Società quotate - Estratto del patto parasociale (raccolta storica)

Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

BANCA LOMBARDA S.P.A.

Pubblicato in data 12/5/1999 sul quotidiano ItaliaOggi
e successivi aggiornamenti pubblicati in data 2/7/1999, 3/12/1999, 28/1/2000, 28/7/2000 e 9/01/2001 sul quotidiano ItaliaOggi

Con riferimento all'accordo tra soci "CAB - Società per Azioni" pubblicato in precedenza sui quotidiani "ItaliaOggi", "Il Fiorino", "Il Giorno" il 19/3/96 e il 25/4/96 e sul quotidiano "ItaliaOggi" il 26/1/99, e depositato presso il Registro delle Imprese di Brescia in data 31/7/1998 al n. 46299, si comunica che lo stesso è stato sciolto con effetto dal 4 maggio 1999. Dalla stessa data prende effetto un nuovo accordo avente le seguenti caratteristiche:

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'accordo - Tipo di accordo e relative finalità

L'accordo disciplina il trasferimento delle azioni Banca Lombarda S.p.A. (con sede in Brescia - via Cefalonia n. 62 capitale sociale Euro 280.438.803 i.v.) e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie e mira a rafforzare la coesione e la collaborazione dei soci al fine di favorire lo sviluppo della nuova banca, derivata dalla fusione di Banca San Paolo di Brescia S.p.A. e CAB S.p.A., nel rispetto dei principi e degli indirizzi tradizionalmente perseguiti dai due istituti di credito. L'accordo è riconducibile alle fattispecie indicate dall'art. 122 comma 5 lett. a), limitatamente alle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito alle modifiche statutarie, e b) del D. Lgs 58/98.

2. Numero di azioni Banca Lombarda S.p.A. conferite e percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Totale azioni Banca Lombarda S.p.A. conferite n. 147.908.954, rappresentanti il 52,74% del capitale sociale.

3. Soggetti aderenti al patto

Al Sindacato aderiscono n. 345 soggetti.

Sono "sottoscrittori" gli azionisti che in proprio o anche per procura di altri azionisti sottoscrivano il patto di sindacato. Sono "aderenti" gli azionisti che vincolano azioni della Banca Lombarda al Sindacato mediante procura irrevocabile conferita ad un sottoscrittore.

Si riporta di seguito l'elenco dei soggetti aderenti all'accordo, il numero delle azioni conferite, le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale:

AEFFE FIN SPA: 1.422.384/0,96/0,51; ALMA TOVINI DOMUS: 364.932/0,25/0,13; AMBROSIONE BARTOLO: 348.753/0,24/0,12 di cui 228.268 us Ambrosione Gianfausto; AMBROSIONE CLELIA 310.346/0,21/0,11 di cui 230.864 us Ambrosione Gianfausto; AMBROSIONE EVA: 1.232.659/0,83/0,44 di cui 688.400 us. Ambrosione Mario, 506.682 us. Bertelli Annamaria; ARETUSA SRL 611.670/0,41/0,22; BECCARIA GRAZIA 288.714/0,19/0,10; BIANCHI MASSIMINA 603.011/0,41/0,21 di cui 244.704 us. Ferrari Laurina; BONERA CARLO 645.584/0,44/0,23; CAMADINI GIUSEPPE 577.500/0,39/0,21; CASA PRIMARIA ORDINE CANOSSIANE DI BRESCIA 403.840/0,27/0,14; CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO 1.050.000/0,71/0,37; COMPAGNIA BRESCIANA INVESTIMENTI SPA 4.410.000/2,98/1,57; CONGREGAZIONE ORATORIO S. FILIPPO NERI 315.000/0,21/0,11; CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA' 1.417.500/0,96/0,50; CONVENTO DELLE RELIGIOSE DI S. ORSOLA 392.143/0,26/0,14; CORDUSIO SPA 643.956/0,43/0,23; D'AMELIO MARIA IMMACOLATA 283.280/0,19/0,10; DE MIRANDA MARIA 425.718/0,29/0,15 di cui 342.522 us. Camille Martin, 11.269 us. Roberto de Miranda; ERACLES SA 1.660.900/1,12/0,59; FINANZIARIA DI VALLE CAMONICA SPA 376.866/0,25/0,13; FINPARTEC S.A. 1.102.500/0,74/0,39; FOLONARI ALBERTO 1.342.199/0,91/0,48 di cui 345.611 us. Ambrosi Eve; FOLONARI AMBROGIO 391.446/0,26/0,14 di cui 345.611 us. Ambrosi Eve; FOLONARI ANTONELLA 304.247/0,21/0,11 di cui,5.247 us. Ambrosi Eve; FOLONARI BENEDETTA 304.248/0,21/0,11, di cui 5.248 us. Ambrosi Eve; FOLONARI ITALO 1.028.012/0,69/0,37 di cui 345.609 us. Ambrosi Eve; FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA 5.608.776/3,79/2,00; FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO 11.217.552/7,58/4,00; FONDAZIONE GUIDO E ANGELA FOLONARI 840.000/0,57/0,30; FONDAZIONE LAMBRIANA 2.600.010/1,76/0,93; FONDAZIONE POLIS 2000: 420.000/0,28/0,15; FONDAZIONE TOVINI 473.618/0,32/0,17; GHEDA MARGHERITA 470.000/0,32/0,17; GRAMIGNOLA PIERANGELO 692.001/0,47/0,25; HEBART INVEST SA 1.890.000/1,28/0,67; INNOCENZO SPA 415.749/0,28/0,15; ISTITUTO ATESINO Di SVILUPPO SPA 630.000/0,43/0,22; ISTITUTO SOSTENTAMENTO CLERO BERGAMO 1.050.000/0,71/0,37; ISTITUTO SOSTENTAMENTO CLERO MILANO 1.061.000/0,72/0,38; IVARS SPA 367.500/0,25/0,13; LA SCUOLA SPA 6.546.379/4,43/2,33; LANCELLOTTI SORLINI AGNESE 2.889.401/1,95/1,03; LANZANI LEONARDO 315.000/0,21/0,11; LUCCHINI GABRIELLA 1.267.007/0,86/0,45; LUCCHINI GIUSEPPE 1.523.863/1,03/0,54; LUCCHINI SILVANA 1.511.630/1,02/0,54; MITTEL SPA 4.593.750/3,11/1.64; NOCIVELLI GIANFRANCO 2.782.893/1,88/0,99; NOCIVELLI LUIGI 2.138.537/1,45/0,76; OPERA DIOCESANA S.NARNO 630.000/0,43/0,22; OPERA PIA DON G. CARBONI 378.317/0,26/0,13; PALLADE SA 2.171.500/1,47/0,77; PEZZOLO PIERA 324.924 0,22/0,12; POLOTTI FRANCO 1.164.212/0,79/0,41 di cui 209.657 us. De Mirando Roberto, 75.420 us. Martin Camille, 382.767 us. De Miranda Maria; PRORA SA 315.053/0,21/0,11; QUIFIN SPA 940.768 /0,64/0,33 di cui 113.288 us. Merli Maria; RADICINVEST CONSULTADORIA E SERVICOS LDA 5.565.000/3,76/1,98 di cui 5.565.000 us. Radicifin S.p.A.; RAMPINELLI ROTA ANGELO 341.922/0,23/0,12; RAMPINELLI ROTA SILVIA 462.766/0,31/0,16; RODELLA ADRIANO 906.631/0,61/0,32; SALVONI ANNAMARIA 676.468/0,46/0,24; SAN GIUSEPPE SPA 2.937.526/1,99/1,05; SERFIS SPA 2.391.429/1,62/0,85; SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SCARL 8.076.345/5,46/2,88; SOLOFID SPA 9.282.128/6,28/3,31; SONCINI FEDERICO 329.073/0,22/0,12; SONCINI GIANFEDERICO 572.613/0,39/0,20; SORLINI LUCIANO 2.752.353/1,86/0,98; SPAFID SPA 6.196.622/4,19/2,21; STRAZZERA MARGHERITA 281.154/0,19/0,10 di cui 267.346 us. Serfis S.p.A.; UPIFRA SA 745.500/0,50/0,27; VEAFIN SPA 4.110.673/2,78/1,47; VIRGILIO SPA 1.948.790/1,32/0,69; ZARNETTI BARBARA 1.151.857/0,78/0,41.

Aderiscono inoltre n. 270 soggetti (ciascuno con un numero di azioni inferiore allo 0,1% del capitale sociale) per complessive n. 19.693.256 azioni pari al 13,31% dei totale delle azioni conferite e al 7,02% delle azioni rappresentative dei capitale sociale.

Nessuno degli aderenti esercita singolarmente tramite l'accordo il controllo della società.

4. Contenuto e durata del patto

Il Sindacato ha sede in Brescia, presso la sede della Banca Lombarda. La durata del Sindacato è fissata al 31 dicembre 2001.

Ciascun sottoscrittore, insieme agli aderente che allo stesso hanno rilasciato procura, non può partecipare al Sindacato con un numero di azioni che rappresentino più del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda. I sottoscrittori, insieme ai rispettivi aderenti, potranno effettuare ulteriori apporti di azioni in Sindacato, previo assenso dell'assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza del 75% delle azioni sindacate, sempreché la partecipazioni complessivamente rappresentata non superi il limite del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda.

Deposito delle azioni: le azioni sindacate devono essere depositate presso il Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A..

Organi del Sindacato:

- Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, provvede a convocare l'Assemblea dei sottoscrittori ogni volta che lo ritiene opportuno e nei casi espressamente previsti dallo Statuto;

- Vice Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, sostituisce il Presidente nei casi di assenza ed impedimento;

- Assemblea dei sottoscrittori;
- Segreteria del Sindacato;
- Collegio dei probiviri: composto da tre persone, è nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori per tutta la durata del Sindacato. Ricerca l'amichevole risoluzione secondo equità di eventuali divergenze che insorgessero tra gli aderenti.

Esercizio del voto nelle assemblee straordinarie della Banca Lombarda: i partecipanti si impegnano ad assumere, relativamente alle assemblee della Banca Lombarda chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie, una condotta predefinita nell'ambito del Sindacato. Tutti i partecipanti sono tenuti a votare in sede assembleare a favore delle modifiche statutarie e conformemente alle stesse, quando queste siano state preventivamente approvate dall'Assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza di almeno il 75% delle azioni sindacate; se tale quorum non viene raggiunto, tutti i partecipanti al Sindacato sono impegnati a votare, in sede assembleare, contro le modifiche statutarie proposte.

Aumento di capitale: i partecipanti sono obbligati, in caso di aumento di capitale della società mediante emissione gratuita di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, a vincolare in Sindacato le nuove azioni spettanti in ragione di quelle da essi già vincolate in Sindacato. In caso di emissione a pagamento di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, i partecipanti sono obbligati ad apportare al Sindacato le nuove azioni sottoscritte in esercizio dell'opzione spettante alle azioni già vincolate in Sindacato.

Qualora uno o più partecipanti non intendessero esercitare tale opzione, i relativi diritti dovranno essere offerti in prelazione agli altri partecipanti.

Divieto di disposizione: per tutta la durata del Sindacato, i partecipanti (salvo quanto specificatamente previsto dall'accordo) saranno obbligati a non vendere, cedere, permutare, donare, conferire o altrimenti disporre a favore di terzi, sotto qualsiasi forma, le azioni vincolate in Sindacato, nonché i diritti comunque relativi o derivanti da tutte tali azioni ed a non iniziare per dette azioni o diritti trattative di vendita, nemmeno a termine.

In deroga a quanto sopra disposto, le azioni vincolate in Sindacato sono in tutto o in parte liberamente trasferibili tra il sottoscrittore e gli aderenti al Sindacato che hanno conferito allo stesso procura e sono altresì trasferibili anche ai seguenti soggetti benchè non aderenti: coniuge, ascendenti o discendenti, parenti in linea collaterale entro il 3° grado, affini in linea retta del partecipante; società controllate dal partecipante o società da queste ultime controllate; enti morali, in forza di atto di disposizione a titolo gratuito o di successione prevista statutariamente a condizione che il soggetto subentrante dichiari preventivamente di aderire al Sindacato in sostituzione del cedente.

Deroghe al divieto di disposizione: in deroga al divieto di disposizione, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono alienare liberamente, anche in più volte, un massimo complessivo di n. 40.000 (quarantamila) azioni. Oltre alla facoltà riconosciuta dal precedente punto, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono provvedere all'alienazione di un massimo complessivo di azioni pari al 10% di quelle da loro complessivamente sindacate al momento della cessione, fermo il diritto di prelazione.

Clausola penale: il partecipante che assuma volontariamente, relativamente alle assemblee chiamate a deliberare su modifiche statutarie, una condotta difforme da quella concordata, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore di tutte le azioni da lui sindacate. Il partecipante che volontariamente alienasse le azioni sindacate in violazione di quanto disposto dall'accordo, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore delle azioni alienate. Uguale penale sarà a carico del partecipante al Sindacato che in caso di aumenti di capitale non apportasse le nuove azioni.

5. Ufficio del registro e estremi del deposito

Il patto è stato depositato presso l'Ufficio del Registro di Brescia il 10/5/1999 al n. 18485 e sono stati altresì depositati i successivi aggiornamenti.

Il presente estratto costituisce una sintesi del patto ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale del patto depositato e comunicato.

9 Gennaio 2001

[BE.1.01.1]


BANCA LOMBARDA S.P.A. 

Con riferimento all'accordo tra soci "CAB - Società per Azioni" pubblicato in precedenza sui quotidiani "ItaliaOggi", "Il Fiorino", "Il Giorno" il 19/3/96 e il 25/4/96 e sul quotidiano "ItaliaOggi" il 26/1/99, e depositato presso il Registro delle Imprese di Brescia in data 31/7/1998 al n. 46299, si comunica che lo stesso è stato sciolto con effetto dal 4 maggio 1999. Dalla stessa data prende effetto un nuovo accordo avente le seguenti caratteristiche:

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'accordo - Tipo di accordo e relative finalità

L'accordo disciplina il trasferimento delle azioni Banca Lombarda S.p.A. (con sede in Brescia - via Cefalonia n. 62 capitale sociale deliberato per massime Euro 286.694.978 - sottoscritto e versato Euro 286.550.978) e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie e mira a rafforzare la coesione e la collaborazione dei soci al fine di favorire lo sviluppo della nuova banca, derivata dalla fusione di Banca San Paolo di Brescia S.p.A. e CAB S.p.A., nel rispetto dei principi e degli indirizzi tradizionalmente perseguiti dai due istituti di credito. L'accordo è riconducibile alle fattispecie indicate dall'art. 122 comma 5 lett. a), limitatamente alle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito alle modifiche statutarie, e b) del D. Lgs 58/98.

Numero di azioni Banca Lombarda S.p.A. conferite e percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Totale azioni Banca Lombarda S.p.A. conferite n. 147.833.954, rappresentanti il 51,59% del capitale sociale.

Soggetti aderenti al patto

Al Sindacato aderiscono n. 345 soggetti.

Sono "sottoscrittori" gli azionisti che in proprio o anche per procura di altri azionisti sottoscrivano il patto di sindacato. Sono "aderenti" gli azionisti che vincolano azioni della Banca Lombarda al Sindacato mediante procura irrevocabile conferita ad un sottoscrittore.

Si riporta di seguito l'elenco dei soggetti aderenti all'accordo, il numero delle azioni conferite, le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale:

AEFFE FIN SPA: 1.422.384/0,96/0,50; ALMA TOVINI DOMUS: 364.932/0,25/0,13; AMBROSIONE BARTOLO: 348.753/0,24/0,12 di cui 228.268 us Ambrosione Gianfausto; AMBROSIONE CLELIA 310.346/0,21/0,11 di cui 230.864 us Ambrosione Gianfausto; AMBROSIONE EVA: 1.232.659/0,83/0,43 di cui 688.400 us. Ambrosione Mario, 506.682 us. Bertelli Annamaria; ARETUSA SRL 611.670/0,41/0,21; BECCARIA GRAZIA 288.714/0,19/0,10; BIANCHI MASSIMINA 603.011/0,41/0,21 di cui 244.704 us. Ferrari Laurina; BONERA CARLO 645.584/0,44/0,23; CAMADINI GIUSEPPE 577.500/0,39/0,20; CASA PRIMARIA ORDINE CANOSSIANE DI BRESCIA 403.840/0,27/0,14; CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO 1.050.000/0,71/0,37; COMPAGNIA BRESCIANA INVESTIMENTI SPA 4.410.000/2,98/1,54; CONGREGAZIONE ORATORIO S. FILIPPO NERI 315.000/0,21/0,11; CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA' 1.417.500/0,96/0,50; CONVENTO DELLE RELIGIOSE DI S. ORSOLA 392.143/0,26/0,14; CORDUSIO SPA 643.956/0,44/0,23; D'AMELIO MARIA IMMACOLATA 283.280/0,19/0,10;DE MIRANDA MARIA 425.718/0,29/0,15 di cui 342.522 us. Camille Martin, 11.269 us. Roberto de Miranda; ERACLES SA 1.660.900/1,12/0,58; FINANZIARIA DI VALLE CAMONICA SPA 376.866/0,26/0,13; FINPARTEC S.A. 1.102.500/0,75/0,39; FOLONARI ALBERTO 1.342.199/0,91/0,47 di cui 345.611 us. Ambrosi Eve; FOLONARI AMBROGIO 391.446/0,27/0,14 di cui 345.611 us. Ambrosi Eve; FOLONARI ANTONELLA 304.247/0,21/0,11 di cui 5.247 us. Ambrosi Eve; FOLONARI BENEDETTA 304.248/0,21/0,11, di cui 5.248 us. Ambrosi Eve; FOLONARI ITALO 1.028.012/0,70/0,36 di cui 345.609 us. Ambrosi Eve; FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA 5.608.776/3,79/1,96; FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO 11.217.552/7,59/3,91; FONDAZIONE GUIDO E ANGELA FOLONARI 840.000/0,57/0,29; FONDAZIONE LAMBRIANA 2.600.010/1,76/0,91; FONDAZIONE POLIS 2000: 420.000/0,28/0,15; FONDAZIONE TOVINI 473.618/0,32/0,17; GHEDA MARGHERITA 470.000/0,32/0,16; GRAMIGNOLA PIERANGELO 692.001/0,47/0,24; HEBART INVEST SA 1.890.000/1,28/0,66; INNOCENZO SPA 415.749/0,28/0,15; ISTITUTO ATESINO Di SVILUPPO SPA 630.000/0,43/0,22; ISTITUTO SOSTENTAMENTO CLERO BERGAMO 1.050.000/0,71/0,37; ISTITUTO SOSTENTAMENTO CLERO MILANO 1.061.000/0,72/0,37; IVARS SPA 367.500/0,25/0,13; LA SCUOLA SPA 6.546.379/4,43/2,29; LANCELLOTTI SORLINI AGNESE 2.889.401/1,95/1,01; LANZANI LEONARDO 315.000/0,21/0,11; LUCCHINI GABRIELLA 1.267.007/0,86/0,44; LUCCHINI GIUSEPPE 1.523.863/1,03/0,53; LUCCHINI SILVANA 1.511.630/1,02/0,53; MITTEL SPA 4.593.750/3,11/1.60; NOCIVELLI GIANFRANCO 2.782.893/1,88/0,97; NOCIVELLI LUIGI 2.138.537/1,45/0,75; OPERA DIOCESANA S.NARNO 630.000/0,43/0,22; OPERA PIA DON G. CARBONI 378.317/0,26/0,13; PALLADE SA 2.171.500/1,47/0,76; PEZZOLO PIERA 324.924/0,22/0,11; POLOTTI FRANCO 1.164.212/0,79/0,41 di cui 209.657 us. De Mirando Roberto, 75.420 us. Martin Camille, 382.767 us. De Miranda Maria; PRORA SA 315.053/0,21/0,11; QUIFIN SPA 940.768 /0,64/0,33 di cui 113.288 us. Merli Maria; RADICINVEST CONSULTADORIA E SERVICOS LDA 5.565.000/3,76/1,94 di cui 5.565.000 us. Radicifin S.p.A.; RAMPINELLI ROTA ANGELO 341.922/0,23/0,12; RAMPINELLI ROTA SILVIA 462.766/0,31/0,16; RODELLA ADRIANO 906.631/0,61/0,32; SALVONI ANNAMARIA 676.468/0,46/0,24; SAN GIUSEPPE SPA 2.937.526/1,99/1,03; SERFIS SPA 2.391.429/1,62/0,84; SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SCARL 8.076.345/5,46/2,82; SOLOFID SPA 9.282.128/6,28/3,24; SONCINI FEDERICO 329.073/0,22/0,12; SONCINI GIANFEDERICO 572.613/0,39/0,20; SORLINI LUCIANO 2.752.353/1,86/0,96; SPAFID SPA 6.196.622/4,19/2,16; STRAZZERA MARGHERITA 281.154/0,19/0,10 di cui 267.346 us. Serfis S.p.A.; UPIFRA SA 745.500/0,50/0,26; VEAFIN SPA 4.110.673/2,78/1,44; VIRGILIO SPA 1.948.790/1,32/0,68; ZARNETTI BARBARA 1.151.857/0,78/0,40.

Aderiscono inoltre n. 270 soggetti (ciascuno con un numero di azioni inferiore allo 0,1% del capitale sociale) per complessive n. 19.618.256 azioni pari al 13,27% dei totale delle azioni conferite e al 6,85% delle azioni rappresentative dei capitale sociale.

Nessuno degli aderenti esercita singolarmente tramite l'accordo il controllo della società.

Contenuto e durata del patto

Il Sindacato ha sede in Brescia, presso la sede della Banca Lombarda. La durata del Sindacato è fissata al 31 dicembre 2001.

Ciascun sottoscrittore, insieme agli aderente che allo stesso hanno rilasciato procura, non può partecipare al Sindacato con un numero di azioni che rappresentino più del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda. I sottoscrittori, insieme ai rispettivi aderenti, potranno effettuare ulteriori apporti di azioni in Sindacato, previo assenso dell'assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza del 75% delle azioni sindacate, semprechè la partecipazioni complessivamente rappresentata non superi il limite del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda.

Deposito delle azioni: le azioni sindacate devono essere depositate presso il Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A..

Organi del Sindacato:

- Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, provvede a convocare l'Assemblea dei sottoscrittori ogni volta che lo ritiene opportuno e nei casi espressamente previsti dallo Statuto;

- Vice Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, sostituisce il Presidente nei casi di assenza ed impedimento;

- Assemblea dei sottoscrittori;

- Segreteria del Sindacato;

Collegio dei probiviri: composto da tre persone, è nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori per tutta la durata del Sindacato. Ricerca l'amichevole risoluzione secondo equità di eventuali divergenze che insorgessero tra gli aderenti.

Esercizio del voto nelle assemblee straordinarie della Banca Lombarda: i partecipanti si impegnano ad assumere, relativamente alle assemblee della Banca Lombarda chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie, una condotta predefinita nell'ambito del Sindacato. Tutti i partecipanti sono tenuti a votare in sede assembleare a favore delle modifiche statutarie e conformemente alle stesse, quando queste siano state preventivamente approvate dall'Assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza di almeno il 75% delle azioni sindacate; se tale quorum non viene raggiunto, tutti i partecipanti al Sindacato sono impegnati a votare, in sede assembleare, contro le modifiche statutarie proposte.

Aumento di capitale: i partecipanti sono obbligati, in caso di aumento di capitale della società mediante emissione gratuita di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, a vincolare in Sindacato le nuove azioni spettanti in ragione di quelle da essi già vincolate in Sindacato. In caso di emissione a pagamento di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, i partecipanti sono obbligati ad apportare al Sindacato le nuove azioni sottoscritte in esercizio dell'opzione spettante alle azioni già vincolate in Sindacato.

Qualora uno o più partecipanti non intendessero esercitare tale opzione, i relativi diritti dovranno essere offerti in prelazione agli altri partecipanti.

Divieto di disposizione: per tutta la durata del Sindacato, i partecipanti (salvo quanto specificatamente previsto dall'accordo) saranno obbligati a non vendere, cedere, permutare, donare, conferire o altrimenti disporre a favore di terzi, sotto qualsiasi forma, le azioni vincolate in Sindacato, nonché i diritti comunque relativi o derivanti da tutte tali azioni ed a non iniziare per dette azioni o diritti trattative di vendita, nemmeno a termine.

In deroga a quanto sopra disposto, le azioni vincolate in Sindacato sono in tutto o in parte liberamente trasferibili tra il sottoscrittore e gli aderenti al Sindacato che hanno conferito allo stesso procura e sono altresì trasferibili anche ai seguenti soggetti benché non aderenti: coniuge, ascendenti o discendenti, parenti in linea collaterale entro il 3 grado, affini in linea retta del partecipante; società controllate dal partecipante o società da queste ultime controllate; enti morali, in forza di atto di disposizione a titolo gratuito o di successione prevista statutariamente a condizione che il soggetto subentrante dichiari preventivamente di aderire al Sindacato in sostituzione del cedente.

Deroghe al divieto di disposizione: in deroga al divieto di disposizione, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono alienare liberamente, anche in più volte, un massimo complessivo di n. 40.000 (quarantamila) azioni. Oltre alla facoltà riconosciuta dal precedente punto, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono provvedere all'alienazione di un massimo complessivo di azioni pari al 10% di quelle da loro complessivamente sindacate al momento della cessione, fermo il diritto di prelazione.

Clausola penale: il partecipante che assuma volontariamente, relativamente alle assemblee chiamate a deliberare su modifiche statutarie, una condotta difforme da quella concordata, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore di tutte le azioni da lui sindacate. Il partecipante che volontariamente alienasse le azioni sindacate in violazione di quanto disposto dall'accordo, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore delle azioni alienate. Uguale penale sarà a carico del partecipante al Sindacato che in caso di aumenti di capitale non apportasse le nuove azioni.

Ufficio del registro e estremi del deposito

Il patto è stato depositato presso l'Ufficio del Registro di Brescia il 10/5/1999 al n. 18485 e sono stati altresì depositati i successivi aggiornamenti.

Il presente estratto costituisce una sintesi del patto ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale del patto depositato e comunicato.

6 Luglio 2001

[BE.1.01.2]


BANCA LOMBARDA S.P.A.

Con riferimento all'accordo tra soci "CAB - Società per Azioni" pubblicato in precedenza sui quotidiani "ItaliaOggi", "Il Fiorino", "Il Giorno" il 19/3/96 e il 25/4/96 e sul quotidiano "ItaliaOggi" il 26/1/99, e depositato presso il Registro delle Imprese di Brescia in data 31/7/1998 al n. 46299, si comunica che lo stesso è stato sciolto con effetto dal 4 maggio 1999. Dalla stessa data prende effetto un nuovo accordo avente le seguenti caratteristiche:

a) Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'accordo - Tipo di accordo e relative finalità

L'accordo disciplina il trasferimento delle azioni Banca Lombarda S.p.A. (con sede in Brescia - via Cefalonia n. 62 capitale sociale deliberato per massime Euro 287.388.478 - sottoscritto e versato Euro 286.550.978) e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie e mira a rafforzare la coesione e la collaborazione dei soci al fine di favorire lo sviluppo della nuova banca, derivata dalla fusione di Banca San Paolo di Brescia S.p.A. e CAB S.p.A., nel rispetto dei principi e degli indirizzi tradizionalmente perseguiti dai due istituti di credito. L'accordo è riconducibile alle fattispecie indicate dall'art. 122 comma 5 lett. a), limitatamente alle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito alle modifiche statutarie, e b) del D. Lgs 58/98.

b) Numero di azioni Banca Lombarda S.p.A. conferite e percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Totale azioni Banca Lombarda S.p.A. conferite n. 147.833.954, rappresentanti il 51,59% del capitale sociale.

c) Soggetti aderenti al patto

Al Sindacato aderiscono n. 344 soggetti.

Sono "sottoscrittori" gli azionisti che in proprio o anche per procura di altri azionisti sottoscrivano il patto di sindacato. Sono "aderenti" gli azionisti che vincolano azioni della Banca Lombarda al Sindacato mediante procura irrevocabile conferita ad un sottoscrittore.

Si riporta di seguito l'elenco dei soggetti aderenti all'accordo, il numero delle azioni conferite, le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale:

AEFFE FIN SPA: 1.422.384/0,96/0,50; ALMA TOVINI DOMUS: 364.932/0,25/0,13; AMBROSIONE BARTOLO: 348.753/0,24/0,12 di cui 228.268 us Ambrosione Gianfausto; AMBROSIONE CLELIA 310.346/0,21/0,11 di cui 230.864 us Ambrosione Gianfausto; AMBROSIONE EVA: 1.232.659/0,83/0,43 di cui 688.400 us. Ambrosione Mario, 506.682 us. Bertelli Annamaria; ARETUSA SRL 611.670/0,41/0,21; BECCARIA GRAZIA 288.714/0,19/0,10; BIANCHI MASSIMINA 603.011/0,41/0,21 di cui 244.704 us. Ferrari Laurina; BONERA CARLO 645.584/0,44/0,23; CAMADINI GIUSEPPE 577.500/0,39/0,20; CASA PRIMARIA ORDINE CANOSSIANE DI BRESCIA 403.840/0,27/0,14; CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO 1.050.000/0,71/0,37; COMPAGNIA BRESCIANA INVESTIMENTI SPA 4.410.000/2,98/1,54; CONGREGAZIONE ORATORIO S. FILIPPO NERI 315.000/0,21/0,11; CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA' 1.417.500/0,96/0,50; CONVENTO DELLE RELIGIOSE DI S. ORSOLA 392.143/0,26/0,14; CORDUSIO SPA 643.956/0,44/0,23; D'AMELIO MARIA IMMACOLATA 283.280/0,19/0,10;DE MIRANDA MARIA 425.718/0,29/0,15 di cui 342.522 us. Camille Martin, 11.269 us. Roberto de Miranda; ERACLES SA 1.660.900/1,12/0,58; FINANZIARIA DI VALLE CAMONICA SPA 376.866/0,26/0,13; FINPARTEC S.A. 1.102.500/0,75/0,39; FOLONARI ALBERTO 1.342.199/0,91/0,47 di cui 345.611 us. Ambrosi Eve; FOLONARI AMBROGIO 391.446/0,27/0,14 di cui 345.611 us. Ambrosi Eve; FOLONARI ANTONELLA 304.247/0,21/0,11 di cui 5.247 us. Ambrosi Eve; FOLONARI BENEDETTA 304.248/0,21/0,11, di cui 5.248 us. Ambrosi Eve; FOLONARI ITALO 1.028.012/0,70/0,36 di cui 345.609 us. Ambrosi Eve; FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA 5.608.776/3,79/1,96; FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO 11.217.552/7,59/3,91; FONDAZIONE GUIDO E ANGELA FOLONARI 840.000/0,57/0,29; FONDAZIONE LAMBRIANA 2.600.010/1,76/0,91; FONDAZIONE POLIS 2000: 420.000/0,28/0,15; FONDAZIONE TOVINI 473.618/0,32/0,17; GHEDA MARGHERITA 470.000/0,32/0,16; GRAMIGNOLA PIERANGELO 692.001/0,47/0,24; HEBART INVEST SA 1.890.000/1,28/0,66; INNOCENZO SPA 415.749/0,28/0,15; ISTITUTO ATESINO Di SVILUPPO SPA 630.000/0,43/0,22; ISTITUTO SOSTENTAMENTO CLERO BERGAMO 1.050.000/0,71/0,37; ISTITUTO SOSTENTAMENTO CLERO MILANO 1.061.000/0,72/0,37; IVARS SPA 367.500/0,25/0,13; LA SCUOLA SPA 6.546.379/4,43/2,29; LANCELLOTTI SORLINI AGNESE 2.889.401/1,95/1,01; LANZANI LEONARDO 315.000/0,21/0,11; LUCCHINI GABRIELLA 1.267.007/0,86/0,44; LUCCHINI GIUSEPPE 1.523.863/1,03/0,53; LUCCHINI SILVANA 1.511.630/1,02/0,53; MITTEL SPA 4.593.750/3,11/1.60; NOCIVELLI GIANFRANCO 2.782.893/1,88/0,97; NOCIVELLI LUIGI 2.138.537/1,45/0,75; OPERA DIOCESANA S.NARNO 630.000/0,43/0,22; OPERA PIA DON G. CARBONI 378.317/0,26/0,13; PALLADE SA 2.171.500/1,47/0,76; PEZZOLO PIERA 324.924/0,22/0,11; POLOTTI FRANCO 1.164.212/0,79/0,41 di cui 209.657 us. De Mirando Roberto, 75.420 us. Martin Camille, 382.767 us. De Miranda Maria; PRORA SA 315.053/0,21/0,11; QUIFIN SPA 940.768 /0,64/0,33 di cui 113.288 us. Merli Maria; RAMPINELLI ROTA ANGELO 341.922/0,23/0,12; RAMPINELLI ROTA SILVIA 462.766/0,31/0,16; RODELLA ADRIANO 906.631/0,61/0,32; SALVONI ANNAMARIA 676.468/0,46/0,24; SAN GIUSEPPE SPA 2.937.526/1,99/1,03; SERFIS SPA 2.391.429/1,62/0,84; SOCIETA' ELETTRICA RADICI S.p.A.5.565.000/3,76/1,94;SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SCARL 8.076.345/5,46/2,82; SOLOFID SPA 9.282.128/6,28/3,24; SONCINI FEDERICO 329.073/0,22/0,12; SONCINI GIANFEDERICO 572.613/0,39/0,20; SORLINI LUCIANO 2.752.353/1,86/0,96; SPAFID SPA 6.196.622/4,19/2,16; STRAZZERA MARGHERITA 281.154/0,19/0,10 di cui 267.346 us. Serfis S.p.A.; UPIFRA SA 745.500/0,50/0,26; VEAFIN SPA 4.110.673/2,78/1,44; VIRGILIO SPA 1.948.790/1,32/0,68; ZARNETTI BARBARA 1.151.857/0,78/0,40.

Aderiscono inoltre n. 270 soggetti (ciascuno con un numero di azioni inferiore allo 0,1% del capitale sociale) per complessive n. 19.618.256 azioni pari al 13,27% dei totale delle azioni conferite e al 6,85% delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Nessuno degli aderenti esercita singolarmente tramite l'accordo il controllo della società.

d) Contenuto e durata del patto

Il Sindacato ha sede in Brescia, presso la sede della Banca Lombarda. La durata del Sindacato è fissata al 31 dicembre 2001.

Ciascun sottoscrittore, insieme agli aderente che allo stesso hanno rilasciato procura, non può partecipare al Sindacato con un numero di azioni che rappresentino più del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda. I sottoscrittori, insieme ai rispettivi aderenti, potranno effettuare ulteriori apporti di azioni in Sindacato, previo assenso dell'assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza del 75% delle azioni sindacate, semprechè la partecipazioni complessivamente rappresentata non superi il limite del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda.

Deposito delle azioni: le azioni sindacate devono essere depositate presso il Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A..
Organi del Sindacato:

- Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, provvede a convocare l'Assemblea dei sottoscrittori ogni volta che lo ritiene opportuno e nei casi espressamente previsti dallo Statuto;

- Vice Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, sostituisce il Presidente nei casi di assenza ed impedimento;

- Assemblea dei sottoscrittori;

- Segreteria del Sindacato;

- Collegio dei probiviri: composto da tre persone, è nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori per tutta la durata del Sindacato. Ricerca l'amichevole risoluzione secondo equità di eventuali divergenze che insorgessero tra gli aderenti.

Esercizio del voto nelle assemblee straordinarie della Banca Lombarda: i partecipanti si impegnano ad assumere, relativamente alle assemblee della Banca Lombarda chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie, una condotta predefinita nell'ambito del Sindacato. Tutti i partecipanti sono tenuti a votare in sede assembleare a favore delle modifiche statutarie e conformemente alle stesse, quando queste siano state preventivamente approvate dall'Assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza di almeno il 75% delle azioni sindacate; se tale quorum non viene raggiunto, tutti i partecipanti al Sindacato sono impegnati a votare, in sede assembleare, contro le modifiche statutarie proposte.

Aumento di capitale: i partecipanti sono obbligati, in caso di aumento di capitale della società mediante emissione gratuita di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, a vincolare in Sindacato le nuove azioni spettanti in ragione di quelle da essi già vincolate in Sindacato. In caso di emissione a pagamento di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, i partecipanti sono obbligati ad apportare al Sindacato le nuove azioni sottoscritte in esercizio dell'opzione spettante alle azioni già vincolate in Sindacato.

Qualora uno o più partecipanti non intendessero esercitare tale opzione, i relativi diritti dovranno essere offerti in prelazione agli altri partecipanti.

Divieto di disposizione: per tutta la durata del Sindacato, i partecipanti (salvo quanto specificatamente previsto dall'accordo) saranno obbligati a non vendere, cedere, permutare, donare, conferire o altrimenti disporre a favore di terzi, sotto qualsiasi forma, le azioni vincolate in Sindacato, nonché i diritti comunque relativi o derivanti da tutte tali azioni ed a non iniziare per dette azioni o diritti trattative di vendita, nemmeno a termine.

In deroga a quanto sopra disposto, le azioni vincolate in Sindacato sono in tutto o in parte liberamente trasferibili tra il sottoscrittore e gli aderenti al Sindacato che hanno conferito allo stesso procura e sono altresì trasferibili anche ai seguenti soggetti benchè non aderenti: coniuge, ascendenti o discendenti, parenti in linea collaterale entro il 3 grado, affini in linea retta del partecipante; società controllate dal partecipante o società da queste ultime controllate; enti morali, in forza di atto di disposizione a titolo gratuito o di successione prevista statutariamente a condizione che il soggetto subentrante dichiari preventivamente di aderire al Sindacato in sostituzione del cedente.

Deroghe al divieto di disposizione: in deroga al divieto di disposizione, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono alienare liberamente, anche in più volte, un massimo complessivo di n. 40.000 (quarantamila) azioni. Oltre alla facoltà riconosciuta dal precedente punto, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono provvedere all'alienazione di un massimo complessivo di azioni pari al 10% di quelle da loro complessivamente sindacate al momento della cessione, fermo il diritto di prelazione.

Clausola penale: il partecipante che assuma volontariamente, relativamente alle assemblee chiamate a deliberare su modifiche statutarie, una condotta difforme da quella concordata, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore di tutte le azioni da lui sindacate. Il partecipante che volontariamente alienasse le azioni sindacate in violazione di quanto disposto dall'accordo, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore delle azioni alienate. Uguale penale sarà a carico del partecipante al Sindacato che in caso di aumenti di capitale non apportasse le nuove azioni.

e) Ufficio del registro e estremi del deposito

Il patto è stato depositato presso l'Ufficio del Registro di Brescia il 10/5/1999 al n. 18485 e sono stati altresì depositati i successivi aggiornamenti.

Il presente estratto costituisce una sintesi del patto ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale del patto depositato e comunicato.

21 Settembre 2001

[BE.1.01.3]


BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE S.P.A.

Con riferimento all'estratto del "Patto di Sindacato Banca Lombarda 1999/2001" pubblicato in data 12/5/1999 sul quotidiano "ItaliaOggi" ed ai successivi annunci pubblicati in data 02/07/1999, 03/12/1999, 28/01/2000, 28/07/2000, 09/01/2001, 06/07/2001 e 21/09/2001 sempre sul quotidiano ItaliaOggi si comunica che, conformemente a quanto previsto nello Statuto del Sindacato, lo stesso è scaduto in data 31/12/2001 e che è stato rinnovato, con effetto dalla predetta scadenza, con le seguenti caratteristiche:

a) Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'accordo - Tipo di accordo e relative finalità

L'accordo disciplina il trasferimento delle azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. (con sede in Brescia - via Cefalonia n. 62 capitale sociale deliberato per massime Euro 287.388.478 - sottoscritto e versato Euro 286.550.978) e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie e mira a rafforzare la coesione e la collaborazione dei soci al fine di favorire lo sviluppo del Gruppo.

L'accordo è riconducibile alle fattispecie indicate dall'art. 122 comma 5 lett. a), limitatamente alle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito alle modifiche statutarie, e b) del D. Lgs 58/98.

b) Numero di azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite e percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Totale azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite n. 126.095.430 rappresentanti il 44,005% del capitale sociale.

c)Soggetti aderenti al patto

Al Sindacato aderiscono n. 301 soggetti.

Sono "sottoscrittori" gli azionisti che in proprio o anche per procura di altri azionisti sottoscrivano il patto di sindacato. Sono "aderenti" gli azionisti che vincolano azioni della Banca Lombarda e Piemontese al Sindacato mediante procura irrevocabile conferita ad un sottoscrittore.

