Società quotate - Estratto del patto parasociale (raccolta storica)

Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

KERSELF S.P.A.

Ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") e degli articoli 129 e seguenti del regolamento emittenti approvato con delibera CONSOB del 19 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto il contenuto del patto parasociale (il "Patto") avente ad oggetto, in particolare, determinati accordi in ordine all’esercizio del diritto di voto delle azioni Kerself S.p.A.

A. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Kerself S.p.A., per brevità denominata anche Kerself, con sede legale in Correggio, Via della Tecnica 8, 42015 (RE), iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, codice fiscale e partita IVA n. 01777890359.

B. Soggetti aderenti al Patto

I partecipanti al Patto ("Parti" e ciascun partecipante una "Parte") sono i signori:

  •  Pier Angelo Masselli; Bruno Lago; Massimiliano Isidori; Cesare Mozzi;

C. Azioni oggetto del Patto

Le Parti sono azionisti di Kerself S.p.A. e conferiscono nel presente Patto le partecipazioni indicate, per ciascuna di esse, nella tabella che segue ("Azioni Sindacate"):

Socio Numero di azioni ordinarie
conferite nel Patto
 % del capitale % sul totale delle Azioni
Sindacate
Bruno Lago 90.000 0,68% 55,6%
Massimiliano Isidori 38.000 0,29% 23,5%
Cesare Mozzi 34.000 0,26% 21%
Pier Angelo Masselli* 000 00% 00%
Totale 162.000 1,23% 100%


*Si precisa che il Sig Pier Angelo Masselli alla data della sottoscrizione del presente patto possiede n. azioni 3.356.356 pari al 25,24% del capitale sociale, di cui n. 3.212.692 soggette a vincolo di lock up stipulato in funzione dell’ ammissione a quotazione delle azioni Kerself in data 18 gennaio 2006 e valido per 24 mesi.

D. Contenuto del Patto

1. Oggetto del Patto

I signori Bruno Lago, Massimiliano Isidori e Cesare Mozzi si sono impegnati a delegare il sig. Pier Angelo Masselli (o persona/società da quest'ultimo indicata) a rappresentarli in sede di qualsiasi assemblea ordinaria e straordinaria della società Kerself S.p.A. che si terrà a partire dalla data del seguente impegno e fino alla data del 18 gennaio 2008, nonché ad acconsentire che il sig. Pier Angelo Masselli (o persona/società da quest'ultimo indicata) eserciti discrezionalmente il diritto di voto relativo alle azioni delle quali gli stessi sono titolari.

Il sig. Pier Angelo Masselli accetta le suddette condizioni.

I Signori Bruno Lago, Massimiliano Isidori e Cesare Mozzi si sono altresì impegnati a rispettare i vincoli del lock up precedentemente citato, fino alla scadenza dello stesso (18 gennaio 2008)

2. Durata del Patto

Il Patto è stato sottoscritto in data 25 luglio 2007 ed avrà una durata fino al 18 gennaio 2008.

E. Controllo

Nessuna delle Parti, in virtù del Patto, esercita il controllo di Kerself, ai sensi dell’articolo 93 del TUF.

F. Registro delle imprese

Il presente Patto è stato depositato presso l’ufficio del Registro delle Imprese di Reggio Emilia.

2 agosto 2007

[KA.1.07.1]


KERSELF S.P.A.

Con riferimento al patto stipulato in data 25 luglio 2007 (il "Patto") tra il sig. Pier Angelo Masselli da una parte ed i Sig.i Bruno Lago, Massimiliano Isidori e Cesare Mozzi dall’altra avente ad oggetto n. 162.000 azioni quotate di Kerself S.p.A. con sede legale in Correggio, Via della Tecnica 8, 42015 (RE), iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, codice fiscale e partita IVA n. 01777890359, si comunica che il medesimo si è sciolto in data 27 agosto 2007 per decisione consensuale fra le parti.

28 agosto 2007

[KA.1.07.2]


 

KERSELF S.P.A.

Premessa

In data 31 luglio 2008 è stato sottoscritto (e comunicato al mercato) un contratto preliminare (il "Contratto Preliminare") tra Pier Angelo Masselli e Avelar Energy Ltd. ("Avelar") al quale era allegata la bozza di un patto parasociale, non ancora efficace, da sottoscriversi contestualmente al contratto definitivo, sottoscrizione peraltro subordinata a talune condizioni sospensive, tra cui il nulla-osta delle competenti autorità antitrust (il "Patto"). Il contratto preliminare ha ad oggetto: (i) la costituzione da parte di Pier Angelo Masselli e VE-GA S.p.A. ("VE-GA") di una nuova società ("Holdco"); (ii) il conferimento in favore di Holdco di tutte le azioni di Kerself S.p.A. ("Kerself") detenute da Pier Angelo Masselli e da VE-GA pari a circa 29,9% del capitale sociale di quest’ultima; (iii) la cessione in favore di Avelar del 50% del capitale sociale di Holdco (l’"Operazione"). Ad oggi Holdco non è ancora stata costituita.

l. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Il Patto interesserà la totalità delle azioni di Holdco, la quale, a sua volta, verrà a detenere le Azioni Kerself.

2. Numero di azioni di Holdco conferite al Patto

Il Patto prevede che siano conferite la totalità delle azioni di Holdco la quale, a sua volta, è previsto venga a detenere una partecipazione pari al 29,9% del capitale sociale di Kerself.

3. Soggetti che aderiscano al Patto

È previsto che aderiscano al Patto:

- Pier Angelo Masselli, nato a Correggio (RE) il giorno 29/08/1958, residente in Rio Saliceto (RE), Via San Lodovico n. 65, codice fiscale MSSPNG58M29D037T;

- Immobiliare VE-GA S.p.A., con sede legale in Prato di Correggio (RE), Via della Tecnica, 8, codice fiscale e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 04636470967. Tale società è partecipata dal Signor Pier Angelo Masselli per una percentuale pari al 98,74%;

- Avelar Energy Ltd., con sede legale in Zurigo, Svizzera, Claridenstrasse n. 22, numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Zurigo n. CH-020.3.030.511-1

(le "Parti").

Come già anticipato, è previsto che – a valle del conferimento delle azioni detenute da Pier Angelo Masselli e da VE-GA in Kerself (pari al 29,9% del capitale sociale di quest’ultima) – Avelar detenga il 50% di Holdco, Pier Angelo Masselli il 43,9% e VE-GA il 6,1%.

4. Soggetto che esercita il controllo di Holdco tramite il Patto

Nessun soggetto, in virtù del Patto, sarà in grado di esercitare da solo il controllo diretto o indiretto su Holdco o Kerself ai sensi dell'art. 93 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

5. Efficacia, finalità e contenuto del Patto

Il Contratto Preliminare prevede che il Patto sia sottoscritto e divenga efficace solamente alla stipula del contratto definitivo, la cui stipula interverrà successivamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste nel Contratto Preliminare, tra cui il nulla-osta all’operazione da parte delle competenti autorità antitrust.

Il Patto ha la finalità di disciplinare (i) la corporate governance di Holdco; (ii) taluni aspetti della corporate governance di Kerself; e (iii) il regime di circolazione delle azioni di Holdco e di Kerself.

5.1 Corporate governance di Holdco

5.1.1 Assemblee

Le assemblee di Holdco saranno regolarmente costituite e delibereranno con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale di Holdco.

5.1.2 Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione di Holdco sarà composto da 4 amministratori: 2 (tra i quali il Presidente) nominati da Avelar e 2 (tra i quali il Vice-Presidente) nominati congiuntamente da Pier Angelo Masselli e da VE-GA.

Qualora una Parte intenda revocare un amministratore di Holdco di propria nomina, l’altra Parte dovrà fornire la collaborazione richiesta, anche votando a favore della delibera di revoca del suddetto amministratore.

Qualora un amministratore di Holdco, che sia stato designato da una delle Parti, si dimetta ovvero cessi per qualsiasi ragione dalla propria carica, la Parte interessata avrà il diritto di designare il nuovo amministratore al fine di preservare la composizione del consiglio di amministrazione sopra richiamata e le Parti eserciteranno i propri diritti in modo da procurare la nomina della persona indicata dalla parte interessata.

Il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito e delibera con il voto favorevole di almeno 3 amministratori.

5.1.3 Collegio Sindacale

Il collegio sindacale di Holdco sarà composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti: 2 effettivi e 1 supplente nominati da Avelar e 1 effettivo e 1 supplente nominati congiuntamente da Pier Angelo Masselli e da VE-GA.

Qualora un sindaco di Holdco designato da una delle Parti, si dimetta ovvero cessi per qualsiasi ragione dalla propria carica e debba essere sostituito per legge con un supplente designato dall’altra Parte, tale Parte dovrà far sì che tale sindaco supplente si dimetta al fine di preservare la composizione del collegio sindacale sopra richiamata.

5.1.4 Società di revisione

La società di revisione di Holdco sarà nominata di comune accordo tra le Parti fra una delle cd. "big four". In mancanza di accordo, la scelta sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Milano.

5.2 Corporate governance di Kerself

5.2.1 Composizione del consiglio di amministrazione di Kerself

In occasione dell’assemblea di nomina del consiglio di amministrazione di Kerself, le Parti dovranno far sì che Holdco (i) voti a favore della fissazione del numero di amministratori in 5 e (ii) presenti e voti a favore di una lista composta da 9 candidati, tra i quali i candidati n. 1, 3 e 7 (di cui il n. 1 indipendente) proposti da Pier Angelo Masselli e da VE-GA, i candidati n. 2, 4 e 8 (di cui il n. 8 indipendente) proposti da Avelar e il candidato n. 5 proposto dalle Parti di comune accordo.

Qualora uno o più amministratori di Kerself, designati dalle Parti, si dimetta ovvero cessi per qualsiasi ragione dalla propria carica, le Parti dovranno far sì che il nuovo amministratore sia tratto dalla lista presentata da Holdco tra i candidati indicati dalla stessa Parte che aveva indicato l’amministratore cessato.

5.2.2 Amministratore delegato e poteri del consiglio di amministrazione di Kerself

L’amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione di Kersef, per il periodo di tre anni a far data dell’efficacia del Patto, sarà Pier Angelo Masselli. Il vice-presidente del consiglio di amministrazione di Kersef sarà designato da Avelar.

Le Parti dovranno far sì che il consiglio di amministrazione conferisca all’amministratore delegato i poteri indicati nel Patto, tra cui: quelli di sottoscrivere mutui fino ad un importo di 1 milione di Euro, firmare contratti di compravendita di beni mobili, assumere dipendenti e modificare i relativi contratti e rappresentare Kerself nei rapporti con le pubbliche autorità e in giudizio.

Il quorum costitutivo e deliberativo del consiglio di amministrazione di Kerself è quello di legge, ma le delibere relative alle materie di seguito indicate in relazione a Kerself e alle società da questa controllate, dovranno essere adottate con il voto favorevole di almeno un amministratore espressione di Avelar e un amministratore espressione di Pier Angelo Masselli e VE-GA (congiuntamente): (i) approvazione del piano industriale e del budget nonché di ogni variazione superiore al 10% in poste rilevanti degli stessi; (ii) approvazione di operazioni che non siano indicate né nel piano industriale né nel budget; (iii) approvazione e definizione dei termini e delle condizioni di qualsivoglia operazione che risulti nell’acquisizione o dismissione da parte di Kerself o delle società da questa controllate di beni che rappresentino più del 10% del valore contabile dei beni di Kerself o delle società da questa controllate, così come risultante dall’ultimo bilancio o relazione semestrale approvata, (iv) avio di attività all’estero da parte di Kerself o di società da questa controllate; (v) la stipula, modifica o risoluzione di accordi con parti correlate; (vi) la stipula, modifica o risoluzione di accordi per la fornitura di materie prime e componenti per la produzione di panelli solari qualora rappresentino più del 30% della capacità di produzione degli impianti di Kerself e delle società da questa controllate; (vii) nomina, revoca e definizione dei poteri dell’amministratore delegato, presidente e vice-presidente del consiglio di amministrazione, chief financial officer e general counsel di Kerself e delle società da questa controllate (dovrà essere nominato il candidato a general counsel proposto da Pier Angelo Masselli, salvo un diritto di veto di Avelar); (viii) presentazione all’assemblea straordinaria di proposte per l’aumento del capitale di Kerself o delle società da questa controllate.

Nei casi in cui il consiglio di amministrazione di Kerself sia chiamato a deliberare sulle materie di cui sopra, ciascuna delle Parti deve far sì che gli amministratori dalla stessa designati si astengano dal voto fino al raggiungimento di un accordo su come votare tra almeno un amministratore espressione di Avelar e un amministratore espressione di Pier Angelo Masselli e VE-GA. Le Parti s’impegnano altresì a far sì che i consigli di amministrazione delle società controllate da Kerself non adottino delibere sulle suddette materia senza la previa delibera di approvazione adottata da parte del consiglio di amministrazione di Kerself con il meccanismo sopra descritto.

5.2.3 Composizione del collegio sindacale di Kerself

In occasione dell’assemblea di nomina del collegio sindacale di Kerself, le Parti dovranno far sì che Holdco presenti e voti a favore di una lista composta da 5 candidati, di cui: 1 effettivo e 1 supplente proposti da Pier Angelo Masselli e da VE-GA, 1 effettivo e 1 supplente proposti da Avelar e 1 effettivo proposto dalle Parti di comune accordo. Il candidato designato di comune accordo tra le Parti assumerà la presidenza del collegio sindacale nell’ipotesi di mancata presentazione di liste di minoranza.

