Società quotate - Estratto del patto parasociale (raccolta storica)

Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

AEROPORTO DI FIRENZE S.P.A.

Estratto Del Patto di Sindacato (il "Patto") relativo all'Aeroporto di Firenze - AdF S.p.A., stipulato in data 6 aprile 2001 tra la Camera di Commercio, Industria, Artigianato di Firenze, il Comune di Firenze, il Comune di Prato e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato di Prato, in sostituzione dell'estratto pubblicato in data 12 aprile 2001 su Il Sole 24 Ore.

A) Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto:

AEROPORTO DI FIRENZE - AdF S.p.A.(di seguito anche " AdF") con sede in Firenze, Via del Termine n. 11, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Firenze al n. 38576, Cod. Fis. e Partita IVA n. 03507510489.

B) Numero delle azioni conferite al Patto:

I soggetti aderenti al Patto hanno conferito al medesimo unicamente azioni ordinarie, nel numero totale di 4.690.179 azioni, che rappresentano il 51.91% del capitale sociale di AdF.

C) Soggetti aderenti al Patto:

 

n. azioni conferite

% sul totale azioni % sul totale azioni ord. emesse
Camera di Commercio, Industria, Artigianato di Firenze, con sede in Firenze, Piazza dei Giudici n. 3, Cod. Fis. 80002690487

1.743.125

37,165%

19,29%

Comune di Firenze, con sede in Firenze, Piazza della Signoria, Cod. Fis. 01307110484

1.552.566

33,102%

17,18%

Comune di Prato, con sede in Prato, Via Pallacorda n. 12, Cod. Fis. 84006890481

944,651

20,141%

10,46%

Camera di Commercio, Industria, Artigianato di Prato, con sede in Prato, Via Valentini 14, Cod. Fis. 92024980481

449837

9,591%

4,98%

Totale

4690179

100%

51,91%

 

Per effetto delle pattuizioni contenute nel Patto, nessuna delle suddette parti esercita individualmente il controllo su AdF (di seguito, le suddette parti congiuntamente gli " Azionisti" o, individualmente, l'" Azionista").

Tutte le azioni sindacate sono depositate presso la Monte Titoli S.p.A. per tutta la durata del patto nell'interesse comune degli Azionisti ed al fine di vincolare le azioni sindacate per l'attuazione degli scopi perseguiti con il patto.

D) Contenuto e durata del Patto

Gli Azionisti intendono assicurare continuità e stabilità di indirizzi e di politiche ad AdF, impegnandosi a garantire, anche negli sviluppi futuri, il mantenimento dell'autonomia giuridica, gestionale e d'immagine della società stessa.

Il Patto prevede la costituzione di un comitato direttivo (di seguito, il " Comitato") composto da un numero di membri pari a quello degli Azionisti. Il Presidente di tale comitato è il rappresentante dell'Azionista Comune di Firenze. Il Comitato è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne faccia espressa richiesta un suo membro. In ogni caso il Comitato dovrà riunirsi almeno con cadenza bimestrale e comunque prima di ciascuna riunione dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione di AdF. Ciascun membro del Comitato esprimerà un voto proporzionale alle azioni sindacate detenute dal socio da esso rappresentato. Il Comitato delibererà con la maggioranza del 70% delle azioni sindacate sulle materie di seguito elencate: (i) materie riservate alla competenza dell'assemblea straordinaria; (ii) investimenti e disinvestimenti in attività e/o beni di qualsiasi natura per valori eccedenti il 20% del patrimonio netto di AdF. Su tutte le materie per le quali non è prevista una maggioranza qualificata, il Comitato delibererà a maggioranza semplice delle azioni sindacate. Nell'ipotesi in cui la maggioranza richiesta per l'approvazione di una delibera non si formi nell'ambito del Comitato, le parti si consulteranno al fine di raggiungere una posizione comune. Ove ciò non sia possibile la delibera proposta si intenderà respinta e tale orientamento del Comitato sarà vincolante per le parti nelle rispettive sedi di competenza.

Il Patto avrà durata fino al 31 ottobre 2001.

Gli Azionisti si obbligano a non acquistare e a non detenere, né direttamente né indirettamente, azioni ordinarie di AdF non sindacate. In caso di violazione di tale obbligo, la parte inadempiente sarà tenuta a corrispondere alle altre parti, a titolo di penale convenzionale, un importo pari al 10% del valore delle azioni acquisite in eccedenza.

Gli Azionisti intendono procedere secondo comuni linee guida circa la gestione della loro partecipazione nel capitale sociale di AdF, con riferimento, tra l'altro, alla procedura di dismissione, nonché ad altri eventuali procedimenti di alienazione di quote azionarie, da definirsi ed istruirsi anche in vigenza del Patto.

Gli Azionisti si obbligano a non cedere, alienare, nemmeno a termine, a non dare in garanzia e a non disporre altrimenti delle azioni e/o dei diritti concernenti le azioni vincolate nel Patto, nonché di quelle che dovessero ad esse derivare dalle azioni stesse, per assegnazioni gratuite o per aumento di capitale a pagamento, o per emissione di obbligazioni convertibili in azioni, per tutta la durata del Patto, se non in conformità a quanto previsto nel Patto stesso.

Ove uno degli Azionisti intenda procedere all'alienazione di azioni sindacate di sua pertinenza, non potrà accettare proposte di terzi se non dopo averle offerte in prelazione agli altri Azionisti. La prelazione spetterà agli altri Azionisti in relazione a qualsiasi operazione che comporti mutamento della titolarità delle azioni medesime. Qualora uno degli Azionisti non esercitasse la prelazione, o la esercitasse solo parzialmente, gli altri avranno diritto, nei dieci giorni successivi allo scadere del termine di trenta giorni previsto per l'esercizio del loro diritto di opzione e sempre che abbiano esercitato per intero il diritto di prelazione ad essi spettanti, di esercitare in tutto o in parte il diritto di prelazione non esercitato dall'altro o dagli altri Azionisti, sempre proporzionalmente alla quota detenuta. La prelazione potrà essere esercitata anche su una parte soltanto delle azioni oggetto di trasferimento, ma comunque per un numero di azioni complessivamente non inferiore al numero che, sommato alle azioni a tale data già detenute dagli Azionisti, porti i medesimi a detenere non meno del 50,1% del capitale di AdF. A garanzia dell'integrale e puntuale rispetto degli obblighi previsti a carico della parte che intenda vendere azioni sindacate, in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti in tema di prelazione, la parte inadempiente sarà tenuta a corrispondere alle parti titolari del diritto di prelazione, a titolo di penale convenzionale, un importo pari al 10% del prezzo delle azioni cedute.

L'Azionista che intenda assoggettare a vincoli le azioni sindacate dovrà ottenere il consenso della maggioranza dei membri del Comitato, che delibererà con esclusione del partecipante che abbia chiesto il consenso. Se il consenso verrà dato, il Presidente del Comitato fornirà le relative istruzioni al depositario. In ogni caso il diritto di voto dovrà essere riservato al partecipante.

Qualora un terzo si proponga per acquistare da uno degli Azionisti, o comunque si dichiari disponibile ad acquistare, in via diretta e/o indiretta, azioni di AdF da uno degli Azionisti e questi intenda accettare tale proposta, dovrà darne tempestiva comunicazione agli altri azionisti, indicando i termini, le condizioni e le modalità dell'offerta del terzo. Le altre parti avranno il diritto di chiedere all'Azionista venditore, e quest'ultimo avrà l'obbligo, di attivarsi affinché il terzo si impegni ad acquistare tutte le azioni detenute dagli Azionisti, ai medesimi termini, condizioni e modalità offerte per l'acquisto delle azioni dell'Azionista venditore. Nel caso in cui il terzo non intendesse acquistare, alle condizioni sopra indicate, le azioni di AdF detenute dagli Azionisti che avessero esercitato il diritto di covendita, l'Azionista venditore - qualora dovesse ciononostante cedere la propria partecipazione - sarà obbligato ad acquistare in proprio le predette azioni ai medesimi termini, condizioni e modalità offerte dal terzo.

I partecipanti, in caso di assegnazione gratuita di azioni, si obbligano a vincolare al Patto e depositare le nuove azioni attribuite in funzione di quelle già sindacate. I partecipanti che non intendessero sottoscrivere le nuove azioni, dovranno offrire i diritti di opzione agli altri partecipanti, dandone comunicazione al Presidente del Patto almeno venti giorni prima dell'inizio delle contrattazioni dei diritti. Il Presidente provvederà entro cinque giorni ad informare tutti i partecipanti dell'offerta, invitandoli a dichiarare entro i successivi cinque giorni se intendono acquistare i diritti offerti.

E) Ufficio del Registro delle Imprese presso il quale il Patto è depositato

Il Patto sarà depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Firenze, nei termini di legge.

12 aprile 2001

PATTO SCIOLTO IN DATA 31 OTTOBRE 2001

[AG.1.01.1]


AEROPORTO DI FIRENZE – ADF S.p.A

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e degli artt. 129 e segg. del Regolamento Emittenti approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, si rende noto il contenuto dell'accordo parasociale (l'"Accordo") stipulato il 5 aprile 2007, avente ad oggetto la presentazione di una lista comune inerente il rinnovo dell'Organo amministrativo e delle cariche e la votazione nell'assemblea della società Aeroporto di Firenze - ADF S.p.A. convocata in Firenze per i giorni 26 e 27 aprile 2007 (l'"Assemblea").

  1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'Accordo.

    AEROPORTO DI FIRENZE – ADF S.p.A. (d'ora in poi "ADF"), con sede in Firenze via del Termine, 11, capitale sociale interamente versato di Euro 9.034.753,00, C.F. 03507510489.

  2. Soggetti aderenti all'Accordo e azioni oggetto dell'Accordo.
    • BANCA TOSCANA S.p.A. con sede in Firenze, Corso 6 C.F. 05272250480 (d'ora in poi "BT")
    • FONDIARIA – SAI S.p.A. con sede in Firenze, Piazza della Libertà, 6 C.F. 00818570012 (d'ora in poi "SAI").
 

nr. Azioni ADF Oggetto dell'Accordo

% sul totale azioni ADF oggetto dell'Accordo

% sul cap. soc. ADF

BT

442.065

70,44

4,89

SAI

185.500

29,56

2,05

totale

627.565

100,00

6,94



Nessuno dei soggetti aderenti all'Accordo esercita il controllo di ADF.

  1. Contenuto dell'Accordo.

    L'Accordo prevede l'impegno di BT e SAI (singolarmente la "Parte", insieme le "Parti"): (i) a votare nell'Assemblea con tutte le azioni ADF comunque detenute, sia direttamente sia indirettamente; (ii) ad adottare un comune atteggiamento nell'Assemblea quanto alla scelta del numero complessivo (15 o 17) dei componenti del Consiglio di Amministrazione di ADF; (iii) a presentare e votare una lista comune di tipo "B", COMPOSTA DA TRE CANDIDATI, ai fini della elezione dei restanti otto, oppure, a seconda dei casi, dei restanti dieci consiglieri, nella quale BT indicherà i candidati contrassegnati con i numeri "1" e "3" mentre SAI designerà il candidato indicato con il numero "2".

  2. Altri impegni delle Parti

    Ciascuna Parte si impegna, per sé e per gli altri soggetti di cui all'art. 109 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito "Testo Unico") a non effettuare per l'intera durata dell'accordo acquisti di azioni per un quantitativo complessivamente tale da comportare in capo alle Parti l'obbligo di promuovere una offerta pubblica di acquisto ai sensi del Testo Unico.

    Qualora, per effetto della violazione di uno degli obblighi sopra citati dovesse derivare l'obbligo, a carico dell'altra Parte, ovvero delle Parti in via solidale, di promuovere un'offerta pubblica di acquisto di azioni ordinarie della Società, la Parte non inadempiente avrà azione di regresso nei confronti della Parte alla quale sia imputabile la predetta violazione, per il ristoro di ogni costo, onere, danno connessi o derivanti dall'obbligo di procedere all'offerta pubblica di acquisto. L'obbligo di promuovere l'offerta pubblica di acquisto dovrà, in tale ipotesi, essere adempiuto dalla Parte inadempiente, fatta salva la facoltà, per la Parte non inadempiente di rinunciare a tale diritto e di concorrere solidalmente all'adempimento di tale obbligo.

  3. Durata

    L'Accordo si scioglierà automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna tra le parti, al termine dell'Assemblea.