Si riporta di seguito l'elenco dei soggetti aderenti all'accordo (con una partecipazione superiore allo 0,1% del capitale sociale), il numero delle azioni conferite, le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale:

ALMA TOVINI DOMUS 364.932/0,29/0,13; AMBROSIONE BARTOLO 333753/0,27/0,12 di cui 228.268 us Ambrosione Gianfausto; AMBROSIONE CLELIA 285.349/0,23/0,10 di cui 230.864 us Ambrosione Gianfausto; AMBROSIONE EVA 1.292.663/1,03/0,45 di cui 688.400 us. Ambrosione Mario, 528.082 us. Bertelli Annamaria; ARETUSA SRL 611.670/0,49/0,21; BECCARIA GRAZIA 427.714/0,34/0,15; BIANCHI MASSIMINA 603.011/0,48/0,21; BONERA CARLO 645.584/0,51/0,23; CAMADINI GIUSEPPE 600.000/0,48/0,21; CASA PRIMARIA ORDINE CANOSSIANE DI BRESCIA 403.840/0,32/0,14; COMPAGNIA BRESCIANA INVESTIMENTI SPA 5.000.000/3,97/1,75; CONGREGAZIONE ORATORIO S. FILIPPO NERI 315.000/0,25/0,11; CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA' 1.767.801/1,40/0,62; CONVENTO DELLE RELIGIOSE DI S. ORSOLA 350.000/0,28/0,12; CORDUSIO SPA 579.561/0,46/0,20; D'AMELIO MARIA IMMACOLATA 394.330/0,31/0,14; DE MIRANDA MARIA 320.000/0,25/0,11 di cui 320.000 us. Camille Martin; FINANZIARIA DI VALLE CAMONICA SPA 481.000/0,38/0,17; FOLONARI ALBERTO 1.748.624/1,39/0,61 di cui 345.611 us. Ambrosi Eve; FOLONARI ANTONELLA 304.247/0,24/0,11 di cui 5.247 us. Ambrosi Eve; FOLONARI BENEDETTA 304.248/0,24/0,11, di cui 5.248 us. Ambrosi Eve; FOLONARI ITALO 1.683.012/1,33/0,59 di cui 345.609 us. Ambrosi Eve; FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA 5.608.776/4,45/1,96; FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO 11.217.552/8,89/3,91; FONDAZIONE GUIDO E ANGELA FOLONARI 840.000/0,67/0,29; FONDAZIONE LAMBRIANA 2.600.010/2,06/0,91; FONDAZIONE TOVINI 505.989/0,40/0,18; GHEDA MARGHERITA 470.000/0,37/0,16; GRAMIGNOLA PIERANGELO 692.001/0,55/0,24; HEBART INVEST SA 2.520.000/2,00/0,88; INNOCENZO SPA 415.749/0,33/0,15; ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO SPA 750.000/0,60/0,26; ISTITUTO SOSTENTAMENTO CLERO BERGAMO 800.000/0,63/0,28; IVARS SPA 500.000/0,40/0,17; LA SCUOLA SPA 6.546.435/5,19/2,29; LANZANI GIANCARLO 300.000/0,24/0,11; LANZANI LEONARDO 450.000/0,36/0,16; LUCCHINI GABRIELLA 1.267.007/1,01/0,44; LUCCHINI GIUSEPPE 1.523.863/1,21/0,53; LUCCHINI SILVANA 1.511.630/1,20/0,53; MITTEL SPA 4.593.750/3,64/1,60; NOCIVELLI GIANFRANCO 1.000.000/0,79/0,35; NOCIVELLI LUIGI 2.138.537/1,70/0,75; OPERA DIOCESANA S.NARNO 630.000/0,50/0,22; OPERA PIA DON G. CARBONI 378.317/0,30/0,13; PEZZOLO PIERA 324.924/0,26/0,11; POLOTTI FRANCO 1.300.000/1,03/0,45 di cui 209.657 us. De Mirando Roberto, 75.420 us. Martin Camille, 382.767 us. De Miranda Maria; QUIFIN SPA 940.768/0,75/0,33 di cui 113.288 us. Merli Maria; RAMPINELLI ROTA ANGELO 354.992/0,28/0,12 di cui 13.000 us Rota Lucrezia; RAMPINELLI ROTA SILVIA 487.316/0,39/0,17 di cui 13.000 us Rota Lucrezia; RODELLA ADRIANO 906.631/0,72/0,32; SALVONI ANNAMARIA 676.468/0,54/0,24; SAN GIUSEPPE SPA 1.500.000/1,19/0,52; SERFIS SPA 2.391.429/1,90/0,84; SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SCARL 8.351.345/6,62/2,91; SOCIETA' ELETTRICA RADICI S.p.A. 2.870.000/2,28/1,00; SOLOFID SPA 7.046.336/5,59/2,46; SONCINI GIANFEDERICO 572.613/0,45/0,20; SORLINI LUCIANO 500.000/0,40/0,17; SPAFID SPA 6.196.622/4,91/2,16; UPIFRA SA 926.150/0,73/0,32; VEAFIN SPA 4.255.173/3,37/1,49; VIRGILIO SPA 1.948.790/1,55/0,68; ZARNETTI BARBARA 1.151.857/0,91/0,40.

Gli ulteriori n. 237 soggetti aderenti all'accordo (ciascuno con una partecipazione non superiore allo 0,1% del capitale sociale) aderiscono con complessive n. 17.318.131 azioni pari al 13,734% dei totale delle azioni conferite e al 6,044% delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Nessuno degli aderenti esercita singolarmente tramite l'accordo il controllo della società.

d) Contenuto e durata del patto

Il Sindacato ha sede in Brescia, presso la sede della Banca Lombarda e Piemontese. La durata del Sindacato è fissata al 31 dicembre 2004.

Ciascun sottoscrittore, insieme agli aderente che allo stesso hanno rilasciato procura, non può partecipare al Sindacato con un numero di azioni che rappresentino più del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese. I sottoscrittori, insieme ai rispettivi aderenti, potranno effettuare ulteriori apporti di azioni in Sindacato, previo assenso dell'assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza del 75% delle azioni sindacate, semprechè la partecipazione complessivamente rappresentata non superi il limite del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese.

Deposito delle azioni: le azioni sindacate devono essere depositate presso il Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A..

Organi del Sindacato:

- Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, provvede a convocare l'Assemblea dei sottoscrittori ogni volta che lo ritiene opportuno e nei casi espressamente previsti dallo Statuto;

- Vice Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, sostituisce il Presidente nei casi di assenza ed impedimento;

- Assemblea dei sottoscrittori;

- Segreteria del Sindacato;

- Comitato consultivo: composto da 12 a 14 membri eletti dall'Assemblea; inoltre di esso fanno parte il Presidente ed il Vice Presidente del Sindacato; cura il coordinamento funzionale del Sindacato, per il perseguimento degli scopi di quest'ultimo;

- Collegio dei probiviri: composto da tre persone, è nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori per tutta la durata del Sindacato. Ricerca l'amichevole risoluzione secondo equità di eventuali divergenze che insorgessero tra i partecipanti.

Esercizio del voto nelle assemblee straordinarie della Banca Lombarda e Piemontese: i partecipanti si impegnano ad assumere, relativamente alle assemblee della Banca Lombarda chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie, una condotta predefinita nell'ambito del Sindacato. Tutti i partecipanti sono tenuti a votare in sede assembleare a favore delle modifiche statutarie e conformemente alle stesse, quando queste siano state preventivamente approvate dall'Assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza di almeno il 75% delle azioni sindacate; se tale quorum non viene raggiunto, tutti i partecipanti al Sindacato sono impegnati a votare, in sede assembleare, contro le modifiche statutarie proposte.

Aumento di capitale: i partecipanti sono obbligati, in caso di aumento di capitale della società mediante emissione gratuita di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, a vincolare in Sindacato le nuove azioni spettanti in ragione di quelle da essi già vincolate in Sindacato.

In caso di emissione a pagamento di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, i partecipanti sono obbligati ad apportare al Sindacato le nuove azioni sottoscritte in esercizio dell'opzione spettante alle azioni già vincolate in Sindacato.

Qualora uno o più partecipanti non intendessero esercitare tale opzione, i relativi diritti dovranno essere offerti in prelazione agli altri partecipanti.

Le disposizioni disciplinanti le suddette emissioni a pagamento riservate agli azionisti non si applicano qualora si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

a) emissione, in uno o più aumenti, di un numero di azioni rientrante nella percentuale del 10% dell'attuale numero di azioni costituenti il capitale sociale deliberato (n. 287.388.478)

b) aumento di capitale che preveda un prezzo di emissione delle azioni non inferiore a 1,5 volte il valore del \patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell'ultimo bilancio approvato dall'Assemblea.

Nel calcolo della sopracitata soglia del 10% si tiene conto di eventuali aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione.

Divieto di disposizione: per tutta la durata del Sindacato, i partecipanti (salvo quanto specificatamente previsto dall'accordo) saranno obbligati a non vendere, cedere, permutare, donare, conferire o altrimenti disporre a favore di terzi, sotto qualsiasi forma, le azioni vincolate in Sindacato, nonché i diritti comunque relativi o derivanti da tutte tali azioni ed a non iniziare per dette azioni o diritti trattative di vendita, nemmeno a termine.

In deroga a quanto sopra disposto, le azioni vincolate in Sindacato sono in tutto o in parte liberamente trasferibili tra il sottoscrittore e gli aderenti al Sindacato che hanno conferito allo stesso procura e sono altresì trasferibili anche ai seguenti soggetti benchè non aderenti: coniuge, ascendenti o discendenti, parenti in linea collaterale entro il 3 grado, affini in linea retta del partecipante; società controllate dal partecipante o società da queste ultime controllate; società la cui maggioranza del capitale sia detenuta dai sopra citati soggetti; enti morali, in forza di atto di disposizione a titolo gratuito o di successione prevista statutariamente a condizione che il soggetto subentrante dichiari preventivamente di aderire al Sindacato in sostituzione del cedente.

Deroghe al divieto di disposizione: in deroga al divieto di disposizione, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono alienare liberamente, anche in più volte, un massimo complessivo di n. 40.000 (quarantamila) azioni. Oltre alla facoltà riconosciuta dal precedente punto, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono provvedere all'alienazione di un massimo complessivo di azioni pari al 10% di quelle da loro complessivamente sindacate al momento della cessione, fermo il diritto di prelazione.

Clausola penale: il partecipante che assuma volontariamente, relativamente alle assemblee chiamate a deliberare su modifiche statutarie, una condotta difforme da quella concordata, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore di tutte le azioni da lui sindacate. La volontaria non partecipazione all'Assemblea equivale a manifestazione di volontà difforme dalla condotta concordata qualora, per effetto dell'assenza, le deliberazioni dell'assemblea della Banca siano difformi dalla condotta deliberata dal Sindacato.

Il partecipante che volontariamente alienasse le azioni sindacate in violazione di quanto disposto dall'accordo, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore delle azioni alienate. Uguale penale sarà a carico del partecipante al Sindacato che in caso di aumenti di capitale non apportasse le nuove azioni.

e) Ufficio del registro e estremi del deposito

Il patto è stato depositato presso l'Ufficio del Registro di Brescia nei termini di legge.

Il presente estratto costituisce una sintesi del patto ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale del patto depositato e comunicato.

9 Gennaio 2002

[BE.1.02.1]


BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE S.P.A.


Estratto del "Sindacato Banca Lombarda e Piemontese" pubblicato in data 9/1/2002 sul quotidiano "ItaliaOggi" e successivo annuncio pubblicato in data 07/02/2002 sempre sul quotidiano ItaliaOggi.

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'accordo - Tipo di accordo e relative finalità

L'accordo disciplina il trasferimento delle azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. (con sede in Brescia - via Cefalonia n. 62, capitale sociale deliberato per massime Euro 287.388.478 - sottoscritto e versato Euro 286.550.978) e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie e mira a rafforzare la coesione e la collaborazione dei soci al fine di favorire lo sviluppo del Gruppo.L'accordo è riconducibile alle fattispecie indicate dall'art. 122 comma 5 lett. a), limitatamente alle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito alle modifiche statutarie, e b) del D.Lgs 58/98.

Numero di azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite e percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Totale azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite n. 127.095.430 rappresentanti il 44,354% del capitale sociale.

Soggetti aderenti al patto

Al Sindacato aderiscono n. 302 soggetti.
Sono "sottoscrittori" gli azionisti che in proprio o anche per procura di altri azionisti sottoscrivano il patto di sindacato. Sono "aderenti" gli azionisti che vincolano azioni della BancaLombarda e Piemontese al Sindacato mediante procura irrevocabile conferita ad un sottoscrittore.
Si riporta di seguito l'elenco dei soggetti aderenti all'accordo (con una partecipazione superiore allo 0,1% del capitale sociale), il numero delle azioni conferite, le percentuali delle azioni daciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale:
ALMA TOVINI DOMUS 364.932/0,29/0,13; AMBROSIONE BARTOLO 333.753/0,26/0,12 di cui 228.268 us Ambrosione Gianfausto; AMBROSIONE CLELIA 285.349/0,23/0,10 di cui 230.864 us Ambrosione Gianfausto; AMBROSIONE EVA 1.292.663/1,02/0,45 di cui 688.400 us. Ambrosione Mario, 528.082 us. Bertelli Annamaria; ARETUSA SRL 611.670/0,48/0,21; BECCARIA GRAZIA 427.714/0,34/0,15; BIANCHI MASSIMINA 603.011/0,47/0,21; BONERA CARLO 645.584/0,51/0,23; CAMADINI GIUSEPPE 600.000/0,47/0,21; CASA PRIMARIA ORDINE CANOSSIANE DI BRESCIA 403.840/0,32/0,14; CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO 1.000.000/0,79/0,35; COMPAGNIA BRESCIANA INVESTIMENTI SPA 5.000.000/3,93/1,75; CONGREGAZIONE ORATORIO S. FILIPPO NERI 315.000/0,25/0,11; CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA' 1.767.801/1,39/0,62; CONVENTO DELLE RELIGIOSE DI S. ORSOLA 350.000/0,28/0,12; CORDUSIO SPA 579.561/0,46/0,20; D'AMELIO MARIA IMMACOLATA 394.330/0,31/0,14; DE MIRANDA MARIA 320.000/0,25/0,11 di cui 320.000 us. Camille Martin; FINANZIARIA DI VALLE CAMONICA SPA 481.000/0,38/0,17; FOLONARI ALBERTO 1.748.624/1,38/0,61 di cui 345.611 us. Ambrosi Eve; FOLONARI ANTONELLA 304.247/0,24/0,11 di cui 5.247 us. Ambrosi Eve; FOLONARI BENEDETTA 304.248/0,24/0,11, di cui 5.248 us. Ambrosi Eve; FOLONARI ITALO 1.683.012/1,32/0,59 di cui 345.609 us. Ambrosi Eve; FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA 5.608.776/4,41/1,96; FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO 11.217.552/8,83/3,91; FONDAZIONE GUIDO E ANGELA FOLONARI 840.000/0,66/0,29; FONDAZIONE LAMBRIANA 2.600.010/2,05/0,91; FONDAZIONE TOVINI 505.989/0,40/0,18; GHEDA MARGHERITA
470.000/0,37/0,16; GRAMIGNOLA PIERANGELO 692.001/0,54/0,24; HEBART INVEST SA 2.520.000/1,98/0,88; INNOCENZO SPA 415.749/0,33/0,15; ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO SPA 750.000/0,59/0,26; ISTITUTO SOSTENTAMENTO CLERO BERGAMO 800.000/0,63/0,28; IVARS SPA 500.000/0,39/0,17; LA SCUOLA SPA 6.546.435/5,15/2,29; LANZANI GIANCARLO 300.000/0,24/0,11; LANZANI LEONARDO 450.000/0,35/0,16; LUCCHINI GABRIELLA 1.267.007/1,00/0,44; LUCCHINI GIUSEPPE 1.523.863/1,20/0,53; LUCCHINI SILVANA 1.511.630/1,19/0,53; MITTEL SPA 4.593.750/3,61/1,60; NOCIVELLI GIANFRANCO 1.000.000/0,79/0,35; NOCIVELLI LUIGI 2.138.537/1,68/0,75; OPERA DIOCESANA S.NARNO 630.000/0,50/0,22; OPERA PIA DON G. CARBONI 378.317/0,30/0,13; PEZZOLO PIERA 324.924/0,26/0,11; POLOTTI FRANCO 1.300.000/1,02/0,45 di cui 209.657 us. De Mirando Roberto, 75.420 us. Martin Camille, 382.767 us. De Miranda Maria; QUIFIN SPA 940.768/0,74/0,33 di cui 113.288 us. Merli Maria; RAMPINELLI ROTA ANGELO 354.992/0,28/0,12 di cui 13.000 us Rota Lucrezia; RAMPINELLI ROTA SILVIA 487.316/0,38/0,17 di cui 13.000 us Rota Lucrezia; RODELLA ADRIANO 906.631/0,71/0,32; SALVONI ANNAMARIA 676.468/0,53/0,24; SAN GIUSEPPE SPA 1.500.000/1,18/0,52; SERFIS SPA 2.391.429/1,88/0,84; SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SCARL 8.351.345/6,57/2,91; SOCIETA' ELETTRICA RADICI S.p.A.
2.870.000/2,26/1,00; SOLOFID SPA 7.046.336/5,54/2,46; SONCINI GIANFEDERICO 572.613/0,45/0,20; SORLINI LUCIANO 500.000/0,39/0,17; SPAFID SPA 6.196.622/4,88/2,16; UPIFRA SA 926.150/0,73/0,32; VEAFIN SPA 4.255.173/3,35/1,49; VIRGILIO SPA 1.948.790/1,53/0,68; ZARNETTI BARBARA 1.151.857/0,91/0,40.
Gli ulteriori n. 237 soggetti aderenti all'accordo (ciascuno con una partecipazione non superiore allo 0,1% del capitale sociale) aderiscono con complessive n. 17.318.131 azioni pari al 13,734% dei totale delle azioni conferite e al 6,044% delle azioni rappresentative del capitale sociale.
Nessuno degli aderenti esercita singolarmente tramite l'accordo il controllo della società.

Contenuto e durata del patto

Il Sindacato ha sede in Brescia, presso la sede della Banca Lombarda e Piemontese. La durata del Sindacato è fissata al 31 dicembre 2004.

Ciascun sottoscrittore, insieme agli aderente che allo stesso hanno rilasciato procura, non può partecipare al Sindacato con un numero di azioni che rappresentino più del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese. I sottoscrittori, insieme ai rispettivi aderenti, potranno effettuare ulteriori apporti di azioni in Sindacato, previo assenso dell'assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza del 75% delle azioni sindacate, semprechè la partecipazione complessivamente rappresentata non superi il limite del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese.

Deposito delle azioni: le azioni sindacate devono essere depositate presso il Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A..

Organi del Sindacato:

Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, provvede a convocare l'Assemblea dei sottoscrittori ogni volta che lo ritiene opportuno e nei casi espressamente previsti dallo Statuto;

Vice Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, sostituisce il Presidente nei casi di assenza ed impedimento;

Assemblea dei sottoscrittori;

Segreteria del Sindacato;

Comitato consultivo: composto da 12 o 14 membri eletti dall'Assemblea dei Sottoscrittori; inoltre di esso fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente del Sindacato; cura il coordinamento funzionale del Sindacato, per il perseguimento degli scopi di quest'ultimo;

Collegio dei probiviri: composto da tre persone, è nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori per tutta la durata del Sindacato. Ricerca l'amichevole risoluzione secondo equità di eventuali divergenze che insorgessero tra i partecipanti.

Esercizio del voto nelle assemblee straordinarie della Banca Lombarda e Piemontese: i partecipanti si impegnano ad assumere, relativamente alle assemblee della Banca Lombarda chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie, una condotta predefinita nell'ambito del Sindacato. Tutti i partecipanti sono tenuti a votare in sede assembleare a favore delle modifiche statutarie e conformemente alle stesse, quando queste siano state preventivamente approvate dall'Assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza di almeno il 75% delle azioni sindacate; se tale quorum non viene raggiunto, tutti i partecipanti al Sindacato sono impegnati a votare, in sede assembleare, contro le modifiche statutarie proposte.

Aumento di capitale: i partecipanti sono obbligati, in caso di aumento di capitale della società mediante emissione gratuita di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, a vincolare in Sindacato le nuove azioni spettanti in ragione di quelle da essi già vincolate in Sindacato. 

In caso di emissione a pagamento di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, i partecipanti sono obbligati ad apportare al Sindacato le nuove azioni sottoscritte in esercizio dell'opzione spettante alle azioni già vincolate in Sindacato.

Qualora uno o più partecipanti non intendessero esercitare tale opzione, i relativi diritti dovranno essere offerti in prelazione agli altri partecipanti.

Le disposizioni disciplinanti le suddette emissioni a pagamento riservate agli azionisti non si applicano qualora si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

emissione, in uno o più aumenti, di un numero di azioni rientrante nella percentuale del 10% dell'attuale numero di azioni costituenti il capitale sociale deliberato (n. 287.388.478)

aumento di capitale che preveda un prezzo di emissione delle azioni non inferiore a 1,5 volte il valore del patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell'ultimo bilancio approvato dall'Assemblea. 

Nel calcolo della sopracitata soglia del 10% si tiene conto di eventuali aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione.

Divieto di disposizione: per tutta la durata del Sindacato, i partecipanti (salvo quanto specificatamente previsto dall'accordo) saranno obbligati a non vendere, cedere, permutare, donare, conferire o altrimenti disporre a favore di terzi, sotto qualsiasi forma, le azioni vincolate in Sindacato, nonché i diritti comunque relativi o derivanti da tutte tali azioni ed a non iniziare per dette azioni o diritti trattative di vendita, nemmeno a termine.

In deroga a quanto sopra disposto, le azioni vincolate in Sindacato sono in tutto o in parte liberamente trasferibili tra il sottoscrittore e gli aderenti al Sindacato che hanno conferito allo stesso procura e sono altresì trasferibili anche ai seguenti soggetti benchè non aderenti: coniuge, ascendenti o discendenti, parenti in linea collaterale entro il 3 grado, affini in linea retta del partecipante; società controllate dal partecipante o società da queste ultime controllate; società la cui maggioranza del capitale sia detenuta dai sopra citati soggetti; enti morali, in forza di atto di disposizione a titolo gratuito o di successione prevista statutariamente a condizione che il soggetto subentrante dichiari preventivamente di aderire al Sindacato in sostituzione del cedente.

Deroghe al divieto di disposizione: in deroga al divieto di disposizione, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono alienare liberamente, anche in più volte, un massimo complessivo di n. 40.000 (quarantamila) azioni. Oltre alla facoltà riconosciuta dal precedente punto, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono provvedere all'alienazione di un massimo complessivo di azioni pari al 10% di quelle da loro complessivamente sindacate al momento della cessione, fermo il diritto di prelazione.

Clausola penale: il partecipante che assuma volontariamente, relativamente alle assemblee chiamate a deliberare su modifiche statutarie, una condotta difforme da quella concordata, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore di tutte le azioni da lui sindacate. La volontaria non partecipazione all'Assemblea equivale a manifestazione di volontà difforme dalla condotta concordata qualora, per effetto dell'assenza, le deliberazioni dell'assemblea della Banca siano difformi dalla condotta deliberata dal Sindacato.

Il partecipante che volontariamente alienasse le azioni sindacate in violazione di quanto disposto dall'accordo, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore delle azioni alienate. Uguale penale sarà a carico del partecipante al Sindacato che in caso di aumenti di capitale non apportasse le nuove azioni.

Ufficio del registro delle imprese presso cui il patto è depositato

Il patto è stato depositato presso l'Ufficio del Registro di Brescia nei termini di legge.

Il presente estratto costituisce una sintesi del patto ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale del patto depositato e comunicato.

7 febbraio 2002

[BE.1.02.2]


BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE S.P.A.

Estratto del "Sindacato Banca Lombarda e Piemontese" pubblicato in data 9/1/2002 sul quotidiano "ItaliaOggi" e successivo annuncio pubblicato in data 07/02/2002 sempre sul quotidiano ItaliaOggi.

a) Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'accordo - Tipo di accordo e relative finalità

L'accordo disciplina il trasferimento delle azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. (con sede in Brescia - via Cefalonia n. 62, capitale sociale deliberato per massime Euro 320.420.071 - sottoscritto e versato Euro 286.652.571) e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie e mira a rafforzare la coesione e la collaborazione dei soci al fine di favorire lo sviluppo del Gruppo.

L'accordo è riconducibile alle fattispecie indicate dall'art. 122 comma 5 lett. a), limitatamente alle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito alle modifiche statutarie, e b) del D.Lgs 58/98.

b) Numero di azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite e percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Totale azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite n. 139.031.117 rappresentanti il 48,502% del capitale sociale.

Inoltre sono stati conferiti "warrant azioni ordinarie Banca Lombarda e Piemontese 2002/2004", assegnati gratuitamente in data 17 giugno 2002 in ragione di 1 warrant ogni azione posseduta, che daranno diritto alla sottoscrizione di azioni Banca Lombarda e Piemontese in ragione di 1 azione ogni 65 warrant posseduti secondo le condizioni e modalità previste dal relativo Regolamento.

c) Soggetti aderenti al patto

Al Sindacato aderiscono n. 314 soggetti.

Sono "sottoscrittori" gli azionisti che in proprio o anche per procura di altri azionisti sottoscrivano il patto di sindacato. Sono "aderenti" gli azionisti che vincolano azioni della Banca Lombarda e Piemontese al Sindacato mediante procura irrevocabile conferita ad un sottoscrittore.

Si riporta di seguito l'elenco dei soggetti aderenti all'accordo (con una partecipazione superiore allo 0,1% del capitale sociale), il numero delle azioni conferite, le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale:

ALMA TOVINI DOMUS 364.932/0,26/0,13; AMBROSIONE BARTOLO 333.753/0,24/0,12; AMBROSIONE EVA 1.292.663/0,93/0,45 di cui 688.400 us. Ambrosione Mario, 528.082 us. Bertelli Annamaria; ARETUSA SRL 611.670/0,44/0,21; BECCARIA GRAZIA 427.714/0,31/0,15; BIANCHI MASSIMINA 603.011/0,43/0,21; BONERA CARLO 645.584/0,46/0,22; BOSSINI ALBERTO MASSIMO 350.000/0,25/0,12; BOSSINI LEONARDO 350.000/0,25/0,12; CAMADINI GIUSEPPE 600.000/0,43/0,21; CARLO TASSARA SPA 6.816.187/4,90/2,38; CASA PRIMARIA ORDINE CANOSSIANE DI BRESCIA 403.840/0,29/0,14; CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO 1.000.000/0,72/0,35; COMPAGNIA BRESCIANA INVESTIMENTI SPA 5.000.000/3,60/1,74; CONGREGAZIONE ORATORIO S. FILIPPO NERI 315.000/0,23/0,11; CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA' 1.767.801/1,27/0,62; CONVENTO DELLE RELIGIOSE DI S. ORSOLA 350.000/0,25/0,12; CORDUSIO SPA 579.561/0,42/0,20; D'AMELIO MARIA IMMACOLATA 394.330/0,28/0,14; DE MIRANDA MARIA 420.000/0,30/0,15 di cui 342.522 us. Martin Camille, 11.269 us. De Miranda Roberto; DE MIRANDA UGGERO 350.000/0,25/0,12 di cui 234.725 us. Martin Camille, 90.246 us. De Miranda Roberto; DEDRAFIN IMMOBILIARE SPA 1.000.000/0,72/0,35; FINANZIARIA DI VALLE CAMONICA SPA 481.000/0,35/0,17; FOLONARI ALBERTO 1.748.624/1,26/0,61 di cui 345.611 us. Ambrosi Eve; FOLONARI ANTONELLA 304.247/0,22/0,11 di cui 5.247 us. Ambrosi Eve; FOLONARI BENEDETTA 304.248/0,22/0,11 di cui 5.248 us. Ambrosi Eve; FOLONARI ITALO 1.683.012/1,21/0,59 di cui 345.609 us. Ambrosi Eve; FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA 5.608.776/4,03/1,96; FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO 11.217.552/8,07/3,91; FONDAZIONE GUIDO E ANGELA FOLONARI 840.000/0,60/0,29; FONDAZIONE LAMBRIANA 2.600.010/1,87/0,91; FONDAZIONE TOVINI 505.989/0,36/0,18; GHEDA MARGHERITA 470.000/0,34/0,16; GRAMIGNOLA PIERANGELO 692.001/0,50/0,24; HEBART INVEST SA 2.520.000/1,81/0,88; INNOCENZO SPA 415.749/0,30/0,15; ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO SPA 750.000/0,54/0,26; ISTITUTO SOSTENTAMENTO CLERO BERGAMO 800.000/0,57/0,28; IVARS SPA 500.000/0,36/0,17; LA SCUOLA SPA 6.546.435/4,71/2,28; LANZANI GIANCARLO 300.000/0,22/0,11; LANZANI LEONARDO 450.000/0,32/0,16; LUCCHINI GABRIELLA 1.267.007/0,91/0,44; LUCCHINI GIUSEPPE 1.523.863/1,10/0,53; LUCCHINI SILVANA 1.511.630/1,09/0,53; MINGOTTI OSVALDO 326.123/0,23/0,11; MITTEL SPA 4.593.750/3,30/1,60; NOCIVELLI GIANFRANCO 1.000.000/0,72/0,35; NOCIVELLI LUIGI 1.089.787/0,78/0,38; OPERA DIOCESANA S.NARNO 630.000/0,45/0,22; OPERA PIA DON G. CARBONI 378.317/0,27/0,13; PEZZOLO PIERA 324.924/0,23/0,11; POLOTTI FRANCO 1.300.000/0,93/0,45 di cui 209.657 us. De Miranda Roberto, 75.420 us. Martin Camille, 382.767 us. De Miranda Maria; QUIFIN SPA 940.768/0,68/0,33 di cui 113.288 us. Merli Maria; RAMPINELLI ROTA ANGELO 354.922/0,25/0,12 di cui 13.000 us Rota Lucrezia; RAMPINELLI ROTA SILVIA 487.316/0,35/0,17 di cui 13.000 us Rota Lucrezia; RODELLA ADRIANO 906.631/0,65/0,32; SALVONI ANNAMARIA 676.468/0,49/0,24; SAN GIUSEPPE SPA 1.500.000/1,08/0,52; SERFIS SPA 2.391.429/1,72/0,83; SIFRU GESTIONI FIDUCIARIE SIM S.P.A. 800.000/0,57/0,28; SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SCARL 8.501.345/6,11/2,97; SOCIETA' ELETTRICA RADICI S.p.A. 2.870.000/2,06/1,00; SOLOFID SPA 8.446.336/6,07/2,95; SONCINI GIANFEDERICO 572.613/0,41/0,20; SORLINI LUCIANO 500.000/0,36/0,17; SPAFID SPA 6.196.622/4,46/2,16; TROMBETTA BIANCA 350.000/0,25/0,12 di cui 195.305 us. Martin Camille, 118.680 us. De Miranda Roberto; UPIFRA SA 926.150/0,67/0,32; VEAFIN SPA 4.255.173/3,06/1,48; VIRGILIO SPA 1.948.790/1,40/0,68; ZARNETTI BARBARA 1.232.707/0,89/0,43.

Gli ulteriori n. 242 soggetti aderenti all'accordo (ciascuno con una partecipazione non superiore allo 0,1% del capitale sociale) aderiscono con complessive n. 18.540.757 azioni pari al 13,336% del totale delle azioni conferite e al 6,468% delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Nessuno degli aderenti esercita singolarmente tramite l'accordo il controllo della società.

d) Contenuto e durata del patto

Il Sindacato ha sede in Brescia, presso la sede della Banca Lombarda e Piemontese. La durata del Sindacato è fissata al 31 dicembre 2004.

Ciascun sottoscrittore, insieme agli aderente che allo stesso hanno rilasciato procura, non può partecipare al Sindacato con un numero di azioni che rappresentino più del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese. I sottoscrittori, insieme ai rispettivi aderenti, potranno effettuare ulteriori apporti di azioni in Sindacato, previo assenso dell'assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza del 75% delle azioni sindacate, semprechè la partecipazione complessivamente rappresentata non superi il limite del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese.

Deposito delle azioni: le azioni sindacate devono essere depositate presso il Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A..

Organi del Sindacato:

- Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, provvede a convocare l'Assemblea dei sottoscrittori ogni volta che lo ritiene opportuno e nei casi espressamente previsti dallo Statuto;

- Vice Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, sostituisce il Presidente nei casi di assenza ed impedimento;

- Assemblea dei sottoscrittori;

- Segreteria del Sindacato;

- Comitato consultivo: composto da 12 o 14 membri eletti dall’Assemblea dei Sottoscrittori; inoltre di esso fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente del Sindacato; cura il coordinamento funzionale del Sindacato, per il perseguimento degli scopi di quest’ultimo;

- Collegio dei probiviri: composto da tre persone, è nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori per tutta la durata del Sindacato. Ricerca l'amichevole risoluzione secondo equità di eventuali divergenze che insorgessero tra i partecipanti.

Esercizio del voto nelle assemblee straordinarie della Banca Lombarda e Piemontese: i partecipanti si impegnano ad assumere, relativamente alle assemblee della Banca Lombarda chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie, una condotta predefinita nell'ambito del Sindacato. Tutti i partecipanti sono tenuti a votare in sede assembleare a favore delle modifiche statutarie e conformemente alle stesse, quando queste siano state preventivamente approvate dall'Assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza di almeno il 75% delle azioni sindacate; se tale quorum non viene raggiunto, tutti i partecipanti al Sindacato sono impegnati a votare, in sede assembleare, contro le modifiche statutarie proposte.

Aumento di capitale: i partecipanti sono obbligati, in caso di aumento di capitale della società mediante emissione gratuita di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, a vincolare in Sindacato le nuove azioni spettanti in ragione di quelle da essi già vincolate in Sindacato.

In caso di emissione a pagamento di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, i partecipanti sono obbligati ad apportare al Sindacato le nuove azioni sottoscritte in esercizio dell'opzione spettante alle azioni già vincolate in Sindacato.

Qualora uno o più partecipanti non intendessero esercitare tale opzione, i relativi diritti dovranno essere offerti in prelazione agli altri partecipanti.

Le disposizioni disciplinanti le suddette emissioni a pagamento riservate agli azionisti non si applicano qualora si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

emissione, in uno o più aumenti, di un numero di azioni rientrante nella percentuale del 10% dell’attuale numero di azioni costituenti il capitale sociale deliberato (n. 287.388.478)

aumento di capitale che preveda un prezzo di emissione delle azioni non inferiore a 1,5 volte il valore del patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell’ultimo bilancio approvato dall’Assemblea.

Nel calcolo della sopracitata soglia del 10% si tiene conto di eventuali aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione.

Divieto di disposizione: per tutta la durata del Sindacato, i partecipanti (salvo quanto specificatamente previsto dall'accordo) saranno obbligati a non vendere, cedere, permutare, donare, conferire o altrimenti disporre a favore di terzi, sotto qualsiasi forma, le azioni vincolate in Sindacato, nonché i diritti comunque relativi o derivanti da tutte tali azioni ed a non iniziare per dette azioni o diritti trattative di vendita, nemmeno a termine.

In deroga a quanto sopra disposto, le azioni vincolate in Sindacato sono in tutto o in parte liberamente trasferibili tra il sottoscrittore e gli aderenti al Sindacato che hanno conferito allo stesso procura e sono altresì trasferibili anche ai seguenti soggetti benchè non aderenti: coniuge, ascendenti o discendenti, parenti in linea collaterale entro il 3° grado, affini in linea retta del partecipante; società controllate dal partecipante o società da queste ultime controllate; società la cui maggioranza del capitale sia detenuta dai sopra citati soggetti; enti morali, in forza di atto di disposizione a titolo gratuito o di successione prevista statutariamente a condizione che il soggetto subentrante dichiari preventivamente di aderire al Sindacato in sostituzione del cedente.

Deroghe al divieto di disposizione: in deroga al divieto di disposizione, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono alienare liberamente, anche in più volte, un massimo complessivo di n. 40.000 (quarantamila) azioni. Oltre alla facoltà riconosciuta dal precedente punto, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono provvedere all'alienazione di un massimo complessivo di azioni pari al 10% di quelle da loro complessivamente sindacate al momento della cessione, fermo il diritto di prelazione.

Clausola penale: il partecipante che assuma volontariamente, relativamente alle assemblee chiamate a deliberare su modifiche statutarie, una condotta difforme da quella concordata, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore di tutte le azioni da lui sindacate. La volontaria non partecipazione all’Assemblea equivale a manifestazione di volontà difforme dalla condotta concordata qualora, per effetto dell’assenza, le deliberazioni dell’assemblea della Banca siano difformi dalla condotta deliberata dal Sindacato.

Il partecipante che volontariamente alienasse le azioni sindacate in violazione di quanto disposto dall'accordo, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore delle azioni alienate. Uguale penale sarà a carico del partecipante al Sindacato che in caso di aumenti di capitale non apportasse le nuove azioni.

e) Ufficio del registro delle imprese presso cui il patto è depositato

Il patto è stato depositato presso l'Ufficio del Registro di Brescia nei termini di legge.

Il presente estratto costituisce una sintesi del patto ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale del patto depositato e comunicato.

21 giugno 2002

[BE.1.02.3]


BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE S.P.A.

Estratto del "Sindacato Banca Lombarda e Piemontese" pubblicato in data 9/1/2002 sul quotidiano "ItaliaOggi" e successivo annuncio pubblicato in data 07/02/2002, 21/06/2002 e 5/08/2002 sempre sul quotidiano ItaliaOggi

a) Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'accordo - Tipo di accordo e relative finalità

L'accordo disciplina il trasferimento delle azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. (con sede in Brescia - via Cefalonia n. 62, capitale sociale deliberato per massime Euro 321.824.919 - sottoscritto e versato Euro 315.728.514) e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie e mira a rafforzare la coesione e la collaborazione dei soci al fine di favorire lo sviluppo del Gruppo.

L'accordo è riconducibile alle fattispecie indicate dall'art. 122 comma 5 lett. a), limitatamente alle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito alle modifiche statutarie, e b) del D. Lgs 58/98.

b) Numero di azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite e percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Totale azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite n. 139.031.117 rappresentanti il 44,035% del capitale sociale.

Inoltre sono stati conferiti "warrant azioni ordinarie Banca Lombarda e Piemontese 2002/2004", assegnati gratuitamente in data 17 giugno 2002 in ragione di 1 warrant ogni azione posseduta, che daranno diritto alla sottoscrizione di azioni Banca Lombarda e Piemontese in ragione di 1 azione ogni 65 warrant posseduti secondo le condizioni e modalità previste dal relativo Regolamento.

c) Soggetti aderenti al patto

Al Sindacato aderiscono n. 313 soggetti.

Sono "sottoscrittori" gli azionisti che in proprio o anche per procura di altri azionisti sottoscrivano il patto di sindacato. Sono "aderenti" gli azionisti che vincolano azioni della Banca Lombarda e Piemontese al Sindacato mediante procura irrevocabile conferita ad un sottoscrittore.

