ASSICURAZIONI GENERALI SPA - Estratto dei patti parasociali - AREA PUBBLICA
Società quotate - Estratto del patto parasociale (raccolta storica)
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.
Il 13 novembre scorso il Gruppo Euafrance e Mediobanca hanno raggiunto il seguente accordo:
1) Eurafrance S.A., La France Participation et Gestion S.A. e So.Pa.Ge.Co. S.A. (Gruppo Eurafrance) concedono irrevocabilmente a Mediobanca o ai soggetti che dovessero essere indicati da Mediobanca, il diritto di acquisto su n. 141.534 azioni Euralux S.A., pari al 75,9% del capitale.2) La France Participation et Gestion S.A. concede irrevocabilmente ai soggetti che dovessero essere indicati da Mediobanca, nel rispetto del Patto di Sindacato, il diritto di acquisto su n. 11.794.750 azioni Mediobanca (1,97% del capitale) e n. 581.250 azioni rivenienti dall'esercizio dei warrant da essa attualmente posseduta ed apportate al Sindacato stesso.
3) La France Participation et Gestion S.A. concede irrevocabilmente ai soggetti che dovessero essere indicati da Mediobanca, un diritto di acquisto sul 12,5% - una quota di nominali Lire 2,5 milioni - del capitale sociale di Fin.Priv. s.r.l. di sua proprietà.
4) I diritti di acquisto di cui ai punti precedenti potranno essere esercitati entro il 30 giugno 2001, con un preavviso di 30 giorni.
5) I prezzi di acquisto delle partecipazioni saranno determinati sulla base della media delle quotazioni in un congruo arco temporale applicando un holding discount.
6) Per tutta la durata dell'accordo il Gruppo Eurafrance si è impegnato ad astenersi da qualsiasi trattativa relativamente alle partecipazioni oggetto dello stesso ivi incluso il pacchetto Generali di Euralux (1).
7) L'accordo sostituisce e annulla quello del 6 maggio 1994 relativo alla partecipazione al capitale delle Assicurazioni Generali (depositato presso il registro delle imprese di Trieste il 24 luglio 1998).
Il presente accordo verrà depositato presso il Registro delle Imprese di Milano e di Trieste.
20 novembre 2000
[AE.1.00.1]
_______________
nota:
1. Si precisa che Euralux detiene: n. 48.862.892 azioni Assicurazioni Generali (3,9% del capitale) e n. 437.500 azioni Mediobanca (0,07% del capitale).
PATTO VENUTO MENO PER RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI IVI PREVISTI
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.
In data 13 marzo 2003 UniCredito Italiano S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e CAPITALIA S.p.A. (di seguito le "Parti" e ciascuna di esse la "Parte"), azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A. (di seguito "Generali"), riconosciuto il valore strategico di Generali nel contesto economico finanziario italiano e ritenuto necessario promuovere una forma di consultazione stabile tra loro, fermo il rispetto della piena libertà di ciascuna di esse in relazione alle partecipazioni rispettivamente detenute in Generali, hanno sottoscritto un Patto di Consultazione (di seguito il "Patto di Consultazione"), aperto all'adesione di altri soggetti.
Le Parti hanno concluso il Patto di Consultazione in ragione del possesso, alla data della sottoscrizione, delle quote di partecipazione al capitale ordinario di Generali. Alla data del 4 luglio 2003 le partecipazioni di ciascun paciscente ammontavano:
UniCredito Italiano S.p.A.
n. 45.628.396 azioni in proprietà e n. 1.420.926 azioni a titolo di pegno, per una percentuale complessiva del 3,687%.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
n. 22.516.432 azioni in proprietà e n. 464.035 a titolo di pegno, per una percentuale complessiva del 1,801%.
Capitalia S.p.A.
n. 43.554.625 azioni in proprietà e n. 686.422 a titolo di pegno, per una percentuale complessiva del 3,467%.
Il Patto di Consultazione prevede quanto segue:
- le Parti si impegnano a consultarsi periodicamente e, in ogni caso, entro sette giorni prima dell'assemblea di Generali per discutere di qualsiasi argomento di interesse comune relativo alla Società ed ogni qualvolta anche una sola di esse lo ritenga opportuno;
- ciascuna Parte avrà diritto di convocare la riunione di tutti gli aderenti al Patto di Consultazione, indicando gli argomenti oggetto della discussione e specificando la data, il luogo e l'ora della riunione, tenendo presente che obiettivo del Patto di Consultazione è la discussione preventiva di ogni argomento di rilevante importanza per la loro situazione di azionisti;
- le Parti danno atto e riconoscono che il Patto di Consultazione non è diretto a costituire vincoli in merito all'esercizio dei diritti derivanti dal possesso e/o dalla titolarità di azioni della Società. Ciascuna Parte, ferma l'osservanza dell'impegno di consultarsi preventivamente con le altre, resta libera di esercitare tali diritti secondo le proprie autonome determinazioni;
- il Patto di Consultazione ha la durata di sei mesi, a decorrere dalla data di sua sottoscrizione, e si intenderà tacitamente prorogato per successivi periodi di pari durata qualora nessuna delle Parti abbia notificato il proprio recesso con lettera raccomandata inviata alle altre Parti entro il terzo mese precedente la scadenza originaria o prorogata . Poiché nessuna delle Parti ha comunicato il proprio recesso dal Patto di Consultazione nei termini previsti, lo stesso è da intendersi rinnovato per ulteriori sei mesi a decorrere dal 13 settembre 2003, data di scadenza originaria;
- l'efficacia del Patto di Consultazione verrà meno nei confronti della Parte che, nel corso della sua durata, abbia ceduto o comunque dimesso la propria partecipazione in Generali o l'abbia ridotta in modo sostanziale;
- le Parti auspicano che il Patto di Consultazione possa essere in futuro modificato e/o sostituito da un diverso accordo che, se del caso, potrà avere le forme e i contenuti di un sindacato di voto;
- il Patto di Consultazione è regolato dalla legge italiana, senza applicazione delle norme sul conflitto di leggi.
Il Patto di Consultazione verrà depositato presso l'Ufficio del Registro di Trieste nei termini di legge
UNICREDITO ITALIANO SPA
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
CAPITALIA SPA
9 luglio 2003
[AE.3.03.2]
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.
In data 13 marzo 2003 UniCredito Italiano S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e CAPITALIA S.p.A. (di seguito le "Parti" e ciascuna di esse la "Parte"), azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A. (di seguito "Generali"), riconosciuto il valore strategico di Generali nel contesto economico finanziario italiano e ritenuto necessario promuovere una forma di consultazione stabile tra loro, fermo il rispetto della piena libertà di ciascuna di esse in relazione alle partecipazioni rispettivamente detenute in Generali, hanno sottoscritto un Patto di Consultazione (di seguito il "Patto di Consultazione"), aperto all'adesione di altri soggetti.
Le Parti hanno concluso il Patto di Consultazione in ragione del possesso, alla data della sottoscrizione, delle quote di partecipazione al capitale ordinario di Generali. Alla data del 13 dicembre 2003le partecipazioni, dirette ed indirette, di ciascun patiscente ammontavano:
UniCredito Italiano S.p.A.
n. 45.525.387azioni in proprietà, n . 1.184.759azioni a titolo di pegno, per una percentuale complessiva del 3,661%.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
n. 21.021.440 azioni in proprietà e n. 435.032 a titolo di pegno, per una percentuale complessiva dell' 1.682%.
Capitalia S.p.A.
n. 40.554.625azioni in proprietà e n. 682.998a titolo di pegno, per una percentuale complessiva del 3,232%.
Il Patto di Consultazione prevede quanto segue:
- le Parti si impegnano a consultarsi periodicamente e, in ogni caso, entro sette giorni prima dell'assemblea di Generali per discutere di qualsiasi argomento di interesse comune relativo alla Società ed ogni qualvolta anche una sola di esse lo ritenga opportuno;
- ciascuna Parte avrà diritto di convocare la riunione di tutti gli aderenti al Patto di Consultazione, indicando gli argomenti oggetto della discussione e specificando la data, il luogo e l'ora della riunione, tenendo presente che obiettivo del Patto di Consultazione è la discussione preventiva di ogni argomento di rilevante importanza per la loro situazione di azionisti;
- le Parti danno atto e riconoscono che il Patto di Consultazione non è diretto a costituire vincoli in merito all'esercizio dei diritti derivanti dal possesso e/o dalla titolarità di azioni della Società. Ciascuna Parte, ferma l'osservanza dell'impegno di consultarsi preventivamente con le altre, resta libera di esercitare tali diritti secondo le proprie autonome determinazioni;
- il Patto di Consultazione ha la durata di sei mesi, a decorrere dalla data di sua sottoscrizione, e si intenderà tacitamente prorogato per successivi periodi di pari durata qualora nessuna delle Parti abbia notificato il proprio recesso con lettera raccomandata inviata alle altre Parti entro il terzo mese precedente la scadenza originaria o prorogata .Poiché nessuna delle Parti ha comunicato il proprio recesso dal Patto di Consultazione nei termini previsti, lo stesso è da intendersi rinnovato per ulteriori sei mesi a decorrere dal 13 marzo 2004, data di scadenza a suo tempo prorogata;
- l'efficacia del Patto di Consultazione verrà meno nei confronti della Parte che, nel corso della sua durata, abbia ceduto o comunque dimesso la propria partecipazione in Generali o l'abbia ridotta in modo sostanziale;
- le Parti auspicano che il Patto di Consultazione possa essere in futuro modificato e/o sostituito da un diverso accordo che, se del caso, potrà avere le forme e i contenuti di un sindacato di voto;
- il Patto di Consultazione è regolato dalla legge italiana, senza applicazione delle norme sul conflitto di leggi.
UNICREDITO ITALIANO SPA
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
CAPITALIA SPA
22 dicembre 2003
[AE.3.03.3]
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.
In data 13 Marzo 2003 UniCredito Italiano S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Capitalia S.p.A. (di seguito le "Parti" e ciascuna di esse la "Parte"), azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A. (di seguito "Generali"), riconosciuto il valore strategico di Generali nel contesto economico finanziario italiano e ritenuto necessario promuovere una forma di consultazione stabile tra loro, fermo il rispetto della piena libertà di ciascuna di esse in relazione alle partecipazioni rispettivamente detenute in Generali, hanno sottoscritto un Patto di Consultazione (di seguito il "Patto di Consultazione"), aperto all'adesione di altri soggetti.
Le Parti hanno concluso il Patto di Consultazione in ragione del possesso, alla data della sottoscrizione, delle quote di partecipazione al capitale ordinario di Generali. Alla data del 13 Giugno 2004 le partecipazioni, dirette ed indirette, di ciascun patiscente ammontavano a:
UniCredito Italiano S.p.A.
n. 45.643.932 azioni in proprietà, n. 1.003.629 azioni a titolo di pegno, per una percentuale complessiva del 3,656%.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
n. 20.525.440 azioni in proprietà e n. 427.532 azioni a titolo di pegno, per una percentuale complessiva dell' 1,641%.
Capitalia S.p.A.
n. 40.554.625 azioni in proprietà e n. 704.988 azioni a titolo di pegno, per una percentuale complessiva del 3,234.%.
Il Patto di Consultazione prevede quanto segue:
- le Parti si impegnano a consultarsi periodicamente e, in ogni caso, entro sette giorni prima dell'assemblea di Generali per discutere di qualsiasi argomento di interesse comune relativo alla Società ed ogni qualvolta anche una sola di esse lo ritenga opportuno;
- ciascuna Parte avrà diritto di convocare la riunione di tutti gli aderenti al Patto di Consultazione, indicando gli argomenti oggetto della discussione e specificando la data, il luogo e l'ora della riunione, tenendo presente che obiettivo del Patto di Consultazione è la discussione preventiva di ogni argomento di rilevante importanza per la loro situazione di azionisti;
- le Parti danno atto e riconoscono che il Patto di Consultazione non è diretto a costituire vincoli in merito all'esercizio dei diritti derivanti dal possesso e/o dalla titolarità di azioni della Società. Ciascuna Parte, ferma l'osservanza dell'impegno di consultarsi preventivamente con le altre, resta libera di esercitare tali diritti secondo le proprie autonome determinazioni;
- il Patto di Consultazione ha la durata di sei mesi, a decorrere dalla data di sua sottoscrizione, e si intenderà tacitamente prorogato per successivi periodi di pari durata qualora nessuna delle Parti abbia notificato il proprio recesso con lettera raccomandata inviata alle altre Parti entro il terzo mese precedente la scadenza originaria o prorogata. Poiché nessuna delle Parti ha comunicato il proprio recesso dal Patto di Consultazione nei termini previsti, lo stesso è da intendersi rinnovato per ulteriori sei mesi a decorrere dal 13 Settembre 2004, data di scadenza a suo tempo prorogata;
- l'efficacia del Patto di Consultazione verrà meno nei confronti della Parte che, nel corso della sua durata, abbia ceduto o comunque dimesso la propria partecipazione in Generali o l'abbia ridotta in modo sostanziale;
- le Parti auspicano che il Patto di Consultazione possa essere in futuro modificato e/o sostituito da un diverso accordo che, se del caso, potrà avere le forme e i contenuti di un sindacato di voto;
- il Patto di Consultazione è regolato dalla legge italiana, senza applicazione delle norme sul conflitto di leggi.
UNICREDITO ITALIANO S.p.A.
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
CAPITALIA S.p.A.
22 giugno 2004
[AE.3.04.1]
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.
UniCredito Italiano S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Capitalia S.p.A. (di seguito le "Parti" e ciascuna di esse la "Parte"), azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A. (di seguito le "Generali") hanno sottoscritto in data 13 Marzo 2003 un patto di consultazione (di seguito, il "Patto di Consultazione"), in base al quale le stesse si sono impegnate a consultarsi periodicamente e, in ogni caso, prima di ogni Assemblea di Generali, per discutere di qualsiasi argomento di interesse comune relativo alle Generali medesime.
Le Parti, a seguito dell’avvenuta stipulazione del Patto di Consultazione, hanno adempiuto ad ogni obbligo pubblicitario loro derivante dalla legge e dalla normativa regolamentare vigente.
La durata del Patto di Consultazione è stata fissata in sei mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e si intenderà tacitamente prorogato per successivi periodi di pari durata qualora nessuna delle Parti abbia notificato il proprio recesso con lettera raccomandata inviata alle altre Parti entro il terzo mese precedente la scadenza originaria o prorogata.
In ragione di quanto sopra, UniCredito Italiano S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Capitalia S.p.A. rendono noto che nessuna di esse, alla data del 13 Dicembre 2004, ha comunicato alle altre Parti il proprio recesso dal Patto di Consultazione, il quale, pertanto, dovrà intendersi rinnovato per ulteriori sei mesi, decorrenti dal 13 Marzo 2005, data di scadenza a seguito della proroga a suo tempo intervenuta.
Con l’occasione, le Parti rendono noto che le loro partecipazioni in Generali, dirette ed indirette, ammontano, alla data del 13 c.m., a:
UniCredito Italiano S.p.A.
n. 44.972.058 azioni in proprietà e n. 818.979 azioni a titolo di pegno, per una percentuale complessiva del 3,589%.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
n. 20.722.440 azioni in proprietà e n. 432.345 azioni a titolo di pegno, per una percentuale complessiva del 1,658%.
