Società quotate - Estratto del patto parasociale (raccolta storica)

Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

AZIMUT HOLDING S.P.A.

1. S OCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Durante 11, Capitale Sociale Euro 31.743.716,40, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

2. NUMERO DELLE AZIONI CONFERITE

Sono complessivamente conferite al patto n. 33.697.861 azioni della Società, cherappresentano il 23,35% del capitale sociale della medesima.

3. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO E NUMERO DELLE AZIONI E DEGLI

STRUMENTI FINANZIARI

Di seguito sono indicati i nominativi degli aderenti al patto, il numero delle azioni conferite da ciascun aderente, nonché la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto all'insieme delle azioni conferite nel patto e rispetto all'insieme delle azioni emesse dalla Società:

ADERENTI AL PATTO DI SINDACATO

n. azioni conferite

% su totale azioni
conferite al patto

% su capitale sociale di
azioni 144.289.620

ARTONI FAUSTO

655.620

1,95%

0,45%

BELLINI MARCO VALERIO

219.113

0,65%

0,15%

BELOTTI PIETRO

530.000

1,57%

0,37%

BONANI LUCA

180.780

0,54%

0,13%

BOVERI SILVIO

197.460

0,59%

0,14%

BOZZOLA ALESSANDRA

250.000

0,74%

0,17%

CAPECCIA ALESSANDRO

288.540

0,86%

0,20%

CASELLA GUIDO

568.470

1,69%

0,39%

CIACCIO GUIDO

787.485

2,34%

0,55%

COCCO PIERO

207.020

0,61%

0,14%

DELIPERI FRANCO

600.000

1,78%

0,42%

DELLACASA STEFANO

197.580

0,59%

0,14%

FANTONI RENATO

194.760

0,58%

0,13%

FIORICA GIUSEPPE

159.000

0,47%

0,11%

FOSCOLI CLAUDIO

1.031.880

3,06%

0,72%

GHERRA ALBERTO

280.005

0,83%

0,19%

GIULIANI PIETRO

1.831.020

5,43%

1,27%

LAFRANCONI CESARE

200.440

0,59%

0,14%

LODDO GIOVANNI

200.000

0,59%

0,14%

LOMMI LIDIA

221.220

0,66%

0,15%

MALCONTENTI MARCO

180.780

0,54%

0,13%

MILANO SANDRO

315.280

0,94%

0,22%

MISSORA STEFANO

1.012.064

3,00%

0,70%

MORANDO WALTER

187.790

0,56%

0,13%

MOSCHINO MAURO

787.485

2,34%

0,55%

PROVANI BRUNO

1.188.830

3,53%

0,82%

RISPOLI GUIDO

280.005

0,83%

0,19%

ROCCHI OSCAR

183.640

0,54%

0,13%

RONCHIS GIANPIETRO

189.760

0,56%

0,13%

SOCIETE' DE PARTECIPATIONS TAMISE SA

396.000

1,18%

0,27%

SPINOLA GHERARDO

590.310

1,75%

0,41%

SQUILLANTE DAMIANO

460.430

1,37%

0,32%

TOMMASINI PIERLUIGI

151.880

0,45%

0,11%

TONNI ALESSANDRO

295.050

0,88%

0,20%

VOLPICELLI ENRICO

265.700

0,79%

0,18%

ZUCCA MICHELE ANGELO

172.310

0,51%

0,12%

ZUPPA GIULIANO

695.180

2,06%

0,48%

Altri 728 Fiducianti TIMONE

17.544.974

52,07%

12,16%

TOTALE

33.697.861

100,00%

23,35%

 

 

 

 

Si precisa che, ai sensi dell'art. 130, comma 1, del Regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato ed integrato, le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1% sono state sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati.

 

 

 

 

Nessuno degli aderenti esercita, in virtù del patto, il controllo sulla Società.

4. CONTENUTO E DURATA DEL PATTO

4.1 Contenuto del patto

Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell'articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell'assetto azionario della Società, oltre a contribuire all'indirizzo delle attività della stessa. E' anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L'adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l'opportunità di concedere tale adesione nell'interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all'adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell'interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1723, secondo comma, codice civile.

Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

Il 75% di tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto, alla data di adesione allo stesso, è soggetto anche al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% è trasferibile con determinate limitazioni ("Azioni Escluse dal Blocco").

Gli Aderenti che, per accordi pregressi, abbiano provveduto a trasferire, in sede di ammissione a quotazione, fino al 25% delle azioni della Società di loro proprietà alla data di adesione al Sindacato, avranno l'obbligo di conferire tutte le residue azioni di loro proprietà, sottoponendole ai vincoli di voto. I vincoli di blocco, invece, riguarderanno esclusivamente le azioni della Società di ciascun Aderente e rappresentative del 75% dell'originaria partecipazione.

Le medesime disposizioni si applicano anche ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso. Al contrario, tutte le ulteriori azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto (nel qual caso, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell'adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all'esclusione dal patto dell'aderente interessato.

4.2 Struttura e organi del patto

Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell'ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori").

Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", che elegge al suo interno un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l'organo preposto alla guida e all'organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri, di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall'Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall'Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall'Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall'Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo.

Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell'Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all'assunzione delle delibere poste all'ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni. In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell'orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), nonè previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3 Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l'intera durata del patto.Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all'espressione del voto (favorevole o contrario) od all'astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all'espressione del voto di tutti gli Aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all'espressione del voto da parte di tutti gli Aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l'orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni. In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l'orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l'apposito mandato. L'orientamentoespresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

4.4 Obblighi di blocco

Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l'intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell'acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni. Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell'acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, la partecipazione offerta spetta agli aderenti interessati in proporzione al numero delle azioni da ciascuno di essi possedute, con priorità riservata agli aderenti appartenenti alla medesima Area dell'aderente offerente. Se alcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quegli aderenti che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cuial punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.5 Ulteriori obbligazioni degli aderenti

Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere daqualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte dellestesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi (quali, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro in corso nell'ambito del Gruppo Azimut) e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

4.6 Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui all'ultimo comma del punto 4.5, il prezzo di cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.7 Clausola penale

A fronte dell'inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l'aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti un importo - a titolo di penale ai sensi dell'articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell'aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6.

4.8 Durata del patto. Rinnovo. Recesso

Il patto ha la durata di tre anni con decorrenza dal primo giorno di negoziazione del titolo della Società nel mercato di quotazione. Il patto si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di tre anni ciascuno, a condizione che non pervenga al Presidente del Comitato Direttivo, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza, comunicazione scritta di recesso da parte di tanti aderenti al patto le cui partecipazioni rappresentino almeno il cinquantuno percento delle Azioni di Blocco. Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l'ottanta percento delle Azioni di Blocco. In caso di modifica del patto, gli aderenti che dissentano da tali modifiche hanno diritto di recedere nei successivi trenta giorni e devono, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall'Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni analogamente a quanto previsto al punto 4.4.

4.9 Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.p.A. e sonodepositate presso Bancaperta S.p.A e Banca Popolare Novara S.p.A.

16 luglio 2004

[AQ.1.04.1]


AZIMUT HOLDING S.P.A.

1. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Durante 11, Capitale Sociale Euro 31.743.716,40, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

2. NUMERO DELLE AZIONI CONFERITE

Sono complessivamente conferite al patto n. 34.210.898 azioni della Società, che rappresentano il 23,71% del capitale sociale della medesima.

3. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO E NUMERO DELLE AZIONI E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Di seguito sono indicati i nominativi degli aderenti al patto, il numero delle azioni conferite da ciascun aderente, nonché la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto all'insieme delle azioni conferite nel patto e rispetto all'insieme delle azioni emesse dalla società:

ADERENTI AL PATTO DI SINDACATO n. azioni 
conferite
% su totale 
azioni conferite 
al
patto
% su capitale 
sociale di azioni
144.289.620
ARTONI FAUSTO 655.620 1,92% 0,45%
BELLINI MARCO VALERIO 219.113 0,64% 0,15%
BELOTTI PIETRO 530.000 1,55% 0,37%
BONANI LUCA 180.780 0,53% 0,13%
BOVERI SILVIO 197.460 0,58% 0,14%
BOZZOLA ALESSANDRA 250.000 0,73% 0,17%
CAPECCIA ALESSANDRO 288.540 0,84% 0,20%
CASELLA GUIDO 568.470 1,66% 0,39%
CIACCIO GUIDO 787.485 2,30% 0,55%
COCCO PIERO 221.650 0,65% 0,15%
DELIPERI FRANCO 600.000 1,75% 0,42%
DELLACASA STEFANO 197.580 0,58% 0,14%
FANTONI RENATO 194.760 0,57% 0,13%
FIORICA GIUSEPPE 159.000 0,46% 0,11%
FOSCOLI CLAUDIO 1.031.880 3,02% 0,72%
GHERRA ALBERTO 280.005 0,82% 0,19%
GIULIANI PIETRO 1.831.020 5,35% 1,27%
LAFRANCONI CESARE 200.440 0,59% 0,14%
LODDO GIOVANNI 200.000 0,58% 0,14%
LOMMI LIDIA 221.220 0,65% 0,15%
MALCONTENTI MARCO 180.780 0,53% 0,13%
MILANO SANDRO 315.280 0,92% 0,22%
MISSORA STEFANO 1.012.064 2,96% 0,70%
MORANDO WALTER 187.790 0,55% 0,13%
MOSCHINO MAURO 787.485 2,30% 0,55%
PROVANI BRUNO 1.188.830 3,48% 0,82%
RISPOLI GUIDO 280.005 0,82% 0,19%
ROCCHI OSCAR 183.640 0,54% 0,13%
RONCHIS GIANPIETRO 189.760 0,55% 0,13%
ROUX FRANCO 172.400 0,50% 0,12%
SANDRETTO LOCANIN GILBERTO 157.500 0,46% 0,11%
SOCIETE' DE PARTECIPATIONS TAMISE S.A. 507.385 1,48% 0,35%
SPINOLA GHERARDO 590.310 1,73% 0,41%
SQUILLANTE DAMIANO 460.430 1,35% 0,32%
TOMMASINI PIERLUIGI 151.880 0,44% 0,11%
TONNI ALESSANDRO 295.050 0,86% 0,20%
VOLPICELLI ENRICO 265.700 0,78% 0,18%
ZUCCA MICHELE ANGELO 172.310 0,50% 0,12%
ZUPPA GIULIANO 695.180 2,03% 0,48%
Altri 727 Fiducianti TIMONE 17.602.096 51,45% 12,20%
TOTALE 34.210.898 100,00% 23,71%

 


 

Si precisa che, ai sensi dell'art. 130, comma 1, del Regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato ed integrato, le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1% sono state sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati.

Nessuno degli aderenti esercita, in virtù del patto, il controllo sulla Società.

4. CONTENUTO E DURATA DEL PATTO

4.1 Contenuto del patto

Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell'articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell'assetto azionario della Società, oltre a contribuire all'indirizzo delle attività della stessa. E' anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi/prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L'adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l'opportunità di concedere tale adesione nell'interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all'adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell'interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1723, secondo comma, codice civile.

Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

Il 75% di tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto, alla data di adesione allo stesso, è soggetto anche al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% è trasferibile con determinate limitazioni ("Azioni Escluse dal Blocco").

Gli Aderenti che, per accordi pregressi, abbiano provveduto a trasferire, in sede di ammissione a quotazione, fino al 25% delle azioni della Società di loro proprietà alla data di adesione al Sindacato, avranno l'obbligo di conferire tutte le residue azioni di loro proprietà, sottoponendole ai vincoli di voto. I vincoli di blocco, invece, riguarderanno esclusivamente le azioni della Società di ciascun Aderente e rappresentative del 75% dell'originaria partecipazione.

Le medesime disposizioni si applicano anche ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso. Al contrario, tutte le ulteriori azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto (nel qual caso, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell'adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all'esclusione dal patto dell'aderente interessato.

4.2 Struttura e organi del patto

Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell'ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori").

Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", che elegge al suo interno un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l'organo preposto alla guida e all'organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri, di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall'Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall'Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall'Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall'Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo.

Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell'Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all'assunzione delle delibere poste all'ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni. In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell'orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3 Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l'intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all'espressione del voto (favorevole o contrario) od all'astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all'espressione del voto di tutti gli Aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all'espressione del voto da parte di tutti gli Aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l'orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni. In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l'orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l'apposito mandato. L'orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

4.4 Obblighi di blocco

Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l'intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell'acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni. Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell'acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, la partecipazione offerta spetta agli aderenti interessati in proporzione al numero delle azioni da ciascuno di essi possedute, con priorità riservata agli aderenti appartenenti alla medesima Area dell'aderente offerente. Se alcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quegli aderenti che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.5 Ulteriori obbligazioni degli aderenti

Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate. 

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario). 

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi (quali, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro in corso nell'ambito del Gruppo Azimut) e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

4.6 Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui all'ultimo comma del punto 4.5, il prezzo di cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.7 Clausola penale

A fronte dell'inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l'aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti un importo - a titolo di penale ai sensi dell'articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell'aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6.

4.8 Durata del patto. Rinnovo. Recesso

Il patto ha la durata di tre anni con decorrenza dal primo giorno di negoziazione del titolo della Società nel mercato di quotazione. Il patto si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di tre anni ciascuno, a condizione che non pervenga al Presidente del Comitato Direttivo, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza, comunicazione scritta di recesso da parte di tanti aderenti al patto le cui partecipazioni rappresentino almeno il cinquantuno percento delle Azioni di Blocco. Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l'ottanta percento delle Azioni di Blocco. In caso di modifica del patto, gli aderenti che dissentano da tali modifiche hanno diritto di recedere nei successivi trenta giorni e devono, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall'Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni analogamente a quanto previsto al punto 4.4.

4.9 Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano. Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.p.A. e sono depositate presso Bancaperta S.p.A e Banca Popolare Novara S.p.A.

10 gennaio 2005

[AQ.1.05.1]


AZIMUT HOLDING S.P.A.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Durante 11, Capitale Sociale Euro 31.763.473,50, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

2. Numero delle azioni conferite

Sono complessivamente conferite al patto n. 34.322.038 azioni della Società, che rappresentano il 23,77 % del capitale sociale della medesima.

3. Soggetti aderenti al patto e numero delle azioni e degli strumenti finanziari

Di seguito sono indicati i nominativi degli aderenti al patto, il numero delle azioni conferite da ciascun aderente, nonché la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto all'insieme delle azioni conferite nel patto e rispetto all'insieme delle azioni emesse dalla società:

ADERENTI AL PATTO DI SINDACATO n. azioni conferite % su totale azioni conferite al patto % su capitale sociale di azioni 144.379.425
ARTONI FAUSTO 655.620 1,91% 0,45%
BELLINI MARCO VALERIO 219.113 0,64% 0,15%
BELOTTI PIETRO 530.000 1,54% 0,37%
BONANI LUCA 180.780 0,53% 0,13%
BOVERI SILVIO 197.460 0,58% 0,14%
BOZZOLA ALESSANDRA 250.000 0,73% 0,17%
CAPECCIA ALESSANDRO 288.540 0,84% 0,20%
CASELLA GUIDO 568.470 1,66% 0,39%
CIACCIO GUIDO 787.485 2,29% 0,55%
COCCO PIERO 221.650 0,65% 0,15%
DELIPERI FRANCO 600.000 1,75% 0,42%
DELLACASA STEFANO 197.580 0,58% 0,14%
FANTONI RENATO 194.760 0,57% 0,13%
FIORICA GIUSEPPE 159.000 0,46% 0,11%
FOSCOLI CLAUDIO 1.031.880 3,01% 0,71%
GHERRA ALBERTO 280.005 0,82% 0,19%
GIULIANI PIETRO 1.831.020 5,33% 1,27%
LAFRANCONI CESARE 200.440 0,58% 0,14%
LODDO GIOVANNI 200.000 0,58% 0,14%
LOMMI LIDIA 221.220 0,64% 0,15%
MALCONTENTI MARCO 180.780 0,53% 0,13%
MILANO SANDRO 315.280 0,92% 0,22%
MISSORA STEFANO 1.012.064 2,95% 0,70%
MORANDO WALTER 187.790 0,55% 0,13%
MOSCHINO MAURO 787.485 2,29% 0,55%
PROVANI BRUNO 1.188.830 3,46% 0,82%
RISPOLI GUIDO 280.005 0,82% 0,19%
ROCCHI OSCAR 183.640 0,54% 0,13%
RONCHIS GIANPIETRO 189.760 0,55% 0,13%
ROUX FRANCO 172.400 0,50% 0,12%
SANDRETTO LOCANIN GILBERTO 157.500 0,46% 0,11%
SOCIETE' DE PARTECIPATIONS TAMISE S.A. 507.385 1,48% 0,35%
SPINOLA GHERARDO 590.310 1,72% 0,41%
SQUILLANTE DAMIANO 460.430 1,34% 0,32%
TOMMASINI PIERLUIGI 151.880 0,44% 0,11%
TONNI ALESSANDRO 295.050 0,86% 0,20%
VOLPICELLI ENRICO 265.700 0,77% 0,18%
ZUCCA MICHELE ANGELO 172.310 0,50% 0,12%
ZUPPA GIULIANO 695.180 2,03% 0,48%
altri 728 Fiducianti TIMONE 17.713.236 51,61% 12,27%
TOTALE 34.322.038 100,00% 23,77%

 

 

Si precisa che, ai sensi dell'art. 130, comma 1, del Regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato ed integrato, le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1% sono state sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati.

 

 

Nessuno degli aderenti esercita, in virtù del patto, il controllo sulla Società.

4. Contenuto e durata del patto

4.1 Contenuto del patto

Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell'articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell'assetto azionario della Società, oltre a contribuire all'indirizzo delle attività della stessa. E' anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L'adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l'opportunità di concedere tale adesione nell'interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all'adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell'interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1723, secondo comma, codice civile.

Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

Il 75% di tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto, alla data di adesione allo stesso, è soggetto anche al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% è trasferibile con determinate limitazioni ("Azioni Escluse dal Blocco").

Gli Aderenti che, per accordi pregressi, abbiano provveduto a trasferire, in sede di ammissione a quotazione, fino al 25% delle azioni della Società di loro proprietà alla data di adesione al Sindacato, avranno l'obbligo di conferire tutte le residue azioni di loro proprietà, sottoponendole ai vincoli di voto. I vincoli di blocco, invece, riguarderanno esclusivamente le azioni della Società di ciascun Aderente e rappresentative del 75% dell'originaria partecipazione.

Le medesime disposizioni si applicano anche ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso. Al contrario, tutte le ulteriori azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto (nel qual caso, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell'adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all'esclusione dal patto dell'aderente interessato.

4.2 Struttura e organi del patto

Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell'ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori").

Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", che elegge al suo interno un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l'organo preposto alla guida e all'organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri, di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall'Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall'Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall'Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall'Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo.

Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell'Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all'assunzione delle delibere poste all'ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni.In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell'orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3 Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l'intera durata del patto.Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all'espressione del voto (favorevole o contrario) od all'astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all'espressione del voto di tutti gli Aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all'espressione del voto da parte di tutti gli Aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l'orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni.In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l'orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l'apposito mandato. L'orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

4.4 Obblighi di blocco

Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l'intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell'acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni. Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell'acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, la partecipazione offerta spetta agli aderenti interessati in proporzione al numero delle azioni da ciascuno di essi possedute, con priorità riservata agli aderenti appartenenti alla medesima Area dell'aderente offerente. Se alcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quegli aderenti che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.5 Ulteriori obbligazioni degli aderenti

Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi (quali, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro in corso nell'ambito del Gruppo Azimut) e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

4.6 Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui all'ultimo comma del punto 4.5, il prezzo di cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.7 Clausola penale

A fronte dell'inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l'aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti un importo - a titolo di penale ai sensi dell'articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell'aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6.

4.8 Durata del patto. Rinnovo. Recesso

Il patto ha la durata di tre anni con decorrenza dal primo giorno di negoziazione del titolo della Società nel mercato di quotazione. Il patto si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di tre anni ciascuno, a condizione che non pervenga al Presidente del Comitato Direttivo, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza, comunicazione scritta di recesso da parte di tanti aderenti al patto le cui partecipazioni rappresentino almeno il cinquantuno percento delle Azioni di Blocco. Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l'ottanta percento delle Azioni di Blocco.In caso di modifica del patto, gli aderenti che dissentano da tali modifiche hanno diritto di recedere nei successivi trenta giorni e devono, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall'Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni analogamente a quanto previsto al punto 4.4.

4.9 Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.p.A. e sono depositate presso Bancaperta S.p.A e Banca Popolare Novara S.p.A.

12 luglio 2005

[AQ.1.05.2]


AZIMUT HOLDING S.P.A.

1. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Durante 11, Capitale Sociale Euro 31.763.473,50, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

2. NUMERO DELLE AZIONI CONFERITE

Sono complessivamente conferite al patto n. 33.884.054 azioni della Società, che rappresentano il 23,47 % del capitale sociale della medesima.

3. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO E NUMERO DELLE AZIONI E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Di seguito sono indicati i nominativi degli aderenti al patto, il numero delle azioni conferite da ciascun aderente, nonché la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto all'insieme delle azioni conferite nel patto e rispetto all'insieme delle azioni emesse dalla società:

ADERENTI AL PATTO DI SINDACATO

n. azioni conferite

% su totale azioni conferite al patto

% su capitale sociale di azioni 144.379.425

ARTONI FAUSTO

655.620

1,93%

0,45%

BELLINI MARCO VALERIO

219.113

0,65%

0,15%

BELOTTI PIETRO

530.000

1,56%

0,37%

BONANI LUCA

180.780

0,53%

0,13%

BOVERI SILVIO

197.460

0,58%

0,14%

BOZZOLA ALESSANDRA

187.500

0,55%

0,13%

CAPECCIA ALESSANDRO

288.540

0,85%

0,20%

CASELLA GUIDO

568.470

1,68%

0,39%

CIACCIO GUIDO

787.485

2,32%

0,55%

COCCO PIERO

221.650

0,65%

0,15%

DELIPERI FRANCO

629.614

1,86%

0,44%

DELLACASA STEFANO

148.185

0,44%

0,10%

FANTONI RENATO

195.487

0,58%

0,14%

FIORICA GIUSEPPE

159.000

0,47%

0,11%

FOSCOLI CLAUDIO

1.031.880

3,05%

0,71%

GHERRA ALBERTO

280.005

0,83%

0,19%

GIULIANI PIETRO

1.831.020

5,40%

1,27%

LAFRANCONI CESARE

178.440

0,53%

0,12%

LODDO GIOVANNI

200.000

0,59%

0,14%

LOMMI LIDIA

221.220

0,65%

0,15%

MALCONTENTI MARCO

180.780

0,53%

0,13%

MILANO SANDRO

275.870

0,81%

0,19%

MISSORA STEFANO

1.012.064

2,99%

0,70%

MORANDO WALTER

187.790

0,55%

0,13%

MOSCHINO MAURO

787.485

2,32%

0,55%

PROVANI BRUNO

1.188.830

3,51%

0,82%

POLIRPO MAURO

160.000

0,47%

0,11%

RISPOLI GUIDO

280.005

0,83%

0,19%

RONCHIS GIANPIETRO

200.000

0,59%

0,14%

ROUX FRANCO

232.400

0,69%

0,16%

SANDRETTO LOCANIN GILBERTO

157.500

0,46%

0,11%

SOCIETE' DE PARTECIPATIONS TAMISE S.A.

507.385

1,50%

0,35%

SPINOLA GHERARDO

590.310

1,74%

0,41%

SQUILLANTE DAMIANO

460.430

1,36%

0,32%

TOMMASINI PIERLUIGI

151.880

0,45%

0,11%

TONNI ALESSANDRO

295.050

0,87%

0,20%

VOLPICELLI ENRICO

265.700

0,78%

0,18%

ZUCCA MICHELE ANGELO

172.310

0,51%

0,12%

ZUPPA GIULIANO

695.180

2,05%

0,48%

Altri 728 Fiducianti TIMONE

17.371.616

51,27%

12,03%

TOTALE

33.884.054

100,00%

23,47%

 

 

Si precisa che, ai sensi dell'art. 130, comma 1, del Regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato ed integrato, le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1% sono state sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati.

 

 

Nessuno degli aderenti esercita, in virtù del patto, il controllo sulla Società.

4. CONTENUTO E DURATA DEL PATTO

4.1. Contenuto del patto

Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell'articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell'assetto azionario della Società, oltre a contribuire all'indirizzo delle attività della stessa. E' anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L'adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l'opportunità di concedere tale adesione nell'interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all'adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell'interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1723, secondo comma, codice civile.

Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

Il 75% di tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto, alla data di adesione allo stesso, è soggetto anche al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% è trasferibile con determinate limitazioni ("Azioni Escluse dal Blocco").

Gli Aderenti che, per accordi pregressi, abbiano provveduto a trasferire, in sede di ammissione a quotazione, fino al 25% delle azioni della Società di loro proprietà alla data di adesione al Sindacato, avranno l'obbligo di conferire tutte le residue azioni di loro proprietà, sottoponendole ai vincoli di voto. I vincoli di blocco, invece, riguarderanno esclusivamente le azioni della Società di ciascun Aderente e rappresentative del 75% dell'originaria partecipazione.

Le medesime disposizioni si applicano anche ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso. Al contrario, tutte le ulteriori azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto (nel qual caso, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell'adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all'esclusione dal patto dell'aderente interessato.

4.2. Struttura e organi del patto

Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell'ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori").

Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", che elegge al suo interno un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l'organo preposto alla guida e all'organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri, di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall'Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall'Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall'Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall'Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo.

Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell'Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all'assunzione delle delibere poste all'ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni.In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell'orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3. Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l'intera durata del patto.Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all'espressione del voto (favorevole o contrario) od all'astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all'espressione del voto di tutti gli Aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all'espressione del voto da parte di tutti gli Aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l'orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni.In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l'orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l'apposito mandato. L'orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

4.4. Obblighi di blocco

Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l'intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell'acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni. Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell'acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, la partecipazione offerta spetta agli aderenti interessati in proporzione al numero delle azioni da ciascuno di essi possedute, con priorità riservata agli aderenti appartenenti alla medesima Area dell'aderente offerente. Se alcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quegli aderenti che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.5. Ulteriori obbligazioni degli aderenti

Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi (quali, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro in corso nell'ambito del Gruppo Azimut) e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

4.6. Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui all'ultimo comma del punto 4.5, il prezzo di cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.7. Clausola penale

A fronte dell'inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l'aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti un importo - a titolo di penale ai sensi dell'articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell'aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6.

4.8. Durata del patto. Rinnovo. Recesso

Il patto ha la durata di tre anni con decorrenza dal primo giorno di negoziazione del titolo della Società nel mercato di quotazione. Il patto si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di tre anni ciascuno, a condizione che non pervenga al Presidente del Comitato Direttivo, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza, comunicazione scritta di recesso da parte di tanti aderenti al patto le cui partecipazioni rappresentino almeno il cinquantuno percento delle Azioni di Blocco. Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l'ottanta percento delle Azioni di Blocco.In caso di modifica del patto, gli aderenti che dissentano da tali modifiche hanno diritto di recedere nei successivi trenta giorni e devono, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall'Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni analogamente a quanto previsto al punto 4.4.

4.9. Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.p.A. e sono depositate presso Bancaperta S.p.A e Banca Popolare Novara S.p.A.

5 agosto 2005

[AQ.1.05.3]


AZIMUT HOLDING S.P.A. 

1. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 31.763.473,50, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

2. NUMERO DELLE AZIONI CONFERITE

Sono complessivamente conferite al patto n. 33.780.589 azioni della Società, che rappresentano il 23,40 % del capitale sociale della medesima.

3. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO E NUMERO DELLE AZIONI E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Di seguito sono indicati i nominativi degli aderenti al patto, il numero delle azioni conferite da ciascun aderente, nonché la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto all'insieme delle azioni conferite nel patto e rispetto all'insieme delle azioni emesse dalla società:

ADERENTI AL PATTO DI SINDACATO n. azioni conferite % su totale azioni 
conferite al patto
% su capitale sociale di azioni
144.379.425
       
ARTONI FAUSTO 655.620 1,94% 0,45%
BELLINI MARCO VALERIO 219.113 0,65% 0,15%
BELOTTI PIETRO 530.000 1,57% 0,37%
BONANI LUCA 180.780 0,54% 0,13%
BOVERI SILVIO 197.460 0,58% 0,14%
BOZZOLA ALESSANDRA 187.500 0,56% 0,13%
CAPECCIA ALESSANDRO 288.540 0,85% 0,20%
CASELLA GUIDO 568.470 1,68% 0,39%
CIACCIO GUIDO 787.485 2,33% 0,55%
COCCO PIERO 221.650 0,66% 0,15%
DELIPERI FRANCO 629.614 1,86% 0,44%
DELLACASA STEFANO 148.185 0,44% 0,10%
FANTONI RENATO 176.487 0,52% 0,12%
FIORICA GIUSEPPE 159.000 0,47% 0,11%
FOSCOLI CLAUDIO 1.031.880 3,05% 0,71%
GHERRA ALBERTO 280.005 0,83% 0,19%
GIULIANI PIETRO 1.831.020 5,42% 1,27%
LAFRANCONI CESARE 192.027 0,57% 0,13%
LODDO GIOVANNI 205.740 0,61% 0,14%
LOMMI LlDIA 221.220 0,65% 0,15%
MALCONTENTI MARCO 180.780 0,54% 0,13%
MILANO SANDRO 275.870 0,82% 0,19%
MISSORA STEFANO 1.012.064 3,00% 0,70%
MORANDOWALTER 187.790 0,56% 0,13%
MOSCHINO MAURO 787.485 2,33% 0,55%
PELLIZZETTI GIUSEPPE 146.560 0,43% 0,10%
PROVANI BRUNO 1.188.830 3,52% 0,82%
POLIRPO MAURO 164.222 0,49% 0,11%
RISPOLI GUIDO 280.005 0,83% 0,19%
RONCHIS GIANPIETRO 205.000 0,61% 0,14%
ROUX FRANCO 232.400 0,69% 0,16%
SANDRETTO LOCANIN GILBERTO 157.500 0,47% 0,11%
SOCIETE' DE PARTECIPATIONS TAMISE SA 507.385 1,50% 0,35%
SPINOLA GHERARDO 590.310 1,75% 0,41%
SQUILLANTE DAMIANO 460.430 1,36% 0,32%
TOMMASINI PIERLUIGI 151.880 0,45% 0,11%
TONNI ALESSANDRO 295.050 0,87% 0,20%
VOLPICELLI ENRICO 265.700 0,79% 0,18%
ZUCCA MICHELE ANGELO 172.310 0,51% 0,12%
ZUPPA GIULIANO 695.180 2,06% 0,48%
Altri 731 Fiducianti TIMONE 17.112.042 50,66% 11,85%
TOTALE 33.780.589 100,00% 23,40%

 

 

Si precisa che, ai sensi dell'art. 130, comma 1, del Regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato ed integrato, le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1% sono state sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati.

 

 

Nessuno degli aderenti esercita, in virtù del patto, il controllo sulla Società.

4. CONTENUTO E DURATA DEL PATTO

4.1 Contenuto del patto

Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell'articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell'assetto azionario della Società, oltre a contribuire all'indirizzo delle attività della stessa. E' anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L'adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l'opportunità di concedere tale adesione nell'interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all'adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell'interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1723, secondo comma, codice civile.

Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

Il 75% di tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto, alla data di adesione allo stesso, è soggetto anche al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% è trasferibile con determinate limitazioni ("Azioni Escluse dal Blocco").

Gli Aderenti che, per accordi pregressi, abbiano provveduto a trasferire, in sede di ammissione a quotazione, fino al 25% delle azioni della Società di loro proprietà alla data di adesione al Sindacato, avranno l'obbligo di conferire tutte le residue azioni di loro proprietà, sottoponendole ai vincoli di voto. I vincoli di blocco, invece, riguarderanno esclusivamente le azioni della Società di ciascun Aderente e rappresentative del 75% dell'originaria partecipazione.

Le medesime disposizioni si applicano anche ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso. Al contrario, tutte le ulteriori azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto (nel qual caso, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell'adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all'esclusione dal patto dell'aderente interessato.

4.2 Struttura e organi del patto

Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell'ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori").

Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", che elegge al suo interno un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l'organo preposto alla guida e all'organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri, di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall'Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall'Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall'Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall'Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo.

Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell'Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all'assunzione delle delibere poste all'ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni.In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell'orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3 Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l'intera durata del patto.Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all'espressione del voto (favorevole o contrario) od all'astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all'espressione del voto di tutti gli Aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all'espressione del voto da parte di tutti gli Aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l'orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni.In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l'orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l'apposito mandato. L'orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

4.4 Obblighi di blocco

Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l'intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell'acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni. Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell'acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, la partecipazione offerta spetta agli aderenti interessati in proporzione al numero delle azioni da ciascuno di essi possedute, con priorità riservata agli aderenti appartenenti alla medesima Area dell'aderente offerente. Se alcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quegli aderenti che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.5 Ulteriori obbligazioni degli aderenti

Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi (quali, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro in corso nell'ambito del Gruppo Azimut) e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

4.6 Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui all'ultimo comma del punto 4.5, il prezzo di cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.7 Clausola penale

A fronte dell'inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l'aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti un importo - a titolo di penale ai sensi dell'articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell'aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6.

4.8 Durata del patto. Rinnovo. Recesso

Il patto ha la durata di tre anni con decorrenza dal primo giorno di negoziazione del titolo della Società nel mercato di quotazione. Il patto si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di tre anni ciascuno, a condizione che non pervenga al Presidente del Comitato Direttivo, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza, comunicazione scritta di recesso da parte di tanti aderenti al patto le cui partecipazioni rappresentino almeno il cinquantuno percento delle Azioni di Blocco. Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l'ottanta percento delle Azioni di Blocco.In caso di modifica del patto, gli aderenti che dissentano da tali modifiche hanno diritto di recedere nei successivi trenta giorni e devono, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall'Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni analogamente a quanto previsto al punto 4.4.

4.9 Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.p.A. e sono depositate presso Bancaperta S.p.A e Banca Popolare Novara S.p.A.

10 gennaio 2006

[AQ.1.06.1]


AZIMUT HOLDING S.P.A. 

1. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 31.845.724,02 Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

2. NUMERO DELLE AZIONI CONFERITE

Sono complessivamente conferite al patto n. 32.799.277 azioni della Società, che rappresentano il 22,66% del capitale sociale della medesima.

3. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO E NUMERO DELLE AZIONI E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Di seguito sono indicati i nominativi degli aderenti al patto, il numero delle azioni conferite da ciascun aderente, nonché la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto all’insieme delle azioni conferite nel patto e rispetto all’insieme delle azioni emesse dalla società:

ADERENTI AL PATTO DI SINDACATO n. azioni conferite % su totale azioni 
conferite al patto
% su capitale sociale di azioni
144.379.425
       
ARTONI FAUSTO 655.620 2.00% 0,45%
BELLINI MARCO VALERIO 219.113 0,67% 0,15%
BELOTTI PIETRO 530.000 1,62% 0,37%
BONANI LUCA 180.780 0,55% 0,12%
BOVERI SILVIO 197.460 0,60% 0,14%
BOZZOLA ALESSANDRA 195.750 0,60% 0,14%
CAPECCIA ALESSANDRO 288.540 0,88% 0,20%
CASELLA GUIDO 568.470 1,73% 0,39%
CIACCIO GUIDO 787.485 2,40% 0,54%
COCCO PIERO 221.650 0,68% 0,15%
DELIPERI FRANCO 610.414 1,86% 0,42%
DELLACASA STEFANO 148.185 0,45% 0,10%
FANTONI RENATO 162.300 0,49% 0,11%
FIORICA GIUSEPPE 159.000 0,48% 0,11%
FOSCOLI CLAUDIO 1.042.720 3,18% 0,72%
GHERRA ALBERTO 280.005 0,85% 0,19%
GIULIANI PIETRO 1.831.020 5,58% 1,26%
LAFRANCONI CESARE 172.539 0,53% 0,12%
LODDO GIOVANNI 205.740 0,63% 0,14%
LOMMI LlDIA 221.220 0,67% 0,15%
MALCONTENTI MARCO 180.780 0,55% 0,12%
MILANO SANDRO 236.460 0,72% 0,16%
MISSORA STEFANO 1.012.064 3,09% 0,70%
MORANDO WALTER 187.790 0,57% 0,13%
MOSCHINO MAURO 787.485 2,40% 0,54%
PELLIZZETTI GIUSEPPE 146.560 0,45% 0,10%
PROVANI BRUNO 919.000 2,80% 0,63%
RISPOLI GUIDO 280.005 0,85% 0,19%
RONCHIS GIANPIETRO 205.000 0,63% 0,14%
ROUX FRANCO 241.410 0,74% 0,17%
SANDRETTO LOCANIN GILBERTO 157.500 0,48% 0,11%
SOCIETE' DE PARTECIPATIONS TAMISE SA 507.385 1,55% 0,35%
SPINOLA GHERARDO 590.310 1,80% 0,41%
SQUILLANTE DAMIANO 459.525 1,40% 0,32%
TOMMASINI PIERLUIGI 151.880 0,46% 0,10%
TONNI ALESSANDRO 295.050 0,90% 0,20%
VOLPICELLI ENRICO 194.300 0,59% 0,13%
ZONTA SEVERINO 150.000 0,46% 0,10%
ZUCCA MICHELE ANGELO 172.310 0,53% 0,12%
ZUPPA GIULIANO 695.180 1,99% 0,45%
Altri 744 Fiducianti TIMONE 16.594.272 50,59% 11,46%
TOTALE 32.799.277 100,00% 22,66%

 


 

Si precisa che, ai sensi dell'art. 130, comma 1, del Regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato ed integrato, le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1% sono state sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati.

Nessuno degli aderenti esercita, in virtù del patto, il controllo sulla Società.

4. CONTENUTO E DURATA DEL PATTO

4.1 Contenuto del patto

Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. E’ anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

Il 75% di tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto, alla data di decorrenza dello stesso, e quindi fino all’inizio delle negoziazioni del titolo della Società, è soggetto anche al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% è trasferibile con determinate limitazioni ("Azioni Escluse dal Blocco").

Gli Aderenti che, per accordi pregressi, abbiano provveduto a trasferire, in sede di ammissione a quotazione, fino al 25% delle azioni della Società di loro proprietà alla data di adesione al Sindacato, avranno l'obbligo di conferire tutte le residue azioni di loro proprietà, sottoponendole ai vincoli di voto. I vincoli di blocco, invece, riguarderanno esclusivamente le azioni della Società di ciascun Aderente e rappresentative del 75% dell'originaria partecipazione.

Le medesime disposizioni si applicano anche ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto qui disciplinato, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.

Al contrario, tutte le azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti con modalità diverse da quelle sopra descritte (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto (nel qual caso, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

4.2 Struttura e organi del patto

Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori").

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", che elegge al suo interno un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del presente punto 4.2), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo.

Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni.In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3 Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli Aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli Aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni.In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

4.4 Obblighi di blocco

Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.

In ogni caso –fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli Aderenti- il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’Aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni. Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte vengono assegnate come segue:

a) formata una graduatoria –in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli Aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’Aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’Aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’Aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più Aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’Aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri Aderenti in questione);

b) se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli Aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli Aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto -con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4- ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.5 Ulteriori obbligazioni degli aderenti

Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche, rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli Aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi (quali, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro in corso nell'ambito del Gruppo Azimut) e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

4.6 Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui all’ultimo comma del punto 4.5, il prezzo di cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.7 Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6.

4.8 Durata del patto. Rinnovo. Recesso

Il patto ha la durata di tre anni con decorrenza dal primo giorno di negoziazione del titolo della Società nel mercato di quotazione. Il patto si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di tre anni ciascuno, a condizione che non pervenga al Presidente del Comitato Direttivo, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza, comunicazione scritta di recesso da parte di tanti aderenti al patto le cui partecipazioni rappresentino almeno il cinquantuno percento delle Azioni di Blocco. Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco.In caso di modifica del patto, gli aderenti che dissentano da tali modifiche hanno diritto di recedere nei successivi trenta giorni e devono, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni analogamente a quanto previsto al punto 4.4.

4.9 Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.p.A. e sono depositate presso Bancaperta S.p.A e Banca Popolare Novara S.p.A.

8 luglio 2006

[AQ.1.06.2]


AZIMUT HOLDING S.P.A. 

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 31.845.724,02 Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

2. Numero delle azioni conferite

Sono complessivamente conferite al patto n. 32.434.686 azioni della Società, che rappresentano il 22,41% del capitale sociale della medesima.

3. Soggetti aderenti al patto e numero delle azioni e degli strumenti finanziari

Di seguito sono indicati i nominativi degli aderenti al patto, il numero delle azioni conferite da ciascun aderente, nonché la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto all’insieme delle azioni conferite nel patto e rispetto all’insieme delle azioni emesse dalla società:

ADERENTI AL PATTO DI SINDACATO n. azioni conferite % su totale
azioni conferite
al patto
% su capitale
sociale
di azioni 144.753.291
ARTONI FAUSTO 655.620 2,00% 0,45%
BELLINI MARCO VALERIO 219.113 0,67% 0,15%
BELOTTI PIETRO 530.000 1,62% 0,37%
BONANI LUCA 180.780 0,55% 0,12%
BOVERI SILVIO 197.460 0,60% 0,14%
BOZZOLA ALESSANDRA 187.500 0,57% 0,13%
CAPECCIA ALESSANDRO 288.540 0,88% 0,20%
CASELLA GUIDO 568.470 1,73% 0,39%
CIACCIO GUIDO 787.485 2,40% 0,54%
COCCO PIERO 218.000 0,66% 0,15%
DELIPERI FRANCO 610.414 1,86% 0,42%
DELLACASA STEFANO 148.185 0,45% 0,10%
FANTONI RENATO 162.300 0,49% 0,11%
FIORICA GIUSEPPE 159.000 0,48% 0,11%
FOSCOLI CLAUDIO 1.042.720 3,18% 0,72%
GHERRA ALBERTO 280.005 0,85% 0,19%
GIULIANI PIETRO 1.831.020 5,58% 1,26%
LAFRANCONI CESARE 172.539 0,53% 0,12%
LODDO GIOVANNI 205.740 0,63% 0,14%
LOMMI LIDIA 221.220 0,67% 0,15%
MALCONTENTI MARCO 180.780 0,55% 0,12%
MILANO SANDRO 236.460 0,72% 0,16%
MISSORA STEFANO 1.012.064 3,09% 0,70%
MORANDO WALTER 187.790 0,57% 0,13%
MOSCHINO MAURO 787.485 2,40% 0,54%
PELLIZZETTI GIUSEPPE 146.560 0,45% 0,10%
PROVANI BRUNO 919.000 2,80% 0,63%
RISPOLI GUIDO 280.005 0,85% 0,19%
RONCHIS GIANPIETRO 205.000 0,63% 0,14%
ROUX FRANCO 281.580 0,86% 0,19%
SANDRETTO LOCANIN GILBERTO 157.500 0,48% 0,11%
SOCIETE' DE PARTECIPATIONS TAMISE S.A. 507.385 1,55% 0,35%
SPINOLA GHERARDO 590.310 1,80% 0,41%
SQUILLANTE DAMIANO 459.525 1,40% 0,32%
TOMMASINI PIERLUIGI 151.880 0,46% 0,10%
TONNI ALESSANDRO 295.050 0,90% 0,20%
VOLPICELLI ENRICO 192.375 0,59% 0,13%
ZONTA SEVERINO 150.000 0,46% 0,10%
ZUCCA MICHELE ANGELO 172.310 0,53% 0,12%
ZUPPA GIULIANO 652.180 1,99% 0,45%
Altri 727 Fiducianti TIMONE 16.203.336 49,96% 11,19%
TOTALE 32.434.686 100,00% 22,41%

 


 

Si precisa che, ai sensi dell'art. 130, comma 1, del Regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato ed integrato, le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1% sono state sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati.

Nessuno degli aderenti esercita, in virtù del patto, il controllo sulla Società.

4. Contenuto e durata del patto

4.1 Contenuto del patto

Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. E’ anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

Il 75% di tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto, alla data di decorrenza dello stesso, e quindi fino all’inizio delle negoziazioni del titolo della Società, è soggetto anche al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% è trasferibile con determinate limitazioni ("Azioni Escluse dal Blocco").

Gli Aderenti che, per accordi pregressi, abbiano provveduto a trasferire, in sede di ammissione a quotazione, fino al 25% delle azioni della Società di loro proprietà alla data di adesione al Sindacato, avranno l'obbligo di conferire tutte le residue azioni di loro proprietà, sottoponendole ai vincoli di voto. I vincoli di blocco, invece, riguarderanno esclusivamente le azioni della Società di ciascun Aderente e rappresentative del 75% dell'originaria partecipazione.

Le medesime disposizioni si applicano anche ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto qui disciplinato, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.

Al contrario, tutte le azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti con modalità diverse da quelle sopra descritte (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto (nel qual caso, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

4.2 Struttura e organi del patto

Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori").

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", che elegge al suo interno un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del presente punto 4.2), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo.

Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni.In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3 Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli Aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli Aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni.In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

 4.4 Obblighi di blocco

Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.

In ogni caso –fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli Aderenti- il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’Aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni. Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte vengono assegnate come segue:

a) formata una graduatoria –in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli Aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’Aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’Aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’Aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più Aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’Aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri Aderenti in questione);

b) se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli Aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli Aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto -con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4- ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.5 Ulteriori obbligazioni degli aderenti

Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche, rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli Aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi (quali, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro in corso nell'ambito del Gruppo Azimut) e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

4.6 Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui all’ultimo comma del punto 4.5, il prezzo di cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.7 Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6.

4.8 Durata del patto. Rinnovo. Recesso

Il patto ha la durata di tre anni con decorrenza dal primo giorno di negoziazione del titolo della Società nel mercato di quotazione. Il patto si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di tre anni ciascuno, a condizione che non pervenga al Presidente del Comitato Direttivo, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza, comunicazione scritta di recesso da parte di tanti aderenti al patto le cui partecipazioni rappresentino almeno il cinquantuno percento delle Azioni di Blocco. Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco.In caso di modifica del patto, gli aderenti che dissentano da tali modifiche hanno diritto di recedere nei successivi trenta giorni e devono, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni analogamente a quanto previsto al punto 4.4.

4.9 Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.p.A. e sono depositate presso Bancaperta S.p.A e Banca Popolare Novara S.p.A.

9 gennaio 2007

[AQ.1.07.1]   


AZIMUT HOLDING S.P.A. 

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 31.938.978,94 Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

2. Numero delle azioni conferite

Sono complessivamente conferite al patto n. 31.965.894 azioni della Società, che rappresentano il 22,02% del capitale sociale della medesima.

3. Soggetti aderenti al patto e numero delle azioni e degli strumenti finanziari

Di seguito sono indicati i nominativi degli aderenti al patto, il numero delle azioni conferite da ciascun aderente, nonché la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto all'insieme delle azioni conferite nel patto e rispetto all'insieme delle azioni emesse dalla società:

ADERENTI AL PATTO DI SINDACATO

n. azioni conferite

% su totale azioni conferite al patto

% su capitale sociale di azioni 144.753.291

ARTONI FAUSTO

655.620

2,05%

0,45%

BELLINI MARCO VALERIO

219.113

0,69%

0,15%

BELOTTI PIETRO

530.000

1,66%

0,37%

BONANI LUCA

180.780

0,57%

0,12%

BOVERI SILVIO

197.460

0,62%

0,14%

BOZZOLA ALESSANDRA

187.500

0,59%

0,13%

CAPECCI ALESSANDRO

288.540

0,90%

0,20%

CASELLA GUIDO

568.470

1,78%

0,39%

CIACCIO GUIDO

787.485

2,46%

0,54%

COCCO PIERO

218.000

0,68%

0,15%

DELIPERI FRANCO

580.000

1,81%

0,40%

DELLACASA STEFANO

148.185

0,46%

0,10%

FANTONI RENATO

162.300

0,51%

0,11%

FIORICA GIUSEPPE

159.000

0,50%

0,11%

FOSCOLI CLAUDIO

1.042.720

3,26%

0,72%

GHERRA ALBERTO

280.005

0,88%

0,19%

GIULIANI PIETRO

1.831.020

5,73%

1,26%

LAFRANCONI CESARE

161.870

0,51%

0,11%

LODDO GIOVANNI

205.740

0,64%

0,14%

MALCONTENTI MARCO

180.780

0,57%

0,12%

MILANO SANDRO

236.460

0,74%

0,16%

MISSORA STEFANO

1.012.064

3,17%

0,70%

MORANDO WALTER

187.790

0,59%

0,13%

MOSCHINO MAURO

787.485

2,46%

0,54%

PELLIZZETTI GIUSEPPE

146.560

0,46%

0,10%

PROVANI BRUNO

919.000

2,87%

0,63%

RISPOLI GUIDO

280.005

0,88%

0,19%

RONCHIS GIANPAOLO

205.000

0,64%

0,14%

ROUX FRANCO

281.580

0,88%

0,19%

SOCIETE' DE PARTECIPATIONS TAMISE S.A.

332.385

1,04%

0,23%

SPINOLA GHERARDO

590.310

1,85%

0,41%

SQUILLANTE DAMIANO

459.525

1,44%

0,32%

TOMMASINI PIERLUIGI

151.880

0,48%

0,10%

TONNI ALESSANDRO

295.050

0,92%

0,20%

VOLPICELLI ENRICO

192.375

0,60%

0,13%

ZONTA SEVERINO

150.000

0,47%

0,10%

ZUCCA MICHELE ANGELO

172.310

0,54%

0,12%

ZUPPA GIULIANO

600.000

1,88%

0,41%

Altri 741 Fiducianti TIMONE

16.381.527

51,25%

11,28%

TOTALE

31.965.894

100,00%

22,02%

 


 

Si precisa che, ai sensi dell'art. 130, comma 1, del Regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato ed integrato, le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1% sono state sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati.

Nessuno degli aderenti esercita, in virtù del patto, il controllo sulla Società.

4. Contenuto e durata del patto

4.1 Contenuto del patto

Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell'articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell'assetto azionario della Società, oltre a contribuire all'indirizzo delle attività della stessa. E' anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L'adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l'opportunità di concedere tale adesione nell'interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all'adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell'interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1723, secondo comma, codice civile.

Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

Il 75% di tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto, alla data di decorrenza dello stesso, e quindi fino all'inizio delle negoziazioni del titolo della Società, è soggetto anche al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% è trasferibile con determinate limitazioni ("Azioni Escluse dal Blocco").

Gli Aderenti che, per accordi pregressi, abbiano provveduto a trasferire, in sede di ammissione a quotazione, fino al 25% delle azioni della Società di loro proprietà alla data di adesione al Sindacato, avranno l'obbligo di conferire tutte le residue azioni di loro proprietà, sottoponendole ai vincoli di voto. I vincoli di blocco, invece, riguarderanno esclusivamente le azioni della Società di ciascun Aderente e rappresentative del 75% dell'originaria partecipazione.

Le medesime disposizioni si applicano anche ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto qui disciplinato, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.

Al contrario, tutte le azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti con modalità diverse da quelle sopra descritte (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto (nel qual caso, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell'adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all'esclusione dal patto dell'aderente interessato.

4.2 Struttura e organi del patto

Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell'ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori").

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell'ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", che elegge al suo interno un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l'organo preposto alla guida e all'organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del presente punto 4.2), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall'Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall'Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall'Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall'Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo.

Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell'Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all'assunzione delle delibere poste all'ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni.In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell'orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3 Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l'intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all'espressione del voto (favorevole o contrario) od all'astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all'espressione del voto di tutti gli Aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all'espressione del voto da parte di tutti gli Aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l'orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni.In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l'orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l'apposito mandato. L'orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

4.4 Obblighi di blocco

Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l'intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.

In ogni caso –fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli Aderenti- il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell'Aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell'acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni. Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell'acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte vengono assegnate come segue:

a) formata una graduatoria –in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli Aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell'Aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all'Aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all'Aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all'Aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più Aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all'Aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri Aderenti in questione);

b) se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli Aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell'Aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all'atto dell'esercizio della prelazione gli Aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto -con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4- ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.5 Ulteriori obbligazioni degli aderenti

Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche, rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli Aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi (quali, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro in corso nell'ambito del Gruppo Azimut) e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

4.6 Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui all'ultimo comma del punto 4.5, il prezzo di cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.7 Clausola penale

A fronte dell'inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l'aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti un importo - a titolo di penale ai sensi dell'articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell'aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6.

4.8 Durata del patto. Rinnovo. Recesso

Il patto ha la durata di tre anni con decorrenza dal primo giorno di negoziazione del titolo della Società nel mercato di quotazione. Il patto si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di tre anni ciascuno, a condizione che non pervenga al Presidente del Comitato Direttivo, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza, comunicazione scritta di recesso da parte di tanti aderenti al patto le cui partecipazioni rappresentino almeno il cinquantuno percento delle Azioni di Blocco. Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l'ottanta percento delle Azioni di Blocco.In caso di modifica del patto, gli aderenti che dissentano da tali modifiche hanno diritto di recedere nei successivi trenta giorni e devono, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall'Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni analogamente a quanto previsto al punto 4.4.

Il patto si è rinnovato automaticamente per un ulteriore triennio con decorrenza 7 luglio 2007.

4.9 Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.p.A. e sono depositate presso Bancaperta S.p.A e Banca Popolare Novara S.p.A.

9 luglio 2007

[AQ.1.07.2]   


 AZIMUT HOLDING S.P.A. 

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 31.938.978,94 Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

2. Numero delle azioni conferite

Sono complessivamente conferite al patto n. 31.825.522 azioni della Società, che rappresentano il 21,92% del capitale sociale della medesima.

3. Soggetti aderenti al patto e numero delle azioni e degli strumenti finanziari

Di seguito sono indicati i nominativi degli aderenti al patto, il numero delle azioni conferite da ciascun aderente, nonché la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto all’insieme delle azioni conferite nel patto e rispetto all’insieme delle azioni emesse dalla società:

ADERENTI AL PATTO DI SINDACATO

n. azioni conferite

% su totale azioni conferite al patto

% su capitale sociale di azioni 145.177.177

ARTONI FAUSTO

655.620

2,06%

0,45%

BELLINI MARCO VALERIO

219.113

0,69%

0,15%

BELOTTI PIETRO

530.000

1,67%

0,37%

BONANI LUCA

180.780

0,57%

0,12%

BOVERI SILVIO

197.460

0,62%

0,14%

BOZZOLA ALESSANDRA

187.500

0,59%

0,13%

CAPECCIA ALESSANDRO

288.540

0,91%

0,20%

CASELLA GUIDO

568.470

1,79%

0,39%

CIACCIO GUIDO

787.485

2,47%

0,54%

COCCO PIERO

218.000

0,68%

0,15%

DELIPERI FRANCO

600.000

1,82%

0,40%

DELLACASA STEFANO

148.185

0,47%

0,10%

FANTONI RENATO

162.300

0,51%

0,11%

FIORICA GIUSEPPE

159.000

0,50%

0,11%

FOSCOLI CLAUDIO

1.042.720

3,28%

0,72%

GHERRA ALBERTO

280.005

0,88%

0,19%

GIULIANI PIETRO

1.831.020

5,75%

1,26%

LAFRANCONI CESARE

161.870

0,51%

0,11%

LODDO GIOVANNI

205.740

0,65%

0,14%

MALCONTENTI MARCO

180.780

0,57%

0,12%

MILANO SANDRO

236.460

0,74%

0,16%

MISSORA STEFANO

1.012.064

3,18%

0,70%

MORANDO WALTER

187.790

0,59%

0,13%

MOSCHINO MAURO

787.485

2,47%

0,54%

PELLIZZETTI GIUSEPPE

146.560

0,46%

0,10%

PROVANI BRUNO

919.000

2,89%

0,63%

RISPOLI GUIDO

280.005

0,88%

0,19%

RONCHIS GIANPAOLO

155.000

0,64%

0,14%

ROUX FRANCO

281.580

0,88%

0,19%

SOCIETE’ DE PARTECIPATIONS TAMISE S.A.

332.385

1,04%

0,23%

SPINOLA GHERARDO

590.310

1,85%

0,41%

SQUILLANTE DAMIANO

459.525

1,44%

0,32%

TOMMASINI PIERLUIGI

151.880

0,48%

0,10%

TONNI ALESSANDRO

295.050

0,93%

0,20%

VOLPICELLI ENRICO

192.375

0,60%

0,13%

ZUCCA MICHELE ANGELO

172.310

0,54%

0,12%

ZUPPA GIULIANO

600.000

1,89%

0,41%

Altri 737 Fiducianti TIMONE

16.421.155

51,60%

11,31%

       
TOTALE

31.825.522

100,00%

21,92%

 


 

Si precisa che, ai sensi dell'art. 130, comma 1, del Regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato ed integrato, le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1% sono state sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati.

Nessuno degli aderenti esercita, in virtù del patto, il controllo sulla Società.

4. Contenuto e durata del patto

4.1 Contenuto del patto

4.1.1 Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. E’ anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

4.1.2 Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

Il 75% di tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto, alla data di decorrenza dello stesso, e quindi fino all’inizio delle negoziazioni del titolo della Società, è soggetto anche al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% è trasferibile con determinate limitazioni ("Azioni Escluse dal Blocco").

Gli Aderenti che, per accordi pregressi, abbiano provveduto a trasferire, in sede di ammissione a quotazione, fino al 25% delle azioni della Società di loro proprietà alla data di adesione al Sindacato, avranno l'obbligo di conferire tutte le residue azioni di loro proprietà, sottoponendole ai vincoli di voto. I vincoli di blocco, invece, riguarderanno esclusivamente le azioni della Società di ciascun Aderente e rappresentative del 75% dell'originaria partecipazione.

Le medesime disposizioni si applicano anche ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto qui disciplinato, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.

Al contrario, tutte le azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti con modalità diverse da quelle sopra descritte (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.3 Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

4.1.4 Trascorsi sei anni decorrenti dalla data di adesione al Sindacato, ovvero, se successiva, dalla data della prima sottoscrizione di azioni da parte dell’Aderente, le Azioni di Blocco, come sopra definite, passeranno dal 75% al 66%.

4.2 Struttura e organi del patto

4.2.1 Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori").

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

4.2.2 Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo.

4.2.3 Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni.In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3 Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli Aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli Aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni.In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

4.4 Obblighi di blocco

4.4.1 Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.

In ogni caso –fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli Aderenti- il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’Aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2 Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3 Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte vengono assegnate come segue:

a) formata una graduatoria –in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli Aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’Aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’Aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’Aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più Aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’Aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri Aderenti in questione);

b) se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli Aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

4.4.4 La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli Aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5 Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

4.4.6 Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’Aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo Aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri Aderenti l’Aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7 Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto -con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4- ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.5 Ulteriori obbligazioni degli aderenti

4.5.1 Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

4.5.2 Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche, rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli Aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3 A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi (quali, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro in corso nell'ambito del Gruppo Azimut) e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

4.6 Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.7 Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6.

4.8 Durata del patto. Rinnovo. Recesso

Il patto ha la durata di tre anni con decorrenza dal primo giorno di negoziazione del titolo della Società nel mercato di quotazione. Il patto si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di tre anni ciascuno, a condizione che non pervenga al Presidente del Comitato Direttivo, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza, comunicazione scritta di recesso da parte di tanti aderenti al patto le cui partecipazioni rappresentino almeno il cinquantuno percento delle Azioni di Blocco. Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco.In caso di modifica del patto, gli aderenti che dissentano da tali modifiche hanno diritto di recedere nei successivi trenta giorni e devono, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni analogamente a quanto previsto al punto 4.4.

Il patto si è rinnovato automaticamente per un ulteriore triennio con decorrenza 7 luglio 2007.

4.9 Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.p.A. e sono depositate presso Bancaperta S.p.A e Banca Popolare Novara S.p.A.

21 novembre 2007

[AQ.1.07.3]   


AZIMUT HOLDING S.P.A. 

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 31.938.978,94 Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

2. Numero delle azioni conferite

Sono complessivamente conferite al patto n. 31.765.618 azioni della Società, che rappresentano il 21,88% del capitale sociale della medesima.

3. Soggetti aderenti al patto e numero delle azioni e degli strumenti finanziari

Di seguito sono indicati i nominativi degli aderenti al patto, il numero delle azioni conferite da ciascun aderente, nonché la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto all’insieme delle azioni conferite nel patto e rispetto all’insieme delle azioni emesse dalla società:

ADERENTI AL PATTO DI SINDACATO

n. azioni conferite

% su totale azioni conferite al patto

% su capitale sociale di azioni 144.177.177

ARTONI FAUSTO

655.620

2,06%

0,45%

BELLINI MARCO VALERIO

219.113

0,69%

0,15%

BELOTTI PIETRO

530.000

1,67%

0,37%

BONANI LUCA

180.780

0,57%

0,12%

BOVERI SILVIO

197.460

0,62%

0,14%

BOZZOLA ALESSANDRA

187.500

0,59%

0,13%

CAPECCI ALESSANDRO

288.540

0,91%

0,20%

CASELLA GUIDO

568.470

1,79%

0,39%

CIACCIO GUIDO

787.485

2,48%

0,54%

COCCO PIERO

218.000

0,69%

0,15%

DELIPERI FRANCO

600.000

1,89%

0,41%

DELLACASA STEFANO

148.185

0,47%

0,10%

FANTONI RENATO

162.300

0,51%

0,11%

FIORICA GIUSEPPE

159.000

0,50%

0,11%

FOSCOLI CLAUDIO

1.042.720

3,28%

0,72%

GHERRA ALBERTO

280.005

0,88%

0,19%

GIULIANI PIETRO

1.831.020

5,76%

1,26%

LAFRANCONI CESARE

161.870

0,51%

0,11%

LODDO GIOVANNI

205.740

0,65%

0,14%

MALCONTENTI MARCO

180.780

0,57%

0,12%

MILANO SANDRO

236.460

0,74%

0,16%

MISSORA STEFANO

1.012.064

3,19%

0,70%

MORANDO WALTER

187.790

0,59%

0,13%

MOSCHINO MAURO

787.485

2,48%

0,54%

PELLIZZETTI GIUSEPPE

146.560

0,46%

0,10%

PROVANI BRUNO

919.000

2,89%

0,63%

RISPOLI GUIDO

280.005

0,88%

0,19%

RONCHIS GIANPAOLO

155.000

0,49%

0,11%

ROUX FRANCO

281.580

0,89%

0,19%

SOCIETE’ DE PARTECIPATIONS TAMISE S.A.

332.385

1,05%

0,23%

SPINOLA GHERARDO

590.310

1,86%

0,41%

SQUILLANTE DAMIANO

459.525

1,45%

0,32%

TOMMASINI PIERLUIGI

151.880

0,48%

0,10%

TONNI ALESSANDRO

295.050

0,93%

0,20%

VOLPICELLI ENRICO

192.375

0,61%

0,13%

ZUCCA MICHELE ANGELO

172.310

0,54%

0,12%

ZUPPA GIULIANO

600.000

1,89%

0,41%

Altri 791 Fiducianti TIMONE

16.361.251

51,51%

11,27%

       
TOTALE

31.765.618

100,00%

21,88%

 


 

Si precisa che, ai sensi dell'art. 130, comma 1, del Regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato ed integrato, le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1% sono state sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati.

Nessuno degli aderenti esercita, in virtù del patto, il controllo sulla Società.

4. Contenuto e durata del patto

4.1 Contenuto del patto

4.1.1 Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. E’ anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

4.1.2 Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

Il 75% di tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto, alla data di decorrenza dello stesso, e quindi fino all’inizio delle negoziazioni del titolo della Società, è soggetto anche al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% è trasferibile con determinate limitazioni ("Azioni Escluse dal Blocco").

Gli Aderenti che, per accordi pregressi, abbiano provveduto a trasferire, in sede di ammissione a quotazione, fino al 25% delle azioni della Società di loro proprietà alla data di adesione al Sindacato, avranno l'obbligo di conferire tutte le residue azioni di loro proprietà, sottoponendole ai vincoli di voto. I vincoli di blocco, invece, riguarderanno esclusivamente le azioni della Società di ciascun Aderente e rappresentative del 75% dell'originaria partecipazione.

