Società quotate - Estratto del patto parasociale (raccolta storica)

Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

BANCA ITALEASE S.P.A.

Si rende noto il contenuto del Patto di Stabilità (il "Patto") avente ad oggetto gli impegni di alcuni Soci per assicurare a Banca Italease S.p.A. una conduzione unitaria, basata su di un nucleo proprietario di maggioranza stabile.

A. Società i cui strumenti finanziari sono Oggetto del Patto

Banca Italease S.p.A., con sede sociale in Via Cino Del Duca, 12, Milano ("Banca Italease").

B. Soggetti aderenti al Patto

I partecipanti al Patto (i "Partecipanti") sono riconducibili alle seguenti sei parti contrattuali (le "Parti"):

1. La società Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l., con sede in Piazza Nogara, 2, 37121 Verona, CF: 03231270236.

2. La Società Reale Mutua Assicurazioni, con sede in Via Corte d'Appello, 11, 10122 Torino; C.F.: 00875360018.

3. La società Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.c.r.l., con sede in Via San Carlo, 8/20, 41100 Modena; C.F.: 01153230360.

4. La società Banca Antonveneta S.p.A., con sede in Piazzetta F. Turati, 2, 35131 Padova; C.F.: 02691680280.

5. La Banca Popolare di Sondrio S.c.r.l., con sede in Piazza Garibaldi, 16, 23100 Sondrio; C.F.: 00053810149.

6. La Banca Popolare di Milano S.c.r.l., con sede in Piazza F. Meda, 4, 20121 Milano; C.F.: 00715120150.

C. Azioni Oggetto del Patto

Oggetto del Patto sono le azioni ordinarie di Banca Italease e i diritti di voto riferibili ad azioni ordinarie di Banca Italease indicati nella tabella che segue (le "Azioni Sindacate"). In particolare, alla data di pubblicazione del presente estratto e con riferimento al capitale sociale di Banca Italease, suddiviso in n. 76.242.627 azioni, le azioni sindacate oggetto del Patto sono n. 39.338.993, pari al 51,597% del capitale. In particolare:

  

Partecipante

Quote sindacate

N. Azioni %
Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l.
Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l.
Holding di Partecipazioni Finanziarie BPVN S.p.A.
18.345.402
10.980.150
7.365.252
24,062
14,402
9,660
Banca Popolare Emilia Romagna S.c.r.l.
Banca Popolare Emilia Romagna S.c.r.l.
Banca Popolare di Ravenna S.p.A.
Banca della Campania S.p.A.
Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A.
5.665.247
5.244.322
299.537
92.812
28.575
7,431
6,878
0,393
0,122
0,037
Banca Antonveneta S.p.A. 5.508.976 7,226
Banca Popolare di Sondrio S.c.r.l. 3.242.227 4,253
Società Reale Mutua di Assicurazioni 5.103.438 6,694
Banca Popolare di Milano S.c.r.l 1.473.703 1,933
Totale 39.338.993 51,597


D. Organi del Patto  

Gli Organi del Patto sono:

a) il Presidente del Sindacato;

b) il Comitato Direttivo del Sindacato.

I suddetti organi sono domiciliati presso la sede sociale di Banca Italease.

Il Presidente è nominato dalle Parti tra i membri del Comitato Direttivo con il voto favorevole di tante di esse che rappresentino almeno il 75% di tutte le azioni. La carica di Presidente ha durata di un anno ed è rinnovabile.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo, dà attuazione alle decisioni assunte da quest'ultimo e rappresenta il Sindacato nei rapporti esterni. Egli inoltre svolge tutte le funzioni attribuitegli dal Patto nonché gli atti resi necessari dalla gestione dello stesso e non riservati al Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo è composto di tanti membri quante sono le Parti; ognuna di esse designa un membro del Comitato. In caso di più partecipanti appartenenti al medesimo Gruppo, non vi potrà essere più di un membro designato per ciascun Gruppo.

Il membro designato rimane in carica per tutta la durata del Sindacato.

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno. Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri e che rappresentino comunque più della metà delle azioni sindacate con diritto al voto.

Il Comitato delibera con il voto favorevole di tanti membri che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti ai presenti e, comunque, di almeno due Banche partecipanti.

Relativamente al gradimento ed alle modalità di ingresso di nuovi Partecipanti, il Comitato delibera con il voto unanime di tutti i suoi componenti.

I diritti di voto esercitabili in sede di Comitato Direttivo del Patto prevedono un tetto massimo di voto del 40%, con ripartizione proporzionale tra gli altri Membri delle quote sterilizzate. Attualmente i diritti di voto sono dunque evidenziati nel prospetto seguente:

  

Parti % sindacate % di voto
Banco Popolare Verona e Novara S.c.r.l. 24,062 40,000
Banca Popolare Emilia Romagna S.c.r.l. 7,431 16,191
Banca Antonveneta S.p.A. 7,226 15,745
Banca Popolare di Sondrio S.c.r.l. 4,253 9,266
Società Reale Mutua di Assicurazioni 6,694 14,586
Banca Popolare di Milano S.c.r.l 1,933 4,212
Totale 51,597 100,000

E. Contenuto del Patto  

Il Comitato Direttivo, in via preventiva, esprime orientamenti circa:

a) i risultati trimestrali, semestrali ed annuali della Società;

b) i programmi strategici della Società;

c) gli argomenti che formeranno oggetto di delibere in assemblea straordinaria;

d) le proposte di:

- nomina, revoca e/o sostituzione del Presidente e dell'Amministratore Delegato, determinazione della durata di tali cariche e dei rispettivi poteri;

-nomina, revoca e/o sostituzione del Direttore Generale, determinazione della eventuale durata, dei poteri e dei termini contrattuali;

e) altri argomenti che dovessero essere concordemente ritenuti di interesse.

In sintesi, il Patto di Stabilità prevede:

(a) un generale impegno a non alienare le azioni (fatta eccezione per i trasferimenti infragruppo e purché ne sia data preventiva comunicazione al Presidente del sindacato). In deroga a tale impegno, le parti possono cedere le azioni sia ad altri Soci che a terzi, purché autorizzate dal Comitato Direttivo in maniera unanime: (i) ai Partecipanti, in misura proporzionale alla partecipazione da questi vincolata al Patto o in misura diversa, previa unanime autorizzazione del Comitato Direttivo e (ii) ai Soci non aderenti al Patto di Stabilità ed a terzi che abbiano ricevuto il preventivo ed unanime gradimento del Comitato Direttivo, ed a condizione che l'acquirente manifesti per iscritto la propria accettazione al Patto;

(b) l'impegno a trasferire preferenzialmente a Partecipanti le azioni non conferite al Patto;

(c) l'istituzione di un sindacato di voto, con correlati impegni di consultazione.

Gli aderenti al Patto, in via sussidiaria rispetto all'approvvigionamento diretto sul mercato da parte della Società, si impegnano a prestare puntuale sostegno finanziario, a condizioni di mercato a Banca Italease. Inoltre è previsto un impegno da parte dei medesimi aderenti al Patto a fare acquisire alla Società contratti di locazione finanziaria tramite la propria rete distributiva nella misura minima del 50% degli sportelli bancari ovvero del 50% dell'operatività di leasing (da calcolarsi sui volumi medi e/o sul numero di contratti annui del relativo gruppo bancario).

F. Deposito delle azioni vincolate al Patto

L'adesione al Patto comporta l'immissione delle azioni vincolate in dossier intestati a ciascun Partecipante e riuniti in un ulteriore dossier denominato "Sindacato Italease".

Tali azioni resteranno depositate per tutta la durata del Sindacato presso la sede sociale di Banca Italease.

G. Controllo

Nessuna delle sei Parti esercita il controllo della Società in virtù della determinazione dei diritti di voto di cui al precedente punto d. e della previsione, di cui allo stesso punto, per cui "Il Comitato delibera con il voto favorevole di tanti membri che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti ai presenti e, comunque, di almeno due Banche Partecipanti".

H. Durata del Patto

Il Patto firmato in data 28 aprile 2005, con decorrenza dal 6 maggio 2005, ha validità per un periodo di tre anni tacitamente rinnovabile di ulteriori periodi di pari durata. Ciascuna delle Parti ha il diritto di recedere dal Sindacato, attraverso comunicazione da inviare con un preavviso di almeno 180 giorni rispetto alla scadenza triennale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Presidente del Sindacato.

I. Tipo di Patto

Il Patto di Stabilità di Banca Italease rientra nelle fattispecie di cui all'art. 122, comma 5, del Testo Unico.

La violazione degli obblighi previsti dal Patto a carico delle parti in merito al trasferimento delle azioni determina il sorgere a carico della parte inadempiente di un risarcimento a titolo di penale in misura pari al 10% del valore patrimoniale delle azioni oggetto del trasferimento e o disposizione. Le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del Patto sono devolute alla competenza di un collegio arbitrale.

L. Deposito del Patto

Il Testo sottoscritto del Patto di Stabilità è stato trasmesso da Banca Italease per competenza alla Filiale di Milano della Banca d'Italia e verrà pubblicato ai sensi di legge.

17 giugno 2005

[BV.1.05.1]


 BANCA ITALEASE S.P.A.

Si rende noto il contenuto del Patto di Stabilità (il "Patto") avente ad oggetto gli impegni di alcuni Soci per assicurare a Banca Italease S.p.A. una conduzione unitaria, basata su di un nucleo proprietario di maggioranza stabile.

A. Società i cui strumenti finanziari sono Oggetto del Patto

Banca Italease S.p.A., con sede sociale in Via Cino Del Duca, 12, Milano ("Banca Italease").

B. Soggetti aderenti al Patto

I partecipanti al Patto (i "Partecipanti") sono riconducibili alle seguenti sei parti contrattuali (le "Parti"):

  1. Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l., con sede in Piazza Nogara, 2, 37121 Verona, CF: 03231270236.
  2. Reale Mutua Assicurazioni, con sede in Via Corte d’Appello, 11, 10122 Torino; C.F.: 00875360018.
  3. Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.c.r.l., con sede in Via San Carlo, 8/20, 41100 Modena; C.F.: 01153230360.
  4. Banca Antonveneta S.p.A., con sede in Piazzetta F. Turati, 2, 35131 Padova; C.F.: 02691680280.
  5. Banca Popolare di Sondrio S.c.r.l., con sede in Piazza Garibaldi, 16, 23100 Sondrio; C.F.: 00053810149.
  6. Banca Popolare di Milano S.c.r.l., con sede in Piazza F. Meda, 4, 20121 Milano; C.F.: 00715120150.

C. Azioni Oggetto del Patto

Oggetto del Patto sono le azioni ordinarie di Banca Italease e i diritti di voto riferibili ad azioni ordinarie di Banca Italease indicati nella tabella che segue (le "Azioni Sindacate").

Attualmente il capitale sociale di Banca Italease è suddiviso in n. 76.242.627 azioni, le azioni sindacate oggetto del Patto sono n. 36.879.721, pari al 48,372% del capitale. In particolare:

Partecipante

N. Azioni

%

Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l.

18.345.402

24,062

Banca Popolare Emilia Romagna S.c.r.l.

5.665.246

7,431

* Banca Antonveneta S.p.A

3.049.706

4,00

Banca Popolare di Sondrio S.c.r.l.

3.242.226

4,252

Società Reale Mutua di Assicurazioni

5.103.438

6,694

Banca Popolare di Milano S.c.r.l.