Capitalia S.p.A.
n. 40.054.625 azioni in proprietà e n. 660.615 azioni a titolo di pegno, per una percentuale complessiva del 3,191%.
UNICREDITO ITALIANO S.p.A.
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
CAPITALIA S.p.A.
22 dicembre 2004
[AE.3.04.2]
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.
Numero dei partecipanti |
n. Azioni Ordinarie Vincolate |
% su Az. Ord. Vinc.te |
% su Az. Ord. |
n. Az.Ord. non Vinc.te |
% su Az.Ord. non Vinc.te |
Totale Az. Ord Possedute |
% Totale su Az. Ord. |
13 |
1.066 |
100% |
0,000000001 |
0 |
0,000000001 |
1.066 |
0,000000001 |
Il patto è stato concluso in forma associativa. Nessuno degli aderenti ha una partecipazione superiore allo 0,1%. Non è possibile calcolare le percentuali esatte del patto al capitale sociale di Generali S.p.A. in quanto frazioni infinitesime dello stesso capitale sociale.
1. E' stata costituita una associazione non riconosciuta denominata " Associazione Amministrazione Patrimoni" (di qui in avanti " l'Associazione").
2. Gli associati si sono obbligati (i) ad acquistare o far acquistare o sottoscrivere dall'Associazione per loro conto , anche tramite sostituti, strumenti finanziari o titoli nell'ambito del "Gruppo generali", secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione; (ii) a non richiedere, durante il rapporto associativo, la formale intestazione degli strumenti finanziari e dei titoli suddetti,che resteranno , pertanto, intestai fiduciariamente all'Associazione ovvero al / i soggetto/i che questa indicherà; (iii) a conferire a soggetti di diritto designati dall'Associazione idoneo mandato per la gestione e l'amministrazione degli strumenti finanziari e titoli suddetti. Detto mandato impegnerà il mandatario ad attenersi, nell'esercizio del diritto di intervento e del diritto di voto nelle assemblee della/e società partecipata/e, alle indicazioni e istruzioni che saranno impartite, nell'interesse di tutti gli associati, dagli organi competenti dell'Associazione;(iv)ad attribuire all'Associazione un diritto di prelazione sugli strumenti finanziari e sui titoli acquistati e /o sottoscritti da ciascuno associato in caso di scioglimento del singolo vincolo associativo, nonché un diritto di opzione sull'acquisto degli strumenti finanziari e dei titoli degli associati deceduti.
3. Con propria delibera del 26 novembre 2002 il Consiglio Direttivo ha autorizzato il Consigliere Delegato a individuare i titoli e/o gli strumenti finanziari da acquistare o sottoscrivere.
4. In data 5 febbraio 2003, è stato deciso di far acquistare agli associati azioni ordinarie di Generali s.p.a fino a un controvalore di euro 21.666,658. In data 6 febbraio 2003 l'ordine è stato eseguito e sono state acquistate n. 1.066 azioni ordinarie di Generali s.p.a.
La durata dell'Associazione è illimitata.
5 Il patto sarà depositato presso il registro delle Imprese di Trieste.
6 L'accordo (i) prevede l'acquisto di azioni o strumenti finanziari; (ii) pone limiti al trasferimento degli stessi; (iii) ha per oggetto l'esercizio del diritto di voto agli stessi inerente e rientra nelle previsioni del primo comma e del quinto comma, lettere b) e c), dell'art. 122, t.u.f.
7. Organi del patto, compiti ad essi attribuiti, modalità di composizione e di funzionamento;
7.1 Il Consiglio Direttivo dell'Associazione (i) determina modalità e tempi dell'acquisto o della sottoscrizione di azioni e strumenti finanziari da parte degli associati; (ii) delibera, previa consultazione degli Associati e in maniera vincolante per gli stessi, sull'esercizio dei diritti inerenti alle partecipazioni possedute, anche per interposta persona, dagli associati nelle società del "Gruppo Generali". Esso è composto da un numero di membri compreso da sette a quindici eletti dall'assemblea degli associati, i quali durano in carica per un periodo di tempo che viene di volta in volta determinato dall'assemblea che li nomina. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei consiglieri membri.
Per la validità della riunione occorre la presenza di almeno il 30% dei Consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, qualora tra essi si verifichi la parità, prevale il voto espresso dal Presidente.
7.2 Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di dare esecuzione alle delibere assunte dal Consiglio Direttivo. Egli è nominato dal Consiglio Direttivo fra i propri membri.
7.3. Il Consigliere Delegato (i) rappresenta l'Associazione nelle assemblee e, più in generale,in ogni consesso o adunanza anche informale, delle società partecipate; (ii) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo in materia di esercizio dei diritti inerenti alle partecipazioni possedute dagli associati in società del "Gruppo Generali"; (iii) dà al/i soggetto/i fiduciariamente intestatario/intestatari delle partecipazioni possedute dagli associati in società del "Gruppo Generali" indicazioni e istruzioni al fine dell'esercizio dei diritti inerenti alle stesse, con effetto vincolante per ciascun associato; (iv) esegue in nome e per conto dell'Associazione e dei singoli associati, relativamente ai titoli e agli strumenti finanziari detenuti e/o dei quali sia stato deliberato l'acquisto o la sottoscrizione, ad ogni formalità prescritta dalla vigente normativa, anche di natura regolamentare, in materia di pubblicità e di comunicazione; (v) individua, per delega del Consiglio Direttivo, i titoli e/o gli strumenti finanziari da acquistarsi o sottoscriversi dagli associati. Il Consigliere Delegato è nominato dal Consiglio direttivo fra i propri membri.
8. Ogni associato può recedere dall'Associazione purché siano decorsi tre anni dalla sua ammissione. La dichiarazione di recesso ha efficacia decorsi tre mesi dalla relativa comunicazione. Il Consiglio Direttivo, qualora ricorrano particolari condizioni, potrà accettare il recesso dell'associato anche in termini differenti, purché l'associato versi all'Associazione un importo pari alle contribuzioni dovute per il periodo rimanente, calcolato sulla base del versamento dovuto per l'anno in corso al momento dell'esercizio del recesso, e sempre che l'associato sia in regola con i contributi passati. In ogni caso l'esercizio del diritto di recesso non potrà essere effettuato e, se comunicato, non avrà effetto, con sospensione di tutti i termini previsti nel presente articolo, nei tre mesi antecedenti le assemblee e nei due mesi successivi a tali assemblee delle società emittenti.
In nessun caso sarà rimborsata al recedente la quota annua associativa od altri importi versati all'Associazione a qualsiasi titolo; il recedente dovrà comunque adempiere agli obblighi connessi al suo status sino al momento della comunicazione di accettazione del recesso da parte del Consiglio Direttivo. Il recesso deve essere comunicato, a mezzo lettera raccomandata a r.r., al Consiglio Direttivo, specificando se, per gli strumenti finanziari e titoli detenuti per suo conto, intende a) ottenere la formale intestazione, ovvero b) avere il loro controvalore economico. I criteri per la attuazione di questa prescrizione sono contenuti nell'art. 15 dello statuto.
9. Soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati.
Meliorbanca S.P.A.
15 febbraio 2003
[AE.2.03.1]
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.
In data 13 Marzo 2003 UniCredito Italiano S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Capitalia S.p.A. (di seguito le "Parti" e ciascuna di esse la "Parte"), azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A. (di seguito "Generali"), riconosciuto il valore strategico di Generali nel contesto economico finanziario italiano e ritenuto necessario promuovere una forma di consultazione stabile tra loro, fermo il rispetto della piena libertà di ciascuna di esse in relazione alle partecipazioni rispettivamente detenute in Generali, hanno sottoscritto un Patto di Consultazione (di seguito il "Patto di Consultazione"), aperto all'adesione di altri soggetti.
Le Parti hanno concluso il Patto di Consultazione in ragione del possesso, alla data della sottoscrizione, delle quote di partecipazione al capitale ordinario di Generali. Alla data del 13 Giugno 2005 le partecipazioni, dirette ed indirette, di ciascun patiscente ammontavano a:
UniCredito Italiano S.p.A.
n. 44.972.058 azioni in proprietà, n. 610.537 azioni a titolo di pegno, per una percentuale complessiva del 3,572%.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
n. 20.483.471 azioni in proprietà e n. 349.768 azioni a titolo di pegno, per una percentuale complessiva dell' 1,632%.
Capitalia S.p.A.
n. 38.054.625 azioni in proprietà e n. 724.209 azioni a titolo di pegno, per una percentuale complessiva del 3,039%.
Il Patto di Consultazione prevede quanto segue:
- le Parti si impegnano a consultarsi periodicamente e, in ogni caso, entro sette giorni prima dell'assemblea di Generali per discutere di qualsiasi argomento di interesse comune relativo alla Società ed ogni qualvolta anche una sola di esse lo ritenga opportuno;
- ciascuna Parte avrà diritto di convocare la riunione di tutti gli aderenti al Patto di Consultazione, indicando gli argomenti oggetto della discussione e specificando la data, il luogo e l'ora della riunione, tenendo presente che obiettivo del Patto di Consultazione è la discussione preventiva di ogni argomento di rilevante importanza per la loro situazione di azionisti;
- le Parti danno atto e riconoscono che il Patto di Consultazione non è diretto a costituire vincoli in merito all'esercizio dei diritti derivanti dal possesso e/o dalla titolarità di azioni della Società. Ciascuna Parte, ferma l'osservanza dell'impegno di consultarsi preventivamente con le altre, resta libera di esercitare tali diritti secondo le proprie autonome determinazioni;
- il Patto di Consultazione ha la durata di sei mesi, a decorrere dalla data di sua sottoscrizione, e si intenderà tacitamente prorogato per successivi periodi di pari durata qualora nessuna delle Parti abbia notificato il proprio recesso con lettera raccomandata inviata alle altre Parti entro il terzo mese precedente la scadenza originaria o prorogata. Poiché nessuna delle Parti ha comunicato il proprio recesso dal Patto di Consultazione nei termini previsti, lo stesso è da intendersi rinnovato per ulteriori sei mesi a decorrere dal 13 Settembre 2005, data di scadenza a suo tempo prorogata;
- l'efficacia del Patto di Consultazione verrà meno nei confronti della Parte che, nel corso della sua durata, abbia ceduto o comunque dimesso la propria partecipazione in Generali o l'abbia ridotta in modo sostanziale;
- le Parti auspicano che il Patto di Consultazione possa essere in futuro modificato e/o sostituito da un diverso accordo che, se del caso, potrà avere le forme e i contenuti di un sindacato di voto;
- il Patto di Consultazione è regolato dalla legge italiana, senza applicazione delle norme sul conflitto di leggi.
UNICREDITO ITALIANO S.p.A.
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
CAPITALIA S.p.A.
22 giugno 2005
[AE.3.05.1]
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.
Il patto è stato concluso in forma associativa. Nessuno degli aderenti ha una partecipazione superiore allo 0,1%. Non è possibile calcolare le percentuali esatte del patto al capitale sociale di Assicurazioni Generali S.p.A. (di qui in avanti "Generali S.p.A.") in quanto frazioni infinitesime dello stesso capitale sociale.
1. E' stata costituita una associazione non riconosciuta denominata " Associazione Amministrazione Patrimoni" (di qui in avanti " l'Associazione").
2. Gli associati si sono obbligati (i) ad acquistare o far acquistare o sottoscrivere dall'Associazione per loro conto , anche tramite sostituti, strumenti finanziari o titoli nell'ambito del "Gruppo generali", secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione; (ii) a non richiedere, durante il rapporto associativo, la formale intestazione degli strumenti finanziari e dei titoli suddetti,che resteranno, pertanto, intestati fiduciariamente all'Associazione ovvero al / i soggetto/i che questa indicherà; (iii) a conferire a soggetti di diritto designati dall'Associazione idoneo mandato per la gestione e l'amministrazione degli strumenti finanziari e titoli suddetti. Detto mandato impegnerà il mandatario ad attenersi, nell'esercizio del diritto di intervento e del diritto di voto nelle assemblee della/e società partecipata/e, alle indicazioni e istruzioni che saranno impartite, nell'interesse di tutti gli associati, dagli organi competenti dell'Associazione;(iv)ad attribuire all'Associazione un diritto di prelazione sugli strumenti finanziari e sui titoli acquistati e /o sottoscritti da ciascuno associato in caso di scioglimento del singolo vincolo associativo, nonché un diritto di opzione sull'acquisto degli strumenti finanziari e dei titoli degli associati deceduti.
3. Con propria delibera del 26 novembre 2002 il Consiglio Direttivo ha autorizzato il Consigliere Delegato a individuare i titoli e/o gli strumenti finanziari da acquistare o sottoscrivere.
4. A partire 5 febbraio 2003, è stato deciso di far acquistare agli associati azioni ordinarie di Generali S.p.A . Alla data del 30 giugno 2005 la situazione delle azioni ordinarie di Generali S.p.A acquistate è la seguente:
Numero dei partecipanti | n. Azioni Ordinarie Vincolate | % su Az. Ord. Vinc.te | % su Az. Ord. | n. Az.Ord. non Vinc.te | % su Az.Ord. non Vinc.te | Totale Az. Ord Possedute | % Totale su Az. Ord. |
18 | 8.224 | 100% | 0,000000001 | 8.224 | 0,000000001 | 8.224 | 0,000000001 |
La durata dell'Associazione è illimitata.
5 Il patto sarà depositato presso il registro delle Imprese di Trieste.
6 L'accordo (i) prevede l'acquisto di azioni o strumenti finanziari; (ii) pone limiti al trasferimento degli stessi; (iii) ha per oggetto l'esercizio del diritto di voto agli stessi inerente e rientra nelle previsioni del primo comma e del quinto comma, lettere b) e c), dell'art. 122, t.u.f.
7. Organi del patto, compiti ad essi attribuiti, modalità di composizione e di funzionamento;
7.1 Il Consiglio Direttivo dell'Associazione (i) determina modalità e tempi dell'acquisto o della sottoscrizione di azioni e strumenti finanziari da parte degli associati; (ii) delibera, previa consultazione degli Associati e in maniera vincolante per gli stessi, sull'esercizio dei diritti inerenti alle partecipazioni possedute, anche per interposta persona, dagli associati nelle società del "Gruppo Generali". Esso è composto da un numero di membri compreso da sette a quindici eletti dall'assemblea degli associati, i quali durano in carica per un periodo di tempo che viene di volta in volta determinato dall'assemblea che li nomina. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei consiglieri membri.
Per la validità della riunione occorre la presenza di almeno il 30% dei Consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, qualora tra essi si verifichi la parità, prevale il voto espresso dal Presidente.
7.2 Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di dare esecuzione alle delibere assunte dal Consiglio Direttivo. Egli è nominato dal Consiglio Direttivo fra i propri membri.