5.2.4 Società di revisione

La società di revisione di Kerself sarà nominata di comune accordo tra le Parti fra una delle cd. "big four". In mancanza di accordo, la scelta sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Milano.

6. Limiti al trasferimento delle azioni di Holdco che saranno conferite al Patto

Per tutta la durata del Patto ciascuna Parte si obbliga a non trasferire le rispettive azioni in Holdco senza il consenso dell’altra Parte.

Tale obbligo non trova applicazione nel caso di trasferimenti delle azioni a società controllate o controllanti l’acquirente, purché (a) l’acquirente diventi parte del Patto, (b) l’acquisizione sia risolutivamente condizionata all’obbligo da parte del venditore di riacquistare le azioni qualora cessi, per qualsiasi ragione, il rapporto di controllo e (c) il venditore resti obbligato in solido con l’acquirente per tutti gli obblighi di cui al Patto.

Nessuna delle Parti potrà costituire gravami sulle proprie azioni Holdco senza il consenso delle altre Parti. Le Parti potranno tuttavia dare in pegno le azioni Holdco qualora: (i) il pegno sia concesso a favore di banche; (ii) il pegno sia concesso quale garanzia di finanziamenti o linee di credito a favore di Holdco, di Kerself o della Parte che lo concede; (iii) il diritto di voto sia esercitato dalla Parte che ha concesso il pegno; (iv) sia previsto un diritto di prelazione nell’ipotesi di trasferimento delle azioni date in pegno; (v) sia previsto che, nell’ipotesi di un aumento di capitale, qualora la Parte che ha concesso il pegno non eserciti il proprio diritto di opzione, tale diritto di opzione non sia trasferibile né esercitabile da terzi (incluso il beneficiario del pegno).

Ferme restando le limitazioni al trasferimento di cui sopra, nel caso di trasferimento delle azioni di Holdco, le Parti hanno diritto di prelazione in caso di vendita o trasferimento (anche a titolo gratuito) delle azioni Holdco.

7. Limiti al trasferimento delle azioni di Kerself che saranno detenute da Holdco

Le Parti si impegnano a far sì che Holdco non trasferisca le azioni di Kerself che detiene.

Le Parti si impegnano a non acquisire ulteriori azioni o diritti di voto in Kerself, a non stipulare ulteriori patti parasociali aventi ad oggetto le azioni o i diritti di voto di Kerself e ad astenersi di atti che possano far scattare l’obbligo di promozione di un’offerta pubblica di acquisto di azioni Kerself.

Le Parti si impegnano a far sì che Kerself non acquisti azioni proprie, anche per evitare che tali acquisti possano determinare l’insorgere di obblighi di promuovere un’offerta pubblica di acquisto sulle azioni Kerself.

8. Durata del Patto

Nel Contratto Preliminare, le Parti prevedono che il Patto abbia una durata di 3 (tre) anni dalla data di stipula e di efficacia del medesimo, che interverrà alla data di stipula del contratto definitivo. Si ricorda che la stipula del contratto definitivo è soggetta al verificarsi delle condizioni sospensive previste nel Contratto Preliminare. Su richiesta di una Parte, le Parti dovranno riunirsi 6 mesi prima della scadenza del Patto per negoziare in buona fede il rinnovo dello stesso.

9. Indicazione dell’ufficio del Registro delle Imprese presso il quale il Patto sarà depositato

Il Patto sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia nei termini di legge.

9 agosto 2008

[KA.2.08.1]


KERSELF S.P.A.

Sede sociale in Via della Tecnica n. 8 – 42015 Prato di Correggio (RE)
Capitale sociale Euro 17.424.342,00 i.v. – Reg. Imprese R.E. e P.Iva IT01777890359

ESTRATTO DI PATTO SOTTOSCRITTO DA KERSELF S.P.A., NOBIS S.R.L. E VITRE’ S.S. SU N. 690.815 AZIONI KERSELF

PREMESSA

In data 10 Ottobre 2008 KERSELF S.p.A. ("KERSELF") società quotata sul Mercato Expandi organizzato e gestito da Borsa Italiana, ha stipulato con NOBIS S.r.l., ("NOBIS") e VITRE’ S.s. ("VITRE’", e, congiuntamente a Nobis, i "Soci") un contratto di trasferimento di partecipazioni azionarie (il "Contratto"), ai sensi del quale Kerself si impegna ad acquistare e sottoscrivere una partecipazione fino al 65% del capitale sociale di ECOWARE S.p.A. società con sede a Padova, Zona Industriale Nona Strada, civ. 9 ("ECOWARE" oppure "Società") (Kerself e i Soci congiuntamente le "Parti"). Alla data odierna, i Soci sono titolari, unitamente a Syncro S.r.l. ("Syncro") dell’intero capitale sociale di Ecoware.

Ai sensi del Contratto, il corrispettivo che Kerself dovrà pagare ai Soci a fronte dell’acquisizione di una partecipazione in Ecoware è costituito, tra l’altro, da n. 690.815 azioni ordinarie pari al 3,96% del capital sociale di Kerself S.p.A..

In particolare, in data 8 settembre 2008, i Soci hanno ricevuto da Kerself n. 196.078 azioni ordinarie Kerself (pari all’1,12% del capitale sociale) a titolo di acconto del prezzo per l’acquisizione della partecipazione in Ecoware. Al Closing dell’acquisizione della partecipazione in Ecoware – previsto entro il mese di ottobre 2008 - Kerself trasferirà a favore dei Soci ulteriori n. 494.737 azioni ordinarie Kerself, (pari al 2,84% del capital sociale) .

Rispetto alle complessive n. 690.815 azioni ordinarie Kerself S.p.A. sopra citate, i Soci hanno assunto un impegno di lock-up della durata di 6 mesi. In particolare, i Soci si sono impegnati a non trasferire tali azioni (per un periodo di 6 mesi dal Closing dell’acquisizione della partecipazione in Ecoware e di disporre delle stesse in maniera graduale alla scadenza di tale periodo. Si precisa che tale impegno ha l’esclusivo scopo di evitare oscillazioni del titolo Kerself nel periodo immediatamente successivo al predetto Closing; esso non ha, pertanto, né lo scopo, né l’effetto di dare un indirizzo unitario all’organizzazione o alla gestione dell’emittente quotato, incidere sugli assetti proprietari dell'emittente o sulla contendibilità del controllo dello stesso.

a) Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del vincolo di indisponibilità

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’impegno di lock-up è Kerself S.p.A., con sede in Via della Tecnica n. 8, Prato di Correggio (RE), P. IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia 01777890359, società le cui azioni ordinarie sono ammesse alla negoziazione sul mercato Expandi organizzato e gestito da Borsa Italiana S..p.A.

b) Numero di azioni oggetto del patto

L’impegno di lock-up ha ad oggetto n. 690.815 azioni Kerself (pari al 3,96% del capitale sociale).

c) Soggetti che aderiscono al patto

Aderiscono all’impegno le seguenti società:

- KERSELF S.p.A., con sede in Via della Tecnica n. 8, Prato di Correggio (RE), P.IVA e. iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 01777890359

- NOBIS Società a responsabilità limitata, società di diritto italiano, controllata dall’Ingegner Leopoldo Franceschini, con sede legale in Padova, Via Altinate, n.120, capitale sociale pari a Euro 10.000,00 i.v., CF e iscrizione presso il registro delle imprese di Padova, n. 04130070289; e

- VITRE’ Società semplice, società di diritto italiano, controllata dall’Ingegner Davide Romanin Jacur, con sede legale in Padova, Prato della Valle, n.105, capitale sociale pari a Euro 6.000,00 i.v., CF e iscrizione presso il registro delle imprese di Padova, n. 92179310286.

d) Contenuto del patto

Ai sensi del Contratto, le n. 690.815 azioni ordinarie di Kerself di titolarità dei Soci saranno soggette ad un vincolo di indisponibilità (lock-up) della durata di 6 mesi a decorrere dal Closing dell’acquisizione, da parte di Kerself, di una partecipazione in Ecoware (tale Closing è previsto entro il mese di ottobre 2008). In deroga a tale vincolo di indisponibilità, ai Soci è comunque data la possibilità di effettuare eventuali trasferimenti tra di essi e/o a favore della società Syncro S.r.l., la quale sarà in tale caso tenuta ad assumere analogo impegno di lock-up.

Alla scadenza del periodo di lock-up, Nobis, Vitré e/o Syncro potranno vendere un numero massimo di azioni corrispondente al 10% del volume giornaliero scambiato sul mercato per un numero massimo di 7 giorni di borsa e, successivamente, per altri 7 giorni di borsa, rispettando un intervallo di almeno 2 giorni di borsa tra ogni periodo di vendita. Resta ferma la possibilità di effettuare operazioni ai blocchi, previo coordinamento con Kerself .

e) durata del patto parasociale

Il vincolo di indisponibilità scadrà alla scadenza del 6° mese successivo al Closing dell’acquisizione da parte di Kerself di una partecipazione in Ecoware S.p.A. (tale Closing è previsto entro il mese di ottobre 2008).

f) ufficio del registro delle imprese presso cui l’impegno di lock up è depositato

Il Patto sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia nei termini di legge.

18 ottobre 2008

[KA.3.08.1]


KERSELF S.P.A.

Sede sociale in Via della Tecnica n. 8 – 42015 Prato di Correggio (RE)
Capitale sociale Euro 17.424.342,00 i.v. – Reg. Imprese R.E. e P.Iva IT01777890359

ESTRATTO DI PATTO SOTTOSCRITTO DA KERSELF S.P.A., NOBIS S.R.L. E VITRE’ S.S. SU N. 690.815 AZIONI KERSELF

PREMESSA

In data 10 ottobre 2008 KERSELF S.p.A. ("Kerself") società quotata sul Mercato Expandi organizzato e gestito da Borsa Italiana, ha stipulato con NOBIS S.r.l., ("Nobis") e VITRE’ S.s. ("Vitrè’", e, congiuntamente a Nobis, i "Soci") un contratto preliminare di trasferimento di partecipazioni azionarie (il "Contratto"), ai sensi del quale Kerself si è impegnata ad acquistare e sottoscrivere una partecipazione fino al 65% del capitale sociale di ECOWARE S.p.A. società con sede a Padova, Zona Industriale Nona Strada, civ. 9 ("Ecoware" oppure "Società") (Kerself e i Soci congiuntamente le "Parti"). Il Closing della predetta operazione è avvenuto in data 24 ottobre 2008.

Ai sensi del Contratto, il corrispettivo che Kerself ha pagato ai Soci a fronte dell’acquisizione della partecipazione in Ecoware è rappresentato da n. 690.815 azioni ordinarie pari al 3,96% del capitale sociale di Kerself S.p.A.

Rispetto alle complessive n. 690.815 azioni ordinarie Kerself S.p.A. sopra citate, ciascuno dei Soci ha assunto nei confronti di Kerself un impegno di lock-up della durata di 6 mesi a far data dal 24 ottobre 2008. In particolare, i Soci si sono impegnati a non trasferire tali azioni e a disporre delle stesse in maniera graduale alla scadenza di tale periodo. Si precisa che tale impegno ha l’esclusivo scopo di evitare oscillazioni del titolo Kerself nel periodo immediatamente successivo al predetto Closing; esso non ha, pertanto, né lo scopo, né l’effetto di dare un indirizzo unitario all’organizzazione o alla gestione dell’emittente quotato, incidere sugli assetti proprietari dell'emittente o sulla contendibilità del controllo dello stesso.

a) Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del vincolo di indisponibilità

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’impegno di lock-up è Kerself S.p.A., con sede in Via della Tecnica n. 8, Prato di Correggio (RE), P. IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia 01777890359, società le cui azioni ordinarie sono ammesse alla negoziazione sul mercato Expandi organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

b) Numero di azioni oggetto del patto

L’impegno di lock-up ha ad oggetto n. 690.815 azioni Kerself (pari al 3,96% del capitale sociale).

c) Soggetti che aderiscono al patto

Aderiscono all’impegno le seguenti società:

- KERSELF S.p.A., con sede in Via della Tecnica n. 8, Prato di Correggio (RE), P.IVA e. iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 01777890359

- NOBIS Società a responsabilità limitata, società di diritto italiano, con sede legale in Padova, Via Altinate, n.120, capitale sociale pari a Euro 10.000,00 i.v., CF e iscrizione presso il registro delle imprese di Padova, n. 04130070289, controllata dall’Ing. Leopoldo Franceschini; e

- VITRE’ Società semplice, società di diritto italiano, con sede legale in Padova, Prato della Valle, n.105, capitale sociale pari a Euro 6.000,00 i.v., CF e iscrizione presso il registro delle imprese di Padova, n. 92179310286, controllata dall’Ing. Davide Romanin Jacur.

Soggetto

Numero azioni conferite

Percentuale rispetto
al numero totale delle azioni
conferite al Patto

Percentuale rispetto
al capitale sociale
della Società

Kerself S.p.A.

0

0,00%

0,00%

Nobis S.r.l.

388.559

56,25%

2,23%

Vitré S.s.

