BANCA GENERALI SPA - Estratto del patto parasociale - AREA PUBBLICA
Società quotate - Estratto del patto parasociale (raccolta storica)
Estratto, ai sensi dell’art. 122 D.lgs. 24 febbraio 1998 e dell’art. 129 Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato e integrato, delle pattuizioni aventi natura parasociale contenute nell’Accordo quadro (l’"Accordo") stipulato tra Assicurazioni Generali S.p.A. e Banca Intesa S.p.A. (i "Partecipanti") in qualità di azionisti di Banca Generali S.p.A. il 24 giugno 2003 e modificato il 17 luglio 2006 e il 24 agosto 2006
BANCA GENERALI SPA
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo
La società le cui azioni sono oggetto dell’Accordo è Banca Generali S.p.A. ("Banca Generali" o la "Società"), società di diritto italiano, con capitale sociale deliberato pari a euro 116.878.836,00 sottoscritto e versato pari a euro 111.313.176,00, suddiviso in n. 111.313.176 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, con sede legale in Trieste, Via Machiavelli 4, numero di iscrizione al registro delle imprese di Trieste 00833240328.
2. Strumenti finanziari oggetto dell’Accordo
Gli strumenti oggetto dell’Accordo (ad esito dell’integrale esercizio della Greenshoe concessa da Banca Intesa S.p.A. nell’ambito dell’Offerta Globale di Vendita di azioni ordinarie Banca Generali che ha avuto luogo tra il 2 e il 10 novembre 2006) sono costituiti da n. 74.323.176 azioni della Società, pari al 66,77% del capitale sociale di Banca Generali.
In particolare:
Azionisti Partecipanti |
N. Azioni |
% capitale sociale |
% Azioni apportate all’Accordo |
Assicurazioni Generali S.p.A. |
66.539.835 |
59,78 |
89,53 |
Banca Intesa S.p.A. (*) |
7.783.341 |
6,99 |
10,47 |
Totale |
74.323.176 |
66,77 |
100,00 |
3. Persone fisiche e giuridiche che esercitano il controllo sulla Società ai sensi dell’art. 93 TUF
Assicurazioni Generali S.p.A. detiene il controllo di diritto di Banca Generali S.p.A., ai sensi dell’art. 93 del TUF.
4. Contenuto dell’Accordo
Si sintetizza nel seguito il contenuto delle più rilevanti pattuizioni di natura parasociale contenute nell’Accordo, quali risultanti dalle modifiche apportate al medesimo dall’atto aggiuntivo sottoscritto dai Partecipanti in data 17 luglio 2006 e dall’atto modificativo stipulato tra gli stessi il 24 agosto e che sono in vigore dal primo giorno di trattazione delle Azioni di Banca Generali S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario.
a) Consiglio di Amministrazione: per tutta la durata dell’Accordo, i Partecipanti faranno quanto in loro potere affinché un membro del Consiglio di Amministrazione sia nominato dall’Assemblea Ordinaria della Società su indicazione di Banca Intesa S.p.A..
b) Diritto di covendita: per tutta la durata dell’Accordo, nel caso in cui Assicurazioni Generali intenda trasferire ad un terzo la totalità o parte della propria partecipazione detenuta nella Società, Banca Intesa ha il diritto di vendere al medesimo soggetto ed alle stesse condizioni economiche una quota della propria partecipazione proporzionale a quella trasferita da Assicurazioni Generali; nel caso in cui il terzo non accettasse di acquistare anche la quota aggiuntiva di Banca Intesa, Assicurazioni Generali dovrà ridurre la propria partecipazione oggetto di cessione in modo da consentire a Banca Intesa di vendere proporzionalmente la propria partecipazione. Il diritto di covendita non è esercitabile in sede di quotazione della Società ovvero in caso di trasferimenti infragruppo della partecipazione effettuati da Generali Assicurazioni.
c) Sindacato di voto: per tutta la durata dell’Accordo Banca Intesa si è impegnata ad esprimere il proprio voto favorevole per l’approvazione delle delibere assembleari necessarie a realizzare l’eventuale acquisizione del controllo di La Venezia Assicurazioni S.p.A. purché tale operazione a) sia effettuata a valori di mercato e b) non pregiudichi la partecipazione di Banca Intesa nella Società.
6. Tipo di Patto
L’Accordo può essere ricondotto alle fattispecie disciplinate dall'articolo 122, comma 5, lett. a), del Testo Unico.
7. Durata del Patto
L’Accordo è valido e vincolante fino al 1° ottobre 2008, fermo l’impegno delle parti di negoziare in buona fede il rinnovo dei contenuti dell’Accordo.
8. Clausole penali
La violazione delle pattuizioni di natura parasociale contenute nell’Accordo non è sanzionata con la previsione di clausole penali.
9. Soggetto presso il quale le Azioni saranno depositate
Le Azioni apportate all’Accordo sono depositate presso intermediari finanziari aderenti al circuito Montetitoli.
10. Ufficio del Registro delle Imprese presso cui l’Accordo sarà depositato
L’Accordo sarà depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Trieste.
22 novembre 2006
(*) Con data efficacia 1° gennaio 2007 è avvenuta la modifica della denominazione sociale di Banca Intesa S.p.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A.
[BY.1.06.1]
Comunicazione ai sensi dell’art. 122 D.lgs. 24 febbraio 1998 e dell’art. 131 Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato e integrato, dello scioglimento delle pattuizioni aventi natura parasociale contenute nell’Accordo quadro (l’"Accordo") stipulato tra Assicurazioni Generali S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. (i "Partecipanti") in qualità di azionisti di Banca Generali S.p.A. il 24 giugno 2003 e modificato il 17 luglio 2006 e il 24 agosto 2006
Ai sensi degli artt. 122 del Testo Unico sulla Finanza (TUF) e 131 del Regolamento Emittenti, Banca Generali S.p.A., in nome e per conto di Assicurazioni Generali S.p.A. e di Intesa Sanpaolo S.p.A., comunica che il patto parasociale stipulato tra Assicurazioni Generali S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 24 giugno 2003 e modificato il 17 luglio 2006 ed il 24 agosto 2006, regolarmente depositato presso il Registro delle Imprese di Trieste, è giunto a naturale scadenza in data 1° ottobre 2008 e le parti non hanno provveduto a rinegoziare l’accordo.
7 ottobre 2008
[BY.1.08.1]