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Le notizie della settimana:
- > Comunicazioni Consob a tutela dei risparmiatori
- > Iniziative a tutela dei consumatori in materia di token e crypto-asset delle autorità di vigilanza di Singapore (Mas), Gran Bretagna (Fca) e Spagna (Cnmv)
- > Revoca delle Comunicazioni Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 e n. 0097996 del 22 dicembre 2014
- > Conformità agli Orientamenti emanati dall’Esma in materia di segnalazioni di mancati regolamenti a norma dell’articolo 7 del Central Securities Depository Regulation - CSDR
- > Opa volontaria promossa da Barbieri & Tarozzi Spa su azioni Siti B&T Group Spa
- > Civitanavi Systems Spa: Consob approva il prospetto di quotazione su Euronext Milan
- > Consultazione della IOSCO sulle misure per fronteggiare i rischi derivanti dalla digitalizzazione nella distribuzione ai clienti retail
- > Comunicazioni a tutela dei risparmiatori di altre Autorità di vigilanza

- > Le decisioni della Commissione assunte nel corso della settimana

Avvertenza: i provvedimenti adottati dalla Consob sono pubblicati nel Bollettino dell'Istituto e, quando previsto, anche nella Gazzetta Ufficiale. Le notizie riportate in questo notiziario rappresentano una sintesi dei provvedimenti di maggiore e più generale rilevanza e pertanto la loro diffusione ha il solo scopo di informare sull'attività della Commissione.

- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -

Consob ha ordinato l’oscuramento di 7 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 6 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all’oscuramento dei siti mediante i quali è posta in essere l’offerta abusiva.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

  • Vigo and Co Llc e 674 Llc (sito internet https://www.galicfx.com e relativa pagina https://webtrader.galicfx.com);
  • iam-ltd Ltd e Fx Pubblications, Inc (sito internet https://iam-ltd.com e relativa pagina https://xvtrcv-client.com);
  • “Cash Forex Group” / “Cash Fx Group” (sito internet www.cashfxgroup.com);
  • Assetgroup, Inc. / “Asset Group” (sito internet https://assetgroup.xyz e relativa pagina https://webtrader.assetgroup.ltd);
  • Donnybrook Consulting Ltd (siti internet https://neotrade.pro, https://neotrade.cc e pagina https://neotrade.io);
  • Bit Advisory Limited (sito internet www.bit-advisorylimited.com).

Sale, così, a 623 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive

* * *

La Consob ha inoltre sospeso, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“Tuf”), in via cautelare, per il periodo di novanta giorni, l’offerta al pubblico dei “piani di investimento” effettuata dalla Bit Advisory Limited anche tramite il sito internet www.bit-advisorylimited.com (delibera n. 22192 del 2 febbraio 2022).

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Le Autorità di vigilanza diSingapore (Monetary Authority of Singapore - Mas), Gran Bretagna (Financial Conduct Authority - Fca) e Spagna (Comision Nacional de Mercado De valores- Cnmv) hanno recentemente assunto nuove iniziative a protezione dei consumatori, con l’obiettivo di limitare la promozione e la pubblicità al grande pubblico di strumenti finanziari ad elevato rischio, inparticolaretoken e crypto-asset.

L'Autorità monetaria di Singapore Mas ha pubblicato apposite linee guida con cui si richiede ai fornitori di servizi nell’area dei Digital payment token (Dpt) di non promuovere o pubblicizzare - se non attraverso canali o siti web o account ufficiali - una vasta gamma di prodotti digitali rischiosi ed inidonei ad essere collocati o negoziati presso il grande pubblico.

L’Autorità di regolamentazione e vigilanza britannica (Financial Conduct Authority- Fca), ha pubblicato un documento intitolato “Strengthening our financial promotion rules for high risk investments, including cryptoassets” formulando alcune proposte per limitare la commercializzazione degli investimenti ad alto rischio, compresi i crypto-asset e includere determinate tipologie di crypto-asset - e attività correlate - nella disciplina sulla financial promotion; ciò ad esito della consultazione pubblica sul tema svolta nel 2021.