302.256

43,75%

1,73%

TOTALE

690.815

100,00%

3,96%


d) Contenuto del patto

Ai sensi del Contratto, le n. 690.815 azioni ordinarie di Kerself di titolarità dei Soci saranno soggette ad un vincolo di lock-up della durata di 6 mesi a decorrere dal 24 ottobre 2008. In deroga a tale vincolo di indisponibilità ai Soci è comunque data la possibilità di effettuare eventuali trasferimenti tra di essi e/o a favore della società Syncro S.r.l. gia Socio di Ecoware S.p.A antecedentemente al Closing dell’operazione; Syncro S.r.l. sarà in tale caso tenuta ad assumere analogo impegno di lock-up. Alla scadenza del periodo di lock-up, Nobis, Vitré e/o Syncro potranno vendere un numero massimo di azioni corrispondente al 10% del volume giornaliero scambiato sul mercato per un numero massimo di 7 giorni di borsa e, successivamente, per altri 7 giorni di borsa, rispettando un intervallo di almeno 2 giorni di borsa tra ogni periodo di vendita. Resta ferma la possibilità di effettuare operazioni ai blocchi.

e) durata del patto parasociale

Il vincolo di indisponibilità scadrà alla scadenza del 6° mese successivo al 24 ottobre 2008.

f) ufficio del registro delle imprese presso cui l’impegno di lock up è depositato

Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia nei termini di legge.

1° novembre 2008

[KA.3.08.2]

Con riferimento all'accordo di lock-up sottoscritto in data 10 ottobre 2008 tra Kerself S.p.A., Nobis S.r.l. e Vitrè S.s. avente ad oggetto n. 690.815 azioni Kerself pari al 3,96% del c.s., si comunica che, come già stabilito tra le parti, il predetto accordo, efficace a far data dal 24 ottobre 2008, è venuto a scadere in data 16 aprile 2009.

3 luglio 2009

[KA.3.09.1]


KERSELF S.P.A.
Sede sociale in Via della Tecnica n. 8 – 42015 Prato di Correggio (RE)
Capitale sociale Euro 17.424.342,00 i.v. – Reg. Imprese di R.E. e P. Iva IT01777890359

ESTRATTO DEL PATTO TRA PIER ANGELO MASSELLI, IMMOBILIARE VE-GA S.P.A E AVELAR ENERGY LTD.

Premessa

In data 31 luglio 2008 è stato sottoscritto (e comunicato al mercato) un contratto preliminare (il "Contratto Preliminare") tra Pier Angelo Masselli e Avelar Energy Ltd. ("Avelar") al quale era allegata la bozza di un patto parasociale, non ancora efficace, da sottoscriversi contestualmente al contratto definitivo, sottoscrizione peraltro subordinata a talune condizioni sospensive, tra cui il nulla-osta delle competenti autorità antitrust (il "Patto"). Il contratto preliminare aveva ad oggetto: (i) la costituzione da parte di Pier Angelo Masselli e VE-GA S.p.A. ("VE-GA") di una nuova società ("Holdco"); (ii) il conferimento in favore di Holdco di tutte le azioni di Kerself S.p.A. ("Kerself") detenute da Pier Angelo Masselli e da VE-GA pari a circa il 29,9% del capitale sociale di quest’ultima; (iii) la cessione in favore di Avelar del 50% del capitale sociale di Holdco (l’"Operazione").

Ad integrazione di quanto sopra, si informa che in data 24 settembre 2008, essendosi verificate le suddette condizioni, è stato sottoscritto il contratto definitivo di compravendita di azioni della società veicolo già denominata convenzionalmente Holdco destinata a detenere una partecipazione pari al 29,90% del capitale sociale di Kerself S.p.A., contestualmente al predetto patto parasociale, il quale ha pertanto acquisito efficacia a decorrere da tale data.

La società veicolo Holdco – costituita in data 5 agosto 2008 - è stata denominata Finmav S.p.A., con sede in Correggio (RE), Via della Tecnica n. 8, capitale sociale Euro 120.000,00, iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia al n.02344990359. A seguito della sottoscrizione del suddetto contratto definitivo di compravendita, Finmav S.p.A. è partecipata pariteticamente da Pier Angelo Masselli (direttamente per il 43,9083% e indirettamente, per il tramite di Immobiliare VE-GA S.p.A, società controllata e facente capo a Pier Angelo Masselli, per il 6,0917%) e da Avelar Energy Ltd.

1. Soggetti che aderiscono al Patto

Aderiscono al Patto (le "Parti"):

- Pier Angelo Masselli, nato a Correggio (RE) il giorno 29/08/1958, residente in Rio Saliceto (RE), Via San Lodovico n. 65, codice fiscale MSSPNG58M29D037T;

- Immobiliare VE-GA S.p.A., con sede legale in Prato di Correggio (RE), Via della Tecnica, 8, codice fiscale e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 04636470967. Tale società è partecipata dal Signor Pier Angelo Masselli per una percentuale pari al 98,74%;

- Avelar Energy Ltd., con sede legale in Zurigo, Svizzera, Claridenstrasse n. 22, numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Zurigo n. CH-020.3.030.511-1.Avela Energy Ltd è una società di diritto svizzero controllata dal Gruppo Renova.

TABELLA DEGLI ADERENTI AL PATTO (le "Parti")

Aderenti al Patto

n.azioni di Finmav

%

Pier Angelo Masselli

52.690

43,9083%

Immobiliare VE-GA S.p.A.

7.310

6,0917%

Avelar Energy Ltd

60.000

50,000%

TOTALE

120.000

100%



2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Il Patto interessa la totalità delle azioni di Finmav S.p.A., la quale, a sua volta, detiene ad oggi n. 5.209.880 Azioni Kerself equivalenti al 29,90% del capitale sociale della medesima.

3. Numero di azioni di Finmav conferite al Patto

Il Patto interessa la totalità delle azioni Finmav.

4. Soggetto che esercita il controllo di FINMAV tramite il Patto

In funzione e virtù del Patto sottoscritto,nessun soggetto, è in grado di esercitare da solo il controllo diretto o indiretto su Finmav o Kerself ai sensi dell'art. 93 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Si rende noto, peraltro, che nell'Assemblea Ordinaria di Kerself del 24/09/2008 (in seconda convocazione), la lista presentata da Finmav, la quale ha disposto della maggioranza del capitale sociale presente in Assemblea, per la nomina degli amministratori è risultata essere quella maggioritaria. In conseguenza di quanto sopra si deve ritenere che Finmav S.p.A. abbia assunto il controllo di Kerself ai sensi dell'art. 2359, n. 2, cod. civ. a far tempo dal 24/9/2008.

5. Efficacia, finalità e contenuto del Patto

Il Patto è stato sottoscritto ed è divenuto efficace dalla data del 24 settembre 2008.

Il Patto ha la finalità di disciplinare (i) la corporate governance di Finmav; (ii) taluni aspetti della corporate governance di Kerself; e (iii) il regime di circolazione delle azioni di Finmav e di Kerself.

5.1 Corporate governance di Finmav

5.1.1 Assemblee

Le assemblee di Finmav sono regolarmente costituite e deliberano con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale di Finmav.

5.1.2 Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione di Finmav è composto da 4 amministratori: 2 (tra i quali il Presidente) nominati da Avelar e 2 (tra i quali il Vice-Presidente) nominati congiuntamente da Pier Angelo Masselli e da VE-GA.

Qualora una Parte intenda revocare un amministratore di Finmav di propria nomina, l’altra Parte dovrà fornire la collaborazione richiesta, anche votando a favore della delibera di revoca del suddetto amministratore.

Qualora un amministratore di Finmav, che sia stato designato da una delle Parti, si dimetta ovvero cessi per qualsiasi ragione dalla propria carica, la Parte interessata avrà il diritto di designare il nuovo amministratore al fine di preservare la composizione del consiglio di amministrazione sopra richiamata e le Parti eserciteranno i propri diritti in modo da procurare la nomina della persona indicata dalla parte interessata.

Il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito e delibera con il voto favorevole di almeno 3 amministratori.

5.1.3 Collegio Sindacale

Il collegio sindacale di Finmav è composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti: 2 effettivi e 1 supplente nominati da Avelar e 1 effettivo e 1 supplente nominati congiuntamente da Pier Angelo Masselli e da VE-GA.

Qualora un sindaco di Finmav designato da una delle Parti, si dimetta ovvero cessi per qualsiasi ragione dalla propria carica e debba essere sostituito per legge con un supplente designato dall’altra Parte, tale Parte dovrà far sì che tale sindaco supplente si dimetta al fine di preservare la composizione del collegio sindacale sopra richiamata.

5.1.4 Società di revisione

La società di revisione di Finmav è nominata di comune accordo tra le Parti fra una delle cd. "big four". In mancanza di accordo, la scelta sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Milano.

5.2 Corporate governance di Kerself

5.2.1 Composizione del consiglio di amministrazione di Kerself

In occasione dell’assemblea di nomina del consiglio di amministrazione di Kerself, le Parti hanno fatto sì che Finmav (i) voti a favore della fissazione del numero di amministratori in 5 e (ii) presenti e voti a favore di una lista composta da 9 candidati, tra i quali i candidati n. 1, 3 e 7 (di cui il n. 1 indipendente) proposti da Pier Angelo Masselli e da VE-GA, i candidati n. 2, 4 e 8 (di cui il n. 8 indipendente) proposti da Avelar e il candidato n. 5 proposto dalle Parti di comune accordo.

Qualora uno o più amministratori di Kerself, designati dalle Parti, si dimetta ovvero cessi per qualsiasi ragione dalla propria carica, le Parti dovranno far sì che il nuovo amministratore sia tratto dalla lista presentata da Finmav tra i candidati indicati dalla stessa Parte che aveva indicato l’amministratore cessato.

5.2.2 Amministratore delegato e poteri del consiglio di amministrazione di Kerself

L’amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione di Kerself, per il periodo di tre anni a far data dell’efficacia del Patto, è Pier Angelo Masselli. Il vice-presidente del consiglio di amministrazione di Kerself, designato da Avelar, è il Dott.Marco Giorgi.

Le Parti hanno fatto sì che il consiglio di amministrazione abbia conferito all’amministratore delegato i poteri indicati nel Patto, tra cui: quelli di sottoscrivere mutui fino ad un importo di 1 milione di Euro, firmare contratti di compravendita di beni mobili, assumere dipendenti e modificare i relativi contratti e rappresentare Kerself nei rapporti con le pubbliche autorità e in giudizio.

Il quorum costitutivo e deliberativo del consiglio di amministrazione di Kerself è quello di legge, ma le delibere relative alle materie di seguito indicate in relazione a Kerself e alle società da questa controllate, sono adottate con il voto favorevole di almeno un amministratore espressione di Avelar e un amministratore espressione di Pier Angelo Masselli e VE-GA (congiuntamente): (i) approvazione del piano industriale e del budget nonché di ogni variazione superiore al 10% in poste rilevanti degli stessi; (ii) approvazione di operazioni che non siano indicate né nel piano industriale né nel budget; (iii) approvazione e definizione dei termini e delle condizioni di qualsivoglia operazione che risulti nell’acquisizione o dismissione da parte di Kerself o delle società da questa controllate di beni che rappresentino più del 10% del valore contabile dei beni di Kerself o delle società da questa controllate, così come risultante dall’ultimo bilancio o relazione semestrale approvata, (iv) avvio di attività all’estero da parte di Kerself o di società da questa controllate; (v) la stipula, modifica o risoluzione di accordi con parti correlate; (vi) la stipula, modifica o risoluzione di accordi per la fornitura di materie prime e componenti per la produzione di pannelli solari qualora rappresentino più del 30% della capacità di produzione degli impianti di Kerself e delle società da questa controllate; (vii) nomina, revoca e definizione dei poteri dell’amministratore delegato, presidente e vice-presidente del consiglio di amministrazione, chief financial officer e general counsel di Kerself e delle società da questa controllate (dovrà essere nominato il candidato a general counsel proposto da Pier Angelo Masselli, salvo un diritto di veto di Avelar); (viii) presentazione all’assemblea straordinaria di proposte per l’aumento del capitale di Kerself o delle società da questa controllate.

Nei casi in cui il consiglio di amministrazione di Kerself sia chiamato a deliberare sulle materie di cui sopra, ciascuna delle Parti deve far sì che gli amministratori dalla stessa designati si astengano dal voto fino al raggiungimento di un accordo su come votare tra almeno un amministratore espressione di Avelar e un amministratore espressione di Pier Angelo Masselli e VE-GA. Le Parti s’impegnano altresì a far sì che i consigli di amministrazione delle società controllate da Kerself non adottino delibere sulle suddette materia senza la previa delibera di approvazione adottata da parte del consiglio di amministrazione di Kerself con il meccanismo sopra descritto.

5.2.3 Composizione del collegio sindacale di Kerself

In occasione dell’assemblea di nomina del collegio sindacale di Kerself, le Parti fanno sì che Finmav presenti e voti a favore di una lista composta da 5 candidati, di cui: 1 effettivo e 1 supplente proposti da Pier Angelo Masselli e da VE-GA, 1 effettivo e 1 supplente proposti da Avelar e 1 effettivo proposto dalle Parti di comune accordo. Il candidato designato di comune accordo tra le Parti assumerà la presidenza del collegio sindacale nell’ipotesi di mancata presentazione di liste di minoranza.

5.2.4 Società di revisione

La società di revisione di Kerself è nominata di comune accordo tra le Parti fra una delle cd. "big four". In mancanza di accordo, la scelta sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Milano.

6. Limiti al trasferimento delle azioni di Finmav che saranno conferite al Patto

E’ previsto un contratto di opzione put, a favore di Avelar e nei confronti di Pier Angelo Masselli, avente ad oggetto il 50% di Finmav, che potrà essere esercitata dopo il primo anno dal 24 settembre 2008 e per la successiva durata degli accordi parasociali, qualora per un intero mese di calendario il prezzo medio ponderato dell’azione Kerself sia inferiore al prezzo di acquisto, incrementato del 4% in ragione d’anno. Nel medesimo termine è data ad Avelar la facoltà di avvalersi, alternativamente rispetto all’opzione put, di un meccanismo di conguaglio a carico di Pier Angelo Masselli.