Le medesime disposizioni si applicano anche ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto qui disciplinato, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.

Al contrario, tutte le azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti con modalità diverse da quelle sopra descritte (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.3 Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

4.1.4 Trascorsi sei anni decorrenti dalla data di adesione al Sindacato, ovvero, se successiva, dalla data della prima sottoscrizione di azioni da parte dell’Aderente, le Azioni di Blocco, come sopra definite, passeranno dal 75% al 66%.

4.2 Struttura e organi del patto

4.2.1 Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori").

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

4.2.2 Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo.

4.2.3 Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni.In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3 Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli Aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli Aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni.In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

4.4 Obblighi di blocco

4.4.1 Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.

In ogni caso –fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli Aderenti- il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’Aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2 Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3 Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte vengono assegnate come segue:

a) formata una graduatoria –in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli Aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’Aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’Aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’Aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più Aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’Aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri Aderenti in questione);

b) se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli Aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

4.4.4 La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli Aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5 Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

4.4.6 Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’Aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo Aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri Aderenti l’Aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7 Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto -con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4- ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.5 Ulteriori obbligazioni degli aderenti

4.5.1 Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

4.5.2 Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche, rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli Aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3 A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi (quali, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro in corso nell'ambito del Gruppo Azimut) e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

4.6 Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.7 Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6.

4.8 Durata del patto. Rinnovo. Recesso

Il patto ha la durata di tre anni con decorrenza dal primo giorno di negoziazione del titolo della Società nel mercato di quotazione. Il patto si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di tre anni ciascuno, a condizione che non pervenga al Presidente del Comitato Direttivo, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza, comunicazione scritta di recesso da parte di tanti aderenti al patto le cui partecipazioni rappresentino almeno il cinquantuno percento delle Azioni di Blocco. Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco.In caso di modifica del patto, gli aderenti che dissentano da tali modifiche hanno diritto di recedere nei successivi trenta giorni e devono, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni analogamente a quanto previsto al punto 4.4.

Il patto si è rinnovato automaticamente per un ulteriore triennio con decorrenza 7 luglio 2007.

4.9 Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.p.A. e sono depositate presso Bancaperta S.p.A e Banca Popolare Novara S.p.A.

9 gennaio 2008

[AQ.1.08.1]   


AZIMUT HOLDING S.P.A. 

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.167.440,48 Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

2. Numero delle azioni conferite

Sono complessivamente conferite al patto n. 34.757.827 azioni della Società, che rappresentano il 24,38% del capitale sociale della medesima.

3. Soggetti aderenti al patto e numero delle azioni e degli strumenti finanziari

Di seguito sono indicati i nominativi degli aderenti al patto, il numero delle azioni conferite da ciascun aderente, nonché la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto all’insieme delle azioni conferite nel patto e rispetto all’insieme delle azioni emesse dalla società:

ADERENTI AL PATTO DI SINDACATO

n. azioni conferite

% su totale azioni conferite al patto

% su capitale sociale di azioni 142.560.248

ARTONI FAUSTO

655.620

1,89%

0,46%

BELLINI MARCO VALERIO

219.113

0,63%

0,15%

BELOTTI PIETRO

530.000

1,52%

0,37%

BOLGIANI ROBERTO

158.720

0,46%

0,11%

BONANI LUCA

180.780

0,52%

0,13%

BOVERI SILVIO

213.164

0,61%

0,15%

BOZZOLA ALESSANDRA

187.500

0,54%

0,13%

CAPECCIA ALESSANDRO

288.540

0,83%

0,20%

CASELLA GUIDO

568.470

1,64%

0,40%

CIACCIO GUIDO

800.000

2,30%

0,56%

DELIPERI FRANCO

645.901

1,86%

0,45%

DELLACASA STEFANO

156.312

0,45%

0,11%

FANTONI RENATO

170.240

0,49%

0,12%

FIORICA GIUSEPPE

159.000

0,46%

0,11%

FOSCOLI CLAUDIO

1.051.260

3,02%

0,74%

GHERRA ALBERTO

322.930

0,93%

0,23%

GIULIANI PIETRO

1.831.020

5,27%

1,28%

LAFRANCONI CESARE

166.893

0,48%

0,12%

LODDO GIOVANNI

209.929

0,60%

0,15%

MALCONTENTI MARCO

180.780

0,52%

0,13%

MILANO SANDRO

255.170

0,73%

0,18%

MISSORA STEFANO

1.073.064

3,09%

0,75%

MORANDO WALTER

210.227

0,60%

0,15%

MOSCHINO MAURO

800.000

2,30%

0,56%

PELLIZZETTI GIUSEPPE

156.767

0,45%

0,11%

PROVANI BRUNO

920.328

2,65%

0,65%

RISPOLI GUIDO

322.930

0,93%

0,23%

RONCHIS GIANPAOLO

180.756

0,52%

0,13%

ROUX FRANCO

316.104

0,91%

0,22%

SOCIETE’ DE PARTECIPATIONS TAMISE S.A.

332.385

0,96%

0,23%

SPINOLA GHERARDO

590.310

1,70%

0,41%

SQUILLANTE DAMIANO

459.525

1,32%

0,32%

TOMMASINI PIERLUIGI

167.828

0,48%

0,12%

TONNI ALESSANDRO

295.050

0,85%

0,21%

VOLPICELLI ENRICO

195.580

0,56%

0,14%

ZUCCA MICHELE ANGELO

172.310

0,50%

0,12%

ZUPPA GIULIANO

600.000

1,73%

0,42%

Altri 897 Fiducianti TIMONE

19.013.321

54,70%

13,34%

TOTALE

34.757.827

100,00%

24,38%

 


 

Si precisa che, ai sensi dell'art. 130, comma 1, del Regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato ed integrato, le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1% sono state sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati.

Nessuno degli aderenti esercita, in virtù del patto, il controllo sulla Società.

4. Contenuto e durata del patto

4.1 Contenuto del patto

4.1.1 -  Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. E’ anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

4.1.2 - Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

Il 75% di tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto, alla data di decorrenza dello stesso, e quindi fino all’inizio delle negoziazioni del titolo della Società, è soggetto anche al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% è trasferibile con determinate limitazioni ("Azioni Escluse dal Blocco").

Gli Aderenti che, per accordi pregressi, abbiano provveduto a trasferire, in sede di ammissione a quotazione, fino al 25% delle azioni della Società di loro proprietà alla data di adesione al Sindacato, avranno l'obbligo di conferire tutte le residue azioni di loro proprietà, sottoponendole ai vincoli di voto. I vincoli di blocco, invece, riguarderanno esclusivamente le azioni della Società di ciascun Aderente e rappresentative del 75% dell'originaria partecipazione.

Le medesime disposizioni si applicano anche ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto qui disciplinato, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.

Al contrario, tutte le azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti con modalità diverse da quelle sopra descritte (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.3 - Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

4.1.4 - Trascorsi sei anni decorrenti dalla data di adesione al Sindacato, ovvero, se successiva, dalla data della prima sottoscrizione di azioni da parte dell’Aderente, le Azioni di Blocco, come sopra definite, passeranno dal 75% al 66%.

4.2 Struttura e organi del patto

4.2.1 - Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori").

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

4.2.2 - Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo.

4.2.3 - Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni.In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3 Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli Aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli Aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni.In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

4.4 Obblighi di blocco

4.4.1 - Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.

In ogni caso –fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli Aderenti- il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’Aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2 - Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3 - Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte vengono assegnate come segue:

a) formata una graduatoria –in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli Aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’Aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’Aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’Aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più Aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’Aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri Aderenti in questione);

b) se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli Aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

4.4.4 - La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli Aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5 - Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

4.4.6 - Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’Aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo Aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri Aderenti l’Aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7 - Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto -con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4- ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.5 Ulteriori obbligazioni degli aderenti

4.5.1 - Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

4.5.2 - Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche, rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli Aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3 - A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi (quali, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro in corso nell'ambito del Gruppo Azimut) e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

4.6 Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.7 Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6.

4.8 Durata del patto. Rinnovo. Recesso

Il patto ha la durata di tre anni con decorrenza dal primo giorno di negoziazione del titolo della Società nel mercato di quotazione. Il patto si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di tre anni ciascuno, a condizione che non pervenga al Presidente del Comitato Direttivo, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza, comunicazione scritta di recesso da parte di tanti aderenti al patto le cui partecipazioni rappresentino almeno il cinquantuno percento delle Azioni di Blocco. Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco.In caso di modifica del patto, gli aderenti che dissentano da tali modifiche hanno diritto di recedere nei successivi trenta giorni e devono, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni analogamente a quanto previsto al punto 4.4.

Il patto si è rinnovato automaticamente per un ulteriore triennio con decorrenza 7 luglio 2007.

4.9 Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.p.A. e sono depositate presso Bancaperta S.p.A e Banca Popolare Novara S.p.A.

17 maggio 2008

[AQ.1.08.2]   


 AZIMUT HOLDING S.P.A. 

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.223.677,90 Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

2. Numero delle azioni conferite

Sono complessivamente conferite al patto n. 34.908.241 azioni della Società, che rappresentano il 24,44% del capitale sociale della medesima.

3. Soggetti aderenti al patto e numero delle azioni e degli strumenti finanziari

Di seguito sono indicati i nominativi degli aderenti al patto, il numero delle azioni conferite da ciascun aderente, nonché la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto all’insieme delle azioni conferite nel patto e rispetto all’insieme delle azioni emesse dalla società:

ADERENTI AL PATTO DI SINDACATO

n. azioni conferite

% su totale azioni conferite al patto

% su capitale sociale di azioni 142.809.482

ARTONI FAUSTO

655.620

1,88%

0,46%

BELLINI MARCO VALERIO

219.113

0,63%

0,15%

BELOTTI PIETRO

530.000

1,52%

0,37%

BOLGIANI ROBERTO

158.720

0,45%

0,11%

BONANI LUCA

180.780

0,52%

0,12%

BOZZOLA ALESSANDRA

187.500

0,54%

0,13%

CAPECCIA ALESSANDRO

288.540

0,83%

0,20%

CASELLA GUIDO

568.470

1,63%

0,40%

CIACCIO GUIDO

800.000

2,29%

0,56%

DELIPERI FRANCO

645.901

1,85%

0,45%

DELLACASA STEFANO

156.312

0,45%

0,11%

FANTONI RENATO

170.223

0,49%

0,12%

FIORICA GIUSEPPE

159.000

0,45%

0,11%

FOSCOLI CLAUDIO

1.051.260

3,01%

0,74%

GHERRA ALBERTO

322.930

0,92%

0,23%

GIULIANI PIETRO

1.831.020

5,24%

1,28%

LAFRANCONI CESARE

166.835

0,48%

0,12%

LODDO GIOVANNI

209.872

0,60%

0,15%

MALCONTENTI MARCO

180.780

0,52%

0,13%

MILANO SANDRO

255.170

0,73%

0,18%

MISSORA STEFANO

1.117.138

3,20%

0,78%

MORANDO WALTER

210.227

0,60%

0,15%

MOSCHINO MAURO

800.000

2,29%

0,56%

PELLIZZETTI GIUSEPPE

156.217

0,45%

0,11%

PROVANI BRUNO

920.328

2,63%

0,64%

RISPOLI GUIDO

322.930

0,92%

0,23%

RONCHIS GIANPIETRO

180.756

0,52%

0,13%

ROUX FRANCO

316.104

0,90%

0,22%

SOCIETE' DE PARTECIPATIONS TAMISE S.A.

332.385

0,95%

0,23%

SPINOLA GHERARDO

590.310

1,69%

0,41%

SQUILLANTE DAMIANO

459.525

1,31%

0,32%

TOMMASINI PIERLUIGI

167.828

0,48%

0,12%

TONNI ALESSANDRO

295.050

0,84%

0,21%

VOLPICELLI ENRICO

195.580

0,56%

0,14%

ZUCCA MICHELE ANGELO

172.310

0,49%

0,12%

ZUPPA GIULIANO

600.000

1,72%

0,42%

Altri 963 Fiducianti TIMONE

19.333.507

55,38%

13,54%

TOTALE

34.908.241

100,00%

24,44%

 


 

Si precisa che, ai sensi dell'art. 130, comma 1, del Regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato ed integrato, le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1% sono state sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati.

Nessuno degli aderenti esercita, in virtù del patto, il controllo sulla Società.

4. Contenuto e durata del patto

4.1 Contenuto del patto

4.1.1 Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. E’ anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

4.1.2 Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

Il 75% di tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto, alla data di decorrenza dello stesso, e quindi fino all’inizio delle negoziazioni del titolo della Società, è soggetto anche al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% è trasferibile con determinate limitazioni ("Azioni Escluse dal Blocco").

Gli Aderenti che, per accordi pregressi, abbiano provveduto a trasferire, in sede di ammissione a quotazione, fino al 25% delle azioni della Società di loro proprietà alla data di adesione al Sindacato, avranno l'obbligo di conferire tutte le residue azioni di loro proprietà, sottoponendole ai vincoli di voto. I vincoli di blocco, invece, riguarderanno esclusivamente le azioni della Società di ciascun Aderente e rappresentative del 75% dell'originaria partecipazione.

Le medesime disposizioni si applicano anche ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto qui disciplinato, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.

Al contrario, tutte le azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti con modalità diverse da quelle sopra descritte (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.3 Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

4.1.4 Trascorsi sei anni decorrenti dalla data di adesione al Sindacato, ovvero, se successiva, dalla data della prima sottoscrizione di azioni da parte dell’Aderente, le Azioni di Blocco, come sopra definite, passeranno dal 75% al 66%.

4.2 Struttura e organi del patto

4.2.1 Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori").

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

4.2.2 Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo.

4.2.3 Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni.In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3 Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli Aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli Aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni.In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

4.4 Obblighi di blocco

4.4.1 Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.

In ogni caso –fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli Aderenti- il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’Aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2 Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3 Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte vengono assegnate come segue:

a) formata una graduatoria –in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli Aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’Aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’Aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’Aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più Aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’Aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri Aderenti in questione);

b) se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli Aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

4.4.4 La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli Aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5 Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

4.4.6 Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’Aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo Aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri Aderenti l’Aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7 Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto -con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4- ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.5 Ulteriori obbligazioni degli aderenti

4.5.1 Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

4.5.2 Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche, rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli Aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3 A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi (quali, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro in corso nell'ambito del Gruppo Azimut) e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

4.6 Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.7 Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6.

4.8 Durata del patto. Rinnovo. Recesso

Il patto ha la durata di tre anni con decorrenza dal primo giorno di negoziazione del titolo della Società nel mercato di quotazione. Il patto si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di tre anni ciascuno, a condizione che non pervenga al Presidente del Comitato Direttivo, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza, comunicazione scritta di recesso da parte di tanti aderenti al patto le cui partecipazioni rappresentino almeno il cinquantuno percento delle Azioni di Blocco. Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco.In caso di modifica del patto, gli aderenti che dissentano da tali modifiche hanno diritto di recedere nei successivi trenta giorni e devono, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni analogamente a quanto previsto al punto 4.4.

Il patto si è rinnovato automaticamente per un ulteriore triennio con decorrenza 7 luglio 2007.

4.9 Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.p.A. e sono depositate presso Bancaperta S.p.A e Banca Popolare Novara S.p.A.

10 luglio 2008

[AQ.1.08.3]   


AZIMUT HOLDING S.P.A. 

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.223.677,90, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

2. Numero delle azioni conferite

Sono complessivamente conferite al patto n. 34.869.748 azioni della Società, che rappresentano il 24,42% del capitale sociale della medesima.

3. Soggetti aderenti al patto e numero delle azioni e degli strumenti finanziari

Di seguito sono indicati i nominativi degli aderenti al patto, il numero delle azioni conferite da ciascun aderente, nonché la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto all’insieme delle azioni conferite nel patto e rispetto all’insieme delle azioni emesse dalla società:

ADERENTI AL PATTO DI SINDACATO

n. azioni conferite

% su totale azioni conferite al patto

% su capitale sociale di azioni 142.809.482

ARTONI FAUSTO

655.620

1,88%

0,46%

BELLINI MARCO VALERIO

219.113

0,63%

0,15%

BELOTTI PIETRO

530.000

1,52%

0,37%

BOLGIANI ROBERTO

158.720

0,45%

0,11%

BONANI LUCA

180.780

0,52%

0,12%

BOZZOLA ALESSANDRA

187.500

0,54%

0,13%

CAPECCIA ALESSANDRO

288.540

0,83%

0,20%

CASELLA GUIDO

568.470

1,63%

0,40%

CIACCIO GUIDO

800.000

2,29%

0,56%

DELIPERI FRANCO

645.901

1,85%

0,45%

DELLACASA STEFANO

150.170

0,43%

0,11%

FANTONI RENATO

170.223

0,49%

0,12%

FIORICA GIUSEPPE

159.000

0,45%

0,11%

FOSCOLI CLAUDIO

1.061.110

3,04%

0,74%

GHERRA ALBERTO

322.930

0,92%

0,23%

GIULIANI PIETRO

1.831.020

5,24%

1,28%

LAFRANCONI CESARE

166.835

0,48%

0,12%

LODDO GIOVANNI

209.872

0,60%

0,15%

MALCONTENTI MARCO

180.780

0,52%

0,13%

MILANO SANDRO

255.170

0,73%

0,18%

MISSORA STEFANO

1.122.138

3,22%

0,79%

MORANDO WALTER

210.227

0,60%

0,15%

MOSCHINO MAURO

800.000

2,29%

0,56%

PELLIZZETTI GIUSEPPE

156.217

0,45%

0,11%

PROVANI BRUNO

920.328

2,63%

0,64%

RISPOLI GUIDO

322.930

0,92%

0,23%

RONCHIS GIANPIETRO

180.756

0,52%

0,13%

ROUX FRANCO

316.104

0,90%

0,22%

SOCIETE' DE PARTECIPATIONS TAMISE S.A.

332.385

0,95%

0,23%

SPINOLA GHERARDO

590.310

1,69%

0,41%

SQUILLANTE DAMIANO

459.525

1,31%

0,32%

TOMMASINI PIERLUIGI

167.828

0,48%

0,12%

TONNI ALESSANDRO

295.050

0,84%

0,21%

VOLPICELLI ENRICO

195.580

0,56%

0,14%

ZUCCA MICHELE ANGELO

172.310

0,49%

0,12%

ZUPPA GIULIANO

600.000

1,72%

0,42%

Altri 962 Fiducianti TIMONE

19.286.306

55,31%

13,50%

TOTALE

34.869.748

100,00%

24,42%

 


 

Si precisa che, ai sensi dell'art. 130, comma 1, del Regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato ed integrato, le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1% sono state sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati.

Nessuno degli aderenti esercita, in virtù del patto, il controllo sulla Società.

4. Contenuto e durata del patto

4.1 Contenuto del patto

4.1.1 Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. E’ anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

4.1.2 Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

Il 75% di tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto, alla data di decorrenza dello stesso, e quindi fino all’inizio delle negoziazioni del titolo della Società, è soggetto anche al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% è trasferibile con determinate limitazioni ("Azioni Escluse dal Blocco").

Gli Aderenti che, per accordi pregressi, abbiano provveduto a trasferire, in sede di ammissione a quotazione, fino al 25% delle azioni della Società di loro proprietà alla data di adesione al Sindacato, avranno l'obbligo di conferire tutte le residue azioni di loro proprietà, sottoponendole ai vincoli di voto. I vincoli di blocco, invece, riguarderanno esclusivamente le azioni della Società di ciascun Aderente e rappresentative del 75% dell'originaria partecipazione.

Le medesime disposizioni si applicano anche ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto qui disciplinato, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.

Al contrario, tutte le azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti con modalità diverse da quelle sopra descritte (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.3 Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

4.1.4 Trascorsi sei anni decorrenti dalla data di adesione al Sindacato, ovvero, se successiva, dalla data della prima sottoscrizione di azioni da parte dell’Aderente, le Azioni di Blocco, come sopra definite, passeranno dal 75% al 66%.

4.2 Struttura e organi del patto

4.2.1 Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori").

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

4.2.2 Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo.

4.2.3 Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni.In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3 Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli Aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli Aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni.In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

4.4 Obblighi di blocco

4.4.1 Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.

In ogni caso –fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli Aderenti- il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’Aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2 Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3 Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte vengono assegnate come segue:

a) formata una graduatoria –in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli Aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’Aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’Aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’Aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più Aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’Aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri Aderenti in questione);

b) se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli Aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

4.4.4 La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli Aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5 Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

4.4.6 Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’Aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo Aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri Aderenti l’Aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7 Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto -con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4- ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.5 Ulteriori obbligazioni degli aderenti

4.5.1 Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

4.5.2 Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche, rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli Aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3 A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi (quali, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro in corso nell'ambito del Gruppo Azimut) e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

4.6 Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.7 Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6.

4.8 Durata del patto. Rinnovo. Recesso

Il patto ha la durata di tre anni con decorrenza dal primo giorno di negoziazione del titolo della Società nel mercato di quotazione. Il patto si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di tre anni ciascuno, a condizione che non pervenga al Presidente del Comitato Direttivo, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza, comunicazione scritta di recesso da parte di tanti aderenti al patto le cui partecipazioni rappresentino almeno il cinquantuno percento delle Azioni di Blocco. Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco.In caso di modifica del patto, gli aderenti che dissentano da tali modifiche hanno diritto di recedere nei successivi trenta giorni e devono, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni analogamente a quanto previsto al punto 4.4.

Il patto si è rinnovato automaticamente per un ulteriore triennio con decorrenza 7 luglio 2007.

4.9 Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.p.A. e sono depositate presso Bancaperta S.p.A e Banca Popolare Novara S.p.A.

7 ottobre 2008

[AQ.1.08.4]


 AZIMUT HOLDING S.P.A. 

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.223.677,90, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

2. Numero delle azioni conferite

Sono complessivamente conferite al patto n. 34.727.445 azioni della Società, che rappresentano il 24,32% del capitale sociale della medesima.

3. Soggetti aderenti al patto e numero delle azioni e degli strumenti finanziari

Di seguito sono indicati i nominativi degli aderenti al patto, il numero delle azioni conferite da ciascun aderente, nonché la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto all’insieme delle azioni conferite nel patto e rispetto all’insieme delle azioni emesse dalla società:

ADERENTI AL PATTO DI SINDACATO

n. azioni conferite

% su totale azioni conferite al patto

% su capitale sociale di azioni 142.809.482

ARTONI FAUSTO

655.620

1,89%

0,46%

BELLINI MARCO VALERIO

219.113

0,63%

0,15%

BELOTTI PIETRO

530.000

1,53%

0,37%

BOLGIANI ROBERTO

158.720

0,45%

0,11%

BONANI LUCA

180.780

0,52%

0,12%

BOZZOLA ALESSANDRA

187.500

0,54%

0,13%

CAPECCIA ALESSANDRO

288.540

0,83%

0,20%

CASELLA GUIDO

568.470

1,64%

0,40%

CIACCIO GUIDO

800.000

2,30%

0,56%

DELIPERI FRANCO

645.901

1,86%

0,45%

DELLACASA STEFANO

153.644

0,44%

0,11%

FANTONI RENATO

170.223

0,49%

0,12%

FIORICA GIUSEPPE

159.000

0,45%

0,11%

FOSCOLI CLAUDIO

1.061.110

3,06%

0,74%

GHERRA ALBERTO

322.930

0,92%

0,23%

GIULIANI PIETRO

1.831.020

5,27%

1,28%

LAFRANCONI CESARE

166.835

0,48%

0,12%

LODDO GIOVANNI

209.872

0,60%

0,15%

MALCONTENTI MARCO

230.780

0,66%

0,16%

MILANO SANDRO

255.170

0,73%

0,18%

MISSORA STEFANO

1.122.138

3,23%

0,79%

MORANDO WALTER

210.227

0,61%

0,15%

MOSCHINO MAURO

800.000

2,30%

0,56%

PELLIZZETTI GIUSEPPE

156.217

0,45%

0,11%

PROVANI BRUNO

920.328

2,63%

0,64%

RISPOLI GUIDO

322.930

0,92%

0,23%

RONCHIS GIANPIETRO

180.756

0,52%

0,13%

ROUX FRANCO

316.104

0,90%

0,22%

SOCIETE' DE PARTECIPATIONS TAMISE S.A.

332.385

0,96%

0,23%

SPINOLA GHERARDO

590.310

1,70%

0,41%

SQUILLANTE DAMIANO

469.760

1,35%

0,33%

TOMMASINI PIERLUIGI

167.828

0,48%

0,12%

TONNI ALESSANDRO

295.050

0,84%

0,21%

VOLPICELLI ENRICO

195.580

0,56%

0,14%

ZUCCA MICHELE ANGELO

172.310

0,50%

0,12%

ZUPPA GIULIANO

600.000

1,73%

0,42%

Altri 981 Fiducianti TIMONE

19.080.294

54,94%

13,33%

TOTALE

34.727.445

100,00%

24,32%

 

 

 

 

Si precisa che, ai sensi dell'art. 130, comma 1, del Regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato ed integrato, le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1% sono state sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati.

 

 

 

 

Nessuno degli aderenti esercita, in virtù del patto, il controllo sulla Società.

4. Contenuto e durata del patto

4.1 Contenuto del patto

4.1.1 Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. E’ anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

4.1.2 Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

Il 75% di tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto, alla data di decorrenza dello stesso, e quindi fino all’inizio delle negoziazioni del titolo della Società, è soggetto anche al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% è trasferibile con determinate limitazioni ("Azioni Escluse dal Blocco").

Gli Aderenti che, per accordi pregressi, abbiano provveduto a trasferire, in sede di ammissione a quotazione, fino al 25% delle azioni della Società di loro proprietà alla data di adesione al Sindacato, avranno l'obbligo di conferire tutte le residue azioni di loro proprietà, sottoponendole ai vincoli di voto. I vincoli di blocco, invece, riguarderanno esclusivamente le azioni della Società di ciascun Aderente e rappresentative del 75% dell'originaria partecipazione.

Le medesime disposizioni si applicano anche ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto qui disciplinato, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.

Al contrario, tutte le azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti con modalità diverse da quelle sopra descritte (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.3 Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

4.1.4 Trascorsi sei anni decorrenti dalla data di adesione al Sindacato, ovvero, se successiva, dalla data della prima sottoscrizione di azioni da parte dell’Aderente, le Azioni di Blocco, come sopra definite, passeranno dal 75% al 66%.

4.2 Struttura e organi del patto

4.2.1 Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori").

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

4.2.2 Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo.

4.2.3 Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni.In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3 Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli Aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli Aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni.In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

4.4 Obblighi di blocco

4.4.1 Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.

In ogni caso –fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli Aderenti- il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’Aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2 Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3 Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte vengono assegnate come segue:

a) formata una graduatoria –in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli Aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’Aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’Aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’Aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più Aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’Aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri Aderenti in questione);

b) se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli Aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

4.4.4 La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli Aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5 Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

4.4.6 Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’Aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo Aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri Aderenti l’Aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7 Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto -con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4- ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.5 Ulteriori obbligazioni degli aderenti

4.5.1 Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

4.5.2 Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche, rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli Aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3 A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi (quali, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro in corso nell'ambito del Gruppo Azimut) e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

4.6 Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.7 Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6.

4.8 Durata del patto. Rinnovo. Recesso

Il patto ha la durata di tre anni con decorrenza dal primo giorno di negoziazione del titolo della Società nel mercato di quotazione. Il patto si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di tre anni ciascuno, a condizione che non pervenga al Presidente del Comitato Direttivo, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza, comunicazione scritta di recesso da parte di tanti aderenti al patto le cui partecipazioni rappresentino almeno il cinquantuno percento delle Azioni di Blocco. Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco.In caso di modifica del patto, gli aderenti che dissentano da tali modifiche hanno diritto di recedere nei successivi trenta giorni e devono, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni analogamente a quanto previsto al punto 4.4.

Il patto si è rinnovato automaticamente per un ulteriore triennio con decorrenza 7 luglio 2007.

4.9 Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.p.A. e sono depositate presso Bancaperta S.p.A e Banca Popolare Novara S.p.A.

10 gennaio 2009

[AQ.1.09.1]


AZIMUT HOLDING S.P.A. 

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.223.677,90, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

2. Numero delle azioni conferite

Sono complessivamente conferite al patto n. 36.683.395 azioni della Società, che rappresentano il 25,69% del capitale sociale della medesima.

3. Soggetti aderenti al patto e numero delle azioni e degli strumenti finanziari

Di seguito sono indicati i nominativi degli aderenti al patto, il numero delle azioni conferite da ciascun aderente, nonché la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto all’insieme delle azioni conferite nel patto e rispetto all’insieme delle azioni emesse dalla  società:

 

ADERENTI AL PATTO DI SINDACATO

n. azioni conferite

% su totale azioni conferite al patto

% su capitale sociale di azioni 142.809.482

ARTONI FAUSTO

659.161

1,80%

0,46%

BELLINI MARCO VALERIO

227.001

0,62%

0,16%

BELOTTI PIETRO

544.423

1,48%

0,38%

BOLGIANI ROBERTO

158.720

0,43%

0,11%

BONANI LUCA

180.780

0,49%

0,13%

BOZZOLA ALESSANDRA

187.500

0,51%

0,13%

CAPECCIA ALESSANDRO

289.484

0,79%

0,20%

CASELLA GUIDO

570.359

1,55%

0,40%

CIACCIO GUIDO

823.463

2,24%

0,58%

DELIPERI FRANCO

675.553

1,84%

0,47%

DELLACASA STEFANO

164.416

0,45%

0,11%

FANTONI RENATO

174.745

0,48%

0,12%

FIORICA GIUSEPPE

159.000

0,43%

0,11%

FORNO MARIO

142.982

0,39%

0,10%

FOSCOLI CLAUDIO

1.097.438

2,99%

0,77%

GHERRA ALBERTO

331.681

0,90%

0,23%

GIULIANI PIETRO

1.885.005

5,14%

1,32%

LAFRANCONI CESARE

172.243

0,47%

0,12%

LODDO GIOVANNI

212.818

0,58%

0,15%

MALCONTENTI MARCO

243.038

0,66%

0,17%

MILANO SANDRO

258.470

0,70%

0,18%

MISSORA STEFANO

1.150.979

3,14%

0,81%

MORANDO WALTER

217.761

0,59%

0,15%

MOSCHINO MAURO

823.135

2,24%

0,58%

PELLIZZETTI GIUSEPPE

165.878

0,45%

0,12%

PROVANI BRUNO

953.659

2,60%

0,67%

RISPOLI GUIDO

324.666

0,89%

0,23%

RONCHIS GIANPIETRO

188.661

0,51%

0,13%

ROUX FRANCO

321.344

0,88%

0,23%

SOCIETE' DE PARTECIPATIONS TAMISE S.A.

332.385

0,91%

0,23%

SPINOLA GHERARDO

595.030

1,62%

0,42%

SQUILLANTE DAMIANO

494.154

1,35%

0,35%

TOMMASINI PIERLUIGI

174.392

0,48%

0,12%

TONNI ALESSANDRO

295.994

0,81%

0,21%

VOLPICELLI ENRICO

203.602

0,56%

0,14%

ZUCCA MICHELE ANGELO

177.870

0,48%

0,12%

ZUPPA GIULIANO

600.874

1,64%

0,42%

Altri 1.222 Fiducianti TIMONE

20.504.731

55,90%

14,36%

 

 

 

 

TOTALE

36.683.395

100,00%

25,69%

 
 

Si precisa che, ai sensi dell'art. 130, comma 1, del Regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato ed integrato, le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1% sono state sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati.

Nessuno degli aderenti esercita, in virtù del patto, il controllo sulla Società.

4. Contenuto e durata del patto

4.1 Contenuto del patto

4.1.1      Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. E’ anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

4.1.2      Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

Il 75% di tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto, alla data di decorrenza dello stesso, e quindi fino all’inizio delle negoziazioni del titolo della Società, è soggetto anche al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% è trasferibile con determinate limitazioni ("Azioni Escluse dal Blocco").

Gli Aderenti che, per accordi pregressi, abbiano provveduto a trasferire, in sede di ammissione a quotazione, fino al 25% delle azioni della Società di loro proprietà alla data di adesione al Sindacato, avranno l'obbligo di conferire tutte le residue azioni di loro proprietà, sottoponendole ai vincoli di voto. I vincoli di blocco, invece, riguarderanno esclusivamente le azioni della Società di ciascun Aderente e rappresentative del 75% dell'originaria partecipazione.

Le medesime disposizioni si applicano anche ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto qui disciplinato, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.
 Al contrario, tutte le  azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti  con modalità diverse da quelle sopra descritte   (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.3      Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

4.1.4      Trascorsi sei anni decorrenti dalla data di adesione al Sindacato, ovvero, se successiva, dalla data della prima sottoscrizione di azioni da parte dell’Aderente, le Azioni di Blocco, come sopra definite, passeranno dal 75% al 66%.

4.2 Struttura e organi del patto

4.2.1      Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori").

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

4.2.2      Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo. 

4.2.3      Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni.In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3 Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli Aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli Aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni.In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

4.4 Obblighi di blocco

4.4.1      Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.
In ogni caso –fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli Aderenti- il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’Aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2      Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3      Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte  vengono assegnate come segue:
a)   formata una graduatoria –in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli Aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’Aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’Aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’Aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più Aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’Aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario  del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri Aderenti in questione);
b)   se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli Aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

4.4.4      La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli Aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5      Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

4.4.6      Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’Aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo Aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri Aderenti  l’Aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7      Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto -con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4- ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.5 Ulteriori obbligazioni degli aderenti

4.5.1      Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).
A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

4.5.2      Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche,  rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli Aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3      A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi (quali, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro in corso nell'ambito del Gruppo Azimut) e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

4.6 Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di  cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.7 Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti  un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6. 

4.8 Durata del patto. Rinnovo. Recesso

Il patto ha la durata di tre anni con decorrenza dal primo giorno di negoziazione del titolo della Società nel mercato di quotazione. Il patto si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di tre anni ciascuno, a condizione che non pervenga al Presidente del Comitato Direttivo, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza, comunicazione scritta di recesso da parte di tanti aderenti al patto le cui partecipazioni rappresentino almeno il cinquantuno percento delle Azioni di Blocco. Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco.In caso di modifica del patto, gli aderenti che dissentano da tali modifiche hanno diritto di recedere nei successivi trenta giorni e devono, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni analogamente a quanto previsto al punto 4.4.

Il patto si è rinnovato automaticamente per un ulteriore triennio con decorrenza 7 luglio 2007.

4.9 Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.
Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.p.A. e sono depositate presso Bancaperta S.p.A e Banca Popolare Novara S.p.A.

4 aprile 2009

[AQ.1.09.2]


 AZIMUT HOLDING S.P.A. 

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.324.091,54, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

2. Numero delle azioni conferite

Sono complessivamente conferite al patto n. 36.542.827 azioni della Società, che rappresentano il 25,51% del capitale sociale della medesima.

3. Soggetti aderenti al patto e numero delle azioni e degli strumenti finanziari

Di seguito sono indicati i nominativi degli aderenti al patto, il numero delle azioni conferite da ciascun aderente, nonché la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto all’insieme delle azioni conferite nel patto e rispetto all’insieme delle azioni emesse dalla società:

ADERENTI AL PATTO DI SINDACATO

n. azioni conferite

% su totale azioni conferite al patto

% su capitale sociale di azioni 143.254.497

ARTONI FAUSTO

659.161

1,80%

0,46%

BELLINI MARCO VALERIO

227.001

0,62%

0,16%

BELOTTI PIETRO

544.423

1,49%

0,38%

BOLGIANI ROBERTO

158.720

0,43%

0,11%

BONANI LUCA

180.780

0,49%

0,13%

BOZZOLA ALESSANDRA

187.500

0,51%

0,13%

CAPECCIA ALESSANDRO

289.484

0,79%

0,20%

CASELLA GUIDO

570.359

1,56%

0,40%

CIACCIO GUIDO

823.463

2,25%

0,57%

DELIPERI FRANCO

682.198

1,87%

0,48%

DELLACASA STEFANO

157.057

0,43%

0,11%

FANTONI RENATO

169.745

0,46%

0,12%

FIORICA GIUSEPPE

159.000

0,44%

0,11%

FOSCOLI CLAUDIO

1.097.438

3,00%

0,77%

GHERRA ALBERTO

331.681

0,91%

0,23%

GIULIANI PIETRO

1.885.005

5,16%

1,32%

LAFRANCONI CESARE

165.641

0,45%

0,12%

LODDO GIOVANNI

212.818

0,58%

0,15%

MALCONTENTI MARCO

243.038

0,67%

0,17%

MILANO SANDRO

258.470

0,71%

0,18%

MISSORA STEFANO

1.150.979

3,15%

0,80%

MORANDO WALTER

217.761

0,60%

0,15%

MOSCHINO MAURO

823.135

2,25%

0,57%

PELLIZZETTI GIUSEPPE

165.878

0,45%

0,12%

PROVANI BRUNO

1.059.740

2,90%

0,74%

RISPOLI GUIDO

324.666

0,89%

0,23%

RONCHIS GIANPIETRO

188.661

0,52%

0,13%

ROUX FRANCO

321.344

0,88%

0,22%

SPINOLA GHERARDO

595.030

1,63%

0,42%

SQUILLANTE DAMIANO

519.859

1,42%

0,36%

TOMMASINI PIERLUIGI

174.392

0,48%

0,12%

TONNI ALESSANDRO

295.994

0,81%

0,21%

VOLPICELLI ENRICO

203.602

0,56%

0,14%

ZUCCA MICHELE ANGELO

177.870

0,49%

0,12%

ZUPPA GIULIANO

600.874

1,64%

0,42%

Altri 1.210 Fiducianti TIMONE

20.720.060

56,71%

14,46%

TOTALE

36.542.827

100,00%

25,51%

 

 

Si precisa che, ai sensi dell'art. 130, comma 1, del Regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato ed integrato, le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1% sono state sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati.

 

 

Nessuno degli aderenti esercita, in virtù del patto, il controllo sulla Società.

4. Contenuto e durata del patto

4.1 Contenuto del patto

4.1.1 Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. E’ anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

4.1.2 Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

Il 75% di tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto, alla data di decorrenza dello stesso, e quindi fino all’inizio delle negoziazioni del titolo della Società, è soggetto anche al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% è trasferibile con determinate limitazioni ("Azioni Escluse dal Blocco").

Gli Aderenti che, per accordi pregressi, abbiano provveduto a trasferire, in sede di ammissione a quotazione, fino al 25% delle azioni della Società di loro proprietà alla data di adesione al Sindacato, avranno l'obbligo di conferire tutte le residue azioni di loro proprietà, sottoponendole ai vincoli di voto. I vincoli di blocco, invece, riguarderanno esclusivamente le azioni della Società di ciascun Aderente e rappresentative del 75% dell'originaria partecipazione.

Le medesime disposizioni si applicano anche ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto qui disciplinato, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.

Al contrario, tutte le azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti con modalità diverse da quelle sopra descritte (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.3 Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

4.1.4 Trascorsi sei anni decorrenti dalla data di adesione al Sindacato, ovvero, se successiva, dalla data della prima sottoscrizione di azioni da parte dell’Aderente, le Azioni di Blocco, come sopra definite, passeranno dal 75% al 66%.

4.2 Struttura e organi del patto

4.2.1 Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori").

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

4.2.2 Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo.

4.2.3 Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni.In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3 Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli Aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli Aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni.In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

4.4 Obblighi di blocco

4.4.1 Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.

In ogni caso –fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli Aderenti- il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’Aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2 Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3 Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte vengono assegnate come segue:

a) formata una graduatoria –in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli Aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’Aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’Aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’Aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più Aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’Aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri Aderenti in questione);

b) se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli Aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

4.4.4 La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli Aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5 Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

4.4.6 Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’Aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo Aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri Aderenti l’Aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7 Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto -con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4- ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.5 Ulteriori obbligazioni degli aderenti

4.5.1 Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

4.5.2 Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche, rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli Aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3 A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi (quali, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro in corso nell'ambito del Gruppo Azimut) e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

4.6 Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.7 Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6.

4.8 Durata del patto. Rinnovo. Recesso

Il patto ha la durata di tre anni con decorrenza dal primo giorno di negoziazione del titolo della Società nel mercato di quotazione. Il patto si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di tre anni ciascuno, a condizione che non pervenga al Presidente del Comitato Direttivo, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza, comunicazione scritta di recesso da parte di tanti aderenti al patto le cui partecipazioni rappresentino almeno il cinquantuno percento delle Azioni di Blocco. Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco.In caso di modifica del patto, gli aderenti che dissentano da tali modifiche hanno diritto di recedere nei successivi trenta giorni e devono, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni analogamente a quanto previsto al punto 4.4.

Il patto si è rinnovato automaticamente per un ulteriore triennio con decorrenza 7 luglio 2007.

4.9 Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.p.A. e sono depositate presso Bancaperta S.p.A e Banca Popolare Novara S.p.A.

10 luglio 2009

[AQ.1.09.3]


 AZIMUT HOLDING S.P.A. 

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.324.091,54, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

2. Numero delle azioni conferite

Sono complessivamente conferite al patto n. 35.359.739 azioni della Società, che rappresentano il 24,68% del capitale sociale della medesima.

3. Soggetti aderenti al patto e numero delle azioni e degli strumenti finanziari

Di seguito sono indicati i nominativi degli aderenti al patto, il numero delle azioni conferite da ciascun aderente, nonché la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto all’insieme delle azioni conferite nel patto e rispetto all’insieme delle azioni emesse dalla  società:


ADERENTI AL PATTO DI SINDACATO

n. azioni conferite

% su totale azioni conferite al patto

% su capitale sociale di azioni 143.254.497

ARTONI FAUSTO

659.161

1,86%

0,46%

BELLINI MARCO VALERIO

227.001

0,64%

0,16%

BELOTTI PIETRO

544.423

1,54%

0,38%

BOLGIANI ROBERTO

158.720

0,45%

0,11%

BONANI LUCA

180.780

0,51%

0,13%

BOZZOLA ALESSANDRA

187.500

0,53%

0,13%

CAPECCIA ALESSANDRO

289.484

0,82%

0,20%

CASELLA GUIDO

570.359

1,61%

0,40%

CIACCIO GUIDO

802.630

2,27%

0,56%

DELIPERI FRANCO

682.198

1,93%

0,48%

DELLACASA STEFANO

150.170

0,42%

0,10%

FANTONI RENATO

169.745

0,48%

0,12%

FIORICA GIUSEPPE

159.000

0,45%

0,11%

FOSCOLI CLAUDIO

1.097.438

3,10%

0,77%

GHERRA ALBERTO

331.681

0,94%

0,23%

GIULIANI PIETRO

1.885.005

5,33%

1,32%

LAFRANCONI CESARE

165.641

0,47%

0,12%

LODDO GIOVANNI

205.000

0,58%

0,14%

MALCONTENTI MARCO

243.038

0,69%

0,17%

MILANO SANDRO

258.470

0,73%

0,18%

MISSORA STEFANO

1.150.979

3,26%

0,80%

MORANDO WALTER

217.761

0,62%

0,15%

MOSCHINO MAURO

802.302

2,27%

0,56%

PELLIZZETTI GIUSEPPE

165.878

0,47%

0,12%

PROVANI BRUNO

920.000

2,60%

0,64%

RISPOLI GUIDO

314.666

0,89%

0,22%

RONCHIS GIANPIETRO

188.661

0,53%

0,13%

ROUX FRANCO

321.344

0,91%

0,22%

SPINOLA GHERARDO

595.030

1,68%

0,42%

SQUILLANTE DAMIANO

526.000

1,49%

0,37%

TOMMASINI PIERLUIGI

174.392

0,49%

0,12%

TONNI ALESSANDRO

295.994

0,84%

0,21%

VOLPICELLI ENRICO

181.462

0,51%

0,13%

ZUCCA MICHELE ANGELO

177.870

0,50%

0,12%

ZUPPA GIULIANO

600.874

1,70%

0,42%

Altri 1.165 Fiducianti TIMONE

19.759.082

55,89%

13,78%

 

 

 

 

TOTALE

35.359.739

100,00%

24,68%

 

 

Si precisa che, ai sensi dell'art. 130, comma 1, del Regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato ed integrato, le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1% sono state sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati.

 

 

Nessuno degli aderenti esercita, in virtù del patto, il controllo sulla Società.

4. Contenuto e durata del patto

Contenuto del patto

4.1.1      Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. E’ anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

4.1.2      Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

Il 75% di tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto, alla data di decorrenza dello stesso, e quindi fino all’inizio delle negoziazioni del titolo della Società, è soggetto anche al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% è trasferibile con determinate limitazioni ("Azioni Escluse dal Blocco").

Gli Aderenti che, per accordi pregressi, abbiano provveduto a trasferire, in sede di ammissione a quotazione, fino al 25% delle azioni della Società di loro proprietà alla data di adesione al Sindacato, avranno l'obbligo di conferire tutte le residue azioni di loro proprietà, sottoponendole ai vincoli di voto. I vincoli di blocco, invece, riguarderanno esclusivamente le azioni della Società di ciascun Aderente e rappresentative del 75% dell'originaria partecipazione.

Le medesime disposizioni si applicano anche ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto qui disciplinato, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.
 Al contrario, tutte le  azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti  con modalità diverse da quelle sopra descritte   (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.3      Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

4.1.4      Trascorsi sei anni decorrenti dalla data di adesione al Sindacato, ovvero, se successiva, dalla data della prima sottoscrizione di azioni da parte dell’Aderente, le Azioni di Blocco, come sopra definite, passeranno dal 75% al 66%.

Struttura e organi del patto

4.2.1      Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori").

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

4.2.2      Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo. 

4.2.3      Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni.In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli Aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli Aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni.In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

Obblighi di blocco

4.4.1      Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.
In ogni caso –fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli Aderenti- il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’Aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2      Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3      Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte  vengono assegnate come segue:
a)   formata una graduatoria –in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli Aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’Aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’Aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’Aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più Aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’Aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario  del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri Aderenti in questione);
b)   se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli Aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

4.4.4      La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli Aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5      Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

4.4.6      Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’Aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo Aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri Aderenti  l’Aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7      Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto -con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4- ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

Ulteriori obbligazioni degli aderenti

4.5.1      Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.
Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).
A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

4.5.2      Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche,  rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli Aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3      A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi (quali, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro in corso nell'ambito del Gruppo Azimut) e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di  cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti  un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6. 

Durata del patto. Rinnovo. Recesso

Il patto ha la durata di tre anni con decorrenza dal primo giorno di negoziazione del titolo della Società nel mercato di quotazione. Il patto si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di tre anni ciascuno, a condizione che non pervenga al Presidente del Comitato Direttivo, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza, comunicazione scritta di recesso da parte di tanti aderenti al patto le cui partecipazioni rappresentino almeno il cinquantuno percento delle Azioni di Blocco. Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco. In caso di modifica del patto, gli aderenti che dissentano da tali modifiche hanno diritto di recedere nei successivi trenta giorni e devono, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni analogamente a quanto previsto al punto 4.4.

Il patto si è rinnovato automaticamente per un ulteriore triennio con decorrenza 7 luglio 2007.

Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.
Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.p.A. e sono depositate presso Bancaperta S.p.A e Banca Popolare Novara S.p.A.

9 gennaio 2010

[AQ.1.10.1]


AZIMUT HOLDING S.P.A. 

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.324.091,54, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

Numero delle azioni conferite

Sono complessivamente conferite al patto n. 35.028.712 azioni della Società, che rappresentano il 24,45% del capitale sociale della medesima.

Soggetti aderenti al patto e numero delle azioni e degli strumenti finanziari

Di seguito sono indicati i nominativi degli aderenti al patto, il numero delle azioni conferite da ciascun aderente, nonché la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto all’insieme delle azioni conferite nel patto e rispetto all’insieme delle azioni emesse dalla  società:


ADERENTI AL PATTO DI SINDACATO

n. azioni conferite

% su totale azioni conferite al patto

% su capitale sociale di azioni 143.254.497

ARTONI FAUSTO

659.161

1,88%

0,46%

BELLINI MARCO VALERIO

227.001

0,65%

0,16%

BELOTTI PIETRO

544.423

1,55%

0,38%

BOLGIANI ROBERTO

158.720

0,45%

0,11%

BOZZOLA ALESSANDRA

187.500

0,54%

0,13%

CAPECCIA ALESSANDRO

289.484

0,83%

0,20%

CASELLA GUIDO

570.359

1,63%

0,40%

CIACCIO GUIDO

802.630

2,29%

0,56%

DELIPERI FRANCO

682.198

1,95%

0,48%

DELLACASA STEFANO

150.170

0,43%

0,10%

FANTONI RENATO

169.745

0,48%

0,12%

FIORICA GIUSEPPE

159.000

0,45%

0,11%

FOSCOLI CLAUDIO

1.097.438

3,13%

0,77%

GHERRA ALBERTO

331.681

0,95%

0,23%

GIULIANI PIETRO

1.885.005

5,38%

1,32%

LAFRANCONI CESARE

165.641

0,47%

0,12%

LODDO GIOVANNI

205.000

0,59%

0,14%

MALCONTENTI MARCO

243.038

0,69%

0,17%

MILANO SANDRO

258.470

0,74%

0,18%

MISSORA STEFANO

1.150.979

3,29%

0,80%

MORANDO WALTER

217.761

0,62%

0,15%

MOSCHINO MAURO

802.302

2,29%

0,56%

PELLIZZETTI GIUSEPPE

165.878

0,47%

0,12%

PROVANI BRUNO

920.000

2,63%

0,64%

RISPOLI GUIDO

310.000

0,88%

0,22%

RONCHIS GIANPIETRO

188.661

0,54%

0,13%

ROUX FRANCO

321.344

0,92%

0,22%

SPINOLA GHERARDO

595.030

1,70%

0,42%

SQUILLANTE DAMIANO

526.000

1,50%

0,37%

TOMMASINI PIERLUIGI

174.392

0,50%

0,12%

TONNI ALESSANDRO

295.994

0,85%

0,21%

VOLPICELLI ENRICO

181.462

0,52%

0,13%

ZUCCA MICHELE ANGELO

177.870

0,51%

0,12%

ZUPPA GIULIANO

600.874

1,72%

0,42%

Altri 1.155 Fiducianti TIMONE

19.613.501

55,99%

13,68%

 

 

 

 

TOTALE

35.028.712

100,00%

24,45%

 

 

Si precisa che, ai sensi dell'art. 130, comma 1, del Regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato ed integrato, le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1% sono state sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati.

 

 

Nessuno degli aderenti esercita, in virtù del patto, il controllo sulla Società.

Contenuto e durata del patto

Contenuto del patto

4.1.1      Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. E’ anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

4.1.2      Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

Il 75% di tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto, alla data di decorrenza dello stesso, e quindi fino all’inizio delle negoziazioni del titolo della Società, è soggetto anche al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% è trasferibile con determinate limitazioni ("Azioni Escluse dal Blocco").

Gli Aderenti che, per accordi pregressi, abbiano provveduto a trasferire, in sede di ammissione a quotazione, fino al 25% delle azioni della Società di loro proprietà alla data di adesione al Sindacato, avranno l'obbligo di conferire tutte le residue azioni di loro proprietà, sottoponendole ai vincoli di voto. I vincoli di blocco, invece, riguarderanno esclusivamente le azioni della Società di ciascun Aderente e rappresentative del 75% dell'originaria partecipazione.

Le medesime disposizioni si applicano anche ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto qui disciplinato, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.
 Al contrario, tutte le  azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti  con modalità diverse da quelle sopra descritte   (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.3      Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

4.1.4      Trascorsi sei anni decorrenti dalla data di adesione al Sindacato, ovvero, se successiva, dalla data della prima sottoscrizione di azioni da parte dell’Aderente, le Azioni di Blocco, come sopra definite, passeranno dal 75% al 66%.

Struttura e organi del patto

4.2.1      Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori").

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

4.2.2      Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo. 

4.2.3      Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni.In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli Aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli Aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni.In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

Obblighi di blocco

4.4.1      Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.

In ogni caso –fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli Aderenti- il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’Aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2     Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3      Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte  vengono assegnate come segue:

a)   formata una graduatoria –in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli Aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’Aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’Aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’Aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più Aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’Aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario  del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri Aderenti in questione);

b)   se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli Aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

4.4.4      La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli Aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5      Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

4.4.6      Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’Aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo Aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri Aderenti  l’Aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7      Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto -con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4- ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

Ulteriori obbligazioni degli aderenti

4.5.1      Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

4.5.2      Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche,  rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli Aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3      A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi (quali, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro in corso nell'ambito del Gruppo Azimut) e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di  cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti  un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6. 

Durata del patto. Rinnovo. Recesso

Il patto ha la durata di tre anni con decorrenza dal primo giorno di negoziazione del titolo della Società nel mercato di quotazione. Il patto si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di tre anni ciascuno, a condizione che non pervenga al Presidente del Comitato Direttivo, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza, comunicazione scritta di recesso da parte di tanti aderenti al patto le cui partecipazioni rappresentino almeno il cinquantuno percento delle Azioni di Blocco. Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco.In caso di modifica del patto, gli aderenti che dissentano da tali modifiche hanno diritto di recedere nei successivi trenta giorni e devono, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni analogamente a quanto previsto al punto 4.4.

Il patto si è rinnovato automaticamente per un ulteriore triennio con decorrenza 7 luglio 2007.

Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.
Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.p.A. e sono depositate presso Bancaperta S.p.A e Banca Popolare Novara S.p.A.

13 marzo 2010

[AQ.1.10.2]


AZIMUT HOLDING S.P.A.

1. SOCIETA' I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.324.091,54, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

2. NUMERO DELLE AZIONI CONFERITE

Sono complessivamente conferite al patto n. 35.129.347 azioni della Società, che rappresentano il 24,52% del capitale sociale della medesima.

3. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO E NUMERO DELLE AZIONI E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Di seguito sono indicati i nominativi degli aderenti al patto, il numero delle azioni conferite da ciascun aderente, nonché la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto all’insieme delle azioni conferite nel patto e rispetto all’insieme delle azioni emesse dalla  società:

ADERENTI AL PATTO DI SINDACATO

n. azioni conferite

% su totale azioni conferite al patto

% su capitale sociale di azioni 143.254.497

ARTONI FAUSTO

670.147

1,91%

0,47%

BELLINI MARCO VALERIO

230.784

0,66%

0,16%

BELOTTI PIETRO

553.496

1,58%

0,39%

BOLGIANI ROBERTO

161.365

0,46%

0,11%

BOZZOLA ALESSANDRA

190.625

0,54%

0,13%

CAPECCIA ALESSANDRO

294.308

0,84%

0,21%

CASELLA GUIDO

570.359

1,62%

0,40%

CIACCIO GUIDO

787.485

2,24%

0,55%

DELIPERI FRANCO

695.436

1,98%

0,49%

DELLACASA STEFANO

150.170

0,43%

0,11%

FANTONI RENATO

172.574

0,49%

0,12%

FIORICA GIUSEPPE

161.650

0,46%

0,11%

FORNO MARIO

145.365

0,41%

0,10%

FOSCOLI CLAUDIO

1.115.728

3,18%

0,78%

GHERRA ALBERTO

337.209

0,96%

0,24%

GIULIANI PIETRO

1.916.421

5,46%

1,34%

LAFRANCONI CESARE

168.401

0,46%

0,12%

LODDO GIOVANNI

183.644

0,52%

0,13%

MALCONTENTI MARCO

247.088

0,70%

0,17%

MILANO SANDRO

262.777

0,75%

0,18%

MISSORA STEFANO

1.170161

3,33%

0,82%

MORANDO WALTER

221.390

0,63%

0,15%

MOSCHINO MAURO

787.485

2,24%

0,55%

PELLIZZETTI GIUSEPPE

168.642

0,48%

0,12%

PROVANI BRUNO

935.333

2,66%

0,65%

RISPOLI GUIDO

305.000

0,87%

0,21%

RONCHIS GIANPIETRO

191.805

0,55%

0,13%

ROUX FRANCO

326.699

0,93%

0,23%

SPINOLA GHERARDO

604.947

1,72%

0,42%

SQUILLANTE DAMIANO

548.334

1,56%

0,38%

TOMMASINI PIERLUIGI

177.298

0,50%

0,12%

TONNI ALESSANDRO

300.927

0,86%

0,21%

VOLPICELLI ENRICO

184.486

0,53%

0,13%

ZUCCA MICHELE ANGELO

180.834

0,51%

0,13%

ZUPPA GIULIANO

610.888

1,74%

0,43%

Altri 1.161 Fiducianti TIMONE

19.400.087

55,22%

13,53%

 

 

 

 

TOTALE

35.129.347

100,00%

24,52%

 

 

Si precisa che, ai sensi dell'art. 130, comma 1, del Regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato ed integrato, le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1% sono state sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati.

 

 

Nessuno degli aderenti esercita, in virtù del patto, il controllo sulla Società.

4. CONTENUTO E DURATA DEL PATTO

4.1 Contenuto del patto

4.1.1      Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. E’ anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

4.1.2      Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

Il 75% di tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto, alla data di decorrenza dello stesso, e quindi fino all’inizio delle negoziazioni del titolo della Società, è soggetto anche al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% è trasferibile con determinate limitazioni ("Azioni Escluse dal Blocco").

Gli Aderenti che, per accordi pregressi, abbiano provveduto a trasferire, in sede di ammissione a quotazione, fino al 25% delle azioni della Società di loro proprietà alla data di adesione al Sindacato, avranno l'obbligo di conferire tutte le residue azioni di loro proprietà, sottoponendole ai vincoli di voto. I vincoli di blocco, invece, riguarderanno esclusivamente le azioni della Società di ciascun Aderente e rappresentative del 75% dell'originaria partecipazione.

Le medesime disposizioni si applicano anche ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto qui disciplinato, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.
 Al contrario, tutte le  azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti  con modalità diverse da quelle sopra descritte   (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.3      Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

4.1.4      Trascorsi sei anni decorrenti dalla data di adesione al Sindacato, ovvero, se successiva, dalla data della prima sottoscrizione di azioni da parte dell’Aderente, le Azioni di Blocco, come sopra definite, passeranno dal 75% al 66%.

4.2 Struttura e organi del patto

4.2.1      Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori").

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

4.2.2      Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo. 

4.2.3      Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni.In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3 Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli Aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli Aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni.In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

4.4 Obblighi di blocco

4.4.1      Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.
In ogni caso –fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli Aderenti- il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’Aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2      Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3      Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte  vengono assegnate come segue:
a)   formata una graduatoria –in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli Aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’Aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’Aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’Aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più Aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’Aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario  del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri Aderenti in questione);
b)   se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli Aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

4.4.4      La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli Aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5      Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

4.4.6      Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’Aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo Aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri Aderenti  l’Aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7      Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto -con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4- ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.5 Ulteriori obbligazioni degli aderenti

4.5.1      Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.
Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).
A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

4.5.2      Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche,  rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli Aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3      A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi (quali, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro in corso nell'ambito del Gruppo Azimut) e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

4.6 Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di  cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.7 Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti  un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6. 

4.8 Durata del patto. Rinnovo. Recesso

Il patto ha la durata di tre anni con decorrenza dal primo giorno di negoziazione del titolo della Società nel mercato di quotazione. Il patto si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di tre anni ciascuno, a condizione che non pervenga al Presidente del Comitato Direttivo, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza, comunicazione scritta di recesso da parte di tanti aderenti al patto le cui partecipazioni rappresentino almeno il cinquantuno percento delle Azioni di Blocco. Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco.In caso di modifica del patto, gli aderenti che dissentano da tali modifiche hanno diritto di recedere nei successivi trenta giorni e devono, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni analogamente a quanto previsto al punto 4.4.

Il patto si è rinnovato automaticamente per un ulteriore triennio con decorrenza  dal 7 luglio 2010.

4.9 Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.
Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.p.A. e sono depositate presso Bancaperta S.p.A e Banca Popolare Novara S.p.A.

10 luglio 2010

[AQ.1.10.3]


 AZIMUT HOLDING SPA

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.324.091,54, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

Numero delle azioni conferite

Sono complessivamente conferite al patto n. 35.610.084 azioni della Società, che rappresentano il 24,86% del capitale sociale della medesima.

Soggetti aderenti al patto e numero delle azioni e degli strumenti finanziari

Di seguito sono indicati i nominativi degli aderenti al patto, il numero delle azioni conferite da ciascun aderente, nonché la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto all’insieme delle azioni conferite nel patto e rispetto all’insieme delle azioni emesse dalla  società:


ADERENTI AL PATTO DI SINDACATO

n. azioni conferite

% su totale azioni conferite al patto

% su capitale sociale di azioni 143.254.497

ARTONI FAUSTO

605.147

1,87%

0,42%

BELLINI MARCO VALERIO

230.784

0,71%

0,16%

BELOTTI PIETRO

590.810

1,83%

0,41%

BOLGIANI ROBERTO

161.365

0,50%

0,11%

BOZZOLA ALESSANDRA

180.625

0,56%

0,13%

CAPECCIA ALESSANDRO

255.008

0,79%

0,18%

CASELLA GUIDO

502.142

1,55%

0,35%

CIACCIO GUIDO

794.451

2,46%

0,55%

DELIPERI FRANCO

695.436

2,15%

0,49%

FANTONI RENATO

162.574

0,50%

0,11%

FIORICA GIUSEPPE

144.379

0,45%

0,10%

FORNO MARIO

145.365

0,45%

0,10%

FOSCOLI CLAUDIO

1.192.595

3,69%

0,83%

GELATTI MACH DE PALMSTEIN STEFANO

144.125

0,45%

0,10%

GHERRA ALBERTO

337.209

1,04%

0,24%

GIULIANI PIETRO

2.012.927

6,23%

1,41%

LAFRANCONI CESARE

148.401

0,46%

0,10%

LODDO GIOVANNI

183.644

0,57%

0,13%

MALCONTENTI MARCO

420.953

1,30%

0,29%

MILANO SANDRO

262.777

0,81%

0,18%

MISSORA STEFANO

1.214.085

3,76%

0,85%

MORANDO WALTER

221.390

0,68%

0,15%

MOSCHINO MAURO

794.451

2,46%

0,55%

MUNGO PAOLA ANTONELLA

236.656

0,73%

0,17%

PELLIZZETTI GIUSEPPE

168.642

0,52%

0,12%

PROVANI BRUNO

935.333

2,89%

0,65%

RISPOLI GUIDO

300.000

0,93%

0,21%

RONCHIS GIANPIETRO

191.805

0,59%

0,13%

ROUX FRANCO

326.699

1,01%

0,23%

SPINOLA GHERARDO

519.517

1,61%

0,36%

SQUILLANTE DAMIANO

548.334

1,70%

0,38%

TOMMASINI PIERLUIGI

177.298

0,55%

0,12%

TONNI ALESSANDRO

261.027

0,81%

0,18%

VOLPICELLI ENRICO

184.486

0,57%

0,13%

ZUCCA MICHELE ANGELO

180.834

0,56%

0,13%

ZUPPA GIULIANO

610.888

1,89%

0,43%

Altri 1.158 Fiducianti TIMONE

19.567.922

54,95%

13,66%

       

TOTALE

35.610.084

100,00%

24,86%

 

 

 

 

Si precisa che, ai sensi dell'art. 130, comma 1, del Regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato ed integrato, le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1% sono state sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati.

 

 

 

 

Nessuno degli aderenti esercita, in virtù del patto, il controllo sulla Società.

Contenuto e durata del patto

Contenuto del patto

4.1.1      Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. E’ anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

4.1.2      Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

Il 75% di tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto, alla data di decorrenza dello stesso, e quindi fino all’inizio delle negoziazioni del titolo della Società, è soggetto anche al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% è trasferibile con determinate limitazioni ("Azioni Escluse dal Blocco").

Gli Aderenti che, per accordi pregressi, abbiano provveduto a trasferire, in sede di ammissione a quotazione, fino al 25% delle azioni della Società di loro proprietà alla data di adesione al Sindacato, avranno l'obbligo di conferire tutte le residue azioni di loro proprietà, sottoponendole ai vincoli di voto. I vincoli di blocco, invece, riguarderanno esclusivamente le azioni della Società di ciascun Aderente e rappresentative del 75% dell'originaria partecipazione.

Le medesime disposizioni si applicano anche ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto qui disciplinato, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.
 Al contrario, tutte le  azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti  con modalità diverse da quelle sopra descritte   (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.3      Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

4.1.4      Trascorsi sei anni decorrenti dalla data di adesione al Sindacato, ovvero, se successiva, dalla data della prima sottoscrizione di azioni da parte dell’Aderente, le Azioni di Blocco, come sopra definite, passeranno dal 75% al 66%.