L’Autorità di regolamentazione e vigilanza spagnola Cnmv ha pubblicato una ‘Circolare sulla pubblicità delle criptovalute’, che contiene una regolamentazione emanata dall’autorità stessa, che può adottare idonei provvedimenti in forza del mandato ricevuto per legge o dal Ministro delle Finanze, anche con misure di secondo livello. La Circolare sarà applicabile dal 17 febbraio p.v.

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La Commissione, con Avviso del 3 febbraio 2022, ha revocato:

A seguito della recente evoluzione della disciplina europea in materia di prestazione di servizi di investimento con il conseguente rafforzamento dei presidi di investor protection, gli orientamenti forniti dalla Consob nell’ambito delle citate due Comunicazioni risultano direttamente o indirettamente assorbiti dalle più ampie e articolate regole dettate dal vigente quadro normativo.

Pertanto, al fine di agevolare la coerente applicazione della disciplina e di garantire il coordinamento tra la vigente disciplina di derivazione europea e le pregresse letture rese dalla Consob, fermo restando il contesto di massima tutela per gli investitori, la Commissione ha revocato le due Comunicazioni.

A seguito della crisi finanziaria il quadro regolamentare di matrice europea per la prestazione dei servizi di investimento è stato nell’ultimo periodo fortemente innovato con l’obiettivo di “tutelare meglio gli investitori, rafforzare la fiducia [...] e assicurare che le autorità di vigilanza dispon[essero] di poteri adeguati per svolgere i loro compiti” (Considerando n. 4 della Direttiva 2014/65/Ue).

La disciplina introdotta dalla Direttiva 2014/65/Ue (MiFID II) e dal Regolamento (Ue) n. 600/2014 (MiFIR) ha innalzato gli standard di protezione degli investitori, incidendo sull’intero ciclo di vita dei prodotti distribuiti alla clientela, a partire dalla fase di creazione/sviluppo e di definizione del target market dei medesimi. In tale contesto, sono stati altresì rafforzati i poteri delle Autorità di vigilanza, mediante la previsione di specifiche misure di intervento sui prodotti. Numerosi atti di livello 3 (Orientamenti, Q&A, Statement, Opinion) sono stati forniti dall’Esma, l’autorità di vigilanza sui mercati finanziari europei, al fine di porre gli operatori in condizione di favorire l’adempimento omogeneo e più certo degli obblighi definiti dalle nuove disposizioni, uniformando le prassi di vigilanza delle Autorità nazionali.

Ulteriori prescrizioni, complementari alla disciplina MiFID II/MiFIR, hanno determinato un impatto significativo sul regime di distribuzione dei prodotti alla clientela, contribuendo al rafforzamento della tutela dell’investitore. Il Regolamento (Ue) n. 1286/2014 ha dettato regole in tema di informazioni (KID) che devono essere fornite, ai fini della distribuzione dei PRIIPs (i packaged retail investment and insurance-based investments products) agli investitori al dettaglio. Limitazioni alla commercializzazione alla clientela retail di determinati prodotti sono state imposte da regolamentazione “settoriale”: Regolamento (Ue) 2017/2402 (Regolamento STS) in materia di cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate; Regolamento (Ue) n. 2015/760 (Regolamento ELTIF) in materia di fondi di investimento europeo a lungo termine; Direttiva 2019/879/Ue (BRRD II) concernente gli strumenti sottoposti a meccanismi di bail-in. Inoltre la Direttiva 2016/97/Ue (IDD) ha dettato regole specifiche in tema di distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi (IBIP).

