AEFFE SPA - Estratto del patto parasociale 2024-07-18 - AREA PUBBLICA
Società quotate - Estratto Patti parasociali
Informazioni essenziali dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell’Articolo 122 del
D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
AEFFE S.P.A.
1. Premessa
In data 18 luglio 2024 è stata approvata la delibera assembleare di scissione totale non proporzionale della Fratelli Ferretti Holding S.r.l. (FFH) - partecipata per il 50% ciascuno da Alberta Ferretti e Massimo Ferretti - a beneficio di Colloportus S.r.l., società interamente partecipata da Alberta Ferretti (Colloportus), e FQuattro S.r.l., società interamente partecipata da Massimo Ferretti (FQuattro) (Colloportus e FQuattro, le Beneficiarie o i Veicoli).
La suddetta operazione di scissione (la Scissione) avrà efficacia a far corso dalla data di iscrizione dell’atto di Scissione presso il competente Registro delle Imprese.
Per effetto della Scissione, la totalità delle n. 66.347.690 azioni ordinarie di Aeffe S.p.A. (la Società o Aeffe), rappresentative del 61,797% del capitale con diritto di voto della stessa, detenute da FFH sarà trasferita a favore delle Beneficiarie, nella misura del 50% ciascuna, sicché con l’efficacia della Scissione Alberta Ferretti e Massimo Ferretti risulteranno titolari, rispettivamente, direttamente di una partecipazione totalitaria in una delle Beneficiarie e, indirettamente, di una partecipazione rappresentativa del 30,899% del capitale sociale di Aeffe.
In data 18 luglio 2024 (la Data di Sottoscrizione), nel contesto della Scissione, Alberta Ferretti e Massimo Ferretti (ciascuna una Parte, e collettivamente le Parti) hanno perfezionato un patto parasociale (il Patto Parasociale) relativo al governo della Società e alla circolazione delle azioni di Aeffe, così da assicurare stabilità gestionale e proprietaria senza sostanziale soluzione di continuità rispetto ai loro già esistenti rapporti, ai termini e condizioni di cui al Paragrafo 6 che segue.
2. Tipo di accordo
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’Articolo 122, comma 1 e comma 5, lettere a) e b), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il TUF).
3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni parasociali
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale hanno ad oggetto n. 66.347.690 azioni ordinarie di Aeffe, pari al 61,797% del capitale sociale della Società, come di seguito meglio precisato.
Aeffe è una società per azioni con sede legale in San Giovanni in Marignano (RN), Via delle Querce n. 51, codice fiscale e partita IVA n. 01928480407, REA RN-227228, le cui azioni sono quotate sul mercato denominato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR, capitale sociale interamente versato pari ad Euro 26.840.626,00 suddiviso in n. 107.362.504 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,25 ciascuna (le Azioni Aeffe).
4. Soggetti aderenti al Patto Parasociale e strumenti finanziari dagli stessi detenuti
Il Patto Parasociale è stato perfezionato tra:
1. Alberta Ferretti, nata a Gradara (PU) il 2 maggio 1950, codice fiscale FRRLRT50E42E122O (AF); e
2. Massimo Ferretti, nato a Cattolica (RN) il 6 aprile 1956, codice fiscale FRRMSM56D06C357Q (MF).
Le Parti conferiscono nel Patto Parasociale tutte le Azioni Aeffe di loro proprietà per il tramite delle Beneficiarie (le Azioni Sindacate), come indicato nella tabella che segue:
Parti |
N. Azioni Aeffe possedute (*) |
N. Azioni Aeffe Sindacate (*) |
% sul totale Azioni Sindacate |
% sul totale Azioni Aeffe |
AF |
33.173.845 |
33.173.845 |
50 |
30,899 |
MF |
33.173.845 |
33.173.845 |
50 |
30,899 |
TOTALE |
66.347.690 |
100 |
61,797 |
(*) Numero di azioni calcolate sul capitale sociale di Aeffe alla Data di Sottoscrizione, rappresentato da n. 107.362.504 azioni ordinarie.
Le Parti, per il tramite delle Beneficiarie, esercitano congiuntamente un controllo indiretto su Aeffe ai sensi dell’Articolo 93 del TUF e 2359 comma 1, n. 1 e 2, del Codice Civile.
5. Pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale
Ai sensi del Patto Parasociale le Parti si impegnano:
(i) a consultarsi - e a fare in modo che i rispettivi Veicoli si consultino - preventivamente all’esercizio dei diritti e all’adempimento degli obblighi connessi alle rispettive quote nei Veicoli e alle azioni in Aeffe, e in particolare per condividere e concordare l’orientamento di voto da esprimere in maniera unitaria, tramite i rispettivi Veicoli, nelle assemblee di Aeffe, ivi espressamente inclusa la definizione e presentazione di un’unica lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
(ii) ad esercitare, per il tramite dei rispettivi Veicoli, il voto nelle assemblee di Aeffe in maniera unitaria conformemente a quanto concordato in fase consultiva ovvero, in mancanza di accordo, votando unitariamente contro l’approvazione delle deliberazioni proposte rispetto alle quali non abbiano raggiunto un indirizzo di voto uniforme e unitario;
(iii) a fare in modo che ciascuno dei rispettivi Veicoli non trasferisca, in tutto o in parte, le proprie azioni Aeffe a terzi (diversi da società o altri enti direttamente o indirettamente controllati dalle Parti medesime ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, codice civile, Parti Correlate), salvo il preventivo consenso scritto dell’altra Parte. Inoltre, per i trasferimenti a terzi diversi da Parti Correlate, è riconosciuto a ciascuna Parte un diritto di prelazione.
6. Durata del Patto Parasociale e delle pattuizioni parasociali ivi contenute
Il Patto Parasociale è entrato in vigore alla Data di Sottoscrizione e vincola le Parti per il periodo di 3 anni da tale data, fermo restando che esso deve intendersi dalle Parti rinnovato per ulteriori periodi di 3 anni qualora nessuna delle Parti abbia manifestato all’altra la volontà di non prorogare il Patto Parasociale mediante comunicazione scritta trasmessa con un preavviso di almeno 90 giorni prima della scadenza originaria o come di volta in volta prorogata.
In deroga a quanto precede, le Parti hanno concordato che il Patto Parasociale cessa di essere efficace nel caso in cui le Parti cessino di possedere nel loro complesso, direttamente o indirettamente, tenendo conto anche delle partecipazioni eventualmente cedute a una o più Parti Correlate, la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie di Aeffe.
7. Deposito a Registro delle Imprese
Il Patto Parasociale è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Rimini in data odierna.
L’estratto predisposto ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 129 del Regolamento Consob n. 11971/1999 è stato pubblicato in data odierna sul quotidiano Italia Oggi.
8. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale
Le informazioni essenziali relative al Patto Parasociale sono pubblicate, ai sensi dell’Articolo 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999, sul sito internet della Società all’indirizzo aeffe.com/it/.
19 luglio 2024
AAN.1.24.1