AIR DOLOMITI SPA - Estratto del patto parasociale - AREA PUBBLICA
Società quotate - Estratto del patto parasociale (raccolta storica)
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
AIR DOLOMITI S.P.A.
In data 21 febbraio 2001,Air Dolomiti S.p.A.e Deutsche Lufthansa A.G.(di seguito le "Parti "),quali soci di riferimento di "Air Dolomiti S.p.A.-Linee Aeree Regionali Europee "(di seguito la "Società "),hanno stipulato un patto parasociale (di seguito il "Patto ")avente ad oggetto,nel rispetto della normativa inderogabile di legge, loro rapporti futuri in relazione al loro investimento nella Società al fine di svilupparla, in stretta e reciproca collaborazione, sul mercato italiano ed europeo,e garantire continuità e stabilità alle attività ed alle politiche della Società stessa.
Il Patto si articola nei seguenti capitoli:
I Premesse - Appendici - Determinate definizioni.
II Attività della Società.
III Corporate governance della Società.
IV Cessione di azioni.
V Opzioni di Acquisto e di Vendita.
VI Disposizioni generali.
Ai fini delle previsioni degli articoli 122 e ss.del D.Lgs.24.2.1998 n.58,si riportano in via sintetica le previsioni salienti del Patto:
- In relazione alla gestione della Società,le Parti hanno convenuto che, durante il periodo di validità del Patto,esse eserciteranno il loro diritto di voto nelle assemblee o, secondo il caso, daranno istruzioni ai componenti del consiglio di amministrazione nominati su loro designazione, in modo che:
- la Società venga gestita sulla base di principi di impresa, pianificazione finanziaria e controlli del budget indipendenti, commercialmente sani, orientati al profitto ed all'autofinanziamento;
- fino a quando tutti i debiti in essere della Società non siano stati rimborsati, tutte le eccedenze di cassa vengano destinate al rimborso di detti debiti in essere, salvo che l'assemblea degli azionisti o il consiglio di amministrazione decidano azioni più remunerative.
- In relazione all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, le Parti hanno stabilito di sindacare un numero di azioni corrispondenti al 50,03%del capitale deliberato della Società (di seguito le "Azioni Sindacate ")e di esprimere il voto, in relazione a tali Azioni Sindacate, alle assemblee della Società coerentemente con la relativa delibera approvata dal Comitato di Sindacato (come di seguito definito).
La seguente tabella riporta il numero di Azioni Sindacate pre e post-completamento dell'Offerta Globale:
Pre Offerta Globale | % su totale Azioni Sindacate | % su capitale sociale | Post Offerta Globale | % su totale Azioni Sindacate | % su capitale sociale | |
Azioni detenute da Deutsche Lufthansa A.G. a servizio del Patto | 1.722.500 |
52,0 |
26,00 |
1.722.500 |
41,4 |
20,69 |
Azioni detenute da Air Dolomiti S.p.A. a servizio del Patto | 1.591.988 |
48,0 |
24,03 |
2.442.498 |
58,6 |
29,34 |
Totale AzioniSindacate | 3.314.488 |
100 |
50,03 |
4.164.998 |
100 |
50,03 |
Le Parti hanno convenuto di costituire un comitato di sindacato (di seguito il "Comitato di Sindacato ")composto da quattro soggetti,di cui due di nomina Air Dolomiti S.p.A.e due di nomina Deutsche Lufthansa A.G.,i quali entreranno tra l'altro a far parte del consiglio di amministrazione della Società.
In virtù dei meccanismi del Patto,nessuna delle Parti può controllare singolarmente la Società.
- In relazione alla costituzione del consiglio di amministrazione della Società,le
Parti si sono poi impegnate a fare quanto possibile affinché questo sia costituito,durante la validità del Patto,da nove componenti,dei quali:
- due amministratori nominati su designazione di Deutsche Lufthansa A.G.;
- almeno quattro amministratori nominati su designazione di Air Dolomiti S.p.A.;
- due amministratori indipendenti,nel significato attribuito a tale termine dalladisciplina della corporate governance elaborata da Borsa Italiana S.p.A..
Le Parti,al fine di assicurare un ampio consenso su questioni di particolareimportanza per la Società,hanno convenuto che -tra le altre -le deliberesulle materie indicate qui di seguito resteranno riservate al consiglio di amministrazione,che dovrà deliberare a maggioranza di sei noni dei propri componenti (in caso di mancato raggiungimento di detto quorum,le Parti farannoperaltro del loro meglio affinché i componenti del consiglio di amministrazionenominati su loro designazione pospongano la relativa delibera ad una nuovariunione del consiglio di amministrazione):
- approvazione dei business plan,piani operativi,budget degli investimenti ebudget operativi della Società e di tutte le loro modifiche;
- wetlease di un aeromobile se il periodo di noleggio supera il periodo di unastagione di volo IATA,o wetlease di più di un aeromobile entro il periodo diuna stagione di volo IATA,indipendentemente dalla durata del wetlease,oeventuale proroga della durata di un wetlease;
- stipula di contratti di finanziamento a lungo e medio termine ovvero eccedentiEuro 500.000;
- stipula di contratti aventi ad oggetto aeromobili o motori,ovvero ancora contratti eccedenti Euro 500.000;
- determinazione delle politiche,direttive e norme che governano l'esercizio deicompiti,delle funzioni e delle responsabilità del Presidente del consiglio d' amministrazione,del Vice Presidente del consiglio di amministrazione e di qualunque altro amministratore;
- raccomandazioni per la distribuzione degli utili o la loro assegnazione a riserva;
- acquisizione,alienazione o concessione di ipoteca si immobili o diritti immobiliari;
- concessione di garanzie su beni della Società.