Nel contesto MiFID I, la Consob si era attivata, mediante l’emanazione di specifici atti di soft law, nella prospettiva di accrescere il livello di protezione degli investitori, anticipando in ambito nazionale taluni dei presidi in seguito introdotti da MiFID II/MiFIR e dalla normativa complementare sopra richiamata. In particolare, con le Comunicazioni n. 9019104 del 2 marzo 2009 e n. 0097996 del 22 dicembre 2014 erano stati indirizzati agli intermediari chiarimenti interpretativi/applicativi e raccomandazioni per la distribuzione alla clientela di prodotti finanziari illiquidi e complessi che ora sono revocate risultando direttamente o indirettamente assorbite dalle regole dettate dal vigente quadro normativo.

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La Consob e la Banca d’Italia, quali Autorità competenti per la vigilanza sui depositari centrali italiani, si conformano agli “Orientamenti in materia di segnalazione dei mancati regolamenti a norma dell’articolo 7 del CSDR”, adottati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma) il 24 settembre 2021, integrandoli nelle rispettive prassi di vigilanza (Avviso del 3 febbraio 2022).

Gli Orientamenti, pubblicati sul sito web dell’Esma in tutte le lingue ufficiali dell’Unione lo scorso 8 dicembre, forniscono linee di indirizzo di carattere operativo in merito al contenuto dei dati che devono essere segnalati dai Central Securities Depository - CSD alle Autorità competenti ai sensi dell’articolo 7(1) del Regolamento Central Securities Depository Regulation CSDR e alle modalità di scambio dei dati fra queste ultime e l’Esma.

Le indicazioni operative contenute negli Orientamenti trovano applicazione anche alle procedure per la determinazione, ai sensi dell’articolo 7(9) di CSDR, dei partecipanti a un CSD che, in maniera costante e sistematica, non adempiano agli obblighi di consegna degli strumenti finanziari.

Gli Orientamenti sono disponibili anche sul sito istituzionale della Consob nella versione italiana, unitamente al testo integrale del “Final report” in lingua inglese (contenente la sintesi delle risposte alla consultazione e le conseguenti osservazioni dell’Esma), utile a consentire una corretta applicazione delle Linee guida medesime.

I depositari centrali di titoli sottoposti alla vigilanza delle Autorità italiane sono tenuti a rispettare gli indirizzi interpretativi resi dall’Esma attraverso gli Orientamenti, applicabili, secondo quanto previsto dal paragrafo 1 degli stessi, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, ossia dal 1° febbraio 2022. Di tale conformità è stata informata l’Esma ai sensi del Regolamento (Ue) n. 1095/2010.

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Consob ha approvato il documento di offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto (Opa) volontaria promossa da Barbieri & Tarozzi Holding Spa, ai sensi degli articoli 102 e ss. del Tuf, su azioni ordinarie emesse da Siti B&T Group Spa (delibera n. 22190 del 2 febbraio 2022).

L’offerta è un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria, avente ad oggetto le azioni di Siti (titoli negoziati sull’Euronext Growth Milan e non quotati in un mercato regolamentato) non già detenute dall’offerente e dalle persone che agiscono di concerto con essa. Inoltre l’offerta è un’offerta c.d. da completamento, promossa dal principale azionista dell’emittente, riconducibile alla famiglia Tarozzi, anche in nome e per conto delle persone che agiscono di concerto, ed è volta ad ottenere la revoca delle azioni dell’emittente dalla negoziazione sull’Euronext Growth Milan (“delisting”).

L’offerente, Barbieri & Tarozzi Holding Spa, è società per azioni di diritto italiano controllata (per il 72,22%) da Fata Investments Srl (“Fata”), società holding di partecipazioni; la compagine sociale di Fata è composta da: Fabio Tarozzi (40%); Marco Tarozzi (30%); Regina Tarozzi (30%). L’offerente controlla di diritto l’emittente ai sensi dell’articolo 93 del Tuf in quanto detiene una partecipazione, costituita da 9.359.100 di azioni Siti, pari al 74,68% del relativo capitale sociale.

