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Le notizie della settimana:
- > Warning Consob sul gruppo Binance
- > CONSOB-TECH: pubblicata la nuova sezione del sito internet dedicata allo sviluppo delle innovazioni tecnologiche nel settore finanziario
- > Al via il Comitato Fintech e la sandbox regolamentare per la digitalizzazione dei servizi finanziari del Paese
- > L’industria del post-trading: discussion paper
- > Conformità agli orientamenti Esma in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud
- > Opa Marbles Spa su azioni Retelit Spa: Consob approva il documento di offerta
- > Panariagroup Industrie Ceramiche Spa: Consob determina il corrispettivo per l’adempimento dell’obbligo di acquistoe l’esercizio del diritto di acquisto
- > Terminato il mandato del commissario Anna Genovese
- > Audizione di Guglielmina Onofri presso la Commissione VI della Camera dei Deputati
- > Consob: è venuto a mancare Filippo Cavazzuti
- > Comunicazioni a tutela dei risparmiatori di altre autorità di vigilanza

- > Le decisioni della Commissione assunte nel corso della settimana

- > Le determinazioni dirigenziali assunte nel corso della settimana

Avvertenza: i provvedimenti adottati dalla Consob sono pubblicati nel Bollettino dell'Istituto e, quando previsto, anche nella Gazzetta Ufficiale. Le notizie riportate in questo notiziario rappresentano una sintesi dei provvedimenti di maggiore e più generale rilevanza e pertanto la loro diffusione ha il solo scopo di informare sull'attività della Commissione.

- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -

La Consob avverte i risparmiatori che le società del "Gruppo Binance" non sono autorizzate a prestare servizi e attività di investimento in Italia, nemmeno tramite il sito www.binance.com le cui sezioni denominate "derivatives" e "Stock Token", relative a strumenti correlati a cripto-attività, sono risultate in precedenza redatte anche in lingua italiana.

Si richiama, quindi, l'attenzione del pubblico su tale circostanza e si invitano, più in generale, i risparmiatori a usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento verificando preventivamente che i siti internet mediante i quali si effettua l'investimento siano riconducibili a soggetti autorizzati.

Si invita, inoltre, a prestare la massima cautela nell'effettuare operazioni su strumenti correlati a cripto-attività (crypto-asset) che possono comportare la perdita integrale delle somme di denaro utilizzate e si raccomanda di attenersi sempre alla regola generale di considerare l'adesione a proposte contrattuali solo quando se ne abbia un'adeguata comprensione e solo quando siano assistite da informazioni chiare e complete anche sull'identità della controparte contrattuale che si propone eventualmente come prestatore di un servizio.

È, in ogni caso, importante che i risparmiatori siano informati che le operazioni su strumenti correlati a cripto-attività possono presentare rischi non immediatamente percepibili, per la loro complessità, per l'elevata volatilità dei prezzi di tali strumenti nonché per i malfunzionamenti e gli attacchi informatici cui possono essere soggette le infrastrutture informatiche utilizzate per tali operazioni.

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CONSOB-TECH (www.consob.it/web/area-pubblica/consob-tech) è l'iniziativa Consob dedicata alle aziende e/o alle persone fisiche che hanno sviluppato o che hanno elaborato un progetto per sviluppare innovazioni tecnologiche nel settore finanziario (FinTech).

Il FinTech in Italia è una realtà promettente e in crescita ma spesso confinata a livello di start-up e ancora molto frammentata, sia in termini di servizi e prodotti sia a livello geografico.

Per agevolare l'innovazione è necessario disporre di indicazioni chiare in un contesto in cui è molto difficile muoversi, anche a causa di una regolamentazione complessa.

In questo ambito, per comprendere compiutamente il FinTech e le sue implicazioni, e favorirne così lo sviluppo, la Consob gestirà direttamente con gli operatori sperimentazioni in ambiente vigilato (sandbox).

Gli obiettivi della Consob attraverso il Team di CONSOB-TECH sono quindi:

1. creare un sistema di supporto, all'interno del perimetro normativo e di vigilanza della Consob, agevolando l'interlocuzione con gli operatori FinTech;

2. accompagnare gli operatori FinTech nel loro percorso verso le sperimentazioni;

3. fare opera di education.