1.473.703

1,933

*Totale

36.879.721

48,372

* dati oggetto di variazione a seguito dell’accordo modificativo del 27 ottobre 2006

D. Organi del Patto

Gli Organi del Patto sono:

  1. il Presidente del Sindacato;
  2. il Comitato Direttivo del Sindacato.

I suddetti organi sono domiciliati presso la sede sociale di Banca Italease.

Il Presidente è nominato dalle Parti tra i membri del Comitato Direttivo con il voto favorevole di tante di esse che rappresentino almeno il 75% di tutte le azioni. La carica di Presidente ha durata di un anno ed è rinnovabile.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo, dà attuazione alle decisioni assunte da quest’ultimo e rappresenta il Sindacato nei rapporti esterni. Egli inoltre svolge tutte le funzioni attribuitegli dal Patto nonché gli atti resi necessari dalla gestione dello stesso e non riservati al Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo è composto di tanti membri quante sono le Parti; ognuna di esse designa un membro del Comitato. In caso di più partecipanti appartenenti al medesimo Gruppo, non vi potrà essere più di un membro designato per ciascun Gruppo.

Il membro designato rimane in carica per tutta la durata del Sindacato

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno quattro volte all’anno. Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri e che rappresentino comunque più della metà delle azioni sindacate con diritto al voto.

Il Comitato delibera con il voto favorevole di tanti membri che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti ai presenti e, comunque, di almeno due Banche partecipanti.

Relativamente al gradimento ed alle modalità di ingresso di nuovi Partecipanti, il Comitato delibera con il voto unanime di tutti i suoi componenti.

I diritti di voto esercitabili in sede di Comitato Direttivo del Patto prevedono un tetto massimo di voto del 40%, con ripartizione proporzionale tra gli altri Membri delle quote sterilizzate. Attualmente i diritti di voto sono dunque evidenziati nel prospetto seguente:

Partecipante

% sindacate

% di voto

Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l.

24,06

40,00

Banca Popolare Emilia Romagna S.c.r.l.

7,43

18,34

* Banca Antonveneta S.p.A

4,00

9,87

Banca Popolare di Sondrio S.c.r.l.

4,25

10,50

Società Reale Mutua di Assicurazioni.

6,69

16,52

Banca Popolare di Milano S.c.r.l.

1,93

4,77

*Totale

48,37

100,00

* dati oggetto di variazione a seguito dell’ accordo modificativo del 27 ottobre 2006

E. Contenuto del Patto

Il Comitato Direttivo, in via preventiva, esprime orientamenti circa:

  1. i risultati trimestrali, semestrali ed annuali della Società;
  2. i programmi strategici della Società;
  3. gli argomenti che formeranno oggetto di delibere in assemblea straordinaria;
  4. le proposte di:
    - nomina, revoca e/o sostituzione del Presidente e dell’Amministratore Delegato, determinazione della durata di tali cariche e dei rispettivi poteri;
    - nomina, revoca e/o sostituzione del Direttore Generale, determinazione della eventuale durata, dei poteri e dei termini contrattuali;
  5. altri argomenti che dovessero essere concordemente ritenuti di interesse.

In sintesi, il Patto di Stabilità prevede:

  1. un generale impegno a non alienare le azioni (fatta eccezione per i trasferimenti infragruppo e purché ne sia data preventiva comunicazione al Presidente del sindacato). In deroga a tale impegno, le parti possono cedere le azioni sia ad altri Soci che a terzi, purché autorizzate dal Comitato Direttivo in maniera unanime: (i) ai Partecipanti, in misura proporzionale alla partecipazione da questi vincolata al Patto o in misura diversa, previa unanime autorizzazione del Comitato Direttivo e (ii) ai Soci non aderenti al Patto di Stabilità ed a terzi che abbiano ricevuto il preventivo ed unanime gradimento del Comitato Direttivo, ed a condizione che l’acquirente manifesti per iscritto la propria accettazione al Patto;
  2. l’impegno a trasferire preferenzialmente a Partecipanti le azioni non conferite al Patto;
  3. l’istituzione di un sindacato di voto, con correlati impegni di consultazione.

Gli aderenti al Patto, in via sussidiaria rispetto all’approvvigionamento diretto sul mercato da parte della Società, si impegnano a prestare puntuale sostegno finanziario, a condizioni di mercato a Banca Italease. Inoltre è previsto un impegno da parte dei medesimi aderenti al Patto a fare acquisire alla Società contratti di locazione finanziaria tramite la propria rete distributiva nella misura minima del 50% degli sportelli bancari ovvero del 50% dell’operatività di leasing (da calcolarsi sui volumi medi e/o sul numero di contratti annui del relativo gruppo bancario).

F. Deposito delle azioni vincolate al Patto

L’adesione al Patto comporta l’immissione delle azioni vincolate in dossier intestati a ciascun Partecipante e riuniti in un ulteriore dossier denominato "Sindacato Italease". Tali azioni resteranno depositate per tutta la durata del Sindacato presso la sede sociale di Banca Italease.

G. Controllo

Nessuna delle sei Parti esercita il controllo della Società in virtù della determinazione dei diritti di voto di cui al precedente punto d. e della previsione, di cui allo stesso punto, per cui "Il Comitato delibera con il voto favorevole di tanti membri che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti ai presenti e, comunque, di almeno due Banche Partecipanti".

H. Durata del Patto

Il Patto firmato in data 28 aprile 2005, con decorrenza dal 6 maggio 2005, ha validità per un periodo di tre anni tacitamente rinnovabile di ulteriori periodi di pari durata. Ciascuna delle Parti ha il diritto di recedere dal Sindacato, attraverso comunicazione da inviare con un preavviso di almeno 180 giorni rispetto alla scadenza triennale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Presidente del Sindacato.

I. Tipo di Patto

Il Patto di Stabilità di Banca Italease rientra nelle fattispecie di cui all’art. 122, comma 5, del Testo Unico.

La violazione degli obblighi previsti dal Patto a carico delle parti in merito al trasferimento delle azioni determina il sorgere a carico della parte inadempiente di un risarcimento a titolo di penale in misura pari al 10% del valore patrimoniale delle azioni oggetto del trasferimento e o disposizione. Le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in ordine all’interpretazione e all’esecuzione del Patto sono devolute alla competenza di un collegio arbitrale.

L. Deposito del Patto

Il Testo sottoscritto del Patto di Stabilità è stato trasmesso da Banca Italease per competenza alla Filiale di Milano della Banca d’Italia e verrà pubblicato ai sensi di legge.

1 novembre 2006

[BX.1.06.1]


BANCA ITALEASE S.P.A.

Si rende noto il contenuto del Patto di Stabilità (il "Patto") avente ad oggetto gli impegni di alcuni Soci per assicurare a Banca Italease S.p.A. una conduzione unitaria, basata su di un nucleo proprietario di maggioranza stabile.

A. Società i cui strumenti finanziari sono Oggetto del Patto

Banca Italease S.p.A., con sede sociale in Via Cino Del Duca, 12, Milano ("Banca Italease").

B. Soggetti aderenti al Patto

I partecipanti al Patto (i "Partecipanti") sono riconducibili alle seguenti sei parti contrattuali (le "Parti"):

  1. Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l., con sede in Piazza Nogara, 2, 37121 Verona, CF: 03231270236.
  2. Reale Mutua Assicurazioni, con sede in Via Corte d’Appello, 11, 10122 Torino; C.F.: 00875360018.
  3. Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.c.r.l., con sede in Via San Carlo, 8/20, 41100 Modena; C.F.: 01153230360.
  4. Banca Antonveneta S.p.A., con sede in Piazzetta F. Turati, 2, 35131 Padova; C.F.: 02691680280.
  5. Banca Popolare di Sondrio S.c.r.l., con sede in Piazza Garibaldi, 16, 23100 Sondrio; C.F.: 00053810149.
  6. Banca Popolare di Milano S.c.r.l., con sede in Piazza F. Meda, 4, 20121 Milano; C.F.: 00715120150.

C. Azioni Oggetto del Patto

Oggetto del Patto sono le azioni ordinarie di Banca Italease e i diritti di voto riferibili ad azioni ordinarie di Banca Italease indicati nella tabella che segue (le "Azioni Sindacate").

Attualmente il capitale sociale di Banca Italease è suddiviso in n. 83.568.127 azioni, le azioni sindacate oggetto del Patto sono n. 36.879.721, pari al 44,131% del capitale. In particolare:

Partecipante

N. Azioni

%*

Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l.

18.345.402

21,953

Banca Popolare Emilia Romagna S.c.r.l.

5.665.246

6,779

Banca Antonveneta S.p.A

3.049.706

3,649

Banca Popolare di Sondrio S.c.r.l.

3.242.226

3,880

Società Reale Mutua di Assicurazioni

5.103.438

6,107

Banca Popolare di Milano S.c.r.l.

1.473.703

1,763

Totale

36.879.721

44,131

 

* dati aggiornati con l’aumento di capitale sociale a servizio della fusione per incorporazione di Leasimpresa S.p.A. in Banca Italease S.p.A.

D. Organi del Patto

Gli Organi del Patto sono:

  1. il Presidente del Sindacato;
  2. il Comitato Direttivo del Sindacato.

I suddetti organi sono domiciliati presso la sede sociale di Banca Italease.

Il Presidente è nominato dalle Parti tra i membri del Comitato Direttivo con il voto favorevole di tante di esse che rappresentino almeno il 75% di tutte le azioni. La carica di Presidente ha durata di un anno ed è rinnovabile.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo, dà attuazione alle decisioni assunte da quest’ultimo e rappresenta il Sindacato nei rapporti esterni. Egli inoltre svolge tutte le funzioni attribuitegli dal Patto nonché gli atti resi necessari dalla gestione dello stesso e non riservati al Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo è composto di tanti membri quante sono le Parti; ognuna di esse designa un membro del Comitato. In caso di più partecipanti appartenenti al medesimo Gruppo, non vi potrà essere più di un membro designato per ciascun Gruppo.

Il membro designato rimane in carica per tutta la durata del Sindacato

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno quattro volte all’anno. Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri e che rappresentino comunque più della metà delle azioni sindacate con diritto al voto.

Il Comitato delibera con il voto favorevole di tanti membri che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti ai presenti e, comunque, di almeno due Banche partecipanti.

Relativamente al gradimento ed alle modalità di ingresso di nuovi Partecipanti, il Comitato delibera con il voto unanime di tutti i suoi componenti.

I diritti di voto esercitabili in sede di Comitato Direttivo del Patto prevedono un tetto massimo di voto del 40%, con ripartizione proporzionale tra gli altri Membri delle quote sterilizzate. Attualmente i diritti di voto sono dunque evidenziati nel prospetto seguente:

Partecipante

% sindacate*

% di voto

Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l.

21,953

40,00

Banca Popolare Emilia Romagna S.c.r.l.

6,779

18,34

Banca Antonveneta S.p.A

3,649

9,87

Banca Popolare di Sondrio S.c.r.l.

3,880

10,50

Società Reale Mutua di Assicurazioni.

6,107

16,52

Banca Popolare di Milano S.c.r.l.

1,763

4,77

*Totale

44,131

100,00

 

* dati aggiornati con l’aumento di capitale sociale a servizio della fusione per incorporazione di Leasimpresa S.p.A. in Banca Italease S.p.A.