Fatto salvo quanto previsto dal predetto contratto, per tutta la durata del Patto ciascuna Parte si obbliga a non trasferire le rispettive azioni in Finmav senza il consenso dell’altra Parte.

Tale obbligo non trova applicazione nel caso di trasferimenti delle azioni a società controllate o controllanti l’acquirente, purché (a) l’acquirente diventi parte del Patto, (b) l’acquisizione sia risolutivamente condizionata all’obbligo da parte del venditore di riacquistare le azioni qualora cessi, per qualsiasi ragione, il rapporto di controllo e (c) il venditore resti obbligato in solido con l’acquirente per tutti gli obblighi di cui al Patto.

Nessuna delle Parti potrà costituire gravami sulle proprie azioni Finmav senza il consenso delle altre Parti. Le Parti potranno tuttavia dare in pegno le azioni Finmav qualora: (i) il pegno sia concesso a favore di banche; (ii) il pegno sia concesso quale garanzia di finanziamenti o linee di credito a favore di Finmav, di Kerself o della Parte che lo concede; (iii) il diritto di voto sia esercitato dalla Parte che ha concesso il pegno; (iv) sia previsto un diritto di prelazione nell’ipotesi di trasferimento delle azioni date in pegno; (v) sia previsto che, nell’ipotesi di un aumento di capitale, qualora la Parte che ha concesso il pegno non eserciti il proprio diritto di opzione, tale diritto di opzione non sia trasferibile né esercitabile da terzi (incluso il beneficiario del pegno).

Ferme restando le limitazioni al trasferimento di cui sopra, nel caso di trasferimento delle azioni di Finmav, le Parti hanno diritto di prelazione in caso di vendita o trasferimento (anche a titolo gratuito) delle azioni Holdco.

7. Limiti al trasferimento delle azioni di Kerself che saranno detenute da Finmav

Le Parti si impegnano a far sì che Finmav non trasferisca le azioni di Kerself che detiene.

Le Parti si impegnano a non acquisire ulteriori azioni o diritti di voto in Kerself, a non stipulare ulteriori patti parasociali aventi ad oggetto le azioni o i diritti di voto di Kerself e ad astenersi di atti che possano far scattare l’obbligo di promozione di un’offerta pubblica di acquisto di azioni Kerself.

Le Parti si impegnano a far sì che Kerself non acquisti azioni proprie, anche per evitare che tali acquisti possano determinare l’insorgere di obblighi di promuovere un’offerta pubblica di acquisto sulle azioni Kerself.

8. Durata del Patto

Il Patto ha una durata di 3 (tre) anni a far data dal 24 settembre 2008 data di efficacia del medesimo. Su richiesta di una Parte, le Parti dovranno riunirsi 6 mesi prima della scadenza del Patto per negoziare in buona fede il rinnovo dello stesso.

Il presente patto si riterrà automaticamente sciolto nei seguenti casi:

- in caso di esercizio da parte di Avelar della predetta opzione put;

- nella circostanza in cui uno dei tre azionisti diventasse possessore del 100% del capitale sociale di Finmav;

- in caso di liquidazione di Finmav.

In tale caso, le azioni Kerself detenute da Finmav verranno assegnate in natura a ciascuno dei soci pro quota alla loro partecipazione in Finmav.

9. Indicazione dell’ufficio del Registro delle Imprese presso il quale il Patto sarà depositato

Il Patto è depositato presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia nei termini di legge.

3 ottobre 2008

[KA.2.08.2]

SCIOGLIMENTO DEL PATTO PARASOCIALE

In data 24 dicembre 2010, il patto parasociale stipulato da Avelar Energy Ltd., il signor Pier Angelo Masselli e Immobiliare VE-GA S.p.A. in data 24 settembre 2008 è stato risolto ai sensi dell’art. 1454 del codice civile per effetto dell’inadempimento del signor Pier Angelo Masselli.

29 dicembre 2010

[KA2.10.1]


 KERSELF SPA

Ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF") e degli articoli 127 e seguenti del regolamento emittenti approvato con delibera CONSOB del 19 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto il contenuto di un accordo di natura parasociale (l’ "Accordo") raggiunto nell’ambito del trasferimento ad Avelar Energy Ltd. delle azioni di Fin.ma.v S.p.A. (“Finmav”) società che detiene circa il 27 % di Kerself S.p.A. con sede legale in Correggio, Via della Tecnica 8, 42015 (RE), iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, codice fiscale e partita IVA n. 01777890359 (“Kerself”).

A. Soggetti aderenti all’Accordo

I partecipanti all’Accordo sono:

- Avelar Energy Ltd., con sede legale in Zurigo, Svizzera, Claridenstrasse n. 22, numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Zurigo n. CH-020.3.030.511-1(“Avelar”). Avelar è una società di diritto svizzero controllata dal Gruppo Renova;

- Pier Angelo Masselli, nato a Correggio (RE) il giorno 29/08/1958, residente in Rio Saliceto (RE), Via San Lodovico n. 65, codice fiscale MSSPNG58M29D037T.

B. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo

L’Accordo interessa n. 4.655.861 azioni che rappresentano il 26,72% del capitale sociale di Kerself detenute da Finmav, di cui attualmente Avelar detiene il 50% del capitale sociale. Una volta che l’Accordo diverrà efficace, Avelar acquisterà il residuo 50% del capitale sociale di Finmav.

C. Contenuto dell’Accordo

1.Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali sono riconducibili alla fattispecie disciplinata dall’articolo 122, comma primo, del TUF.

2.Oggetto dell’Accordo

L’Accordo sarà efficace a condizione che, entro il 15 marzo 2011, intervenga un accordo tra Avelar e un primario istituto di credito in merito al rimborso o all’accollo di un debito massimo di Euro 6.100.000. Per l’effetto Avelar acquisterà il 100% del capitale sociale di Finmav e sarà efficace l’impegno a non promuovere, esercitare o proseguire azioni di responsabilità ex art. 2393 o art. 2393-bis o art. 2395 cod. civ. nei confronti del Signor Pier Angelo Masselli quale amministratore di Kerself e di ciascuna controllata di Kerself, e a non votare eventuali azioni di responsabilità con le azioni direttamente o indirettamente detenute in Kerself.

L’Accordo prevede inoltre, in caso di azioni di responsabilità promosse da terzi nei confronti del Signor Pier Angelo Masselli, l’impegno di Avelar a partecipare comunque alle relative assemblee ed ad astenersi senza indicare le motivazioni di voto.

3.Durata dell’Accordo

L’Accordo avrà durata triennale.

D. Controllo

All’avverarsi della condizione, Avelar eserciterà il controllo di diritto su Finmav che attualmente esercita il controllo di fatto su Kerself.

E. Registro delle imprese

L’Accordo contenente le pattuizioni parasociali di cui al presente estratto vengono comunicati a Consob e depositati presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, nei termini previsti dalla legge.

22 febbraio 2011

[KA.4.11.1]


KERSELF SPA

Ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF") e degli articoli 127 e seguenti del regolamento emittenti approvato con delibera CONSOB del 19 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto il contenuto di un accordo di natura parasociale (l’ "Accordo") raggiunto in data 17 febbraio 2011 nell’ambito del trasferimento ad Avelar Energy Ltd. delle azioni di Fin.ma.v S.p.A. (“Finmav”) società che detiene circa il 27 % di Kerself S.p.A. con sede legale in Correggio, Via della Tecnica 8, 42015 (RE), iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, codice fiscale e partita IVA n. 01777890359 (“Kerself”).


A. Soggetti aderenti all’Accordo

I partecipanti all’Accordo sono:

- Avelar Energy Ltd., con sede legale in Zurigo, Svizzera, Claridenstrasse n. 22, numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Zurigo n. CH-020.3.030.511-1(“Avelar”). Avelar è una società di diritto svizzero controllata dal Gruppo Renova;

- Pier Angelo Masselli, nato a Correggio (RE) il giorno 29/08/1958, residente in Rio Saliceto (RE), Via San Lodovico n. 65, codice fiscale MSSPNG58M29D037T.

B. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo

L’Accordo interessa n. 4.655.861 azioni che rappresentano il 26,72% del capitale sociale di Kerself detenute da Finmav, di cui attualmente Avelar detiene il 50% del capitale sociale. Una volta che l’Accordo diverrà efficace, Avelar acquisterà il residuo 50% del capitale sociale di Finmav.

C. Contenuto dell’Accordo

1.Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali sono riconducibili alla fattispecie disciplinata dall’articolo 122, comma primo, del TUF.

2.Oggetto dell’Accordo

L’Accordo sarà efficace a condizione che intervenga un accordo tra Avelar e un primario istituto di credito in merito al rimborso o all’accollo di un debito massimo di Euro 6.100.000. Per l’effetto Avelar acquisterà il 100% del capitale sociale di Finmav e sarà efficace l’impegno a non promuovere, esercitare o proseguire azioni di responsabilità ex art. 2393 o art. 2393-bis o art. 2395 cod. civ. nei confronti del Signor Pier Angelo Masselli quale amministratore di Kerself e di ciascuna controllata di Kerself, e a non votare eventuali azioni di responsabilità con le azioni direttamente o indirettamente detenute in Kerself.

In data 15 marzo 2001 il termine per l’avveramento della sopra menzionata condizione è stato prorogato di comune accordo tra le parti al 12 aprile 2011.

L’Accordo prevede inoltre, in caso di azioni di responsabilità promosse da terzi nei confronti del Signor Pier Angelo Masselli, l’impegno di Avelar a partecipare comunque alle relative assemblee ed ad astenersi senza indicare le motivazioni di voto.

3.Durata dell’Accordo

L’Accordo avrà durata triennale.

D. Controllo

All’avverarsi della condizione, Avelar eserciterà il controllo di diritto su Finmav che attualmente esercita il controllo di fatto si Kerself.

E. Registro delle imprese

L’Accordo contenente le pattuizioni parasociali di cui al presente estratto vengono comunicati a Consob e depositati presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, nei termini previsti dalla legge.

19 marzo 2011

[KA.4.11.2]


KERSELF SPA

Ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF") e degli articoli 127 e seguenti del regolamento emittenti approvato con delibera CONSOB del 19 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto il contenuto di un accordo di natura parasociale (l’ "Accordo") raggiunto in data 17 febbraio 2011 nell’ambito del trasferimento ad Avelar Energy Ltd. delle azioni di Fin.ma.v S.p.A. (“Finmav”) società che detiene circa il 27 % di Kerself S.p.A. con sede legale in Correggio, Via della Tecnica 8, 42015 (RE), iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, codice fiscale e partita IVA n. 01777890359 (“Kerself”).

A. Soggetti aderenti all’Accordo

I partecipanti all’Accordo sono:

- Avelar Energy Ltd., con sede legale in Zurigo, Svizzera, Claridenstrasse n. 22, numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Zurigo n. CH-020.3.030.511-1(“Avelar”). Avelar è una società di diritto svizzero controllata dal Gruppo Renova;

- Pier Angelo Masselli, nato a Correggio (RE) il giorno 29/08/1958, residente in Rio Saliceto (RE), Via San Lodovico n. 65, codice fiscale MSSPNG58M29D037T.

B. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo

L’Accordo interessa n. 4.655.861 azioni che rappresentano il 26,72% del capitale sociale di Kerself detenute da Finmav, di cui attualmente Avelar detiene il 50% del capitale sociale. Una volta che l’Accordo diverrà efficace, Avelar acquisterà il residuo 50% del capitale sociale di Finmav.

C. Contenuto dell’Accordo

1.Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali sono riconducibili alla fattispecie disciplinata dall’articolo 122, comma primo, del TUF.

2.Oggetto dell’Accordo

L’Accordo sarà efficace a condizione che intervenga un accordo tra Avelar e un primario istituto di credito in merito al rimborso o all’accollo di un debito massimo di Euro 6.100.000. Per l’effetto Avelar acquisterà il 100% del capitale sociale di Finmav e sarà efficace l’impegno a non promuovere, esercitare o proseguire azioni di responsabilità ex art. 2393 o art. 2393-bis o art. 2395 cod. civ. nei confronti del Signor Pier Angelo Masselli quale amministratore di Kerself e di ciascuna controllata di Kerself, e a non votare eventuali azioni di responsabilità con le azioni direttamente o indirettamente detenute in Kerself.

Il termine per l’avveramento della sopra menzionata condizione è stato inizialmente prorogato di comune accordo tra le parti al 12 aprile 2011 e successivamente al 27 aprile 2011.

L’Accordo prevede inoltre, in caso di azioni di responsabilità promosse da terzi nei confronti del Signor Pier Angelo Masselli, l’impegno di Avelar a partecipare comunque alle relative assemblee ed ad astenersi senza indicare le motivazioni di voto.

3.Durata dell’Accordo

L’Accordo avrà durata triennale.

D. Controllo

All’avverarsi della condizione, Avelar eserciterà il controllo di diritto su Finmav che attualmente esercita il controllo di fatto si Kerself.

E. Registro delle imprese

L’Accordo contenente le pattuizioni parasociali di cui al presente estratto vengono comunicati a Consob e depositati presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, nei termini previsti dalla legge.

16 aprile 2011

[KA.4.11.3]


KERSELF S.P.A.

Ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF") e degli articoli 127 e seguenti del regolamento emittenti approvato con delibera CONSOB del 19 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto il contenuto di un accordo di natura parasociale (l’ "Accordo") raggiunto in data 17 febbraio 2011 nell’ambito del trasferimento ad Avelar Energy Ltd. delle azioni di Fin.ma.v S.p.A. ("Finmav") società che detiene circa il 27 % di Kerself S.p.A. con sede legale in Correggio, Via della Tecnica 8, 42015 (RE), iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, codice fiscale e partita IVA n. 01777890359 ("Kerself").

A. Soggetti aderenti all’Accordo

I partecipanti all’Accordo sono:

- Avelar Energy Ltd., con sede legale in Zurigo, Svizzera, Claridenstrasse n. 22, numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Zurigo n. CH-020.3.030.511-1("Avelar"). Avelar è una società di diritto svizzero controllata dal Gruppo Renova;

- Pier Angelo Masselli, nato a Correggio (RE) il giorno 29/08/1958, residente in Rio Saliceto (RE), Via San Lodovico n. 65, codice fiscale MSSPNG58M29D037T.

B. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo

L’Accordo interessa n. 4.655.861 azioni che rappresentano il 26,72% del capitale sociale di Kerself detenute da Finmav, di cui attualmente Avelar detiene il 50% del capitale sociale. Una volta che l’Accordo diverrà efficace, Avelar acquisterà il residuo 50% del capitale sociale di Finmav.

C. Contenuto dell’Accordo

1.Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali sono riconducibili alla fattispecie disciplinata dall’articolo 122, comma primo, del TUF.

2.Oggetto dell’Accordo

L’Accordo sarà efficace a condizione che intervenga un accordo tra Avelar e un primario istituto di credito in merito all’accollo di un debito massimo di Euro 6.100.000 più interessi maturati dal 15 aprile 2011 sull’importo in linea capitale oggetto di accollo. Per l’effetto Avelar acquisterà il 100% del capitale sociale di Finmav e sarà efficace l’impegno a non promuovere, esercitare o proseguire azioni di responsabilità ex art. 2393 o art. 2393-bis o art. 2395 cod. civ. nei confronti del Signor Pier Angelo Masselli quale amministratore di Kerself e di ciascuna controllata di Kerself, e a non votare eventuali azioni di responsabilità con le azioni direttamente o indirettamente detenute in Kerself.

Il termine per l’avveramento della sopra menzionata condizione, originariamente fissato al 15 marzo 2011, è stato da ultimo prorogato, di comune accordo tra le parti, al 31 maggio 2011.

L’Accordo prevede inoltre, in caso di azioni di responsabilità promosse da terzi nei confronti del Signor Pier Angelo Masselli, l’impegno di Avelar a partecipare comunque alle relative assemblee ed ad astenersi senza indicare le motivazioni di voto.

3.Durata dell’Accordo

L’Accordo avrà durata triennale.

D. Controllo

All’avverarsi della condizione, Avelar eserciterà il controllo di diritto su Finmav che attualmente esercita il controllo di fatto si Kerself.

E. Registro delle imprese

L’Accordo contenente le pattuizioni parasociali di cui al presente estratto vengono comunicati a Consob e depositati presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, nei termini previsti dalla legge.

30 aprile 2011

[KA.4.11.4]


KERSELF S.P.A.

Ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF") e degli articoli 127 e seguenti del regolamento emittenti approvato con delibera CONSOB del 19 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto il contenuto di un accordo di natura parasociale (l’ "Accordo") raggiunto in data 17 febbraio 2011 nell’ambito del trasferimento ad Avelar Energy Ltd. delle azioni di Fin.ma.v S.p.A. (“Finmav”) società che detiene circa il 27 % di Kerself S.p.A. con sede legale in Correggio, Via della Tecnica 8, 42015 (RE), iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, codice fiscale e partita IVA n. 01777890359 (“Kerself”).

A. Soggetti aderenti all’Accordo

I partecipanti all’Accordo sono:

- Avelar Energy Ltd., con sede legale in Zurigo, Svizzera, Claridenstrasse n. 22, numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Zurigo n. CH-020.3.030.511-1(“Avelar”). Avelar è una società di diritto svizzero controllata dal Gruppo Renova;

- Pier Angelo Masselli, nato a Correggio (RE) il giorno 29/08/1958, residente in Rio Saliceto (RE), Via San Lodovico n. 65, codice fiscale MSSPNG58M29D037T.

B. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo

L’Accordo interessa n. 4.655.861 azioni che rappresentano il 26,72% del capitale sociale di Kerself detenute da Finmav, di cui attualmente Avelar detiene il 50% del capitale sociale. Una volta che l’Accordo diverrà efficace, Avelar acquisterà il residuo 50% del capitale sociale di Finmav.

C. Contenuto dell’Accordo

1. Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali sono riconducibili alla fattispecie disciplinata dall’articolo 122, comma primo, del TUF.

2. Oggetto dell’Accordo

L’Accordo sarà efficace a condizione che intervenga un accordo tra Avelar e un primario istituto di credito in merito all’accollo di un debito massimo di Euro 6.100.000 più interessi maturati dal 15 aprile 2011 sull’importo in linea capitale oggetto di accollo. Per l’effetto Avelar acquisterà il 100% del capitale sociale di Finmav e sarà efficace l’impegno a non promuovere, esercitare o proseguire azioni di responsabilità ex art. 2393 o art. 2393-bis o art. 2395 cod. civ. nei confronti del Signor Pier Angelo Masselli quale amministratore di Kerself e di ciascuna controllata di Kerself, e a non votare eventuali azioni di responsabilità con le azioni direttamente o indirettamente detenute in Kerself.

Il termine per l’avveramento della sopra menzionata condizione, originariamente fissato al 15 marzo 2011, è stato da ultimo prorogato, di comune accordo tra le parti, al 27 giugno 2011.

L’Accordo prevede inoltre, in caso di azioni di responsabilità promosse da terzi nei confronti del Signor Pier Angelo Masselli, l’impegno di Avelar a partecipare comunque alle relative assemblee ed ad astenersi senza indicare le motivazioni di voto.

3. Durata dell’Accordo

L’Accordo avrà durata triennale.

D. Controllo

All’avverarsi della condizione, Avelar eserciterà il controllo di diritto su Finmav che attualmente esercita il controllo di fatto si Kerself.

E. Registro delle imprese

L’Accordo contenente le pattuizioni parasociali di cui al presente estratto vengono comunicati a Consob e depositati presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, nei termini previsti dalla legge.

3 giugno 2011

[KA.4.11.5]


KERSELF S.P.A.

Ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Legislatio 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF") e degli articoli 127 e seguenti del regolamento emittenti approvato con delibera CONSOB del 19 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto il contenuto di un accordo di natura parasociale (l’ "Accordo") raggiunto in data 17 febbraio 2011 nell’ambito del trasferimento ad Avelar Energy Ltd. delle azioni di Finmav S.p.A. (“Finmav”) società che detiene circa il 27 % di Kerself S.p.A. con sede legale in Correggio, Via della Tecnica 8, 42015 (RE), iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, codice fiscale e partita IVA n. 01777890359 (“Kerself”).

A. Soggetti aderenti all’Accordo

I partecipanti all’Accordo sono:

- Avelar Energy Ltd., con sede legale in Zurigo, Svizzera, Claridenstrasse n. 22, numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Zurigo n. CH-020.3.030.511-1(“Avelar”). Avelar è una società di diritto svizzero controllata dal Gruppo Renova;

- Pier Angelo Masselli, nato a Correggio (RE) il giorno 29/08/1958, residente in Rio Saliceto (RE), Via San Lodovico n. 65, codice fiscale MSSPNG58M29D037T.

B. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo

L’Accordo interessa n. 4.655.861 azioni che rappresentano il 26,72% del capitale sociale di Kerself detenute da Finmav, di cui attualmente Avelar detiene il 50% del capitale sociale. Una volta che l’Accordo diverrà efficace, Avelar acquisterà il residuo 50% del capitale sociale di Finmav.

C. Contenuto dell’Accordo

1. Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali sono riconducibili alla fattispecie disciplinata dall’articolo 122, comma primo, del TUF.

2. Oggetto dell’Accordo

L’Accordo sarà efficace a condizione che intervenga un accordo tra Avelar e un primario istituto di credito in merito all’accollo di un debito massimo di Euro 6.100.000 più interessi maturati dal 15 aprile 2011 sull’importo in linea capitale oggetto di accollo. Per l’effetto Avelar acquisterà il 100% del capitale sociale di Finmav e sarà efficace l’impegno a non promuovere, esercitare o proseguire azioni di responsabilità ex art. 2393 o art. 2393-bis o art. 2395 cod. civ. nei confronti del Signor Pier Angelo Masselli quale amministratore di Kerself e di ciascuna controllata di Kerself, e a non votare eventuali azioni di responsabilità con le azioni direttamente o indirettamente detenute in Kerself.

Il termine per l’avveramento della sopra menzionata condizione, originariamente fissato al 15 marzo 2011, è stato da ultimo prorogato, di comune accordo tra le parti, al 15 luglio 2011.

L’Accordo prevede inoltre, in caso di azioni di responsabilità promosse da terzi nei confronti del Signor Pier Angelo Masselli, l’impegno di Avelar a partecipare comunque alle relative assemblee ed ad astenersi senza indicare le motivazioni di voto.

3. Durata dell’Accordo

L’Accordo avrà durata triennale.

D. Controllo

All’avverarsi della condizione, Avelar eserciterà il controllo di diritto su Finmav che attualmente esercita il controllo di fatto si Kerself.

E. Registro delle imprese

L’Accordo contenente le pattuizioni parasociali di cui al presente estratto vengono comunicati a Consob e depositati presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, nei termini previsti dalla legge.

30 giugno 2011

[KA.4.11.6]


KERSELF S.P.A.

Ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF") e degli articoli 127 e seguenti del regolamento emittenti approvato con delibera CONSOB del 19 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto il contenuto di un accordo di natura parasociale (l’ "Accordo") raggiunto in data 17 febbraio 2011 nell’ambito del trasferimento ad Avelar Energy Ltd. delle azioni di Finmav S.p.A. (“Finmav”) società che detiene circa il 27 % di Kerself S.p.A. con sede legale in Correggio, Via della Tecnica 8, 42015 (RE), iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, codice fiscale e partita IVA n. 01777890359 (“Kerself”).

A. Soggetti aderenti all’Accordo

I partecipanti all’Accordo sono:

-      Avelar Energy Ltd., con sede legale in Zurigo, Svizzera, Claridenstrasse n. 22, numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Zurigo n. CH-020.3.030.511-1(“Avelar”). Avelar è una società di diritto svizzero controllata dal Gruppo Renova;
-      Pier Angelo Masselli, nato a Correggio (RE) il giorno 29/08/1958, residente in Rio Saliceto (RE), Via San Lodovico n. 65, codice fiscale MSSPNG58M29D037T.

B. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo

L’Accordo interessa n. 4.655.861 azioni che rappresentano il 26,72% del capitale sociale di Kerself detenute da Finmav, di cui attualmente Avelar detiene il 50% del capitale sociale. Una volta che l’Accordo diverrà efficace, Avelar acquisterà il residuo 50% del capitale sociale di Finmav.

C. Contenuto dell’Accordo

1.Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali sono riconducibili alla fattispecie disciplinata dall’articolo 122, comma primo, del TUF.

2.Oggetto dell’Accordo

L’Accordo sarà efficace a condizione che intervenga un accordo tra Avelar e un primario istituto di credito in merito all’accollo di un debito massimo di Euro 6.100.000 più interessi maturati dal 15 aprile 2011 sull’importo in linea capitale oggetto di accollo. Per l’effetto Avelar acquisterà il 100% del capitale sociale di Finmav e sarà efficace l’impegno a non promuovere, esercitare o proseguire azioni di responsabilità ex art. 2393 o art. 2393-bis o art. 2395 cod. civ. nei confronti del Signor Pier Angelo Masselli quale amministratore di Kerself e di ciascuna controllata di Kerself, e a non votare eventuali azioni di responsabilità con le azioni direttamente o indirettamente detenute in Kerself.

Il termine per l’avveramento della sopra menzionata condizione, originariamente fissato al 15 marzo 2011, è stato da ultimo prorogato, di comune accordo tra le parti, al 25 luglio 2011.

L’Accordo prevede inoltre, in caso di azioni di responsabilità promosse da terzi nei confronti del Signor Pier Angelo Masselli, l’impegno di Avelar a partecipare comunque alle relative assemblee ed ad astenersi senza indicare le motivazioni di voto.

3.Durata dell’Accordo

L’Accordo avrà durata triennale.

D. Controllo

All’avverarsi della condizione, Avelar eserciterà il controllo di diritto su Finmav che attualmente esercita il controllo di fatto si Kerself.

E. Registro delle imprese

L’Accordo contenente le pattuizioni parasociali di cui al presente estratto vengono comunicati a Consob e depositati presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, nei termini previsti dalla legge.

19 luglio 2011

[KA.4.11.7]


KERSELF S.P.A.

Ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF") e degli articoli 127 e seguenti del regolamento emittenti approvato con delibera CONSOB del 19 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto il contenuto di un accordo di natura parasociale (l’ "Accordo") raggiunto in data 17 febbraio 2011 nell’ambito del trasferimento ad Avelar Energy Ltd. delle azioni di Finmav S.p.A. (“Finmav”) società che detiene circa il 27 % di Kerself S.p.A. con sede legale in Correggio, Via della Tecnica 8, 42015 (RE), iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, codice fiscale e partita IVA n. 01777890359 (“Kerself”).