E’ stato attivato un canale di comunicazione dedicato (ct@consob.it) attraverso il quale gli operatori possono instaurare interlocuzioni informali con la Consob, eventualmente in collaborazione con le altre autorità di vigilanza. Per avvalersi di tale strumento è possibile compilare un apposito modulo pubblicato sul sito della Consob al seguente link modulo Consob.

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Entrato in vigore dal 17 luglio il decreto del Ministero delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100 che disciplina l’operatività e le attribuzioni del Comitato FinTech quale cabina di regia istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze, e le condizioni e le modalità di svolgimento della sperimentazione in Italia di attività di tecno-finanza (FinTech).

Si tratta di un’iniziativa innovativa e rappresenta un importante passo avanti per la digitalizzazione del Paese. Per la prima volta, infatti, l’Italia si dota di una sandbox regolamentare, uno spazio protetto dedicato alla sperimentazione digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo.

La sperimentazione consentirà agli operatori FinTech di testare soluzioni innovative, potendo beneficiare di un regime semplificato transitorio e in costante dialogo con le autorità di vigilanza: Consob, Banca d’Italia e Ivass.

Allo stesso tempo, le autorità responsabili per la regolamentazione potranno osservare le dinamiche dello sviluppo tecnologico e individuare gli interventi normativi più opportuni ed efficaci per agevolare lo sviluppo del FinTech, contenendo già in avvio la diffusione di potenziali rischi.

Per accedere alla sperimentazione, gli operatori dovranno presentare all’autorità di vigilanza competente per materia progetti relativi a servizi, prodotti o processi innovativi nel settore bancario, finanziario o assicurativo e che arrecano benefici per gli utenti finali o contribuiscono all’efficienza del mercato. I progetti dovranno essere in uno stato sufficientemente avanzato per la sperimentazione e sostenibili da un punto di vista economico e finanziario.

Le autorità di vigilanza forniranno indicazioni volte a specificare i criteri di ammissione alla sperimentazione stabiliti dal decreto. Per quanto concerne il momento di presentazione delle domande di accesso alla sperimentazione nel 2021, le autorità di vigilanza, entro il mese di settembre, determineranno la finestra temporale per l’invio delle richieste di ammissione alla sandbox. E’inoltre disponibile sul sito web di ciascuna autorità (per la Consob si veda l’apposita sezione del sito: www.consob.it/web/area-pubblica/consob-tech) un punto di contatto per l’avvio delle interlocuzioni informali con gli operatori.

Terminata la fase istruttoria delle domande, il registro ufficiale degli operatori ammessi alla sperimentazione sarà pubblicato sul sito del Dipartimento del Tesoro.

L’iniziativa, conseguente a quanto disposto dalla legge del 28 giugno 2019 n. 58 di conversione del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, c.d. “Decreto Crescita”, ha visto la cooperazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze con Consob, Banca d’Italia e Ivass.

Il progetto si inserisce in una cornice di assiduo dialogo tra istituzioni e operatori del settore, facilitato dai lavori del Comitato di coordinamento per il FinTech, istituito nel 2018 presso il Dipartimento del Tesoro e formalizzato con il Decreto Crescita come spazio istituzionale di confronto, coordinamento, proposta e condivisione di esperienze e best practices tra le autorità e istituzioni competenti in ambito FinTech.

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Consob ha pubblicato nella collana Discussion Paper lo studio dal titolo “L’industria del post-trading.

Il lavoro fornisce un’analisi dell’industria del post-trading, intesa in senso ampio come l’industria in cui sono scambiati servizi di post-negoziazione e di amministrazione, in particolar modo in relazione agli strumenti finanziari, ma anche con riferimento alle valute.

Da un punto di vista istituzionale, sebbene il lavoro si focalizzi su depositari centrali e controparti centrali, sono oggetto di analisi, altresì, seppure con livelli diversi di approfondimento, i sistemi di regolamento, i sistemi di pagamento, la CLS Bank International, che rappresenta un unicum nel panorama internazionale, e i trade repository. Un capitolo è dedicato al mercato dei derivati otc (over the counter).

Il contesto istituzionale di riferimento è, in primo luogo, quello europeo. La cornice normativa di riferimento è data, in primis, dal regolamento (Ue) n. 909/2014 (“Csdr”, con riferimento ai depositari centrali) e dal regolamento (Ue) n. 648/2012 (“Emir”, per quanto concerne le controparti centrali e i contratti derivati otc). Nello sfondo, con un approfondimento in un allegato ad hoc, rimane il processo di riforma del mercato dei derivati negoziati al di fuori di un mercato organizzato (“derivati otc”) promosso dai Paesi del Gruppo dei 20 (“G20”).

