dora Koranyi Arduini, sono persone che agiscono di concerto con l’offerente in quanto tutte aderenti all’accordo di co-investimento contenente pattuizioni parasociali.
Carraro è una holding a capo di un gruppo internazionale leader mondiale nei sistemi per la trasmissione di potenza altamente efficienti ed eco-compatibili.
Il suo capitale sociale, pari a 41.452.543,60 euro, è suddiviso in 79.716.430 azioni ordinarie, quotate sull’Mta. L’emittente, sin dal 2014, rientra nella definizione di Pmi ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), del Tuf e dell’art. 2-ter del Regolamento Emittenti.
L’offerta ha ad oggetto massime 21.331.916 azioni Carraro, rappresentative del 26,76%del capitale di Carraro, corrispondenti alla totalità delle azioni ordinarie dell’emittente dedotte (i) le 55.757.526 azioni Carraro, rappresentative del 69,94% circa del capitale sociale dell’emittente, di titolarità dei soci dell’offerente (e segnatamente di Enrico e Tomaso Carraro, di Finaid e di Julia Dora Koranyi Arduini) e (ii) le 2.626.988 azioni proprie, rappresentative del 3,30% circa del capitale sociale dell’emittente, per un esborso massimo di circa 51, 2 milioni di euro.
Per ciascuna azione portata in adesione è offerto un corrispettivo pari a 2,40 euro. L’esborso massimo complessivo dell’offerta, calcolato in caso di adesione totale all’offerta sulla base del numero di azioni oggetto della stessa, è pari a 51.196.598,40 euro.
Il periodo di adesione all’offerta, concordato con Borsa Italiana, ha inizio il 17 maggio e terminerà il 4 giugno 2021, estremi inclusi, salvo proroga.
L’offerta è subordinata alla circostanza che le adesioni siano tali da consentire all’offerente di venire a detenere, congiuntamente alle persone che agiscono di concerto, una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell’emittente (la “condizione di efficacia”).
Nel caso in cui la condizione di efficacia non dovesse verificarsi a chiusura del periodo di adesione (come eventualmente prorogato), l’offerente potrà rinunciarvi laddove la percentuale raggiunta sia superiore al 90% del capitale sociale dell’emittente (la “soglia minima per la rinuncia”).
In caso di mancato avveramento della condizione di efficacia e di mancata rinuncia da parte dell’offerente alla medesima condizione di efficacia, l’offerta non si perfezionerà. In tal caso, le azioni eventualmente portate in adesione all’offerta saranno rimesse a disposizione degli aderenti, per il tramite degli intermediari depositari, entro il primo giorno di borsa aperta successivo alla data in cui sarà stato comunicato il mancato avveramento della predetta condizione.
Come detto sopra, l’offerta è finalizzata ad ottenere il delisting dell’emittente e, pertanto, l’offerente ha dichiarato che in caso di superamento della soglia del 90% del capitale sociale, non ripristinerà un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni dell’emittente.
In tale circostanza, l’obbligo di acquistare le restanti azioni Carraro dagli azionisti dell’emittente che ne facciano richiesta, ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Tuf (l’“obbligo di acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Tuf”), gravante solidalmente sull’offerente e sulle persone che agiscono di concerto, sarà adempiuto dall’offerente ad un corrispettivo che sarà determinato dalla Consob in misura pari al corrispettivo dell’offerta, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 108, comma 4, del Tuf e dell’articolo 50, comma 4, lett. c), del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”).
Nel caso in cui, all’esito dell’offerta, l’offerente e le persone che agiscono di concerto vengano a detenere una partecipazione complessiva superiore o pari al 95% del capitale sociale dell’emittente, l’offerente ha dichiarato che si avvarrà del diritto di acquistare le rimanenti azioni in circolazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 111 del Tuf (il “diritto di acquisto”), ad un corrispettivo pari a quello dell’offerta.
L’offerente, esercitando il diritto di acquisto, adempirà, anche per conto delle persone che agiscono di concerto, all’obbligo di acquisto di cui all’articolo 108, comma l, del Tuf (l’“obbligo di acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Tuf”) nei confronti degli azionisti dell’emittente che ne abbiano fatto richiesta, dando pertanto corso ad un’unica procedura (la “procedura congiunta”).