Si riporta di seguito l'elenco dei soggetti aderenti all'accordo (con una partecipazione superiore allo 0,1% del capitale sociale), il numero delle azioni conferite, le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale:

ALMA TOVINI DOMUS 364.932/0,26/0,12; AMBROSIONE BARTOLO 374.202/0,27/0,12; AMBROSIONE CLELIA 325.798/0,23/0,10; AMBROSIONE EVA 1.292.663/0,93/0,41 di cui 688.400 us. Ambrosione Mario, 528.082 us. Bertelli Annamaria; ARETUSA SRL 611.670/0,44/0,19; BECCARIA GRAZIA 427.714/0,31/0,13; BIANCHI MASSIMINA 603.011/0,43/0,19; BONERA CARLO 645.584/0,46/0,20; BOSSINI ALBERTO MASSIMO 350.000/0,25/0,11; BOSSINI LEONARDO 350.000/0,25/0,11; CAMADINI GIUSEPPE 600.000/0,43/0,19; CARLO TASSARA SPA 6.816.187/4,90/2,16; CASA PRIMARIA ORDINE CANOSSIANE DI BRESCIA 403.840/0,29/0,13; CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO 1.000.000/0,72/0,32; COMPAGNIA BRESCIANA INVESTIMENTI SPA 5.000.000/3,60/1,58; CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA' 1.767.801/1,27/0,56; CONVENTO DELLE RELIGIOSE DI S. ORSOLA 350.000/0,25/0,11; CORDUSIO SPA 579.561/0,42/0,18; D'AMELIO MARIA IMMACOLATA 394.330/0,28/0,12; DE MIRANDA MARIA 420.000/0,30/0,13 di cui 342.522 us. Martin Camille, 11.269 us. De Miranda Roberto; DE MIRANDA UGGERO 350.000/0,25/0,11 di cui 234.725 us. Martin Camille, 90.246 us. De Miranda Roberto; DEDRAFIN IMMOBILIARE SPA 1.000.000/0,72/0,32; FINANZIARIA DI VALLE CAMONICA SPA 481.000/0,35/0,15; FOLONARI ALBERTO 1.748.624/1,26/0,55 di cui 345.611 us. Ambrosi Eve; FOLONARI ITALO 1.683.012/1,21/0,53 di cui 345.609 us. Ambrosi Eve; FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA 5.608.776/4,03/1,78; FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO 11.217.552/8,07/3,55; FONDAZIONE GUIDO E ANGELA FOLONARI 840.000/0,60/0,27; FONDAZIONE LAMBRIANA 2.600.010/1,87/0,82; FONDAZIONE TOVINI 505.989/0,36/0,16; GHEDA MARGHERITA 470.000/0,34/0,15; GRAMIGNOLA PIERANGELO 692.001/0,50/0,22; HEBART INVEST SA 2.520.000/1,81/0,80; INNOCENZO SPA 415.749/0,30/0,13; ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO SPA 750.000/0,54/0,24; ISTITUTO SOSTENTAMENTO CLERO BERGAMO 800.000/0,57/0,25; IVARS SPA 500.000/0,36/0,16; LA SCUOLA SPA 6.546.435/4,71/2,07; LANZANI LEONARDO 450.000/0,32/0,14; LUCCHINI GABRIELLA 1.267.007/0,91/0,40; LUCCHINI GIUSEPPE 1.523.863/1,10/0,48; LUCCHINI SILVANA 1.511.630/1,09/0,48; MINGOTTI OSVALDO 326.123/0,23/0,10; MITTEL SPA 4.593.750/3,30/1,45; NOCIVELLI GIANFRANCO 1.000.000/0,72/0,32; NOCIVELLI LUIGI 1.089.787/0,78/0,34; OPERA DIOCESANA S.NARNO 630.000/0,45/0,20; OPERA PIA DON G. CARBONI 378.317/0,27/0,12; PEZZOLO PIERA 324.924/0,23/0,10; POLOTTI FRANCO 1.300.000/0,93/0,41 di cui 209.657 us. De Miranda Roberto, 75.420 us. Martin Camille, 382.767 us. De Miranda Maria; QUIFIN SPA 940.768/0,68/0,30 di cui 113.288 us. Merli Maria; RAMPINELLI ROTA ANGELO 354.922/0,25/0,11 di cui 13.000 us Rota Lucrezia; RAMPINELLI ROTA SILVIA 487.316/0,35/0,15 di cui 13.000 us Rota Lucrezia; RODELLA ADRIANO 906.631/0,65/0,29; SALVONI ANNAMARIA 676.468/0,49/0,21; SAN GIUSEPPE SPA 1.500.000/1,08/0,48; SERFIS SPA 2.391.429/1,72/0,76; SIFRU GESTIONI FIDUCIARIE SIM S.P.A. 800.000/0,57/0,25; SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SCARL 8.501.345/6,11/2,69; SOCIETA' ELETTRICA RADICI S.p.A. 2.870.000/2,06/0,91; SOLOFID SPA 8.446.336/6,07/2,67; SONCINI GIANFEDERICO 572.613/0,41/0,18; SORLINI LUCIANO 500.000/0,36/0,16; SPAFID SPA 6.196.622/4,46/2,16; TROMBETTA BIANCA 350.000/0,25/0,11 di cui 195.305 us. Martin Camille, 118.680 us. De Miranda Roberto; UPIFRA SA 926.150/0,67/0,29; VEAFIN SPA 4.255.173/3,06/1,35; VIRGILIO SPA 1.948.790/1,40/0,62; ZARNETTI BARBARA 1.232.707/0,89/0,39.

Gli ulteriori n. 244 soggetti aderenti all'accordo (ciascuno con una partecipazione non superiore allo 0,1% del capitale sociale) aderiscono con complessive n. 19.398.005 azioni pari al 13,952% del totale delle azioni conferite e al 6,144% delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Nessuno degli aderenti esercita singolarmente tramite l'accordo il controllo della società.

d) Contenuto e durata del patto

Il Sindacato ha sede in Brescia, presso la sede della Banca Lombarda e Piemontese. La durata del Sindacato è fissata al 31 dicembre 2004.

Ciascun sottoscrittore, insieme agli aderente che allo stesso hanno rilasciato procura, non può partecipare al Sindacato con un numero di azioni che rappresentino più del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese. I sottoscrittori, insieme ai rispettivi aderenti, potranno effettuare ulteriori apporti di azioni in Sindacato, previo assenso dell'assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza del 75% delle azioni sindacate, semprechè la partecipazione complessivamente rappresentata non superi il limite del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese.

Deposito delle azioni: le azioni sindacate devono essere depositate presso il Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A..

Organi del Sindacato:

  • Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, provvede a convocare l'Assemblea dei sottoscrittori ogni volta che lo ritiene opportuno e nei casi espressamente previsti dallo Statuto;

  • Vice Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, sostituisce il Presidente nei casi di assenza ed impedimento;

  • Assemblea dei sottoscrittori;

  • Segreteria del Sindacato;

  • Comitato consultivo: composto da 12 o 14 membri eletti dall'Assemblea dei Sottoscrittori; inoltre di esso fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente del Sindacato; cura il coordinamento funzionale del Sindacato, per il perseguimento degli scopi di quest'ultimo;

  • Collegio dei probiviri: composto da tre persone, è nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori per tutta la durata del Sindacato. Ricerca l'amichevole risoluzione secondo equità di eventuali divergenze che insorgessero tra i partecipanti.

Esercizio del voto nelle assemblee straordinarie della Banca Lombarda e Piemontese: i partecipanti si impegnano ad assumere, relativamente alle assemblee della Banca Lombarda chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie, una condotta predefinita nell'ambito del Sindacato. Tutti i partecipanti sono tenuti a votare in sede assembleare a favore delle modifiche statutarie e conformemente alle stesse, quando queste siano state preventivamente approvate dall'Assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza di almeno il 75% delle azioni sindacate; se tale quorum non viene raggiunto, tutti i partecipanti al Sindacato sono impegnati a votare, in sede assembleare, contro le modifiche statutarie proposte.

Aumento di capitale: i partecipanti sono obbligati, in caso di aumento di capitale della società mediante emissione gratuita di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, a vincolare in Sindacato le nuove azioni spettanti in ragione di quelle da essi già vincolate in Sindacato.

In caso di emissione a pagamento di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, i partecipanti sono obbligati ad apportare al Sindacato le nuove azioni sottoscritte in esercizio dell'opzione spettante alle azioni già vincolate in Sindacato.

Qualora uno o più partecipanti non intendessero esercitare tale opzione, i relativi diritti dovranno essere offerti in prelazione agli altri partecipanti.

Le disposizioni disciplinanti le suddette emissioni a pagamento riservate agli azionisti non si applicano qualora si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

a) emissione, in uno o più aumenti, di un numero di azioni rientrante nella percentuale del 10% dell'attuale numero di azioni costituenti il capitale sociale deliberato (n. 287.388.478)

b) aumento di capitale che preveda un prezzo di emissione delle azioni non inferiore a 1,5 volte il valore del patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell'ultimo bilancio approvato dall'Assemblea.

Nel calcolo della sopracitata soglia del 10% si tiene conto di eventuali aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione.

Divieto di disposizione: per tutta la durata del Sindacato, i partecipanti (salvo quanto specificatamente previsto dall'accordo) saranno obbligati a non vendere, cedere, permutare, donare, conferire o altrimenti disporre a favore di terzi, sotto qualsiasi forma, le azioni vincolate in Sindacato, nonché i diritti comunque relativi o derivanti da tutte tali azioni ed a non iniziare per dette azioni o diritti trattative di vendita, nemmeno a termine.

In deroga a quanto sopra disposto, le azioni vincolate in Sindacato sono in tutto o in parte liberamente trasferibili tra il sottoscrittore e gli aderenti al Sindacato che hanno conferito allo stesso procura e sono altresì trasferibili anche ai seguenti soggetti benchè non aderenti: coniuge, ascendenti o discendenti, parenti in linea collaterale entro il 3 grado, affini in linea retta del partecipante; società controllate dal partecipante o società da queste ultime controllate; società la cui maggioranza del capitale sia detenuta dai sopra citati soggetti; enti morali, in forza di atto di disposizione a titolo gratuito o di successione prevista statutariamente a condizione che il soggetto subentrante dichiari preventivamente di aderire al Sindacato in sostituzione del cedente.

Deroghe al divieto di disposizione: in deroga al divieto di disposizione, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono alienare liberamente, anche in più volte, un massimo complessivo di n. 40.000 (quarantamila) azioni. Oltre alla facoltà riconosciuta dal precedente punto, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono provvedere all'alienazione di un massimo complessivo di azioni pari al 10% di quelle da loro complessivamente sindacate al momento della cessione, fermo il diritto di prelazione.

Clausola penale: il partecipante che assuma volontariamente, relativamente alle assemblee chiamate a deliberare su modifiche statutarie, una condotta difforme da quella concordata, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore di tutte le azioni da lui sindacate. La volontaria non partecipazione all'Assemblea equivale a manifestazione di volontà difforme dalla condotta concordata qualora, per effetto dell'assenza, le deliberazioni dell'assemblea della Banca siano difformi dalla condotta deliberata dal Sindacato.

Il partecipante che volontariamente alienasse le azioni sindacate in violazione di quanto disposto dall'accordo, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore delle azioni alienate. Uguale penale sarà a carico del partecipante al Sindacato che in caso di aumenti di capitale non apportasse le nuove azioni.

e) Ufficio del registro delle imprese presso cui il patto è depositato

Il patto è stato depositato presso l'Ufficio del Registro di Brescia nei termini di legge.

Il presente estratto costituisce una sintesi del patto ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale del patto depositato e comunicato.

5 agosto 2002

[BE.1.02.4]


BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE S.P.A.

Estratto del "Sindacato Banca Lombarda e Piemontese" pubblicato in data 9/1/2002 sul quotidiano "ItaliaOggi" e successivi annunci pubblicati in data 07/02/2002, 21/06/2002, 5/08/2002 e 9/1/2003 sempre sul quotidiano ItaliaOggi.

a) Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'accordo - Tipo di accordo e relative finalità

L'accordo disciplina il trasferimento delle azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. (con sede in Brescia - via Cefalonia n. 62, capitale sociale deliberato per massime Euro 321.824.919 - sottoscritto e versato Euro 315.728.514) e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie e mira a rafforzare la coesione e la collaborazione dei soci al fine di favorire lo sviluppo del Gruppo.

L'accordo è riconducibile alle fattispecie indicate dall'art. 122 comma 5 lett. a), limitatamente alle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito alle modifiche statutarie, e b) del D. Lgs 58/98.

b) Numero di azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite e percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Totale azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite n. 141.856.423 rappresentanti il 44,930% del capitale sociale.

Inoltre sono stati conferiti "warrant azioni ordinarie Banca Lombarda e Piemontese 2002/2004", assegnati gratuitamente in data 17 giugno 2002 in ragione di 1 warrant ogni azione posseduta, che danno diritto alla sottoscrizione di azioni Banca Lombarda e Piemontese in ragione di 1 azione ogni 65 warrant posseduti secondo le condizioni e modalità previste dal relativo Regolamento.

c) Soggetti aderenti al patto

Al Sindacato aderiscono n. 316 soggetti.

Sono "sottoscrittori" gli azionisti che in proprio o anche per procura di altri azionisti sottoscrivano il patto di sindacato. Sono "aderenti" gli azionisti che vincolano azioni della Banca Lombarda e Piemontese al Sindacato mediante procura irrevocabile conferita ad un sottoscrittore.

Si riporta di seguito l'elenco dei soggetti aderenti all'accordo (con una partecipazione superiore allo 0,1% del capitale sociale), il numero delle azioni conferite, le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale:

ALMA TOVINI DOMUS 364.932/0,26/0,12; AMBROSIONE BARTOLO 384.893/0,27/0,12; AMBROSIONE CLELIA 335.106/0,24,0,11; AMBROSIONE EVA 1.329.596/0,94/0,42 di cui 688.400 us. Ambrosione Mario, 528.082 us. Bertelli Annamaria; ARETUSA SRL 629.146/0,44/0,20; BECCARIA GRAZIA 427.714/0,30/0,14; BIANCHI MASSIMINA 603.011/0,43/0,19; BONERA CARLO 683.356/0,48/0,22; BOSSINI ALBERTO MASSIMO 350.000/0,25/0,11; BOSSINI LEONARDO 350.000/0,25/0,11; CAMADINI GIUSEPPE 600.000/0,42/0,19; CARLO TASSARA SPA 7.010.935/4,94/2,22; CASA PRIMARIA ORDINE CANOSSIANE DI BRESCIA 403.840/0,29/0,13; CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO 1.028.571/0,72/0,33; COMPAGNIA BRESCIANA INVESTIMENTI SPA 5.103.950/3,60/1,62; CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA' 1.767.801/1,25/0,56; CONVENTO DELLE RELIGIOSE DI S. ORSOLA 350.000/0,25/0,11; CORDUSIO SPA 596.117/0,42/0,19; D'AMELIO MARIA IMMACOLATA 405.595/0,29/0,13; DE MIRANDA MARIA 420.000/0,30/0,13 di cui 342.522 us. Martin Camille, 11.269 us. De Miranda Roberto; DE MIRANDA UGGERO 350.000/0,25/0,11 di cui 234.725 us. Martin Camille, 90.246 us. De Miranda Roberto; DEDRAFIN IMMOBILIARE SPA 1.000.000/0,71/0,32; FINANZIARIA DI VALLE CAMONICA SPA 494.742/0,35/0,16; FOLONARI ALBERTO 1.798.583/1,27/0,57 di cui 345.611 us. Ambrosi Eve; FOLONARI ITALO 1.731.098/1,22/0,55 di cui 345.609 us. Ambrosi Eve; FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA 5.769.026/4,07/1,83; FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO 11.538.053/8,13/3,65; FONDAZIONE GUIDO E ANGELA FOLONARI 864.000/0,61/0,27; FONDAZIONE LAMBRIANA 2.600.010/1,83/0,82; FONDAZIONE TOVINI 505.989/0,36/0,16; GHEDA MARGHERITA 470.000/0,33/0,15; GRAMIGNOLA PIERANGELO 711.772/0,50/0,23; HEBART INVEST SA 2.592.000/1,83/0,82; INNOCENZO SPA 427.627/0,30/0,14; ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO SPA 750.000/0,53/0,24; ISTITUTO SOSTENTAMENTO CLERO BERGAMO 800.000/0,56/0,25; IVARS SPA 514.285/0,36/0,16; LA SCUOLA SPA 6.733.476/4,75/2,13; LANZANI LEONARDO 462.857/0,33/0,15; LUCCHINI GABRIELLA 1.303.207/0,92/0,41; LUCCHINI GIUSEPPE 1.567.401/1,11/0,50; LUCCHINI SILVANA 1.554.819/1,10/0,49; MINGOTTI OSVALDO 326.123/0,23/0,10; MITTEL SPA 4.725.000/3,33/1,50; NOCIVELLI GIANFRANCO 1.000.000/0,71/0,32; NOCIVELLI LUIGI 1.120.923/0,79/0,36; OPERA DIOCESANA S.NARNO 630.000/0,44/0,20; OPERA PIA DON G. CARBONI 389.126/0,27/0,12; PEZZOLO PIERA 334.207/0,24/0,11; POLOTTI FRANCO 1.300.000/0,92/0,41 di cui 209.657 us. De Miranda Roberto, 75.420 us. Martin Camille, 382.767 us. De Miranda Maria; QUIFIN SPA 940.768/0,66/0,30 di cui 113.288 us. Merli Maria; RAMPINELLI ROTA ANGELO 365.062/0,26/0,12 di cui 13.000 us Rota Lucrezia; RAMPINELLI ROTA SILVIA 501.239/0,35/0,16 di cui 13.000 us Rota Lucrezia; RODELLA ADRIANO 932.534/0,66/0,30; SALVONI ANNAMARIA 676.468/0,48/0,21; SAN GIUSEPPE SPA 1.500.000/1,06/0,47; SERFIS SPA 2.391.429/1,69/0,76; SIFRU GESTIONI FIDUCIARIE SIM S.P.A. 800.000/0,56/0,25; SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SCARL 8.744.240/6,16/2,77; SOCIETA' ELETTRICA RADICI S.p.A. 2.952.000/2,08/0,94; SOLOFID SPA 8.094.161/5,71/2,56; SONCINI GIANFEDERICO 588.973/0,41/0,19; SORLINI LUCIANO 500.000/0,35/0,16; SPAFID SPA 6.373.666/4,49/2,02; TROMBETTA BIANCA 350.000/0,25/0,11 di cui 195.305 us. Martin Camille, 118.680 us. De Miranda Roberto; UPIFRA SA 926.150/0,65/0,29; VEAFIN SPA 4.376.749/3,08/1,39; VIRGILIO SPA 2.004.469/1,41/0,63; ZARNETTI BARBARA 1.267.927/0,89/0,40.

Gli ulteriori n. 247 soggetti aderenti all'accordo (ciascuno con una partecipazione non superiore allo 0,1% del capitale sociale) aderiscono con complessive n. 20.061.701 azioni pari al 14,142% del totale delle azioni conferite e al 6,354% delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Nessuno degli aderenti esercita singolarmente tramite l'accordo il controllo della società.

d) Contenuto e durata del patto

Il Sindacato ha sede in Brescia, presso la sede della Banca Lombarda e Piemontese. La durata del Sindacato è fissata al 31 dicembre 2004.

Ciascun sottoscrittore, insieme agli aderente che allo stesso hanno rilasciato procura, non può partecipare al Sindacato con un numero di azioni che rappresentino più del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese. I sottoscrittori, insieme ai rispettivi aderenti, potranno effettuare ulteriori apporti di azioni in Sindacato, previo assenso dell'assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza del 75% delle azioni sindacate, semprechè la partecipazione complessivamente rappresentata non superi il limite del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese.

Deposito delle azioni: le azioni sindacate devono essere depositate presso il Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A..

Organi del Sindacato:

- Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, provvede a convocare l'Assemblea dei sottoscrittori ogni volta che lo ritiene opportuno e nei casi espressamente previsti dallo Statuto;

- Vice Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, sostituisce il Presidente nei casi di assenza ed impedimento;

- Assemblea dei sottoscrittori;

- Segreteria del Sindacato;

- Comitato consultivo: composto da 12 o 14 membri eletti dall'Assemblea dei Sottoscrittori; inoltre di esso fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente del Sindacato; cura il coordinamento funzionale del Sindacato, per il perseguimento degli scopi di quest'ultimo;

- Collegio dei probiviri: composto da tre persone, è nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori per tutta la durata del Sindacato. Ricerca l'amichevole risoluzione secondo equità di eventuali divergenze che insorgessero tra i partecipanti.

Esercizio del voto nelle assemblee straordinarie della Banca Lombarda e Piemontese: i partecipanti si impegnano ad assumere, relativamente alle assemblee della Banca Lombarda chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie, una condotta predefinita nell'ambito del Sindacato. Tutti i partecipanti sono tenuti a votare in sede assembleare a favore delle modifiche statutarie e conformemente alle stesse, quando queste siano state preventivamente approvate dall'Assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza di almeno il 75% delle azioni sindacate; se tale quorum non viene raggiunto, tutti i partecipanti al Sindacato sono impegnati a votare, in sede assembleare, contro le modifiche statutarie proposte.

Aumento di capitale: i partecipanti sono obbligati, in caso di aumento di capitale della società mediante emissione gratuita di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, a vincolare in Sindacato le nuove azioni spettanti in ragione di quelle da essi già vincolate in Sindacato.

In caso di emissione a pagamento di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, i partecipanti sono obbligati ad apportare al Sindacato le nuove azioni sottoscritte in esercizio dell'opzione spettante alle azioni già vincolate in Sindacato.

Qualora uno o più partecipanti non intendessero esercitare tale opzione, i relativi diritti dovranno essere offerti in prelazione agli altri partecipanti.

Le disposizioni disciplinanti le suddette emissioni a pagamento riservate agli azionisti non si applicano qualora si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

emissione, in uno o più aumenti, di un numero di azioni rientrante nella percentuale del 10% dell'attuale numero di azioni costituenti il capitale sociale deliberato (n. 287.388.478)

aumento di capitale che preveda un prezzo di emissione delle azioni non inferiore a 1,5 volte il valore del patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell'ultimo bilancio approvato dall'Assemblea.

Nel calcolo della sopracitata soglia del 10% si tiene conto di eventuali aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione.

Divieto di disposizione: per tutta la durata del Sindacato, i partecipanti (salvo quanto specificatamente previsto dall'accordo) saranno obbligati a non vendere, cedere, permutare, donare, conferire o altrimenti disporre a favore di terzi, sotto qualsiasi forma, le azioni vincolate in Sindacato, nonché i diritti comunque relativi o derivanti da tutte tali azioni ed a non iniziare per dette azioni o diritti trattative di vendita, nemmeno a termine.

In deroga a quanto sopra disposto, le azioni vincolate in Sindacato sono in tutto o in parte liberamente trasferibili tra il sottoscrittore e gli aderenti al Sindacato che hanno conferito allo stesso procura e sono altresì trasferibili anche ai seguenti soggetti benchè non aderenti: coniuge, ascendenti o discendenti, parenti in linea collaterale entro il 3 grado, affini in linea retta del partecipante; società controllate dal partecipante o società da queste ultime controllate; società la cui maggioranza del capitale sia detenuta dai sopra citati soggetti; enti morali, in forza di atto di disposizione a titolo gratuito o di successione prevista statutariamente a condizione che il soggetto subentrante dichiari preventivamente di aderire al Sindacato in sostituzione del cedente.

Deroghe al divieto di disposizione: in deroga al divieto di disposizione, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono alienare liberamente, anche in più volte, un massimo complessivo di n. 40.000 (quarantamila) azioni. Oltre alla facoltà riconosciuta dal precedente punto, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono provvedere all'alienazione di un massimo complessivo di azioni pari al 10% di quelle da loro complessivamente sindacate al momento della cessione, fermo il diritto di prelazione.

Clausola penale: il partecipante che assuma volontariamente, relativamente alle assemblee chiamate a deliberare su modifiche statutarie, una condotta difforme da quella concordata, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore di tutte le azioni da lui sindacate. La volontaria non partecipazione all'Assemblea equivale a manifestazione di volontà difforme dalla condotta concordata qualora, per effetto dell'assenza, le deliberazioni dell'assemblea della Banca siano difformi dalla condotta deliberata dal Sindacato.

Il partecipante che volontariamente alienasse le azioni sindacate in violazione di quanto disposto dall'accordo, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore delle azioni alienate. Uguale penale sarà a carico del partecipante al Sindacato che in caso di aumenti di capitale non apportasse le nuove azioni.

e) Ufficio del registro delle imprese presso cui il patto è depositato

Il patto è stato depositato presso l'Ufficio del Registro di Brescia nei termini di legge.

Il presente estratto costituisce una sintesi del patto ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale del patto depositato e comunicato.

9 gennaio 2003

[BE.1.03.1]


ESTRATTO DEL "SINDACATO BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE"
Pubblicato in data 9 gennaio 2002 sul quotidiano ItaliaOggi
e successivi aggiornamenti pubblicati in data
7 febbraio 2002, 21 giugno 2002, 5 agosto 2002, 9 gennaio 2003 e 11 febbraio 2003
sul quotidiano ItaliaOggi

Estratto del "Sindacato Banca Lombarda e Piemontese" pubblicato in data 9/1/2002 sul quotidiano "ItaliaOggi" e successivi annunci pubblicati in data 07/02/2002, 21/06/2002, 5/08/2002, 9/1/2003 e 11/2/2003 sempre sul quotidiano ItaliaOggi.

a) Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'accordo - Tipo di accordo e relative finalità
L'accordo disciplina il trasferimento delle azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. (con sede in Brescia - via Cefalonia n. 62, capitale sociale deliberato per massime Euro 321.824.919 - sottoscritto e versato Euro 315.728.514) e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie e mira a rafforzare la coesione e la collaborazione dei soci al fine di favorire lo sviluppo del Gruppo.
L'accordo è riconducibile alle fattispecie indicate dall'art. 122 comma 5 lett. a), limitatamente alle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito alle modifiche statutarie, e b) del D. Lgs 58/98.

b) Numero di azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite e percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale.
Totale azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite n. 141.856.423 rappresentanti il 44,930% del capitale sociale.
Inoltre sono stati conferiti "warrant azioni ordinarie Banca Lombarda e Piemontese 2002/2004", assegnati gratuitamente in data 17 giugno 2002 in ragione di 1 warrant ogni azione posseduta, che danno diritto alla sottoscrizione di azioni Banca Lombarda e Piemontese in ragione di 1 azione ogni 65 warrant posseduti secondo le condizioni e modalità previste dal relativo Regolamento.

c) Soggetti aderenti al patto
Al Sindacato aderiscono n. 316 soggetti.
Sono "sottoscrittori" gli azionisti che in proprio o anche per procura di altri azionisti sottoscrivano il patto di sindacato. Sono "aderenti" gli azionisti che vincolano azioni della Banca Lombarda e Piemontese al Sindacato mediante procura irrevocabile conferita ad un sottoscrittore.
Si riporta di seguito l'elenco dei soggetti aderenti all'accordo (con una partecipazione superiore allo 0,1% del capitale sociale), il numero delle azioni conferite, le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale:

ALMA TOVINI DOMUS 364.932/0,26/0,12; AMBROSIONE BARTOLO 384.893/0,27/0,12; AMBROSIONE CLELIA 335.106/0,24,0,11; AMBROSIONE EVA 1.329.596/0,94/0,42 di cui 688.400 us. Ambrosione Mario, 528.082 us. Bertelli Annamaria; ARETUSA SRL 629.146/0,44/0,20; BECCARIA GRAZIA 427.714/0,30/0,14; BIANCHI MASSIMINA 603.011/0,43/0,19; BONERA CARLO 683.356/0,48/0,22; BOSSINI ALBERTO MASSIMO 350.000/0,25/0,11; BOSSINI LEONARDO 350.000/0,25/0,11; CAMADINI GIUSEPPE 600.000/0,42/0,19; CARLO TASSARA SPA 7.010.935/4,94/2,22; CASA PRIMARIA ORDINE CANOSSIANE DI BRESCIA 403.840/0,29/0,13; CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO 1.028.571/0,72/0,33; COMPAGNIA BRESCIANA INVESTIMENTI SPA 5.103.950/3,60/1,62; CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA' 1.767.801/1,25/0,56; CONVENTO DELLE RELIGIOSE DI S. ORSOLA 350.000/0,25/0,11; CORDUSIO SPA 596.117/0,42/0,19; D'AMELIO MARIA IMMACOLATA 405.595/0,29/0,13; DE MIRANDA MARIA 420.000/0,30/0,13 di cui 342.522 us. Martin Camille, 11.269 us. De Miranda Roberto; DE MIRANDA UGGERO 350.000/0,25/0,11 di cui 234.725 us. Martin Camille, 90.246 us. De Miranda Roberto; DEDRAFIN IMMOBILIARE SPA 1.000.000/0,71/0,32; FINANZIARIA DI VALLE CAMONICA SPA 494.742/0,35/0,16; FOLONARI ALBERTO 1.798.583/1,27/0,57 di cui 345.611 us. Ambrosi Eve; FOLONARI ITALO 1.731.098/1,22/0,55 di cui 345.609 us. Ambrosi Eve; FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA 5.769.026/4,07/1,83; FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO 11.538.053/8,13/3,65; FONDAZIONE GUIDO E ANGELA FOLONARI 864.000/0,61/0,27; FONDAZIONE LAMBRIANA 2.600.010/1,83/0,82; FONDAZIONE TOVINI 505.989/0,36/0,16; GHEDA MARGHERITA 470.000/0,33/0,15; GRAMIGNOLA PIERANGELO 711.772/0,50/0,23; HEBART INVEST SA 2.592.000/1,83/0,82; INNOCENZO SPA 427.627/0,30/0,14; ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO SPA 750.000/0,53/0,24; ISTITUTO SOSTENTAMENTO CLERO BERGAMO 800.000/0,56/0,25; IVARS SPA 514.285/0,36/0,16; LA SCUOLA SPA 6.733.476/4,75/2,13; LANZANI LEONARDO 462.857/0,33/0,15; LUCCHINI GABRIELLA 1.303.207/0,92/0,41; LUCCHINI GIUSEPPE 1.567.401/1,11/0,50; LUCCHINI SILVANA 1.554.819/1,10/0,49; MINGOTTI OSVALDO 326.123/0,23/0,10; MITTEL SPA 4.725.000/3,33/1,50; NOCIVELLI GIANFRANCO 1.000.000/0,71/0,32; NOCIVELLI LUIGI 1.120.923/0,79/0,36; OPERA DIOCESANA S.NARNO 630.000/0,44/0,20; OPERA PIA DON G. CARBONI 389.126/0,27/0,12; PEZZOLO PIERA 334.207/0,24/0,11; POLOTTI FRANCO 1.300.000/0,92/0,41 di cui 209.657 us. De Miranda Roberto, 75.420 us. Martin Camille, 382.767 us. De Miranda Maria; QUIFIN SPA 940.768/0,66/0,30 di cui 113.288 us. Merli Maria; RAMPINELLI ROTA ANGELO 365.062/0,26/0,12 di cui 13.000 us Rota Lucrezia; RAMPINELLI ROTA SILVIA 501.239/0,35/0,16 di cui 13.000 us Rota Lucrezia; RODELLA ADRIANO 932.534/0,66/0,30; SALVONI ANNAMARIA 676.468/0,48/0,21; SAN GIUSEPPE SPA 1.500.000/1,06/0,47; SERFIS SPA 2.391.429/1,69/0,76; SIFRU GESTIONI FIDUCIARIE SIM S.P.A. 800.000/0,56/0,25; SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SCARL 8.744.240/6,16/2,77; SOCIETA' ELETTRICA RADICI S.p.A. 2.952.000/2,08/0,94; SOLOFID SPA 8.094.161/5,71/2,56; SONCINI GIANFEDERICO 588.973/0,41/0,19; SORLINI LUCIANO 500.000/0,35/0,16; SPAFID SPA 1.436.043/1,01/0,45; TROMBETTA BIANCA 350.000/0,25/0,11 di cui 195.305 us. Martin Camille, 118.680 us. De Miranda Roberto; UPIFRA SA 5.863.773/4,13/1,86; VEAFIN SPA 4.376.749/3,08/1,39; VIRGILIO SPA 2.004.469/1,41/0,63; ZARNETTI BARBARA 1.267.927/0,89/0,40.

Gli ulteriori n. 247 soggetti aderenti all'accordo (ciascuno con una partecipazione non superiore allo 0,1% del capitale sociale) aderiscono con complessive n. 20.061.701 azioni pari al 14,142% del totale delle azioni conferite e al 6,354% delle azioni rappresentative del capitale sociale.
Nessuno degli aderenti esercita singolarmente tramite l'accordo il controllo della società.

d) Contenuto e durata del patto
Il Sindacato ha sede in Brescia, presso la sede della Banca Lombarda e Piemontese. La durata del Sindacato è fissata al 31 dicembre 2004.
Ciascun sottoscrittore, insieme agli aderente che allo stesso hanno rilasciato procura, non può partecipare al Sindacato con un numero di azioni che rappresentino più del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese. I sottoscrittori, insieme ai rispettivi aderenti, potranno effettuare ulteriori apporti di azioni in Sindacato, previo assenso dell'assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza del 75% delle azioni sindacate, semprechè la partecipazione complessivamente rappresentata non superi il limite del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese.
Deposito delle azioni: le azioni sindacate devono essere depositate presso il Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A..
Organi del Sindacato:

- Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, provvede a convocare l'Assemblea dei sottoscrittori ogni volta che lo ritiene opportuno e nei casi espressamente previsti dallo Statuto;
- Vice Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, sostituisce il Presidente nei casi di assenza ed impedimento;
- Assemblea dei sottoscrittori;
- Segreteria del Sindacato;
- Comitato consultivo: composto da 12 o 14 membri eletti dall'Assemblea dei Sottoscrittori; inoltre di esso fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente del Sindacato; cura il coordinamento funzionale del Sindacato, per il perseguimento degli scopi di quest'ultimo;
- Collegio dei probiviri: composto da tre persone, è nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori per tutta la durata del Sindacato. Ricerca l'amichevole risoluzione secondo equità di eventuali divergenze che insorgessero tra i partecipanti.

Esercizio del voto nelle assemblee straordinarie della Banca Lombarda e Piemontese: i partecipanti si impegnano ad assumere, relativamente alle assemblee della Banca Lombarda chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie, una condotta predefinita nell'ambito del Sindacato. Tutti i partecipanti sono tenuti a votare in sede assembleare a favore delle modifiche statutarie e conformemente alle stesse, quando queste siano state preventivamente approvate dall'Assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza di almeno il 75% delle azioni sindacate; se tale quorum non viene raggiunto, tutti i partecipanti al Sindacato sono impegnati a votare, in sede assembleare, contro le modifiche statutarie proposte.
Aumento di capitale: i partecipanti sono obbligati, in caso di aumento di capitale della società mediante emissione gratuita di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, a vincolare in Sindacato le nuove azioni spettanti in ragione di quelle da essi già vincolate in Sindacato.
In caso di emissione a pagamento di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, i partecipanti sono obbligati ad apportare al Sindacato le nuove azioni sottoscritte in esercizio dell'opzione spettante alle azioni già vincolate in Sindacato.
Qualora uno o più partecipanti non intendessero esercitare tale opzione, i relativi diritti dovranno essere offerti in prelazione agli altri partecipanti.
Le disposizioni disciplinanti le suddette emissioni a pagamento riservate agli azionisti non si applicano qualora si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

a) emissione, in uno o più aumenti, di un numero di azioni rientrante nella percentuale del 10% dell'attuale numero di azioni costituenti il capitale sociale deliberato (n. 287.388.478)
b) aumento di capitale che preveda un prezzo di emissione delle azioni non inferiore a 1,5 volte il valore del patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell'ultimo bilancio approvato dall'Assemblea.

Nel calcolo della sopracitata soglia del 10% si tiene conto di eventuali aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione.
Divieto di disposizione: per tutta la durata del Sindacato, i partecipanti (salvo quanto specificatamente previsto dall'accordo) saranno obbligati a non vendere, cedere, permutare, donare, conferire o altrimenti disporre a favore di terzi, sotto qualsiasi forma, le azioni vincolate in Sindacato, nonché i diritti comunque relativi o derivanti da tutte tali azioni ed a non iniziare per dette azioni o diritti trattative di vendita, nemmeno a termine.
In deroga a quanto sopra disposto, le azioni vincolate in Sindacato sono in tutto o in parte liberamente trasferibili tra il sottoscrittore e gli aderenti al Sindacato che hanno conferito allo stesso procura e sono altresì trasferibili anche ai seguenti soggetti benchè non aderenti: coniuge, ascendenti o discendenti, parenti in linea collaterale entro il 3 grado, affini in linea retta del partecipante; società controllate dal partecipante o società da queste ultime controllate; società la cui maggioranza del capitale sia detenuta dai sopra citati soggetti; enti morali, in forza di atto di disposizione a titolo gratuito o di successione prevista statutariamente a condizione che il soggetto subentrante dichiari preventivamente di aderire al Sindacato in sostituzione del cedente.
Deroghe al divieto di disposizione: in deroga al divieto di disposizione, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono alienare liberamente, anche in più volte, un massimo complessivo di n. 40.000 (quarantamila) azioni. Oltre alla facoltà riconosciuta dal precedente punto, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono provvedere all'alienazione di un massimo complessivo di azioni pari al 10% di quelle da loro complessivamente sindacate al momento della cessione, fermo il diritto di prelazione.
Clausola penale: il partecipante che assuma volontariamente, relativamente alle assemblee chiamate a deliberare su modifiche statutarie, una condotta difforme da quella concordata, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore di tutte le azioni da lui sindacate. La volontaria non partecipazione all'Assemblea equivale a manifestazione di volontà difforme dalla condotta concordata qualora, per effetto dell'assenza, le deliberazioni dell'assemblea della Banca siano difformi dalla condotta deliberata dal Sindacato.
Il partecipante che volontariamente alienasse le azioni sindacate in violazione di quanto disposto dall'accordo, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore delle azioni alienate. Uguale penale sarà a carico del partecipante al Sindacato che in caso di aumenti di capitale non apportasse le nuove azioni.

e) Ufficio del registro delle imprese presso cui il patto è depositato

Il patto è stato depositato presso l'Ufficio del Registro di Brescia nei termini di legge.
Il presente estratto costituisce una sintesi del patto ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale del patto depositato e comunicato.

11 febbraio 2003

[BE.1.03.2]


ESTRATTO DEL "SINDACATO BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE"
Pubblicato in data 9 gennaio 2002 sul quotidiano ItaliaOggi
e successivi aggiornamenti pubblicati in data
7 febbraio 2002, 21 giugno 2002, 5 agosto 2002, 9 gennaio 2003 e 11 febbraio 2003 e 9 luglio 2003
sul quotidiano ItaliaOggi

 

Estratto del "Sindacato Banca Lombarda e Piemontese" pubblicato in data 9/1/2002 sul quotidiano "ItaliaOggi" e successivi annunci pubblicati in data 07/02/2002, 21/06/2002, 5/08/2002, 9/1/2003, 11/2/2003 e 9/7/2003 sempre sul quotidiano ItaliaOggi.

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'accordo - Tipo di accordo e relative finalità

L'accordo disciplina il trasferimento delle azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. (con sede in Brescia - via Cefalonia n. 62, capitale sociale deliberato per massime Euro 321.824.919 - sottoscritto e versato Euro 315.730.367) e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie e mira a rafforzare la coesione e la collaborazione dei soci al fine di favorire lo sviluppo del Gruppo.

L'accordo è riconducibile alle fattispecie indicate dall'art. 122 comma 5 lett. a), limitatamente alle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito alle modifiche statutarie, e b) del D. Lgs 58/98.

Numero di azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite e percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Totale azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite n. 142.220.399 rappresentanti il 45,045% del capitale sociale.

Inoltre sono stati conferiti "warrant azioni ordinarie Banca Lombarda e Piemontese 2002/2004", assegnati gratuitamente in data 17 giugno 2002 in ragione di 1 warrant ogni azione posseduta, che danno diritto alla sottoscrizione di azioni Banca Lombarda e Piemontese in ragione di 1 azione ogni 65 warrant posseduti secondo le condizioni e modalità previste dal relativo Regolamento.

Soggetti aderenti al patto

Al Sindacato aderiscono n. 319 soggetti.

Sono "sottoscrittori" gli azionisti che in proprio o anche per procura di altri azionisti sottoscrivano il patto di sindacato. Sono "aderenti" gli azionisti che vincolano azioni della Banca Lombarda e Piemontese al Sindacato mediante procura irrevocabile conferita ad un sottoscrittore.

Si riporta di seguito l'elenco dei soggetti aderenti all'accordo (con una partecipazione superiore allo 0,1% del capitale sociale), il numero delle azioni conferite, le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale:

ALMA TOVINI DOMUS 364.932/0,26/0,12; AMBROSIONE BARTOLO 384.893/0,27/0,12; AMBROSIONE CLELIA 335.106/0,24,0,11; AMBROSIONE EVA 1.329.596/0,94/0,42 di cui 688.400 us. Ambrosione Mario, 528.082 us. Bertelli Annamaria; ARETUSA SRL 629.146/0,44/0,20; BECCARIA GRAZIA 427.714/0,30/0,14; BIANCHI MASSIMINA 603.011/0,42/0,19; BONERA CARLO 683.356/0,48/0,22; BOSSINI ALBERTO MASSIMO 350.000/0,25/0,11; BOSSINI LEONARDO 350.000/0,25/0,11; CAMADINI GIUSEPPE 600.000/0,42/0,19; CARLO TASSARA SPA 7.010.935/4,93/2,22; CASA PRIMARIA ORDINE CANOSSIANE DI BRESCIA 403.840/0,28/0,13; CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO 1.028.571/0,72/0,33; COMPAGNIA BRESCIANA INVESTIMENTI SPA 5.103.950/3,60/1,62; CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA' 1.767.801/1,24/0,56; CONVENTO DELLE RELIGIOSE DI S. ORSOLA 350.000/0,25/0,11; CORDUSIO SPA 596.117/0,42/0,19; D'AMELIO MARIA IMMACOLATA 405.595/0,29/0,13; DE MIRANDA MARIA 420.000/0,30/0,13 di cui 342.522 us. Martin Camille, 11.269 us. De Miranda Roberto; DE MIRANDA UGGERO 350.000/0,25/0,11 di cui 234.725 us. Martin Camille, 90.246 us. De Miranda Roberto; DEDRAFIN IMMOBILIARE SPA 1.000.000/0,70/0,32; FINANZIARIA DI VALLE CAMONICA SPA 494.742/0,35/0,16; FOLONARI ALBERTO 1.798.583/1,27/0,57 di cui 345.611 us. Ambrosi Eve; FOLONARI ITALO 1.731.098/1,22/0,55 di cui 345.609 us. Ambrosi Eve; FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA 5.769.026/4,06/1,83; FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO 11.538.053/8,12/3,65; FONDAZIONE GUIDO E ANGELA FOLONARI 864.000/0,61/0,27; FONDAZIONE LAMBRIANA 2.600.010/1,83/0,82; FONDAZIONE TOVINI 505.989/0,36/0,16; GHEDA MARGHERITA 470.000/0,33/0,15; GRAMIGNOLA PIERANGELO 711.772/0,50/0,23; HEBART INVEST SA 2.592.000/1,82/0,82; INNOCENZO SPA 427.627/0,30/0,14; ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO SPA 750.000/0,53/0,24; ISTITUTO SOSTENTAMENTO CLERO BERGAMO 800.000/0,56/0,25; IVARS SPA 514.285/0,36/0,16; LA SCUOLA SPA 6.733.476/4,74/2,13; LANZANI LEONARDO 462.857/0,33/0,15; LUCCHINI GABRIELLA 1.303.207/0,92/0,41; LUCCHINI GIUSEPPE 1.567.401/1,10/0,50; LUCCHINI SILVANA 1.554.819/1,09/0,49; MINGOTTI OSVALDO 326.123/0,23/0,10; MITTEL SPA 4.725.000/3,32/1,50; NOCIVELLI GIANFRANCO 1.000.000/0,70/0,32; NOCIVELLI LUIGI 1.120.923/0,79/0,36; OPERA DIOCESANA S.NARNO 630.000/0,44/0,20; OPERA PIA DON G. CARBONI 389.126/0,27/0,12; PEZZOLO PIERA 334.207/0,24/0,11; POLOTTI FRANCO 1.300.000/0,91/0,41 di cui 209.657 us. De Miranda Roberto, 75.420 us. Martin Camille, 382.767 us. De Miranda Maria; QUIFIN SPA 940.768/0,66/0,30 di cui 113.288 us. Merli Maria; RAMPINELLI ROTA ANGELO 365.062/0,26/0,12 di cui 13.000 us Rota Lucrezia; RAMPINELLI ROTA SILVIA 501.239/0,35/0,16 di cui 13.000 us Rota Lucrezia; RODELLA ADRIANO 932.534/0,66/0,30; SALVONI ANNAMARIA 676.468/0,48/0,21; SAN GIUSEPPE SPA 1.500.000/1,06/0,47; SERFIS SPA 2.391.429/1,68/0,76; SIFRU GESTIONI FIDUCIARIE SIM S.P.A. 800.000/0,56/0,25; SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SCARL 8.844.755/6,22/2,80; SOCIETA' ELETTRICA RADICI S.p.A. 2.952.000/2,08/0,94; SOLOFID SPA 8.097.622/5,69/2,56; SONCINI GIANFEDERICO 588.973/0,41/0,19; SORLINI LUCIANO 500.000/0,35/0,16; SPAFID SPA 1.436.043/1,01/0,45; TROMBETTA BIANCA 350.000/0,25/0,11 di cui 195.305 us. Martin Camille, 118.680 us. De Miranda Roberto; UPIFRA SA 5.863.773/4,12/1,86; VEAFIN SPA 4.376.749/3,08/1,39; VIRGILIO SPA 2.004.469/1,41/0,63; ZARNETTI BARBARA 1.267.927/0,89/0,40.