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La Consob si conforma agli Orientamenti in materia di “Esternalizzazione a fornitori di servizi cloud emanati dall’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma), integrandoli nelle proprie prassi di vigilanza.

Gli Orientamenti, pubblicati nelle lingue ufficiali dell’Unione il 10 maggio 2021, forniscono raccomandazioni in merito all’identificazione, gestione e monitoraggio dei rischi derivanti dagli accordi di esternalizzazione di attività e servizi a società erogatrici di servizi cloud, con riferimento particolare a:

  • la valutazione del rischio e la due diligence da effettuare sui fornitori di servizi cloud;
  • i requisiti di governance, vigilanza e controllo da mettere in atto per monitorare le prestazioni dei fornitori di servizi cloud, nonché le modalità di uscita da tali accordi di esternalizzazione senza interruzione delle proprie attività;
  • i requisiti contrattuali fra le parti (imprese e fornitori di servizi cloud), ivi inclusi i rispettivi diritti e doveri;
  • i requisiti di sicurezza informatica e le strategie di uscita dagli accordi di esternalizzazione;
  • i requisiti da rispettare qualora il fornitore di servizi cloud per conto di un’impresa ricorra ad altri soggetti per l’esecuzione di determinate funzioni (o parti di esse) critiche o importanti (c.d. sub- esternalizzazione);
  • le informazioni da notificare alle autorità competenti.

Gli Orientamenti prevedono che gli stessi si applichino alle autorità competenti, alle quali vengono fornite indicazioni sulla supervisione di tali accordi, al fine di promuovere un approccio convergente nell’Unione europea, nonché ai seguenti soggetti:

a) gestori di fondi di investimento alternativi (gefia) e depositari di fondi di investimento alternativi (Fia);

b) organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (oicvm), società di gestione e depositari di oicvm e società di investimento che non hanno designato una società di gestione autorizzata ai sensi della direttiva oicvm;

c) controparti centrali (ccp), comprese quelle di paesi terzi di secondo livello che soddisfano i requisiti previsti dall’Emir (European market infrastructure regulation);

d) trade repositories;

e) imprese di investimento e enti creditizi quando svolgono servizi e attività di investimento;

f) fornitori di servizi di comunicazione dati (drsp);

g) gestori di sedi di negoziazione;

h) depositari centrali di titoli (csd);

i) agenzie di rating del credito;

j) depositari di cartolarizzazione;

k) amministratori di indici di riferimento critici.

Gli Orientamenti saranno applicabili dal 31 luglio 2021 a tutti gli accordi di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud stipulati o rinnovati da tale data. I suddetti soggetti avranno tempo fino al 31 dicembre 2022 per rivedere e modificare, ove necessario, gli accordi esistenti di esternalizzazione al fornitore di servizi cloud onde assicurare che tengano conto dei citati Orientamenti.

Gli Orientamenti sono disponibili anche sul sito istituzionale della Consob nella versione italiana. Della conformità agli Orientamenti è stata informata l’Esma ai sensi del Regolamento (Ue) n. 1095/2010.

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Consob ha approvato il documento relativo all’offerta pubblica di acquisto (opa) volontaria totalitaria promossa, ai sensi degli articoli 102 e ss. del Tuf, da Marbles Spa su azioni emesse da Retelit Spa (delibera n. 21957 del 14 luglio 2021).

L’offerta è finalizzata ad ottenere la revoca delle azioni dell’emittente dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario - Mta (delisting). Qualora il delisting non venisse raggiunto ad esito dell’offerta, l’offerente potrà perseguire tale obiettivo per il tramite della fusione per incorporazione dell’emittente nell’offerente ovvero in altra società non quotata facente parte del gruppo dell’offerente.

L’offerente è Marbles Spa, società indirettamente controllata da Asterion Industrial Partners Sgeic Sa, nella sua qualità di società di gestione di Asterion Industrial Infra Fund I, Fcr, a sua volta indirettamente controllata da Jesús Olmos. Agicono di concerto con l’offerente i seguenti soggetti: Jesús Olmos, Asterion, il Fondo Asterion, Marble TopCo Ltd, Marble HoldCo Ltd e Lesod Spv 2020 Slu, in quanto persone che esercitano, direttamente o indirettamente, il controllo sull’offerente ai sensi dell’articolo 93 del Tuf; Asterion Industrial Infra Fund II, Fcr, in quanto soggetto sottoposto a comune controllo con l’offerente; e Fiber, in quanto società controllata dall’offerente (congiuntamente, le “persone che agiscono di concerto”).