 

E. Contenuto del Patto

Il Comitato Direttivo, in via preventiva, esprime orientamenti circa:

a) i risultati trimestrali, semestrali ed annuali della Società;

b) i programmi strategici della Società;

c) gli argomenti che formeranno oggetto di delibere in assemblea straordinaria;

d) le proposte di:
- nomina, revoca e/o sostituzione del Presidente e dell’Amministratore Delegato, determinazione della durata di tali cariche e dei rispettivi poteri;
- nomina, revoca e/o sostituzione del Direttore Generale, determinazione della eventuale durata, dei poteri e dei termini contrattuali;

e) altri argomenti che dovessero essere concordemente ritenuti di interesse.

In sintesi, il Patto di Stabilità prevede:

  1. un generale impegno a non alienare le azioni (fatta eccezione per i trasferimenti infragruppo e purché ne sia data preventiva comunicazione al Presidente del sindacato). In deroga a tale impegno, le parti possono cedere le azioni sia ad altri Soci che a terzi, purché autorizzate dal Comitato Direttivo in maniera unanime: (i) ai Partecipanti, in misura proporzionale alla partecipazione da questi vincolata al Patto o in misura diversa, previa unanime autorizzazione del Comitato Direttivo e (ii) ai Soci non aderenti al Patto di Stabilità ed a terzi che abbiano ricevuto il preventivo ed unanime gradimento del Comitato Direttivo, ed a condizione che l’acquirente manifesti per iscritto la propria accettazione al Patto;
  2. l’impegno a trasferire preferenzialmente a Partecipanti le azioni non conferite al Patto;
  3. l’istituzione di un sindacato di voto, con correlati impegni di consultazione.

Gli aderenti al Patto, in via sussidiaria rispetto all’approvvigionamento diretto sul mercato da parte della Società, si impegnano a prestare puntuale sostegno finanziario, a condizioni di mercato a Banca Italease. Inoltre è previsto un impegno da parte dei medesimi aderenti al Patto a fare acquisire alla Società contratti di locazione finanziaria tramite la propria rete distributiva nella misura minima del 50% degli sportelli bancari ovvero del 50% dell’operatività di leasing (da calcolarsi sui volumi medi e/o sul numero di contratti annui del relativo gruppo bancario).

F. Deposito delle azioni vincolate al Patto

L’adesione al Patto comporta l’immissione delle azioni vincolate in dossier intestati a ciascun Partecipante e riuniti in un ulteriore dossier denominato "Sindacato Italease". Tali azioni resteranno depositate per tutta la durata del Sindacato presso la sede sociale di Banca Italease.

G. Controllo

Nessuna delle sei Parti esercita il controllo della Società in virtù della determinazione dei diritti di voto di cui al precedente punto d. e della previsione, di cui allo stesso punto, per cui "Il Comitato delibera con il voto favorevole di tanti membri che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti ai presenti e, comunque, di almeno due Banche Partecipanti".

H. Durata del Patto

Il Patto firmato in data 28 aprile 2005, con decorrenza dal 6 maggio 2005, ha validità per un periodo di tre anni tacitamente rinnovabile di ulteriori periodi di pari durata. Ciascuna delle Parti ha il diritto di recedere dal Sindacato, attraverso comunicazione da inviare con un preavviso di almeno 180 giorni rispetto alla scadenza triennale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Presidente del Sindacato.

I. Tipo di Patto

Il Patto di Stabilità di Banca Italease rientra nelle fattispecie di cui all’art. 122, comma 5, del Testo Unico.

La violazione degli obblighi previsti dal Patto a carico delle parti in merito al trasferimento delle azioni determina il sorgere a carico della parte inadempiente di un risarcimento a titolo di penale in misura pari al 10% del valore patrimoniale delle azioni oggetto del trasferimento e o disposizione. Le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in ordine all’interpretazione e all’esecuzione del Patto sono devolute alla competenza di un collegio arbitrale.

L. Deposito del Patto

Il Testo sottoscritto del Patto di Stabilità è stato trasmesso da Banca Italease per competenza alla Filiale di Milano della Banca d’Italia e verrà pubblicato ai sensi di legge.

4 gennaio 2007

[BX.1.07.1]


 BANCA ITALEASE S.P.A.

Si rende noto il contenuto del Patto di Stabilità (il "Patto") avente ad oggetto gli impegni di alcuni Soci per assicurare a Banca Italease S.p.A. una conduzione unitaria, basata su di un nucleo proprietario di maggioranza stabile.

A. Società i cui strumenti finanziari sono Oggetto del Patto

Banca Italease S.p.A., con sede sociale in Via Cino Del Duca, 12, Milano ("Banca Italease").

B. Soggetti aderenti al Patto

I partecipanti al Patto (i "Partecipanti") sono riconducibili alle seguenti sei parti contrattuali (le "Parti"):

  1. Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l., con sede in Piazza Nogara, 2, 37121 Verona, CF: 03231270236. (**)
  2. Reale Mutua Assicurazioni, con sede in Via Corte d’Appello, 11, 10122 Torino; C.F.: 00875360018.
  3. Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.c.r.l., con sede in Via San Carlo, 8/20, 41100 Modena; C.F.: 01153230360.
  4. Banca Antonveneta S.p.A., con sede in Piazzetta F. Turati, 2, 35131 Padova; C.F.: 02691680280.
  5. Banca Popolare di Sondrio S.c.r.l., con sede in Piazza Garibaldi, 16, 23100 Sondrio; C.F.: 00053810149.
  6. Banca Popolare di Milano S.c.r.l., con sede in Piazza F. Meda, 4, 20121 Milano; C.F.: 00715120150.

C. Azioni Oggetto del Patto

Oggetto del Patto sono le azioni ordinarie di Banca Italease e i diritti di voto riferibili ad azioni ordinarie di Banca Italease indicati nella tabella che segue (le "Azioni Sindacate").

Attualmente il capitale sociale di Banca Italease è suddiviso in n. 91.526.491 azioni, le azioni sindacate oggetto del Patto sono n. 36.879.721, pari al 40,29% del capitale. In particolare:

Partecipante

N. Azioni

%*

Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l. (**)

18.345.402

20,04

Banca Popolare Emilia Romagna S.c.r.l.

5.665.246

6,19

Banca Antonveneta S.p.A

3.049.706

3,33

Banca Popolare di Sondrio S.c.r.l.

3.242.226

3,54

Società Reale Mutua di Assicurazioni

5.103.438

5,58

Banca Popolare di Milano S.c.r.l.

1.473.703

1,61

Totale

36.879.721

40,29



* dati aggiornati a seguito dell’aumento di capitale sociale

D. Organi del Patto

Gli Organi del Patto sono:

  1. il Presidente del Sindacato;
  2. il Comitato Direttivo del Sindacato.

I suddetti organi sono domiciliati presso la sede sociale di Banca Italease.

Il Presidente è nominato dalle Parti tra i membri del Comitato Direttivo con il voto favorevole di tante di esse che rappresentino almeno il 75% di tutte le azioni. La carica di Presidente ha durata di un anno ed è rinnovabile.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo, dà attuazione alle decisioni assunte da quest’ultimo e rappresenta il Sindacato nei rapporti esterni. Egli inoltre svolge tutte le funzioni attribuitegli dal Patto nonché gli atti resi necessari dalla gestione dello stesso e non riservati al Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo è composto di tanti membri quante sono le Parti; ognuna di esse designa un membro del Comitato. In caso di più partecipanti appartenenti al medesimo Gruppo, non vi potrà essere più di un membro designato per ciascun Gruppo.

Il membro designato rimane in carica per tutta la durata del Sindacato

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno quattro volte all’anno. Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri e che rappresentino comunque più della metà delle azioni sindacate con diritto al voto.

Il Comitato delibera con il voto favorevole di tanti membri che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti ai presenti e, comunque, di almeno due Banche partecipanti.

Relativamente al gradimento ed alle modalità di ingresso di nuovi Partecipanti, il Comitato delibera con il voto unanime di tutti i suoi componenti.

I diritti di voto esercitabili in sede di Comitato Direttivo del Patto prevedono un tetto massimo di voto del 40%, con ripartizione proporzionale tra gli altri Membri delle quote sterilizzate. Attualmente i diritti di voto sono dunque evidenziati nel prospetto seguente:

Partecipante

% sindacate*

% di voto

Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l. (**)

20,04

40,00

Banca Popolare Emilia Romagna S.c.r.l.

6,19

18,34

Banca Antonveneta S.p.A

3,33

9,87

Banca Popolare di Sondrio S.c.r.l.

3,54

10,50

Società Reale Mutua di Assicurazioni.

5,58

16,52

Banca Popolare di Milano S.c.r.l.

1,61

4,77

*Totale

40,29

100,00



* dati aggiornati a seguito dell’aumento di capitale sociale

E. Contenuto del Patto

Il Comitato Direttivo, in via preventiva, esprime orientamenti circa:

a. i risultati trimestrali, semestrali ed annuali della Società;

b. i programmi strategici della Società;

c. gli argomenti che formeranno oggetto di delibere in assemblea straordinaria;

d. e proposte di:

- nomina, revoca e/o sostituzione del Presidente e dell’Amministratore Delegato, determinazione della durata di tali cariche e dei rispettivi poteri;

- nomina, revoca e/o sostituzione del Direttore Generale, determinazione della eventuale durata, dei poteri e dei termini contrattuali;

e. altri argomenti che dovessero essere concordemente ritenuti di interesse.

In sintesi, il Patto di Stabilità prevede:

  1. un generale impegno a non alienare le azioni (fatta eccezione per i trasferimenti infragruppo e purché ne sia data preventiva comunicazione al Presidente del sindacato). In deroga a tale impegno, le parti possono cedere le azioni sia ad altri Soci che a terzi, purché autorizzate dal Comitato Direttivo in maniera unanime: (i) ai Partecipanti, in misura proporzionale alla partecipazione da questi vincolata al Patto o in misura diversa, previa unanime autorizzazione del Comitato Direttivo e (ii) ai Soci non aderenti al Patto di Stabilità ed a terzi che abbiano ricevuto il preventivo ed unanime gradimento del Comitato Direttivo, ed a condizione che l’acquirente manifesti per iscritto la propria accettazione al Patto;
  2. l’impegno a trasferire preferenzialmente a Partecipanti le azioni non conferite al Patto;
  3. l’istituzione di un sindacato di voto, con correlati impegni di consultazione.

 

Gli aderenti al Patto, in via sussidiaria rispetto all’approvvigionamento diretto sul mercato da parte della Società, si impegnano a prestare puntuale sostegno finanziario, a condizioni di mercato a Banca Italease. Inoltre è previsto un impegno da parte dei medesimi aderenti al Patto a fare acquisire alla Società contratti di locazione finanziaria tramite la propria rete distributiva nella misura minima del 50% degli sportelli bancari ovvero del 50% dell’operatività di leasing (da calcolarsi sui volumi medi e/o sul numero di contratti annui del relativo gruppo bancario).

F. Deposito delle azioni vincolate al Patto

L’adesione al Patto comporta l’immissione delle azioni vincolate in dossier intestati a ciascun Partecipante e riuniti in un ulteriore dossier denominato "Sindacato Italease". Tali azioni resteranno depositate per tutta la durata del Sindacato presso la sede sociale di Banca Italease.

G. Controllo

Nessuna delle sei Parti esercita il controllo della Società in virtù della determinazione dei diritti di voto di cui al precedente punto d. e della previsione, di cui allo stesso punto, per cui "Il Comitato delibera con il voto favorevole di tanti membri che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti ai presenti e, comunque, di almeno due Banche Partecipanti".

