Società quotate - Estratto del patto parasociale (raccolta storica)

Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

 BANCA CARIGE S.P.A. 

La BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia ("CARIGE") e la Westdeutsche Landesbank Girozentrale ("WLB") hanno concordato quanto segue:

  • WLB sottoscriverà, direttamente o indirettamente tramite una propria controllata, n. 9.775.852 azioni ordinarie CARIGE, rivenienti dall'aumento del capitale della CARIGE stessa di nominali L. 285 miliardi deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 15/3/1999, in attuazione della delega ad esso conferita dall'Assemblea straordinaria del 26/4/1997; la sottoscrizione delle azioni, emesse al prezzo di L. 16.000 (di cui L. 10.000 quale valore nominale e L. 6.000 a titolo di sovrapprezzo), avverrà entro il 2/8/1999.
  • Le suddette azioni corrispondono al 4,96% del capitale sociale CARIGE costituito da n. 197.017.340 azioni ordinarie del valore nominale unitario di L. 10.000 cadauna, per complessive L. 1.970.173.400.000;
  • WLB a conferma del proprio prospettico interesse a divenire un azionista stabile di CARIGE si impegna a detenere la proprietà delle azioni per un periodo di almeno 3 anni dalla sottoscrizione, riservandosi peraltro la facoltà di dismettere anticipatamente le azioni qualora il progetto di collaborazione con CARIGE non produca risultati in grado di affermare il contenuto strategico dell'accordo stesso. In tal caso CARIGE e WLB individueranno di comune accordo i nuovi acquirenti; in difetto WLB sarà libera di vendere le azioni in borsa ovvero ad acquirenti da essa prescelti;
  • Il patto oggetto del presente comunicato - che, come sopra meglio precisato, pone limiti al trasferimento delle azioni CARIGE, oggetto dell'accordo stesso, da parte di WLB - è stato firmato in data 15/7/1999 e depositato presso il Registro delle Imprese di Genova in data 19/7/1999.

PATTO SCADUTO IN DATA 06.08.2002

20 luglio 1999

[BB.2.99.1]


La Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (" FONDAZIONE C.R. GENOVA E IMPERIA), il Centre National des Caisses d'Epargne et de Prévoyance ("CENCEP") e la Caisse des dépots et consignations ("CDC") hanno concordato quanto segue:

  • CENCEP e CDC, quest'ultima direttamente o attraverso la propria controllata SODEVE S.A., sottoscriveranno, rispettivamente n. 11.234.489 e n. 7.489.659 azioni di nuova emissione della BANCA CARIGE, pari al 6% ed al 4% del capitale dopo l'aumento; la sottoscrizione delle azioni, emesse al prezzo di L. 16.000 di cui L. 10.000 quale valore nominale e L. 6.000 quale sovrapprezzo, avverrà entro il 31.12.1999 a condizione di avere ottenuto la necessaria autorizzazione da parte della Banca d'Italia.
  • Gli accordi contengono un patto parasociale, della durata di 3 anni, in forza del quale:
    • saranno modificati gli artt. 5 e 18 dello Statuto di BANCA CARIGE, per permettere a CENCEP e CDC (o SODEVE S.A.) l'esercizio del diritto di voto corrispondente alla partecipazione detenuta e la designazione all'interno del Consiglio di Amministrazione di un amministratore ciascuno, uno dei quali potrà essere, eventualmente, nominato membro del Comitato Esecutivo.
    • è prevista una clausola di prelazione reciproca, limitata e proporzionale alla partecipazione complessivamente detenuta da CENCEP e CDC (o dalla controllata), che non riguarderà le vendite infragruppo. Sono previsti vincoli alla FONDAZIONE C.R. GENOVA E IMPERIA per la cessione di quote di azioni superiore al 3% del capitale sociale di BANCA CARIGE e in ipotesi di riduzione della sua partecipazione al di sotto del 51%. CENCEP e CDC (o la controllata) non potranno autonomamente cedere le loro partecipazioni rispettivamente oltre il 10% delle azioni possedute per due anni e oltre il 25% delle azioni possedute per 3 anni.
    • la FONDAZIONE C.R. GENOVA E IMPERIA si asterrà dal porre in essere per la durata dell'accordo parasociale, direttamente o indirettamente, qualsiasi operazione che determini l'ingresso nella compagine sociale di BANCA CARIGE di società bancarie, finanziarie, assicurative francesi o soggette al controllo di società francesi con interessi incompatibili o concorrenziali con le finalità dell'accordo parasociale e/o con gli interessi delle altre parti.
    • CENCEP aderisce al principio di consentire la partecipazione della BANCA CARIGE o di altre ex Casse di Risparmio italiane al capitale ed agli organi deliberanti della futura Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance.
  • Le parti concorderanno e svilupperanno accordi commerciali e di cooperazione.
  • E' stata prevista una clausola arbitrale per la risoluzione di eventuali controversie e l'applicazione della legge italiana. La risoluzione di eventuale controversia relativa all'accordo sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale, che deciderà sulla base del diritto italiano.
  • Il patto oggetto del presente annuncio è stato firmato in data 18.2.1999 e depositato presso il Registro delle Imprese di Genova in data 22.2.1999.

PATTO SCADUTO IN DATA 14.06.2002

23 febbraio 1999

[BB.3.99.1]


La BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia ("BANCA CARIGE"), il Centre National des Caisses d'Epargne et de Prévoyance ("CENCEP") e la Caisse des dépots et consignations ("CDC") hanno concordato quanto segue:

  • CENCEP e CDC, quest'ultima direttamente o attraverso la propria controllata SODEVE S.A., sottoscriveranno, rispettivamente n. 11.234.489 e n. 7.489.659 azioni di nuova emissione della BANCA CARIGE, pari al 6% ed al 4% del capitale dopo l'aumento; la sottoscrizione delle azioni, emesse al prezzo di L. 16.000 di cui L. 10.000 quale valore nominale e L. 6.000 quale sovrapprezzo, avverrà entro il 31.12.1999 a condizione di avere ottenuto la necessaria autorizzazione da parte della Banca d'Italia.
  • BANCA CARIGE ha proposto alla controllante Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (FONDAZIONE C.R. GENOVA E IMPERIA) l'opportunità di stipulare con CENCEP e con CDC un patto parasociale triennale, in forza del quale:
    • saranno modificati gli artt. 5 e 18 dello Statuto di BANCA CARIGE, per permettere a CENCEP e CDC (o SODEVE S.A.) l'esercizio del diritto di voto corrispondente alla partecipazione detenuta e la designazione all'interno del Consiglio di Amministrazione di un amministratore ciascuno, uno dei quali potrà essere, eventualmente, nominato membro del Comitato Esecutivo.
    • è prevista una clausola di prelazione reciproca, limitata e proporzionale alla partecipazione complessivamente detenuta da CENCEP e CDC (o dalla controllata), che non riguarderà le vendite infragruppo. Sono previsti vincoli alla FONDAZIONE C.R. GENOVA E IMPERIA per la cessione di quote di azioni superiore al 3% del capitale sociale di BANCA CARIGE e in ipotesi di riduzione della sua partecipazione al di sotto del 51%. CENCEP e CDC (o la controllata) non potranno autonomamente cedere le loro partecipazioni rispettivamente oltre il 10% delle azioni possedute per due anni e oltre il 25% delle azioni possedute per 3 anni.
    • BANCA CARIGE si asterrà, per quanto di propria competenza, dal porre in essere, per la durata dell'accordo parasociale, direttamente o indirettamente, qualsiasi operazione che determini l'ingresso nella propria compagine sociale di società bancarie, finanziarie, assicurative francesi o soggette al controllo di società francesi con interessi incompatibili o concorrenziali con le finalità dell'accordo parasociale e/o con gli interessi delle altre parti.
    • CENCEP aderisce al principio di consentire la partecipazione della BANCA CARIGE o di altre ex Casse di Risparmio italiane al capitale ed agli organi deliberanti della futura Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance.
  • Le parti concorderanno e svilupperanno accordi commerciali e di cooperazione.
  • E' stata prevista una clausola arbitrale per la risoluzione di eventuali controversie e l'applicazione della legge italiana. La risoluzione di eventuale controversia relativa all'accordo sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale, che deciderà sulla base del diritto italiano.
  • BANCA CARIGE si impegna, per il periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione dei patti e quella di sottoscrizione delle azioni, a non proporre all'Assemblea operazioni di distribuzione straordinaria di dividendi o di riserve disponibili, nonché ulteriori aumenti del capitale, rispetto a quelli oggetto della delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea straordinaria del 26.4.97, quelli consequenziali a eventuali operazioni di aggregazione con altre Banche e quelli eventualmente concordati con CENCEP e CDC.
  • Il patto oggetto del presente annuncio è stato firmato in data 18.2.1999 e depositato presso il Registro delle Imprese di Genova in data 22.2.1999.

PATTO SCADUTO IN DATA 14.06.2002

23 febbraio 1999

[BB.4.99.1]


 BANCA CARIGE S.P.A. 

Si comunica che in data 9/12/97 il Consiglio di Amministrazione della Banca Carige S.p.A. ha deliberato di procedere all'emissione di n. 7.500.000 azioni da nominali lire 10.000 cadauna, per un controvalore nominale di lire 75 miliardi, costituenti la prima parte dell'aumento di capitale di complessive lire 230 miliardi deliberato dal Consiglio stesso in data 6 ottobre 1997. Le nuove azioni verranno integralmente sottoscritte dalla compagnia di assicurazioni "Basler Lebensversicherungs-Gesellschaft" con sede in Basilea.

A seguito della delibera suddetta, in data 15 dicembre 1997 sono stati formalizzati i seguenti impegni:

a) impegno da parte della "Basler Lebensversicherungs-Gesellschaft" a mantenere in suo possesso fino al 30 giugno 2004 sia le azioni Carige come sopra sottoscritte che quelle già in precedenza acquistate, per un totale di n. 9.255.000 azioni, pari al 5,99% del nuovo capitale sociale. Qualora la suddetta Compagnia dovesse cedere, anche parzialmente, tale partecipazione ad una o più delle sue controllate, alla controllante Baloise Holding od a società controllate direttamente o indirettamente dalla stessa controllante, la Compagnia assicura l'assunzione da parte della cessionaria dell'impegno a rispettare tale intesa;

b) impegno da parte della Banca Carige S.p.A. - fino a quando la Compagnia manterrà la suddetta partecipazione diretta e/o indiretta al capitale della Banca - a farsi carico di segnalare alla Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, attuale socio di controllo della Banca Carige S.p.A., l'opportunità che due Consiglieri della stessa Carige S.p.A., eventualmente anche quale espressione della minoranza ai sensi del vigente Statuto, siano indicati dal Gruppo La Basilese.

19 dicembre 1997

[BB.1.97.1]


 BANCA CARIGE S.P.A. 

Si comunica che gli accordi stipulati in data 15/12/1997 tra la Banca CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, ed il socio Basler Lebensversicherungs - Gesellschaft sono giunti a naturale scadenza in data 30/6/2004.

5 luglio 2004

[BB.1.04.1]


BANCA CARIGE S.P.A.
 Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Sede legale in Genova (GE), Via Cassa di Risparmio 15
Iscritta nel Registro Imprese di Genova al n. 03285880104
Capogruppo del Gruppo Banca Carige, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Cod. 6175.4
Capitale sociale totale, al 21.10.2008, euro 1.789.978.534
suddiviso in 1.614.711.441 azioni ordinarie e 175.267.093 azioni di risparmio

Premessa

Ai sensi dell’art. 122 D.Lgs. n. 58/1998, si rende noto che in data 21.10.2008 è stato sottoscritto un Patto Parasociale (il "Patto Parasociale"), relativo a Banca CARIGE S.p.A., tra i soggetti e nei termini in appresso specificati.

1. Società le cui azioni e/o strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale.

Formano oggetto del Patto Parasociale (il "Patto Parasociale") le azioni di Banca Carige S.p.A. (la "Società"), società di diritto italiano, Sede legale in Genova (GE), Via Cassa di Risparmio 15, iscritta nel Registro Imprese di Genova al n. 03285880104, Capogruppo del Gruppo Banca Carige, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Cod. 6175.

2. Azioni e/o strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale.

Il Patto Parasociale ha ad oggetto n. 68.396.454 azioni ordinarie della Società, pari al 4,23% del capitale sociale ordinario.

3. Azioni apportate al Patto Parasociale dai Partecipanti.

La tabella che segue indica tutti i soggetti (collettivamente i "Partecipanti") che hanno sottoscritto il Patto Parasociale, nonché le azioni ordinarie della Società dagli stessi vincolate al Patto Parasociale stesso (le "Azioni").

Azionista

n. Azioni

% sul capitale sociale

% sul totale delle azioni sindacate

Coop Liguria s.c.c.

2.879.512

0,18%

4,21%

Talea Società di Gestione Immobiliare s.p.a.

24.000.000

1,49%

35,09%

Gefip Holding s.a.

19.000.000

1,18%

27,78%

Finanziaria di Partecipazioni e Investimenti s.p.a.

9.000.000

0,56%

13,16%

Coopsette s.c.p.a.

4.478.692

0,28%

6,55%

Dott. Alberto Berneschi

2.356.965

0,14%

3,45%

Sig. Cesare Ponti

1.650.000

0,1%

2,41%

Genuensis di Revisione s.p.a.

600.000

0,035%

0,875%

Immobiliare Ardo s.s.

600.001

0,035%

0,875%

G.F. Group s.r.l.

3.272.000

0,20%

4,78%

Dott. Giuseppe Anfossi

559.284

0,03%

0,82%

Totale partecipanti

68.396.454

4,23%

100%

4. Persone fisiche e giuridiche che esercitano il controllo sulla Società ai sensi dell’art. 93 TUF.

In virtù del Patto, nessuno tra i Partecipanti singolarmente, né i Partecipanti nel loro complesso, esercita il controllo della Società ai sensi dell’art. 93 TUF.

5. Contenuto del Patto Parasociale.

Di seguito si sintetizza il contenuto delle più rilevanti pattuizioni del Patto Parasociale.

5.1 Oggetto del Patto Parasociale.

I Partecipanti, per tutta la durata del Patto Parasociale, si sono impegnati a: (i) presentare congiuntamente, sentita eventualmente l’Associazione azionisti della Banca, una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Banca, previsto entro il 30 aprile 2009, precisando che i candidati, che devono essere non meno di tre e non più di sei, saranno designati in ordine progressivo nella lista da parte dei Partecipanti titolari almeno dell’1% del capitale sociale ordinario. In sede di prima applicazione del Patto Parasociale, stanti le partecipazioni al capitale ordinario, è stato stabilito che, in caso di indicazione di sei candidati, le designazioni avverranno come segue: un nominativo verrà indicato da Coop Liguria e Talea congiuntamente, uno da Gefip Holding, quattro di comune accordo fra tutti i partecipanti; (ii) presentare una lista per il rinnovo del Collegio Sindacale della Banca, previsto entro il 30 aprile 2011, precisando che saranno indicati, nella lista relativa al rinnovo del Collegio Sindacale, non meno di due candidati di comune accordo e che il nominativo indicato per primo nella lista sarà designato da Coop Liguria-Talea congiuntamente; (iii) votare, con riferimento alle azioni vincolate al Patto, a favore delle liste di candidati presentate congiuntamente per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e per il rinnovo del Collegio Sindacale della Banca.

5.2 Organi del Patto Parasociale.

I Partecipanti hanno nominato un Coordinatore, nella persona del rag. Remo Angelo Checconi che resterà in carica fino alla scadenza del Patto. Al Coordinatore – privo di poteri decisionali – è attribuito il compito di dirigere e coordinare le attività oggetto del Patto, promuovendo il raccordo tra i Partecipanti e ponendo in essere tutti gli adempimenti previsti con riguardo al Patto dalla normativa applicabile, con particolare riferimento agli adempimenti pubblicitari.

5.3 Prelazione.

I Partecipanti hanno reciproco diritto di prelazione per l’intero quantitativo delle azioni offerte in prelazione, nell’ipotesi in cui ciascuno dei partecipanti al patto intendesse alienare le proprie partecipazioni, esclusi i trasferimenti a favore di società controllate, controllanti e sottoposte a comune controllo. Le azioni possono essere costituite in pegno a condizione che il diritto di voto permanga in capo al datore di pegno.

6. Durata del Patto Parasociale.

Il Patto Parasociale ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e rimarrà in vigore per un periodo di tre anni, decorsi i quali, salvo disdetta comunicata a mezzo raccomandata A.R. al domicilio eletto dai Partecipanti con tre mesi di preavviso a tutti i Partecipanti, il Patto Parasociale si intenderà tacitamente rinnovato di ulteriori tre anni. Il Patto non potrà più essere rinnovato decorso il secondo triennio.

7. Deposito del Patto Parasociale.

Il Patto Parasociale sarà depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Genova.

24 ottobre 2008

[BB.5.08.1]


BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA

Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia e CNCE – Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et de Prévoyance

La Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova, Via G. D’Annunzio 105 (di seguito "Fondazione), e la CNCE – Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et de Prévoyance, con sede a Paris, 5 rue Masseran (di seguito CNCE), che detengono rispettivamente n. 424.335.007 azioni ordinarie e n. 113.808.186 azioni ordinarie della Banca CARIGE S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (di seguito "CARIGE"), pari rispettivamente al 43,346% ed all’11,626% del capitale sociale ordinario della CARIGE composto, per la parte ordinaria, da n. 978.942.963 azioni, hanno stipulato in data 8 maggio 2006 un Accordo nei termini che seguono:

  • disponibilità della Fondazione a cedere a CNCE, e di CNCE ad acquistare la totalità dei diritti di opzione relativi all’aumento del capitale a titolo oneroso della CARIGE deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 gennaio 2006, pari a n. 587.404.506 diritti (corrispondenti al 50,895% sul totale dei diritti di opzione pari a n. 1.154.148.818, recanti la possibilità di sottoscrivere n. 39.160.300 nuove azioni ordinarie), al prezzo da determinarsi il giorno antecedente l’avvio dell’aumento del capitale della CARIGE sulla base del prezzo di emissione delle nuove azioni e del prezzo medio di mercato delle azioni della Banca rilevato nei dieci giorni di borsa aperta antecedenti, tenendo altresì conto del deliberato aumento di capitale gratuito.

     
  • impegno da parte della Fondazione – in caso di cessione in tutto o in parte (purché superiore al 2% annuo) di azioni ordinarie e/o di diritti di opzione sulle stesse e/o azioni di altra categoria convertibili in azioni ordinarie e/o warrants e/o obbligazioni convertibili e/o strumenti finanziari partecipativi della CARIGE (i "Titoli") – ad informare preventivamente CNCE (la "Comunicazione") indicando il numero e la natura dei Titoli oggetto di cessione, il prezzo ed eventuali altri termini e condizioni.