Reti Telematica Italiane Spa, in forma abbreviata Retelit Spa, è un gruppo societario italiano attivo nel settore delle telecomunicazioni e Ict, le cui azioni sono quotate sull’Mta, segmento Star.

L’offerta ha ad oggetto complessive 117.041.550 azioni ordinarie, rappresentanti il 71,25%del capitale sociale di Retelit, e corrispondenti alla totalità delle azioni ordinarie dell’emittente (ivi incluse le azioni proprie) dedotte le 47.223.396 azioni detenute, direttamente e indirettamente, da Marbles, rappresentanti il 28,75% del capitale sociale dell’emittente.

In particolare, l’offerente detiene, direttamente, 24.451.781 azioni Retelit, rappresentanti una partecipazione del 14,885% nel capitale sociale dell’emittente eindirettamente, tramite Fiber 4.0 Spa, 22.771.615 azioni, rappresentanti una partecipazione del 13,863% nel capitale sociale dell’emittente.

Per ciascuna azione portata in adesione è offerto un corrispettivo pari a 2,85 euro. Il controvalore massimo complessivo dell’offerta, calcolato in caso di adesione totale alla stessa, è pari a 333.568.417,50 euro.

Il periodo di adesione all’offerta avrà inizio il 26 luglio e terminerà il 10 settembre 2021, estremi inclusi, con data di pagamento il 17 settembre 2021. L’eventuale riapertura dei termini dell’offerta, qualora l’offerente, in occasione della pubblicazione dei risultati dell’offerta, comunichi il verificarsi della condizione soglia ovvero la rinuncia alla stessa, si svolgerà nei giorni 20, 21, 22, 23 e 24 settembre 2021, con data di pagamento il 1° ottobre 2021.

L’offerta è condizionata al verificarsi di ciascuna delle seguenti condizioni di efficacia:

(a) che l’offerente venga a detenere, all’esito dell’offerta, una partecipazione diretta e/o indiretta in Retelit pari ad almeno il 66,67% del capitale sociale dell’emittente (la “condizione soglia”). L’offerente potrà rinunciare alla suddetta condizione, purché raggiunga una partecipazione diretta e/o indiretta, pari ad almeno il 50% del capitale sociale più una azione dell’emittente;

(b) che, entro il secondo giorno di borsa aperta antecedente la data di pagamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri abbia autorizzato, senza rilievi e raccomandazioni e senza l’apposizione di condizioni, prescrizioni e/o altri limiti, l’offerta che, ove perfezionata, risulterà nell’acquisto da parte dell’offerente di fino al 100% delle azioni, e, in ogni caso, del controllo esclusivo di diritto sull’emittente (la “condizione golden power”);

(c) che, entro la data di pagamento: non si siano verificati circostanze o eventi straordinari, fatti o situazioni relativi all’emittente, non comunicati al pubblico dall’emittente o comunque non noti al mercato e/o all’offerente che comportino o possano comportare gravi mutamenti della situazione politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa o di mercato, che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull’offerta e/o sulla situazione finanziaria, patrimoniale, economica o reddituale dell’emittente (e/o delle sue società controllate e/o collegate) e/o dell’offerente (la “condizione mac”);

(d) che, entro il secondo giorno di borsa aperta antecedente la data di pagamento, le banche finanziatrici dell’emittente e/o delle società dalla stessa controllate assumano nei confronti dell’offerente l’impegno a rinunciare incondizionatamente a qualsivoglia facoltà di richiedere, ai sensi dei contratti di finanziamento in essere con l’emittente e/o con le società dalla stessa controllate, il rimborso anticipato dei rispettivi finanziamenti in essere, in ragione del cambio di controllo dell’emittente derivante dal perfezionamento dell’offerta e/o del delisting (la “condizione relativa ai contratti di finanziamento”).

L’offerente si riserva di rinunciare a una o più delle condizioni di efficacia ovvero di modificarle, dandone comunicazione al pubblico nelle forme previste dall’articolo 36 del Regolamento Emittenti.