7.3. Il Consigliere Delegato (i) rappresenta l'Associazione nelle assemblee e, più in generale,in ogni consesso o adunanza anche informale, delle società partecipate; (ii) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo in materia di esercizio dei diritti inerenti alle partecipazioni possedute dagli associati in società del "Gruppo Generali"; (iii) dà al/i soggetto/i fiduciariamente intestatario/intestatari delle partecipazioni possedute dagli associati in società del "Gruppo Generali" indicazioni e istruzioni al fine dell'esercizio dei diritti inerenti alle stesse, con effetto vincolante per ciascun associato; (iv) esegue in nome e per conto dell'Associazione e dei singoli associati, relativamente ai titoli e agli strumenti finanziari detenuti e/o dei quali sia stato deliberato l'acquisto o la sottoscrizione, ad ogni formalità prescritta dalla vigente normativa, anche di natura regolamentare, in materia di pubblicità e di comunicazione; (v) individua, per delega del Consiglio Direttivo, i titoli e/o gli strumenti finanziari da acquistarsi o sottoscriversi dagli associati. Il Consigliere Delegato è nominato dal Consiglio direttivo fra i propri membri.
8. Ogni associato può recedere dall'Associazione purché siano decorsi tre anni dalla sua ammissione. La dichiarazione di recesso ha efficacia decorsi tre mesi dalla relativa comunicazione. Il Consiglio Direttivo, qualora ricorrano particolari condizioni, potrà accettare il recesso dell'associato anche in termini differenti, purché l'associato versi all'Associazione un importo pari alle contribuzioni dovute per il periodo rimanente, calcolato sulla base del versamento dovuto per l'anno in corso al momento dell'esercizio del recesso, e sempre che l'associato sia in regola con i contributi passati. In ogni caso l'esercizio del diritto di recesso non potrà essere effettuato e, se comunicato, non avrà effetto, con sospensione di tutti i termini previsti nel presente articolo, nei tre mesi antecedenti le assemblee e nei due mesi successivi a tali assemblee delle società emittenti.
In nessun caso sarà rimborsata al recedente la quota annua associativa od altri importi versati all'Associazione a qualsiasi titolo; il recedente dovrà comunque adempiere agli obblighi connessi al suo status sino al momento della comunicazione di accettazione del recesso da parte del Consiglio Direttivo. Il recesso deve essere comunicato, a mezzo lettera raccomandata a r.r., al Consiglio Direttivo, specificando se, per gli strumenti finanziari e titoli detenuti per suo conto, intende a) ottenere la formale intestazione, ovvero b) avere il loro controvalore economico. I criteri per la attuazione di questa prescrizione sono contenuti nell'art. 15 dello statuto.
9. Soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati.
Meliorbanca S.P.A.
4 luglio 2005
[AE.2.05.1]
Patto non più rilevante ai sensi dell'art. 122, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 58/98
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.
In data 13 Marzo 2003 UniCredito Italiano S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Capitalia S.p.A. (di seguito le "Parti" e ciascuna di esse la "Parte"), azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A. (di seguito "Generali"), riconosciuto il valore strategico di Generali nel contesto economico finanziario italiano e ritenuto necessario promuovere una forma di consultazione stabile tra loro, fermo il rispetto della piena libertà di ciascuna di esse in relazione alle partecipazioni rispettivamente detenute in Generali, hanno sottoscritto un Patto di Consultazione (di seguito il "Patto di Consultazione"), aperto all’adesione di altri soggetti.
Le Parti hanno concluso il Patto di Consultazione in ragione del possesso, alla data della sottoscrizione, delle quote di partecipazione al capitale ordinario di Generali. Alla data del 13 Dicembre 2005 le partecipazioni, dirette ed indirette, di ciascun patiscente ammontavano a:
UniCredito Italiano S.p.A.
n. 44.972.058 azioni in proprietà, n. 460.109 azioni a titolo di pegno, per una percentuale complessiva del 3,561%.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
n. 20.618.071 azioni in proprietà e n. 441.146 azioni a titolo di pegno, per una percentuale complessiva dell’ 1,650%.
Capitalia S.p.A.
n. 40.054.625 azioni in proprietà e n. 729.709 azioni a titolo di pegno, per una percentuale complessiva del 3,196%.
Il Patto di Consultazione prevede quanto segue:
- le Parti si impegnano a consultarsi periodicamente e, in ogni caso, entro sette giorni prima dell’assemblea di Generali per discutere di qualsiasi argomento di interesse comune relativo alla Società ed ogni qualvolta anche una sola di esse lo ritenga opportuno;
- ciascuna Parte avrà diritto di convocare la riunione di tutti gli aderenti al Patto di Consultazione, indicando gli argomenti oggetto della discussione e specificando la data, il luogo e l’ora della riunione, tenendo presente che obiettivo del Patto di Consultazione è la discussione preventiva di ogni argomento di rilevante importanza per la loro situazione di azionisti;
- le Parti danno atto e riconoscono che il Patto di Consultazione non è diretto a costituire vincoli in merito all’esercizio dei diritti derivanti dal possesso e/o dalla titolarità di azioni della Società. Ciascuna Parte, ferma l’osservanza dell’impegno di consultarsi preventivamente con le altre, resta libera di esercitare tali diritti secondo le proprie autonome determinazioni;
- il Patto di Consultazione ha la durata di sei mesi, a decorrere dalla data di sua sottoscrizione, e si intenderà tacitamente prorogato per successivi periodi di pari durata qualora nessuna delle Parti abbia notificato il proprio recesso con lettera raccomandata inviata alle altre Parti entro il terzo mese precedente la scadenza originaria o prorogata. Poiché nessuna delle Parti ha comunicato il proprio recesso dal Patto di Consultazione nei termini previsti, lo stesso è da intendersi rinnovato per ulteriori sei mesi a decorrere dal 13 Marzo 2006, data di scadenza a suo tempo prorogata;
- l’efficacia del Patto di Consultazione verrà meno nei confronti della Parte che, nel corso della sua durata, abbia ceduto o comunque dimesso la propria partecipazione in Generali o l’abbia ridotta in modo sostanziale;
- le Parti auspicano che il Patto di Consultazione possa essere in futuro modificato e/o sostituito da un diverso accordo che, se del caso, potrà avere le forme e i contenuti di un sindacato di voto;
- il Patto di Consultazione è regolato dalla legge italiana, senza applicazione delle norme sul conflitto di leggi.
UNICREDITO ITALIANO S.p.A.
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
CAPITALIA S.p.A.
22 dicembre 2005
[AE.3.05.2]
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.
In data 13 Marzo 2003 UniCredito Italiano S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Capitalia S.p.A. (di seguito le "Parti" e ciascuna di esse la "Parte"), azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A. (di seguito "Generali"), riconosciuto il valore strategico di Generali nel contesto economico finanziario italiano e ritenuto necessario promuovere una forma di consultazione stabile tra loro, fermo il rispetto della piena libertà di ciascuna di esse in relazione alle partecipazioni rispettivamente detenute in Generali, hanno sottoscritto un Patto di Consultazione (di seguito il "Patto di Consultazione"), aperto all’adesione di altri soggetti.
Le Parti hanno concluso il Patto di Consultazione in ragione del possesso, alla data della sottoscrizione, delle quote di partecipazione al capitale ordinario di Generali. Alla data del 13 Giugno 2006 le partecipazioni, dirette ed indirette, di ciascun patiscente ammontavano a:
UniCredito Italiano S.p.A.
n. 44.972.058 azioni in proprietà, n. 177.513 azioni a titolo di pegno, per una percentuale complessiva del 3,538%.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
n. 20.946.575 azioni in proprietà e n. 291.655 azioni a titolo di pegno, per una percentuale complessiva dell’ 1,664%.
Capitalia S.p.A.
n. 41.754.625 azioni in proprietà e n. 837.257 azioni a titolo di pegno, per una percentuale complessiva del 3,337%.
Il Patto di Consultazione prevede quanto segue:
- le Parti si impegnano a consultarsi periodicamente e, in ogni caso, entro sette giorni prima dell’assemblea di Generali per discutere di qualsiasi argomento di interesse comune relativo alla Società ed ogni qualvolta anche una sola di esse lo ritenga opportuno;
- ciascuna Parte avrà diritto di convocare la riunione di tutti gli aderenti al Patto di Consultazione, indicando gli argomenti oggetto della discussione e specificando la data, il luogo e l’ora della riunione, tenendo presente che obiettivo del Patto di Consultazione è la discussione preventiva di ogni argomento di rilevante importanza per la loro situazione di azionisti;
- le Parti danno atto e riconoscono che il Patto di Consultazione non è diretto a costituire vincoli in merito all’esercizio dei diritti derivanti dal possesso e/o dalla titolarità di azioni della Società. Ciascuna Parte, ferma l’osservanza dell’impegno di consultarsi preventivamente con le altre, resta libera di esercitare tali diritti secondo le proprie autonome determinazioni;
- il Patto di Consultazione ha la durata di sei mesi, a decorrere dalla data di sua sottoscrizione, e si intenderà tacitamente prorogato per successivi periodi di pari durata qualora nessuna delle Parti abbia notificato il proprio recesso con lettera raccomandata inviata alle altre Parti entro il terzo mese precedente la scadenza originaria o prorogata. Poiché nessuna delle Parti ha comunicato il proprio recesso dal Patto di Consultazione nei termini previsti, lo stesso è da intendersi rinnovato per ulteriori sei mesi a decorrere dal 13 Settembre 2006, data di scadenza a suo tempo prorogata;
- l’efficacia del Patto di Consultazione verrà meno nei confronti della Parte che, nel corso della sua durata, abbia ceduto o comunque dimesso la propria partecipazione in Generali o l’abbia ridotta in modo sostanziale;
- le Parti auspicano che il Patto di Consultazione possa essere in futuro modificato e/o sostituito da un diverso accordo che, se del caso, potrà avere le forme e i contenuti di un sindacato di voto;
- il Patto di Consultazione è regolato dalla legge italiana, senza applicazione delle norme sul conflitto di leggi.
UNICREDITO ITALIANO S.p.A.
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
CAPITALIA S.p.A.
22 giugno 2006
[AE.3.06.1]
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.
In data 13 Marzo 2003 UniCredito Italiano S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Capitalia S.p.A. (di seguito le "Parti" e ciascuna di esse la "Parte"), azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A. (di seguito "Generali"), riconosciuto il valore strategico di Generali nel contesto economico finanziario italiano e ritenuto necessario promuovere una forma di consultazione stabile tra loro, fermo il rispetto della piena libertà di ciascuna di esse in relazione alle partecipazioni rispettivamente detenute in Generali, hanno sottoscritto un Patto di Consultazione (di seguito il "Patto di Consultazione"), aperto all’adesione di altri soggetti.
Le Parti hanno concluso il Patto di Consultazione in ragione del possesso, alla data della sottoscrizione, delle quote di partecipazione al capitale ordinario di Generali. Alla data del 13 dicembre 2006 le partecipazioni, dirette ed indirette, di ciascun patiscente ammontavano a:
UniCredito Italiano S.p.A.
n. 47.270.354 azioni in proprietà, n. 61.892 azioni a titolo di pegno, per una percentuale complessiva del 3,705%.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
n. 20.270.000 azioni in proprietà e n. 262.934 azioni a titolo di pegno, per una percentuale complessiva dell’ 1,607%.
Capitalia S.p.A.
n. 32.485.590 azioni in proprietà e n. 3.524.859 azioni a titolo di pegno, per una percentuale complessiva del 2,819%.
Il Patto di Consultazione prevede quanto segue:
- le Parti si impegnano a consultarsi periodicamente e, in ogni caso, entro sette giorni prima dell’assemblea di Generali per discutere di qualsiasi argomento di interesse comune relativo alla Società ed ogni qualvolta anche una sola di esse lo ritenga opportuno;
- ciascuna Parte avrà diritto di convocare la riunione di tutti gli aderenti al Patto di Consultazione, indicando gli argomenti oggetto della discussione e specificando la data, il luogo e l’ora della riunione, tenendo presente che obiettivo del Patto di Consultazione è la discussione preventiva di ogni argomento di rilevante importanza per la loro situazione di azionisti;
- le Parti danno atto e riconoscono che il Patto di Consultazione non è diretto a costituire vincoli in merito all’esercizio dei diritti derivanti dal possesso e/o dalla titolarità di azioni della Società. Ciascuna Parte, ferma l’osservanza dell’impegno di consultarsi preventivamente con le altre, resta libera di esercitare tali diritti secondo le proprie autonome determinazioni;
- il Patto di Consultazione ha la durata di sei mesi, a decorrere dalla data di sua sottoscrizione, e si intenderà tacitamente prorogato per successivi periodi di pari durata qualora nessuna delle Parti abbia notificato il proprio recesso con lettera raccomandata inviata alle altre Parti entro il terzo mese precedente la scadenza originaria o prorogata. Poiché nessuna delle Parti ha comunicato il proprio recesso dal Patto di Consultazione nei termini previsti, lo stesso è da intendersi rinnovato per ulteriori sei mesi a decorrere dal 13 marzo 2007, data di scadenza a suo tempo prorogata;
- l’efficacia del Patto di Consultazione verrà meno nei confronti della Parte che, nel corso della sua durata, abbia ceduto o comunque dimesso la propria partecipazione in Generali o l’abbia ridotta in modo sostanziale;
- le Parti auspicano che il Patto di Consultazione possa essere in futuro modificato e/o sostituito da un diverso accordo che, se del caso, potrà avere le forme e i contenuti di un sindacato di voto;
- il Patto di Consultazione è regolato dalla legge italiana, senza applicazione delle norme sul conflitto di leggi.
UNICREDITO ITALIANO S.p.A.
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
CAPITALIA S.p.A.
20 dicembre 2006
[AE.3.06.2]
* * *
Avviso ai sensi dell'art. 122 del T.U.F.
Premesso che UniCredito Italiano S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Capitalia S.p.A. (di seguito le "Parti"), hanno sottoscritto in data 13 Marzo 2003 un Patto di Consultazione (di seguito il "Patto") avente ad oggetto le loro rispettive partecipazioni in Assicurazioni Generali S.p.A. (di seguito le "Generali") e concernente la consultazione periodica per discutere di qualsiasi argomento di interesse comune relativo alle Generali, la cui scadenza è fissata al 13 settembre 2007, salvo recesso da esercitarsi entro il 13 giugno 2007, si comunica che le Parti hanno di comune accordo stabilito di non procedere al rinnovo del Patto, esercitando il proprio diritto di recesso ai sensi dell'articolo 5 dello stesso, il quale è da intendersi pertanto risolto alla data del 13 settembre 2007.
UNICREDITO ITALIANO S.p.A.
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
CAPITALIA S.p.A.
14.06.2007
[AE.3.07.1]
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.
Ai sensi dell'art. 129 del "Regolamento Emittenti" CONSOB, si rende noto che la Banca d'Italia, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) e la sua controllata Fondo Strategico Italiano S.p.A. (FSI) hanno stipulato il 19 dicembre 2012 un patto parasociale per l'esercizio del voto nelle assemblee di Assicurazioni Generali S.p.A.. Il patto fa parte di una più ampia operazione, già resa nota al pubblico con specifici comunicati, che prevede il conferimento a FSI di tutte le azioni Generali detenute dalla Banca d’Italia.
Il testo integrale del patto è riportato nei siti Internet della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it.) e di CDP (www.cassaddpp.it).