L’emittente, Siti B&T Group Spa, è una società per azioni di diritto italiano i cui principali azionisti risultano essere l’offerente, con il 74,68% del relativo capitale sociale, e Mediolanum Gestione Fondi Sgr Spa, facente capo a Banca Mediolanum Spa, con il 3,91% del capitale sociale di Siti. Alla data del documento, l’emittente non detiene azioni proprie.

L’offerta ha ad oggetto massime 3.170.640 azioni Siti, rappresentative del 25,30% del capitale sociale dell’emittente e corrispondenti alla totalità delle azioni Siti dedotte (i) le 9.359.100 azioni Siti detenute dall’offerente, pari al 74,68% del capitale sociale dell’emittente, e (ii) le complessive 1.800 azioni Siti detenute dalle persone che agiscono di concerto, rappresentative dello 0,0136% circa del capitale sociale dell’emittente.

Per ciascuna azione Siti portata in adesione è offerto un corrispettivo di 3,55 euro, che incorpora un premio del 31,0% rispetto al prezzo unitario ufficiale delle azioni Siti del 17 dicembre 2021, ultimo giorno di negoziazione antecedente alla pubblicazione della comunicazione di cui all’articolo 102 del Tuf.

Il controvalore massimo complessivo dell’offerta, calcolato in caso di adesione totale all’offerta sulla base del numero di azioni oggetto della stessa, è pari a 11.255.772 euro.

Il periodo di adesione decorre dal 7 al 25 febbraio 2022, salvo proroga. Tale termine sarà eventualmente riaperto dal 7 all’11 marzo 2022 .

L’efficacia dell’offerta è condizionata al verificarsi della condizione che le adesioni all’offerta abbiano ad oggetto un numero complessivo di azioni tale da consentire all’offerente di detenere una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale dell’emittente (“condizione soglia”). Nel caso in cui la condizione soglia non si avverasse, l’offerente si riserva la facoltà di rinunciarvi e di procedere comunque all’acquisto di tutte le azioni oggetto dell’offerta portate in adesione alla stessa.

L’offerta è altresì subordinata alla circostanza che vengano ottenute, senza condizioni, precisazioni e limitazioni, le rinunce e i consensi necessari, ai sensi del contratto di finanziamento sottoscritto il 12 febbraio 2020 tra l’emittente, in qualità di prenditore, e le relative banche finanziatrici ( “condizione waiver”).

La condizione waiver è rinunciabile da parte dell’offerente solo previo consenso scritto della banca finanziatrice dell’offerta, in qualità di istituto finanziario che emetterà la garanzia di esatto adempimento dell’offerta.

L’offerente, fermo quanto sopra, si riserva la facoltà di rinunciare a, o modificare, nei limiti di quanto consentito dalla normativa applicabile, una o più delle condizioni dell’offerta in qualsiasi momento e a sua sola discrezione, in conformità alle previsioni dell’articolo 43 del Regolamento Emittenti, dandone comunicazione ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento Emittenti.

Gli articoli 108 (obbligo di acquisto) e 111 (diritto di acquisto) del Tuf non troveranno applicazione a esito dell’offerta, non essendo le azioni Siti quotate su un “mercato regolamentato” come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera w-ter) del Tuf, e non essendo le medesime disposizioni richiamate nello statuto dell’emittente.

Il comunicato dell’emittente, approvato ai sensi degli articoli 103, comma 3, del Tuf e 39 del Regolamento Emittenti, sarà allegato al documento d’offerta, unitamente al parere degli amministratori indipendenti.

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Consob ha approvato il prospetto informativo finalizzato all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie Civitanavi Systems Spa sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento di ammissione a quotazione su Euronext Milan lo scorso 31 gennaio.