- In materia di trasferimento delle azioni detenute nella Società (e salvo quantoprevisto al punto 5 che segue),le Parti hanno pattuito di non vendere,trasferire,impegnare o in qualunque altro modo cedere il titolo o i diritti a,o in altromodo gravare,qualunque Azione Sindacata da esse rispettivamente detenuta,odiritti di opzione su nuove azioni loro rispettivamente assegnate in relazione alleAzioni Sindacate,o intraprendere alcuna azione che porti o possa portare a oavere effetto simile a quanto sopra indicato durante il periodo decorrente tral'entrata in vigore del Patto ed il 31 dicembre 2003 (nonché,limitatamente aiconcorrenti della Società e/o di alcuna delle Parti,sino al 31 dicembre 2004).
Air Dolomiti S.p.A.ha fatto in modo che i propri azionisti si impegnassero neiconfronti di Deutsche Lufthansa A.G.a non vendere,trasferire,impegnare o inqualunque altro modo cedere il titolo o i diritti a,o in altro modo gravare,qualunque azione della Air Dolomiti S.p.A.da essi detenuta,o i diritti di opzionesu nuove azioni della Air Dolomiti S.p.A.ad essa assegnate,o intraprenderealcuna azione che porti o possa portare a o avere effetto simile a quanto sopraindicato durante il periodo che inizia con l'entrata in vigore del Patto e si conclude il 31 dicembre 2003.
- Con effetto dal 1 gennaio 2003,Air Dolomiti S.p.A.ha concesso a DeutscheLufthansa A.G.un 'opzione per l'acquisto di n.2.600.000 azioni detenute daAir Dolomiti S.p.A.nella Società (l'"Opzione di Acquisto ").
Per converso, sempre con effetto dal 1 gennaio 2003,Deutsche LufthansaA.G.ha concesso a Air Dolomiti S.p.A.un 'opzione di vendita delle azioni detenute da Air Dolomiti S.p.A.stessa (l'"Opzione di Vendita "),regolata nel modoche segue:
- nell'eventualità in cui Deutsche Lufthansa A.G.non abbia esercitato l'Opzionedi Acquisto,l'Opzione di Vendita riguarderà 2.600.000 azioni della Societàdetenute da Air Dolomiti S.p.A.;
- nell'eventualità in cui Deutsche Lufthansa A.G.abbia esercitato l'Opzione diAcquisto,Air Dolomiti S.p.A.potrà esercitare l'Opzione di Vendita per tutte lerimanenti azioni detenute dalla stessa nella Società alla data di eserciziodell'Opzione di Vendita.
Il prezzo per azione per l'esercizio dell'Opzione di Acquisto e dell'Opzione diVendita sarà il prezzo medio delle azioni sul "Mercato Telematico Azionario "organizzato e gestito da Borsa Italia S.p.A.nei cento giorni di borsa aperta cheprecedono direttamente la data di spedizione della comunicazione avente adoggetto esercizio dell'Opzione di Acquisto o dell'Opzione di Vendita,secondoil caso,secondo quanto pubblicato quotidianamente da "Il Sole 24 Ore ".
- Il Patto è entrato in vigore al data del 21 febbraio 2001,data di stipula dellostesso,e rimarrà in vigore fino al sopravvenire della prima,in ordine di tempo,fra le seguenti date o eventualità:
- data della delibera degli azionisti di messa in liquidazione della Società;
- data in cui una qualunque delle Parti (o i propri aventi causa)cessi di possedere le azioni della Società;
- esercizio dell'Opzione di Acquisto o dell'Opzione di Vendita;
- 31 Dicembre 2003.
È esclusa la rinnovazione automatica del Patto.
- Ciascuna Parte potrà risolvere il Patto in caso di inadempimento dell'altra Partenonché al verificarsi,tra l'altro,di uno qualunque dei seguenti eventi che riguardi l'altra Parte:
- rifiuto di sottoscrivere l'aumento di capitale che potrà risultare necessariosecondo le Sezioni 2446 e/o 2447 del Codice Civile italiano o richiestodalle Autorità di Controllo competenti;
- variazione del controllo su tale Parte rispetto alla situazione esistente alladata del perfezionamento del presente Patto;
- nomina di un amministratore giudiziario o curatore fallimentare per tutti oper qualunque parte dei beni di qualunque Parte.
In caso di risoluzione,Deutsche Lufthansa A.G.avrà il diritto di esercitare in viaanticipata l'Opzione di Acquisto.
13 giugno 2001
[AH.1.01.1]
PATTO SCIOLTO CON PUBBLICAZIONE AVVENUTA IL 17.5.2003