Il comunicato dell’emittente, di cui all’articolo 103, comma 3, Tuf e all’articolo 39 del Regolamento Emittenti, corredato del parere degli amministratori indipendenti e delle fairness opinion rilasciate dagli advisor finanziari, è allegato al documento di offerta.
L'8 giugno, dalle 9:30 alle 12:00, si terrà un convegno per la presentazione del nuovo Quaderno Fintech della Consob sulla "La portabilità dei dati in ambito finanziario".
I lavori saranno aperti dal Presidente Consob Paolo Savona. Seguiranno l'introduzione a cura di Anna Genovese (Commissario Consob) e Valeria Falce (Ordinario di Diritto dell'economia - Università Europea di Roma). I lavori sono moderati da Paolo Ciocca (Commissario Consob).
La partecipazione è libera, ma è gradita la registrazione online: https://www.consob.it/web/area-pubblica/iscrizione-seminari. L'evento si terrà in streaming sulla piattaforma GoToMeeting; il link di collegamento verrà inviato in prossimità dell'evento a coloro che si saranno registrati.
Il 24 maggio, dalle 16,00 alle 17,30 si terrà il quarto seminario del ciclo di webinar dal titolo “Consob - Eureka!” sui temi dell’intelligenza artificiale applicabile al campo della regolamentazione e della vigilanza sui mercati finanziari.
Il quarto seminario, dal titolo “intelligenza artificiale e mercati” sarà tenuto dal Prof. Tomaso Aste (UCL - University College London).
La partecipazione ai webinar è riservata ai dipendenti Consob ed a quelli di altre istituzioni del settore finanziario (Banca d’Italia, Ivass, etc) che sono state interessate tramite i canali istituzionali.
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Fsa), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), Norvegia (The Financia Supervisory Authority of Norway – Finanstilsynet), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), e Quebec (Authorité des Marchés Financiers - Amf - Quebec) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
- www.ukfixedsavings.co.uk;
- www.compareratesuk.com;
- www.hisbonds.co.uk;
- Solutions4Savings (https://solutions4savings.co.uk);
- Fixed Rate Finder (www.fixedratefinder.co.uk);
- Nagashima Sakai (www.nagashimasakai.com);
- Fixed Rate Returns (www.fixedratereturns.com);
- Miles Capital Corporation LLC (www.milescapitalcorp.com);
- Rio Solar Energy (https://riosolarenergy.co.uk);
- www.myinvestmentoptions.co.uk;
- Interlink Capital Group Ltd (http://www.interlinkcapitalgroup.com);
- Bondratesuk.uk (www.bondratesuk.uk);
- Comparedbonds.uk (www.comparedbonds.uk).
Segnalate dalla Cssf:
- Riva Financial Systems (www.rivafinancialsystems.com);
- www.secure.octogone-europe-sa.com, clone di società autorizzata;
- Auris (www.auris-prevoyance.com);
- www.eurostone-srio.com, clone di società autorizzata.
Segnalate dalla Finma:
- ChanJelly (https://chanjelly.com);
- J. Investment Company (www.ji.company);
- Celiumfx (www.celiumfx.com);
- Royal C Bank / Royal Bank (https://www.royalcbank.com).
Segnalate dalla Fsa:
- Algorithm Invest Corporation (https://algoinvest.pro);
- Cg Vestor Facility Srl (https://vestor.ro).
Segnalate dalla Cbi:
- InvestTeck (www.investteck.net). Già segnalata dalla Fca (v. “Consob Informa" n. 28/2020 del 20 luglio 2020) e dalla Cmvm (v. "Consob Informa" n. 42/2020 del 23 novembre 2020);
- Fx Leader (https://www.fx-leader.com).
Segnalata dalla Finanstilsynet:
- 3B Hm Invest As;
- INVEBTC (https://invebtc.com).
Segnalate dalla Cnmv:
- Starkmarkets (https://starkmarkets.io).