Gli ulteriori n. 250 soggetti aderenti all'accordo (ciascuno con una partecipazione non superiore allo 0,1% del capitale sociale) aderiscono con complessive n. 20.347.701 azioni pari al 14,307% del totale delle azioni conferite e al 6,444% delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Nessuno degli aderenti esercita singolarmente tramite l'accordo il controllo della società.

Contenuto e durata del patto

Il Sindacato ha sede in Brescia, presso la sede della Banca Lombarda e Piemontese. La durata del Sindacato è fissata al 31 dicembre 2004.

Ciascun sottoscrittore, insieme agli aderente che allo stesso hanno rilasciato procura, non può partecipare al Sindacato con un numero di azioni che rappresentino più del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese. I sottoscrittori, insieme ai rispettivi aderenti, potranno effettuare ulteriori apporti di azioni in Sindacato, previo assenso dell'assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza del 75% delle azioni sindacate, semprechè la partecipazione complessivamente rappresentata non superi il limite del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese.

Deposito delle azioni: le azioni sindacate devono essere depositate presso il Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A..

Organi del Sindacato:

Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, provvede a convocare l'Assemblea dei sottoscrittori ogni volta che lo ritiene opportuno e nei casi espressamente previsti dallo Statuto;

Vice Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, sostituisce il Presidente nei casi di assenza ed impedimento;

Assemblea dei sottoscrittori;

Segreteria del Sindacato;

Comitato consultivo: composto da 12 o 14 membri eletti dall'Assemblea dei Sottoscrittori; inoltre di esso fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente del Sindacato; cura il coordinamento funzionale del Sindacato, per il perseguimento degli scopi di quest'ultimo;

Collegio dei probiviri: composto da tre persone, è nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori per tutta la durata del Sindacato. Ricerca l'amichevole risoluzione secondo equità di eventuali divergenze che insorgessero tra i partecipanti.

Esercizio del voto nelle assemblee straordinarie della Banca Lombarda e Piemontese: i partecipanti si impegnano ad assumere, relativamente alle assemblee della Banca Lombarda chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie, una condotta predefinita nell'ambito del Sindacato. Tutti i partecipanti sono tenuti a votare in sede assembleare a favore delle modifiche statutarie e conformemente alle stesse, quando queste siano state preventivamente approvate dall'Assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza di almeno il 75% delle azioni sindacate; se tale quorum non viene raggiunto, tutti i partecipanti al Sindacato sono impegnati a votare, in sede assembleare, contro le modifiche statutarie proposte.

Aumento di capitale: i partecipanti sono obbligati, in caso di aumento di capitale della società mediante emissione gratuita di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, a vincolare in Sindacato le nuove azioni spettanti in ragione di quelle da essi già vincolate in Sindacato.

In caso di emissione a pagamento di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, i partecipanti sono obbligati ad apportare al Sindacato le nuove azioni sottoscritte in esercizio dell'opzione spettante alle azioni già vincolate in Sindacato.

Qualora uno o più partecipanti non intendessero esercitare tale opzione, i relativi diritti dovranno essere offerti in prelazione agli altri partecipanti.

Le disposizioni disciplinanti le suddette emissioni a pagamento riservate agli azionisti non si applicano qualora si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

emissione, in uno o più aumenti, di un numero di azioni rientrante nella percentuale del 10% del numero di azioni costituenti il capitale sociale deliberato alla data di costituzione del Sindacato (n. 287.388.478)

aumento di capitale che preveda un prezzo di emissione delle azioni non inferiore a 1,5 volte il valore del patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell'ultimo bilancio approvato dall'Assemblea.

Nel calcolo della sopracitata soglia del 10% si tiene conto di eventuali aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione.

Divieto di disposizione: per tutta la durata del Sindacato, i partecipanti (salvo quanto specificatamente previsto dall'accordo) saranno obbligati a non vendere, cedere, permutare, donare, conferire o altrimenti disporre a favore di terzi, sotto qualsiasi forma, le azioni vincolate in Sindacato, nonché i diritti comunque relativi o derivanti da tutte tali azioni ed a non iniziare per dette azioni o diritti trattative di vendita, nemmeno a termine.

In deroga a quanto sopra disposto, le azioni vincolate in Sindacato sono in tutto o in parte liberamente trasferibili tra il sottoscrittore e gli aderenti al Sindacato che hanno conferito allo stesso procura e sono altresì trasferibili anche ai seguenti soggetti benchè non aderenti: coniuge, ascendenti o discendenti, parenti in linea collaterale entro il 3 grado, affini in linea retta del partecipante; società controllate dal partecipante o società da queste ultime controllate; società la cui maggioranza del capitale sia detenuta dai sopra citati soggetti; enti morali, in forza di atto di disposizione a titolo gratuito o di successione prevista statutariamente a condizione che il soggetto subentrante dichiari preventivamente di aderire al Sindacato in sostituzione del cedente.

Deroghe al divieto di disposizione: in deroga al divieto di disposizione, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono alienare liberamente, anche in più volte, un massimo complessivo di n. 40.000 (quarantamila) azioni. Oltre alla facoltà riconosciuta dal precedente punto, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono provvedere all'alienazione di un massimo complessivo di azioni pari al 10% di quelle da loro complessivamente sindacate al momento della cessione, fermo il diritto di prelazione.

Clausola penale: il partecipante che assuma volontariamente, relativamente alle assemblee chiamate a deliberare su modifiche statutarie, una condotta difforme da quella concordata, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore di tutte le azioni da lui sindacate. La volontaria non partecipazione all'Assemblea equivale a manifestazione di volontà difforme dalla condotta concordata qualora, per effetto dell'assenza, le deliberazioni dell'assemblea della Banca siano difformi dalla condotta deliberata dal Sindacato.

Il partecipante che volontariamente alienasse le azioni sindacate in violazione di quanto disposto dall'accordo, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore delle azioni alienate. Uguale penale sarà a carico del partecipante al Sindacato che in caso di aumenti di capitale non apportasse le nuove azioni.

Ufficio del registro delle imprese presso cui il patto è depositato

Il patto è stato depositato presso l'Ufficio del Registro di Brescia nei termini di legge.

Il presente estratto costituisce una sintesi del patto ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale del patto depositato e comunicato.

9 luglio 2003

[BE.1.03.3]


SINDACATO BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE

Estratto del "Sindacato Banca Lombarda e Piemontese" pubblicato in data 9/1/2002 sul quotidiano "ItaliaOggi" e successivi annunci pubblicati in data 07/02/2002, 21/06/2002, 5/08/2002, 9/1/2003, 11/2/2003, 9/7/2003 e 9/01/2004 sempre sul quotidiano ItaliaOggi.

a) Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'accordo - Tipo di accordo e relative finalità

L'accordo disciplina il trasferimento delle azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. (con sede in Brescia - via Cefalonia n. 62, capitale sociale deliberato per massime Euro 325.873.219 - sottoscritto e versato Euro 316.643.537) e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie e mira a rafforzare la coesione e la collaborazione dei soci al fine di favorire lo sviluppo del Gruppo.

L'accordo è riconducibile alle fattispecie indicate dall'art. 122 comma 5 lett. a), limitatamente alle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito alle modifiche statutarie, e b) del D. Lgs 58/98.

b) Numero di azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite e percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Totale azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite n. 142.519.121 rappresentanti il 45,009% del capitale sociale.

Inoltre sono stati conferiti "warrant azioni ordinarie Banca Lombarda e Piemontese 2002/2004", assegnati gratuitamente in data 17 giugno 2002 in ragione di 1 warrant ogni azione posseduta, che danno diritto alla sottoscrizione di azioni Banca Lombarda e Piemontese in ragione di 1 azione ogni 65 warrant posseduti secondo le condizioni e modalità previste dal relativo Regolamento.

c) Soggetti aderenti al patto

Al Sindacato aderiscono n. 321 soggetti.

Sono "sottoscrittori" gli azionisti che in proprio o anche per procura di altri azionisti sottoscrivano il patto di sindacato. Sono "aderenti" gli azionisti che vincolano azioni della Banca Lombarda e Piemontese al Sindacato mediante procura irrevocabile conferita ad un sottoscrittore.

Si riporta di seguito l'elenco dei soggetti aderenti all'accordo (con una partecipazione superiore allo 0,1% del capitale sociale), il numero delle azioni conferite, le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale:

ALMA TOVINI DOMUS 364.932/0,26/0,12; AMBROSIONE BARTOLO 384.893/0,27/0,12; AMBROSIONE CLELIA 335.106/0,24/0,11; AMBROSIONE EVA 1.329.596/0,93/0,42 di cui 688.400 us. Ambrosione Mario, 528.082 us. Bertelli Annamaria; ARETUSA SRL 629.146/0,44/0,20; BECCARIA GRAZIA 488.934/0,34/0,15; BIANCHI MASSIMINA 603.011/0,42/0,19; BONERA CARLO 683.356/0,48/0,22; BOSSINI ALBERTO MASSIMO 350.000/0,25/0,11; BOSSINI LEONARDO 350.000/0,25/0,11; CAMADINI GIUSEPPE 600.000/0,42/0,19; CARLO TASSARA SPA 7.010.935/4,92/2,21; CASA PRIMARIA ORDINE CANOSSIANE DI BRESCIA 403.840/0,28/0,13; CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO 1.028.571/0,72/0,33; COMPAGNIA BRESCIANA INVESTIMENTI SPA 5.103.950/3,58/1,61; CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA' 1.767.801/1,24/0,56; CONVENTO DELLE RELIGIOSE DI S. ORSOLA 350.000/0,25/0,11; CORDUSIO SPA 596.117/0,42/0,19; D'AMELIO MARIA IMMACOLATA 405.595/0,29/0,13; DE MIRANDA MARIA 420.000/0,30/0,13 di cui 342.522 us. Martin Camille, 11.269 us. De Miranda Roberto; DE MIRANDA UGGERO 350.000/0,25/0,11 di cui 234.725 us. Martin Camille, 90.246 us. De Miranda Roberto; DEDRAFIN IMMOBILIARE SPA 1.000.000/0,70/0,32; FINANZIARIA DI VALLE CAMONICA SPA 494.742/0,35/0,16; FOLONARI ALBERTO 1.798.583/1,26/0,57 di cui 345.611 us. Ambrosi Eve; FOLONARI ITALO 1.731.098/1,22/0,55 di cui 345.609 us. Ambrosi Eve; FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA 5.855.314/4,11/1,85; FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO 11.538.053/8,10/3,64; FONDAZIONE GUIDO E ANGELA FOLONARI 864.000/0,61/0,27; FONDAZIONE LAMBRIANA 2.600.010/1,82/0,82; FONDAZIONE TOVINI 505.989/0,36/0,16; GHEDA MARGHERITA 470.000/0,33/0,15; GRAMIGNOLA PIERANGELO 711.772/0,50/0,23; HEBART INVEST SA 2.592.000/1,82/0,82; INNOCENZO SPA 427.627/0,30/0,14; ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO SPA 750.000/0,53/0,24; ISTITUTO SOSTENTAMENTO CLERO BERGAMO 800.000/0,56/0,25; IVARS SPA 514.285/0,36/0,16; LA SCUOLA SPA 6.834.190/4,80/2,16; LANZANI LEONARDO 462.857/0,33/0,15; LUCCHINI GABRIELLA 1.303.207/0,91/0,41; LUCCHINI GIUSEPPE 1.567.401/1,10/0,50; LUCCHINI SILVANA 1.554.819/1,09/0,49; MINGOTTI OSVALDO 326.123/0,23/0,10; MITTEL SPA 4.725.000/3,32/1,49; NOCIVELLI GIANFRANCO 1.000.000/0,70/0,32; NOCIVELLI LUIGI 1.120.923/0,79/0,35; OPERA DIOCESANA S.NARNO 630.000/0,44/0,20; OPERA PIA DON G. CARBONI 389.126/0,27/0,12; PEZZOLO PIERA 334.207/0,23/0,11; POLOTTI FRANCO 1.300.000/0,91/0,41 di cui 209.657 us. De Miranda Roberto, 75.420 us. Martin Camille, 382.767 us. De Miranda Maria; QUIFIN SPA 940.768/0,66/0,30 di cui 113.288 us. Merli Maria; RAMPINELLI ROTA ANGELO 365.062/0,26/0,12 di cui 13.000 us Rota Lucrezia; RAMPINELLI ROTA SILVIA 501.239/0,35/0,16 di cui 13.000 us Rota Lucrezia; RODELLA ADRIANO 932.534/0,65/0,30; SALVONI ANNAMARIA 676.468/0,48/0,21; SAN GIUSEPPE SPA 1.500.000/1,05/0,47; SERFIS SPA 2.391.429/1,68/0,76; SIFRU GESTIONI FIDUCIARIE SIM S.P.A. 800.000/0,56/0,25; SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SCARL 8.844.755/6,21/2,79; SOCIETA' ELETTRICA RADICI S.p.A. 2.952.000/2,07/0,93; SOLOFID SPA 8.097.622/5,68/2,56; SONCINI GIANFEDERICO 588.973/0,41/0,19; SORLINI LUCIANO 500.000/0,35/0,16; SPAFID SPA 1.436.043/1,01/0,45; TROMBETTA BIANCA 350.000/0,25/0,11 di cui 195.305 us. Martin Camille, 118.680 us. De Miranda Roberto; UPIFRA SA 5.863.773/4,11/1,85; VEAFIN SPA 4.376.749/3,07/1,38; VIRGILIO SPA 2.004.469/1,41/0,63; ZARNETTI BARBARA 1.267.927/0,89/0,40.

Gli ulteriori n. 252 soggetti aderenti all'accordo (ciascuno con una partecipazione non superiore allo 0,1% del capitale sociale) aderiscono con complessive n. 20.398.201 azioni pari al 14,313% del totale delle azioni conferite e al 6,442% delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Nessuno degli aderenti esercita singolarmente tramite l'accordo il controllo della società.

d) Contenuto e durata del patto

Il Sindacato ha sede in Brescia, presso la sede della Banca Lombarda e Piemontese. La durata del Sindacato è fissata al 31 dicembre 2004.

Ciascun sottoscrittore, insieme agli aderente che allo stesso hanno rilasciato procura, non può partecipare al Sindacato con un numero di azioni che rappresentino più del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese. I sottoscrittori, insieme ai rispettivi aderenti, potranno effettuare ulteriori apporti di azioni in Sindacato, previo assenso dell'assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza del 75% delle azioni sindacate, semprechè la partecipazione complessivamente rappresentata non superi il limite del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese.

Deposito delle azioni: le azioni sindacate devono essere depositate presso il Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A..

Organi del Sindacato:

- Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, provvede a convocare l'Assemblea dei sottoscrittori ogni volta che lo ritiene opportuno e nei casi espressamente previsti dallo Statuto;

- Vice Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, sostituisce il Presidente nei casi di assenza ed impedimento;

- Assemblea dei sottoscrittori;

- Segreteria del Sindacato;

- Comitato consultivo: composto da 12 o 14 membri eletti dall'Assemblea dei Sottoscrittori; inoltre di esso fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente del Sindacato; cura il coordinamento funzionale del Sindacato, per il perseguimento degli scopi di quest'ultimo;

- Collegio dei probiviri: composto da tre persone, è nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori per tutta la durata del Sindacato. Ricerca l'amichevole risoluzione secondo equità di eventuali divergenze che insorgessero tra i partecipanti.

Esercizio del voto nelle assemblee straordinarie della Banca Lombarda e Piemontese: i partecipanti si impegnano ad assumere, relativamente alle assemblee della Banca Lombarda chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie, una condotta predefinita nell'ambito del Sindacato. Tutti i partecipanti sono tenuti a votare in sede assembleare a favore delle modifiche statutarie e conformemente alle stesse, quando queste siano state preventivamente approvate dall'Assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza di almeno il 75% delle azioni sindacate; se tale quorum non viene raggiunto, tutti i partecipanti al Sindacato sono impegnati a votare, in sede assembleare, contro le modifiche statutarie proposte.

Aumento di capitale: i partecipanti sono obbligati, in caso di aumento di capitale della società mediante emissione gratuita di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, a vincolare in Sindacato le nuove azioni spettanti in ragione di quelle da essi già vincolate in Sindacato.

In caso di emissione a pagamento di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, i partecipanti sono obbligati ad apportare al Sindacato le nuove azioni sottoscritte in esercizio dell'opzione spettante alle azioni già vincolate in Sindacato.

Qualora uno o più partecipanti non intendessero esercitare tale opzione, i relativi diritti dovranno essere offerti in prelazione agli altri partecipanti.

Le disposizioni disciplinanti le suddette emissioni a pagamento riservate agli azionisti non si applicano qualora si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

a) emissione, in uno o più aumenti, di un numero di azioni rientrante nella percentuale del 10% del numero di azioni costituenti il capitale sociale deliberato alla data di costituzione del Sindacato (n. 287.388.478)

b) aumento di capitale che preveda un prezzo di emissione delle azioni non inferiore a 1,5 volte il valore del patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell'ultimo bilancio approvato dall'Assemblea.

Nel calcolo della sopracitata soglia del 10% si tiene conto di eventuali aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione.

Divieto di disposizione: per tutta la durata del Sindacato, i partecipanti (salvo quanto specificatamente previsto dall'accordo) saranno obbligati a non vendere, cedere, permutare, donare, conferire o altrimenti disporre a favore di terzi, sotto qualsiasi forma, le azioni vincolate in Sindacato, nonché i diritti comunque relativi o derivanti da tutte tali azioni ed a non iniziare per dette azioni o diritti trattative di vendita, nemmeno a termine.

In deroga a quanto sopra disposto, le azioni vincolate in Sindacato sono in tutto o in parte liberamente trasferibili tra il sottoscrittore e gli aderenti al Sindacato che hanno conferito allo stesso procura e sono altresì trasferibili anche ai seguenti soggetti benchè non aderenti: coniuge, ascendenti o discendenti, parenti in linea collaterale entro il 3 grado, affini in linea retta del partecipante; società controllate dal partecipante o società da queste ultime controllate; società la cui maggioranza del capitale sia detenuta dai sopra citati soggetti; enti morali, in forza di atto di disposizione a titolo gratuito o di successione prevista statutariamente a condizione che il soggetto subentrante dichiari preventivamente di aderire al Sindacato in sostituzione del cedente.

Deroghe al divieto di disposizione: in deroga al divieto di disposizione, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono alienare liberamente, anche in più volte, un massimo complessivo di n. 40.000 (quarantamila) azioni. Oltre alla facoltà riconosciuta dal precedente punto, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono provvedere all'alienazione di un massimo complessivo di azioni pari al 10% di quelle da loro complessivamente sindacate al momento della cessione, fermo il diritto di prelazione.

Clausola penale: il partecipante che assuma volontariamente, relativamente alle assemblee chiamate a deliberare su modifiche statutarie, una condotta difforme da quella concordata, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore di tutte le azioni da lui sindacate. La volontaria non partecipazione all'Assemblea equivale a manifestazione di volontà difforme dalla condotta concordata qualora, per effetto dell'assenza, le deliberazioni dell'assemblea della Banca siano difformi dalla condotta deliberata dal Sindacato.

Il partecipante che volontariamente alienasse le azioni sindacate in violazione di quanto disposto dall'accordo, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore delle azioni alienate. Uguale penale sarà a carico del partecipante al Sindacato che in caso di aumenti di capitale non apportasse le nuove azioni.

e) Ufficio del registro delle imprese presso cui il patto è depositato

Il patto è stato depositato presso l'Ufficio del Registro di Brescia nei termini di legge.

Il presente estratto costituisce una sintesi del patto ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale del patto depositato e comunicato.

9 gennaio 2004

[BE.1.04.1]


SINDACATO BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE

Estratto del "Sindacato Banca Lombarda e Piemontese" pubblicato in data 9/1/2002 sul quotidiano "ItaliaOggi" e successivi annunci pubblicati in data 07/02/2002, 21/06/2002, 5/08/2002, 9/1/2003, 11/2/2003, 9/7/2003, 9/01/2004 e 9/06/2004 sempre sul quotidiano ItaliaOggi.

a) Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'accordo - Tipo di accordo e relative finalità

L'accordo disciplina il trasferimento delle azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. (con sede in Brescia - via Cefalonia n. 62, capitale sociale deliberato per massime Euro 325.733.219 - sottoscritto e versato Euro 317.400.065) e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie e mira a rafforzare la coesione e la collaborazione dei soci al fine di favorire lo sviluppo del Gruppo.

L'accordo è riconducibile alle fattispecie indicate dall'art. 122 comma 5 lett. a), limitatamente alle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito alle modifiche statutarie, e b) del D. Lgs 58/98.

b) Numero di azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite e percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Totale azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite n. 142.933.609 rappresentanti il 45,033% del capitale sociale.

Inoltre sono stati conferiti "warrant azioni ordinarie Banca Lombarda e Piemontese 2002/2004", assegnati gratuitamente in data 17 giugno 2002 in ragione di 1 warrant ogni azione posseduta, che danno diritto alla sottoscrizione di azioni Banca Lombarda e Piemontese in ragione di 1 azione ogni 65 warrant posseduti secondo le condizioni e modalità previste dal relativo Regolamento.

c) Soggetti aderenti al patto

Al Sindacato aderiscono n. 325 soggetti.

Sono "sottoscrittori" gli azionisti che in proprio o anche per procura di altri azionisti sottoscrivano il patto di sindacato. Sono "aderenti" gli azionisti che vincolano azioni della Banca Lombarda e Piemontese al Sindacato mediante procura irrevocabile conferita ad un sottoscrittore.

Si riporta di seguito l'elenco dei soggetti aderenti all'accordo (con una partecipazione superiore allo 0,1% del capitale sociale), il numero delle azioni conferite, le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale:

ALMA TOVINI DOMUS 364.932/0,25/0,11; AMBROSIONE BARTOLO 384.893/0,27/0,12; AMBROSIONE CLELIA 335.106/0,23/0,11; AMBROSIONE EVA 1.437.596/1,01/0,45 di cui 793.400 us. Ambrosione Mario; ARETUSA SRL 638.556/0,45/0,20; BECCARIA GRAZIA 488.934/0,34/0,15; BIANCHI MASSIMINA 603.011/0,42/0,19; BONERA CARLO 683.356/0,48/0,21; BOSSINI ALBERTO MASSIMO 350.000/0,24/0,11; BOSSINI LEONARDO 350.000/0,24/0,11; CAMADINI GIUSEPPE 600.000/0,42/0,19; CARLO TASSARA SPA 7.115.799/4,98/2,24; CASA PRIMARIA ORDINE CANOSSIANE DI BRESCIA 403.840/0,28/0,13; CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO 1.028.571/0,72/0,32; COMPAGNIA BRESCIANA INVESTIMENTI SPA 5.103.950/3,57/1,61; CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA' 1.767.801/1,24/0,56; CONVENTO DELLE RELIGIOSE DI S. ORSOLA 351.000/0,25/0,11; CORDUSIO SPA 596.117/0,42/0,19; D'AMELIO MARIA IMMACOLATA 405.595/0,29/0,13; DE MIRANDA MARIA 420.000/0,30/0,13 di cui 342.522 us. Martin Camille, 11.269 us. De Miranda Roberto; DE MIRANDA UGGERO 350.000/0,24/0,11 di cui 234.725 us. Martin Camille, 90.246 us. De Miranda Roberto; DEDRAFIN IMMOBILIARE SPA 1.000.000/0,70/0,31; FINANZIARIA DI VALLE CAMONICA SPA 502.142/0,35/0,16; FOLONARI ALBERTO 1.798.583/1,26/0,57 di cui 345.611 us. Ambrosi Eve; FOLONARI ITALO 1.731.098/1,21/0,55 di cui 345.609 us. Ambrosi Eve; FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA 5.855.314/4,10/1,84; FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO 11.710.631/8,19/3,69; FONDAZIONE GUIDO E ANGELA FOLONARI 876.923/0,61/0,28; FONDAZIONE LAMBRIANA 2.600.010/1,82/0,82; FONDAZIONE TOVINI 513.773/0,36/0,16; GHEDA MARGHERITA 470.000/0,33/0,15; GRAMIGNOLA PIERANGELO 722.418/0,50/0,23; HEBART INVEST SA 2.592.000/1,81/0,82; INNOCENZO SPA 427.627/0,30/0,13; ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO SPA 750.000/0,52/0,24; ISTITUTO SOSTENTAMENTO CLERO BERGAMO 800.000/0,56/0,25; IVARS SPA 514.285/0,36/0,16; LA SCUOLA SPA 6.834.190/4,79/2,16; LANZANI LEONARDO 462.857/0,32/0,15; LUCCHINI GABRIELLA 1.303.207/0,91/0,41; LUCCHINI GIUSEPPE 367.401/0,26/0,12; LUCCHINI LUIGI 600.000/0,42/0,19; LUCCHINI MICHELA 600.000/0,42/0,19; LUCCHINI SILVANA 1.554.819/1,09/0,49; MINGOTTI OSVALDO 326.123/0,23/0,10; MITTEL SPA 4.725.000/3,31/1,49; NOCIVELLI LUIGI 1.120.923/0,78/0,35; OPERA DIOCESANA S.NARNO 630.000/0,44/0,20; OPERA PIA DON G. CARBONI 389.126/0,27/0,12; PEZZOLO PIERA 334.207/0,23/0,10; POLOTTI FRANCO 1.300.000/0,91/0,41 di cui 209.657 us. De Miranda Roberto, 75.420 us. Martin Camille, 382.767 us. De Miranda Maria; QUIFIN SPA 940.768/0,66/0,30 di cui 113.288 us. Merli Maria; RAMPINELLI ROTA ANGELO 370.522/0,26/0,12 di cui 13.200 us Rota Lucrezia; RAMPINELLI ROTA SILVIA 508.736/0,35/0,16 di cui 13.200 us Rota Lucrezia; RODELLA ADRIANO 932.534/0,65/0,30; SALVONI ANNAMARIA 676.468/0,47/0,21; SAN GIUSEPPE SPA 1.500.000/1,05/0,47; SERFIS SPA 2.391.429/1,67/0,75; SIFRU GESTIONI FIDUCIARIE SIM S.P.A. 800.000/0,56/0,25; SINPAR HOLDING SA 1.329.671/0,93/0,42; SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SCARL 8.844.755/6,19/2,79; SOCIETA' ELETTRICA RADICI S.p.A. 2.952.000/2,06/0,93; SOLOFID SPA 8.080.956/5,65/2,55; SONCINI GIANFEDERICO 588.973/0,41/0,19; SORLINI LUCIANO 500.000/0,35/0,16; TROMBETTA BIANCA 350.000/0,24/0,11 di cui 195.305 us. Martin Camille, 118.680 us. De Miranda Roberto; UPIFRA SA 5.863.773/4,10/1,85; VEAFIN SPA 4.376.749/3,06/1,38; VIRGILIO SPA 2.034.450/1,42/0,64; ZARNETTI BARBARA 1.267.927/0,89/0,40.

Gli ulteriori n. 255 soggetti aderenti all'accordo (ciascuno con una partecipazione non superiore allo 0,1% del capitale sociale) aderiscono con complessive n. 21.458.584 azioni pari al 15,013% del totale delle azioni conferite e al 6,761% delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Nessuno degli aderenti esercita singolarmente tramite l'accordo il controllo della società.

d) Contenuto e durata del patto

Il Sindacato ha sede in Brescia, presso la sede della Banca Lombarda e Piemontese. La durata del Sindacato è fissata al 31 dicembre 2004.

Ciascun sottoscrittore, insieme agli aderente che allo stesso hanno rilasciato procura, non può partecipare al Sindacato con un numero di azioni che rappresentino più del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese. I sottoscrittori, insieme ai rispettivi aderenti, potranno effettuare ulteriori apporti di azioni in Sindacato, previo assenso dell'assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza del 75% delle azioni sindacate, semprechè la partecipazione complessivamente rappresentata non superi il limite del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese.

Deposito delle azioni: le azioni sindacate devono essere depositate presso il Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A..

Organi del Sindacato:

- Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, provvede a convocare l'Assemblea dei sottoscrittori ogni volta che lo ritiene opportuno e nei casi espressamente previsti dallo Statuto;

- Vice Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, sostituisce il Presidente nei casi di assenza ed impedimento;

- Assemblea dei sottoscrittori;

- Segreteria del Sindacato;

- Comitato consultivo: composto da 12 o 14 membri eletti dall'Assemblea dei Sottoscrittori; inoltre di esso fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente del Sindacato; cura il coordinamento funzionale del Sindacato, per il perseguimento degli scopi di quest'ultimo;

- Collegio dei probiviri: composto da tre persone, è nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori per tutta la durata del Sindacato. Ricerca l'amichevole risoluzione secondo equità di eventuali divergenze che insorgessero tra i partecipanti.

Esercizio del voto nelle assemblee straordinarie della Banca Lombarda e Piemontese: i partecipanti si impegnano ad assumere, relativamente alle assemblee della Banca Lombarda chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie, una condotta predefinita nell'ambito del Sindacato. Tutti i partecipanti sono tenuti a votare in sede assembleare a favore delle modifiche statutarie e conformemente alle stesse, quando queste siano state preventivamente approvate dall'Assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza di almeno il 75% delle azioni sindacate; se tale quorum non viene raggiunto, tutti i partecipanti al Sindacato sono impegnati a votare, in sede assembleare, contro le modifiche statutarie proposte.

Aumento di capitale: i partecipanti sono obbligati, in caso di aumento di capitale della società mediante emissione gratuita di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, a vincolare in Sindacato le nuove azioni spettanti in ragione di quelle da essi già vincolate in Sindacato.

In caso di emissione a pagamento di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, i partecipanti sono obbligati ad apportare al Sindacato le nuove azioni sottoscritte in esercizio dell'opzione spettante alle azioni già vincolate in Sindacato.

Qualora uno o più partecipanti non intendessero esercitare tale opzione, i relativi diritti dovranno essere offerti in prelazione agli altri partecipanti.

Le disposizioni disciplinanti le suddette emissioni a pagamento riservate agli azionisti non si applicano qualora si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

a) emissione, in uno o più aumenti, di un numero di azioni rientrante nella percentuale del 10% del numero di azioni costituenti il capitale sociale deliberato alla data di costituzione del Sindacato (n. 287.388.478)

b) aumento di capitale che preveda un prezzo di emissione delle azioni non inferiore a 1,5 volte il valore del patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell'ultimo bilancio approvato dall'Assemblea.

Nel calcolo della sopracitata soglia del 10% si tiene conto di eventuali aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione.

Divieto di disposizione: per tutta la durata del Sindacato, i partecipanti (salvo quanto specificatamente previsto dall'accordo) saranno obbligati a non vendere, cedere, permutare, donare, conferire o altrimenti disporre a favore di terzi, sotto qualsiasi forma, le azioni vincolate in Sindacato, nonché i diritti comunque relativi o derivanti da tutte tali azioni ed a non iniziare per dette azioni o diritti trattative di vendita, nemmeno a termine.

In deroga a quanto sopra disposto, le azioni vincolate in Sindacato sono in tutto o in parte liberamente trasferibili tra il sottoscrittore e gli aderenti al Sindacato che hanno conferito allo stesso procura e sono altresì trasferibili anche ai seguenti soggetti benchè non aderenti: coniuge, ascendenti o discendenti, parenti in linea collaterale entro il 3 grado, affini in linea retta del partecipante; società controllate dal partecipante o società da queste ultime controllate; società la cui maggioranza del capitale sia detenuta dai sopra citati soggetti; enti morali, in forza di atto di disposizione a titolo gratuito o di successione prevista statutariamente a condizione che il soggetto subentrante dichiari preventivamente di aderire al Sindacato in sostituzione del cedente.

Deroghe al divieto di disposizione: in deroga al divieto di disposizione, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono alienare liberamente, anche in più volte, un massimo complessivo di n. 40.000 (quarantamila) azioni. Oltre alla facoltà riconosciuta dal precedente punto, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono provvedere all'alienazione di un massimo complessivo di azioni pari al 10% di quelle da loro complessivamente sindacate al momento della cessione, fermo il diritto di prelazione.

Clausola penale: il partecipante che assuma volontariamente, relativamente alle assemblee chiamate a deliberare su modifiche statutarie, una condotta difforme da quella concordata, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore di tutte le azioni da lui sindacate. La volontaria non partecipazione all'Assemblea equivale a manifestazione di volontà difforme dalla condotta concordata qualora, per effetto dell'assenza, le deliberazioni dell'assemblea della Banca siano difformi dalla condotta deliberata dal Sindacato.

Il partecipante che volontariamente alienasse le azioni sindacate in violazione di quanto disposto dall'accordo, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore delle azioni alienate. Uguale penale sarà a carico del partecipante al Sindacato che in caso di aumenti di capitale non apportasse le nuove azioni.

e) Ufficio del registro delle imprese presso cui il patto è depositato

Il patto è stato depositato presso l'Ufficio del Registro di Brescia nei termini di legge.

Il presente estratto costituisce una sintesi del patto ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale del patto depositato e comunicato.

9 giugno 2004

[BE.1.04.2]


SINDACATO BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE

Estratto del "Sindacato Banca Lombarda e Piemontese" pubblicato in data 9/1/2002 sul quotidiano "ItaliaOggi" e successivi annunci pubblicati in data 07/02/2002, 21/06/2002, 5/08/2002, 9/1/2003, 11/2/2003, 9/7/2003, 9/01/2004, 9/06/2004 e 9/07/2004 sempre sul quotidiano ItaliaOggi.

a) Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'accordo - Tipo di accordo e relative finalità

L'accordo disciplina il trasferimento delle azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. (con sede in Brescia - via Cefalonia n. 62, capitale sociale deliberato per massime Euro 325.733.219 - sottoscritto e versato Euro 317.421.286) e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie e mira a rafforzare la coesione e la collaborazione dei soci al fine di favorire lo sviluppo del Gruppo.

L'accordo è riconducibile alle fattispecie indicate dall'art. 122 comma 5 lett. a), limitatamente alle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito alle modifiche statutarie, e b) del D. Lgs 58/98.

b) Numero di azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite e percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Totale azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite n. 143.159.981 rappresentanti il 45,101% del capitale sociale.

Inoltre sono stati conferiti "warrant azioni ordinarie Banca Lombarda e Piemontese 2002/2004", assegnati gratuitamente in data 17 giugno 2002 in ragione di 1 warrant ogni azione posseduta, che danno diritto alla sottoscrizione di azioni Banca Lombarda e Piemontese in ragione di 1 azione ogni 65 warrant posseduti secondo le condizioni e modalità previste dal relativo Regolamento.

c) Soggetti aderenti al patto

Al Sindacato aderiscono n. 325 soggetti.

Sono "sottoscrittori" gli azionisti che in proprio o anche per procura di altri azionisti sottoscrivano il patto di sindacato. Sono "aderenti" gli azionisti che vincolano azioni della Banca Lombarda e Piemontese al Sindacato mediante procura irrevocabile conferita ad un sottoscrittore.

Si riporta di seguito l'elenco dei soggetti aderenti all'accordo (con una partecipazione superiore allo 0,1% del capitale sociale), il numero delle azioni conferite, le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale:

ALMA TOVINI DOMUS 364.932/0,25/0,11; AMBROSIONE BARTOLO 384.893/0,27/0,12; AMBROSIONE CLELIA 335.106/0,23/0,11; AMBROSIONE EVA 1.437.596/1,00/0,45 di cui 793.400 us. Ambrosione Mario; ARETUSA SRL 638.556/0,45/0,20; BECCARIA GRAZIA 488.934/0,34/0,15; BIANCHI MASSIMINA 603.011/0,42/0,19; BONERA CARLO 683.356/0,48/0,21; BOSSINI ALBERTO MASSIMO 350.000/0,24/0,11; BOSSINI LEONARDO 350.000/0,24/0,11; CAMADINI GIUSEPPE 600.000/0,42/0,19; CARLO TASSARA SPA 7.115.799/4,97/2,24; CASA PRIMARIA ORDINE CANOSSIANE DI BRESCIA 403.840/0,28/0,13; CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO 1.028.571/0,72/0,32; COMPAGNIA BRESCIANA INVESTIMENTI SPA 5.103.950/3,56/1,61; CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA' 1.767.801/1,23/0,56; CONVENTO DELLE RELIGIOSE DI S. ORSOLA 351.000/0,24/0,11; CORDUSIO SPA 596.117/0,42/0,19; D'AMELIO MARIA IMMACOLATA 405.595/0,28/0,13; DE MIRANDA MARIA 420.000/0,29/0,13 di cui 342.522 us. Martin Camille, 11.269 us. De Miranda Roberto; DE MIRANDA UGGERO 350.000/0,24/0,11 di cui 234.725 us. Martin Camille, 90.246 us. De Miranda Roberto; DEDRAFIN IMMOBILIARE SPA 1.000.000/0,70/0,31; FINANZIARIA DI VALLE CAMONICA SPA 502.142/0,35/0,16; FOLONARI ALBERTO 1.798.583/1,26/0,57 di cui 345.611 us. Ambrosi Eve; FOLONARI ITALO 1.731.098/1,21/0,54 di cui 345.609 us. Ambrosi Eve; FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA 5.855.314/4,09/1,84; FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO 11.710.631/8,18/3,69; FONDAZIONE GUIDO E ANGELA FOLONARI 876.923/0,61/0,28; FONDAZIONE LAMBRIANA 2.600.010/1,82/0,82; FONDAZIONE TOVINI 513.773/0,36/0,16; GHEDA MARGHERITA 470.000/0,33/0,15; GRAMIGNOLA PIERANGELO 722.418/0,50/0,23; HEBART INVEST SA 2.592.000/1,81/0,82; INNOCENZO SPA 427.627/0,30/0,13; ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO SPA 750.000/0,52/0,24; ISTITUTO SOSTENTAMENTO CLERO BERGAMO 800.000/0,56/0,25; IVARS SPA 514.285/0,36/0,16; LA SCUOLA SPA 6.834.190/4,77/2,15; LANZANI LEONARDO 600.000/0,42/0,19; LANZANI GIANCARLO 400.000/0,28/0,13; LUCCHINI GABRIELLA 1.303.207/0,91/0,41; LUCCHINI GIUSEPPE 367.401/0,26/0,12; LUCCHINI LUIGI 600.000/0,42/0,19; LUCCHINI MICHELA 600.000/0,42/0,19; LUCCHINI SILVANA 1.554.819/1,09/0,49; MINGOTTI OSVALDO 326.123/0,23/0,10; MITTEL SPA 4.725.000/3,30/1,49; NOCIVELLI LUIGI 520.923/0,36/0,16; OPERA DIOCESANA S.NARNO 630.000/0,44/0,20; OPERA PIA DON G. CARBONI 389.126/0,27/0,12; PEZZOLO PIERA 334.207/0,23/0,10; POLOTTI FRANCO 1.300.000/0,91/0,41 di cui 209.657 us. De Miranda Roberto, 75.420 us. Martin Camille, 382.767 us. De Miranda Maria; QUIFIN SPA 940.768/0,66/0,30 di cui 113.288 us. Merli Maria; RAMPINELLI ROTA ANGELO 370.522/0,26/0,12 di cui 13.200 us Rota Lucrezia; RAMPINELLI ROTA SILVIA 508.736/0,35/0,16 di cui 13.200 us Rota Lucrezia; RODELLA ADRIANO 932.534/0,65/0,29; SALVONI ANNAMARIA 676.468/0,47/0,21; SAN GIUSEPPE SPA 1.500.000/1,05/0,47; SERFIS SPA 2.391.429/1,67/0,75; SIFRU GESTIONI FIDUCIARIE SIM S.P.A. 800.000/0,56/0,25; SINPAR HOLDING SA 1.329.671/0,93/0,42; SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SCARL 8.844.755/6,18/2,79; SOCIETA' ELETTRICA RADICI S.p.A. 2.952.000/2,06/0,93; SOLOFID SPA 8.080.956/5,64/2,55; SONCINI GIANFEDERICO 597.782/0,42/0,19; SORLINI LUCIANO 500.000/0,35/0,16; TROMBETTA BIANCA 350.000/0,24/0,11 di cui 195.305 us. Martin Camille, 118.680 us. De Miranda Roberto; UPIFRA SA 5.863.773/4,10/1,85; VEAFIN SPA 4.376.749/3,06/1,38; VIRGILIO SPA 2.034.450/1,42/0,64; ZARNETTI BARBARA 1.267.927/0,89/0,40.