Le Parti negozieranno l’eventuale acquisto di tali titoli da parte di CNCE nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della Comunicazione entro il quale CNCE farà conoscere la propria eventuale disponibilità a procedere all’acquisto di tali Titoli, subordinatamente all’eventuale autorizzazione che si rendesse necessaria da parte dell’Autorità di Vigilanza.

Qualora la negoziazione di cui sopra non dovesse avere esito positivo per fatto della Fondazione, tale decisione dovrà essere motivata per iscritto.

  • diritto di co-vendita proporzionale in favore di CNCE in caso di cessione dei Titoli della Fondazione (unica cessione o serie di cessioni) ad un terzo o altro socio della CARIGE diverso da CNCE che verrebbe a detenere una partecipazione al capitale sociale ordinario della Carige superiore a quella detenuta da CNCE; in tal caso, CNCE potrà, nei 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento della relativa comunicazione, chiedere alla Fondazione mediante comunicazione scritta, che il potenziale cessionario acquisti in proporzione i Titoli posseduti da CNCE agli stessi termini e condizioni proposti alla Fondazione da detto cessionario.

Il tal caso, la Fondazione dovrà fare in modo che il cessionario acquisti, oltre ai Titoli della Fondazione oggetto della prospettata cessione, in proporzione i Titoli posseduti da CNCE ai medesimi termini e condizioni applicabili alla Fondazione stessa.

  • Le parti hanno dichiarato di mantenere almeno la politica dei dividendi della CARIGE adottata negli esercizi precedenti.
  • L’Accordo potrà essere modificato con il consenso di entrambe le parti; la nullità parziale dell’Accordo non pregiudicherà – in linea di principio – la validità dell’intero testo.
  • L’Accordo è stato redatto in lingua italiana ed in lingua francese, ma in ogni caso farà fede il testo in lingua italiana.
  • Ogni controversia sarà decisa da un Collegio Arbitrale con sede in Milano, che giudicherà in via rituale e secondo le norme di diritto italiane.
  • L’Accordo avrà durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, e sarà rinnovabile per ulteriori periodi di tre anni salvo disdetta scritta da comunicare con raccomandata con ricevuta di ritorno spedita dall’una all’altra parte almeno sessanta giorni prima della scadenza.
  • L’Accordo è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Genova in data 16 maggio 2006

18 maggio 2006

[BB.4.06.1]

* * *

Con riferimento all’accordo stipulato l’8 maggio 2006 tra la Fondazione Carige e CNCE-Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et de Prèvoyance, titolari rispettivamente del 44,083 e del 14,988 del capitale ordinario di Banca Carige – accordo avente a oggetto la cessione di diritti di opzione di Banca Carige a favore di CNCE da parte della Fondazione Carige, l’obbligo della comunicazione relativa a eventuali vendite di azioni e il diritto di co-vendita in favore di CNCE - secondo quanto previsto dallo stesso, la Fondazione Carige ha comunicato a CNCE che non intende procedere al rinnovo dell’accordo alle condizioni attualmente vigenti e che pertanto l’accordo si intenderà risolto a partire dall’8 maggio 2009.

11 dicembre 2008

[BB.4.08.1]


BANCA CARIGE S.P.A.
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Sede legale in Genova (GE), Via Cassa di Risparmio 15
Iscritta nel Registro Imprese di Genova al n. 03285880104
Capogruppo del Gruppo Banca Carige, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Cod. 6175.4
Capitale sociale totale, al 21.10.2008, euro 1.789.978.534
suddiviso in 1.614.711.441 azioni ordinarie e 175.267.093 azioni di risparmio

Premessa

Ai sensi dell’art. 122 D.Lgs. n. 58/1998, si rende noto che in data 21.10.2008 è stato sottoscritto un Patto Parasociale (il "Patto Parasociale"), relativo a Banca CARIGE S.p.A., tra i soggetti e nei termini in appresso specificati.

1. Società le cui azioni e/o strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale.

Formano oggetto del Patto Parasociale (il "Patto Parasociale") le azioni di Banca Carige S.p.A. (la "Società"), società di diritto italiano, Sede legale in Genova (GE), Via Cassa di Risparmio 15, iscritta nel Registro Imprese di Genova al n. 03285880104, Capogruppo del Gruppo Banca Carige, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Cod. 6175.

2. Azioni e/o strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale.

Il Patto Parasociale ha ad oggetto n. 68.396.454 azioni ordinarie della Società, pari al 4,23% del capitale sociale ordinario.

3. Azioni apportate al Patto Parasociale dai Partecipanti.

La tabella che segue indica tutti i soggetti aderenti al Patto Parasociale (collettivamente i "Partecipanti"), nonché le azioni ordinarie della Società dagli stessi vincolate al Patto Parasociale (le "Azioni"), aggiornati alla data del 4.11.2008, in seguito alla scissione parziale proporzionale di Genuensis di Revisione S.p.A., che ha comportato l’adesione al Patto Parasociale della Genuensis Immobiliare S.p.A..

Azionista

n. Azioni

% sul capitale sociale

% sul totale delle azioni sindacate

Coop Liguria s.c.c.

2.879.512

0,18%

4,21%

Talea Società di Gestione Immobiliare s.p.a.

24.000.000

1,49%

35,09%

Gefip Holding s.a.

19.000.000

1,18%

27,78%

Finanziaria di Partecipazioni e Investimenti s.p.a.

9.000.000

0,56%

13,16%

Coopsette s.c.p.a.

4.478.692

0,28%

6,55%

Dott. Alberto Berneschi

2.356.965

0,14%

3,45%

Sig. Cesare Ponti

1.650.000

0,1%

2,41%

Genuensis Immobiliare s.p.a.

550.000

0,034%

0,804%

Genuensis di Revisione s.p.a.

50.000

0,003%

0,073%

Immobiliare Ardo s.s.

600.001

0,035%

0,875%

G.F. Group s.p.a.

3.272.000

0,20%

4,78%

Dott. Giuseppe Anfossi

559.284

0,03%

0,82%

Totale partecipanti

68.396.454

4,23%

100%

 

4. Persone fisiche e giuridiche che esercitano il controllo sulla Società ai sensi dell’art. 93 TUF.

In virtù del Patto, nessuno tra i Partecipanti singolarmente, né i Partecipanti nel loro complesso, esercita il controllo della Società ai sensi dell’art. 93 TUF.

5. Contenuto del Patto Parasociale.

Di seguito si sintetizza il contenuto delle più rilevanti pattuizioni del Patto Parasociale.

5.1 Oggetto del Patto Parasociale.

I Partecipanti, per tutta la durata del Patto Parasociale, si sono impegnati a: (i) presentare congiuntamente, sentita eventualmente l’Associazione azionisti della Banca, una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Banca, previsto entro il 30 aprile 2009, precisando che i candidati, che devono essere non meno di tre e non più di sei, saranno designati in ordine progressivo nella lista da parte dei Partecipanti titolari almeno dell’1% del capitale sociale ordinario. In sede di prima applicazione del Patto Parasociale, stanti le partecipazioni al capitale ordinario, è stato stabilito che, in caso di indicazione di sei candidati, le designazioni avverranno come segue: un nominativo verrà indicato da Coop Liguria e Talea congiuntamente, uno da Gefip Holding, quattro di comune accordo fra tutti i partecipanti; (ii) presentare una lista per il rinnovo del Collegio Sindacale della Banca, previsto entro il 30 aprile 2011, precisando che saranno indicati, nella lista relativa al rinnovo del Collegio Sindacale, non meno di due candidati di comune accordo e che il nominativo indicato per primo nella lista sarà designato da Coop Liguria-Talea congiuntamente; (iii) votare, con riferimento alle azioni vincolate al Patto, a favore delle liste di candidati presentate congiuntamente per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e per il rinnovo del Collegio Sindacale della Banca.

5.2 Organi del Patto Parasociale.

I Partecipanti hanno nominato un Coordinatore, nella persona del rag. Remo Angelo Checconi che resterà in carica fino alla scadenza del Patto. Al Coordinatore – privo di poteri decisionali – è attribuito il compito di dirigere e coordinare le attività oggetto del Patto, promuovendo il raccordo tra i Partecipanti e ponendo in essere tutti gli adempimenti previsti con riguardo al Patto dalla normativa applicabile, con particolare riferimento agli adempimenti pubblicitari.

5.3 Prelazione.

I Partecipanti hanno reciproco diritto di prelazione per l’intero quantitativo delle azioni offerte in prelazione, nell’ipotesi in cui ciascuno dei partecipanti al patto intendesse alienare le proprie partecipazioni, esclusi i trasferimenti a favore di società controllate, controllanti e sottoposte a comune controllo. Le azioni possono essere costituite in pegno a condizione che il diritto di voto permanga in capo al datore di pegno.

6. Durata del Patto Parasociale.

Il Patto Parasociale ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e rimarrà in vigore per un periodo di tre anni, decorsi i quali, salvo disdetta comunicata a mezzo raccomandata A.R. al domicilio eletto dai Partecipanti con tre mesi di preavviso a tutti i Partecipanti, il Patto Parasociale si intenderà tacitamente rinnovato di ulteriori tre anni. Il Patto non potrà più essere rinnovato decorso il secondo triennio.

7. Deposito del Patto Parasociale.

Il Patto Parasociale è stato depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Genova in data 27.10.2008.

13 novembre 2008

[BB.5.08.2]


BANCA CARIGE S.P.A.
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Sede legale in Genova (GE), Via Cassa di Risparmio 15
Iscritta nel Registro Imprese di Genova al n. 03285880104
Capogruppo del Gruppo Banca Carige, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Cod. 6175.4

Premessa

Ai sensi dell’art. 122 D.Lgs. n. 58/1998, si rende noto che in data 21.10.2008 è stato sottoscritto un Patto Parasociale (il "Patto Parasociale"), relativo a Banca CARIGE S.p.A., tra i soggetti e nei termini in appresso specificati.

1. Società le cui azioni e/o strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale.

Formano oggetto del Patto Parasociale (il "Patto Parasociale") le azioni di Banca Carige S.p.A. (la "Società"), società di diritto italiano, Sede legale in Genova (GE), Via Cassa di Risparmio 15, iscritta nel Registro Imprese di Genova al n. 03285880104, Capogruppo del Gruppo Banca Carige, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Cod. 6175.

2. Azioni e/o strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale.

Il Patto Parasociale ha ad oggetto n. 68.396.454 azioni ordinarie della Società, pari al 4,23% del capitale sociale ordinario.

3. Azioni apportate al Patto Parasociale dai Partecipanti.

La tabella che segue indica tutti i soggetti aderenti al Patto Parasociale (collettivamente i "Partecipanti"), nonché le azioni ordinarie della Società dagli stessi vincolate al Patto Parasociale (le "Azioni"), aggiornati alla data del 4.11.2008, in seguito alla scissione parziale proporzionale di Genuensis di Revisione S.p.A., che ha comportato l’adesione al Patto Parasociale della Genuensis Immobiliare S.p.A..

Azionista

n. Azioni

% sul capitale sociale

% sul totale
delle azioni sindacate

Coop Liguria s.c.c.

2.879.512

0,18%

4,21%

Talea Società di Gestione Immobiliare s.p.a.

24.000.000

1,49%

35,09%

Gefip Holding s.a.

19.000.000

1,18%

27,78%

Finanziaria di Partecipazioni e Investimenti s.p.a.

9.000.000

0,56%

13,16%

Coopsette s.c.p.a.

4.478.692

0,28%

6,55%

Dott. Alberto Berneschi

2.356.965

0,14%

3,45%

Sig. Cesare Ponti

1.650.000

0,1%

2,41%

Genuensis Immobiliare s.p.a.

550.000

0,034%

0,804%

Genuensis di Revisione s.p.a.

50.000

0,003%

0,073%

Immobiliare Ardo s.s.

600.001

0,035%

0,875%

G.F. Group s.p.a.

3.272.000

0,20%

4,78%

Dott. Giuseppe Anfossi

559.284

0,03%

0,82%

Totale partecipanti

68.396.454

4,23%

100%

4. Persone fisiche e giuridiche che esercitano il controllo sulla Società ai sensi dell’art. 93 TUF.

In virtù del Patto, nessuno tra i Partecipanti singolarmente, né i Partecipanti nel loro complesso, esercita il controllo della Società ai sensi dell’art. 93 TUF.

5. Contenuto del Patto Parasociale.

Di seguito si sintetizza il contenuto delle più rilevanti pattuizioni del Patto Parasociale.

5.1 Oggetto del Patto Parasociale.

I Partecipanti, per tutta la durata del Patto Parasociale, si sono impegnati a: (i) presentare congiuntamente, sentita eventualmente l’Associazione azionisti della Banca, una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Banca, previsto entro il 30 aprile 2009, precisando che i candidati, che devono essere non meno di tre e non più di sei, saranno designati in ordine progressivo nella lista da parte dei Partecipanti titolari almeno dell’1% del capitale sociale ordinario. In sede di prima applicazione del Patto Parasociale, stanti le partecipazioni al capitale ordinario, è stato stabilito che, in caso di indicazione di sei candidati, le designazioni avverranno come segue: un nominativo verrà indicato da Coop Liguria e Talea congiuntamente, uno da Gefip Holding, quattro di comune accordo fra tutti i partecipanti; (ii) presentare una lista per il rinnovo del Collegio Sindacale della Banca, previsto entro il 30 aprile 2011, precisando che saranno indicati, nella lista relativa al rinnovo del Collegio Sindacale, non meno di due candidati di comune accordo e che il nominativo indicato per primo nella lista sarà designato da Coop Liguria-Talea congiuntamente; (iii) votare, con riferimento alle azioni vincolate al Patto, a favore delle liste di candidati presentate congiuntamente per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e per il rinnovo del Collegio Sindacale della Banca.

5.2 Organi del Patto Parasociale.

I Partecipanti hanno nominato un Coordinatore, nella persona del rag. Remo Angelo Checconi che resterà in carica fino alla scadenza del Patto. Al Coordinatore – privo di poteri decisionali – è attribuito il compito di dirigere e coordinare le attività oggetto del Patto, promuovendo il raccordo tra i Partecipanti e ponendo in essere tutti gli adempimenti previsti con riguardo al Patto dalla normativa applicabile, con particolare riferimento agli adempimenti pubblicitari.

5.3 Prelazione.

I Partecipanti hanno reciproco diritto di prelazione per l’intero quantitativo delle azioni offerte in prelazione, nell’ipotesi in cui ciascuno dei partecipanti al patto intendesse alienare le proprie partecipazioni, esclusi i trasferimenti a favore di società controllate, controllanti e sottoposte a comune controllo. Le azioni possono essere costituite in pegno a condizione che il diritto di voto permanga in capo al datore di pegno.

6. Durata del Patto Parasociale.

Il Patto Parasociale ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e rimarrà in vigore per un periodo di tre anni, decorsi i quali, salvo disdetta comunicata a mezzo raccomandata A.R. al domicilio eletto dai Partecipanti con tre mesi di preavviso a tutti i Partecipanti, il Patto Parasociale si intenderà tacitamente rinnovato di ulteriori tre anni.

Non essendo pervenuta, alla data del 21.7.2011, disdetta alcuna da parte dei Partecipanti, il Patto si intende rinnovato tacitamente per un periodo di tre anni, a far data dal 21.10.2011 e pertanto sino al 21.10.2014.

Il Patto non potrà più essere rinnovato decorso il secondo triennio scadente il 21.10.2014.

7. Deposito del Patto Parasociale.

Il Patto Parasociale è stato depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Genova in data 27.10.2008. La notizia del rinnovo tacito del Patto sarà depositata presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Genova.

25 luglio 2011

[BB.5.11.1]


 BANCA CARIGE S.P.A.
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Sede legale in Genova (GE), Via Cassa di Risparmio 15
Iscritta nel Registro Imprese di Genova al n. 03285880104
Capogruppo del Gruppo Banca Carige, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Cod. 6175.4

Premessa

Ai sensi dell’art. 122 D.Lgs. n. 58/1998, si rende noto che in data 21.10.2008 è stato sottoscritto un Patto Parasociale (il "Patto Parasociale"), relativo a Banca CARIGE S.p.A., tra i soggetti e nei termini in appresso specificati.

1. Società le cui azioni e/o strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale.

Formano oggetto del Patto Parasociale (il "Patto Parasociale") le azioni di Banca Carige S.p.A. (la "Società"), società di diritto italiano, Sede legale in Genova (GE), Via Cassa di Risparmio 15, iscritta nel Registro Imprese di Genova al n. 03285880104, Capogruppo del Gruppo Banca Carige, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Cod. 6175.

2. Azioni e/o strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale.

Il Patto Parasociale ha ad oggetto n. 68.396.454 azioni ordinarie della Società, pari al 3,83% del capitale sociale ordinario.

3. Azioni apportate al Patto Parasociale dai Partecipanti.

La tabella che segue indica tutti i soggetti aderenti al Patto Parasociale (collettivamente i "Partecipanti"), nonché le azioni ordinarie della Società dagli stessi vincolate al Patto Parasociale (le "Azioni").

Azionista

n. Azioni

% sul capitale sociale

% sul totale

delle azioni

sindacate

Coop Liguria s.c.c.

2.879.512

0,16%

4,21%

Talea Società di Gestione Immobiliare s.p.a.

24.000.000

1,34%

35,09%

Gefip Holding s.a.

19.000.000

1,06%

27,78%

Finanziaria di Partecipazioni e Investimenti s.p.a.

9.000.000

0,50%

13,16%

Coopsette s.c.p.a.

4.478.692

0,25%

6,55%

Dott. Alberto Berneschi

2.356.965

0,13%

3,45%

Sig. Cesare Ponti

1.650.000

0,09%

2,41%

Genuensis Immobiliare s.p.a.

550.000

0,03%

0,80%

Genuensis di Revisione s.p.a.

50.000

0,003%

0,07%

Immobiliare Ardo s.s.

600.001

0,03%

0,88%

G.F. Group s.p.a.

3.272.000

0,18%

4,78%

Dott. Giuseppe Anfossi

559.284

0,03%

0,82%

Totale partecipanti

68.396.454

3,83%

100%

4. Persone fisiche e giuridiche che esercitano il controllo sulla Società ai sensi dell’art. 93 TUF.

In virtù del Patto, nessuno tra i Partecipanti singolarmente, né i Partecipanti nel loro complesso, esercita il controllo della Società ai sensi dell’art. 93 TUF.

5. Contenuto del Patto Parasociale.

Di seguito si sintetizza il contenuto delle più rilevanti pattuizioni del Patto Parasociale.