Struttura e organi del patto

4.2.1      Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori").

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

4.2.2      Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo. 

4.2.3      Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni.In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli Aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli Aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni.In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

Obblighi di blocco

4.4.1      Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.
In ogni caso –fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli Aderenti- il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’Aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2      Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3      Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte  vengono assegnate come segue:
a)   formata una graduatoria –in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli Aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’Aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’Aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’Aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più Aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’Aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario  del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri Aderenti in questione);
b)   se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli Aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

4.4.4      La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli Aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5      Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

4.4.6      Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’Aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo Aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri Aderenti  l’Aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7      Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto -con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4- ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

Ulteriori obbligazioni degli aderenti

4.5.1      Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.
Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).
A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

4.5.2      Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche,  rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli Aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3      A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi (quali, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro in corso nell'ambito del Gruppo Azimut) e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di  cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti  un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6. 

Durata del patto. Rinnovo. Recesso

Il patto ha la durata di tre anni con decorrenza dal primo giorno di negoziazione del titolo della Società nel mercato di quotazione. Il patto si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di tre anni ciascuno, a condizione che non pervenga al Presidente del Comitato Direttivo, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza, comunicazione scritta di recesso da parte di tanti aderenti al patto le cui partecipazioni rappresentino almeno il cinquantuno percento delle Azioni di Blocco. Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco.In caso di modifica del patto, gli aderenti che dissentano da tali modifiche hanno diritto di recedere nei successivi trenta giorni e devono, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni analogamente a quanto previsto al punto 4.4.

Il patto si è rinnovato automaticamente per un ulteriore triennio con decorrenza  dal 7 luglio 2010.

Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.
Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.p.A. e sono depositate presso Bancaperta S.p.A e Banca Popolare Novara S.p.A.

5 gennaio 2011

[AQ.1.11.1]


AZIMUT HOLDING SPA

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.324.091,54, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

2. Numero delle azioni conferite

Sono complessivamente conferite al patto n. 35.572.006 azioni della Società, che rappresentano il 24,83% del capitale sociale della medesima.

3. Soggetti aderenti al patto e numero delle azioni e degli strumenti finanziari

Di seguito sono indicati i nominativi degli aderenti al patto, il numero delle azioni conferite da ciascun aderente, nonché la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto all’insieme delle azioni conferite nel patto e rispetto all’insieme delle azioni emesse dalla  società:

 


ADERENTI AL PATTO DI SINDACATO

n. azioni conferite

% su totale azioni conferite al patto

% su capitale sociale di azioni 143.254.497

ARTONI FAUSTO

605.147

1,70%

0,42%

BELLINI MARCO VALERIO

230.784

0,65%

0,16%

BELOTTI PIETRO

590.810

1,66%

0,41%

BOLGIANI ROBERTO

161.365

0,45%

0,11%

BOZZOLA ALESSANDRA

184.892

0,52%

0,13%

CAPECCIA ALESSANDRO

255.008

0,72%

0,18%

CASELLA GUIDO

502.142

1,41%

0,35%

CIACCIO GUIDO

794.451

2,23%

0,55%

DELIPERI FRANCO

695.436

1,96%

0,49%

FANTONI RENATO

164857

0,46%

0,12%

FIORICA GIUSEPPE

144.379

0,41%

0,10%

FORNO MARIO

145.365

0,41%

0,10%

FOSCOLI CLAUDIO

1.192.595

3,35%

0,83%

GELATTI MACH DE PALMSTEIN STEFANO

144.125

0,41%

0,10%

GHERRA ALBERTO

267.209

0,75%

0,19%

GIULIANI PIETRO

2.012.927

5,66%

1,41%

LAFRANCONI CESARE

148.401

0,42%

0,10%

LODDO GIOVANNI

183.644

0,52%

0,13%

MALCONTENTI MARCO

420.953

1,18%

0,29%

MILANO SANDRO

262.777

0,74%

0,18%

MISSORA STEFANO

1.214.085

3,41%

0,85%

MORANDO WALTER

221.390

0,62%

0,15%

MOSCHINO MAURO

794.451

2,23%

0,55%

MUNGO PAOLA ANTONELLA

236.656

0,67%

0,17%

PELLIZZETTI GIUSEPPE

168.642

0,47%

0,12%

PROVANI BRUNO

935.333

2,63%

0,65%

RISPOLI GUIDO

300.124

0,84%

0,21%

RONCHIS GIANPIETRO

191.805

0,54%

0,13%

ROUX FRANCO

327.977

0,92%

0,23%

SPINOLA GHERARDO

519.517

1,46%

0,36%

SQUILLANTE DAMIANO

548.334

1,54%

0,38%

TOMMASINI PIERLUIGI

177.298

0,50%

0,12%

TONNI ALESSANDRO

261.027

0,73%

0,18%

VOLPICELLI ENRICO

159.684

0,45%

0,11%

ZUCCA MICHELE ANGELO

181.025

0,51%

0,13%

ZUPPA GIULIANO

610.888

1,72%

0,43%

Altri 1.207 Fiducianti TIMONE

19.616.502

54,15%

13,69%

 

 

 

 

TOTALE

35.572.006

100,00%

24,83%

 
 

Si precisa che, ai sensi dell'art. 130, comma 1, del Regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato ed integrato, le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1% sono state sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati.

Nessuno degli aderenti esercita, in virtù del patto, il controllo sulla Società.

4. Contenuto e durata del patto

4.1 Contenuto del patto

4.1.1 Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. E’ anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

4.1.2 Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

Il 75% di tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto, alla data di decorrenza dello stesso, e quindi fino all’inizio delle negoziazioni del titolo della Società, è soggetto anche al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% è trasferibile con determinate limitazioni ("Azioni Escluse dal Blocco").

Gli Aderenti che, per accordi pregressi, abbiano provveduto a trasferire, in sede di ammissione a quotazione, fino al 25% delle azioni della Società di loro proprietà alla data di adesione al Sindacato, avranno l'obbligo di conferire tutte le residue azioni di loro proprietà, sottoponendole ai vincoli di voto. I vincoli di blocco, invece, riguarderanno esclusivamente le azioni della Società di ciascun Aderente e rappresentative del 75% dell'originaria partecipazione.

Le medesime disposizioni si applicano anche ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto qui disciplinato, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.
 Al contrario, tutte le  azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti  con modalità diverse da quelle sopra descritte   (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.3 Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

4.1.4 Trascorsi sei anni decorrenti dalla data di adesione al Sindacato, ovvero, se successiva, dalla data della prima sottoscrizione di azioni da parte dell’Aderente, le Azioni di Blocco, come sopra definite, passeranno dal 75% al 66%.

4.2 Struttura e organi del patto

4.2.1  Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori").

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

4.2.2 Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo. 

4.2.3      Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni.In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3 Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli Aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli Aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni.In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

4.4 Obblighi di blocco

4.4.1 Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.
In ogni caso –fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli Aderenti- il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’Aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2 Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3 Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte  vengono assegnate come segue:
a)   formata una graduatoria –in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli Aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’Aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’Aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’Aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più Aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’Aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario  del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri Aderenti in questione);
b)   se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli Aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

4.4.4 La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli Aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5 Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

4.4.6      Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’Aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo Aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri Aderenti  l’Aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7 Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto -con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4- ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.5 Ulteriori obblighi degli aderenti

4.5.1 Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.
Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).
A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

4.5.2 Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche,  rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli Aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3 A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi (quali, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro in corso nell'ambito del Gruppo Azimut) e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

4.6 Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di  cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.7 Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti  un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6. 

4.8 Durata del patto. Rinnovo. Recesso

Il patto ha la durata di tre anni con decorrenza dal primo giorno di negoziazione del titolo della Società nel mercato di quotazione. Il patto si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di tre anni ciascuno, a condizione che non pervenga al Presidente del Comitato Direttivo, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza, comunicazione scritta di recesso da parte di tanti aderenti al patto le cui partecipazioni rappresentino almeno il cinquantuno percento delle Azioni di Blocco. Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco.In caso di modifica del patto, gli aderenti che dissentano da tali modifiche hanno diritto di recedere nei successivi trenta giorni e devono, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni analogamente a quanto previsto al punto 4.4.

Il patto si è rinnovato automaticamente per un ulteriore triennio con decorrenza  dal 7 luglio 2010.

4.9 Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.
Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.p.A. e sono depositate presso Bancaperta S.p.A e Banca Popolare Novara S.p.A.

9 aprile 2011

[AQ.1.11.2]


AZIMUT HOLDING SPA

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.324.091,54, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

2. Numero delle azioni conferite

Sono complessivamente conferite al patto n. 35.131.978 azioni della Società, che rappresentano il 24,52% del capitale sociale della medesima.

3. Soggetti aderenti al patto e numero delle azioni e degli strumenti finanziari

Di seguito sono indicati i nominativi degli aderenti al patto, il numero delle azioni conferite da ciascun aderente, nonché la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto all’insieme delle azioni conferite nel patto e rispetto all’insieme delle azioni emesse dalla società:

ADERENTI AL PATTO DI SINDACATO

n. azioni conferite

% su totale azioni conferite al patto

% su capitale sociale di azioni 143.254.497

ARTONI FAUSTO

605.147

1,70%

0,42%

BELLINI MARCO VALERIO

230.784

0,65%

0,16%

BELOTTI PIETRO

590.810

1,66%

0,41%

BOLGIANI ROBERTO

161.365

0,45%

0,11%

BOZZOLA ALESSANDRA

184.892

0,52%

0,13%

CAPECCIA ALESSANDRO

255.008

0,72%

0,18%

CASELLA GUIDO

502.142

1,41%

0,35%

CIACCIO GUIDO

794.451

2,23%

0,55%

DELIPERI FRANCO

695.436

1,96%

0,49%

FANTONI RENATO

164857

0,46%

0,12%

FIORICA GIUSEPPE

144.379

0,41%

0,10%

FORNO MARIO

145.365

0,41%

0,10%

FOSCOLI CLAUDIO

1.192.595

3,35%

0,83%

GELATTI MACH DE PALMSTEIN STEFANO

144.125

0,41%

0,10%

GHERRA ALBERTO

267.209

0,75%

0,19%

GIULIANI PIETRO

2.012.927

5,66%

1,41%

LAFRANCONI CESARE

148.401

0,42%

0,10%

LODDO GIOVANNI

183.644

0,52%

0,13%

MALCONTENTI MARCO

420.953

1,18%

0,29%

MILANO SANDRO

262.777

0,74%

0,18%

MISSORA STEFANO

1.189.085

3,41%

0,85%

MORANDO WALTER

221.390

0,62%

0,15%

MOSCHINO MAURO

794.451

2,23%

0,55%

MUNGO PAOLA ANTONELLA

236.656

0,67%

0,17%

PELLIZZETTI GIUSEPPE

168.642

0,47%

0,12%

PROVANI BRUNO

935.333

2,63%

0,65%

RISPOLI GUIDO

300.124

0,84%

0,21%

RONCHIS GIANPIETRO

192.447

0,54%

0,13%

ROUX FRANCO

327.977

0,92%

0,23%

SPINOLA GHERARDO

519.517

1,46%

0,36%

SQUILLANTE DAMIANO

548.334

1,54%

0,38%

TOMMASINI PIERLUIGI

177.298

0,50%

0,12%

TONNI ALESSANDRO

261.027

0,73%

0,18%

VOLPICELLI ENRICO

159.684

0,45%

0,11%

ZUCCA MICHELE ANGELO

151.025

0,43%

0,13%

ZUPPA GIULIANO

610.888

1,72%

0,43%

Altri 1.196 Fiducianti TIMONE

19.230.832

54,74%

13,42%

TOTALE

35.131.978

100,00%

24,52%

 

 

Si precisa che, ai sensi dell'art. 130, comma 1, del Regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato ed integrato, le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1% sono state sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati.

Nessuno degli aderenti esercita, in virtù del patto, il controllo sulla Società.

4. Contenuto e durata del patto

4.1 Contenuto del patto

4.1.1 Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. E’ anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

4.1.2 Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

Il 75% di tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto, alla data di decorrenza dello stesso, e quindi fino all’inizio delle negoziazioni del titolo della Società, è soggetto anche al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% è trasferibile con determinate limitazioni ("Azioni Escluse dal Blocco").

Gli Aderenti che, per accordi pregressi, abbiano provveduto a trasferire, in sede di ammissione a quotazione, fino al 25% delle azioni della Società di loro proprietà alla data di adesione al Sindacato, avranno l'obbligo di conferire tutte le residue azioni di loro proprietà, sottoponendole ai vincoli di voto. I vincoli di blocco, invece, riguarderanno esclusivamente le azioni della Società di ciascun Aderente e rappresentative del 75% dell'originaria partecipazione.

Le medesime disposizioni si applicano anche ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto qui disciplinato, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.

Al contrario, tutte le azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti con modalità diverse da quelle sopra descritte (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.3 Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

4.1.4 Trascorsi sei anni decorrenti dalla data di adesione al Sindacato, ovvero, se successiva, dalla data della prima sottoscrizione di azioni da parte dell’Aderente, le Azioni di Blocco, come sopra definite, passeranno dal 75% al 66%.

4.2 Struttura e organi del patto

4.2.1 Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori").

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

4.2.2 Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo.

4.2.3 Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni.In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3 Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli Aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli Aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni.In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

4.4 Obblighi di blocco

4.4.1 Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.

In ogni caso –fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli Aderenti- il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’Aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2 Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3 Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte vengono assegnate come segue:

a) formata una graduatoria - in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli Aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’Aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’Aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’Aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più Aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’Aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri Aderenti in questione);

b) se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli Aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

4.4.4 La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli Aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5 Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

4.4.6 Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’Aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo Aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri Aderenti l’Aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7 Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto -con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4- ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.5 Ulteriori obbligazioni degli aderenti

4.5.1 Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

4.5.2 Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche, rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli Aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3 A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi (quali, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro in corso nell'ambito del Gruppo Azimut) e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

4.6 Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.7 Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6.

4.8 Durata del patto. Rinnovo. Recesso

Il patto ha la durata di tre anni con decorrenza dal primo giorno di negoziazione del titolo della Società nel mercato di quotazione. Il patto si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di tre anni ciascuno, a condizione che non pervenga al Presidente del Comitato Direttivo, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza, comunicazione scritta di recesso da parte di tanti aderenti al patto le cui partecipazioni rappresentino almeno il cinquantuno percento delle Azioni di Blocco. Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco.In caso di modifica del patto, gli aderenti che dissentano da tali modifiche hanno diritto di recedere nei successivi trenta giorni e devono, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni analogamente a quanto previsto al punto 4.4.

Il patto si è rinnovato automaticamente per un ulteriore triennio con decorrenza dal 7 luglio 2010.

4.9 Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.p.A. e sono depositate presso Bancaperta S.p.A e Banca Popolare Novara S.p.A.

5 luglio 2011

[AQ.1.11.3]


 AZIMUT HOLDING SPA

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.324.091,54, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

2. Numero delle azioni conferite

Sono complessivamente conferite al patto n. 35.182.626 azioni della Società, che rappresentano il 24,56% del capitale sociale della medesima.

3. Soggetti aderenti al patto e numero delle azioni e degli strumenti finanziari

Di seguito sono indicati i nominativi degli aderenti al patto, il numero delle azioni conferite da ciascun aderente, nonché la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto all’insieme delle azioni conferite nel patto e rispetto all’insieme delle azioni emesse dalla società (aggiornamento del 24 ottobre 2011):

ADERENTI AL PATTO DI SINDACATO

n. azioni conferite

% su totale azioni conferite al patto

% su capitale sociale di azioni 143.254.497

ARTONI FAUSTO

605.147

1,72%

0,42%

BELLINI MARCO VALERIO

230.784

0,66%

0,16%

BELOTTI PIETRO

590.810

1,68%

0,41%

BOLGIANI ROBERTO

161.365

0,46%

0,11%

BOZZOLA ALESSANDRA

202.158

0,57%

0,14%

CAPECCIA ALESSANDRO

255.008

0,72%

0,18%

CASELLA GUIDO

502.142

1,43%

0,35%

CIACCIO GUIDO

794.451

2,26%

0,55%

DELIPERI FRANCO

695.436

1,98%

0,49%

FANTONI RENATO

164.857

0,47%

0,12%

FIORICA GIUSEPPE

144.379

0,41%

0,10%

FORNO MARIO

145.365

0,41%

0,10%

FOSCOLI CLAUDIO

1.192.595

3,39%

0,83%

GELATTI MACH DE PALMSTEIN STEFANO

144.125

0,41%

0,10%

GHERRA ALBERTO

267.209

0,76%

0,19%

GIULIANI PIETRO

2.012.927

5,72%

1,41%

LAFRANCONI CESARE

148.401

0,42%

0,10%

LODDO GIOVANNI

183.644

0,52%

0,13%

MALCONTENTI MARCO

420.953

1,20%

0,29%

MILANO SANDRO

262.777

0,75%

0,18%

MISSORA STEFANO

1.164.085

3,31%

0,81%

MORANDO WALTER

221.390

0,63%

0,15%

MOSCHINO MAURO

794.451

2,26%

0,55%

MUNGO PAOLA ANTONELLA

236.656

0,67%

0,17%

PELLIZZETTI GIUSEPPE

168.642

0,48%

0,12%

PROVANI BRUNO

935.333

2,66%

0,65%

RISPOLI GUIDO

300.124

0,85%

0,21%

RONCHIS GIANPIETRO

192.447

0,55%

0,13%

ROUX FRANCO

327.977

0,93%

0,23%

SPINOLA GHERARDO

519.517

1,48%

0,36%

SQUILLANTE DAMIANO

548.334

1,56%

0,38%

TOMMASINI PIERLUIGI

177.298

0,50%

0,12%

TONNI ALESSANDRO

261.027

0,74%

0,18%

VOLPICELLI ENRICO

159.684

0,45%

0,11%

ZUCCA MICHELE ANGELO

151.025

0,43%

0,13%

ZUPPA GIULIANO

610.888

1,74%

0,43%

Altri 1.238 Fiducianti TIMONE

19.289.24

54,83%

13,47%

       
TOTALE

35.182.626

100,00%

24,56%

 

 

Si precisa che, ai sensi dell'art. 130, comma 1, del Regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato ed integrato, le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1% sono state sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati.

 

 

Nessuno degli aderenti esercita, in virtù del patto, il controllo sulla Società.

4. Contenuto e durata del patto

4.1 Contenuto del patto

4.1.1 Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. E’ anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

4.1.2 Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

Il 75% di tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto, alla data di decorrenza dello stesso, e quindi fino all’inizio delle negoziazioni del titolo della Società, è soggetto anche al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% è trasferibile con determinate limitazioni ("Azioni Escluse dal Blocco").

Gli Aderenti che, per accordi pregressi, abbiano provveduto a trasferire, in sede di ammissione a quotazione, fino al 25% delle azioni della Società di loro proprietà alla data di adesione al Sindacato, avranno l'obbligo di conferire tutte le residue azioni di loro proprietà, sottoponendole ai vincoli di voto. I vincoli di blocco, invece, riguarderanno esclusivamente le azioni della Società di ciascun Aderente e rappresentative del 75% dell'originaria partecipazione.

Le medesime disposizioni si applicano anche ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto qui disciplinato, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.

Al contrario, tutte le azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti con modalità diverse da quelle sopra descritte (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.3 Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

4.1.4 Trascorsi sei anni decorrenti dalla data di adesione al Sindacato, ovvero, se successiva, dalla data della prima sottoscrizione di azioni da parte dell’Aderente, le Azioni di Blocco, come sopra definite, passeranno dal 75% al 66%.

4.2 Struttura e organi del patto

4.2.1 Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori").

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

4.2.2 Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo.

4.2.3 Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni.In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3 Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli Aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli Aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni.In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

4.4 Obblighi di blocco

4.4.1 Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.

In ogni caso –fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli Aderenti- il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’Aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2 Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3 Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte vengono assegnate come segue:

a) formata una graduatoria –in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli Aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’Aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’Aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’Aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più Aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’Aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri Aderenti in questione);

b) se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli Aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

4.4.4 La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli Aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5 Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

4.4.6 Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’Aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo Aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri Aderenti l’Aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7 Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto -con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4- ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.5 Ulteriori obbligazioni degli aderenti

4.5.1 Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

4.5.2 Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche, rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli Aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3 A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi (quali, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro in corso nell'ambito del Gruppo Azimut) e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

4.6 Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.7 Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6.

4.8 Durata del patto. Rinnovo. Recesso

Il patto ha la durata di tre anni con decorrenza dal primo giorno di negoziazione del titolo della Società nel mercato di quotazione. Il patto si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di tre anni ciascuno, a condizione che non pervenga al Presidente del Comitato Direttivo, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza, comunicazione scritta di recesso da parte di tanti aderenti al patto le cui partecipazioni rappresentino almeno il cinquantuno percento delle Azioni di Blocco. Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco.In caso di modifica del patto, gli aderenti che dissentano da tali modifiche hanno diritto di recedere nei successivi trenta giorni e devono, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni analogamente a quanto previsto al punto 4.4.

Il patto si è rinnovato automaticamente per un ulteriore triennio con decorrenza dal 7 luglio 2010.

4.9 Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.p.A. e sono depositate presso Bancaperta S.p.A e Banca Popolare Novara S.p.A.

29 ottobre 2011

[AQ.1.11.4]


 AZIMUT HOLDING SPA

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.324.091,54, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società")

2. Numero delle azioni conferite

Sono complessivamente conferite al Patto n. 35.121.240 azioni della Società, che rappresentano il 24,52% del capitale sociale della medesima.

3. Soggetti aderenti al patto e numero delle azioni e degli strumenti finanziari

Di seguito sono indicati i nominativi degli aderenti al Patto, il numero delle azioni conferite da ciascun aderente, nonché la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto all’insieme delle azioni conferite nel Patto e rispetto all’insieme delle azioni emesse dalla società:

 

ADERENTI AL PATTO DI SINDACATO

n. azioni conferite

% su totale azioni conferite al patto

% su capitale sociale di azioni 143.254.497

ARTONI FAUSTO

605.147

1,72%

0,42%

BELLINI MARCO VALERIO

230.784

0,66%

0,16%

BELOTTI PIETRO

590.810

1,68%

0,41%

BOLGIANI ROBERTO

161.365

0,46%

0,11%

BOZZOLA ALESSANDRA

202.158

0,58%

0,14%

CAPECCIA ALESSANDRO

255.008

0,73%

0,18%

CASELLA GUIDO

502.142

1,43%

0,35%

CIACCIO GUIDO

794.451

2,26%

0,55%

DELIPERI FRANCO

695.436

1,98%

0,49%

FANTONI RENATO

164.857

0,47%

0,12%

FIORICA GIUSEPPE

144.379

0,41%

0,10%

FORNO MARIO

145.365

0,41%

0,10%

FOSCOLI CLAUDIO

1.192.595

3,40%

0,83%

GELATTI-MACH DE PALMSTEIN STEFANO

144.125

0,41%

0,10%

GHERRA ALBERTO

267.209

0,76%

0,19%

GIULIANI PIETRO

2.012.927

5,73%

1,41%

LAFRANCONI CESARE

148.401

0,42%

0,10%

LODDO GIOVANNI

183.644

0,52%

0,13%

MALCONTENTI MARCO

420.953

1,20%

0,29%

MILANO SANDRO

262.777

0,75%

0,18%

MISSORA STEFANO

1.164.085

3,31%

0,81%

MORANDO WALTER

221.390

0,63%

0,15%

MOSCHINO MAURO

794.451

2,26%

0,55%

MUNGO PAOLA ANTONELLA

236.656

0,67%

0,17%

PELLIZZETTI GIUSEPPE

168.642

0,48%

0,12%

PROVANI BRUNO

935.333

2,66%

0,65%

RISPOLI GUIDO

300.124

0,85%

0,21%

RONCHIS GIANPIETRO

192.447

0,55%

0,13%

ROUX FRANCO

327.977

0,93%

0,23%

SPINOLA GHERARDO

519.517

1,48%

0,36%

SQUILLANTE DAMIANO

548.334

1,56%

0,38%

TOMMASINI PIERLUIGI

177.298

0,50%

0,12%

TONNI ALESSANDRO

261.027

0,74%

0,18%

VOLPICELLI ENRICO

159.684

0,45%

0,11%

ZUCCA MICHELE ANGELO

151.026

0,43%

0,11%

ZUPPA GIULIANO

610.888

1,74%

0,43%

N. 1.228 ALTRI ADERENTI

19.227.828

54,75%

13,42%

TOTALE

35.121.240

100,00%

24,52%

 

Si precisa che, ai sensi dell'art. 130, comma 1, del Regolamento Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1% sono state sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati.

 

Nessuno degli aderenti esercita, in virtù del patto, il controllo sulla Società.

4. Contenuto e durata del patto

4.1 Contenuto del patto

4.1.1 Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. E’ anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

4.1.2 Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

Il 75% di tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto, alla data di decorrenza dello stesso, e quindi fino all’inizio delle negoziazioni del titolo della Società, è soggetto anche al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% è trasferibile con determinate limitazioni ("Azioni Escluse dal Blocco").

Gli Aderenti che, per accordi pregressi, abbiano provveduto a trasferire, in sede di ammissione a quotazione, fino al 25% delle azioni della Società di loro proprietà alla data di adesione al Sindacato, avranno l'obbligo di conferire tutte le residue azioni di loro proprietà, sottoponendole ai vincoli di voto. I vincoli di blocco, invece, riguarderanno esclusivamente le azioni della Società di ciascun Aderente e rappresentative del 75% dell'originaria partecipazione.

Le medesime disposizioni si applicano anche ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto qui disciplinato, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.

Al contrario, tutte le azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti con modalità diverse da quelle sopra descritte (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.3 Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

4.1.4 Trascorsi sei anni decorrenti dalla data di adesione al Sindacato, ovvero, se successiva, dalla data della prima sottoscrizione di azioni da parte dell’Aderente, le Azioni di Blocco, come sopra definite, passeranno dal 75% al 66%.

4.2 Struttura e organi del patto

4.2.1 Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori").

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

4.2.2 Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo.

4.2.3 Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni. In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3 Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli Aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli Aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni. In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

4.4 Obblighi di blocco

4.4.1 Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.

In ogni caso –fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli Aderenti- il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’Aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2 Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3 Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte vengono assegnate come segue:

a) formata una graduatoria –in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli Aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’Aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’Aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’Aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più Aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’Aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri Aderenti in questione);

b) se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli Aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

4.4.4 La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli Aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5 Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

4.4.6 Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’Aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo Aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri Aderenti l’Aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7 Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto -con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4- ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.5 Ulteriori obbligazioni degli aderenti

4.5.1 Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

4.5.2 Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche, rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli Aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3 A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi (quali, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro in corso nell'ambito del Gruppo Azimut) e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

4.6 Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.7 Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6.

4.8 Durata del patto. Rinnovo. Recesso

Il patto ha la durata di tre anni con decorrenza dal primo giorno di negoziazione del titolo della Società nel mercato di quotazione. Il patto si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di tre anni ciascuno, a condizione che non pervenga al Presidente del Comitato Direttivo, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza, comunicazione scritta di recesso da parte di tanti aderenti al patto le cui partecipazioni rappresentino almeno il cinquantuno percento delle Azioni di Blocco. Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco.In caso di modifica del patto, gli aderenti che dissentano da tali modifiche hanno diritto di recedere nei successivi trenta giorni e devono, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni analogamente a quanto previsto al punto 4.4.

Il patto si è rinnovato automaticamente per un ulteriore triennio con decorrenza dal 7 luglio 2010.

4.9 Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.p.A. e sono depositate presso Bancaperta S.p.A e Banca Popolare Novara S.p.A.

5 gennaio 2012

[AQ.1.12.1]

 


AZIMUT HOLDING SPA

Si comunica la situazione al 30 giugno 2012 relativa al Patto Parasociale di Azimut Holding S.p.A. a seguito delle modifiche riguardanti i soggetti aderenti ed il numero degli strumenti finanziari apportati al Patto intervenute nel corso del semestre gennaio - giugno 2012.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.324.091,54, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

2. Numero delle azioni conferite

Sono complessivamente conferite al Patto n.  34.517.050 azioni della Società, che rappresentano il 24,09% del capitale sociale della medesima.

3. Soggetti aderenti al patto e numero delle azioni e degli strumenti finanziari

Di seguito sono indicati i nominativi degli aderenti al Patto, il numero delle azioni conferite da ciascun aderente, nonché la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto all’insieme delle azioni conferite nel Patto e rispetto all’insieme delle azioni emesse dalla  società:


ADERENTI AL PATTO DI SINDACATO

 n.  azioni conferite

% su totale azioni conferite al patto

% su capitale sociale di azioni 143.254.497

ARTONI  FAUSTO

          605.147

1,75%

0,42%

BELLINI  MARCO VALERIO

          230.784

0,67%

0,16%

BELOTTI  PIETRO

          590.810

1,71%

0,41%

BOLGIANI  ROBERTO

          161.365

0,47%

0,11%

BOZZOLA  ALESSANDRA

          202.158

0,59%

0,14%

CAPECCIA  ALESSANDRO

          255.008

0,74%

0,18%

CASELLA  GUIDO

          502.142

1,45%

0,35%

CIACCIO  GUIDO

          794.451

2,30%

0,55%

DELIPERI  FRANCO

         700.000

2,03%

0,49%

FANTONI  RENATO

          164.857

0,48%

0,12%

FIORICA  GIUSEPPE

          144.379

0,42%

0,10%

FORNO  MARIO

          145.365

0,42%

0,10%

FOSCOLI  CLAUDIO

       1.192.595

3,46%

0,83%

GELATTI-MACH DE PALMSTEIN  STEFANO

          144.125

0,42%

0,10%

GHERRA  ALBERTO

          267.209

0,77%

0,19%

GIULIANI  PIETRO

       2.012.927

5,83%

1,41%

LAFRANCONI  CESARE

          148.741

0,43%

0,10%

LODDO  GIOVANNI

          183.644

0,53%

0,13%

MALCONTENTI  MARCO

          420.953

1,22%

0,29%

MILANO  SANDRO

          262.777

0,76%

0,18%

MISSORA  STEFANO

      1.039.085

3,01%

0,73%

MORANDO  WALTER

          221.390

0,64%

0,15%

MOSCHINO  MAURO

          794.451

2,30%

0,55%

MUNGO  PAOLA ANTONELLA

          236.656

0,69%

0,17%

PELLIZZETTI  GIUSEPPE

          168.642

0,49%

0,12%

PROVANI  BRUNO

          935.333

2,71%

0,65%

RISPOLI  GUIDO

          300.124

0,87%

0,21%

RONCHIS  GIANPIETRO

          192.657

0,56%

0,13%

ROUX  FRANCO

          327.977

0,95%

0,23%

SPINOLA  GHERARDO

          519.517

1,51%

0,36%

SQUILLANTE  DAMIANO

          548.334

1,59%

0,38%

TOMMASINI  PIERLUIGI

          177.298

0,51%

0,12%

TONNI  ALESSANDRO

          261.027

0,76%

0,18%

VOLPICELLI  ENRICO

          159.684

0,46%

0,11%

ZUCCA  MICHELE ANGELO

          151.026

0,44%

0,11%

ZUPPA  GIULIANO

          610.888

1,77%

0,43%

N. 1.244 ALTRI ADERENTI

     18.743.524

54,30%

13,08%

TOTALE

    34.517.050

100,00%

24,09%

 


Si precisa che, ai sensi dell'art. 130, comma 1, del Regolamento Consob del 14 maggio 1999 n. 11971,  le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1% sono state sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati.
Nessuno degli aderenti esercita, in virtù del patto, il controllo sulla Società.

 

 

 

4. Contenuto e durata del patto

 

 

4.1 Contenuto del patto

4.1.1        Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. E’ anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

4.1.2        Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

Il 75% di tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto, alla data di decorrenza dello stesso, e quindi fino all’inizio delle negoziazioni del titolo della Società, è soggetto anche al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% è trasferibile con determinate limitazioni ("Azioni Escluse dal Blocco").

Gli Aderenti che, per accordi pregressi, abbiano provveduto a trasferire, in sede di ammissione a quotazione, fino al 25% delle azioni della Società di loro proprietà alla data di adesione al Sindacato, avranno l'obbligo di conferire tutte le residue azioni di loro proprietà, sottoponendole ai vincoli di voto. I vincoli di blocco, invece, riguarderanno esclusivamente le azioni della Società di ciascun Aderente e rappresentative del 75% dell'originaria partecipazione.

Le medesime disposizioni si applicano anche ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto qui disciplinato, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.
 Al contrario, tutte le  azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti  con modalità diverse da quelle sopra descritte   (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.3        Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

4.1.4        Trascorsi sei anni decorrenti dalla data di adesione al Sindacato, ovvero, se successiva, dalla data della prima sottoscrizione di azioni da parte dell’Aderente, le Azioni di Blocco, come sopra definite, passeranno dal 75% al 66%.

4.2 Struttura e organi del patto

4.2.1        Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori").

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

4.2.2        Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo. 

4.2.3        Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni.In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3 Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli Aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli Aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni.In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

4.4 Obblighi di blocco

4.4.1        Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.
In ogni caso –fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli Aderenti- il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’Aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2        Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3        Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte  vengono assegnate come segue:
a)   formata una graduatoria –in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli Aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’Aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’Aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’Aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più Aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’Aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario  del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri Aderenti in questione);
b)   se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli Aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

4.4.4       La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli Aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5        Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

4.4.6       Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’Aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo Aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri Aderenti  l’Aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7        Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto -con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4- ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.5 Ulteriori obbligazioni degli aderenti

4.5.1        Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.
Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).
A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

4.5.2        Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche,  rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli Aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3        A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi (quali, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro in corso nell'ambito del Gruppo Azimut) e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

4.6 Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di  cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.7 Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti  un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6. 

4.8 Durata del patto. Rinnovo. Recesso

Il patto ha la durata di tre anni con decorrenza dal primo giorno di negoziazione del titolo della Società nel mercato di quotazione. Il patto si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di tre anni ciascuno, a condizione che non pervenga al Presidente del Comitato Direttivo, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza, comunicazione scritta di recesso da parte di tanti aderenti al patto le cui partecipazioni rappresentino almeno il cinquantuno percento delle Azioni di Blocco. Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco.In caso di modifica del patto, gli aderenti che dissentano da tali modifiche hanno diritto di recedere nei successivi trenta giorni e devono, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni analogamente a quanto previsto al punto 4.4.

Il patto si è rinnovato automaticamente per un ulteriore triennio con decorrenza  dal 7 luglio 2010.

4.9 Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.
Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.p.A. e sono depositate presso Bancaperta S.p.A e Banca Popolare Novara S.p.A.

5 luglio 2012

[AQ.1.12.2]


 Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58       

AZIMUT HOLDING SPA

Si comunica la situazione al 31 dicembre 2012 relativa al Patto Parasociale di Azimut Holding S.p.A. a seguito delle modifiche riguardanti i soggetti aderenti ed il numero degli strumenti finanziari apportati al Patto intervenute nel corso del semestre luglio - dicembre 2012.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.324.091,54, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

2. Numero delle azioni conferite

Sono complessivamente conferite al Patto n. 32.699.699 azioni della Società, che rappresentano il 22,83% del capitale sociale della medesima.

3. Soggetti aderenti al patto e numero delle azioni e degli strumenti finanziari

Di seguito sono indicati i nominativi degli aderenti al Patto, il numero delle azioni conferite da ciascun aderente, nonché la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto all’insieme delle azioni conferite nel Patto e rispetto all’insieme delle azioni emesse dalla società:

ADERENTI AL PATTO DI SINDACATO

n. azioni conferite

% su totale azioni conferite al patto

% su capitale sociale di azioni 143.254.497

ARTONI FAUSTO

605.147

1,85%

0,42%

BELLINI MARCO VALERIO

192.820

0,59%

0,13%

BELOTTI PIETRO

290.810

0,89%

0,20%

BOLGIANI ROBERTO

161.365

0,49%

0,11%

BOZZOLA ALESSANDRA

169.714

0,52%

0,12%

CAPECCIA ALESSANDRO

255.008

0,78%

0,18%

CASELLA GUIDO

502.142

1,54%

0,35%

CIACCIO GUIDO

794.451

2,43%

0,55%

DELIPERI FRANCO

700.000

2,14%

0,49%

FANTONI RENATO

164.857

0,50%

0,12%

FIORICA GIUSEPPE

144.379

0,44%

0,10%

FORNO MARIO

145.365

0,44%

0,10%

FOSCOLI CLAUDIO

1.192.595

3,65%

0,83%

GELATTI-MACH DE PALMSTEIN STEFANO

144.125

0,44%

0,10%

GHERRA ALBERTO

257.209

0,79%

0,18%

GIULIANI PIETRO

2.012.927

6,16%

1,41%

LAFRANCONI CESARE

148.741

0,45%

0,10%

LODDO GIOVANNI

183.644

0,56%

0,13%

MALCONTENTI MARCO

420.953

1,29%

0,29%

MILANO SANDRO

255.777

0,78%

0,18%

MISSORA STEFANO

914.085

2,80%

0,64%

MORANDO WALTER

221.390

0,68%

0,15%

MOSCHINO MAURO

794.451

2,43%

0,55%

MUNGO PAOLA ANTONELLA

236.656

0,72%

0,17%

PELLIZZETTI GIUSEPPE

168.642

0,52%

0,12%

PROVANI BRUNO

551.000

1.69%

0,38%

RISPOLI GUIDO

300.124

0,92%

0,21%

RONCHIS GIANPIETRO

192.657

0,59%

0,13%

ROUX FRANCO

327.977

1,00%

0,23%

SPINOLA GHERARDO

519.517

1,59%

0,36%

SQUILLANTE DAMIANO

548.334

1,68%

0,38%

TOMMASINI PIERLUIGI

177.298

0,54%

0,12%

TONNI ALESSANDRO

261.027

0,80%

0,18%

VOLPICELLI ENRICO

159.684

0,49%

0,11%

ZUCCA MICHELE ANGELO

151.026

0,44%

0,11%

ZUPPA GIULIANO

610.888

1,87%

0,43%

N. 1.212 ALTRI ADERENTI

17.973.940

54,97%

12,55%

TOTALE

32.699.699

100,00%

22,83%

 

 

Si precisa che, ai sensi dell'art. 130, comma 1, del Regolamento Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1% sono state sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati.

 

 

Nessuno degli aderenti esercita, in virtù del patto, il controllo sulla Società.

4. Contenuto e durata del patto

41 Contenuto del patto

4.1.1 Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. E’ anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

4.1.2 Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

Il 75% di tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto, alla data di decorrenza dello stesso, e quindi fino all’inizio delle negoziazioni del titolo della Società, è soggetto anche al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% è trasferibile con determinate limitazioni ("Azioni Escluse dal Blocco").

Gli Aderenti che, per accordi pregressi, abbiano provveduto a trasferire, in sede di ammissione a quotazione, fino al 25% delle azioni della Società di loro proprietà alla data di adesione al Sindacato, avranno l'obbligo di conferire tutte le residue azioni di loro proprietà, sottoponendole ai vincoli di voto. I vincoli di blocco, invece, riguarderanno esclusivamente le azioni della Società di ciascun Aderente e rappresentative del 75% dell'originaria partecipazione.

Le medesime disposizioni si applicano anche ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto qui disciplinato, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.

Al contrario, tutte le azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti con modalità diverse da quelle sopra descritte (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.3 Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

4.1.4 Trascorsi sei anni decorrenti dalla data di adesione al Sindacato, ovvero, se successiva, dalla data della prima sottoscrizione di azioni da parte dell’Aderente, le Azioni di Blocco, come sopra definite, passeranno dal 75% al 66%.

4.2 Struttura e organi del patto

4.2.1 Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori").

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

4.2.2 Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo.

4.2.3 Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni.In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3 Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli Aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli Aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni.In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

4.4 Obblighi di blocco

4.4.1 Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.

In ogni caso –fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli Aderenti- il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’Aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2 Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3 Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte vengono assegnate come segue:

a) formata una graduatoria –in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli Aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’Aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’Aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’Aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più Aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’Aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri Aderenti in questione);

b) se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli Aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

4.4.4 La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli Aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5 Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

4.4.6 Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’Aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo Aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri Aderenti l’Aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7 Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto -con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4- ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.5 Ulteriori obbligazioni degli aderenti

4.5.1 Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

4.5.2 Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche, rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli Aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3 A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi (quali, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro in corso nell'ambito del Gruppo Azimut) e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

4.6 Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.7 Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6.

4.8 Durata del patto. Rinnovo. Recesso

Il patto ha la durata di tre anni con decorrenza dal primo giorno di negoziazione del titolo della Società nel mercato di quotazione. Il patto si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di tre anni ciascuno, a condizione che non pervenga al Presidente del Comitato Direttivo, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza, comunicazione scritta di recesso da parte di tanti aderenti al patto le cui partecipazioni rappresentino almeno il cinquantuno percento delle Azioni di Blocco. Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco.In caso di modifica del patto, gli aderenti che dissentano da tali modifiche hanno diritto di recedere nei successivi trenta giorni e devono, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni analogamente a quanto previsto al punto 4.4.

Il patto si è rinnovato automaticamente per un ulteriore triennio con decorrenza dal 7 luglio 2010.

4.9 Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.p.A. e sono depositate presso Bancaperta S.p.A e Banca Popolare Novara S.p.A.

5 gennaio 2013

[AQ.1.13.1]


 Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

AZIMUT HOLDING S.P.A.

Si comunica che alla data del 7 aprile 2013, non essendo pervenute comunicazioni, nei termini indicati all’art. 12.2 del Patto di Sindacato tra Addetti e Promotori azionisti di Azimut Holding S.p.A. (e art. 4.8 del relativo Estratto), il predetto Patto si è tacitamente rinnovato con effetto dal 7 luglio 2013 e per il triennio 7 luglio 2013 – 7 luglio 2016. Pertanto, a seguito dell’intercorso rinnovo, si trasmette la situazione alla data del 7 aprile 2013 relativa al Patto Parasociale di Azimut Holding S.p.A..

1. SOCIETA' I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.324.091,54, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

2. NUMERO DELLE AZIONI CONFERITE

Sono complessivamente conferite al Patto n.  31.477.498 azioni della Società, che rappresentano il 21,97% del capitale sociale della medesima.

3. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO E NUMERO DELLE AZIONI E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Di seguito sono indicati i nominativi degli aderenti al Patto, il numero delle azioni conferite da ciascun aderente, nonché la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto all’insieme delle azioni conferite nel Patto e rispetto all’insieme delle azioni emesse dalla  società:


ADERENTI AL PATTO DI SINDACATO

 n.  azioni conferite

% su capitale sociale di azioni 143.254.497

% su totale azioni conferite al patto

ARTONI FAUSTO

                     605.147

0,42%

1,92%

BELLINI MARCO VALERIO

                     192.820

0,13%

0,61%

BELOTTI PIETRO

                     290.810

0,20%

0,92%

BOZZOLA ALESSANDRA

                     170.714

0,12%

0,54%

CAPECCIA ALESSANDRO

                     255.008

0,18%

0,81%

CASELLA GUIDO

                     502.142

0,35%

1,60%

CIACCIO GUIDO

                     764.451

0,53%

2,43%

DELIPERI FRANCO

                     685.000

0,48%

2,18%

FANTONI RENATO

                     164.857

0,12%

0,52%

FIORICA GIUSEPPE

                     144.379

0,10%

0,46%

FORNO MARIO

                     145.365

0,10%

0,46%

FOSCOLI CLAUDIO

                  1.192.595

0,83%

3,79%

GELATTI-MACH DE PALMSTEIN STEFANO

                     144.125

0,10%

0,46%

GHERRA ALBERTO

                     257.209

0,18%

0,82%

GIULIANI PIETRO

                  2.012.927

1,41%

6,39%

LAFRANCONI CESARE

                     148.741

0,10%

0,47%

LODDO GIOVANNI

                     180.000

0,13%

0,57%

MALCONTENTI MARCO

                     420.953

0,29%

1,34%

MILANO SANDRO

                     235.777

0,16%

0,75%

MISSORA STEFANO

                     869.085

0,61%

2,76%

MORANDO WALTER

                     221.390

0,15%

0,70%

MOSCHINO MAURO

                     764.451

0,53%

2,43%

MUNGO PAOLA ANTONELLA

                     236.656

0,17%

0,75%

PELLIZZETTI GIUSEPPE

                     168.642

0,12%

0,54%

PROVANI BRUNO

                     551.000

0,38%

1,75%

RISPOLI GUIDO

                     260.124

0,18%

0,83%

RONCHIS GIANPIETRO

                     192.657

0,13%

0,61%

ROUX FRANCO

                     327.977

0,23%

1,04%

SPINOLA GHERARDO

                     519.517

0,36%

1,65%

SQUILLANTE DAMIANO

                     548.334

0,38%

1,74%

TOMMASINI PIERLUIGI

                     177.298

0,12%

0,56%

TONNI ALESSANDRO

                     261.027

0,18%

0,83%

VOLPICELLI ENRICO

                     159.684

0,11%

0,51%

ZUPPA GIULIANO

                     610.888

0,43%

1,94%

N. 1.188 ALTRI ADERENTI

17.095.748

11,93%

54,31%

TOTALE

31.477.498

21,97%

100,00%

 

 

Si precisa che, ai sensi dell'art. 130, comma 1, del Regolamento Consob del 14 maggio 1999 n. 11971,  le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1% sono state sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati.
Nessuno degli aderenti esercita, in virtù del patto, il controllo sulla Società.

 

 

4. CONTENUTO E DURATA DEL PATTO

4.1 Contenuto del patto

4.1.1        Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. E’ anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

4.1.2        Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

Il 75% di tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto, alla data di decorrenza dello stesso, e quindi fino all’inizio delle negoziazioni del titolo della Società, è soggetto anche al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% è trasferibile con determinate limitazioni ("Azioni Escluse dal Blocco").

Gli Aderenti che, per accordi pregressi, abbiano provveduto a trasferire, in sede di ammissione a quotazione, fino al 25% delle azioni della Società di loro proprietà alla data di adesione al Sindacato, avranno l'obbligo di conferire tutte le residue azioni di loro proprietà, sottoponendole ai vincoli di voto. I vincoli di blocco, invece, riguarderanno esclusivamente le azioni della Società di ciascun Aderente e rappresentative del 75% dell'originaria partecipazione.

Le medesime disposizioni si applicano anche ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto qui disciplinato, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.
 Al contrario, tutte le  azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti  con modalità diverse da quelle sopra descritte   (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.3        Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

4.1.4        Trascorsi sei anni decorrenti dalla data di adesione al Sindacato, ovvero, se successiva, dalla data della prima sottoscrizione di azioni da parte dell’Aderente, le Azioni di Blocco, come sopra definite, passeranno dal 75% al 66%.

4. 2 Struttura e organi del patto

4.2.1        Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori").

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

4.2.2        Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo. 

4.2.3        Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni.In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3 Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli Aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli Aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni.In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

4.4 Obblighi di blocco

4.4.1        Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.
In ogni caso –fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli Aderenti- il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’Aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2        Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3        Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte  vengono assegnate come segue:
a)   formata una graduatoria –in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli Aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’Aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’Aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’Aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più Aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’Aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario  del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri Aderenti in questione);
b)   se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli Aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

4.4.4       La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli Aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5        Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

4.4.6       Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’Aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo Aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri Aderenti  l’Aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7        Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto -con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4- ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.5 Ulteriori obbligazioni degli aderenti

4.5.1        Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.
Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).
A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

4.5.2        Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche,  rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli Aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3        A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi (quali, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro in corso nell'ambito del Gruppo Azimut) e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

4.6 Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di  cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.7 Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti  un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6. 

4.8 Durata del patto. Rinnovo. Recesso

Il patto ha la durata di tre anni con decorrenza dal primo giorno di negoziazione del titolo della Società nel mercato di quotazione. Il patto si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di tre anni ciascuno, a condizione che non pervenga al Presidente del Comitato Direttivo, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza, comunicazione scritta di recesso da parte di tanti aderenti al patto le cui partecipazioni rappresentino almeno il cinquantuno percento delle Azioni di Blocco. Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco. In caso di modifica del patto, gli aderenti che dissentano da tali modifiche hanno diritto di recedere nei successivi trenta giorni e devono, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni analogamente a quanto previsto al punto 4.4.

Il patto si è rinnovato tacitamente alla data del 7 aprile 2013 con effetto dal 7 luglio 2013 e per il triennio 7 luglio 2013 – 7 luglio 2016.

4.9 Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.
Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.p.A. e sono depositate presso il Banco Popolare Società Cooperativa.

12 aprile 2013

[AQ.1.13.2]


Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

AZIMUT HOLDING S.P.A.

Si comunica la situazione al 30 giugno 2013 relativa al Patto Parasociale di Azimut Holding S.p.A. a seguito delle modifiche riguardanti i soggetti aderenti ed il numero degli strumenti finanziari apportati al Patto intervenute nel corso del semestre gennaio - giugno 2013.

1. SOCIETA' I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.324.091,54, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

2. NUMERO DELLE AZIONI CONFERITE

Sono complessivamente conferite al Patto n.  30.544.454 azioni della Società, che rappresentano il 21,32% del capitale sociale della medesima.

3. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO E NUMERO DELLE AZIONI E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Di seguito sono indicati i nominativi degli aderenti al Patto, il numero delle azioni conferite da ciascun aderente, nonché la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto all’insieme delle azioni conferite nel Patto e rispetto all’insieme delle azioni emesse dalla  società:

 

ADERENTI AL PATTO DI SINDACATO

 n.  azioni conferite

% su totale azioni conferite al patto

% su capitale sociale di azioni 143.254.497

 

ARTONI FAUSTO

608.829

1,99%

0,42%

BELLINI MARCO VALERIO

192.820

0,63%

0,13%

BOZZOLA ALESSANDRA

171.327

0,56%

0,12%

CAPECCIA ALESSANDRO

255.375

0,84%

0,18%

CASELLA GUIDO

505.824

1,66%

0,35%

CIACCIO GUIDO

734.451

2,40%

0,51%

DELIPERI FRANCO

640.852

2,10%

0,45%

FANTONI RENATO

158.184

0,52%

0,11%

FIORICA GIUSEPPE

144.379

0,47%

0,10%

FORNO MARIO

145.666

0,48%

0,10%

FOSCOLI CLAUDIO

1.192.595

3,90%

0,83%

GELATTI-MACH DE PALMSTEIN STEFANO

150.317

0,49%

0,10%

GHERRA ALBERTO

257.209

0,84%

0,18%

GIULIANI PIETRO

2.036.420

6,67%

1,42%

LAFRANCONI CESARE

150.681

0,49%

0,11%

LODDO GIOVANNI

182.112

0,60%

0,13%

MALCONTENTI MARCO

420.953

1,38%

0,29%

MILANO SANDRO

235.922

0,77%

0,16%

MISSORA STEFANO

825.085

2,70%

0,58%

MOSCHINO MAURO

734.451

2,40%

0,51%

MUNGO PAOLA ANTONELLA

236.656

0,77%

0,17%

PELLIZZETTI GIUSEPPE

168.642

0,55%

0,12%

PROVANI BRUNO

501.800

1,64%

0,35%

RISPOLI GUIDO

260.124

0,85%

0,18%

RONCHIS GIANPIETRO

193.903

0,63%

0,14%

ROUX FRANCO

328.773

1,08%

0,23%

SPINOLA GHERARDO

523.199

1,71%

0,37%

SQUILLANTE DAMIANO  (*)

548.334

1,80%

0,38%

TOMMASINI PIERLUIGI

177.622

0,58%

0,12%

TONNI ALESSANDRO

263.481

0,86%

0,18%

VOLPICELLI ENRICO

159.684

0,52%

0,11%

ZUPPA GIULIANO

610.888

2,00%

0,43%

N. 1295 ALTRI ADERENTI

16.827.896

55,09%

11,75%

TOTALE

30.544.454

100,00%

21,32%

 

 

(*)   L’aderente indicato ha inviato comunicazione in merito alla facoltà disciplinata dall’art. 12 del patto parasociale, comunicazione peraltro inefficace ai sensi del medesimo.

 

 

Si precisa che le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1% sono state sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati.
Nessuno degli aderenti esercita, in virtù del patto, il controllo sulla Società.

4. CONTENUTO E DURATA DEL PATTO

4.1 Contenuto del patto

4.1.1   Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. E’ anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

4.1.2   Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

Il 75% di tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto, alla data di decorrenza dello stesso, e quindi fino all’inizio delle negoziazioni del titolo della Società, è soggetto anche al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% è trasferibile con determinate limitazioni ("Azioni Escluse dal Blocco").

Gli Aderenti che, per accordi pregressi, abbiano provveduto a trasferire, in sede di ammissione a quotazione, fino al 25% delle azioni della Società di loro proprietà alla data di adesione al Sindacato, avranno l'obbligo di conferire tutte le residue azioni di loro proprietà, sottoponendole ai vincoli di voto. I vincoli di blocco, invece, riguarderanno esclusivamente le azioni della Società di ciascun Aderente e rappresentative del 75% dell'originaria partecipazione.

Le medesime disposizioni si applicano anche ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto qui disciplinato, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.
 Al contrario, tutte le  azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti  con modalità diverse da quelle sopra descritte   (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.3   Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

4.1.4   Trascorsi sei anni decorrenti dalla data di adesione al Sindacato, ovvero, se successiva, dalla data della prima sottoscrizione di azioni da parte dell’Aderente, le Azioni di Blocco, come sopra definite, passeranno dal 75% al 66%.

4.2 Struttura e organi del patto

4.2.1   Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori").

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

4.2.2   Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo. 

4.2.3   Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni. In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3 Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli Aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli Aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni.In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

4.4 Obblighi di blocco

4.4.1   Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.
In ogni caso –fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli Aderenti- il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’Aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2   Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3   Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte  vengono assegnate come segue:
a)   formata una graduatoria –in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli Aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’Aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’Aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’Aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più Aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’Aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario  del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri Aderenti in questione);
b)   se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli Aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

4.4.4   La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli Aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5   Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

4.4.6   Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’Aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo Aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri Aderenti  l’Aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7   Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto -con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4- ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.5 Ulteriori obbligazioni degli aderenti

4.5.1   Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.
Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).
A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

4.5.2   Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche,  rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli Aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3   A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi (quali, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro in corso nell'ambito del Gruppo Azimut) e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

4.6 Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di  cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.7 Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti  un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6. 

4.8 Durata del patto. Rinnovo. Recesso

Il patto ha la durata di tre anni con decorrenza dal primo giorno di negoziazione del titolo della Società nel mercato di quotazione. Il patto si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di tre anni ciascuno, a condizione che non pervenga al Presidente del Comitato Direttivo, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza, comunicazione scritta di recesso da parte di tanti aderenti al patto le cui partecipazioni rappresentino almeno il cinquantuno percento delle Azioni di Blocco. Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco. In caso di modifica del patto, gli aderenti che dissentano da tali modifiche hanno diritto di recedere nei successivi trenta giorni e devono, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni analogamente a quanto previsto al punto 4.4.

Il patto si è rinnovato tacitamente alla data del 7 aprile 2013 con effetto dal 7 luglio 2013 e per il triennio 7 luglio 2013 – 7 luglio 2016.

4.9 Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.
Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.p.A. e sono depositate presso il Banco Popolare Società Cooperativa.

5 luglio 2013

[AQ.1.13.3]


 Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

AZIMUT HOLDING S.P.A.

Si comunica la situazione al 31 dicembre 2013 relativa al Patto Parasociale di Azimut Holding S.p.A. a seguito delle modifiche riguardanti i soggetti aderenti ed il numero degli strumenti finanziari apportati al Patto intervenute nel corso del semestre luglio - dicembre 2013.

1. SOCIETA' I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A, con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.324.091,54, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

2. NUMERO DELLE AZIONI CONFERITE

Sono complessivamente conferite al Patto n.  29.192.305 azioni della Società, che rappresentano il 20,38% del capitale sociale della medesima.

3. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO E NUMERO DELLE AZIONI E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Di seguito sono indicati i nominativi degli aderenti al Patto, il numero delle azioni conferite da ciascun aderente, nonché la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto all’insieme delle azioni conferite nel Patto e rispetto all’insieme delle azioni emesse dalla  società:

ADERENTI AL PATTO DI SINDACATO

 n.  azioni conferite

% su capitale sociale di azioni 143.254.497

% su totale azioni conferite al patto

ARTONI FAUSTO

                           608.829

0,42%

2,09%

BOZZOLA ALESSANDRA

                           176.327

0,12%

0,60%

CAPECCIA ALESSANDRO

                           255.375

0,18%

0,87%

CASELLA GUIDO

                           505.824

0,35%

1,73%

CIACCIO GUIDO

                           674.451

0,47%

2,31%

DELIPERI FRANCO

                           600.000

0,42%

2,06%

FANTONI RENATO

                           156.184

0,11%

0,54%

FIORICA GIUSEPPE

                           144.379

0,10%

0,49%

FORNO MARIO

                           145.666

0,10%

0,50%

FOSCOLI CLAUDIO

                       1.192.595

0,83%

4,09%

GELATTI-MACH DE PALMSTEIN STEFANO

                           150.317

0,10%

0,51%

GHERRA ALBERTO

                           257.209

0,18%

0,88%

GIULIANI PIETRO

                       2.036.420

1,42%

6,98%

LAFRANCONI CESARE

                           150.681

0,11%

0,52%

LODDO GIOVANNI

                           182.112

0,13%

0,62%

MALCONTENTI MARCO

                           420.953

0,29%

1,44%

MILANO SANDRO

                           230.922

0,16%

0,79%

MISSORA STEFANO

                           675.085

0,47%

2,31%

MOSCHINO MAURO

                           674.451

0,47%

2,31%

MUNGO PAOLA ANTONELLA

                           236.656

0,17%

0,81%

PELLIZZETTI GIUSEPPE

                           168.642

0,12%

0,58%

PROVANI BRUNO

                           487.000

0,34%

1,67%

RISPOLI GUIDO

                           260.124

0,18%

0,89%

RONCHIS GIANPIETRO

                           193.903

0,14%

0,66%

ROUX FRANCO

                           328.773

0,23%

1,13%

SPINOLA GHERARDO

                           523.199

0,37%

1,79%

SQUILLANTE DAMIANO

                           303.885

0,21%

1,04%

TOMMASINI PIERLUIGI

                           177.622

0,12%

0,61%

TONNI ALESSANDRO

                           263.481

0,18%

0,90%

VOLPICELLI ENRICO

                           159.684

0,11%

0,55%

ZUPPA GIULIANO

                           610.888

0,43%

2,09%

1315 ALTRI ADERENTI

16.240.668

11,34%

55,63%

TOTALE

29.192.305

20,38%

100,00%

 

 

Si precisa che le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1% sono state sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati.

 

 

Nessuno degli aderenti esercita, in virtù del patto, il controllo sulla Società.

4. CONTENUTO E DURATA DEL PATTO

4.1 Contenuto del patto

4.1.1   Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. E’ anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

4.1.2   Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

Il 75% di tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto, alla data di decorrenza dello stesso, e quindi fino all’inizio delle negoziazioni del titolo della Società, è soggetto anche al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% è trasferibile con determinate limitazioni ("Azioni Escluse dal Blocco").

Gli Aderenti che, per accordi pregressi, abbiano provveduto a trasferire, in sede di ammissione a quotazione, fino al 25% delle azioni della Società di loro proprietà alla data di adesione al Sindacato, avranno l'obbligo di conferire tutte le residue azioni di loro proprietà, sottoponendole ai vincoli di voto. I vincoli di blocco, invece, riguarderanno esclusivamente le azioni della Società di ciascun Aderente e rappresentative del 75% dell'originaria partecipazione.

Le medesime disposizioni si applicano anche ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto qui disciplinato, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.
Al contrario, tutte le  azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti  con modalità diverse da quelle sopra descritte   (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.3   Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

4.1.4   Trascorsi sei anni decorrenti dalla data di adesione al Sindacato, ovvero, se successiva, dalla data della prima sottoscrizione di azioni da parte dell’Aderente, le Azioni di Blocco, come sopra definite, passeranno dal 75% al 66%.

4.2 Struttura e organi del patto

4.2.1   Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori").

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

4.2.2   Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo. 

4.2.3   Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni. In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3 Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli Aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli Aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni.In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

4.4 Obblighi di blocco

4.4.1   Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.
In ogni caso –fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli Aderenti- il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’Aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2   Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3   Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte  vengono assegnate come segue:

a)   formata una graduatoria –in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli Aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’Aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’Aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’Aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più Aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’Aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario  del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri Aderenti in questione);

b)   se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli Aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

4.4.4   La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli Aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5   Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

4.4.6   Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’Aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo Aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri Aderenti  l’Aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7   Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto -con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4- ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.5 Ulteriori obbligazioni degli aderenti

4.5.1   Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.
Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).
A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

4.5.2   Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche,  rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli Aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3   A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi (quali, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro in corso nell'ambito del Gruppo Azimut) e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

4.6 Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di  cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.7 Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti  un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6. 

4.8 Durata del patto. Rinnovo. Recesso

Il patto ha la durata di tre anni con decorrenza dal primo giorno di negoziazione del titolo della Società nel mercato di quotazione. Il patto si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di tre anni ciascuno, a condizione che non pervenga al Presidente del Comitato Direttivo, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza, comunicazione scritta di recesso da parte di tanti aderenti al patto le cui partecipazioni rappresentino almeno il cinquantuno percento delle Azioni di Blocco. Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco. In caso di modifica del patto, gli aderenti che dissentano da tali modifiche hanno diritto di recedere nei successivi trenta giorni e devono, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni analogamente a quanto previsto al punto 4.4.

Il patto si è rinnovato tacitamente alla data del 7 aprile 2013 con effetto dal 7 luglio 2013 e per il triennio 7 luglio 2013 – 7 luglio 2016.

4.9 Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.
Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.p.A. e sono depositate presso il Banco Popolare Società Cooperativa.

4 gennaio 2014

[AQ.1.14.1]


 Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

AZIMUT HOLDING S.P.A.

Si comunica la situazione al 30 giugno 2014 relativa al Patto Parasociale di Azimut Holding S.p.A. a seguito delle modifiche riguardanti i soggetti aderenti ed il numero degli strumenti finanziari apportati al Patto intervenute nel corso del semestre gennaio – giugno 2014.

1. SOCIETA' I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.324.091,54, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito "Società").

2. NUMERO DELLE AZIONI CONFERITE

Sono complessivamente conferite al Patto n.  28.362.363 azioni della Società, che rappresentano il 19,80% del capitale sociale della medesima.

3. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO E NUMERO DELLE AZIONI E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Di seguito sono indicati i nominativi degli aderenti al Patto, il numero delle azioni conferite da ciascun aderente, nonché la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto all’insieme delle azioni conferite nel Patto e rispetto all’insieme delle azioni emesse dalla  società:

ADERENTI AL PATTO DI SINDACATO

 n.  azioni conferite

% su capitale sociale di azioni 143.254.497

% su totale azioni conferite al patto

ARTONI FAUSTO

                           615.052

0,43%

2,17%

BOZZOLA ALESSANDRA

                           171.361

0,12%

0,60%

CAPECCIA ALESSANDRO

                           255.996

0,18%

0,90%

CASELLA GUIDO

                           512.045

0,36%

1,81%

CIACCIO GUIDO

                           614.451

0,43%

2,17%

DELIPERI FRANCO

                           585.592

0,41%

2,06%

FANTONI RENATO

                           157.261

0,11%

0,55%

FIORICA GIUSEPPE

                           144.379

0,10%

0,51%

FORNO MARIO

                           146.001

0,10%

0,51%

FOSCOLI CLAUDIO

                       1.192.595

0,83%

4,20%

GELATTI-MACH DE PALMSTEIN STEFANO

                           159.472

0,11%

0,56%

GHERRA ALBERTO

                           205.709

0,14%

0,73%

GIULIANI PIETRO

                       2.076.107

1,45%

7,32%

LAFRANCONI CESARE

                           149.968

0,10%

0,53%

LODDO GIOVANNI

                           184.148

0,13%

0,65%

MALCONTENTI MARCO

                           420.953

0,29%

1,48%

MILANO SANDRO

                           227.032

0,16%

0,80%

MISSORA STEFANO

                           550.085

0,38%

1,94%

MOSCHINO MAURO

                           614.451

0,43%

2,17%

MUNGO PAOLA ANTONELLA

                           248.812

0,17%

0,88%

PELLIZZETTI GIUSEPPE

                           168.642

0,12%

0,59%

PROVANI BRUNO

                           300.000

0,21%

1,06%

RISPOLI GUIDO

                           245.124

0,17%

0,86%

RONCHIS GIANPIETRO

                           151.875

0,11%

0,54%

ROUX FRANCO

                           330.064

0,23%

1,16%

SPINOLA GHERARDO

                           529.422

0,37%

1,87%

SQUILLANTE DAMIANO

                           203.885

0,14%

0,72%

TOMMASINI PIERLUIGI

                           178.134

0,12%

0,63%

TONNI ALESSANDRO

                           267.626

0,19%

0,94%

VOLPICELLI ENRICO

                           159.684

0,11%

0,56%

ZUPPA GIULIANO

                           610.888

0,43%

2,15%

1.391 ALTRI ADERENTI

15.985.549

11,16%

56.36%

TOTALE

28.362.363

19,80%

100,00%

 

 

Si precisa che le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1% sono state sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati.