Nel caso in cui all’esito dell’offerta, per effetto delle adesioni all’offerta e/o di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell’offerta medesima, l’offerente e le persone che agiscono di concerto venissero a detenere una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95% del capitale sociale dell’emittente, l’offerente non ripristinerà un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni dell’emittente. In tale circostanza, l’obbligo di acquistare le restanti azioni Retelit dagli azionisti dell’emittente che ne facciano richiesta, ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Tuf, gravante solidalmente sull’offerente e sulle persone che agiscono di concerto, sarà adempiuto dall’offerente ad un corrispettivo per azione determinato ai sensi dell’articolo 108, comma 3 o 4, del Tuf.

Nel caso in cui, ad esito dell’offerta, per effetto delle adesioni all’offerta e/o di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della stessa e/o in adempimento dell’obbligo di acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Tuf, l’offerente e le persone che agiscono di concerto venissero a detenere una partecipazione complessiva pari o superiore al 95% del capitale sociale dell’emittente, l’offerente si avvarrà del diritto di acquistare le rimanenti azioni in circolazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 111 del Tuf.

L’offerente, esercitando il diritto di acquisto, adempirà anche all’obbligo di acquisto di cui all’articolo 108, comma l, del Tuf nei confronti degli azionisti dell’emittente che ne abbiano fatto richiesta, dando pertanto corso ad un’unica procedura (la “procedura congiunta”).

Il comunicato dell’emittente, ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Tuf e dell’articolo 39 del Regolamento Emittenti, contenente ogni dato utile per l’apprezzamento dell’offerta, sarà pubblicato allegato al documento di offerta, corredato del parere degli amministratori indipendenti.

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Consob ha determinato, ai sensi degli articoli 108, comma 4 e 111, comma 2, del Tuf, il corrispettivo per l’adempimento dell’obbligo di acquisto e l’esercizio del diritto di acquisto, rispettivamente ai sensi degli articoli 108, comma 1, e 111, comma 1, del Tuf, relativo alle azioni residue emesse da Panariagroup Industrie Ceramiche Spa (delibera n. 21958 del 14 uglio 2021).

Finpanaria Spa, il 31 marzo 2021, ha promosso un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria su massime 11.389.406 azioni emesse da Panariagroup Industrie Ceramiche Spa, rappresentative del 25,11% del capitale sociale dell’emittente (v. “Consob Informa” n. 18/2021), ad un corrispettivo unitario pari a 2 euro (così come incrementato mediante comunicato stampa dell’offerente del 4 giugno 2021).

Nel periodo di adesione (dal 10 maggio all’11 giugno 2021) sono state apportate all’offerta 5.952.693 azioni, rappresentative di circa il 13,12% del capitale sociale dell’emittente. L’offerente ha altresì comunicato di aver effettuato, tra la data di pubblicazione del documento di offerta e la data di chiusura del periodo di adesione, acquisti al di fuori dell’offerta per complessive 3.270.956 azioni, pari a circa il 7,21% del capitale sociale dell’emittente. Tali acquisti non sono stati effettuati a valori superiori al corrispettivo.

Tenuto conto delle azioni portate in adesione all’offerta e delle azioni acquistate al di fuori della stessa durante il periodo di adesione, l’offerente ha acquistato nel periodo di adesione complessive 9.223.649 azioni, rappresentative di circa l’80,98% delle azioni oggetto dell’offerta.

L’offerente, congiuntamente alle persone che agiscono di concerto (come definite nel documento d’offerta), e tenuto conto delle azioni proprie detenute dall’emittente, è venuto a detenere complessive 43.189.534 azioni, pari a circa il 95,22% del capitale sociale dell’emittente.

Il superamento della soglia del 95% del capitale sociale dell’emittente ha integrato i presupposti per l’esercizio del diritto di acquisto di cui all’articolo 111, comma 1, del Tuf, nonché quelli per l’adempimento dell’obbligo di acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Tuf, in relazione alle azioni residue.

L’esecuzione dell’obbligo e del diritto di acquisto, come dichiarato nel documento di offerta, avrà luogo nell’ambito di un’unica procedura, ai sensi dell’articolo 50-quinquies, comma 1, del Regolamento Emittenti.