5.1 Oggetto del Patto Parasociale.

I Partecipanti, per tutta la durata del Patto Parasociale, si sono impegnati a: (i) presentare congiuntamente, sentita eventualmente l’Associazione azionisti della Banca, una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Banca, previsto entro il 30 aprile 2009, precisando che i candidati, che devono essere non meno di tre e non più di sei, saranno designati in ordine progressivo nella lista da parte dei Partecipanti titolari almeno dell’1% del capitale sociale ordinario. In sede di prima applicazione del Patto Parasociale, stanti le partecipazioni al capitale ordinario, è stato stabilito che, in caso di indicazione di sei candidati, le designazioni avverranno come segue: un nominativo verrà indicato da Coop Liguria e Talea congiuntamente, uno da Gefip Holding, quattro di comune accordo fra tutti i partecipanti; (ii) presentare una lista per il rinnovo del Collegio Sindacale della Banca, previsto entro il 30 aprile 2011, precisando che saranno indicati, nella lista relativa al rinnovo del Collegio Sindacale, non meno di due candidati di comune accordo e che il nominativo indicato per primo nella lista sarà designato da Coop Liguria-Talea congiuntamente; (iii) votare, con riferimento alle azioni vincolate al Patto, a favore delle liste di candidati presentate congiuntamente per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e per il rinnovo del Collegio Sindacale della Banca.

 

5.2 Organi del Patto Parasociale.

I Partecipanti hanno nominato un Coordinatore, nella persona del rag. Remo Angelo Checconi che resterà in carica fino alla scadenza del Patto. Al Coordinatore – privo di poteri decisionali – è attribuito il compito di dirigere e coordinare le attività oggetto del Patto, promuovendo il raccordo tra i Partecipanti e ponendo in essere tutti gli adempimenti previsti con riguardo al Patto dalla normativa applicabile, con particolare riferimento agli adempimenti pubblicitari.

 

5.3 Prelazione.

I Partecipanti hanno reciproco diritto di prelazione per l’intero quantitativo delle azioni offerte in prelazione, nell’ipotesi in cui ciascuno dei partecipanti al patto intendesse alienare le proprie partecipazioni, esclusi i trasferimenti a favore di società controllate, controllanti e sottoposte a comune controllo. Le azioni possono essere costituite in pegno a condizione che il diritto di voto permanga in capo al datore di pegno.

 

6. Durata del Patto Parasociale.

Il Patto Parasociale ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e rimarrà in vigore per un periodo di tre anni, decorsi i quali, salvo disdetta comunicata a mezzo raccomandata A.R. al domicilio eletto dai Partecipanti con tre mesi di preavviso a tutti i Partecipanti, il Patto Parasociale si intenderà tacitamente rinnovato di ulteriori tre anni.

Non essendo pervenuta, alla data del 21.7.2011, disdetta alcuna da parte dei Partecipanti, il Patto si intende rinnovato tacitamente per un periodo di tre anni, a far data dal 21.10.2011 e pertanto sino al 21.10.2014.

Il Patto non potrà più essere rinnovato decorso il secondo triennio scadente il 21.10.2014.

 

7. Deposito del Patto Parasociale.

Il Patto Parasociale è stato depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Genova in data 27.10.2008. La notizia del rinnovo tacito del Patto sarà depositata presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Genova.

[BB.5.12.1]


 

BANCA CARIGE S.P.A.
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Sede legale in Genova (GE), Via Cassa di Risparmio 15
Iscritta nel Registro Imprese di Genova al n. 03285880104
Capogruppo del Gruppo Banca Carige, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Cod. 6175.4

Premessa.

Ai sensi dell’art. 122 D.Lgs. n. 58/1998, si rende noto che in data 26.3.2012 gli aderenti al patto parasociale sottoscritto in data 21.10.2008, avente ad oggetto n. 68.396.454 azioni ordinarie di Banca CARIGE S.p.A., hanno convenuto di sciogliere anticipatamente tale patto parasociale e di stipularne uno nuovo (il "Patto Parasociale"), con l’adesione di tutti, ad eccezione del dott. Giuseppe Anfossi, e altresì con l’adesione di nuovi soggetti, come di seguito specificato.

1. Società le cui azioni e/o strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale.

Formano oggetto del Patto Parasociale le azioni di Banca Carige S.p.A. (la "Società"), società di diritto italiano, Sede legale in Genova (GE), Via Cassa di Risparmio 15, iscritta nel Registro Imprese di Genova al n. 03285880104, Capogruppo del Gruppo Banca Carige, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Cod. 6175.

2. Azioni e/o strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale.

Il Patto Parasociale ha ad oggetto n. 130.508.389 azioni ordinarie della Società, pari a circa il 6% del capitale sociale ordinario.

3. Azioni apportate al Patto Parasociale dai Partecipanti.

La tabella che segue indica tutti i soggetti aderenti al Patto Parasociale, nonché le azioni ordinarie della Società dagli stessi vincolate al Patto Parasociale (le "Azioni").

Azionista

n. Azioni

% sul capitale sociale ordinario

% sul totale

delle azioni

sindacate

Coop Liguria s.c.c.

3.500.540

0,16%

2,68%

Talea Società di Gestione Immobiliare s.p.a.

29.176.131

1,34%

22,36%

Gefip Holding s.a.

19.000.000

0,87%

14,56%

Finanziaria di Partecipazioni e Investimenti s.p.a.

9.820.000

0,45%

7,52%

Coopsette s.c.p.a.

5.444.621

0,25%

4,17%

Dott. Alberto Berneschi

4.000.000

0,18%

3,06%

Sig. Cesare Ponti

3.000.000

0,14%

2,30%

Genuensis Immobiliare s.p.a.

668.619

0,03%

0,51%

Genuensis di Revisione s.p.a.

60.782

0,003%

0,05%

Immobiliare Ardo s.s.

729.403

0,03%

0,56%

G.F. Group s.p.a.

4.317.604

0,20%

3,31%

Fondazione C.R. Savona

26.132.097

1,20%

20,02%

Fondazione C.R. Carrara

14.630.000

0,67%

11,21%

Fondazione B.M. Lucca

4.528.592

0,21%

3,47%

Prof. Fulvio Gismondi

5.500.000

0,25%

4,21%

Totale partecipanti

130.508.389

6%

100%

4. Ulteriori azioni non apportate al Patto Parasociale dai Partecipanti.

Esclusivamente i Partecipanti di seguito indicati sono titolari di azioni della Società non apportate al Patto Parasociale:

- Gefip Holding S.A. è titolare di 3.016.645 ulteriori azioni ordinarie non apportate al Patto Parasociale, pari allo 0,14% del capitale sociale ed è, quindi, titolare complessivamente di 22.016.645 azioni ordinarie, pari allo 1,01% del capitale sociale;

- Alberto Berneschi è titolare di 48.292 ulteriori azioni ordinarie non apportate al Patto Parasociale, pari allo 0,01% del capitale sociale ed è, quindi, titolare complessivamente di 4.048.292 azioni ordinarie, pari allo 0,19% del capitale sociale;

- Cesare Ponti è titolare di 2.879.647 ulteriori azioni ordinarie non apportate al Patto Parasociale, pari allo 0,13% del capitale sociale ed è, quindi, titolare complessivamente di 5.879.647 azioni ordinarie, pari allo 0,27% del capitale sociale;

- Fulvio Gismondi è titolare di 42.772 ulteriori azioni ordinarie non apportate al Patto Parasociale ed è, quindi, titolare complessivamente di 5.542.772 azioni ordinarie, pari allo 0,25% del capitale sociale.

5. Soggetti che esercitano il controllo su taluno dei Partecipanti al Patto Parasociale.

Esclusivamente i Partecipanti di seguito indicati hanno soggetti che esercitano il controllo degli stessi:

- Talea Società di Gestione Immobiliare S.p.A. è soggetta al controllo di Coop Liguria s.c.c.. Non vi sono soggetti che esercitino il controllo di Coop Liguria;

- Gefip Holding s.a. è soggetta al controllo del sig. Vito Bonsignore indirettamente, attraverso la società Management Engineering Consulting (M.E.C.) S.p.A.;

- Finanziaria di Partecipazioni e Investimenti S.p.A. è controllata indirettamente da Aurelia S.r.l., per il tramite delle società Argo Finanziaria S.p.A., Autostrada Torino-Milano S.p.A., SIAS S.p.A. e Società Autostrada Ligure-Toscana p.A.. Non vi sono soggetti che esercitino il controllo di Aurelia S.r.l..

6. Persone fisiche e giuridiche che esercitano il controllo sulla Società ai sensi dell’art. 93 TUF.

In virtù del Patto, nessuno tra i Partecipanti singolarmente, né i Partecipanti nel loro complesso, esercita il controllo della Società ai sensi dell’art. 93 TUF.

7. Contenuto del Patto Parasociale.

Di seguito si sintetizza il contenuto delle più rilevanti pattuizioni del Patto Parasociale.

7.1 Oggetto del Patto Parasociale.

I Partecipanti, per tutta la durata del Patto Parasociale, si sono impegnati a: (i) presentare congiuntamente una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Banca, previsto entro il 30 aprile 2012, precisando che i candidati, che non devono essere meno di tre, in sede di prima applicazione del Patto saranno designati come segue: un nominativo verrà indicato da Coop Liguria e Talea congiuntamente, uno da Gefip Holding, uno alternativamente dalle Fondazioni, i restanti di comune accordo tra i Partecipanti, fermo restando, in ogni caso, che, per ritenere definitivamente formata la lista, dovrà sussistere l’accordo di tutti i Partecipanti in merito ai nominativi designati. In sede di successiva applicazione, oltre alle designazioni di cui sopra, si potrà procedere ad una rotazione triennale per garantire la rappresentanza degli altri Partecipanti; (ii) presentare una lista per il rinnovo del Collegio Sindacale della Banca, previsto entro il 30 aprile 2014, precisando che saranno indicati, nella lista relativa al rinnovo del Collegio Sindacale, un candidato alla carica di Sindaco effettivo ed un candidato alla carica di Sindaco supplente su cui dovrà esserci il comune accordo dei Partecipanti; in sede di prima applicazione del Patto il nominativo indicato come Sindaco effettivo dovrà essere designato da Coop Liguria e Talea congiuntamente, fermo restando il comune accordo dei Partecipanti e la possibile rotazione in sede di successiva applicazione del Patto; (iii) votare, con riferimento alle azioni vincolate al Patto, a favore delle liste di candidati presentate congiuntamente per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e per il rinnovo del Collegio Sindacale della Banca.

7.2 Prelazione.

I Partecipanti hanno reciproco diritto di prelazione, secondo specifica procedura stabilita nel Patto Parasociale, per l’intero quantitativo delle azioni offerte in prelazione, nell’ipotesi in cui ciascuno dei partecipanti al patto intendesse alienare le proprie partecipazioni, esclusi i trasferimenti a favore di società controllate, controllanti e sottoposte a comune controllo. Le azioni possono essere costituite in pegno a condizione che il diritto di voto permanga in capo al datore di pegno.

7.3 Organi del Patto Parasociale.

I Partecipanti hanno nominato un Coordinatore, nella persona del rag. Remo Angelo Checconi, che resterà in carica fino alla scadenza del Patto. Al Coordinatore - privo di poteri decisionali - è attribuito il compito di dirigere e coordinare le attività oggetto del Patto, promuovendo il raccordo tra i Partecipanti e ponendo in essere tutti gli adempimenti previsti con riguardo al Patto dalla normativa applicabile, con particolare riferimento agli adempimenti pubblicitari.

8. Durata del Patto Parasociale.

Il Patto Parasociale ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e rimarrà in vigore per un periodo di tre anni, decorsi i quali, salvo disdetta comunicata a mezzo raccomandata A.R. a tutti i Partecipanti, al domicilio eletto dagli stessi, con tre mesi di preavviso, il Patto Parasociale si intenderà tacitamente rinnovato di ulteriori tre anni. Il Patto Parasociale non potrà più essere rinnovato tacitamente decorso il secondo triennio.

9. Deposito del Patto Parasociale.

Il Patto Parasociale è stato depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Genova in data 28.3.2012, prot. 13161.

31 marzo 2012

[BB.5.12.2]


BANCA CARIGE S.P.A.
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Sede legale in Genova (GE), Via Cassa di Risparmio 15
Iscritta nel Registro Imprese di Genova al n. 03285880104
Capogruppo del Gruppo Banca Carige, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Cod. 6175.4

Premessa.

Ai sensi dell’art. 122 D.Lgs. n. 58/1998, si rende noto che in data 26.3.2012 gli aderenti al patto parasociale sottoscritto in data 21.10.2008, avente ad oggetto n. 68.396.454 azioni ordinarie di Banca CARIGE S.p.A., hanno convenuto di sciogliere anticipatamente tale patto parasociale e di stipularne uno nuovo (il "Patto Parasociale"), con l’adesione di tutti, ad eccezione del dott. Giuseppe Anfossi, e altresì con l’adesione di nuovi soggetti, come di seguito specificato.

A seguito della contestuale cessione da parte del Prof. Fulvio Gismondi delle proprie azioni e sottoscrizione di Addendum in data 25.6.2013, la cessionaria Signora Tiziana Di Gregorio ha aderito al Patto Parasociale.

1. Società le cui azioni e/o strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale.

Formano oggetto del Patto Parasociale le azioni di Banca Carige S.p.A. (la "Società"), società di diritto italiano, Sede legale in Genova (GE), Via Cassa di Risparmio 15, iscritta nel Registro Imprese di Genova al n. 03285880104, Capogruppo del Gruppo Banca Carige, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Cod. 6175.

2. Azioni e/o strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale.

Il Patto Parasociale ha ad oggetto n. 130.508.389 azioni ordinarie della Società, pari a circa il 6% del capitale sociale ordinario.

3. Azioni apportate al Patto Parasociale dai Partecipanti.

La tabella che segue indica tutti i soggetti aderenti al Patto Parasociale, nonché le azioni ordinarie della Società dagli stessi vincolate al Patto Parasociale (le "Azioni"), a seguito della modifica dei Partecipanti di cui in Premessa.

Azionista

n. Azioni

% sul capitale sociale ordinario

% sul totale delle azioni sindacate

Coop Liguria s.c.c.

3.500.540

0,16%

2,68%

Talea Società di Gestione Immobiliare s.p.a.

29.176.131

1,34%

22,36%

Gefip Holding s.a.

19.000.000

0,87%

14,56%

Finanziaria di Partecipazioni e Investimenti s.p.a.

9.820.000

0,45%

7,52%

Coopsette s.c.p.a.

5.444.621

0,25%

4,17%

Dott. Alberto Berneschi

4.000.000

0,18%

3,06%

Sig. Cesare Ponti

3.000.000

0,14%

2,30%

Genuensis Immobiliare s.p.a.

668.619

0,03%

0,51%

Genuensis di Revisione s.p.a.

60.782

0,003%

0,05%

Immobiliare Ardo s.s.

729.403

0,03%

0,56%

G.F. Group s.p.a.

4.317.604

0,20%

3,31%

Fondazione C.R. Savona

26.132.097

1,20%

20,02%

Fondazione C.R. Carrara

14.630.000

0,67%

11,21%

Fondazione B.M. Lucca

4.528.592

0,21%

3,47%

Sig.ra Tiziana Di Gregorio

5.500.000

0,25%

4,21%

Totale partecipanti

130.508.389

6%

100%



4. Ulteriori azioni non apportate al Patto Parasociale dai Partecipanti.

Esclusivamente i Partecipanti di seguito indicati sono titolari di azioni della Società non apportate al Patto Parasociale:

- Gefip Holding S.A. è titolare di 3.016.645 ulteriori azioni ordinarie non apportate al Patto Parasociale, pari allo 0,14% del capitale sociale ed è, quindi, titolare complessivamente di 22.016.645 azioni ordinarie, pari allo 1,01% del capitale sociale;

- Alberto Berneschi è titolare di 48.292 ulteriori azioni ordinarie non apportate al Patto Parasociale, pari allo 0,01% del capitale sociale ed è, quindi, titolare complessivamente di 4.048.292 azioni ordinarie, pari allo 0,19% del capitale sociale;

- Cesare Ponti è titolare di 2.879.647 ulteriori azioni ordinarie non apportate al Patto Parasociale, pari allo 0,13% del capitale sociale ed è, quindi, titolare complessivamente di 5.879.647 azioni ordinarie, pari allo 0,27% del capitale sociale.

5. Soggetti che esercitano il controllo su taluno dei Partecipanti al Patto Parasociale.

Esclusivamente i Partecipanti di seguito indicati hanno soggetti che esercitano il controllo degli stessi:

- Talea Società di Gestione Immobiliare S.p.A. è soggetta al controllo di Coop Liguria s.c.c.. Non vi sono soggetti che esercitino il controllo di Coop Liguria;

- Gefip Holding s.a. è soggetta al controllo del sig. Vito Bonsignore indirettamente, attraverso la società Management Engineering Consulting (M.E.C.) S.p.A.;

- Finanziaria di Partecipazioni e Investimenti S.p.A. è controllata indirettamente da Aurelia S.r.l., per il tramite delle società Argo Finanziaria S.p.A., Autostrada Torino-Milano S.p.A., SIAS S.p.A. e Società Autostrada Ligure-Toscana p.A.. Non vi sono soggetti che esercitino il controllo di Aurelia S.r.l..

6. Persone fisiche e giuridiche che esercitano il controllo sulla Società ai sensi dell’art. 93 TUF.

In virtù del Patto, nessuno tra i Partecipanti singolarmente, né i Partecipanti nel loro complesso, esercita il controllo della Società ai sensi dell’art. 93 TUF.

7. Contenuto del Patto Parasociale.

Di seguito si sintetizza il contenuto delle più rilevanti pattuizioni del Patto Parasociale.

7.1 Oggetto del Patto Parasociale.

I Partecipanti, per tutta la durata del Patto Parasociale, si sono impegnati a: (i) presentare congiuntamente una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Banca, previsto entro il 30 aprile 2012, precisando che i candidati, che non devono essere meno di tre, in sede di prima applicazione del Patto saranno designati come segue: un nominativo verrà indicato da Coop Liguria e Talea congiuntamente, uno da Gefip Holding, uno alternativamente dalle Fondazioni, i restanti di comune accordo tra i Partecipanti, fermo restando, in ogni caso, che, per ritenere definitivamente formata la lista, dovrà sussistere l’accordo di tutti i Partecipanti in merito ai nominativi designati. In sede di successiva applicazione, oltre alle designazioni di cui sopra, si potrà procedere ad una rotazione triennale per garantire la rappresentanza degli altri Partecipanti; (ii) presentare una lista per il rinnovo del Collegio Sindacale della Banca, previsto entro il 30 aprile 2014, precisando che saranno indicati, nella lista relativa al rinnovo del Collegio Sindacale, un candidato alla carica di Sindaco effettivo ed un candidato alla carica di Sindaco supplente su cui dovrà esserci il comune accordo dei Partecipanti; in sede di prima applicazione del Patto il nominativo indicato come Sindaco effettivo dovrà essere designato da Coop Liguria e Talea congiuntamente, fermo restando il comune accordo dei Partecipanti e la possibile rotazione in sede di successiva applicazione del Patto; (iii) votare, con riferimento alle azioni vincolate al Patto, a favore delle liste di candidati presentate congiuntamente per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e per il rinnovo del Collegio Sindacale della Banca.