  4. Deposito presso il Registro delle Imprese

L'Accordo sarà reso pubblico nei termini e nei modi di legge e verrà depositato presso il Registro Imprese – Ufficio di Firenze.

30 aprile 2007

PATTO SCIOLTO. PUBBLICAZIONE AVVENUTA IN DATA 30 APRILE 2007

[AG.4.07.1]


AEROPORTO DI FIRENZE S.P.A.

Estratto del patto parasociale sottoscritto in data 5 gennaio 2007 tra AEROPORTI HOLDING s.r.l. e SO.G.IM. S.p.A. relativo a Aeroporto di Firenze S.p.A. ( il "Patto Parasociale").

PREMESSA

a) Lo statuto di Aeroporto di Firenze S.p.A. ("ADF") prevede che ADF sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 15 ovvero da 17 membri a scelta dell’assemblea, dei quali, in conformità all’articolo 9 dello stesso statuto di ADF:

(i) 4 consiglieri sono nominati dal Comune di Firenze, dalla Camera di Commercio di Firenze e dalla Camera di Commercio di Prato (in seguito "i Soci Pubblici");

(ii) i consiglieri residui, e quindi a seconda dei casi 11 o 13, sono nominati sulla base di liste, secondo le seguenti modalità:

- 3 consiglieri sulla base di liste di tipo "A", nelle quali deve essere indicato un numero di candidati da uno a tre; i candidati dovranno essere progressivamente numerati;

- i restanti, sulla base di liste di tipo "B", nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo, con un massimo di dieci.

b) Lo statuto di ADF prevede, inoltre, all’articolo 9 comma 11 lett. a) ed all’articolo 11, che il presidente del consiglio di amministrazione sia nominato fra i consiglieri nominati dai Soci Pubblici, mentre l’amministratore delegato, ove nominato, deve essere scelto fra i consiglieri eletti dall’assemblea mediante la lista di tipo "A";

c) Lo statuto di ADF all’art. 17 dispone che il collegio dei sindaci è composto di 5 membri effettivi e due supplenti e che esso sia così nominato:

(i) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze nominano, ciascuno, 1 sindaco effettivo; il sindaco nominato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze assumerà la carica di presidente del collegio sindacale;

(ii) 1 sindaco effettivo ed 1 supplente sono nominati dai Soci Pubblici;

(iii) i sindaci residui (2 effettivi e 1 supplente) saranno nominati mediante la presentazione di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo pari ai posti residui da coprire.

1. TIPO DI ACCORDO

Le pattuizioni parasociali sono riconducibili per quanto in appresso alle fattispecie disciplinate dall’art. 122, comma 1 e comma 5 lett. a) e b).

2. SOCIETA’ I CUI STRUMENTI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE

Aeroporto di Firenze S.p.A., quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.., con sede in Firenze, Via del Termine, 11 , capitale sociale € 9.034.753 rappresentato da n. 9.034.753 azioni del valore nominale di € 1 cadauna, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 03507510489.

3. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO PARASOCIALE

a) AEROPORTI HOLDING s.r.l., con sede in Caselle Torinese, strada San Maurizio, 12, capitale sociale € 30.000.000 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 08704390015.

b) SO.G.IM. S.p.A., con sede in Prato, v.le Montegrappa 306, capitale sociale € 2.589.600 interamente versato, rappresentato da 49.800 azioni del valore nominale di € 52,00, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 03621720485

4. AZIONI CONFERITE AL PATTO PARASOCIALE

Parti

n. azioni

Quota % sulle azioni conferite

Quota % sul capitale sociale

AEROPORTI HOLDING s.r.l.

2.816.165

72,05

31,17

SO.G.IM S.p.A

1.092.192

27,95

12,09

Tot.

3.908.357

100

43,26



Le pattuizioni parasociali non incidono sul controllo di ADF.

5. PRINCIPALI PATTUIZIONI PREVISTE DAL PATTO PARASOCIALE

5.1 Rinnovo dell’organo amministrativo e delle cariche

a) Gli aderenti al patto si impegnano ad adottare un comune atteggiamento in assemblea quanto alla scelta del numero complessivo dei componenti del consiglio di amministrazione.

b) Gli aderenti al patto si impegnano a presentare e votare (con tutte le azioni da essi detenute), nell’assemblea che sarà convocata per il rinnovo dell’organo amministrativo una lista di tipo "A" ed una lista di tipo "B" comune.

c) In particolare, nella lista di tipo "A" AEROPORTI HOLDING indicherà due nominativi e SO.G.IM. un nominativo. Nella lista di tipo "B" AEROPORTI HOLDING indicherà i candidati contrassegnati dai numeri progressivi "1", "2" "4", "5", "7", "8" e, se del caso, "10" mentre SOGIM designerà i candidati indicati con i numeri "3", "6" e, se del caso, "9".

d) Gli aderenti al patto si impegnano inoltre a fare tutto quanto in loro potere affinché (i) sia nominato amministratore delegato quello, fra i consiglieri designati da AEROPORTI HOLDING s.r.l., che verrà indicato da quest'ultima a ricoprire detta carica; (ii) all'amministratore delegato così designato vengano attribuite le medesime deleghe gestionali ora attribuite all'attuale amministratore delegato di ADF. In caso di cessazione durante il mandato di un consigliere eletto nelle lista di tipo "A" comune, gli aderenti al patto si sono impegnati a fare tutto quanto in loro potere affinché ad esso possa subentrare un nuovo consigliere indicato dalla stessa parte che aveva nominato il consigliere cessato.

e) In caso di cessazione durante il mandato di un consigliere eletto nelle lista di tipo "B" comune, le parti si sono impegnate a fare tutto quanto in loro potere affinché ad esso possa subentrare il successivo consigliere in lista non eletto, indicato dalla stessa parte che aveva nominato il consigliere cessato ovvero, ove ciò non fosse possibile, altra persona da questa indicata.

5.2 Rinnovo del Collegio Sindacale

Gli aderenti al patto presenteranno e voteranno una lista comune per l’elezione del collegio sindacale restando inteso che AH avrà facoltà di indicare il candidato sindaco effettivo contrassegnato con il numero progressivo "1" e SOGIM avrà facoltà di indicare il candidato sindaco effettivo contrassegnato con il numero progressivo "2" ed il candidato sindaco supplente.

5.3 Patto di consultazione

Gli aderenti al patto si obbligano a consultarsi in occasione di ogni consiglio di amministrazione e di ogni assemblea dei soci, al fine di esaminare congiuntamente le principali materie poste all’ordine del giorno.

5.4 Altri impegni: rispetto dei limiti di cui all’art. 46 della Delibera Consob n. 11971/1999

Gli aderenti al patto si impegnano, per sé e per gli altri soggetti di cui all’art. 109 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito "Testo Unico") a non effettuare per l’intera durata del patto, acquisti di azioni per un quantitativo complessivamente tale da comportare il superamento dei limiti di cui all’art. 46 della Delibera Consob n. 11971/1999 e quindi complessivamente superiore, in ogni periodo consecutivo di 12 mesi, al 3% del capitale di ADF e a non porre in essere comportamenti che, comunque, determinino in capo agli aderenti al patto l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto ai sensi del Testo Unico.

6. DURATA DEL PATTO PARASOCIALE

Il patto parasociale ha durata di tre anni dalla sottoscrizione con rinnovo tacito per ulteriori 3 anni alla scadenza, slava disdetta con sei mesi di preavviso.

7. DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il patto parasociale di cui al presente estratto è stato comunicato a CONSOB e verrà depositato presso il Registro delle Imprese di Prato ed il Registro delle Imprese di Torino, ai sensi di legge.

12 gennaio 2007

[AG.3.07.1]


AEROPORTO DI FIRENZE S.P.A.

Estratto del patto parasociale sottoscritto in data 5 gennaio 2007 tra AEROPORTI HOLDING s.r.l. e SO.G.IM. S.p.A. relativo a Aeroporto di Firenze S.p.A. ( il "Patto Parasociale").

PREMESSA

a) Lo statuto di Aeroporto di Firenze S.p.A. ("ADF") prevede che ADF sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 15 ovvero da 17 membri a scelta dell’assemblea, dei quali, in conformità all’articolo 9 dello stesso statuto di ADF:

(i) 4 consiglieri sono nominati dal Comune di Firenze, dalla Camera di Commercio di Firenze e dalla Camera di Commercio di Prato (in seguito "i Soci Pubblici");

(ii) i consiglieri residui, e quindi a seconda dei casi 11 o 13, sono nominati sulla base di liste, secondo le seguenti modalità:

- 3 consiglieri sulla base di liste di tipo "A", nelle quali deve essere indicato un numero di candidati da uno a tre; i candidati dovranno essere progressivamente numerati;

- i restanti, sulla base di liste di tipo "B", nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo, con un massimo di dieci.

b) Lo statuto di ADF prevede, inoltre, all’articolo 9 comma 11 lett. a) ed all’articolo 11, che il presidente del consiglio di amministrazione sia nominato fra i consiglieri nominati dai Soci Pubblici, mentre l’amministratore delegato, ove nominato, deve essere scelto fra i consiglieri eletti dall’assemblea mediante la lista di tipo "A";

c) Lo statuto di ADF all’art. 17 dispone che il collegio dei sindaci è composto di 5 membri effettivi e due supplenti e che esso sia così nominato:

(i) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze nominano, ciascuno, 1 sindaco effettivo; il sindaco nominato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze assumerà la carica di presidente del collegio sindacale;

(ii) 1 sindaco effettivo ed 1 supplente sono nominati dai Soci Pubblici;

(iii) i sindaci residui (2 effettivi e 1 supplente) saranno nominati mediante la presentazione di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo pari ai posti residui da coprire.

1. TIPO DI ACCORDO

Le pattuizioni parasociali sono riconducibili per quanto in appresso alle fattispecie disciplinate dall’art. 122, comma 1 e comma 5 lett. a) e b).

2. SOCIETA’ I CUI STRUMENTI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE

Aeroporto di Firenze S.p.A., quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.., con sede in Firenze, Via del Termine, 11 , capitale sociale € 9.034.753 rappresentato da n. 9.034.753 azioni del valore nominale di € 1 cadauna, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 03507510489.

3. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO PARASOCIALE

a) AEROPORTI HOLDING s.r.l., con sede in Caselle Torinese, strada San Maurizio, 12, capitale sociale € 30.000.000 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 08704390015.

b) SO.G.IM. S.p.A., con sede in Prato, v.le Montegrappa 306, capitale sociale € 2.589.600 interamente versato, rappresentato da 49.800 azioni del valore nominale di € 52,00, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 03621720485

4. AZIONI CONFERITE AL PATTO PARASOCIALE

Parti

n. azioni

Quota % sulle azioni conferite

Quota % sul capitale sociale

AEROPORTI HOLDING s.r.l.

2.864.804

72,40

31,71

SO.G.IM S.p.A

1.092.075

27,60

12,09

Tot.

3.956.879

100

43,80



Le pattuizioni parasociali non incidono sul controllo di ADF.

5. PRINCIPALI PATTUIZIONI PREVISTE DAL PATTO PARASOCIALE

5.1 Rinnovo dell’organo amministrativo e delle cariche

a) Gli aderenti al patto si impegnano ad adottare un comune atteggiamento in assemblea quanto alla scelta del numero complessivo dei componenti del consiglio di amministrazione.

b) Gli aderenti al patto si impegnano a presentare e votare (con tutte le azioni da essi detenute), nell’assemblea che sarà convocata per il rinnovo dell’organo amministrativo una lista di tipo "A" ed una lista di tipo "B" comune.

c) In particolare, nella lista di tipo "A" AEROPORTI HOLDING indicherà due nominativi e SO.G.IM. un nominativo. Nella lista di tipo "B" AEROPORTI HOLDING indicherà i candidati contrassegnati dai numeri progressivi "1", "2" "4", "5", "7", "8" e, se del caso, "10" mentre SOGIM designerà i candidati indicati con i numeri "3", "6" e, se del caso, "9".

d) Gli aderenti al patto si impegnano inoltre a fare tutto quanto in loro potere affinché (i) sia nominato amministratore delegato quello, fra i consiglieri designati da AEROPORTI HOLDING s.r.l., che verrà indicato da quest'ultima a ricoprire detta carica; (ii) all'amministratore delegato così designato vengano attribuite le medesime deleghe gestionali ora attribuite all'attuale amministratore delegato di ADF.

e) In caso di cessazione durante il mandato di un consigliere eletto nelle lista di tipo "A" comune, gli aderenti al patto si sono impegnati a fare tutto quanto in loro potere affinché ad esso possa subentrare un nuovo consigliere indicato dalla stessa parte che aveva nominato il consigliere cessato. In caso di cessazione durante il mandato di un consigliere eletto nelle lista di tipo "B" comune, le parti si sono impegnate a fare tutto quanto in loro potere affinché ad esso possa subentrare il successivo consigliere in lista non eletto, indicato dalla stessa parte che aveva nominato il consigliere cessato ovvero, ove ciò non fosse possibile, altra persona da questa indicata.