 

 


Nessuno degli aderenti esercita, in virtù del patto, il controllo sulla Società.

4. CONTENUTO E DURATA DEL PATTO

4.1 Contenuto del patto

4.1.1   Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. E’ anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

4.1.2   Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

Il 75% di tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto, alla data di decorrenza dello stesso, e quindi fino all’inizio delle negoziazioni del titolo della Società, è soggetto anche al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% è trasferibile con determinate limitazioni ("Azioni Escluse dal Blocco").

Gli Aderenti che, per accordi pregressi, abbiano provveduto a trasferire, in sede di ammissione a quotazione, fino al 25% delle azioni della Società di loro proprietà alla data di adesione al Sindacato, avranno l'obbligo di conferire tutte le residue azioni di loro proprietà, sottoponendole ai vincoli di voto. I vincoli di blocco, invece, riguarderanno esclusivamente le azioni della Società di ciascun Aderente e rappresentative del 75% dell'originaria partecipazione.

Le medesime disposizioni si applicano anche ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto qui disciplinato, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.
 Al contrario, tutte le  azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti  con modalità diverse da quelle sopra descritte   (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.3   Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

4.1.4   Trascorsi sei anni decorrenti dalla data di adesione al Sindacato, ovvero, se successiva, dalla data della prima sottoscrizione di azioni da parte dell’Aderente, le Azioni di Blocco, come sopra definite, passeranno dal 75% al 66%.

4.2 Struttura e organi del patto

4.2.1   Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori").

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

4.2.2   Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo. 

4.2.3   Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni. In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3 Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli Aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli Aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni.In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

4.4 Obblighi di blocco

4.4.1   Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.
In ogni caso –fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli Aderenti- il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’Aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2   Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3   Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte  vengono assegnate come segue:
a)   formata una graduatoria –in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli Aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’Aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’Aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’Aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più Aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’Aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario  del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri Aderenti in questione);

b)   se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli Aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

4.4.4   La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli Aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5   Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

4.4.6   Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’Aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo Aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri Aderenti  l’Aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7   Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto -con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4- ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.5 Ulteriori obbligazioni degli aderenti

4.5.1   Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.
Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).
A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

4.5.2   Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche,  rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli Aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3   A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi (quali, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro in corso nell'ambito del Gruppo Azimut) e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

4.6 Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di  cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.7 Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti  un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6. 

4.8 Durata del patto. Rinnovo. Recesso

Il patto ha la durata di tre anni con decorrenza dal primo giorno di negoziazione del titolo della Società nel mercato di quotazione. Il patto si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di tre anni ciascuno, a condizione che non pervenga al Presidente del Comitato Direttivo, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza, comunicazione scritta di recesso da parte di tanti aderenti al patto le cui partecipazioni rappresentino almeno il cinquantuno percento delle Azioni di Blocco. Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco. In caso di modifica del patto, gli aderenti che dissentano da tali modifiche hanno diritto di recedere nei successivi trenta giorni e devono, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni analogamente a quanto previsto al punto 4.4.

Il patto si è rinnovato tacitamente alla data del 7 aprile 2013 con effetto dal 7 luglio 2013 e per il triennio 7 luglio 2013 – 7 luglio 2016.

4.9 Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.
Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.p.A. e sono depositate presso il Banco Popolare Società Cooperativa.

Le informazioni di cui al presente estratto sono pubblicate sul sito web: www.azimut.it (sezione Gruppo/Azionariato).

30 giugno 2014

[AQ.1.14.2]

 


AZIMUT HOLDING S.P.A.

Si comunica la situazione al 31 dicembre 2014 relativa al Patto Parasociale di Azimut Holding S.p.A. a seguito delle modifiche riguardanti i soggetti aderenti ed il numero degli strumenti finanziari apportati al Patto intervenute nel corso del semestre luglio - dicembre 2014.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.324.091,54, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

2. Numero delle azioni conferite

Sono complessivamente conferite al Patto n.  27.624.139 azioni della Società, che rappresentano il 19,28% del capitale sociale della medesima.

3 Soggetti aderenti al patto e numero delle azioni e degli strumenti finanziari

Di seguito sono indicati i nominativi degli aderenti al Patto, il numero delle azioni conferite da ciascun aderente, nonché la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto all’insieme delle azioni conferite nel Patto e rispetto all’insieme delle azioni emesse dalla  società:

ADERENTI AL PATTO DI SINDACATO

 n.  azioni conferite

% su capitale sociale di azioni 143.254.497

% su totale azioni conferite al patto

ARTONI FAUSTO

                           615.052

0,43%

2,23%

BOZZOLA ALESSANDRA

                           176.726

0,12%

0,64%

CAPECCIA ALESSANDRO

                           255.996

0,18%

0,93%

CASELLA GUIDO

                           512.045

0,36%

1,85%

CIACCIO GUIDO

                          400.000

0,28%

1,45%

DELIPERI FRANCO

                           585.592

0,41%

2,12%

FANTONI RENATO

                           157.261

0,11%

0,57%

FORNO MARIO

                           146.001

0,10%

0,53%

FOSCOLI CLAUDIO

                       1.192.595

0,83%

4,32%

GELATTI-MACH DE PALMSTEIN STEFANO

                           159.472

0,11%

0,58%

GHERRA ALBERTO

                           205.709

0,14%

0,74%

GIULIANI PIETRO

                       2.076.107

1,45%

7,52%

LAFRANCONI CESARE

                           149.968

0,10%

0,54%

LODDO GIOVANNI

                           184.148

0,13%

0,67%

MALCONTENTI MARCO

                           420.953

0,29%

1,52%

MILANO SANDRO

                           227.032

0,16%

0,82%

MISSORA STEFANO

                           450.000

0,31%

1,63%

MOSCHINO MAURO

                           400.000

0,28%

1,45%

MUNGO PAOLA ANTONELLA

                           248.812

0,17%

0,90%

PELLIZZETTI GIUSEPPE

                           168.642

0,12%

0,61%

PROVANI BRUNO

                           300.000

0,21%

1,09%

RISPOLI GUIDO

                           245.124

0,17%

0,89%

RONCHIS GIANPIETRO

                           151.875

0,11%

0,55%

ROUX FRANCO

                           330.064

0,23%

1,19%

SPINOLA GHERARDO

                           529.422

0,37%

1,92%

SQUILLANTE DAMIANO

                           203.885

0,14%

0,74%

TOMMASINI PIERLUIGI

                           178.134

0,12%

0,64%

TONNI ALESSANDRO

                           267.626

0,19%

0,97%

VOLPICELLI ENRICO

                           159.684

0,11%

0,58%

ZONTA SEVERINO

166.750

0,12

0,60%

ZUPPA GIULIANO

                           610.888

0,43%

2,21%

1.402 ALTRI ADERENTI

15.748.576

10,99%

57,01%

TOTALE

27.624.139

19,28%

100,00%

 

 

Si precisa che le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1% sono state sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati.
Nessuno degli aderenti esercita, in virtù del patto, il controllo sulla Società.

 

 

4. Contenuto e durata del patto

4.1 Contenuto del patto

4.1.1   Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. E’ anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

4.1.2   Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

Il 75% di tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto, alla data di decorrenza dello stesso, e quindi fino all’inizio delle negoziazioni del titolo della Società, è soggetto anche al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% è trasferibile con determinate limitazioni ("Azioni Escluse dal Blocco").

Gli Aderenti che, per accordi pregressi, abbiano provveduto a trasferire, in sede di ammissione a quotazione, fino al 25% delle azioni della Società di loro proprietà alla data di adesione al Sindacato, avranno l'obbligo di conferire tutte le residue azioni di loro proprietà, sottoponendole ai vincoli di voto. I vincoli di blocco, invece, riguarderanno esclusivamente le azioni della Società di ciascun Aderente e rappresentative del 75% dell'originaria partecipazione.

Le medesime disposizioni si applicano anche ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto qui disciplinato, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.
 Al contrario, tutte le  azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti  con modalità diverse da quelle sopra descritte   (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.3   Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

4.1.4   Trascorsi sei anni decorrenti dalla data di adesione al Sindacato, ovvero, se successiva, dalla data della prima sottoscrizione di azioni da parte dell’Aderente, le Azioni di Blocco, come sopra definite, passeranno dal 75% al 66%.

4.2 Struttura e organi del patto

4.2.1   Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori").

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

4.2.2   Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo. 

4.2.3   Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni. In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3 Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli Aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli Aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni.In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

4.4 Obblighi di blocco

4.4.1   Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.
In ogni caso –fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli Aderenti- il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’Aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2   Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3   Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte  vengono assegnate come segue:
a)   formata una graduatoria –in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli Aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’Aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’Aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’Aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più Aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’Aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario  del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri Aderenti in questione);
b)   se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli Aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’Aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

4.4.4   La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli Aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5   Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

4.4.6   Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’Aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo Aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri Aderenti  l’Aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7   Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto -con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4- ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.5 Ulteriori obbligazioni degli aderenti

4.5.1   Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.
Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).
A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

4.5.2   Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche,  rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli Aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3   A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi (quali, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro in corso nell'ambito del Gruppo Azimut) e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

4.6 Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di  cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.7 Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti  un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6. 

4.8 Durata del patto. Rinnovo. Recesso

Il patto ha la durata di tre anni con decorrenza dal primo giorno di negoziazione del titolo della Società nel mercato di quotazione. Il patto si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di tre anni ciascuno, a condizione che non pervenga al Presidente del Comitato Direttivo, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza, comunicazione scritta di recesso da parte di tanti aderenti al patto le cui partecipazioni rappresentino almeno il cinquantuno percento delle Azioni di Blocco. Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco. In caso di modifica del patto, gli aderenti che dissentano da tali modifiche hanno diritto di recedere nei successivi trenta giorni e devono, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni analogamente a quanto previsto al punto 4.4.

Il patto si è rinnovato tacitamente alla data del 7 aprile 2013 con effetto dal 7 luglio 2013 e per il triennio 7 luglio 2013 – 7 luglio 2016.

4.9 Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.
Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.p.A. e sono depositate presso il Banco Popolare Società Cooperativa.
Le informazioni di cui al presente estratto sono pubblicate sul sito web: www.azimut.it (sezione Gruppo/Azionariato).

5 gennaio 2015

[AQ.1.15.1]


AZIMUT HOLDING S.P.A.

A seguito delle modifiche apportate dai partecipanti al Patto in data 18 maggio 2015, si procede alla pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative dell’estratto del Patto parasociale Azimut Holding SpA, decorrente dal 7 luglio 2004 (1° giorno di quotazione). Si rappresenta che, a valle delle modifiche apportate al Patto, taluni aderenti hanno proceduto in data 19 maggio 2015 alla vendita sul mercato mediante un’operazione di accelerated bookbuilding (ABB), per complessive n. 7.537.998 azioni pari al 5,26% del capitale sociale. Le informazioni qui riflesse sono dunque riferite alla situazione del patto modificata in relazione al predetto evento.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.324.091,54, rappresentato da n. 143.254.497 azioni, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

2. Numero complessivo dei diritti di voto riferiti alle azioni conferite

Sono complessivamente n. 19.880.794 i diritti di voto riferiti alle azioni della Società conferite al Patto, che rappresentano il 13,9% del capitale sociale della medesima.

3. Soggetti aderenti al patto e numero dei diritti di voto riferiti alle azioni e degli strumenti finanziari

Di seguito sono indicati, alla data del 19 maggio 2015, il numero degli aderenti al Patto, il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni conferite al Patto, nonché la percentuale rappresentata da tali diritti di voto rispetto all’insieme dei diritti di voto delle azioni emesse dalla società.

Si precisa che nessun aderente possiede una partecipazione superiore al 1% dei diritti di voto.

 

n. aderenti al Patto di Sindacato

n. diritti di voto delle azioni conferite
al sindacato di voto

% dei diritti di voto delle azioni conferite al sindacato di voto rispetto al capitale sociale della Società

1.425

19.880.794

13,9%

 

4. Contenuto e durata del patto

 

4.1 Contenuto del patto

4.1.1 Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. E’ anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

4.1.2 Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

4.1.3 Ciascun aderente dovrà assoggettare anche a vincolo di blocco le proprie azioni nella Società in base al seguente schema.

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da non più di tre anni, il 75 % delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di tre anni e sino a sei anni, il 66% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 34% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di sei anni e sino a nove anni, il 33% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 67% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di nove anni, il 25% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 75% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

4.1.4 Per gli aderenti alla data di efficacia del Sindacato da ultimo modificato in data 18 maggio 2015 ("Data di Efficacia") le Azioni di Blocco di proprietà alla Data di Efficacia si libereranno in base alle percentuali di cui al punto 4.1.3., percentuali che verranno applicate alle Azioni di Blocco, complessivamente pari a n. 5.995.969 (4,19% del capitale sociale).

Le Azioni Escluse dal Blocco di proprietà di detti aderenti alla Data di Efficacia nonché le ulteriori Azioni Escluse dal Blocco che si sono liberate alla Data di Efficacia per effetto del presente punto potranno essere liberamente vendute sul mercato, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7 in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle, ma ciò solo trascorsi 30 giorni dalla Data di Efficacia, salvo nel caso in cui l’ aderente aderisca ad una modalità ordinata e congiunta di vendita, che potrà essere posta in essere dalla Data di Efficacia e sino al 31 dicembre 2015, con tutte o parte delle sue Azioni Escluse dal Blocco anche in deroga al punto 4.5.1; laddove l'aderente aderisca parzialmente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, le Azioni Escluse dal Blocco non conferite nella predetta operazione possono essere oggetto, in deroga al punto 4.5.1, di accordi che limitino l'alienabilità non oltre il 30 giugno 2016.

Le Azioni Escluse dal Blocco per le quali l’aderente deciderà di aderire alla modalità ordinata e congiunta di vendita non sono soggette al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

Le Azioni Escluse dal Blocco, conferite dall’aderente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, che tuttavia, alla data del 31 dicembre 2015, non abbia portato al loro trasferimento, potranno essere liberamente vendute sul mercato successivamente a tale data, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7, in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle.

4.1.5 Il raggiungimento da parte dell’aderente di un’anzianità superiore nel corso della durata del Sindacato consentirà allo stesso di incrementare la percentuale delle Azioni Escluse dal Blocco secondo quanto previsto dal punto 4.1.3.

4.1.6 Le Azioni Escluse dal Blocco che successivamente alla Data di Efficacia sono state acquistate dagli aderenti o si sono liberate per effetto di quanto previsto al punto 4.1.5 saranno trasferibili, ma assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

4.1.7 Alle Azioni acquistate dagli aderenti successivamente alla Data di Efficacia si applicano le percentuali di cui al punto 4.1.3, salvo quanto previsto al punto 4.1.8.

4.1.8 Le percentuali di cui al punto 4.1.3 si applicano ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto disciplinato dal punto 4.1.3, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.

Al contrario, tutte le azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti con modalità diverse da quelle sopra descritte (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.9 Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

4.2 Struttura e organi del patto

4.2.1 Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori").

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

4.2.2 Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo.

4.2.3 Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni. In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3 Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni. In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

4.4 Obblighi di blocco

4.4.1 Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.

In ogni caso -fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli aderenti- il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2 Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3 Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte vengono assegnate come segue:

a) formata una graduatoria -in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri aderenti in questione);

b) se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

4.4.4 La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5 Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

4.4.6 Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri aderenti l’aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7 Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto -con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4- ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.5 Ulteriori obbligazioni degli aderenti

4.5.1 Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

4.5.2 Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche, rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3 A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi (quali, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro in corso nell'ambito del Gruppo Azimut) e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

4.6 Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.7 Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6.

4.8 Durata del patto. Rinnovo. Recesso

4.8.1 Il Sindacato ha durata sino al 7 luglio 2016.

4.8.2 Il Sindacato si rinnoverà automaticamente per ulteriori periodi di 3 (tre) anni ciascuno, ferma restando la facoltà di ciascun aderente di inviare, al Presidente del Comitato Direttivo, comunicazione scritta, con un preavviso di 12 mesi rispetto a ciascuna scadenza, di opposizione al rinnovo, con effetto della propria liberazione dal Sindacato a far data dalla scadenza. Il Sindacato non si rinnoverà nel caso in cui pervengano al Presidente del Comitato Direttivo comunicazioni scritte di recesso da parte di tanti aderenti al Sindacato le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

4.8.3 Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco.

4.8.4 In caso di modifica del Sindacato, gli aderenti che non avranno fatto richiesta di modifica potranno, ove dissentano dalla modifica, recedere dal Sindacato entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito presso il registro delle imprese del Sindacato modificato e dovranno, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni secondo quanto previsto dai punti da 4.4.1 a 4.4.7, in base alla diversa tipologia di azioni.

4.9 Deposito del patto e delle azioni

Il patto nella versione modificata in data 18/05/2015 è stato depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano in data 19/05/2015.

Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.p.A. e sono depositate presso il Banco Popolare Società Cooperativa.

Le informazioni di cui al presente estratto sono pubblicate sul sito web: www.azimut.it (sezione Gruppo/Azionariato).

22 maggio 2015                    

[AQ.1.15.2]


AZIMUT HOLDING S.P.A.

A seguito delle modifiche apportate dai partecipanti al Patto da ultimo in data 15 settembre 2015, con riferimento alle deroghe già vigenti al regime dei vincoli di voto e di blocco connesse al verificarsi di determinati eventi, riguardanti in particolare il raggiungimento di 65 anni d’età degli aderenti, e non dell’estratto del Patto parasociale Azimut Holding S.p.A, decorrente dal 7 luglio 2004 (1° giorno di quotazione). più la data di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, si procede alla pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative

1.     Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.324.091,54, rappresentato da n. 143.254.497 azioni, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

2.     Numero complessivo dei diritti di voto riferiti alle azioni conferite

Sono complessivamente n. 19.251.218 i diritti di voto riferiti alle azioni della Società conferite al Patto, che rappresentano il 13,44% del capitale sociale della medesima.

3.     Soggetti aderenti al patto e numero dei diritti di voto riferiti alle azioni e degli strumenti finanziari

Di seguito sono indicati, alla data del 15 settembre 2015 , il numero degli aderenti al Patto, il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni conferite al Patto, nonché la percentuale rappresentata da tali diritti di voto rispetto all’insieme dei diritti di voto delle azioni emesse dalla  società.

Si precisa che nessun aderente possiede una partecipazione superiore al 1% dei diritti di voto.

 

n. aderenti al Patto di Sindacato

n. diritti di voto delle azioni conferite
al sindacato di voto

%  dei diritti di voto delle azioni conferite al sindacato di voto rispetto al capitale sociale della Società

1.403

                           19.251.218                    

13,44%

 

 

4.         Contenuto e durata del patto

 

 

4.1.1     Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli             aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. Possono altresì aderire i soggetti rientranti nelle predette categorie che acquistino azioni della Società in conseguenza dell’adesione a piani di stock-option della stessa, o comunque che acquistino azioni della Società al di fuori dei suddetti piani. 

E’ anche prevista la possibilità che aderiscano al patto, proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut ("Ulteriori Aderenti").

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723,           secondo comma, codice civile.

4.1.2     Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

4.1.3     Ciascun aderente dovrà assoggettare anche a vincolo di blocco le proprie azioni nella Società in base al seguente schema.

Alla data del 18 maggio 2015,  nel caso in cui l’aderente sia tale da non più di tre anni, il 75% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% sarà trasferibile  ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di tre anni e sino a sei anni, il 66% delle sue azioni della Società  sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 34% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di sei anni e sino a nove anni, il 33% delle sue azioni della Società  sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 67% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di nove anni, il 25% delle sue azioni della Società  sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 75% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

 

4.1.4      Per gli aderenti del Sindacato  le Azioni di Blocco di proprietà al 15 settembre 2015 sono complessivamente pari a n. 6.236.047 (4,35%  del capitale sociale).

Le Azioni Escluse dal Blocco di proprietà di detti aderenti alla data del 18 maggio 2015 nonché le ulteriori Azioni Escluse dal Blocco che si sono liberate alla stessa data  per effetto del presente punto potranno essere liberamente vendute sul mercato, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7  in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle, ma ciò solo trascorsi 30 giorni dalla predetta data, salvo nel caso in cui l’ aderente aderisca ad una modalità ordinata e congiunta di vendita, che potrà essere posta in essere dal 18 maggio 2015  e sino al 31 dicembre 2015, con tutte o parte delle sue Azioni Escluse dal Blocco anche in deroga al punto 4.5.1; laddove l'aderente aderisca parzialmente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, le Azioni Escluse dal Blocco non conferite nella predetta operazione possono essere oggetto, in deroga al punto 4.5.1, di accordi che limitino l'alienabilità non oltre il 30 giugno 2016.

Le Azioni Escluse dal Blocco per le quali l’aderente deciderà di aderire alla modalità ordinata e congiunta di vendita non  sono soggette al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7. 

Le Azioni Escluse dal Blocco, conferite dall’aderente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, che tuttavia, alla data del 31 dicembre 2015, non abbia portato al loro trasferimento, potranno essere  liberamente vendute sul mercato successivamente a tale data, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7,  in qualunque        momento l’aderente deciderà di venderle. 

4.1.5      Il raggiungimento da parte dell’aderente di un’anzianità superiore nel corso della durata del Sindacato consentirà allo stesso di incrementare la percentuale delle Azioni Escluse dal Blocco secondo quanto previsto dal punto 4.1.3.

4.1.6     Le Azioni Escluse dal Blocco che successivamente al 18 maggio 2015  sono state acquistate dagli aderenti o si sono liberate per effetto di quanto previsto al punto 4.1.5 saranno trasferibili, ma assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

4.1.7      Alle Azioni acquistate dagli aderenti successivamente al 18 maggio 2015   si applicano le percentuali di cui al punto 4.1.3, salvo quanto previsto al punto 4.1.8. 

4.1.8      Le percentuali di cui al punto 4.1.3 si applicano ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto disciplinato dal punto 4.1.3, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.

Al contrario, tutte le  azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti  con modalità diverse da quelle sopra descritte   (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.9      Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

4.2         Struttura e organi del patto 

4.2.1      Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori"). Gli eventuali Ulteriori Aderenti che rappresentino interessi sostanzialmente omogenei e che vengano ad assommare azioni della Società complessivamente pari o superiori al 2% del capitale sociale della stessa, possono richiedere al Comitato Direttivo di costituire un’autonoma area.

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

4.2.2      Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti, che si riunirà senza vincoli particolari di forma e assumerà le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei relativi componenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo. 

4.2.3            Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni. In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3                  Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni. In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

 

4.4  Obblighi di blocco

4.4.1 Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso, fatto salvo quanto previsto al verificarsi di ulteriori vicende relative agli aderenti. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.

In ogni caso -fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli aderenti- il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2 Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3 Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte  vengono assegnate come segue:

      a) formata una graduatoria -in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario  del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri aderenti in questione);

      b)  se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

4.4.4 La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5 Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

4.4.6 Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri aderenti  l’aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7 Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto -con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4- ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.5  Ulteriori obbligazioni degli aderenti e ulteriori vicende relative agli aderenti.

4.5.1 Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

4.5.2  Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche,  rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3 A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti  dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi, quali, il decesso, la cessazione del rapporto di lavoro o del mandato in corso nell'ambito del Gruppo Azimut, il raggiungimento dei 65 anni di età,  e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

In particolare,  in   caso di decesso e di invalidità permanente totale cesseranno i vincoli di intrasferibilità delle azioni in blocco e resteranno in vigore i vincoli di voto e quelli di preventiva offerta in prelazione per  il trasferimento delle azioni. Al raggiungimento dei 65 anni di età i) per il caso di trasferimento si applicheranno sul 50% delle Azioni di Blocco le disposizioni riferite alla preventiva offerta in prelazione e ii) al residuo 50% si applicheranno i vincoli di intrasferibilità fino alla prima scadenza utile del Sindacato.

4.5.4 Gli Ulteriori Aderenti fanno parte dell’Area Centrale e agli stessi si applicano, laddove compatibili, le medesime disposizioni riferite agli aderenti a tale Area. Nel caso gli Ulteriori Aderenti si siano costituiti in un’autonoma area, potranno nominare i propri segretari, tenere proprie riunioni di consultazione in vista di assemblee della Società e nominare un componente del Comitato Direttivo. Alla scadenza del Patto per gli Ulteriori Aderenti cesseranno i vincoli di intrasferibilità, mentre resteranno in vigore i vincoli di voto e per il caso di trasferimento quelli di preventiva offerta in prelazione

4.6  Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di  cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

 

4.7 Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti  un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6. 

 

4.8  Durata del patto. Rinnovo. Recesso

4.8.1 Il Sindacato  ha durata sino al 7 luglio 2016.

4.8.2 Il Sindacato si rinnoverà automaticamente per ulteriori periodi di 3 (tre) anni ciascuno, ferma restando la facoltà di ciascun aderente di inviare, al Presidente del Comitato Direttivo,  comunicazione scritta, con un preavviso di 12 mesi rispetto a ciascuna scadenza, di opposizione al rinnovo, con effetto della propria liberazione dal Sindacato a far data dalla scadenza. Il Sindacato non si rinnoverà nel caso in cui pervengano al Presidente del Comitato Direttivo comunicazioni scritte di recesso da parte di tanti aderenti al Sindacato le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

4.8.3 Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco.

4.8.4 In caso di modifica del Sindacato, gli aderenti che non avranno fatto richiesta di modifica potranno, ove dissentano dalla modifica, recedere dal Sindacato entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito presso il registro delle imprese del Sindacato modificato e dovranno, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni secondo quanto previsto dai punti da 4.4.1 a 4.4.7, in base alla diversa tipologia di azioni.

 

4.9  Deposito del patto e delle azioni

Il patto nella versione modificata in data 15 settembre 2015 è stato depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano in pari data.

Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.p.A. e sono depositate presso il Banco Popolare Società Cooperativa.

Le informazioni di cui al presente estratto sono pubblicate sul sito web: www.azimut.it (sezione Gruppo/Azionariato).

 

19 settembre 2015

[AQ.1.15.3]


AZIMUT HOLDING S.P.A.

 ESTRATTO DEI PATTI PARASOCIALI COMUNICATI ALLA CONSOB AI SENSI DELL’ART. 122 DEL D.LGS. 24.02.1998, N.58

AZIMUT HOLDING S.P.A.

Si rende noto che nei termini di cui all’art. 12.2 (e art. 4.8 del relativo Estratto), il Patto di sindacato di voto e di blocco si è tacitamente rinnovato con effetto dal 7 luglio 2016 e per il triennio 7 luglio 2016 – 7 luglio 2019, non essendo pervenute comunicazioni di recesso da parte di tanti Aderenti le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

 

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.324.091,54, rappresentato da n. 143.254.497 azioni, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

 

2.Numero complessivo dei diritti di voto riferiti alle azioni conferite

Sono complessivamente n. 19.017.414 i diritti di voto riferiti alle azioni della Società conferite al Patto, che rappresentano il 13.28% del capitale sociale della medesima.

 

3. Soggetti aderenti al patto e numero dei diritti di voto riferiti alle

azioni e degli strumenti finanziari

Di seguito sono indicati, alla data del 31 dicembre 2015 , il numero degli aderenti al Patto, il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni conferite al Patto, nonché la percentuale rappresentata da tali diritti di voto rispetto all’insieme dei diritti di voto delle azioni emesse dalla società.

Si precisa che nessun aderente possiede una partecipazione superiore al 1% dei diritti di voto.

n. aderenti al Patto di Sindacato

n. diritti di voto delle azioni conferite
al sindacato di voto

% dei diritti di voto delle azioni conferite al sindacato di voto rispetto al capitale sociale della Società

1.447

19.017.414

13,28%

 

 

 

1. Contenuto e durata del patto

1.1 Contenuto del patto

4.1.1 Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. Possono altresì aderire i soggetti rientranti nelle predette categorie che acquistino azioni della Società in conseguenza dell’adesione a piani di stock-option della stessa, o comunque che acquistino azioni della Società al di fuori dei suddetti piani.

E’ anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

4.1.2 Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

4.1.3 Ciascun aderente dovrà assoggettare anche a vincolo di blocco le proprie azioni nella Società in base al seguente schema.

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da non più di tre anni, il 75 % delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di tre anni e sino a sei anni, il 66% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 34% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di sei anni e sino a nove anni, il 33% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 67% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di nove anni, il 25% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 75% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

4.1.4 Per gli aderenti del Sindacato le Azioni di Blocco di proprietà al 31 dicembre 2015 sono complessivamente pari a n. 6.189.942 (4,32% del capitale sociale).

Le Azioni Escluse dal Blocco di proprietà di detti aderenti alla data del 18 maggio 2015 nonché le ulteriori Azioni Escluse dal Blocco che si sono liberate alla stessa data per effetto del presente punto potranno essere liberamente vendute sul mercato, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7 in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle, ma ciò solo trascorsi 30 giorni dalla predetta data, salvo nel caso in cui l’ aderente aderisca ad una modalità ordinata e congiunta di vendita, che potrà essere posta in essere dal 18 maggio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, con tutte o parte delle sue Azioni Escluse dal Blocco anche in deroga al punto 4.5.1; laddove l'aderente aderisca parzialmente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, le Azioni Escluse dal Blocco non conferite nella predetta operazione possono essere oggetto, in deroga al punto 4.5.1, di accordi che limitino l'alienabilità non oltre il 30 giugno 2016.

Le Azioni Escluse dal Blocco per le quali l’aderente deciderà di aderire alla modalità ordinata e congiunta di vendita non sono soggette al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

Le Azioni Escluse dal Blocco, conferite dall’aderente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, che tuttavia, alla data del 31 dicembre 2015, non abbia portato al loro trasferimento, potranno essere liberamente vendute sul mercato successivamente a tale data, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7, in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle.

4.1.5 Il raggiungimento da parte dell’aderente di un’anzianità superiore nel corso della durata del Sindacato consentirà allo stesso di incrementare la percentuale delle Azioni Escluse dal Blocco secondo quanto previsto dal punto 4.1.3.

4.1.6 Le Azioni Escluse dal Blocco che successivamente al 18 maggio 2015 sono state acquistate dagli aderenti o si sono liberate per effetto di quanto previsto al punto 4.1.5 saranno trasferibili, ma assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

4.1.7 Alle Azioni acquistate dagli aderenti successivamente al 18 maggio 2015 si applicano le percentuali di cui al punto 4.1.3, salvo quanto previsto al punto 4.1.8.

4.1.8 Le percentuali di cui al punto 4.1.3 si applicano ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto disciplinato dal punto 4.1.3, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.

Al contrario, tutte le azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti con modalità diverse da quelle sopra descritte (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.9 Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

1.2 Struttura e organi del patto

4.2.1 Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori"). Gli eventuali Ulteriori Aderenti che rappresentino interessi sostanzialmente omogenei e ce vengano ad assommare azioni della Società complessivamente pari o superiori al 2% del capitale sociale della stessa, possono richiedere al Comitato Direttivo di costituire un’autonoma area.

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

4.2.2 Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti, che si riunirà senza vincoli particolari di forma e assumerà le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei relativi componenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo.

4.2.3 Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni. In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

1.3 Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni. In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

1.4 Obblighi di blocco

4.4.1 Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.

In ogni caso -fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli aderenti- il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2 Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3 Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte vengono assegnate come segue:

a) formata una graduatoria -in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri aderenti in questione);

b) se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

4.4.4 La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5 Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

4.4.6 Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri aderenti l’aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7 Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto -con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4- ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

1.5 Ulteriori obbligazioni degli aderenti e ulteriori vicende relative agli aderenti.

4.5.1 Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

4.5.2 Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superire alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche, rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3 A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi quali, il decesso, la cessazione del rapporto di lavoro o del mandato in corso nell'ambito del Gruppo Azimut, il raggiungimento dei 65 anni di età, e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

In particolare, in caso di decesso e di invalidità permanente totale cesseranno i vincoli di intrasferibilità delle azioni in blocco e resteranno in vigore i vincoli di voto e quelli di preventiva offerta in prelazione per il trasferimento delle azioni. Al raggiungimento dei 65 anni di età i) per il caso di trasferimento si applicheranno sul 50% delle Azioni di Blocco le disposizioni riferite alla preventiva offerta in prelazione e ii) al residuo 50% si applicheranno i vincoli di intrasferibilità fino alla prima scadenza utile del Sindacato.

4.5.4 Gli Ulteriori Aderenti fanno parte dell’Area Centrale e agli stessi si applicano, laddove compatibili, le medesime disposizioni riferite agli aderenti a tale Area. Nel caso gli Ulteriori Aderenti si siano costituiti in un’autonoma area, potranno nominare i propri segretari, tenere le proprie riunioni di consultazione in vista di assemblee della Società e nominare un componente del Comitato Direttivo. Alla scadenza del Patto per gli Ulteriori Aderenti cesseranno i vincoli di intrasferibilità, mentre resteranno in vigore i vincoli di voto e per il caso di trasferimento quelli di preventiva offerta in prelazione.

1.6 Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

1.7 Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6.

1.8 Durata del patto. Rinnovo. Recesso

1.8.1 Il Sindacato ha durata sino al 7 luglio 2016. Il Sindacato si è tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio con decorrenza dal 7 luglio 2016 e per il triennio 7 luglio 2016 – 7 luglio 2019, non essendo pervenute comunicazioni di recesso da parte di tanti Aderenti le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

4.8.2 Il Sindacato si rinnoverà automaticamente per ulteriori periodi di 3 (tre) anni ciascuno, ferma restando la facoltà di ciascun aderente di inviare, al Presidente del Comitato Direttivo, comunicazione scritta, con un preavviso di 12 mesi rispetto a ciascuna scadenza, di opposizione al rinnovo, con effetto della propria liberazione dal Sindacato a far data dalla scadenza. Il Sindacato non si rinnoverà nel caso in cui pervengano al Presidente del Comitato Direttivo comunicazioni scritte di recesso da parte di tanti aderenti al Sindacato le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

4.8.3 Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco.

4.8.4 In caso di modifica del Sindacato, gli aderenti che non avranno fatto richiesta di modifica potranno, ove dissentano dalla modifica, recedere dal Sindacato entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito presso il registro delle imprese del Sindacato modificato e dovranno, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni secondo quanto previsto dai punti da 4.4.1 a 4.4.7, in base alla diversa tipologia di azioni.

4.9 Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.p.A. e sono depositate presso il Banco Popolare Società Cooperativa.

Le informazioni di cui al presente estratto sono pubblicate sul sito web: www.azimut.it (sezione Gruppo/Azionariato).

5 gennaio 2016

[AQ.1.16.1]


 

ESTRATTO DEI PATTI PARASOCIALI COMUNICATI ALLA CONSOB AI SENSI DELL’ART. 122 DEL D.LGS. 24.02.1998, N. 58

AZIMUT HOLDING S.P.A.

1.    Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.324.091,54, rappresentato da n. 143.254.497 azioni, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

2.    Numero complessivo dei diritti di voto riferiti alle azioni conferite

Sono complessivamente n.  20.414.506 i diritti di voto riferiti alle azioni della Società conferite al Patto, che rappresentano il 14,25% del capitale sociale della medesima.

3.    Soggetti aderenti al patto e numero dei diritti di voto riferiti alle azioni e degli strumenti finanziari

Di seguito sono indicati, alla data del 31 dicembre 2016, il numero degli aderenti al Patto, il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni conferite al Patto, nonché la percentuale rappresentata da tali diritti di voto rispetto all’insieme dei diritti di voto delle azioni emesse dalla  società.

Si precisa che nessun aderente possiede una partecipazione superiore al 1% dei diritti di voto.

n. aderenti al Patto di Sindacato

n. diritti di voto delle azioni conferite
al sindacato di voto

%  dei diritti di voto delle azioni conferite al sindacato di voto rispetto al capitale sociale della Società

1.713

20.414.506

14,25%

 

 

 

 

  

 

 

 

 

4.                       Contenuto e durata del patto

4.1                   Contenuto del patto

4.1.1      Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. Possono altresì aderire i soggetti rientranti nelle predette categorie che acquistino azioni della Società in conseguenza dell’adesione a piani di stock-option della stessa, o comunque che acquistino azioni della Società al di fuori dei suddetti piani.

              E’ anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

              L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

              Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

4.1.2      Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

4.1.3      Ciascun aderente dovrà assoggettare anche a vincolo di blocco le proprie azioni nella Società in base al seguente schema.

Alla data del 18 maggio 2015,  nel caso in cui l’aderente sia tale da non più di tre anni, il 75 % delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco (“Azioni di Blocco”), mentre il restante 25% sarà trasferibile  (“Azioni Escluse dal Blocco”).

   Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di tre anni e sino a sei anni, il 66% delle sue azioni della Società  sarà soggetto al vincolo di blocco (“Azioni di Blocco”), mentre il restante 34% sarà trasferibile (“Azioni Escluse dal Blocco”).

   Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di sei anni e sino a nove anni, il 33% delle sue azioni della Società  sarà soggetto al vincolo di blocco (“Azioni di Blocco”), mentre il restante 67% sarà trasferibile  (“Azioni Escluse dal Blocco”).

   Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di nove anni, il 25% delle sue azioni della Società  sarà soggetto al vincolo di blocco (“Azioni di Blocco”), mentre il restante 75% sarà trasferibile (“Azioni Escluse dal Blocco”).

4.1.4      Per gli aderenti del Sindacato  le Azioni di Blocco di proprietà al 31 dicembre 2016 sono complessivamente pari a n.   7.540.323 (5,26%  del capitale sociale).

Le Azioni Escluse dal Blocco di proprietà di detti aderenti alla data del 18 maggio 2015 nonché le ulteriori Azioni Escluse dal Blocco che si sono liberate alla stessa data   per effetto del presente punto potranno essere liberamente vendute sul mercato, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7  in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle, ma ciò solo trascorsi 30 giorni dalla predetta data, salvo nel caso in cui l’ aderente aderisca ad una modalità ordinata e congiunta di vendita, che potrà essere posta in essere dal 18 maggio 2015  e sino al 31 dicembre 2015, con tutte o parte delle sue Azioni Escluse dal Blocco anche in deroga al punto 4.5.1; laddove l'aderente aderisca parzialmente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, le Azioni Escluse dal Blocco non conferite nella predetta operazione possono essere oggetto, in deroga al punto 4.5.1, di accordi che limitino l'alienabilità non oltre il 30 giugno 2016.

Le Azioni Escluse dal Blocco per le quali l’aderente deciderà di aderire alla modalità ordinata e congiunta di vendita non sono soggette al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7. 

Le Azioni Escluse dal Blocco, conferite dall’aderente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, che tuttavia, alla data del 31 dicembre 2015, non abbia portato al loro trasferimento, potranno essere  liberamente vendute sul mercato successivamente a tale data, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7,  in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle. 

  

4.1.5      Il raggiungimento da parte dell’aderente di un’anzianità superiore nel corso della durata del Sindacato consentirà allo stesso di incrementare la percentuale delle Azioni Escluse dal Blocco secondo quanto previsto dal punto 4.1.3.

4.1.6      Le Azioni Escluse dal Blocco che successivamente al 18 maggio 2015  sono state acquistate dagli aderenti o si sono liberate per effetto di quanto previsto al punto 4.1.5 saranno trasferibili, ma assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

4.1.7      Alle Azioni acquistate dagli aderenti successivamente al 18 maggio 2015   si applicano le percentuali di cui al punto 4.1.3, salvo quanto previsto al punto 4.1.8. 

4.1.8      Le percentuali di cui al punto 4.1.3 si applicano ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto disciplinato dal punto 4.1.3, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.

Al contrario, tutte le  azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti  con modalità diverse da quelle sopra descritte   (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.9      Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

4.2                   Struttura e organi del patto

4.2.1      Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori"). Gli eventuali Ulteriori Aderenti che rappresentino interessi sostanzialmente omogenei e ce vengano ad assommare azioni della Società complessivamente pari o superiori al 2% del capitale sociale della stessa, possono richiedere al Comitato Direttivo di costituire un’autonoma area.

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

4.2.2      Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti, che si riunirà senza vincoli particolari di forma e assumerà le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei relativi componenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo. 

4.2.3      Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni. In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3                   Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni. In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

4.4                   Obblighi di blocco

4.4.1      Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.

In ogni caso -fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli aderenti- il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2      Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3      Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte  vengono assegnate come segue:

a) formata una graduatoria -in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario  del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri aderenti in questione);

b)  se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

4.4.4      La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5      Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

4.4.6      Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri aderenti  l’aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7      Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto -con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4- ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.5                   Ulteriori obbligazioni degli aderenti e ulteriori vicende relative agli aderenti.

4.5.1      Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

4.5.2      Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche,  rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3      A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti  dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi quali, il decesso, la cessazione del rapporto di lavoro o del mandato in corso nell'ambito del Gruppo Azimut, il raggiungimento dei 65 anni di età,  e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

In  particolare, in caso di decesso e di invalidità permanente totale cesseranno i vincoli di intrasferibilità delle azioni in blocco e resteranno in vigore i vincoli di voto e quelli di preventiva offerta in prelazione per  il trasferimento delle azioni. Al raggiungimento dei 65 anni di età  i) per il caso di trasferimento si applicheranno sul 50% delle Azioni di Blocco le disposizioni riferite alla preventiva offerta in prelazione e ii)  al residuo 50% si applicheranno i vincoli di intrasferibilità fino alla prima scadenza utile del Sindacato.

4.5.4      Gli Ulteriori Aderenti fanno parte dell’Area Centrale e agli stessi si applicano, laddove compatibili, le medesime disposizioni riferite agli aderenti a tale Area. Nel caso gli Ulteriori Aderenti si siano costituiti  in un’autonoma area, potranno nominare i propri segretari, tenere le proprie riunioni di consultazione in vista di assemblee della Società e nominare un componente del Comitato Direttivo. Alla scadenza del Patto per gli Ulteriori Aderenti cesseranno i vincoli di intrasferibilità, mentre resteranno in vigore i vincoli di voto e per il caso di trasferimento quelli di preventiva offerta in prelazione.

4.6                   Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di  cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.7                   Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti  un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6. 

4.8                   Durata del patto. Rinnovo. Recesso

4.8.1             Il Sindacato  ha durata sino al 7 luglio 2019. Il Sindacato si è tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio con decorrenza dal 7 luglio 2016 e per il triennio 7 luglio 2016 – 7 luglio 2019, non essendo pervenute comunicazioni di recesso da parte di tanti Aderenti le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

4.8.2      Il Sindacato si rinnoverà automaticamente per ulteriori periodi di 3 (tre) anni ciascuno, ferma restando la facoltà di ciascun aderente di inviare, al Presidente del Comitato Direttivo,  comunicazione scritta, con un preavviso di 12 mesi rispetto a ciascuna scadenza, di opposizione al rinnovo, con effetto della propria liberazione dal Sindacato a far data dalla scadenza. Il Sindacato non si rinnoverà nel caso in cui pervengano al Presidente del Comitato Direttivo comunicazioni scritte di recesso da parte di tanti aderenti al Sindacato le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

4.8.3      Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco.

4.8.4      In caso di modifica del Sindacato, gli aderenti che non avranno fatto richiesta di modifica potranno, ove dissentano dalla modifica, recedere dal Sindacato entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito presso il registro delle imprese del Sindacato modificato e dovranno, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni secondo quanto previsto dai punti da 4.4.1 a 4.4.7, in base alla diversa tipologia di azioni.

4.9                   Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.r.l. e sono depositate presso il Banco Popolare Società Cooperativa.

Le informazioni di cui al presente estratto sono pubblicate sul sito web: www.azimut.it (sezione Gruppo/Azionariato).

31 dicembre 2016.

 [AQ.1.17.1]

 


ESTRATTO DEI PATTI PARASOCIALI COMUNICATI ALLA CONSOB AI SENSI DELL’ART. 122 DEL D.LGS. 24.02.1998, N. 58

AZIMUT HOLDING S.P.A.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.324.091,54, rappresentato da n. 143.254.497 azioni, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

2. Numero complessivo dei diritti di voto riferiti alle azioni conferite

Sono complessivamente n. 21.574.199 i diritti di voto riferiti alle azioni della Società conferite al Patto, che rappresentano il 15,06% del capitale sociale della medesima.

3.Soggetti aderenti al patto e numero dei diritti di voto riferiti alle azioni e degli strumenti finanziari

Di seguito sono indicati, alla data del 20 luglio 2017, il numero degli aderenti al Patto, il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni conferite al Patto, nonché la percentuale rappresentata da tali diritti di voto rispetto all’insieme dei diritti di voto delle azioni emesse dalla società.

Si precisa che nessun aderente possiede una partecipazione superiore al 1% dei diritti di voto.

n. aderenti al Patto di Sindacato

n. diritti di voto delle azioni conferite
al sindacato di voto

% dei diritti di voto delle azioni conferite al sindacato di voto rispetto al capitale sociale della Società

1.703

21.574.199

15,06%

 

 

 

 

4. Contenuto e durata del patto

 

 

 

 

4.1 Contenuto del patto

4.1.1 Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. Possono altresì aderire i soggetti rientranti nelle predette categorie che acquistino azioni della Società in conseguenza dell’adesione a piani di stock-option della stessa, o comunque che acquistino azioni della Società al di fuori dei suddetti piani.

E’ anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

4.1.2 Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

4.1.3 Ciascun aderente dovrà assoggettare anche a vincolo di blocco le proprie azioni nella Società in base al seguente schema.

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da non più di tre anni, il 75 % delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di tre anni e sino a sei anni, il 66% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 34% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di sei anni e sino a nove anni, il 33% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 67% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di nove anni, il 25% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 75% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

4.1.4 Per gli aderenti del Sindacato le Azioni di Blocco di proprietà al 20 luglio 2017 sono complessivamente pari a n. 8.602.434 (6,01% del capitale sociale).

Le Azioni Escluse dal Blocco di proprietà di detti aderenti alla data del 18 maggio 2015 nonché le ulteriori Azioni Escluse dal Blocco che si sono liberate alla stessa data per effetto del presente punto potranno essere liberamente vendute sul mercato, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7 in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle, ma ciò solo trascorsi 30 giorni dalla predetta data, salvo nel caso in cui l’ aderente aderisca ad una modalità ordinata e congiunta di vendita, che potrà essere posta in essere dal 18 maggio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, con tutte o parte delle sue Azioni Escluse dal Blocco anche in deroga al punto 4.5.1; laddove l'aderente aderisca parzialmente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, le Azioni Escluse dal Blocco non conferite nella predetta operazione possono essere oggetto, in deroga al punto 4.5.1, di accordi che limitino l'alienabilità non oltre il 30 giugno 2016.

Le Azioni Escluse dal Blocco per le quali l’aderente deciderà di aderire alla modalità ordinata e congiunta di vendita non sono soggette al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

Le Azioni Escluse dal Blocco, conferite dall’aderente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, che tuttavia, alla data del 31 dicembre 2015, non abbia portato al loro trasferimento, potranno essere liberamente vendute sul mercato successivamente a tale data, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7, in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle.

4.1.5 Il raggiungimento da parte dell’aderente di un’anzianità superiore nel corso della durata del Sindacato consentirà allo stesso di incrementare la percentuale delle Azioni Escluse dal Blocco secondo quanto previsto dal punto 4.1.3.

4.1.6 Le Azioni Escluse dal Blocco che successivamente al 18 maggio 2015 sono state acquistate dagli aderenti o si sono liberate per effetto di quanto previsto al punto 4.1.5 saranno trasferibili, ma assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

4.1.7 Alle Azioni acquistate dagli aderenti successivamente al 18 maggio 2015 si applicano le percentuali di cui al punto 4.1.3, salvo quanto previsto al punto 4.1.8.

4.1.8 Le percentuali di cui al punto 4.1.3 si applicano ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto disciplinato dal punto 4.1.3, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.

Al contrario, tutte le azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti con modalità diverse da quelle sopra descritte (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.9 Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

4.2 Struttura e organi del patto

4.2.1 Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori"). Gli eventuali Ulteriori Aderenti che rappresentino interessi sostanzialmente omogenei e ce vengano ad assommare azioni della Società complessivamente pari o superiori al 2% del capitale sociale della stessa, possono richiedere al Comitato Direttivo di costituire un’autonoma area.

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

4.2.2 Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti, che si riunirà senza vincoli particolari di forma e assumerà le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei relativi componenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo.

4.2.3 Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni. In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3 Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni. In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

4.4 Obblighi di blocco

4.4.1 Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.

In ogni caso -fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli aderenti- il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2 Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3 Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte vengono assegnate come segue:

a) formata una graduatoria -in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri aderenti in questione);

b) se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

4.4.4 La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5 Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

4.4.6 Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri aderenti l’aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7 Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto -con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4- ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.5 Ulteriori obbligazioni degli aderenti e ulteriori vicende relative agli aderenti.

4.5.1 Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

4.5.2 Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche, rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3 A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi quali, il decesso, la cessazione del rapporto di lavoro o del mandato in corso nell'ambito del Gruppo Azimut, il raggiungimento dei 65 anni di età, e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

In particolare, in caso di decesso e di invalidità permanente totale cesseranno i vincoli di intrasferibilità delle azioni in blocco e resteranno in vigore i vincoli di voto e quelli di preventiva offerta in prelazione per il trasferimento delle azioni. Al raggiungimento dei 65 anni di età i) per il caso di trasferimento si applicheranno sul 50% delle Azioni di Blocco le disposizioni riferite alla preventiva offerta in prelazione e ii) al residuo 50% si applicheranno i vincoli di intrasferibilità fino alla prima scadenza utile del Sindacato.

4.5.4 Gli Ulteriori Aderenti fanno parte dell’Area Centrale e agli stessi si applicano, laddove compatibili, le medesime disposizioni riferite agli aderenti a tale Area. Nel caso gli Ulteriori Aderenti si siano costituiti in un’autonoma area, potranno nominare i propri segretari, tenere le proprie riunioni di consultazione in vista di assemblee della Società e nominare un componente del Comitato Direttivo. Alla scadenza del Patto per gli Ulteriori Aderenti cesseranno i vincoli di intrasferibilità, mentre resteranno in vigore i vincoli di voto e per il caso di trasferimento quelli di preventiva offerta in prelazione.

4.6 Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.7 Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6.

4.8 Durata del patto. Rinnovo. Recesso

4.8.1 Il Sindacato ha durata sino al 7 luglio 2019. Il Sindacato si è tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio con decorrenza dal 7 luglio 2016 e per il triennio 7 luglio 2016 – 7 luglio 2019, non essendo pervenute comunicazioni di recesso da parte di tanti Aderenti le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

4.8.2 Il Sindacato si rinnoverà automaticamente per ulteriori periodi di 3 (tre) anni ciascuno, ferma restando la facoltà di ciascun aderente di inviare, al Presidente del Comitato Direttivo, comunicazione scritta, con un preavviso di 12 mesi rispetto a ciascuna scadenza, di opposizione al rinnovo, con effetto della propria liberazione dal Sindacato a far data dalla scadenza. Il Sindacato non si rinnoverà nel caso in cui pervengano al Presidente del Comitato Direttivo comunicazioni scritte di recesso da parte di tanti aderenti al Sindacato le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

4.8.3 Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco.

4.8.4 In caso di modifica del Sindacato, gli aderenti che non avranno fatto richiesta di modifica potranno, ove dissentano dalla modifica, recedere dal Sindacato entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito presso il registro delle imprese del Sindacato modificato e dovranno, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni secondo quanto previsto dai punti da 4.4.1 a 4.4.7, in base alla diversa tipologia di azioni.

4.9 Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.r.l. e sono depositate presso il Banco Popolare Società Cooperativa.

Le informazioni di cui al presente estratto sono pubblicate sul sito web: www.azimut.it (sezione Gruppo/Azionariato).

25 luglio 2017

[AQ.1.17.2]


 

ESTRATTO DEI PATTI PARASOCIALI COMUNICATI ALLA CONSOB AI SENSI DELL’ART. 122 DEL D.LGS. 24.02.1998, N. 58

AZIMUT HOLDING S.P.A.

1. Societa' i  cui strumenti finanziari sono oggetto el patto

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.324.091,54, rappresentato da n. 143.254.497 azioni, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

2. Numero complessivo dei diritti di voto riferiti alle azioni conferite

Sono complessivamente n.  21.616.239 i diritti di voto riferiti alle azioni della Società conferite al Patto, che rappresentano il 15,09 %del capitale sociale della medesima.

3. Soggetti aderenti al patto e numero dei diritti di voto riferiti alla azioni e degli strumentti finanziari

Di seguito sono indicati, alla data del 31 dicembre 2017, il numero degli aderenti al Patto, il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni conferite al Patto, nonché la percentuale rappresentata da tali diritti di voto rispetto all’insieme dei diritti di voto delle azioni emesse dalla  società.

Si precisa che nessun aderente possiede una partecipazione superiore al 1% dei diritti di voto.

n. aderenti al Patto di Sindacato

n. diritti di voto delle azioni conferite
al sindacato di voto

%  dei diritti di voto delle azioni conferite al sindacato di voto rispetto al capitale sociale della Società

1.789

21.616.239

15,09 %

 

 

 

 

   

 

 

 

 

4. Contenuto del patto

4.1 Contenuto del patto

collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e

le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le

proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della

Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. Possono altresì aderire i soggetti rientranti

nelle predette categorie che acquistino azioni della Società in conseguenza dell’adesione a piani di stock

option della stessa, o comunque che acquistino azioni della Società al di fuori dei suddetti piani.

E’ anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si

avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere

concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti

in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto

riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito

fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società

fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli

effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

4.1.2      Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai

vincoli di voto ("Azioni di Voto").

4.1.3      Ciascun aderente dovrà assoggettare anche a vincolo di blocco le proprie azioni nella Società in base

al seguente schema.

Alla data del 18 maggio 2015,  nel caso in cui l’aderente sia tale da non più di tre anni, il 75 % delle sue azioni

della Società sarà soggetto al vincolo di blocco (“Azioni di Blocco”), mentre il restante 25% sarà trasferibile 

(“Azioni Escluse dal Blocco”).

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di tre anni e sino a sei anni, il 66% delle

sue azioni della Società  sarà soggetto al vincolo di blocco (“Azioni di Blocco”), mentre il restante 34% sarà

trasferibile (“Azioni Escluse dal Blocco”).

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di sei anni e sino a nove anni, il 33

delle sue azioni della Società  sarà soggetto al vincolo di blocco (“Azioni di Blocco”), mentre il restante 67

sarà trasferibile  (“Azioni Escluse dal Blocco”).

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di nove anni, il 25% delle sue azioni

della Società  sarà soggetto al vincolo di blocco (“Azioni di Blocco”), mentre il restante 75% sarà trasferibile

(“Azioni Escluse dal Blocco”).

4.1.4      Per gli aderenti del Sindacato  le Azioni di Blocco di proprietà al 31 dicembre 2017 sono

complessivamente pari a n.   8.696.091 (6,07%  del capitale sociale).

Le Azioni Escluse dal Blocco di proprietà di detti aderenti alla data del 18 maggio 2015 nonché le ulteriori

Azioni Escluse dal Blocco che si sono liberate alla stessa data   per effetto del presente punto potranno

essere liberamente vendute sul mercato, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto

4.4.7  in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle, ma ciò solo trascorsi 30 giorni dalla predetta

data, salvo nel caso in cui l’ aderente aderisca ad una modalità ordinata e congiunta di vendita, che potrà

essere posta in essere dal 18 maggio 2015  e sino al 31 dicembre 2015, con tutte o parte delle sue Azioni

Escluse dal Blocco anche in deroga al punto 4.5.1; laddove l'aderente aderisca parzialmente alla modalità

ordinata e congiunta di vendita, le Azioni Escluse dal Blocco non conferite nella predetta operazione possono

essere oggetto, in deroga al punto 4.5.1, di accordi che limitino l'alienabilità non oltre il 30 giugno 2016.

Le Azioni Escluse dal Blocco per le quali l’aderente deciderà di aderire alla modalità ordinata e congiunta di

vendita non sono soggette al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7. 

Le Azioni Escluse dal Blocco, conferite dall’aderente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, che

tuttavia, alla data del 31 dicembre 2015, non abbia portato al loro trasferimento, potranno essere  liberamente

vendute sul mercato successivamente a tale data, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al

punto 4.4.7,  in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle. 

  

4.1.5      Il raggiungimento da parte dell’aderente di un’anzianità superiore nel corso della durata del

Sindacato consentirà allo stesso di incrementare la percentuale delle Azioni Escluse dal Blocco secondo

quanto previsto dal punto 4.1.3.

4.1.6      Le Azioni Escluse dal Blocco che successivamente al 18 maggio 2015  sono state acquistate dagli

aderenti o si sono liberate per effetto di quanto previsto al punto 4.1.5 saranno trasferibili, ma assoggettate al

vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

4.1.7      Alle Azioni acquistate dagli aderenti successivamente al 18 maggio 2015   si applicano le percentuali

di cui al punto 4.1.3, salvo quanto previsto al punto 4.1.8. 

4.1.8      Le percentuali di cui al punto 4.1.3 si applicano ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto disciplinato dal punto 4.1.3, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.

Al contrario, tutte le  azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti  con modalità diverse da quelle sopra descritte   (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.9      Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

4.2 Struttura del patto

4.2.1      Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori"). Gli eventuali Ulteriori Aderenti che rappresentino interessi sostanzialmente omogenei e ce vengano ad assommare azioni della Società complessivamente pari o superiori al 2% del capitale sociale della stessa, possono richiedere al Comitato Direttivo di costituire un’autonoma area.

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno,

spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti dell

struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la

loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le

tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento

alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza,

gli altri organi del patto).

4.2.2      Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti, che si riunirà senza vincoli particolari di forma e assumerà le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei relativi componenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo. 

4.2.3      Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni. In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3 Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni. In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

4.4 Obblighi di blocco

4.4.1      Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.

In ogni caso -fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli aderenti- il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2      Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3      Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il

Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di

prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte 

vengono assegnate come segue:

a) formata una graduatoria -in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli aderenti interessati

appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’aderente che

risulti primo in tale graduatoria (cioè all’aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino

a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’aderent

che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di

seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a

parità di azioni richieste da due o più aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta

all’aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti

proprietario  del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la

posizione in graduatoria degli altri aderenti in questione);

b)  se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono

assegnate agli aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, applicando la

medesima procedura di cui sopra.

4.4.4      La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita

non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte

risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando

quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero

massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5      Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il

Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di

acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto,

analogamente a quanto sopra.

4.4.6      Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’aderente

offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo aderente ha acquisto dette

azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e

ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli

altri aderenti  l’aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7      Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto -con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4- ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.5    Ulteriori obbligazioni degli aderenti e ulteriori vicende relativee agli aderenti

4.5.1      Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto

reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e

sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o

possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in

tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel

capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto

afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

4.5.2      Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti

si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero

di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro

possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un

parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di

riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato

Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società

detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi

essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone

fisiche,  rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e,

per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti

inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione

alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale

applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3      A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti  dalle disposizioni del patto, agli

aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di

assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi

quali, il decesso, la cessazione del rapporto di lavoro o del mandato in corso nell'ambito del Gruppo Azimut,

il raggiungimento dei 65 anni di età,  e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato

Direttivo.

In  particolare, in caso di decesso e di invalidità permanente totale cesseranno i vincoli di intrasferibilità delle

azioni in blocco e resteranno in vigore i vincoli di voto e quelli di preventiva offerta in prelazione per  il

trasferimento delle azioni. Al raggiungimento dei 65 anni di età  i) per il caso di trasferimento si

applicheranno sul 50% delle Azioni di Blocco le disposizioni riferite alla preventiva offerta in prelazione e ii)

 al residuo 50% si applicheranno i vincoli di intrasferibilità fino alla prima scadenza utile del Sindacato.

4.5.4      Gli Ulteriori Aderenti fanno parte dell’Area Centrale e agli stessi si applicano, laddove compatibili,

le medesime disposizioni riferite agli aderenti a tale Area. Nel caso gli Ulteriori Aderenti si siano costituiti  in

un’autonoma area, potranno nominare i propri segretari, tenere le proprie riunioni di consultazione in vista di

assemblee della Società e nominare un componente del Comitato Direttivo. Alla scadenza del Patto per gli

Ulteriori Aderenti cesseranno i vincoli di intrasferibilità, mentre resteranno in vigore i vincoli di voto e per il

caso di trasferimento quelli di preventiva offerta in prelazione.

4.6 Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di  cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.7 Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti  un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6. 

4.8 Durata del patto. Rinnovo. Recesso

4.8.1             Il Sindacato  ha durata sino al 7 luglio 2019.

Il Sindacato si è tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio con decorrenza dal 7 luglio 2016 e per il triennio 7 luglio 2016 – 7 luglio 2019, non essendo pervenute comunicazioni di recesso da parte di tanti Aderenti le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

4.8.2      Il Sindacato si rinnoverà automaticamente per ulteriori periodi di 3 (tre) anni ciascuno, ferma

restando la facoltà di ciascun aderente di inviare, al Presidente del Comitato Direttivo,  comunicazione

scritta, con un preavviso di 12 mesi rispetto a ciascuna scadenza, di opposizione al rinnovo, con effetto della

propria liberazione dal Sindacato a far data dalla scadenza. Il Sindacato non si rinnoverà nel caso in cui

pervengano al Presidente del Comitato Direttivo comunicazioni scritte di recesso da parte di tanti aderenti al

Sindacato le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

4.8.3      Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque

momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al

patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco.

4.8.4      In caso di modifica del Sindacato, gli aderenti che non avranno fatto richiesta di modifica potranno, ove dissentano dalla modifica, recedere dal Sindacato entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito presso il registro delle imprese del Sindacato modificato e dovranno, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni secondo quanto previsto dai punti da 4.4.1 a 4.4.7, in base alla diversa tipologia di azioni.

4.9 Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.r.l. e sono depositate presso il Banco BPM S.p.a..

Le informazioni di cui al presente estratto sono pubblicate sul sito web: www.azimut.it (sezione Gruppo/Azionariato).

31 dicembre 2017

 [AQ.1.17.3]


 

ESTRATTO DEI PATTI PARASOCIALI

di cui all’articolo 122 del Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria

(Aggiornamento del 19 marzo 2018)

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.324.091,54, rappresentato da n. 143.254.497 azioni, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

Numero complessivo dei diritti di voto riferiti alle azioni conferite

Sono complessivamente n. 21.477.756 i diritti di voto riferiti alle azioni della Società conferite al Patto, che rappresentano il 14,993 % del capitale sociale della medesima.

Soggetti aderenti al patto e numero dei diritti di voto riferiti alle azioni e degli strumenti finanziari

Di seguito sono indicati, alla data del 19 marzo 2018, il numero degli aderenti al Patto, il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni conferite al Patto, nonché la percentuale rappresentata da tali diritti di voto rispetto all’insieme dei diritti di voto delle azioni emesse dalla società.

Si precisa che nessun aderente possiede una partecipazione superiore al 1% dei diritti di voto.

n. aderenti al Patto di Sindacato

n. diritti di voto delle azioni conferite
al sindacato di voto

% dei diritti di voto delle azioni conferite al sindacato di voto rispetto al capitale sociale della Società

1.788

21.477.756

14,993 %

 

 

 

Contenuto e durata del patto

 

 

 

4.1 Contenuto del patto

4.1.1 Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. Possono altresì aderire i soggetti rientranti nelle predette categorie che acquistino azioni della Società in conseguenza dell’adesione a piani di stock-option della stessa, o comunque che acquistino azioni della Società al di fuori dei suddetti piani.

E’ anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

4.1.2 Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

4.1.3 Ciascun aderente dovrà assoggettare anche a vincolo di blocco le proprie azioni nella Società in base al seguente schema.