H. Durata del Patto

Il Patto firmato in data 28 aprile 2005, con decorrenza dal 6 maggio 2005, ha validità per un periodo di tre anni tacitamente rinnovabile di ulteriori periodi di pari durata. Ciascuna delle Parti ha il diritto di recedere dal Sindacato, attraverso comunicazione da inviare con un preavviso di almeno 180 giorni rispetto alla scadenza triennale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Presidente del Sindacato.

I. Tipo di Patto

Il Patto di Stabilità di Banca Italease rientra nelle fattispecie di cui all’art. 122, comma 5, del Testo Unico.

La violazione degli obblighi previsti dal Patto a carico delle parti in merito al trasferimento delle azioni determina il sorgere a carico della parte inadempiente di un risarcimento a titolo di penale in misura pari al 10% del valore patrimoniale delle azioni oggetto del trasferimento e o disposizione. Le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in ordine all’interpretazione e all’esecuzione del Patto sono devolute alla competenza di un collegio arbitrale.

L. Deposito del Patto

Il Testo sottoscritto del Patto di Stabilità è stato trasmesso da Banca Italease per competenza alla Filiale di Milano della Banca d’Italia e verrà pubblicato ai sensi di legge.

2 marzo 2007

(**) A seguito della fusione per unione intervenuta, con efficacia dal 1° luglio 2007, tra il Banco Popolare di Verona e Novara s.c.r.l. e la Banca Popolare Italiana soc. coop., è nato il nuovo soggetto "BANCO POPOLARE Società cooperativa", che pertanto da tale data, è subentrato al Banco Popolare di Verona e Novara s.c.r.l., a norma dell'art. 2504 bis c.c., quale soggetto aderente al Patto di stabilità sottoscritto con i soci di Banca Italease SpA.

[BX.1.07.2]

Con pubblicazione avvenuta in data 2 ottobre 2007 è stato reso noto che Banca Antonveneta ha esercitato il proprio diritto di recesso dal patto.


BANCA ITALEASE S.P.A.

Si rende noto il contenuto del Patto di Stabilità (il "Patto") avente ad oggetto gli impegni di alcuni Soci per assicurare a Banca Italease S.p.A. una conduzione unitaria, basata su di un nucleo proprietario di maggioranza stabile.

A. Società i cui strumenti finanziari sono Oggetto del Patto

Banca Italease S.p.A., con sede sociale in Via Cino Del Duca, 12, Milano ("Banca Italease").

B. Soggetti aderenti al Patto

I partecipanti al Patto (i "Partecipanti") sono riconducibili alle seguenti sei parti contrattuali (le "Parti"):

  1. Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l., con sede in Piazza Nogara, 2, 37121 Verona, CF: 03231270236. (**)
  2. Reale Mutua Assicurazioni, con sede in Via Corte d’Appello, 11, 10122 Torino; C.F.: 00875360018.
  3. Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.c.r.l., con sede in Via San Carlo, 8/20, 41100 Modena; C.F.: 01153230360.
  4. Banca Antonveneta S.p.A., con sede in Piazzetta F. Turati, 2, 35131 Padova; C.F.: 02691680280. (***)
  5. Banca Popolare di Sondrio S.c.r.l., con sede in Piazza Garibaldi, 16, 23100 Sondrio; C.F.: 00053810149.
  6. Banca Popolare di Milano S.c.r.l., con sede in Piazza F. Meda, 4, 20121 Milano; C.F.: 00715120150.

C. Azioni Oggetto del Patto

Oggetto del Patto sono le azioni ordinarie di Banca Italease e i diritti di voto riferibili ad azioni ordinarie di Banca Italease indicati nella tabella che segue (le "Azioni Sindacate").

Attualmente il capitale sociale di Banca Italease è suddiviso in n. 91.526.491 azioni, le azioni sindacate oggetto del Patto sono n. 36.879.721, pari al 40,29% del capitale. In particolare:

Partecipante

N. Azioni

%*

Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l. (**)

18.345.402

20,04

Banca Popolare Emilia Romagna S.c.r.l.

5.665.246

6,19

Banca Antonveneta S.p.A (***)

3.049.706

3,33

Banca Popolare di Sondrio S.c.r.l.

3.242.226

3,54

Società Reale Mutua di Assicurazioni

5.103.438

5,58

Banca Popolare di Milano S.c.r.l.

1.473.703

1,61

Totale

36.879.721

40,29

 

* dati aggiornati a seguito dell’aumento di capitale sociale

(**) A seguito della fusione per unione intervenuta, con efficacia dal 1° luglio 2007, tra il Banco Popolare di Verona e Novara s.c.r.l. e la Banca Popolare Italiana soc. coop., è nato il nuovo soggetto "BANCO POPOLARE Società cooperativa", che pertanto da tale data, è subentrato al Banco Popolare di Verona e Novara s.c.r.l., a norma dell'art. 2504 bis c.c., quale soggetto aderente al Patto di stabilità sottoscritto con i soci di Banca Italease SpA.

(***) In data 11 ottobre 2007 Banca Antonveneta S.p.A. ha esercitato il diritto di recesso dal Patto, con effetto dal 28 aprile 2008.

D. Organi del Patto

Gli Organi del Patto sono:

  1. il Presidente del Sindacato;
  2. il Comitato Direttivo del Sindacato.

I suddetti organi sono domiciliati presso la sede sociale di Banca Italease.

Il Presidente è nominato dalle Parti tra i membri del Comitato Direttivo con il voto favorevole di tante di esse che rappresentino almeno il 75% di tutte le azioni. La carica di Presidente ha durata di un anno ed è rinnovabile.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo, dà attuazione alle decisioni assunte da quest’ultimo e rappresenta il Sindacato nei rapporti esterni. Egli inoltre svolge tutte le funzioni attribuitegli dal Patto nonché gli atti resi necessari dalla gestione dello stesso e non riservati al Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo è composto di tanti membri quante sono le Parti; ognuna di esse designa un membro del Comitato. In caso di più partecipanti appartenenti al medesimo Gruppo, non vi potrà essere più di un membro designato per ciascun Gruppo.

Il membro designato rimane in carica per tutta la durata del Sindacato

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno quattro volte all’anno. Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri e che rappresentino comunque più della metà delle azioni sindacate con diritto al voto.

Il Comitato delibera con il voto favorevole di tanti membri che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti ai presenti e, comunque, di almeno due Banche partecipanti.

Relativamente al gradimento ed alle modalità di ingresso di nuovi Partecipanti, il Comitato delibera con il voto unanime di tutti i suoi componenti.

I diritti di voto esercitabili in sede di Comitato Direttivo del Patto prevedono un tetto massimo di voto del 40%, con ripartizione proporzionale tra gli altri Membri delle quote sterilizzate. Attualmente i diritti di voto sono dunque evidenziati nel prospetto seguente:

 

Partecipante

% sindacate*

% di voto

Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l. (**)

20,04

40,00

Banca Popolare Emilia Romagna S.c.r.l.

6,19

18,34

Banca Antonveneta S.p.A (***)

3,33

9,87

Banca Popolare di Sondrio S.c.r.l.

3,54

10,50

Società Reale Mutua di Assicurazioni.

5,58

16,52

Banca Popolare di Milano S.c.r.l.

1,61

4,77

*Totale

40,29

100,00

 

* dati aggiornati a seguito dell’aumento di capitale sociale

(**) A seguito della fusione per unione intervenuta, con efficacia dal 1° luglio 2007, tra il Banco Popolare di Verona e Novara s.c.r.l. e la Banca Popolare Italiana soc. coop., è nato il nuovo soggetto "BANCO POPOLARE Società cooperativa", che pertanto da tale data, è subentrato al Banco Popolare di Verona e Novara s.c.r.l., a norma dell'art. 2504 bis c.c., quale soggetto aderente al Patto di stabilità sottoscritto con i soci di Banca Italease SpA.

(***) In data 11 ottobre 2007 Banca Antonveneta S.p.A. ha esercitato il diritto di recesso dal Patto, con effetto dal 28 aprile 2008.

 

E. Contenuto del Patto

Il Comitato Direttivo, in via preventiva, esprime orientamenti circa:

a. i risultati trimestrali, semestrali ed annuali della Società;

b. i programmi strategici della Società;

c. gli argomenti che formeranno oggetto di delibere in assemblea straordinaria;

d. e proposte di:

- nomina, revoca e/o sostituzione del Presidente e dell’Amministratore Delegato, determinazione della durata di tali cariche e dei rispettivi poteri;

- nomina, revoca e/o sostituzione del Direttore Generale, determinazione della eventuale durata, dei poteri e dei termini contrattuali;

e. altri argomenti che dovessero essere concordemente ritenuti di interesse.

In sintesi, il Patto di Stabilità prevede:

  1. un generale impegno a non alienare le azioni (fatta eccezione per i trasferimenti infragruppo e purché ne sia data preventiva comunicazione al Presidente del sindacato). In deroga a tale impegno, le parti possono cedere le azioni sia ad altri Soci che a terzi, purché autorizzate dal Comitato Direttivo in maniera unanime: (i) ai Partecipanti, in misura proporzionale alla partecipazione da questi vincolata al Patto o in misura diversa, previa unanime autorizzazione del Comitato Direttivo e (ii) ai Soci non aderenti al Patto di Stabilità ed a terzi che abbiano ricevuto il preventivo ed unanime gradimento del Comitato Direttivo, ed a condizione che l’acquirente manifesti per iscritto la propria accettazione al Patto;
  2. l’impegno a trasferire preferenzialmente a Partecipanti le azioni non conferite al Patto;
  3. l’istituzione di un sindacato di voto, con correlati impegni di consultazione.

Gli aderenti al Patto, in via sussidiaria rispetto all’approvvigionamento diretto sul mercato da parte della Società, si impegnano a prestare puntuale sostegno finanziario, a condizioni di mercato a Banca Italease. Inoltre è previsto un impegno da parte dei medesimi aderenti al Patto a fare acquisire alla Società contratti di locazione finanziaria tramite la propria rete distributiva nella misura minima del 50% degli sportelli bancari ovvero del 50% dell’operatività di leasing (da calcolarsi sui volumi medi e/o sul numero di contratti annui del relativo gruppo bancario).

F. Deposito delle azioni vincolate al Patto

L’adesione al Patto comporta l’immissione delle azioni vincolate in dossier intestati a ciascun Partecipante e riuniti in un ulteriore dossier denominato "Sindacato Italease". Tali azioni resteranno depositate per tutta la durata del Sindacato presso la sede sociale di Banca Italease.

G. Controllo

Nessuna delle sei Parti esercita il controllo della Società in virtù della determinazione dei diritti di voto di cui al precedente punto d. e della previsione, di cui allo stesso punto, per cui "Il Comitato delibera con il voto favorevole di tanti membri che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti ai presenti e, comunque, di almeno due Banche Partecipanti".

H. Durata del Patto

Il Patto firmato in data 28 aprile 2005, con decorrenza dal 6 maggio 2005, ha validità per un periodo di tre anni tacitamente rinnovabile di ulteriori periodi di pari durata. Ciascuna delle Parti ha il diritto di recedere dal Sindacato, attraverso comunicazione da inviare con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza triennale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Presidente del Sindacato.

I. Tipo di Patto

Il Patto di Stabilità di Banca Italease rientra nelle fattispecie di cui all’art. 122, comma 5, del Testo Unico.