Le adesioni all’offerta non hanno superato il 90% delle azioni oggetto dell’offerta, pertanto il caso di specie rientra fra quelli in cui, in applicazione degli articoli 108, comma 4 e 111, comma 2, del Tuf, nonché degli articoli 50, comma 4 e 50-quater, comma 1, del Regolamento Emittenti, il corrispettivo per l’adempmiento dell’obbligo di acquisto deve essere determinato dalla Consob in misura pari a quello dell’offerta, ossia pari a 2 euro per ciascuna azione Panaria.

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La Commissione, in occasione della scadenza del mandato del commissario prof.ssa Anna Genovese, ha espresso vivo apprezzamento e sincera gratitudine per il contributo professionale altamente qualificato reso al Collegio e alla Consob, anche nella veste di Presidente vicario, nel corso di sette anni di intenso lavoro e ha sottolineato il fondamentale apporto reso dalla prof.ssa Genovese sui temi della regolamentazione e, in particolare, per lo sviluppo della normativa in materia di finanza sostenibile e trasparenza dei fattori ESG a tutela del mercato e degli investitori.

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Il 13 luglio scorso, presso la Commissione VI (Finanze) della Camera dei Deputati, si è svolta l'audizione informale, di Guglielmina Onofri, Responsabile della Divisione Informazione Emittenti, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00668, sulle iniziative a sostegno delle banche di credito cooperativo.

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E’ venuto a mancare Filippo Cavazzuti, Commissario della Consob da gennaio 1999 ad ottobre 2003, valente economista, professore universitario, senatore della Repubblica, sottosegretario al Tesoro e promotore di importanti leggi.

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Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Irlanda (Central Bank of Ireland), Austria (Financial Market Autority - Fma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Grecia (Capital Market Commission - Hcmc), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma) e Cipro (Cyprus Securities and Exchange Commission -CySEC), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • BestBonds-uk.net (www.BestBonds-uk.net);
  • fixedrate-isa-comparison.net (www.fixedrate-isa-comparison.net);
  • Isa-Comparison.net (https://www.isa-comparison.net);
  • investments-comparison.net (http://investments-comparison.net/, https://www.investments-comparison.net/investments-comparisonnet);
  • search-fixedrate-bond.net (https://search-fixedrate-bond.net);
  • fixed-uk-bonds.com (https://fixed-uk-bonds.com);
  • FixedRateReturnInvestment (www.fixedrate-return-bond.net, www.fixedrate-return-investment.net);
  • best-investment-finder.com (https://best-investment-finder.com);
  • fixed-income-investor.com (https://fixed-income-investor.com);
  • search-fixedrate-investment.com (http://search-fixedrate-investment.com);
  • compare-isa-market.com (https://compare-isa-market.com);
  • compare-my-isa.com (https://compare-my-isa.com);
  • compare investments (www.compareinvesments.co.uk);
  • compare-uk-investment.com (http://compare-uk-investment.com);
  • ethicalfixedratesavings.com (http://ethicalfixedratesavings.com).
  • search-best-isa.com (https://search-best-isa.com);
  • thebestinvestmentrates.co.uk (http://thebestinvestmentrates.co.uk);

Segnalate dalla Central Bank of Ireland:

Segnalate dalla Fma:

  • Hardson Becker Global ( www.hardson.com);
  • RichmondSuper (https://www.richmondsuper.com);
  • Ws Consulting Llc (https://ws-consulting.com);
  • Edufintech (www.edufintech.org);
  • Ulac Global Finanzen (www.ulacglobalfinanzen.com);
  • Mountain Wolf (www.mountainwolf.com);
  • Seabreeze Partners Ltd (https://profitassist.io);
  • SwissFutureFX (https://www.swissfuture-fx.com);
  • Kg Finances (www.kg-finances.com).

Segnalate dalla Cnmv:

  • Paisfinance Investing Ltd (https://www.paisfinance.com);
  • Fischer Partners / Fischer Partners Group / Fipt (https://fipt.se);
  • Tu Dinero Inteligente (https://tudinerointeligente.com);
  • Etrades800 (https://www.etrades800.com, https://client.etrades800.com).

Segnalate dalla Cssf:

  • Grandefex (www.grandefex.com);
  • Primecryptocapital (www.primecryptocapital.com).

La Cssf mette in guardia il pubblico contro ignoti che utilizzano in modo improprio il nome e l'indirizzo dell'istituto di credito lussemburghese HSBC Private Bank (Luxembourg) Sa. Queste persone che si fingono fraudolentemente consulenti di “Banque HSBC” contattano possibili investitori offrendo loro un cosiddetto libretto di risparmio o conto di risparmio chiamato "Livret Booste" e utilizzando i seguenti indirizzi di posta serviceshsbc@financier.com; service.client@serviceepargne.com e private.gestion@serviceepargne.com. La Cssf precisa che l'istituto di credito debitamente autorizzato HSBC Private Bank (Luxembourg) Sa non è correlato ai suddetti fatti.