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da non più di tre anni, il 75 % delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di tre anni e sino a sei anni, il 66% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 34% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di sei anni e sino a nove anni, il 33% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 67% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di nove anni, il 25% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 75% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

4.1.4 Per gli aderenti del Sindacato le Azioni di Blocco di proprietà al 19 marzo 2018 sono complessivamente pari a n. 8.593.078 (6,00% del capitale sociale).

Le Azioni Escluse dal Blocco di proprietà di detti aderenti alla data del 18 maggio 2015 nonché le ulteriori Azioni Escluse dal Blocco che si sono liberate alla stessa data per effetto del presente punto potranno essere liberamente vendute sul mercato, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7 in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle, ma ciò solo trascorsi 30 giorni dalla predetta data, salvo nel caso in cui l’ aderente aderisca ad una modalità ordinata e congiunta di vendita, che potrà essere posta in essere dal 18 maggio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, con tutte o parte delle sue Azioni Escluse dal Blocco anche in deroga al punto 4.5.1; laddove l'aderente aderisca parzialmente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, le Azioni Escluse dal Blocco non conferite nella predetta operazione possono essere oggetto, in deroga al punto 4.5.1, di accordi che limitino l'alienabilità non oltre il 30 giugno 2016.

Le Azioni Escluse dal Blocco per le quali l’aderente deciderà di aderire alla modalità ordinata e congiunta di vendita non sono soggette al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

Le Azioni Escluse dal Blocco, conferite dall’aderente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, che tuttavia, alla data del 31 dicembre 2015, non abbia portato al loro trasferimento, potranno essere liberamente vendute sul mercato successivamente a tale data, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7, in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle.

4.1.5 Il raggiungimento da parte dell’aderente di un’anzianità superiore nel corso della durata del Sindacato consentirà allo stesso di incrementare la percentuale delle Azioni Escluse dal Blocco secondo quanto previsto dal punto 4.1.3.

4.1.6 Le Azioni Escluse dal Blocco che successivamente al 18 maggio 2015 sono state acquistate dagli aderenti o si sono liberate per effetto di quanto previsto al punto 4.1.5 saranno trasferibili, ma assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

4.1.7 Alle Azioni acquistate dagli aderenti successivamente al 18 maggio 2015 si applicano le percentuali di cui al punto 4.1.3, salvo quanto previsto al punto 4.1.8.

4.1.8 Le percentuali di cui al punto 4.1.3 si applicano ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto disciplinato dal punto 4.1.3, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.

Al contrario, tutte le azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti con modalità diverse da quelle sopra descritte (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.9 Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

4.2 Struttura e organi del patto

4.2.1 Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori"). Gli eventuali Ulteriori Aderenti che rappresentino interessi sostanzialmente omogenei e ce vengano ad assommare azioni della Società complessivamente pari o superiori al 2% del capitale sociale della stessa, possono richiedere al Comitato Direttivo di costituire un’autonoma area.

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

4.2.2 Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti, che si riunirà senza vincoli particolari di forma e assumerà le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei relativi componenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo.

4.2.3 Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni. In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3 Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni. In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

4.4 Obblighi di blocco

4.4.1 Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.

In ogni caso -fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli aderenti- il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2 Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3 Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte vengono assegnate come segue:

a) formata una graduatoria -in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri aderenti in questione);

b) se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

4.4.4 La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5 Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

4.4.6 Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri aderenti l’aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7 Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto -con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4- ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.5 Ulteriori obbligazioni degli aderenti e ulteriori vicende relative agli aderenti.

4.5.1 Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

4.5.2 Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche, rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3 A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi quali, il decesso, la cessazione del rapporto di lavoro o del mandato in corso nell'ambito del Gruppo Azimut, il raggiungimento dei 65 anni di età, e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

In particolare, in caso di decesso e di invalidità permanente totale cesseranno i vincoli di intrasferibilità delle azioni in blocco e resteranno in vigore i vincoli di voto e quelli di preventiva offerta in prelazione per il trasferimento delle azioni. Al raggiungimento dei 65 anni di età i) per il caso di trasferimento si applicheranno sul 50% delle Azioni di Blocco le disposizioni riferite alla preventiva offerta in prelazione e ii) al residuo 50% si applicheranno i vincoli di intrasferibilità fino alla prima scadenza utile del Sindacato.

4.5.4 Gli Ulteriori Aderenti fanno parte dell’Area Centrale e agli stessi si applicano, laddove compatibili, le medesime disposizioni riferite agli aderenti a tale Area. Nel caso gli Ulteriori Aderenti si siano costituiti in un’autonoma area, potranno nominare i propri segretari, tenere le proprie riunioni di consultazione in vista di assemblee della Società e nominare un componente del Comitato Direttivo. Alla scadenza del Patto per gli Ulteriori Aderenti cesseranno i vincoli di intrasferibilità, mentre resteranno in vigore i vincoli di voto e per il caso di trasferimento quelli di preventiva offerta in prelazione.

4.6 Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.7 Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6.

4.8 Durata del patto. Rinnovo. Recesso

4.8.1 Il Sindacato ha durata sino al 7 luglio 2019. Il Sindacato si è tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio con decorrenza dal 7 luglio 2016 e per il triennio 7 luglio 2016 – 7 luglio 2019, non essendo pervenute comunicazioni di recesso da parte di tanti Aderenti le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

4.8.2 Il Sindacato si rinnoverà automaticamente per ulteriori periodi di 3 (tre) anni ciascuno, ferma restando la facoltà di ciascun aderente di inviare, al Presidente del Comitato Direttivo, comunicazione scritta, con un preavviso di 12 mesi rispetto a ciascuna scadenza, di opposizione al rinnovo, con effetto della propria liberazione dal Sindacato a far data dalla scadenza. Il Sindacato non si rinnoverà nel caso in cui pervengano al Presidente del Comitato Direttivo comunicazioni scritte di recesso da parte di tanti aderenti al Sindacato le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

4.8.3 Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco.

4.8.4 In caso di modifica del Sindacato, gli aderenti che non avranno fatto richiesta di modifica potranno, ove dissentano dalla modifica, recedere dal Sindacato entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito presso il registro delle imprese del Sindacato modificato e dovranno, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni secondo quanto previsto dai punti da 4.4.1 a 4.4.7, in base alla diversa tipologia di azioni.

4.9 Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.r.l. e sono depositate presso il Banco BPM S.p.a..

Le informazioni di cui al presente estratto sono pubblicate sul sito web: www.azimut.it (sezione Gruppo/Azionariato).

23 marzo 2018

[AQ.1.18.1]


 

di cui all’articolo 122 del Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria

Informazioni essenziali ai sensi dell’articolo 130 del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99 e s.m.i. 

(Aggiornamento del 21 maggio 2018)

A seguito delle modifiche apportate dagli aderenti al Patto, si procede alla pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative dell’estratto del Patto Parasociale Azimut Holding S.p.A.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.324.091,54, rappresentato da n. 143.254.497 azioni, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

2. Numero complessivo dei diritti di voto riferiti alle azioni conferite

Sono complessivamente n. 22.592.418 i diritti di voto riferiti alle azioni della Società conferite al patto, che rappresentano il 15,77 % del capitale sociale della medesima.

3. Soggetti aderenti al patto e numero dei diritti di voto riferiti alle azioni e degli strumenti finanziari

Di seguito sono indicati, alla data del 21 maggio 2018, il numero degli aderenti al patto, il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni conferite al patto, nonché la percentuale rappresentata da tali diritti di voto rispetto all’insieme dei diritti di voto delle azioni emesse dalla società.

Si precisa che nessun aderente possiede una partecipazione superiore al 1% dei diritti di voto.

n. aderenti al Patto di Sindacato

n. diritti di voto delle azioni conferite
al sindacato di voto

% dei diritti di voto delle azioni conferite al sindacato di voto rispetto al capitale sociale della Società

1.799

22.592.418

15,77 %

 

 

 

 

4. Contenuto e durata del patto

 

 

 

 

4.1 Contenuto del patto

4.1.1 Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. Possono altresì aderire i soggetti rientranti nelle predette categorie che acquistino azioni della Società in conseguenza dell’adesione a piani di stock-option della stessa, o comunque che acquistino azioni della Società al di fuori dei suddetti piani.

È anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

4.1.2 Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

4.1.3 Ciascun aderente dovrà assoggettare anche a vincolo di blocco le proprie azioni nella Società in base al seguente schema.

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da non più di tre anni, il 75 % delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di tre anni e sino a sei anni, il 66% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 34% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di sei anni e sino a nove anni, il 33% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 67% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di nove anni, il 25% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 75% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

4.1.4 Per gli aderenti del Sindacato le Azioni di Blocco di proprietà al 21 maggio 2018 sono complessivamente pari a n. 8.541.970 (5,96 % del capitale sociale).

Le Azioni Escluse dal Blocco di proprietà di detti aderenti alla data del 18 maggio 2015 nonché le ulteriori Azioni Escluse dal Blocco che si sono liberate alla stessa data per effetto del presente punto potranno essere liberamente vendute sul mercato, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7 in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle, ma ciò solo trascorsi 30 giorni dalla predetta data, salvo nel caso in cui l’ aderente aderisca ad una modalità ordinata e congiunta di vendita, che potrà essere posta in essere dal 18 maggio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, con tutte o parte delle sue Azioni Escluse dal Blocco anche in deroga al punto 4.5.1; laddove l'aderente aderisca parzialmente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, le Azioni Escluse dal Blocco non conferite nella predetta operazione possono essere oggetto, in deroga al punto 4.5.1, di accordi che limitino l'alienabilità non oltre il 30 giugno 2016.

Le Azioni Escluse dal Blocco per le quali l’aderente deciderà di aderire alla modalità ordinata e congiunta di vendita non sono soggette al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

Le Azioni Escluse dal Blocco, conferite dall’aderente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, che tuttavia, alla data del 31 dicembre 2015, non abbia portato al loro trasferimento, potranno essere liberamente vendute sul mercato successivamente a tale data, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7, in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle.

4.1.5 Il raggiungimento da parte dell’aderente di un’anzianità superiore nel corso della durata del Sindacato consentirà allo stesso di incrementare la percentuale delle Azioni Escluse dal Blocco secondo quanto previsto dal punto 4.1.3.

4.1.6 Le Azioni Escluse dal Blocco che successivamente al 18 maggio 2015 sono state acquistate dagli aderenti o si sono liberate per effetto di quanto previsto al punto 4.1.5 saranno trasferibili, ma assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

4.1.7 Alle Azioni acquistate dagli aderenti successivamente al 18 maggio 2015 si applicano le percentuali di cui al punto 4.1.3, salvo quanto previsto al punto 4.1.8.

4.1.8 Le percentuali di cui al punto 4.1.3 si applicano ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto disciplinato dal punto 4.1.3, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.

Al contrario, tutte le azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti con modalità diverse da quelle sopra descritte (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.9 Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

4.2 Struttura e organi del patto

4.2.1 Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale

partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori"). Gli eventuali Ulteriori Aderenti che rappresentino interessi sostanzialmente omogenei e ce vengano ad assommare azioni della Società complessivamente pari o superiori al 2% del capitale sociale della stessa, possono richiedere al Comitato Direttivo di costituire un’autonoma area.

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

4.2.2 Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti, che si riunirà senza vincoli particolari di forma e assumerà le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei relativi componenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo.

4.2.3 Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni. In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3 Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni. In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

4.4 Obblighi di blocco

4.4.1 Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.

In ogni caso - fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli aderenti - il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2 Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3 Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte vengono assegnate come segue:

a) formata una graduatoria -in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri aderenti in questione);

b) se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

4.4.4 La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5 Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

4.4.6 Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri aderenti l’aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7 Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto - con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4 - ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.4.8 In deroga alle previsioni di cui al presente punto 4.4 e al punto 4.6, è consentita la vendita delle azioni acquistate dall’aderente nell’ambito dell’operazione unitaria di acquisto di azioni della Società resa nota al pubblico con comunicato del 21 maggio 2018, all’esclusivo fine di procedere al rimborso del finanziamento acceso per l’acquisto delle predette azioni, secondo le pattuizioni intercorse con il soggetto finanziatore e sulla base del mandato conferito dagli aderenti al Comitato Direttivo (il "Finanziamento Azioni Ulteriori").

La disposizione di cui al presente punto 4.4.8 – in quanto transitoria e strettamente circoscritta all’operazione di cui sopra – cesserà di produrre i propri effetti alla data di chiusura dell’operazione stessa, da identificarsi con il momento di estinzione del Finanziamento Azioni Ulteriori, che verrà resa nota dal Comitato Direttivo e comunicata al mercato. Il disposto del presente punto 4.4.8 verrà conseguentemente espunto dal testo del Patto di sindacato, in quanto da tale data divenuto privo di qualsivoglia efficacia.

4.5 Ulteriori obbligazioni degli aderenti e ulteriori vicende relative agli aderenti.

4.5.1 Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

4.5.1.-bis In deroga a quanto previsto dal punto 4.5.1 è consentita la costituzione in pegno di tutte le azioni acquisite dall’aderente nell’ambito dell’operazione unitaria di acquisto di azioni della Società resa nota al pubblico con comunicato del 21 maggio 2018, limitatamente alla durata della predetta operazione ed esclusivamente per le finalità della stessa. Il diritto di voto e i dividendi relativi alle predette azioni resteranno in ogni caso all’aderente. La disposizione di cui al presente punto 4.5.1-bis – in quanto transitoria e strettamente circoscritta all’operazione di cui sopra - cesserà di produrre i propri effetti alla data di chiusura dell’Operazione stessa, da identificarsi con il momento di estinzione del Finanziamento Azioni Ulteriori, che verrà resa nota dal Comitato Direttivo e comunicata al mercato. Il disposto del presente punto 4.5.1-bis verrà conseguentemente espunto dal testo del patto, in quanto da tale data divenuto privo di qualsivoglia efficacia.

4.5.2 Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche, rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3 A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi quali, il decesso, la cessazione del rapporto di lavoro o del mandato in corso nell'ambito del Gruppo Azimut, il raggiungimento dei 65 anni di età, e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

In particolare, in caso di decesso e di invalidità permanente totale cesseranno i vincoli di intrasferibilità delle azioni in blocco e resteranno in vigore i vincoli di voto e quelli di preventiva offerta in prelazione per il trasferimento delle azioni. Al raggiungimento dei 65 anni di età i) per il caso di trasferimento si applicheranno sul 50% delle Azioni di Blocco le disposizioni riferite alla preventiva offerta in prelazione e ii) al residuo 50% si applicheranno i vincoli di intrasferibilità fino alla prima scadenza utile del Sindacato.

4.5.4 Gli Ulteriori Aderenti fanno parte dell’Area Centrale e agli stessi si applicano, laddove compatibili, le medesime disposizioni riferite agli aderenti a tale Area. Nel caso gli Ulteriori Aderenti si siano costituiti in un’autonoma area, potranno nominare i propri segretari, tenere le proprie riunioni di consultazione in vista di assemblee della Società e nominare un componente del Comitato Direttivo. Alla scadenza del Patto per gli Ulteriori Aderenti cesseranno i vincoli di intrasferibilità, mentre resteranno in vigore i vincoli di voto e per il caso di trasferimento quelli di preventiva offerta in prelazione.

4.6 Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.6 bis In deroga a quanto previsto dal punto 4.6, ed in virtù di quanto previsto nell’ambito dell’operazione unitaria di acquisto di azioni della Società resa nota al pubblico con comunicato del 21 maggio 2018, la vendita delle azioni acquistate nell’ambito della medesima operazione potrà avvenire a condizioni anche diverse da quelle di cui al predetto punto 4.6. La disposizione di cui al presente punto 4.6 bis – in quanto transitoria e strettamente circoscritta all’operazione di cui sopra – cesserà di produrre i propri effetti alla data di chiusura dell’operazione stessa, da identificarsi con il momento di estinzione del Finanziamento Azioni Ulteriori, che verrà resa nota dal Comitato Direttivo e comunicata al mercato. Il disposto del presente punto 4.6-bis verrà conseguentemente espunto dal testo del patto di sindacato, in quanto da tale data divenuto privo di qualsivoglia efficacia.

4.7 Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6.

4.8 Durata del patto. Rinnovo. Recesso

4.8.1 Il Sindacato ha durata sino al 7 luglio 2019. Il Sindacato si è tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio con decorrenza dal 7 luglio 2016 e per il triennio 7 luglio 2016 – 7 luglio 2019, non essendo pervenute comunicazioni di recesso da parte di tanti Aderenti le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

4.8.2 Il Sindacato si rinnoverà automaticamente per ulteriori periodi di 3 (tre) anni ciascuno, ferma restando la facoltà di ciascun aderente di inviare, al Presidente del Comitato Direttivo, comunicazione scritta, con un preavviso di 12 mesi rispetto a ciascuna scadenza, di opposizione al rinnovo, con effetto della propria liberazione dal Sindacato a far data dalla scadenza. Il Sindacato non si rinnoverà nel caso in cui pervengano al Presidente del Comitato Direttivo comunicazioni scritte di recesso da parte di tanti aderenti al Sindacato le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

4.8.3 Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco.

4.8.4 In caso di modifica del Sindacato, gli aderenti che non avranno fatto richiesta di modifica potranno, ove dissentano dalla modifica, recedere dal Sindacato entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito presso il registro delle imprese del Sindacato modificato e dovranno, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni secondo quanto previsto dai punti da 4.4.1 a 4.4.7, in base alla diversa tipologia di azioni.

4.9 Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.r.l. e sono depositate presso il Banco BPM S.p.a..

Le informazioni di cui al presente estratto sono pubblicate sul sito web: www.azimut-group.com (sezione Gruppo/Azionariato).

25 maggio 2018

[AQ.1.18.2]


ESTRATTO DEI PATTI PARASOCIALI

di cui all’articolo 122 del Testo Unico in materia di Intermediazione FinanziariaInformazioni essenziali ai sensi dell’articolo 130 del Regolamento Emittenti CONSOB n. 11971/99 e s.m.i. 

(Aggiornamento del 5 giugno 2018)

A seguito della modifica apportata dagli aderenti al Patto, si procede alla pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative dell’estratto del Patto Parasociale Azimut Holding S.p.A.

(*) Si segnala che le disposizioni contrassegnate dall’asterisco e riportate in grassetto corsivo, già concordate con PII2 SARL ("Peninsula"), sono in fase di approvazione da parte degli Aderenti al patto e si applicheranno a decorrere dalla data di completamento della relativa procedura.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.324.091,54, rappresentato da n. 143.254.497 azioni, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

2. Numero complessivo dei diritti di voto riferiti alle azioni conferite

Sono complessivamente n. 29.570.056 i diritti di voto riferiti alle azioni della Società conferite al patto, che rappresentano il 20,64 % del capitale sociale della medesima.

3. Soggetti aderenti al patto e numero dei diritti di voto riferiti alle azioni e degli strumenti finanziari

Di seguito sono indicati, alla data del 5 giugno 2018, il numero degli aderenti al patto, il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni conferite al patto, nonché la percentuale rappresentata da tali diritti di voto rispetto all’insieme dei diritti di voto delle azioni emesse dalla società.

Si precisa che nessun aderente possiede una partecipazione superiore al 1% dei diritti di voto.

n. aderenti al Patto di Sindacato

n. diritti di voto delle azioni conferite
al sindacato di voto

% dei diritti di voto delle azioni conferite al sindacato di voto rispetto al capitale sociale della Società

1.956

29.570.056

20,64 %

 

 

4. Contenuto e durata del patto

 

 

4.1 Contenuto del patto

4.1.1 Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. Possono altresì aderire i soggetti rientranti nelle predette categorie che acquistino azioni della Società in conseguenza dell’adesione a piani di stock-option della stessa, o comunque che acquistino azioni della Società al di fuori dei suddetti piani.

È anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

4.1.2 Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

4.1.3 Ciascun aderente dovrà assoggettare anche a vincolo di blocco le proprie azioni nella Società in base al seguente schema.

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da non più di tre anni, il 75 % delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di tre anni e sino a sei anni, il 66% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 34% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di sei anni e sino a nove anni, il 33% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 67% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di nove anni, il 25% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 75% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

4.1.4 Per gli aderenti del Sindacato le Azioni di Blocco di proprietà al 5 giugno 2018 sono complessivamente pari a n. 15.502.389 (10,82 % del capitale sociale).

Le Azioni Escluse dal Blocco di proprietà di detti aderenti alla data del 18 maggio 2015 nonché le ulteriori Azioni Escluse dal Blocco che si sono liberate alla stessa data per effetto del presente punto potranno essere liberamente vendute sul mercato, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7 in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle, ma ciò solo trascorsi 30 giorni dalla predetta data, salvo nel caso in cui l’ aderente aderisca ad una modalità ordinata e congiunta di vendita, che potrà essere posta in essere dal 18 maggio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, con tutte o parte delle sue Azioni Escluse dal Blocco anche in deroga al punto 4.5.1; laddove l'aderente aderisca parzialmente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, le Azioni Escluse dal Blocco non conferite nella predetta operazione possono essere oggetto, in deroga al punto 4.5.1, di accordi che limitino l'alienabilità non oltre il 30 giugno 2016.

Le Azioni Escluse dal Blocco per le quali l’aderente deciderà di aderire alla modalità ordinata e congiunta di vendita non sono soggette al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

Le Azioni Escluse dal Blocco, conferite dall’aderente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, che tuttavia, alla data del 31 dicembre 2015, non abbia portato al loro trasferimento, potranno essere liberamente vendute sul mercato successivamente a tale data, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7, in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle.

4.1.5 Il raggiungimento da parte dell’aderente di un’anzianità superiore nel corso della durata del Sindacato consentirà allo stesso di incrementare la percentuale delle Azioni Escluse dal Blocco secondo quanto previsto dal punto 4.1.3.

4.1.6 Le Azioni Escluse dal Blocco che successivamente al 18 maggio 2015 sono state acquistate dagli aderenti o si sono liberate per effetto di quanto previsto al punto 4.1.5 saranno trasferibili, ma assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

4.1.7 Alle Azioni acquistate dagli aderenti successivamente al 18 maggio 2015 si applicano le percentuali di cui al punto 4.1.3, salvo quanto previsto al punto 4.1.8.

4.1.8 Le percentuali di cui al punto 4.1.3 si applicano ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto disciplinato dal punto 4.1.3, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.

Al contrario, tutte le azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti con modalità diverse da quelle sopra descritte (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.9 Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

4.2 Struttura e organi del patto

4.2.1 Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori"). Gli eventuali Ulteriori Aderenti che rappresentino interessi sostanzialmente omogenei e ce vengano ad assommare azioni della Società complessivamente pari o superiori al 2% del capitale sociale della stessa, possono richiedere al Comitato Direttivo di costituire un’autonoma area.

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

4.2.2 Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti, che si riunirà senza vincoli particolari di forma e assumerà le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei relativi componenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo.

4.2.2. bis 1. In deroga a quanto previsto dal punto 4.2, ed in virtù di quanto previsto nell’ambito dell’operazione unitaria di acquisto di azioni di Azimut Holding S.p.A. resa nota al pubblico con comunicato del 21 maggio 2018, per l’intero periodo di efficacia del presente punto 4.2.2 bis:

PII2 SARL (di seguito anche "Peninsula") avrà il diritto di nominare, nella persona di Nicola Colavito, un proprio rappresentante quale membro del Comitato Direttivo, in sostituzione di un componente dimissionario del Comitato Direttivo. Nicola Colavito scadrà dalla carica insieme con i componenti del Comitato Direttivo in carica alla data della sua nomina e per i successivi rinnovi del Comitato Direttivo Nicola Colavito verrà indicato fra i candidati presentati da Peninsula;

in occasione del primo successivo rinnovo del consiglio di amministrazione della Società e fintantoché il presente punto 4.2.2 bis sarà in vigore, Peninsula avrà il diritto di designare, nella persona di Nicola Colavito, uno dei candidati che saranno indicati nella lista presentata da Timone Fiduciaria S.r.l.;

Peninsula sarà tenuta a, e si impegna a, rispettare tutte le previsioni del Patto e, salvo ove diversamente previsto, le disposizioni applicabili agli Aderenti dovranno ritenersi applicabili altresì a Peninsula;

salvo quanto disposto dal successivo punto 4.5.1-bis e quanto di seguito previsto, Peninsula:

(a) non potrà disporre delle azioni acquistate nell’ambito dell’operazione fino al 31 dicembre 2019 ovvero – se antecedente a tale ultimo termine – sino alla data di chiusura dell’Operazione stessa, da identificarsi con il momento di estinzione del Finanziamento Azioni Ulteriori come infra definito, che verrà resa nota dal Comitato Direttivo e comunicata al mercato (di seguito anche la "Data di Chiusura");

(b) successivamente al 31 dicembre 2019 e sino alla Data di Chiusura che fosse successiva a tale termine, Peninsula potrà disporre - eventualmente anche in deroga al successivo punto 4.6 - delle azioni acquistate nell’ambito dell’operazione previa informativa al Comitato Direttivo, fermo restando che in conseguenza della cessione, anche parziale, delle predette azioni, Peninsula cesserà di essere Aderente al Patto, non sarà più assoggettata alle relative disposizioni e procurerà che Nicola Colavito si dimetta dalla carica di componente del Comitato Direttivo e, ove applicabile, dalla carica di amministratore della Società;

(c) in ogni momento potrà disporre, eventualmente anche in deroga al successivo punto 4.6, delle azioni acquistate nell’ambito dell’Operazione, previa informativa al Comitato Direttivo, nell’ipotesi in cui il Soggetto Finanziatore che ha concesso il Finanziamento Azioni Ulteriori come infra definito abbia fatto valere eventuali clausole di Material Adverse Effect nei confronti di Timone Fiduciaria S.r.l., fermo restando che - in conseguenza della cessione, anche parziale, delle predette azioni - Peninsula cesserà di essere Aderente al Patto, non sarà più assoggettata alle relative disposizioni e procurerà che Nicola Colavito si dimetta dalla carica di componente del Comitato Direttivo e, ove applicabile, dalla carica di amministratore della Società; (*)

(d) per tutto il periodo di vigenza del presente punto 4.2.2 bis, non potrà acquisire ulteriori azioni della Società senza il preventivo consenso del Comitato Direttivo"(*)

2. Qualora il Comitato Direttivo, sulla base del mandato conferito dagli Aderenti, decida di procedere alla vendita di azioni mediante una procedura di accelerated bookbuilding o analoga operazione di vendita unitaria e coordinata che abbia ad oggetto un quantitativo di azioni della Società pari o superiore al 2% del capitale sociale, Peninsula potrà disporre delle azioni acquistate nell’ambito dell’Operazione, aderendo alla suddetta procedura.

3. In deroga alle disposizioni che precedono e ad ogni altra disposizione del patto, Peninsula potrà cedere, anche parzialmente, le azioni acquistate nell’ambito dell’operazione nell’ipotesi in cui abbia acceso, nel contesto dell’operazione, un finanziamento presso un soggetto diverso dal Soggetto Finanziatore che ha concesso il Finanziamento Azioni Ulteriori come infra definito, e – in base alle previsioni di tale ultimo finanziamento – Peninsula debba procedere al rimborso anticipato del finanziamento medesimo in applicazione delle relative pattuizioni ovvero per effetto del pegno ad esso accessorio. Resta fermo che in conseguenza della cessione, anche parziale, delle predette azioni, Peninsula cesserà di essere Aderente al patto, non sarà più assoggettata alle relative disposizioni e procurerà che Nicola Colavito si dimetta dalla carica di componente del Comitato Direttivo e, ove applicabile, dalla carica di amministratore della Società. (*)

4. Il presente punto 4.2.2 bis cesserà di produrre i propri effetti alla data in cui si verifichi uno degli eventi di cui alle precedenti lett. a) b) o c) e di cui al precedente paragrafo 3(*) del presente punto 4.2.2 bis. Il disposto del presente punto 4.2.2 bis verrà conseguentemente espunto dal testo del patto di sindacato, in quanto da tale data divenuto privo di qualsivoglia efficacia. Peninsula non sarà più aderente al Patto e non sarà più assoggettata alle relative disposizioni. Peninsula farà sì che il rappresentante da essa designato nel Comitato Direttivo e nel Consiglio di amministrazione della Società rassegni le proprie dimissioni.

4.2.3 Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni. In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3 Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni. In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

4.4 Obblighi di blocco

4.4.1 Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.

In ogni caso - fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli aderenti - il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2 Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3 Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte vengono assegnate come segue:

a) formata una graduatoria -in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri aderenti in questione);

b) se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

4.4.4 La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5 Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

4.4.6 Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri aderenti l’aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7 Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto - con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4 - ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.4.8 In deroga alle previsioni di cui al presente punto 4.4 e al punto 4.6, è consentita la vendita delle azioni acquistate dall’aderente nell’ambito dell’operazione unitaria di acquisto di azioni della Società resa nota al pubblico con comunicato del 21 maggio 2018, all’esclusivo fine di procedere al rimborso del finanziamento acceso per l’acquisto delle predette azioni, secondo le pattuizioni intercorse con il soggetto finanziatore e sulla base del mandato conferito dagli aderenti al Comitato Direttivo (il "Finanziamento Azioni Ulteriori").

La disposizione di cui al presente punto 4.4.8 – in quanto transitoria e strettamente circoscritta all’operazione di cui sopra – cesserà di produrre i propri effetti alla data di chiusura dell’operazione stessa, da identificarsi con il momento di estinzione del Finanziamento Azioni Ulteriori, che verrà resa nota dal Comitato Direttivo e comunicata al mercato. Il disposto del presente punto 4.4.8 verrà conseguentemente espunto dal testo del Patto di sindacato, in quanto da tale data divenuto privo di qualsivoglia efficacia.

4.5 Ulteriori obbligazioni degli aderenti e ulteriori vicende relative agli aderenti.

4.5.1 Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

4.5.1.-bis In deroga a quanto previsto dal punto 4.5.1 è consentita la costituzione in pegno di tutte le azioni acquisite dall’aderente nell’ambito dell’operazione unitaria di acquisto di azioni della Società resa nota al pubblico con comunicato del 21 maggio 2018, limitatamente alla durata della predetta operazione ed esclusivamente per le finalità della stessa. Il diritto di voto e i dividendi relativi alle predette azioni resteranno in ogni caso all’aderente. La disposizione di cui al presente punto 4.5.1-bis – in quanto transitoria e strettamente circoscritta all’operazione di cui sopra - cesserà di produrre i propri effetti alla data di chiusura dell’Operazione stessa, da identificarsi con il momento di estinzione del Finanziamento Azioni Ulteriori, che verrà resa nota dal Comitato Direttivo e comunicata al mercato. Il disposto del presente punto 4.5.1-bis verrà conseguentemente espunto dal testo del patto, in quanto da tale data divenuto privo di qualsivoglia efficacia.

4.5.2 Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche, rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3 A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi quali, il decesso, la cessazione del rapporto di lavoro o del mandato in corso nell'ambito del Gruppo Azimut, il raggiungimento dei 65 anni di età, e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

In particolare, in caso di decesso e di invalidità permanente totale cesseranno i vincoli di intrasferibilità delle azioni in blocco e resteranno in vigore i vincoli di voto e quelli di preventiva offerta in prelazione per il trasferimento delle azioni. Al raggiungimento dei 65 anni di età i) per il caso di trasferimento si applicheranno sul 50% delle Azioni di Blocco le disposizioni riferite alla preventiva offerta in prelazione e ii) al residuo 50% si applicheranno i vincoli di intrasferibilità fino alla prima scadenza utile del Sindacato.

4.5.4 Gli Ulteriori Aderenti fanno parte dell’Area Centrale e agli stessi si applicano, laddove compatibili, le medesime disposizioni riferite agli aderenti a tale Area. Nel caso gli Ulteriori Aderenti si siano costituiti in un’autonoma area, potranno nominare i propri segretari, tenere le proprie riunioni di consultazione in vista di assemblee della Società e nominare un componente del Comitato Direttivo. Alla scadenza del Patto per gli Ulteriori Aderenti cesseranno i vincoli di intrasferibilità, mentre resteranno in vigore i vincoli di voto e per il caso di trasferimento quelli di preventiva offerta in prelazione.

4.6 Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.6 bis In deroga a quanto previsto dal punto 4.6, ed in virtù di quanto previsto nell’ambito dell’operazione unitaria di acquisto di azioni della Società resa nota al pubblico con comunicato del 21 maggio 2018, la vendita delle azioni acquistate nell’ambito della medesima operazione potrà avvenire a condizioni anche diverse da quelle di cui al predetto punto 4.6. La disposizione di cui al presente punto 4.6 bis – in quanto transitoria e strettamente circoscritta all’operazione di cui sopra – cesserà di produrre i propri effetti alla data di chiusura dell’operazione stessa, da identificarsi con il momento di estinzione del Finanziamento Azioni Ulteriori, che verrà resa nota dal Comitato Direttivo e comunicata al mercato. Il disposto del presente punto 4.6-bis verrà conseguentemente espunto dal testo del patto di sindacato, in quanto da tale data divenuto privo di qualsivoglia efficacia.

4.7 Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6.

4.8 Durata del patto. Rinnovo. Recesso

8.1 Il Sindacato ha durata sino al 7 luglio 2019. Il Sindacato si è tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio con decorrenza dal 7 luglio 2016 e per il triennio 7 luglio 2016 – 7 luglio 2019, non essendo pervenute comunicazioni di recesso da parte di tanti Aderenti le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

4.8.2 Il Sindacato si rinnoverà automaticamente per ulteriori periodi di 3 (tre) anni ciascuno, ferma restando la facoltà di ciascun aderente di inviare, al Presidente del Comitato Direttivo, comunicazione scritta, con un preavviso di 12 mesi rispetto a ciascuna scadenza, di opposizione al rinnovo, con effetto della propria liberazione dal Sindacato a far data dalla scadenza. Il Sindacato non si rinnoverà nel caso in cui pervengano al Presidente del Comitato Direttivo comunicazioni scritte di recesso da parte di tanti aderenti al Sindacato le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

4.8.3 Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco.

4.8.4 In caso di modifica del Sindacato, gli aderenti che non avranno fatto richiesta di modifica potranno, ove dissentano dalla modifica, recedere dal Sindacato entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito presso il registro delle imprese del Sindacato modificato e dovranno, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni secondo quanto previsto dai punti da 4.4.1 a 4.4.7, in base alla diversa tipologia di azioni.

4.9 Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.r.l. e sono depositate presso:

il Banco BPM S.p.a.

La Banca Valsabbina S.C.p.A.

Le informazioni di cui al presente estratto sono pubblicate sul sito web: www.azimut-group.com (sezione Gruppo/Azionariato).

11 giugno 2018

[AQ.1.18.3]


 ESTRATTO DEI PATTI PARASOCIALI

di cui all’articolo 122 del Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria

Informazioni essenziali ai sensi dell’articolo 130 del Regolamento Emittenti CONSOB n. 11971/99 e s.m.i. 

(Aggiornamento del 10 luglio 2018)

Si rende noto che, nei termini di cui all’art. 12.2 (e art. 4.8 del relativo Estratto), il Patto di sindacato di voto e di blocco si è tacitamente rinnovato - con effetto dal 7 luglio 2019 - per il triennio 7 luglio 2019 – 7 luglio 2022 - non essendo pervenute comunicazioni di recesso da parte di tanti Aderenti le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

Si rende altresì noto che, in data 10 luglio 2018, hanno acquisito efficacia  - in quanto approvate dagli Aderenti al patto - le disposizioni contrassegnate dall'asterisco e riportate di seguito in grassetto corsivo, già concordate con PII2 SARL ("Peninsula")

1. SOCIETA' I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.324.091,54, rappresentato da n. 143.254.497 azioni, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

2. NUMERO COMPLESSIVO DEI DIRITTI DI VOTO RIFERITI ALLE AZIONI CONFERITE

Sono complessivamente n. 30.648.772 i diritti di voto riferiti alle azioni della Società conferite al patto, che rappresentano il 21,39 % del capitale sociale della medesima.

3. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO E NUMERO DEI DIRITTI DI VOTO RIFERITI ALLE AZIONI E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Di seguito sono indicati, alla data del 10 luglio 2018, il numero degli aderenti al patto, il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni conferite al patto, nonché la percentuale rappresentata da tali diritti di voto rispetto all’insieme dei diritti di voto delle azioni emesse dalla società.

Si precisa che nessun aderente possiede una partecipazione superiore al 1% dei diritti di voto.

n. aderenti al Patto di Sindacato

n. diritti di voto delle azioni conferite
al sindacato di voto

% dei diritti di voto delle azioni conferite al sindacato di voto rispetto al capitale sociale della Società

1.963

30.648.772

21,39 %

 

 

 

4 CONTENUTO DEL PATTO

 

 

 

4.1 Contenuto del patto

4.1.1 Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. Possono altresì aderire i soggetti rientranti nelle predette categorie che acquistino azioni della Società in conseguenza dell’adesione a piani di stock-option della stessa, o comunque che acquistino azioni della Società al di fuori dei suddetti piani.

È anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

4.1.2 Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

4.1.3 Ciascun aderente dovrà assoggettare anche a vincolo di blocco le proprie azioni nella Società in base al seguente schema.

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da non più di tre anni, il 75 % delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di tre anni e sino a sei anni, il 66% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 34% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di sei anni e sino a nove anni, il 33% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 67% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di nove anni, il 25% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 75% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

4.1.4 Per gli aderenti del Sindacato le Azioni di Blocco di proprietà al 10 luglio 2018 sono complessivamente pari a n. 16.554.013 (11,56 % del capitale sociale).

Le Azioni Escluse dal Blocco di proprietà di detti aderenti alla data del 18 maggio 2015 nonché le ulteriori Azioni Escluse dal Blocco che si sono liberate alla stessa data per effetto del presente punto potranno essere liberamente vendute sul mercato, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7 in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle, ma ciò solo trascorsi 30 giorni dalla predetta data, salvo nel caso in cui l’ aderente aderisca ad una modalità ordinata e congiunta di vendita, che potrà essere posta in essere dal 18 maggio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, con tutte o parte delle sue Azioni Escluse dal Blocco anche in deroga al punto 4.5.1; laddove l'aderente aderisca parzialmente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, le Azioni Escluse dal Blocco non conferite nella predetta operazione possono essere oggetto, in deroga al punto 4.5.1, di accordi che limitino l'alienabilità non oltre il 30 giugno 2016.

Le Azioni Escluse dal Blocco per le quali l’aderente deciderà di aderire alla modalità ordinata e congiunta di vendita non sono soggette al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

Le Azioni Escluse dal Blocco, conferite dall’aderente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, che tuttavia, alla data del 31 dicembre 2015, non abbia portato al loro trasferimento, potranno essere liberamente vendute sul mercato successivamente a tale data, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7, in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle.

4.1.5 Il raggiungimento da parte dell’aderente di un’anzianità superiore nel corso della durata del Sindacato consentirà allo stesso di incrementare la percentuale delle Azioni Escluse dal Blocco secondo quanto previsto dal punto 4.1.3.

4.1.6 Le Azioni Escluse dal Blocco che successivamente al 18 maggio 2015 sono state acquistate dagli aderenti o si sono liberate per effetto di quanto previsto al punto 4.1.5 saranno trasferibili, ma assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

4.1.7 Alle Azioni acquistate dagli aderenti successivamente al 18 maggio 2015 si applicano le percentuali di cui al punto 4.1.3, salvo quanto previsto al punto 4.1.8.

4.1.8 Le percentuali di cui al punto 4.1.3 si applicano ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto disciplinato dal punto 4.1.3, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.

Al contrario, tutte le azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti con modalità diverse da quelle sopra descritte (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.9 Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

b. Struttura e organi del patto

4.2.1 Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori"). Gli eventuali Ulteriori Aderenti che rappresentino interessi sostanzialmente omogenei e ce vengano ad assommare azioni della Società complessivamente pari o superiori al 2% del capitale sociale della stessa, possono richiedere al Comitato Direttivo di costituire un’autonoma area.

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

4.2.2 Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti, che si riunirà senza vincoli particolari di forma e assumerà le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei relativi componenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo.

4.2.2. bis 1. In deroga a quanto previsto dal punto 4.2, ed in virtù di quanto previsto nell’ambito dell’operazione unitaria di acquisto di azioni di Azimut Holding S.p.A. resa nota al pubblico con comunicato del 21 maggio 2018, per l’intero periodo di efficacia del presente punto 4.2.2 bis:

PII2 SARL (di seguito anche "Peninsula") avrà il diritto di nominare, nella persona di Nicola Colavito, un proprio rappresentante quale membro del Comitato Direttivo, in sostituzione di un componente dimissionario del Comitato Direttivo. Nicola Colavito scadrà dalla carica insieme con i componenti del Comitato Direttivo in carica alla data della sua nomina e per i successivi rinnovi del Comitato Direttivo Nicola Colavito verrà indicato fra i candidati presentati da Peninsula;

in occasione del primo successivo rinnovo del consiglio di amministrazione della Società e fintantoché il presente punto 4.2.2 bis sarà in vigore, Peninsula avrà il diritto di designare, nella persona di Nicola Colavito, uno dei candidati che saranno indicati nella lista presentata da Timone Fiduciaria S.r.l.;

Peninsula sarà tenuta a, e si impegna a, rispettare tutte le previsioni del Patto e, salvo ove diversamente previsto, le disposizioni applicabili agli Aderenti dovranno ritenersi applicabili altresì a Peninsula;

salvo quanto disposto dal successivo punto 4.5.1-bis e quanto di seguito previsto, Peninsula:

(a) non potrà disporre delle azioni acquistate nell’ambito dell’operazione fino al 31 dicembre 2019 ovvero – se antecedente a tale ultimo termine – sino alla data di chiusura dell’Operazione stessa, da identificarsi con il momento di estinzione del Finanziamento Azioni Ulteriori come infra definito, che verrà resa nota dal Comitato Direttivo e comunicata al mercato (di seguito anche la "Data di Chiusura");

(b) successivamente al 31 dicembre 2019 e sino alla Data di Chiusura che fosse successiva a tale termine, Peninsula potrà disporre - eventualmente anche in deroga al successivo punto 4.6 - delle azioni acquistate nell’ambito dell’operazione previa informativa al Comitato Direttivo, fermo restando che in conseguenza della cessione, anche parziale, delle predette azioni, Peninsula cesserà di essere Aderente al Patto, non sarà più assoggettata alle relative disposizioni e procurerà che Nicola Colavito si dimetta dalla carica di componente del Comitato Direttivo e, ove applicabile, dalla carica di amministratore della Società;

(c) in ogni momento potrà disporre, eventualmente anche in deroga al successivo punto 4.6, delle azioni acquistate nell’ambito dell’Operazione, previa informativa al Comitato Direttivo, nell’ipotesi in cui il Soggetto Finanziatore che ha concesso il Finanziamento Azioni Ulteriori come infra definito abbia fatto valere eventuali clausole di Material Adverse Effect nei confronti di Timone Fiduciaria S.r.l., fermo restando che - in conseguenza della cessione, anche parziale, delle predette azioni - Peninsula cesserà di essere Aderente al Patto, non sarà più assoggettata alle relative disposizioni e procurerà che Nicola Colavito si dimetta dalla carica di componente del Comitato Direttivo e, ove applicabile, dalla carica di amministratore della Società; (*)

(d) per tutto il periodo di vigenza del presente punto 4.2.2 bis, non potrà acquisire ulteriori azioni della Società senza il preventivo consenso del Comitato Direttivo"(*)

2. Qualora il Comitato Direttivo, sulla base del mandato conferito dagli Aderenti, decida di procedere alla vendita di azioni mediante una procedura di accelerated bookbuilding o analoga operazione di vendita unitaria e coordinata che abbia ad oggetto un quantitativo di azioni della Società pari o superiore al 2% del capitale sociale, Peninsula potrà disporre delle azioni acquistate nell’ambito dell’Operazione, aderendo alla suddetta procedura.

3. In deroga alle disposizioni che precedono e ad ogni altra disposizione del patto, Peninsula potrà cedere, anche parzialmente, le azioni acquistate nell’ambito dell’operazione nell’ipotesi in cui abbia acceso, nel contesto dell’operazione, un finanziamento presso un soggetto diverso dal Soggetto Finanziatore che ha concesso il Finanziamento Azioni Ulteriori come infra definito, e – in base alle previsioni di tale ultimo finanziamento – Peninsula debba procedere al rimborso anticipato del finanziamento medesimo in applicazione delle relative pattuizioni ovvero per effetto del pegno ad esso accessorio. Resta fermo che in conseguenza della cessione, anche parziale, delle predette azioni, Peninsula cesserà di essere Aderente al patto, non sarà più assoggettata alle relative disposizioni e procurerà che Nicola Colavito si dimetta dalla carica di componente del Comitato Direttivo e, ove applicabile, dalla carica di amministratore della Società. (*)

4. Il presente punto 4.2.2 bis cesserà di produrre i propri effetti alla data in cui si verifichi uno degli eventi di cui alle precedenti lett. a) b) o c) e di cui al precedente paragrafo 3(*) del presente punto 4.2.2 bis. Il disposto del presente punto 4.2.2 bis verrà conseguentemente espunto dal testo del patto di sindacato, in quanto da tale data divenuto privo di qualsivoglia efficacia. Peninsula non sarà più aderente al Patto e non sarà più assoggettata alle relative disposizioni. Peninsula farà sì che il rappresentante da essa designato nel Comitato Direttivo e nel Consiglio di amministrazione della Società rassegni le proprie dimissioni.

4.2.3 Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni. In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3 c. Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni. In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

d. Obblighi di blocco

4.4.1 Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.

In ogni caso - fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli aderenti - il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2 Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3 Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte vengono assegnate come segue:

a) formata una graduatoria -in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri aderenti in questione);

b) se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

4.4.4 La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5 Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

4.4.6 Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri aderenti l’aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7 Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto - con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4 - ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.4.8 In deroga alle previsioni di cui al presente punto 4.4 e al punto 4.6, è consentita la vendita delle azioni acquistate dall’aderente nell’ambito dell’operazione unitaria di acquisto di azioni della Società resa nota al pubblico con comunicato del 21 maggio 2018, all’esclusivo fine di procedere al rimborso del finanziamento acceso per l’acquisto delle predette azioni, secondo le pattuizioni intercorse con il soggetto finanziatore e sulla base del mandato conferito dagli aderenti al Comitato Direttivo (il "Finanziamento Azioni Ulteriori").

La disposizione di cui al presente punto 4.4.8 – in quanto transitoria e strettamente circoscritta all’operazione di cui sopra – cesserà di produrre i propri effetti alla data di chiusura dell’operazione stessa, da identificarsi con il momento di estinzione del Finanziamento Azioni Ulteriori, che verrà resa nota dal Comitato Direttivo e comunicata al mercato. Il disposto del presente punto 4.4.8 verrà conseguentemente espunto dal testo del Patto di sindacato, in quanto da tale data divenuto privo di qualsivoglia efficacia.

e. Ulteriori obbligazioni degli aderenti e ulteriori vicende relative agli aderenti.

4.5.1 Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

4.5.1.-bis In deroga a quanto previsto dal punto 4.5.1 è consentita la costituzione in pegno di tutte le azioni acquisite dall’aderente nell’ambito dell’operazione unitaria di acquisto di azioni della Società resa nota al pubblico con comunicato del 21 maggio 2018, limitatamente alla durata della predetta operazione ed esclusivamente per le finalità della stessa. Il diritto di voto e i dividendi relativi alle predette azioni resteranno in ogni caso all’aderente. La disposizione di cui al presente punto 4.5.1-bis – in quanto transitoria e strettamente circoscritta all’operazione di cui sopra - cesserà di produrre i propri effetti alla data di chiusura dell’Operazione stessa, da identificarsi con il momento di estinzione del Finanziamento Azioni Ulteriori, che verrà resa nota dal Comitato Direttivo e comunicata al mercato. Il disposto del presente punto 4.5.1-bis verrà conseguentemente espunto dal testo del patto, in quanto da tale data divenuto privo di qualsivoglia efficacia.

4.5.2 Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche, rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3 A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi quali, il decesso, la cessazione del rapporto di lavoro o del mandato in corso nell'ambito del Gruppo Azimut, il raggiungimento dei 65 anni di età, e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

In particolare, in caso di decesso e di invalidità permanente totale cesseranno i vincoli di intrasferibilità delle azioni in blocco e resteranno in vigore i vincoli di voto e quelli di preventiva offerta in prelazione per il trasferimento delle azioni. Al raggiungimento dei 65 anni di età i) per il caso di trasferimento si applicheranno sul 50% delle Azioni di Blocco le disposizioni riferite alla preventiva offerta in prelazione e ii) al residuo 50% si applicheranno i vincoli di intrasferibilità fino alla prima scadenza utile del Sindacato.

4.5.4 Gli Ulteriori Aderenti fanno parte dell’Area Centrale e agli stessi si applicano, laddove compatibili, le medesime disposizioni riferite agli aderenti a tale Area. Nel caso gli Ulteriori Aderenti si siano costituiti in un’autonoma area, potranno nominare i propri segretari, tenere le proprie riunioni di consultazione in vista di assemblee della Società e nominare un componente del Comitato Direttivo. Alla scadenza del Patto per gli Ulteriori Aderenti cesseranno i vincoli di intrasferibilità, mentre resteranno in vigore i vincoli di voto e per il caso di trasferimento quelli di preventiva offerta in prelazione.

f. Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.6 bis In deroga a quanto previsto dal punto 4.6, ed in virtù di quanto previsto nell’ambito dell’operazione unitaria di acquisto di azioni della Società resa nota al pubblico con comunicato del 21 maggio 2018, la vendita delle azioni acquistate nell’ambito della medesima operazione potrà avvenire a condizioni anche diverse da quelle di cui al predetto punto 4.6. La disposizione di cui al presente punto 4.6 bis – in quanto transitoria e strettamente circoscritta all’operazione di cui sopra – cesserà di produrre i propri effetti alla data di chiusura dell’operazione stessa, da identificarsi con il momento di estinzione del Finanziamento Azioni Ulteriori, che verrà resa nota dal Comitato Direttivo e comunicata al mercato. Il disposto del presente punto 4.6-bis verrà conseguentemente espunto dal testo del patto di sindacato, in quanto da tale data divenuto privo di qualsivoglia efficacia.

g. Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6.

h. Durata del patto. Rinnovo. Recesso

i. Il Sindacato ha durata sino al 7 luglio 2019. Il Sindacato si è tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio con decorrenza dal 7 luglio 2016 e per il triennio 7 luglio 2016 – 7 luglio 2019, non essendo pervenute comunicazioni di recesso da parte di tanti Aderenti le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

4.8.2 Il Sindacato si rinnoverà automaticamente per ulteriori periodi di 3 (tre) anni ciascuno, ferma restando la facoltà di ciascun aderente di inviare, al Presidente del Comitato Direttivo, comunicazione scritta, con un preavviso di 12 mesi rispetto a ciascuna scadenza, di opposizione al rinnovo, con effetto della propria liberazione dal Sindacato a far data dalla scadenza. Il Sindacato non si rinnoverà nel caso in cui pervengano al Presidente del Comitato Direttivo comunicazioni scritte di recesso da parte di tanti aderenti al Sindacato le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

4.8.3 Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco.

4.8.4 In caso di modifica del Sindacato, gli aderenti che non avranno fatto richiesta di modifica potranno, ove dissentano dalla modifica, recedere dal Sindacato entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito presso il registro delle imprese del Sindacato modificato e dovranno, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni secondo quanto previsto dai punti da 4.4.1 a 4.4.7, in base alla diversa tipologia di azioni.

i. Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.r.l. e sono depositate presso:

Banco BPM S.p.a.

Banca Valsabbina S.C.p.A.

Unicredit S.p.a.

Le informazioni di cui al presente estratto sono pubblicate sul sito web: www.azimut-group.com (sezione Gruppo/Azionariato).

13 luglio 2018.

[AQ.1.18.4]


ESTRATTO DEI PATTI PARASOCIALI

di cui all’articolo 122 del Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria

Informazioni essenziali ai sensi dell’articolo 130 del Regolamento Emittenti CONSOB n. 11971/99 e s.m.i. 

(Aggiornamento del 28 settembre 2018)

Ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento Emittenti CONSOB n. 11971/99 e s.m.i., si rende noto che PII2 SARL ("Peninsula"), aderente al Patto di Sindacato di voto e di blocco di Azimut Holding S.p.A., possiede alla data del 28 settembre 2018 una partecipazione pari a n. 3.800.000 diritti di voto che rappresentano il 2,65% del capitale sociale di Azimut Holding S.p.A

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.324.091,54, rappresentato da n. 143.254.497 azioni, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

2. Numero complessivo dei diritti di voto riferiti alle azioni conferite

Sono complessivamente n. 33.508.825 i diritti di voto riferiti alle azioni della Società conferite al patto, che rappresentano il 23,39 % del capitale sociale della medesima.

3. Soggetti aderenti al patto e numero dei diritti di voto riferiti alle azioni e degli strumenti finanziari

Di seguito sono indicati, alla data del 28 settembre 2018, il numero degli aderenti al patto, il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni conferite al patto, nonché la percentuale rappresentata da tali diritti di voto rispetto all’insieme dei diritti di voto delle azioni emesse dalla società.

n. aderenti al Patto di Sindacato

n. diritti di voto delle azioni conferite
al sindacato di voto

% dei diritti di voto delle azioni conferite al sindacato di voto rispetto al capitale sociale della Società

1.953

33.508.825

23,39 %

 

 

4. Contenuto e durata del patto

 

 

4.1 Contenuto del patto

4.1.1 Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. Possono altresì aderire i soggetti rientranti nelle predette categorie che acquistino azioni della Società in conseguenza dell’adesione a piani di stock-option della stessa, o comunque che acquistino azioni della Società al di fuori dei suddetti piani.

È anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

4.1.2 Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

4.1.3 Ciascun aderente dovrà assoggettare anche a vincolo di blocco le proprie azioni nella Società in base al seguente schema.

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da non più di tre anni, il 75 % delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di tre anni e sino a sei anni, il 66% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 34% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di sei anni e sino a nove anni, il 33% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 67% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di nove anni, il 25% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 75% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

4.1.4 Per gli aderenti del Sindacato le Azioni di Blocco di proprietà al 28 settembre 2018 sono complessivamente pari a n. 19.402.219 (13,54 % del capitale sociale).

Le Azioni Escluse dal Blocco di proprietà di detti aderenti alla data del 18 maggio 2015 nonché le ulteriori Azioni Escluse dal Blocco che si sono liberate alla stessa data per effetto del presente punto potranno essere liberamente vendute sul mercato, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7 in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle, ma ciò solo trascorsi 30 giorni dalla predetta data, salvo nel caso in cui l’ aderente aderisca ad una modalità ordinata e congiunta di vendita, che potrà essere posta in essere dal 18 maggio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, con tutte o parte delle sue Azioni Escluse dal Blocco anche in deroga al punto 4.5.1; laddove l'aderente aderisca parzialmente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, le Azioni Escluse dal Blocco non conferite nella predetta operazione possono essere oggetto, in deroga al punto 4.5.1, di accordi che limitino l'alienabilità non oltre il 30 giugno 2016.

Le Azioni Escluse dal Blocco per le quali l’aderente deciderà di aderire alla modalità ordinata e congiunta di vendita non sono soggette al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

Le Azioni Escluse dal Blocco, conferite dall’aderente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, che tuttavia, alla data del 31 dicembre 2015, non abbia portato al loro trasferimento, potranno essere liberamente vendute sul mercato successivamente a tale data, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7, in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle.

4.1.5 Il raggiungimento da parte dell’aderente di un’anzianità superiore nel corso della durata del Sindacato consentirà allo stesso di incrementare la percentuale delle Azioni Escluse dal Blocco secondo quanto previsto dal punto 4.1.3.

4.1.6 Le Azioni Escluse dal Blocco che successivamente al 18 maggio 2015 sono state acquistate dagli aderenti o si sono liberate per effetto di quanto previsto al punto 4.1.5 saranno trasferibili, ma assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

4.1.7 Alle Azioni acquistate dagli aderenti successivamente al 18 maggio 2015 si applicano le percentuali di cui al punto 4.1.3, salvo quanto previsto al punto 4.1.8.

4.1.8 Le percentuali di cui al punto 4.1.3 si applicano ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto disciplinato dal punto 4.1.3, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.

Al contrario, tutte le azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti con modalità diverse da quelle sopra descritte (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.9 Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

4.2 Struttura e organi del patto

4.2.1 Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori"). Gli eventuali Ulteriori Aderenti che rappresentino interessi sostanzialmente omogenei e ce vengano ad assommare azioni della Società complessivamente pari o superiori al 2% del capitale sociale della stessa, possono richiedere al Comitato Direttivo di costituire un’autonoma area.

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

4.2.2 Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti, che si riunirà senza vincoli particolari di forma e assumerà le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei relativi componenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo.

4.2.2. bis 1. In deroga a quanto previsto dal punto 4.2, ed in virtù di quanto previsto nell’ambito dell’operazione unitaria di acquisto di azioni di Azimut Holding S.p.A. resa nota al pubblico con comunicato del 21 maggio 2018, per l’intero periodo di efficacia del presente punto 4.2.2 bis:

PII2 SARL (di seguito anche "Peninsula") avrà il diritto di nominare, nella persona di Nicola Colavito, un proprio rappresentante quale membro del Comitato Direttivo, in sostituzione di un componente dimissionario del Comitato Direttivo. Nicola Colavito scadrà dalla carica insieme con i componenti del Comitato Direttivo in carica alla data della sua nomina e per i successivi rinnovi del Comitato Direttivo Nicola Colavito verrà indicato fra i candidati presentati da Peninsula;

in occasione del primo successivo rinnovo del consiglio di amministrazione della Società e fintantoché il presente punto 4.2.2 bis sarà in vigore, Peninsula avrà il diritto di designare, nella persona di Nicola Colavito, uno dei candidati che saranno indicati nella lista presentata da Timone Fiduciaria S.r.l.;

Peninsula sarà tenuta a, e si impegna a, rispettare tutte le previsioni del Patto e, salvo ove diversamente previsto, le disposizioni applicabili agli Aderenti dovranno ritenersi applicabili altresì a Peninsula;

salvo quanto disposto dal successivo punto 4.5.1-bis e quanto di seguito previsto, Peninsula:

(a) non potrà disporre delle azioni acquistate nell’ambito dell’operazione fino al 31 dicembre 2019 ovvero – se antecedente a tale ultimo termine – sino alla data di chiusura dell’Operazione stessa, da identificarsi con il momento di estinzione del Finanziamento Azioni Ulteriori come infra definito, che verrà resa nota dal Comitato Direttivo e comunicata al mercato (di seguito anche la "Data di Chiusura");

(b) successivamente al 31 dicembre 2019 e sino alla Data di Chiusura che fosse successiva a tale termine, Peninsula potrà disporre - eventualmente anche in deroga al successivo punto 4.6 - delle azioni acquistate nell’ambito dell’operazione previa informativa al Comitato Direttivo, fermo restando che in conseguenza della cessione, anche parziale, delle predette azioni, Peninsula cesserà di essere Aderente al Patto, non sarà più assoggettata alle relative disposizioni e procurerà che Nicola Colavito si dimetta dalla carica di componente del Comitato Direttivo e, ove applicabile, dalla carica di amministratore della Società;

(c) in ogni momento potrà disporre, eventualmente anche in deroga al successivo punto 4.6, delle azioni acquistate nell’ambito dell’Operazione, previa informativa al Comitato Direttivo, nell’ipotesi in cui il Soggetto Finanziatore che ha concesso il Finanziamento Azioni Ulteriori come infra definito abbia fatto valere eventuali clausole di Material Adverse Effect nei confronti di Timone Fiduciaria S.r.l., fermo restando che - in conseguenza della cessione, anche parziale, delle predette azioni - Peninsula cesserà di essere Aderente al Patto, non sarà più assoggettata alle relative disposizioni e procurerà che Nicola Colavito si dimetta dalla carica di componente del Comitato Direttivo e, ove applicabile, dalla carica di amministratore della Società; (*)

(d) per tutto il periodo di vigenza del presente punto 4.2.2 bis, non potrà acquisire ulteriori azioni della Società senza il preventivo consenso del Comitato Direttivo"(*)

2. Qualora il Comitato Direttivo, sulla base del mandato conferito dagli Aderenti, decida di procedere alla vendita di azioni mediante una procedura di accelerated bookbuilding o analoga operazione di vendita unitaria e coordinata che abbia ad oggetto un quantitativo di azioni della Società pari o superiore al 2% del capitale sociale, Peninsula potrà disporre delle azioni acquistate nell’ambito dell’Operazione, aderendo alla suddetta procedura.

3. In deroga alle disposizioni che precedono e ad ogni altra disposizione del patto, Peninsula potrà cedere, anche parzialmente, le azioni acquistate nell’ambito dell’operazione nell’ipotesi in cui abbia acceso, nel contesto dell’operazione, un finanziamento presso un soggetto diverso dal Soggetto Finanziatore che ha concesso il Finanziamento Azioni Ulteriori come infra definito, e – in base alle previsioni di tale ultimo finanziamento – Peninsula debba procedere al rimborso anticipato del finanziamento medesimo in applicazione delle relative pattuizioni ovvero per effetto del pegno ad esso accessorio. Resta fermo che in conseguenza della cessione, anche parziale, delle predette azioni, Peninsula cesserà di essere Aderente al patto, non sarà più assoggettata alle relative disposizioni e procurerà che Nicola Colavito si dimetta dalla carica di componente del Comitato Direttivo e, ove applicabile, dalla carica di amministratore della Società. (*)

4. Il presente punto 4.2.2 bis cesserà di produrre i propri effetti alla data in cui si verifichi uno degli eventi di cui alle precedenti lett. a) b) o c) e di cui al precedente paragrafo 3(*) del presente punto 4.2.2 bis. Il disposto del presente punto 4.2.2 bis verrà conseguentemente espunto dal testo del patto di sindacato, in quanto da tale data divenuto privo di qualsivoglia efficacia. Peninsula non sarà più aderente al Patto e non sarà più assoggettata alle relative disposizioni. Peninsula farà sì che il rappresentante da essa designato nel Comitato Direttivo e nel Consiglio di amministrazione della Società rassegni le proprie dimissioni.

4.2.3 Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni. In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3 Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni. In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

4.4 Obblighi di blocco

4.4.1 Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.

In ogni caso - fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli aderenti - il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2 Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3 Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte vengono assegnate come segue:

a) formata una graduatoria -in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri aderenti in questione);

b) se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

4.4.4 La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5 Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

4.4.6 Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri aderenti l’aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7 Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto - con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4 - ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.4.8 In deroga alle previsioni di cui al presente punto 4.4 e al punto 4.6, è consentita la vendita delle azioni acquistate dall’aderente nell’ambito dell’operazione unitaria di acquisto di azioni della Società resa nota al pubblico con comunicato del 21 maggio 2018, all’esclusivo fine di procedere al rimborso del finanziamento acceso per l’acquisto delle predette azioni, secondo le pattuizioni intercorse con il soggetto finanziatore e sulla base del mandato conferito dagli aderenti al Comitato Direttivo (il "Finanziamento Azioni Ulteriori").

La disposizione di cui al presente punto 4.4.8 – in quanto transitoria e strettamente circoscritta all’operazione di cui sopra – cesserà di produrre i propri effetti alla data di chiusura dell’operazione stessa, da identificarsi con il momento di estinzione del Finanziamento Azioni Ulteriori, che verrà resa nota dal Comitato Direttivo e comunicata al mercato. Il disposto del presente punto 4.4.8 verrà conseguentemente espunto dal testo del Patto di sindacato, in quanto da tale data divenuto privo di qualsivoglia efficacia.