La violazione degli obblighi previsti dal Patto a carico delle parti in merito al trasferimento delle azioni determina il sorgere a carico della parte inadempiente di un risarcimento a titolo di penale in misura pari al 10% del valore patrimoniale delle azioni oggetto del trasferimento e o disposizione. Le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in ordine all’interpretazione e all’esecuzione del Patto sono devolute alla competenza di un collegio arbitrale.

L. Deposito del Patto

Il Testo sottoscritto del Patto di Stabilità è stato trasmesso da Banca Italease per competenza alla Filiale di Milano della Banca d’Italia e verrà pubblicato ai sensi di legge.

17 novembre 2007

[BX.1.07.3]


BANCA ITALEASE S.P.A.

Si rende noto il contenuto del Patto di Stabilità (il "Patto") avente ad oggetto gli impegni di alcuni Soci per assicurare a Banca Italease S.p.A. una conduzione unitaria, basata su di un nucleo proprietario di maggioranza stabile.

A. Società i cui strumenti finanziari sono Oggetto del Patto

Banca Italease S.p.A., con sede sociale in Via Cino Del Duca, 12, Milano ("Banca Italease").

B. Soggetti aderenti al Patto

I partecipanti al Patto (i "Partecipanti") sono riconducibili alle seguenti sei parti contrattuali (le "Parti"):

1. Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l., con sede in Piazza Nogara, 2, 37121 Verona, CF: 03231270236. (**)

2. Reale Mutua Assicurazioni, con sede in Via Corte d’Appello, 11, 10122 Torino; C.F.: 00875360018.

3. Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.c.r.l., con sede in Via San Carlo, 8/20, 41100 Modena; C.F.: 01153230360.

4. Banca Antonveneta S.p.A., con sede in Piazzetta F. Turati, 2, 35131 Padova; C.F.: 02691680280. (***)

5. Banca Popolare di Sondrio S.c.r.l., con sede in Piazza Garibaldi, 16, 23100 Sondrio; C.F.: 00053810149.

6. Banca Popolare di Milano S.c.r.l., con sede in Piazza F. Meda, 4, 20121 Milano; C.F.: 00715120150.

C. Azioni Oggetto del Patto

Oggetto del Patto sono le azioni ordinarie di Banca Italease e i diritti di voto riferibili ad azioni ordinarie di Banca Italease indicati nella tabella che segue (le "Azioni Sindacate").

Attualmente il capitale sociale di Banca Italease è suddiviso in n. 168.404.278 azioni, le azioni sindacate oggetto del Patto sono n. 65.296.900, pari al 38,77% del capitale. In particolare:

Partecipante

N. Azioni(****)

%(*)

Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l. (**)

33.755.538

20,04

Banca Popolare Emilia Romagna S.c.r.l.

10.424.035

6,19

Banca Antonveneta S.p.A. (***)

3.049.706

1,81

Banca Popolare di Sondrio S.c.r.l.

5.965.695

3,54

Società Reale Mutua di Assicurazioni

9.390.315

5,58

Banca Popolare di Milano S.c.r.l.

2.711.611

1,61

Totale

65.296.900

38,77

 

(*) dati aggiornati a seguito dell’aumento di capitale sociale

(**) A seguito della fusione per unione intervenuta, con efficacia dal 1° luglio 2007, tra il Banco Popolare di Verona e Novara s.c.r.l. e la Banca Popolare Italiana soc. coop., è nato il nuovo soggetto "BANCO POPOLARE Società cooperativa", che pertanto da tale data, è subentrato al Banco Popolare di Verona e Novara s.c.r.l., a norma dell'art. 2504 bis c.c., quale soggetto aderente al Patto di stabilità sottoscritto con i soci di Banca Italease SpA.

(***) In data 11 ottobre 2007 Banca Antonveneta S.p.A. ha esercitato il diritto di recesso dal Patto, con effetto dal 28 aprile 2008.

(****) Dati aggiornati a seguito del conferimento al Patto delle nuove azioni sottoscritte nell’ambito dell’aumento di capitale.

D. Organi del Patto

Gli Organi del Patto sono:

a. il Presidente del Sindacato;

b. il Comitato Direttivo del Sindacato.

I suddetti organi sono domiciliati presso la sede sociale di Banca Italease.

Il Presidente è nominato dalle Parti tra i membri del Comitato Direttivo con il voto favorevole di tante di esse che rappresentino almeno il 75% di tutte le azioni. La carica di Presidente ha durata di un anno ed è rinnovabile.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo, dà attuazione alle decisioni assunte da quest’ultimo e rappresenta il Sindacato nei rapporti esterni. Egli inoltre svolge tutte le funzioni attribuitegli dal Patto nonché gli atti resi necessari dalla gestione dello stesso e non riservati al Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo è composto di tanti membri quante sono le Parti; ognuna di esse designa un membro del Comitato. In caso di più partecipanti appartenenti al medesimo Gruppo, non vi potrà essere più di un membro designato per ciascun Gruppo.

Il membro designato rimane in carica per tutta la durata del Sindacato

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno quattro volte all’anno. Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri e che rappresentino comunque più della metà delle azioni sindacate con diritto al voto.

Il Comitato delibera con il voto favorevole di tanti membri che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti ai presenti e, comunque, di almeno due Banche partecipanti.

Relativamente al gradimento ed alle modalità di ingresso di nuovi Partecipanti, il Comitato delibera con il voto unanime di tutti i suoi componenti.

I diritti di voto esercitabili in sede di Comitato Direttivo del Patto prevedono un tetto massimo di voto del 40%, con ripartizione proporzionale tra gli altri Membri delle quote sterilizzate. Attualmente i diritti di voto sono dunque evidenziati nel prospetto seguente:

Partecipante

% sindacate(*)

% di voto

Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l. (**)

20,04

40,00

Banca Popolare Emilia Romagna S.c.r.l.

6,19

19,83

Banca Antonveneta S.p.A. (***)

1,81

5,80

Banca Popolare di Sondrio S.c.r.l.

3,54

11,35

Società Reale Mutua di Assicurazioni

5,58

17,86

Banca Popolare di Milano S.c.r.l.

1,61

5,16

Totale

38,77

100,00

 

(*) dati aggiornati a seguito dell’aumento di capitale sociale

(**) A seguito della fusione per unione intervenuta, con efficacia dal 1° luglio 2007, tra il Banco Popolare di Verona e Novara s.c.r.l. e la Banca Popolare Italiana soc. coop., è nato il nuovo soggetto "BANCO POPOLARE Società cooperativa", che pertanto da tale data, è subentrato al Banco Popolare di Verona e Novara s.c.r.l., a norma dell'art. 2504 bis c.c., quale soggetto aderente al Patto di stabilità sottoscritto con i soci di Banca Italease SpA.

(***) In data 11 ottobre 2007 Banca Antonveneta S.p.A. ha esercitato il diritto di recesso dal Patto, con effetto dal 28 aprile 2008.

E. Contenuto del Patto

Il Comitato Direttivo, in via preventiva, esprime orientamenti circa:

a. i risultati trimestrali, semestrali ed annuali della Società;

b. i programmi strategici della Società;

c. gli argomenti che formeranno oggetto di delibere in assemblea straordinaria;

d. e proposte di:

- nomina, revoca e/o sostituzione del Presidente e dell’Amministratore Delegato, determinazione della durata di tali cariche e dei rispettivi poteri;

- nomina, revoca e/o sostituzione del Direttore Generale, determinazione della eventuale durata, dei poteri e dei termini contrattuali;

e. altri argomenti che dovessero essere concordemente ritenuti di interesse.

In sintesi, il Patto di Stabilità prevede:

a. un generale impegno a non alienare le azioni (fatta eccezione per i trasferimenti infragruppo e purché ne sia data preventiva comunicazione al Presidente del sindacato). In deroga a tale impegno, le parti possono cedere le azioni sia ad altri Soci che a terzi, purché autorizzate dal Comitato Direttivo in maniera unanime: (i) ai Partecipanti, in misura proporzionale alla partecipazione da questi vincolata al Patto o in misura diversa, previa unanime autorizzazione del Comitato Direttivo e (ii) ai Soci non aderenti al Patto di Stabilità ed a terzi che abbiano ricevuto il preventivo ed unanime gradimento del Comitato Direttivo, ed a condizione che l’acquirente manifesti per iscritto la propria accettazione al Patto;

b. l’impegno a trasferire preferenzialmente a Partecipanti le azioni non conferite al Patto;

c. l’istituzione di un sindacato di voto, con correlati impegni di consultazione.

Gli aderenti al Patto, in via sussidiaria rispetto all’approvvigionamento diretto sul mercato da parte della Società, si impegnano a prestare puntuale sostegno finanziario, a condizioni di mercato a Banca Italease. Inoltre è previsto un impegno da parte dei medesimi aderenti al Patto a fare acquisire alla Società contratti di locazione finanziaria tramite la propria rete distributiva nella misura minima del 50% degli sportelli bancari ovvero del 50% dell’operatività di leasing (da calcolarsi sui volumi medi e/o sul numero di contratti annui del relativo gruppo bancario).

F. Deposito delle azioni vincolate al Patto

L’adesione al Patto comporta l’immissione delle azioni vincolate in dossier intestati a ciascun Partecipante e riuniti in un ulteriore dossier denominato "Sindacato Italease". Tali azioni resteranno depositate per tutta la durata del Sindacato presso la sede sociale di Banca Italease.

G. Controllo

Nessuna delle sei Parti esercita il controllo della Società in virtù della determinazione dei diritti di voto di cui al precedente punto d. e della previsione, di cui allo stesso punto, per cui "Il Comitato delibera con il voto favorevole di tanti membri che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti ai presenti e, comunque, di almeno due Banche Partecipanti".

H. Durata del Patto

Il Patto firmato in data 28 aprile 2005, con decorrenza dal 6 maggio 2005, ha validità per un periodo di tre anni tacitamente rinnovabile di ulteriori periodi di pari durata. Ciascuna delle Parti ha il diritto di recedere dal Sindacato, attraverso comunicazione da inviare con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza triennale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Presidente del Sindacato.

I. Tipo di Patto

Il Patto di Stabilità di Banca Italease rientra nelle fattispecie di cui all’art. 122, comma 5, del Testo Unico.

La violazione degli obblighi previsti dal Patto a carico delle parti in merito al trasferimento delle azioni determina il sorgere a carico della parte inadempiente di un risarcimento a titolo di penale in misura pari al 10% del valore patrimoniale delle azioni oggetto del trasferimento e o disposizione. Le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in ordine all’interpretazione e all’esecuzione del Patto sono devolute alla competenza di un collegio arbitrale.

L. Deposito del Patto

Il Testo sottoscritto del Patto di Stabilità è stato trasmesso da Banca Italease per competenza alla Filiale di Milano della Banca d’Italia e verrà pubblicato ai sensi di legge.

28 dicembre 2007

[BX.1.07.4]

PATTO SCIOLTO ANTICIPATAMENTE IN DATA 28 FEBBRAIO 2008. PUBBLICAZIONE AVVENUTA IN DATA 5 MARZO 2008.


BANCA ITALEASE S.P.A.

Si rende noto il contenuto del Patto Parasociale (il "Patto") avente ad oggetto l’impegno di alcuni Soci a confermare, per la durata indicata alla lettera I), il loro ruolo di azionisti stabili, assicurando un nucleo proprietario di riferimento a Banca Italease S.p.A.

A. Società i cui strumenti finanziari sono Oggetto del Patto

Banca Italease S.p.A., con sede legale in Via Cino Del Duca, 12, Milano ("Banca Italease"), capitale sociale pari ad Euro 868.966.074,48 rappresentato da n. 168.404.278 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5,16 cadauna, CF: 00846180156.

