Oscuramenti - AREA PUBBLICA
Oscuramento di siti web che offrono abusivamente servizi e prodotti finanziari
Questa sezione del sito contiene i comunicati stampa Consob relativi ai provvedimenti con i quali ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione e ha ordinato la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione offra al pubblico prodotti finanziari in difetto del prescritto prospetto e/o diffonda annunci pubblicitari relativi ad offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari prima della pubblicazione del prescritto prospetto.
L'Autorità si è avvalsa:
- dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019) che ha convertito con modificazioni il decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, inserendo il comma 2-terdecies all'articolo 36: "La CONSOB ordina ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, offre o svolge servizi o attività di investimento senza esservi abilitato. I destinatari degli ordini comunicati ai sensi del primo periodo hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi. La CONSOB può stabilire con regolamento le modalità e i termini degli adempimenti previsti dal presente comma";
- dei poteri derivanti dall'art. 4, comma 3-bis del D.L. n. 162 del 30 dicembre 2019 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica), introdotto dalla Legge di conversione n. 8 del 28 febbraio 2020 dispone che: "[…] In relazione a quanto previsto al secondo periodo del presente comma, la CONSOB può esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione: a) offra al pubblico prodotti finanziari in difetto del prescritto prospetto; b) diffonda annunci pubblicitari relativi ad offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari prima della pubblicazione del prescritto prospetto. Tra le misure che la CONSOB può adottare ai sensi dell'articolo 7-quater del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 devono intendersi comprese anche quelle applicabili esercitando i poteri previsti dal menzionato articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019".
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