5.2 Rinnovo del Collegio Sindacale

Gli aderenti al patto presenteranno e voteranno una lista comune per l’elezione del collegio sindacale restando inteso che AH avrà facoltà di indicare il candidato sindaco effettivo contrassegnato con il numero progressivo "1" e SOGIM avrà facoltà di indicare il candidato sindaco effettivo contrassegnato con il numero progressivo "2" ed il candidato sindaco supplente.

5.3 Patto di consultazione

Gli aderenti al patto si obbligano a consultarsi in occasione di ogni consiglio di amministrazione e di ogni assemblea dei soci, al fine di esaminare congiuntamente le principali materie poste all’ordine del giorno.

5.4 Altri impegni: rispetto dei limiti di cui all’art. 46 della Delibera Consob n. 11971/1999

Gli aderenti al patto si impegnano, per sé e per gli altri soggetti di cui all’art. 109 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito "Testo Unico") a non effettuare per l’intera durata del patto, acquisti di azioni per un quantitativo complessivamente tale da comportare il superamento dei limiti di cui all’art. 46 della Delibera Consob n. 11971/1999 e quindi complessivamente superiore, in ogni periodo consecutivo di 12 mesi, al 3% del capitale di ADF e a non porre in essere comportamenti che, comunque, determinino in capo agli aderenti al patto l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto ai sensi del Testo Unico.

6. DURATA DEL PATTO PARASOCIALE

Il patto parasociale ha durata di tre anni dalla sottoscrizione con rinnovo tacito per ulteriori 3 anni alla scadenza, slava disdetta con sei mesi di preavviso.

7. DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il patto parasociale di cui al presente estratto è stato comunicato a CONSOB e verrà depositato presso il Registro delle Imprese di Prato ed il Registro delle Imprese di Torino, ai sensi di legge.

9 luglio 2007

[AG.3.07.2]


AEROPORTI HOLDING s.r.l. SO.G.IM. S.P.A.

Estratto del patto parasociale sottoscritto in data 5 gennaio 2007 tra AEROPORTI HOLDING s.r.l. e SO.G.IM. S.p.A. relativo a Aeroporto di Firenze S.p.A. ( il "Patto Parasociale").

PREMESSA

a) Lo statuto di Aeroporto di Firenze S.p.A. ("ADF") prevede che ADF sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 15 ovvero da 17 membri a scelta dell'assemblea, dei quali, in conformità all'articolo 9 dello stesso statuto di ADF:

(i) 4 consiglieri sono nominati dal Comune di Firenze, dalla Camera di Commercio di Firenze e dalla Camera di Commercio di Prato (in seguito "i Soci Pubblici");

(ii) i consiglieri residui, e quindi a seconda dei casi 11 o 13, sono nominati sulla base di liste, secondo le seguenti modalità:

- 3 consiglieri sulla base di liste di tipo "A", nelle quali deve essere indicato un numero di candidati da uno a tre; i candidati dovranno essere progressivamente numerati;

- i restanti, sulla base di liste di tipo "B", nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo, con un massimo di dieci.

b) Lo statuto di ADF prevede, inoltre, all'articolo 9 comma 11 lett. a) ed all'articolo 11, che il presidente del consiglio di amministrazione sia nominato fra i consiglieri nominati dai Soci Pubblici, mentre l'amministratore delegato, ove nominato, deve essere scelto fra i consiglieri eletti dall'assemblea mediante la lista di tipo "A";

c) Lo statuto di ADF all'art. 17 dispone che il collegio dei sindaci è composto di 5 membri effettivi e due supplenti e che esso sia così nominato:

(i) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze nominano, ciascuno, 1 sindaco effettivo; il sindaco nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze assumerà la carica di presidente del collegio sindacale;

(ii) 1 sindaco effettivo ed 1 supplente sono nominati dai Soci Pubblici;

(iii) i sindaci residui (2 effettivi e 1 supplente) saranno nominati mediante la presentazione di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo pari ai posti residui da coprire.

1. TIPO DI ACCORDO

Le pattuizioni parasociali sono riconducibili per quanto in appresso alle fattispecie disciplinate dall'art. 122, comma 1 e comma 5 lett. a) e b).

2. SOCIETA' I CUI STRUMENTI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE

Aeroporto di Firenze S.p.A., quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.., con sede in Firenze, Via del Termine, 11 , capitale sociale € 9.034.753 rappresentato da n. 9.034.753 azioni del valore nominale di € 1 cadauna, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 03507510489.

3. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO PARASOCIALE

a) AEROPORTI HOLDING s.r.l., con sede in Caselle Torinese, strada San Maurizio, 12, capitale sociale € 50.000.000 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 08704390015.

b) SO.G.IM. S.p.A., con sede in Prato, v.le Montegrappa 306, capitale sociale € 2.589.600 interamente versato, rappresentato da 49.800 azioni del valore nominale di € 52,00, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 03621720485

4. AZIONI CONFERITE AL PATTO PARASOCIALE

Parti

n. azioni

Quota % sulle azioni conferite

Quota % sul capitale sociale

AEROPORTI HOLDING s.r.l.

 

2.892.764

 

72,59

32,02

SO.G.IM S.p.A

1.092.075

 

27,41

12,09

Tot.

3.984.839

100

44,11

 

Le pattuizioni parasociali non incidono sul controllo di ADF.

5. PRINCIPALI PATTUIZIONI PREVISTE DAL PATTO PARASOCIALE

Rinnovo dell'organo amministrativo e delle cariche

a) Gli aderenti al patto si impegnano ad adottare un comune atteggiamento in assemblea quanto alla scelta del numero complessivo dei componenti del consiglio di amministrazione.

b) Gli aderenti al patto si impegnano a presentare e votare (con tutte le azioni da essi detenute), nell'assemblea che sarà convocata per il rinnovo dell'organo amministrativo una lista di tipo "A" ed una lista di tipo "B" comune.

c) In particolare, nella lista di tipo "A" AEROPORTI HOLDING indicherà due nominativi e SO.G.IM. un nominativo. Nella lista di tipo "B" AEROPORTI HOLDING indicherà i candidati contrassegnati dai numeri progressivi "1", "2" "4", "5", "7", "8" e, se del caso, "10" mentre SOGIM designerà i candidati indicati con i numeri "3", "6" e, se del caso, "9".

d) Gli aderenti al patto si impegnano inoltre a fare tutto quanto in loro potere affinché (i) sia nominato amministratore delegato quello, fra i consiglieri designati da AEROPORTI HOLDING s.r.l., che verrà indicato da quest'ultima a ricoprire detta carica; (ii) all'amministratore delegato così designato vengano attribuite le medesime deleghe gestionali ora attribuite all'attuale amministratore delegato di ADF.

e) In caso di cessazione durante il mandato di un consigliere eletto nelle lista di tipo "A" comune, gli aderenti al patto si sono impegnati a fare tutto quanto in loro potere affinché ad esso possa subentrare un nuovo consigliere indicato dalla stessa parte che aveva nominato il consigliere cessato. In caso di cessazione durante il mandato di un consigliere eletto nelle lista di tipo "B" comune, le parti si sono impegnate a fare tutto quanto in loro potere affinché ad esso possa subentrare il successivo consigliere in lista non eletto, indicato dalla stessa parte che aveva nominato il consigliere cessato ovvero, ove ciò non fosse possibile, altra persona da questa indicata.

Rinnovo del Collegio Sindacale

Gli aderenti al patto presenteranno e voteranno una lista comune per l'elezione del collegio sindacale restando inteso che AH avrà facoltà di indicare il candidato sindaco effettivo contrassegnato con il numero progressivo "1" e SOGIM avrà facoltà di indicare il candidato sindaco effettivo contrassegnato con il numero progressivo "2" ed il candidato sindaco supplente.

Patto di consultazione

Gli aderenti al patto si obbligano a consultarsi in occasione di ogni consiglio di amministrazione e di ogni assemblea dei soci, al fine di esaminare congiuntamente le principali materie poste all'ordine del giorno.

Altri impegni: rispetto dei limiti di cui all'art. 46 della Delibera Consob n. 11971/1999

Gli aderenti al patto si impegnano, per sé e per gli altri soggetti di cui all'art. 109 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito "Testo Unico") a non effettuare per l'intera durata del patto, acquisti di azioni per un quantitativo complessivamente tale da comportare il superamento dei limiti di cui all'art. 46 della Delibera Consob n. 11971/1999 e quindi complessivamente superiore, in ogni periodo consecutivo di 12 mesi, al 3% del capitale di ADF e a non porre in essere comportamenti che, comunque, determinino in capo agli aderenti al patto l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto ai sensi del Testo Unico.

6. DURATA DEL PATTO PARASOCIALE

Il patto parasociale ha durata di tre anni dalla sottoscrizione con rinnovo tacito per ulteriori 3 anni alla scadenza, salva disdetta con sei mesi di preavviso.

7. DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il patto parasociale di cui al presente estratto è stato comunicato a CONSOB ed è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Prato ed il Registro delle Imprese di Torino, ai sensi di legge.

10 gennaio 2008

[AG.3.08.1]


 AEROPORTI HOLDING s.r.l. - SO.G.IM. S.P.A.

PREMESSA

a) Lo statuto di Aeroporto di Firenze S.p.A. ("ADF") prevede che ADF sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 15 ovvero da 17 membri a scelta dell’assemblea, dei quali, in conformità all’articolo 9 dello stesso statuto di ADF:

(i) 4 consiglieri sono nominati dal Comune di Firenze, dalla Camera di Commercio di Firenze e dalla Camera di Commercio di Prato (in seguito "i Soci Pubblici");

(ii) i consiglieri residui, e quindi a seconda dei casi 11 o 13, sono nominati sulla base di liste, secondo le seguenti modalità:

- 3 consiglieri sulla base di liste di tipo "A", nelle quali deve essere indicato un numero di candidati da uno a tre; i candidati dovranno essere progressivamente numerati;

- i restanti, sulla base di liste di tipo "B", nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo, con un massimo di dieci.

b) Lo statuto di ADF prevede, inoltre, all’articolo 9 comma 11 lett. a) ed all’articolo 11, che il presidente del consiglio di amministrazione sia nominato fra i consiglieri nominati dai Soci Pubblici, mentre l’amministratore delegato, ove nominato, deve essere scelto fra i consiglieri eletti dall’assemblea mediante la lista di tipo "A";

c) Lo statuto di ADF all’art. 17 dispone che il collegio dei sindaci è composto di 5 membri effettivi e due supplenti e che esso sia così nominato:

(i) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze nominano, ciascuno, 1 sindaco effettivo; il sindaco nominato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze assumerà la carica di presidente del collegio sindacale;

(ii) 1 sindaco effettivo ed 1 supplente sono nominati dai Soci Pubblici;

(iii) i sindaci residui (2 effettivi e 1 supplente) saranno nominati mediante la presentazione di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo pari ai posti residui da coprire.

1. TIPO DI ACCORDO

Le pattuizioni parasociali sono riconducibili per quanto in appresso alle fattispecie disciplinate dall’art. 122, comma 1 e comma 5 lett. a) e b).

2. SOCIETA’ I CUI STRUMENTI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE

Aeroporto di Firenze S.p.A., quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.., con sede in Firenze, Via del Termine, 11 , capitale sociale € 9.034.753 rappresentato da n. 9.034.753 azioni del valore nominale di € 1 cadauna, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 03507510489.

3. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO PARASOCIALE

a) AEROPORTI HOLDING s.r.l., con sede in Caselle Torinese, strada San Maurizio, 12, capitale sociale € 50.000.000 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 08704390015.

b) SO.G.IM. S.p.A., con sede in Prato, v.le Montegrappa 306, capitale sociale € 2.589.600 interamente versato, rappresentato da 49.800 azioni del valore nominale di € 52,00, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 03621720485

4. AZIONI CONFERITE AL PATTO PARASOCIALE

Parti

n. azioni

Quota % sulle azioni conferite

Quota % sul capitale sociale

AEROPORTI HOLDING s.r.l.