7.2 Prelazione.

I Partecipanti hanno reciproco diritto di prelazione, secondo specifica procedura stabilita nel Patto Parasociale, per l’intero quantitativo delle azioni offerte in prelazione, nell’ipotesi in cui ciascuno dei partecipanti al patto intendesse alienare le proprie partecipazioni, esclusi i trasferimenti a favore di società controllate, controllanti e sottoposte a comune controllo. Le azioni possono essere costituite in pegno a condizione che il diritto di voto permanga in capo al datore di pegno.

7.3 Organi del Patto Parasociale.

I Partecipanti hanno nominato un Coordinatore, nella persona del rag. Remo Angelo Checconi, che resterà in carica fino alla scadenza del Patto. Al Coordinatore - privo di poteri decisionali - è attribuito il compito di dirigere e coordinare le attività oggetto del Patto, promuovendo il raccordo tra i Partecipanti e ponendo in essere tutti gli adempimenti previsti con riguardo al Patto dalla normativa applicabile, con particolare riferimento agli adempimenti pubblicitari.

8. Durata del Patto Parasociale.

Il Patto Parasociale ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e rimarrà in vigore per un periodo di tre anni, decorsi i quali, salvo disdetta comunicata a mezzo raccomandata A.R. a tutti i Partecipanti, al domicilio eletto dagli stessi, con tre mesi di preavviso, il Patto Parasociale si intenderà tacitamente rinnovato di ulteriori tre anni. Il Patto Parasociale non potrà più essere rinnovato tacitamente decorso il secondo triennio.

9. Deposito del Patto Parasociale.

Il Patto Parasociale è stato depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Genova in data 28.3.2012, prot. 13161. L’Addendum al Patto Parasociale di cui in Premessa è stato depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Genova in data 26.6.2013, prot. 41840.

26 giugno 2013

[BB.5.13.1]

*          *          *

Con riferimento al Patto Parasociale sottoscritto in data 26.3.2012 (il "Patto Parasociale"), rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24.2.1998 n. 58, relativo a BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, Sede legale in Genova (GE), Via Cassa di Risparmio 15, Iscritta nel Registro delle Imprese di Genova al n. 03285880104 (la "Banca"), al quale 15 azionisti (i "Partecipanti") hanno vincolato complessivamente n. 130.508.389 azioni ordinarie della Banca, pari all'atto della sottoscrizione al 6% del capitale sociale ordinario, avente ad oggetto la presentazione congiunta di liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Banca e contenente clausola di prelazione, si rende noto quanto segue. Per effetto dell'aumento di capitale sociale ordinario della Banca, depositato e iscritto presso il Registro delle Imprese di Genova in data 14.7.2014, la percentuale complessiva delle azioni vincolate al Patto Parasociale si è ridotta al 1,28% e pertanto non assume più rilevanza ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs 24.2.1998 n. 58.


Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998 n. 58

BANCA CARIGE S.P.A.

1. Premessa

Nell’ambito di un accordo preliminare sottoscritto in data 1 marzo 2015 tra Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede legale in Genova, Via D. Chiossone, n. 10 (la "Fondazione") e Malacalza Investimenti S.r.l., con sede legale in Genova, Via XII Ottobre, n. 2 ("Malacalza" e, unitamente alla Fondazione, le "Parti"), avente a oggetto il trasferimento in favore di Malacalza di una partecipazione rappresentativa di circa il 10,50%del capitale sociale ordinario di Banca Carige (come di seguito definita) (la "Compravendita") e la cui esecuzione è sospensivamente condizionata all’ottenimento, entro il termine ultimo del 5 maggio 2015, di alcune autorizzazioni in ottemperanza alla normativa vigente, la Fondazione e Malacalza si sono impegnate a sottoscrivere - contestualmente al trasferimento della suddetta partecipazione - un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, lett. a), del TUF (il "Patto").

Le condizioni di efficacia del suddetto accordo preliminare e, pertanto, della Compravendita consistono nell’ottenimento delle autorizzazioni rispettivamente da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Banca d’Italia.

2. Società i cui strumenti finanziari rientrano, fra gli altri, nell’oggetto delle pattuizioni

Il Patto avrà a oggetto azioni ordinarie di Banca Carige S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio, n. 15, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova: 03285880104 ("Banca Carige").

Il capitale sociale di Banca Carige è pari a Euro 2.576.863.267,70 ed è suddiviso in complessive n. 10.170.107.375 azioni, senza indicazione del valore nominale, di cui n. 10.167.553.157 azioni ordinarie e n. 2.554.218 azioni di risparmio convertibili.

3. Azioni e strumenti finanziari che saranno oggetto del Patto

Il Patto conterrà disposizioni che riguardano azioni ordinarie di Banca Carige.

Alla data del presente estratto:

(i) la Fondazione è titolare di una partecipazione complessivamente pari a circa il 13,56% del capitale sociale ordinario di Banca Carige (di cui circa il 7,038% detenuta da Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. a titolo di prestito con diritto di voto), della quale, come indicato, una parte, pari a circa il 10,50% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto sarà oggetto di trasferimento a Malacalza in caso di avveramento delle suddette condizioni di efficacia del relativo accordo;

(ii) Malacalza non è titolare di alcuna partecipazione in Banca Carige.

4. Soggetti aderenti al Patto

I soggetti che aderiranno al Patto sono:

Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede legale in Genova, Via D. Chiossone, n. 10, codice fiscale n. 00343750105;

Malacalza Investimenti S.r.l., con sede legale in Genova, Via XII Ottobre, n. 2, codice fiscale n. 01915290991.

Avuto riguardo alle partecipazioni nel capitale ordinario di Banca Carige di titolarità delle Parti alla data del presente estratto, si prevede che, ad esito della sottoscrizione del Patto, nessuna delle Parti eserciterà il controllo su Banca Carige.

5. Contenuto del Patto

Si sintetizza nel seguito il contenuto delle principali pattuizioni contenute nel Patto.

5.1 Lista per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige

Ai fini dell’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione di Banca Carige, Malacalza si impegna a presentare e votare una lista nella quale sarà indicato, nella terza posizione, il nominativo di un candidato consigliere designato dalla Fondazione, a condizione che la Fondazione medesima detenga, al momento della presentazione della lista, una partecipazione in Banca Carige superiore allo 0,30% del capitale sociale. La Fondazione si impegna a votare la lista di cui sopra.

La persona designata al suddetto fine dalla Fondazione dovrà possedere caratteristiche di adeguata onorabilità, competenza e professionalità e dovrà ricevere il gradimento di Malacalza, gradimento che potrà essere negato solo per comprovate circostanze che evidenzino l’assenza di una o più delle caratteristiche sopra indicate.

5.2 Obblighi di consultazione

Le Parti si impegnano a consultarsi preventivamente con riguardo alle seguenti materie oggetto di delibera, rispettivamente, dell’Assemblea o del Consiglio di Amministrazione di Banca Carige:

linee strategiche e piani industriali;

fusione o scissione;

trasferimento di partecipazioni in società controllate;

cessione di rami d’azienda;

modifiche statutarie;

aumenti del capitale sociale;

nomina dell’Amministratore Delegato.

5.3 OPA obbligatoria

Qualora, una delle Parti raggiunga accordi o intese, di qualsiasi natura, con soggetti terzi tali da determinare l’insorgere dell’obbligo solidale delle Parti di promuovere un’offerta pubblica d’acquisto totalitaria sulle azioni di Banca Carige ai sensi della normativa di volta in volta vigente: (i) le disposizioni del Patto cesseranno automaticamente di ogni efficacia e validità; e (ii) la Parte che ha contribuito con il proprio comportamento all’avveramento di detta condizione risolutiva dovrà in ogni caso tenere manlevata e indenne l’altra parte da ogni costo, spesa o danno sostenuto e/o sofferto in conseguenza dell’avveramento di detta circostanza.

5.4 Foro competente

Il Patto è disciplinato dalla legge italiana. É previsto che il foro di Genova sia competente in via esclusiva per la decisione di tutte le controversie eventualmente derivanti dal Patto.

6. Durata del Patto

Il Patto entrerà in vigore alla data di esecuzione del trasferimento della partecipazione in favore di Malacalza, avrà una durata pari a tre anni dalla suddetta data di entrata in vigore e sarà automaticamente e tacitamente rinnovato alla scadenza per ulteriori periodi di tre anni, salva la facoltà di disdetta di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con almeno sei mesi di preavviso rispetto alla scadenza.

7. Deposito del Patto

Il Patto è stato depositato in data 4 marzo 2015 presso il Registro delle Imprese di Genova.

6 marzo 2015

[BB.6.15.1]


BANCA CARIGE S.P.A.

1. Premessa

In data 8 maggio 2015, Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede legale in Genova, Via D. Chiossone, n. 10 ("Fondazione") e Malacalza Investimenti S.r.l., con sede legale in Genova, Via XII Ottobre, n. 2 ("Malacalza") hanno sottoscritto un contratto avente a oggetto il trasferimento in favore di Malacalza di una partecipazione rappresentativa di circa il 10,50% del capitale sociale ordinario di Banca Carige (come di seguito definita).

La Fondazione e Malacalza hanno sottoscritto - contestualmente al trasferimento della suddetta partecipazione - un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, lett. a) del TUF ("Patto").

2. Società i cui strumenti finanziari rientrano nell’oggetto delle pattuizioni

Il Patto ha a oggetto azioni ordinarie di Banca Carige S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio, n. 15, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova: 03285880104 ("Banca Carige").

Il capitale sociale di Banca Carige è pari a Euro 2.576.863.267,70 ed è suddiviso in complessive n. 10.170.107.375 azioni, senza indicazione del valore nominale, di cui n. 10.167.553.157 azioni ordinarie e n. 2.554.218 azioni di risparmio convertibili.

3. Azioni e strumenti finanziari oggetto del Patto

Il Patto contiene disposizioni che riguardano azioni ordinarie di Banca Carige.

Alla data di sottoscrizione del Patto: (i) la Fondazione è titolare di n. 203.351.064 azioni, per una partecipazione complessivamente pari a circa il 2% del capitale sociale con diritto di voto di Banca Carige (ii) Malacalza è titolare di n. 1.067.593.081 azioni, per una partecipazione pari a circa il 10,50% del capitale sociale con diritto di voto di Banca Carige.

4. Soggetti aderenti al Patto

I soggetti che aderiscono al Patto sono:

a) Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede legale in Genova, Via D. Chiossone, n. 10, codice fiscale n. 00343750105;

b) Malacalza Investimenti S.r.l., con sede legale in Genova, Via XII Ottobre, n. 2, codice fiscale n. 01915290991.

Avuto riguardo alle partecipazioni nel capitale ordinario di Banca Carige di titolarità delle Parti alla data odierna, nessuna delle Parti esercita il controllo su Banca Carige.

5. Contenuto del Patto

Si sintetizza nel seguito il contenuto delle principali pattuizioni contenute nel Patto.

5.1. Lista per la nomina dei Componenti il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige

Ai fini dell’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione di Banca Carige, Malacalza si impegna a presentare e votare una lista nella quale sarà indicato, nella terza posizione, il nominativo di un candidato consigliere designato dalla Fondazione, a condizione che la Fondazione medesima detenga, al momento della presentazione della lista, una partecipazione in Carige superiore allo 0,30% del capitale sociale. La Fondazione si impegna a votare la lista di cui sopra.

La persona designata al suddetto fine dalla Fondazione dovrà possedere caratteristiche di adeguata onorabilità, competenza e professionalità e dovrà ricevere il gradimento di Malacalza, gradimento che potrà essere negato solo per comprovate circostanze che evidenzino l’assenza di uno o più delle caratteristiche sopra indicate.

5.2. Obblighi di consultazione

Le Parti si impegnano a consultarsi preventivamente con riguardo alle seguenti materie oggetto di delibera, rispettivamente, dell’Assemblea o del Consiglio di Amministrazione di Banca Carige: linee strategiche e piani industriali; fusione o scissione; trasferimento di partecipazioni in società controllate; cessione di rami d’azienda; modifiche statutarie; aumento di capitale sociale; nomina dell’Amministratore Delegato.

5.3. OPA obbligatoria

Qualora una delle Parti raggiunga accordi o intese, di qualsiasi natura, con soggetti terzi tali da determinare l’insorgere dell’obbligo solidale delle Parti di promuovere l’offerta pubblico d’acquisto totalitaria sulle azioni di Banca Carige ai sensi della normativa di volta in volta vigente: i) le disposizioni del Patto cesseranno automaticamente di ogni efficacia e validità; e ii) la Parte che ha contribuito con il proprio comportamento all’avveramento di detta condizione risolutiva dovrà in ogni caso tenere manlevata e indenne l’altra parte da ogni costo, spesa o danno sostenuto e/o sofferto in conseguenza dell’avveramento di detta circostanza.

5.4. Foro competente

Il Patto è disciplinato dalla legge italiana. E’ previsto che il foro di Genova sia competente in via esclusiva per la decisione di tutte le controversie eventualmente derivanti dal Patto.

6. Durata del Patto

Il Patto Parasociale avrà una durata pari a tre anni dalla sua sottoscrizione e sarà automaticamente e tacitamente rinnovato alla scadenza per ulteriori periodi di tre anni, salva la facoltà di disdetta di ciascuna delle parti, da esercitarsi con almeno sei mesi di preavviso rispetto alla scadenza.

7. Deposito del Patto

Il Patto è stato depositato in data 11 maggio 2015 presso il Registro delle Imprese di Genova.

12 maggio 2015

[BB.6.15.2]


BANCA CARIGE S.P.A.

1. Premessa

In data 8 maggio 2015, Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede legale in Genova, Via D. Chiossone, n. 10 ("Fondazione") e Malacalza Investimenti S.r.l., con sede legale in Genova, Via XII Ottobre, n. 2 ("Malacalza") hanno sottoscritto un contratto avente a oggetto il trasferimento in favore di Malacalza di una partecipazione rappresentativa di circa il 10,50% del capitale sociale ordinario di Banca Carige (come di seguito definita).

La Fondazione e Malacalza hanno sottoscritto - contestualmente al trasferimento della suddetta partecipazione - un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, lett. a) del TUF ("Patto").

2. Società i cui strumenti finanziari rientrano nell’oggetto delle pattuizioni

Il Patto ha a oggetto azioni ordinarie di Banca Carige S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia,con sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio, n. 15, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova: 03285880104 ("Banca Carige").

Il capitale sociale di Banca Carige è pari a Euro 2.576.863.267,70 ed è suddiviso in complessive n. 10.396.471.978 azioni, senza indicazione del valore nominale, di cui n. 10.393.917.760 azioni ordinarie e n. 2.554.218 azioni di risparmio convertibili.

3. Azioni e strumenti finanziari oggetto del Patto

Il Patto contiene disposizioni che riguardano azioni ordinarie di Banca Carige.

In particolare, sono conferite al Patto complessivamente n. 1.270.944.145 azioni ordinarie di Banca Carige, pari a circa il 12,227% del capitale sociale con diritto di voto, di cui: (i) n. 203.351.064 azioni ordinarie di titolarità della Fondazione, pari a circa l’1,956% del capitale sociale con diritto di voto di Banca Carige e (ii) n. 1.067.593.081 azioni ordinarie di titolarità di Malacalza, pari a circa il 10,271% del capitale sociale con diritto di voto di Banca Carige.

Le azioni detenute dalla Fondazione rappresentano circa il 16,00% del totale delle azioni conferite al Patto, mentre le azioni detenute da Malacalza rappresentano circa l’84,00% del totale delle azioni conferite al Patto medesimo.

Le suesposte percentuali dell’ 1,956% e del 10,271% sono conseguenti all’aumento di capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto d’opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, primo periodo, codice civile riservato alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e alla Fondazione Agostino de Mari Cassa di Risparmio di Savona da parte di Banca Carige S.p.A., depositato e registrato in data 13 maggio 2015.

 

4. Soggetti aderenti al Patto

I soggetti che aderiscono al Patto sono:

a) FondazioneCassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede legale in Genova, Via D. Chiossone, n. 10, codice fiscale n. 00343750105;

b) Malacalza Investimenti S.r.l., con sede legale in Genova, Via XII Ottobre, n. 2, codice fiscale n. 01915290991.

Avuto riguardo alle partecipazioni nel capitale ordinario di Banca Carige di titolarità delle Parti alla data odierna, nessuna delle Parti esercita il controllo su Banca Carige.

5. Contenuto del Patto

Si sintetizza nel seguito il contenuto delle principali pattuizioni contenute nel Patto.

5.1. Lista per la nomina dei Componenti il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige

Ai fini dell’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione di Banca Carige, Malacalza si impegna a presentare e votare una lista nella quale sarà indicato, nella terza posizione, il nominativo di un candidato consigliere designato dalla Fondazione, a condizione che la Fondazione medesima detenga, al momento della presentazione della lista, una partecipazione in Carige superiore allo 0,30% del capitale sociale. La Fondazione si impegna a votare la lista di cui sopra.

La persona designata al suddetto fine dalla Fondazione dovrà possedere caratteristiche di adeguata onorabilità, competenza e professionalità e dovrà ricevere il gradimento di Malacalza, gradimento che potrà essere negato solo per comprovate circostanze che evidenzino l’assenza di uno o più delle caratteristiche sopra indicate.

5.2. Obblighi di consultazione

Le Parti si impegnano a consultarsi preventivamente con riguardo alle seguenti materie oggetto di delibera, rispettivamente, dell’Assemblea o del Consiglio di Amministrazione di Banca Carige: linee strategiche e piani industriali; fusione o scissione; trasferimento di partecipazioni in società controllate; cessione di rami d’azienda; modifiche statutarie; aumento di capitale sociale; nomina dell’Amministratore Delegato.

5.3. OPA obbligatoria

Qualora una delle Parti raggiunga accordi o intese, di qualsiasi natura, con soggetti terzi tali da determinare l’insorgere dell’obbligo solidale delle Parti di promuovere l’offerta pubblico d’acquisto totalitaria sulle azioni di Banca Carige ai sensi della normativa di volta in volta vigente: i) le disposizioni del Patto cesseranno automaticamente di ogni efficacia e validità; e ii) la Parte che ha contribuito con il proprio comportamento all’avveramento di detta condizione risolutiva dovrà in ogni caso tenere manlevata e indenne l’altra parte da ogni costo, spesa o danno sostenuto e/o sofferto in conseguenza dell’avveramento di detta circostanza.