B. Nuovo Patto Parasociale e contestuale scioglimento del Patto di Stabilità del 28 aprile 2005

In data 28 febbraio 2008 è stato sottoscritto un Patto avente ad oggetto azioni ordinarie di Banca Italease, che sostanzialmente conferma e rinnova le intese di cui al precedente Patto di Stabilità, sottoscritto in data 28 aprile 2005. Il precedente Patto, a decorrere dal 28 febbraio 2008, è stato sciolto.

C. Soggetti aderenti al Patto

I partecipanti al Patto sono riconducibili alle seguenti parti contrattuali (le "Parti"):

1. Banco Popolare Società Cooperativa, con sede legale in Piazza Nogara 2, 37121 Verona, CF: 03700430238;

2. Banca Popolare dell’Emilia Romagna Società Cooperativa, con sede legale in Via San Carlo 8/20, 41100 Modena, C.F.: 01153230360;

3. Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni, con sede legale in Piazza Garibaldi 16, 23100 Sondrio, C.F.: 00053810149;

4. Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede legale in Via Corte d’Appello 11, 10122 Torino, C.F.: 00875360018;

5. Banca Popolare di Milano Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, con sede legale in Piazza F. Meda 4, 20121 Milano, C.F.: 00715120150.

D. Azioni Oggetto del Patto

Oggetto del Patto sono le azioni ordinarie di Banca Italease e i diritti di voto riferibili ad azioni ordinarie di Banca Italease indicati nella tabella che segue (le "Azioni Sindacate").

Le Azioni Sindacate oggetto del Patto sono n. 62.247.194, pari al 36,96% del capitale sociale. In particolare:

Parti

N. Azioni

% sul Capitale sociale

Banco Popolare Società Cooperativa

33.755.538

20,04

Banca Popolare dell’Emilia Romagna Società Cooperativa

10.424.035

6,19

Società Reale Mutua di Assicurazioni

9.390.315

5,58

Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni

5.965.695

3,54

Banca Popolare di Milano Società Cooperativa a Responsabilità Limitata

2.711.611

1,61

Totale

62.247.194

36,96


E. Organi del Patto

Gli Organi del Patto sono:

a. il Presidente del Sindacato;

b. il Comitato Direttivo del Sindacato.

I suddetti organi sono domiciliati presso la sede sociale di Banca Italease.

Il Presidente è nominato dalle Parti tra i membri del Comitato Direttivo con il voto favorevole di tanti di essi che rappresentino almeno il 75% di tutte le Azioni Sindacate. La carica di Presidente ha durata di un anno ed è rinnovabile.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo, dà attuazione alle decisioni assunte da quest’ultimo e rappresenta il Sindacato nei rapporti esterni. Egli inoltre svolge tutte le funzioni allo stesso attribuite dal Patto nonché gli atti resi necessari dalla gestione dello stesso e non riservati al Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo è composto di tanti membri quante sono le Parti; ognuna di esse designa un membro del Comitato. In caso di più Parti appartenenti al medesimo Gruppo, non vi potrà essere più di un membro designato per ciascun Gruppo.

Il membro designato rimane in carica per tutta la durata del Sindacato.

Il Comitato Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente del Sindacato, o quando ne faccia domanda scritta anche uno solo dei suoi membri con indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno. Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri e che rappresentino comunque più della metà delle azioni sindacate con diritto al voto.

Il Comitato delibera con il voto favorevole di tanti membri che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti ai presenti e, comunque, di almeno due Parti, fatta eccezione per le decisioni attinenti al trasferimento di azioni di Banca Italease, al gradimento e all’adesione al Patto da parte di nuovi soggetti, con riferimento alle quali il Comitato delibera con il voto unanime di tutti i suoi componenti.

I diritti di voto esercitabili in sede di Comitato Direttivo del Patto prevedono un tetto massimo di voto del 40% delle Azioni Sindacate, con ripartizione proporzionale tra gli altri membri dei diritti di voto spettanti alle azioni "sterilizzate".

F. Contenuto del Patto

Il Comitato Direttivo, in via preventiva, esprime orientamenti circa:

a. i risultati trimestrali, semestrali ed annuali della Società;

b. i programmi strategici della Società;

c. gli argomenti che formeranno oggetto di delibere in assemblea straordinaria;

d. e proposte di:

- nomina, revoca e/o sostituzione del Presidente e dell’Amministratore Delegato, determinazione della durata di tali cariche e dei rispettivi poteri;

- nomina, revoca e/o sostituzione del Direttore Generale, determinazione della eventuale durata, dei poteri e dei termini contrattuali;

e. altri argomenti che dovessero essere concordemente ritenuti di interesse.

In sintesi, il Patto prevede:

a. un generale impegno a non alienare le azioni (fatta eccezione per i trasferimenti infragruppo e purché ne sia data preventiva comunicazione al Presidente del sindacato). In deroga a tale impegno, le Parti possono cedere le azioni a terzi, anche non soci di Banca Italease o diversi dalle Parti, purché autorizzate dal Comitato Direttivo con il voto favorevole di tutti i membri. Nell’autorizzare il trasferimento a terzi di tutta o di una parte delle Azioni Sindacate, il Comitato Direttivo dovrà fare in modo che, qualora l’offerta non sia stata rivolta a tutti i soci sindacati, la Parte o le Parti che abbiano ricevuto l’offerta facciano in modo che il terzo potenziale acquirente si impegni ad acquistare anche dalle Parti interessate alla covendita che non risultino destinatarie dell’offerta, un numero di Azioni Sindacate proporzionalmente uguale a quello oggetto di cessione da parte dei soci sindacati che abbiano ricevuto l’offerta e che siano stati autorizzati dal Comitato Direttivo a vendere. Al fine di soddisfare il vincolo che precede, il Socio Sindacato o i Soci Sindacati che abbiano ricevuto l’offerta dovranno ridurre il numero di Azioni Sindacate di loro proprietà oggetto del trasferimento a terzi. Quanto precede troverà applicazione unicamente nel caso di vendita da parte di uno o più soci sindacati di un insieme di Azioni Sindacate rappresentanti almeno il 5% del capitale di Banca Italease.

b. l’impegno, in caso di operazioni di vendita di tutte o parte delle azioni non sindacate contro corrispettivo in denaro eseguite fuori dal mercato regolamentato, ad offrire in via preferenziale e a parità di condizioni, le azioni non sindacate alle altre Parti;

c. l’istituzione di un sindacato di voto, con correlati impegni di consultazione.

Ciascuna Banca parte del Patto, rispetto al prioritario approvvigionamento diretto sul mercato da parte di Banca Italease, si impegna ad attivarsi al meglio, nell’ambito della propria autonomia decisionale, per sostenere finanziariamente Banca Italease. Inoltre è previsto un impegno da parte delle Banche aderenti al Patto ad esercitare i loro migliori sforzi affinché Banca Italease sia posta in condizione di acquisire contratti di locazione finanziaria e/o di factoring e/o di lending. Le Parti faranno quanto in loro potere affinché la parte Reale Mutua mantenga una prelazione sulla fornitura di prodotti assicurativi non Vita per i rischi di Banca Italease e della sua clientela.

G. Deposito delle azioni vincolate al Patto

L’adesione al Patto comporta l’immissione delle azioni vincolate in dossier intestati a ciascuna Parte e riuniti in un ulteriore dossier denominato "Sindacato Italease". Tali azioni resteranno depositate per tutta la durata del Sindacato presso la Società.

H. Controllo

Nessuna delle Parti esercita il controllo sulla Società in virtù della determinazione dei diritti di voto di cui al precedente punto E) e della previsione, di cui allo stesso punto, per cui "Il Comitato delibera con il voto favorevole di tanti membri che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti ai presenti e, comunque, di almeno due Parti".

I. Durata del Patto

Il Patto, firmato in data 28 febbraio 2008, ha validità per un periodo di 12 (dodici) mesi a far tempo dalla data della sua stipula. Il Patto è automaticamente rinnovabile per periodi di ulteriori 12 (dodici) mesi ciascuno, salvo che una o più Parti comunichino per iscritto alle altre, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la propria volontà di non rinnovare il Patto, con un preavviso non inferiore a 2 (due) mesi rispetto alla prima come alle scadenze successive e che, in seguito a tali disdette, le azioni sindacate residue scendano sotto il 90% di quelle complessivamente sindacate.

L. Tipo di Patto

Il Patto di Stabilità di Banca Italease rientra nelle fattispecie di cui all’art. 122, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998.

In caso di violazione degli obblighi previsti dal Patto a carico delle parti in merito al trasferimento delle azioni, la Parte inadempiente sarà obbligata al risarcimento del danno, a titolo di penale, nella misura del 10% del valore di mercato delle azioni e/o diritti o titoli oggetto dell’atto di disposizione, fatto salvo il diritto di ciascuna Parte non inadempiente al risarcimento del maggior danno.

Le controversie derivanti dal Patto o ad esso relative, comprese le questioni riguardanti la sua esistenza, validità, interpretazione o risoluzione, saranno deferite e risolte da un collegio arbitrale.

M. Deposito del Patto

Copia del Patto è stata trasmessa da Banca Italease a Banca d’Italia – Amministrazione Centrale e Sede di Milano - e, nei termini di legge, verrà depositata presso il Registro delle Imprese di Milano.

5 marzo 2008

[BX.2.08.1]


BANCA ITALEASE S.P.A.

Si rende noto il contenuto del Patto Parasociale (il "Patto") avente ad oggetto l’impegno di alcuni Soci a confermare, per la durata indicata alla lettera I), il loro ruolo di azionisti stabili, assicurando un nucleo proprietario di riferimento a Banca Italease S.p.A.

A. Società i cui strumenti finanziari sono Oggetto del Patto

Banca Italease S.p.A., con sede legale in Via Cino Del Duca, 12, Milano ("Banca Italease"), capitale sociale pari ad Euro 868.966.074,48 rappresentato da n. 168.404.278 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5,16 cadauna, CF: 00846180156.

B. Modifiche al Patto Parasociale vigente e rinnovo del Patto Parasociale

In data 24 ottobre 2008 il Banco Popolare Società Cooperativa, la Banca Popolare dell’Emilia Romagna Società Cooperativa, la Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni e Società Reale Mutua di Assicurazioni hanno perfezionato la sottoscrizione di una scrittura privata che rinnova ed integra la disciplina del Patto Parasociale sottoscritto in data 28 febbraio 2008.

La scrittura privata prevede, con effetto dal 24 ottobre 2008:

(i) l’impegno dei partecipanti al Patto a mantenere in essere a favore del Gruppo Banca Italease (ovvero a soggetti collocati al di fuori di tale gruppo per effetto di operazioni straordinarie) l’ammontare degli affidamenti in essere a tale data;

(ii) l’estensione dell’impegno da parte di ciascuna banca aderente al Patto di esercitare i migliori sforzi affinché Banca Italease sia posta in condizione di acquisire contratti di locazione finanziaria e/o di factoring e/o di lending, anche a società operanti nel settore del leasing e/o del factoring controllate e/o partecipate da Banca Italease.

Con la sottoscrizione della scrittura privata, il Banco Popolare Società Cooperativa, la Banca Popolare dell’Emilia Romagna Società Cooperativa, la Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni e Società Reale Mutua di Assicurazioni hanno convenuto il rinnovo del Patto per un periodo di 28 (ventotto) mesi a far tempo dalla data di sua scadenza originaria (28 febbraio 2009), ossia sino al 30 giugno 2011.