Sono oggetto del patto n. 69.777.535 azioni ordinarie emesse da Assicurazioni Generali S.p.A., società quotata presso il mercato regolamentato MTA di Borsa Italiana, corrispondenti al 4,47% del relativo capitale sociale. Si tratta di tutte le azioni Generali oggi detenute dalla Banca d'Italia, che verranno da questa conferite a FSI nei primi mesi del 2013 in sottoscrizione di un aumento di capitale. FSI si è impegnata a vendere dette azioni a terzi, in modo ordinato e a condizioni di mercato, entro il 31.12.2015. Il patto avrà efficacia sino a quando le azioni Generali rimarranno nella proprietà di FSI.
Il patto riguarda i criteri cui FSI si atterrà nell’esercizio del voto relativo alle azioni Generali, che sono i seguenti:
- Ai fini dell'elezione degli organi sociali, il voto è di norma espresso a favore della lista di minoranza presentata da qualificati gruppi di investitori istituzionali, con l'obiettivo di migliorare la governance societaria favorendo l'attività di controllo che questi soggetti possono esercitare. I candidati debbono comunque rispondere ad adeguati requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità.
- La valutazione delle politiche generali di remunerazione e delle proposte di compensi specifici per il management si ispira a criteri di ragionevolezza degli emolumenti e della loro crescita nel tempo, con particolare attenzione al collegamento tra compensi e risultati aziendali effettivi.
- Per quanto riguarda le proposte relative ai piani di stock option e agli altri meccanismi di incentivazione azionaria, saranno valutati favorevolmente i piani che:
- prevedano forme di parametrazione a risultati aziendali oggettivi, di immediata valutazione, chiaramente imputabili all’operato del management nonché duraturi e coerenti con le strategie di lungo periodo;
- risultino di entità complessivamente congrua, tenuto conto anche di quelli già deliberati, e siano compatibili con un equilibrato rapporto tra la retribuzione globale e la componente variabile;
- non siano difformi dalle migliori pratiche seguite in questo campo a livello sia italiano sia europeo, con particolare riferimento al settore assicurativo.
22 dicembre 2012
[AE.4.12.1]
PATTO PARASOCIALE STIPULATO FRA LA BANCA D’ITALIA, CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. E FONDO STRATEGICO ITALIANO S.p.A. AVENTE PER OGGETTO L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN
ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.
Informazioni essenziali ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza") e degli articoli 128, 130 e 131 del Regolamento Emittenti, adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente integrato e modificato (il "Regolamento Emittenti")
In data 19 dicembre 2012 la Banca d’Italia, Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("CDP") e la sua controllata Fondo Strategico Italiano S.p.A. ("FSI") hanno stipulato un patto parasociale per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee di Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali"), rilevante ai fini dell’art. 122 del Testo Unico della Finanza (il "Patto").
Il Patto è stato stipulato nell’ambito dell’operazione, perfezionatasi il 22 marzo 2013, di conferimento a FSI di tutte le azioni Generali detenute dalla Banca d’Italia (n. 69.777.535 azioni), a fronte della sottoscrizione da parte di quest’ultima di un aumento di capitale di FSI.
Tramite una procedura di accelerated book building conclusasi l’8 luglio 2014, FSI ha venduto n. 29.777.535 azioni Generali (pari all’1,913% del capitale sociale). Per effetto di tale vendita, sono ora oggetto del Patto n. 40.000.000 di azioni ordinarie emesse da Generali (società quotata presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.), corrispondenti al 2,569% del relativo capitale sociale. Si tratta di tutte le azioni Generali attualmente di proprietà di FSI, che quest’ultima si è impegnata a vendere a terzi, in modo ordinato e a condizioni di mercato, entro il 31 dicembre 2015. Il Patto avrà efficacia fino a quando le azioni Generali rimarranno nella proprietà di FSI. L’effettuazione dell’accelerated bookbuilding è stata resa nota al pubblico con appositi comunicati del 7 e dell’8 luglio 2014; le residue azioni Generali attualmente detenute da FSI sono oggetto di un programma di copertura e prestito titoli reso noto al pubblico con specifici comunicati del 20 e del 30 maggio 2014.
Il Patto riguarda i criteri a cui FSI deve attenersi nell’esercizio del voto relativo alle azioni Generali, come di seguito riportati:
- Ai fini dell'elezione degli organi sociali, il voto è di norma espresso a favore della lista di minoranza presentata da qualificati gruppi di investitori istituzionali, con l'obiettivo di migliorare la governance societaria favorendo l'attività di controllo che questi soggetti possono esercitare. I candidati debbono comunque rispondere ad adeguati requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità.
- La valutazione delle politiche generali di remunerazione e delle proposte di compensi specifici per il management si ispira a criteri di ragionevolezza degli emolumenti e della loro crescita nel tempo, con particolare attenzione al collegamento tra compensi e risultati aziendali effettivi.
- Per quanto riguarda le proposte relative ai piani di stock option e agli altri meccanismi di incentivazione azionaria, saranno valutati favorevolmente i piani che:
prevedano forme di parametrazione a risultati aziendali oggettivi, di immediata valutazione, chiaramente imputabili all’operato del management nonché duraturi e coerenti con le strategie di lungo periodo;
risultino di entità complessivamente congrua, tenuto conto anche di quelli già deliberati, e siano compatibili con un equilibrato rapporto tra la retribuzione globale e la componente variabile;
non siano difformi dalle migliori pratiche seguite in questo campo a livello sia italiano sia europeo, con particolare riferimento al settore assicurativo.
Il Patto è stato depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Trieste in data 22 dicembre 2012, protocollo n. 13964/2012. Il testo integrale del Patto è riportato nei siti internet di Generali (www.generali.com), della Banca d’Italia (www.bancaditalia.it), di CDP (www.cdp.it) e di FSI (www.fondostrategico.it).
23 dicembre 2014
[AE.4.14.1]
* * *
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.
Si fa riferimento al patto parasociale per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee di Assicurazioni Generali S.p.A. (“Generali”, società quotata presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.), stipulato il 19 dicembre 2012 tra la Banca d’Italia, Cassa depositi e prestiti S.p.A. (“CDP”) e Fondo Strategico Italiano S.p.A. (“FSI”), nell’ambito dell’operazione, perfezionatasi il 22 marzo 2013, di conferimento a FSI di tutte le azioni Generali detenute dalla Banca d’Italia a fronte della sottoscrizione da parte di quest’ultima di un aumento di capitale di FSI, patto parasociale depositato presso il Registro delle Imprese di Trieste in data 22 dicembre 2012, iscritto nel medesimo Registro il 27 dicembre 2012 e avente a oggetto, in base alla variazione pubblicata il 23 dicembre 2014, n. 40.000.000 di azioni ordinarie emesse da Generali, corrispondenti al 2,569% del relativo capitale sociale (il “Patto”).
Al riguardo, si comunica che, a seguito dello scadere di una serie di contratti di copertura e prestito titoli aventi a oggetto n. 8.998.306 azioni Generali e dell’esercizio da parte di FSI della facoltà di physical settlement, nel periodo compreso tra il 12 gennaio 2015 e il 23 gennaio 2015, sono state vendute da FSI n. 8.998.306 azioni ordinarie Generali (pari allo 0,578% del capitale sociale). Per effetto di tali vendite, la percentuale complessiva delle azioni Generali oggetto del Patto si è ridotta, in data 23 gennaio 2015, all’1,991% e, pertanto, il Patto non risulta essere più rilevante ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).
28 gennaio 2015
[AE.4.15.1]
ASSICURAZIONI GENERALI SPA
Ai sensi degli artt. 122 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e 130 del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (il “Regolamento Emittenti”), Delfin S.à r.l. (“Delfin”), anche per conto delle società del gruppo Caltagirone Gamma S.r.l., Pantheon 2000 S.p.A., Fincal S.p.A., Mantegna 87 S.r.l., Capitolium S.r.l., Finced S.r.l., Caltagirone Editore S.p.A., Caltagirone S.p.A., Finanziaria Italia 2005 S.p.A., Quarta Iberica S.r.l., So.Co.Ge.Im. – Società per la Costruzione e la Gestione di Immobili S.p.A., VM 2006 S.r.l. e FGC S.p.A. (le “Società del Gruppo Caltagirone” e, insieme, a Delfin, le “Parti”), rende noto quanto segue.
*
In data 10 settembre 2021, in vista dell’Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A. (“Assicurazioni Generali”) che sarà chiamata, fra l’altro, ad approvare il bilancio dell’esercizio 2021 e a rinnovare il Consiglio di Amministrazione (l’“Assemblea”), Delfin, da un lato, e le Società del Gruppo Caltagirone, dall’altro, hanno stipulato un patto parasociale avente ad oggetto la totalità delle azioni di Assicurazioni Generali a tale data detenute dalle Parti, con cui le Parti hanno convenuto di consultarsi al fine di meglio ponderare i rispettivi autonomi interessi rispetto a una più profittevole ed efficace gestione di Assicurazioni Generali, improntata alla modernizzazione tecnologica dell’attività caratteristica, al posizionamento strategico dell’impresa, nonché alla sua crescita in una logica di mercato aperta, trasparente e contendibile (il “Patto Parasociale” o anche solo il “Patto”).
1. Tipo di Patto Parasociale
Il contenuto del Patto Parasociale è riconducibile ad una pattuizione rilevante ai sensi dell’art. 122, comma 5, lett. (a), del TUF, ossia una pattuizione volta a «…istitui[re] obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio del diritto di voto».
Ai sensi dell’art. 130, comma 2, del Regolamento Emittenti, si precisa che il Patto Parasociale non ha per oggetto o per effetto (i) la costituzione di organi per l’esecuzione del Patto, (ii) la previsione di clausole penali a carico della Parte inadempiente agli obblighi ivi previsti, (iii) la previsione di clausole di rinnovo, anche non automatico, o (iv) obblighi di deposito delle azioni oggetto del Patto in costanza di efficacia dello stesso.
2. Contenuto del Patto Parasociale
Ai sensi del Patto Parasociale le Parti si sono impegnate a consultarsi in merito alle materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea, con particolare riferimento alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali.
È espressamente convenuto tra le Parti che esse hanno, e manterranno per tutta la vigenza del Patto Parasociale, la piena facoltà di determinarsi liberamente in merito alle decisioni da assumere in vista e nel corso dell’Assemblea, senza dunque che dal Patto Parasociale possano ritenersi discendere impegni di qualsiasi natura in capo alle Parti comunque relativi a: (i) l’esercizio del diritto di voto, o di qualsiasi altro diritto amministrativo, spettante alle azioni oggetto del Patto con riferimento alle materie che saranno trattate e poste in votazione nell’Assemblea ovvero in altra assemblea degli azionisti di Assicurazioni Generali; e/o (ii) l’esercizio di un controllo congiunto o di un’influenza notevole su Assicurazioni Generali, sulle sue controllate o controllanti nonché sulle società soggette a comune controllo; e/o (iii) qualsiasi indicazione, direttiva o altra forma di influenza sulla gestione di Assicurazioni Generali o sulle decisioni del suo organo di gestione, impregiudicati i diritti spettanti alle stesse Parti in qualità di azionisti.
Per effetto del Patto Parasociale nessun soggetto acquisirà il controllo, di fatto o di diritto, di Assicurazioni Generali.
3. Società emittente le azioni oggetto del Patto Parasociale
Alla data del Patto Parasociale, Assicurazioni Generali è una compagnia di assicurazione costituita in forma di società per azioni secondo il diritto italiano, con sede sociale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi n° 2, con partita IVA, codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Venezia Giulia 00079760328 e con capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, pari a Euro 1,581,069,241.00, rappresentato da azioni ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Assicurazioni Generali è iscritta all’Albo delle Assicurazioni, sezione I, tenuto dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al numero 1.00003, anche in qualità di società capogruppo del gruppo assicurativo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi tenuto dal medesimo Istituto col codice G0026.
4. Parti del Patto Parasociale
Le Parti del Patto Parasociale sono:
- Gamma S.r.l., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 08281301005;
- Pantheon 2000 S.p.A., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 06356971009
- Fincal S.p.A., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 09220111000;
- Mantegna 87 S.r.l., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 07952230584;
- Capitolium S.r.l., con sede sociale in Roma , Via Barberini n. 28, codice fiscale 07303271006;
- Finced S.r.l., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 08063021003;
- Caltagirone Editore S.p.A., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 05897851001;
- Caltagirone S.p.A., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 00433670585;
- Finanziaria Italia 2005 S.p.A., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 06057811009;
- Quarta Iberica S.r.l., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 07346521003;
- So.Co.Ge.Im. – Società per la Costruzione e la Gestione di Immobili S.p.A., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 987550589;
- VM 2006 S.r.l., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 09259601004;
- FGC S.p.A., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 06971070583;
tutte soggette al controllo del cav. lav. Francesco Gaetano Caltagirone, da una parte; e
- Delfin, con sede sociale nel Gran-Ducato del Lussemburgo, Città del Lussemburgo, 7 rue de la Chapelle, codice fiscale 20062423553, soggetta al controllo del cav. Leonardo Del Vecchio, dall’altra parte.
5. Numero di azioni oggetto del Patto Parasociale di titolarità di ciascuna Parte alla data di stipulazione del Patto Parasociale e relativa percentuale sul totale delle azioni conferite al Patto e sul capitale sociale di Assicurazioni Generali rappresentato da azioni aventi diritto al voto
Il Patto Parasociale ha ad oggetto le azioni di Assicurazioni Generali di seguito indicate, le quali rappresentano la totalità delle azioni di Assicurazioni Generali rispettivamente detenute dalle Parti.
Emettendo Assicurazioni Generali solo azioni ordinarie, attributive di un diritto di voto ciascuna, il totale dei diritti di voto esercitabili in Assicurazioni Generali coincide con il numero di azioni da questa emesse, al quale solo si fa quindi riferimento per semplicità.
Parte |
N° azioni conferite al Patto |
% su totale azioni conferite al Patto |
% sul capitale sociale avente diritto al voto |
Gamma S.r.l. |
7.265.000 |
4,197% |
0,459% |
Pantheon 2000 S.p.A. |
4.100.000 |
2,368% |
0,259% |
Fincal S.p.A. |
42.300.000 |
24,436% |
2.675% |
Mantegna 87 S.r.l. |
6.200.000 |
3,581% |
0,392% |
Capitolium S.r.l. |
500.000 |
0,288% |
0.032% |
Finced S.r.l. |
5.150.000 |
2,975% |
0,326%% |
Caltagirone Editore S.p.A. |
3.350.000 |
1,935% |
0,212% |
Caltagirone S.p.A. |
5.800.000 |
3,350% |
0,367% |
Finanziaria Italia 2005 S.p.A. |
4.500.000 |
2,599% |
0,285% |
Quarta Iberica S.r.l. |
3.000.000 |
1,733% |
0,190% |
So.Co.Ge.Im. S.p.A. |
500.000 |
0,288% |
0,032% |
VM 2006 S.r.l. |
10.570.000 |
6,106% |
0,669% |
FGC S.p.A. |
770.000 |
0,444% |
0,049% |
Società Gruppo Caltagirone |
94.005.000 |
54,307% |
5,946% |
Delfin |
79.093.564 |
45,692% |
5,002% |
TOTALE |
173.098.564 |
100,00% |
10,948% |
Le disposizioni del Patto Parasociale troveranno altresì applicazione a tutte le eventuali altre azioni di Assicurazioni Generali che dovessero, in qualsiasi forma, pervenire nella titolarità, diretta e/o indiretta, delle Parti per tutta la durata del Patto.