5.4. Foro competente

Il Patto è disciplinato dalla legge italiana. E’ previsto che il foro di Genova sia competente in via esclusiva per la decisione di tutte le controversie eventualmente derivanti dal Patto.

6. Durata del Patto

Il Patto Parasociale avrà una durata pari a tre anni dalla sua sottoscrizione e sarà automaticamente e tacitamente rinnovato alla scadenza per ulteriori periodi di tre anni, salva la facoltà di disdetta di ciascuna delle parti, da esercitarsi con almeno sei mesi di preavviso rispetto alla scadenza.

7. Deposito del Patto

Il Patto è stato depositato in data 11 maggio 2015 presso il Registro delle Imprese di Genova.

20 maggio 2015

[BB.6.15.3]


 BANCA CARIGE S.P.A.

1. Premessa

In data 8 maggio 2015, Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede legale in Genova, Via D. Chiossone, n. 10 ("Fondazione") e Malacalza Investimenti S.r.l., con sede legale in Genova, Via XII Ottobre, n. 2 ("Malacalza") hanno sottoscritto un contratto avente a oggetto il trasferimento in favore di Malacalza di una partecipazione rappresentativa di circa il 10,50% del capitale sociale ordinario di Banca Carige (come di seguito definita).

La Fondazione e Malacalza hanno sottoscritto - contestualmente al trasferimento della suddetta partecipazione - un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, lett. a) del TUF ("Patto").

2. Società i cui strumenti finanziari rientrano nell’oggetto delle pattuizioni

Il Patto ha a oggetto azioni ordinarie di Banca Carige S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia,con sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio, n. 15, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova: 03285880104 ("Banca Carige").

Il capitale sociale di Banca Carige è pari a Euro 2.580.818.989,13 ed è suddiviso in complessive n. 103.964.719 azioni, senza indicazione del valore nominale, di cui n. 103.939.177 azioni ordinarie e n. 25.542 azioni di risparmio convertibili.

3. Azioni e strumenti finanziari oggetto del Patto

Il Patto contiene disposizioni che riguardano azioni ordinarie di Banca Carige.

In particolare, sono conferite al Patto complessivamente n. 17.555.469 azioni ordinarie di Banca Carige, pari a circa il 16,890% del capitale sociale con diritto di voto, di cui: (i) n. 2.033.510 azioni ordinarie di titolarità della Fondazione, pari a circa l’1,956% del capitale sociale con diritto di voto di Banca Carige e (ii) n. 15.521.959 azioni ordinarie di titolarità di Malacalza, pari a circa il 14,933% del capitale sociale con diritto di voto di Banca Carige.

Le azioni detenute dalla Fondazione rappresentano circa il 11,583% del totale delle azioni conferite al Patto, mentre le azioni detenute da Malacalza rappresentano circa l’88,417% del totale delle azioni conferite al Patto medesimo.

4. Soggetti aderenti al Patto

I soggetti che aderiscono al Patto sono:

a) FondazioneCassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede legale in Genova, Via D. Chiossone, n. 10, codice fiscale n. 00343750105;

b) Malacalza Investimenti S.r.l., con sede legale in Genova, Via XII Ottobre, n. 2, codice fiscale n. 01915290991.

Avuto riguardo alle partecipazioni nel capitale ordinario di Banca Carige di titolarità delle Parti alla data odierna, nessuna delle Parti esercita il controllo su Banca Carige.

5. Contenuto del Patto

Si sintetizza nel seguito il contenuto delle principali pattuizioni contenute nel Patto.

5.1. Lista per la nomina dei Componenti il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige

Ai fini dell’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione di Banca Carige, Malacalza si impegna a presentare e votare una lista nella quale sarà indicato, nella terza posizione, il nominativo di un candidato consigliere designato dalla Fondazione, a condizione che la Fondazione medesima detenga, al momento della presentazione della lista, una partecipazione in Carige superiore allo 0,30% del capitale sociale. La Fondazione si impegna a votare la lista di cui sopra.

La persona designata al suddetto fine dalla Fondazione dovrà possedere caratteristiche di adeguata onorabilità, competenza e professionalità e dovrà ricevere il gradimento di Malacalza, gradimento che potrà essere negato solo per comprovate circostanze che evidenzino l’assenza di uno o più delle caratteristiche sopra indicate.

5.2. Obblighi di consultazione

Le Parti si impegnano a consultarsi preventivamente con riguardo alle seguenti materie oggetto di delibera, rispettivamente, dell’Assemblea o del Consiglio di Amministrazione di Banca Carige: linee strategiche e piani industriali; fusione o scissione; trasferimento di partecipazioni in società controllate; cessione di rami d’azienda; modifiche statutarie; aumento di capitale sociale; nomina dell’Amministratore Delegato.

5.3. OPA obbligatoria

Qualora una delle Parti raggiunga accordi o intese, di qualsiasi natura, con soggetti terzi tali da determinare l’insorgere dell’obbligo solidale delle Parti di promuovere l’offerta pubblico d’acquisto totalitaria sulle azioni di Banca Carige ai sensi della normativa di volta in volta vigente: i) le disposizioni del Patto cesseranno automaticamente di ogni efficacia e validità; e ii) la Parte che ha contribuito con il proprio comportamento all’avveramento di detta condizione risolutiva dovrà in ogni caso tenere manlevata e indenne l’altra parte da ogni costo, spesa o danno sostenuto e/o sofferto in conseguenza dell’avveramento di detta circostanza.

5.4. Foro competente

Il Patto è disciplinato dalla legge italiana. E’ previsto che il foro di Genova sia competente in via esclusiva per la decisione di tutte le controversie eventualmente derivanti dal Patto.

6. Durata del Patto

Il Patto Parasociale avrà una durata pari a tre anni dalla sua sottoscrizione e sarà automaticamente e tacitamente rinnovato alla scadenza per ulteriori periodi di tre anni, salva la facoltà di disdetta di ciascuna delle parti, da esercitarsi con almeno sei mesi di preavviso rispetto alla scadenza.

7. Deposito del Patto

Il Patto è stato depositato in data 11 maggio 2015 presso il Registro delle Imprese di Genova.

27 maggio 2015

[BB.6.15.4]


BANCA CARIGE S.P.A.

1. Premessa

In data 8 maggio 2015, Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede legale in Genova, Via D. Chiossone, n. 10 ("Fondazione") e Malacalza Investimenti S.r.l., con sede legale in Genova, Via XII Ottobre, n. 2 ("Malacalza") hanno sottoscritto un contratto avente a oggetto il trasferimento in favore di Malacalza di una partecipazione rappresentativa di circa il 10,50% del capitale sociale ordinario di Banca Carige (come di seguito definita).

La Fondazione e Malacalza hanno sottoscritto - contestualmente al trasferimento della suddetta partecipazione - un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, lett. a) del TUF ("Patto").

2. Società i cui strumenti finanziari rientrano nell’oggetto delle pattuizioni

Il Patto ha a oggetto azioni ordinarie di Banca Carige S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio, n. 15, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova: 03285880104 ("Banca Carige").

Il capitale sociale di Banca Carige è pari a Euro 2.791.421.761,37 ed è suddiviso in complessive n. 830.181.175 azioni, senza indicazione del valore nominale, di cui n. 830.155.633 azioni ordinarie e n. 25.542 azioni di risparmio convertibili.

3. Azioni e strumenti finanziari oggetto del Patto

Il Patto contiene disposizioni che riguardano azioni ordinarie di Banca Carige.

In particolare, sono conferite al Patto complessivamente n. 157.397.704 azioni ordinarie di Banca Carige, pari a circa il 18,960% del capitale sociale con diritto di voto, di cui: (i) n. 16.268.080 azioni ordinarie di titolarità della Fondazione, pari a circa l’1,96% del capitale sociale con diritto di voto di Banca Carige e (ii) n. 141.129.624 azioni ordinarie di titolarità di Malacalza, pari a circa il 17% del capitale sociale con diritto di voto di Banca Carige.

Le azioni detenute dalla Fondazione rappresentano circa il 10,34% del totale delle azioni conferite al Patto, mentre le azioni detenute da Malacalza rappresentano circa l’89,66% del totale delle azioni conferite al Patto medesimo.

Azionista

n. Azioni

% sul capitale sociale ordinario

% sul totale delle azioni sindacate

Malacalza Investimenti srl

141.129.624

17,000%

89,66%

Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

16.268.080

1,960%

10,34%

Totale partecipanti

157.397.704

18,960%

100,00%



4. Soggetti aderenti al Patto

I soggetti che aderiscono al Patto sono:

a) FondazioneCassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede legale in Genova, Via D. Chiossone, n. 10, codice fiscale n. 00343750105;

b) Malacalza Investimenti S.r.l., con sede legale in Genova, Via XII Ottobre, n. 2, codice fiscale n. 01915290991.

Avuto riguardo alle partecipazioni nel capitale ordinario di Banca Carige di titolarità delle Parti alla data odierna, nessuna delle Parti esercita il controllo su Banca Carige.

5. Contenuto del Patto

Si sintetizza nel seguito il contenuto delle principali pattuizioni contenute nel Patto.

5.1. Lista per la nomina dei Componenti il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige

Ai fini dell’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione di Banca Carige, Malacalza si impegna a presentare e votare una lista nella quale sarà indicato, nella terza posizione, il nominativo di un candidato consigliere designato dalla Fondazione, a condizione che la Fondazione medesima detenga, al momento della presentazione della lista, una partecipazione in Carige superiore allo 0,30% del capitale sociale. La Fondazione si impegna a votare la lista di cui sopra.

La persona designata al suddetto fine dalla Fondazione dovrà possedere caratteristiche di adeguata onorabilità, competenza e professionalità e dovrà ricevere il gradimento di Malacalza, gradimento che potrà essere negato solo per comprovate circostanze che evidenzino l’assenza di uno o più delle caratteristiche sopra indicate.

5.2. Obblighi di consultazione

Le Parti si impegnano a consultarsi preventivamente con riguardo alle seguenti materie oggetto di delibera, rispettivamente, dell’Assemblea o del Consiglio di Amministrazione di Banca Carige: linee strategiche e piani industriali; fusione o scissione; trasferimento di partecipazioni in società controllate; cessione di rami d’azienda; modifiche statutarie; aumento di capitale sociale; nomina dell’Amministratore Delegato.

5.3. OPA obbligatoria

Qualora una delle Parti raggiunga accordi o intese, di qualsiasi natura, con soggetti terzi tali da determinare l’insorgere dell’obbligo solidale delle Parti di promuovere l’offerta pubblico d’acquisto totalitaria sulle azioni di Banca Carige ai sensi della normativa di volta in volta vigente: i) le disposizioni del Patto cesseranno automaticamente di ogni efficacia e validità; e ii) la Parte che ha contribuito con il proprio comportamento all’avveramento di detta condizione risolutiva dovrà in ogni caso tenere manlevata e indenne l’altra parte da ogni costo, spesa o danno sostenuto e/o sofferto in conseguenza dell’avveramento di detta circostanza.

5.4. Foro competente

Il Patto è disciplinato dalla legge italiana. E’ previsto che il foro di Genova sia competente in via esclusiva per la decisione di tutte le controversie eventualmente derivanti dal Patto.

6. Durata del Patto

Il Patto Parasociale avrà una durata pari a tre anni dalla sua sottoscrizione e sarà automaticamente e tacitamente rinnovato alla scadenza per ulteriori periodi di tre anni, salva la facoltà di disdetta di ciascuna delle parti, da esercitarsi con almeno sei mesi di preavviso rispetto alla scadenza.

7. Deposito del Patto

Il Patto è stato depositato in data 11 maggio 2015 presso il Registro delle Imprese di Genova.

10 luglio 2015

[BB.6.15.5]


Informazioni essenziali del Patto comunicato a Consob ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e degli artt. 129 e ss. del Regolamento di cui alla delibera Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti") come successivamente integrati e modificati.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 122 del TUF e dagli artt. 129 e seguenti del Regolamento Emittenti, si rende noto che, in data 3 marzo 2016, Compania Financiera Lonestar SA, Spininvest S.r.l., Aldo Spinelli, Leila Cardellini e Roberto Spinelli hanno sottoscritto un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del TUF (il "Patto") conferendovi, con efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione del Patto medesimo, tutte le partecipazioni rispettivamente detenute e rappresentate, alla data di sottoscrizione del Patto, da n. 62.867.520 azioni ordinarie, pari al 7,5729% circa delle azioni ordinarie complessivamente emesse e al 7,5727% circa del capitale sociale di Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia ("Banca Carige").

Le informazioni ivi contenute sono disponibili sul sito internet di Banca Carige all’indirizzo www.gruppocarige.it.

SOCIETA’ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO

Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, società le cui azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, iscrizione al Registro delle Imprese di Genova, codice fiscale e partita IVA n. 03285880104, avente capitale sociale pari a Euro 2.791.421.761,37.

SOGGETTI ADERENTI AL PATTO

Compania Financiera Lonestar SA, con sede nella Repubblica di Panama, costituita ai sensi della legge 32/1927 con atto n. 2.302 del 18 marzo 1982 del Quinto Notaio del Circuito di Panama, iscritta alla sezione Microfilmed (Mercantile) al Microjacket 87622, Roll 8311, Frame 90 in data 26 marzo 1982, interamente partecipata da Ansbury Investments Inc., con sede nella Repubblica di Panama, iscritta al (Mercantile) Folio n. 528025 (S) dal 2 giugno 2006, il cui capitale sociale è interamente conferito nel trust "The Summer Trust" istituito in data 28 ottobre 2006 e disciplinato dalle leggi del Commonwealth of Bahamas;

Spininvest S.r.l., società di diritto italiano, con sede in Genova, via A. Scarsellini n. 175, iscrizione al Registro delle Imprese di Genova, codice fiscale e partita IVA n. 01251590103, il cui capitale sociale è posseduto dal sig. Aldo Spinelli per il 97,4025% e dalla signora Leila Cardellini per il restante 2,5975%;

Aldo Spinelli, nato a Palmi il 4 gennaio 1940, codice fiscale SPNLDA40A04G288S, residente in Genova, Via Cinque Maggio n. 89/C;

Leila Cardellini, nata a Casola in Lunigiana (MS) l’11 agosto 1939, codice fiscale CRDLLE39M51B979H, residente in Genova, Via Cinque Maggio n. 89/C;

Roberto Spinelli, nato a Genova il 15 luglio 1971, codice fiscale SPNRRT71L15D969W, residente in Genova, Via F. Nullo, 13/U.

AZIONI O STRUMENTI FINANZIARI CONFERITI NEL PATTO

Alla data odierna Compania Financiera Lonestar SA, Spininvest S.r.l., Aldo Spinelli, Leila Cardellini e Roberto Spinelli detengono n. 62.867.520 azioni ordinarie, pari al 7,5729% circa delle azioni ordinarie complessivamente emesse e al 7,5727% circa del capitale sociale di Banca Carige, così suddivise:

(i) Compania Financiera Lonestar SA n. 49.817.520 azioni ordinarie pari al 6,0009% circa delle azioni ordinarie;

(ii) Spininvest S.r.l. n. 4.400.000 azioni ordinarie pari allo 0,5300% circa delle azioni ordinarie;

(iii) Aldo Spinelli n. 4.000.000 azioni ordinarie pari allo 0,4818% circa delle azioni ordinarie;

(iv) Leila Cardellini n. 4.300.000 azioni ordinarie pari allo 0,5179% circa delle azioni ordinarie;

(v) Roberto Spinelli n. 350.000 azioni ordinarie pari allo 0,0421% circa delle azioni ordinarie.

Le quote sopra indicate sono state interamente conferite nel Patto.

PRINCIPALI PATTUIZIONI DEL PATTO

Il Patto contiene impegni riconducibili alla tipologia di cui all’art. 122, comma 1, del TUF.

Compania Financiera Lonestar SA, Spininvest S.r.l., Aldo Spinelli, Leila Cardellini e Roberto Spinelli si sono impegnati a presentare una lista congiunta per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca Carige, prevista all’ordine del giorno dell’assemblea dei soci convocata per il giorno 31 marzo 2016, composta dai signori Claudio Calabi, Alberto Mocchi, Sara Armella, Giuseppe Pontremoli ed Elena David (la "Lista dei Consiglieri").

Ciascuna parte del Patto si è impegnata a votare, nell’assemblea di Banca Carige convocata per il 31 marzo 2016, la Lista dei Consiglieri.

Il Patto vincola e vincolerà per l’intera sua durata tutte le partecipazioni detenute dagli aderenti in Banca Carige alla data di sottoscrizione, nonché quelle che ciascun aderente venisse a detenere a qualunque titolo nel corso della durata del Patto medesimo.

EFFICACIA E DURATA DEL PATTO

Il Patto è efficace dalla data di sottoscrizione sino al 31 marzo 2016 (estremi inclusi).

SOGGETTO PRESSO IL QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO DEPOSITATI

Il Patto non contiene obblighi di deposito delle azioni di Banca Carige oggetto dello stesso.

DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il testo del Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Genova in data 4 marzo 2016, Prot. N. RI/PRA/2016/9280

7 marzo 2016

[BB.8.16.1]


 Informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell’art. 130 del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 ("Regolamento Emittenti") in merito alla sottoscrizione di un patto parasociale relativo ad azioni ordinarie di

BANCA CARIGE S.P.A.

1. Premessa

In data 8 maggio 2015, Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede legale in Genova, Via D. Chiossone, n. 10 ("Fondazione") e Malacalza Investimenti S.r.l., con sede legale in Genova, Via XII Ottobre, n. 2 ("Malacalza") hanno sottoscritto un contratto avente a oggetto il trasferimento in favore di Malacalza di una partecipazione rappresentativa di circa il 10,50% del capitale sociale ordinario di Banca Carige (come di seguito definita).

La Fondazione e Malacalza hanno sottoscritto - contestualmente al trasferimento della suddetta partecipazione - un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, lett. a) del TUF ("Patto").

2. Società i cui strumenti finanziari rientrano nell’oggetto delle pattuizioni

Il Patto ha a oggetto azioni ordinarie di Banca Carige S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia,con sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio, n. 15, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova: 03285880104 ("Banca Carige").

Il capitale sociale di Banca Carige è pari a Euro 2.791.421.761,37 ed è suddiviso in complessive n. 830.181.175 azioni, senza indicazione del valore nominale, di cui n. 830.155.633 azioni ordinarie e n. 25.542 azioni di risparmio convertibili.

3. Azioni e strumenti finanziari oggetto del Patto

Il Patto contiene disposizioni che riguardano azioni ordinarie di Banca Carige.