Segnalata dalla Hcmc:

  • Beradora Ltd (https://timarkets.com). Già oggetto di delibera Consob n. 21857 del 19 maggio 2021. Successivamente l’autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web https://timarkets.com e relativa pagina https://accounts.timarkets.com) (v."Consob Informa" n. 20/2021 del 24 maggio 2021).

La Fsma mette in guardia i risparmiatori dalle offerte provenienti dalle seguenti piattaforme di trading on line:

  • Bitengecko (www.bitengecko.com);
  • CryptoMatex (www.cryptomatex.com);
  • Deltamarket (www.deltamarket.net and www.delta-mark.net);
  • Eiro-group (www.eiro-group.com);
  • EuroStandarte (www.eurostandarte.com);
  • Finetero (www.finetero.com);
  • Fxct Investments (www.fxctinvestments.com);
  • Goldenrodfx (www.goldenrodfx.com);
  • Kapitalfx (www.kapitalfx.de e www.kapitalfx.ch);
  • Profxmarket (www.profxmarket.eu). (Clone)
  • Riva financial systems (www.rivafinancialsystems.com);
  • Tradergy (www.tradergy.io);
  • TradeVtech (www.tradevtech.com);
  • United asset finance limited (www.united-asset-finance.com) (Clone).

* * *

L'autorità di vigilanza di Cipro (Cyprus Securities and Exchange Commission - Cysec) segnala di aver disposto, con effetto dal 9 luglio 2021, la sospensione totale dell'autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento dalla stessa rilasciata alla società cipriota Depaho Ltd (https://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=d9b84e26-6873-4768-8aba-6fde9c98808f), abilitata ad operare in Italia nella modalità della libera prestazione di servizi. La medesima Cysec ha segnalato agli investitori i domini non autorizzati dall’autorità ad offrire servizi di investimento. L’elenco è disponibile al seguente link: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/non-approved-domains/.

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LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ASSUNTE O RESE PUBBLICHE NEL CORSO DELLA SETTIMANA
(i documenti immediatamente disponibili nel sito sono evidenziati tramite link; gli altri provvedimenti saranno disponibili nei prossimi giorni)

Offerte pubbliche di acquisto e scambio
  • Approvato il documento relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa, ai sensi degli articoli 102 e ss. del d.lgs. n. 58 del 1998, da Marbles Spa su azioni emesse da Retelit Spa (delibera n. 21957 del 14 luglio 2021).
  • Determinato, ai sensi dell’articolo 108, comma 4 e 111, comma 2, del Tuf, il corrispettivo per l’adempimento dell’obbligo di acquisto e l’esercizio del diritto di acquisto relativo alle azioni residue emesse da Panariagroup Industrie Ceramiche Spa (delibera n. 21958 del 14 luglio 2021).

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LE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ASSUNTE O RESE PUBBLICHE NEL CORSO DELLA SETTIMANA
(i documenti immediatamente disponibili nel sito sono evidenziati tramite link; gli altri provvedimenti saranno disponibili nei prossimi giorni)

Quote per l’elezione degli organi di amministrazione e controllo
  • Il Responsabile della Divisione Corporate Governance della Consob, sulla base delle previsioni dell’articolo 147-ter del d.lgs. n. 58/1998 (Testo unico della finanza - Tuf) e degli articoli 144-ter e seguenti del Regolamento Emittenti, ha determinato la quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste dei candidati per l’elezione degli organi di amministrazione e controllo della società con chiusura dell’esercizio al 30 giugno 2021: Digital Bros Spa (soglia individuata al 4,5%); As Roma Spa, Società Sportiva Lazio Spa, Juventus Football Club Spa e Danieli Spa - Officine Meccaniche Danieli & C. (soglia individuata al 2,5%); Mediobanca Spa (soglia individuata all’1%). Il testo integrale della determinazione dirigenziale (n. 49 del 13 luglio 2021) è disponibile sul sito internet www.consob.it, corredata dalla tabella con l’indicazione dei criteri utilizzati per la determinazione della quota di partecipazione.

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