6. Data di stipulazione, durata ed efficacia del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale è stato stipulato in data 10 settembre 2021 con efficacia immediata. La cessazione dell’efficacia del Patto avrà luogo alla fine dei lavori dell’Assemblea (ivi incluso in caso di convocazioni dell’Assemblea successive alla prima o di interruzione o riconvocazione dell’Assemblea).
Ciascuna Parte ha diritto di recedere, in ogni momento e con effetto immediato, dal presente Patto, dandone comunicazione scritta alle altre Parti.
7. Deposito del testo del Patto Parasociale e pubblicazione delle relative informazioni essenziali
Il Patto Parasociale è in corso di deposito nei termini di legge presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Venezia Giulia in data 10 settembre 2021.
Le presenti informazioni essenziali saranno pubblicate, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito internet di Assicurazioni Generali all’indirizzo www.generali.com.
11 settembre 2021
[AE.5.21.1]
ASSICURAZIONI GENERALI SPA
Ai sensi degli artt. 122 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e 130 del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (il “Regolamento Emittenti”), Delfin S.à r.l. (“Delfin”), anche per conto delle società del gruppo Caltagirone Gamma S.r.l., Pantheon 2000 S.p.A., Fincal S.p.A., Mantegna 87 S.r.l., Capitolium S.r.l., Finced S.r.l., Caltagirone Editore S.p.A., Caltagirone S.p.A., Finanziaria Italia 2005 S.p.A., Quarta Iberica S.r.l., So.Co.Ge.Im. – Società per la Costruzione e la Gestione di Immobili S.p.A., VM 2006 S.r.l. e FGC S.p.A. (le “Società del Gruppo Caltagirone” e, insieme, a Delfin, le “Parti”), rende noto quanto segue.
*
In data 10 settembre 2021, in vista dell’Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A. (“Assicurazioni Generali”) che sarà chiamata, fra l’altro, ad approvare il bilancio dell’esercizio 2021 e a rinnovare il Consiglio di Amministrazione (l’“Assemblea”), Delfin, da un lato, e le Società del Gruppo Caltagirone, dall’altro, hanno stipulato un patto parasociale avente ad oggetto la totalità delle azioni di Assicurazioni Generali a tale data detenute dalle Parti, con cui le Parti hanno convenuto di consultarsi al fine di meglio ponderare i rispettivi autonomi interessi rispetto a una più profittevole ed efficace gestione di Assicurazioni Generali, improntata alla modernizzazione tecnologica dell’attività caratteristica, al posizionamento strategico dell’impresa, nonché alla sua crescita in una logica di mercato aperta, trasparente e contendibile.
In data 14 settembre 2021, Quarta Iberica S.r.l., Mantegna ‘87 S.r.l. e Finced S.r.l. hanno comunicato a Delfin di aver incrementato le rispettive partecipazioni in Assicurazioni Generali, conferendo così al patto tale maggior numero di azioni (il “Patto Parasociale” o anche solo il “Patto”, così come avente ad oggetto il maggior numero di azioni successivamente conferite da Quarta Iberica S.r.l., Mantegna ‘87 S.r.l. e Finced S.r.l.).
1. Tipo di Patto Parasociale
Il contenuto del Patto Parasociale è riconducibile ad una pattuizione rilevante ai sensi dell’art. 122, comma 5, lett. (a), del TUF, ossia una pattuizione volta a «…istitui[re] obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio del diritto di voto».
Ai sensi dell’art. 130, comma 2, del Regolamento Emittenti, si precisa che il Patto Parasociale non ha per oggetto o per effetto (i) la costituzione di organi per l’esecuzione del Patto, (ii) la previsione di clausole penali a carico della Parte inadempiente agli obblighi ivi previsti, (iii) la previsione di clausole di rinnovo, anche non automatico, o (iv) obblighi di deposito delle azioni oggetto del Patto in costanza di efficacia dello stesso.
2. Contenuto del Patto Parasociale
Ai sensi del Patto Parasociale le Parti si sono impegnate a consultarsi in merito alle materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea, con particolare riferimento alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali.
È espressamente convenuto tra le Parti che esse hanno, e manterranno per tutta la vigenza del Patto Parasociale, la piena facoltà di determinarsi liberamente in merito alle decisioni da assumere in vista e nel corso dell’Assemblea, senza dunque che dal Patto Parasociale possano ritenersi discendere impegni di qualsiasi natura in capo alle Parti comunque relativi a: (i) l’esercizio del diritto di voto, o di qualsiasi altro diritto amministrativo, spettante alle azioni oggetto del Patto con riferimento alle materie che saranno trattate e poste in votazione nell’Assemblea ovvero in altra assemblea degli azionisti di Assicurazioni Generali; e/o (ii) l’esercizio di un controllo congiunto o di un’influenza notevole su Assicurazioni Generali, sulle sue controllate o controllanti nonché sulle società soggette a comune controllo; e/o (iii) qualsiasi indicazione, direttiva o altra forma di influenza sulla gestione di Assicurazioni Generali o sulle decisioni del suo organo di gestione, impregiudicati i diritti spettanti alle stesse Parti in qualità di azionisti.
È inoltre convenuto tra le Parti che esse si impegnino a tenersi reciprocamente informate in merito a eventuali acquisti di azioni di Assicurazioni Generali, indipendentemente dalle comunicazioni al mercato richieste dalla legge, e a fare tutto quanto necessario affinché non sorga in capo alle Parti, congiuntamente o disgiuntamente, l’obbligo di lanciare un’offerta pubblica di acquisto su azioni di Assicurazioni Generali ovvero altri obblighi di natura regolamentare. Ove tali obblighi dovessero sorgere in violazione del Patto, è convenuto che le Parti si tengano reciprocamente manlevate ed indenni da qualsiasi danno sofferto a causa del sorgere di tali obblighi.
È infine convenuto tra le Parti che, ove terze parti intendano aderire successivamente al Patto, ciò sarà possibile solo con il consenso delle Parti e a condizione che la sottoscrizione del Patto da parte dell’aderente e il rispettivo conferimento delle azioni dal medesimo detenute non facciano sorgere in capo ad alcuna Parte o in capo alle Parti nel loro complesso, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, un obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto avente a oggetto le azioni di Assicurazioni Generali o richiedere una preventiva autorizzazione alle Autorità competenti.
Per effetto del Patto Parasociale nessun soggetto acquisirà il controllo, di fatto o di diritto, di Assicurazioni Generali.
3. Società emittente le azioni oggetto del Patto Parasociale
Alla data del Patto Parasociale, Assicurazioni Generali è una compagnia di assicurazione costituita in forma di società per azioni secondo il diritto italiano, con sede sociale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi n° 2, con partita IVA, codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Venezia Giulia 00079760328 e con capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, pari a Euro 1,581,069,241.00, rappresentato da azioni ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Assicurazioni Generali è iscritta all’Albo delle Assicurazioni, sezione I, tenuto dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al numero 1.00003, anche in qualità di società capogruppo del gruppo assicurativo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi tenuto dal medesimo Istituto col codice G0026.
4. Parti del Patto Parasociale
Le Parti del Patto Parasociale sono:
- Gamma S.r.l., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 08281301005;
- Pantheon 2000 S.p.A., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 06356971009
- Fincal S.p.A., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 09220111000;
- Mantegna 87 S.r.l., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 07952230584;
- Capitolium S.r.l., con sede sociale in Roma , Via Barberini n. 28, codice fiscale 07303271006;
- Finced S.r.l., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 08063021003;
- Caltagirone Editore S.p.A., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 05897851001;
- Caltagirone S.p.A., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 00433670585;
- Finanziaria Italia 2005 S.p.A., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 06057811009;
- Quarta Iberica S.r.l., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 07346521003;
- So.Co.Ge.Im. – Società per la Costruzione e la Gestione di Immobili S.p.A., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 987550589;
- VM 2006 S.r.l., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 09259601004;
- FGC S.p.A., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 06971070583;
tutte soggette al controllo del cav. lav. Francesco Gaetano Caltagirone, da una parte; e
- Delfin, con sede sociale nel Gran-Ducato del Lussemburgo, Città del Lussemburgo, 7 rue de la Chapelle, codice fiscale 20062423553, soggetta al controllo del cav. Leonardo Del Vecchio, dall’altra parte.
5. Numero di azioni oggetto del Patto Parasociale di titolarità di ciascuna Parte alla data di stipulazione del Patto Parasociale e relativa percentuale sul totale delle azioni conferite al Patto e sul capitale sociale di Assicurazioni Generali rappresentato da azioni aventi diritto al voto
Il Patto Parasociale ha ad oggetto le azioni di Assicurazioni Generali di seguito indicate, le quali rappresentano la totalità delle azioni di Assicurazioni Generali rispettivamente detenute dalle Parti.
Emettendo Assicurazioni Generali solo azioni ordinarie, attributive di un diritto di voto ciascuna, il totale dei diritti di voto esercitabili in Assicurazioni Generali coincide con il numero di azioni da questa emesse, al quale solo si fa quindi riferimento per semplicità.
Parte |
N° azioni conferite al Patto |
% su totale azioni conferite al Patto |
% sul capitale sociale avente diritto al voto |
Gamma S.r.l. |
7.265.000 |
4,197% |
0,459% |
Pantheon 2000 S.p.A. |
4.100.000 |
2,368% |
0,259% |
Fincal S.p.A. |
42.300.000 |
24,436% |
2.675% |
Mantegna 87 S.r.l. |
6.600.000 |
3,771% |
0,417% |
Capitolium S.r.l. |
500.000 |
0,288% |
0.032% |
Finced S.r.l. |
5.450.000 |
3,114% |
0,345% |
Caltagirone Editore S.p.A. |
3.350.000 |
1,935% |
0,212% |
Caltagirone S.p.A. |
5.800.000 |
3,350% |
0,367% |
Finanziaria Italia 2005 S.p.A. |
4.500.000 |
2,599% |
0,285% |
Quarta Iberica S.r.l. |
4.200.000 |
2,400% |
0,266% |
So.Co.Ge.Im. S.p.A. |
500.000 |
0,288% |
0,032% |
VM 2006 S.r.l. |
10.570.000 |
6,106% |
0,669% |
FGC S.p.A. |
770.000 |
0,444% |
0,049% |
Società Gruppo Caltagirone |
95.905.000 |
54,803% |
6,066% |
Delfin |
79.093.564 |
45,692% |
5,002% |
TOTALE |
174.998.564 |
100,00% |
11,068% |
Le disposizioni del Patto Parasociale troveranno altresì applicazione a tutte le eventuali altre azioni di Assicurazioni Generali che dovessero, in qualsiasi forma, pervenire nella titolarità, diretta e/o indiretta, delle Parti per tutta la durata del Patto.
6. Data di stipulazione, durata ed efficacia del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale è stato stipulato in data 10 settembre 2021 con efficacia immediata. La cessazione dell’efficacia del Patto avrà luogo alla fine dei lavori dell’Assemblea (ivi incluso in caso di convocazioni dell’Assemblea successive alla prima o di interruzione o riconvocazione dell’Assemblea).
Ciascuna Parte ha diritto di recedere, in ogni momento e con effetto immediato, dal presente Patto, dandone comunicazione scritta alle altre Parti.
7. Deposito del testo del Patto Parasociale e pubblicazione delle relative informazioni essenziali
Il Patto Parasociale è in corso di deposito nei termini di legge presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Venezia Giulia in data 10 settembre 2021.
Le presenti informazioni essenziali saranno pubblicate, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito internet di Assicurazioni Generali all’indirizzo www.generali.com.
16 settembre 2021
[AE.5.21.2]
ASSICURAZIONI GENERALI SPA
Ai sensi degli artt. 122 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e 130 del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (il “Regolamento Emittenti”), Delfin S.à r.l. (“Delfin”), anche per conto delle società del gruppo Caltagirone Gamma S.r.l., Pantheon 2000 S.p.A., Fincal S.p.A., Mantegna 87 S.r.l., Capitolium S.r.l., Finced S.r.l., Caltagirone Editore S.p.A., Caltagirone S.p.A., Finanziaria Italia 2005 S.p.A., Quarta Iberica S.r.l., So.Co.Ge.Im. – Società per la Costruzione e la Gestione di Immobili S.p.A., VM 2006 S.r.l. e FGC S.p.A. (le “Società del Gruppo Caltagirone”) e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (“Fondazione CRT” e, insieme, a Delfin e alle Società del Gruppo Caltagirone, le “Parti” e singolarmente la “Parte”), , rende noto quanto segue.
*
In data 10 settembre 2021, in vista dell’Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A. (“Assicurazioni Generali”) che sarà chiamata, fra l’altro, ad approvare il bilancio dell’esercizio 2021 e a rinnovare il Consiglio di Amministrazione (l’“Assemblea”), Delfin, da un lato, e le Società del Gruppo Caltagirone, dall’altro, hanno stipulato un patto parasociale avente ad oggetto la totalità delle azioni di Assicurazioni Generali a tale data detenute dalle Parti, con cui le Parti hanno convenuto di consultarsi al fine di meglio ponderare i rispettivi autonomi interessi rispetto a una più profittevole ed efficace gestione di Assicurazioni Generali, improntata alla modernizzazione tecnologica dell’attività caratteristica, al posizionamento strategico dell’impresa, nonché alla sua crescita in una logica di mercato aperta, trasparente e contendibile.
In data 14 settembre 2021, Quarta Iberica S.r.l., Mantegna ‘87 S.r.l. e Finced S.r.l. hanno comunicato a Delfin di aver incrementato le rispettive partecipazioni in Assicurazioni Generali, conferendo così al patto un maggior numero di azioni.
In data 14 settembre 2021, Quarta Iberica S.r.l., Mantegna ‘87 S.r.l. e Finced S.r.l. hanno comunicato a Delfin di aver incrementato le rispettive partecipazioni in Assicurazioni Generali, conferendo così al patto tale maggior numero di azioni.
In data 16 settembre 2021, FGC S.p.A., Pantheon 2000 S.p.A. e Gamma S.r.l. hanno comunicato a Delfin di aver incrementato le rispettive partecipazioni in Assicurazioni Generali, conferendo così al patto un maggior numero di azioni.
In data 17 settembre 2021, la Fondazione CRT (ente non soggetto a controllo) ha comunicato a Delfin ed alle Società del Gruppo Caltagirone – che hanno accettato – di aderire al summenzionato patto ai sensi dell’art. 1.3 dello stesso con riferimento a tutte le n. 19.482.665 di Assicurazioni Generali, rappresentative del 1,232% capitale sociale, dalla stessa detenute (il “Patto Parasociale” o anche solo il “Patto”, così come avente ad oggetto il maggior numero di azioni successivamente conferite da Quarta Iberica S.r.l., Mantegna ‘87 S.r.l., Finced S.r.l., FGC S.p.A., Pantheon 2000 S.p.A. e Gamma S.r.l. e così come inclusivo della Fondazione CRT quale Parte).
1. Tipo di Patto Parasociale
Il contenuto del Patto Parasociale è riconducibile ad una pattuizione rilevante ai sensi dell’art. 122, comma 5, lett. (a), del TUF, ossia una pattuizione volta a «…istitui[re] obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio del diritto di voto».