3.017.764

73,37

33,40

SO.G.IM S.p.A

1.095.264

26,63

12,12

Tot.

4.113.028

100

45,52





Le pattuizioni parasociali non incidono sul controllo di ADF.

5. PRINCIPALI PATTUIZIONI PREVISTE DAL PATTO PARASOCIALE

Rinnovo dell’organo amministrativo e delle cariche

a) Gli aderenti al patto si impegnano ad adottare un comune atteggiamento in assemblea quanto alla scelta del numero complessivo dei componenti del consiglio di amministrazione.

b) Gli aderenti al patto si impegnano a presentare e votare (con tutte le azioni da essi detenute), nell’assemblea che sarà convocata per il rinnovo dell’organo amministrativo una lista di tipo "A" ed una lista di tipo "B" comune.

c) In particolare, nella lista di tipo "A" AEROPORTI HOLDING indicherà due nominativi e SO.G.IM. un nominativo. Nella lista di tipo "B" AEROPORTI HOLDING indicherà i candidati contrassegnati dai numeri progressivi "1", "2" "4", "5", "7", "8" e, se del caso, "10" mentre SOGIM designerà i candidati indicati con i numeri "3", "6" e, se del caso, "9".

d) Gli aderenti al patto si impegnano inoltre a fare tutto quanto in loro potere affinché (i) sia nominato amministratore delegato quello, fra i consiglieri designati da AEROPORTI HOLDING s.r.l., che verrà indicato da quest'ultima a ricoprire detta carica; (ii) all'amministratore delegato così designato vengano attribuite le medesime deleghe gestionali ora attribuite all'attuale amministratore delegato di ADF.

e) In caso di cessazione durante il mandato di un consigliere eletto nelle lista di tipo "A" comune, gli aderenti al patto si sono impegnati a fare tutto quanto in loro potere affinché ad esso possa subentrare un nuovo consigliere indicato dalla stessa parte che aveva nominato il consigliere cessato. In caso di cessazione durante il mandato di un consigliere eletto nelle lista di tipo "B" comune, le parti si sono impegnate a fare tutto quanto in loro potere affinché ad esso possa subentrare il successivo consigliere in lista non eletto, indicato dalla stessa parte che aveva nominato il consigliere cessato ovvero, ove ciò non fosse possibile, altra persona da questa indicata.

Rinnovo del Collegio Sindacale

Gli aderenti al patto presenteranno e voteranno una lista comune per l’elezione del collegio sindacale restando inteso che AH avrà facoltà di indicare il candidato sindaco effettivo contrassegnato con il numero progressivo "1" e SOGIM avrà facoltà di indicare il candidato sindaco effettivo contrassegnato con il numero progressivo "2" ed il candidato sindaco supplente.

Patto di consultazione

Gli aderenti al patto si obbligano a consultarsi in occasione di ogni consiglio di amministrazione e di ogni assemblea dei soci, al fine di esaminare congiuntamente le principali materie poste all’ordine del giorno.

Altri impegni: rispetto dei limiti di cui all’art. 46 della Delibera Consob n. 11971/1999 Gli aderenti al patto si impegnano, per sé e per gli altri soggetti di cui all’art. 109 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito "Testo Unico") a non effettuare per l’intera durata del patto, acquisti di azioni per un quantitativo complessivamente tale da comportare il superamento dei limiti di cui all’art. 46 della Delibera Consob n. 11971/1999 e quindi complessivamente superiore, in ogni periodo consecutivo di 12 mesi, al 3% del capitale di ADF e a non porre in essere comportamenti che, comunque, determinino in capo agli aderenti al patto l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto ai sensi del Testo Unico.

6. DURATA DEL PATTO PARASOCIALE

Il patto parasociale ha durata di tre anni dalla sottoscrizione con rinnovo tacito per ulteriori 3 anni alla scadenza, salva disdetta con sei mesi di preavviso.

7. DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il patto parasociale di cui al presente estratto è stato comunicato a CONSOB ed è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Prato ed il Registro delle Imprese di Torino, ai sensi di legge.

10 luglio 2008

Le parti si sono reciprocamente comunicate la disdetta dell'accordo parasociale che, conseguentemente, cesserà di avere efficacia dal prossimo 5 gennaio 2010.
Pubblicazione avvenuta in data 10 giugno 2009.

[AG.3.08.2]


 Aeroporto di Firenze – A.d.F. S.p.A.
sede legale in Via del Termine, 11 – 50127 Firenze

Parti:
C.C.I.A.A. di Firenze, C.C.I.A.A. di Prato, Comune di Firenze.

Data sottoscrizione:
31/10/2006.

Tipo di patto:
Istituisce obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio del diritto di voto negli organi della società A.d.F. S.p.A. e pone limiti al trasferimento delle azioni in esso sindacate, ai sensi dell’art. 122 comma 5 del D.Lgs. 58/98.

Luogo deposito del Patto:
Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Firenze.

Percentuale partecipazione in A.d.F. S.p.A. delle parti:
C.C.I.A.A. di Firenze 13,73%, C.C.I.A.A. di Prato 4,086%, Comune di Firenze 2,184% (totale 20,00%).

Percentuale azioni sindacate conferite dalle parti:
C.C.I.A.A. di Firenze 68,65%, C.C.I.A.A. di Prato 20,43%, Comune di Firenze 10,92%.

Luogo deposito delle azioni sindacate:
Monte Titoli S.p.A..

Organi del Patto – modalità di composizione e funzionamento e compiti ad essi attribuiti:
Organi del Patto sono il Comitato Direttivo, composto da 3 membri, rappresentanti delle parti stesse ed il Presidente del Comitato che sarà il rappresentante del Comune di Firenze. Per la validità delle sedute del Comitato, che è convocato dal Presidente, è necessaria la presenza della totalità dei componenti del Comitato stesso e per quella delle decisioni del Comitato è necessaria l’unanimità dei presenti alla seduta. Sono sottoposti all’esame preventivo del Comitato: a) tutti gli argomenti oggetto delle riunioni dell’Assemblea straordinaria; b) le seguenti materie oggetto delle riunioni dell’Assemblea ordinaria: approvazione del bilancio di esercizio; nomina e revoca degli amministratori; nomina dei sindaci del collegio sindacale; determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci; approvazione del regolamento dei lavori assembleari; approvazione piani industriali e quant’altro impegni risorse della società per più esercizi; c) i seguenti argomenti oggetto delle riunioni del Consiglio di Amministrazione: nomina del Presidente e dell’Amministratore delegato ed eventualmente dei consiglieri delegati, Vice Presidente e Segretario e determinazione del compenso di quest’ultimo; compensi dell’Amministratore delegato e dei consiglieri delegati; nomina dell’eventuale Direttore Generale e degli eventuali Dirigenti della società; piani ed indirizzi di gestione della società; acquisizioni e altre iniziative di carattere straordinario della società; le richieste di gradimento presentate ai sensi dell’art. 6, comma 4 dello Statuto di AdF S.p.A.

Ulteriori impegni:
Qualsiasi atto di disposizione di qualsivoglia natura delle azioni sindacate potrà avere luogo solo se comunicato al Presidente e al depositario. Ciascuno dei sottoscrittori del Patto si impegna a comunicare al Comitato l’intendimento di aderire ad un’offerta pubblica di acquisto o di scambio promossa ai sensi del D. Lgs. 58/1998, tempestivamente e in ogni caso prima che si sia perfezionato il trasferimento delle azioni. I soci pubblici si impegnano a non cedere proprie azioni di AdF S.p.A. o consentire la costituzione di diritti reali sulle stesse e possono cedere le proprie azioni esclusivamente agli altri soci aderenti al patto, in proporzione alle azioni sindacate.

Penali:
A carico del socio che violi alcuno degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente patto è applicata, a cura del Presidente del Comitato, una penale pari al 10% del valore complessivo delle azioni sindacate dal socio inadempiente, calcolato sulla base del valore del titolo quotato in borsa alla data del verificarsi dell’inadempienza. La stessa penale si applica nel caso di mancata partecipazione alle riunioni del Comitato senza giustificato motivo.

Durata e rinnovo:
Il patto ha durata di due anni decorrenti dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile alla scadenza.

Ulteriori norme applicabili:
Il Patto e le materie da esso trattate saranno sottoposte alla disciplina del Testo Unico in Materia di Intermediazione Finanziaria (D. Lgs. 58/1998), dei regolamenti emanati dalla CONSOB e di tutte le altre norme applicabili alle società quotate.

9 novembre 2006

PATTO RINNOVATO, A DECORRERE DALLA SUA SCADENZA (31 OTTOBRE 2008), PER ULTERIORI DUE ANNI. PUBBLICAZIONE AVVENUTA IN DATA 4 NOVEMBRE 2008

[AG.2.06.1]


 Aeroporto di Firenze – A.d.F. S.p.A.
sede legale in Via del Termine, 11 – 50127 Firenze

Parti:
C.C.I.A.A. di Firenze, C.C.I.A.A. di Prato, Comune di Firenze.

Data sottoscrizione:
31/10/2006.

Data rinnovo:
30/10/2008 per ulteriori due anni a far tempo dal 31/10/2008.

Tipo di patto:
Istituisce obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio del diritto di voto negli organi della società A.d.F. S.p.A. e pone limiti al trasferimento delle azioni in esso sindacate, ai sensi dell’art. 122 comma 5 del D.Lgs. 58/98.

Luogo deposito del Patto:
Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Firenze.

Numero delle azioni sindacate e percentuali delle azioni sul totale del capitale di A.d.F. S.p.A. e sul totale delle azioni conferite nel Patto dalle parti:

Socio aderente al Patto

n. azioni             

Quota percentuale sul capitale di Aeroporto di Firenze S.p.A.

Quota percentuale sul totale delle azioni conferite nel Patto
Camera di Commercio di Firenze         

1.303.672

14,43%

69,71%

Camera di Commercio di Prato

369.168

4,086%

19,74%

Comune di Firenze

197.353

2,184%

10,55%

TOTALE

1.870.193

20,70%

100%





Luogo deposito delle azioni sindacate:
Monte Titoli S.p.A..

Organi del Patto – modalità di composizione e funzionamento e compiti ad essi attribuiti:
Organi del Patto sono il Comitato Direttivo, composto da 3 membri, rappresentanti delle parti stesse ed il Presidente del Comitato che sarà il rappresentante del Comune di Firenze. Per la validità delle sedute del Comitato, che è convocato dal Presidente, è necessaria la presenza della totalità dei componenti del Comitato stesso e per quella delle decisioni del Comitato è necessaria l’unanimità dei presenti alla seduta. Sono sottoposti all’esame preventivo del Comitato: a) tutti gli argomenti oggetto delle riunioni dell’Assemblea straordinaria; b) le seguenti materie oggetto delle riunioni dell’Assemblea ordinaria: approvazione del bilancio di esercizio; nomina e revoca degli amministratori; nomina dei sindaci del collegio sindacale; determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci; approvazione del regolamento dei lavori assembleari; approvazione piani industriali e quant’altro impegni risorse della società per più esercizi; c) i seguenti argomenti oggetto delle riunioni del Consiglio di Amministrazione: nomina del Presidente e dell’Amministratore delegato ed eventualmente dei consiglieri delegati, Vice Presidente e Segretario e determinazione del compenso di quest’ultimo; compensi dell’Amministratore delegato e dei consiglieri delegati; nomina dell’eventuale Direttore Generale e degli eventuali Dirigenti della società; piani ed indirizzi di gestione della società; acquisizioni e altre iniziative di carattere straordinario della società; le richieste di gradimento presentate ai sensi dell’art. 6, comma 4 dello Statuto di AdF S.p.A.

Ulteriori impegni:
Qualsiasi atto di disposizione di qualsivoglia natura delle azioni sindacate potrà avere luogo solo se comunicato al Presidente e al depositario. Ciascuno dei sottoscrittori del Patto si impegna a comunicare al Comitato l’intendimento di aderire ad un’offerta pubblica di acquisto o di scambio promossa ai sensi del D. Lgs. 58/1998, tempestivamente e in ogni caso prima che si sia perfezionato il trasferimento delle azioni. I soci pubblici si impegnano a non cedere proprie azioni di AdF S.p.A. o consentire la costituzione di diritti reali sulle stesse e possono cedere le proprie azioni esclusivamente agli altri soci aderenti al patto, in proporzione alle azioni sindacate.