In particolare, sono conferite al Patto complessivamente n. 162.272.704 azioni ordinarie di Banca Carige, pari a circa il 19,547% del capitale sociale con diritto di voto, di cui: (i) n. 16.268.080 azioni ordinarie di titolarità della Fondazione, pari a circa l’1,96% del capitale sociale con diritto di voto di Banca Carige e (ii) n. 146.004.624 azioni ordinarie di titolarità di Malacalza, pari a circa il 17,588% del capitale sociale con diritto di voto di Banca Carige.

Le azioni detenute dalla Fondazione rappresentano circa il 10,03% del totale delle azioni conferite al Patto, mentre le azioni detenute da Malacalza rappresentano circa l’89,97% del totale delle azioni conferite al Patto medesimo.

Azionista

n. Azioni

% sul capitale sociale ordinario

% sul totale delle azioni sindacate

Malacalza Investimenti srl

146.004.624

17,588%

89,97%

Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

16.268.080

1,960%

10,03

Totale partecipanti

162.272.704

19,547%

100,00%




4. Soggetti aderenti al Patto

I soggetti che aderiscono al Patto sono:

a) FondazioneCassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede legale in Genova, Via D. Chiossone, n. 10, codice fiscale n. 00343750105;

b) Malacalza Investimenti S.r.l., con sede legale in Genova, Via XII Ottobre, n. 2, codice fiscale n. 01915290991.

Avuto riguardo alle partecipazioni nel capitale ordinario di Banca Carige di titolarità delle Parti alla data odierna, nessuna delle Parti esercita il controllo su Banca Carige.

5. Contenuto del Patto

Si sintetizza nel seguito il contenuto delle principali pattuizioni contenute nel Patto.

5.1. Lista per la nomina dei Componenti il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige

Ai fini dell’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione di Banca Carige, Malacalza si impegna a presentare e votare una lista nella quale sarà indicato, nella terza posizione, il nominativo di un candidato consigliere designato dalla Fondazione, a condizione che la Fondazione medesima detenga, al momento della presentazione della lista, una partecipazione in Carige superiore allo 0,30% del capitale sociale. La Fondazione si impegna a votare la lista di cui sopra.

La persona designata al suddetto fine dalla Fondazione dovrà possedere caratteristiche di adeguata onorabilità, competenza e professionalità e dovrà ricevere il gradimento di Malacalza, gradimento che potrà essere negato solo per comprovate circostanze che evidenzino l’assenza di uno o più delle caratteristiche sopra indicate.

5.2. Obblighi di consultazione

Le Parti si impegnano a consultarsi preventivamente con riguardo alle seguenti materie oggetto di delibera, rispettivamente, dell’Assemblea o del Consiglio di Amministrazione di Banca Carige: linee strategiche e piani industriali; fusione o scissione; trasferimento di partecipazioni in società controllate; cessione di rami d’azienda; modifiche statutarie; aumento di capitale sociale; nomina dell’Amministratore Delegato.

5.3. OPA obbligatoria

Qualora una delle Parti raggiunga accordi o intese, di qualsiasi natura, con soggetti terzi tali da determinare l’insorgere dell’obbligo solidale delle Parti di promuovere l’offerta pubblico d’acquisto totalitaria sulle azioni di Banca Carige ai sensi della normativa di volta in volta vigente: i) le disposizioni del Patto cesseranno automaticamente di ogni efficacia e validità; e ii) la Parte che ha contribuito con il proprio comportamento all’avveramento di detta condizione risolutiva dovrà in ogni caso tenere manlevata e indenne l’altra parte da ogni costo, spesa o danno sostenuto e/o sofferto in conseguenza dell’avveramento di detta circostanza.

5.4. Foro competente

Il Patto è disciplinato dalla legge italiana. E’ previsto che il foro di Genova sia competente in via esclusiva per la decisione di tutte le controversie eventualmente derivanti dal Patto.

6. Durata del Patto

Il Patto Parasociale avrà una durata pari a tre anni dalla sua sottoscrizione e sarà automaticamente e tacitamente rinnovato alla scadenza per ulteriori periodi di tre anni, salva la facoltà di disdetta di ciascuna delle parti, da esercitarsi con almeno sei mesi di preavviso rispetto alla scadenza.

7. Deposito del Patto

Il Patto è stato depositato in data 11 maggio 2015 presso il Registro delle Imprese di Genova.

11 dicembre 2015

[BB 6.15.6]


 Informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell’art. 130 del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971
("Regolamento Emittenti") in merito alla sottoscrizione di un patto parasociale relativo ad azioni ordinarie di

BANCA CARIGE S.P.A.

1. Premessa

In data 8 maggio 2015, Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede legale in Genova, Via D. Chiossone, n. 10 ("Fondazione") e Malacalza Investimenti S.r.l., con sede legale in Genova, Via XII Ottobre, n. 2 ("Malacalza") hanno sottoscritto un contratto avente a oggetto il trasferimento in favore di Malacalza di una partecipazione rappresentativa di circa il 10,50% del capitale sociale ordinario di Banca Carige (come di seguito definita).

La Fondazione e Malacalza hanno sottoscritto - contestualmente al trasferimento della suddetta partecipazione - un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, lett. a) del TUF ("Patto").

2. Società i cui strumenti finanziari rientrano nell’oggetto delle pattuizioni

Il Patto ha a oggetto azioni ordinarie di Banca Carige S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio, n. 15, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova: 03285880104 ("Banca Carige").

Il capitale sociale di Banca Carige è pari a Euro 2.791.421.761,37 ed è suddiviso in complessive n. 830.181.175 azioni, senza indicazione del valore nominale, di cui n. 830.155.633 azioni ordinarie e n. 25.542 azioni di risparmio convertibili.

3. Azioni e strumenti finanziari oggetto del Patto

Il Patto contiene disposizioni che riguardano azioni ordinarie di Banca Carige.

In particolare, sono conferite al Patto complessivamente n. 148.495.169 azioni ordinarie di Banca Carige, pari a circa il 17,888% del capitale sociale con diritto di voto, di cui: (i) n. 2.490.545 azioni ordinarie di titolarità della Fondazione, pari a circa l’0,30001% del capitale sociale con diritto di voto di Banca Carige e (ii) n. 146.004.624 azioni ordinarie di titolarità di Malacalza, pari a circa il 17,588% del capitale sociale con diritto di voto di Banca Carige.

Le azioni detenute dalla Fondazione rappresentano circa l’1,677% del totale delle azioni conferite al Patto, mentre le azioni detenute da Malacalza rappresentano circa il 98,323% del totale delle azioni conferite al Patto medesimo.

Azionista

n. Azioni

% sul capitale sociale ordinario

% sul
totale delle azioni sindacate

Malacalza Investimenti S.r.l.

146.004.624

17,588%

98,323%

Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

2.490.545

0,30001%

1,677%

Totale partecipanti

148.495.169

17,888%

100,00%

4. Soggetti aderenti al Patto

I soggetti che aderiscono al Patto sono:

Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede legale in Genova, Via D. Chiossone, n. 10, codice fiscale n. 00343750105;

Malacalza Investimenti S.r.l., con sede legale in Genova, Via XII Ottobre, n. 2, codice fiscale n. 01915290991.

Avuto riguardo alle partecipazioni nel capitale ordinario di Banca Carige di titolarità delle Parti alla data odierna, nessuna delle Parti esercita il controllo su Banca Carige.

5. Contenuto del Patto

Si sintetizza nel seguito il contenuto delle principali pattuizioni contenute nel Patto.

5.1. Lista per la nomina dei Componenti il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige

Ai fini dell’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione di Banca Carige, Malacalza si impegna a presentare e votare una lista nella quale sarà indicato, nella terza posizione, il nominativo di un candidato consigliere designato dalla Fondazione, a condizione che la Fondazione medesima detenga, al momento della presentazione della lista, una partecipazione in Carige superiore allo 0,30% del capitale sociale. La Fondazione si impegna a votare la lista di cui sopra.

La persona designata al suddetto fine dalla Fondazione dovrà possedere caratteristiche di adeguata onorabilità, competenza e professionalità e dovrà ricevere il gradimento di Malacalza, gradimento che potrà essere negato solo per comprovate circostanze che evidenzino l’assenza di uno o più delle caratteristiche sopra indicate.

5.2. Obblighi di consultazione

Le Parti si impegnano a consultarsi preventivamente con riguardo alle seguenti materie oggetto di delibera, rispettivamente, dell’Assemblea o del Consiglio di Amministrazione di Banca Carige: linee strategiche e piani industriali; fusione o scissione; trasferimento di partecipazioni in società controllate; cessione di rami d’azienda; modifiche statutarie; aumento di capitale sociale; nomina dell’Amministratore Delegato.

5.3. OPA obbligatoria

Qualora una delle Parti raggiunga accordi o intese, di qualsiasi natura, con soggetti terzi tali da determinare l’insorgere dell’obbligo solidale delle Parti di promuovere l’offerta pubblico d’acquisto totalitaria sulle azioni di Banca Carige ai sensi della normativa di volta in volta vigente: i) le disposizioni del Patto cesseranno automaticamente di ogni efficacia e validità; e ii) la Parte che ha contribuito con il proprio comportamento all’avveramento di detta condizione risolutiva dovrà in ogni caso tenere manlevata e indenne l’altra parte da ogni costo, spesa o danno sostenuto e/o sofferto in conseguenza dell’avveramento di detta circostanza.

5.4. Foro competente

Il Patto è disciplinato dalla legge italiana. E’ previsto che il foro di Genova sia competente in via esclusiva per la decisione di tutte le controversie eventualmente derivanti dal Patto.

6. Durata del Patto

Il Patto Parasociale avrà una durata pari a tre anni dalla sua sottoscrizione e sarà automaticamente e tacitamente rinnovato alla scadenza per ulteriori periodi di tre anni, salva la facoltà di disdetta di ciascuna delle parti, da esercitarsi con almeno sei mesi di preavviso rispetto alla scadenza.

7. Deposito del Patto

Il Patto è stato depositato in data 11 maggio 2015 presso il Registro delle Imprese di Genova.

13 ottobre 2017

[BB.6.17.1]

* * *

Il patto Parasociale non sarà rinnovato automaticamente alla scadenza, posto che in data 9 ottobre 2017 Malacalza Investimenti ha comunicato la propria disdetta ai sensi del patto Parasociale medesimo, nei termini ivi previsti.

Il Patto parasociale scadrà, pertanto, in data 8 maggio 2018, data di scadenza originaria dello stesso.

13 ottobre 2017


Informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) edell’art. 130 del Reg. CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971 (Reg. Emittenti) in merito a patto parasociale relativo ad azioni ordinarie di

BANCA CARIGE S.P.A.

Premessa.

Coop Liguria s.c.c., con sede legale in Savona, Corso Ricci 211r ("Coop Liguria"), Talea Società di Gestione Immobiliare S.p.A., con sede legale in Savona, Corso Ricci 211r ("Talea"), Fondazione Agostino Maria De Mari - Cassa di Risparmio di Savona, con sede legale in Savona, Corso Italia 5/9 ("Fondazione CR Savona") e Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, con sede legale in Carrara, Via Roma 2 ("Fondazione CR Carrara") (congiuntamente i "Partecipanti") hanno sottoscritto, in data 7.7.2015, un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, lettera b) del TUF (il "Patto Parasociale").

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale.

Formano oggetto del Patto Parasociale azioni ordinarie di Banca Carige S.p.A. (la "Banca" o la "Società"), società di diritto italiano, Sede legale in Genova (GE), Via Cassa di Risparmio 15, iscritta nel Registro Imprese di Genova al n. 03285880104, Capogruppo del Gruppo Banca Carige, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Cod. 6175.

Il capitale sociale di Banca Carige è pari ad Euro 2.791.421.761,37, suddiviso in complessive n. 830.181.175 azioni prive dell’indicazione del valore nominale, di cui n. 830.155.633 azioni ordinarie e n. 25.542 azioni di risparmio convertibili.

2. Soggetti aderenti Patto Parasociale - Partecipanti.

I Soggetti aderenti al Patto Parasociale - Partecipanti sono:

- Coop Liguria s.c.c., società di diritto italiano, costituita in Italia, con sede legale in Savona (SV), C.so A. Ricci 211R e sede amministrativa in Arenzano (GE), Via Val Lerone 30, C.F. 00103220091;

- Talea Società di Gestione Immobiliare S.p.A., società di diritto italiano, costituita in Italia, con sede legale in Savona (SV), C.so A. Ricci 211R e sede amministrativa in Arenzano (GE), Via Val Lerone 30, C.F. 02535130963;

- Fondazione Agostino Maria De Mari - Cassa di Risparmio di Savona, ente di diritto italiano, costituito in Italia, con sede legale in Savona, Corso Italia 5/9, C.F. 92028600093;

- Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, ente di diritto italiano, costituito in Italia, con sede legale in Carrara, Via Roma 2, C.F. 00065780454.

3. Azioni oggetto del Patto Parasociale.

Il Patto Parasociale ha ad oggetto n. 34.578.539 azioni ordinarie di Banca Carige S.p.A., pari al 4,17% del capitale sociale ordinario.

4. Azioni apportate al Patto Parasociale dai Partecipanti.

La tabella che segue indica tutti i soggetti aderenti al Patto Parasociale, nonché le azioni ordinarie della Banca dagli stessi vincolate al Patto Parasociale (le "Azioni").

Azionista

n. Azioni

% sul capitale sociale ordinario

% sul totale delle azioni sindacate

Coop Liguria s.c.c.

3.281.800

0,40%

9,49%

Talea Società di Gestione Immobiliare s.p.a.

11.016.912

1,33%

31,86%

Fondazione C.R. Savona

10.542.979

1,27%

30,49%

Fondazione C.R. Carrara

9.736.848

1,17%

28,16%

Totale partecipanti

34.578.539

4,17%

100,00





5. Eventuali ulteriori azioni non apportate al Patto Parasociale dai Partecipanti.

Nessuno tra i Partecipanti è titolare di azioni della Società non apportate al Patto Parasociale.

6. Soggetti che esercitano il controllo su taluno dei Partecipanti al Patto Parasociale.

Esclusivamente il Partecipante di seguito indicato ha soggetti che esercitano il controllo sullo stesso:

- Talea Società di Gestione Immobiliare S.p.A. è soggetta al controllo di Coop Liguria s.c.c..

Non vi sono soggetti che esercitino il controllo di Coop Liguria.

Non vi sono soggetti che esercitino il controllo su Coop Liguria, Fondazione Agostino Maria De Mari - Fondazione Cassa di Risparmio di Savona e Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara

7. Persone fisiche e giuridiche che esercitano il controllo sulla Società ai sensi dell’art. 93 TUF.

In virtù del Patto, nessuno tra i Partecipanti singolarmente, né i Partecipanti nel loro complesso, esercita il controllo della Società ai sensi dell’art. 93 TUF.

8. Contenuto del Patto Parasociale.

Di seguito si sintetizza il contenuto delle più rilevanti pattuizioni del Patto Parasociale.

8.1 Oggetto del Patto Parasociale.

I Partecipanti, per tutta la durata del Patto Parasociale, si sono impegnati a: (i) presentare congiuntamente una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché per il rinnovo del Collegio Sindacale della Banca; (ii) indicare, nella lista relativa al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Banca, un numero di candidati compreso tra 2 (due) e 4 (quattro), in possesso dei necessari requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto della Banca designati di comune accordo tra i Partecipanti, fermo restando che, nell’ordine, i candidati saranno così designati: uno da Coop Liguria e Talea congiuntamente, uno da Fondazione CR Savona e uno da Fondazione CR Carrara e l’eventuale quarto candidato di comune accordo tra i Partecipanti. In ogni caso, per ritenere definitivamente formata la lista, dovrà comunque sussistere l’accordo dei Partecipanti in merito ai nominativi designati come sopra, da esprimere a maggioranza semplice delle azioni vincolate al Patto; (iii) indicare, nella lista relativa al rinnovo del Collegio Sindacale, un candidato alla carica di Sindaco effettivo ed un candidato alla carica di Sindaco supplente, in possesso dei necessari requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto della Banca, su cui dovrà esservi il comune accordo dei Partecipanti; in sede di prima applicazione del presente patto il nominativo indicato come Sindaco effettivo dovrà essere designato da Coop Liguria e Talea congiuntamente, fermo restando l’accordo dei Partecipanti, da esprimere a maggioranza semplice delle azioni vincolate al Patto; (iv) votare, con riferimento alle azioni vincolate al Patto, a favore delle liste di candidati presentate congiuntamente per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e per il rinnovo del Collegio Sindacale della Banca.

8.2 Prelazione.

I Partecipanti hanno reciproco diritto di prelazione, secondo specifica procedura stabilita nel Patto Parasociale, per l’intero quantitativo delle azioni offerte in prelazione, nell’ipotesi in cui ciascuno dei partecipanti al patto intendesse alienare le proprie partecipazioni, esclusi i trasferimenti a favore di società controllate, controllanti e sottoposte a comune controllo. Le azioni possono essere costituite in pegno a condizione che il diritto di voto permanga in capo al datore di pegno.

8.3 Organi del Patto Parasociale.

I Partecipanti hanno nominato un Coordinatore, nella persona del rag. Remo Angelo Checconi, che resterà in carica fino alla scadenza del Patto. Al Coordinatore - privo di poteri decisionali - è attribuito il compito di dirigere e coordinare le attività oggetto del Patto, promuovendo il raccordo tra i Partecipanti e ponendo in essere tutti gli adempimenti previsti con riguardo al Patto dalla normativa applicabile, con particolare riferimento agli adempimenti pubblicitari.

9. Durata del Patto Parasociale.

Il Patto Parasociale ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e rimarrà in vigore per un periodo di tre anni, decorsi i quali, salvo disdetta comunicata a mezzo PEC a tutti i Partecipanti, al domicilio eletto dagli stessi, con tre mesi di preavviso, il Patto Parasociale si intenderà tacitamente rinnovato di ulteriori tre anni. Il Patto Parasociale non potrà più essere rinnovato tacitamente decorso il secondo triennio.

10. Deposito del Patto Parasociale.

Il Patto Parasociale è stato depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Genova in data 7.7.2015 (PRA 30523/2015).

8 luglio 2015

[BB.7.15.1]

 

*      *      *

Avviso ai sensi dell’art. 122, D. Lgs. 24.2.1998 n. 58 (TUF)

e degli artt. 129 e 131 del Reg. Consob 14.5.1999 n.11971 (Reg. Emittenti)

Con riferimento al Patto Parasociale sottoscritto in data 7.7.2015 (il "Patto Parasociale"), rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24.2.1998 n. 58, relativo a BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, Sede legale in Genova (GE), Via Cassa di Risparmio 15, Iscritta nel Registro delle Imprese di Genova al n. 03285880104 (la "Banca"), al quale 4 azionisti (i "Partecipanti") hanno vincolato complessivamente n. 34.578.539 azioni ordinarie della Banca, pari all'atto della sottoscrizione al 4,17% del capitale sociale ordinario, avente ad oggetto la presentazione congiunta di liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Banca e contenente clausola di prelazione, si rende noto quanto segue. Per effetto dell'aumento di capitale sociale ordinario della Banca, la percentuale complessiva delle azioni vincolate al Patto Parasociale si è ridotta allo 0.062% e pertanto non assume più rilevanza ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24.2.1998 n. 58.