4.5 Ulteriori obbligazioni degli aderenti e ulteriori vicende relative agli aderenti.

4.5.1 Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

4.5.1.-bis In deroga a quanto previsto dal punto 4.5.1 è consentita la costituzione in pegno di tutte le azioni acquisite dall’aderente nell’ambito dell’operazione unitaria di acquisto di azioni della Società resa nota al pubblico con comunicato del 21 maggio 2018, limitatamente alla durata della predetta operazione ed esclusivamente per le finalità della stessa. Il diritto di voto e i dividendi relativi alle predette azioni resteranno in ogni caso all’aderente. La disposizione di cui al presente punto 4.5.1-bis – in quanto transitoria e strettamente circoscritta all’operazione di cui sopra - cesserà di produrre i propri effetti alla data di chiusura dell’Operazione stessa, da identificarsi con il momento di estinzione del Finanziamento Azioni Ulteriori, che verrà resa nota dal Comitato Direttivo e comunicata al mercato. Il disposto del presente punto 4.5.1-bis verrà conseguentemente espunto dal testo del patto, in quanto da tale data divenuto privo di qualsivoglia efficacia.

4.5.2 Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche, rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3 A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi quali, il decesso, la cessazione del rapporto di lavoro o del mandato in corso nell'ambito del Gruppo Azimut, il raggiungimento dei 65 anni di età, e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

In particolare, in caso di decesso e di invalidità permanente totale cesseranno i vincoli di intrasferibilità delle azioni in blocco e resteranno in vigore i vincoli di voto e quelli di preventiva offerta in prelazione per il trasferimento delle azioni. Al raggiungimento dei 65 anni di età i) per il caso di trasferimento si applicheranno sul 50% delle Azioni di Blocco le disposizioni riferite alla preventiva offerta in prelazione e ii) al residuo 50% si applicheranno i vincoli di intrasferibilità fino alla prima scadenza utile del Sindacato.

4.5.4 Gli Ulteriori Aderenti fanno parte dell’Area Centrale e agli stessi si applicano, laddove compatibili, le medesime disposizioni riferite agli aderenti a tale Area. Nel caso gli Ulteriori Aderenti si siano costituiti in un’autonoma area, potranno nominare i propri segretari, tenere le proprie riunioni di consultazione in vista di assemblee della Società e nominare un componente del Comitato Direttivo. Alla scadenza del Patto per gli Ulteriori Aderenti cesseranno i vincoli di intrasferibilità, mentre resteranno in vigore i vincoli di voto e per il caso di trasferimento quelli di preventiva offerta in prelazione.

4.6 Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.6 bis In deroga a quanto previsto dal punto 4.6, ed in virtù di quanto previsto nell’ambito dell’operazione unitaria di acquisto di azioni della Società resa nota al pubblico con comunicato del 21 maggio 2018, la vendita delle azioni acquistate nell’ambito della medesima operazione potrà avvenire a condizioni anche diverse da quelle di cui al predetto punto 4.6. La disposizione di cui al presente punto 4.6 bis – in quanto transitoria e strettamente circoscritta all’operazione di cui sopra – cesserà di produrre i propri effetti alla data di chiusura dell’operazione stessa, da identificarsi con il momento di estinzione del Finanziamento Azioni Ulteriori, che verrà resa nota dal Comitato Direttivo e comunicata al mercato. Il disposto del presente punto 4.6-bis verrà conseguentemente espunto dal testo del patto di sindacato, in quanto da tale data divenuto privo di qualsivoglia efficacia.

4.7 Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6.

4.8 Durata del patto. Rinnovo. Recesso

4.8.1 Il Sindacato ha durata sino al 7 luglio 2019. Il Sindacato si è tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio con decorrenza dal 7 luglio 2016 e per il triennio 7 luglio 2016 – 7 luglio 2019, non essendo pervenute comunicazioni di recesso da parte di tanti Aderenti le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

4.8.2 Il Sindacato si rinnoverà automaticamente per ulteriori periodi di 3 (tre) anni ciascuno, ferma restando la facoltà di ciascun aderente di inviare, al Presidente del Comitato Direttivo, comunicazione scritta, con un preavviso di 12 mesi rispetto a ciascuna scadenza, di opposizione al rinnovo, con effetto della propria liberazione dal Sindacato a far data dalla scadenza. Il Sindacato non si rinnoverà nel caso in cui pervengano al Presidente del Comitato Direttivo comunicazioni scritte di recesso da parte di tanti aderenti al Sindacato le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

4.8.3 Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco.

4.8.4 In caso di modifica del Sindacato, gli aderenti che non avranno fatto richiesta di modifica potranno, ove dissentano dalla modifica, recedere dal Sindacato entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito presso il registro delle imprese del Sindacato modificato e dovranno, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni secondo quanto previsto dai punti da 4.4.1 a 4.4.7, in base alla diversa tipologia di azioni.

4.9 Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.r.l. e sono depositate presso:

Banco BPM S.p.a.

Banca Valsabbina S.C.p.A.

Unicredit S.p.a.

Le informazioni di cui al presente estratto sono pubblicate sul sito web: www.azimut-group.com (sezione Gruppo/Azionariato).

03 ottobre 2018

[AQ.1.18.5]


ESTRATTO DEI PATTI PARASOCIALI

di cui all’articolo 122 del Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria

Informazioni essenziali ai sensi dell’articolo 130 del Regolamento Emittenti CONSOB n. 11971/99 e s.m.i. 

(Aggiornamento del 31 dicembre 2018)

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.324.091,54, rappresentato da n. 143.254.497 azioni, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

2. Numero complessivo dei diritti di voto riferiti alle azioni conferite

Sono complessivamente n. 33.574.930 i diritti di voto riferiti alle azioni della Società conferite al patto, che rappresentano il 23,44 % del capitale sociale della medesima.

3. Soggetti aderenti al patto e numero dei diritti di voto riferiti alle azioni e degli strumenti finanziari

Di seguito sono indicati, alla data del 31 dicembre 20 18, il numero degli aderenti al patto, il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni conferite al patto, nonché la percentuale rappresentata da tali diritti di voto rispetto all’insieme dei diritti di voto delle azioni emesse dalla società.

PII2 SARL

3.800.000

11,32%

2,65%

n. 1.959 ALTRI ADERENTI

29.774.930

88,68%

20,79%

TOTALE

33.574.930

100,00%

23,44%

 

 

 

Si precisa che le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore al 1% del capitale sociale della Società sono state sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero dei diritti di voto delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati.

 

 

 

4. Contenuto e durata del patto

4.1 Contenuto del patto

4.1.1 Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. Possono altresì aderire i soggetti rientranti nelle predette categorie che acquistino azioni della Società in conseguenza dell’adesione a piani di stock-option della stessa, o comunque che acquistino azioni della Società al di fuori dei suddetti piani.

È anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

4.1.2 Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

4.1.3 Ciascun aderente dovrà assoggettare anche a vincolo di blocco le proprie azioni nella Società in base al seguente schema.

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da non più di tre anni, il 75 % delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di tre anni e sino a sei anni, il 66% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 34% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di sei anni e sino a nove anni, il 33% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 67% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal B locco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di nove anni, il 25% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 75% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

4.1.4 Per gli aderenti del Sindacato le Azioni di Blocco di proprietà al 31 dicembre 2018 sono complessivamente pari a n. 19.413.529 (13,55 % del capitale sociale).

Le Azioni Escluse dal Blocco di proprietà di detti aderenti alla data del 18 maggio 2015 nonché le ulteriori Azioni Escluse dal Blocco che si sono liberate alla stessa data per effetto del presente punto potranno essere liberamente vendute sul mercato, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7 in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle, ma ciò solo trascorsi 30 giorni dalla predetta data, salvo nel caso in cui l’ aderente aderisca ad una modalità ordinata e congiunta di vendita, che potrà essere posta in essere dal 18 maggio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, con tutte o parte delle sue Azioni Escluse dal Blocco anche in deroga al punto 4.5.1; laddove l'aderente aderisca parzialmente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, le Azioni Escluse dal Blocco non conferite nella predetta operazione possono essere oggetto, in deroga al punto 4.5.1, di accordi che limitino l'alienabilità non oltre il 30 giugno 2016.

Le Azioni Escluse dal Blocco per le quali l’aderente deciderà di aderire alla modalità ordinata e congiunta di vendita non sono soggette al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

Le Azioni Escluse dal Blocco, conferite dall’aderente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, che tuttavia, alla data del 31 dicembre 2015, non abbia portato al loro trasferimento, potranno essere liberamente vendute sul mercato successivamente a tale data, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7, in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle.

4.1.5 Il raggiungimento da parte dell’aderente di un’anzianità superiore nel corso della durata del Sindacato consentirà allo stesso di incrementare la percentuale delle Azioni Escluse dal Blocco secondo quanto previsto dal punto 4.1.3.

4.1.6 Le Azioni Escluse dal Blocco che successivamente al 18 maggio 2015 sono state acquistate dagli aderenti o si sono liberate per effetto di quanto previsto al punto 4.1.5 saranno trasferibili, ma assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

4.1.7 Alle Azioni acquistate dagli aderenti successivamente al 18 maggio 2015 si applicano le percentuali di cui al punto 4.1.3, salvo quanto previsto al punto 4.1.8.

4.1.8 Le percentuali di cui al punto 4.1.3 si applicano ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto disciplinato dal punto 4.1.3, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.

Al contrario, tutte le azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti con modalità diverse da quelle sopra descritte (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.9 Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

4.2 Struttura e organi del patto

4.2.1 Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori"). Gli eventuali Ulteriori Aderenti che rappresentino interessi sostanzialmente omogenei e ce vengano ad assommare azioni della Società complessivamente pari o superiori al 2% del capitale sociale della stessa, possono richiedere al Comitato Direttivo di costituire un’autonoma area.

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

4.2.2 Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti, che si riunirà senza vincoli particolari di forma e assumerà le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei relativi componenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo.

4.2.2. bis 1. In deroga a quanto previsto dal punto 4.2, ed in virtù di quanto previsto nell’ambito dell’operazione unitaria di acquisto di azioni di Azimut Holding S.p.A. resa nota al pubblico con comunicato del 21 maggio 2018, per l’intero periodo di efficacia del presente punto 4.2.2 bis:

PII2 SARL (di seguito anche "Peninsula") avrà il diritto di nominare, nella persona di Nicola Colavito, un proprio rappresentante quale membro del Comitato Direttivo, in sostituzione di un componente dimissionario del Comitato Direttivo. Nicola Colavito scadrà dalla carica insieme con i componenti del Comitato Direttivo in carica alla data della sua nomina e per i successivi rinnovi del Comitato Direttivo Nicola Colavito verrà indicato fra i candidati presentati da Peninsula;

in occasione del primo successivo rinnovo del consiglio di amministrazione della Società e fintantoché il presente punto 4.2.2 bis sarà in vigore, Peninsula avrà il diritto di designare, nella persona di Nicola Colavito, uno dei candidati che saranno indicati nella lista presentata da Timone Fiduciaria S.r.l.;

Peninsula sarà tenuta a, e si impegna a, rispettare tutte le previsioni del Patto e, salvo ove diversamente previsto, le disposizioni applicabili agli Aderenti dovranno ritenersi applicabili altresì a Peninsula;

salvo quanto disposto dal successivo punto 4.5.1-bis e quanto di seguito previsto, Peninsula:

(a) non potrà disporre delle azioni acquistate nell’ambito dell’operazione fino al 31 dicembre 2019 ovvero – se antecedente a tale ultimo termine – sino alla data di chiusura dell’Operazione stessa, da identificarsi con il momento di estinzione del Finanziamento Azioni Ulteriori come infra definito, che verrà resa nota dal Comitato Direttivo e comunicata al mercato (di seguito anche la "Data di Chiusura");

(b) successivamente al 31 dicembre 2019 e sino alla Data di Chiusura che fosse successiva a tale termine, Peninsula potrà disporre - eventualmente anche in deroga al successivo punto 4.6 - delle azioni acquistate nell’ambito dell’operazione previa informativa al Comitato Direttivo, fermo restando che in conseguenza della cessione, anche parziale, delle predette azioni, Peninsula cesserà di essere Aderente al Patto, non sarà più assoggettata alle relative disposizioni e procurerà che Nicola Colavito si dimetta dalla carica di componente del Comitato Direttivo e, ove applicabile, dalla carica di amministratore della Società;

(c) in ogni momento potrà disporre, eventualmente anche in deroga al successivo punto 4.6, delle azioni acquistate nell’ambito dell’Operazione, previa informativa al Comitato Direttivo, nell’ipotesi in cui il Soggetto Finanziatore che ha concesso il Finanziamento Azioni Ulteriori come infra definito abbia fatto valere eventuali clausole di Material Adverse Effect nei confronti di Timone Fiduciaria S.r.l., fermo restando che - in conseguenza della cessione, anche parziale, delle predette azioni - Peninsula cesserà di essere Aderente al Patto, non sarà più assoggettata alle relative disposizioni e procurerà che Nicola Colavito si dimetta dalla carica di componente del Comitato Direttivo e, ove applicabile, dalla carica di amministratore della Società;

(d) per tutto il periodo di vigenza del presente punto 4.2.2 bis, non potrà acquisire ulteriori azioni della Società senza il preventivo consenso del Comitato Direttivo.

2. Qualora il Comitato Direttivo, sulla base del mandato conferito dagli Aderenti, decida di procedere alla vendita di azioni mediante una procedura di accelerated bookbuilding o analoga operazione di vendita unitaria e coordinata che abbia ad oggetto un quantitativo di azioni della Società pari o superiore al 2% del capitale sociale, Peninsula potrà disporre delle azioni acquistate nell’ambito dell’Operazione, aderendo alla suddetta procedura.

3. In deroga alle disposizioni che precedono e ad ogni altra disposizione del patto, Peninsula potrà cedere, anche parzialmente, le azioni acquistate nell’ambito dell’operazione nell’ipotesi in cui abbia acceso, nel contesto dell’operazione, un finanziamento presso un soggetto diverso dal Soggetto Finanziatore che ha concesso il Finanziamento Azioni Ulteriori come infra definito, e – in base alle previsioni di tale ultimo finanziamento – Peninsula debba procedere al rimborso anticipato del finanziamento medesimo in applicazione delle relative pattuizioni ovvero per effetto del pegno ad esso accessorio. Resta fermo che in conseguenza della cessione, anche parziale, delle predette azioni, Peninsula cesserà di essere Aderente al patto, non sarà più assoggettata alle relative disposizioni e procurerà che Nicola Colavito si dimetta dalla carica di componente del Comitato Direttivo e, ove applicabile, dalla carica di amministratore della Società.

4. Il presente punto 4.2.2 bis cesserà di produrre i propri effetti alla data in cui si verifichi uno degli eventi di cui alle precedenti lett. a) b) o c) e di cui al precedente paragrafo 3 del presente punto 4.2.2 bis. Il disposto del presente punto 4.2.2 bis verrà conseguentemente espunto dal testo del patto di sindacato, in quanto da tale data divenuto privo di qualsivoglia efficacia. Peninsula non sarà più aderente al Patto e non sarà più assoggettata alle relative disposizioni. Peninsula farà sì che il rappresentante da essa designato nel Comitato Direttivo e nel Consiglio di amministrazione della Società rassegni le proprie dimissioni.

4.2.3 Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni. In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3 Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni. In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

4.4 Obblighi di blocco

4.4.1 Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.

In ogni caso - fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli aderenti - il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2 Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3 Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte vengono assegnate come segue:

a) formata una graduatoria -in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri aderenti in questione);

b) se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

4.4.4 La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5 Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

4.4.6 Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri aderenti l’aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7 Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto - con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4 - ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.4.8 In deroga alle previsioni di cui al presente punto 4.4 e al punto 4.6, è consentita la vendita delle azioni acquistate dall’aderente nell’ambito dell’operazione unitaria di acquisto di azioni della Società resa nota al pubblico con comunicato del 21 maggio 2018, all’esclusivo fine di procedere al rimborso del finanziamento acceso per l’acquisto delle predette azioni, secondo le pattuizioni intercorse con il soggetto finanziatore e sulla base del mandato conferito dagli aderenti al Comitato Direttivo (il "Finanziamento Azioni Ulteriori").

La disposizione di cui al presente punto 4.4.8 – in quanto transitoria e strettamente circoscritta all’operazione di cui sopra – cesserà di produrre i propri effetti alla data di chiusura dell’operazione stessa, da identificarsi con il momento di estinzione del Finanziamento Azioni Ulteriori, che verrà resa nota dal Comitato Direttivo e comunicata al mercato. Il disposto del presente punto 4.4.8 verrà conseguentemente espunto dal testo del Patto di sindacato, in quanto da tale data divenuto privo di qualsivoglia efficacia.

4.5 Ulteriori obbligazioni degli aderenti e ulteriori vicende relative agli aderenti.

4.5.1 Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

4.5.1.-bis In deroga a quanto previsto dal punto 4.5.1 è consentita la costituzione in pegno di tutte le azioni acquisite dall’aderente nell’ambito dell’operazione unitaria di acquisto di azioni della Società resa nota al pubblico con comunicato del 21 maggio 2018, limitatamente alla durata della predetta operazione ed esclusivamente per le finalità della stessa. Il diritto di voto e i dividendi relativi alle predette azioni resteranno in ogni caso all’aderente. La disposizione di cui al presente punto 4.5.1-bis – in quanto transitoria e strettamente circoscritta all’operazione di cui sopra - cesserà di produrre i propri effetti alla data di chiusura dell’Operazione stessa, da identificarsi con il momento di estinzione del Finanziamento Azioni Ulteriori, che verrà resa nota dal Comitato Direttivo e comunicata al mercato. Il disposto del presente punto 4.5.1-bis verrà conseguentemente espunto dal testo del patto, in quanto da tale data divenuto privo di qualsivoglia efficacia.

4.5.2 Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche, rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3 A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi quali, il decesso, la cessazione del rapporto di lavoro o del mandato in corso nell'ambito del Gruppo Azimut, il raggiungimento dei 65 anni di età, e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

In particolare, in caso di decesso e di invalidità permanente totale cesseranno i vincoli di intrasferibilità delle azioni in blocco e resteranno in vigore i vincoli di voto e quelli di preventiva offerta in prelazione per il trasferimento delle azioni. Al raggiungimento dei 65 anni di età i) per il caso di trasferimento si applicheranno sul 50% delle Azioni di Blocco le disposizioni riferite alla preventiva offerta in prelazione e ii) al residuo 50% si applicheranno i vincoli di intrasferibilità fino alla prima scadenza utile del Sindacato.

4.5.4 Gli Ulteriori Aderenti fanno parte dell’Area Centrale e agli stessi si applicano, laddove compatibili, le medesime disposizioni riferite agli aderenti a tale Area. Nel caso gli Ulteriori Aderenti si siano costituiti in un’autonoma area, potranno nominare i propri segretari, tenere le proprie riunioni di consultazione in vista di assemblee della Società e nominare un componente del Comitato Direttivo. Alla scadenza del Patto per gli Ulteriori Aderenti cesseranno i vincoli di intrasferibilità, mentre resteranno in vigore i vincoli di voto e per il caso di trasferimento quelli di preventiva offerta in prelazione.

4.6 Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.6 bis In deroga a quanto previsto dal punto 4.6, ed in virtù di quanto previsto nell’ambito dell’operazione unitaria di acquisto di azioni della Società resa nota al pubblico con comunicato del 21 maggio 2018, la vendita delle azioni acquistate nell’ambito della medesima operazione potrà avvenire a condizioni anche diverse da quelle di cui al predetto punto 4.6. La disposizione di cui al presente punto 4.6 bis – in quanto transitoria e strettamente circoscritta all’operazione di cui sopra – cesserà di produrre i propri effetti alla data di chiusura dell’operazione stessa, da identificarsi con il momento di estinzione del Finanziamento Azioni Ulteriori, che verrà resa nota dal Comitato Direttivo e comunicata al mercato. Il disposto del presente punto 4.6-bis verrà conseguentemente espunto dal testo del patto di sindacato, in quanto da tale data divenuto privo di qualsivoglia efficacia.

4.7 Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6.

4.8 Durata del patto. Rinnovo. Recesso

4.8.1 Il Sindacato ha durata sino al 7 luglio 2019. Il Sindacato si è tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio con decorrenza dal 7 luglio 2016 e per il triennio 7 luglio 2016 – 7 luglio 2019, non essendo pervenute comunicazioni di recesso da parte di tanti Aderenti le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco. (*)

4.8.2 Il Sindacato si rinnoverà automaticamente per ulteriori periodi di 3 (tre) anni ciascuno, ferma restando la facoltà di ciascun aderente di inviare, al Presidente del Comitato Direttivo, comunicazione scritta, con un preavviso di 12 mesi rispetto a ciascuna scadenza, di opposizione al rinnovo, con effetto della propria liberazione dal Sindacato a far data dalla scadenza. Il Sindacato non si rinnoverà nel caso in cui pervengano al Presidente del Comitato Direttivo comunicazioni scritte di recesso da parte di tanti aderenti al Sindacato le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

4.8.3 Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco.

4.8.4 In caso di modifica del Sindacato, gli aderenti che non avranno fatto richiesta di modifica potranno, ove dissentano dalla modifica, recedere dal Sindacato entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito presso il registro delle imprese del Sindacato modificato e dovranno, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni secondo quanto previsto dai punti da 4.4.1 a 4.4.7, in base alla diversa tipologia di azioni.

4.9 Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.r.l. e sono depositate presso:

Banco BPM S.p.a.

Banca Valsabbina S.C.p.A.

Unicredit S.p.a.

Le informazioni di cui al presente estratto sono pubblicate sul sito web: www.azimut-group.com (sezione Gruppo/Azionariato).

(*) Come da precedente aggiornamento del 10 luglio 2018, il Patto di sindacato di voto e di blocco si è tacitamente rinnovato - con effetto dal 7 luglio 2019 - per il triennio 7 luglio 2019 – 7 luglio 2022.

31 dicembre 2018.

[AQ.1.18.6]


  ESTRATTO DEI PATTI PARASOCIALI

di cui all’articolo 122 del Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria

Informazioni essenziali ai sensi dell’articolo 130 del Regolamento Emittenti CONSOB n. 11971/99 e s.m.i. 

(Aggiornamento del 7 luglio 2019)

1. Società i cui strumentu finanziari sono oggetto del patto

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.324.091,54, rappresentato da n. 143.254.497 azioni, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

2. Numero complessivo dei diritti di voto

Sono complessivamente n. 34.905.110 i diritti di voto riferiti alle azioni della Società conferite al patto, che rappresentano il 24,37 % del capitale sociale della medesima.

3. Soggetti aderenti al patto e numero dei diritti di voto riferiti alle azioni e degli strumenti finanziari

Di seguito sono indicati, alla data del 7 luglio 2019, il numero degli aderenti al patto, il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni conferite al patto, nonché la percentuale rappresentata da tali diritti di voto rispetto all’insieme dei diritti di voto delle azioni emesse dalla società.

n. aderenti al Patto di Sindacato

n. diritti di voto delle azioni conferite
al sindacato di voto

% dei diritti di voto delle azioni conferite al sindacato di voto rispetto al capitale sociale della Società

1.995

34.905.110

24,37 %

 

 

 

 

 

4. Contenuto e durata del patto

4.1 Contenuto del patto

4.1.1 Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. Possono altresì aderire i soggetti rientranti nelle predette categorie che acquistino azioni della Società in conseguenza dell’adesione a piani di stock-option della stessa, o comunque che acquistino azioni della Società al di fuori dei suddetti piani.

È anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

4.1.2 Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

4.1.3 Ciascun aderente dovrà assoggettare anche a vincolo di blocco le proprie azioni nella Società in base al seguente schema.

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da non più di tre anni, il 75 % delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di tre anni e sino a sei anni, il 66% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 34% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di sei anni e sino a nove anni, il 33% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 67% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di nove anni, il 25% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 75% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

4.1.4 Per gli aderenti del Sindacato le Azioni di Blocco di proprietà al 7 luglio 2019 sono complessivamente pari a n. 20.025.552 (13,98 % del capitale sociale).

Le Azioni Escluse dal Blocco di proprietà di detti aderenti alla data del 18 maggio 2015 nonché le ulteriori Azioni Escluse dal Blocco che si sono liberate alla stessa data per effetto del presente punto potranno essere liberamente vendute sul mercato, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7 in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle, ma ciò solo trascorsi 30 giorni dalla predetta data, salvo nel caso in cui l’ aderente aderisca ad una modalità ordinata e congiunta di vendita, che potrà essere posta in essere dal 18 maggio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, con tutte o parte delle sue Azioni Escluse dal Blocco anche in deroga al punto 4.5.1; laddove l'aderente aderisca parzialmente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, le Azioni Escluse dal Blocco non conferite nella predetta operazione possono essere oggetto, in deroga al punto 4.5.1, di accordi che limitino l'alienabilità non oltre il 30 giugno 2016.

Le Azioni Escluse dal Blocco per le quali l’aderente deciderà di aderire alla modalità ordinata e congiunta di vendita non sono soggette al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

Le Azioni Escluse dal Blocco, conferite dall’aderente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, che tuttavia, alla data del 31 dicembre 2015, non abbia portato al loro trasferimento, potranno essere liberamente vendute sul mercato successivamente a tale data, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7, in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle.

4.1.5 Il raggiungimento da parte dell’aderente di un’anzianità superiore nel corso della durata del Sindacato consentirà allo stesso di incrementare la percentuale delle Azioni Escluse dal Blocco secondo quanto previsto dal punto 4.1.3.

4.1.6 Le Azioni Escluse dal Blocco che successivamente al 18 maggio 2015 sono state acquistate dagli aderenti o si sono liberate per effetto di quanto previsto al punto 4.1.5 saranno trasferibili, ma assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

4.1.7 Alle Azioni acquistate dagli aderenti successivamente al 18 maggio 2015 si applicano le percentuali di cui al punto 4.1.3, salvo quanto previsto al punto 4.1.8.

4.1.8 Le percentuali di cui al punto 4.1.3 si applicano ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto disciplinato dal punto 4.1.3, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.

Al contrario, tutte le azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti con modalità diverse da quelle sopra descritte (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.9 Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

4.2 Struttura e organi del patto

4.2.1 Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori"). Gli eventuali Ulteriori Aderenti che rappresentino interessi sostanzialmente omogenei e ce vengano ad assommare azioni della Società complessivamente pari o superiori al 2% del capitale sociale della stessa, possono richiedere al Comitato Direttivo di costituire un’autonoma area.

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

4.2.2 Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti, che si riunirà senza vincoli particolari di forma e assumerà le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei relativi componenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo.

4.2.2. bis 1. In deroga a quanto previsto dal punto 4.2, ed in virtù di quanto previsto nell’ambito dell’operazione unitaria di acquisto di azioni di Azimut Holding S.p.A. resa nota al pubblico con comunicato del 21 maggio 2018, per l’intero periodo di efficacia del presente punto 4.2.2 bis:

PII2 SARL (di seguito anche "Peninsula") avrà il diritto di nominare, nella persona di Nicola Colavito, un proprio rappresentante quale membro del Comitato Direttivo, in sostituzione di un componente dimissionario del Comitato Direttivo. Nicola Colavito scadrà dalla carica insieme con i componenti del Comitato Direttivo in carica alla data della sua nomina e per i successivi rinnovi del Comitato Direttivo Nicola Colavito verrà indicato fra i candidati presentati da Peninsula;

in occasione del primo successivo rinnovo del consiglio di amministrazione della Società e fintantoché il presente punto 4.2.2 bis sarà in vigore, Peninsula avrà il diritto di designare, nella persona di Nicola Colavito, uno dei candidati che saranno indicati nella lista presentata da Timone Fiduciaria S.r.l.;

Peninsula sarà tenuta a, e si impegna a, rispettare tutte le previsioni del Patto e, salvo ove diversamente previsto, le disposizioni applicabili agli Aderenti dovranno ritenersi applicabili altresì a Peninsula;

salvo quanto disposto dal successivo punto 4.5.1-bis e quanto di seguito previsto, Peninsula:

(a) non potrà disporre delle azioni acquistate nell’ambito dell’operazione fino al 31 dicembre 2019 ovvero – se antecedente a tale ultimo termine – sino alla data di chiusura dell’Operazione stessa, da identificarsi con il momento di estinzione del Finanziamento Azioni Ulteriori come infra definito, che verrà resa nota dal Comitato Direttivo e comunicata al mercato (di seguito anche la "Data di Chiusura");

(b) successivamente al 31 dicembre 2019 e sino alla Data di Chiusura che fosse successiva a tale termine, Peninsula potrà disporre - eventualmente anche in deroga al successivo punto 4.6 - delle azioni acquistate nell’ambito dell’operazione previa informativa al Comitato Direttivo, fermo restando che in conseguenza della cessione, anche parziale, delle predette azioni, Peninsula cesserà di essere Aderente al Patto, non sarà più assoggettata alle relative disposizioni e procurerà che Nicola Colavito si dimetta dalla carica di componente del Comitato Direttivo e, ove applicabile, dalla carica di amministratore della Società;

(c) in ogni momento potrà disporre, eventualmente anche in deroga al successivo punto 4.6, delle azioni acquistate nell’ambito dell’Operazione, previa informativa al Comitato Direttivo, nell’ipotesi in cui il Soggetto Finanziatore che ha concesso il Finanziamento Azioni Ulteriori come infra definito abbia fatto valere eventuali clausole di Material Adverse Effect nei confronti di Timone Fiduciaria S.r.l., fermo restando che - in conseguenza della cessione, anche parziale, delle predette azioni - Peninsula cesserà di essere Aderente al Patto, non sarà più assoggettata alle relative disposizioni e procurerà che Nicola Colavito si dimetta dalla carica di componente del Comitato Direttivo e, ove applicabile, dalla carica di amministratore della Società;

(d) per tutto il periodo di vigenza del presente punto 4.2.2 bis, non potrà acquisire ulteriori azioni della Società senza il preventivo consenso del Comitato Direttivo.

2. Qualora il Comitato Direttivo, sulla base del mandato conferito dagli Aderenti, decida di procedere alla vendita di azioni mediante una procedura di accelerated bookbuilding o analoga operazione di vendita unitaria e coordinata che abbia ad oggetto un quantitativo di azioni della Società pari o superiore al 2% del capitale sociale, Peninsula potrà disporre delle azioni acquistate nell’ambito dell’Operazione, aderendo alla suddetta procedura.

3. In deroga alle disposizioni che precedono e ad ogni altra disposizione del patto, Peninsula potrà cedere, anche parzialmente, le azioni acquistate nell’ambito dell’operazione nell’ipotesi in cui abbia acceso, nel contesto dell’operazione, un finanziamento presso un soggetto diverso dal Soggetto Finanziatore che ha concesso il Finanziamento Azioni Ulteriori come infra definito, e – in base alle previsioni di tale ultimo finanziamento – Peninsula debba procedere al rimborso anticipato del finanziamento medesimo in applicazione delle relative pattuizioni ovvero per effetto del pegno ad esso accessorio. Resta fermo che in conseguenza della cessione, anche parziale, delle predette azioni, Peninsula cesserà di essere Aderente al patto, non sarà più assoggettata alle relative disposizioni e procurerà che Nicola Colavito si dimetta dalla carica di componente del Comitato Direttivo e, ove applicabile, dalla carica di amministratore della Società.

4. Il presente punto 4.2.2 bis cesserà di produrre i propri effetti alla data in cui si verifichi uno degli eventi di cui alle precedenti lett. a) b) o c) e di cui al precedente paragrafo 3 del presente punto 4.2.2 bis. Il disposto del presente punto 4.2.2 bis verrà conseguentemente espunto dal testo del patto di sindacato, in quanto da tale data divenuto privo di qualsivoglia efficacia. Peninsula non sarà più aderente al Patto e non sarà più assoggettata alle relative disposizioni. Peninsula farà sì che il rappresentante da essa designato nel Comitato Direttivo e nel Consiglio di amministrazione della Società rassegni le proprie dimissioni.

4.2.3 Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni. In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3 Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni. In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

4.4 Obblighi di blocco

4.4.1 Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.

In ogni caso - fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli aderenti - il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2 Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3 Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte vengono assegnate come segue:

a) formata una graduatoria -in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri aderenti in questione);

b) se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

4.4.4 La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5 Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

4.4.6 Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri aderenti l’aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7 Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto - con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4 - ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.4.8 In deroga alle previsioni di cui al presente punto 4.4 e al punto 4.6, è consentita la vendita delle azioni acquistate dall’aderente nell’ambito dell’operazione unitaria di acquisto di azioni della Società resa nota al pubblico con comunicato del 21 maggio 2018, all’esclusivo fine di procedere al rimborso del finanziamento acceso per l’acquisto delle predette azioni, secondo le pattuizioni intercorse con il soggetto finanziatore e sulla base del mandato conferito dagli aderenti al Comitato Direttivo (il "Finanziamento Azioni Ulteriori").

La disposizione di cui al presente punto 4.4.8 – in quanto transitoria e strettamente circoscritta all’operazione di cui sopra – cesserà di produrre i propri effetti alla data di chiusura dell’operazione stessa, da identificarsi con il momento di estinzione del Finanziamento Azioni Ulteriori, che verrà resa nota dal Comitato Direttivo e comunicata al mercato. Il disposto del presente punto 4.4.8 verrà conseguentemente espunto dal testo del Patto di sindacato, in quanto da tale data divenuto privo di qualsivoglia efficacia.

4.5 Ulteriori obbligazioni degli aderenti e ulteriori vicende relative agli aderenti

4.5.1 Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

4.5.1.-bis In deroga a quanto previsto dal punto 4.5.1 è consentita la costituzione in pegno di tutte le azioni acquisite dall’aderente nell’ambito dell’operazione unitaria di acquisto di azioni della Società resa nota al pubblico con comunicato del 21 maggio 2018, limitatamente alla durata della predetta operazione ed esclusivamente per le finalità della stessa. Il diritto di voto e i dividendi relativi alle predette azioni resteranno in ogni caso all’aderente. La disposizione di cui al presente punto 4.5.1-bis – in quanto transitoria e strettamente circoscritta all’operazione di cui sopra - cesserà di produrre i propri effetti alla data di chiusura dell’Operazione stessa, da identificarsi con il momento di estinzione del Finanziamento Azioni Ulteriori, che verrà resa nota dal Comitato Direttivo e comunicata al mercato. Il disposto del presente punto 4.5.1-bis verrà conseguentemente espunto dal testo del patto, in quanto da tale data divenuto privo di qualsivoglia efficacia.

4.5.2 Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche, rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3 A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi quali, il decesso, la cessazione del rapporto di lavoro o del mandato in corso nell'ambito del Gruppo Azimut, il raggiungimento dei 65 anni di età, e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

In particolare, in caso di decesso e di invalidità permanente totale cesseranno i vincoli di intrasferibilità delle azioni in blocco e resteranno in vigore i vincoli di voto e quelli di preventiva offerta in prelazione per il trasferimento delle azioni. Al raggiungimento dei 65 anni di età i) per il caso di trasferimento si applicheranno sul 50% delle Azioni di Blocco le disposizioni riferite alla preventiva offerta in prelazione e ii) al residuo 50% si applicheranno i vincoli di intrasferibilità fino alla prima scadenza utile del Sindacato.

4.5.4 Gli Ulteriori Aderenti fanno parte dell’Area Centrale e agli stessi si applicano, laddove compatibili, le medesime disposizioni riferite agli aderenti a tale Area. Nel caso gli Ulteriori Aderenti si siano costituiti in un’autonoma area, potranno nominare i propri segretari, tenere le proprie riunioni di consultazione in vista di assemblee della Società e nominare un componente del Comitato Direttivo. Alla scadenza del Patto per gli Ulteriori Aderenti cesseranno i vincoli di intrasferibilità, mentre resteranno in vigore i vincoli di voto e per il caso di trasferimento quelli di preventiva offerta in prelazione.

4.6 Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.6 bis In deroga a quanto previsto dal punto 4.6, ed in virtù di quanto previsto nell’ambito dell’operazione unitaria di acquisto di azioni della Società resa nota al pubblico con comunicato del 21 maggio 2018, la vendita delle azioni acquistate nell’ambito della medesima operazione potrà avvenire a condizioni anche diverse da quelle di cui al predetto punto 4.6. La disposizione di cui al presente punto 4.6 bis – in quanto transitoria e strettamente circoscritta all’operazione di cui sopra – cesserà di produrre i propri effetti alla data di chiusura dell’operazione stessa, da identificarsi con il momento di estinzione del Finanziamento Azioni Ulteriori, che verrà resa nota dal Comitato Direttivo e comunicata al mercato. Il disposto del presente punto 4.6-bis verrà conseguentemente espunto dal testo del patto di sindacato, in quanto da tale data divenuto privo di qualsivoglia efficacia.

4.7 Clausola penale 

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6.

4.8 Durata del patto. Rinnovo. Recesso

4.8.1 Il Sindacato ha durata sino al 7 luglio 2022. IIl Sindacato si è tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio con decorrenza dal 7 luglio 2019 e per il triennio 7 luglio 2019 - 7 luglio 2022, non essendo pervenute comunicazioni di recesso da parte di tanti Aderenti le cui partecipazioni rappresentino  più del 51% (cinquantunopercento)della Azioni di Blocco.

4.8.2 Il Sindacato si rinnoverà automaticamente per ulteriori periodi di 3 (tre) anni ciascuno, ferma restando la facoltà di ciascun aderente di inviare, al Presidente del Comitato Direttivo, comunicazione scritta, con un preavviso di 12 mesi rispetto a ciascuna scadenza, di opposizione al rinnovo, con effetto della propria liberazione dal Sindacato a far data dalla scadenza. Il Sindacato non si rinnoverà nel caso in cui pervengano al Presidente del Comitato Direttivo comunicazioni scritte di recesso da parte di tanti aderenti al Sindacato le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

4.8.3 Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco.

4.8.4 In caso di modifica del Sindacato, gli aderenti che non avranno fatto richiesta di modifica potranno, ove dissentano dalla modifica, recedere dal Sindacato entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito presso il registro delle imprese del Sindacato modificato e dovranno, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni secondo quanto previsto dai punti da 4.4.1 a 4.4.7, in base alla diversa tipologia di azioni.

4.9 Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.r.l. e sono depositate presso:

Banco BPM S.p.a.

Banca Valsabbina S.C.p.A.

Unicredit S.p.a.

Le informazioni di cui al presente estratto sono pubblicate sul sito web: www.azimut-group.com (sezione Gruppo/Azionariato).

12 luglio 2019

[AQ.1.19.1]


 ESTRATTO DEI PATTI PARASOCIALI

di cui all’articolo 122 del Testo Unico in materia di Intermediazione FinanziariaInformazioni essenziali ai sensi dell’articolo 130 del Regolamento Emittenti CONSOB n. 11971/99 e s.m.i. 

(Aggiornamento del 31 dicembre 2019)

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.324.091,54, rappresentato da n. 143.254.497 azioni, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

2. Numero complessivo dei diritti di voto riferiti alle azioni conferite

Sono complessivamente n. 34.536.171 i diritti di voto riferiti alle azioni della Società conferite al patto, che rappresentano il 24,11 % del capitale sociale della medesima.

3. Soggetti aderenti al patto e numero dei diritti di voto riferiti alle azioni e degli strumenti finanziari

Di seguito sono indicati, alla data del 31 dicembre 2019, il numero degli aderenti al patto, il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni conferite al patto, nonché la percentuale rappresentata da tali diritti di voto rispetto all’insieme dei diritti di voto delle azioni emesse dalla società.

PII2 SARL

3.867.857

11,20%

2,70%

n. 2.042 ALTRI ADERENTI

30.668.314

88,80%

21,41%

TOTALE

34.536.171

100,00%

24,11%

 

 

 

Si precisa che le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore al 1% del capitale sociale della Società sono state sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero dei diritti di voto delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati.

 

 

 

4. Contenuto e durata del patto 4.1Contenuto del patto

4.1.1 Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. Possono altresì aderire i soggetti rientranti nelle predette categorie che acquistino azioni della Società in conseguenza dell’adesione a piani di stock-option della stessa, o comunque che acquistino azioni della Società al di fuori dei suddetti piani.

È anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

4.1.2 Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

4.1.3 Ciascun aderente dovrà assoggettare anche a vincolo di blocco le proprie azioni nella Società in base al seguente schema.

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da non più di tre anni, il 75 % delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di tre anni e sino a sei anni, il 66% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 34% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di sei anni e sino a nove anni, il 33% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 67% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di nove anni, il 25% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 75% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

4.1.4 Per gli aderenti del Sindacato le Azioni di Blocco di proprietà al 31 dicembre 2019 sono complessivamente pari a n. 19.976.029 (13,94 % del capitale sociale).

Le Azioni Escluse dal Blocco di proprietà di detti aderenti alla data del 18 maggio 2015 nonché le ulteriori Azioni Escluse dal Blocco che si sono liberate alla stessa data per effetto del presente punto potranno essere liberamente vendute sul mercato, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7 in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle, ma ciò solo trascorsi 30 giorni dalla predetta data, salvo nel caso in cui l’ aderente aderisca ad una modalità ordinata e congiunta di vendita, che potrà essere posta in essere dal 18 maggio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, con tutte o parte delle sue Azioni Escluse dal Blocco anche in deroga al punto 4.5.1; laddove l'aderente aderisca parzialmente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, le Azioni Escluse dal Blocco non conferite nella predetta operazione possono essere oggetto, in deroga al punto 4.5.1, di accordi che limitino l'alienabilità non oltre il 30 giugno 2016.

Le Azioni Escluse dal Blocco per le quali l’aderente deciderà di aderire alla modalità ordinata e congiunta di vendita non sono soggette al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

Le Azioni Escluse dal Blocco, conferite dall’aderente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, che tuttavia, alla data del 31 dicembre 2015, non abbia portato al loro trasferimento, potranno essere liberamente vendute sul mercato successivamente a tale data, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7, in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle.

4.1.5 Il raggiungimento da parte dell’aderente di un’anzianità superiore nel corso della durata del Sindacato consentirà allo stesso di incrementare la percentuale delle Azioni Escluse dal Blocco secondo quanto previsto dal punto 4.1.3.

4.1.6 Le Azioni Escluse dal Blocco che successivamente al 18 maggio 2015 sono state acquistate dagli aderenti o si sono liberate per effetto di quanto previsto al punto 4.1.5 saranno trasferibili, ma assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

4.1.7 Alle Azioni acquistate dagli aderenti successivamente al 18 maggio 2015 si applicano le percentuali di cui al punto 4.1.3, salvo quanto previsto al punto 4.1.8.

4.1.8 Le percentuali di cui al punto 4.1.3 si applicano ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto disciplinato dal punto 4.1.3, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.

Al contrario, tutte le azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti con modalità diverse da quelle sopra descritte (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.9 Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

4.2 Struttura e organi del patto4.2.1 Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori"). Gli eventuali Ulteriori Aderenti che rappresentino interessi sostanzialmente omogenei e che vengano ad assommare azioni della Società complessivamente pari o superiori al 2% del capitale sociale della stessa, possono richiedere al Comitato Direttivo di costituire un’autonoma area.

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

4.2.2 Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti, che si riunirà senza vincoli particolari di forma e assumerà le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei relativi componenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo.

4.2.2. bis 1. In deroga a quanto previsto dal punto 4.2, ed in virtù di quanto previsto nell’ambito dell’operazione unitaria di acquisto di azioni di Azimut Holding S.p.A. resa nota al pubblico con comunicato del 21 maggio 2018, per l’intero periodo di efficacia del presente punto 4.2.2 bis:

PII2 SARL (di seguito anche "Peninsula") avrà il diritto di nominare, nella persona di Nicola Colavito, un proprio rappresentante quale membro del Comitato Direttivo, in sostituzione di un componente dimissionario del Comitato Direttivo. Nicola Colavito scadrà dalla carica insieme con i componenti del Comitato Direttivo in carica alla data della sua nomina e per i successivi rinnovi del Comitato Direttivo Nicola Colavito verrà indicato fra i candidati presentati da Peninsula;

in occasione del primo successivo rinnovo del consiglio di amministrazione della Società e fintantoché il presente punto 4.2.2 bis sarà in vigore, Peninsula avrà il diritto di designare, nella persona di Nicola Colavito, uno dei candidati che saranno indicati nella lista presentata da Timone Fiduciaria S.r.l.;

Peninsula sarà tenuta a, e si impegna a, rispettare tutte le previsioni del Patto e, salvo ove diversamente previsto, le disposizioni applicabili agli Aderenti dovranno ritenersi applicabili altresì a Peninsula;

salvo quanto disposto dal successivo punto 4.5.1-bis e quanto di seguito previsto, Peninsula:

(a) non potrà disporre delle azioni acquistate nell’ambito dell’operazione fino al 31 dicembre 2019 ovvero – se antecedente a tale ultimo termine – sino alla data di chiusura dell’Operazione stessa, da identificarsi con il momento di estinzione del Finanziamento Azioni Ulteriori come infra definito, che verrà resa nota dal Comitato Direttivo e comunicata al mercato (di seguito anche la "Data di Chiusura");

(b) successivamente al 31 dicembre 2019 e sino alla Data di Chiusura che fosse successiva a tale termine, Peninsula potrà disporre - eventualmente anche in deroga al successivo punto 4.6 - delle azioni acquistate nell’ambito dell’operazione previa informativa al Comitato Direttivo, fermo restando che in conseguenza della cessione, anche parziale, delle predette azioni, Peninsula cesserà di essere Aderente al Patto, non sarà più assoggettata alle relative disposizioni e procurerà che Nicola Colavito si dimetta dalla carica di componente del Comitato Direttivo e, ove applicabile, dalla carica di amministratore della Società;

(c) in ogni momento potrà disporre, eventualmente anche in deroga al successivo punto 4.6, delle azioni acquistate nell’ambito dell’Operazione, previa informativa al Comitato Direttivo, nell’ipotesi in cui il Soggetto Finanziatore che ha concesso il Finanziamento Azioni Ulteriori come infra definito abbia fatto valere eventuali clausole di Material Adverse Effect nei confronti di Timone Fiduciaria S.r.l., fermo restando che - in conseguenza della cessione, anche parziale, delle predette azioni - Peninsula cesserà di essere Aderente al Patto, non sarà più assoggettata alle relative disposizioni e procurerà che Nicola Colavito si dimetta dalla carica di componente del Comitato Direttivo e, ove applicabile, dalla carica di amministratore della Società;

(d) per tutto il periodo di vigenza del presente punto 4.2.2 bis, non potrà acquisire ulteriori azioni della Società senza il preventivo consenso del Comitato Direttivo.

2. Qualora il Comitato Direttivo, sulla base del mandato conferito dagli Aderenti, decida di procedere alla vendita di azioni mediante una procedura di accelerated bookbuilding o analoga operazione di vendita unitaria e coordinata che abbia ad oggetto un quantitativo di azioni della Società pari o superiore al 2% del capitale sociale, Peninsula potrà disporre delle azioni acquistate nell’ambito dell’Operazione, aderendo alla suddetta procedura.

3. In deroga alle disposizioni che precedono e ad ogni altra disposizione del patto, Peninsula potrà cedere, anche parzialmente, le azioni acquistate nell’ambito dell’operazione nell’ipotesi in cui abbia acceso, nel contesto dell’operazione, un finanziamento presso un soggetto diverso dal Soggetto Finanziatore che ha concesso il Finanziamento Azioni Ulteriori come infra definito, e – in base alle previsioni di tale ultimo finanziamento – Peninsula debba procedere al rimborso anticipato del finanziamento medesimo in applicazione delle relative pattuizioni ovvero per effetto del pegno ad esso accessorio. Resta fermo che in conseguenza della cessione, anche parziale, delle predette azioni, Peninsula cesserà di essere Aderente al patto, non sarà più assoggettata alle relative disposizioni e procurerà che Nicola Colavito si dimetta dalla carica di componente del Comitato Direttivo e, ove applicabile, dalla carica di amministratore della Società.

4. Il presente punto 4.2.2 bis cesserà di produrre i propri effetti alla data in cui si verifichi uno degli eventi di cui alle precedenti lett. a) b) o c) e di cui al precedente paragrafo 3 del presente punto 4.2.2 bis. Il disposto del presente punto 4.2.2 bis verrà conseguentemente espunto dal testo del patto di sindacato, in quanto da tale data divenuto privo di qualsivoglia efficacia. Peninsula non sarà più aderente al Patto e non sarà più assoggettata alle relative disposizioni. Peninsula farà sì che il rappresentante da essa designato nel Comitato Direttivo e nel Consiglio di amministrazione della Società rassegni le proprie dimissioni.

4.2.3 Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni. In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3 Obblighi di votoLe Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni. In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

4.4 Obblighi di blocco4.4.1 Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.

In ogni caso - fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli aderenti - il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2 Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3 Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte vengono assegnate come segue:

a) formata una graduatoria -in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri aderenti in questione);

b) se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

4.4.4 La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5 Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

4.4.6 Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri aderenti, l’aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7 Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto - con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4 - ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.4.8 In deroga alle previsioni di cui al presente punto 4.4 e al punto 4.6, è consentita la vendita delle azioni acquistate dall’aderente nell’ambito dell’operazione unitaria di acquisto di azioni della Società resa nota al pubblico con comunicato del 21 maggio 2018, all’esclusivo fine di procedere al rimborso del finanziamento acceso per l’acquisto delle predette azioni, secondo le pattuizioni intercorse con il soggetto finanziatore e sulla base del mandato conferito dagli aderenti al Comitato Direttivo (il "Finanziamento Azioni Ulteriori").

La disposizione di cui al presente punto 4.4.8 – in quanto transitoria e strettamente circoscritta all’operazione di cui sopra – cesserà di produrre i propri effetti alla data di chiusura dell’operazione stessa, da identificarsi con il momento di estinzione del Finanziamento Azioni Ulteriori, che verrà resa nota dal Comitato Direttivo e comunicata al mercato. Il disposto del presente punto 4.4.8 verrà conseguentemente espunto dal testo del Patto di sindacato, in quanto da tale data divenuto privo di qualsivoglia efficacia.

4.5 Ulteriori obbligazioni degli aderenti e ulteriori vicende relative agli aderenti.4.5.1 Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

4.5.1.-bis In deroga a quanto previsto dal punto 4.5.1 è consentita la costituzione in pegno di tutte le azioni acquisite dall’aderente nell’ambito dell’operazione unitaria di acquisto di azioni della Società resa nota al pubblico con comunicato del 21 maggio 2018, limitatamente alla durata della predetta operazione ed esclusivamente per le finalità della stessa. Il diritto di voto e i dividendi relativi alle predette azioni resteranno in ogni caso all’aderente. La disposizione di cui al presente punto 4.5.1-bis – in quanto transitoria e strettamente circoscritta all’operazione di cui sopra - cesserà di produrre i propri effetti alla data di chiusura dell’Operazione stessa, da identificarsi con il momento di estinzione del Finanziamento Azioni Ulteriori, che verrà resa nota dal Comitato Direttivo e comunicata al mercato. Il disposto del presente punto 4.5.1-bis verrà conseguentemente espunto dal testo del patto, in quanto da tale data divenuto privo di qualsivoglia efficacia.

4.5.2 Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche, rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3 A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi quali, il decesso, la cessazione del rapporto di lavoro o del mandato in corso nell'ambito del Gruppo Azimut, il raggiungimento dei 65 anni di età, e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

In particolare, in caso di decesso e di invalidità permanente totale cesseranno i vincoli di intrasferibilità delle azioni in blocco e resteranno in vigore i vincoli di voto e quelli di preventiva offerta in prelazione per il trasferimento delle azioni. Al raggiungimento dei 65 anni di età i) per il caso di trasferimento si applicheranno sul 50% delle Azioni di Blocco le disposizioni riferite alla preventiva offerta in prelazione e ii) al residuo 50% si applicheranno i vincoli di intrasferibilità fino alla prima scadenza utile del Sindacato.

4.5.4 Gli Ulteriori Aderenti fanno parte dell’Area Centrale e agli stessi si applicano, laddove compatibili, le medesime disposizioni riferite agli aderenti a tale Area. Nel caso gli Ulteriori Aderenti si siano costituiti in un’autonoma area, potranno nominare i propri segretari, tenere le proprie riunioni di consultazione in vista di assemblee della Società e nominare un componente del Comitato Direttivo. Alla scadenza del Patto per gli Ulteriori Aderenti cesseranno i vincoli di intrasferibilità, mentre resteranno in vigore i vincoli di voto e per il caso di trasferimento quelli di preventiva offerta in prelazione.

4.6 Determinazione del prezzo delle azioni sindacateNei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.6 bis In deroga a quanto previsto dal punto 4.6, ed in virtù di quanto previsto nell’ambito dell’operazione unitaria di acquisto di azioni della Società resa nota al pubblico con comunicato del 21 maggio 2018, la vendita delle azioni acquistate nell’ambito della medesima operazione potrà avvenire a condizioni anche diverse da quelle di cui al predetto punto 4.6. La disposizione di cui al presente punto 4.6 bis – in quanto transitoria e strettamente circoscritta all’operazione di cui sopra – cesserà di produrre i propri effetti alla data di chiusura dell’operazione stessa, da identificarsi con il momento di estinzione del Finanziamento Azioni Ulteriori, che verrà resa nota dal Comitato Direttivo e comunicata al mercato. Il disposto del presente punto 4.6-bis verrà conseguentemente espunto dal testo del patto di sindacato, in quanto da tale data divenuto privo di qualsivoglia efficacia.

4.7 Clausola penaleA fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6.

4.8 Durata del patto. Rinnovo. Recesso4.8.1 Il Sindacato ha durata sino al 7 luglio 2022. Il Sindacato si è tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio con decorrenza dal 7 luglio 2019 e per il triennio 7 luglio 2019 – 7 luglio 2022, non essendo pervenute comunicazioni di recesso da parte di tanti Aderenti le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

4.8.2 Il Sindacato si rinnoverà automaticamente per ulteriori periodi di 3 (tre) anni ciascuno, ferma restando la facoltà di ciascun aderente di inviare, al Presidente del Comitato Direttivo, comunicazione scritta, con un preavviso di 12 mesi rispetto a ciascuna scadenza, di opposizione al rinnovo, con effetto della propria liberazione dal Sindacato a far data dalla scadenza. Il Sindacato non si rinnoverà nel caso in cui pervengano al Presidente del Comitato Direttivo comunicazioni scritte di recesso da parte di tanti aderenti al Sindacato le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

4.8.3 Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco.

4.8.4 In caso di modifica del Sindacato, gli aderenti che non avranno fatto richiesta di modifica potranno, ove dissentano dalla modifica, recedere dal Sindacato entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito presso il registro delle imprese del Sindacato modificato e dovranno, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni secondo quanto previsto dai punti da 4.4.1 a 4.4.7, in base alla diversa tipologia di azioni.

4.9 Deposito del patto e delle azioniIl patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.r.l. e sono depositate presso:

Banco BPM S.p.a.

Banca Valsabbina S.C.p.A.

Unicredit S.p.a.

Le informazioni di cui al presente estratto sono pubblicate sul sito web: www.azimut-group.com (sezione Gruppo/Azionariato).

04 gennaio 2020

[AQ.1.20.1]


ESTRATTO DEI PATTI PARASOCIALI

di cui all’articolo 122 del Testo Unico in materia di Intermediazione FinanziariaInformazioni essenziali ai sensi dell’articolo 130 del Regolamento Emittenti CONSOB n. 11971/99 e s.m.i. 

(Aggiornamento del 9 gennaio 2020)

Ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento Emittenti CONSOB n. 11971/99 e s.m.i., si rende noto che, nei termini di cui al punto 4.2.2 bis del relativo estratto, il Patto di Sindacato di voto e di blocco di Azimut Holding S.p.A. è stato modificato con riferimento alle disposizioni indicate nel paragrafo 4.2 ("Struttura e organi del patto"); in particolare è stato espunto dal testo del Patto di Sindacato il sopra citato punto 4.2.2 bis, in quanto divenuto privo di qualsivoglia efficacia, per effetto della cessione parziale di titoli effettuata in data 9 gennaio 2020 da parte di PII2 SARL ("Peninsula") che a partire da tale data non risulta pertanto più Aderente al Patto.

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.324.091,54, rappresentato da n. 143.254.497 azioni, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

Numero complessivo dei diritti di voto riferiti alle azioni conferite

Sono complessivamente n. 30.649.198 i diritti di voto riferiti alle azioni della Società conferite al patto, che rappresentano il 21,39 % del capitale sociale della medesima.

Soggetti aderenti al patto e numero dei diritti di voto riferiti alle AZIONI E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Di seguito sono indicati, alla data del 9 gennaio 2020, il numero degli aderenti al patto, il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni conferite al patto, nonché la percentuale rappresentata da tali diritti di voto rispetto all’insieme dei diritti di voto delle azioni emesse dalla società.

Si precisa che nessun aderente possiede una partecipazione superiore al 1% dei diritti di voto.

n. aderenti al Patto di Sindacato

n. diritti di voto delle azioni conferite
al sindacato di voto

% dei diritti di voto delle azioni conferite al sindacato di voto rispetto al capitale sociale della Società

2.042

30.649.198

21,39 %

 

 

Contenuto e durata del patto

 

 

Contenuto del patto

Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. Possono altresì aderire i soggetti rientranti nelle predette categorie che acquistino azioni della Società in conseguenza dell’adesione a piani di stock-option della stessa, o comunque che acquistino azioni della Società al di fuori dei suddetti piani.

È anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

Ciascun aderente dovrà assoggettare anche a vincolo di blocco le proprie azioni nella Società in base al seguente schema.

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da non più di tre anni, il 75 % delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di tre anni e sino a sei anni, il 66% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 34% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di sei anni e sino a nove anni, il 33% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 67% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di nove anni, il 25% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 75% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Per gli aderenti del Sindacato le Azioni di Blocco di proprietà al 9 gennaio 2020 sono complessivamente pari a n. 16.108.172 (11,24 % del capitale sociale).

Le Azioni Escluse dal Blocco di proprietà di detti aderenti alla data del 18 maggio 2015 nonché le ulteriori Azioni Escluse dal Blocco che si sono liberate alla stessa data per effetto del presente punto potranno essere liberamente vendute sul mercato, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7 in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle, ma ciò solo trascorsi 30 giorni dalla predetta data, salvo nel caso in cui l’ aderente aderisca ad una modalità ordinata e congiunta di vendita, che potrà essere posta in essere dal 18 maggio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, con tutte o parte delle sue Azioni Escluse dal Blocco anche in deroga al punto 4.5.1; laddove l'aderente aderisca parzialmente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, le Azioni Escluse dal Blocco non conferite nella predetta operazione possono essere oggetto, in deroga al punto 4.5.1, di accordi che limitino l'alienabilità non oltre il 30 giugno 2016.

Le Azioni Escluse dal Blocco per le quali l’aderente deciderà di aderire alla modalità ordinata e congiunta di vendita non sono soggette al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

Le Azioni Escluse dal Blocco, conferite dall’aderente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, che tuttavia, alla data del 31 dicembre 2015, non abbia portato al loro trasferimento, potranno essere liberamente vendute sul mercato successivamente a tale data, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7, in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle.

Il raggiungimento da parte dell’aderente di un’anzianità superiore nel corso della durata del Sindacato consentirà allo stesso di incrementare la percentuale delle Azioni Escluse dal Blocco secondo quanto previsto dal punto 4.1.3.

Le Azioni Escluse dal Blocco che successivamente al 18 maggio 2015 sono state acquistate dagli aderenti o si sono liberate per effetto di quanto previsto al punto 4.1.5 saranno trasferibili, ma assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

Alle Azioni acquistate dagli aderenti successivamente al 18 maggio 2015 si applicano le percentuali di cui al punto 4.1.3, salvo quanto previsto al punto 4.1.8.

Le percentuali di cui al punto 4.1.3 si applicano ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto disciplinato dal punto 4.1.3, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.

Al contrario, tutte le azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti con modalità diverse da quelle sopra descritte (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

Struttura e organi del patto

Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori"). Gli eventuali Ulteriori Aderenti che rappresentino interessi sostanzialmente omogenei e che vengano ad assommare azioni della Società complessivamente pari o superiori al 2% del capitale sociale della stessa, possono richiedere al Comitato Direttivo di costituire un’autonoma area.

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti, che si riunirà senza vincoli particolari di forma e assumerà le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei relativi componenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo.

Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni. In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni. In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

Obblighi di blocco

Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.

In ogni caso - fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli aderenti - il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte vengono assegnate come segue:

a) formata una graduatoria -in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri aderenti in questione);

b) se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri aderenti, l’aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto - con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4 - ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

In deroga alle previsioni di cui al presente punto 4.4 e al punto 4.6, è consentita la vendita delle azioni acquistate dall’aderente nell’ambito dell’operazione unitaria di acquisto di azioni della Società resa nota al pubblico con comunicato del 21 maggio 2018, all’esclusivo fine di procedere al rimborso del finanziamento acceso per l’acquisto delle predette azioni, secondo le pattuizioni intercorse con il soggetto finanziatore e sulla base del mandato conferito dagli aderenti al Comitato Direttivo (il "Finanziamento Azioni Ulteriori").

La disposizione di cui al presente punto 4.4.8 – in quanto transitoria e strettamente circoscritta all’operazione di cui sopra – cesserà di produrre i propri effetti alla data di chiusura dell’operazione stessa, da identificarsi con il momento di estinzione del Finanziamento Azioni Ulteriori, che verrà resa nota dal Comitato Direttivo e comunicata al mercato. Il disposto del presente punto 4.4.8 verrà conseguentemente espunto dal testo del Patto di sindacato, in quanto da tale data divenuto privo di qualsivoglia efficacia.

Ulteriori obbligazioni degli aderenti e ulteriori vicende relative agli aderenti.

Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

In deroga a quanto previsto dal punto 4.5.1 è consentita la costituzione in pegno di tutte le azioni acquisite dall’aderente nell’ambito dell’operazione unitaria di acquisto di azioni della Società resa nota al pubblico con comunicato del 21 maggio 2018, limitatamente alla durata della predetta operazione ed esclusivamente per le finalità della stessa. Il diritto di voto e i dividendi relativi alle predette azioni resteranno in ogni caso all’aderente. La disposizione di cui al presente punto 4.5.1-bis – in quanto transitoria e strettamente circoscritta all’operazione di cui sopra - cesserà di produrre i propri effetti alla data di chiusura dell’Operazione stessa, da identificarsi con il momento di estinzione del Finanziamento Azioni Ulteriori, che verrà resa nota dal Comitato Direttivo e comunicata al mercato. Il disposto del presente punto 4.5.1-bis verrà conseguentemente espunto dal testo del patto, in quanto da tale data divenuto privo di qualsivoglia efficacia.

Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche, rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi quali, il decesso, la cessazione del rapporto di lavoro o del mandato in corso nell'ambito del Gruppo Azimut, il raggiungimento dei 65 anni di età, e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

In particolare, in caso di decesso e di invalidità permanente totale cesseranno i vincoli di intrasferibilità delle azioni in blocco e resteranno in vigore i vincoli di voto e quelli di preventiva offerta in prelazione per il trasferimento delle azioni. Al raggiungimento dei 65 anni di età i) per il caso di trasferimento si applicheranno sul 50% delle Azioni di Blocco le disposizioni riferite alla preventiva offerta in prelazione e ii) al residuo 50% si applicheranno i vincoli di intrasferibilità fino alla prima scadenza utile del Sindacato.

Gli Ulteriori Aderenti fanno parte dell’Area Centrale e agli stessi si applicano, laddove compatibili, le medesime disposizioni riferite agli aderenti a tale Area. Nel caso gli Ulteriori Aderenti si siano costituiti in un’autonoma area, potranno nominare i propri segretari, tenere le proprie riunioni di consultazione in vista di assemblee della Società e nominare un componente del Comitato Direttivo. Alla scadenza del Patto per gli Ulteriori Aderenti cesseranno i vincoli di intrasferibilità, mentre resteranno in vigore i vincoli di voto e per il caso di trasferimento quelli di preventiva offerta in prelazione.

Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

In deroga a quanto previsto dal punto 4.6, ed in virtù di quanto previsto nell’ambito dell’operazione unitaria di acquisto di azioni della Società resa nota al pubblico con comunicato del 21 maggio 2018, la vendita delle azioni acquistate nell’ambito della medesima operazione potrà avvenire a condizioni anche diverse da quelle di cui al predetto punto 4.6. La disposizione di cui al presente punto 4.6 bis – in quanto transitoria e strettamente circoscritta all’operazione di cui sopra – cesserà di produrre i propri effetti alla data di chiusura dell’operazione stessa, da identificarsi con il momento di estinzione del Finanziamento Azioni Ulteriori, che verrà resa nota dal Comitato Direttivo e comunicata al mercato. Il disposto del presente punto 4.6-bis verrà conseguentemente espunto dal testo del patto di sindacato, in quanto da tale data divenuto privo di qualsivoglia efficacia.

Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6.

Durata del patto. Rinnovo. Recesso

Il Sindacato ha durata sino al 7 luglio 2022. Il Sindacato si è tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio con decorrenza dal 7 luglio 2019 e per il triennio 7 luglio 2019 – 7 luglio 2022, non essendo pervenute comunicazioni di recesso da parte di tanti Aderenti le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

Il Sindacato si rinnoverà automaticamente per ulteriori periodi di 3 (tre) anni ciascuno, ferma restando la facoltà di ciascun aderente di inviare, al Presidente del Comitato Direttivo, comunicazione scritta, con un preavviso di 12 mesi rispetto a ciascuna scadenza, di opposizione al rinnovo, con effetto della propria liberazione dal Sindacato a far data dalla scadenza. Il Sindacato non si rinnoverà nel caso in cui pervengano al Presidente del Comitato Direttivo comunicazioni scritte di recesso da parte di tanti aderenti al Sindacato le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco.

In caso di modifica del Sindacato, gli aderenti che non avranno fatto richiesta di modifica potranno, ove dissentano dalla modifica, recedere dal Sindacato entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito presso il registro delle imprese del Sindacato modificato e dovranno, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni secondo quanto previsto dai punti da 4.4.1 a 4.4.7, in base alla diversa tipologia di azioni.

Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.r.l. e sono depositate presso:

  • Banco BPM S.p.a.

  • Banca Valsabbina S.C.p.A.

Le informazioni di cui al presente estratto sono pubblicate sul sito web: www.azimut-group.com (sezione Gruppo/Azionariato).

14 gennaio 2020.

[AQ.1.20.2]


 ESTRATTO DEI PATTI PARASOCIALI

di cui all’articolo 122 del Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria

Informazioni essenziali ai sensi dell’articolo 130 del Regolamento Emittenti CONSOB n. 11971/99 e s.m.i. 

(Aggiornamento del 24 febbraio 2020)

Ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento Emittenti CONSOB n. 11971/99 e s.m.i., si rende noto che il Patto di Sindacato di voto e di blocco di Azimut Holding S.p.A. è stato modificato con riferimento alle disposizioni indicate nei paragrafi 4.4 ("Obblighi di blocco"), 4.5 ("Ulteriori obbligazioni degli aderenti e ulteriori vicende relative agli aderenti") e 4.6 ("Determinazione del prezzo delle azioni sindacate"); in particolare sono stati espunti dal testo del Patto di Sindacato i punti 4.4.8, 4.5.1.-bis e 4.6-bis, in quanto divenuti privi di qualsivoglia efficacia, per effetto della chiusura in data 24 febbraio 2020 dell’operazione unitaria di acquisto di azioni di Azimut Holding S.p.A. resa nota al pubblico con comunicato del 21 maggio 2018 .

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.324.091,54, rappresentato da n. 143.254.497 azioni, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

2. Numero complessivo dei diritti di voto riferiti alle azioni conferite

Sono complessivamente n. 27.974.520 i diritti di voto riferiti alle azioni della Società conferite al patto, che rappresentano il 19,53 % del capitale sociale della medesima.

3. Soggetti aderenti al patto e numero dei diritti di voto riferiti alle azioni e degli strumenti finanziari

Di seguito sono indicati, alla data del 24 gennaio 2020, il numero degli aderenti al patto, il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni conferite al patto, nonché la percentuale rappresentata da tali diritti di voto rispetto all’insieme dei diritti di voto delle azioni emesse dalla società.

Si precisa che nessun aderente possiede una partecipazione superiore al 1% dei diritti di voto.

n. aderenti al Patto di Sindacato

n. diritti di voto delle azioni conferite
al sindacato di voto

% dei diritti di voto delle azioni conferite al sindacato di voto rispetto al capitale sociale della Società

2.041

27.974.520

19,53%

 

 

 

4. Contenuto e durata del patto

 

 

 

4.1 Contenuto del patto

4.1.1 Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. Possono altresì aderire i soggetti rientranti nelle predette categorie che acquistino azioni della Società in conseguenza dell’adesione a piani di stock-option della stessa, o comunque che acquistino azioni della Società al di fuori dei suddetti piani.

È anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.  

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

4.1.2 Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

4.1.3 Ciascun aderente dovrà assoggettare anche a vincolo di blocco le proprie azioni nella Società in base al seguente schema.

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da non più di tre anni, il 75 % delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di tre anni e sino a sei anni, il 66% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 34% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di sei anni e sino a nove anni, il 33% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 67% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di nove anni, il 25% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 75% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

4.1.4 Per gli aderenti del Sindacato le Azioni di Blocco di proprietà al 24 febbraio 2020 sono complessivamente pari a n. 12.421.607 (8,67 % del capitale sociale).

Le Azioni Escluse dal Blocco di proprietà di detti aderenti alla data del 18 maggio 2015 nonché le ulteriori Azioni Escluse dal Blocco che si sono liberate alla stessa data per effetto del presente punto potranno essere liberamente vendute sul mercato, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7 in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle, ma ciò solo trascorsi 30 giorni dalla predetta data, salvo nel caso in cui l’ aderente aderisca ad una modalità ordinata e congiunta di vendita, che potrà essere posta in essere dal 18 maggio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, con tutte o parte delle sue Azioni Escluse dal Blocco anche in deroga al punto 4.5.1; laddove l'aderente aderisca parzialmente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, le Azioni Escluse dal Blocco non conferite nella predetta operazione possono essere oggetto, in deroga al punto 4.5.1, di accordi che limitino l'alienabilità non oltre il 30 giugno 2016.

Le Azioni Escluse dal Blocco per le quali l’aderente deciderà di aderire alla modalità ordinata e congiunta di vendita non sono soggette al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

Le Azioni Escluse dal Blocco, conferite dall’aderente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, che tuttavia, alla data del 31 dicembre 2015, non abbia portato al loro trasferimento, potranno essere liberamente vendute sul mercato successivamente a tale data, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7, in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle.

4.1.5 Il raggiungimento da parte dell’aderente di un’anzianità superiore nel corso della durata del Sindacato consentirà allo stesso di incrementare la percentuale delle Azioni Escluse dal Blocco secondo quanto previsto dal punto 4.1.3.

4.1.6 Le Azioni Escluse dal Blocco che successivamente al 18 maggio 2015 sono state acquistate dagli aderenti o si sono liberate per effetto di quanto previsto al punto 4.1.5 saranno trasferibili, ma assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

4.1.7 Alle Azioni acquistate dagli aderenti successivamente al 18 maggio 2015 si applicano le percentuali di cui al punto 4.1.3, salvo quanto previsto al punto 4.1.8.

4.1.8 Le percentuali di cui al punto 4.1.3 si applicano ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto disciplinato dal punto 4.1.3, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.

Al contrario, tutte le azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti con modalità diverse da quelle sopra descritte (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.9 Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

4.2 Struttura e organi del patto

4.2.1 Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori"). Gli eventuali Ulteriori Aderenti che rappresentino interessi sostanzialmente omogenei e che vengano ad assommare azioni della Società complessivamente pari o superiori al 2% del capitale sociale della stessa, possono richiedere al Comitato Direttivo di costituire un’autonoma area.

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

4.2.2 Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti, che si riunirà senza vincoli particolari di forma e assumerà le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei relativi componenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo.

4.2.3 Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni. In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3 Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni. In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

4.4 Obblighi di blocco

4.4.1 Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.

In ogni caso - fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli aderenti - il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2 Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3 Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte vengono assegnate come segue:

a) formata una graduatoria -in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri aderenti in questione);

b) se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

4.4.4 La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5 Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

4.4.6 Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri aderenti, l’aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7 Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto - con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4 - ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.4.8 abrogato con effetto dal 24 febbraio 2020.

4.5 Ulteriori obbligazioni degli aderenti e ulteriori vicende relative agli aderenti.

4.5.1 Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

4.5.1.-bis abrogato con effetto dal 24 febbraio 2020.

4.5.2 Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche, rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3 A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi quali, il decesso, la cessazione del rapporto di lavoro o del mandato in corso nell'ambito del Gruppo Azimut, il raggiungimento dei 65 anni di età, e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

In particolare, in caso di decesso e di invalidità permanente totale cesseranno i vincoli di intrasferibilità delle azioni in blocco e resteranno in vigore i vincoli di voto e quelli di preventiva offerta in prelazione per il trasferimento delle azioni. Al raggiungimento dei 65 anni di età i) per il caso di trasferimento si applicheranno sul 50% delle Azioni di Blocco le disposizioni riferite alla preventiva offerta in prelazione e ii) al residuo 50% si applicheranno i vincoli di intrasferibilità fino alla prima scadenza utile del Sindacato.

4.5.4 Gli Ulteriori Aderenti fanno parte dell’Area Centrale e agli stessi si applicano, laddove compatibili, le medesime disposizioni riferite agli aderenti a tale Area. Nel caso gli Ulteriori Aderenti si siano costituiti in un’autonoma area, potranno nominare i propri segretari, tenere le proprie riunioni di consultazione in vista di assemblee della Società e nominare un componente del Comitato Direttivo. Alla scadenza del Patto per gli Ulteriori Aderenti cesseranno i vincoli di intrasferibilità, mentre resteranno in vigore i vincoli di voto e per il caso di trasferimento quelli di preventiva offerta in prelazione.

4.6 Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.6 bis abrogato con effetto dal 24 febbraio 2020.

5 CLAUSOLA PENALE

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6.

6 DURATA DEL PATTO. RINNOVO. RECESSO

Il Sindacato ha durata sino al 7 luglio 2022. Il Sindacato si è tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio con decorrenza dal 7 luglio 2019 e per il triennio 7 luglio 2019 – 7 luglio 2022, non essendo pervenute comunicazioni di recesso da parte di tanti Aderenti le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

Il Sindacato si rinnoverà automaticamente per ulteriori periodi di 3 (tre) anni ciascuno, ferma restando la facoltà di ciascun aderente di inviare, al Presidente del Comitato Direttivo, comunicazione scritta, con un preavviso di 12 mesi rispetto a ciascuna scadenza, di opposizione al rinnovo, con effetto della propria liberazione dal Sindacato a far data dalla scadenza. Il Sindacato non si rinnoverà nel caso in cui pervengano al Presidente del Comitato Direttivo comunicazioni scritte di recesso da parte di tanti aderenti al Sindacato le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco.

In caso di modifica del Sindacato, gli aderenti che non avranno fatto richiesta di modifica potranno, ove dissentano dalla modifica, recedere dal Sindacato entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito presso il registro delle imprese del Sindacato modificato e dovranno, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni secondo quanto previsto dai punti da 4.4.1 a 4.4.7, in base alla diversa tipologia di azioni.

7 DEPOSITO DEL PATTO E DELLE AZIONI

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.r.l. e sono depositate presso:

  • Banco BPM S.p.a.

  • Banca Valsabbina S.C.p.A.

Le informazioni di cui al presente estratto sono pubblicate sul sito web: www.azimut-group.com (sezione Gruppo/Azionariato).

28 febbraio 2020

[AQ.1.20.3]


 ESTRATTO DEI PATTI PARASOCIALI

di cui all’articolo 122 del Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria

Informazioni essenziali ai sensi dell’articolo 130 del Regolamento Emittenti CONSOB n. 11971/99 e s.m.i. 

(Aggiornamento del 29 aprile 2020)

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.324.091,54, rappresentato da n. 143.254.497 azioni, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

2. Numero complessivo dei diritti di voto riferiti alle azioni conferite

Sono complessivamente n. 29.800.725 i diritti di voto riferiti alle azioni della Società conferite al patto, che rappresentano il 20,80 % del capitale sociale della medesima.

Di seguito sono indicati, alla data del 29 aprile 2020, il numero degli aderenti al patto, il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni conferite al patto, nonché la percentuale rappresentata da tali diritti di voto rispetto all’insieme dei diritti di voto delle azioni emesse dalla società.

Si precisa che nessun aderente possiede una partecipazione superiore al 1% dei diritti di voto.

n. aderenti al Patto di Sindacato

n. diritti di voto delle azioni conferite
al sindacato di voto

% dei diritti di voto delle azioni conferite al sindacato di voto rispetto al capitale sociale della Società

2.061

29.800.725

20,80%

 

 

 

4 Contenuto e durata del patto

4.1Contenuto del patto

4.1.1 Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. Possono altresì aderire i soggetti rientranti nelle predette categorie che acquistino azioni della Società in conseguenza dell’adesione a piani di stock-option della stessa, o comunque che acquistino azioni della Società al di fuori dei suddetti piani.

È anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

4.1.2 Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

4.1.3 Ciascun aderente dovrà assoggettare anche a vincolo di blocco le proprie azioni nella Società in base al seguente schema.

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da non più di tre anni, il 75 % delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di tre anni e sino a sei anni, il 66% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 34% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di sei anni e sino a nove anni, il 33% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 67% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di nove anni, il 25% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 75% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

4.1.4 Per gli aderenti del Sindacato le Azioni di Blocco di proprietà al 29 aprile 2020 sono complessivamente pari a n. 14.144.556 (9,87 % del capitale sociale).

Le Azioni Escluse dal Blocco di proprietà di detti aderenti alla data del 18 maggio 2015 nonché le ulteriori Azioni Escluse dal Blocco che si sono liberate alla stessa data per effetto del presente punto potranno essere liberamente vendute sul mercato, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7 in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle, ma ciò solo trascorsi 30 giorni dalla predetta data, salvo nel caso in cui l’ aderente aderisca ad una modalità ordinata e congiunta di vendita, che potrà essere posta in essere dal 18 maggio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, con tutte o parte delle sue Azioni Escluse dal Blocco anche in deroga al punto 4.5.1; laddove l'aderente aderisca parzialmente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, le Azioni Escluse dal Blocco non conferite nella predetta operazione possono essere oggetto, in deroga al punto 4.5.1, di accordi che limitino l'alienabilità non oltre il 30 giugno 2016.

Le Azioni Escluse dal Blocco per le quali l’aderente deciderà di aderire alla modalità ordinata e congiunta di vendita non sono soggette al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

Le Azioni Escluse dal Blocco, conferite dall’aderente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, che tuttavia, alla data del 31 dicembre 2015, non abbia portato al loro trasferimento, potranno essere liberamente vendute sul mercato successivamente a tale data, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7, in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle.

4.1.5 Il raggiungimento da parte dell’aderente di un’anzianità superiore nel corso della durata del Sindacato consentirà allo stesso di incrementare la percentuale delle Azioni Escluse dal Blocco secondo quanto previsto dal punto 4.1.3.

4.1.6 Le Azioni Escluse dal Blocco che successivamente al 18 maggio 2015 sono state acquistate dagli aderenti o si sono liberate per effetto di quanto previsto al punto 4.1.5 saranno trasferibili, ma assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

4.1.7 Alle Azioni acquistate dagli aderenti successivamente al 18 maggio 2015 si applicano le percentuali di cui al punto 4.1.3, salvo quanto previsto al punto 4.1.8.

4.1.8 Le percentuali di cui al punto 4.1.3 si applicano ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto disciplinato dal punto 4.1.3, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.

Al contrario, tutte le azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti con modalità diverse da quelle sopra descritte (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.9 Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

4.2 Struttura e organi del patto

4.2.1 Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori"). Gli eventuali Ulteriori Aderenti che rappresentino interessi sostanzialmente omogenei e che vengano ad assommare azioni della Società complessivamente pari o superiori al 2% del capitale sociale della stessa, possono richiedere al Comitato Direttivo di costituire un’autonoma area.

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

4.2.2 Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti, che si riunirà senza vincoli particolari di forma e assumerà le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei relativi componenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo.

4.2.3 Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni. In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3 Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni. In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

4.4 Obblighi di blocco

4.4.1 Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.

In ogni caso - fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli aderenti - il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2 Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3 Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte vengono assegnate come segue:

a) formata una graduatoria -in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri aderenti in questione);

b) se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

4.4.4 La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5 Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

4.4.6 Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri aderenti, l’aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7 Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto - con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4 - ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.5 Ulteriori obbligazioni degli aderenti e ulteriori vicende relative agli aderenti.

4.5.1 Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

4.5.2 Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche, rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3 A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi quali, il decesso, la cessazione del rapporto di lavoro o del mandato in corso nell'ambito del Gruppo Azimut, il raggiungimento dei 65 anni di età, e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

In particolare, in caso di decesso e di invalidità permanente totale cesseranno i vincoli di intrasferibilità delle azioni in blocco e resteranno in vigore i vincoli di voto e quelli di preventiva offerta in prelazione per il trasferimento delle azioni. Al raggiungimento dei 65 anni di età i) per il caso di trasferimento si applicheranno sul 50% delle Azioni di Blocco le disposizioni riferite alla preventiva offerta in prelazione e ii) al residuo 50% si applicheranno i vincoli di intrasferibilità fino alla prima scadenza utile del Sindacato.

4.5.4 Gli Ulteriori Aderenti fanno parte dell’Area Centrale e agli stessi si applicano, laddove compatibili, le medesime disposizioni riferite agli aderenti a tale Area. Nel caso gli Ulteriori Aderenti si siano costituiti in un’autonoma area, potranno nominare i propri segretari, tenere le proprie riunioni di consultazione in vista di assemblee della Società e nominare un componente del Comitato Direttivo. Alla scadenza del Patto per gli Ulteriori Aderenti cesseranno i vincoli di intrasferibilità, mentre resteranno in vigore i vincoli di voto e per il caso di trasferimento quelli di preventiva offerta in prelazione.

4.6 Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.7 Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6.

4.8 Durata del patto. Rinnovo. Recesso

Il Sindacato ha durata sino al 7 luglio 2022. Il Sindacato si è tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio con decorrenza dal 7 luglio 2019 e per il triennio 7 luglio 2019 – 7 luglio 2022, non essendo pervenute comunicazioni di recesso da parte di tanti Aderenti le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

Il Sindacato si rinnoverà automaticamente per ulteriori periodi di 3 (tre) anni ciascuno, ferma restando la facoltà di ciascun aderente di inviare, al Presidente del Comitato Direttivo, comunicazione scritta, con un preavviso di 12 mesi rispetto a ciascuna scadenza, di opposizione al rinnovo, con effetto della propria liberazione dal Sindacato a far data dalla scadenza. Il Sindacato non si rinnoverà nel caso in cui pervengano al Presidente del Comitato Direttivo comunicazioni scritte di recesso da parte di tanti aderenti al Sindacato le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco.

In caso di modifica del Sindacato, gli aderenti che non avranno fatto richiesta di modifica potranno, ove dissentano dalla modifica, recedere dal Sindacato entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito presso il registro delle imprese del Sindacato modificato e dovranno, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni secondo quanto previsto dai punti da 4.4.1 a 4.4.7, in base alla diversa tipologia di azioni.

4.9 Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.r.l. e sono depositate presso Banco BPM S.p.a.

 

 

 

Le informazioni di cui al presente estratto sono pubblicate sul sito web: www.azimut-group.com (sezione Gruppo/Azionariato).

4 maggio 2020.

[AQ.1.20.4]

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ESTRATTO DEI PATTI PARASOCIALI

di cui all’articolo 122 del Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria

Informazioni essenziali ai sensi dell’articolo 130 del Regolamento Emittenti CONSOB n. 11971/99 e s.m.i. (Aggiornamento del 31 dicembre 2020)

1. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.324.091,54, rappresentato da n. 143.254.497 azioni, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

2. NUMERO COMPLESSIVO DEI DIRITTI DI VOTO RIFERITI ALLE AZIONI CONFERITE

Sono complessivamente n. 31.252.228 i diritti di voto riferiti alleazioni della Società conferite al patto, che rappresentano il 21,82 % del capitale sociale della medesima.

3. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO E NUMERO DEI DIRITTI DI VOTO RIFERITI ALLE AZIONI E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Di seguito sono indicati, alla data del 31 dicembre 2020, il numero degli aderenti al patto, il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni conferite al patto, nonché la percentuale rappresentata da tali diritti di voto rispetto all’insieme dei diritti di voto delle azioni emesse dalla società. Si precisa che nessun aderente possiede una partecipazione superiore al 1% dei diritti di voto. n. aderenti al Patto di Sindacato n. diritti di voto delle azioni conferite al sindacato di voto % dei diritti di voto delle azioni conferite al sindacato di voto rispetto al capitale sociale della Società 2.07631.252.228 21,82%

n. aderenti al Patto di Sindacato

n. diritti di voto delle azioni conferite al sindacato di voto

% dei diritti di voto delle azioni conferite al sindacato di voto rispetto al capitale sociale della Società

2.076

31.252.228

21.82%

 

 

 

4. CONTENUTO E DURATA DEL PATTO

 

 

 

4.1Contenuto del patto

4.1.1 Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. Possono altresì aderire i soggetti rientranti nelle predette categorie che acquistino azioni della Società in conseguenza dell’adesione a piani di stock-option della stessa, o comunque che acquistino azioni della Società al di fuori dei suddetti piani.

È anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

4.1.2 Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

4.1.3 Ciascun aderente dovrà assoggettare anche a vincolo di blocco le proprie azioni nella Società in base al seguente schema.

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da non più di tre anni, il 75 % delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di tre anni e sino a sei anni, il 66% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 34% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di sei anni e sino a nove anni, il 33% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 67% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di nove anni, il 25% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 75% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

4.1.4 Per gli aderenti del Sindacato le Azioni di Blocco di proprietà al 31 dicembre 2020 sono complessivamente pari a n. 15.749.798 (10,99 % del capitale sociale).

Le Azioni Escluse dal Blocco di proprietà di detti aderenti alla data del 18 maggio 2015 nonché le ulteriori Azioni Escluse dal Blocco che si sono liberate alla stessa data per effetto del presente punto potranno essere liberamente vendute sul mercato, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7 in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle, ma ciò solo trascorsi 30 giorni dalla predetta data, salvo nel caso in cui l’ aderente aderisca ad una modalità ordinata e congiunta di vendita, che potrà essere posta in essere dal 18 maggio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, con tutte o parte delle sue Azioni Escluse dal Blocco anche in deroga al punto 4.5.1; laddove l'aderente aderisca parzialmente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, le Azioni Escluse dal Blocco non conferite nella predetta operazione possono essere oggetto, in deroga al punto 4.5.1, di accordi che limitino l'alienabilità non oltre il 30 giugno 2016. Le Azioni Escluse dal Blocco per le quali l’aderente deciderà di aderire alla modalità ordinata e congiunta di vendita non sono soggette al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

Le Azioni Escluse dal Blocco, conferite dall’aderente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, che tuttavia, alla data del 31 dicembre 2015, non abbia portato al loro trasferimento, potranno essere liberamente vendute sul mercato successivamente a tale data, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7, in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle.

4.1.5 Il raggiungimento da parte dell’aderente di un’anzianità superiore nel corso della durata del Sindacato consentirà allo stesso di incrementare la percentuale delle Azioni Escluse dal Blocco secondo quanto previsto dal punto 4.1.3.

4.1.6 Le Azioni Escluse dal Blocco che successivamente al 18 maggio 2015 sono state acquistate dagli aderenti o si sono liberate per effetto di quanto previsto al punto 4.1.5 saranno trasferibili, ma assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

4.1.7 Alle Azioni acquistate dagli aderenti successivamente al 18 maggio 2015 si applicano le percentuali di cui al punto 4.1.3, salvo quanto previsto al punto 4.1.8.

4.1.8 Le percentuali di cui al punto 4.1.3 si applicano ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto disciplinato dal punto 4.1.3, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso. Al contrario, tutte le azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti con modalità diverse da quelle sopra descritte (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.9 Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

4.2 Struttura e organi del patto

4.2.1 Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori"). Gli eventuali Ulteriori Aderenti che rappresentino interessi sostanzialmente omogenei e che vengano ad assommare azioni della Società complessivamente pari o superiori al 2% del capitale sociale della stessa, possono richiedere al Comitato Direttivo di costituire un’autonoma area.

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

4.2.2 Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti, che si riunirà senza vincoli particolari di forma e assumerà le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei relativi componenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo.

4.2.3 Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni. In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3 Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni. In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola

anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

4.4Obblighi di blocco

4.4.1 Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.

In ogni caso - fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli aderenti - il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2 Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3 Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte vengono assegnate come segue:

a) formata una graduatoria -in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri aderenti in questione);

b) se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

4.4.4 La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5 Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

4.4.6 Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri aderenti, l’aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7 Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto - con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4 - ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.5 Ulteriori obbligazioni degli aderenti e ulteriori vicende relative agli aderenti.

4.5.1 Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario). A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

4.5.2 Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche, rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri

aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3 A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi quali, il decesso, la cessazione del rapporto di lavoro o del mandato in corso nell'ambito del Gruppo Azimut, il raggiungimento dei 65 anni di età, e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

In particolare, in caso di decesso e di invalidità permanente totale cesseranno i vincoli di intrasferibilità delle azioni in blocco e resteranno in vigore i vincoli di voto e quelli di preventiva offerta in prelazione per il trasferimento delle azioni. Al raggiungimento dei 65 anni di età i) per il caso di trasferimento si applicheranno sul 50% delle Azioni di Blocco le disposizioni riferite alla preventiva offerta in prelazione e ii) al residuo 50% si applicheranno i vincoli di intrasferibilità fino alla prima scadenza utile del Sindacato.

4.5.4 Gli Ulteriori Aderenti fanno parte dell’Area Centrale e agli stessi si applicano, laddove compatibili, le medesime disposizioni riferite agli aderenti a tale Area. Nel caso gli Ulteriori Aderenti si siano costituiti in un’autonoma area, potranno nominare i propri segretari, tenere le proprie riunioni di consultazione in vista di assemblee della Società e nominare un componente del Comitato Direttivo. Alla scadenza del Patto per gli Ulteriori Aderenti cesseranno i vincoli di intrasferibilità, mentre resteranno in vigore i vincoli di voto e per il caso di trasferimento quelli di preventiva offerta in prelazione.

4.6 Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.7 Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6.

4.8 Durata del patto. Rinnovo. Recesso

4.8.1 Il Sindacato ha durata sino al 7 luglio 2022. Il Sindacato si è tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio con decorrenza dal 7 luglio 2019 e per il triennio 7 luglio 2019 – 7 luglio 2022, non essendo pervenute comunicazioni di recesso da parte di tanti Aderenti le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

4.8.2 Il Sindacato si rinnoverà automaticamente per ulteriori periodi di 3 (tre) anni ciascuno, ferma restando la facoltà di ciascun aderente di inviare, al Presidente del Comitato Direttivo, comunicazione scritta, con un preavviso di 12 mesi rispetto a ciascuna scadenza, di opposizione al rinnovo, con effetto della propria liberazione dal Sindacato a far data dalla scadenza. Il Sindacato non si rinnoverà nel caso in cui pervengano al Presidente del Comitato Direttivo comunicazioni scritte di recesso da parte di tanti aderenti al Sindacato le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

4.8.3 Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco.

4.8.4 In caso di modifica del Sindacato, gli aderenti che non avranno fatto richiesta di modifica potranno, ove dissentano dalla modifica, recedere dal Sindacato entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito presso il registro delle imprese del Sindacato modificato e dovranno, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni secondo quanto previsto dai punti da 4.4.1 a 4.4.7, in base alla diversa tipologia di azioni.

4.9 Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano. Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.r.l. e sono depositate presso: -Banco BPM S.p.a. -Banca Valsabbina S.C.p.A. Le informazioni di cui al presente estratto sono pubblicate sul sito web: www.azimut-group.com (sezione Gruppo/Azionariato)

31 dicembre 2020

[AQ.1.20.5]

______________________________________________________________________________________

ESTRATTO DEI PATTI PARASOCIALI

di cui all’articolo 122 del Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria

Informazioni essenziali ai sensi dell’articolo 130 del Regolamento Emittenti CONSOB n. 11971/99 e s.m.i. 

(Aggiornamento del 15 maggio 2021)

A seguito della modifica apportata dagli aderenti al Patto, si procede alla pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative dell’estratto del Patto Parasociale Azimut Holding S.p.A.

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.324.091,54, rappresentato da n. 143.254.497 azioni, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

Sono complessivamente n. 31.072.429 i diritti di voto riferiti alle azioni della Società conferite al patto, che rappresentano il 21,69 % del capitale sociale della medesima.

Di seguito sono indicati, alla data del 15 maggio 2021, il numero degli aderenti al patto, il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni conferite al patto, nonché la percentuale rappresentata da tali diritti di voto rispetto all’insieme dei diritti di voto delle azioni emesse dalla società.

Si precisa che nessun aderente possiede una partecipazione superiore al 1% dei diritti di voto.

n. aderenti al Patto di Sindacato

n. diritti di voto delle azioni conferite
al sindacato di voto

% dei diritti di voto delle azioni conferite al sindacato di voto rispetto al capitale sociale della Società

2.076

31.072.429

21,69 %

 

 

 

Contenuto e durata del patto

Contenuto del patto

Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. Possono altresì aderire i soggetti rientranti nelle predette categorie che acquistino azioni della Società in conseguenza dell’adesione a piani di stock-option della stessa, o comunque che acquistino azioni della Società al di fuori dei suddetti piani.

È anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

Ciascun aderente dovrà assoggettare anche a vincolo di blocco le proprie azioni nella Società in base al seguente schema.

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da non più di tre anni, il 75 % delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di tre anni e sino a sei anni, il 66% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 34% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di sei anni e sino a nove anni, il 33% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 67% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di nove anni, il 25% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 75% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Per gli aderenti del Sindacato le Azioni di Blocco di proprietà al 15 maggio 2021 sono complessivamente pari a n. 15.791.447 (11,02% del capitale sociale).

Le Azioni Escluse dal Blocco di proprietà di detti aderenti alla data del 18 maggio 2015 nonché le ulteriori Azioni Escluse dal Blocco che si sono liberate alla stessa data per effetto del presente punto potranno essere liberamente vendute sul mercato, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7 in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle, ma ciò solo trascorsi 30 giorni dalla predetta data, salvo nel caso in cui l’ aderente aderisca ad una modalità ordinata e congiunta di vendita, che potrà essere posta in essere dal 18 maggio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, con tutte o parte delle sue Azioni Escluse dal Blocco anche in deroga al punto 4.5.1; laddove l'aderente aderisca parzialmente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, le Azioni Escluse dal Blocco non conferite nella predetta operazione possono essere oggetto, in deroga al punto 4.5.1, di accordi che limitino l'alienabilità non oltre il 30 giugno 2016.

Le Azioni Escluse dal Blocco per le quali l’aderente deciderà di aderire alla modalità ordinata e congiunta di vendita non sono soggette al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

Le Azioni Escluse dal Blocco, conferite dall’aderente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, che tuttavia, alla data del 31 dicembre 2015, non abbia portato al loro trasferimento, potranno essere liberamente vendute sul mercato successivamente a tale data, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7, in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle.

Il raggiungimento da parte dell’aderente di un’anzianità superiore nel corso della durata del Sindacato consentirà allo stesso di incrementare la percentuale delle Azioni Escluse dal Blocco secondo quanto previsto dal punto 4.1.3.

Le Azioni Escluse dal Blocco che successivamente al 18 maggio 2015 sono state acquistate dagli aderenti o si sono liberate per effetto di quanto previsto al punto 4.1.5 saranno trasferibili, ma assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

Alle Azioni acquistate dagli aderenti successivamente al 18 maggio 2015 si applicano le percentuali di cui al punto 4.1.3, salvo quanto previsto al punto 4.1.8.

Le percentuali di cui al punto 4.1.3 si applicano ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto disciplinato dal punto 4.1.3, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.

Al contrario, tutte le azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti con modalità diverse da quelle sopra descritte (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

Struttura e organi del patto

Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori"). Gli eventuali Ulteriori Aderenti che rappresentino interessi sostanzialmente omogenei e che vengano ad assommare azioni della Società complessivamente pari o superiori al 2% del capitale sociale della stessa, possono richiedere al Comitato Direttivo di costituire un’autonoma area.

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti, che si riunirà senza vincoli particolari di forma e assumerà le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei relativi componenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo.

Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni. In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni. In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

Obblighi di blocco

Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.

In ogni caso - fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli aderenti - il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte vengono assegnate come segue:

a) formata una graduatoria -in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri aderenti in questione);

b) se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri aderenti, l’aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto - con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4 - ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

Ulteriori obbligazioni degli aderenti e ulteriori vicende relative agli aderenti.

Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche, rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi quali, il decesso, la cessazione del rapporto di lavoro o del mandato in corso nell'ambito del Gruppo Azimut, il raggiungimento dei 65 anni di età, e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

In particolare, in caso di decesso e di invalidità permanente totale cesseranno i vincoli di intrasferibilità delle azioni in blocco e resteranno in vigore i vincoli di voto e quelli di preventiva offerta in prelazione per il trasferimento delle azioni. Al raggiungimento dei 65 anni di età i) per il caso di trasferimento si applicheranno sul 50% delle Azioni di Blocco le disposizioni riferite alla preventiva offerta in prelazione e ii) al residuo 50% si applicheranno i vincoli di intrasferibilità fino alla prima scadenza utile del Sindacato.

Indipendentemente da quanto precede, in ogni momento e a propria discrezione, e dunque anche prima della scadenza del Patto, il Comitato Direttivo, con propria determinazione, potrà sciogliere dalla partecipazione al Patto uno o più Addetti e/o Promotori che abbiano cessato di rivestire i relativi ruoli all’interno del Gruppo Azimut. Il Comitato Direttivo potrà assumere la relativa decisione tanto con riferimento a gruppi o classi di soggetti, quanto in via individuale, e dunque con riferimento anche soltanto ad alcuni Addetti e/o Promotori, tenendo in considerazione fattori, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il tempo trascorso dalla cessazione della rispettiva attività o ruolo all’interno del Gruppo Azimut, l’assunzione da parte degli Aderenti di ruoli in società in concorrenza con le società del Gruppo Azimut, l’esigenza di assicurare la coerenza e la fidelizzazione degli Aderenti, nonché il perseguimento degli obiettivi del Patto, anche tenendo conto della soglia di partecipazione complessivamente detenuta dal Patto nel capitale della Società. A decorrere dalla data in cui il Comitato Direttivo abbia comunicato ai soggetti interessati la propria determinazione, tali soggetti si intenderanno svincolati dagli impegni del Patto, e non saranno più consultati o coinvolti a qualsivoglia titolo nelle determinazioni o decisioni del Patto stesso. Tutte le disposizioni del Patto applicabili agli Aderenti si intenderanno, a decorrere dalla medesima data, prive di effetti nei riguardi di tali soggetti, con conseguente disapplicazione delle disposizioni relative ai vincoli di indisponibilità delle azioni e/o relative al diritto di prelazione in caso di trasferimento delle azioni stesse. Tenuto conto degli obiettivi, della struttura e delle finalità del Patto, le determinazioni assunte dal Comitato Direttivo ai sensi del presente paragrafo si intendono come non sindacabili e non soggette ad obbligo di motivazione, essendo, in particolare, le stesse espressione dei principi fondamentali e fondanti del Patto stesso.

Gli Ulteriori Aderenti fanno parte dell’Area Centrale e agli stessi si applicano, laddove compatibili, le medesime disposizioni riferite agli aderenti a tale Area. Nel caso gli Ulteriori Aderenti si siano costituiti in un’autonoma area, potranno nominare i propri segretari, tenere le proprie riunioni di consultazione in vista di assemblee della Società e nominare un componente del Comitato Direttivo. Alla scadenza del Patto per gli Ulteriori Aderenti cesseranno i vincoli di intrasferibilità, mentre resteranno in vigore i vincoli di voto e per il caso di trasferimento quelli di preventiva offerta in prelazione.

Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6.

Durata del patto. Rinnovo. Recesso

Il Sindacato ha durata sino al 7 luglio 2022. Il Sindacato si è tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio con decorrenza dal 7 luglio 2019 e per il triennio 7 luglio 2019 – 7 luglio 2022, non essendo pervenute comunicazioni di recesso da parte di tanti Aderenti le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

Il Sindacato si rinnoverà automaticamente per ulteriori periodi di 3 (tre) anni ciascuno, ferma restando la facoltà di ciascun aderente di inviare, al Presidente del Comitato Direttivo, comunicazione scritta, con un preavviso di 12 mesi rispetto a ciascuna scadenza, di opposizione al rinnovo, con effetto della propria liberazione dal Sindacato a far data dalla scadenza. Il Sindacato non si rinnoverà nel caso in cui pervengano al Presidente del Comitato Direttivo comunicazioni scritte di recesso da parte di tanti aderenti al Sindacato le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco.

In caso di modifica del Sindacato, gli aderenti che non avranno fatto richiesta di modifica potranno, ove dissentano dalla modifica, recedere dal Sindacato entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito presso il registro delle imprese del Sindacato modificato e dovranno, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni secondo quanto previsto dai punti da 4.4.1 a 4.4.7, in base alla diversa tipologia di azioni.

Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.r.l. e sono depositate presso:

Banco BPM S.p.a.

Banca Valsabbina S.C.p.A.

 

 

 

Le informazioni di cui al presente estratto sono pubblicate sul sito web: www.azimut-group.com (sezione Gruppo/Azionariato).

20 maggio 2021

[AQ.1.21.1]

______________________________________________________________________________________

ESTRATTO DEI PATTI PARASOCIALI

di cui all’articolo 122 del Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria Informazioni essenziali ai sensi dell’articolo 130 del Regolamento Emittenti CONSOB n. 11971/99 e s.m.i. (Aggiornamento dell’ 8 luglio 2021)

Si rende noto che, nei termini di cui all’art. 12.2 (e art. 4.8 del relativo Estratto), il Patto di sindacato di voto e di blocco si è tacitamente rinnovato

- con effetto dal 7 luglio 2022 - per il triennio 7 luglio 2022 – 7 luglio 2025 - non essendo pervenute comunicazioni di recesso da parte di tanti Aderenti le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

1. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.324.091,54, rappresentato da n. 143.254.497 azioni, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

2. NUMERO COMPLESSIVO DEI DIRITTI DI VOTO RIFERITI ALLE AZIONI CONFERITE

Sono complessivamente n. 32.315.238 i diritti di voto riferiti alle azioni della Società conferite al patto, che rappresentano il 22,56 % del capitale sociale della medesima.

3. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO E NUMERO DEI DIRITTI DI VOTO RIFERITI ALLE AZIONI E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Di seguito sono indicati, alla data del 8 luglio 2021, il numero degli aderenti al patto, il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni conferite al patto, la percentuale rappresentata da tali diritti di voto rispetto all’insieme dei diritti di voto delle azioni conferite, nonché la percentuale rappresentata da tali diritti di voto rispetto all’insieme dei diritti di voto delle azioni emesse dalla società.

aderenti al Patto di Sindacato

n. diritti di voto delle azioni conferite al sindacato di voto

% dei diritti di voto delle azioni conferite al sindacato di voto rispetto al totale delle stesse

% dei diritti di voto delle azioni conferite al sindacato di voto rispetto al capitale sociale della Società

Sig. Pietro Giuliani

1.509.266

4,67%

1,05%

n. 2.123 ALTRI ADERENTI

30.805.972

95,33%

21,50%

TOTALE

32.315.238

100,00%

22,56%

 

 

 

Si precisa che le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore al 1% del capitale sociale della Società sono state sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero dei diritti di voto delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati.

 

 

 

4. CONTENUTO E DURATA DEL PATTO

4.1 Contenuto del patto

4.1.1 Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. Possono altresì aderire i soggetti rientranti nelle predette categorie che acquistino azioni della Società in conseguenza dell’adesione a piani di stock-option della stessa, o comunque che acquistino azioni della Società al di fuori dei suddetti piani.

È anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

4.1.2 Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

4.1.3 Ciascun aderente dovrà assoggettare anche a vincolo di blocco le proprie azioni nella Società in base al seguente schema.

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da non più di tre anni, il 75 % delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di tre anni e sino a sei anni, il 66% delle sue azioni della Società saràsoggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 34% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di sei anni e sino a nove anni, il 33% delle sue azioni della Società saràsoggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 67% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di nove anni, il 25% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 75% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

4.1.4 Per gli aderenti del Sindacato le Azioni di Blocco di proprietà al 8 luglio 2021 sono complessivamente pari a n. 16.606.025 (11,59% del capitale sociale).

Le Azioni Escluse dal Blocco di proprietà di detti aderenti alla data del 18 maggio 2015 nonché le ulteriori Azioni Escluse dal Blocco che si sono liberate alla stessa data per effetto del presente punto potranno essere liberamente vendute sul mercato, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7 in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle, ma ciò solo trascorsi 30 giorni dalla predetta data, salvo nel caso in cui l’ aderente aderisca ad una modalità ordinata e congiunta di vendita, che potrà essere posta in essere dal 18 maggio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, con tutte o parte delle sue Azioni Escluse dal Blocco anche in deroga al punto 4.5.1; laddove l'aderente aderisca parzialmente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, le Azioni Escluse dal Blocco non conferite nella predetta operazione possono essere oggetto, in deroga al punto 4.5.1, di accordi che limitino l'alienabilità non oltre il 30 giugno 2016.

Le Azioni Escluse dal Blocco per le quali l’aderente deciderà di aderire alla modalità ordinata e congiunta di vendita non sono soggette al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

Le Azioni Escluse dal Blocco, conferite dall’aderente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, che tuttavia, alla data del 31 dicembre 2015, non abbia portato al loro trasferimento, potranno essere liberamente vendute sul mercato successivamente a tale data, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7, in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle.

4.1.5 Il raggiungimento da parte dell’aderente di un’anzianità superiore nel corso della durata del Sindacato consentirà allo stesso di incrementare la percentuale delle Azioni Escluse dal Blocco secondo quanto previsto dal punto 4.1.3.

4.1.6 Le Azioni Escluse dal Blocco che successivamente al 18 maggio 2015 sono state acquistate dagli aderenti o si sono liberate per effetto di quanto previsto al punto 4.1.5 saranno trasferibili, ma assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

4.1.7 Alle Azioni acquistate dagli aderenti successivamente al 18 maggio 2015 si applicano le percentuali di cui al punto 4.1.3, salvo quanto previsto al punto 4.1.8.

4.1.8 Le percentuali di cui al punto 4.1.3 si applicano ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto disciplinato dal punto 4.1.3, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.

Al contrario, tutte le azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti con modalità diverse da quelle sopra descritte (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.9 Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

4.2 Struttura e organi del patto

4.2.1 Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori"). Gli eventuali Ulteriori Aderenti che rappresentino interessi sostanzialmente omogenei e che vengano ad assommare azioni della Società complessivamente pari o superiori al 2% del capitale sociale della stessa, possono richiedere al Comitato Direttivo di costituire un’autonoma area.

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

4.2.2 Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione". Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale. Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti, che si riunirà senza vincoli particolari di forma e assumerà le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei relativi componenti. Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo.

4.2.3 Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni. In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3 Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni. In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

4.4 Obblighi di blocco

4.4.1 Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue. In ogni caso - fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli aderenti - il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2 Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3 Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte vengono assegnate come segue:

a) formata una graduatoria -in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri aderenti in questione);

b) se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

4.4.4 La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5 Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

4.4.6 Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri aderenti, l’aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7 Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto – con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4 - ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.5 Ulteriori obbligazioni degli aderenti e ulteriori vicende relative agli aderenti.

4.5.1 Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse). Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate. Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario). A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

4.5.2 Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche, rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3 A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi quali, il decesso, la cessazione del rapporto di lavoro o del mandato in corso nell'ambito del Gruppo Azimut, il raggiungimento dei 65 anni di età, e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo. In particolare, in caso di decesso e di invalidità permanente totale cesseranno i vincoli di intrasferibilità delle azioni in blocco e resteranno in vigore i vincoli di voto e quelli di preventiva offerta in prelazione per il trasferimento delle azioni. Al raggiungimento dei 65 anni di età i) per il caso di trasferimento si applicheranno sul 50% delle Azioni di Blocco le disposizioni riferite alla preventiva offerta in prelazione e ii) al residuo 50% si applicheranno i vincoli di intrasferibilità fino alla prima scadenza utile del Sindacato. Indipendentemente da quanto precede, in ogni momento e a propria discrezione, e dunque anche prima della scadenza del Patto, il Comitato Direttivo, con propria determinazione, potrà sciogliere dalla partecipazione al Patto uno o più Addetti e/o Promotori che abbiano cessato di rivestire i relativi ruoli all’interno del Gruppo Azimut. Il Comitato Direttivo potrà assumere la relativa decisione tanto con riferimento a gruppi o classi di soggetti, quanto in via individuale, e dunque con riferimento anche soltanto ad alcuni Addetti e/o Promotori, tenendo in considerazione fattori, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il tempo trascorso dalla cessazione della rispettiva attività o ruolo all’interno del Gruppo Azimut, l’assunzione da parte degli Aderenti di ruoli in società in concorrenza con le società del Gruppo Azimut, l’esigenza di assicurare la coerenza e la fidelizzazione degli Aderenti, nonché il perseguimento degli obiettivi del Patto, anche tenendo conto della soglia di partecipazione complessivamente detenuta dal Patto nel capitale della Società. A decorrere dalla data in cui il Comitato Direttivo abbia comunicato ai soggetti interessati la propria determinazione, tali soggetti si intenderanno svincolati dagli impegni del Patto, e non saranno più consultati o coinvolti a qualsivoglia titolo nelle determinazioni o decisioni del Patto stesso. Tutte le disposizioni del Patto applicabili agli Aderenti si intenderanno, a decorrere dalla medesima data, prive di effetti nei riguardi di tali soggetti, con conseguente disapplicazione delle disposizioni relative ai vincoli di indisponibilità delle azioni e/o relative al diritto di prelazione in caso di trasferimento delle azioni stesse. Tenuto conto degli obiettivi, della struttura e delle finalità del Patto, le determinazioni assunte dal Comitato Direttivo ai sensi del presente paragrafo si intendono come non sindacabili e non soggette ad obbligo di motivazione, essendo, in particolare, le stesse espressione dei principi fondamentali e fondanti del Patto stesso.

4.5.4 Gli Ulteriori Aderenti fanno parte dell’Area Centrale e agli stessi si applicano, laddove compatibili, le medesime disposizioni riferite agli aderenti a tale Area. Nel caso gli Ulteriori Aderenti si siano costituiti in un’autonoma area, potranno nominare i propri segretari, tenere le proprie riunioni di consultazione in vista di assemblee della Società e nominare un componente del Comitato Direttivo. Alla scadenza del Patto per gli Ulteriori Aderenti cesseranno i vincoli di intrasferibilità, mentre resteranno in vigore i vincoli di voto e per il caso di trasferimento quelli di preventiva offerta in prelazione.

4.6 Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.7 Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6.

4.8 Durata del patto. Rinnovo. Recesso

4.8.1 Il Sindacato ha durata sino al 7 luglio 2022. Il Sindacato si è tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio con decorrenza dal 7 luglio 2019 e per il triennio 7 luglio 2019 – 7 luglio 2022, non essendo pervenute comunicazioni di recesso da parte di tanti Aderenti le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

4.8.2 Il Sindacato si rinnoverà automaticamente per ulteriori periodi di 3 (tre) anni ciascuno, ferma restando la facoltà di ciascun aderente di inviare, al Presidente del Comitato Direttivo, comunicazione scritta, con un preavviso di 12 mesi rispetto a ciascuna scadenza, di opposizione al rinnovo, con effetto della propria liberazione dal Sindacato a far data dalla scadenza. Il Sindacato non si rinnoverà nel caso in cui pervengano al Presidente del Comitato Direttivo comunicazioni scritte di recesso da parte di tanti aderenti al Sindacato le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

4.8.3 Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco.

4.8.4 In caso di modifica del Sindacato, gli aderenti che non avranno fatto richiesta di modifica potranno, ove dissentano dalla modifica, recedere dal Sindacato entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito presso il registro delle imprese del Sindacato modificato e dovranno, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni secondo quanto previsto dai punti da 4.4.1 a 4.4.7, in base alla diversa tipologia di azioni.

4.9 Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano. Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.r.l. e sono depositate presso:

- Banco BPM S.p.a.

- Banca Valsabbina S.C.p.A.

Le informazioni di cui al presente estratto sono pubblicate sul sito web: www.azimut-group.com (sezione Gruppo/Azionariato).

8 luglio 2021

[AQ.1.21.2]

_______________________________________________________________________________________


 

ESTRATTO DEI PATTI PARASOCIALI

di cui all’articolo 122 del Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria

Informazioni essenziali ai sensi dell’articolo 130 del Regolamento Emittenti CONSOB n. 11971/99 e s.m.i. 

(Aggiornamento del 31 dicembre 2021)

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.324.091,54, rappresentato da n. 143.254.497 azioni, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

Numero complessivo dei diritti di voto riferiti alle azioni conferite

Sono complessivamente n. 31.653.953 i diritti di voto riferiti alle azioni della Società conferite al patto, che rappresentano il 22,10 % del capitale sociale della medesima.

Soggetti aderenti al patto e numero dei diritti di voto riferiti alle azioni e degli strumenti finanziari

Di seguito sono indicati, alla data del 31 dicembre 2021, il numero degli aderenti al patto, il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni conferite al patto, la percentuale rappresentata da tali diritti di voto rispetto all’insieme dei diritti di voto delle azioni conferite, nonché la percentuale rappresentata da tali diritti di voto rispetto all’insieme dei diritti di voto delle azioni emesse dalla società.

Sig. Pietro Giuliani

1.509.266

4,77%

1,05%

n. 2.114 ALTRI ADERENTI

30.144.687

95,23%

21,05%

TOTALE

31.653.953

100,00%

22,10%

 

 

 

Si precisa che le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore al 1% del capitale sociale della Società sono state sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero dei diritti di voto delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati.

 

 

 

Contenuto e durata del patto

Contenuto del patto

4.1.1 Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. Possono altresì aderire i soggetti rientranti nelle predette categorie che acquistino azioni della Società in conseguenza dell’adesione a piani di stock-option della stessa, o comunque che acquistino azioni della Società al di fuori dei suddetti piani.

È anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

4.1.2 Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

4.1.3 Ciascun aderente dovrà assoggettare anche a vincolo di blocco le proprie azioni nella Società in base al seguente schema.

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da non più di tre anni, il 75 % delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di tre anni e sino a sei anni, il 66% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 34% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di sei anni e sino a nove anni, il 33% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 67% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di nove anni, il 25% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 75% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

4.1.4 Per gli aderenti del Sindacato le Azioni di Blocco di proprietà al 31 dicembre 2021 sono complessivamente pari a n. 16.422.577 (11,46% del capitale sociale).

Le Azioni Escluse dal Blocco di proprietà di detti aderenti alla data del 18 maggio 2015 nonché le ulteriori Azioni Escluse dal Blocco che si sono liberate alla stessa data per effetto del presente punto potranno essere liberamente vendute sul mercato, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7 in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle, ma ciò solo trascorsi 30 giorni dalla predetta data, salvo nel caso in cui l’ aderente aderisca ad una modalità ordinata e congiunta di vendita, che potrà essere posta in essere dal 18 maggio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, con tutte o parte delle sue Azioni Escluse dal Blocco anche in deroga al punto 4.5.1; laddove l'aderente aderisca parzialmente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, le Azioni Escluse dal Blocco non conferite nella predetta operazione possono essere oggetto, in deroga al punto 4.5.1, di accordi che limitino l'alienabilità non oltre il 30 giugno 2016.

Le Azioni Escluse dal Blocco per le quali l’aderente deciderà di aderire alla modalità ordinata e congiunta di vendita non sono soggette al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

Le Azioni Escluse dal Blocco, conferite dall’aderente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, che tuttavia, alla data del 31 dicembre 2015, non abbia portato al loro trasferimento, potranno essere liberamente vendute sul mercato successivamente a tale data, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7, in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle.

4.1.5 Il raggiungimento da parte dell’aderente di un’anzianità superiore nel corso della durata del Sindacato consentirà allo stesso di incrementare la percentuale delle Azioni Escluse dal Blocco secondo quanto previsto dal punto 4.1.3.

4.1.6 Le Azioni Escluse dal Blocco che successivamente al 18 maggio 2015 sono state acquistate dagli aderenti o si sono liberate per effetto di quanto previsto al punto 4.1.5 saranno trasferibili, ma assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

4.1.7 Alle Azioni acquistate dagli aderenti successivamente al 18 maggio 2015 si applicano le percentuali di cui al punto 4.1.3, salvo quanto previsto al punto 4.1.8.

4.1.8 Le percentuali di cui al punto 4.1.3 si applicano ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto disciplinato dal punto 4.1.3, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.

Al contrario, tutte le azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti con modalità diverse da quelle sopra descritte (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.9 Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

Struttura e organi del patto

4.2.1 Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori"). Gli eventuali Ulteriori Aderenti che rappresentino interessi sostanzialmente omogenei e che vengano ad assommare azioni della Società complessivamente pari o superiori al 2% del capitale sociale della stessa, possono richiedere al Comitato Direttivo di costituire un’autonoma area.

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

4.2.2 Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti, che si riunirà senza vincoli particolari di forma e assumerà le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei relativi componenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo.

4.2.3 Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni. In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni. In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

Obblighi di blocco

4.4.1 Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.

In ogni caso - fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli aderenti - il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2 Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3 Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte vengono assegnate come segue:

a) formata una graduatoria -in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri aderenti in questione);

b) se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

4.4.4 La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5 Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

4.4.6 Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri aderenti, l’aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7 Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto - con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4 - ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

Ulteriori obbligazioni degli aderenti e ulteriori vicende relative agli aderenti.

4.5.1 Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

4.5.2 Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche, rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3 A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi quali, il decesso, la cessazione del rapporto di lavoro o del mandato in corso nell'ambito del Gruppo Azimut, il raggiungimento dei 65 anni di età, e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

In particolare, in caso di decesso e di invalidità permanente totale cesseranno i vincoli di intrasferibilità delle azioni in blocco e resteranno in vigore i vincoli di voto e quelli di preventiva offerta in prelazione per il trasferimento delle azioni. Al raggiungimento dei 65 anni di età i) per il caso di trasferimento si applicheranno sul 50% delle Azioni di Blocco le disposizioni riferite alla preventiva offerta in prelazione e ii) al residuo 50% si applicheranno i vincoli di intrasferibilità fino alla prima scadenza utile del Sindacato.

Indipendentemente da quanto precede, in ogni momento e a propria discrezione, e dunque anche prima della scadenza del Patto, il Comitato Direttivo, con propria determinazione, potrà sciogliere dalla partecipazione al Patto uno o più Addetti e/o Promotori che abbiano cessato di rivestire i relativi ruoli all’interno del Gruppo Azimut. Il Comitato Direttivo potrà assumere la relativa decisione tanto con riferimento a gruppi o classi di soggetti, quanto in via individuale, e dunque con riferimento anche soltanto ad alcuni Addetti e/o Promotori, tenendo in considerazione fattori, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il tempo trascorso dalla cessazione della rispettiva attività o ruolo all’interno del Gruppo Azimut, l’assunzione da parte degli Aderenti di ruoli in società in concorrenza con le società del Gruppo Azimut, l’esigenza di assicurare la coerenza e la fidelizzazione degli Aderenti, nonché il perseguimento degli obiettivi del Patto, anche tenendo conto della soglia di partecipazione complessivamente detenuta dal Patto nel capitale della Società. A decorrere dalla data in cui il Comitato Direttivo abbia comunicato ai soggetti interessati la propria determinazione, tali soggetti si intenderanno svincolati dagli impegni del Patto, e non saranno più consultati o coinvolti a qualsivoglia titolo nelle determinazioni o decisioni del Patto stesso. Tutte le disposizioni del Patto applicabili agli Aderenti si intenderanno, a decorrere dalla medesima data, prive di effetti nei riguardi di tali soggetti, con conseguente disapplicazione delle disposizioni relative ai vincoli di indisponibilità delle azioni e/o relative al diritto di prelazione in caso di trasferimento delle azioni stesse. Tenuto conto degli obiettivi, della struttura e delle finalità del Patto, le determinazioni assunte dal Comitato Direttivo ai sensi del presente paragrafo si intendono come non sindacabili e non soggette ad obbligo di motivazione, essendo, in particolare, le stesse espressione dei principi fondamentali e fondanti del Patto stesso.

4.5.4 Gli Ulteriori Aderenti fanno parte dell’Area Centrale e agli stessi si applicano, laddove compatibili, le medesime disposizioni riferite agli aderenti a tale Area. Nel caso gli Ulteriori Aderenti si siano costituiti in un’autonoma area, potranno nominare i propri segretari, tenere le proprie riunioni di consultazione in vista di assemblee della Società e nominare un componente del Comitato Direttivo. Alla scadenza del Patto per gli Ulteriori Aderenti cesseranno i vincoli di intrasferibilità, mentre resteranno in vigore i vincoli di voto e per il caso di trasferimento quelli di preventiva offerta in prelazione.

Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6.

Durata del patto. Rinnovo. Recesso

Il Sindacato ha durata sino al 7 luglio 2022. Il Sindacato si è tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio con decorrenza dal 7 luglio 2019 e per il triennio 7 luglio 2019 – 7 luglio 2022, non essendo pervenute comunicazioni di recesso da parte di tanti Aderenti le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

4.8.2 Il Sindacato si rinnoverà automaticamente per ulteriori periodi di 3 (tre) anni ciascuno, ferma restando la facoltà di ciascun aderente di inviare, al Presidente del Comitato Direttivo, comunicazione scritta, con un preavviso di 12 mesi rispetto a ciascuna scadenza, di opposizione al rinnovo, con effetto della propria liberazione dal Sindacato a far data dalla scadenza. Il Sindacato non si rinnoverà nel caso in cui pervengano al Presidente del Comitato Direttivo comunicazioni scritte di recesso da parte di tanti aderenti al Sindacato le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

4.8.3 Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco.

4.8.4 In caso di modifica del Sindacato, gli aderenti che non avranno fatto richiesta di modifica potranno, ove dissentano dalla modifica, recedere dal Sindacato entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito presso il registro delle imprese del Sindacato modificato e dovranno, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni secondo quanto previsto dai punti da 4.4.1 a 4.4.7, in base alla diversa tipologia di azioni.

Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.r.l. e sono depositate presso:

Banco BPM S.p.a.

Banca Valsabbina S.C.p.A.

Le informazioni di cui al presente estratto sono pubblicate sul sito web: www.azimut-group.com (sezione Gruppo/Azionariato).

5 gennaio 2022

[AQ.1.22.1]

_________________________________________________________________________________

ESTRATTO DEI PATTI PARASOCIALI

di cui all’articolo 122 del Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria

Informazioni essenziali ai sensi dell’articolo 130 del Regolamento Emittenti CONSOB n. 11971/99 e s.m.i. 

(Aggiornamento del 7 luglio 2022)

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.324.091,54, rappresentato da n. 143.254.497 azioni, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

 

Sono complessivamente n. 31.826.872 i diritti di voto riferiti alle azioni della Società conferite al patto, che rappresentano il 22,22% del capitale sociale della medesima.

Di seguito sono indicati, alla data del 7 luglio 2022, il numero degli aderenti al patto, il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni conferite al patto, la percentuale rappresentata da tali diritti di voto rispetto all’insieme dei diritti di voto delle azioni conferite, nonché la percentuale rappresentata da tali diritti di voto rispetto all’insieme dei diritti di voto delle azioni emesse dalla società.

Ing. Pietro Giuliani

1.909.961

6,00%

1,33%

n. 1.939 ALTRI ADERENTI

29.916.911

94,00%

20,88%

TOTALE

31.826.872

100,00%

22,22%

 

 

 

 

Si precisa che le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore al 1% del capitale sociale della Società sono state sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero dei diritti di voto delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati.

 

 

 

 

Contenuto e durata del patto

Contenuto del patto

4.1.1 Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. Possono altresì aderire i soggetti rientranti nelle predette categorie che acquistino azioni della Società in conseguenza dell’adesione a piani di stock-option della stessa, o comunque che acquistino azioni della Società al di fuori dei suddetti piani.

È anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

4.1.2 Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

4.1.3 Ciascun aderente dovrà assoggettare anche a vincolo di blocco le proprie azioni nella Società in base al seguente schema.

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da non più di tre anni, il 75 % delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di tre anni e sino a sei anni, il 66% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 34% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di sei anni e sino a nove anni, il 33% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 67% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di nove anni, il 25% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 75% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

4.1.4 Per gli aderenti del Sindacato le Azioni di Blocco di proprietà al 7 luglio 2022 sono complessivamente pari a n. 18.707.104 (13,06% del capitale sociale).

Le Azioni Escluse dal Blocco di proprietà di detti aderenti alla data del 18 maggio 2015 nonché le ulteriori Azioni Escluse dal Blocco che si sono liberate alla stessa data per effetto del presente punto potranno essere liberamente vendute sul mercato, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7 in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle, ma ciò solo trascorsi 30 giorni dalla predetta data, salvo nel caso in cui l’ aderente aderisca ad una modalità ordinata e congiunta di vendita, che potrà essere posta in essere dal 18 maggio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, con tutte o parte delle sue Azioni Escluse dal Blocco anche in deroga al punto 4.5.1; laddove l'aderente aderisca parzialmente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, le Azioni Escluse dal Blocco non conferite nella predetta operazione possono essere oggetto, in deroga al punto 4.5.1, di accordi che limitino l'alienabilità non oltre il 30 giugno 2016.

Le Azioni Escluse dal Blocco per le quali l’aderente deciderà di aderire alla modalità ordinata e congiunta di vendita non sono soggette al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

Le Azioni Escluse dal Blocco, conferite dall’aderente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, che tuttavia, alla data del 31 dicembre 2015, non abbia portato al loro trasferimento, potranno essere liberamente vendute sul mercato successivamente a tale data, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7, in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle.

4.1.5 Il raggiungimento da parte dell’aderente di un’anzianità superiore nel corso della durata del Sindacato consentirà allo stesso di incrementare la percentuale delle Azioni Escluse dal Blocco secondo quanto previsto dal punto 4.1.3.

4.1.6 Le Azioni Escluse dal Blocco che successivamente al 18 maggio 2015 sono state acquistate dagli aderenti o si sono liberate per effetto di quanto previsto al punto 4.1.5 saranno trasferibili, ma assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

4.1.7 Alle Azioni acquistate dagli aderenti successivamente al 18 maggio 2015 si applicano le percentuali di cui al punto 4.1.3, salvo quanto previsto al punto 4.1.8.

4.1.8 Le percentuali di cui al punto 4.1.3 si applicano ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto disciplinato dal punto 4.1.3, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.

Al contrario, tutte le azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti con modalità diverse da quelle sopra descritte (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.9 Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

Struttura e organi del patto

4.2.1 Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori"). Gli eventuali Ulteriori Aderenti che rappresentino interessi sostanzialmente omogenei e che vengano ad assommare azioni della Società complessivamente pari o superiori al 2% del capitale sociale della stessa, possono richiedere al Comitato Direttivo di costituire un’autonoma area.

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

4.2.2 Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti, che si riunirà senza vincoli particolari di forma e assumerà le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei relativi componenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo.

4.2.3 Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni. In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni. In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

Obblighi di blocco

 

4.4.1 Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.

In ogni caso - fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli aderenti - il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2 Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3 Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte vengono assegnate come segue:

a) formata una graduatoria -in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri aderenti in questione);

b) se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

4.4.4 La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5 Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

4.4.6 Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri aderenti, l’aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7 Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto - con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4 - ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

 

Ulteriori obbligazioni degli aderenti e ulteriori vicende relative agli aderenti.

 

4.5.1 Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

 

4.5.2 Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche, rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3 A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi quali, il decesso, la cessazione del rapporto di lavoro o del mandato in corso nell'ambito del Gruppo Azimut, il raggiungimento dei 65 anni di età, e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

In particolare, in caso di decesso e di invalidità permanente totale cesseranno i vincoli di intrasferibilità delle azioni in blocco e resteranno in vigore i vincoli di voto e quelli di preventiva offerta in prelazione per il trasferimento delle azioni. Al raggiungimento dei 65 anni di età i) per il caso di trasferimento si applicheranno sul 50% delle Azioni di Blocco le disposizioni riferite alla preventiva offerta in prelazione e ii) al residuo 50% si applicheranno i vincoli di intrasferibilità fino alla prima scadenza utile del Sindacato.