Penali:
A carico del socio che violi alcuno degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente patto è applicata, a cura del Presidente del Comitato, una penale pari al 10% del valore complessivo delle azioni sindacate dal socio inadempiente, calcolato sulla base del valore del titolo quotato in borsa alla data del verificarsi dell’inadempienza. La stessa penale si applica nel caso di mancata partecipazione alle riunioni del Comitato senza giustificato motivo.

Durata e rinnovo:
Il patto ha durata di due anni decorrenti dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile alla scadenza.

Ulteriori norme applicabili:
Il Patto e le materie da esso trattate saranno sottoposte alla disciplina del Testo Unico in Materia di Intermediazione Finanziaria (D. Lgs. 58/1998), dei regolamenti emanati dalla CONSOB e di tutte le altre norme applicabili alle società quotate.

29 dicembre 2009

[AG.2.10.1]


Aeroporto di Firenze – A.d.F. S.p.A.
sede legale in Via del Termine, 11 – 50127 Firenze

Parti:
C.C.I.A.A. di Firenze, C.C.I.A.A. di Prato, Comune di Firenze.

Data sottoscrizione:
31/10/2006.

Data rinnovo:
27/10/2010, per ulteriori due anni a decorrere dal 31/10/2010.

Tipo di patto:
Istituisce obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio del diritto di voto negli organi della società A.d.F. S.p.A. e pone limiti al trasferimento delle azioni in esso sindacate, ai sensi dell’art. 122 comma 5 del D.Lgs. 58/98.

Luogo deposito del Patto:
Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Firenze.

Numero delle azioni sindacate e percentuali delle azioni sul totale del capitale di A.d.F. S.p.A. e sul totale delle azioni conferite nel Patto dalle parti:

Socio aderente al Patto

n. azioni             

Quota percentuale sul capitale di Aeroporto di Firenze S.p.A.

Quota percentuale sul totale delle azioni conferite nel Patto
Camera di Commercio di Firenze         

1.303.672

14,43%

69,71%

Camera di Commercio di Prato

369.168

4,086%

19,74%

Comune di Firenze

197.353

2,184%

10,55%

TOTALE

1.870.193

20,70%

100%



Luogo deposito delle azioni sindacate:
Monte Titoli S.p.A..

Organi del Patto – modalità di composizione e funzionamento e compiti ad essi attribuiti:
Organi del Patto sono il Comitato Direttivo, composto da tre membri, rappresentanti delle parti stesse ed il Presidente del Comitato eletto fra i membri del Comitato. Per la validità delle sedute del Comitato, che è convocato dal Presidente, è necessaria la presenza della totalità dei componenti del Comitato stesso e per quella delle decisioni del Comitato è necessaria l’unanimità dei presenti alla seduta, fatto salvo quanto previsto per l’applicazione delle penali. Il Comitato:
- elabora gli indirizzi finalizzati ad orientare la condotta degli amministratori di AdF S.p.A. eletti nelle liste presentate dai soci pubblici;
- definisce le espressioni di voto dei rappresentanti dei soci pubblici nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società;
- può discutere ed approfondire qualunque argomento di interesse comune o comunque attinente alla gestione di AdF S.p.A..
In particolare sono sottoposti all’esame del Comitato i seguenti argomenti o materie:
- tutti gli argomenti o materie oggetto delle riunioni dell’Assemblea Straordinaria dei soci;
- approvazione del bilancio di esercizio;
- nomina e revoca degli amministratori; nomina dei componenti del collegio sindacale;
- determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci;
- approvazione del regolamento dei lavori assembleari;
- approvazione piani industriali e quant’altro impegni risorse della società per più esercizi;
- nomina ed attribuzioni del Presidente, dell’Amministratore delegato, di eventuali consiglieri o organismi delegati, del Vice Presidente e del Segretario;
- compensi dell’Amministratore delegato, del Presidente, dei consiglieri delegati e del Segretario;
- nomina ed attribuzioni dell’eventuale Direttore Generale e degli eventuali Dirigenti della società;
- proposta e approvazione di piani d’incentivazione, come ad esempio l’attribuzione di stock options per gli amministratori e i dirigenti della società;
- piani ed indirizzi di gestione della società, in particolare relativi allo sviluppo dello scalo;
- acquisizioni e altre iniziative di carattere straordinario della società;
- altri atti e/o operazioni di carattere ordinario, qualora almeno un socio pubblico ritenga di sottoporre tale decisione all’esame del Comitato.
Al Comitato Direttivo sono anche sottoposte, dal socio pubblico interpellato, le richieste di gradimento presentate ai sensi dell’art. 6, comma 4 dello Statuto di AdF S.p.A.

Ulteriori impegni:
Qualsiasi atto di disposizione di qualsivoglia natura delle azioni sindacate potrà avere luogo solo se comunicato al Presidente e al depositario. Ciascuno dei sottoscrittori del Patto si impegna a comunicare al Comitato l’intendimento di aderire ad un’offerta pubblica di acquisto o di scambio promossa ai sensi del D. Lgs. 58/1998, tempestivamente e in ogni caso prima che si sia perfezionato il trasferimento delle azioni. I soci pubblici si impegnano a non cedere proprie azioni di AdF S.p.A. o consentire la costituzione di diritti reali sulle stesse e possono cedere le proprie azioni esclusivamente agli altri soci aderenti al patto, in proporzione alle azioni sindacate.

Penali:
A carico del socio che violi alcuno degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente patto è applicata, a cura del Comitato, che si esprime a maggioranza dei suoi componenti, una penale pari al 10% del valore complessivo delle azioni sindacate dal socio inadempiente, calcolato sulla base del valore del titolo quotato in borsa alla data del verificarsi dell’inadempienza. La stessa penale si applica nel caso di mancata partecipazione alle riunioni del Comitato senza giustificato motivo.

Durata e rinnovo:
Il patto ha durata di due anni ed è rinnovabile alla scadenza.

Ulteriori norme applicabili:
Il Patto e le materie da esso trattate saranno sottoposte alla disciplina del Testo Unico in Materia di Intermediazione Finanziaria (D. Lgs. 58/1998), dei regolamenti emanati dalla CONSOB e di tutte le altre norme applicabili alle società quotate.

29 ottobre 2010

[AG.2.10.2]


Aeroporto di Firenze – A.d.F. S.p.A.
sede legale in Via del Termine, 11 – 50127 Firenze

Parti:
C.C.I.A.A. di Firenze, C.C.I.A.A. di Prato, Comune di Firenze.

Data sottoscrizione:
31/10/2006.

Data rinnovo:
27/10/2010, per ulteriori due anni a decorrere dal 31/10/2010.

Tipo di patto:
Istituisce obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio del diritto di voto negli organi della società A.d.F. S.p.A. e pone limiti al trasferimento delle azioni in esso sindacate, ai sensi dell’art. 122 comma 5 del D.Lgs. 58/98.

Luogo deposito del Patto:
Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Firenze. Pratica prot. n. 63051/1 del 27/10/2010 e successiva modifica prot. n. 109145 del 15/12/2011.

Numero delle azioni sindacate e percentuali delle azioni sul totale del capitale di A.d.F. S.p.A. e sul totale delle azioni conferite nel Patto dalle parti:


Socio aderente al Patto

n. azioni

Quota percentuale sul capitale di Aeroporto di Firenze S.p.A.

Quota percentuale sul totale delle azioni conferite nel Patto

Camera di Commercio di Firenze

1.396.422

15,456%

67,930%

Camera di Commercio di Prato

461.918

5,113%

22,470%

Comune di Firenze

197.353

2,184%

9,600%

TOTALE

2.055.693

22,753%

100%


Luogo deposito delle azioni sindacate:
Monte Titoli S.p.A..


Organi del Patto – modalità di composizione e funzionamento e compiti ad essi attribuiti:
Organi del Patto sono il Comitato Direttivo, composto da tre membri, rappresentanti delle parti stesse ed il Presidente del Comitato eletto fra i membri del Comitato. Per la validità delle sedute del Comitato, che è convocato dal Presidente, è necessaria la presenza della totalità dei componenti del Comitato stesso e per quella delle decisioni del Comitato è necessaria l’unanimità dei presenti alla seduta, fatto salvo quanto previsto per l’applicazione delle penali. Il Comitato:

- elabora gli indirizzi finalizzati ad orientare la condotta degli amministratori di AdF S.p.A. eletti nelle liste presentate dai soci pubblici;
- definisce le espressioni di voto dei rappresentanti dei soci pubblici nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società;
- può discutere ed approfondire qualunque argomento di interesse comune o comunque attinente alla gestione di AdF S.p.A..

In particolare sono sottoposti all’esame del Comitato i seguenti argomenti o materie:

- tutti gli argomenti o materie oggetto delle riunioni dell’Assemblea Straordinaria dei soci;
- approvazione del bilancio di esercizio;
- nomina e revoca degli amministratori; nomina dei componenti del collegio sindacale;
- determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci;
- approvazione del regolamento dei lavori assembleari;
- approvazione piani industriali e quant’altro impegni risorse della società per più esercizi;
- nomina ed attribuzioni del Presidente, dell’Amministratore delegato, di eventuali consiglieri o organismi delegati, del Vice Presidente e del Segretario;
- compensi dell’Amministratore delegato, del Presidente, dei consiglieri delegati e del Segretario;
- nomina ed attribuzioni dell’eventuale Direttore Generale e degli eventuali Dirigenti della società;
- proposta e approvazione di piani d’incentivazione, come ad esempio l’attribuzione di stock options per gli amministratori e i dirigenti della società;
- piani ed indirizzi di gestione della società, in particolare relativi allo sviluppo dello scalo;
- acquisizioni e altre iniziative di carattere straordinario della società;
- altri atti e/o operazioni di carattere ordinario, qualora almeno un socio pubblico ritenga di sottoporre tale decisione all’esame del Comitato.

Al Comitato Direttivo sono anche sottoposte, dal socio pubblico interpellato, le richieste di gradimento presentate ai sensi dell’art. 6, comma 4 dello Statuto di AdF S.p.A.

Ulteriori impegni:
Qualsiasi atto di disposizione di qualsivoglia natura delle azioni sindacate potrà avere luogo solo se comunicato al Presidente e al depositario. Ciascuno dei sottoscrittori del Patto si impegna a comunicare al Comitato l’intendimento di aderire ad un’offerta pubblica di acquisto o di scambio promossa ai sensi del D. Lgs. 58/1998, tempestivamente e in ogni caso prima che si sia perfezionato il trasferimento delle azioni. I soci pubblici si impegnano a non cedere proprie azioni di AdF S.p.A. o consentire la costituzione di diritti reali sulle stesse e possono cedere le proprie azioni esclusivamente agli altri soci aderenti al patto, in proporzione alle azioni sindacate.

Penali:
A carico del socio che violi alcuno degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente patto è applicata, a cura del Comitato, che si esprime a maggioranza dei suoi componenti, una penale pari al 10% del valore complessivo delle azioni sindacate dal socio inadempiente, calcolato sulla base del valore del titolo quotato in borsa alla data del verificarsi dell’inadempienza. La stessa penale si applica nel caso di mancata partecipazione alle riunioni del Comitato senza giustificato motivo.

Durata e rinnovo:
Il patto ha durata di due anni ed è rinnovabile alla scadenza.

Ulteriori norme applicabili:
Il Patto e le materie da esso trattate saranno sottoposte alla disciplina del Testo Unico in Materia di Intermediazione Finanziaria (D. Lgs. 58/1998), dei regolamenti emanati dalla CONSOB e di tutte le altre norme applicabili alle società quotate.

16 dicembre 2011

[AG.2.11.1]


Aeroporto di Firenze – A.d.F. S.p.A.
sede legale in Via del Termine, 11 – 50127 Firenze

Parti:
C.C.I.A.A. di Firenze (C.F. 80002690487), C.C.I.A.A. di Prato (C.F. 92024980481), Comune di Firenze (C.F. 01307110484).

Data prima sottoscrizione:
31/10/2006.

Data rinnovo:
26/10/2012, per un ulteriore anno a decorrere dal 31/10/2012.

Tipo di patto:
Istituisce obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio del diritto di voto negli organi societari di A.d.F. S.p.A. e pone limiti al trasferimento delle azioni in esso sindacate, ai sensi dell’art. 122 comma 5 del D.Lgs. 58/98.