Ai sensi dell’art. 130, comma 2, del Regolamento Emittenti, si precisa che il Patto Parasociale non ha per oggetto o per effetto (i) la costituzione di organi per l’esecuzione del Patto, (ii) la previsione di clausole penali a carico della Parte inadempiente agli obblighi ivi previsti, (iii) la previsione di clausole di rinnovo, anche non automatico, o (iv) obblighi di deposito delle azioni oggetto del Patto in costanza di efficacia dello stesso.
2. Contenuto del Patto Parasociale
Ai sensi del Patto Parasociale le Parti si sono impegnate a consultarsi in merito alle materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea, con particolare riferimento alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali.
È espressamente convenuto tra le Parti che esse hanno, e manterranno per tutta la vigenza del Patto Parasociale, la piena facoltà di determinarsi liberamente in merito alle decisioni da assumere in vista e nel corso dell’Assemblea, senza dunque che dal Patto Parasociale possano ritenersi discendere impegni di qualsiasi natura in capo alle Parti comunque relativi a: (i) l’esercizio del diritto di voto, o di qualsiasi altro diritto amministrativo, spettante alle azioni oggetto del Patto con riferimento alle materie che saranno trattate e poste in votazione nell’Assemblea ovvero in altra assemblea degli azionisti di Assicurazioni Generali; e/o (ii) l’esercizio di un controllo congiunto o di un’influenza notevole su Assicurazioni Generali, sulle sue controllate o controllanti nonché sulle società soggette a comune controllo; e/o (iii) qualsiasi indicazione, direttiva o altra forma di influenza sulla gestione di Assicurazioni Generali o sulle decisioni del suo organo di gestione, impregiudicati i diritti spettanti alle stesse Parti in qualità di azionisti.
È inoltre convenuto tra le Parti che esse si impegnino a tenersi reciprocamente informate in merito a eventuali acquisti di azioni di Assicurazioni Generali, indipendentemente dalle comunicazioni al mercato richieste dalla legge, e a fare tutto quanto necessario affinché non sorga in capo alle Parti, congiuntamente o disgiuntamente, l’obbligo di lanciare un’offerta pubblica di acquisto su azioni di Assicurazioni Generali ovvero altri obblighi di natura regolamentare. Ove tali obblighi dovessero sorgere in violazione del Patto, è convenuto che le Parti si tengano reciprocamente manlevate ed indenni da qualsiasi danno sofferto a causa del sorgere di tali obblighi.
È infine convenuto tra le Parti che, ove terze parti intendano aderire successivamente al Patto, ciò sarà possibile solo con il consenso delle Parti e a condizione che la sottoscrizione del Patto da parte dell’aderente e il rispettivo conferimento delle azioni dal medesimo detenute non facciano sorgere in capo ad alcuna Parte o in capo alle Parti nel loro complesso, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, un obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto avente a oggetto le azioni di Assicurazioni Generali o richiedere una preventiva autorizzazione alle Autorità competenti.
Per effetto del Patto Parasociale nessun soggetto acquisirà il controllo, di fatto o di diritto, di Assicurazioni Generali.
3. Società emittente le azioni oggetto del Patto Parasociale
Alla data del Patto Parasociale, Assicurazioni Generali è una compagnia di assicurazione costituita in forma di società per azioni secondo il diritto italiano, con sede sociale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi n° 2, con partita IVA, codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Venezia Giulia 00079760328 e con capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, pari a Euro 1,581,069,241.00, rappresentato da azioni ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Assicurazioni Generali è iscritta all’Albo delle Assicurazioni, sezione I, tenuto dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al numero 1.00003, anche in qualità di società capogruppo del gruppo assicurativo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi tenuto dal medesimo Istituto col codice G0026.
4. Parti del Patto Parasociale
Le Parti del Patto Parasociale sono:
- Gamma S.r.l., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 08281301005;
- Pantheon 2000 S.p.A., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 06356971009
- Fincal S.p.A., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 09220111000;
- Mantegna 87 S.r.l., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 07952230584;
- Capitolium S.r.l., con sede sociale in Roma , Via Barberini n. 28, codice fiscale 07303271006;
- Finced S.r.l., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 08063021003;
- Caltagirone Editore S.p.A., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 05897851001;
- Caltagirone S.p.A., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 00433670585;
- Finanziaria Italia 2005 S.p.A., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 06057811009;
- Quarta Iberica S.r.l., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 07346521003;
- So.Co.Ge.Im. – Società per la Costruzione e la Gestione di Immobili S.p.A., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 987550589;
- VM 2006 S.r.l., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 09259601004;
- FGC S.p.A., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 06971070583;
tutte soggette al controllo del cav. lav. Francesco Gaetano Caltagirone;
- Delfin, con sede sociale nel Gran-Ducato del Lussemburgo, Città del Lussemburgo, 7 rue de la Chapelle, codice fiscale 20062423553, soggetta al controllo del cav. Leonardo Del Vecchio, dall’altra parte;
- Fondazione CRT, con sede legale in Torino, via XX settembre n. 31, codice fiscale 97542550013, ente non soggetto a controllo.
5. Numero di azioni oggetto del Patto Parasociale di titolarità di ciascuna Parte alla data di stipulazione del Patto Parasociale e relativa percentuale sul totale delle azioni conferite al Patto e sul capitale sociale di Assicurazioni Generali rappresentato da azioni aventi diritto al voto
Il Patto Parasociale ha ad oggetto le azioni di Assicurazioni Generali di seguito indicate, le quali rappresentano la totalità delle azioni di Assicurazioni Generali rispettivamente detenute dalle Parti.
Emettendo Assicurazioni Generali solo azioni ordinarie, attributive di un diritto di voto ciascuna, il totale dei diritti di voto esercitabili in Assicurazioni Generali coincide con il numero di azioni da questa emesse, al quale solo si fa quindi riferimento per semplicità.
Parte |
N° azioni conferite al |
% su totale azioni conferite al Patto |
% sul capitale sociale avente diritto al voto |
Gamma S.r.l. |
7.465.000 |
3,827% |
0,472% |
Pantheon 2000 S.p.A. |
4.300.000 |
2,205% |
0,272% |
Fincal S.p.A. |
42.300.000 |
21,69% |
2,675% |
Mantegna ‘87 S.r.l. |
6.600.000 |
3,384% |
0,417% |
Capitolium S.r.l. |
500.000 |
0,256% |
0,032% |
Finced S.r.l. |
5.450.000 |
2,794% |
0,345%% |
Caltagirone Editore S.p.A. |
3.350.000 |
1,717% |
0,212% |
Caltagirone S.p.A. |
5.800.000 |
2,974% |
0,367% |
Finanziaria Italia 2005 S.p.A. |
4.500.000 |
2,307% |
0,285% |
Quarta Iberica S.r.l. |
4.200.000 |
2,153% |
0,266% |
So.Co.Ge.Im. S.p.A. |
500.000 |
0,256% |
0,032% |
VM 2006 S.r.l. |
10.570.000 |
5,420% |
0,669% |
FGC S.p.A. |
900.000 |
0,461% |
0,057% |
Società Gruppo Caltagirone |
96.435.000 |
49,450% |
6,099% |
Delfin |
79.093.564 |
40,558% |
5,002% |
Fondazione CRT |
19.482.665 |
9,990% |
1,232% |
TOTALE |
195.011.229 |
100,00% |
12,334% |
Le disposizioni del Patto Parasociale troveranno altresì applicazione a tutte le eventuali altre azioni di Assicurazioni Generali che dovessero, in qualsiasi forma, pervenire nella titolarità, diretta e/o indiretta, delle Parti per tutta la durata del Patto.
6. Data di stipulazione, durata ed efficacia del Patto Parasociale
Il patto parasociale è stato stipulato in data 10 settembre 2021, con efficacia immediata, fra Delfin e le Società del Gruppo Caltagirone mentre in data 17 settembre 2021 la Fondazione CRT vi ha aderito. La cessazione dell’efficacia del Patto avrà luogo alla fine dei lavori dell’Assemblea (ivi incluso in caso di convocazioni dell’Assemblea successive alla prima o di interruzione o riconvocazione dell’Assemblea).
Ciascuna Parte ha diritto di recedere, in ogni momento e con effetto immediato, dal presente Patto, dandone comunicazione scritta alle altre Parti.
7. Deposito del testo del Patto Parasociale e pubblicazione delle relative informazioni essenziali
Il testo del patto parasociale originariamente stipulato fra Delfin e le Società del Gruppo Caltagirone è stato depositato presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Venezia Giulia in data 10 settembre 2021 mentre il testo del Patto Parasociale è in corso di deposito, sempre presso il medesimo Registro, in data 17 settembre 2021.
Le presenti informazioni essenziali saranno pubblicate, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito internet di Assicurazioni Generali all’indirizzo www.generali.com.
18 settembre 2021
[AE.5.21.3]
ASSICURAZIONI GENERALI SPA
Ai sensi degli artt. 122 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e 130 e 131 del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (il “Regolamento Emittenti”), Delfin S.à r.l. (“Delfin”), anche per conto delle società del gruppo Caltagirone Gamma S.r.l., Pantheon 2000 S.p.A., Fincal S.p.A., Mantegna ‘87 S.r.l., Capitolium S.r.l., Finced S.r.l., Caltagirone Editore S.p.A., Caltagirone S.p.A., Finanziaria Italia 2005 S.p.A., Quarta Iberica S.r.l., So.Co.Ge.Im. – Società per la Costruzione e la Gestione di Immobili S.p.A., VM 2006 S.r.l. e FGC S.p.A. (le “Società del Gruppo Caltagirone”) e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (“Fondazione CRT” e, insieme, a Delfin e alle Società del Gruppo Caltagirone, le “Parti” e, ciascuna singolarmente, una “Parte”), rende noto quanto segue (le “Informazioni Essenziali Aggiornate”).
*
In data 10 settembre 2021, in vista dell’Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A. (“Assicurazioni Generali”) che sarà chiamata, fra l’altro, ad approvare il bilancio dell’esercizio 2021 e a rinnovare il Consiglio di Amministrazione (l’“Assemblea”), Delfin, da un lato, e le Società del Gruppo Caltagirone, dall’altro, hanno stipulato un patto parasociale avente ad oggetto la totalità delle azioni di Assicurazioni Generali a tale data detenute dalle Parti, con cui le Parti hanno convenuto di consultarsi al fine di meglio ponderare i rispettivi autonomi interessi rispetto a una più profittevole ed efficace gestione di Assicurazioni Generali, improntata alla modernizzazione tecnologica dell’attività caratteristica, al posizionamento strategico dell’impresa, nonché alla sua crescita in una logica di mercato aperta, trasparente e contendibile (il “Patto Parasociale” o anche solo il “Patto”).
In data 17 settembre 2021, la Fondazione CRT (ente non soggetto a controllo) ha comunicato a Delfin ed alle Società del Gruppo Caltagirone – che hanno accettato – di aderire al summenzionato patto ai sensi dell’art. 1.3 dello stesso.
Le Parti hanno incrementato le proprie partecipazioni in Assicurazioni Generali e comunicato la conseguenti variazioni delle azioni conferite al Patto alla CONSOB ai sensi dell’art. 128, c. 1, lett. (b), del Regolamento Emittenti.
In data 2 dicembre 2021, per effetto di incrementi delle rispettive partecipazioni in Assicurazioni Generali, le azioni complessivamente conferite al Patto hanno superato la soglia del 15% del capitale sociale avente diritto al voto dell’emittente.
1. Tipo di Patto Parasociale
Il contenuto del Patto Parasociale è riconducibile ad una pattuizione rilevante ai sensi dell’art. 122, comma 5, lett. (a), del TUF, ossia una pattuizione volta a «…istitui[re] obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio del diritto di voto».
Ai sensi dell’art. 130, comma 2, del Regolamento Emittenti, si precisa che il Patto Parasociale non ha per oggetto o per effetto (i) la costituzione di organi per l’esecuzione del Patto, (ii) la previsione di clausole penali a carico della Parte inadempiente agli obblighi ivi previsti, (iii) la previsione di clausole di rinnovo, anche non automatico, o (iv) obblighi di deposito delle azioni oggetto del Patto in costanza di efficacia dello stesso.
2. Contenuto del Patto Parasociale
Ai sensi del Patto Parasociale le Parti si sono impegnate a consultarsi in merito alle materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea, con particolare riferimento alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali.
È espressamente convenuto tra le Parti che esse hanno, e manterranno per tutta la vigenza del Patto Parasociale, la piena facoltà di determinarsi liberamente in merito alle decisioni da assumere in vista e nel corso dell’Assemblea, senza dunque che dal Patto Parasociale possano ritenersi discendere impegni di qualsiasi natura in capo alle Parti comunque relativi a: (i) l’esercizio del diritto di voto, o di qualsiasi altro diritto amministrativo, spettante alle azioni oggetto del Patto con riferimento alle materie che saranno trattate e poste in votazione nell’Assemblea ovvero in altra assemblea degli azionisti di Assicurazioni Generali; e/o (ii) l’esercizio di un controllo congiunto o di un’influenza notevole su Assicurazioni Generali, sulle sue controllate o controllanti nonché sulle società soggette a comune controllo; e/o (iii) qualsiasi indicazione, direttiva o altra forma di influenza sulla gestione di Assicurazioni Generali o sulle decisioni del suo organo di gestione, impregiudicati i diritti spettanti alle stesse Parti in qualità di azionisti.
È inoltre convenuto tra le Parti che esse si impegnino a tenersi reciprocamente informate in merito a eventuali acquisti di azioni di Assicurazioni Generali, indipendentemente dalle comunicazioni al mercato richieste dalla legge, e a fare tutto quanto necessario affinché non sorga in capo alle Parti, congiuntamente o disgiuntamente, l’obbligo di lanciare un’offerta pubblica di acquisto su azioni di Assicurazioni Generali ovvero altri obblighi di natura regolamentare. Ove tali obblighi dovessero sorgere in violazione del Patto, è convenuto che le Parti si tengano reciprocamente manlevate ed indenni da qualsiasi danno sofferto a causa del sorgere di tali obblighi.
È infine convenuto tra le Parti che, ove terze parti intendano aderire successivamente al Patto, ciò sarà possibile solo con il consenso delle Parti e a condizione che la sottoscrizione del Patto da parte dell’aderente e il rispettivo conferimento delle azioni dal medesimo detenute non facciano sorgere in capo ad alcuna Parte o in capo alle Parti nel loro complesso, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, un obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto avente a oggetto le azioni di Assicurazioni Generali o richiedere una preventiva autorizzazione alle Autorità competenti.
Per effetto del Patto Parasociale nessun soggetto acquisirà il controllo, di fatto o di diritto, di Assicurazioni Generali.
3. Società emittente le azioni oggetto del Patto Parasociale
Alla data del Patto Parasociale, Assicurazioni Generali è una compagnia di assicurazione costituita in forma di società per azioni secondo il diritto italiano, con sede sociale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi n° 2, con partita IVA, codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Venezia Giulia 00079760328 e con capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, pari a Euro 1,581,069,241.00, rappresentato da azioni ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Assicurazioni Generali è iscritta all’Albo delle Assicurazioni, sezione I, tenuto dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al numero 1.00003, anche in qualità di società capogruppo del gruppo assicurativo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi tenuto dal medesimo Istituto col codice G0026.