Civitanavi Systems Spa opera nella progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziali utilizzati nei settori industriale (con applicazioni in ambito terrestre, minerario, Oil & Gas e marittimo), aerospazio e difesa (con applicazioni in ambito navale, terrestre, aeronautico e spaziale).

Alla data del prospetto informativo, l’emittente, che non appartiene ad alcun gruppo, è interamente controllato da Civitanavi Systems Ltd, società con sede legale in Zurigo (Svizzera) partecipata da: Andrea Pizzarulli (30,63% del capitale sociale); Michael Perlmutter (30,63% del capitale sociale); Jung Technologies Holding Ag (12,67% del capitale sociale), società controllata da Thomas Jung; Jsc Perm Scientific-Industrial Instrument Making Company (12,67% del capitale sociale); Thomas Jung (8% del capitale sociale), il quale detiene (direttamente e indirettamente) una partecipazione complessiva pari al 20,67% del capitale sociale di Civitanavi Systems Ltd; dalla stessa Civitanavi Systems Ltd (che detiene, in particolare, 7.800 azioni proprie, pari al 5,4% del proprio capitale sociale).

L’operazione, finalizzata all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Civitanavi su Euronext Milan, prevede un’offerta di sottoscrizione e di vendita riservata esclusivamente a investitori istituzionali e non prevede alcuna offerta al pubblico indistinto in Italia o in qualsiasi altro Paese.

L’offerta istituzionale ha per oggetto massime 9.700.000 azioni ordinarie, delle quali:

- massime 7.200.000 azioni ordinarie rivenienti dall’aumento di capitale scindibile deliberato dal Consiglio di amministrazione di Civitanavi Systems del 13.01.2022; e

- massime 2.500.000 azioni ordinarie poste in vendita da parte dell’azionista venditore.

È inoltre prevista, da parte dell’azionista venditore, la concessione di un’opzione di over-allotment e dell’opzione greenshoe, per massime 1.455.000 azioni, corrispondenti al 5,8% del capitale sociale dell’emittente alla data del prospetto informativo.

In caso di integrale esercizio dell’opzione di overallotment e dell’opzione greenshoe le azioni offerte rappresenteranno complessivamente circa il 34,6% del capitale sociale dell’emittente a seguito della quotazione (assumendo l’integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale).

La determinazione del prezzo definitivo avverrà al termine dell’offerta, tramite il meccanismo c.d. open price.

La società e l’azionista venditore, anche sulla base delle analisi svolte dai Joint global coordinators, al fine esclusivo di consentire la raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli investitori istituzionali nell’ambito del collocamento istituzionale, hanno individuato, d’intesa con i Joint global coordinators, un intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della società compreso tra circa 100 milioni e 130 milioni di euro, pari a un minimo di 4,0 euro per azione e un massimo di 5,20 euro per azione (l’“intervallo di valorizzazione indicativa”).

L’offerta ha avuto inizio il 2 febbraio e terminerà il 14 febbraio 2022, salvo proroga o chiusura anticipata che l’emittente renderà nota tramite comunicato stampa pubblicato sul proprio sito Internet (www.civitanavi.com).

Il prospetto riporta nel capitolo "fattori di rischio" i rischi relativi all’emittente, alla situazione finanziaria dell’emittente, al governo societario, al contesto normativo, al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché agli strumenti finanziari oggetti di ammissione alle negoziazioni. Sono in particolare riportati anche i rischi connessi agli effetti del Covid-19.

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Il board della Iosco (International Organization of Securities Commissions), standard setter internazionale per la regolamentazione dei mercati finanziari, ha posto in consultazione un rapporto (https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD695.pdf) per assistere i suoi membri nell’adattamento degli approcci di regolamentazione ed enforcement alle sfide poste dal crescente ricorso alla digitalizzazione per la commercializzazione e distribuzione di servizi e prodotti finanziari agli investitori al dettaglio.

La Consob ha contribuito attivamente all’elaborazione del rapporto, coordinando i lavori riguardanti l’individuazione di misure che possono contribuire a rafforzare l’efficacia dell’attività di enforcement.