A. Soggetti aderenti all’Accordo

I partecipanti all’Accordo sono:

-      Avelar Energy Ltd., con sede legale in Zurigo, Svizzera, Claridenstrasse n. 22, numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Zurigo n. CH-020.3.030.511-1(“Avelar”). Avelar è una società di diritto svizzero controllata dal Gruppo Renova;
-      Pier Angelo Masselli, nato a Correggio (RE) il giorno 29/08/1958, residente in Rio Saliceto (RE), Via San Lodovico n. 65, codice fiscale MSSPNG58M29D037T.

B. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo

L’Accordo interessa n. 4.655.861 azioni che rappresentano il 26,72% del capitale sociale di Kerself detenute da Finmav, di cui attualmente Avelar detiene il 50% del capitale sociale. Una volta che l’Accordo diverrà efficace, Avelar acquisterà il residuo 50% del capitale sociale di Finmav.

C. Contenuto dell’Accordo

1.Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali sono riconducibili alla fattispecie disciplinata dall’articolo 122, comma primo, del TUF.

2.Oggetto dell’Accordo

L’Accordo sarà efficace a condizione che intervenga un accordo tra Avelar e un primario istituto di credito in merito all’accollo di un debito massimo di Euro 6.100.000 più interessi maturati dal 15 aprile 2011 sull’importo in linea capitale oggetto di accollo. Per l’effetto Avelar acquisterà il 100% del capitale sociale di Finmav e sarà efficace l’impegno a non promuovere, esercitare o proseguire azioni di responsabilità ex art. 2393 o art. 2393-bis o art. 2395 cod. civ. nei confronti del Signor Pier Angelo Masselli quale amministratore di Kerself e di ciascuna controllata di Kerself, e a non votare eventuali azioni di responsabilità con le azioni direttamente o indirettamente detenute in Kerself.

Il termine per l’avveramento della sopra menzionata condizione, originariamente fissato al 15 marzo 2011, è stato da ultimo prorogato, di comune accordo tra le parti, al 12 agosto 2011.

L’Accordo prevede inoltre, in caso di azioni di responsabilità promosse da terzi nei confronti del Signor Pier Angelo Masselli, l’impegno di Avelar a partecipare comunque alle relative assemblee ed ad astenersi senza indicare le motivazioni di voto.

3.Durata dell’Accordo

L’Accordo avrà durata triennale.

D. Controllo

All’avverarsi della condizione, Avelar eserciterà il controllo di diritto su Finmav che attualmente esercita il controllo di fatto si Kerself.

E. Registro delle imprese

L’Accordo contenente le pattuizioni parasociali di cui al presente estratto vengono comunicati a Consob e depositati presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, nei termini previsti dalla legge.

28 luglio 2011

[KA.4.11.8]


KERSELF S.P.A.

Ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF") e degli articoli 127 e seguenti del regolamento emittenti approvato con delibera CONSOB del 19 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto il contenuto di un accordo di natura parasociale (l’ "Accordo") raggiunto in data 17 febbraio 2011 nell’ambito del trasferimento ad Avelar Energy Ltd. delle azioni di Finmav S.p.A. (“Finmav”) società che detiene circa il 27 % di Kerself S.p.A. con sede legale in Correggio, Via della Tecnica 8, 42015 (RE), iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, codice fiscale e partita IVA n. 01777890359 (“Kerself”).

A. Soggetti aderenti all’Accordo

I partecipanti all’Accordo sono:

- Avelar Energy Ltd., con sede legale in Zurigo, Svizzera, Claridenstrasse n. 22, numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Zurigo n. CH-020.3.030.511-1(“Avelar”). Avelar è una società di diritto svizzero controllata dal Gruppo Renova;
- Pier Angelo Masselli, nato a Correggio (RE) il giorno 29/08/1958, residente in Rio Saliceto (RE), Via San Lodovico n. 65, codice fiscale MSSPNG58M29D037T.

B. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo

L’Accordo interessa n. 4.655.861 azioni che rappresentano il 26,72% del capitale sociale di Kerself detenute da Finmav, di cui attualmente Avelar detiene il 50% del capitale sociale. Una volta che l’Accordo diverrà efficace, Avelar acquisterà il residuo 50% del capitale sociale di Finmav.

C. Contenuto dell’Accordo

1. Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali sono riconducibili alla fattispecie disciplinata dall’articolo 122, comma primo, del TUF.

2. Oggetto dell’Accordo

L’Accordo sarà efficace a condizione che intervenga un accordo tra Avelar e un primario istituto di credito in merito all’accollo di un debito massimo di Euro 6.100.000 più interessi maturati dal 15 aprile 2011 sull’importo in linea capitale oggetto di accollo. Per l’effetto Avelar acquisterà il 100% del capitale sociale di Finmav e sarà efficace l’impegno a non promuovere, esercitare o proseguire azioni di responsabilità ex art. 2393 o art. 2393-bis o art. 2395 cod. civ. nei confronti del Signor Pier Angelo Masselli quale amministratore di Kerself e di ciascuna controllata di Kerself, e a non votare eventuali azioni di responsabilità con le azioni direttamente o indirettamente detenute in Kerself.

Il termine per l’avveramento della sopra menzionata condizione, originariamente fissato al 15 marzo 2011, è stato da ultimo prorogato, di comune accordo tra le parti, al 15 settembre 2011.

L’Accordo prevede inoltre, in caso di azioni di responsabilità promosse da terzi nei confronti del Signor Pier Angelo Masselli, l’impegno di Avelar a partecipare comunque alle relative assemblee ed ad astenersi senza indicare le motivazioni di voto.

3. Durata dell’Accordo

L’Accordo avrà durata triennale.

D. Controllo

All’avverarsi della condizione, Avelar eserciterà il controllo di diritto su Finmav che attualmente esercita il controllo di fatto si Kerself.

E. Registro delle imprese

L’Accordo contenente le pattuizioni parasociali di cui al presente estratto vengono comunicati a Consob e depositati presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, nei termini previsti dalla legge.

13 agosto 2011


[KA.4.11.9]


KERSELF S.P.A.

Ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF") e degli articoli 127 e seguenti del regolamento emittenti approvato con delibera CONSOB del 19 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto il contenuto di un accordo di natura parasociale (l’ "Accordo") raggiunto in data 17 febbraio 2011 nell’ambito del trasferimento ad Avelar Energy Ltd. delle azioni di Finmav S.p.A. (“Finmav”) società che detiene circa il 27 % di Kerself S.p.A. con sede legale in Correggio, Via della Tecnica 8, 42015 (RE), iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, codice fiscale e partita IVA n. 01777890359 (“Kerself”).

A. Soggetti aderenti all’Accordo

I partecipanti all’Accordo sono:

- Avelar Energy Ltd., con sede legale in Zurigo, Svizzera, Claridenstrasse n. 22, numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Zurigo n. CH-020.3.030.511-1(“Avelar”). Avelar è una società di diritto svizzero controllata dal Gruppo Renova;
- Pier Angelo Masselli, nato a Correggio (RE) il giorno 29/08/1958, residente in Rio Saliceto (RE), Via San Lodovico n. 65, codice fiscale MSSPNG58M29D037T.

B. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo

L’Accordo interessa n. 4.655.861 azioni che rappresentano il 26,72% del capitale sociale di Kerself detenute da Finmav, di cui attualmente Avelar detiene il 50% del capitale sociale. Una volta che l’Accordo diverrà efficace, Avelar acquisterà il residuo 50% del capitale sociale di Finmav.

C. Contenuto dell’Accordo

1. Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali sono riconducibili alla fattispecie disciplinata dall’articolo 122, comma primo, del TUF.

2. Oggetto dell’Accordo

L’Accordo sarà efficace a condizione che intervenga un accordo tra Avelar e un primario istituto di credito in merito all’accollo di un debito massimo di Euro 6.100.000 più interessi maturati dal 15 aprile 2011 sull’importo in linea capitale oggetto di accollo. Per l’effetto Avelar acquisterà il 100% del capitale sociale di Finmav e sarà efficace l’impegno a non promuovere, esercitare o proseguire azioni di responsabilità ex art. 2393 o art. 2393-bis o art. 2395 cod. civ. nei confronti del Signor Pier Angelo Masselli quale amministratore di Kerself e di ciascuna controllata di Kerself, e a non votare eventuali azioni di responsabilità con le azioni direttamente o indirettamente detenute in Kerself.

Il termine per l’avveramento della sopra menzionata condizione, originariamente fissato al 15 marzo 2011, è stato da ultimo prorogato, di comune accordo tra le parti, al 20 ottobre 2011.

L’Accordo prevede inoltre, in caso di azioni di responsabilità promosse da terzi nei confronti del Signor Pier Angelo Masselli, l’impegno di Avelar a partecipare comunque alle relative assemblee ed ad astenersi senza indicare le motivazioni di voto.

3. Durata dell’Accordo

L’Accordo avrà durata triennale.

D. Controllo

All’avverarsi della condizione, Avelar eserciterà il controllo di diritto su Finmav che attualmente esercita il controllo di fatto su Kerself.

E. Registro delle imprese

L’Accordo contenente le pattuizioni parasociali di cui al presente estratto vengono comunicati a Consob e depositati presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, nei termini previsti dalla legge.

Avelar Energy Ltd.

20 settembre 2011

[KA.4.11.10]


KERSELF S.P.A.

Ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF") e degli articoli 127 e seguenti del regolamento emittenti approvato con delibera CONSOB del 19 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto il contenuto di un accordo di natura parasociale (l’ "Accordo") raggiunto in data 17 febbraio 2011 nell’ambito del trasferimento ad Avelar Energy Ltd. delle azioni di Finmav S.p.A. (“Finmav”) società che detiene circa il 27 % di Kerself S.p.A. con sede legale in Correggio, Via della Tecnica 8, 42015 (RE), iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, codice fiscale e partita IVA n. 01777890359 (“Kerself”).

A. Soggetti aderenti all’Accordo

I partecipanti all’Accordo sono:

-      Avelar Energy Ltd., con sede legale in Zurigo, Svizzera, Claridenstrasse n. 22, numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Zurigo n. CH-020.3.030.511-1(“Avelar”). Avelar è una società di diritto svizzero controllata dal Gruppo Renova;

-      Pier Angelo Masselli, nato a Correggio (RE) il giorno 29/08/1958, residente in Rio Saliceto (RE), Via San Lodovico n. 65, codice fiscale MSSPNG58M29D037T.

B. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo

L’Accordo interessa n. 4.655.861 azioni che rappresentano il 26,72% del capitale sociale di Kerself detenute da Finmav, di cui attualmente Avelar detiene il 50% del capitale sociale. Una volta che l’Accordo diverrà efficace, Avelar acquisterà il residuo 50% del capitale sociale di Finmav.

C. Contenuto dell’Accordo

1.Tipo di accordo
Le pattuizioni parasociali sono riconducibili alla fattispecie disciplinata dall’articolo 122, comma primo, del TUF.

2.Oggetto dell’Accordo
L’Accordo sarà efficace a condizione che intervenga un accordo tra Avelar e un primario istituto di credito in merito all’accollo di un debito massimo di Euro 6.100.000 più interessi maturati dal 15 aprile 2011 sull’importo in linea capitale oggetto di accollo. Per l’effetto Avelar acquisterà il 100% del capitale sociale di Finmav e sarà efficace l’impegno a non promuovere, esercitare o proseguire azioni di responsabilità ex art. 2393 o art. 2393-bis o art. 2395 cod. civ. nei confronti del Signor Pier Angelo Masselli quale amministratore di Kerself e di ciascuna controllata di Kerself, e a non votare eventuali azioni di responsabilità con le azioni direttamente o indirettamente detenute in Kerself.

Il termine per l’avveramento della sopra menzionata condizione, originariamente fissato al 15 marzo 2011, è stato da ultimo prorogato, di comune accordo tra le parti, al 22 novembre 2011.

L’Accordo prevede inoltre, in caso di azioni di responsabilità promosse da terzi nei confronti del Signor Pier Angelo Masselli, l’impegno di Avelar a partecipare comunque alle relative assemblee ed ad astenersi senza indicare le motivazioni di voto.

3.Durata dell’Accordo
L’Accordo avrà durata triennale.

D. Controllo

All’avverarsi della condizione, Avelar eserciterà il controllo di diritto su Finmav che attualmente esercita il controllo di fatto su Kerself.

E. Registro delle imprese

L’Accordo contenente le pattuizioni parasociali di cui al presente estratto vengono comunicati a Consob e depositati presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, nei termini previsti dalla legge.

25 ottobre 2011

[KA.4.11.11]


KERSELF S.P.A.

Ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF") e degli articoli 127 e seguenti del regolamento emittenti approvato con delibera CONSOB del 19 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto il contenuto di un accordo di natura parasociale (l’ "Accordo") raggiunto in data 17 febbraio 2011 nell’ambito del trasferimento ad Avelar Energy Ltd. delle azioni di Finmav S.p.A. (“Finmav”) società che detiene circa il 27 % di Kerself S.p.A. con sede legale in Correggio, Via della Tecnica 8, 42015 (RE), iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, codice fiscale e partita IVA n. 01777890359 (“Kerself”).