Luogo di deposito del patto:
Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Firenze

Numero delle azioni sindacate e percentuali delle azioni sul totale del capitale di A.d.F. S.p.A. e sul totale delle azioni conferite nel patto dalle parti:

Socio aderente al patto

n. azioni

Quota percentuale sul capitale di Aeroporto di Firenze S.p.A.

Quota percentuale sul totale delle azioni conferite nel Patto

Camera di Commercio di Firenze

1.396.422

15,456%

67,93%

Camera di Commercio di Prato

461.918

5,113%

22,47%

Comune di Firenze

197.353

2,184%

9,60%

TOTALE

2.055.693

22,753%

100,00%


Luogo deposito delle azioni sindacate:
Monte Titoli S.p.A.

Organi del patto – modalità di composizione e funzionamento e compiti ad essi attribuiti:
Organi del patto sono il Comitato Direttivo, composto da tre membri, rappresentanti delle parti stesse ed il Presidente del Comitato, eletto fra i suoi membri. Per la validità delle sedute del Comitato, che è convocato dal Presidente, è necessaria la presenza della totalità dei componenti del Comitato stesso e per quella delle decisioni del Comitato è necessaria l’unanimità dei presenti alla seduta, fatto salvo quanto previsto per l’applicazione delle penali.

Il Comitato:

- elabora gli indirizzi finalizzati ad orientare la condotta degli amministratori di AdF S.p.A. eletti nelle liste presentate dai soci pubblici;

- definisce le espressioni di voto dei rappresentanti dei soci pubblici nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società;

- può discutere ed approfondire qualunque argomento di interesse comune o comunque attinente alla gestione di AdF S.p.A..

In particolare sono sottoposti all’esame del Comitato i seguenti argomenti o materie:

- tutti gli argomenti o materie oggetto delle riunioni dell’Assemblea Straordinaria dei soci;

- approvazione del bilancio di esercizio;

- nomina e revoca degli amministratori; nomina dei componenti del collegio sindacale;

- determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci;

- approvazione del regolamento dei lavori assembleari;

- approvazione piani industriali e quant’altro impegni risorse della società per più esercizi;

- nomina ed attribuzioni del Presidente, dell’Amministratore delegato, di eventuali consiglieri o organismi delegati, del Vice Presidente e del Segretario;

- compensi dell’Amministratore delegato, del Presidente, dei consiglieri delegati e del Segretario;

- nomina ed attribuzioni dell’eventuale Direttore Generale e degli eventuali Dirigenti della società;

- proposta e approvazione di piani d’incentivazione, come ad esempio l’attribuzione di stock options per gli amministratori e i dirigenti della società;

- piani ed indirizzi di gestione della società, in particolare relativi allo sviluppo dello scalo;

- acquisizioni e altre iniziative di carattere straordinario della società;

- altri atti e/o operazioni di carattere ordinario, qualora almeno un socio pubblico ritenga di sottoporre tale decisione all’esame del Comitato.

Al Comitato Direttivo sono anche sottoposte, dal socio pubblico interpellato, le richieste di gradimento presentate ai sensi dell’art. 6, comma 4 dello Statuto di AdF S.p.A..

Ulteriori impegni:
Le Parti si impegnano a fare sì che i propri rappresentanti, in sede di Assemblea, votino in conformità alle decisioni assunte dal Comitato Direttivo. Per tutta la durata del patto, i soci pubblici possono cedere le proprie azioni esclusivamente agli altri soci aderenti al patto, in proporzione alle azioni sindacate. Ciascuno degli aderenti al patto si impegna a comunicare al Comitato l’intendimento di aderire ad un’offerta pubblica di acquisto o di scambio promossa ai sensi del D. Lgs. 58/1998, tempestivamente e in ogni caso prima che si sia perfezionato il trasferimento delle azioni.

Penali:
A carico del socio che violi alcuno degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente patto è applicata, a cura del Comitato, che si esprime a maggioranza dei suoi componenti, una penale pari al 10% del valore complessivo delle azioni sindacate dal socio inadempiente, calcolato sulla base del valore del titolo quotato in borsa alla data del verificarsi dell’inadempienza. La stessa penale si applica nel caso di mancata partecipazione alle riunioni del Comitato senza giustificato motivo.

Durata e rinnovo:
Il patto ha durata di un anno ed è rinnovabile alla scadenza.

Ulteriori norme applicabili:
Il patto e le materie da esso trattate saranno sottoposte alla disciplina del Testo Unico in Materia di Intermediazione Finanziaria (D. Lgs. 58/1998), dei regolamenti emanati dalla CONSOB e di tutte le altre norme applicabili alle società quotate.

30 ottobre 2012

[AG.2.12.1]


AEROPORTO DI FIRENZE – A.D.F. S.p.A.

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche ("TUF") e degli artt. 127 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche, si rende noto quanto segue.

1. Premessa

Il 2 aprile 2013 SO.GI.M S.p.A. ("SO.GI.M") e la Regione Toscana ("Regione", e congiuntamente a SO.GI.M, le “Parti”), hanno sottoscritto un patto parasociale (il “Patto”) con  cui si sono impegnate tra l’altro ed in specie: i) a concordare l’esercizio del diritto di voto in Assemblea; ii) a presentare congiuntamente una lista di candidati per l’elezione del consiglio di amministrazione di Aeroporto di Firenze S.p.A. ed a votarla in Assemblea; iii) a non cedere la propria partecipazione sociale.

2. Tipo di accordo

Il Patto contiene clausole parasociali che rientrano nella categoria dei sindacati di voto e di blocco di cui all’art. 122 del TUF.

3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto hanno ad oggetto azioni ordinarie della societa' Aeroporto di  Firenze S.p.A., con sede in Firenze, Via del Termine 11, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 03507510489; capitale sociale pari a Euro 9.034.753,00, rappresentato da n. 9.034.753 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

4. Soggetti aderenti e strumenti finanziari oggetto del Patto

Di seguito sono indicati le Parti del Patto e gli strumenti finanziari oggetto dello stesso.

SO.GI.M. con sede legale in Sesto Fiorentino (FI), via Provinciale Lucchese 61/63, C.F. E n. iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze al n. 03621720485, capitale sociale pari ad Euro 1.040.000,00 i.v..

Regione Toscana, ente territoriale di diritto pubblico, con sede in Firenze, piazza Duomo 10, C.F. 01386030488.

Il Patto aggrega complessivamente n. 1.569.514 azioni ordinarie di Aereoporto di Firenze S.p.A. pari al 17,37% del capitale sociale della stessa, e precisamente n. 1.112.215 azioni detenute da SO.GI.M e n. 457.299 azioni detenute dalla Regione.

5. Contenuto del Patto

Le Parti si sono impegnate: i) a concordare l’esercizio del diritto di voto in Assemblea; ii) a presentare congiuntamente una lista di candidati di tipo "B" (i candidati contraddistinti da numero dispari saranno individuati da SO.GI.M, quelli contraddistinti da numero pari dalla Regione) per l’elezione del consiglio di amministrazione di Aeroporto di Firenze S.p.A. ed a votarla in Assemblea; iii) SO.GI.M. si impegna a fare in modo che gli amministratori nominati sulla base delle sue designazioni, nell’assumere le delibere consiliari, si attengano alle linee di politica gestionali ed agli indirizzi concordati con la Regione; iv) a non alienare la partecipazione sociale attualmente detenuta, a non disporne a qualsivoglia titolo, a non costituire sulla medesima diritti reali parziari, vincoli od oneri di qualsiasi natura; v) a non acquistare o detenere - neppure mediante interposta persona - azioni ulteriori rispetto a quelle conferite per un quantitativo tale da determinare il sorgere a loro carico dell’obbligo di procedere ad OPA.

6. Durata del Patto

Il Patto ha durata indeterminata. Le parti possono esercitare il diritto di recesso con un preavviso di 5 giorni lavorativi.

7. Pattuizioni aggiuntive

- SO. GI. M. riconosce alla Regione per un periodo di due anni decorrenti dalla data di esercizio del diritto di recesso un diritto di prelazione (il cui esercizio dovrà essere comunicato entro 30 giorni dal ricevimento dell’offerta) in caso di cessione della partecipazione detenuta;

- la Regione, ove non eserciti il diritto di prelazione o questo si sia estinto per decorso del termine di due anni, si impegna a prestare a SO.G.IM. il preventivo motivato gradimento al compimento delle operazioni descritte dall’art. 6 dello statuto di Aeroporto di Firenze S.p.A..

8. Deposito presso il Registro delle Imprese

Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Firenze.

5 Aprile 2013

[AG.5.13.1]


 AEROPORTO DI FIRENZE – A.D.F. S.p.A.

Con riferimento al Patto Parasociale sottoscritto in data 2/04/2013 tra SO.GI.M. e Regione Toscana, avente ad oggetto complessivamente n.1.569.514 azioni ordinarie di Aereoporto di Firenze S.p.A. pari al 17,37% del capitale sociale di cui n. 1.112.215 azioni detenute da SO.GI.M e n. 457.299 azioni detenute da Regione Toscana, si da comunicazione dello scioglimento del patto  in riferimento agli articoli 2, 3, 4 e 5 relativi all'esercizio del diritto di voto, alla nomina degli amministratori e alla clausola stand still, a seguito del recesso da parte del socio SO.GI.M. comunicato in data 11/04/2014.

In riferimento all'art. 7 del patto parasociale che disciplina il diritto di prelazione concesso da SO.GI.M. a Regione Toscana in caso di cessione della partecipazione detenuta per un periodo di due anni decorrenti dalla data di esercizio del recesso, si rende noto che in data 16/04/2014 SO.GI.M. ha inviato richiesta di rinuncia totale e definitiva di Regione Toscana alla prelazione nonchè alla clausola di gradimento prevista dall'art. 6 dello statuto sociale ove la Regione non eserciti il diritto di prelazione o questo si sia estinto per decorso del termine.  Per tale richiesta   Regione Toscana si esprimerà attraverso i propri organi di competenza.

Il presente estratto è disponibile altresì sul sito della Regione Toscana all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/pattoparasocialeadf

18 aprile 2014

[AG.5.14.1]


 AEROPORTO DI FIRENZE – A.D.F. S.p.A.

Pubblicazione ai sensi dell'art. 131 del Regolamento Consob n. 11971/99 di scioglimento del Patto Parasociale tra Regione Toscana e SO.GI.M. S.p.a. avente ad oggetto azioni della società Aeroporto di Firenze S.p.a.

Con riferimento al Patto Parasociale sottoscritto in data 2/04/2013 tra SO.GI.M. e Regione Toscana, avente ad oggetto complessivamente n.1.569.514 azioni ordinarie di Aereoporto di Firenze S.p.A. pari al 17,37% del capitale sociale di cui n. 1.112.215 azioni detenute da SO.GI.M e n. 457.299 azioni detenute da Regione Toscana, in merito all'art. 7 del patto parasociale che disciplina il diritto di prelazione concesso da SO.GI.M. a Regione Toscana in caso di cessione della partecipazione detenuta per un periodo di due anni decorrenti dalla data di esercizio del recesso, in data 16/04/2014 SO.GI.M. ha inviato richiesta di rinuncia totale e definitiva di Regione Toscana alla prelazione nonchè alla clausola di gradimento prevista dall'art. 6 dello statuto sociale ove la Regione non eserciti il diritto di prelazione o questo si sia estinto per decorso del termine. In riferimento a tale richiesta Regione Toscana si è espressa con atto di Giunta del 26/05/2014, n. 435, deliberando di accogliere la richiesta di rinuncia al diritto di prelazione di cui all'art. 7 del patto Parasociale. Pertanto il Patto Parasociale tra SO.GI.M. e Regione Toscana si intende integralmente risolto.

Il presente estratto è disponibile altresì sul sito della Regione Toscana all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/pattoparasocialeadf

30 maggio 2014

[AG.5.14.2]


 AEROPORTO DI FIRENZE S.P.A.

Premesse

Ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato, il “TUF”) e delle applicabili disposizioni della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato, il “Regolamento Emittenti”) si rende nota l’esistenza di un patto parasociale, stipulato in data 16 aprile 2014, tra Corporacion America Italia S.r.l. (“CAI”) e SO.G.IM. S.p.A. (“SO.G.IM”), relativo ad Aeroporto di Firenze S.p.A. (“ADF” o la “Società”), le cui azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il “Patto”).