Tra le misure che si propone di considerare in vista di un’adeguata tutela degli investitori a livello globale figurano: (i) l’adozione di approcci investigativi di tipo proattivo che, tramite tecniche e strumenti basati sulle tecnologie, consentano di sviluppare e accelerare la capacità di individuare violazioni sul web; (ii) l’attribuzione di poteri per un tempestivo blocco dei siti abusivi; (iii) l’intensificazione del dialogo e della collaborazione con i fornitori di servizi di connettività; (iv) il rafforzamento della cooperazione tra autorità di vigilanza e con l’autorità giudiziaria; (v) rinnovati sforzi a livello globale contro i fenomeni di arbitraggio regolamentare e di vigilanza.

A tali misure si aggiunge l’individuazione di azioni di policy da considerare nella definizione degli approcci di regolamentazione in materia.

Si propone che i partecipanti dei mercati debbano, tra gli altri presidi: (i) dotarsi di regole per il marketing e la distribuzione online e per l'onboarding online; (ii) individuare le responsabilità per la commercializzazione e istribuzione di servizi e prodotti finanziari; (iii) dotarsi di presidi di vigilanza e supervisione specifici per tali attività; (iv) definire i requisiti di professionalità/qualificazione del personale addetto; (v) garantire il rispetto delle normative dei paesi in cui operino.

La consultazione avrà termine il 17 marzo 2022.

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Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - Cmvm), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Germania (Federal Financial Supervisory Authority - Bafin) e Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