Gli ulteriori n. 254 soggetti aderenti all'accordo (ciascuno con una partecipazione non superiore allo 0,1% del capitale sociale) aderiscono con complessive n. 21.712.604 azioni pari al 15,167% del totale delle azioni conferite e al 6,840% delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Nessuno degli aderenti esercita singolarmente tramite l'accordo il controllo della società.

d) Contenuto e durata del patto

Il Sindacato ha sede in Brescia, presso la sede della Banca Lombarda e Piemontese. La durata del Sindacato è fissata al 31 dicembre 2004.

Ciascun sottoscrittore, insieme agli aderente che allo stesso hanno rilasciato procura, non può partecipare al Sindacato con un numero di azioni che rappresentino più del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese. I sottoscrittori, insieme ai rispettivi aderenti, potranno effettuare ulteriori apporti di azioni in Sindacato, previo assenso dell'assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza del 75% delle azioni sindacate, semprechè la partecipazione complessivamente rappresentata non superi il limite del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese.

Deposito delle azioni: le azioni sindacate devono essere depositate presso il Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A..

Organi del Sindacato:

- Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, provvede a convocare l'Assemblea dei sottoscrittori ogni volta che lo ritiene opportuno e nei casi espressamente previsti dallo Statuto;

- Vice Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, sostituisce il Presidente nei casi di assenza ed impedimento;

- Assemblea dei sottoscrittori;

- Segreteria del Sindacato;

- Comitato consultivo: composto da 12 o 14 membri eletti dall'Assemblea dei Sottoscrittori; inoltre di esso fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente del Sindacato; cura il coordinamento funzionale del Sindacato, per il perseguimento degli scopi di quest'ultimo;

- Collegio dei probiviri: composto da tre persone, è nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori per tutta la durata del Sindacato. Ricerca l'amichevole risoluzione secondo equità di eventuali divergenze che insorgessero tra i partecipanti.

Esercizio del voto nelle assemblee straordinarie della Banca Lombarda e Piemontese: i partecipanti si impegnano ad assumere, relativamente alle assemblee della Banca Lombarda chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie, una condotta predefinita nell'ambito del Sindacato. Tutti i partecipanti sono tenuti a votare in sede assembleare a favore delle modifiche statutarie e conformemente alle stesse, quando queste siano state preventivamente approvate dall'Assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza di almeno il 75% delle azioni sindacate; se tale quorum non viene raggiunto, tutti i partecipanti al Sindacato sono impegnati a votare, in sede assembleare, contro le modifiche statutarie proposte.

Aumento di capitale: i partecipanti sono obbligati, in caso di aumento di capitale della società mediante emissione gratuita di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, a vincolare in Sindacato le nuove azioni spettanti in ragione di quelle da essi già vincolate in Sindacato.

In caso di emissione a pagamento di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, i partecipanti sono obbligati ad apportare al Sindacato le nuove azioni sottoscritte in esercizio dell'opzione spettante alle azioni già vincolate in Sindacato.

Qualora uno o più partecipanti non intendessero esercitare tale opzione, i relativi diritti dovranno essere offerti in prelazione agli altri partecipanti.

Le disposizioni disciplinanti le suddette emissioni a pagamento riservate agli azionisti non si applicano qualora si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

a) emissione, in uno o più aumenti, di un numero di azioni rientrante nella percentuale del 10% del numero di azioni costituenti il capitale sociale deliberato alla data di costituzione del Sindacato (n. 287.388.478)

b) aumento di capitale che preveda un prezzo di emissione delle azioni non inferiore a 1,5 volte il valore del patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell'ultimo bilancio approvato dall'Assemblea.

Nel calcolo della sopracitata soglia del 10% si tiene conto di eventuali aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione.

Divieto di disposizione: per tutta la durata del Sindacato, i partecipanti (salvo quanto specificatamente previsto dall'accordo) saranno obbligati a non vendere, cedere, permutare, donare, conferire o altrimenti disporre a favore di terzi, sotto qualsiasi forma, le azioni vincolate in Sindacato, nonché i diritti comunque relativi o derivanti da tutte tali azioni ed a non iniziare per dette azioni o diritti trattative di vendita, nemmeno a termine.

In deroga a quanto sopra disposto, le azioni vincolate in Sindacato sono in tutto o in parte liberamente trasferibili tra il sottoscrittore e gli aderenti al Sindacato che hanno conferito allo stesso procura e sono altresì trasferibili anche ai seguenti soggetti benchè non aderenti: coniuge, ascendenti o discendenti, parenti in linea collaterale entro il 3 grado, affini in linea retta del partecipante; società controllate dal partecipante o società da queste ultime controllate; società la cui maggioranza del capitale sia detenuta dai sopra citati soggetti; enti morali, in forza di atto di disposizione a titolo gratuito o di successione prevista statutariamente a condizione che il soggetto subentrante dichiari preventivamente di aderire al Sindacato in sostituzione del cedente.

Deroghe al divieto di disposizione: in deroga al divieto di disposizione, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono alienare liberamente, anche in più volte, un massimo complessivo di n. 40.000 (quarantamila) azioni. Oltre alla facoltà riconosciuta dal precedente punto, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono provvedere all'alienazione di un massimo complessivo di azioni pari al 10% di quelle da loro complessivamente sindacate al momento della cessione, fermo il diritto di prelazione.

Clausola penale: il partecipante che assuma volontariamente, relativamente alle assemblee chiamate a deliberare su modifiche statutarie, una condotta difforme da quella concordata, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore di tutte le azioni da lui sindacate. La volontaria non partecipazione all'Assemblea equivale a manifestazione di volontà difforme dalla condotta concordata qualora, per effetto dell'assenza, le deliberazioni dell'assemblea della Banca siano difformi dalla condotta deliberata dal Sindacato.

Il partecipante che volontariamente alienasse le azioni sindacate in violazione di quanto disposto dall'accordo, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore delle azioni alienate. Uguale penale sarà a carico del partecipante al Sindacato che in caso di aumenti di capitale non apportasse le nuove azioni.

e) Ufficio del registro delle imprese presso cui il patto è depositato

Il patto è stato depositato presso l'Ufficio del Registro di Brescia nei termini di legge.

Il presente estratto costituisce una sintesi del patto ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale del patto depositato e comunicato.

9 luglio 2004

[BE.1.04.3]


SINDACATO BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE

Estratto del "Sindacato Banca Lombarda e Piemontese" pubblicato in data 9/1/2002 sul quotidiano "ItaliaOggi" e successivi annunci pubblicati in data 07/02/2002, 21/06/2002, 5/08/2002, 9/1/2003, 11/2/2003, 9/7/2003, 9/01/2004, 9/06/2004, 9/07/2004 e 8/01/2005 sempre sul quotidiano ItaliaOggi.

a) Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'accordo - Tipo di accordo e relative finalità

L'accordo disciplina il trasferimento delle azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. (con sede in Brescia - via Cefalonia n. 62, capitale sociale deliberato per massime Euro 325.697.600 - sottoscritto e versato Euro 320.828.442) e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie e mira a rafforzare la coesione e la collaborazione dei soci al fine di favorire lo sviluppo del Gruppo.

L'accordo è riconducibile alle fattispecie indicate dall'art. 122 comma 5 lett. a), limitatamente alle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito alle modifiche statutarie, e b) del D. Lgs 58/98.

b) Numero di azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite e percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Totale azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite n. 153.804.847 rappresentanti il 47,94% del capitale sociale.

c) Soggetti aderenti al patto

Al Sindacato aderiscono n. .295 soggetti.

Sono "sottoscrittori" gli azionisti che in proprio o anche per procura di altri azionisti sottoscrivano il patto di sindacato. Sono "aderenti" gli azionisti che vincolano azioni della Banca Lombarda e Piemontese al Sindacato mediante procura irrevocabile conferita ad un sottoscrittore.

Si riporta di seguito l'elenco dei soggetti aderenti all'accordo (con una partecipazione superiore allo 0,1% del capitale sociale), il numero delle azioni conferite, le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale:

ALMA TOVINI DOMUS 413.158/0,27/0,13; AMBROSIONE BARTOLO 400.000/0,26/0,12; AMBROSIONE CLELIA 335.106/0,22/0,10; AMBROSIONE EVA 1.445.488/0,94/0,45 di cui 909.508 us. Ambrosione Mario; ARETUSA SRL 638.556/0,41/0,20; BECCARIA GRAZIA 527.932/0,34/0,16; BIANCHI MASSIMINA 603.011/0,39/0,19; BONERA CARLO 743.356/0,48/0,23; BOSSINI ALBERTO MASSIMO 600.000/0,39/0,19; BOSSINI LEONARDO 600.000/0,39/ 0,19; CAMADINI GIUSEPPE 600.000/0,39/0,19; CARLO TASSARA SPA 15.799.827/10,27/4,92; CASA PRIMARIA ORDINE CANOSSIANE DI BRESCIA 403.840/0,26/0,13; CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO 1.028.571/0,67/0,32; COMPAGNIA BRESCIANA INVESTIMENTI SPA 2.500.000/1,62/0,78; CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA' 1.767.801/1,15/0,55; CONVENTO DELLE RELIGIOSE DI S. ORSOLA 351.000/0,23/0,11; CORDUSIO SPA 357.626/0,23/0,11; D'AMELIO MARIA IMMACOLATA 405.595/0,26/0,13; DE MIRANDA MARIA 420.000/0,27/0,13 di cui 342.522 us. Camille Martin e 11.269 us. De Miranda Roberto; DE MIRANDA UGGERO 350.000/0,23/011 di cui 234.725 us. Martin Camille e 90.246 us. De Miranda Roberto; DEDRAFIN IMMOBILIARE SPA 1.000.000/0,65/0,31; F.G.H. FRANCO GNUTTI HOLDING SPA 373.038/0,24/0,12; FINANZIARIA DI VALLE CAMONICA SPA 507.642/0,33/0,16; FOLONARI ALBERTO 1.798.583/1,17/0,56 di cui 345.611 us. Ambrosi Eve; FOLONARI ITALO 1.731.098/1,13/0,54 di cui 345.609 us. Ambrosi Eve; FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA 15.766.461/10,25/4,91; FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO 12.726.705/8,27/3,97; FONDAZIONE G. TOVINI 513.773/0,33/0,16; FONDAZIONE GUIDO E ANGELA FOLONARI 876.923/0,57/0,27; FONDAZIONE LAMBRIANA 2.600.010/1,69/0,81; GHEDA MARGHERITA 400.000/0,26/0,12; GRAMIGNOLA PIERANGELO 705.000/0,46/0,22; HEBART INVEST SA 2.592.000/1,68/0,81; INNOCENZO SRL 427.627/0,28/0,13; ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO SPA 835.734/0,54/0,26; ISTITUTO SOSTENTAMENTO CLERO BERGAMO 800.000/0,52/0,25; IVARS SPA 500.000/0,32/0,16; LA SCUOLA SPA 6.834.190/4,44/2,13; LANZANI GIANCARLO 400.000/0,26/0,12; LANZANI LEONARDO 600.000/0,39/0,19; LUCCHINI GABRIELLA 1.303.207/0,85/0,41; LUCCHINI GIUSEPPE 390.845/0,25/0,12; LUCCHINI LUIGI 600.000/0,39/0,19 di cui 600.000 us. Lucchini Giuseppe; LUCCHINI MICHELA 600.000/0,39/0,19 di cui 600.000 us. Lucchini Giuseppe; LUCCHINI SILVANA 1.554.819/1,01/0,48; MITTEL SPA 4.795.673/3,12/1,49; OPERA DIOCESANA S.NARNO 630.000/0,41/0,20; OPERA PIA DON G. CARBONI 394.946/0,26/0,12; PEZZOLO PIERA 334.207/0,22/0,10; POLOTTI FRANCO 1.300.000/0,84/0,40 di cui 209.657 us. De Miranda Roberto, 75.420 us. Martin Camille, 382.767 us. De Miranda Maria; QUIFIN SPA 950.000/0,62/0,30 di cui 113.289 us. Merli Maria; RAMPINELLI ROTA ANGELO 370.522/0,24/0,11 di cui 13.200 us Rota Lucrezia; RAMPINELLI ROTA SILVIA 508.736/0,33/0,16 di cui 13.200 us Rota Lucrezia; RODELLA ADRIANO 932.534/0,61/0,29; SALVONI ANNAMARIA 716.468/0,47/0,22; SAN GIUSEPPE SPA 1.000.000/0,65/0,31; SERFIS SPA 2.392.058/1,55/0,75; SIFRU GESTIONI FIDUCIARIE SIM SPA 800.000/0,52/0,25; SINPAR HOLDING SA 1.350.127/0,88/0,42; SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SCARL 9.730.000/6,33/3,03; SOLOFID SPA 9.057.852/5,89/2,82; SONCINI ERCOLE 381.666/0,25/0,12 di cui 110.848 us. Barnaba Elda; SONCINI GIANFEDERICO 598.208/0,39/0,19; TROMBETTA BIANCA 350.000/0,23/0,11 di cui 195.305 us. Martin Camille e 118.680 us. De Miranda Roberto; UPIFRA SA 5.500.000/3,58/1,71; VEAFIN SPA 4.376.749/2,85/1,36; VIRGILIO SPA 2.034.450/1,32/0,63; ZARNETTI BARBARA 1.000.000/0,65/0,31.

Gli ulteriori n. 226 soggetti aderenti all'accordo (ciascuno con una partecipazione non superiore allo 0,1% del capitale sociale) aderiscono con complessive n. 17.572.129 azioni pari al 11,44% del totale delle azioni conferite e al 5,48% delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Nessuno degli aderenti esercita singolarmente tramite l'accordo il controllo della società.

d) Contenuto e durata del patto

Il Sindacato ha sede in Brescia, presso la sede della Banca Lombarda e Piemontese. La durata del Sindacato è fissata al 31 dicembre 2007.

Ciascun sottoscrittore, insieme agli aderente che allo stesso hanno rilasciato procura, non può partecipare al Sindacato con un numero di azioni che rappresentino più del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese. I sottoscrittori, insieme ai rispettivi aderenti, potranno effettuare ulteriori apporti di azioni in Sindacato, previo assenso dell'assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza del 75% delle azioni sindacate, semprechè la partecipazione complessivamente rappresentata non superi il limite del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese.

Deposito delle azioni: le azioni sindacate devono essere depositate presso il Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A..

Organi del Sindacato:

- Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, provvede a convocare l'Assemblea dei sottoscrittori ogni volta che lo ritiene opportuno e nei casi espressamente previsti dallo Statuto;

- Vice Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, sostituisce il Presidente nei casi di assenza ed impedimento;

- Assemblea dei sottoscrittori;

- Segreteria del Sindacato;

- Comitato consultivo: composto da 12 o 14 membri eletti dall'Assemblea dei Sottoscrittori; inoltre di esso fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente del Sindacato; cura il coordinamento funzionale del Sindacato, per il perseguimento degli scopi di quest'ultimo;

- Collegio dei probiviri: composto da tre persone, è nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori per tutta la durata del Sindacato. Ricerca l'amichevole risoluzione secondo equità di eventuali divergenze che insorgessero tra i partecipanti.

Esercizio del voto nelle assemblee straordinarie della Banca Lombarda e Piemontese: i partecipanti si impegnano ad assumere, relativamente alle assemblee della Banca Lombarda chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie, una condotta predefinita nell'ambito del Sindacato. Tutti i partecipanti sono tenuti a votare in sede assembleare a favore delle modifiche statutarie e conformemente alle stesse, quando queste siano state preventivamente approvate dall'Assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza di almeno il 75% delle azioni sindacate; se tale quorum non viene raggiunto, tutti i partecipanti al Sindacato sono impegnati a votare, in sede assembleare, contro le modifiche statutarie proposte.

Aumento di capitale: i partecipanti sono obbligati, in caso di aumento di capitale della società mediante emissione gratuita di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, a vincolare in Sindacato le nuove azioni spettanti in ragione di quelle da essi già vincolate in Sindacato.

In caso di emissione a pagamento di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, i partecipanti sono obbligati ad apportare al Sindacato le nuove azioni sottoscritte in esercizio dell'opzione spettante alle azioni già vincolate in Sindacato.

Qualora uno o più partecipanti non intendessero esercitare tale opzione, i relativi diritti dovranno essere offerti in prelazione agli altri partecipanti.

Le disposizioni disciplinanti le suddette emissioni a pagamento riservate agli azionisti non si applicano qualora si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

a) emissione, in uno o più aumenti, di un numero di azioni rientrante nella percentuale del 10% del numero di azioni costituenti il capitale sociale deliberato alla data del 31/12/2004

b) aumento di capitale che preveda un prezzo di emissione delle azioni non inferiore a 1,5 volte il valore del patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell'ultimo bilancio approvato dall'Assemblea.

Nel calcolo della sopracitata soglia del 10% si tiene conto di eventuali aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione.

Divieto di disposizione: per tutta la durata del Sindacato, i partecipanti (salvo quanto specificatamente previsto dall'accordo) saranno obbligati a non vendere, cedere, permutare, donare, conferire o altrimenti disporre a favore di terzi, sotto qualsiasi forma, le azioni vincolate in Sindacato, nonché i diritti comunque relativi o derivanti da tutte tali azioni ed a non iniziare per dette azioni o diritti trattative di vendita, nemmeno a termine.

In deroga a quanto sopra disposto, le azioni vincolate in Sindacato sono in tutto o in parte liberamente trasferibili tra il sottoscrittore e gli aderenti al Sindacato che hanno conferito allo stesso procura e sono altresì trasferibili anche ai seguenti soggetti benchè non aderenti: coniuge, ascendenti o discendenti, parenti in linea collaterale entro il 3 grado, affini in linea retta del partecipante; società controllate dal partecipante o società da queste ultime controllate; società la cui maggioranza del capitale sia detenuta dai sopra citati soggetti; enti morali, in forza di atto di disposizione a titolo gratuito o di successione prevista statutariamente a condizione che il soggetto subentrante dichiari preventivamente di aderire al Sindacato in sostituzione del cedente.

Deroghe al divieto di disposizione: in deroga al divieto di disposizione, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono alienare liberamente, anche in più volte, un massimo complessivo di n. 40.000 (quarantamila) azioni. Oltre alla facoltà riconosciuta dal precedente punto, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono provvedere all'alienazione di un massimo complessivo di azioni pari al 10% di quelle da loro complessivamente sindacate al momento della cessione, fermo il diritto di prelazione.

Clausola penale: il partecipante che assuma volontariamente, relativamente alle assemblee chiamate a deliberare su modifiche statutarie, una condotta difforme da quella concordata, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore di tutte le azioni da lui sindacate. La volontaria non partecipazione all'Assemblea equivale a manifestazione di volontà difforme dalla condotta concordata qualora, per effetto dell'assenza, le deliberazioni dell'assemblea della Banca siano difformi dalla condotta deliberata dal Sindacato.

Il partecipante che volontariamente alienasse le azioni sindacate in violazione di quanto disposto dall'accordo, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore delle azioni alienate. Uguale penale sarà a carico del partecipante al Sindacato che in caso di aumenti di capitale non apportasse le nuove azioni.

e) Ufficio del registro delle imprese presso cui il patto è depositato

Il patto è stato depositato presso l'Ufficio del Registro di Brescia nei termini di legge.

Il presente estratto costituisce una sintesi del patto ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale del patto depositato e comunicato.

8 gennaio 2005

[BE.1.05.1]


 SINDACATO BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE

Estratto del "Sindacato Banca Lombarda e Piemontese" pubblicato in data 9/1/2002 sul quotidiano "ItaliaOggi" e successivi annunci pubblicati in data 07/02/2002, 21/06/2002, 5/08/2002, 9/1/2003, 11/2/2003, 9/7/2003, 9/01/2004, 9/06/2004, 9/07/2004, 8/01/2005 e 1/04/2005 sempre sul quotidiano ItaliaOggi.

a) Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'accordo - Tipo di accordo e relative finalità

L'accordo disciplina il trasferimento delle azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. (con sede in Brescia - via Cefalonia n. 62, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 320.828.442) e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie e mira a rafforzare la coesione e la collaborazione dei soci al fine di favorire lo sviluppo del Gruppo.

L'accordo è riconducibile alle fattispecie indicate dall'art. 122 comma 5 lett. a), limitatamente alle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito alle modifiche statutarie, e b) del D. Lgs 58/98.

b) Numero di azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite e percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Totale azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite n. 153.801.347 rappresentanti il 47,94% del capitale sociale.

c) Soggetti aderenti al patto

Al Sindacato aderiscono n. 295 soggetti.

Sono "sottoscrittori" gli azionisti che in proprio o anche per procura di altri azionisti sottoscrivano il patto di sindacato. Sono "aderenti" gli azionisti che vincolano azioni della Banca Lombarda e Piemontese al Sindacato mediante procura irrevocabile conferita ad un sottoscrittore.

Si riporta di seguito l'elenco dei soggetti aderenti all'accordo (con una partecipazione superiore allo 0,1% del capitale sociale), il numero delle azioni conferite, le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale:

ALMA TOVINI DOMUS 413.158/0,27/0,13; AMBROSIONE BARTOLO 400.000/0,26/0,12; AMBROSIONE CLELIA 335.106/0,22/0,10; AMBROSIONE EVA 1.445.488/0,94/0,45 di cui 909.508 us. Ambrosione Mario; ARETUSA SRL 638.556/0,41/0,20; BECCARIA GRAZIA 527.932/0,34/0,16; BIANCHI MASSIMINA 603.011/0,39/0,19; BONERA CARLO 743.356/0,48/0,23; BOSSINI ALBERTO MASSIMO 600.000/0,39/0,19; BOSSINI LEONARDO 600.000/0,39/ 0,19; CAMADINI GIUSEPPE 600.000/0,39/0,19; CARLO TASSARA SPA 15.799.827/10,27/4,92; CASA PRIMARIA ORDINE CANOSSIANE DI BRESCIA 403.840/0,26/0,13; CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO 1.028.571/0,67/0,32; COMPAGNIA BRESCIANA INVESTIMENTI SPA 2.500.000/1,62/0,78; CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA' 1.767.801/1,15/0,55; CONVENTO DELLE RELIGIOSE DI S. ORSOLA 351.000/0,23/0,11; CORDUSIO SPA 357.626/0,23/0,11; D'AMELIO MARIA IMMACOLATA 405.595/0,26/0,13; DE MIRANDA MARIA 420.000/0,27/0,13 di cui 342.522 us. Camille Martin e 11.269 us. De Miranda Roberto; DE MIRANDA UGGERO 350.000/0,23/011 di cui 234.725 us. Martin Camille e 90.246 us. De Miranda Roberto; DEDRAFIN IMMOBILIARE SPA 1.000.000/0,65/0,31; F.G.H. FRANCO GNUTTI HOLDING SPA 373.038/0,24/0,12; FINANZIARIA DI VALLE CAMONICA SPA 507.642/0,33/0,16; FOLONARI ALBERTO 1.798.583/1,17/0,56 di cui 345.611 us. Ambrosi Eve; FOLONARI ITALO 1.731.098/1,13/0,54 di cui 345.609 us. Ambrosi Eve; FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA 15.766.461/10,25/4,91; FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO 12.726.705/8,27/3,97; FONDAZIONE G. TOVINI 513.773/0,33/0,16; FONDAZIONE GUIDO E ANGELA FOLONARI 876.923/0,57/0,27; FONDAZIONE LAMBRIANA 2.600.010/1,69/0,81; GHEDA MARGHERITA 400.000/0,26/0,12; GRAMIGNOLA PIERANGELO 705.000/0,46/0,22; INNOCENZO SRL 427.627/0,28/0,13; ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO SPA 835.734/0,54/0,26; ISTITUTO SOSTENTAMENTO CLERO BERGAMO 800.000/0,52/0,25; IVARS SPA 500.000/0,32/0,16; LA SCUOLA SPA 6.834.190/4,44/2,13; LANZANI GIANCARLO 400.000/0,26/0,12; LANZANI LEONARDO 600.000/0,39/0,19; LUCCHINI GABRIELLA 1.303.207/0,85/0,41; LUCCHINI GIUSEPPE 390.845/0,25/0,12; LUCCHINI LUIGI 600.000/0,39/0,19 di cui 600.000 us. Lucchini Giuseppe; LUCCHINI MICHELA 600.000/0,39/0,19 di cui 600.000 us. Lucchini Giuseppe; LUCCHINI SILVANA 1.554.819/1,01/0,48; MITTEL SPA 4.795.673/3,12/1,49; OPERA DIOCESANA S.NARNO 630.000/0,41/0,20; OPERA PIA DON G. CARBONI 394.946/0,26/0,12; PEZZOLO PIERA 334.207/0,22/0,10; POLOTTI FRANCO 1.300.000/0,84/0,40 di cui 209.657 us. De Miranda Roberto, 75.420 us. Martin Camille, 382.767 us. De Miranda Maria; QUIFIN SPA 950.000/0,62/0,30 di cui 113.289 us. Merli Maria; RAMPINELLI ROTA ANGELO 370.522/0,24/0,11 di cui 13.200 us Rota Lucrezia; RAMPINELLI ROTA SILVIA 508.736/0,33/0,16 di cui 13.200 us Rota Lucrezia; RODELLA ADRIANO 932.534/0,61/0,29; SALVONI ANNAMARIA 716.468/0,47/0,22; SAN GIUSEPPE SPA 1.000.000/0,65/0,31; SERFIS SPA 2.392.058/1,55/0,75; SIFRU GESTIONI FIDUCIARIE SIM SPA 800.000/0,52/0,25; SINPAR HOLDING SA 1.350.127/0,88/0,42; SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SCARL 9.730.000/6,33/3,03; SOLOFID SPA 9.057.852/5,89/2,82; SONCINI ERCOLE 381.666/0,25/0,12 di cui 110.848 us. Barnaba Elda; SONCINI GIANFEDERICO 598.208/0,39/0,19; TROMBETTA BIANCA 350.000/0,23/0,11 di cui 195.305 us. Martin Camille e 118.680 us. De Miranda Roberto; UPIFRA SA 5.500.000/3,58/1,71; VEAFIN SPA 4.376.749/2,85/1,36; VIRGILIO SPA 2.034.450/1,32/0,63; ZARNETTI BARBARA 1.000.000/0,65/0,31, Z.G.Z. SPA 2.592.000/1,68/0,81.

Gli ulteriori n. 226 soggetti aderenti all'accordo (ciascuno con una partecipazione non superiore allo 0,1% del capitale sociale) aderiscono con complessive n. 17.568.629 azioni pari al 11,44% del totale delle azioni conferite e al 5,48% delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Nessuno degli aderenti esercita singolarmente tramite l'accordo il controllo della società.

d) Contenuto e durata del patto

Il Sindacato ha sede in Brescia, presso la sede della Banca Lombarda e Piemontese. La durata del Sindacato è fissata al 31 dicembre 2007.

Ciascun sottoscrittore, insieme agli aderente che allo stesso hanno rilasciato procura, non può partecipare al Sindacato con un numero di azioni che rappresentino più del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese. I sottoscrittori, insieme ai rispettivi aderenti, potranno effettuare ulteriori apporti di azioni in Sindacato, previo assenso dell'assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza del 75% delle azioni sindacate, semprechè la partecipazione complessivamente rappresentata non superi il limite del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese.

Deposito delle azioni: le azioni sindacate devono essere depositate presso il Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A..

Organi del Sindacato:

- Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, provvede a convocare l'Assemblea dei sottoscrittori ogni volta che lo ritiene opportuno e nei casi espressamente previsti dallo Statuto;

- Vice Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, sostituisce il Presidente nei casi di assenza ed impedimento;

- Assemblea dei sottoscrittori;

- Segreteria del Sindacato;

- Comitato consultivo: composto da 12 o 14 membri eletti dall’Assemblea dei Sottoscrittori; inoltre di esso fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente del Sindacato; cura il coordinamento funzionale del Sindacato, per il perseguimento degli scopi di quest’ultimo;

- Collegio dei probiviri: composto da tre persone, è nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori per tutta la durata del Sindacato. Ricerca l'amichevole risoluzione secondo equità di eventuali divergenze che insorgessero tra i partecipanti.

Esercizio del voto nelle assemblee straordinarie della Banca Lombarda e Piemontese: i partecipanti si impegnano ad assumere, relativamente alle assemblee della Banca Lombarda chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie, una condotta predefinita nell'ambito del Sindacato. Tutti i partecipanti sono tenuti a votare in sede assembleare a favore delle modifiche statutarie e conformemente alle stesse, quando queste siano state preventivamente approvate dall'Assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza di almeno il 75% delle azioni sindacate; se tale quorum non viene raggiunto, tutti i partecipanti al Sindacato sono impegnati a votare, in sede assembleare, contro le modifiche statutarie proposte.

Aumento di capitale: i partecipanti sono obbligati, in caso di aumento di capitale della società mediante emissione gratuita di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, a vincolare in Sindacato le nuove azioni spettanti in ragione di quelle da essi già vincolate in Sindacato.

In caso di emissione a pagamento di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, i partecipanti sono obbligati ad apportare al Sindacato le nuove azioni sottoscritte in esercizio dell'opzione spettante alle azioni già vincolate in Sindacato.

Qualora uno o più partecipanti non intendessero esercitare tale opzione, i relativi diritti dovranno essere offerti in prelazione agli altri partecipanti.

Le disposizioni disciplinanti le suddette emissioni a pagamento riservate agli azionisti non si applicano qualora si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

a) emissione, in uno o più aumenti, di un numero di azioni rientrante nella percentuale del 10% del numero di azioni costituenti il capitale sociale deliberato alla data del 31/12/2004

b) aumento di capitale che preveda un prezzo di emissione delle azioni non inferiore a 1,5 volte il valore del patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell’ultimo bilancio approvato dall’Assemblea.

Nel calcolo della sopracitata soglia del 10% si tiene conto di eventuali aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione.

Divieto di disposizione: per tutta la durata del Sindacato, i partecipanti (salvo quanto specificatamente previsto dall'accordo) saranno obbligati a non vendere, cedere, permutare, donare, conferire o altrimenti disporre a favore di terzi, sotto qualsiasi forma, le azioni vincolate in Sindacato, nonché i diritti comunque relativi o derivanti da tutte tali azioni ed a non iniziare per dette azioni o diritti trattative di vendita, nemmeno a termine.

In deroga a quanto sopra disposto, le azioni vincolate in Sindacato sono in tutto o in parte liberamente trasferibili tra il sottoscrittore e gli aderenti al Sindacato che hanno conferito allo stesso procura e sono altresì trasferibili anche ai seguenti soggetti benchè non aderenti: coniuge, ascendenti o discendenti, parenti in linea collaterale entro il 3° grado, affini in linea retta del partecipante; società controllate dal partecipante o società da queste ultime controllate; società la cui maggioranza del capitale sia detenuta dai sopra citati soggetti; enti morali, in forza di atto di disposizione a titolo gratuito o di successione prevista statutariamente a condizione che il soggetto subentrante dichiari preventivamente di aderire al Sindacato in sostituzione del cedente.

Deroghe al divieto di disposizione: in deroga al divieto di disposizione, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono alienare liberamente, anche in più volte, un massimo complessivo di n. 40.000 (quarantamila) azioni. Oltre alla facoltà riconosciuta dal precedente punto, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono provvedere all'alienazione di un massimo complessivo di azioni pari al 10% di quelle da loro complessivamente sindacate al momento della cessione, fermo il diritto di prelazione.

Clausola penale: il partecipante che assuma volontariamente, relativamente alle assemblee chiamate a deliberare su modifiche statutarie, una condotta difforme da quella concordata, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore di tutte le azioni da lui sindacate. La volontaria non partecipazione all’Assemblea equivale a manifestazione di volontà difforme dalla condotta concordata qualora, per effetto dell’assenza, le deliberazioni dell’assemblea della Banca siano difformi dalla condotta deliberata dal Sindacato.

Il partecipante che volontariamente alienasse le azioni sindacate in violazione di quanto disposto dall'accordo, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore delle azioni alienate. Uguale penale sarà a carico del partecipante al Sindacato che in caso di aumenti di capitale non apportasse le nuove azioni.

e) Ufficio del registro delle imprese presso cui il patto è depositato

Il patto è stato depositato presso l'Ufficio del Registro di Brescia nei termini di legge.

Il presente estratto costituisce una sintesi del patto ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale del patto depositato e comunicato.

1° aprile 2005

[BE.1.05.2]


SINDACATO BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE

Estratto del "Sindacato Banca Lombarda e Piemontese" pubblicato in data 9/1/2002 sul quotidiano "ItaliaOggi" e successivi annunci pubblicati in data 07/02/2002, 21/06/2002, 5/08/2002, 9/1/2003, 11/2/2003, 9/7/2003, 9/01/2004, 9/06/2004, 9/07/2004, 8/01/2005, 1/04/2005 e 9 aprile 2005 sempre sul quotidiano ItaliaOggi.

a) Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'accordo - Tipo di accordo e relative finalità

L'accordo disciplina il trasferimento delle azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. (con sede in Brescia - via Cefalonia n. 62, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 320.828.442) e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie e mira a rafforzare la coesione e la collaborazione dei soci al fine di favorire lo sviluppo del Gruppo.

L'accordo è riconducibile alle fattispecie indicate dall'art. 122 comma 5 lett. a), limitatamente alle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito alle modifiche statutarie, e b) del D. Lgs 58/98.

b) Numero di azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite e percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Totale azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite n. 153.801.347 rappresentanti il 47,94% del capitale sociale.

c) Soggetti aderenti al patto

Al Sindacato aderiscono n. 294 soggetti.

Sono "sottoscrittori" gli azionisti che in proprio o anche per procura di altri azionisti sottoscrivano il patto di sindacato. Sono "aderenti" gli azionisti che vincolano azioni della Banca Lombarda e Piemontese al Sindacato mediante procura irrevocabile conferita ad un sottoscrittore.

Si riporta di seguito l'elenco dei soggetti aderenti all'accordo (con una partecipazione superiore allo 0,1% del capitale sociale), il numero delle azioni conferite, le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale:

ALMA TOVINI DOMUS 413.158/0,27/0,13; AMBROSIONE BARTOLO 400.000/0,26/0,12; AMBROSIONE CLELIA 335.106/0,22/0,10; AMBROSIONE EVA 1.445.488/0,94/0,45 di cui 909.508 us. Ambrosione Mario; ARETUSA SRL 638.556/0,41/0,20; BECCARIA GRAZIA 527.932/0,34/0,16; BIANCHI MASSIMINA 603.011/0,39/0,19; BONERA CARLO 743.356/0,48/0,23; BOSSINI ALBERTO MASSIMO 600.000/0,39/0,19; BOSSINI LEONARDO 600.000/0,39/ 0,19; CAMADINI GIUSEPPE 600.000/0,39/0,19; CARLO TASSARA SPA 15.799.827/10,27/4,92; CASA PRIMARIA ORDINE CANOSSIANE DI BRESCIA 403.840/0,26/0,13; CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO 1.028.571/0,67/0,32; COMPAGNIA BRESCIANA INVESTIMENTI SPA 2.500.000/1,62/0,78; CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA' 1.767.801/1,15/0,55; CONVENTO DELLE RELIGIOSE DI S. ORSOLA 351.000/0,23/0,11; CORDUSIO SPA 357.626/0,23/0,11; D'AMELIO MARIA IMMACOLATA 405.595/0,26/0,13; DE MIRANDA UGGERO 350.000/0,23/011 di cui 234.725 us. Martin Camille e 90.246 us. De Miranda Roberto; DEDRAFIN IMMOBILIARE SPA 1.000.000/0,65/0,31; F.G.H. FRANCO GNUTTI HOLDING SPA 373.038/0,24/0,12; FINANZIARIA DI VALLE CAMONICA SPA 507.642/0,33/0,16; FOLONARI ALBERTO 1.798.583/1,17/0,56 di cui 345.611 us. Ambrosi Eve; FOLONARI ITALO 1.731.098/1,13/0,54 di cui 345.609 us. Ambrosi Eve; FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA 15.766.461/10,25/4,91; FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO 12.726.705/8,27/3,97; FONDAZIONE G. TOVINI 513.773/0,33/0,16; FONDAZIONE GUIDO E ANGELA FOLONARI 876.923/0,57/0,27; FONDAZIONE LAMBRIANA 2.600.010/1,69/0,81; GHEDA MARGHERITA 400.000/0,26/0,12; GRAMIGNOLA PIERANGELO 705.000/0,46/0,22; INNOCENZO SRL 427.627/0,28/0,13; ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO SPA 835.734/0,54/0,26; ISTITUTO SOSTENTAMENTO CLERO BERGAMO 800.000/0,52/0,25; IVARS SPA 500.000/0,32/0,16; LA SCUOLA SPA 6.834.190/4,44/2,13; LANZANI GIANCARLO 400.000/0,26/0,12; LANZANI LEONARDO 600.000/0,39/0,19; LUCCHINI GABRIELLA 1.303.207/0,85/0,41; LUCCHINI GIUSEPPE 390.845/0,25/0,12; LUCCHINI LUIGI 600.000/0,39/0,19 di cui 600.000 us. Lucchini Giuseppe; LUCCHINI MICHELA 600.000/0,39/0,19 di cui 600.000 us. Lucchini Giuseppe; LUCCHINI SILVANA 1.554.819/1,01/0,48; MAR.BEA SRL 1.720.000/1,12/0,54 di cui 417.942 us. Martin Camille e 220.926 us. De Miranda Roberto; MITTEL SPA 4.795.673/3,12/1,49; OPERA DIOCESANA S.NARNO 630.000/0,41/0,20; OPERA PIA DON G. CARBONI 394.946/0,26/0,12; PEZZOLO PIERA 334.207/0,22/0,10; QUIFIN SPA 950.000/0,62/0,30 di cui 113.289 us. Merli Maria; RAMPINELLI ROTA ANGELO 370.522/0,24/0,11 di cui 13.200 us Rota Lucrezia; RAMPINELLI ROTA SILVIA 508.736/0,33/0,16 di cui 13.200 us Rota Lucrezia; RODELLA ADRIANO 932.534/0,61/0,29; SALVONI ANNAMARIA 716.468/0,47/0,22; SAN GIUSEPPE SPA 1.000.000/0,65/0,31; SERFIS SPA 2.392.058/1,55/0,75; SIFRU GESTIONI FIDUCIARIE SIM SPA 800.000/0,52/0,25; SINPAR S.p.A. 692.394/0,45/0,22; SINPAR HOLDING SA 765.127/0,50/0,24; SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SCARL 9.730.000/6,33/3,03; SOLOFID SPA 9.057.852/5,89/2,82; SONCINI ERCOLE 381.666/0,25/0,12 di cui 110.848 us. Barnaba Elda; SONCINI GIANFEDERICO 598.208/0,39/0,19; TROMBETTA BIANCA 350.000/0,23/0,11 di cui 195.305 us. Martin Camille e 118.680 us. De Miranda Roberto; UPIFRA SA 5.500.000/3,58/1,71; VEAFIN SPA 4.376.749/2,85/1,36; VIRGILIO SPA 2.034.450/1,32/0,63; ZARNETTI BARBARA 1.000.000/0,65/0,31, Z.G.Z. SPA 2.592.000/1,68/0,81.