1. Società i cui Strumenti Finanziari sono oggetto del Patto

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Aeroporto di Firenze S.p.A., con sede legale in Via Termine 11, Firenze, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Firenze 03507510489, capitale sociale di Euro 9.034.753,00, suddiviso in n. 9.034.753 azioni ordinarie del valore nominale di 1 Euro ciascuna.

2. Strumenti Finanziari conferiti al Patto

Gli strumenti finanziari conferiti al Patto sono costituiti unicamente da azioni ordinarie della Società, tutte dotate di diritto di voto (le “Azioni”). In particolare, sono state conferite al Patto:

-           le n. 3.017.764 Azioni, rappresentative del 33,402% del capitale sociale di ADF, detenute da CAI alla data del Patto, e tutte le ulteriori Azioni che CAI dovesse venire a detenere nel corso della durata del Patto (le “Azioni CAI”); e

-           le n. 1.112.215 Azioni, rappresentative del 12,31% del capitale sociale di ADF, detenute da SO.G.IM  alla data del Patto, e tutte le ulteriori Azioni che SO.G.IM dovesse venire a detenere nel corso della durata del Patto (le “Azioni SO.G.IM” e, congiuntamente alle Azioni CAI, le “Azioni Sindacate”).  

3. Soggetti aderenti al Patto

La tabella che segue indica: (i) i soggetti aderenti al Patto; (ii) il numero delle Azioni da ciascuno detenute nella Società e conferite al Patto; e (iii) la percentuale rappresentata da tali Azioni rispetto al totale delle azioni emesse dalla Società e al totale delle Azioni conferite al Patto.

Partecipanti al Patto

Numero Azioni conferite

% sul totale Azioni conferite

% sul totale Azioni emesse

Corporacion America Italia S.r.l.

3.017.764

73,070%

33,402%

SO.G.IM. S.p.A.

1.112.215

26,930

12,31%

 

4.129.979

100%

45,712%



4. Soggetto che esercita il controllo

In virtù del Patto, CAI è in grado di esercitare un’influenza dominante sulla Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 TUF.

5. Tipo di patto

Le pattuizioni contenute nel Patto, riprodotte in sintesi nel successivo paragrafo 6, sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, commi 1 e 5 lett. a), b), c) e d), TUF.

6. Contenuto del Patto

6.1 Composizione del Consiglio di Amministrazione e modalità di sostituzione dei relativi membri

Il Patto prevede che, ove ciò risulti possibile con il voto delle Azioni Sindacate, il Consiglio di Amministrazione della Società sia composto da 13 membri. Ai sensi del Patto, le parti si sono impegnate a presentare congiuntamente, ed a votare in Assemblea, una lista di tipo “B” con dieci candidati, restando inteso che i candidati contraddistinti dai numeri 2, 4, 8 e 10 saranno individuati e designati da SO.G.IM, mentre tutti gli altri candidati saranno individuati e designati da CAI.

SO.G.IM e CAI, al fine di garantire il rispetto dell’equilibrio fra generi si sono impegnate ad inserire, rispettivamente, al secondo ed al terzo posto un candidato appartenente al genere meno rappresentato ed a procedere, ove richiesto, alla sostituzione di quello appartenente al genere maggiormente rappresentato dalle stesse designato.

Le parti si sono impegnate, altresì, a presentare congiuntamente, ed a votare in Assemblea, anche una lista di candidati di tipo “A”, restando inteso che i primi due candidati saranno individuati da CAI ed il terzo candidato da SO.G.IM.

Il Patto prevede, inoltre, che, in caso di dimissioni o cessazione per altra causa di uno o più degli amministratori della Società designati su indicazione di una delle parti, ciascuna parte farà quanto nelle proprie possibilità affinché il Consiglio di Amministrazione coopti nuovi amministratori in modo tale che la parte che l’ha designato possa far nominare altro amministratore in sua sostituzione.

6.2 Composizione del Collegio Sindacale

Il Patto prevede l’impegno delle parti a presentare congiuntamente, ed a votare in Assemblea, una lista di sindaci composta da 3 candidati sindaci effettivi e 2 candidati sindaci supplenti, restando inteso che il candidato sindaco effettivo contraddistinto dal numero 2 sarà designato da SO.G.IM, mentre tutti gli altri candidati saranno individuati e designati da CAI.           

6.3 Obblighi di preventiva consultazione - Sindacato di voto

Il Patto prevede che, al fine di individuare le iniziative più opportune per il perseguimento del comune programma di sviluppo delle attività di ADF e, conseguentemente, di valorizzazione delle Azioni, prima di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei soci le parti si consultino per esaminare, discutere e deliberare con riguardo alla posizione che le stesse dovranno assumere o faranno sì che sia assunta, nei limiti di quanto previsto dalla legge, dai propri delegati o designati in merito alle materie poste all’ordine del giorno delle predette riunioni.

In caso di disaccordo tra i rappresentanti delle parti, prevarrà e sarà vincolante l’indirizzo di voto espresso dal rappresentante di CAI.    

6.4 Trasferimento delle Azioni

6.4.1 Restrizioni al trasferimento delle Azioni Sindacate

Le parti del Patto si sono impegnate, salvo diverso accordo con l’altra parte, a non sottoscrivere, per l’intera durata del Patto, accordi con terzi per il trasferimento delle rispettive Azioni Sindacate.

6.4.2 Diritto di Drag-Along

Il Patto prevede che, in deroga al divieto di cui al precedente paragrafo 6.4.1, a partire dal 1° ottobre 2015, qualora CAI riceva un’offerta in buona fede per l’acquisto delle Azioni CAI e intenda, a propria insindacabile volontà, accettare tale offerta, avrà il diritto (il “Diritto di Drag Along”) di ottenere che SO.G.IM. trasferisca al terzo le Azioni SO.G.IM.

L’accettazione espressa da parte di SO.G.IM del corrispettivo e di tutte le ulteriori condizioni del trasferimento costituirà presupposto necessario ed indispensabile per l’esercizio da parte di CAI del Diritto di Drag Along.

In caso di esercizio del Diritto di Drag Along, avendone SO.G.IM accettato condizioni e corrispettivo, questa dovrà trasferire la partecipazione oggetto di Drag Along contestualmente all’acquisto da parte del terzo delle Azioni CAI, restando inteso che tale trasferimento dovrà avvenire entro 40 Giorni Lavorativi dalla data della comunicazione di esercizio del Diritto di Drag Along ovvero entro il diverso termine convenuto tra CAI ed il terzo. 

6.4.3 Opzione di Vendita

Ai sensi del Patto, CAI ha concesso a SO.G.IM un’opzione per la vendita da parte di SO.G.IM in favore di CAI (l’“Opzione di Vendita”) di n. 1.112.215 Azioni SO.G.IM.

L’Opzione di Vendita potrà essere esercitata da SO.G.IM, mediante comunicazione scritta trasmessa a CAI, a partire dal 1° dicembre 2016 e fino al 31 dicembre 2016, qualora (i) le parti abbiano espressamente convenuto, entro il 30 novembre 2016, di non rinnovare il Patto, e (ii) non sia stato esercitato il Diritto di Drag Along.

Il prezzo omnicomprensivo che CAI pagherà a SO.G.IM per l’acquisto della partecipazione oggetto dell’Opzione di Vendita (il “Prezzo di Vendita”), non sarà inferiore ad Euro 13,42 per ciascuna Azione.

Contestualmente al trasferimento della partecipazione oggetto dell’Opzione di Vendita, SO.G.IM farà in modo che gli amministratori dalla stessa designati in conformità alle previsioni del Patto cessino dalla carica e consegnino a CAI una dichiarazione scritta con la quale confermino di non avere più nulla a che pretendere, per nessun titolo o causa, salvo il pagamento degli emolumenti maturati e non ancora corrisposti.

6.4.4 Altri impegni

Il Patto prevede un obbligo delle parti a non compiere alcun atto di acquisto di azioni della Società che possa determinare l’obbligo di lanciare un’offerta pubblica di acquisto ai sensi del TUF.

7. Durata

Il Patto avrà durata di 3 anni dalla relativa data di sottoscrizione, e sarà rinnovabile alla scadenza previo accordo scritto tra le parti.

Le parti si sono impegnate ad incontrarsi al fine di concordare l’eventuale rinnovo ovvero il non rinnovo del presente Patto almeno sei mesi prima della relativa scadenza.

Nel caso in cui dovesse avere luogo un’operazione di integrazione (anche tramite fusione, incorporazione e/o quanto altro) tra ADF e S.A.T. S.p.A., CAI e SOGIM si sono impegnate ad incontrarsi al fine di adeguare il contenuto del Patto in modo tale da mantenere inalterata la proporzione nell’attribuzione a ciascuna delle parti delle cariche consiliari da designare prevista dal Patto, e di rettificare, ove occorresse, il Prezzo di Vendita, secondo metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, in modo da pervenire alla realizzazione dell’intenzione originaria delle stesse.   

8. Deposito del Patto

Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Firenze in data 22 aprile 2014 (prot. n. 28035/2014).

18 aprile 2014

[AG.6.14.1]


 AEROPORTO DI FIRENZE – A.D.F. S.p.A.

Ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche (T.U.F.) e degli artt. 127 e seguenti del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche (Regolamento CONSOB) si rende noto che in data 29/10/2013, con decorrenza 31/10/2013, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato e Comune di Firenze hanno rinnovato per un ulteriore anno il Patto parasociale, sottoscritto in data 31/10/2006 e successivamente rinnovato per ulteriori due anni in data 30/10/2008 e in data 27/10/2010 e per un ulteriore anno in data 31/10/2012.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Aeroporto di Firenze - AdF S.p.A., avente sede in Firenze, Via del Termine 11, capitale sociale pari a Euro 9.034.753,00, codice fiscale e Partita IVA n. 03507510489, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze con n. 03507510489 e n. Repertorio Economico Amministrativo 366022.

2. Numero delle azioni complessivamente conferite e loro percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale

Il numero delle azioni complessivamente conferite nel Patto è 2.055.693, pari al 22,753% del capitale sociale complessivo.

3. Soggetti aderenti al Patto

Soggetto aderente al Patto

N° azioni conferite

Quota percentuale azioni conferite sul totale delle azioni conferite

Quota percentuale azioni conferite sul totale del capitale sociale

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze

1.396.422

67,93%

15,456%

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato

461.918

22,47%

5,113%

Comune di Firenze

197.353

9,60%

2,184%

TOTALE

2.055.693

100,00%

22,753%



Nessun soggetto in virtù del Patto esercita il controllo di Aeroporto di Firenze – AdF S.p.A. o è in grado, autonomamente, di determinare la nomina di un componente dell’organo di amministrazione o controllo riservata a strumenti finanziari.

4. Tipo di Patto

Il Patto rientra nella categoria dei sindacati di voto e di blocco.

5. Organi del Patto - modalità di composizione e funzionamento e compiti ad essi attribuiti

Organi del Patto sono il Comitato Direttivo, composto da tre membri, rappresentanti delle parti stesse ed il Presidente del Comitato, eletto fra i suoi membri. Per la validità delle sedute del Comitato, che è convocato dal Presidente, è necessaria la presenza della totalità dei componenti del Comitato stesso e per quella delle decisioni del Comitato è necessaria l’unanimità dei presenti alla seduta, fatto salvo quanto previsto per l’applicazione delle penali.

Il Comitato:
- elabora gli indirizzi finalizzati ad orientare la condotta degli amministratori di AdF S.p.A. eletti nelle liste presentate dai soci pubblici;
- definisce le espressioni di voto dei rappresentanti dei soci pubblici nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società;
- può discutere ed approfondire qualunque argomento di interesse comune o comunque attinente alla gestione di AdF S.p.A..

In particolare sono sottoposti all’esame del Comitato i seguenti argomenti o materie:
- tutti gli argomenti o materie oggetto delle riunioni dell’Assemblea Straordinaria dei soci;
- approvazione del bilancio di esercizio;
- nomina e revoca degli amministratori; nomina dei componenti del collegio sindacale;
- determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci;
- approvazione del regolamento dei lavori assembleari;
- approvazione piani industriali e quant’altro impegni risorse della società per più esercizi;
- nomina ed attribuzioni del Presidente, dell’Amministratore delegato, di eventuali consiglieri o organismi delegati, del Vice Presidente e del Segretario;
- compensi dell’Amministratore delegato, del Presidente, dei consiglieri delegati e del Segretario;
- nomina ed attribuzioni dell’eventuale Direttore Generale e degli eventuali Dirigenti della società;
- proposta e approvazione di piani d’incentivazione, come ad esempio l’attribuzione di stock options per gli amministratori e i dirigenti della società;
- piani ed indirizzi di gestione della società, in particolare relativi allo sviluppo dello scalo;
- acquisizioni e altre iniziative di carattere straordinario della società;
- altri atti e/o operazioni di carattere ordinario, qualora almeno un socio pubblico ritenga di sottoporre tale decisione all’esame del Comitato.