  • Apex Bitcoin Mining (https://apexbitcoinmining.com);
  • Bit Crypto Alliance (https://bitcryptoalliance.com);
  • Forex Empire (www.forexempire.trade);
  • Dashfx Trade (www.dashfxtrade.com);
  • Fx Mega Trading (www.fxmegatrading.com);
  • Crypto Zone Mining 247 (www.cryptozonemining247.com);
  • Forextimeprime (www.forextimeprime.com);
  • Cryptocrestmining (https://cryptocrestmining.com/);
  • Cryptomegalcoinstrade (https://cryptomegalcoinstrade.com);
  • McKinsey International Group (https://mckinseyinternationalgroup.com);
  • Cryptocilia (https://www.cryptocilia.com);
  • Profitfxtradeplus24.com (https://profitfxtradeplus24.com);
  • Premium-Cryptos (https://premium-cryptos.com);
  • Bluebayfx (https://bluebayfx.com);
  • Cryptobullx Limited (https://cryptobullx.net);
  • Cryptorealtrading (https://cryptorealtrading.com);
  • Stockstradingfx.com (https://stockstradingfx.com);
  • Makpeakfxtrade (https://makpeakfxtrade.com);
  • Berge and Associates Llc (http://bergeandassoc.co);
  • SwiftCryptoLimited (https://swiftcryptolimited.com);
  • Valartiscrypto (https://valartiscrypto.com);
  • Supremefxprofit (https://supremefxprofit.com);
  • Instant Crypto Trades (https://instantcryptotrade.online);
  • Bluewater Global Management Llc (http://bluewaterglobalmanagementllc.com);
  • ZenGo Fx (https://zengofxpro.com);
  • Global Crypto Fx (https://global-crypto-fx.com);
  • Crypto Guild Ltd (https://crypto-guild.com);
  • Valid Fx Trading (https://validfxarena.online);
  • Union Fx Trading (https://www.unionfxtradingpro.com/en);
  • Fxtradingmining (https://fxtradingmining.com);
  • Mcf Management (https://mcf-management.com), clone di società autorizzata;
  • Ozon F Corporation (https://ozonfcorporation.bond);
  • Cube Renewables (https://cube-renewables.co.uk);
  • F.C. Trading (Uk) Limited (https://futurecurrencytrading.pro/, www.fctrading.pro);
  • Keyfunders / Key Funders (www.keyfunders.co), clone di società autorizzata;
  • Fields Capital Partners Llp (email:admin@fieldscappartners.com);
  • Skystone Consulting Group Llc (email: info@kystoneconsultinggroup.com, admin@skystoneconsultinggrp.com).
  • Willers Consulting Group (http://willersconsulting.com);
  • Stanley Associates Llc (www.stanleyassociatesllc.com);
  • Swinexmarkets (www.swinexmarkets.co), clone di società autorizzata;
  • Daxiron (www.daxiron.com, www.daxiron.net). Già segnalata dalla Finansinspektionen (Fi) - Svezia, vedi "Consob Informa" n. 1/2022 del 17 gennaio 2022;
  • Cryptocrystaltrade (https://cryptocrystaltrade.com);
  • Fx Crypto Mavens (https://fxcryptomavens.com);
  • Capital Crypto Trade (https://capitalcryptotrade.com);
  • Cryptofxtradeapi (https://cryptofxtradeapi.com);
  • Upswingtrade (www.upswingtrade.com), clone di società autorizzata;
  • IqBcoin (www.iqbcoin.com), clone di società autorizzata;
  • www.loanmachinelimited.com (www.loanmachinelimited.com), clone di società autorizzata;
  • Bitmex Crypto Mining (https://bitmexcryptomining.com);
  • Elite Coin Trade (https://elitecointrade.com);
  • Fixed Interest Investments (https://fixedinterestinvestments.com);
  • Cryptomaxoptions (www.cryptomaxoptions.com);
  • Fx Profit Monger (www.fxprofitmonger.com);
  • Fxcryptobitcointrade (https://fxcryptobitcointrade.com);
  • Elitefxcoinstrade (https://elitefxcoinstrade.com);
  • Expertfxcoinmining (https://expertfxcoinmining.com);
  • Fxcryptocoinsbitrade (https://fxcryptocoinsbitrade.com/);
  • Legal Trade Coins Mining (https://legaltradecoinsmining.com);
  • Cryptocoinsfxtrade (https://cryptocoinsfxtrade.com);
  • Legalbitcoinfxmining (https://legalbitcoinfxmining.com);
  • Fxlegalmining (https://fxlegalmining.com);
  • Fxcrytexmining (https://fxcrytexmining.com).

Segnalata dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

  • http://yggjnet.com, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

  • Swiss Crypto Global (www.swisscrypto.global);
  • Pro Investing Ltd (www.provinest.org / www.provinvest24.com);
  • Chase Mckenzie Global Debt Recoveries (www.mckenzierecoveries.com);
  • Invest International Investments Funds Management (https://invest.international);
  • Suissevest (https://suissevest.com).

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

  • MetaFxTrade (www.metafxtrade.com);
  • Apex24Trade Limited (www.apex24trade.com).

Segnalata dalla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Cmvm) - Portogallo:

  • Carregosa-Gestion (https://accesoprivada-crgsa.com).

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

  • Andreas Capital (www.acces-andreascapital.com), clone di società autorizzata.

La Cssf avverte, inoltre, il pubblico dei risparmiatori in relazione ad attività fraudolente in cui l'identità della società di gestione DNCA Finance viene utilizzata in modo illecito. I truffatori che si presentano a nome di una società commerciale denominata "Intro Trade" contattano le persone tramite l'applicazione di messaggistica istantanea whatsapp per offrire loro investimenti in Bitcoin utilizzando fraudolentemente il nome ed i riferimenti della società DNCA Finance.

Segnalazione da parte dalla Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) - Germania:

La BaFin avvisa i risparmiatori di aver vietato dal 1° febbraio 2022 alla società 4DMed Limited, che dichiara di avere sede legale negli Stati Uniti d'America, di offrire al pubblico le proprie azioni. La BaFin ha imposto il divieto poiché la società ha agito in violazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento UE sui prospetti.

Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio:

  • 24xForex (www.24xforex.com);
  • 4x-Trade (www.4x-trade.net and www.4x-trade.com;
  • Advantium Limited (www.advantiumlimited.com);
  • AlfaPrime-Markets (www.alfaprime-markets.com);
  • AssetShot (www.assetshot.com);
  • Bitreserve (www.bitreserve.cc), clone di società autorizzata;
  • BrownFinance (www.b-finances.com);
  • Btc-Markets (www.btc-markets.com);
  • Capital Of Focus (www.capitaloffocus.com);
  • CoinsBanking (www.coinsbanking.com);
  • Crpmarkets (www.crpmarkets.com);
  • FinoTrend (www.finotrend.com);
  • Fortexo (www.fortexo.co);
  • FundsProMax (www.fundspromax.com);
  • Holding Partners (www.holding-partners.com);
  • Igc Markets (www.igcmarkets.com), clone di società autorizzata;
  • Impressive Area (www.impressivearea.com);
  • InGoInvest (www.ingoinvest.com);
  • Invesdo (www.invesdo.io), clone di società autorizzata;
  • Kiplar (www.fr.kiplar.com and www.kiplar.org);
  • Kirther Investment (www.kirtherinvestments.com e wwww.kirtherinvestment.com);
  • Ladson Capital (www.ladson-capital.com);
  • Liquidspro (www.liquidspro.com);
  • Lite Gap (www.litegap.com);
  • Livetradingfx (www.livetradingfx.com);
  • Luxury Capitals (www.luxury-capitals.com e www.luxurycapitals.com);
  • MarketsEu (www.marketseu.com e www.marketseufx.com);
  • Marketsi (www.marketsi.co.uk) clone di società autorizzata;
  • Ozon F Corporation (www.ozonfcorporation.bond);
  • Pegasus Invest (www.pegasus-invest.com);
  • Sagatrade (www.sagatrade.io);
  • Selfkings (www.sellfkings.com);
  • Status Markets (www.statusmarkets.com e www.status-mark.com);
  • Sterlingspecialist (www.sterlingspecialist.com);
  • SwissMarket(s)fx (www.swissmarketfx.com);
  • The Investment Center (www.investmentcenter.co.uk e www.investmentcenter.com);
  • TradingFX Global (www.tradingfxglobal.com);
  • Vnsmart (www.vnsmart.com).

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LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ASSUNTE O RESE PUBBLICHE NEL CORSO DELLA SETTIMANA
(i documenti immediatamente disponibili nel sito sono evidenziati tramite link; gli altri provvedimenti saranno disponibili nei prossimi giorni)

Offerte pubbliche di acquisto e di scambio
  • Approvato il documento di offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto (opa) volontaria promossa da Barbieri & Tarozzi Spa, ai sensi degli articoli 102 e ss. del Tuf, su azioni ordinarie emesse da Siti B&T Group Spa negoziate su Euronext Growth Milan (delibera n. 22190 del 2 febbraio 2022).
Prospetti
  • Approvato il prospetto informativo finalizzato all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie Civitanavi Systems Spa sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana (decisione del 2 febbraio 2022).
Albi ed elenchi
  • Autorizzata la StoneX Financial Ltd, con sede nel Regno Unito, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del Tuf, allo svolgimento in regime di libera prestazione in Italia, nei confronti di controparti qualificate e di clienti professionali come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo Tuf, i servizi di investimento e i servizi accessori indicati nell’allegato alla delibera di autorizzazione (delibera n. 22191 del 2 febbraio 2022). La StoneX Financial Ltd è autorizzata ad operare in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d’investimento di paesi terzi ai sensi del Tuf ed è sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto.
Contrasto all'abusivismo (art. 7-octies Tuf)

Contrasto all’abusivismo (art. 7-octies Tuf)

  • Ordine, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere da:
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