Banca Popolare di Milano Società Cooperativa a Responsabilità Limitata ha contestualmente comunicato di non procedere al rinnovo del Patto Parasociale alla sua scadenza (28 febbraio 2009), confermando tuttavia il proprio impegno al sostegno commerciale a favore di Banca Italease nell’ambito del factoring ed al mantenimento delle linee di credito in essere a favore della stessa nonché l’intendimento di non alienare a breve la partecipazione detenuta in Banca Italease.

Società Reale Mutua di Assicurazioni ha altresì comunicato di ridurre le proprie azioni sindacate al 3% del totale delle azioni di Banca Italease, a decorrere dal 28 febbraio 2009.

C. Soggetti aderenti al Patto

I partecipanti al Patto sono riconducibili alle seguenti parti contrattuali (le "Parti"):

1. Banco Popolare Società Cooperativa, con sede legale in Piazza Nogara 2, 37121 Verona, CF: 03700430238;

2. Banca Popolare dell’Emilia Romagna Società Cooperativa, con sede legale in Via San Carlo 8/20, 41100 Modena, C.F.: 01153230360;

3. Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni, con sede legale in Piazza Garibaldi 16, 23100 Sondrio, C.F.: 00053810149;

4. Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede legale in Via Corte d’Appello 11, 10122 Torino, C.F.: 00875360018;

5. Banca Popolare di Milano Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, con sede legale in Piazza F. Meda 4, 20121 Milano, C.F.: 00715120150.

A decorrere dal 28 febbraio 2009, i partecipanti al Patto saranno riconducibili alle seguenti Parti:

1. Banco Popolare Società Cooperativa, con sede legale in Piazza Nogara 2, 37121 Verona, CF: 03700430238;

2. Banca Popolare dell’Emilia Romagna Società Cooperativa, con sede legale in Via San Carlo 8/20, 41100 Modena, C.F.: 01153230360;

3. Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni, con sede legale in Piazza Garibaldi 16, 23100 Sondrio, C.F.: 00053810149;

4. Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede legale in Via Corte d’Appello 11, 10122 Torino, C.F.: 00875360018.

D. Azioni Oggetto del Patto

Oggetto del Patto sono le azioni ordinarie di Banca Italease e i diritti di voto riferibili ad azioni ordinarie di Banca Italease indicati nella tabella che segue (le "Azioni Sindacate").

Le Azioni Sindacate oggetto del Patto sono n. 62.247.194, pari al 36,96% del capitale sociale. In particolare:

Parti

N. Azioni

% sul Capitale sociale

Banco Popolare Società Cooperativa

33.755.538

20,04

Banca Popolare dell’Emilia Romagna Società Cooperativa

10.424.035

6,19

Società Reale Mutua di Assicurazioni

9.390.315

5,58

Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni

5.965.695

3,54

Banca Popolare di Milano Società Cooperativa a Responsabilità Limitata

2.711.611

1,61

Totale

62.247.194

36,96



E. Organi del Patto

Gli Organi del Patto sono:

a. il Presidente del Sindacato;

b. il Comitato Direttivo del Sindacato.

I suddetti organi sono domiciliati presso la sede sociale di Banca Italease.

Il Presidente è nominato dalle Parti tra i membri del Comitato Direttivo con il voto favorevole di tanti di essi che rappresentino almeno il 75% di tutte le Azioni Sindacate. La carica di Presidente ha durata di un anno ed è rinnovabile.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo, dà attuazione alle decisioni assunte da quest’ultimo e rappresenta il Sindacato nei rapporti esterni. Egli inoltre svolge tutte le funzioni allo stesso attribuite dal Patto nonché gli atti resi necessari dalla gestione dello stesso e non riservati al Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo è composto di tanti membri quante sono le Parti; ognuna di esse designa un membro del Comitato. In caso di più Parti appartenenti al medesimo Gruppo, non vi potrà essere più di un membro designato per ciascun Gruppo.

Il membro designato rimane in carica per tutta la durata del Sindacato.

Il Comitato Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente del Sindacato, o quando ne faccia domanda scritta anche uno solo dei suoi membri con indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno. Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri e che rappresentino comunque più della metà delle azioni sindacate con diritto al voto.

Il Comitato delibera con il voto favorevole di tanti membri che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti ai presenti e, comunque, di almeno due Parti, fatta eccezione per le decisioni attinenti al trasferimento di azioni di Banca Italease, al gradimento e all’adesione al Patto da parte di nuovi soggetti, con riferimento alle quali il Comitato delibera con il voto unanime di tutti i suoi componenti.

I diritti di voto esercitabili in sede di Comitato Direttivo del Patto prevedono un tetto massimo di voto del 40% delle Azioni Sindacate, con ripartizione proporzionale tra gli altri membri dei diritti di voto spettanti alle azioni "sterilizzate".

F. Contenuto del Patto

Il Comitato Direttivo, in via preventiva, esprime orientamenti circa:

a. i risultati trimestrali, semestrali ed annuali della Società;

b. i programmi strategici della Società;

c. gli argomenti che formeranno oggetto di delibere in assemblea straordinaria;

d. e proposte di:

- nomina, revoca e/o sostituzione del Presidente e dell’Amministratore Delegato, determinazione della durata di tali cariche e dei rispettivi poteri;

- nomina, revoca e/o sostituzione del Direttore Generale, determinazione della eventuale durata, dei poteri e dei termini contrattuali;

e. altri argomenti che dovessero essere concordemente ritenuti di interesse.

In sintesi, il Patto prevede:

a. un generale impegno a non alienare le azioni (fatta eccezione per i trasferimenti infragruppo e purché ne sia data preventiva comunicazione al Presidente del sindacato). In deroga a tale impegno, le Parti possono cedere le azioni a terzi, anche non soci di Banca Italease o diversi dalle Parti, purché autorizzate dal Comitato Direttivo con il voto favorevole di tutti i membri. Nell’autorizzare il trasferimento a terzi di tutta o di una parte delle Azioni Sindacate, il Comitato Direttivo dovrà fare in modo che, qualora l’offerta non sia stata rivolta a tutti i soci sindacati, la Parte o le Parti che abbiano ricevuto l’offerta facciano in modo che il terzo potenziale acquirente si impegni ad acquistare anche dalle Parti interessate alla covendita che non risultino destinatarie dell’offerta, un numero di Azioni Sindacate proporzionalmente uguale a quello oggetto di cessione da parte dei soci sindacati che abbiano ricevuto l’offerta e che siano stati autorizzati dal Comitato Direttivo a vendere. Al fine di soddisfare il vincolo che precede, il Socio Sindacato o i Soci Sindacati che abbiano ricevuto l’offerta dovranno ridurre il numero di Azioni Sindacate di loro proprietà oggetto del trasferimento a terzi. Quanto precede troverà applicazione unicamente nel caso di vendita da parte di uno o più soci sindacati di un insieme di Azioni Sindacate rappresentanti almeno il 5% del capitale di Banca Italease.

b. l’impegno, in caso di operazioni di vendita di tutte o parte delle azioni non sindacate contro corrispettivo in denaro eseguite fuori dal mercato regolamentato, ad offrire in via preferenziale e a parità di condizioni, le azioni non sindacate alle altre Parti;

c. l’istituzione di un sindacato di voto, con correlati impegni di consultazione.

Ciascuna Banca parte del Patto, rispetto al prioritario approvvigionamento diretto sul mercato da parte di Banca Italease, si impegna ad attivarsi al meglio, nell’ambito della propria autonomia decisionale, per sostenere finanziariamente Banca Italease. Inoltre è previsto un impegno da parte delle Banche aderenti al Patto ad esercitare i loro migliori sforzi affinché Banca Italease nonché le società controllate e/o partecipate da Banca Italease, sia/no posta/e in condizione di acquisire contratti di locazione finanziaria e/o di factoring e/o di lending. Le Parti faranno quanto in loro potere affinché la parte Reale Mutua mantenga una prelazione sulla fornitura di prodotti assicurativi non Vita per i rischi di Banca Italease e della sua clientela.

G. Deposito delle azioni vincolate al Patto

L’adesione al Patto comporta l’immissione delle azioni vincolate in dossier intestati a ciascuna Parte e riuniti in un ulteriore dossier denominato "Sindacato Italease". Tali azioni resteranno depositate per tutta la durata del Sindacato presso la Società.

H. Controllo

Nessuna delle Parti esercita il controllo sulla Società in virtù della determinazione dei diritti di voto di cui al precedente punto E) e della previsione, di cui allo stesso punto, per cui "Il Comitato delibera con il voto favorevole di tanti membri che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti ai presenti e, comunque, di almeno due Parti".

I. Durata del Patto

Il Patto, firmato in data 28 febbraio 2008, a seguito della rinuncia all’esercizio della facoltà di recesso dal Patto da parte di Banco Popolare Società Cooperativa, Banca Popolare dell’Emilia Romagna Società Cooperativa, Società Reale Mutua di Assicurazioni e Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni, è stato rinnovato per un periodo di 28 (ventotto) mesi a far tempo dalla data di sua scadenza originaria (28 febbraio 2009). Il Patto Parasociale rimarrà pertanto in vigore sino al 30 giugno 2011. Il Patto è automaticamente rinnovabile per periodi di ulteriori 36 (trentasei) mesi ciascuno, salvo che una o più Parti comunichino per iscritto alle altre, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la propria volontà di non rinnovare il Patto, con un preavviso non inferiore a 2 (due) mesi rispetto alla prima come alle scadenze successive e che, in seguito a tali disdette, le Azioni Sindacate residue scendano sotto il 90% di quelle complessivamente sindacate.

L. Tipo di Patto

Il Patto di Stabilità di Banca Italease rientra nelle fattispecie di cui all’art. 122, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998.

In caso di violazione degli obblighi previsti dal Patto a carico delle parti in merito al trasferimento delle azioni, la Parte inadempiente sarà obbligata al risarcimento del danno, a titolo di penale, nella misura del 10% del valore di mercato delle azioni e/o diritti o titoli oggetto dell’atto di disposizione, fatto salvo il diritto di ciascuna Parte non inadempiente al risarcimento del maggior danno.

Le controversie derivanti dal Patto o ad esso relative, comprese le questioni riguardanti la sua esistenza, validità, interpretazione o risoluzione, saranno deferite e risolte da un collegio arbitrale.

M. Deposito del Patto

Copia del Patto è stata trasmessa da Banca Italease a Banca d’Italia – Amministrazione Centrale e Sede di Milano - e, nei termini di legge, verrà depositata presso il Registro delle Imprese di Milano.

30 ottobre 2008

[BX.2.08.2]


BANCA ITALEASE S.P.A.

Si rende noto il contenuto del Patto Parasociale (il "Patto") avente ad oggetto l’impegno di alcuni Soci a confermare, per la durata indicata alla lettera I), il loro ruolo di azionisti stabili, assicurando un nucleo proprietario di riferimento a Banca Italease S.p.A.

A. Società i cui strumenti finanziari sono Oggetto del Patto

Banca Italease S.p.A., con sede legale in Via Cino Del Duca, 12, Milano ("Banca Italease"), capitale sociale pari ad Euro 868.966.074,48 rappresentato da n. 168.404.278 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5,16 cadauna, CF: 00846180156.