4. Parti del Patto Parasociale
Le Parti del Patto Parasociale sono:
- Gamma S.r.l., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 08281301005;
- Pantheon 2000 S.p.A., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 06356971009
- Fincal S.p.A., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 09220111000;
- Mantegna 87 S.r.l., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 07952230584;
- Capitolium S.r.l., con sede sociale in Roma , Via Barberini n. 28, codice fiscale 07303271006;
- Finced S.r.l., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 08063021003;
- Caltagirone Editore S.p.A., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 05897851001;
- Caltagirone S.p.A., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 00433670585;
- Finanziaria Italia 2005 S.p.A., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 06057811009;
- Quarta Iberica S.r.l., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 07346521003;
- So.Co.Ge.Im. – Società per la Costruzione e la Gestione di Immobili S.p.A., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 987550589;
- VM 2006 S.r.l., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 09259601004;
- FGC S.p.A., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 06971070583;
tutte soggette al controllo del cav. lav. Francesco Gaetano Caltagirone;
- Delfin, con sede sociale nel Gran-Ducato del Lussemburgo, Città del Lussemburgo, 7 rue de la Chapelle, codice fiscale 20062423553, soggetta al controllo del cav. Leonardo Del Vecchio, dall’altra parte;
- Fondazione CRT, con sede legale in Torino, via XX settembre n. 31, codice fiscale 97542550013, ente non soggetto a controllo.
5. Numero di azioni oggetto del Patto Parasociale di titolarità di ciascuna Parte alla data di stipulazione del Patto Parasociale e relativa percentuale sul totale delle azioni conferite al Patto e sul capitale sociale di Assicurazioni Generali rappresentato da azioni aventi diritto al voto
Il Patto Parasociale ha ad oggetto le azioni di Assicurazioni Generali di seguito indicate, le quali rappresentano la totalità delle azioni di Assicurazioni Generali rispettivamente detenute dalle Parti.
Emettendo Assicurazioni Generali solo azioni ordinarie, attributive di un diritto di voto ciascuna, il totale dei diritti di voto esercitabili in Assicurazioni Generali coincide con il numero di azioni da questa emesse, al quale solo si fa quindi riferimento per semplicità.
Parte |
N° azioni conferite al Patto |
% su totale azioni conferite al Patto |
% sul capitale sociale avente diritto al voto |
Gamma S.r.l. |
7.500.000 |
3,127% |
0,474% |
Pantheon 2000 S.p.A. |
4.300.000 |
1,793% |
0,272% |
Fincal S.p.A. |
59.400.000 |
24,764% |
3,757% |
Mantegna ‘87 S.r.l. |
7.100.000 |
2,960% |
0,449% |
Capitolium S.r.l. |
500.000 |
0,208% |
0,032% |
Finced S.r.l. |
5.450.000 |
2,272% |
0,345% |
Caltagirone Editore S.p.A. |
3.350.000 |
1,397% |
0,212% |
Caltagirone S.p.A. |
5.800.000 |
2,418% |
0,367% |
Finanziaria Italia 2005 S.p.A. |
4.500.000 |
1,876% |
0,285% |
Quarta Iberica S.r.l. |
4.200.000 |
1,751% |
0,266% |
So.Co.Ge.Im. S.p.A. |
500.000 |
0,208% |
0,032% |
VM 2006 S.r.l. |
16.000.000 |
6,670% |
1,012% |
FGC S.p.A. |
900.000 |
0,375% |
0,057% |
Società Gruppo Caltagirone |
119.500.000 |
49,820% |
7,558% |
Delfin |
97.066.478 |
40,467% |
6,139% |
Fondazione CRT |
23.297.171 |
9,713% |
1,474% |
TOTALE |
239.863.649 |
100,00% |
15,171% |
Le disposizioni del Patto Parasociale troveranno altresì applicazione a tutte le eventuali altre azioni di Assicurazioni Generali che dovessero, in qualsiasi forma, pervenire nella titolarità, diretta e/o indiretta, delle Parti per tutta la durata del Patto.
6. Data di stipulazione, durata ed efficacia del Patto Parasociale
Il patto parasociale è stato stipulato in data 10 settembre 2021, con efficacia immediata, fra Delfin e le Società del Gruppo Caltagirone mentre in data 17 settembre 2021 la Fondazione CRT vi ha aderito. La cessazione dell’efficacia del Patto avrà luogo alla fine dei lavori dell’Assemblea (ivi incluso in caso di convocazioni dell’Assemblea successive alla prima o di interruzione o riconvocazione dell’Assemblea).
Ciascuna Parte ha diritto di recedere, in ogni momento e con effetto immediato, dal presente Patto, dandone comunicazione scritta alle altre Parti.
7. Deposito del testo del Patto Parasociale e pubblicazione delle relative informazioni essenziali
Il testo del patto parasociale originariamente stipulato fra Delfin e le Società del Gruppo Caltagirone è stato depositato presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Venezia Giulia in data 10 settembre 2021 mentre il testo del Patto Parasociale è in corso di deposito, sempre presso il medesimo Registro, in data 17 settembre 2021.
Le presenti informazioni essenziali saranno pubblicate, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito internet di Assicurazioni Generali all’indirizzo www.generali.com.
3 dicembre 2021
[AE.5.21.4]
ASSICURAZIONI GENERALI SPA
Ai sensi degli artt. 122 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e 130 e 131 del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (il “Regolamento Emittenti”), Delfin S.à r.l. (“Delfin”), anche per conto delle società del gruppo Caltagirone Gamma S.r.l., Pantheon 2000 S.p.A., Fincal S.p.A., Mantegna ‘87 S.r.l., Capitolium S.r.l., Finced S.r.l., Caltagirone Editore S.p.A., Caltagirone S.p.A., Finanziaria Italia 2005 S.p.A., Quarta Iberica S.r.l., So.Co.Ge.Im. – Società per la Costruzione e la Gestione di Immobili S.p.A., VM 2006 S.r.l. e FGC S.p.A. (le “Società del Gruppo Caltagirone”) e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (“Fondazione CRT” e, insieme, a Delfin e alle Società del Gruppo Caltagirone, le “Parti” e, ciascuna singolarmente, una “Parte”), rende noto quanto segue (le “Informazioni Essenziali Aggiornate”).
*
In data 10 settembre 2021, in vista dell’Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A. (“Assicurazioni Generali”) che sarà chiamata, fra l’altro, ad approvare il bilancio dell’esercizio 2021 e a rinnovare il Consiglio di Amministrazione (l’“Assemblea”), Delfin, da una parte, e le Società del Gruppo Caltagirone, dall’altra parte, hanno stipulato un patto parasociale avente ad oggetto la totalità delle azioni di Assicurazioni Generali a tale data detenute dalle Parti, con cui le Parti hanno convenuto di consultarsi al fine di meglio ponderare i rispettivi autonomi interessi rispetto a una più profittevole ed efficace gestione di Assicurazioni Generali, improntata alla modernizzazione tecnologica dell’attività caratteristica, al posizionamento strategico dell’impresa, nonché alla sua crescita in una logica di mercato aperta, trasparente e contendibile (il “Patto Parasociale” o anche solo il “Patto”).
In data 17 settembre 2021, la Fondazione CRT (ente non soggetto a controllo) ha comunicato a Delfin ed alle Società del Gruppo Caltagirone – che hanno accettato – di aderire al Patto ai sensi dell’art. 1.3 dello stesso.
Le Parti hanno incrementato le proprie partecipazioni in Assicurazioni Generali e comunicato le conseguenti variazioni delle azioni conferite al Patto alla CONSOB e all’emittente ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 128, c. 1, lett. (b), e 131, c. 5, del Regolamento Emittenti.
Per effetto di acquisti realizzati dai paciscenti fino al 5 gennaio 2022, il numero delle azioni complessivamente conferite al Patto è variato.
1. Tipo di Patto Parasociale
Il contenuto del Patto Parasociale è riconducibile ad una pattuizione rilevante ai sensi dell’art. 122, c. 5, lett. (a), del TUF, ossia una pattuizione volta a «…istituire obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio del diritto di voto».
Ai sensi dell’art. 130, c. 2, del Regolamento Emittenti, si precisa che il Patto Parasociale non ha per oggetto o per effetto (i) la costituzione di organi per l’esecuzione del Patto, (ii) la previsione di clausole penali a carico della Parte inadempiente agli obblighi ivi previsti, (iii) la previsione di clausole di rinnovo, anche non automatico, o (iv) obblighi di deposito delle azioni oggetto del Patto in costanza di efficacia dello stesso.
2. Contenuto del Patto Parasociale
Ai sensi del Patto Parasociale le Parti si sono impegnate a consultarsi in merito alle materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea, con particolare riferimento alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali.
È espressamente convenuto tra le Parti che esse hanno, e manterranno per tutta la vigenza del Patto Parasociale, la piena facoltà di determinarsi liberamente in merito alle decisioni da assumere in vista e nel corso dell’Assemblea, senza dunque che dal Patto Parasociale possano ritenersi discendere impegni di qualsiasi natura in capo alle Parti comunque relativi a: (i) l’esercizio del diritto di voto, o di qualsiasi altro diritto amministrativo, spettante alle azioni oggetto del Patto con riferimento alle materie che saranno trattate e poste in votazione nell’Assemblea ovvero in altra assemblea degli azionisti di Assicurazioni Generali; e/o (ii) l’esercizio di un controllo congiunto o di un’influenza notevole su Assicurazioni Generali, sulle sue controllate o controllanti nonché sulle società soggette a comune controllo; e/o (iii) qualsiasi indicazione, direttiva o altra forma di influenza sulla gestione di Assicurazioni Generali o sulle decisioni del suo organo di gestione, impregiudicati i diritti spettanti alle stesse Parti in qualità di azionisti.
È inoltre convenuto tra le Parti che esse si impegnino a tenersi reciprocamente informate in merito a eventuali acquisti di azioni di Assicurazioni Generali, indipendentemente dalle comunicazioni al mercato richieste dalla legge, e a fare tutto quanto necessario affinché non sorga in capo alle Parti, congiuntamente o disgiuntamente, l’obbligo di lanciare un’offerta pubblica di acquisto su azioni di Assicurazioni Generali ovvero altri obblighi di natura regolamentare. Ove tali obblighi dovessero sorgere in violazione del Patto, è convenuto che le Parti si tengano reciprocamente manlevate ed indenni da qualsiasi danno sofferto a causa del sorgere di tali obblighi.
È infine convenuto tra le Parti che, ove terze parti intendano aderire successivamente al Patto, ciò sarà possibile solo con il consenso delle Parti e a condizione che la sottoscrizione del Patto da parte dell’aderente e il rispettivo conferimento delle azioni dal medesimo detenute non facciano sorgere in capo ad alcuna Parte o in capo alle Parti nel loro complesso, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, un obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto avente a oggetto le azioni di Assicurazioni Generali o richiedere una preventiva autorizzazione alle Autorità competenti.
Per effetto del Patto Parasociale nessun soggetto acquisirà il controllo, di fatto o di diritto, di Assicurazioni Generali.
3. Società emittente le azioni oggetto del Patto Parasociale
Alla data del Patto Parasociale, Assicurazioni Generali è una compagnia di assicurazione costituita in forma di società per azioni secondo il diritto italiano, con sede sociale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi n° 2, con partita IVA, codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio della Venezia Giulia 00079760328 e con capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, pari a Euro 1.581.069.241,00, rappresentato da azioni ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Assicurazioni Generali è iscritta all’Albo delle Assicurazioni, sezione I, tenuto dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al numero 1.00003, anche in qualità di società capogruppo del gruppo assicurativo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi tenuto dal medesimo Istituto col codice G0026.
4. Parti del Patto Parasociale
Le Parti del Patto Parasociale sono:
- Gamma S.r.l., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 08281301005;
- Pantheon 2000 S.p.A., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 06356971009
- Fincal S.p.A., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 09220111000;
- Mantegna ‘87 S.r.l., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 07952230584;
- Capitolium S.r.l., con sede sociale in Roma , via Barberini n. 28, codice fiscale 07303271006;
- Finced S.r.l., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 08063021003;
- Caltagirone Editore S.p.A., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 05897851001;
- Caltagirone S.p.A., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 00433670585;
- Finanziaria Italia 2005 S.p.A., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 06057811009;
- Quarta Iberica S.r.l., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 07346521003;
- So.Co.Ge.Im. – Società per la Costruzione e la Gestione di Immobili S.p.A., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 00987550589;
- VM 2006 S.r.l., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 09259601004;
- FGC S.p.A., con sede sociale in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale 06971070583;
tutte soggette al controllo del cav. lav. Francesco Gaetano Caltagirone;
- Delfin, con sede sociale nel Gran-Ducato del Lussemburgo, Città del Lussemburgo, 7 rue de la Chapelle, codice fiscale 20062423553, soggetta al controllo del cav. Leonardo Del Vecchio, dall’altra parte;
- Fondazione CRT, con sede legale in Torino, via XX settembre n. 31, codice fiscale 97542550013, ente non soggetto a controllo.
5. Numero di azioni oggetto del Patto Parasociale di titolarità di ciascuna Parte alla data di pubblicazione delle Informazioni Essenziali Aggiornate e relativa percentuale sul totale delle azioni conferite al Patto e sul capitale sociale di Assicurazioni Generali rappresentato da azioni aventi diritto al voto
Il Patto Parasociale ha ad oggetto le azioni di Assicurazioni Generali di seguito indicate, le quali rappresentano la totalità delle azioni di Assicurazioni Generali rispettivamente detenute dalle Parti al 5 gennaio 2022.
Emettendo Assicurazioni Generali solo azioni ordinarie, attributive di un diritto di voto ciascuna, il totale dei diritti di voto esercitabili in Assicurazioni Generali coincide con il numero di azioni da questa emesse, al quale solo si fa quindi riferimento per semplicità.
Parte |
N° azioni conferite al Patto |
% su totale azioni conferite al Patto |
% sul capitale sociale avente diritto al voto |
Gamma S.r.l. |
7.500.000 |
2,940% |
0,474% |
Pantheon 2000 S.p.A. |
4.300.000 |
1,686% |
0,272% |
Fincal S.p.A. |
59.400.000 |
23,287% |
3,757% |
Mantegna ‘87 S.r.l. |
7.100.000 |
2,783% |
0,449% |
Capitolium S.r.l. |
500.000 |
0,196% |
0,032% |
Finced S.r.l. |
5.450.000 |
2,137% |
0,345% |
Caltagirone Editore S.p.A. |
3.350.000 |
1,313% |
0,212% |
Caltagirone S.p.A. |
5.800.000 |
2,274% |
0,367% |
Finanziaria Italia 2005 S.p.A. |
4.500.000 |
1,764% |
0,285% |
Quarta Iberica S.r.l. |
4.200.000 |
1,647% |
0,266% |
So.Co.Ge.Im. S.p.A. |
500.000 |
0,196% |
0,032% |
VM 2006 S.r.l. |
22.630.000 |
8,872% |
1,431% |
FGC S.p.A. |
900.000 |
0,353% |
0,057% |
Società Gruppo Caltagirone |
126.130.000 |
49,448% |
7,978% |
Delfin |
104.629.168 |
41,019% |
6,618% |
Fondazione CRT |
24.317.856 |
9,534% |
1,538% |
TOTALE |
255.077.024 |
100,000% |
16,133% |
Le disposizioni del Patto Parasociale troveranno altresì applicazione a tutte le eventuali altre azioni di Assicurazioni Generali che dovessero, in qualsiasi forma, pervenire nella titolarità, diretta e/o indiretta, delle Parti per tutta la durata del Patto.