Gli ulteriori n. 225 soggetti aderenti all'accordo (ciascuno con una partecipazione non superiore allo 0,1% del capitale sociale) aderiscono con complessive n. 17.461.235 azioni pari al 11,35% del totale delle azioni conferite e al 5,44% delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Nessuno degli aderenti esercita singolarmente tramite l'accordo il controllo della società.

d) Contenuto e durata del patto

Il Sindacato ha sede in Brescia, presso la sede della Banca Lombarda e Piemontese. La durata del Sindacato è fissata al 31 dicembre 2007.

Ciascun sottoscrittore, insieme agli aderente che allo stesso hanno rilasciato procura, non può partecipare al Sindacato con un numero di azioni che rappresentino più del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese. I sottoscrittori, insieme ai rispettivi aderenti, potranno effettuare ulteriori apporti di azioni in Sindacato, previo assenso dell'assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza del 75% delle azioni sindacate, semprechè la partecipazione complessivamente rappresentata non superi il limite del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese.

Deposito delle azioni: le azioni sindacate devono essere depositate presso il Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A..

Organi del Sindacato:

- Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, provvede a convocare l'Assemblea dei sottoscrittori ogni volta che lo ritiene opportuno e nei casi espressamente previsti dallo Statuto;

- Vice Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, sostituisce il Presidente nei casi di assenza ed impedimento;

- Assemblea dei sottoscrittori;

- Segreteria del Sindacato;

- Comitato consultivo: composto da 12 o 14 membri eletti dall'Assemblea dei Sottoscrittori; inoltre di esso fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente del Sindacato; cura il coordinamento funzionale del Sindacato, per il perseguimento degli scopi di quest'ultimo;

- Collegio dei probiviri: composto da tre persone, è nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori per tutta la durata del Sindacato. Ricerca l'amichevole risoluzione secondo equità di eventuali divergenze che insorgessero tra i partecipanti.

Esercizio del voto nelle assemblee straordinarie della Banca Lombarda e Piemontese: i partecipanti si impegnano ad assumere, relativamente alle assemblee della Banca Lombarda chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie, una condotta predefinita nell'ambito del Sindacato. Tutti i partecipanti sono tenuti a votare in sede assembleare a favore delle modifiche statutarie e conformemente alle stesse, quando queste siano state preventivamente approvate dall'Assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza di almeno il 75% delle azioni sindacate; se tale quorum non viene raggiunto, tutti i partecipanti al Sindacato sono impegnati a votare, in sede assembleare, contro le modifiche statutarie proposte.

Aumento di capitale: i partecipanti sono obbligati, in caso di aumento di capitale della società mediante emissione gratuita di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, a vincolare in Sindacato le nuove azioni spettanti in ragione di quelle da essi già vincolate in Sindacato.

In caso di emissione a pagamento di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, i partecipanti sono obbligati ad apportare al Sindacato le nuove azioni sottoscritte in esercizio dell'opzione spettante alle azioni già vincolate in Sindacato.

Qualora uno o più partecipanti non intendessero esercitare tale opzione, i relativi diritti dovranno essere offerti in prelazione agli altri partecipanti.

Le disposizioni disciplinanti le suddette emissioni a pagamento riservate agli azionisti non si applicano qualora si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

a) emissione, in uno o più aumenti, di un numero di azioni rientrante nella percentuale del 10% del numero di azioni costituenti il capitale sociale deliberato alla data del 31/12/2004

b) aumento di capitale che preveda un prezzo di emissione delle azioni non inferiore a 1,5 volte il valore del patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell'ultimo bilancio approvato dall'Assemblea.

Nel calcolo della sopracitata soglia del 10% si tiene conto di eventuali aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione.

Divieto di disposizione: per tutta la durata del Sindacato, i partecipanti (salvo quanto specificatamente previsto dall'accordo) saranno obbligati a non vendere, cedere, permutare, donare, conferire o altrimenti disporre a favore di terzi, sotto qualsiasi forma, le azioni vincolate in Sindacato, nonché i diritti comunque relativi o derivanti da tutte tali azioni ed a non iniziare per dette azioni o diritti trattative di vendita, nemmeno a termine.

In deroga a quanto sopra disposto, le azioni vincolate in Sindacato sono in tutto o in parte liberamente trasferibili tra il sottoscrittore e gli aderenti al Sindacato che hanno conferito allo stesso procura e sono altresì trasferibili anche ai seguenti soggetti benchè non aderenti: coniuge, ascendenti o discendenti, parenti in linea collaterale entro il 3° grado, affini in linea retta del partecipante; società controllate dal partecipante o società da queste ultime controllate; società la cui maggioranza del capitale sia detenuta dai sopra citati soggetti; enti morali, in forza di atto di disposizione a titolo gratuito o di successione prevista statutariamente a condizione che il soggetto subentrante dichiari preventivamente di aderire al Sindacato in sostituzione del cedente.

Deroghe al divieto di disposizione: in deroga al divieto di disposizione, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono alienare liberamente, anche in più volte, un massimo complessivo di n. 40.000 (quarantamila) azioni. Oltre alla facoltà riconosciuta dal precedente punto, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono provvedere all'alienazione di un massimo complessivo di azioni pari al 10% di quelle da loro complessivamente sindacate al momento della cessione, fermo il diritto di prelazione.

Clausola penale: il partecipante che assuma volontariamente, relativamente alle assemblee chiamate a deliberare su modifiche statutarie, una condotta difforme da quella concordata, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore di tutte le azioni da lui sindacate. La volontaria non partecipazione all'Assemblea equivale a manifestazione di volontà difforme dalla condotta concordata qualora, per effetto dell'assenza, le deliberazioni dell'assemblea della Banca siano difformi dalla condotta deliberata dal Sindacato.

Il partecipante che volontariamente alienasse le azioni sindacate in violazione di quanto disposto dall'accordo, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore delle azioni alienate. Uguale penale sarà a carico del partecipante al Sindacato che in caso di aumenti di capitale non apportasse le nuove azioni.

e) Ufficio del registro delle imprese presso cui il patto è depositato

Il patto è stato depositato presso l'Ufficio del Registro di Brescia nei termini di legge.

Il presente estratto costituisce una sintesi del patto ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale del patto depositato e comunicato.

9 aprile 2005

[BE.1.05.3]


SINDACATO BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE

Estratto del "Sindacato Banca Lombarda e Piemontese" pubblicato in data 9/1/2002 sul quotidiano "ItaliaOggi" e successivi annunci pubblicati in data 07/02/2002, 21/06/2002, 5/08/2002, 9/1/2003, 11/2/2003, 9/7/2003, 9/01/2004, 9/06/2004, 9/07/2004, 8/01/2005, 1/04/2005, 9/4/2005 e 16/7/2005 sempre sul quotidiano ItaliaOggi.

a) Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'accordo - Tipo di accordo e relative finalità

L'accordo disciplina il trasferimento delle azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. (con sede in Brescia - via Cefalonia n. 74, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 320.828.442) e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie e mira a rafforzare la coesione e la collaborazione dei soci al fine di favorire lo sviluppo del Gruppo.

L'accordo è riconducibile alle fattispecie indicate dall'art. 122 comma 5 lett. a), limitatamente alle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito alle modifiche statutarie, e b) del D. Lgs 58/98.

b) Numero di azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite e percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Totale azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite n. 153.799.847 rappresentanti il 47,94% del capitale sociale.

c) Soggetti aderenti al patto

Al Sindacato aderiscono n. 293 soggetti.

Sono "sottoscrittori" gli azionisti che in proprio o anche per procura di altri azionisti sottoscrivano il patto di sindacato. Sono "aderenti" gli azionisti che vincolano azioni della Banca Lombarda e Piemontese al Sindacato mediante procura irrevocabile conferita ad un sottoscrittore.

Si riporta di seguito l'elenco dei soggetti aderenti all'accordo (con una partecipazione superiore allo 0,1% del capitale sociale), il numero delle azioni conferite, le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale:

ALMA TOVINI DOMUS 413.158/0,27/0,13; AMBROSIONE BARTOLO 400.000/0,26/0,12; AMBROSIONE CLELIA 335.106/0,22/0,10; AMBROSIONE EVA 1.445.488/0,94/0,45 di cui 909.508 us. Ambrosione Mario; ARETUSA SRL 638.556/0,41/0,20; BECCARIA GRAZIA 537.932/0,35/0,17; BIANCHI MASSIMINA - EREDI 603.011/0,39/0,19; BONERA CARLO 743.356/0,48/0,23; BOSSINI ALBERTO MASSIMO 600.000/0,39/0,19; BOSSINI LEONARDO 600.000/0,39/ 0,19; CAMADINI GIUSEPPE 600.000/0,39/0,19; CARLO TASSARA SPA 15.799.827/10,27/4,92; CASA PRIMARIA ORDINE CANOSSIANE DI BRESCIA 403.840/0,26/0,13; CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO 1.028.571/0,67/0,32; COMPAGNIA BRESCIANA INVESTIMENTI SPA 2.500.000/1,62/0,78; CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA' 1.767.801/1,15/0,55; CONVENTO DELLE RELIGIOSE DI S. ORSOLA 351.000/0,23/0,11; CORDUSIO SPA 357.626/0,23/0,11; D'AMELIO MARIA IMMACOLATA 405.595/0,26/0,13; DE MIRANDA UGGERO 350.000/0,23/011 di cui 234.725 us. Martin Camille e 90.246 us. De Miranda Roberto; DEDRAFIN IMMOBILIARE SPA 1.000.000/0,65/0,31; F.G.H. FRANCO GNUTTI HOLDING SPA 373.038/0,24/0,12; FINANZIARIA DI VALLE CAMONICA SPA 507.642/0,33/0,16; FOLONARI ALBERTO 1.798.583/1,17/0,56 di cui 345.611 us. Ambrosi Eve; FOLONARI ITALO 1.731.098/1,13/0,54 di cui 345.609 us. Ambrosi Eve; FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA 15.766.461/10,25/4,91; FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO 12.726.705/8,27/3,97; FONDAZIONE G. TOVINI 513.773/0,33/0,16; FONDAZIONE GUIDO E ANGELA FOLONARI 876.923/0,57/0,27; FONDAZIONE LAMBRIANA 2.600.010/1,69/0,81; GHEDA MARGHERITA 400.000/0,26/0,12; GRAMIGNOLA PIERANGELO 705.000/0,46/0,22; INNOCENZO SRL 427.627/0,28/0,13; ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO SPA 835.734/0,54/0,26; ISTITUTO SOSTENTAMENTO CLERO BERGAMO 800.000/0,52/0,25; IVARS SPA 500.000/0,32/0,16; LA SCUOLA SPA 6.834.190/4,44/2,13; LANZANI GIANCARLO 400.000/0,26/0,12; LANZANI LEONARDO 600.000/0,39/0,19; LUCCHINI GABRIELLA 1.303.207/0,85/0,41; LUCCHINI GIUSEPPE 390.845/0,25/0,12; LUCCHINI LUIGI 600.000/0,39/0,19 di cui 600.000 us. Lucchini Giuseppe; LUCCHINI MICHELA 600.000/0,39/0,19 di cui 600.000 us. Lucchini Giuseppe; LUCCHINI SILVANA 1.554.819/1,01/0,48; MAR.BEA SRL 1.720.000/1,12/0,54 di cui 417.942 us. Martin Camille e 220.926 us. De Miranda Roberto; MITTEL SPA 4.795.673/3,12/1,49; OPERA DIOCESANA S.NARNO 630.000/0,41/0,20; OPERA PIA DON G. CARBONI 394.946/0,26/0,12; PEZZOLO PIERA 334.207/0,22/0,10; QUIFIN SPA 950.000/0,62/0,30 di cui 113.289 us. Merli Maria; RAMPINELLI ROTA ANGELO 370.522/0,24/0,11 di cui 13.200 us Rota Lucrezia; RAMPINELLI ROTA SILVIA 508.736/0,33/0,16 di cui 13.200 us Rota Lucrezia; RODELLA ADRIANO 932.534/0,61/0,29; SALVONI ANNAMARIA 716.468/0,47/0,22; SAN GIUSEPPE SPA 1.000.000/0,65/0,31; SERFIS SPA 2.392.058/1,55/0,75; SIFRU GESTIONI FIDUCIARIE SIM SPA 800.000/0,52/0,25; SINPAR S.p.A. 692.394/0,45/0,22; SINPAR HOLDING SA 765.127/0,50/0,24; SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SCARL 9.730.000/6,33/3,03; SOLOFID SPA 9.057.852/5,89/2,82; SONCINI ERCOLE 381.666/0,25/0,12 di cui 110.848 us. Barnaba Elda; SONCINI GIANFEDERICO 598.208/0,39/0,19; TROMBETTA BIANCA 350.000/0,23/0,11 di cui 195.305 us. Martin Camille e 118.680 us. De Miranda Roberto; UPIFRA SA 5.500.000/3,58/1,71; VEAFIN SPA 4.376.749/2,85/1,36; VIRGILIO SPA 2.034.450/1,32/0,63; ZARNETTI BARBARA 1.000.000/0,65/0,31, Z.G.Z. SPA 2.592.000/1,68/0,81.

Gli ulteriori n. 224 soggetti aderenti all'accordo (ciascuno con una partecipazione non superiore allo 0,1% del capitale sociale) aderiscono con complessive n. 17.449.735 azioni pari al 11,35% del totale delle azioni conferite e al 5,44% delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Nessuno degli aderenti esercita singolarmente tramite l'accordo il controllo della società.

d) Contenuto e durata del patto

Il Sindacato ha sede in Brescia, presso la sede della Banca Lombarda e Piemontese. La durata del Sindacato è fissata al 31 dicembre 2007.

Ciascun sottoscrittore, insieme agli aderente che allo stesso hanno rilasciato procura, non può partecipare al Sindacato con un numero di azioni che rappresentino più del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese. I sottoscrittori, insieme ai rispettivi aderenti, potranno effettuare ulteriori apporti di azioni in Sindacato, previo assenso dell'assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza del 75% delle azioni sindacate, semprechè la partecipazione complessivamente rappresentata non superi il limite del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese.

Deposito delle azioni: le azioni sindacate devono essere depositate presso il Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A..

Organi del Sindacato:

- Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, provvede a convocare l'Assemblea dei sottoscrittori ogni volta che lo ritiene opportuno e nei casi espressamente previsti dallo Statuto;

- Vice Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, sostituisce il Presidente nei casi di assenza ed impedimento;

- Assemblea dei sottoscrittori;

- Segreteria del Sindacato;

- Comitato consultivo: composto da 12 o 14 membri eletti dall'Assemblea dei Sottoscrittori; inoltre di esso fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente del Sindacato; cura il coordinamento funzionale del Sindacato, per il perseguimento degli scopi di quest'ultimo;

- Collegio dei probiviri: composto da tre persone, è nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori per tutta la durata del Sindacato. Ricerca l'amichevole risoluzione secondo equità di eventuali divergenze che insorgessero tra i partecipanti.

Esercizio del voto nelle assemblee straordinarie della Banca Lombarda e Piemontese: i partecipanti si impegnano ad assumere, relativamente alle assemblee della Banca Lombarda chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie, una condotta predefinita nell'ambito del Sindacato. Tutti i partecipanti sono tenuti a votare in sede assembleare a favore delle modifiche statutarie e conformemente alle stesse, quando queste siano state preventivamente approvate dall'Assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza di almeno il 75% delle azioni sindacate; se tale quorum non viene raggiunto, tutti i partecipanti al Sindacato sono impegnati a votare, in sede assembleare, contro le modifiche statutarie proposte.

Aumento di capitale: i partecipanti sono obbligati, in caso di aumento di capitale della società mediante emissione gratuita di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, a vincolare in Sindacato le nuove azioni spettanti in ragione di quelle da essi già vincolate in Sindacato.

In caso di emissione a pagamento di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, i partecipanti sono obbligati ad apportare al Sindacato le nuove azioni sottoscritte in esercizio dell'opzione spettante alle azioni già vincolate in Sindacato.

Qualora uno o più partecipanti non intendessero esercitare tale opzione, i relativi diritti dovranno essere offerti in prelazione agli altri partecipanti.

Le disposizioni disciplinanti le suddette emissioni a pagamento riservate agli azionisti non si applicano qualora si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

a) emissione, in uno o più aumenti, di un numero di azioni rientrante nella percentuale del 10% del numero di azioni costituenti il capitale sociale deliberato alla data del 31/12/2004

b) aumento di capitale che preveda un prezzo di emissione delle azioni non inferiore a 1,5 volte il valore del patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell'ultimo bilancio approvato dall'Assemblea.

Nel calcolo della sopracitata soglia del 10% si tiene conto di eventuali aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione.

Divieto di disposizione: per tutta la durata del Sindacato, i partecipanti (salvo quanto specificatamente previsto dall'accordo) saranno obbligati a non vendere, cedere, permutare, donare, conferire o altrimenti disporre a favore di terzi, sotto qualsiasi forma, le azioni vincolate in Sindacato, nonché i diritti comunque relativi o derivanti da tutte tali azioni ed a non iniziare per dette azioni o diritti trattative di vendita, nemmeno a termine.

In deroga a quanto sopra disposto, le azioni vincolate in Sindacato sono in tutto o in parte liberamente trasferibili tra il sottoscrittore e gli aderenti al Sindacato che hanno conferito allo stesso procura e sono altresì trasferibili anche ai seguenti soggetti benché non aderenti: coniuge, ascendenti o discendenti, parenti in linea collaterale entro il 3 grado, affini in linea retta del partecipante; società controllate dal partecipante o società da queste ultime controllate; società la cui maggioranza del capitale sia detenuta dai sopra citati soggetti; enti morali, in forza di atto di disposizione a titolo gratuito o di successione prevista statutariamente a condizione che il soggetto subentrante dichiari preventivamente di aderire al Sindacato in sostituzione del cedente.

Deroghe al divieto di disposizione: in deroga al divieto di disposizione, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono alienare liberamente, anche in più volte, un massimo complessivo di n. 40.000 (quarantamila) azioni. Oltre alla facoltà riconosciuta dal precedente punto, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono provvedere all'alienazione di un massimo complessivo di azioni pari al 10% di quelle da loro complessivamente sindacate al momento della cessione, fermo il diritto di prelazione.

Clausola penale: il partecipante che assuma volontariamente, relativamente alle assemblee chiamate a deliberare su modifiche statutarie, una condotta difforme da quella concordata, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore di tutte le azioni da lui sindacate. La volontaria non partecipazione all'Assemblea equivale a manifestazione di volontà difforme dalla condotta concordata qualora, per effetto dell'assenza, le deliberazioni dell'assemblea della Banca siano difformi dalla condotta deliberata dal Sindacato.

Il partecipante che volontariamente alienasse le azioni sindacate in violazione di quanto disposto dall'accordo, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore delle azioni alienate. Uguale penale sarà a carico del partecipante al Sindacato che in caso di aumenti di capitale non apportasse le nuove azioni.

e) Ufficio del registro delle imprese presso cui il patto è depositato

Il patto è stato depositato presso l'Ufficio del Registro di Brescia nei termini di legge.

Il presente estratto costituisce una sintesi del patto ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale del patto depositato e comunicato.

16 luglio 2005

[BE.1.05.4]


 SINDACATO BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE

Estratto del "Sindacato Banca Lombarda e Piemontese" pubblicato in data 9/1/2002 sul quotidiano "ItaliaOggi" e successivi annunci pubblicati in data 07/02/2002, 21/06/2002, 5/08/2002, 9/1/2003, 11/2/2003, 9/7/2003, 9/01/2004, 9/06/2004, 9/07/2004, 8/01/2005, 1/04/2005, 9/4/2005, 16/7/2005 e 2/9/2005 sempre sul quotidiano ItaliaOggi.

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'accordo - Tipo di accordo e relative finalità

L'accordo disciplina il trasferimento delle azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. (con sede in Brescia - via Cefalonia n. 74, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 321.568.224) e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie e mira a rafforzare la coesione e la collaborazione dei soci al fine di favorire lo sviluppo del Gruppo.

L'accordo è riconducibile alle fattispecie indicate dall'art. 122 comma 5 lett. a), limitatamente alle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito alle modifiche statutarie, e b) del D. Lgs 58/98.

Numero di azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite e percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Totale azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite n. 156.517.388 rappresentanti il 48,67% del capitale sociale.

Soggetti aderenti al patto

Al Sindacato aderiscono n. 299 soggetti.

Sono "sottoscrittori" gli azionisti che in proprio o anche per procura di altri azionisti sottoscrivano il patto di sindacato. Sono "aderenti" gli azionisti che vincolano azioni della Banca Lombarda e Piemontese al Sindacato mediante procura irrevocabile conferita ad un sottoscrittore.

Si riporta di seguito l'elenco dei soggetti aderenti all'accordo (con una partecipazione superiore allo 0,1% del capitale sociale), il numero delle azioni conferite, le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale:

ALMA TOVINI DOMUS 413.158/0,26/0,13; AMBROSIONE BARTOLO 400.000/0,26/0,12; AMBROSIONE CLELIA 335.106/0,21/0,10; AMBROSIONE EVA 1.445.488/0,92/0,45 di cui 909.508 us. Ambrosione Mario; ARETUSA SRL 638.556/0,41/0,20; BECCARIA GRAZIA 537.932/0,34/0,17; BONERA CARLO 743.356/0,48/0,23; BOSSINI ALBERTO MASSIMO 600.000/0,38/0,19; BOSSINI LEONARDO 600.000/0,38/ 0,19; CAMADINI GIUSEPPE 600.000/0,38/0,19; CARLO TASSARA SPA 15.799.827/10,10/4,91; CASA PRIMARIA ORDINE CANOSSIANE DI BRESCIA 403.840/0,26/0,13; CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO 1.028.571/0,66/0,32; COMPAGNIA BRESCIANA INVESTIMENTI SPA 2.500.000/1,60/0,78; CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA' 1.767.801/1,13/0,55; CONVENTO DELLE RELIGIOSE DI S. ORSOLA 351.000/0,22/0,11; CORDUSIO SPA 357.626/0,23/0,11; D'AMELIO MARIA IMMACOLATA 405.595/0,26/0,13; DE MIRANDA UGGERO 350.000/0,22/011 di cui 234.725 us. Martin Camille e 90.246 us. De Miranda Roberto; DEDRAFIN IMMOBILIARE SPA 1.000.000/0,64/0,31; F.G.H. FRANCO GNUTTI HOLDING SPA 397.152/0,25/0,12; FINANZIARIA DI VALLE CAMONICA SPA 507.642/0,32/0,16; FOLONARI ALBERTO 1.798.583/1,15/0,56 di cui 345.611 us. Ambrosi Eve; FOLONARI ITALO 1.731.098/1,11/0,54 di cui 345.609 us. Ambrosi Eve; FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA 15.766.461/10,07/4,90; FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO 12.726.705/8,13/3,96; FONDAZIONE G. TOVINI 513.773/0,33/0,16; FONDAZIONE GUIDO E ANGELA FOLONARI 876.923/0,56/0,27; FONDAZIONE LAMBRIANA 2.600.010/1,66/0,81; GHEDA MARGHERITA 400.000/0,26/0,12; GRAMIGNOLA PIERANGELO 705.000/0,45/0,22; INNOCENZO SRL 427.627/0,27/0,13; ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO SPA 835.734/0,53/0,26; ISTITUTO SOSTENTAMENTO CLERO BERGAMO 800.000/0,51/0,25; IVARS SPA 500.000/0,32/0,16; LA MARGHERITA SRL 467.984/0,30/0,15 di cui 183.350 us. De Rossi Anna Rosa, 183.349 De Rossi Cristina e 55.000 Nulli Margherita; LA SCUOLA SPA 6.834.190/4,37/2,13; LANZANI GIANCARLO 400.000/0,26/0,12; LANZANI LEONARDO 600.000/0,38/0,19; LUCCHINI GABRIELLA 1.303.207/0,83/0,41; LUCCHINI GIUSEPPE 390.845/0,25/0,12; LUCCHINI LUIGI 600.000/0,38/0,19 di cui 600.000 us. Lucchini Giuseppe; LUCCHINI MICHELA 600.000/0,38/0,19 di cui 600.000 us. Lucchini Giuseppe; LUCCHINI SILVANA 1.554.819/0,99/0,48; MAR.BEA SRL 1.720.000/1,10/0,54 di cui 417.942 us. Martin Camille e 220.926 us. De Miranda Roberto; MITTEL SPA 4.795.673/3,06/1,49; OPERA DIOCESANA S.NARNO 630.000/0,40/0,20; OPERA PIA DON G. CARBONI 394.946/0,25/0,12; PEZZOLO PIERA 334.207/0,21/0,10; QUIFIN SPA 950.000/0,61/0,30 di cui 113.289 us. Merli Maria; RAMPINELLI ROTA ANGELO 370.522/0,24/0,11 di cui 13.200 us Rota Lucrezia; RAMPINELLI ROTA SILVIA 508.736/0,32/0,16 di cui 13.200 us Rota Lucrezia; RODELLA ADRIANO 932.534/0,60/0,29; ROSSINI ALESSIO 510.000/0,33/0,16; ROSSINI DARIO 510.000/0,33/0,16; SALVONI ANNAMARIA 716.468/0,46/0,22; SAN GIUSEPPE SPA 1.000.000/0,64/0,31; SERFIS SPA 2.392.058/1,53/0,74; SIFRU GESTIONI FIDUCIARIE SIM SPA 800.000/0,51/0,25; SINPAR S.p.A. 692.394/0,44/0,22; SINPAR HOLDING SA 765.127/0,49/0,24; SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SCARL 9.730.000/6,22/3,03; SOLOFID SPA 9.057.852/5,79/2,82; SONCINI ERCOLE 381.666/0,24/0,12 di cui 110.848 us. Barnaba Elda; SONCINI GIANFEDERICO 598.208/0,38/0,19; TROMBETTA BIANCA 350.000/0,22/0,11 di cui 195.305 us. Martin Camille e 118.680 us. De Miranda Roberto; UPIFRA SA 5.500.000/3,51/1,71; VALSABBIA INVESTIMENTI SPA 1.050.000/0,67/0,33; VEAFIN SPA 4.376.749/2,80/1,36; VIRGILIO SPA 2.034.450/1,30/0,63; ZARNETTI BARBARA 1.000.000/0,64/0,31; Z.G.Z. SPA 2.592.000/1,66/0,81.

Gli ulteriori n. 227 soggetti aderenti all'accordo (ciascuno con una partecipazione non superiore allo 0,1% del capitale sociale) aderiscono con complessive n. 18.208.189 azioni pari al 11,63% del totale delle azioni conferite e al 5,66% delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Nessuno degli aderenti esercita singolarmente tramite l'accordo il controllo della società.

Contenuto e durata del patto

Il Sindacato ha sede in Brescia, presso la sede della Banca Lombarda e Piemontese. La durata del Sindacato è fissata al 31 dicembre 2007.

Ciascun sottoscrittore, insieme agli aderente che allo stesso hanno rilasciato procura, non può partecipare al Sindacato con un numero di azioni che rappresentino più del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese. I sottoscrittori, insieme ai rispettivi aderenti, potranno effettuare ulteriori apporti di azioni in Sindacato, previo assenso dell'assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza del 75% delle azioni sindacate, semprechè la partecipazione complessivamente rappresentata non superi il limite del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese.

Deposito delle azioni: le azioni sindacate devono essere depositate presso il Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A..

Organi del Sindacato:

Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, provvede a convocare l'Assemblea dei sottoscrittori ogni volta che lo ritiene opportuno e nei casi espressamente previsti dallo Statuto;

Vice Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, sostituisce il Presidente nei casi di assenza ed impedimento;

Assemblea dei sottoscrittori;

Segreteria del Sindacato;

Comitato consultivo: composto da 12 o 14 membri eletti dall’Assemblea dei Sottoscrittori; inoltre di esso fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente del Sindacato; cura il coordinamento funzionale del Sindacato, per il perseguimento degli scopi di quest’ultimo;

Collegio dei probiviri: composto da tre persone, è nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori per tutta la durata del Sindacato. Ricerca l'amichevole risoluzione secondo equità di eventuali divergenze che insorgessero tra i partecipanti.

Esercizio del voto nelle assemblee straordinarie della Banca Lombarda e Piemontese: i partecipanti si impegnano ad assumere, relativamente alle assemblee della Banca Lombarda chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie, una condotta predefinita nell'ambito del Sindacato. Tutti i partecipanti sono tenuti a votare in sede assembleare a favore delle modifiche statutarie e conformemente alle stesse, quando queste siano state preventivamente approvate dall'Assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza di almeno il 75% delle azioni sindacate; se tale quorum non viene raggiunto, tutti i partecipanti al Sindacato sono impegnati a votare, in sede assembleare, contro le modifiche statutarie proposte.

Aumento di capitale: i partecipanti sono obbligati, in caso di aumento di capitale della società mediante emissione gratuita di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, a vincolare in Sindacato le nuove azioni spettanti in ragione di quelle da essi già vincolate in Sindacato.

In caso di emissione a pagamento di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, i partecipanti sono obbligati ad apportare al Sindacato le nuove azioni sottoscritte in esercizio dell'opzione spettante alle azioni già vincolate in Sindacato.

Qualora uno o più partecipanti non intendessero esercitare tale opzione, i relativi diritti dovranno essere offerti in prelazione agli altri partecipanti.

Le disposizioni disciplinanti le suddette emissioni a pagamento riservate agli azionisti non si applicano qualora si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

emissione, in uno o più aumenti, di un numero di azioni rientrante nella percentuale del 10% del numero di azioni costituenti il capitale sociale deliberato alla data del 31/12/2004

aumento di capitale che preveda un prezzo di emissione delle azioni non inferiore a 1,5 volte il valore del patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell’ultimo bilancio approvato dall’Assemblea.

Nel calcolo della sopracitata soglia del 10% si tiene conto di eventuali aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione.

Divieto di disposizione: per tutta la durata del Sindacato, i partecipanti (salvo quanto specificatamente previsto dall'accordo) saranno obbligati a non vendere, cedere, permutare, donare, conferire o altrimenti disporre a favore di terzi, sotto qualsiasi forma, le azioni vincolate in Sindacato, nonché i diritti comunque relativi o derivanti da tutte tali azioni ed a non iniziare per dette azioni o diritti trattative di vendita, nemmeno a termine.

In deroga a quanto sopra disposto, le azioni vincolate in Sindacato sono in tutto o in parte liberamente trasferibili tra il sottoscrittore e gli aderenti al Sindacato che hanno conferito allo stesso procura e sono altresì trasferibili anche ai seguenti soggetti benchè non aderenti: coniuge, ascendenti o discendenti, parenti in linea collaterale entro il 3° grado, affini in linea retta del partecipante; società controllate dal partecipante o società da queste ultime controllate; società la cui maggioranza del capitale sia detenuta dai sopra citati soggetti; enti morali, in forza di atto di disposizione a titolo gratuito o di successione prevista statutariamente a condizione che il soggetto subentrante dichiari preventivamente di aderire al Sindacato in sostituzione del cedente.

Deroghe al divieto di disposizione: in deroga al divieto di disposizione, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono alienare liberamente, anche in più volte, un massimo complessivo di n. 40.000 (quarantamila) azioni. Oltre alla facoltà riconosciuta dal precedente punto, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono provvedere all'alienazione di un massimo complessivo di azioni pari al 10% di quelle da loro complessivamente sindacate al momento della cessione, fermo il diritto di prelazione.

Clausola penale: il partecipante che assuma volontariamente, relativamente alle assemblee chiamate a deliberare su modifiche statutarie, una condotta difforme da quella concordata, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore di tutte le azioni da lui sindacate. La volontaria non partecipazione all’Assemblea equivale a manifestazione di volontà difforme dalla condotta concordata qualora, per effetto dell’assenza, le deliberazioni dell’assemblea della Banca siano difformi dalla condotta deliberata dal Sindacato.

Il partecipante che volontariamente alienasse le azioni sindacate in violazione di quanto disposto dall'accordo, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore delle azioni alienate. Uguale penale sarà a carico del partecipante al Sindacato che in caso di aumenti di capitale non apportasse le nuove azioni.

Ufficio del registro delle imprese presso cui il patto è depositato

Il patto è stato depositato presso l'Ufficio del Registro di Brescia nei termini di legge.

Il presente estratto costituisce una sintesi del patto ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale del patto depositato e comunicato.

2 settembre 2005

[BE.1.05.5]


SINDACATO BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE

 Pubblicato in data 9 gennaio 2002 sul quotidiano ItaliaOggi
e successivi aggiornamenti pubblicati in data 7 febbraio 2002, 21 giugno 2002, 5 agosto 2002, 9 gennaio 2003, 11 febbraio 2003, 9 luglio 2003,   9 gennaio 2004, 9 giugno 2004, 9 luglio 2004, 8 gennaio 2005, 1 aprile 2005, 9 aprile 2005, 
16 luglio 2005, 2 settembre 2005 e 7 ottobre 2005 sul quotidiano ItaliaOggi

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'accordo - Tipo di accordo e relative finalità

L'accordo disciplina il trasferimento delle azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. (con sede in Brescia - via Cefalonia n. 74, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 322.292.258) e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie e mira a rafforzare la coesione e la collaborazione dei soci al fine di favorire lo sviluppo del Gruppo.

L'accordo è riconducibile alle fattispecie indicate dall'art. 122 comma 5 lett. a), limitatamente alle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito alle modifiche statutarie, e b) del D. Lgs 58/98.

Numero di azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite e percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Totale azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite n. 156.515.888 rappresentanti il 48,56% del capitale sociale.

Soggetti aderenti al patto

Al Sindacato aderiscono n. 300 soggetti.

Sono "sottoscrittori" gli azionisti che in proprio o anche per procura di altri azionisti sottoscrivano il patto di sindacato. Sono "aderenti" gli azionisti che vincolano azioni della Banca Lombarda e Piemontese al Sindacato mediante procura irrevocabile conferita ad un sottoscrittore.

Si riporta di seguito l'elenco dei soggetti aderenti all'accordo (con una partecipazione superiore allo 0,1% del capitale sociale), il numero delle azioni conferite, le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale:

ALMA TOVINI DOMUS 413.158/0,26/0,13; AMBROSIONE BARTOLO 400.000/0,26/0,12; AMBROSIONE CLELIA 335.106/0,21/0,10; AMBROSIONE EVA 1.445.488/0,92/0,45 di cui 909.508 us. Ambrosione Mario; ARETUSA SRL 638.556/0,41/0,20; BECCARIA GRAZIA 537.932/0,34/0,17; BONERA CARLO 743.356/0,48/0,23; BOSSINI ALBERTO MASSIMO 600.000/0,38/0,19; BOSSINI LEONARDO 600.000/0,38/ 0,19; CAMADINI GIUSEPPE 600.000/0,38/0,19; CARLO TASSARA SPA 15.799.827/10,10/4,91; CASA PRIMARIA ORDINE CANOSSIANE DI BRESCIA 403.840/0,26/0,13; CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO 1.028.571/0,66/0,32; COMPAGNIA BRESCIANA INVESTIMENTI SPA 2.500.000/1,60/0,78; CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA' 1.767.801/1,13/0,55; CONVENTO DELLE RELIGIOSE DI S. ORSOLA 351.000/0,22/0,11; CORDUSIO SPA 357.626/0,23/0,11; D'AMELIO MARIA IMMACOLATA 405.595/0,26/0,13; DE MIRANDA UGGERO 350.000/0,22/011 di cui 234.725 us. Martin Camille e 90.246 us. De Miranda Roberto; DEDRAFIN IMMOBILIARE SPA 1.000.000/0,64/0,31; F.G.H. FRANCO GNUTTI HOLDING SPA 397.152/0,25/0,12; FINANZIARIA DI VALLE CAMONICA SPA 507.642/0,32/0,16; FOLONARI ALBERTO 1.798.583/1,15/0,56 di cui 345.611 us. Ambrosi Eve; FOLONARI ITALO 1.731.098/1,11/0,54 di cui 345.609 us. Ambrosi Eve; FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA 15.766.461/10,07/4,90; FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO 12.726.705/8,13/3,96; FONDAZIONE G. TOVINI 513.773/0,33/0,16; FONDAZIONE GUIDO E ANGELA FOLONARI 876.923/0,56/0,27; FONDAZIONE LAMBRIANA 2.600.010/1,66/0,81; GHEDA MARGHERITA 400.000/0,26/0,12; GRAMIGNOLA PIERANGELO 705.000/0,45/0,22; INNOCENZO SRL 427.627/0,27/0,13; ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO SPA 835.734/0,53/0,26; ISTITUTO SOSTENTAMENTO CLERO BERGAMO 800.000/0,51/0,25; IVARS SPA 500.000/0,32/0,16; LA MARGHERITA SRL 467.984/0,30/0,15 di cui 183.350 us. De Rossi Anna Rosa, 183.349 us. De Rossi Cristina e 55.000 us. Nulli Margherita; LA SCUOLA SPA 6.834.190/4,37/2,13; LANZANI GIANCARLO 400.000/0,26/0,12; LANZANI LEONARDO 600.000/0,38/0,19; LUCCHINI GABRIELLA 1.303.207/0,83/0,41; LUCCHINI GIUSEPPE 390.845/0,25/0,12; LUCCHINI LUIGI 600.000/0,38/0,19 di cui 600.000 us. Lucchini Giuseppe; LUCCHINI MICHELA 600.000/0,38/0,19 di cui 600.000 us. Lucchini Giuseppe; LUCCHINI SILVANA 1.554.819/0,99/0,48; MAR.BEA SRL 1.720.000/1,10/0,54 di cui 417.942 us. Martin Camille e 220.926 us. De Miranda Roberto; MITTEL PARTECIPAZIONI STABILI SRL 4.795.673/3,06/1,49; OLYMBOS SPA 4.376.749/2,80/1,36;OPERA DIOCESANA S.NARNO 630.000/0,40/0,20; OPERA PIA DON G. CARBONI 394.946/0,25/0,12; PEZZOLO PIERA 334.207/0,21/0,10; QUIFIN SPA 778.571/0,50/0,24 di cui 113.289 us. Merli Maria; RAMPINELLI ROTA ANGELO 370.522/0,24/0,11 di cui 13.200 us Rota Lucrezia; RAMPINELLI ROTA SILVIA 508.736/0,32/0,16 di cui 13.200 us Rota Lucrezia; RODELLA ADRIANO 932.534/0,60/0,29; ROSSINI ALESSIO 510.000/0,33/0,16; ROSSINI DARIO 510.000/0,33/0,16; SALVONI ANNAMARIA 716.468/0,46/0,22; SAN GIUSEPPE SPA 1.000.000/0,64/0,31; SERFIS SPA 2.392.058/1,53/0,74; SIFRU GESTIONI FIDUCIARIE SIM SPA 800.000/0,51/0,25; SINPAR S.p.A. 692.394/0,44/0,22; SINPAR HOLDING SA 765.127/0,49/0,24; SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SCARL 9.730.000/6,22/3,03; SOLOFID SPA 9.057.852/5,79/2,82; SONCINI ERCOLE 381.666/0,24/0,12 di cui 110.848 us. Barnaba Elda; SONCINI GIANFEDERICO 598.208/0,38/0,19; TROMBETTA BIANCA 350.000/0,22/0,11 di cui 195.305 us. Martin Camille e 118.680 us. De Miranda Roberto; UPIFRA SA 5.500.000/3,51/1,71; VALSABBIA INVESTIMENTI SPA 1.050.000/0,67/0,33; VIRGILIO SPA 2.034.450/1,30/0,63; ZARNETTI BARBARA 1.000.000/0,64/0,31; Z.G.Z. SPA 2.592.000/1,66/0,81.

Gli ulteriori n. 228 soggetti aderenti all'accordo (ciascuno con una partecipazione non superiore allo 0,1% del capitale sociale) aderiscono con complessive n. 18.378.118 azioni pari al 11,74% del totale delle azioni conferite e al 5,70% delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Nessuno degli aderenti esercita singolarmente tramite l'accordo il controllo della società.

Contenuto e durata del patto

Il Sindacato ha sede in Brescia, presso la sede della Banca Lombarda e Piemontese. La durata del Sindacato è fissata al 31 dicembre 2007.

Ciascun sottoscrittore, insieme agli aderente che allo stesso hanno rilasciato procura, non può partecipare al Sindacato con un numero di azioni che rappresentino più del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese. I sottoscrittori, insieme ai rispettivi aderenti, potranno effettuare ulteriori apporti di azioni in Sindacato, previo assenso dell'assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza del 75% delle azioni sindacate, semprechè la partecipazione complessivamente rappresentata non superi il limite del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese.

Deposito delle azioni: le azioni sindacate devono essere depositate presso il Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A..

Organi del Sindacato:

Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, provvede a convocare l'Assemblea dei sottoscrittori ogni volta che lo ritiene opportuno e nei casi espressamente previsti dallo Statuto;

Vice Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, sostituisce il Presidente nei casi di assenza ed impedimento;

Assemblea dei sottoscrittori;

Segreteria del Sindacato;

Comitato consultivo: composto da 12 o 14 membri eletti dall’Assemblea dei Sottoscrittori; inoltre di esso fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente del Sindacato; cura il coordinamento funzionale del Sindacato, per il perseguimento degli scopi di quest’ultimo;

Collegio dei probiviri: composto da tre persone, è nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori per tutta la durata del Sindacato. Ricerca l'amichevole risoluzione secondo equità di eventuali divergenze che insorgessero tra i partecipanti.