Al Comitato Direttivo sono anche sottoposte, dal socio pubblico interpellato, le richieste di gradimento presentate ai sensi dell’art. 6, comma 4 dello Statuto di AdF S.p.A..

6. Disciplina del rinnovo del Patto e del recesso dallo stesso

Il Patto è rinnovabile alla scadenza.

Non è disciplinata la facoltà di recedere dal Patto prima della scadenza.

7. Clausole penali

A carico del socio che violi alcuno degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto è applicata, a cura del Comitato, che si esprime a maggioranza dei suoi componenti, una penale pari al 10% del valore complessivo delle azioni sindacate dal socio inadempiente, calcolato sulla base del valore del titolo quotato in borsa alla data del verificarsi dell’inadempienza. La stessa penale si applica nel caso di mancata partecipazione alle riunioni del Comitato senza giustificato motivo.

8. Soggetto presso il quale le azioni sindacate sono depositate

Monte Titoli S.p.A.

9. Contenuto e durata del Patto

Il Patto istituisce obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio del diritto di voto negli organi societari di AdF S.p.A. e pone limiti al trasferimento delle azioni dei sottoscrittori.
Il Patto è rinnovato per un anno a decorrere dal 31/10/2013.

10. Deposito del Patto presso l’ufficio del Registro delle Imprese

Il Patto è stato depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Firenze in data 30.10.2013.

31 ottobre 2013

[AG.2.13.1]


 AEROPORTO DI FIRENZE – A.D.F. S.p.A.

Scioglimento consensuale del Patto parasociale fra Camera di Commercio di Firenze, Camera di Commercio di Prato e Comune di Firenze

Ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche (TUF) e degli artt. 127 e seguenti del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti) e successive modifiche, si rende noto quanto segue.

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato e Comune di Firenze, aderenti al Patto parasociale originariamente sottoscritto il 31 ottobre 2006 e rinnovato, per l’ultima volta, il 29 ottobre 2013, comunicano di aver sciolto consensualmente e anticipatamente il Patto parasociale a partire dal 10 giugno 2014.

Da tale data il Patto parasociale si intende pertanto privo di efficacia tra le parti, le quali sono quindi definitivamente e irrevocabilmente liberate da tutti gli impegni e gli obblighi da questo derivanti.

Le informazioni essenziali, di cui all’art. 130 del Regolamento Emittenti, relative al Patto Parasociale oggetto di scioglimento, sono pubblicate sul sito internet www.aeroporto.firenze.it.

13 giugno 2014

[AG.2.14.1]


 AEROPORTO DI FIRENZE S.P.A.

Premesse

Ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato, il “TUF”) e delle applicabili disposizioni della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato, il “Regolamento Emittenti”) si rende nota l’esistenza di un patto parasociale, stipulato in data 16 aprile 2014, tra Corporacion America Italia S.r.l. (“CAI”) e SO.G.IM. S.p.A. (“SO.G.IM”), relativo ad Aeroporto di Firenze S.p.A. (“ADF” o la “Società”), le cui azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il “Patto”).

1. Società i cui Strumenti Finanziari sono oggetto del Patto

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Aeroporto di Firenze S.p.A., con sede legale in Via Termine 11, Firenze, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Firenze 03507510489, capitale sociale di Euro 9.034.753,00, suddiviso in n. 9.034.753 azioni ordinarie del valore nominale di 1 Euro ciascuna.

2. Strumenti Finanziari conferiti al Patto

Gli strumenti finanziari conferiti al Patto sono costituiti unicamente da azioni ordinarie della Società, tutte dotate di diritto di voto (le “Azioni”). A conclusione del periodo di adesione all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da CAI, di concerto con SO.G.IM, il 4 marzo 2014, sono conferite al Patto:

-           le n. 4.405.283 Azioni, rappresentative del 48,759% del capitale sociale di ADF, detenute da CAI, e tutte le ulteriori Azioni che CAI dovesse venire a detenere nel corso della durata del Patto (le “Azioni CAI”); e

-           le n. 1.112.215 Azioni, rappresentative del 12,31% del capitale sociale di ADF, detenute da SO.G.IM, e tutte le ulteriori Azioni che SO.G.IM dovesse venire a detenere nel corso della durata del Patto (le “Azioni SO.G.IM” e, congiuntamente alle Azioni CAI, le “Azioni Sindacate”).  

3. Soggetti aderenti al Patto

La tabella che segue indica: (i) i soggetti aderenti al Patto; (ii) il numero delle Azioni da ciascuno detenute nella Società e conferite al Patto; e (iii) la percentuale rappresentata da tali Azioni rispetto al totale delle azioni emesse dalla Società e al totale delle Azioni conferite al Patto.

Partecipanti al Patto

Numero Azioni conferite

% sul totale Azioni conferite

% sul totale Azioni emesse

Corporacion America Italia S.r.l.

4.405.283

79,842%

48,759%

SO.G.IM. S.p.A.

1.112.215

20,158%

12,31%

 

5.517.498

100%

61,070%



4. Soggetto che esercita il controllo

In virtù del Patto, CAI è in grado di esercitare un’influenza dominante sulla Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 TUF.

5. Tipo di patto

Le pattuizioni contenute nel Patto, riprodotte in sintesi nel successivo paragrafo 6, sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, commi 1 e 5 lett. a), b), c) e d), TUF.

6. Contenuto del Patto

6.1 Composizione del Consiglio di Amministrazione e modalità di sostituzione dei relativi membri

Il Patto prevede che, ove ciò risulti possibile con il voto delle Azioni Sindacate, il Consiglio di Amministrazione della Società sia composto da 13 membri. Ai sensi del Patto, le parti si sono impegnate a presentare congiuntamente, ed a votare in Assemblea, una lista di tipo “B” con dieci candidati, restando inteso che i candidati contraddistinti dai numeri 2, 4, 8 e 10 saranno individuati e designati da SO.G.IM, mentre tutti gli altri candidati saranno individuati e designati da CAI.

SO.G.IM e CAI, al fine di garantire il rispetto dell’equilibrio fra generi si sono impegnate ad inserire, rispettivamente, al secondo ed al terzo posto un candidato appartenente al genere meno rappresentato ed a procedere, ove richiesto, alla sostituzione di quello appartenente al genere maggiormente rappresentato dalle stesse designato.

Le parti si sono impegnate, altresì, a presentare congiuntamente, ed a votare in Assemblea, anche una lista di candidati di tipo “A”, restando inteso che i primi due candidati saranno individuati da CAI ed il terzo candidato da SO.G.IM.

Il Patto prevede, inoltre, che, in caso di dimissioni o cessazione per altra causa di uno o più degli amministratori della Società designati su indicazione di una delle parti, ciascuna parte farà quanto nelle proprie possibilità affinché il Consiglio di Amministrazione coopti nuovi amministratori in modo tale che la parte che l’ha designato possa far nominare altro amministratore in sua sostituzione.

6.2 Composizione del Collegio Sindacale

Il Patto prevede l’impegno delle parti a presentare congiuntamente, ed a votare in Assemblea, una lista di sindaci composta da 3 candidati sindaci effettivi e 2 candidati sindaci supplenti, restando inteso che il candidato sindaco effettivo contraddistinto dal numero 2 sarà designato da SO.G.IM, mentre tutti gli altri candidati saranno individuati e designati da CAI.           

6.3 Obblighi di preventiva consultazione - Sindacato di voto

Il Patto prevede che, al fine di individuare le iniziative più opportune per il perseguimento del comune programma di sviluppo delle attività di ADF e, conseguentemente, di valorizzazione delle Azioni, prima di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei soci le parti si consultino per esaminare, discutere e deliberare con riguardo alla posizione che le stesse dovranno assumere o faranno sì che sia assunta, nei limiti di quanto previsto dalla legge, dai propri delegati o designati in merito alle materie poste all’ordine del giorno delle predette riunioni.

In caso di disaccordo tra i rappresentanti delle parti, prevarrà e sarà vincolante l’indirizzo di voto espresso dal rappresentante di CAI.    

6.4 Trasferimento delle Azioni

6.4.1 Restrizioni al trasferimento delle Azioni Sindacate

Le parti del Patto si sono impegnate, salvo diverso accordo con l’altra parte, a non sottoscrivere, per l’intera durata del Patto, accordi con terzi per il trasferimento delle rispettive Azioni Sindacate.

6.4.2 Diritto di Drag-Along

Il Patto prevede che, in deroga al divieto di cui al precedente paragrafo 6.4.1, a partire dal 1° ottobre 2015, qualora CAI riceva un’offerta in buona fede per l’acquisto delle Azioni CAI e intenda, a propria insindacabile volontà, accettare tale offerta, avrà il diritto (il “Diritto di Drag Along”) di ottenere che SO.G.IM. trasferisca al terzo le Azioni SO.G.IM.

L’accettazione espressa da parte di SO.G.IM del corrispettivo e di tutte le ulteriori condizioni del trasferimento costituirà presupposto necessario ed indispensabile per l’esercizio da parte di CAI del Diritto di Drag Along.

In caso di esercizio del Diritto di Drag Along, avendone SO.G.IM accettato condizioni e corrispettivo, questa dovrà trasferire la partecipazione oggetto di Drag Along contestualmente all’acquisto da parte del terzo delle Azioni CAI, restando inteso che tale trasferimento dovrà avvenire entro 40 Giorni Lavorativi dalla data della comunicazione di esercizio del Diritto di Drag Along ovvero entro il diverso termine convenuto tra CAI ed il terzo.    

6.4.3 Opzione di Vendita

Ai sensi del Patto, CAI ha concesso a SO.G.IM un’opzione per la vendita da parte di SO.G.IM in favore di CAI (l’“Opzione di Vendita”) di n. 1.112.215 Azioni SO.G.IM.

L’Opzione di Vendita potrà essere esercitata da SO.G.IM, mediante comunicazione scritta trasmessa a CAI, a partire dal 1° dicembre 2016 e fino al 31 dicembre 2016, qualora (i) le parti abbiano espressamente convenuto, entro il 30 novembre 2016, di non rinnovare il Patto, e (ii) non sia stato esercitato il Diritto di Drag Along.

Il prezzo omnicomprensivo che CAI pagherà a SO.G.IM per l’acquisto della partecipazione oggetto dell’Opzione di Vendita (il “Prezzo di Vendita”), non sarà inferiore ad Euro 13,42 per ciascuna Azione.

Contestualmente al trasferimento della partecipazione oggetto dell’Opzione di Vendita, SO.G.IM farà in modo che gli amministratori dalla stessa designati in conformità alle previsioni del Patto cessino dalla carica e consegnino a CAI una dichiarazione scritta con la quale confermino di non avere più nulla a che pretendere, per nessun titolo o causa, salvo il pagamento degli emolumenti maturati e non ancora corrisposti.

6.4.4 Altri impegni

Il Patto prevede un obbligo delle parti a non compiere alcun atto di acquisto di azioni della Società che possa determinare l’obbligo di lanciare un’offerta pubblica di acquisto ai sensi del TUF.

7. Durata

Il Patto avrà durata di 3 anni dalla relativa data di sottoscrizione, e sarà rinnovabile alla scadenza previo accordo scritto tra le parti.

Le parti si sono impegnate ad incontrarsi al fine di concordare l’eventuale rinnovo ovvero il non rinnovo del presente Patto almeno sei mesi prima della relativa scadenza.

Nel caso in cui dovesse avere luogo un’operazione di integrazione (anche tramite fusione, incorporazione e/o quanto altro) tra ADF e S.A.T. S.p.A., CAI e SOGIM si sono impegnate ad incontrarsi al fine di adeguare il contenuto del Patto in modo tale da mantenere inalterata la proporzione nell’attribuzione a ciascuna delle parti delle cariche consiliari da designare prevista dal Patto, e di rettificare, ove occorresse, il Prezzo di Vendita, secondo metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, in modo da pervenire alla realizzazione dell’intenzione originaria delle stesse.   

8. Deposito del Patto

Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Firenze in data 22 aprile 2014 (prot. n. 28035/2014).

13 giugno 2014

[AG.6.14.2]