A. Soggetti aderenti all’Accordo

I partecipanti all’Accordo sono:

-      Avelar Energy Ltd., con sede legale in Zurigo, Svizzera, Claridenstrasse n. 22, numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Zurigo n. CH-020.3.030.511-1(“Avelar”). Avelar è una società di diritto svizzero controllata dal Gruppo Renova;

-      Pier Angelo Masselli, nato a Correggio (RE) il giorno 29/08/1958, residente in Rio Saliceto (RE), Via San Lodovico n. 65, codice fiscale MSSPNG58M29D037T.

B. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo

L’Accordo interessa n. 4.655.861 azioni che rappresentano il 26,72% del capitale sociale di Kerself detenute da Finmav, di cui attualmente Avelar detiene il 50% del capitale sociale. Una volta che l’Accordo diverrà efficace, Avelar acquisterà il residuo 50% del capitale sociale di Finmav.

C. Contenuto dell’Accordo

1.Tipo di accordo
Le pattuizioni parasociali sono riconducibili alla fattispecie disciplinata dall’articolo 122, comma primo, del TUF.

2.Oggetto dell’Accordo

L’Accordo sarà efficace a condizione che intervenga un accordo tra Avelar e un primario istituto di credito in merito all’accollo di un debito massimo di Euro 6.100.000 più interessi maturati dal 15 aprile 2011 sull’importo in linea capitale oggetto di accollo. Per l’effetto Avelar acquisterà il 100% del capitale sociale di Finmav e sarà efficace l’impegno a non promuovere, esercitare o proseguire azioni di responsabilità ex art. 2393 o art. 2393-bis o art. 2395 cod. civ. nei confronti del Signor Pier Angelo Masselli quale amministratore di Kerself e di ciascuna controllata di Kerself, e a non votare eventuali azioni di responsabilità con le azioni direttamente o indirettamente detenute in Kerself.

Il termine per l’avveramento della sopra menzionata condizione, originariamente fissato al 15 marzo 2011, è stato da ultimo prorogato, di comune accordo tra le parti, al 20 dicembre 2011.

L’Accordo prevede inoltre, in caso di azioni di responsabilità promosse da terzi nei confronti del Signor Pier Angelo Masselli, l’impegno di Avelar a partecipare comunque alle relative assemblee ed ad astenersi senza indicare le motivazioni di voto.

3.Durata dell’Accordo

L’Accordo avrà durata triennale.

D. Controllo

All’avverarsi della condizione, Avelar eserciterà il controllo di diritto su Finmav che attualmente esercita il controllo di fatto su Kerself.

E. Registro delle imprese

L’Accordo contenente le pattuizioni parasociali di cui al presente estratto vengono comunicati a Consob e depositati presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, nei termini previsti dalla legge.

24 novembre 2011

[KA.4.11.12]


KERSELF S.P.A.

Ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF") e degli articoli 127 e seguenti del regolamento emittenti approvato con delibera CONSOB del 19 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto il contenuto di un accordo di natura parasociale (l’ "Accordo") raggiunto in data 17 febbraio 2011 nell’ambito del trasferimento ad Avelar Energy Ltd. delle azioni di Finmav S.p.A. ("Finmav") società che detiene circa il 27 % di Kerself S.p.A. con sede legale in Correggio, Via della Tecnica 8, 42015 (RE), iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, codice fiscale e partita IVA n. 01777890359 ("Kerself").

A. Soggetti aderenti all’Accordo

I partecipanti all’Accordo sono:

- Avelar Energy Ltd., con sede legale in Zurigo, Svizzera, Claridenstrasse n. 22, numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Zurigo n. CH-020.3.030.511-1("Avelar"). Avelar è una società di diritto svizzero controllata dal Gruppo Renova;

- Pier Angelo Masselli, nato a Correggio (RE) il giorno 29/08/1958, residente in Rio Saliceto (RE), Via San Lodovico n. 65, codice fiscale MSSPNG58M29D037T.

B. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo

L’Accordo interessa n. 4.670.861 azioni che rappresentano il 26,80% circa del capitale sociale di Kerself detenute da Finmav, di cui attualmente Avelar detiene il 50% del capitale sociale. Una volta che l’Accordo diverrà efficace, Avelar acquisterà il residuo 50% del capitale sociale di Finmav.

C. Contenuto dell’Accordo

1.Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali sono riconducibili alla fattispecie disciplinata dall’articolo 122, comma primo, del TUF.

2.Oggetto dell’Accordo

L’Accordo sarà efficace a condizione che intervenga un accordo tra Avelar e un primario istituto di credito in merito all’accollo di un debito massimo di Euro 6.100.000 più interessi maturati dal 15 aprile 2011 sull’importo in linea capitale oggetto di accollo. Per l’effetto Avelar acquisterà il 100% del capitale sociale di Finmav e sarà efficace l’impegno a non promuovere, esercitare o proseguire azioni di responsabilità ex art. 2393 o art. 2393-bis o art. 2395 cod. civ. nei confronti del Signor Pier Angelo Masselli quale amministratore di Kerself e di ciascuna controllata di Kerself, e a non votare eventuali azioni di responsabilità con le azioni direttamente o indirettamente detenute in Kerself.

La sopra menzionata condizione, il cui termine è stato più volte prorogato, si è avverata in data 9 gennaio 2012 e conseguentemente, in pari data, Avelar ha acquistato il 100% del capitale sociale di Finmav.

L’Accordo prevede inoltre, in caso di azioni di responsabilità promosse da terzi nei confronti del Signor Pier Angelo Masselli, l’impegno di Avelar a partecipare comunque alle relative assemblee ed ad astenersi senza indicare le motivazioni di voto.

3.Durata dell’Accordo

L’Accordo avrà durata triennale.

D. Controllo

All’avverarsi della condizione, Avelar eserciterà il controllo di diritto su Finmav che attualmente esercita il controllo di fatto su Kerself.

E. Registro delle imprese

L’Accordo contenente le pattuizioni parasociali di cui al presente estratto viene comunicato a Consob e depositato presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, nei termini previsti dalla legge.

14 gennaio 2012

[KA.4.12.1]


  KERSELF S.P.A.

Ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF") e degli articoli 127 e seguenti del regolamento emittenti approvato con delibera CONSOB del 19 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto il contenuto di un accordo di natura parasociale (l’ "Accordo") raggiunto in data 31 gennaio 2012 nell’ambito del piano di risanamento di Kerself S.p.A. con sede legale in Correggio, Via della Tecnica 8, 42015 (RE), iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, codice fiscale e partita IVA n. 01777890359, quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Kerself" o l’"Emittente").

A. Soggetti aderenti all’Accordo

I partecipanti all’Accordo sono:

- Avelar Energy Ltd., con sede legale in Zurigo, Svizzera, Claridenstrasse n. 22, numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Zurigo n. CH-020.3.030.511-1 ("Avelar"). Avelar è una società di diritto svizzero controllata dal Gruppo Renova;

- Nobis S.r.l., società di diritto italiano con sede in Padova, Via Altinate n. 120 (di seguito, "Nobis");

- Vitré s.s., società di diritto italiano con sede in Padova, Prato della Valle n. 105 (di seguito, "Vitrè" e congiuntamente a Nobis, i "Soci di Minoranza")

B. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo

L’Accordo interessa n. 27.329.457 azioni ordinarie che rappresentano il 59,733% del capitale sociale di Kerself.

Alla data di pubblicazione del presente estratto, il capitale sociale sottoscritto e versato dell’Emittente è pari a complessivi nominali Euro 17.951.212,04, ed è costituito da numero 45.752.821 azioni ordinarie senza valore nominale.

C. Azioni conferite all’Accordo

Parti

Numero azioni

Quota % sulle azioni conferite

Quota % sul capitale sociale

Avelar*

20.385.591

74,592

44,556

Nobis

3.696.219

13,525

8,079

Vitrè

3.247.647

11,883

7,098



* Direttamente e indirettamente tramite Finmav S.p.A.

D. Controllo

Avelar è in grado di esercitare individualmente il controllo di fatto ai sensi dell’articolo 93 del TUF.

E. Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo sono riconducibili alle fattispecie disciplinate dall’art. 122, comma 1 e comma 5, lettere b) e d), del TUF.F. Contenuto dell’Accordo

1. Composizione dell’organo amministrativo

Salvo quanto di seguito precisato, per tutta la durata dell’Accordo, Avelar avrà il diritto di nominare la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione di Kerself con persone di sua esclusiva designazione.

Avelar si è impegnata a votare insieme con i Soci di Minoranza nell’assemblea dei soci di Kerself la nomina di un componente del consiglio di amministrazione dell’Emittente indicato congiuntamente dai Soci di Minoranza.

Avelar si è inoltre impegnata a votare in favore della nomina di un nuovo membro designato dai Soci di Minoranza nel caso in cui il membro del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente designato dai Soci di Minoranza cessi per qualsiasi ragione dalle proprie funzioni.

L’Accordo riconosce ai Soci di Minoranza il diritto di ottenere che Avelar voti in favore della revoca del consigliere di loro designazione e che Avelar voti a favore della sua sostituzione con altro consigliere dagli stessi designato, fermo restando l’obbligo dei Soci di Minoranza di tenere Kerself manlevata e indenne da qualsiasi danno dovesse derivarle in caso di revoca senza giusta causa.

2. Limiti al trasferimento delle azioni

I Soci di Minoranza si sono impegnati a non trasferire, in tutto o in parte, e a non costituire vincoli sulle azioni Kerself conferite al presente Accordo (le "Azioni") per un periodo di dodici mesi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo.

Alla scadenza dei predetti dodici mesi tali limiti permarranno sul 75% delle Azioni per un periodo di ulteriori sei mesi, alla scadenza dei quali permarranno sul 45% delle Azioni per un periodo di ulteriori sei mesi, alla scadenza dei quali permarranno sul 15% delle Azioni per un periodo di ulteriori sei mesi.

Allo scadere del trentesimo mese dalla sottoscrizione dell’Accordo i Soci di Minoranza saranno quindi liberi di trasferire o costituire vincoli sulla totalità delle Azioni.

È comunque previsto che, trascorso l’iniziale periodo di dodici mesi dalla sottoscrizione dell’Accordo, Avelar, (anche tenendo conto delle quantità di scambio delle azioni Kerself sul mercato), avrà la facoltà di ridurre ulteriormente la porzione delle Azioni sulle quali insistono i limiti di trasferimento sopra descritti laddove i Soci di Minoranza avanzassero una tale richiesta.

3. Durata dell’Accordo

L’Accordo avrà durata triennale e si intenderà automaticamente risolto nel caso in cui un terzo acquisti una partecipazione al contempo superiore al 30% del capitale sociale di Kerself e superiore alla partecipazione detenuta da Avelar.

G. Registro delle imprese

L’Accordo di cui al presente estratto è stato comunicato a CONSOB ed è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, nei termini previsti dalla legge.

4 febbraio 2012

[KA.5.12.1]


KERSELF S.P.A.

Ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF") e degli articoli 127 e seguenti del regolamento emittenti approvato con delibera CONSOB del 19 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto il contenuto di un accordo di natura parasociale (l’ "Accordo") raggiunto in data 31 gennaio 2012 nell’ambito del piano di risanamento di Kerself S.p.A. con sede legale in Correggio, Via della Tecnica 8, 42015 (RE), iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, codice fiscale e partita IVA n. 01777890359, quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Kerself" o l’"Emittente").

A. Soggetti aderenti all’Accordo

I partecipanti all’Accordo sono:

- Avelar Energy Ltd., con sede legale in Zurigo, Svizzera, Claridenstrasse n. 22, numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Zurigo n. CH-020.3.030.511-1 ("Avelar"). Avelar è una società di diritto svizzero controllata dal Gruppo Renova;

- Francesco Maggi, nato a Altamura (Bari) il 18 settembre 1964 e residente in Via Manzoni n. 102, 70022 Altamura (Bari) ( "FM")

- Sebastiano Maggi, nato a Altamura (Bari) il 5 agosto 1966 e residente in C.da Grotta Formica c.s., 70022 Altamura (Bari) ("SM")

- Angelo Colonna, nato a Altamura (Bari) il 20 maggio 1968 e residente in Via Parigi 17, 70022 Altamura (Bari) ("AC" e congiuntamente a FM e SM, i "Soci di Minoranza")B. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo

L’Accordo interessa n. 26.040.474 azioni ordinarie che rappresentano il 56,916% del capitale sociale di Kerself.

Alla data di pubblicazione del presente estratto, il capitale sociale sottoscritto e versato dell’Emittente è pari a complessivi nominali Euro 17.951.212,04, ed è costituito da numero 45.752.821 azioni ordinarie senza valore nominale.

C. Azioni conferite all’Accordo

Parti

Numero azioni

Quota % sulle azioni conferite

Quota % sul capitale sociale

Avelar

20.385.591

78,284

44,556

FM

2.375.051

9,121

5,191

SM

2.375.051

9,121

5,191

AC

904.781

3,475

1,978



* Direttamente o indirettamente tramite Finmav S.p.A.

D. Controllo

Avelar è in grado di esercitare individualmente il controllo di fatto ai sensi dell’articolo 93 del TUF.

E. Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo sono riconducibili alle fattispecie disciplinate dall’art. 122, comma 1 e comma 5, lettere b) e d), del TUF.F. Contenuto dell’Accordo

1. Composizione dell’organo amministrativo

Oltre a quanto di seguito precisato, per tutta la durata dell’Accordo, Avelar avrà il diritto di nominare la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione di Kerself con persone di sua esclusiva designazione.

Avelar si è impegnata a fare tutto quanto in proprio potere in qualità di azionista di Kerself affinché, i Soci di Minoranza possano, congiuntamente, designare un amministratore nel Consiglio di Amministrazione di Kerself.