 

6 febbraio 2018

____________________________________________________________________________

Informazioni essenziali del patto parasociale, ai sensi degli artt. 122 del D.Lgs. 28 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), e 130 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti").

Ai sensi degli artt. 122 e 130 del Regolamento Emittenti si comunica che il 25 agosto 2018 è stato sottoscritto un patto parasociale ("Patto") tra: (i) POP 12 S.à r.l., con sede in 9, rue Sainte-Zithe, L-2763 Lussemburgo, iscritta nel Registro delle Imprese del Lussemburgo (R.C.S. Luxembourg) al n. B 168.132 ("POP 12"); (ii) Compania Financiera Lonestar S.A., con sede in Capital Plaza Piso 15 Paseo R. Motta Costa del Este Panama, Repubblica di Panama, registrata nella Mercantile Section presso il Public Registry Office al Folio N° 87622(S) ("Lonestar"); (iii) Spininvest S.r.l., con sede in Via Scarsellini 175, Genova, Italia, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Genova 01251590103 ("Spininvest"), avente per oggetto azioni ordinarie di Banca Carige S.p.A. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia. Il Patto ha efficacia dalla sua data di sottoscrizione sopra indicata e durata secondo quanto previsto al successivo punto 5.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto.

Il Patto ha per oggetto azioni ordinarie di Banca Carige S.p.A. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03285880104, Società Capogruppo del Gruppo Banca CARIGE iscritto nell’Albo dei gruppi bancari presso la Banca d’Italia ("Carige").

2. Soggetti aderenti al Patto ed azioni oggetto del medesimo

Formano oggetto del Patto – che è stato sottoscritto tra i soggetti indicati in epigrafe - tutte le azioni ordinarie di Carige che sono di titolarità di POP 12, di Lonestar e di Spininvest alla data di sottoscrizione del Patto, come indicato nella seguente tabella.

Parte

Numero di azioni oggetto del Patto ("Azioni Sindacate")

Percentuale del Capitale Sociale (%)

Percentuale delle azioni oggetto del Patto (%)

POP 12

3.000.000.000

5,428

35,716

Lonestar

5.022.276.538

9,087

59,791

Spininvest

377.400.000

0,683

4,493

TOTALE

8.399.676.538

15,198

100,000




3. Soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo sulla Carige

Non esistono soggetti aderenti al Patto che singolarmente, direttamente e/o tramite il patto medesimo esercitano e/o eserciteranno il controllo su Carige, ai sensi della normativa primaria e secondaria in materia e segnatamente ai sensi dell’art. 93 del TUF.

4. Contenuto del Patto

4.1 Oggetto. Le parti hanno costituito tramite il Patto un sindacato di voto da valersi con riferimento, e limitatamente, all’assemblea ordinaria in unica convocazione del 20.9.2018, avente all’ordine del giorno – tra l’altro – la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti ("Assemblea"), nonché nelle eventuali ulteriori assemblee chiamate a deliberare sul medesimo ordine del giorno.

4.2 Sindacato di voto. I soggetti aderenti si sono impegnati:

(a) a proporre congiuntamente nel corso della Assemblea che il numero dei membri del nuovo Consiglio di Amministrazione di Carige, da eleggere all’Assemblea stessa, venga determinato in 15 (quindici) ed a votare, con le rispettive Azioni Sindacate, in favore in tale proposta;(b) a votare con le rispettive Azioni Sindacate in favore della lista presentata da POP 12, in data 26.8.2018, di 12 (dodici) candidati per la elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione della Carige, pubblicata sul sito internet della società in conformità alla normativa vigente.

Le Parti si sono impegnate, per la durata del Patto, a non stipulare o comunque a partecipare ad altri patti e/o accordi di qualsivoglia natura, con chiunque ed in qualsiasi forma conclusi, che comportino obblighi in conflitto con quelli convenuti.

Nessun altro impegno è stato assunto dalle parti con riguardo all’esercizio del diritto di voto all’interno delle assemblee di Carige, in qualunque momento convocate, e le stesse hanno riconosciuto e convenuto nessuna intesa finalizzata a regolamentare e/o vincolare comportamenti e azioni future, in aggiunta a quelle oggetto del Patto, né a far sorgere impegni di comune gestione strategica di Carige né a limitare in alcun modo la libera disponibilità delle proprie azioni.

5. Durata

Il Patto rimarrà in vigore fin quando non saranno stati deliberati - nell’Assemblea ovvero in una o più successive assemblee – gli argomenti all’ordine del giorno.

6. Ufficio del Registro delle Imprese presso il quale il Patto è depositato

Il Patto sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Genova nei termini di legge.

30 agosto 2018

[BB.9.18.1]

____________________________________________________________________________

Informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell’art. 130 del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971
("Regolamento Emittenti") in merito alla sottoscrizione di un patto parasociale relativo ad azioni ordinarie di

BANCA CARIGE S.P.A.

Premessa

In data 8 maggio 2015, Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede legale in Genova, Via D. Chiossone, n. 10 ("Fondazione") e Malacalza Investimenti S.r.l., con sede legale in Genova, Via XII Ottobre, n. 2 ("Malacalza") hanno sottoscritto un contratto avente a oggetto il trasferimento in favore di Malacalza di una partecipazione rappresentativa di circa il 10,50% del capitale sociale ordinario di Banca Carige (come di seguito definita).

La Fondazione e Malacalza hanno sottoscritto - contestualmente al trasferimento della suddetta partecipazione - un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, lett. a) del TUF ("Patto").

Società i cui strumenti finanziari rientrano nell’oggetto delle pattuizioni

Il Patto ha a oggetto azioni ordinarie di Banca Carige S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio, n. 15, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova: 03285880104 ("Banca Carige").

Il capitale sociale di Banca Carige è pari a Euro 2.845.857.461,21 ed è suddiviso in complessive n. 55.265.881.015 azioni, senza indicazione del valore nominale, di cui n. 55.265.855.473 azioni ordinarie e n. 25.542 azioni di risparmio convertibili.

Azioni e strumenti finanziari oggetto del Patto

Il Patto contiene disposizioni che riguardano azioni ordinarie di Banca Carige.

In particolare, sono conferite al Patto complessivamente n. 11.444.257.289 azioni ordinarie di Banca Carige, pari a circa il 20,708%del capitale sociale con diritto di voto, di cui: (i) n. 37.975.225 azioni ordinarie di titolarità della Fondazione, pari a circa lo 0,0687%del capitale sociale con diritto di voto di Banca Carige e (ii) n. 11.406.282.064 azioni ordinarie di titolarità di Malacalza, pari a circa il 20,639% del capitale sociale con diritto di voto di Banca Carige.

Le azioni detenute dalla Fondazione rappresentano circa l’0,332% del totale delle azioni conferite al Patto, mentre le azioni detenute da Malacalza rappresentano circa il 99,668% del totale delle azioni conferite al Patto medesimo.

Azionista

n. Azioni

% sul capitale sociale ordinario

% sul
totale delle azioni sindacate

Malacalza Investimenti S.r.l.

11.406.282.064

20,639%

99,668%

Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

37 975 225

0,0687%

0,332%

Totale partecipanti

11.444.257.289

20,708%

100,00%



Soggetti aderenti al Patto

I soggetti che aderiscono al Patto sono:

Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede legale in Genova, Via D. Chiossone, n. 10, codice fiscale n. 00343750105;

Malacalza Investimenti S.r.l., con sede legale in Genova, Via XII Ottobre, n. 2, codice fiscale n. 01915290991.

Avuto riguardo alle partecipazioni nel capitale ordinario di Banca Carige di titolarità delle Parti alla data odierna, nessuna delle Parti esercita il controllo su Banca Carige.

Contenuto del Patto

Si sintetizza nel seguito il contenuto delle principali pattuizioni contenute nel Patto.

Lista per la nomina dei Componenti il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige

Ai fini dell’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione di Banca Carige, Malacalza si impegna a presentare e votare una lista nella quale sarà indicato, nella terza posizione, il nominativo di un candidato consigliere designato dalla Fondazione, a condizione che la Fondazione medesima detenga, al momento della presentazione della lista, una partecipazione in Carige superiore allo 0,30% del capitale sociale. La Fondazione si impegna a votare la lista di cui sopra.

La persona designata al suddetto fine dalla Fondazione dovrà possedere caratteristiche di adeguata onorabilità, competenza e professionalità e dovrà ricevere il gradimento di Malacalza, gradimento che potrà essere negato solo per comprovate circostanze che evidenzino l’assenza di uno o più delle caratteristiche sopra indicate.

Obblighi di consultazione

Le Parti si impegnano a consultarsi preventivamente con riguardo alle seguenti materie oggetto di delibera, rispettivamente, dell’Assemblea o del Consiglio di Amministrazione di Banca Carige: linee strategiche e piani industriali; fusione o scissione; trasferimento di partecipazioni in società controllate; cessione di rami d’azienda; modifiche statutarie; aumento di capitale sociale; nomina dell’Amministratore Delegato.

OPA obbligatoria

Qualora una delle Parti raggiunga accordi o intese, di qualsiasi natura, con soggetti terzi tali da determinare l’insorgere dell’obbligo solidale delle Parti di promuovere l’offerta pubblico d’acquisto totalitaria sulle azioni di Banca Carige ai sensi della normativa di volta in volta vigente: i) le disposizioni del Patto cesseranno automaticamente di ogni efficacia e validità; e ii) la Parte che ha contribuito con il proprio comportamento all’avveramento di detta condizione risolutiva dovrà in ogni caso tenere manlevata e indenne l’altra parte da ogni costo, spesa o danno sostenuto e/o sofferto in conseguenza dell’avveramento di detta circostanza.

Foro competente

Il Patto è disciplinato dalla legge italiana. E’ previsto che il foro di Genova sia competente in via esclusiva per la decisione di tutte le controversie eventualmente derivanti dal Patto.

Durata del Patto

Il Patto Parasociale avrà una durata pari a tre anni dalla sua sottoscrizione e sarà automaticamente e tacitamente rinnovato alla scadenza per ulteriori periodi di tre anni, salva la facoltà di disdetta di ciascuna delle parti, da esercitarsi con almeno sei mesi di preavviso rispetto alla scadenza.

Deposito del Patto

Il Patto è stato depositato in data 11 maggio 2015 presso il Registro delle Imprese di Genova.

* * *

23 dicembre 2017

[BB.6.17.2]

_____________________________________________________________________________________

Informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "TUF") e dell’art. 130 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti")

Banca Carige S.p.A.

Ai sensi dell’art. 122 del TUF e dell’art 130 del Regolamento Emittenti si rende noto quanto segue.

Premessa

In data 14 febbraio 2022 (la "Data di Sottoscrizione") BPER Banca S.p.A ("BPER" o l’"Acquirente"), da un lato, e il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ("FITD") e lo Schema Volontario di Intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ("SVI" e, congiuntamente al FITD, i "Venditori"), dall’altro lato, hanno sottoscritto un contratto di compravendita (il "Contratto"), in esecuzione del quale, alla data del Closing (come infra definita), i Venditori si sono obbligati – ai termini e condizioni ivi indicati - tra l’altro a cedere e trasferire a BPER, che si è obbligata ad acquistare, n. 604.154.459 azioni ordinarie (la "Partecipazione") rappresentative, alla data del 31 gennaio 2022, del 79,981% del capitale sociale di Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia ("Carige" o l’"Emittente"), nonché n. 50 obbligazioni subordinate emesse da Carige e facenti parte del prestito obbligazionario subordinato denominato "Banca Carige S.p.A. 2018-2028 Tasso Fisso Tier II" (complessivamente, l’"Acquisizione").

Il perfezionamento dell’Acquisizione (il "Closing") è subordinato all’avveramento o rinuncia di determinate condizioni sospensive (i.e., l’ottenimento da parte di BPER delle prescritte autorizzazioni ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e l’accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 35, 1° comma, dello statuto del FITD) entro il 30 giugno 2022, posticipabile, in conformità a quanto previsto dal Contratto, non oltre il 31 dicembre 2022 (il "Termine Finale"). Nel caso in cui l’Acquisizione non si concluda entro il Termine Finale, il Contratto dovrà intendersi definitivamente privo di efficacia, senza necessità di ulteriori comunicazioni o attività di nessuna delle Parti e le stesse non saranno ulteriormente obbligate a dare luogo all’Esecuzione e saranno liberate da ogni obbligo nascente dal Contratto.

Alla data del Closing, l’Acquirente acquisterà, inter alia, la Partecipazione, e per l’effetto l’Acquirente promuoverà un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi dell’art. 106, comma 1, del TUF sul rimanente capitale sociale di Carige, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Il Contratto contiene, tra l’altro, talune pattuizioni strettamente funzionali all’esecuzione dell’operazione nel suo complesso per le quali, anche secondo un approccio prudenziale e tenuto conto della prassi invalsa per operazioni di simile natura, vengono seguite le relative formalità pubblicitarie indicate dall’art. 122 del TUF (le "Pattuizioni Rilevanti").

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle Pattuizioni Rilevanti

Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova (GE), via Cassa del Risparmio n. 15, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova, codice fiscale e partita IVA 03285880104, capitale sociale pari ad Euro 1.343.570.813,76 interamente versato, diviso in n. 755.371.224 azioni prive dell’indicazione del valore nominale, di cui n. 755.371.204 azioni ordinarie e n. 20 azioni di risparmio.

Percentuali e numero di strumenti finanziari oggetto delle Pattuizioni Rilevanti

Le Pattuizioni Rilevanti hanno ad oggetto tutte le n. 604.154.459 azioni ordinarie di Carige complessivamente detenute dai Venditori alla Data di Sottoscrizione, pari, alla data del 31 gennaio 2022, a circa il 79,981% del capitale sociale e dei diritti di voto dell’Emittente.

Soggetti aderenti alle Pattuizioni Rilevanti contenute nel Contratto

Il Contratto è stato stipulato da:

BPER Banca S.p.A., con sede legale in Modena, via San Carlo n. 8/20, capitale sociale di euro 2.100.435.182,40 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Modena 01153230360, società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA Partita IVA 03830780361, iscritta all’albo delle Banche al n. 4932;

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, consorzio di diritto privato fra banche e sistema di garanzia dei depositanti ai sensi dell’art. 96 e ss. del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("Testo Unico Bancario" o "TUB"), con sede in Roma, via del Plebiscito n. 102, codice fiscale e partita IVA 01951041001; e

Schema Volontario di Intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, associazione non riconosciuta costituita in seno al FITD, con sede in Roma, via del Plebiscito n. 102.

 

Alla Data di Sottoscrizione:

Il FITD detiene, in via temporanea ai sensi dell’art. 35 del proprio statuto, il controllo di diritto, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. e dell’art. 23 TUB sull’Emittente, con una partecipazione pari alla data del 31 gennaio 2022 al 79,981% del capitale sociale e dei diritti di voto dell’Emittente, pari al 100% delle azioni di cui alle Pattuizioni Rilevanti;

BPER non è titolare, direttamente o indirettamente, di alcuna partecipazione in Carige.

Ad esito del perfezionamento del Closing, l’Acquirente eserciterà il controllo di diritto sull’Emittente, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. e dell’art. 93 TUF.

Contenuto delle Pattuizioni Rilevanti

4.1 Pattuizioni Rilevanti relative alla sostituzione di componenti degli organi sociali dell’Emittente e alla rinuncia all’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e sindaci dimissionari dell’Emittente

Come da prassi in operazioni di analoga natura, il Contratto prevede che:

i Venditori (i) consegneranno a BPER al Closing le dimissioni irrevocabili ed incondizionate di un numero di componenti del consiglio di amministrazione di Carige e delle sue principali controllate tali da comportare, ai sensi dei rispettivi statuti, la decadenza dell’intero consiglio con efficacia dalla data in cui saranno tenute le relative assemblee per il rinnovo del consiglio di amministrazione; (ii) chiederanno al Consiglio di Amministrazione di Carige che si riunisca, prima del Closing, affinché venga disposta la convocazione dell’Assemblea dei soci di Carige e dell’assemblea delle sue principali controllate per il rinnovo del consiglio di amministrazione nella data più prossima possibile al Closing che consenta a BPER di presentare propri candidati in conformità a quanto previsto negli statuti vigenti;

BPER, a propria volta, subordinatamente al ricorrere delle condizioni previste dal Contratto (tra cui l’osservanza delle relative disposizioni concernenti il Periodo Interinale, come infra definito, e ai connessi adempimenti) consegnerà agli amministratori dimissionari e ai componenti del collegio sindacale dimissionari una lettera indirizzata con cui, ad eccezione delle ipotesi di dolo e colpa grave, BPER si impegna a non promuovere, e a far sì che Carige e/o le sue principali controllate non promuovano, azioni di responsabilità e/o risarcitorie nei confronti degli amministratori dimissionari e ai componenti del Collegio Sindacale dimissionari in relazione alle cariche da essi ricoperte in Carige e/o nelle principali controllate fino al Closing.