B. Modifiche al Patto Parasociale vigente e rinnovo del Patto Parasociale

In data 24 ottobre 2008 il Banco Popolare Società Cooperativa, la Banca Popolare dell’Emilia Romagna Società Cooperativa, la Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni e Società Reale Mutua di Assicurazioni hanno perfezionato la sottoscrizione di una scrittura privata che rinnova ed integra la disciplina del Patto Parasociale sottoscritto in data 28 febbraio 2008.

La scrittura privata prevede, con effetto dal 24 ottobre 2008:

(i) l’impegno dei partecipanti al Patto a mantenere in essere a favore del Gruppo Banca Italease (ovvero a soggetti collocati al di fuori di tale gruppo per effetto di operazioni straordinarie) l’ammontare degli affidamenti in essere a tale data;

(ii) l’estensione dell’impegno da parte di ciascuna banca aderente al Patto di esercitare i migliori sforzi affinché Banca Italease sia posta in condizione di acquisire contratti di locazione finanziaria e/o di factoring e/o di lending, anche a società operanti nel settore del leasing e/o del factoring controllate e/o partecipate da Banca Italease.

Con la sottoscrizione della scrittura privata, il Banco Popolare Società Cooperativa, la Banca Popolare dell’Emilia Romagna Società Cooperativa, la Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni e Società Reale Mutua di Assicurazioni hanno convenuto il rinnovo del Patto per un periodo di 28 (ventotto) mesi a far tempo dalla data di sua scadenza originaria (28 febbraio 2009), ossia sino al 30 giugno 2011.

Banca Popolare di Milano Società Cooperativa a Responsabilità Limitata ha contestualmente comunicato di non procedere al rinnovo del Patto Parasociale alla sua scadenza (28 febbraio 2009), confermando tuttavia il proprio impegno al sostegno commerciale a favore di Banca Italease nell’ambito del factoring ed al mantenimento delle linee di credito in essere a favore della stessa nonché l’intendimento di non alienare a breve la partecipazione detenuta in Banca Italease.

Società Reale Mutua di Assicurazioni ha altresì comunicato di ridurre le proprie azioni sindacate al 3% del totale delle azioni di Banca Italease, a decorrere dal 28 febbraio 2009.

C. Soggetti aderenti al Patto

A decorrere dal 28 febbraio 2009, i partecipanti al Patto sono riconducibili alle seguenti Parti:

1. Banco Popolare Società Cooperativa, con sede legale in Piazza Nogara 2, 37121 Verona, CF: 03700430238;

2. Banca Popolare dell’Emilia Romagna Società Cooperativa, con sede legale in Via San Carlo 8/20, 41100 Modena, C.F.: 01153230360;

3. Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni, con sede legale in Piazza Garibaldi 16, 23100 Sondrio, C.F.: 00053810149;

4. Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede legale in Via Corte d’Appello 11, 10122 Torino, C.F.: 00875360018.

D. Azioni Oggetto del Patto

Oggetto del Patto sono le azioni ordinarie di Banca Italease e i diritti di voto riferibili ad azioni ordinarie di Banca Italease indicati nella tabella che segue (le "Azioni Sindacate").

A decorrere dal 28 febbraio 2009, le Azioni Sindacate oggetto del Patto sono n. 55.197.396, pari al 32,78% del capitale sociale. In particolare:

Parti

N. Azioni

% sul Capitale sociale

Banco Popolare Società Cooperativa

33.755.538

20,04

Banca Popolare dell’Emilia Romagna Società Cooperativa

10.424.035

6,19

Società Reale Mutua di Assicurazioni

5.052.128

3,00

Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni

5.965.695

3,54

Totale

55.197.396

32,78



Patto

Gli Organi del Patto sono:

a. il Presidente del Sindacato;

b. il Comitato Direttivo del Sindacato.

I suddetti organi sono domiciliati presso la sede sociale di Banca Italease.

Il Presidente è nominato dalle Parti tra i membri del Comitato Direttivo con il voto favorevole di tanti di essi che rappresentino almeno il 75% di tutte le Azioni Sindacate. La carica di Presidente ha durata di un anno ed è rinnovabile.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo, dà attuazione alle decisioni assunte da quest’ultimo e rappresenta il Sindacato nei rapporti esterni. Egli inoltre svolge tutte le funzioni allo stesso attribuite dal Patto nonché gli atti resi necessari dalla gestione dello stesso e non riservati al Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo è composto di tanti membri quante sono le Parti; ognuna di esse designa un membro del Comitato. In caso di più Parti appartenenti al medesimo Gruppo, non vi potrà essere più di un membro designato per ciascun Gruppo.

Il membro designato rimane in carica per tutta la durata del Sindacato.

Il Comitato Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente del Sindacato, o quando ne faccia domanda scritta anche uno solo dei suoi membri con indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno. Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri e che rappresentino comunque più della metà delle azioni sindacate con diritto al voto.

Il Comitato delibera con il voto favorevole di tanti membri che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti ai presenti e, comunque, di almeno due Parti, fatta eccezione per le decisioni attinenti al trasferimento di azioni di Banca Italease, al gradimento e all’adesione al Patto da parte di nuovi soggetti, con riferimento alle quali il Comitato delibera con il voto unanime di tutti i suoi componenti.

I diritti di voto esercitabili in sede di Comitato Direttivo del Patto prevedono un tetto massimo di voto del 40% delle Azioni Sindacate, con ripartizione proporzionale tra gli altri membri dei diritti di voto spettanti alle azioni “sterilizzate”.

F. Contenuto del Patto

Il Comitato Direttivo, in via preventiva, esprime orientamenti circa:

a. i risultati trimestrali, semestrali ed annuali della Società;

b. i programmi strategici della Società;

c. gli argomenti che formeranno oggetto di delibere in assemblea straordinaria;

d. e proposte di:

- nomina, revoca e/o sostituzione del Presidente e dell’Amministratore Delegato, determinazione della durata di tali cariche e dei rispettivi poteri;
- nomina, revoca e/o sostituzione del Direttore Generale, determinazione della eventuale durata, dei poteri e dei termini contrattuali;

e. altri argomenti che dovessero essere concordemente ritenuti di interesse.

In sintesi, il Patto prevede:

a. un generale impegno a non alienare le azioni (fatta eccezione per i trasferimenti infragruppo e purché ne sia data preventiva comunicazione al Presidente del sindacato). In deroga a tale impegno, le Parti possono cedere le azioni a terzi, anche non soci di Banca Italease o diversi dalle Parti, purché autorizzate dal Comitato Direttivo con il voto favorevole di tutti i membri. Nell’autorizzare il trasferimento a terzi di tutta o di una parte delle Azioni Sindacate, il Comitato Direttivo dovrà fare in modo che, qualora l’offerta non sia stata rivolta a tutti i soci sindacati, la Parte o le Parti che abbiano ricevuto l’offerta facciano in modo che il terzo potenziale acquirente si impegni ad acquistare anche dalle Parti interessate alla covendita che non risultino destinatarie dell’offerta, un numero di Azioni Sindacate proporzionalmente uguale a quello oggetto di cessione da parte dei soci sindacati che abbiano ricevuto l’offerta e che siano stati autorizzati dal Comitato Direttivo a vendere. Al fine di soddisfare il vincolo che precede, il Socio Sindacato o i Soci Sindacati che abbiano ricevuto l’offerta dovranno ridurre il numero di Azioni Sindacate di loro proprietà oggetto del trasferimento a terzi. Quanto precede troverà applicazione unicamente nel caso di vendita da parte di uno o più soci sindacati di un insieme di Azioni Sindacate rappresentanti almeno il 5% del capitale di Banca Italease.

b. l’impegno, in caso di operazioni di vendita di tutte o parte delle azioni non sindacate contro corrispettivo in denaro eseguite fuori dal mercato regolamentato, ad offrire in via preferenziale e a parità di condizioni, le azioni non sindacate alle altre Parti;

c. l’istituzione di un sindacato di voto, con correlati impegni di consultazione.
Ciascuna Banca parte del Patto, rispetto al prioritario approvvigionamento diretto sul mercato da parte di Banca Italease, si impegna ad attivarsi al meglio, nell’ambito della propria autonomia decisionale, per sostenere finanziariamente Banca Italease. Inoltre è previsto un impegno da parte delle Banche aderenti al Patto ad esercitare i loro migliori sforzi affinché Banca Italease nonché le società controllate e/o partecipate da Banca Italease, sia/no posta/e in condizione di acquisire contratti di locazione finanziaria e/o di factoring e/o di lending. Le Parti faranno quanto in loro potere affinché la parte Reale Mutua mantenga una prelazione sulla fornitura di prodotti assicurativi non Vita per i rischi di Banca Italease e della sua clientela.

G. Deposito delle azioni vincolate al Patto

L’adesione al Patto comporta l’immissione delle azioni vincolate in dossier intestati a ciascuna Parte e riuniti in un ulteriore dossier denominato "Sindacato Italease". Tali azioni resteranno depositate per tutta la durata del Sindacato presso la Società.

H. Controllo

Nessuna delle Parti esercita il controllo sulla Società in virtù della determinazione dei diritti di voto di cui al precedente punto E) e della previsione, di cui allo stesso punto, per cui "Il Comitato delibera con il voto favorevole di tanti membri che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti ai presenti e, comunque, di almeno due Parti”.

I. Durata del Patto

Il Patto, firmato in data 28 febbraio 2008, a seguito della rinuncia all’esercizio della facoltà di recesso dal Patto da parte di Banco Popolare Società Cooperativa, Banca Popolare dell’Emilia Romagna Società Cooperativa, Società Reale Mutua di Assicurazioni e Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni, è stato rinnovato per un periodo di 28 (ventotto) mesi a far tempo dalla data di sua scadenza originaria (28 febbraio 2009). Il Patto Parasociale rimarrà pertanto in vigore sino al 30 giugno 2011. Il Patto è automaticamente rinnovabile per periodi di ulteriori 36 (trentasei) mesi ciascuno, salvo che una o più Parti comunichino per iscritto alle altre, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la propria volontà di non rinnovare il Patto, con un preavviso non inferiore a 2 (due) mesi rispetto alla prima come alle scadenze successive e che, in seguito a tali disdette, le Azioni Sindacate residue scendano sotto il 90% di quelle complessivamente sindacate.

L. Tipo di Patto

Il Patto di Stabilità di Banca Italease rientra nelle fattispecie di cui all’art. 122, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998.

In caso di violazione degli obblighi previsti dal Patto a carico delle parti in merito al trasferimento delle azioni, la Parte inadempiente sarà obbligata al risarcimento del danno, a titolo di penale, nella misura del 10% del valore di mercato delle azioni e/o diritti o titoli oggetto dell’atto di disposizione, fatto salvo il diritto di ciascuna Parte non inadempiente al risarcimento del maggior danno.

Le controversie derivanti dal Patto o ad esso relative, comprese le questioni riguardanti la sua esistenza, validità, interpretazione o risoluzione, saranno deferite e risolte da un collegio arbitrale.

M. Deposito del Patto

Copia del Patto è stata trasmessa da Banca Italease a Banca d’Italia – Amministrazione Centrale e Sede di Milano - e, nei termini di legge, verrà depositata presso il Registro delle Imprese di Milano.

5 marzo 2009

[BX.2.09.1]

PATTO SCIOLTO ANTICIPATAMENTE PER ACCORDO CONSENSUALE TRA LE PARTI. PUBBLICAZIONE AVVENUTA IN DATA 11 LUGLIO 2009.