- Konstos Markets Ltd (https://stockcore.co). Già oggetto di delibera Consob n. 21794 dell’8 aprile 2021. Successivamente l’autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web www.stockcore.com (v. "Consob Informa" n. 14/2021 del 12 aprile 2021);
- Acetopfinancial / Fx Publications, Inc / The Capital Holding Llc (http://acetopfin.com);
- https://www.cfxdtrade.com;
- https://www.eafi-gestion.com, clone di società autorizzata;
- Geverestfx (https://geverestfx.com). Con riferimento a tale soggetto la Consob avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività ad Internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web https://geverestfx.com e alla relativa pagina accounts.geverestfx.com. (v. “Consob Informa" n. 17/2021 del 3 maggio 2021);
- https://www.goldingfx.net.
L’Authorité des Marchés Financiers - Amf - Quebec, ha pubblicato sul proprio sito il seguente avviso ai risparmiatori che viene qui esposto in sintesi:
“Le offerte iniziali di criptovaluta, comunemente denominate Ico (Initial coin offerings), sono investimenti molto rischiosi e altamente volatili che esistono in un ambiente che le rende suscettibili di manipolazione e frode. Le monete vengono create utilizzando una tecnologia facilmente accessibile e sono commercializzate su borse decentralizzate, senza alcun intervento o autorizzazione di terze parti. Basta una rapida ricerca in internet per trovare siti che spieghino come creare monete e come renderle disponibili in pochi minuti per il trading su blockchain. Questa situazione sta incoraggiando la proliferazione di monete su internet i cui promotori attirano gli investitori promettendo loro enormi ritorni sui progetti di investimento. Molte di queste monete sono disponibili da piattaforme decentralizzate, che funzionano senza alcun intervento umano. L'Amf e il suo team di sorveglianza informatica stanno compiendo sforzi vigorosi per rilevare i progetti fraudolenti in una fase iniziale. Tuttavia, le enormi dimensioni di internet e l'uso dei social network, comprese le App di messaggistica istantanea che consentono la creazione di gruppi di chat privati, rendono spesso impossibile per le autorità di regolamentazione intervenire preventivamente. L’Amf ricorda inoltre che i soggetti che intendono raccogliere capitali tramite asset informatici devono rispettare i requisiti normativi applicabili a titoli e derivati. In caso contrario, si incorre in azioni penali o sanzioni. L'Amf chiede quindi a coloro che stanno pianificando una Ico di informarsi sui propri obblighi legali e di assicurarsi di operare nel rispetto delle normative applicabili. L’Amf ricorda anche alle persone e alle società che gestiscono piattaforme che scambiano asset crittografici che siano titoli o derivati, che sono anch'essi soggetti alle normative vigenti in materia di titoli e derivati. Anche in questo caso, il mancato rispetto di tali regolamenti potrebbe portare a procedimenti giudiziari e sanzioni. L'Amf infine esorta il pubblico, in particolare i giovani, molti dei quali attualmente sembrano attratti da progetti che promettono grandi e rapidi profitti, a procedere con estrema cautela soprattutto quando si considerano le criptovalute. Sfortunatamente, tali progetti si rivelano spesso truffe o, nella migliore delle ipotesi, investimenti eccessivamente rischiosi”.
LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ASSUNTE O RESE PUBBLICHE NEL CORSO DELLA SETTIMANA
(i documenti immediatamente disponibili nel sito sono evidenziati tramite link; gli altri provvedimenti saranno disponibili nei prossimi giorni)
- Approvato il documento d’offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria promossa, ai sensi degli articoli 102 e ss. del d. lgs. n. 58/1998, da Fly Srl, su azioni emesse da Carraro Spa (delibera n. 21848 del 13 maggio 2021).
-
Ordine, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere da:
- TradeED Group Ltd tramite il sito internet https://luxeeforex.com (delibera n. 21846 del 12 maggio 2021);
- Momentum Investment Group Ent Ltd tramite il sito internet www.invest-moment.com e relativa pagina https://client.invest-moment.com (delibera n. 21844 del 12 maggio 2021);
- Nab Europe Limited tramite il sito internet www.nabeuropelimited.com (delibera n. 21843 del 12 maggio 2021);
- Uniteex Inc e Demure Consulting Ltd tramite il sito internet www.uniteex.co e la relativa pagina https://client.uniteex.co (delibera n. 21845 del 12 maggio 2021);
- Donnybrook Consulting Ltd tramite il sito internet www.optimarket.co e pagina https://optimarket.trade (delibera n. 21842 del 12 maggio 2021).