4.2 Pattuizioni Rilevanti relative al Periodo Interinale

Il Contratto contiene altresì talune previsioni in merito alla gestione dell’Emittente nel periodo compreso tra la Data di Sottoscrizione e la data del Closing (il "Periodo Interinale"). In esecuzione di tali previsioni, i Venditori:

(a) hanno informato Carige che per BPER è essenziale che, nel Periodo Interinale, Carige (i) sia gestita secondo principi di sana e prudente gestione, senza eccedere i limiti della normale e ordinaria attività di impresa e che (ii) fatta eccezione per quanto espressamente previsto dal Contratto e quanto consentito per iscritto dall’Acquirente, non ponga in essere (e non si impegni a compiere) alcuni atti e/o operazioni indicati nel Contratto tra cui:

(i) atti di disposizione di partecipazioni, aziende e rami d’azienda per un controvalore superiore a determinate soglie, fatta eccezione per talune specifiche operazioni;

(ii) cessione di portafogli di crediti non-performing, joint venture, partnership, accordi di compartecipazione agli utili, per valori superiori a determinate soglie;

(iii) (1) stipula, risoluzione o modifica di accordi – o assunzione di – dirigenti o dipendenti, fatte salve le eccezioni previste nel Contratto; (2) sottoscrizione o modifica di contratti collettivi aziendali; (3) concessione di incentivi, fatte salve le eccezioni previste nel Contratto;

(iv) risoluzione di taluni accordi con partner commerciali e operativi, fatte salve le eccezioni previste nel Contratto;

(v) operazioni su immobili, fatte salve le eccezioni previste nel Contratto;

(vi) attività di riorganizzazione delle filiali, fatte salve le eccezioni previste nel Contratto;

(b) nei limiti delle proprie facoltà e nel rispetto delle disposizioni normative relative allo scambio di informazioni fra imprese concorrenti, hanno richiesto a Carige – nell’ottica di agevolare lo scambio di informazioni in relazione alle principali attività svolte da Carige e dalle sue principali controllate nel corso del Periodo Interinale – di organizzare incontri, da tenersi con modalità e periodicità tali da non intralciare il normale svolgimento dell’ordinaria attività di Carige e delle sue principali controllate, tra funzioni operative di BPER e di Carige;

(c) si sono impegnati inoltre a far sì che, durante il Periodo Interinale, Carige non ponga in essere: (i) distribuzione di utili e/o riserve, rimborso anticipato o modifica del prestito obbligazionario subordinato denominato "Banca Carige S.p.A. 2018-2028 Tasso Fisso Tier II" (fatto salvo per quanto previsto dal relativo regolamento e fermo restando il pagamento delle cedole previsto durante il Periodo Interinale ai sensi di quanto previsto dal Contratto); (ii) aumenti o riduzioni di capitale (fatta eccezione per le riduzioni di capitale obbligatorie per legge), operazioni di fusione, scissione o trasformazione o messa in liquidazione, acquisto di azioni proprie, ferma l’eventuale esecuzione dell’aumento di capitale a servizio dei warrants in circolazione; (iii) modifiche statutarie, fatta eccezione per le modifiche derivanti dall’esercizio dei warrants in circolazione e, previa condivisione dell’Acquirente, per le modifiche necessarie per adeguarsi, entro la data dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio 2021, alle disposizioni in materia di governo societario introdotte con il 35° aggiornamento della Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013.

In caso di violazione da parte di Carige anche di una sola delle disposizioni di cui alle lettere (a) o (c) del presente Paragrafo 4.2 o di mancata attuazione da parte di Carige delle attività di cui al presente Paragrafo 4.2(b) o di cui alla lettera (a)(ii) del Paragrafo 4.1 che precede, è escluso qualsiasi profilo di responsabilità dei Venditori e che le predette circostanze possano costituire motivo per ritardare o impedire l’esecuzione del Contratto, fermo quanto sopra indicato nel paragrafo 4.1(b).

Durata

Le Pattuizioni Rilevanti resteranno in vigore fino alla data del Closing. Non sono previste clausole di rinnovo delle Pattuizioni Rilevanti sopra indicate.

Deposito delle Pattuizioni Rilevanti

Le Pattuizioni Rilevanti sono depositate nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Genova.

Sito internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative alle Pattuizioni Rilevanti

Le informazioni essenziali relative alle Pattuizioni Rilevanti contenute nel Contratto sono pubblicate, ai sensi dell’art. 130 Regolamento Consob, sul sito internet dell’Emittente (www.gruppocarige.it).

19 febbraio 2022

[BB.10.22.1]

____________________________________________________________________

Informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "TUF") e degli artt. 130 e 131 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti")

Le informazioni essenziali di seguito riportate costituiscono un aggiornamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 131 del Regolamento Emittenti, delle informazioni essenziali pubblicate in data 18 febbraio 2022. Di seguito, in grassetto sottolineato, (i) le parti aggiunte o riformulate e (ii) barrato sottolineato, le parti eliminate, rispetto al testo delle informazioni essenziali pubblicato in data 18 febbraio 2022.

Banca Carige S.p.A.

Ai sensi dell’art. 122 del TUF e degli artt. 130 e 131 del Regolamento Emittenti si rende noto quanto segue.

Premessa

In data 14 febbraio 2022 (la "Data di Sottoscrizione") BPER Banca S.p.A ("BPER" o l’"Acquirente"), da un lato, e il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ("FITD") e lo Schema Volontario di Intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ("SVI" e, congiuntamente al FITD, i "Venditori"), dall’altro lato, hanno sottoscritto un contratto di compravendita (il "Contratto"), in esecuzione del quale, alla data del Closing (come infra definita), i Venditori si sono obbligati – ai termini e condizioni ivi indicati - tra l’altro a cedere e trasferire a BPER, che si è obbligata ad acquistare, n. 604.154.459 azioni ordinarie (la "Partecipazione") rappresentative, alla data del 31 gennaio 2022, del 79,981% del capitale sociale di Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia ("Carige" o l’"Emittente"), nonché n. 50 obbligazioni subordinate emesse da Carige e facenti parte del prestito obbligazionario subordinato denominato "Banca Carige S.p.A. 2018-2028 Tasso Fisso Tier II" (complessivamente, l’"Acquisizione").

Il perfezionamento dell’Acquisizione (il "Closing") è subordinato all’avveramento o rinuncia di determinate condizioni sospensive (i.e., l’ottenimento da parte di BPER delle prescritte autorizzazioni ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e l’accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 35, 1° comma, dello statuto del FITD) entro il 30 giugno 2022, posticipabile, in conformità a quanto previsto dal Contratto, non oltre il 31 dicembre 2022 (il "Termine Finale"). Nel caso in cui l’Acquisizione non si concluda entro il Termine Finale, il Contratto dovrà intendersi definitivamente privo di efficacia, senza necessità di ulteriori comunicazioni o attività di nessuna delle Parti e le stesse non saranno ulteriormente obbligate a dare luogo all’Esecuzione e saranno liberate da ogni obbligo nascente dal Contratto.

Alla data del Closing, l’Acquirente acquisterà, inter alia, la Partecipazione, e per l’effetto l’Acquirente promuoverà un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi dell’art. 106, comma 1, del TUF sul rimanente capitale sociale di Carige, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

In data 19 maggio 2022 BPER ha trasmesso al FITD e allo SVI una comunicazione (la " Comunicazione BPER") al fine di fornire (i) al FITD le indicazioni relative (a) al deposito, entro e non oltre il 21 maggio 2022 e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dall’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria dei soci di Carige convocata per la data del 15 giugno 2022 (l’" Assemblea"), della lista di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione di Carige (la " Lista") di cui al punto 1.2 all’ordine del giorno dell’Assemblea (Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi il Presidente e il Vice Presidente), e (b) alla presentazione delle proposte di delibera di BPER (le " Proposte di Delibera") riguardanti il primo punto all’ordine del giorno (Nomina del Consiglio di Amministrazione), nonché (ii) al FITD e allo SVI le istruzioni di voto relative al predetto primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, per il caso in cui il closing del Contratto intervenisse tra il 7 e il 12 giugno 2022. Con comunicazione del 20 maggio 2022 (la " Comunicazione FITD" e, congiuntamente con la Comunicazione BPER, le " Comunicazioni Rilevanti relative all’Assemblea"), il FITD, al solo fine di velocizzare il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Carige, ha confermato a BPER di aver depositato in pari data, sulla base delle istruzioni fornite da BPER con la Comunicazione BPER, la Lista e le Proposte di Delibera.

Il Contratto contiene, tra l’altro, talune pattuizioni strettamente funzionali all’esecuzione dell’operazione nel suo complesso per le quali, anche secondo un approccio prudenziale e tenuto conto della prassi invalsa per operazioni di simile natura, vengono seguite le relative formalità pubblicitarie indicate dall’art. 122 del TUF (le "Pattuizioni Rilevanti").

Le pattuizioni parasociali contenute nelle Comunicazioni Rilevanti relative all’Assemblea rilevano ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, del TUF.

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle Pattuizioni Rilevanti e delle Comunicazioni Rilevanti relative all’Assemblea

Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova (GE), via Cassa del Risparmio n. 15, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova, codice fiscale e partita IVA 03285880104, capitale sociale pari ad Euro 1.345.608.389,811.343.570.813,76 interamente versato, diviso in n. 760.723.407755.371.224 azioni prive dell’indicazione del valore nominale, di cui n. 760.723.387755.371.204 azioni ordinarie e n. 20 azioni di risparmio.

Percentuali e numero di strumenti finanziari oggetto delle Pattuizioni Rilevanti e delle Comunicazioni Rilevanti relative all’Assemblea

Le Pattuizioni Rilevanti e le Comunicazioni Rilevanti relative all’Assemblea hanno ad oggetto tutte le n. 604.154.459 azioni ordinarie di Carige complessivamente detenute dai Venditori alla Data di Sottoscrizione, pari, alla data del 31 gennaio 2022, a circa il 79,418% del capitale sociale e dei diritti di voto dell’Emittente.

Soggetti aderenti alle Pattuizioni Rilevanti contenute nel Contratto e alle Comunicazioni Rilevanti relative all’Assemblea

Il Contratto, come integrato dalle Comunicazioni Rilevanti relative all’Assemblea, è stato stipulato da:

BPER Banca S.p.A., con sede legale in Modena, via San Carlo n. 8/20, capitale sociale di euro 2.100.435.182,40 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Modena 01153230360, società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA Partita IVA 03830780361, iscritta all’albo delle Banche al n. 4932;

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, consorzio di diritto privato fra banche e sistema di garanzia dei depositanti ai sensi dell’art. 96 e ss. del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("Testo Unico Bancario" o "TUB"), con sede in Roma, via del Plebiscito n. 102, codice fiscale e partita IVA 01951041001; e

Schema Volontario di Intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, associazione non riconosciuta costituita in seno al FITD, con sede in Roma, via del Plebiscito n. 102.

Alla Data di Sottoscrizione e alla data delle Comunicazioni Rilevanti relative all’Assemblea:

Il FITD detiene, in via temporanea ai sensi dell’art. 35 del proprio statuto, il controllo di diritto, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. e dell’art. 23 TUB sull’Emittente, con una partecipazione pari alla data del 31 gennaio 2022 a circa il 79,418% del capitale sociale e dei diritti di voto dell’Emittente, pari al 100% delle azioni di cui alle Pattuizioni Rilevanti;

BPER non è titolare, direttamente o indirettamente, di alcuna partecipazione in Carige.

Ad esito del perfezionamento del Closing, l’Acquirente eserciterà il controllo di diritto sull’Emittente, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. e dell’art. 93 TUF.

Contenuto delle Pattuizioni Rilevanti e delle Comunicazioni Rilevanti relative all’Assemblea

4.1 Pattuizioni Rilevanti relative alla sostituzione di componenti degli organi sociali dell’Emittente e alla rinuncia all’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e sindaci dimissionari dell’Emittente

Come da prassi in operazioni di analoga natura, il Contratto prevede che:

i Venditori (i) consegneranno a BPER al Closing le dimissioni irrevocabili ed incondizionate di un numero di componenti del consiglio di amministrazione di Carige e delle sue principali controllate tali da comportare, ai sensi dei rispettivi statuti, la decadenza dell’intero consiglio con efficacia dalla data in cui saranno tenute le relative assemblee per il rinnovo del consiglio di amministrazione; (ii) chiederanno al Consiglio di Amministrazione di Carige che si riunisca, prima del Closing, affinché venga disposta la convocazione dell’Assemblea dei soci di Carige e dell’assemblea delle sue principali controllate per il rinnovo del consiglio di amministrazione nella data più prossima possibile al Closing che consenta a BPER di presentare propri candidati in conformità a quanto previsto negli statuti vigenti;

BPER, a propria volta, subordinatamente al ricorrere delle condizioni previste dal Contratto (tra cui l’osservanza delle relative disposizioni concernenti il Periodo Interinale, come infra definito, e ai connessi adempimenti) consegnerà agli amministratori dimissionari e ai componenti del collegio sindacale dimissionari una lettera indirizzata con cui, ad eccezione delle ipotesi di dolo e colpa grave, BPER si impegna a non promuovere, e a far sì che Carige e/o le sue principali controllate non promuovano, azioni di responsabilità e/o risarcitorie nei confronti degli amministratori dimissionari e ai componenti del Collegio Sindacale dimissionari in relazione alle cariche da essi ricoperte in Carige e/o nelle principali controllate fino al Closing.

4.2 Pattuizioni Rilevanti relative al Periodo Interinale

Il Contratto contiene altresì talune previsioni in merito alla gestione dell’Emittente nel periodo compreso tra la Data di Sottoscrizione e la data del Closing (il "Periodo Interinale"). In esecuzione di tali previsioni, i Venditori:

hanno informato Carige che per BPER è essenziale che, nel Periodo Interinale, Carige (i) sia gestita secondo principi di sana e prudente gestione, senza eccedere i limiti della normale e ordinaria attività di impresa e che (ii) fatta eccezione per quanto espressamente previsto dal Contratto e quanto consentito per iscritto dall’Acquirente, non ponga in essere (e non si impegni a compiere) alcuni atti e/o operazioni indicati nel Contratto tra cui:

atti di disposizione di partecipazioni, aziende e rami d’azienda per un controvalore superiore a determinate soglie, fatta eccezione per talune specifiche operazioni;

cessione di portafogli di crediti non-performingjoint venturepartnership, accordi di compartecipazione agli utili, per valori superiori a determinate soglie;

(1) stipula, risoluzione o modifica di accordi – o assunzione di – dirigenti o dipendenti, fatte salve le eccezioni previste nel Contratto; (2) sottoscrizione o modifica di contratti collettivi aziendali; (3) concessione di incentivi, fatte salve le eccezioni previste nel Contratto;

risoluzione di taluni accordi con partner commerciali e operativi, fatte salve le eccezioni previste nel Contratto;

operazioni su immobili, fatte salve le eccezioni previste nel Contratto;

attività di riorganizzazione delle filiali, fatte salve le eccezioni previste nel Contratto;

nei limiti delle proprie facoltà e nel rispetto delle disposizioni normative relative allo scambio di informazioni fra imprese concorrenti, hanno richiesto a Carige – nell’ottica di agevolare lo scambio di informazioni in relazione alle principali attività svolte da Carige e dalle sue principali controllate nel corso del Periodo Interinale – di organizzare incontri, da tenersi con modalità e periodicità tali da non intralciare il normale svolgimento dell’ordinaria attività di Carige e delle sue principali controllate, tra funzioni operative di BPER e di Carige;

si sono impegnati inoltre a far sì che, durante il Periodo Interinale, Carige non ponga in essere: (i) distribuzione di utili e/o riserve, rimborso anticipato o modifica del prestito obbligazionario subordinato denominato "Banca Carige S.p.A. 2018-2028 Tasso Fisso Tier II" (fatto salvo per quanto previsto dal relativo regolamento e fermo restando il pagamento delle cedole previsto durante il Periodo Interinale ai sensi di quanto previsto dal Contratto); (ii) aumenti o riduzioni di capitale (fatta eccezione per le riduzioni di capitale obbligatorie per legge), operazioni di fusione, scissione o trasformazione o messa in liquidazione, acquisto di azioni proprie, ferma l’eventuale esecuzione dell’aumento di capitale a servizio dei warrants in circolazione; (iii) modifiche statutarie, fatta eccezione per le modifiche derivanti dall’esercizio dei warrants in circolazione e, previa condivisione dell’Acquirente, per le modifiche necessarie per adeguarsi, entro la data dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio 2021, alle disposizioni in materia di governo societario introdotte con il 35° aggiornamento della Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013.

In caso di violazione da parte di Carige anche di una sola delle disposizioni di cui alle lettere (a) o (c) del presente Paragrafo 4.2 o di mancata attuazione da parte di Carige delle attività di cui al presente Paragrafo 4.2(b) o di cui alla lettera (a)(ii) del Paragrafo 4.1 che precede, è escluso qualsiasi profilo di responsabilità dei Venditori e che le predette circostanze possano costituire motivo per ritardare o impedire l’esecuzione del Contratto, fermo quanto sopra indicato nel paragrafo 4.1(b).

4.3 Pattuizioni contenute nelle Comunicazioni Rilevanti relative all’Assemblea

Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea (Nomina del Consiglio di Amministrazione), con la Comunicazione BPER l’Acquirente ha fornito al FITD l’indicazione di procedere al deposito, entro e non oltre il 21 maggio 2022 e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dall’avviso di convocazione dell’Assemblea:

quanto al punto 1.2 all’ordine del giorno (Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi il Presidente e il Vice Presidente), della Lista composta da: Gianni Franco Papa (candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione), Roberto Ferrari (candidato alla carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione), Elvio Sonnino, Mirca Marcelloni, Sabrina Bruno, Paola Demartini, Miro Fiordi, Gaudiana Giusti, Francesco Micheli;

delle seguenti Proposte di Delibera:

con riferimento al punto 1.1 all’ordine del giorno (Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione), proporre all’Assemblea di determinare in 9 (nove) il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione di Carige;

con riferimento al punto 1.3 all’ordine del giorno (Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione), di proporre all’Assemblea di determinare per ciascuno dei tre esercizi di durata della carica ai sensi dell’art. 18, 3° comma, dello Statuto Carige, per ciascun Amministratore, un compenso annuo fisso pari a Euro 60.000,00, a un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove costituito, non cumulabile nella stessa giornata, pari a Euro 250,00, oltre, tra l’altro, al rimborso delle spese secondo il meccanismo del piè di lista, demandando al neoeletto Consiglio di Amministrazione la determinazione - ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, cod. civ., nonché di quanto previsto dall'art. 23, comma 5, dello Statuto Carige - degli ulteriori compensi per il Presidente e il Vice Presidente, l’Amministratore Delegato, ove nominato, nonché per i componenti del Comitato Esecutivo, ove costituito, e dei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione.

Con la Comunicazione FITD, il FITD, in relazione al contenuto della Comunicazione BPER, ha confermato a BPER di aver depositato la Lista e le Proposte di Delibera in data 20 maggio 2022.

Durata

Le Pattuizioni Rilevanti resteranno in vigore fino alla data del Closing. Non sono previste clausole di rinnovo delle Pattuizioni Rilevanti sopra indicate.

Le ulteriori previsioni relative al deposito della Lista e delle Proposte di Delibera delle Comunicazioni Rilevanti relative all’Assemblea hanno esaurito i loro effetti in data 20 maggio 2022 con l’avvenuto deposito in pari data della Lista e delle Proposte di Delibera da parte del FITD. Non sono previste clausole di rinnovo delle Comunicazioni Rilevanti relative all’Assemblea.

Deposito delle Pattuizioni Rilevanti e delle Comunicazioni Rilevanti relative all’Assemblea

Le Pattuizioni Rilevanti sono depositate nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Genova.

Le Comunicazioni Rilevanti relative all’Assemblea sono depositate nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Genova.

Sito internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative alle Pattuizioni Rilevanti e delle Comunicazioni Rilevanti relative all’Assemblea

Le informazioni essenziali relative alle Pattuizioni Rilevanti contenute nel Contratto, integrate con le Comunicazioni Rilevanti relative all’Assemblea, sono pubblicate, ai sensi degli artt. 130 e 131 Regolamento Consob, sul sito internet dell’Emittente (www.gruppocarige.it).

24 maggio 2022

[BB.10.22.2]