Esercizio del voto nelle assemblee straordinarie della Banca Lombarda e Piemontese: i partecipanti si impegnano ad assumere, relativamente alle assemblee della Banca Lombarda chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie, una condotta predefinita nell'ambito del Sindacato. Tutti i partecipanti sono tenuti a votare in sede assembleare a favore delle modifiche statutarie e conformemente alle stesse, quando queste siano state preventivamente approvate dall'Assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza di almeno il 75% delle azioni sindacate; se tale quorum non viene raggiunto, tutti i partecipanti al Sindacato sono impegnati a votare, in sede assembleare, contro le modifiche statutarie proposte.

Aumento di capitale: i partecipanti sono obbligati, in caso di aumento di capitale della società mediante emissione gratuita di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, a vincolare in Sindacato le nuove azioni spettanti in ragione di quelle da essi già vincolate in Sindacato.

In caso di emissione a pagamento di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, i partecipanti sono obbligati ad apportare al Sindacato le nuove azioni sottoscritte in esercizio dell'opzione spettante alle azioni già vincolate in Sindacato.

Qualora uno o più partecipanti non intendessero esercitare tale opzione, i relativi diritti dovranno essere offerti in prelazione agli altri partecipanti.

Le disposizioni disciplinanti le suddette emissioni a pagamento riservate agli azionisti non si applicano qualora si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

emissione, in uno o più aumenti, di un numero di azioni rientrante nella percentuale del 10% del numero di azioni costituenti il capitale sociale deliberato alla data del 31/12/2004

aumento di capitale che preveda un prezzo di emissione delle azioni non inferiore a 1,5 volte il valore del patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell’ultimo bilancio approvato dall’Assemblea.

Nel calcolo della sopracitata soglia del 10% si tiene conto di eventuali aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione.

Divieto di disposizione: per tutta la durata del Sindacato, i partecipanti (salvo quanto specificatamente previsto dall'accordo) saranno obbligati a non vendere, cedere, permutare, donare, conferire o altrimenti disporre a favore di terzi, sotto qualsiasi forma, le azioni vincolate in Sindacato, nonché i diritti comunque relativi o derivanti da tutte tali azioni ed a non iniziare per dette azioni o diritti trattative di vendita, nemmeno a termine.

In deroga a quanto sopra disposto, le azioni vincolate in Sindacato sono in tutto o in parte liberamente trasferibili tra il sottoscrittore e gli aderenti al Sindacato che hanno conferito allo stesso procura e sono altresì trasferibili anche ai seguenti soggetti benchè non aderenti: coniuge, ascendenti o discendenti, parenti in linea collaterale entro il 3° grado, affini in linea retta del partecipante; società controllate dal partecipante o società da queste ultime controllate; società la cui maggioranza del capitale sia detenuta dai sopra citati soggetti; enti morali, in forza di atto di disposizione a titolo gratuito o di successione prevista statutariamente a condizione che il soggetto subentrante dichiari preventivamente di aderire al Sindacato in sostituzione del cedente.

Deroghe al divieto di disposizione: in deroga al divieto di disposizione, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono alienare liberamente, anche in più volte, un massimo complessivo di n. 40.000 (quarantamila) azioni. Oltre alla facoltà riconosciuta dal precedente punto, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono provvedere all'alienazione di un massimo complessivo di azioni pari al 10% di quelle da loro complessivamente sindacate al momento della cessione, fermo il diritto di prelazione.

Clausola penale: il partecipante che assuma volontariamente, relativamente alle assemblee chiamate a deliberare su modifiche statutarie, una condotta difforme da quella concordata, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore di tutte le azioni da lui sindacate. La volontaria non partecipazione all’Assemblea equivale a manifestazione di volontà difforme dalla condotta concordata qualora, per effetto dell’assenza, le deliberazioni dell’assemblea della Banca siano difformi dalla condotta deliberata dal Sindacato.

Il partecipante che volontariamente alienasse le azioni sindacate in violazione di quanto disposto dall'accordo, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore delle azioni alienate. Uguale penale sarà a carico del partecipante al Sindacato che in caso di aumenti di capitale non apportasse le nuove azioni.

Ufficio del registro delle imprese presso cui il patto è depositato

Il patto è stato depositato presso l'Ufficio del Registro di Brescia nei termini di legge.

Il presente estratto costituisce una sintesi del patto ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale del patto depositato e comunicato.

7 ottobre 2005

[BE.1.05.6]


SINDACATO BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE

Estratto del "Sindacato Banca Lombarda e Piemontese" pubblicato in data 9/1/2002 sul quotidiano "ItaliaOggi" e successivi annunci pubblicati in data 07/2/2002, 21/6/2002, 5/8/2002, 9/1/2003, 11/2/2003, 9/7/2003, 9/01/2004, 9/6/2004, 9/7/2004, 8/1/2005, 1/4/2005, 9/4/2005, 16/7/2005, 2/9/2005, 7/10/2005 e 24/11/2005 sempre sul quotidiano ItaliaOggi.

a) Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'accordo - Tipo di accordo e relative finalità

L'accordo disciplina il trasferimento delle azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. (con sede in Brescia - via Cefalonia n. 74, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 322.292.258) e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie e mira a rafforzare la coesione e la collaborazione dei soci al fine di favorire lo sviluppo del Gruppo.

L'accordo è riconducibile alle fattispecie indicate dall'art. 122 comma 5 lett. a), limitatamente alle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito alle modifiche statutarie, e b) del D. Lgs 58/98.

b) Numero di azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite e percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Totale azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite n. 157.055.888 rappresentanti il 48,73% del capitale sociale.

c) Soggetti aderenti al patto

Al Sindacato aderiscono n. 303 soggetti.

Sono "sottoscrittori" gli azionisti che in proprio o anche per procura di altri azionisti sottoscrivano il patto di sindacato. Sono "aderenti" gli azionisti che vincolano azioni della Banca Lombarda e Piemontese al Sindacato mediante procura irrevocabile conferita ad un sottoscrittore.

Si riporta di seguito l'elenco dei soggetti aderenti all'accordo (con una partecipazione superiore allo 0,1% del capitale sociale), il numero delle azioni conferite, le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale:

ALMA TOVINI DOMUS 413.158/0,26/0,13; AMBROSIONE BARTOLO 400.000/0,26/0,12; AMBROSIONE CLELIA 335.106/0,21/0,10; AMBROSIONE EVA 1.445.488/0,92/0,45 di cui 909.508 us. Ambrosione Mario; ARETUSA SRL 638.556/0,41/0,20; BECCARIA GRAZIA 537.932/0,34/0,17; BONERA CARLO 743.356/0,47/0,23; BOSSINI ALBERTO MASSIMO 600.000/0,38/0,19; BOSSINI LEONARDO 600.000/0,38/ 0,19; CAMADINI GIUSEPPE 600.000/0,38/0,19; CARLO TASSARA SPA 15.799.827/10,06/4,90; CASA PRIMARIA ORDINE CANOSSIANE DI BRESCIA 403.840/0,26/0,13; CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO 1.028.571/0,66/0,32; COMPAGNIA BRESCIANA INVESTIMENTI SPA 2.500.000/1,59/0,78; CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA' 1.767.801/1,13/0,55; CONVENTO DELLE RELIGIOSE DI S. ORSOLA 351.000/0,22/0,11; CORDUSIO SPA 357.626/0,23/0,11; D'AMELIO MARIA IMMACOLATA 405.595/0,26/0,13; DE MIRANDA UGGERO 350.000/0,22/011 di cui 234.725 us. Martin Camille e 90.246 us. De Miranda Roberto; DEDRAFIN IMMOBILIARE SPA 1.000.000/0,64/0,31; F.G.H. FRANCO GNUTTI HOLDING SPA 397.152/0,25/0,12; FINANZIARIA DI VALLE CAMONICA SPA 507.642/0,32/0,16; FOLONARI ALBERTO 1.798.583/1,15/0,56 di cui 345.611 us. Ambrosi Eve; FOLONARI ITALO 1.731.098/1,10/0,54 di cui 345.609 us. Ambrosi Eve; FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA 15.766.461/10,04/4,89; FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO 12.726.705/8,10/3,95; FONDAZIONE G. TOVINI 513.773/0,33/0,16; FONDAZIONE GUIDO E ANGELA FOLONARI 876.923/0,56/0,27; FONDAZIONE LAMBRIANA 2.600.010/1,66/0,81; GHEDA MARGHERITA 400.000/0,26/0,12; GRAMIGNOLA PIERANGELO 705.000/0,45/0,22; INNOCENZO SRL 427.627/0,27/0,13; ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO SPA 835.734/0,53/0,26; ISTITUTO SOSTENTAMENTO CLERO BERGAMO 800.000/0,51/0,25; IVARS SPA 500.000/0,32/0,16; LA MARGHERITA SRL 467.984/0,30/0,15 di cui 183.350 us. De Rossi Anna Rosa, 183.349 us. De Rossi Cristina e 55.000 us. Nulli Margherita; LA SCUOLA SPA 6.834.190/4,35/2,12; LANZANI GIANCARLO 400.000/0,26/0,12; LANZANI LEONARDO 600.000/0,38/0,19; LARMFIN PARTECIPAZIONI SRL 778.571/0,50/0,24 di cui 113.289 us. Merli Maria; LUCCHINI GABRIELLA 1.303.207/0,83/0,40; LUCCHINI GIUSEPPE 390.845/0,25/0,12; LUCCHINI LUIGI 600.000/0,38/0,19 di cui 600.000 us. Lucchini Giuseppe; LUCCHINI MICHELA 600.000/0,38/0,19 di cui 600.000 us. Lucchini Giuseppe; LUCCHINI SILVANA 1.554.819/0,99/0,48; MAR.BEA SRL 1.720.000/1,10/0,53 di cui 417.942 us. Martin Camille e 220.926 us. De Miranda Roberto; MITTEL PARTECIPAZIONI STABILI SRL 4.795.673/3,05/1,49; OLYMBOS SPA 4.376.749/2,79/1,36;OPERA DIOCESANA S.NARNO 630.000/0,40/0,20; OPERA PIA DON G. CARBONI 394.946/0,25/0,12; PEZZOLO PIERA 334.207/0,21/0,10; RAMPINELLI ROTA ANGELO 370.522/0,24/0,11 di cui 13.200 us Rota Lucrezia; RAMPINELLI ROTA SILVIA 508.736/0,32/0,16 di cui 13.200 us Rota Lucrezia; RODELLA ADRIANO 932.534/0,59/0,29; ROSSINI ALESSIO 510.000/0,33/0,16; ROSSINI DARIO 510.000/0,33/0,16; SALVONI ANNAMARIA 716.468/0,46/0,22; SAN GIUSEPPE SPA 1.000.000/0,64/0,31; SERFIS SPA 2.392.058/1,52/0,74; SIFRU GESTIONI FIDUCIARIE SIM SPA 800.000/0,51/0,25; SINPAR S.p.A. 692.394/0,44/0,22; SINPAR HOLDING SA 765.127/0,49/0,24; SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SCARL 9.730.000/6,20/3,02; SOLOFID SPA 9.057.852/5,77/2,81; SONCINI ERCOLE 381.666/0,24/0,12 di cui 110.848 us. Barnaba Elda; SONCINI FEDERICO 350.000/0,22/0,11; SONCINI GIANFEDERICO 598.208/0,38/0,19; TROMBETTA BIANCA 350.000/0,22/0,11 di cui 195.305 us. Martin Camille e 118.680 us. De Miranda Roberto; UPIFRA SA 5.500.000/3,50/1,71; VALSABBIA INVESTIMENTI SPA 1.050.000/0,67/0,33; VIRGILIO SPA 2.034.450/1,30/0,63; ZARNETTI BARBARA 1.000.000/0,64/0,31; Z.G.Z. SPA 2.592.000/1,65/0,80.

Gli ulteriori n. 230 soggetti aderenti all'accordo (ciascuno con una partecipazione non superiore allo 0,1% del capitale sociale) aderiscono con complessive n. 18.568.118 azioni pari al 11,83% del totale delle azioni conferite e al 5,76% delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Nessuno degli aderenti esercita singolarmente tramite l'accordo il controllo della società.

d) Contenuto e durata del patto

Il Sindacato ha sede in Brescia, presso la sede della Banca Lombarda e Piemontese. La durata del Sindacato è fissata al 31 dicembre 2007.

Ciascun sottoscrittore, insieme agli aderente che allo stesso hanno rilasciato procura, non può partecipare al Sindacato con un numero di azioni che rappresentino più del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese. I sottoscrittori, insieme ai rispettivi aderenti, potranno effettuare ulteriori apporti di azioni in Sindacato, previo assenso dell'assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza del 75% delle azioni sindacate, semprechè la partecipazione complessivamente rappresentata non superi il limite del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese.

Deposito delle azioni: le azioni sindacate devono essere depositate presso il Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A..

Organi del Sindacato:

- Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, provvede a convocare l'Assemblea dei sottoscrittori ogni volta che lo ritiene opportuno e nei casi espressamente previsti dallo Statuto;

- Vice Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, sostituisce il Presidente nei casi di assenza ed impedimento;

- Assemblea dei sottoscrittori;

- Segreteria del Sindacato;

- Comitato consultivo: composto da 12 o 14 membri eletti dall’Assemblea dei Sottoscrittori; inoltre di esso fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente del Sindacato; cura il coordinamento funzionale del Sindacato, per il perseguimento degli scopi di quest’ultimo;

- Collegio dei probiviri: composto da tre persone, è nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori per tutta la durata del Sindacato. Ricerca l'amichevole risoluzione secondo equità di eventuali divergenze che insorgessero tra i partecipanti.

Esercizio del voto nelle assemblee straordinarie della Banca Lombarda e Piemontese: i partecipanti si impegnano ad assumere, relativamente alle assemblee della Banca Lombarda chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie, una condotta predefinita nell'ambito del Sindacato. Tutti i partecipanti sono tenuti a votare in sede assembleare a favore delle modifiche statutarie e conformemente alle stesse, quando queste siano state preventivamente approvate dall'Assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza di almeno il 75% delle azioni sindacate; se tale quorum non viene raggiunto, tutti i partecipanti al Sindacato sono impegnati a votare, in sede assembleare, contro le modifiche statutarie proposte.

Aumento di capitale: i partecipanti sono obbligati, in caso di aumento di capitale della società mediante emissione gratuita di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, a vincolare in Sindacato le nuove azioni spettanti in ragione di quelle da essi già vincolate in Sindacato.

In caso di emissione a pagamento di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, i partecipanti sono obbligati ad apportare al Sindacato le nuove azioni sottoscritte in esercizio dell'opzione spettante alle azioni già vincolate in Sindacato.

Qualora uno o più partecipanti non intendessero esercitare tale opzione, i relativi diritti dovranno essere offerti in prelazione agli altri partecipanti.

Le disposizioni disciplinanti le suddette emissioni a pagamento riservate agli azionisti non si applicano qualora si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

a) emissione, in uno o più aumenti, di un numero di azioni rientrante nella percentuale del 10% del numero di azioni costituenti il capitale sociale deliberato alla data del 31/12/2004

b) aumento di capitale che preveda un prezzo di emissione delle azioni non inferiore a 1,5 volte il valore del patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell’ultimo bilancio approvato dall’Assemblea.

Nel calcolo della sopracitata soglia del 10% si tiene conto di eventuali aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione.

Divieto di disposizione: per tutta la durata del Sindacato, i partecipanti (salvo quanto specificatamente previsto dall'accordo) saranno obbligati a non vendere, cedere, permutare, donare, conferire o altrimenti disporre a favore di terzi, sotto qualsiasi forma, le azioni vincolate in Sindacato, nonché i diritti comunque relativi o derivanti da tutte tali azioni ed a non iniziare per dette azioni o diritti trattative di vendita, nemmeno a termine.

In deroga a quanto sopra disposto, le azioni vincolate in Sindacato sono in tutto o in parte liberamente trasferibili tra il sottoscrittore e gli aderenti al Sindacato che hanno conferito allo stesso procura e sono altresì trasferibili anche ai seguenti soggetti benchè non aderenti: coniuge, ascendenti o discendenti, parenti in linea collaterale entro il 3° grado, affini in linea retta del partecipante; società controllate dal partecipante o società da queste ultime controllate; società la cui maggioranza del capitale sia detenuta dai sopra citati soggetti; enti morali, in forza di atto di disposizione a titolo gratuito o di successione prevista statutariamente a condizione che il soggetto subentrante dichiari preventivamente di aderire al Sindacato in sostituzione del cedente.

Deroghe al divieto di disposizione: in deroga al divieto di disposizione, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono alienare liberamente, anche in più volte, un massimo complessivo di n. 40.000 (quarantamila) azioni. Oltre alla facoltà riconosciuta dal precedente punto, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono provvedere all'alienazione di un massimo complessivo di azioni pari al 10% di quelle da loro complessivamente sindacate al momento della cessione, fermo il diritto di prelazione.

Clausola penale: il partecipante che assuma volontariamente, relativamente alle assemblee chiamate a deliberare su modifiche statutarie, una condotta difforme da quella concordata, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore di tutte le azioni da lui sindacate. La volontaria non partecipazione all’Assemblea equivale a manifestazione di volontà difforme dalla condotta concordata qualora, per effetto dell’assenza, le deliberazioni dell’assemblea della Banca siano difformi dalla condotta deliberata dal Sindacato.

Il partecipante che volontariamente alienasse le azioni sindacate in violazione di quanto disposto dall'accordo, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore delle azioni alienate. Uguale penale sarà a carico del partecipante al Sindacato che in caso di aumenti di capitale non apportasse le nuove azioni.

e) Ufficio del registro delle imprese presso cui il patto è depositato

Il patto è stato depositato presso l'Ufficio del Registro di Brescia nei termini di legge.

Il presente estratto costituisce una sintesi del patto ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale del patto depositato e comunicato.

24 novembre 2005

[BE.1.05.7]


 SINDACATO BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE

Estratto del "Sindacato Banca Lombarda e Piemontese" pubblicato in data 9/1/2002 sul quotidiano "ItaliaOggi" e successivi annunci pubblicati in data 07/2/2002, 21/6/2002, 5/8/2002, 9/1/2003, 11/2/2003, 9/7/2003, 9/01/2004, 9/6/2004, 9/7/2004, 8/1/2005, 1/4/2005, 9/4/2005, 16/7/2005, 2/9/2005, 7/10/2005 e 24/11/2005 sempre sul quotidiano ItaliaOggi.

a) Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'accordo - Tipo di accordo e relative finalità

L'accordo disciplina il trasferimento delle azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. (con sede in Brescia - via Cefalonia n. 74, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 322.292.258) e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie e mira a rafforzare la coesione e la collaborazione dei soci al fine di favorire lo sviluppo del Gruppo.

L'accordo è riconducibile alle fattispecie indicate dall'art. 122 comma 5 lett. a), limitatamente alle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito alle modifiche statutarie, e b) del D. Lgs 58/98.

b) Numero di azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite e percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Totale azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite n. 157.055.888 rappresentanti il 48,73% del capitale sociale.

c) Soggetti aderenti al patto

Al Sindacato aderiscono n. 303 soggetti.

Sono "sottoscrittori" gli azionisti che in proprio o anche per procura di altri azionisti sottoscrivano il patto di sindacato. Sono "aderenti" gli azionisti che vincolano azioni della Banca Lombarda e Piemontese al Sindacato mediante procura irrevocabile conferita ad un sottoscrittore.

Si riporta di seguito l'elenco dei soggetti aderenti all'accordo (con una partecipazione superiore allo 0,1% del capitale sociale), il numero delle azioni conferite, le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale:

ALMA TOVINI DOMUS 413.158/0,26/0,13; AMBROSIONE BARTOLO 400.000/0,26/0,12; AMBROSIONE CLELIA 335.106/0,21/0,10; AMBROSIONE EVA 1.445.488/0,92/0,45 di cui 909.508 us. Ambrosione Mario; BECCARIA GRAZIA 537.932/0,34/0,17; BONERA CARLO 743.356/0,47/0,23; BOSSINI ALBERTO MASSIMO 600.000/0,38/0,19; BOSSINI LEONARDO 600.000/0,38/ 0,19; CAMADINI GIUSEPPE 600.000/0,38/0,19; CARLO TASSARA SPA 15.799.827/10,06/4,90; CASA PRIMARIA ORDINE CANOSSIANE DI BRESCIA 403.840/0,26/0,13; CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO 1.028.571/0,66/0,32; COMPAGNIA BRESCIANA INVESTIMENTI SPA 2.500.000/1,59/0,78; CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA' 1.767.801/1,13/0,55; CONVENTO DELLE RELIGIOSE DI S. ORSOLA 351.000/0,22/0,11; CORDUSIO SPA 357.626/0,23/0,11; D'AMELIO MARIA IMMACOLATA 405.595/0,26/0,13; DE MIRANDA UGGERO 350.000/0,22/011 di cui 234.725 us. Martin Camille e 90.246 us. De Miranda Roberto; DEDRAFIN IMMOBILIARE SPA 1.000.000/0,64/0,31; F.G.H. FRANCO GNUTTI HOLDING SPA 397.152/0,25/0,12; FINANZIARIA DI VALLE CAMONICA SPA 507.642/0,32/0,16; FOLONARI ALBERTO 1.798.583/1,15/0,56 di cui 345.611 us. Ambrosi Eve; FOLONARI ITALO 1.731.098/1,10/0,54 di cui 345.609 us. Ambrosi Eve; FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA 15.766.461/10,04/4,89; FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO 12.726.705/8,10/3,95; FONDAZIONE G. TOVINI 513.773/0,33/0,16; FONDAZIONE GUIDO E ANGELA FOLONARI 876.923/0,56/0,27; FONDAZIONE LAMBRIANA 2.600.010/1,66/0,81; GALATEA SRL 638.556/0,41/0,20; GHEDA MARGHERITA 400.000/0,26/0,12; GRAMIGNOLA PIERANGELO 705.000/0,45/0,22; INNOCENZO SRL 427.627/0,27/0,13; ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO SPA 835.734/0,53/0,26; ISTITUTO SOSTENTAMENTO CLERO BERGAMO 800.000/0,51/0,25; IVARS SPA 500.000/0,32/0,16; LA MARGHERITA SRL 467.984/0,30/0,15 di cui 183.350 us. De Rossi Anna Rosa, 183.349 us. De Rossi Cristina e 55.000 us. Nulli Margherita; LA SCUOLA SPA 6.834.190/4,35/2,12; LANZANI GIANCARLO 400.000/0,26/0,12; LANZANI LEONARDO 600.000/0,38/0,19; LARMFIN PARTECIPAZIONI SRL 778.571/0,50/0,24 di cui 113.289 us. Merli Maria; LUCCHINI GABRIELLA 1.303.207/0,83/0,40; LUCCHINI GIUSEPPE 390.845/0,25/0,12; LUCCHINI LUIGI 600.000/0,38/0,19 di cui 600.000 us. Lucchini Giuseppe; LUCCHINI MICHELA 600.000/0,38/0,19 di cui 600.000 us. Lucchini Giuseppe; LUCCHINI SILVANA 1.554.819/0,99/0,48; MAR.BEA SRL 1.720.000/1,10/0,53 di cui 417.942 us. Martin Camille e 220.926 us. De Miranda Roberto; MITTEL PARTECIPAZIONI STABILI SRL 4.795.673/3,05/1,49; OLYMBOS SPA 4.376.749/2,79/1,36;OPERA DIOCESANA S.NARNO 630.000/0,40/0,20; OPERA PIA DON G. CARBONI 394.946/0,25/0,12; PEZZOLO PIERA 334.207/0,21/0,10; RAMPINELLI ROTA ANGELO 370.522/0,24/0,11 di cui 13.200 us Rota Lucrezia; RAMPINELLI ROTA SILVIA 508.736/0,32/0,16 di cui 13.200 us Rota Lucrezia; RODELLA ADRIANO 932.534/0,59/0,29; ROSSINI ALESSIO 510.000/0,33/0,16; ROSSINI DARIO 510.000/0,33/0,16; SALVONI ANNAMARIA 716.468/0,46/0,22; SAN GIUSEPPE SPA 1.000.000/0,64/0,31; SERFIS SPA 2.392.058/1,52/0,74; SIFRU GESTIONI FIDUCIARIE SIM SPA 800.000/0,51/0,25; SINPAR S.p.A. 692.394/0,44/0,22; SINPAR HOLDING SA 765.127/0,49/0,24; SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SCARL 9.730.000/6,20/3,02; SOLOFID SPA 9.057.852/5,77/2,81; SONCINI ERCOLE 381.666/0,24/0,12 di cui 110.848 us. Barnaba Elda; SONCINI FEDERICO 350.000/0,22/0,11; SONCINI GIANFEDERICO 598.208/0,38/0,19; TROMBETTA BIANCA 350.000/0,22/0,11 di cui 195.305 us. Martin Camille e 118.680 us. De Miranda Roberto; UPIFRA SA 5.500.000/3,50/1,71; VALSABBIA INVESTIMENTI SPA 1.050.000/0,67/0,33; VIRGILIO SPA 2.034.450/1,30/0,63; ZARNETTI BARBARA 1.000.000/0,64/0,31; Z.G.Z. SPA 2.592.000/1,65/0,80.

Gli ulteriori n. 230 soggetti aderenti all'accordo (ciascuno con una partecipazione non superiore allo 0,1% del capitale sociale) aderiscono con complessive n. 18.568.118 azioni pari al 11,83% del totale delle azioni conferite e al 5,76% delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Nessuno degli aderenti esercita singolarmente tramite l'accordo il controllo della società.

d) Contenuto e durata del patto

Il Sindacato ha sede in Brescia, presso la sede della Banca Lombarda e Piemontese. La durata del Sindacato è fissata al 31 dicembre 2007.

Ciascun sottoscrittore, insieme agli aderente che allo stesso hanno rilasciato procura, non può partecipare al Sindacato con un numero di azioni che rappresentino più del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese. I sottoscrittori, insieme ai rispettivi aderenti, potranno effettuare ulteriori apporti di azioni in Sindacato, previo assenso dell'assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza del 75% delle azioni sindacate, semprechè la partecipazione complessivamente rappresentata non superi il limite del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese.

Deposito delle azioni: le azioni sindacate devono essere depositate presso il Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A..

Organi del Sindacato:

- Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, provvede a convocare l'Assemblea dei sottoscrittori ogni volta che lo ritiene opportuno e nei casi espressamente previsti dallo Statuto;

- Vice Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, sostituisce il Presidente nei casi di assenza ed impedimento;

- Assemblea dei sottoscrittori;

- Segreteria del Sindacato;

- Comitato consultivo: composto da 12 o 14 membri eletti dall’Assemblea dei Sottoscrittori; inoltre di esso fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente del Sindacato; cura il coordinamento funzionale del Sindacato, per il perseguimento degli scopi di quest’ultimo;

- Collegio dei probiviri: composto da tre persone, è nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori per tutta la durata del Sindacato. Ricerca l'amichevole risoluzione secondo equità di eventuali divergenze che insorgessero tra i partecipanti.

Esercizio del voto nelle assemblee straordinarie della Banca Lombarda e Piemontese: i partecipanti si impegnano ad assumere, relativamente alle assemblee della Banca Lombarda chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie, una condotta predefinita nell'ambito del Sindacato. Tutti i partecipanti sono tenuti a votare in sede assembleare a favore delle modifiche statutarie e conformemente alle stesse, quando queste siano state preventivamente approvate dall'Assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza di almeno il 75% delle azioni sindacate; se tale quorum non viene raggiunto, tutti i partecipanti al Sindacato sono impegnati a votare, in sede assembleare, contro le modifiche statutarie proposte.

Aumento di capitale: i partecipanti sono obbligati, in caso di aumento di capitale della società mediante emissione gratuita di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, a vincolare in Sindacato le nuove azioni spettanti in ragione di quelle da essi già vincolate in Sindacato.

In caso di emissione a pagamento di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, i partecipanti sono obbligati ad apportare al Sindacato le nuove azioni sottoscritte in esercizio dell'opzione spettante alle azioni già vincolate in Sindacato.

Qualora uno o più partecipanti non intendessero esercitare tale opzione, i relativi diritti dovranno essere offerti in prelazione agli altri partecipanti.

Le disposizioni disciplinanti le suddette emissioni a pagamento riservate agli azionisti non si applicano qualora si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

a) emissione, in uno o più aumenti, di un numero di azioni rientrante nella percentuale del 10% del numero di azioni costituenti il capitale sociale deliberato alla data del 31/12/2004

b) aumento di capitale che preveda un prezzo di emissione delle azioni non inferiore a 1,5 volte il valore del patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell’ultimo bilancio approvato dall’Assemblea.

Nel calcolo della sopracitata soglia del 10% si tiene conto di eventuali aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione.

Divieto di disposizione: per tutta la durata del Sindacato, i partecipanti (salvo quanto specificatamente previsto dall'accordo) saranno obbligati a non vendere, cedere, permutare, donare, conferire o altrimenti disporre a favore di terzi, sotto qualsiasi forma, le azioni vincolate in Sindacato, nonché i diritti comunque relativi o derivanti da tutte tali azioni ed a non iniziare per dette azioni o diritti trattative di vendita, nemmeno a termine.

In deroga a quanto sopra disposto, le azioni vincolate in Sindacato sono in tutto o in parte liberamente trasferibili tra il sottoscrittore e gli aderenti al Sindacato che hanno conferito allo stesso procura e sono altresì trasferibili anche ai seguenti soggetti benchè non aderenti: coniuge, ascendenti o discendenti, parenti in linea collaterale entro il 3° grado, affini in linea retta del partecipante; società controllate dal partecipante o società da queste ultime controllate; società la cui maggioranza del capitale sia detenuta dai sopra citati soggetti; enti morali, in forza di atto di disposizione a titolo gratuito o di successione prevista statutariamente a condizione che il soggetto subentrante dichiari preventivamente di aderire al Sindacato in sostituzione del cedente.

Deroghe al divieto di disposizione: in deroga al divieto di disposizione, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono alienare liberamente, anche in più volte, un massimo complessivo di n. 40.000 (quarantamila) azioni. Oltre alla facoltà riconosciuta dal precedente punto, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono provvedere all'alienazione di un massimo complessivo di azioni pari al 10% di quelle da loro complessivamente sindacate al momento della cessione, fermo il diritto di prelazione.

Clausola penale: il partecipante che assuma volontariamente, relativamente alle assemblee chiamate a deliberare su modifiche statutarie, una condotta difforme da quella concordata, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore di tutte le azioni da lui sindacate. La volontaria non partecipazione all’Assemblea equivale a manifestazione di volontà difforme dalla condotta concordata qualora, per effetto dell’assenza, le deliberazioni dell’assemblea della Banca siano difformi dalla condotta deliberata dal Sindacato.

Il partecipante che volontariamente alienasse le azioni sindacate in violazione di quanto disposto dall'accordo, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore delle azioni alienate. Uguale penale sarà a carico del partecipante al Sindacato che in caso di aumenti di capitale non apportasse le nuove azioni.

e) Ufficio del registro delle imprese presso cui il patto è depositato

Il patto è stato depositato presso l'Ufficio del Registro di Brescia nei termini di legge.

Il presente estratto costituisce una sintesi del patto ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale del patto depositato e comunicato.

1° dicembre 2005

[BE.1.05.8]


SINDACATO BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE

Estratto del "Sindacato Banca Lombarda e Piemontese" pubblicato in data 9/1/2002 sul quotidiano "ItaliaOggi" e successivi annunci pubblicati in data 07/2/2002, 21/6/2002, 5/8/2002, 9/1/2003, 11/2/2003, 9/7/2003, 9/01/2004, 9/6/2004, 9/7/2004, 8/1/2005, 1/4/2005, 9/4/2005, 16/7/2005, 2/9/2005, 7/10/2005, 24/11/2005, 1/12/2005 e 7/1/2006 sempre sul quotidiano ItaliaOggi. 

a) Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'accordo - Tipo di accordo e relative finalità 

L'accordo disciplina il trasferimento delle azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. (con sede in Brescia - via Cefalonia n. 74, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 322.292.258) e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie e mira a rafforzare la coesione e la collaborazione dei soci al fine di favorire lo sviluppo del Gruppo. L'accordo è riconducibile alle fattispecie indicate dall'art. 122 comma 5 lett. a), limitatamente alle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito alle modifiche statutarie, e b) del D. Lgs 58/98. 

b) Numero di azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite e percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale. 

Totale azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite n. 157.025.888 rappresentanti il 48,72% del capitale sociale. 

c) Soggetti aderenti al patto 

Al Sindacato aderiscono n. 301 soggetti. 

Sono "sottoscrittori" gli azionisti che in proprio o anche per procura di altri azionisti sottoscrivano il patto di sindacato. Sono "aderenti" gli azionisti che vincolano azioni della Banca Lombarda e Piemontese al Sindacato mediante procura irrevocabile conferita ad un sottoscrittore. 

Si riporta di seguito l'elenco dei soggetti aderenti all'accordo (con una partecipazione superiore allo 0,1% del capitale sociale), il numero delle azioni conferite, le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale: 

ALMA TOVINI DOMUS 413.158/0,26/0,13; AMBROSIONE BARTOLO 400.000/0,26/0,12; AMBROSIONE CLELIA 335.106/0,21/0,10; AMBROSIONE EVA 1.445.488/0,92/0,45 di cui 909.508 us. Ambrosione Mario; BECCARIA GRAZIA 537.932/0,34/0,17; BONERA CARLO 743.356/0,47/0,23; BOSSINI ALBERTO MASSIMO 600.000/0,38/0,19; BOSSINI LEONARDO 600.000/0,38/0,19; CAMADINI GIUSEPPE 600.000/0,38/0,19; CARLO TASSARA SPA 15.799.827/10,06/4,90; CASA PRIMARIA ORDINE CANOSSIANE DI BRESCIA 403.840/0,26/0,13; CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO 1.028.571/0,66/0,32; COMPAGNIA BRESCIANA INVESTIMENTI SPA 2.500.000/1,59/0,78; CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA' 1.767.801/1,13/0,55; CONVENTO DELLE RELIGIOSE DI S. ORSOLA 351.000/0,22/0,11; CORDUSIO SPA 357.626/0,23/0,11; D'AMELIO MARIA IMMACOLATA 405.595/0,26/0,13; DE MIRANDA UGGERO 350.000/0,22/011 di cui 234.725 us. Martin Camille e 90.246 us. De Miranda Roberto; DEDRAFIN IMMOBILIARE SPA 1.000.000/0,64/0,31; F.G.H. FRANCO GNUTTI HOLDING SPA 397.152/0,25/0,12; FINANZIARIA DI VALLE CAMONICA SPA 507.642/0,32/0,16; FOLONARI ALBERTO 1.798.583/1,15/0,56 di cui 345.611 us. Ambrosi Eve; FOLONARI ITALO 1.731.098/1,10/0,54 di cui 345.609 us. Ambrosi Eve; FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA 15.766.461/10,04/4,89; FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO 12.726.705/8,11/3,95; FONDAZIONE G. TOVINI 513.773/0,33/0,16; FONDAZIONE GUIDO E ANGELA FOLONARI 876.923/0,56/0,27; FONDAZIONE LAMBRIANA 2.600.010/1,66/0,81; GALATEA SRL 638.556/0,41/0,20; GHEDA MARGHERITA 400.000/0,26/0,12; GRAMIGNOLA PIERANGELO 705.000/0,45/0,22; INNOCENZO SRL 427.627/0,27/0,13; ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO SPA 835.734/0,53/0,26; ISTITUTO SOSTENTAMENTO CLERO BERGAMO 800.000/0,51/0,25; IVARS SPA 500.000/0,32/0,16; LA MARGHERITA SRL 467.984/0,30/0,15 di cui 183.350 us. De Rossi Anna Rosa, 183.349 us. De Rossi Cristina e 55.000 us. Nulli Margherita; LA SCUOLA SPA 6.834.190/4,35/2,12; LANZANI GIANCARLO 400.000/0,26/0,12; LANZANI LEONARDO 600.000/0,38/0,19; LARMFIN SRL 778.571/0,50/0,24 di cui n. 113.289 us. Merli Maria; LUCCHINI GABRIELLA 1.303.207/0,83/0,40; LUCCHINI GIUSEPPE 390.845/0,25/0,12; LUCCHINI LUIGI 600.000/0,38/0,19 di cui 600.000 us. Lucchini Giuseppe; LUCCHINI MICHELA 600.000/0,38/0,19 di cui 600.000 us. Lucchini Giuseppe; LUCCHINI SILVANA 1.554.819/0,99/0,48; MAR.BEA SRL 1.720.000/1,10/0,53 di cui 417.942 us. Martin Camille e 220.926 us. De Miranda Roberto; MITTEL PARTECIPAZIONI STABILI SRL 4.795.673/3,05/1,49; OLYMBOS SPA 4.376.749/2,79/1,36; OPERA DIOCESANA S.NARNO 630.000/0,40/0,20; OPERA PIA DON G. CARBONI 394.946/0,25/0,12; PEZZOLO PIERA 334.207/0,21/0,10; RAMPINELLI ROTA ANGELO 370.522/0,24/0,11 di cui 13.200 us Rota Lucrezia; RAMPINELLI ROTA SILVIA 508.736/0,32/0,16 di cui 13.200 us Rota Lucrezia; RODELLA ADRIANO 932.534/0,59/0,29; SALVONI ANNAMARIA 716.468/0,46/0,22; SAN GIUSEPPE SPA 1.000.000/0,64/0,31; SERFIS SPA 2.392.058/1,52/0,74; SIFRU GESTIONI FIDUCIARIE SIM SPA 800.000/0,51/0,25; SINPAR S.p.A. 692.394/0,44/0,22; SINPAR HOLDING SA 765.127/0,49/0,24; SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SCARL 9.730.000/6,20/3,02; SOLOFID SPA 10.077.852/6,42/3,13; SONCINI ERCOLE 381.666/0,24/0,12 di cui 110.848 us. Barnaba Elda; SONCINI FEDERICO 350.000/0,22/0,11; SONCINI GIANFEDERICO 598.208/0,38/0,19; TROMBETTA BIANCA 350.000/0,22/0,11 di cui 195.305 us. Martin Camille e 118.680 us. De Miranda Roberto; UPIFRA SA 5.500.000/3,50/1,71; VALSABBIA INVESTIMENTI SPA 1.050.000/0,67/0,33; VIRGILIO SPA 2.034.450/1,30/0,63; ZARNETTI BARBARA 1.000.000/0,64/0,31; Z.G.Z. SPA 2.592.000/1,65/0,80.

Gli ulteriori n. 230 soggetti aderenti all'accordo (ciascuno con una partecipazione non superiore allo 0,1% del capitale sociale) aderiscono con complessive n. 18.538.118 azioni pari al 11,81% del totale delle azioni conferite e al 5,75% delle azioni rappresentative del capitale sociale. Nessuno degli aderenti esercita singolarmente tramite l'accordo il controllo della società. 

d) Contenuto e durata del patto 

Il Sindacato ha sede in Brescia, presso la sede della Banca Lombarda e Piemontese. La durata del Sindacato è fissata al 31 dicembre 2007. Ciascun sottoscrittore, insieme agli aderente che allo stesso hanno rilasciato procura, non può partecipare al Sindacato con un numero di azioni che rappresentino più del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese. I sottoscrittori, insieme ai rispettivi aderenti, potranno effettuare ulteriori apporti di azioni in Sindacato, previo assenso dell'assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza del 75% delle azioni sindacate, semprechè la partecipazione complessivamente rappresentata non superi il limite del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese. Deposito delle azioni: le azioni sindacate devono essere depositate presso il Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A.. 

Organi del Sindacato: 

- Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, provvede a convocare l'Assemblea dei sottoscrittori ogni volta che lo ritiene opportuno e nei casi espressamente previsti dallo Statuto; 
- Vice Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, sostituisce il Presidente nei casi di assenza ed impedimento; 
- Assemblea dei sottoscrittori; 
- Segreteria del Sindacato; 
- Comitato consultivo: composto da 12 o 14 membri eletti dall’Assemblea dei Sottoscrittori; inoltre di esso fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente del Sindacato; cura il coordinamento funzionale del Sindacato, per il perseguimento degli scopi di quest’ultimo; 
- Collegio dei probiviri: composto da tre persone, è nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori per tutta la durata del Sindacato. Ricerca l'amichevole risoluzione secondo equità di eventuali divergenze che insorgessero tra i partecipanti. 

Esercizio del voto nelle assemblee straordinarie della Banca Lombarda e Piemontese: i partecipanti si impegnano ad assumere, relativamente alle assemblee della Banca Lombarda chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie, una condotta predefinita nell'ambito del Sindacato. Tutti i partecipanti sono tenuti a votare in sede assembleare a favore delle modifiche statutarie e conformemente alle stesse, quando queste siano state preventivamente approvate dall'Assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza di almeno il 75% delle azioni sindacate; se tale quorum non viene raggiunto, tutti i partecipanti al Sindacato sono impegnati a votare, in sede assembleare, contro le modifiche statutarie proposte. 