6. Data di stipulazione, durata ed efficacia del Patto Parasociale
Il patto parasociale è stato stipulato in data 10 settembre 2021, con efficacia immediata, fra Delfin e le Società del Gruppo Caltagirone mentre in data 17 settembre 2021 la Fondazione CRT vi ha aderito. La cessazione dell’efficacia del Patto avrà luogo alla fine dei lavori dell’Assemblea (ivi incluso in caso di convocazioni dell’Assemblea successive alla prima o di interruzione o riconvocazione dell’Assemblea).
Ciascuna Parte ha diritto di recedere, in ogni momento e con effetto immediato, dal presente Patto, dandone comunicazione scritta alle altre Parti.
7. Deposito del testo del Patto Parasociale e pubblicazione delle Informazioni Essenziali Aggiornate
Il testo del Patto Parasociale è stato depositato presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio della Venezia Giulia (i) in data 10 settembre 2021, come originariamente stipulato fra Delfin e le Società del Gruppo Caltagirone, e (ii) nuovamente in data 17 settembre 2021, a esito dell’adesione della Fondazione CRT.
Successivamente, sono stati oggetto di deposito volontario presso il medesimo Registro delle Imprese degli aggiornamenti sull’ammontare delle azioni conferite al Patto in conseguenza degli incrementi di cui alla premessa delle presenti Informazioni Essenziali Aggiornate.
Le presenti Informazioni Essenziali Aggiornate saranno pubblicate, ai sensi degli artt. 130 e 131 del Regolamento Emittenti, sul sito internet di Assicurazioni Generali all’indirizzo www.generali.com.
5 gennaio 2022
[AE.5.22.1]
ASSICURAZIONI GENERALI SPA
Ai sensi degli artt. 122 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e 130 e 131 del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (il “Regolamento Emittenti”), Delfin S.à r.l. (“Delfin”), anche per conto della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (“Fondazione CRT” e, insieme, a Delfin, le “Parti” e, ciascuna singolarmente, una “Parte”), rende noto quanto segue (le “Informazioni Essenziali Aggiornate”).
*
In data 10 settembre 2021, in vista dell’Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A. (“Assicurazioni Generali”) che sarà chiamata, fra l’altro, ad approvare il bilancio dell’esercizio 2021 e a rinnovare il Consiglio di Amministrazione (l’“Assemblea”), Delfin, da una parte, e le società del gruppo Caltagirone Gamma S.r.l., Pantheon 2000 S.p.A., Fincal S.p.A., Mantegna ‘87 S.r.l., Capitolium S.r.l., Finced S.r.l., Caltagirone Editore S.p.A., Caltagirone S.p.A., Finanziaria Italia 2005 S.p.A., Quarta Iberica S.r.l., So.Co.Ge.Im. – Società per la Costruzione e la Gestione di Immobili S.p.A., VM 2006 S.r.l. e FGC S.p.A. (le “Società del Gruppo Caltagirone”), dall’altra parte, hanno stipulato un patto parasociale avente ad oggetto la totalità delle azioni di Assicurazioni Generali a tale data detenute dalle Parti, con cui le Parti hanno convenuto di consultarsi al fine di meglio ponderare i rispettivi autonomi interessi rispetto a una più profittevole ed efficace gestione di Assicurazioni Generali, improntata alla modernizzazione tecnologica dell’attività caratteristica, al posizionamento strategico dell’impresa, nonché alla sua crescita in una logica di mercato aperta, trasparente e contendibile (il “Patto Parasociale” o anche solo il “Patto”).
In data 17 settembre 2021, la Fondazione CRT (ente non soggetto a controllo) ha comunicato a Delfin ed alle Società del Gruppo Caltagirone – che hanno accettato – di aderire al Patto ai sensi dell’art. 1.3 dello stesso.
Le Parti hanno incrementato le proprie partecipazioni in Assicurazioni Generali e comunicato le conseguenti variazioni delle azioni conferite al Patto alla CONSOB e all’emittente ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 128, c. 1, lett. (b), e 131, c. 5, del Regolamento Emittenti.
Per effetto di acquisti realizzati dai paciscenti fino al 28 gennaio 2022, il numero delle azioni complessivamente conferite al Patto è variato.
In data 27 gennaio 2022, le Società del Gruppo Caltagirone hanno esercitato diritto di recesso dal Patto, ai sensi dell’art. 5.2 del medesimo, con effetto immediato e per la totalità delle azioni da queste detenute e in precedenza conferite al Patto.
Pertanto, alla data delle presenti Informazioni Essenziali Aggiornate, il Patto vincola Delfin e Fondazione CRT.
1. Tipo di Patto Parasociale
Il contenuto del Patto Parasociale è riconducibile ad una pattuizione rilevante ai sensi dell’art. 122, c. 5, lett. (a), del TUF, ossia una pattuizione volta a «…istituire obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio del diritto di voto».
Ai sensi dell’art. 130, c. 2, del Regolamento Emittenti, si precisa che il Patto Parasociale non ha per oggetto o per effetto (i) la costituzione di organi per l’esecuzione del Patto, (ii) la previsione di clausole penali a carico della Parte inadempiente agli obblighi ivi previsti, (iii) la previsione di clausole di rinnovo, anche non automatico, o (iv) obblighi di deposito delle azioni oggetto del Patto in costanza di efficacia dello stesso.
2. Contenuto del Patto Parasociale
Ai sensi del Patto Parasociale le Parti si sono impegnate a consultarsi in merito alle materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea, con particolare riferimento alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali.
È espressamente convenuto tra le Parti che esse hanno, e manterranno per tutta la vigenza del Patto Parasociale, la piena facoltà di determinarsi liberamente in merito alle decisioni da assumere in vista e nel corso dell’Assemblea, senza dunque che dal Patto Parasociale possano ritenersi discendere impegni di qualsiasi natura in capo alle Parti comunque relativi a: (i) l’esercizio del diritto di voto, o di qualsiasi altro diritto amministrativo, spettante alle azioni oggetto del Patto con riferimento alle materie che saranno trattate e poste in votazione nell’Assemblea ovvero in altra assemblea degli azionisti di Assicurazioni Generali; e/o (ii) l’esercizio di un controllo congiunto o di un’influenza notevole su Assicurazioni Generali, sulle sue controllate o controllanti nonché sulle società soggette a comune controllo; e/o (iii) qualsiasi indicazione, direttiva o altra forma di influenza sulla gestione di Assicurazioni Generali o sulle decisioni del suo organo di gestione, impregiudicati i diritti spettanti alle stesse Parti in qualità di azionisti.
È inoltre convenuto tra le Parti che esse si impegnino a tenersi reciprocamente informate in merito a eventuali acquisti di azioni di Assicurazioni Generali, indipendentemente dalle comunicazioni al mercato richieste dalla legge, e a fare tutto quanto necessario affinché non sorga in capo alle Parti, congiuntamente o disgiuntamente, l’obbligo di lanciare un’offerta pubblica di acquisto su azioni di Assicurazioni Generali ovvero altri obblighi di natura regolamentare. Ove tali obblighi dovessero sorgere in violazione del Patto, è convenuto che le Parti si tengano reciprocamente manlevate ed indenni da qualsiasi danno sofferto a causa del sorgere di tali obblighi.
È infine convenuto tra le Parti che, ove terze parti intendano aderire successivamente al Patto, ciò sarà possibile solo con il consenso delle Parti e a condizione che la sottoscrizione del Patto da parte dell’aderente e il rispettivo conferimento delle azioni dal medesimo detenute non facciano sorgere in capo ad alcuna Parte o in capo alle Parti nel loro complesso, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, un obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto avente a oggetto le azioni di Assicurazioni Generali o richiedere una preventiva autorizzazione alle Autorità competenti.
Per effetto del Patto Parasociale nessun soggetto acquisirà il controllo, di fatto o di diritto, di Assicurazioni Generali.
3. Società emittente le azioni oggetto del Patto Parasociale
Alla data del Patto Parasociale, Assicurazioni Generali è una compagnia di assicurazione costituita in forma di società per azioni secondo il diritto italiano, con sede sociale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi n° 2, con partita IVA, codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio della Venezia Giulia 00079760328 e con capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, pari a Euro 1.581.069.241,00, rappresentato da azioni ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Assicurazioni Generali è iscritta all’Albo delle Assicurazioni, sezione I, tenuto dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al numero 1.00003, anche in qualità di società capogruppo del gruppo assicurativo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi tenuto dal medesimo Istituto col codice G0026.
4. Parti del Patto Parasociale
Le Parti del Patto Parasociale sono:
(i) Delfin, con sede sociale nel Gran-Ducato del Lussemburgo, Città del Lussemburgo, 7 rue de la Chapelle, codice fiscale 20062423553, soggetta al controllo del cav. Leonardo Del Vecchio, dall’altra parte; e
(ii) Fondazione CRT, con sede legale in Torino, via XX settembre n. 31, codice fiscale 97542550013, ente non soggetto a controllo.
5. Numero di azioni oggetto del Patto Parasociale di titolarità di ciascuna Parte alla data di pubblicazione delle Informazioni Essenziali Aggiornate e relativa percentuale sul totale delle azioni conferite al Patto e sul capitale sociale di Assicurazioni Generali rappresentato da azioni aventi diritto al voto
Il Patto Parasociale ha ad oggetto le azioni di Assicurazioni Generali di seguito indicate, le quali rappresentano la totalità delle azioni di Assicurazioni Generali rispettivamente detenute dalle Parti al 28 gennaio 2022.
Emettendo Assicurazioni Generali solo azioni ordinarie, attributive di un diritto di voto ciascuna, il totale dei diritti di voto esercitabili in Assicurazioni Generali coincide con il numero di azioni da questa emesse, al quale solo si fa quindi riferimento per semplicità.
Parte |
N° azioni conferite al Patto |
% su totale azioni conferite al Patto |
% sul capitale sociale avente diritto al voto |
Delfin |
104.629.168 |
79,438% |
6,618% |
Fondazione CRT |
27.082.688 |
20,562% |
1,713% |
TOTALE |
131.711.856 |
100,000% |
8,331% |
Le disposizioni del Patto Parasociale troveranno altresì applicazione a tutte le eventuali altre azioni di Assicurazioni Generali che dovessero, in qualsiasi forma, pervenire nella titolarità, diretta e/o indiretta, delle Parti per tutta la durata del Patto.
6. Data di stipulazione, durata ed efficacia del Patto Parasociale
Il patto parasociale è stato stipulato in data 10 settembre 2021, con efficacia immediata, fra Delfin e le Società del Gruppo Caltagirone mentre in data 17 settembre 2021 la Fondazione CRT vi ha aderito.
In data 27 gennaio 2022, le Società del Gruppo Caltagirone hanno esercitato diritto di recesso ai sensi dell’art. 5.2 del Patto, con effetto immediato e per la totalità delle azioni da queste detenute.
La cessazione dell’efficacia del Patto avrà luogo alla fine dei lavori dell’Assemblea (ivi incluso in caso di convocazioni dell’Assemblea successive alla prima o di interruzione o riconvocazione dell’Assemblea).
Ciascuna Parte ha diritto di recedere, in ogni momento e con effetto immediato, dal presente Patto, dandone comunicazione scritta alle altre Parti.
7. Deposito del testo del Patto Parasociale e pubblicazione delle Informazioni Essenziali Aggiornate
Il testo del Patto Parasociale è stato depositato presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio della Venezia Giulia (i) in data 10 settembre 2021, come originariamente stipulato fra Delfin e le Società del Gruppo Caltagirone, e (ii) nuovamente in data 17 settembre 2021, a esito dell’adesione della Fondazione CRT.
Successivamente, sono stati oggetto di deposito volontario presso il medesimo Registro delle Imprese degli aggiornamenti sull’ammontare delle azioni conferite al Patto in conseguenza degli incrementi e dell’esercizio del diritto di recesso di cui alla premessa delle presenti Informazioni Essenziali Aggiornate.
Le presenti Informazioni Essenziali Aggiornate saranno pubblicate, ai sensi degli artt. 130 e 131 del Regolamento Emittenti, sul sito internet di Assicurazioni Generali all’indirizzo www.generali.com.
29 gennaio 2022
[AE.5.22.2]
ESTRATTO AGGIORNATO IN SEGUITO ALLA CESSAZIONE DEL PATTO PARASOCIALE AVENTE AD OGGETTO LE AZIONI ORDINARIE DI ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. FRA DELFIN S.Á R.L. E LA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO
ai sensi degli art. 129 e 131, c. 4, lett. (b), del regolamento emittenti
Ai sensi degli artt. 122 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e 129 e 131, c. 4, lett. (b), del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (il “Regolamento Emittenti”), Delfin S.à r.l. (“Delfin”), anche per conto della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (“Fondazione CRT”), rende nota la cessazione – a far data dal 27 marzo 2022 – del patto parasociale di consultazione sottoscritto in data 10 settembre 2021 da Delfin e da alcune società del gruppo Caltagirone (1), avente ad oggetto azioni di Assicurazioni Generali S.p.A. (“Assicurazioni Generali”) detenute da tali soci, al quale – in data 17 settembre 2021 – ha aderito Fondazione CRT con riferimento alle azioni di Assicurazioni Generali da essa detenute (il “Patto Parasociale”).
Si ricorda che: (i) il Patto Parasociale istituiva impegni di consultazione in vista della prossima Assemblea di Assicurazioni Generali, convocata – tra l’altro – per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, e non prevedeva alcun impegno delle parti in merito all’esercizio del diritto di voto e alle valutazioni a ciò sottese; (ii) in data 27 gennaio 2022, le Società del Gruppo Caltagirone hanno esercitato il diritto di recesso dal Patto Parasociale con effetto immediato.
Il contenuto del Patto Parasociale era riconducibile ad una pattuizione rilevante ai sensi dell’art. 122, comma 5, lett. (a), del TUF.
Il presente estratto sarà pubblicato nei termini di legge sul sito internet di Assicurazioni Generali all’indirizzo www.generali.com, al quale si rinvia anche per la consultazione delle informazioni essenziali circa le previgenti disposizioni del Patto Parasociale ex artt. 130 e 131, c. 1, del Regolamento Emittenti.
31 marzo 2022
[AE.5.22.3]
(1) Segnatamente: Gamma S.r.l., Pantheon 2000 S.p.A., Fincal S.p.A., Mantegna ‘87 S.r.l., Capitolium S.r.l., Finced S.r.l., Caltagirone Editore S.p.A., Caltagirone S.p.A., Finanziaria Italia 2005 S.p.A., Quarta Iberica S.r.l., So.Co.Ge.Im. – Società per la Costruzione e la Gestione di Immobili S.p.A., VM 2006 S.r.l. e FGC S.p.A. (le “Società del Gruppo Caltagirone”).