Indipendentemente da quanto precede, in ogni momento e a propria discrezione, e dunque anche prima della scadenza del Patto, il Comitato Direttivo, con propria determinazione, potrà sciogliere dalla partecipazione al Patto uno o più Addetti e/o Promotori che abbiano cessato di rivestire i relativi ruoli all’interno del Gruppo Azimut. Il Comitato Direttivo potrà assumere la relativa decisione tanto con riferimento a gruppi o classi di soggetti, quanto in via individuale, e dunque con riferimento anche soltanto ad alcuni Addetti e/o Promotori, tenendo in considerazione fattori, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il tempo trascorso dalla cessazione della rispettiva attività o ruolo all’interno del Gruppo Azimut, l’assunzione da parte degli Aderenti di ruoli in società in concorrenza con le società del Gruppo Azimut, l’esigenza di assicurare la coerenza e la fidelizzazione degli Aderenti, nonché il perseguimento degli obiettivi del Patto, anche tenendo conto della soglia di partecipazione complessivamente detenuta dal Patto nel capitale della Società. A decorrere dalla data in cui il Comitato Direttivo abbia comunicato ai soggetti interessati la propria determinazione, tali soggetti si intenderanno svincolati dagli impegni del Patto, e non saranno più consultati o coinvolti a qualsivoglia titolo nelle determinazioni o decisioni del Patto stesso. Tutte le disposizioni del Patto applicabili agli Aderenti si intenderanno, a decorrere dalla medesima data, prive di effetti nei riguardi di tali soggetti, con conseguente disapplicazione delle disposizioni relative ai vincoli di indisponibilità delle azioni e/o relative al diritto di prelazione in caso di trasferimento delle azioni stesse. Tenuto conto degli obiettivi, della struttura e delle finalità del Patto, le determinazioni assunte dal Comitato Direttivo ai sensi del presente paragrafo si intendono come non sindacabili e non soggette ad obbligo di motivazione, essendo, in particolare, le stesse espressione dei principi fondamentali e fondanti del Patto stesso.

 

4.5.4 Gli Ulteriori Aderenti fanno parte dell’Area Centrale e agli stessi si applicano, laddove compatibili, le medesime disposizioni riferite agli aderenti a tale Area. Nel caso gli Ulteriori Aderenti si siano costituiti in un’autonoma area, potranno nominare i propri segretari, tenere le proprie riunioni di consultazione in vista di assemblee della Società e nominare un componente del Comitato Direttivo. Alla scadenza del Patto per gli Ulteriori Aderenti cesseranno i vincoli di intrasferibilità, mentre resteranno in vigore i vincoli di voto e per il caso di trasferimento quelli di preventiva offerta in prelazione.

Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

 

Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6.

Durata del patto. Rinnovo. Recesso

Il Sindacato ha durata sino al 7 luglio 2025. Il Sindacato si è tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio con decorrenza dal 7 luglio 2022 e per il triennio 7 luglio 2022 – 7 luglio 2025, non essendo pervenute comunicazioni di recesso da parte di tanti Aderenti le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

4.8.2 Il Sindacato si rinnoverà automaticamente per ulteriori periodi di 3 (tre) anni ciascuno, ferma restando la facoltà di ciascun aderente di inviare, al Presidente del Comitato Direttivo, comunicazione scritta, con un preavviso di 12 mesi rispetto a ciascuna scadenza, di opposizione al rinnovo, con effetto della propria liberazione dal Sindacato a far data dalla scadenza. Il Sindacato non si rinnoverà nel caso in cui pervengano al Presidente del Comitato Direttivo comunicazioni scritte di recesso da parte di tanti aderenti al Sindacato le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

4.8.3 Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco.

4.8.4 In caso di modifica del Sindacato, gli aderenti che non avranno fatto richiesta di modifica potranno, ove dissentano dalla modifica, recedere dal Sindacato entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito presso il registro delle imprese del Sindacato modificato e dovranno, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni secondo quanto previsto dai punti da 4.4.1 a 4.4.7, in base alla diversa tipologia di azioni.

Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.r.l. e sono depositate presso:

Banco BPM S.p.a.

Banca Valsabbina S.C.p.A.

Le informazioni di cui al presente estratto sono pubblicate sul sito web: www.azimut-group.com (sezione Gruppo/Azionariato).

12 luglio 2022

[AQ.1.22.2]

___________________________________________________________________________

ESTRATTO DEI PATTI PARASOCIALI

di cui all’articolo 122 del Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria

Informazioni essenziali ai sensi dell’articolo 130 del Regolamento Emittenti CONSOB n. 11971/99 e s.m.i. 

(Aggiornamento del 31 dicembre 2022)

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.324.091,54, rappresentato da n. 143.254.497 azioni, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

 

Sono complessivamente n. 31.735.612 i diritti di voto riferiti alle azioni della Società conferite al patto, che rappresentano il 22,15% del capitale sociale della medesima.

Di seguito sono indicati, alla data del 31 dicembre 2022, il numero degli aderenti al patto, il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni conferite al patto, la percentuale rappresentata da tali diritti di voto rispetto all’insieme dei diritti di voto delle azioni conferite, nonché la percentuale rappresentata da tali diritti di voto rispetto all’insieme dei diritti di voto delle azioni emesse dalla società.

Ing. Pietro Giuliani

1.909.961

6,02%

1,33%

n. 1.955 ALTRI ADERENTI

29.825.651

93,98%

20,82%

TOTALE

31.735.612

100,00%

22,15%

 

 

 

Si precisa che le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore al 1% del capitale sociale della Società sono state sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero dei diritti di voto delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati.

 

 

 

Contenuto e durata del patto

Contenuto del patto

4.1.1 Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. Possono altresì aderire i soggetti rientranti nelle predette categorie che acquistino azioni della Società in conseguenza dell’adesione a piani di stock-option della stessa, o comunque che acquistino azioni della Società al di fuori dei suddetti piani.

È anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

4.1.2 Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

4.1.3 Ciascun aderente dovrà assoggettare anche a vincolo di blocco le proprie azioni nella Società in base al seguente schema.

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da non più di tre anni, il 75 % delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di tre anni e sino a sei anni, il 66% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 34% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di sei anni e sino a nove anni, il 33% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 67% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di nove anni, il 25% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 75% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

4.1.4 Per gli aderenti del Sindacato le Azioni di Blocco di proprietà al 31 dicembre 2022 sono complessivamente pari a n. 18.629.118 (13,00% del capitale sociale).

Le Azioni Escluse dal Blocco di proprietà di detti aderenti alla data del 18 maggio 2015 nonché le ulteriori Azioni Escluse dal Blocco che si sono liberate alla stessa data per effetto del presente punto potranno essere liberamente vendute sul mercato, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7 in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle, ma ciò solo trascorsi 30 giorni dalla predetta data, salvo nel caso in cui l’ aderente aderisca ad una modalità ordinata e congiunta di vendita, che potrà essere posta in essere dal 18 maggio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, con tutte o parte delle sue Azioni Escluse dal Blocco anche in deroga al punto 4.5.1; laddove l'aderente aderisca parzialmente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, le Azioni Escluse dal Blocco non conferite nella predetta operazione possono essere oggetto, in deroga al punto 4.5.1, di accordi che limitino l'alienabilità non oltre il 30 giugno 2016.

Le Azioni Escluse dal Blocco per le quali l’aderente deciderà di aderire alla modalità ordinata e congiunta di vendita non sono soggette al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

Le Azioni Escluse dal Blocco, conferite dall’aderente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, che tuttavia, alla data del 31 dicembre 2015, non abbia portato al loro trasferimento, potranno essere liberamente vendute sul mercato successivamente a tale data, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7, in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle.

4.1.5 Il raggiungimento da parte dell’aderente di un’anzianità superiore nel corso della durata del Sindacato consentirà allo stesso di incrementare la percentuale delle Azioni Escluse dal Blocco secondo quanto previsto dal punto 4.1.3.

4.1.6 Le Azioni Escluse dal Blocco che successivamente al 18 maggio 2015 sono state acquistate dagli aderenti o si sono liberate per effetto di quanto previsto al punto 4.1.5 saranno trasferibili, ma assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

4.1.7 Alle Azioni acquistate dagli aderenti successivamente al 18 maggio 2015 si applicano le percentuali di cui al punto 4.1.3, salvo quanto previsto al punto 4.1.8.

4.1.8 Le percentuali di cui al punto 4.1.3 si applicano ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto disciplinato dal punto 4.1.3, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.

Al contrario, tutte le azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti con modalità diverse da quelle sopra descritte (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.9 Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

Struttura e organi del patto

4.2.1 Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori"). Gli eventuali Ulteriori Aderenti che rappresentino interessi sostanzialmente omogenei e che vengano ad assommare azioni della Società complessivamente pari o superiori al 2% del capitale sociale della stessa, possono richiedere al Comitato Direttivo di costituire un’autonoma area.

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

4.2.2 Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti, che si riunirà senza vincoli particolari di forma e assumerà le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei relativi componenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo.

4.2.3 Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni. In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni. In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

Obblighi di blocco

 

4.4.1 Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.

In ogni caso - fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli aderenti - il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2 Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3 Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte vengono assegnate come segue:

a) formata una graduatoria -in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri aderenti in questione);

b) se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

4.4.4 La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5 Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

4.4.6 Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri aderenti, l’aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7 Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto - con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4 - ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

 

Ulteriori obbligazioni degli aderenti e ulteriori vicende relative agli aderenti.

 

4.5.1 Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

 

4.5.2 Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche, rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3 A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi quali, il decesso, la cessazione del rapporto di lavoro o del mandato in corso nell'ambito del Gruppo Azimut, il raggiungimento dei 65 anni di età, e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

In particolare, in caso di decesso e di invalidità permanente totale cesseranno i vincoli di intrasferibilità delle azioni in blocco e resteranno in vigore i vincoli di voto e quelli di preventiva offerta in prelazione per il trasferimento delle azioni. Al raggiungimento dei 65 anni di età i) per il caso di trasferimento si applicheranno sul 50% delle Azioni di Blocco le disposizioni riferite alla preventiva offerta in prelazione e ii) al residuo 50% si applicheranno i vincoli di intrasferibilità fino alla prima scadenza utile del Sindacato.

Indipendentemente da quanto precede, in ogni momento e a propria discrezione, e dunque anche prima della scadenza del Patto, il Comitato Direttivo, con propria determinazione, potrà sciogliere dalla partecipazione al Patto uno o più Addetti e/o Promotori che abbiano cessato di rivestire i relativi ruoli all’interno del Gruppo Azimut. Il Comitato Direttivo potrà assumere la relativa decisione tanto con riferimento a gruppi o classi di soggetti, quanto in via individuale, e dunque con riferimento anche soltanto ad alcuni Addetti e/o Promotori, tenendo in considerazione fattori, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il tempo trascorso dalla cessazione della rispettiva attività o ruolo all’interno del Gruppo Azimut, l’assunzione da parte degli Aderenti di ruoli in società in concorrenza con le società del Gruppo Azimut, l’esigenza di assicurare la coerenza e la fidelizzazione degli Aderenti, nonché il perseguimento degli obiettivi del Patto, anche tenendo conto della soglia di partecipazione complessivamente detenuta dal Patto nel capitale della Società. A decorrere dalla data in cui il Comitato Direttivo abbia comunicato ai soggetti interessati la propria determinazione, tali soggetti si intenderanno svincolati dagli impegni del Patto, e non saranno più consultati o coinvolti a qualsivoglia titolo nelle determinazioni o decisioni del Patto stesso. Tutte le disposizioni del Patto applicabili agli Aderenti si intenderanno, a decorrere dalla medesima data, prive di effetti nei riguardi di tali soggetti, con conseguente disapplicazione delle disposizioni relative ai vincoli di indisponibilità delle azioni e/o relative al diritto di prelazione in caso di trasferimento delle azioni stesse. Tenuto conto degli obiettivi, della struttura e delle finalità del Patto, le determinazioni assunte dal Comitato Direttivo ai sensi del presente paragrafo si intendono come non sindacabili e non soggette ad obbligo di motivazione, essendo, in particolare, le stesse espressione dei principi fondamentali e fondanti del Patto stesso.

 

4.5.4 Gli Ulteriori Aderenti fanno parte dell’Area Centrale e agli stessi si applicano, laddove compatibili, le medesime disposizioni riferite agli aderenti a tale Area. Nel caso gli Ulteriori Aderenti si siano costituiti in un’autonoma area, potranno nominare i propri segretari, tenere le proprie riunioni di consultazione in vista di assemblee della Società e nominare un componente del Comitato Direttivo. Alla scadenza del Patto per gli Ulteriori Aderenti cesseranno i vincoli di intrasferibilità, mentre resteranno in vigore i vincoli di voto e per il caso di trasferimento quelli di preventiva offerta in prelazione.

Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

 

Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6.

Durata del patto. Rinnovo. Recesso

Il Sindacato ha durata sino al 7 luglio 2025. Il Sindacato si è tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio con decorrenza dal 7 luglio 2022 e per il triennio 7 luglio 2022 – 7 luglio 2025, non essendo pervenute comunicazioni di recesso da parte di tanti Aderenti le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

4.8.2 Il Sindacato si rinnoverà automaticamente per ulteriori periodi di 3 (tre) anni ciascuno, ferma restando la facoltà di ciascun aderente di inviare, al Presidente del Comitato Direttivo, comunicazione scritta, con un preavviso di 12 mesi rispetto a ciascuna scadenza, di opposizione al rinnovo, con effetto della propria liberazione dal Sindacato a far data dalla scadenza. Il Sindacato non si rinnoverà nel caso in cui pervengano al Presidente del Comitato Direttivo comunicazioni scritte di recesso da parte di tanti aderenti al Sindacato le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

4.8.3 Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco.

4.8.4 In caso di modifica del Sindacato, gli aderenti che non avranno fatto richiesta di modifica potranno, ove dissentano dalla modifica, recedere dal Sindacato entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito presso il registro delle imprese del Sindacato modificato e dovranno, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni secondo quanto previsto dai punti da 4.4.1 a 4.4.7, in base alla diversa tipologia di azioni.

Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.r.l. e sono depositate presso:

Banco BPM S.p.a.

Banca Valsabbina S.C.p.A.

Le informazioni di cui al presente estratto sono pubblicate sul sito web: www.azimut-group.com (sezione Gruppo/Azionariato).

31 dicembre 2022

[AQ.1.23.1]

__________________________________________________________________________

ESTRATTO DEI PATTI PARASOCIALI

di cui all’articolo 122 del Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria+

Informazioni essenziali ai sensi dell’articolo 130 del Regolamento Emittenti CONSOB n. 11971/99 e s.m.i. 

(Aggiornamento del 31 dicembre 2023)

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.324.091,54, rappresentato da n. 143.254.497 azioni, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

2. Numero complessivo dei diritti di voto riferiti alle azioni conferite

Sono complessivamente n. 30.940.051 i diritti di voto riferiti alle azioni della Società conferite al patto, che rappresentano il 21,60% del capitale sociale della medesima.

3. Soggetti aderenti al patto e numero dei diritti di voto riferiti alle azioni e degli strumenti finanziari

Di seguito sono indicati, alla data del 31 dicembre 2023, il numero degli aderenti al patto, il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni conferite al patto, la percentuale rappresentata da tali diritti di voto rispetto all’insieme dei diritti di voto delle azioni conferite, nonché la percentuale rappresentata da tali diritti di voto rispetto all’insieme dei diritti di voto delle azioni emesse dalla società.

 

Ing. Pietro Giuliani

1.956.007

6,32%

1,37%

n. 1.992 ALTRI ADERENTI

28.984.044

93,68%

20,23%

TOTALE

30.940.051

100,00%

21,60%

 

 

 

 

Si precisa che le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore al 1% del capitale sociale della Società sono state sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero dei diritti di voto delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati.

 

 

 

 

 

4. Contenuto e durata del patto

4.1 Contenuto del patto

4.1.1 Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. Possono altresì aderire i soggetti rientranti nelle predette categorie che acquistino azioni della Società in conseguenza dell’adesione a piani di stock-option della stessa, o comunque che acquistino azioni della Società al di fuori dei suddetti piani.

È anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

4.1.2 Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

4.1.3 Ciascun aderente dovrà assoggettare anche a vincolo di blocco le proprie azioni nella Società in base al seguente schema.

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da non più di tre anni, il 75 % delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di tre anni e sino a sei anni, il 66% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 34% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di sei anni e sino a nove anni, il 33% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 67% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di nove anni, il 25% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 75% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

4.1.4 Per gli aderenti del Sindacato le Azioni di Blocco di proprietà al 31 dicembre 2023 sono complessivamente pari a n. 17.589.307 (12,28% del capitale sociale).

Le Azioni Escluse dal Blocco di proprietà di detti aderenti alla data del 18 maggio 2015 nonché le ulteriori Azioni Escluse dal Blocco che si sono liberate alla stessa data per effetto del presente punto potranno essere liberamente vendute sul mercato, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7 in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle, ma ciò solo trascorsi 30 giorni dalla predetta data, salvo nel caso in cui l’ aderente aderisca ad una modalità ordinata e congiunta di vendita, che potrà essere posta in essere dal 18 maggio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, con tutte o parte delle sue Azioni Escluse dal Blocco anche in deroga al punto 4.5.1; laddove l'aderente aderisca parzialmente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, le Azioni Escluse dal Blocco non conferite nella predetta operazione possono essere oggetto, in deroga al punto 4.5.1, di accordi che limitino l'alienabilità non oltre il 30 giugno 2016.

Le Azioni Escluse dal Blocco per le quali l’aderente deciderà di aderire alla modalità ordinata e congiunta di vendita non sono soggette al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

Le Azioni Escluse dal Blocco, conferite dall’aderente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, che tuttavia, alla data del 31 dicembre 2015, non abbia portato al loro trasferimento, potranno essere liberamente vendute sul mercato successivamente a tale data, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7, in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle.

4.1.5 Il raggiungimento da parte dell’aderente di un’anzianità superiore nel corso della durata del Sindacato consentirà allo stesso di incrementare la percentuale delle Azioni Escluse dal Blocco secondo quanto previsto dal punto 4.1.3.

4.1.6 Le Azioni Escluse dal Blocco che successivamente al 18 maggio 2015 sono state acquistate dagli aderenti o si sono liberate per effetto di quanto previsto al punto 4.1.5 saranno trasferibili, ma assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

4.1.7 Alle Azioni acquistate dagli aderenti successivamente al 18 maggio 2015 si applicano le percentuali di cui al punto 4.1.3, salvo quanto previsto al punto 4.1.8.

4.1.8 Le percentuali di cui al punto 4.1.3 si applicano ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto disciplinato dal punto 4.1.3, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.

Al contrario, tutte le azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti con modalità diverse da quelle sopra descritte (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.9 Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

4.2 Struttura e organi del patto

4.2.1 Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori"). Gli eventuali Ulteriori Aderenti che rappresentino interessi sostanzialmente omogenei e che vengano ad assommare azioni della Società complessivamente pari o superiori al 2% del capitale sociale della stessa, possono richiedere al Comitato Direttivo di costituire un’autonoma area.

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

4.2.2 Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti, che si riunirà senza vincoli particolari di forma e assumerà le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei relativi componenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo.

4.2.3 Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni. In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3 Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni. In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

4.4 Obblighi di blocco

4.4.1 Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.

In ogni caso - fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli aderenti - il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2 Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3 Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte vengono assegnate come segue:

a) formata una graduatoria -in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri aderenti in questione);

b) se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

4.4.4 La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5 Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

4.4.6 Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri aderenti, l’aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7 Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto - con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4 - ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.5 Ulteriori obbligazioni degli aderenti e ulteriori vicende relative agli aderenti.

4.5.1 Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

4.5.2 Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche, rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3 A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi quali, il decesso, la cessazione del rapporto di lavoro o del mandato in corso nell'ambito del Gruppo Azimut, il raggiungimento dei 65 anni di età, e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

In particolare, in caso di decesso e di invalidità permanente totale cesseranno i vincoli di intrasferibilità delle azioni in blocco e resteranno in vigore i vincoli di voto e quelli di preventiva offerta in prelazione per il trasferimento delle azioni. Al raggiungimento dei 65 anni di età i) per il caso di trasferimento si applicheranno sul 50% delle Azioni di Blocco le disposizioni riferite alla preventiva offerta in prelazione e ii) al residuo 50% si applicheranno i vincoli di intrasferibilità fino alla prima scadenza utile del Sindacato.

Indipendentemente da quanto precede, in ogni momento e a propria discrezione, e dunque anche prima della scadenza del Patto, il Comitato Direttivo, con propria determinazione, potrà sciogliere dalla partecipazione al Patto uno o più Addetti e/o Promotori che abbiano cessato di rivestire i relativi ruoli all’interno del Gruppo Azimut. Il Comitato Direttivo potrà assumere la relativa decisione tanto con riferimento a gruppi o classi di soggetti, quanto in via individuale, e dunque con riferimento anche soltanto ad alcuni Addetti e/o Promotori, tenendo in considerazione fattori, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il tempo trascorso dalla cessazione della rispettiva attività o ruolo all’interno del Gruppo Azimut, l’assunzione da parte degli Aderenti di ruoli in società in concorrenza con le società del Gruppo Azimut, l’esigenza di assicurare la coerenza e la fidelizzazione degli Aderenti, nonché il perseguimento degli obiettivi del Patto, anche tenendo conto della soglia di partecipazione complessivamente detenuta dal Patto nel capitale della Società. A decorrere dalla data in cui il Comitato Direttivo abbia comunicato ai soggetti interessati la propria determinazione, tali soggetti si intenderanno svincolati dagli impegni del Patto, e non saranno più consultati o coinvolti a qualsivoglia titolo nelle determinazioni o decisioni del Patto stesso. Tutte le disposizioni del Patto applicabili agli Aderenti si intenderanno, a decorrere dalla medesima data, prive di effetti nei riguardi di tali soggetti, con conseguente disapplicazione delle disposizioni relative ai vincoli di indisponibilità delle azioni e/o relative al diritto di prelazione in caso di trasferimento delle azioni stesse. Tenuto conto degli obiettivi, della struttura e delle finalità del Patto, le determinazioni assunte dal Comitato Direttivo ai sensi del presente paragrafo si intendono come non sindacabili e non soggette ad obbligo di motivazione, essendo, in particolare, le stesse espressione dei principi fondamentali e fondanti del Patto stesso.

4.5.4 Gli Ulteriori Aderenti fanno parte dell’Area Centrale e agli stessi si applicano, laddove compatibili, le medesime disposizioni riferite agli aderenti a tale Area. Nel caso gli Ulteriori Aderenti si siano costituiti in un’autonoma area, potranno nominare i propri segretari, tenere le proprie riunioni di consultazione in vista di assemblee della Società e nominare un componente del Comitato Direttivo. Alla scadenza del Patto per gli Ulteriori Aderenti cesseranno i vincoli di intrasferibilità, mentre resteranno in vigore i vincoli di voto e per il caso di trasferimento quelli di preventiva offerta in prelazione.

4.6 Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.7 Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6.

4.8 Durata del patto. Rinnovo. Recesso

4.8.1 Il Sindacato ha durata sino al 7 luglio 2025. Il Sindacato si è tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio con decorrenza dal 7 luglio 2022 e per il triennio 7 luglio 2022 – 7 luglio 2025, non essendo pervenute comunicazioni di recesso da parte di tanti Aderenti le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

4.8.2 Il Sindacato si rinnoverà automaticamente per ulteriori periodi di 3 (tre) anni ciascuno, ferma restando la facoltà di ciascun aderente di inviare, al Presidente del Comitato Direttivo, comunicazione scritta, con un preavviso di 12 mesi rispetto a ciascuna scadenza, di opposizione al rinnovo, con effetto della propria liberazione dal Sindacato a far data dalla scadenza. Il Sindacato non si rinnoverà nel caso in cui pervengano al Presidente del Comitato Direttivo comunicazioni scritte di recesso da parte di tanti aderenti al Sindacato le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

4.8.3 Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco.

4.8.4 In caso di modifica del Sindacato, gli aderenti che non avranno fatto richiesta di modifica potranno, ove dissentano dalla modifica, recedere dal Sindacato entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito presso il registro delle imprese del Sindacato modificato e dovranno, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni secondo quanto previsto dai punti da 4.4.1 a 4.4.7, in base alla diversa tipologia di azioni.

4.9 Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.r.l. e sono depositate presso:

Banco BPM S.p.a.

Le informazioni di cui al presente estratto sono pubblicate sul sito web: www.azimut-group.com/governance.

Aggiornamento al 31 dicembre 2023.

5 gennaio 2024

[AQ.1.24.1]

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ESTRATTO DEI PATTI PARASOCIAL

di cui all’articolo 122 del Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria

Informazioni essenziali ai sensi dell’articolo 130 del Regolamento Emittenti CONSOB n. 11971/99 e s.m.i.

(Aggiornamento del 8 luglio 2024)

Si rende noto che, nei termini di cui all’art. 12.2 (e art. 4.8 del relativo Estratto), il Patto di sindacato di voto e di blocco si è tacitamente rinnovato - con effetto dal 7 luglio 2025 - per il triennio 7 luglio 2025 – 7 luglio 2028 - non essendo pervenute comunicazioni di recesso da parte di tanti Aderenti le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.324.091,54, rappresentato da n. 143.254.497 azioni, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

NUMERO COMPLESSIVO DEI DIRITTI DI VOTO RIFERITI ALLE AZIONI CONFERITE

Sono complessivamente n. 31.879.413 i diritti di voto riferiti alle azioni della Società conferite al patto, che rappresentano il 22,25% del capitale sociale della medesima.

SOGGETTI ADERENTI AL PATTO E NUMERO DEI DIRITTI DI VOTO RIFERITI ALLE AZIONI E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Di seguito sono indicati, alla data del 8 luglio 2024, il numero degli aderenti al patto, il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni conferite al patto, la percentuale rappresentata da tali diritti di voto rispetto all’insieme dei diritti di voto delle azioni conferite, nonché la percentuale rappresentata da tali diritti di voto rispetto all’insieme dei diritti di voto delle azioni emesse dalla società.

aderenti al Patto di Sindacato

n. diritti di voto delle azioni conferite al sindacato di voto

% dei diritti di voto delle azioni conferite al sindacato di voto rispetto al totale delle stesse

% dei diritti di voto delle azioni conferite al sindacato di voto rispetto al capitale sociale della Società

Ing. Pietro Giuliani

2.083.297

6,53%

1,45%

n. 2.007 ALTRI ADERENTI

29.796.116

93,47%

20,80%

TOTALE

31.879.413

100,00%

22,25%

Si precisa che le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore al 1% del capitale sociale della Società sono state sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero dei diritti di voto delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati.

CONTENUTO E DURATA DEL PATTO

Contenuto del patto

4.1.1 Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. Possono altresì aderire i soggetti rientranti nelle predette categorie che acquistino azioni della Società in conseguenza dell’adesione a piani di stock-option della stessa, o comunque che acquistino azioni della Società al di fuori dei suddetti piani.

È anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, Codice civile.

4.1.2 Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

Ciascun aderente dovrà assoggettare anche a vincolo di blocco le proprie azioni nella Società in base al seguente schema.

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da non più di tre anni, il 75 % delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 25% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di tre anni e sino a sei anni, il 66% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 34% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di sei anni e sino a nove anni, il 33% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 67% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di nove anni, il 25% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco ("Azioni di Blocco"), mentre il restante 75% sarà trasferibile ("Azioni Escluse dal Blocco").

4.1.4 Per gli aderenti del Sindacato le Azioni di Blocco di proprietà al 8 luglio 2024 sono complessivamente pari a n. 16.761.750 (11,70% del capitale sociale).

Le Azioni Escluse dal Blocco di proprietà di detti aderenti alla data del 18 maggio 2015 nonché le ulteriori Azioni Escluse dal Blocco che si sono liberate alla stessa data per effetto del presente punto potranno essere liberamente vendute sul mercato, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7 in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle, ma ciò solo trascorsi 30 giorni dalla predetta data, salvo nel caso in cui l’ aderente aderisca ad una modalità ordinata e congiunta di vendita, che potrà essere posta in essere dal 18 maggio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, con tutte o parte delle sue Azioni Escluse dal Blocco anche in deroga al punto 4.5.1; laddove l'aderente aderisca parzialmente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, le Azioni Escluse dal Blocco non conferite nella predetta operazione possono essere oggetto, in deroga al punto 4.5.1, di accordi che limitino l'alienabilità non oltre il 30 giugno 2016.

Le Azioni Escluse dal Blocco per le quali l’aderente deciderà di aderire alla modalità ordinata e congiunta di vendita non sono soggette al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

Le Azioni Escluse dal Blocco, conferite dall’aderente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, che tuttavia, alla data del 31 dicembre 2015, non abbia portato al loro trasferimento, potranno essere liberamente vendute sul mercato successivamente a tale data, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7, in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle.

4.1.5 Il raggiungimento da parte dell’aderente di un’anzianità superiore nel corso della durata del Sindacato consentirà allo stesso di incrementare la percentuale delle Azioni Escluse dal Blocco secondo quanto previsto dal punto 4.1.3.

4.1.6 Le Azioni Escluse dal Blocco che successivamente al 18 maggio 2015 sono state acquistate dagli aderenti o si sono liberate per effetto di quanto previsto al punto 4.1.5 saranno trasferibili, ma assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

4.1.7 Alle Azioni acquistate dagli aderenti successivamente al 18 maggio 2015 si applicano le percentuali di cui al punto 4.1.3, salvo quanto previsto al punto 4.1.8.

4.1.8 Le percentuali di cui al punto 4.1.3 si applicano ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto disciplinato dal punto 4.1.3, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.

Al contrario, tutte le azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti con modalità diverse da quelle sopra descritte (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

4.1.9 Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

4.2 Struttura e organi del patto

4.2.1 Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori"). Gli eventuali Ulteriori Aderenti che rappresentino interessi sostanzialmente omogenei e che vengano ad assommare azioni della Società complessivamente pari o superiori al 2% del capitale sociale della stessa, possono richiedere al Comitato Direttivo di costituire un’autonoma area.

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti, che si riunirà senza vincoli particolari di forma e assumerà le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei relativi componenti.

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo.

4.2.3 Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni. In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

4.3 Obblighi di voto

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni. In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

4.4 Obblighi di blocco

4.4.1 Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.

In ogni caso - fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli aderenti - il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

4.4.2 Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

4.4.3 Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte vengono assegnate come segue:

formata una graduatoria -in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri aderenti in questione);

se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

4.4.4 La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

4.4.5 Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

4.4.6 Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri aderenti, l’aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

4.4.7 Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto - con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4 - ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

4.5 Ulteriori obbligazioni degli aderenti e ulteriori vicende relative agli aderenti.

4.5.1 Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

4.5.2 Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche, rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

4.5.3 A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi quali, il decesso, la cessazione del rapporto di lavoro o del mandato in corso nell'ambito del Gruppo Azimut, il raggiungimento dei 65 anni di età, e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

In particolare, in caso di decesso e di invalidità permanente totale cesseranno i vincoli di intrasferibilità delle azioni in blocco e resteranno in vigore i vincoli di voto e quelli di preventiva offerta in prelazione per il trasferimento delle azioni. Al raggiungimento dei 65 anni di età i) per il caso di trasferimento si applicheranno sul 50% delle Azioni di Blocco le disposizioni riferite alla preventiva offerta in prelazione e ii) al residuo 50% si applicheranno i vincoli di intrasferibilità fino alla prima scadenza utile del Sindacato.

Indipendentemente da quanto precede, in ogni momento e a propria discrezione, e dunque anche prima della scadenza del Patto, il Comitato Direttivo, con propria determinazione, potrà sciogliere dalla partecipazione al Patto uno o più Addetti e/o Promotori che abbiano cessato di rivestire i relativi ruoli all’interno del Gruppo Azimut. Il Comitato Direttivo potrà assumere la relativa decisione tanto con riferimento a gruppi o classi di soggetti, quanto in via individuale, e dunque con riferimento anche soltanto ad alcuni Addetti e/o Promotori, tenendo in considerazione fattori, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il tempo trascorso dalla cessazione della rispettiva attività o ruolo all’interno del Gruppo Azimut, l’assunzione da parte degli Aderenti di ruoli in società in concorrenza con le società del Gruppo Azimut, l’esigenza di assicurare la coerenza e la fidelizzazione degli Aderenti, nonché il perseguimento degli obiettivi del Patto, anche tenendo conto della soglia di partecipazione complessivamente detenuta dal Patto nel capitale della Società. A decorrere dalla data in cui il Comitato Direttivo abbia comunicato ai soggetti interessati la propria determinazione, tali soggetti si intenderanno svincolati dagli impegni del Patto, e non saranno più consultati o coinvolti a qualsivoglia titolo nelle determinazioni o decisioni del Patto stesso. Tutte le disposizioni del Patto applicabili agli Aderenti si intenderanno, a decorrere dalla medesima data, prive di effetti nei riguardi di tali soggetti, con conseguente disapplicazione delle disposizioni relative ai vincoli di indisponibilità delle azioni e/o relative al diritto di prelazione in caso di trasferimento delle azioni stesse. Tenuto conto degli obiettivi, della struttura e delle finalità del Patto, le determinazioni assunte dal Comitato Direttivo ai sensi del presente paragrafo si intendono come non sindacabili e non soggette ad obbligo di motivazione, essendo, in particolare, le stesse espressione dei principi fondamentali e fondanti del Patto stesso.

4.5.4 Gli Ulteriori Aderenti fanno parte dell’Area Centrale e agli stessi si applicano, laddove compatibili, le medesime disposizioni riferite agli aderenti a tale Area. Nel caso gli Ulteriori Aderenti si siano costituiti in un’autonoma area, potranno nominare i propri segretari, tenere le proprie riunioni di consultazione in vista di assemblee della Società e nominare un componente del Comitato Direttivo. Alla scadenza del Patto per gli Ulteriori Aderenti cesseranno i vincoli di intrasferibilità, mentre resteranno in vigore i vincoli di voto e per il caso di trasferimento quelli di preventiva offerta in prelazione.

4.6 Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

4.7 Clausola penale

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6.

4.8 Durata del patto. Rinnovo. Recesso

4.8.1 Il Sindacato ha durata sino al 7 luglio 2025. Il Sindacato si è tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio con decorrenza dal 7 luglio 2022 e per il triennio 7 luglio 2022 – 7 luglio 2025, non essendo pervenute comunicazioni di recesso da parte di tanti Aderenti le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

4.8.2 Il Sindacato si rinnoverà automaticamente per ulteriori periodi di 3 (tre) anni ciascuno, ferma restando la facoltà di ciascun aderente di inviare, al Presidente del Comitato Direttivo, comunicazione scritta, con un preavviso di 12 mesi rispetto a ciascuna scadenza, di opposizione al rinnovo, con effetto della propria liberazione dal Sindacato a far data dalla scadenza. Il Sindacato non si rinnoverà nel caso in cui pervengano al Presidente del Comitato Direttivo comunicazioni scritte di recesso da parte di tanti aderenti al Sindacato le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

4.8.3 Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco.

4.8.4 In caso di modifica del Sindacato, gli aderenti che non avranno fatto richiesta di modifica potranno, ove dissentano dalla modifica, recedere dal Sindacato entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito presso il registro delle imprese del Sindacato modificato e dovranno, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni secondo quanto previsto dai punti da 4.4.1 a 4.4.7, in base alla diversa tipologia di azioni.

4.9 Deposito del patto e delle azioni

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.r.l. e sono depositate presso:

- Banco BPM S.p.a.

Le informazioni di cui al presente estratto sono pubblicate sul sito web: www.azimut-group.com/governance. Aggiornamento al 8 luglio 2024.

12 luglio 2024

[AQ.1.24.1]

____________________________________________________________________________________________________________________

 

ESTRATTO DEI PATTI PARASOCIALI

di cui all’articolo 122 del Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria

 

Informazioni essenziali ai sensi dell’articolo 130 del Regolamento Emittenti CONSOB n. 11971/99 e s.m.i. 

(Aggiornamento del 31 dicembre 2024)

 

Si rende noto che, nei termini di cui all’art. 12.2 (e art. 4.8 del relativo Estratto), il Patto di sindacato di voto e di blocco si è tacitamente rinnovato - con effetto dal 7 luglio 2025 - per il triennio 7 luglio 2025 – 7 luglio 2028 - non essendo pervenute comunicazioni di recesso da parte di tanti Aderenti le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

 

  1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Azimut Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, Capitale Sociale Euro 32.324.091,54, rappresentato da n. 143.254.497 azioni, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 (di seguito la "Società").

 

  1. Numero complessivo dei diritti di voto riferiti alle azioni conferite

Sono complessivamente n. 30.869.884 i diritti di voto riferiti alle azioni della Società conferite al patto, che rappresentano il 21,55% del capitale sociale della medesima.

  1. Soggetti aderenti al patto e numero dei diritti di voto riferiti alle azioni e degli strumenti finanziari

Di seguito sono indicati, alla data del 31 dicembre 2024, il numero degli aderenti al patto, il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni conferite al patto, la percentuale rappresentata da tali diritti di voto rispetto all’insieme dei diritti di voto delle azioni conferite, nonché la percentuale rappresentata da tali diritti di voto rispetto all’insieme dei diritti di voto delle azioni emesse dalla società.

 

aderenti al Patto di Sindacato

n. diritti di voto delle azioni conferite al sindacato di voto

% dei diritti di voto delle azioni conferite al sindacato di voto rispetto al totale delle stesse

% dei diritti di voto delle azioni conferite al sindacato di voto rispetto al capitale sociale della Società

 
 

Ing. Pietro Giuliani

2.083.297

6,75%

1,45%

 

n. 2.000 ALTRI ADERENTI

28.786.587

93,25%

20,10%

 

TOTALE

30.869.884

100,00%

21,55%

 

 

Si precisa che le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore al 1% del capitale sociale della Società sono state sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero dei diritti di voto delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati.

  

  1. Contenuto e durata del patto

  1. Contenuto del patto

4.1.1             Il patto è un sindacato di voto e di blocco al quale possono aderire managers, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari facenti parte del "Gruppo Azimut" (per tale intendendosi la Società e le società dalla stessa controllate e/o alla stessa collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile) e che trova le proprie ragioni costitutive nella volontà degli aderenti di favorire la stabilità dell’assetto azionario della Società, oltre a contribuire all’indirizzo delle attività della stessa. Possono altresì aderire i soggetti rientranti nelle predette categorie che acquistino azioni della Società in conseguenza dell’adesione a piani di stock-option della stessa, o comunque che acquistino azioni della Società al di fuori dei suddetti piani.

                     È anche prevista la possibilità che aderiscano al patto proprietari di azioni della Società che, quali clienti, si avvalgano dei servizi / prodotti offerti da società del Gruppo Azimut.

                     L’adesione al patto deve essere richiesta al Comitato Direttivo (cfr. infra al punto 4.2) che nel decidere se concederla o meno valuta, in piena autonomia e discrezionalità, non solo la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato aderente, ma anche l’opportunità di concedere tale adesione nell’interesse e avuto riguardo alle finalità del patto.

                     Contestualmente all’adesione, tutte le azioni di proprietà degli aderenti devono essere costituite in deposito fiduciario presso una apposita società fiduciaria e ciascuno degli aderenti deve conferire alla suddetta società fiduciaria un apposito mandato irrevocabile, in quanto anche nell’interesse degli altri aderenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, codice civile.

4.1.2             Tutte le azioni della Società di proprietà di ciascun aderente al patto devono essere sottoposte ai vincoli di voto ("Azioni di Voto").

4.1.3              Ciascun aderente dovrà assoggettare anche a vincolo di blocco le proprie azioni nella Società in base al seguente schema.

Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da non più di tre anni, il 75 % delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco (“Azioni di Blocco”), mentre il restante 25% sarà trasferibile (“Azioni Escluse dal Blocco”).

    Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di tre anni e sino a sei anni, il 66% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco (“Azioni di Blocco”), mentre il restante 34% sarà trasferibile (“Azioni Escluse dal Blocco”).

    Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di sei anni e sino a nove anni, il 33% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco (“Azioni di Blocco”), mentre il restante 67% sarà trasferibile (“Azioni Escluse dal Blocco”).

    Alla data del 18 maggio 2015, nel caso in cui l’aderente sia tale da più di nove anni, il 25% delle sue azioni della Società sarà soggetto al vincolo di blocco (“Azioni di Blocco”), mentre il restante 75% sarà trasferibile (“Azioni Escluse dal Blocco”).

 

4.1.4              Per gli aderenti del Sindacato le Azioni di Blocco di proprietà al 31 dicembre 2024 sono complessivamente pari a n. 16.542.969 (11,55% del capitale sociale).

Le Azioni Escluse dal Blocco di proprietà di detti aderenti alla data del 18 maggio 2015 nonché le ulteriori Azioni Escluse dal Blocco che si sono liberate alla stessa data per effetto del presente punto potranno essere liberamente vendute sul mercato, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7  in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle, ma ciò solo trascorsi 30 giorni dalla predetta data, salvo nel caso in cui l’ aderente aderisca ad una modalità ordinata e congiunta di vendita, che potrà essere posta in essere dal 18 maggio 2015  e sino al 31 dicembre 2015, con tutte o parte delle sue Azioni Escluse dal Blocco anche in deroga al punto 4.5.1; laddove l'aderente aderisca parzialmente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, le Azioni Escluse dal Blocco non conferite nella predetta operazione possono essere oggetto, in deroga al punto 4.5.1, di accordi che limitino l'alienabilità non oltre il 30 giugno 2016.

Le Azioni Escluse dal Blocco per le quali l’aderente deciderà di aderire alla modalità ordinata e congiunta di vendita non sono soggette al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7. 

Le Azioni Escluse dal Blocco, conferite dall’aderente alla modalità ordinata e congiunta di vendita, che tuttavia, alla data del 31 dicembre 2015, non abbia portato al loro trasferimento, potranno essere liberamente vendute sul mercato successivamente a tale data, senza essere assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7, in qualunque momento l’aderente deciderà di venderle. 

  

4.1.5              Il raggiungimento da parte dell’aderente di un’anzianità superiore nel corso della durata del Sindacato consentirà allo stesso di incrementare la percentuale delle Azioni Escluse dal Blocco secondo quanto previsto dal punto 4.1.3.

 

4.1.6              Le Azioni Escluse dal Blocco che successivamente al 18 maggio 2015 sono state acquistate dagli aderenti o si sono liberate per effetto di quanto previsto al punto 4.1.5 saranno trasferibili, ma assoggettate al vincolo di prelazione di cui al punto 4.4.7.

 

4.1.7              Alle Azioni acquistate dagli aderenti successivamente al 18 maggio 2015 si applicano le percentuali di cui al punto 4.1.3, salvo quanto previsto al punto 4.1.8. 

 

4.1.8             Le percentuali di cui al punto 4.1.3 si applicano ad acquisti di azioni da parte di aderenti al patto derivanti da piani di stock option della Società, o da altri e specifici accordi che contemplino quanto disciplinato dal punto 4.1.3, così come nei confronti di ulteriori aderenti allo stesso.

Al contrario, tutte le  azioni comunque acquistate o sottoscritte da parte degli aderenti  con modalità diverse da quelle sopra descritte (ad esempio, acquisto di azioni della società sul mercato, acquisto azioni nell’ipotesi di esercizio della prelazione ai sensi dei successivi punti 4.4.3 e 4.4.5) saranno sottoposte ai soli vincoli di voto e di preventiva offerta in prelazione per il caso di trasferimento, con eccezione dei casi in cui tali azioni vengano acquistate da altro aderente al patto ai sensi del successivo punto 4.4.2 ovvero con le modalità ed al prezzo di cui al punto 4.4.6 (in detti casi, tali azioni in quanto in precedenza assoggettate ai vincoli di blocco, continueranno ad esservi soggette).

 

4.1.9             Tenuto anche conto dei principi ispiratori e delle finalità del patto, al verificarsi di eventi riguardanti un aderente e che possano influire sulla gestione o sulla stabilità del patto o che facciano venir meno i presupposti alla base dell’adesione, il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di procedere all’esclusione dal patto dell’aderente interessato.

 

  1. Struttura e organi del patto

 

4.2.1             Gli aderenti al patto sono suddivisi in una "Area Centrale" alla quale partecipano managers, dipendenti e collaboratori del Gruppo Azimut ("Addetti") e in sette "Aree Promotori" tante quante sono le aree territoriali nell’ambito delle quali i promotori finanziari operanti per il Gruppo Azimut svolgono la loro attività ("Promotori"). Gli eventuali Ulteriori Aderenti che rappresentino interessi sostanzialmente omogenei e che vengano ad assommare azioni della Società complessivamente pari o superiori al 2% del capitale sociale della stessa, possono richiedere al Comitato Direttivo di costituire un’autonoma area.

 

Con il limite di salvaguardia dei principi ispiratori e delle finalità del patto ed in quanto ritenuto opportuno, spetta al Comitato Direttivo di ridurre od incrementare il numero delle Aree in funzione dei cambiamenti della struttura organizzativa, territoriale e funzionale nell’ambito della quale gli Addetti ed i Promotori svolgono la loro attività. Nei casi di cui sopra spetta altresì al Comitato Direttivo di valutare di volta in volta le tempistiche e le modalità attraverso le quali dare efficacia alle modifiche introdotte; ciò, anche con riferimento alla integrazione o, a seconda dei casi, alla riduzione dei componenti il Comitato Direttivo (e, di conseguenza, gli altri organi del patto).

 

4.2.2             Organi del patto sono il "Comitato Direttivo", con un "Presidente" e due "Vice Presidenti", i "Segretari" e le "Riunioni di Consultazione".

 

Il Comitato Direttivo è l’organo preposto alla guida e all’organizzazione del patto, vigila sulla regolare attuazione delle pattuizioni ivi contenute ed è composto da undici membri (fatto salvo quanto indicato al secondo comma del punto 4.2.1), di cui sette nominati dai componenti di ciascuna Area Promotori, uno nominato da quella tra tutte le Aree Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società, due nominati dall’Area Centrale e uno, che assume anche la carica di Presidente, nominato, a maggioranza delle azioni presenti, da tutte le Aree (Centrale e Promotori) in base a candidature qualificate che possono essere presentate solamente da aderenti al patto. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il cui ufficio viene ricoperto, rispettivamente: (i) da uno tra i due membri nominati dall’Area Centrale che sia anche un Addetto e (ii) da uno tra i due membri nominati dall’Area Promotori i cui componenti assommino il maggior numero di azioni della Società.

 

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, maggioranza che dovrà sempre ricomprendere il voto favorevole di almeno uno tra i membri nominati dall’Area Centrale.

 

Per lo svolgimento di alcune attività di competenza del Comitato Direttivo, questi può nominare al suo interno un "Comitato Esecutivo" composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti, che si riunirà senza vincoli particolari di forma e assumerà le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei relativi componenti.

 

Ciascuna Area nomina al proprio interno fino a due Segretari a ognuno dei quali spetta di convocare disgiuntamente, su indicazione del Comitato Direttivo, le Riunioni di Consultazione, di raccogliere le schede di orientamento al voto degli aderenti, verificandone la regolarità, nonché di trasmettere tali schede al Comitato Direttivo. 

 

4.2.3             Le Riunioni di Consultazione, ciascuna per gli aderenti facenti parte dell’Area Centrale e delle Aree Promotori, vengono convocate in prossimità delle assemblee della Società affinché gli aderenti possano manifestare, ciascuno a livello individuale, il proprio orientamento in relazione all’assunzione delle delibere poste all’ordine del giorno di ciascuna assemblea. Le Riunioni di Consultazione sono convocate dai Segretari o, alternativamente, dal componente del Comitato Direttivo nominato dalla relativa Area, che inoltre dirige tali riunioni. In considerazione del fatto che le Riunioni di Consultazione sono finalizzate alla manifestazione individuale dell’orientamento degli aderenti (in vista delle successive attività del Comitato Direttivo di cui al punto 4.3), non è previsto alcun quorum costitutivo o deliberativo. Gli aderenti devono partecipare alle Riunioni di Consultazione personalmente o a mezzo di delega ad altro aderente appartenente alla medesima Area, fermo restando che ciascun aderente non può rappresentare nelle Riunioni di Consultazione più di tre aderenti.

 

  1. Obblighi di voto

 

Le Azioni di Voto sono soggette ai vincoli di voto per l’intera durata del patto. Al termine di ciascuna Riunione di Consultazione, gli aderenti compilano e sottoscrivono una apposita scheda, indicando il proprio orientamento in ordine all’espressione del voto (favorevole o contrario) od all’astensione. Per ciascuna Area, i rispettivi Segretari raccolgono le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto di tutti gli aderenti presenti e le fanno pervenire al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, ricevute le schede di orientamento in ordine all’espressione del voto da parte di tutti gli aderenti al Sindacato presenti alle Riunioni di Consultazione, provvede a che avvenga il relativo scrutinio al fine di constatare il raggiungimento, o meno, del quorum deliberativo che viene fissato in misura pari al cinquantuno percento di tutte le Azioni di Blocco. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum deliberativo, devono aver luogo nuove Riunioni di Consultazione su iniziativa del Comitato Direttivo e previa convocazione a cura dei Segretari. Il Comitato Direttivo constata l’orientamento prevalso qualunque sia la percentuale delle Azioni di Blocco rappresentata da tali azioni. In seguito a quanto sopra, il Presidente del Comitato Direttivo provvede a notificare alla società fiduciaria l’orientamento espresso dal patto, in conformità del quale la società fiduciaria partecipa e vota nella relativa assemblea della Società con riferimento a ciascuno degli aderenti dai quali abbiano ricevuto l’apposito mandato. L’orientamento espresso vincola anche gli aderenti che, nelle Riunioni di Consultazione, abbiano espresso un orientamento diverso da quello prevalso, ovvero si siano astenuti, così come gli aderenti che non abbiano partecipato a tali Riunioni di Consultazione.

 

  1. Obblighi di blocco

 

4.4.1             Le Azioni di Blocco sono soggette a vincolo di intrasferibilità per l’intera durata del patto. Il Comitato Direttivo può autorizzare il trasferimento totale o parziale delle Azioni di Blocco riferibili ad un aderente al patto che ne faccia richiesta in tal senso. La suddetta autorizzazione è a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo che tiene in considerazione anche i principi ispiratori del patto e lo spirito di azionariato diffuso che lo contraddistingue.

In ogni caso - fatte salve deroghe che il Comitato Direttivo ritenesse di motivatamente consentire in funzione di particolari esigenze degli aderenti - il numero delle azioni offerte deve essere tale per cui il prezzo complessivo di vendita delle stesse, determinato secondo quanto disposto dal punto 4.6 non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il numero complessivo delle azioni dell’aderente desse un prezzo, sempre determinato ai sensi di quanto sopra, inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), le azioni offerte devono corrispondere a tutte tali azioni.

 

4.4.2             Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento e manifesti il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, si può procedere al trasferimento delle azioni.

 

4.4.3             Qualora autorizzi il trasferimento, ma neghi il proprio gradimento sul nominativo dell’acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta agli altri aderenti al patto, ai quali è riconosciuto un diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un aderente, le azioni offerte vengono assegnate come segue:

a) formata una graduatoria -in via decrescente in base al numero di azioni richieste- degli aderenti interessati appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, le azioni offerte vengono assegnate all’aderente che risulti primo in tale graduatoria (cioè all’aderente che abbia richiesto il maggior numero di azioni offerte), fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; se residuano azioni, queste vengono assegnate all’aderente che risulti secondo in tale graduatoria, fino a concorrenza delle azioni dallo stesso richieste; così si procede di seguito fino ad esaurimento delle azioni offerte (ai fini della formazione della graduatoria, si precisa che a parità di azioni richieste da due o più aderenti interessati, la miglior posizione in graduatoria spetta all’aderente che, alla data di ricevimento da parte del Comitato Direttivo della richiesta di azioni, risulti proprietario  del maggior numero di azioni della Società; con il medesimo criterio viene determinata la posizione in graduatoria degli altri aderenti in questione);

b)  se, al termine della procedura di assegnazione di cui sopra, residuano ancora azioni offerte, queste sono assegnate agli aderenti interessati non appartenenti alla medesima Area dell’aderente offerente, applicando la medesima procedura di cui sopra.

 

4.4.4             La prelazione deve essere esercitata per un numero di azioni il cui prezzo complessivo di vendita non risulti inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila) oppure, nel caso il prezzo complessivo delle azioni offerte risultasse inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila), deve corrispondere a tutte tali azioni. Fermo restando quanto sopra, all’atto dell’esercizio della prelazione gli aderenti interessati hanno facoltà di fissare un numero massimo di azioni oggetto della prelazione stessa.

 

4.4.5             Il prezzo di vendita viene in ogni caso determinato in base alla formula di cui al punto 4.6. Qualora il Comitato Direttivo autorizzi il trasferimento, ma il richiedente non abbia indicato alcun nominativo di acquirente, il Comitato Direttivo deve comunicare l'offerta in prelazione a tutti gli altri aderenti al patto, analogamente a quanto sopra.

 

4.4.6             Qualora il Comitato Direttivo non autorizzi il trasferimento delle Azioni di Blocco offerte l’aderente offerente avrà il diritto di cedere le azioni offerte al prezzo a cui il medesimo aderente ha acquisto dette azioni, incrementato degli interessi legali maturati dalla data dell’acquisto alla data di vendita, e ciò offrendole in vendita con le modalità di cui sopra. In caso di mancato o parziale acquisto da parte degli altri aderenti,   l’aderente potrà cedere le azioni offerte non acquistate a soggetto terzo sul mercato.

 

4.4.7             Le Azioni Escluse dal Blocco sono trasferibili dagli aderenti al patto, previa offerta in prelazione a favore di tutti gli altri aderenti al patto - con applicazione, anche in tal caso, di quanto disposto nel presente punto 4.4 - ovvero, in caso di mancato esercizio di tale prelazione, a soggetto terzo sul mercato.

 

 

  1. Ulteriori obbligazioni degli aderenti e ulteriori vicende relative agli aderenti.

 

4.5.1             Tutte le azioni della Società di proprietà degli aderenti devono restare libere da qualsivoglia diritto reale o personale di terzi. Tali azioni non devono essere gravate da oneri, vincoli o gravami pregiudizievoli e sulle stesse non devono sussistere diritti o accordi di prelazione, opzione o di altra natura che attribuiscano o possano attribuire in futuro a terzi la facoltà o il diritto di acquistare, sottoscrivere o comunque acquisire, in tutto o in parte, le azioni sindacate (o parte delle stesse), o comunque una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, ovvero che conferiscano o possano conferire in futuro a terzi qualsivoglia diritto afferente alle azioni sindacate (o parte delle stesse).

 

Fatta sola eccezione per gli accordi di lock-up che gli aderenti fossero richiesti di sottoscrivere in sede di ammissione alla quotazione della Società, per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non aderire o a non sottoscrivere altri accordi parasociali, patti di sindacato di voto o di blocco o altri accordi concernenti le azioni sindacate (o parte delle stesse), ovvero l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, così come a non conferire a società fiduciarie diverse da quella indicate nel patto mandati aventi ad oggetto tutte o parte delle azioni sindacate.

Per tutta la durata del patto, gli aderenti si obbligano a non trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le azioni sindacate o diritti di opzione sulle stesse in caso di aumento di capitale sociale o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta e conferimento in società) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni sindacate o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

A parziale deroga di quanto sopra, il Comitato Direttivo può autorizzare gli aderenti a trasferire a terzi obbligazioni convertibili di cui siano titolari, previa valutazione della rilevanza, ai fini del sindacato, del numero complessivo delle azioni di compendio a servizio del relativo prestito obbligazionario.

 

 

4.5.2             Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998, gli aderenti si obbligano espressamente a non incrementare la propria partecipazione in azioni della Società, di un numero di azioni superiore alla misura percentuale di riferimento rispetto al numero totale delle azioni da loro possedute alla data di riferimento, a qualsiasi titolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto un parere scritto, favorevole a tale incremento, da parte del Comitato Direttivo. La misura percentuale di riferimento e la relativa data di riferimento sono indicate in comunicazioni da diffondersi a cura del Comitato Direttivo. Gli aderenti si obbligano a dichiarare al Comitato Direttivo le partecipazioni in azioni della Società detenute, a qualsiasi titolo, da persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo aderenti al patto e quindi essendo estranee allo stesso ed ai rapporti instaurati con il patto, abbiano, per quanto riguarda le persone fisiche, rapporti familiari fino al secondo grado di parentela con gli aderenti stessi (ivi compreso il coniuge) e, per quanto riguarda le persone giuridiche, siano agli aderenti riconducibili o ai medesimi correlate. Gli aderenti inadempienti agli obblighi di cui sopra dovranno tenere indenni e manlevare tutti gli altri aderenti in relazione alle conseguenze di carattere economico che dovessero gravare sugli stessi per effetto della eventuale applicazione, a loro carico, delle disposizioni di cui al citato articolo 109 del Decreto Legislativo 58/1998.

 

4.5.3             A parziale deroga degli obblighi posti a carico degli aderenti dalle disposizioni del patto, agli aderenti stessi potrà essere consentito o, in alcuni casi, sarà richiesto di dismettere le azioni sindacate o di assoggettarle ad un diverso regime quanto ai vincoli di voto e di blocco al verificarsi di determinati eventi quali, il decesso, la cessazione del rapporto di lavoro o del mandato in corso nell'ambito del Gruppo Azimut, il raggiungimento dei 65 anni di età, e secondo le indicazioni che devono essere fornite dal Comitato Direttivo.

 

In particolare, in caso di decesso e di invalidità permanente totale cesseranno i vincoli di intrasferibilità delle azioni in blocco e resteranno in vigore i vincoli di voto e quelli di preventiva offerta in prelazione per il trasferimento delle azioni. Al raggiungimento dei 65 anni di età i) per il caso di trasferimento si applicheranno sul 50% delle Azioni di Blocco le disposizioni riferite alla preventiva offerta in prelazione e ii) al residuo 50% si applicheranno i vincoli di intrasferibilità fino alla prima scadenza utile del Sindacato.

 

Indipendentemente da quanto precede, in ogni momento e a propria discrezione, e dunque anche prima della scadenza del Patto, il Comitato Direttivo, con propria determinazione, potrà sciogliere dalla partecipazione al Patto uno o più Addetti e/o Promotori che abbiano cessato di rivestire i relativi ruoli all’interno del Gruppo Azimut. Il Comitato Direttivo potrà assumere la relativa decisione tanto con riferimento a gruppi o classi di soggetti, quanto in via individuale, e dunque con riferimento anche soltanto ad alcuni Addetti e/o Promotori, tenendo in considerazione fattori, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il tempo trascorso dalla cessazione della rispettiva attività o ruolo all’interno del Gruppo Azimut, l’assunzione da parte degli Aderenti di ruoli in società in concorrenza con le società del Gruppo Azimut, l’esigenza di assicurare la coerenza e la fidelizzazione degli Aderenti, nonché il perseguimento degli obiettivi del Patto, anche tenendo conto della soglia di partecipazione complessivamente detenuta dal Patto nel capitale della Società. A decorrere dalla data in cui il Comitato Direttivo abbia comunicato ai soggetti interessati la propria determinazione, tali soggetti si intenderanno svincolati dagli impegni del Patto, e non saranno più consultati o coinvolti a qualsivoglia titolo nelle determinazioni o decisioni del Patto stesso. Tutte le disposizioni del Patto applicabili agli Aderenti si intenderanno, a decorrere dalla medesima data, prive di effetti nei riguardi di tali soggetti, con conseguente disapplicazione delle disposizioni relative ai vincoli di indisponibilità delle azioni e/o relative al diritto di prelazione in caso di trasferimento delle azioni stesse. Tenuto conto degli obiettivi, della struttura e delle finalità del Patto, le determinazioni assunte dal Comitato Direttivo ai sensi del presente paragrafo si intendono come non sindacabili e non soggette ad obbligo di motivazione, essendo, in particolare, le stesse espressione dei principi fondamentali e fondanti del Patto stesso.

 

 

4.5.4             Gli Ulteriori Aderenti fanno parte dell’Area Centrale e agli stessi si applicano, laddove compatibili, le medesime disposizioni riferite agli aderenti a tale Area. Nel caso gli Ulteriori Aderenti si siano costituiti in un’autonoma area, potranno nominare i propri segretari, tenere le proprie riunioni di consultazione in vista di assemblee della Società e nominare un componente del Comitato Direttivo. Alla scadenza del Patto per gli Ulteriori Aderenti cesseranno i vincoli di intrasferibilità, mentre resteranno in vigore i vincoli di voto e per il caso di trasferimento quelli di preventiva offerta in prelazione.

 

  1. Determinazione del prezzo delle azioni sindacate

 

Nei casi di cui al punto 4.4 e di cui al punto 4.5.3 e fatto salvo quanto disposto al punto 4.4.6, il prezzo di  cessione delle azioni sindacate deve essere calcolato sommando tra di loro i prezzi di riferimento di una azione della Società - formatisi nelle contrattazioni del titolo nel mercato di quotazione e come risultanti dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - relativi al periodo ricompreso tra la data di riferimento e lo stesso giorno del mese solare precedente e dividendo il risultato per il numero dei giorni di borsa considerati.

 

 

  1. Clausola penale

 

A fronte dell’inadempimento degli obblighi di voto di cui al punto 4.3, degli obblighi di blocco di cui al punto 4.4 e degli ulteriori obblighi di cui al punto 4.5, l’aderente inadempiente è tenuto, a semplice richiesta del Comitato Direttivo, a versare agli altri aderenti un importo - a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, ma fatto salvo il risarcimento del maggior danno - pari a due volte il prezzo delle azioni della Società di proprietà dell’aderente inadempiente, con la precisazione che il prezzo di ciascuna di tali azioni deve essere determinato ai sensi del punto 4.6. 

 

  1. Durata del patto. Rinnovo. Recesso

 

    1. Il Sindacato ha durata sino al 7 luglio 2025. Il Sindacato si è tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio con decorrenza dal 7 luglio 2022 e per il triennio 7 luglio 2022 – 7 luglio 2025, non essendo pervenute comunicazioni di recesso da parte di tanti Aderenti le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

 

4.8.2              Il Sindacato si rinnoverà automaticamente per ulteriori periodi di 3 (tre) anni ciascuno, ferma restando la facoltà di ciascun aderente di inviare, al Presidente del Comitato Direttivo, comunicazione scritta, con un preavviso di 12 mesi rispetto a ciascuna scadenza, di opposizione al rinnovo, con effetto della propria liberazione dal Sindacato a far data dalla scadenza. Il Sindacato non si rinnoverà nel caso in cui pervengano al Presidente del Comitato Direttivo comunicazioni scritte di recesso da parte di tanti aderenti al Sindacato le cui partecipazioni rappresentino più del 51% (cinquantunopercento) delle Azioni di Blocco.

 

4.8.3              Il patto può essere sciolto oppure modificato nei relativi contenuti sostanziali, in qualunque momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta congiunta al Comitato Direttivo da parte di tanti aderenti al patto che rappresentino l’ottanta percento delle Azioni di Blocco.

 

4.8.4              In caso di modifica del Sindacato, gli aderenti che non avranno fatto richiesta di modifica potranno, ove dissentano dalla modifica, recedere dal Sindacato entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito presso il registro delle imprese del Sindacato modificato e dovranno, su richiesta del Presidente o del Vice Presidente del Comitato Direttivo espresso dall’Area Centrale, obbligatoriamente offrire in vendita le proprie azioni secondo quanto previsto dai punti da 4.4.1 a 4.4.7, in base alla diversa tipologia di azioni.

 

  1. Deposito del patto e delle azioni

 

Il patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Le azioni sono costituite in deposito fiduciario presso Timone Fiduciaria S.r.l. e sono depositate presso:

  • Banco BPM S.p.a.

Le informazioni di cui al presente estratto sono pubblicate sul sito web: www.azimut-group.com/governance.

31 dicembre 2024

[AQ.1.25.1]