Avelar si è inoltre impegnata, nel caso in cui il membro del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente designato dai Soci di Minoranza cessi per qualsiasi ragione dalle proprie funzioni, a votare in sostituzione un amministratore il cui nominativo verrà indicato congiuntamente dai Soci di Minoranza.

2. Limiti al trasferimento delle azioni

I Soci di Minoranza si sono impegnati a non trasferire, in tutto o in parte, e a non costituire vincoli sulle azioni Kerself conferite al presente Accordo (le "Azioni") per un periodo di dodici mesi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo.

Alla scadenza dei predetti dodici mesi tali limiti permarranno sul 75% delle Azioni per un periodo di ulteriori sei mesi, alla scadenza dei quali permarranno sul 45% delle Azioni per un periodo di ulteriori sei mesi, alla scadenza dei quali permarranno sul 15% delle Azioni per un periodo di ulteriori sei mesi.

Allo scadere del trentesimo mese dalla sottoscrizione dell’Accordo i Soci di Minoranza saranno quindi liberi di trasferire o costituire vincoli sulla totalità delle Azioni.

È comunque previsto che, trascorso l’iniziale periodo di dodici mesi dalla sottoscrizione dell’Accordo, Avelar, (anche tenendo conto delle quantità di scambio delle azioni Kerself sul mercato), avrà la facoltà di ridurre ulteriormente la porzione delle Azioni sulle quali insistono i limiti di trasferimento sopra descritti laddove i Soci di Minoranza avanzassero una tale richiesta.

3. Durata dell’Accordo

L’Accordo avrà durata triennale e si intenderà automaticamente risolto nel caso in cui un terzo acquisti una partecipazione al contempo superiore al 30% del capitale sociale di Kerself e superiore alla partecipazione detenuta da Avelar.

G. Registro delle imprese

L’Accordo di cui al presente estratto è stato comunicato a CONSOB ed è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, nei termini previsti dalla legge.

4 febbraio 2012

[KA.6.12.1]


KERSELF S.P.A.

Ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF") e degli articoli 127 e seguenti del regolamento emittenti approvato con delibera CONSOB del 19 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto il contenuto di un accordo di natura parasociale (l’ "Accordo") raggiunto in data 22 marzo 2012 avente ad oggetto Kerself S.p.A. con sede legale in Correggio, Via della Tecnica 8, 42015 (RE), iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, codice fiscale e partita IVA n. 01777890359, quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Kerself" o l’"Emittente").

A. Soggetti aderenti all’Accordo

I partecipanti all’Accordo sono:

- Avelar Energy Ltd., con sede legale in Zurigo, Svizzera, Claridenstrasse n. 22, numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Zurigo n. CH-020.3.030.511-1 ("Avelar"). Avelar è una società di diritto svizzero controllata dal Gruppo Renova;

- Jiangsu Zongyi Group inc, con sede legale in Zongyi Digital City, Xingdong Town, Tongzhou District, Nantong City, Jiangsu Province, Repubblica Popolare Cinese ("Zongyi"). Zongyi è una società di diritto cinese a capo del Gruppo Zongyi.

B. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo

L’Accordo interessa n. 31.196.401 azioni ordinarie che rappresentano il 55,15% del capitale sociale di Kerself, comprensive delle azioni che saranno nella disponibilità di Zongyi ad esito della sottoscrizione dell’aumento di capitale da Euro 20 milioni circa deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Kerself S.p.A. in data 12 gennaio 2012 che è previsto sia sottoscritto da Zongyi o da altro soggetto dalla stessa designato (l’"Aumento di Capitale").

Alla data di pubblicazione del presente estratto, il capitale sociale sottoscritto e versato dell’Emittente è pari a complessivi nominali Euro 17.951.212,04, ed è costituito da numero 45.752.821 azioni ordinarie senza valore nominale.C. Azioni conferite all’Accordo

La seguente tabella illustra le azioni Kerself oggetto dell’Accordo detenute da Avelar e Zongyi ad esito della sottoscrizione dell’Aumento di Capitale.

Parti

Numero azioni

Quota % sulle azioni conferite

Quota % sul capitale sociale

Avelar*

20.385.591

65,35%

36,04%

Zongyi

10.810.810

34,65%

19,11%


* Direttamente e indirettamente tramite Finmav S.p.A.

D. Controllo

Avelar è in grado di esercitare individualmente il controllo di fatto ai sensi dell’articolo 93 del TUF.

E. Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo sono riconducibili alle fattispecie disciplinate dall’art. 122, commi 1 e 5 del TUF.F. Contenuto dell’Accordo

1. Composizione dell’organo amministrativo

Salvo quanto di seguito precisato, per tutta la durata dell’Accordo, Avelar avrà il diritto di nominare la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione di Kerself con persone di sua esclusiva designazione.

- A seguito della sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, alla data in cui Zongyi diverrà socio di Kerself, due soggetti designati da Zongyi dovranno essere eletti amministratori dell’Emittente.

- Avelar si è impegnata a far eleggere, anche in sede di eventuale rinnovo:

(i) due componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente indicati da Zongyi, a condizione che quest’ultima detenga una partecipazione in Kerself di almeno il 5%;

(ii) un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente indicato da Zongyi, a condizione che quest’ultima detenga una partecipazione in Kerself di almeno il 2% (compreso) e massimo il 5%. In tal caso Zongyi si impegna a fare in modo che uno dei due amministratori di propria designazione eventualmente in carica rassegni le proprie dimissioni.

- In sede di prima nomina dei due componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente indicati da Zongyi, l’Emittente potrà alternativamente convocare una assemblea che deliberi l’incremento del numero degli amministratori da sette a nove e successivamente eleggere i soggetti indicati da Zongyi, oppure, in caso vi siano due componenti del Consiglio di Amministrazione che accettino di rassegnare le proprie dimissioni, potrà procedere alla cooptazione di questi a favore dei soggetti indicati da Zongyi e successivamente convocare l’assemblea che provveda all’incremento del numero degli amministratori e alla integrazione del Consiglio.

- Avelar si è impegnata a votare in favore della nomina di un nuovo membro designato da Zongyi nel caso in cui il membro del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente designato da Zongyi cessi per qualsiasi ragione dalle proprie funzioni.

- Per tutta la durata dell’Accordo il Consiglio di Amministrazione di Kerself non potrà essere composto da più di 9 membri.

- Poiché Zongyi ha la facoltà di designare un soggetto che sottoscriva l’Aumento di Capitale, l’Accordo prevede che le previsioni dello stesso troveranno applicazione anche nei confronti del soggetto eventualmente designato.

2. Durata dell’Accordo

L’Accordo avrà la durata di tre anni, che decorreranno dalla data in cui Zongyi diventerà socio di Kerself S.p.A. e si intenderà automaticamente rinnovato per ulteriori tre anni salvo il caso di recesso che una parte comunichi alla parte non recedente entro 6 mesi dalla scadenza naturale dell’Accordo. Ai sensi dell’Accordo, Avelar non ha la facoltà di risolvere lo stesso.

G. Registro delle imprese

L’Accordo di cui al presente estratto viene comunicato a CONSOB e depositato presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, nei termini previsti dalla legge.

27 marzo 2012

[KA.7.12.1] 


KERSELF S.P.A.

Ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF") e degli articoli 127 e seguenti del regolamento emittenti approvato con delibera CONSOB del 19 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto il contenuto di un accordo di natura parasociale (l’ "Accordo") raggiunto in data 17 febbraio 2011 nell’ambito del trasferimento ad Avelar Energy Ltd. delle azioni di Finmav S.p.A. ("Finmav") società che detiene circa il 27 % di Kerself S.p.A. con sede legale in Correggio, Via della Tecnica 8, 42015 (RE), iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, codice fiscale e partita IVA n. 01777890359 ("Kerself").

A. Soggetti aderenti all’Accordo

I partecipanti all’Accordo sono:

- Avelar Energy Ltd., con sede legale in Zurigo, Svizzera, Claridenstrasse n. 22, numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Zurigo n. CH-020.3.030.511-1("Avelar"). Avelar è una società di diritto svizzero controllata dal Gruppo Renova;

- Pier Angelo Masselli, nato a Correggio (RE) il giorno 29/08/1958, residente in Rio Saliceto (RE), Via San Lodovico n. 65, codice fiscale MSSPNG58M29D037T.

B. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo

L’Accordo interessa n. 20.385.591,00 azioni ordinarie che rappresentano il 44,556 % del capitale sociale di Kerself.

C. Contenuto dell’Accordo

1.Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali sono riconducibili alla fattispecie disciplinata dall’articolo 122, comma primo, del TUF.

2.Oggetto dell’Accordo

L’Accordo sarà efficace a condizione che intervenga un accordo tra Avelar e un primario istituto di credito in merito all’accollo di un debito massimo di Euro 6.100.000 più interessi maturati dal 15 aprile 2011 sull’importo in linea capitale oggetto di accollo. Per l’effetto Avelar acquisterà il 100% del capitale sociale di Finmav e sarà efficace l’impegno a non promuovere, esercitare o proseguire azioni di responsabilità ex art. 2393 o art. 2393-bis o art. 2395 cod. civ. nei confronti del Signor Pier Angelo Masselli quale amministratore di Kerself e di ciascuna controllata di Kerself, e a non votare eventuali azioni di responsabilità con le azioni direttamente o indirettamente detenute in Kerself.

La sopra menzionata condizione, il cui termine è stato più volte prorogato, si è avverata in data 9 gennaio 2012 e conseguentemente, in pari data, Avelar ha acquistato il 100% del capitale sociale di Finmav.

L’Accordo prevede inoltre, in caso di azioni di responsabilità promosse da terzi nei confronti del Signor Pier Angelo Masselli, l’impegno di Avelar a partecipare comunque alle relative assemblee ed ad astenersi senza indicare le motivazioni di voto.

3.Durata dell’Accordo

L’Accordo avrà durata triennale.

D. Controllo

All’avverarsi della condizione, Avelar eserciterà il controllo di diritto su Finmav che attualmente esercita il controllo di fatto su Kerself.

E. Registro delle imprese

L’Accordo contenente le pattuizioni parasociali di cui al presente estratto vengono comunicati a Consob e depositati presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, nei termini previsti dalla legge.

4 febbraio 2012

[KA.4.12.2]


AION RENEWABLES S.P.A. (GIA'  KERSELF S.P.A.)

Ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF") e degli articoli 127 e seguenti del regolamento emittenti approvato con delibera CONSOB del 19 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto il contenuto di un accordo di natura parasociale (l’ "Accordo") raggiunto in data 17 febbraio 2011 nell’ambito del trasferimento ad Avelar Energy Ltd. delle azioni di Finmav S.p.A. ("Finmav") società che detiene circa il 27 % di Kerself S.p.A. con sede legale in Correggio, Via della Tecnica 8, 42015 (RE), iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, codice fiscale e partita IVA n. 01777890359 ("Kerself").

A. Soggetti aderenti all’Accordo

I partecipanti all’Accordo sono:

- Avelar Energy Ltd., con sede legale in Zurigo, Svizzera, Claridenstrasse n. 22, numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Zurigo n. CH-020.3.030.511-1("Avelar"). Avelar è una società di diritto svizzero controllata dal Gruppo Renova;

- Pier Angelo Masselli, nato a Correggio (RE) il giorno 29/08/1958, residente in Rio Saliceto (RE), Via San Lodovico n. 65, codice fiscale MSSPNG58M29D037T.

B. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo

L’Accordo interessa n. 20.385.591 azioni ordinarie che rappresentano il 36,04 % del capitale sociale di Kerself.

C. Contenuto dell’Accordo

1.Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali sono riconducibili alla fattispecie disciplinata dall’articolo 122, comma primo, del TUF.

2.Oggetto dell’Accordo

L’Accordo sarà efficace a condizione che intervenga un accordo tra Avelar e un primario istituto di credito in merito all’accollo di un debito massimo di Euro 6.100.000 più interessi maturati dal 15 aprile 2011 sull’importo in linea capitale oggetto di accollo. Per l’effetto Avelar acquisterà il 100% del capitale sociale di Finmav e sarà efficace l’impegno a non promuovere, esercitare o proseguire azioni di responsabilità ex art. 2393 o art. 2393-bis o art. 2395 cod. civ. nei confronti del Signor Pier Angelo Masselli quale amministratore di Kerself e di ciascuna controllata di Kerself, e a non votare eventuali azioni di responsabilità con le azioni direttamente o indirettamente detenute in Kerself.

La sopra menzionata condizione, il cui termine è stato più volte prorogato, si è avverata in data 9 gennaio 2011 e conseguentemente, in pari data, Avelar ha acquistato il 100% del capitale sociale di Finmav.

L’Accordo prevede inoltre, in caso di azioni di responsabilità promosse da terzi nei confronti del Signor Pier Angelo Masselli, l’impegno di Avelar a partecipare comunque alle relative assemblee ed ad astenersi senza indicare le motivazioni di voto.

3.Durata dell’Accordo

L’Accordo avrà durata triennale.

D. Controllo

All’avverarsi della condizione, Avelar eserciterà il controllo di diritto su Finmav che attualmente esercita il controllo di fatto su Kerself.

E. Registro delle imprese

L’Accordo contenente le pattuizioni parasociali di cui al presente estratto viene comunicato a Consob e depositato presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, nei termini previsti dalla legge.

27 aprile 2012

[KA.4.12.3]

*      *      *

Il patto è arrivato alla sua naturale scadenza in data 17 febbraio 2014