Aumento di capitale: i partecipanti sono obbligati, in caso di aumento di capitale della società mediante emissione gratuita di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, a vincolare in Sindacato le nuove azioni spettanti in ragione di quelle da essi già vincolate in Sindacato. 

In caso di emissione a pagamento di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, i partecipanti sono obbligati ad apportare al Sindacato le nuove azioni sottoscritte in esercizio dell'opzione spettante alle azioni già vincolate in Sindacato. 

Qualora uno o più partecipanti non intendessero esercitare tale opzione, i relativi diritti dovranno essere offerti in prelazione agli altri partecipanti. 

Le disposizioni disciplinanti le suddette emissioni a pagamento riservate agli azionisti non si applicano qualora si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

a) emissione, in uno o più aumenti, di un numero di azioni rientrante nella percentuale del 10% del numero di azioni costituenti il capitale sociale deliberato alla data del 31/12/2004

b) aumento di capitale che preveda un prezzo di emissione delle azioni non inferiore a 1,5 volte il valore del patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell’ultimo bilancio approvato dall’Assemblea. Nel calcolo della sopracitata soglia del 10% si tiene conto di eventuali aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione. 

Divieto di disposizione: per tutta la durata del Sindacato, i partecipanti (salvo quanto specificatamente previsto dall'accordo) saranno obbligati a non vendere, cedere, permutare, donare, conferire o altrimenti disporre a favore di terzi, sotto qualsiasi forma, le azioni vincolate in Sindacato, nonché i diritti comunque relativi o derivanti da tutte tali azioni ed a non iniziare per dette azioni o diritti trattative di vendita, nemmeno a termine. 

In deroga a quanto sopra disposto, le azioni vincolate in Sindacato sono in tutto o in parte liberamente trasferibili tra il sottoscrittore e gli aderenti al Sindacato che hanno conferito allo stesso procura e sono altresì trasferibili anche ai seguenti soggetti benchè non aderenti: coniuge, ascendenti o discendenti, parenti in linea collaterale entro il 3° grado, affini in linea retta del partecipante; società controllate dal partecipante o società da queste ultime controllate; società la cui maggioranza del capitale sia detenuta dai sopra citati soggetti; enti morali, in forza di atto di disposizione a titolo gratuito o di successione prevista statutariamente a condizione che il soggetto subentrante dichiari preventivamente di aderire al Sindacato in sostituzione del cedente. 

Deroghe al divieto di disposizione: in deroga al divieto di disposizione, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono alienare liberamente, anche in più volte, un massimo complessivo di n. 40.000 (quarantamila) azioni. Oltre alla facoltà riconosciuta dal precedente punto, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono provvedere all'alienazione di un massimo complessivo di azioni pari al 10% di quelle da loro complessivamente sindacate al momento della cessione, fermo il diritto di prelazione. 

Clausola penale: il partecipante che assuma volontariamente, relativamente alle assemblee chiamate a deliberare su modifiche statutarie, una condotta difforme da quella concordata, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore di tutte le azioni da lui sindacate. La volontaria non partecipazione all’Assemblea equivale a manifestazione di volontà difforme dalla condotta concordata qualora, per effetto dell’assenza, le deliberazioni dell’assemblea della Banca siano difformi dalla condotta deliberata dal Sindacato. 

Il partecipante che volontariamente alienasse le azioni sindacate in violazione di quanto disposto dall'accordo, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore delle azioni alienate. Uguale penale sarà a carico del partecipante al Sindacato che in caso di aumenti di capitale non apportasse le nuove azioni. 

e) Ufficio del registro delle imprese presso cui il patto è depositato 

Il patto è stato depositato presso l'Ufficio del Registro di Brescia nei termini di legge. 

Il presente estratto costituisce una sintesi del patto ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale del patto depositato e comunicato.

10 gennaio 2006

[BE.1.06.1]


SINDACATO BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE

Estratto ai sensi dell'art. 122 comma 1 del D.Lgs 58/98 e
della Deliberazione Consob 11971/99 e successive modificazioni

 

Estratto del "Sindacato Banca Lombarda e Piemontese" pubblicato in data 9/1/2002 sul quotidiano "ItaliaOggi" e successivi annunci pubblicati in data 07/2/2002, 21/6/2002, 5/8/2002, 9/1/2003, 11/2/2003, 9/7/2003, 9/01/2004, 9/6/2004, 9/7/2004, 8/1/2005, 1/4/2005, 9/4/2005, 16/7/2005, 2/9/2005, 7/10/2005, 24/11/2005, 1/12/2005, 10/1/2006 e 27 maggio 2006 sempre sul quotidiano ItaliaOggi.

a) Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'accordo - Tipo di accordo e relative finalità

L'accordo disciplina il trasferimento delle azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. (con sede in Brescia - via Cefalonia n. 74, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 322.292.258) e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie e mira a rafforzare la coesione e la collaborazione dei soci al fine di favorire lo sviluppo del Gruppo.

L'accordo è riconducibile alle fattispecie indicate dall'art. 122 comma 5 lett. a), limitatamente alle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito alle modifiche statutarie, e b) del D. Lgs 58/98.

b) Numero di azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite e percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Totale azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite n. 156.549.588 rappresentanti il 48,57% del capitale sociale.

c) Soggetti aderenti al patto

Al Sindacato aderiscono n. 304 soggetti.

Sono "sottoscrittori" gli azionisti che in proprio o anche per procura di altri azionisti sottoscrivano il patto di sindacato. Sono "aderenti" gli azionisti che vincolano azioni della Banca Lombarda e Piemontese al Sindacato mediante procura irrevocabile conferita ad un sottoscrittore.

Si riporta di seguito l'elenco dei soggetti aderenti all'accordo (con una partecipazione superiore allo 0,1% del capitale sociale), il numero delle azioni conferite, le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale:

ALMA TOVINI DOMUS 413.158/0,26/0,13; AMBROSIONE BARTOLO 400.000/0,26/0,12; AMBROSIONE CLELIA 335.106/0,21/0,10; AMBROSIONE EVA 1.095.488/0,70/0,34 di cui 909.508 us. Ambrosione Mario; BONERA CARLO 743.356/0,48/0,23; BOSSINI ALBERTO MASSIMO 600.000/0,38/0,19; BOSSINI LEONARDO 600.000/0,38/0,19; BOSSONI AMBROSIONE COSTANZA 407.986/0,26/0,13 di cui n. 386.063 us Ambrosione Eva; BOSSONI AMBROSIONE GIOVANNI 407.986/0,26/0,13 di cui n. 386.063 us Ambrosione Eva; CAMADINI GIUSEPPE 600.000/0,38/0,19; CARLO TASSARA SPA 15.799.827/10,09/4,90; CASA PRIMARIA ORDINE CANOSSIANE DI BRESCIA 403.840/0,26/0,13; CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO 1.028.571/0,66/0,32; COMPAGNIA BRESCIANA INVESTIMENTI SPA 2.500.000/1,60/0,78; CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA' 1.767.801/1,13/0,55; CONVENTO DELLE RELIGIOSE DI S. ORSOLA 351.000/0,22/0,11; CORDUSIO SPA 357.626/0,23/0,11; D'AMELIO MARIA IMMACOLATA 405.595/0,26/0,13; DE MIRANDA UGGERO 350.000/0,22/011 di cui 234.725 us. Martin Camille e 90.246 us. De Miranda Roberto; DEDRAFIN IMMOBILIARE SPA 1.000.000/0,64/0,31; F.G.H. FRANCO GNUTTI HOLDING SPA 397.152/0,25/0,12; FINANZIARIA DI VALLE CAMONICA SPA 507.642/0,32/0,16; FOLONARI ALBERTO 1.798.583/1,15/0,56 di cui 345.611 us. Ambrosi Eve; FOLONARI ITALO 1.731.098/1,11/0,54 di cui 345.609 us. Ambrosi Eve; FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA 15.766.461/10,07/4,89; FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO 12.726.705/8,13/3,95; FONDAZIONE G. TOVINI 513.773/0,33/0,16; FONDAZIONE GUIDO E ANGELA FOLONARI 876.923/0,56/0,27; FONDAZIONE LAMBRIANA 2.600.010/1,66/0,81; GALATEA SRL 638.556/0,41/0,20; GHEDA MARGHERITA 400.000/0,26/0,12; GRAMIGNOLA PIERANGELO 705.000/0,45/0,22; INNOCENZO SRL 427.627/0,27/0,13; ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO SPA 835.734/0,53/0,26; ISTITUTO SOSTENTAMENTO CLERO BERGAMO 800.000/0,51/0,25; IVARS SPA 500.000/0,32/0,16; LA MARGHERITA SRL 467.984/0,30/0,15 di cui 183.350 us. De Rossi Anna Rosa, 183.349 us. De Rossi Cristina e 55.000 us. Nulli Margherita; LA SCUOLA SPA 6.834.190/4,37/2,12; LANZANI GIANCARLO 400.000/0,26/0,12; LANZANI LEONARDO 600.000/0,38/0,19; LARMFIN SRL 778.571/0,50/0,24 di cui n. 113.289 us. Merli Maria; LUCCHINI GABRIELLA 1.303.207/0,83/0,40; LUCCHINI GIUSEPPE 390.845/0,25/0,12; LUCCHINI LUIGI 600.000/0,38/0,19 di cui 600.000 us. Lucchini Giuseppe; LUCCHINI MICHELA 600.000/0,38/0,19 di cui 600.000 us. Lucchini Giuseppe; LUCCHINI SILVANA 1.554.819/0,99/0,48; MAR.BEA SRL 1.720.000/1,10/0,53 di cui 417.942 us. Martin Camille e 220.926 us. De Miranda Roberto; MITTEL PARTECIPAZIONI STABILI SRL 4.795.673/3,06/1,49; OLYMBOS SPA 4.376.749/2,80/1,36; OPERA DIOCESANA S.NARNO 630.000/0,40/0,20; OPERA PIA DON G. CARBONI 394.946/0,25/0,12; PEZZOLO PIERA 334.207/0,21/0,10; RAMPINELLI ROTA ANGELO 370.522/0,24/0,11 di cui 13.200 us Rota Lucrezia; RAMPINELLI ROTA SILVIA 508.736/0,32/0,16 di cui 13.200 us Rota Lucrezia; RIVA LAURA 603.011/0,38/0,19 di cui 301.505 us Riva Francesco; RODELLA ADRIANO 932.534/0,60/0,29; SALVONI ANNAMARIA 716.468/0,46/0,22; SAN GIUSEPPE SPA 1.000.000/0,64/0,31; SERFIS SPA 2.592.058/1,66/0,80; SIFRU GESTIONI FIDUCIARIE SIM SPA 800.000/0,51/0,25; SINPAR S.p.A. 692.394/0,44/0,22; SINPAR HOLDING SA 765.127/0,49/0,24; SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SCARL 8.757.000/5,59/2,72; SOFIA HOLDING SPA 500.000/0,32/0,16; SOLOFID SPA 10.077.852/6,44/3,13; SONCINI ERCOLE 381.666/0,24/0,12 di cui 110.848 us. Barnaba Elda; SONCINI FEDERICO 350.000/0,22/0,11; SONCINI GIANFEDERICO 598.208/0,38/0,19; TROMBETTA BIANCA 350.000/0,22/0,11 di cui 195.305 us. Martin Camille e 118.680 us. De Miranda Roberto; UPIFRA SA 5.500.000/3,51/1,71; VALSABBIA INVESTIMENTI SPA 1.050.000/0,67/0,33; VIRGILIO SPA 2.034.450/1,30/0,63; ZARNETTI BARBARA 1.000.000/0,64/0,31; Z.G.Z. SPA 2.592.000/1,66/0,80.

Gli ulteriori n. 230 soggetti aderenti all'accordo (ciascuno con una partecipazione non superiore allo 0,1% del capitale sociale) aderiscono con complessive n. 17.803.767 azioni pari al 11,37% del totale delle azioni conferite e al 5,52% delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Nessuno degli aderenti esercita singolarmente tramite l'accordo il controllo della società.

d) Contenuto e durata del patto

Il Sindacato ha sede in Brescia, presso la sede della Banca Lombarda e Piemontese. La durata del Sindacato è fissata al 31 dicembre 2007.

Ciascun sottoscrittore, insieme agli aderente che allo stesso hanno rilasciato procura, non può partecipare al Sindacato con un numero di azioni che rappresentino più del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese. I sottoscrittori, insieme ai rispettivi aderenti, potranno effettuare ulteriori apporti di azioni in Sindacato, previo assenso dell'assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza del 75% delle azioni sindacate, semprechè la partecipazione complessivamente rappresentata non superi il limite del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese.

Deposito delle azioni: le azioni sindacate devono essere depositate presso il Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A..

Organi del Sindacato:

  • Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, provvede a convocare l'Assemblea dei sottoscrittori ogni volta che lo ritiene opportuno e nei casi espressamente previsti dallo Statuto;
  • Vice Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, sostituisce il Presidente nei casi di assenza ed impedimento;
  • Assemblea dei sottoscrittori;
  • Segreteria del Sindacato;
  • Comitato consultivo: composto da 12 o 14 membri eletti dall’Assemblea dei Sottoscrittori; inoltre di esso fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente del Sindacato; cura il coordinamento funzionale del Sindacato, per il perseguimento degli scopi di quest’ultimo;
  • Collegio dei probiviri: composto da tre persone, è nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori per tutta la durata del Sindacato. Ricerca l'amichevole risoluzione secondo equità di eventuali divergenze che insorgessero tra i partecipanti.

Esercizio del voto nelle assemblee straordinarie della Banca Lombarda e Piemontese: i partecipanti si impegnano ad assumere, relativamente alle assemblee della Banca Lombarda chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie, una condotta predefinita nell'ambito del Sindacato. Tutti i partecipanti sono tenuti a votare in sede assembleare a favore delle modifiche statutarie e conformemente alle stesse, quando queste siano state preventivamente approvate dall'Assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza di almeno il 75% delle azioni sindacate; se tale quorum non viene raggiunto, tutti i partecipanti al Sindacato sono impegnati a votare, in sede assembleare, contro le modifiche statutarie proposte.

Aumento di capitale: i partecipanti sono obbligati, in caso di aumento di capitale della società mediante emissione gratuita di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, a vincolare in Sindacato le nuove azioni spettanti in ragione di quelle da essi già vincolate in Sindacato.

In caso di emissione a pagamento di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, i partecipanti sono obbligati ad apportare al Sindacato le nuove azioni sottoscritte in esercizio dell'opzione spettante alle azioni già vincolate in Sindacato.

Qualora uno o più partecipanti non intendessero esercitare tale opzione, i relativi diritti dovranno essere offerti in prelazione agli altri partecipanti.

Le disposizioni disciplinanti le suddette emissioni a pagamento riservate agli azionisti non si applicano qualora si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. emissione, in uno o più aumenti, di un numero di azioni rientrante nella percentuale del 10% del numero di azioni costituenti il capitale sociale deliberato alla data del 31/12/2004
  2. aumento di capitale che preveda un prezzo di emissione delle azioni non inferiore a 1,5 volte il valore del patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell’ultimo bilancio approvato dall’Assemblea.

Nel calcolo della sopracitata soglia del 10% si tiene conto di eventuali aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione.

Divieto di disposizione: per tutta la durata del Sindacato, i partecipanti (salvo quanto specificatamente previsto dall'accordo) saranno obbligati a non vendere, cedere, permutare, donare, conferire o altrimenti disporre a favore di terzi, sotto qualsiasi forma, le azioni vincolate in Sindacato, nonché i diritti comunque relativi o derivanti da tutte tali azioni ed a non iniziare per dette azioni o diritti trattative di vendita, nemmeno a termine.

In deroga a quanto sopra disposto, le azioni vincolate in Sindacato sono in tutto o in parte liberamente trasferibili tra il sottoscrittore e gli aderenti al Sindacato che hanno conferito allo stesso procura e sono altresì trasferibili anche ai seguenti soggetti benchè non aderenti: coniuge, ascendenti o discendenti, parenti in linea collaterale entro il 3° grado, affini in linea retta del partecipante; società controllate dal partecipante o società da queste ultime controllate; società la cui maggioranza del capitale sia detenuta dai sopra citati soggetti; enti morali, in forza di atto di disposizione a titolo gratuito o di successione prevista statutariamente a condizione che il soggetto subentrante dichiari preventivamente di aderire al Sindacato in sostituzione del cedente.

Deroghe al divieto di disposizione: in deroga al divieto di disposizione, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono alienare liberamente, anche in più volte, un massimo complessivo di n. 40.000 (quarantamila) azioni. Oltre alla facoltà riconosciuta dal precedente punto, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono provvedere all'alienazione di un massimo complessivo di azioni pari al 10% di quelle da loro complessivamente sindacate al momento della cessione, fermo il diritto di prelazione.

Clausola penale: il partecipante che assuma volontariamente, relativamente alle assemblee chiamate a deliberare su modifiche statutarie, una condotta difforme da quella concordata, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore di tutte le azioni da lui sindacate. La volontaria non partecipazione all’Assemblea equivale a manifestazione di volontà difforme dalla condotta concordata qualora, per effetto dell’assenza, le deliberazioni dell’assemblea della Banca siano difformi dalla condotta deliberata dal Sindacato.

Il partecipante che volontariamente alienasse le azioni sindacate in violazione di quanto disposto dall'accordo, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore delle azioni alienate. Uguale penale sarà a carico del partecipante al Sindacato che in caso di aumenti di capitale non apportasse le nuove azioni.

e) Ufficio del registro delle imprese presso cui il patto è depositato

Il patto è stato depositato presso l'Ufficio del Registro di Brescia nei termini di legge.

Il presente estratto costituisce una sintesi del patto ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale del patto depositato e comunicato.

27 maggio 2006

[BE.1.06.2]


SINDACATO BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE

Estratto del "Sindacato Banca Lombarda e Piemontese" pubblicato in data 9/1/2002 sul quotidiano "ItaliaOggi" e successivi annunci pubblicati in data 07/2/2002, 21/6/2002, 5/8/2002, 9/1/2003, 11/2/2003, 9/7/2003, 9/01/2004, 9/6/2004, 9/7/2004, 8/1/2005, 1/4/2005, 9/4/2005, 16/7/2005, 2/9/2005, 7/10/2005, 24/11/2005, 1/12/2005, 10/1/2006, 27/5/2006 e 13/6/2006 sempre sul quotidiano ItaliaOggi.

a) Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'accordo - Tipo di accordo e relative finalità

L'accordo disciplina il trasferimento delle azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. (con sede in Brescia - via Cefalonia n. 74, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 322.292.258) e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie e mira a rafforzare la coesione e la collaborazione dei soci al fine di favorire lo sviluppo del Gruppo.

L'accordo è riconducibile alle fattispecie indicate dall'art. 122 comma 5 lett. a), limitatamente alle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito alle modifiche statutarie, e b) del D. Lgs 58/98.

b) Numero di azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite e percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Totale azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite n. 156.549.588 rappresentanti il 48,57% del capitale sociale.

c) Soggetti aderenti al patto

Al Sindacato aderiscono n. 305 soggetti.

Sono "sottoscrittori" gli azionisti che in proprio o anche per procura di altri azionisti sottoscrivano il patto di sindacato. Sono "aderenti" gli azionisti che vincolano azioni della Banca Lombarda e Piemontese al Sindacato mediante procura irrevocabile conferita ad un sottoscrittore.

Si riporta di seguito l'elenco dei soggetti aderenti all'accordo (con una partecipazione superiore allo 0,1% del capitale sociale), il numero delle azioni conferite, le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale:

AMBROSIONE BARTOLO 400.000/0,26/0,12; AMBROSIONE CLELIA 335.106/0,21/0,10; AMBROSIONE EVA 1.095.488/0,70/0,34 di cui 909.508 us. Ambrosione Mario; BONERA CARLO 743.356/0,48/0,23; BOSSINI ALBERTO MASSIMO 600.000/0,38/0,19; BOSSINI LEONARDO 600.000/0,38/0,19; BOSSONI AMBROSIONE COSTANZA 407.986/0,26/0,13 di cui n. 386.063 us Ambrosione Eva; BOSSONI AMBROSIONE GIOVANNI 407.986/0,26/0,13 di cui n. 386.063 us Ambrosione Eva; CAMADINI GIUSEPPE 600.000/0,38/0,19; CARLO TASSARA SPA 15.799.827/10,09/4,90; CASA PRIMARIA ORDINE CANOSSIANE DI BRESCIA 403.840/0,26/0,13; CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO 1.028.571/0,66/0,32; COMPAGNIA BRESCIANA INVESTIMENTI SPA 2.500.000/1,60/0,78; CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA' 1.767.801/1,13/0,55; CONVENTO DELLE RELIGIOSE DI S. ORSOLA 351.000/0,22/0,11; CORDUSIO SPA 357.626/0,23/0,11; D'AMELIO MARIA IMMACOLATA 405.595/0,26/0,13; DE MIRANDA UGGERO 350.000/0,22/011 di cui 234.725 us. Martin Camille e 90.246 us. De Miranda Roberto; DEDRAFIN IMMOBILIARE SPA 1.000.000/0,64/0,31; F.G.H. FRANCO GNUTTI HOLDING SPA 397.152/0,25/0,12; FINANZIARIA DI VALLE CAMONICA SPA 507.642/0,32/0,16; FOLONARI ALBERTO 1.198.583/0,77/0,37 di cui 345.611 us. Ambrosi Eve; FOLONARI AMBRA 437.409/0,28/0,14 di cui 5.249 us. Ambrosi Eve E 200.000 us. Folonari Alberto; FOLONARI GUIDO 389.362/0,25/0,12 di cui 5.249 us. Ambrosi Eve E 200.000 us. Folonari Alberto; FOLONARI ITALO JR 389.361/0,25/0,12 di cui 5.249 us. Ambrosi Eve E 200.000 us. Folonari Alberto; FOLONARI ITALO 1.731.098/1,11/0,54 di cui 345.609 us. Ambrosi Eve; FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA 15.766.461/10,07/4,89; FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO 12.726.705/8,13/3,95; FONDAZIONE G. TOVINI 513.773/0,33/0,16; FONDAZIONE GUIDO E ANGELA FOLONARI 876.923/0,56/0,27; FONDAZIONE LAMBRIANA 2.600.010/1,66/0,81; GALATEA SRL 638.556/0,41/0,20; GHEDA MARGHERITA 400.000/0,26/0,12; GRAMIGNOLA PIERANGELO 705.000/0,45/0,22; INNOCENZO SRL 427.627/0,27/0,13; ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO SPA 835.734/0,53/0,26; ISTITUTO SOSTENTAMENTO CLERO BERGAMO 800.000/0,51/0,25; IVARS SPA 500.000/0,32/0,16; LA MARGHERITA SRL 467.984/0,30/0,15 di cui 183.350 us. De Rossi Anna Rosa, 183.349 us. De Rossi Cristina e 55.000 us. Nulli Margherita; LA SCUOLA SPA 6.834.190/4,37/2,12; LANZANI GIANCARLO 400.000/0,26/0,12; LANZANI LEONARDO 600.000/0,38/0,19; LARMFIN SRL 778.571/0,50/0,24 di cui n. 113.289 us. Merli Maria; LUCCHINI GABRIELLA 1.303.207/0,83/0,40; LUCCHINI GIUSEPPE 390.845/0,25/0,12; LUCCHINI LUIGI 600.000/0,38/0,19 di cui 600.000 us. Lucchini Giuseppe; LUCCHINI MICHELA 600.000/0,38/0,19 di cui 600.000 us. Lucchini Giuseppe; LUCCHINI SILVANA 1.554.819/0,99/0,48; MAR.BEA SRL 1.720.000/1,10/0,53 di cui 417.942 us. Martin Camille e 220.926 us. De Miranda Roberto; MITTEL PARTECIPAZIONI STABILI SRL 4.795.673/3,06/1,49; OLYMBOS SPA 4.376.749/2,80/1,36; OPERA DIOCESANA S.NARNO 630.000/0,40/0,20; OPERA PIA DON G. CARBONI 394.946/0,25/0,12; PEZZOLO PIERA 334.207/0,21/0,10; RAMPINELLI ROTA ANGELO 370.522/0,24/0,11 di cui 13.200 us Rota Lucrezia; RAMPINELLI ROTA SILVIA 508.736/0,32/0,16 di cui 13.200 us Rota Lucrezia; RIVA LAURA 603.011/0,38/0,19 di cui 301.505 us Riva Francesco; RODELLA ADRIANO 932.534/0,60/0,29; SALVONI ANNAMARIA 716.468/0,46/0,22; SAN GIUSEPPE SPA 1.000.000/0,64/0,31; SERFIS SPA 2.592.058/1,66/0,80; SIFRU GESTIONI FIDUCIARIE SIM SPA 800.000/0,51/0,25; SINPAR S.p.A. 692.394/0,44/0,22; SINPAR HOLDING SA 765.127/0,49/0,24; SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SCARL 8.757.000/5,59/2,72; SOFIA HOLDING SPA 500.000/0,32/0,16; SOLOFID SPA 10.077.852/6,44/3,13; SONCINI ERCOLE 381.666/0,24/0,12 di cui 110.848 us. Barnaba Elda; SONCINI FEDERICO 350.000/0,22/0,11; SONCINI GIANFEDERICO 598.208/0,38/0,19; TROMBETTA BIANCA 350.000/0,22/0,11 di cui 195.305 us. Martin Camille e 118.680 us. De Miranda Roberto; UPIFRA SA 5.500.000/3,51/1,71; VALSABBIA INVESTIMENTI SPA 1.050.000/0,67/0,33; VIRGILIO SPA 2.034.450/1,30/0,63; ZARNETTI BARBARA 1.000.000/0,64/0,31; Z.G.Z. SPA 2.592.000/1,66/0,80.

Gli ulteriori n. 229 soggetti aderenti all'accordo (ciascuno con una partecipazione non superiore allo 0,1% del capitale sociale) aderiscono con complessive n. 17.600.793 azioni pari al 11,24% del totale delle azioni conferite e al 5,46% delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Nessuno degli aderenti esercita singolarmente tramite l'accordo il controllo della società.

d) Contenuto e durata del patto

Il Sindacato ha sede in Brescia, presso la sede della Banca Lombarda e Piemontese. La durata del Sindacato è fissata al 31 dicembre 2007.

Ciascun sottoscrittore, insieme agli aderente che allo stesso hanno rilasciato procura, non può partecipare al Sindacato con un numero di azioni che rappresentino più del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese. I sottoscrittori, insieme ai rispettivi aderenti, potranno effettuare ulteriori apporti di azioni in Sindacato, previo assenso dell'assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza del 75% delle azioni sindacate, semprechè la partecipazione complessivamente rappresentata non superi il limite del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese.

Deposito delle azioni: le azioni sindacate devono essere depositate presso il Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A..

Organi del Sindacato:

  • Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, provvede a convocare l'Assemblea dei sottoscrittori ogni volta che lo ritiene opportuno e nei casi espressamente previsti dallo Statuto;
  • Vice Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, sostituisce il Presidente nei casi di assenza ed impedimento;
  • Assemblea dei sottoscrittori;
  • Segreteria del Sindacato;
  • Comitato consultivo: composto da 12 o 14 membri eletti dall’Assemblea dei Sottoscrittori; inoltre di esso fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente del Sindacato; cura il coordinamento funzionale del Sindacato, per il perseguimento degli scopi di quest’ultimo;
  • Collegio dei probiviri: composto da tre persone, è nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori per tutta la durata del Sindacato. Ricerca l'amichevole risoluzione secondo equità di eventuali divergenze che insorgessero tra i partecipanti.

Esercizio del voto nelle assemblee straordinarie della Banca Lombarda e Piemontese: i partecipanti si impegnano ad assumere, relativamente alle assemblee della Banca Lombarda chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie, una condotta predefinita nell'ambito del Sindacato. Tutti i partecipanti sono tenuti a votare in sede assembleare a favore delle modifiche statutarie e conformemente alle stesse, quando queste siano state preventivamente approvate dall'Assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza di almeno il 75% delle azioni sindacate; se tale quorum non viene raggiunto, tutti i partecipanti al Sindacato sono impegnati a votare, in sede assembleare, contro le modifiche statutarie proposte.

Aumento di capitale: i partecipanti sono obbligati, in caso di aumento di capitale della società mediante emissione gratuita di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, a vincolare in Sindacato le nuove azioni spettanti in ragione di quelle da essi già vincolate in Sindacato.

In caso di emissione a pagamento di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, i partecipanti sono obbligati ad apportare al Sindacato le nuove azioni sottoscritte in esercizio dell'opzione spettante alle azioni già vincolate in Sindacato.

Qualora uno o più partecipanti non intendessero esercitare tale opzione, i relativi diritti dovranno essere offerti in prelazione agli altri partecipanti.

Le disposizioni disciplinanti le suddette emissioni a pagamento riservate agli azionisti non si applicano qualora si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. emissione, in uno o più aumenti, di un numero di azioni rientrante nella percentuale del 10% del numero di azioni costituenti il capitale sociale deliberato alla data del 31/12/2004
  2. aumento di capitale che preveda un prezzo di emissione delle azioni non inferiore a 1,5 volte il valore del patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell’ultimo bilancio approvato dall’Assemblea.

Nel calcolo della sopracitata soglia del 10% si tiene conto di eventuali aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione.

Divieto di disposizione: per tutta la durata del Sindacato, i partecipanti (salvo quanto specificatamente previsto dall'accordo) saranno obbligati a non vendere, cedere, permutare, donare, conferire o altrimenti disporre a favore di terzi, sotto qualsiasi forma, le azioni vincolate in Sindacato, nonché i diritti comunque relativi o derivanti da tutte tali azioni ed a non iniziare per dette azioni o diritti trattative di vendita, nemmeno a termine.

In deroga a quanto sopra disposto, le azioni vincolate in Sindacato sono in tutto o in parte liberamente trasferibili tra il sottoscrittore e gli aderenti al Sindacato che hanno conferito allo stesso procura e sono altresì trasferibili anche ai seguenti soggetti benchè non aderenti: coniuge, ascendenti o discendenti, parenti in linea collaterale entro il 3° grado, affini in linea retta del partecipante; società controllate dal partecipante o società da queste ultime controllate; società la cui maggioranza del capitale sia detenuta dai sopra citati soggetti; enti morali, in forza di atto di disposizione a titolo gratuito o di successione prevista statutariamente a condizione che il soggetto subentrante dichiari preventivamente di aderire al Sindacato in sostituzione del cedente.

Deroghe al divieto di disposizione: in deroga al divieto di disposizione, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono alienare liberamente, anche in più volte, un massimo complessivo di n. 40.000 (quarantamila) azioni. Oltre alla facoltà riconosciuta dal precedente punto, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono provvedere all'alienazione di un massimo complessivo di azioni pari al 10% di quelle da loro complessivamente sindacate al momento della cessione, fermo il diritto di prelazione.

Clausola penale: il partecipante che assuma volontariamente, relativamente alle assemblee chiamate a deliberare su modifiche statutarie, una condotta difforme da quella concordata, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore di tutte le azioni da lui sindacate. La volontaria non partecipazione all’Assemblea equivale a manifestazione di volontà difforme dalla condotta concordata qualora, per effetto dell’assenza, le deliberazioni dell’assemblea della Banca siano difformi dalla condotta deliberata dal Sindacato.

Il partecipante che volontariamente alienasse le azioni sindacate in violazione di quanto disposto dall'accordo, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore delle azioni alienate. Uguale penale sarà a carico del partecipante al Sindacato che in caso di aumenti di capitale non apportasse le nuove azioni.

e) Ufficio del registro delle imprese presso cui il patto è depositato

Il patto è stato depositato presso l'Ufficio del Registro di Brescia nei termini di legge.

Il presente estratto costituisce una sintesi del patto ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale del patto depositato e comunicato.

13 giugno 2006

[BE.1.06.3]


SINDACATO BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE

Estratto del "Sindacato Banca Lombarda e Piemontese" pubblicato in data 9/1/2002 sul quotidiano "ItaliaOggi" e successivi annunci pubblicati in data 07/2/2002, 21/6/2002, 5/8/2002, 9/1/2003, 11/2/2003, 9/7/2003, 9/01/2004, 9/6/2004, 9/7/2004, 8/1/2005, 1/4/2005, 9/4/2005, 16/7/2005, 2/9/2005, 7/10/2005, 24/11/2005, 1/12/2005, 10/1/2006, 27/5/2006, 13/6/2006 e 8/7/2006 sempre sul quotidiano ItaliaOggi.

a) Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'accordo - Tipo di accordo e relative finalità

L'accordo disciplina il trasferimento delle azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. (con sede in Brescia - via Cefalonia n. 74, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 322.292.258) e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie e mira a rafforzare la coesione e la collaborazione dei soci al fine di favorire lo sviluppo del Gruppo.

L'accordo è riconducibile alle fattispecie indicate dall'art. 122 comma 5 lett. a), limitatamente alle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito alle modifiche statutarie, e b) del D. Lgs 58/98.

b) Numero di azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite e percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Totale azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite n. 156.534.283 rappresentanti il 48,57% del capitale sociale.

c) Soggetti aderenti al patto

Al Sindacato aderiscono n. 304 soggetti.

Sono "sottoscrittori" gli azionisti che in proprio o anche per procura di altri azionisti sottoscrivano il patto di sindacato. Sono "aderenti" gli azionisti che vincolano azioni della Banca Lombarda e Piemontese al Sindacato mediante procura irrevocabile conferita ad un sottoscrittore.

Si riporta di seguito l'elenco dei soggetti aderenti all'accordo (con una partecipazione superiore allo 0,1% del capitale sociale), il numero delle azioni conferite, le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale:

AMBROSIONE BARTOLO 400.000/0,26/0,12; AMBROSIONE CLELIA 335.106/0,21/0,10; AMBROSIONE EVA 1.095.488/0,70/0,34 di cui 909.508 us. Ambrosione Mario; BONERA CARLO 743.356/0,48/0,23; BOSSINI ALBERTO MASSIMO 600.000/0,38/0,19; BOSSINI LEONARDO 600.000/0,38/0,19; BOSSONI AMBROSIONE COSTANZA 407.986/0,26/0,13 di cui n. 386.063 us Ambrosione Eva; BOSSONI AMBROSIONE GIOVANNI 407.986/0,26/0,13 di cui n. 386.063 us Ambrosione Eva; CAMADINI GIUSEPPE 600.000/0,38/0,19; CARLO TASSARA SPA 15.799.827/10,09/4,90; CASA PRIMARIA ORDINE CANOSSIANE DI BRESCIA 403.840/0,26/0,13; CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO 1.028.571/0,66/0,32; COMPAGNIA BRESCIANA INVESTIMENTI SPA 2.500.000/1,60/0,78; CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA' 1.767.801/1,13/0,55; CONVENTO DELLE RELIGIOSE DI S. ORSOLA 351.000/0,22/0,11; CORDUSIO SPA 357.626/0,23/0,11; D'AMELIO MARIA IMMACOLATA 405.595/0,26/0,13; DE MIRANDA UGGERO 350.000/0,22/011 di cui 234.725 us. Martin Camille e 90.246 us. De Miranda Roberto; DEDRAFIN IMMOBILIARE SPA 1.000.000/0,64/0,31; F.G.H. FRANCO GNUTTI HOLDING SPA 397.152/0,25/0,12; FINANZIARIA DI VALLE CAMONICA SPA 507.642/0,32/0,16; FOLONARI ALBERTO 1.198.583/0,77/0,37 di cui 345.611 us. Ambrosi Eve; FOLONARI AMBRA 437.409/0,28/0,14 di cui 5.249 us. Ambrosi Eve E 200.000 us. Folonari Alberto; FOLONARI GUIDO 389.362/0,25/0,12 di cui 5.249 us. Ambrosi Eve E 200.000 us. Folonari Alberto; FOLONARI ITALO JR 389.361/0,25/0,12 di cui 5.249 us. Ambrosi Eve E 200.000 us. Folonari Alberto; FOLONARI ITALO 1.731.098/1,11/0,54 di cui 345.609 us. Ambrosi Eve; FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA 15.766.461/10,07/4,89; FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO 12.726.705/8,13/3,95; FONDAZIONE G. TOVINI 513.773/0,33/0,16; FONDAZIONE GUIDO E ANGELA FOLONARI 876.923/0,56/0,27; FONDAZIONE LAMBRIANA 2.600.010/1,66/0,81; GALATEA SRL 638.556/0,41/0,20; GHEDA MARGHERITA 400.000/0,26/0,12; GRAMIGNOLA PIERANGELO 705.000/0,45/0,22; INNOCENZO SRL 427.627/0,27/0,13; ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO SPA 835.734/0,53/0,26; ISTITUTO SOSTENTAMENTO CLERO BERGAMO 800.000/0,51/0,25; IVARS SPA 500.000/0,32/0,16; LA MARGHERITA SRL 467.984/0,30/0,15 di cui 183.350 us. De Rossi Anna Rosa, 183.349 us. De Rossi Cristina e 55.000 us. Nulli Margherita; LA SCUOLA SPA 6.834.190/4,37/2,12; LANZANI GIANCARLO 400.000/0,26/0,12; LANZANI LEONARDO 600.000/0,38/0,19; LARMFIN SRL 778.571/0,50/0,24 di cui n. 113.289 us. Merli Maria; LUCCHINI GABRIELLA 1.303.207/0,83/0,40; LUCCHINI GIUSEPPE 390.845/0,25/0,12; LUCCHINI LUIGI 600.000/0,38/0,19 di cui 600.000 us. Lucchini Giuseppe; LUCCHINI MICHELA 600.000/0,38/0,19 di cui 600.000 us. Lucchini Giuseppe; LUCCHINI SILVANA 1.554.819/0,99/0,48; MAR.BEA SRL 1.720.000/1,10/0,53 di cui 417.942 us. Martin Camille e 220.926 us. De Miranda Roberto; MITTEL PARTECIPAZIONI STABILI SRL 4.795.673/3,06/1,49; OLYMBOS SPA 4.376.749/2,80/1,36; OPERA DIOCESANA S.NARNO 630.000/0,40/0,20; OPERA PIA DON G. CARBONI 394.946/0,25/0,12; RAMPINELLI ROTA ANGELO 370.522/0,24/0,11 di cui 13.200 us Rota Lucrezia; RAMPINELLI ROTA SILVIA 508.736/0,32/0,16 di cui 13.200 us Rota Lucrezia; RIVA LAURA 603.011/0,38/0,19 di cui 301.505 us Riva Francesco; RODELLA ADRIANO 932.534/0,60/0,29; SALVONI ANNAMARIA 716.468/0,46/0,22; SAN GIUSEPPE SPA 1.000.000/0,64/0,31; SERFIS SPA 2.592.058/1,66/0,80; SIFRU GESTIONI FIDUCIARIE SIM SPA 800.000/0,51/0,25; SINPAR S.p.A. 692.394/0,44/0,22; SINPAR HOLDING SA 765.127/0,49/0,24; SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SCARL 8.757.000/5,59/2,72; SOFIA HOLDING SPA 500.000/0,32/0,16; SOLOFID SPA 10.077.852/6,44/3,13; SONCINI ERCOLE 381.666/0,24/0,12 di cui 110.848 us. Barnaba Elda; SONCINI FEDERICO 350.000/0,22/0,11; SONCINI GIANFEDERICO 598.208/0,38/0,19; TROMBETTA BIANCA 350.000/0,22/0,11 di cui 195.305 us. Martin Camille e 118.680 us. De Miranda Roberto; UPIFRA SA 5.500.000/3,51/1,71; VALSABBIA INVESTIMENTI SPA 1.050.000/0,67/0,33; VIRGILIO SPA 2.034.450/1,30/0,63; ZARNETTI BARBARA 1.000.000/0,64/0,31; Z.G.Z. SPA 2.592.000/1,66/0,80.

Gli ulteriori n. 229 soggetti aderenti all'accordo (ciascuno con una partecipazione non superiore allo 0,1% del capitale sociale) aderiscono con complessive n. 17.919.695 azioni pari al 11,45% del totale delle azioni conferite e al 5,56% delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Nessuno degli aderenti esercita singolarmente tramite l'accordo il controllo della società.

d) Contenuto e durata del patto

Il Sindacato ha sede in Brescia, presso la sede della Banca Lombarda e Piemontese. La durata del Sindacato è fissata al 31 dicembre 2007.

Ciascun sottoscrittore, insieme agli aderente che allo stesso hanno rilasciato procura, non può partecipare al Sindacato con un numero di azioni che rappresentino più del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese. I sottoscrittori, insieme ai rispettivi aderenti, potranno effettuare ulteriori apporti di azioni in Sindacato, previo assenso dell'assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza del 75% delle azioni sindacate, semprechè la partecipazione complessivamente rappresentata non superi il limite del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese.

Deposito delle azioni: le azioni sindacate devono essere depositate presso il Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A..

Organi del Sindacato:

  • Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, provvede a convocare l'Assemblea dei sottoscrittori ogni volta che lo ritiene opportuno e nei casi espressamente previsti dallo Statuto;
  • Vice Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, sostituisce il Presidente nei casi di assenza ed impedimento;
  • Assemblea dei sottoscrittori;
  • Segreteria del Sindacato;
  • Comitato consultivo: composto da 12 o 14 membri eletti dall’Assemblea dei Sottoscrittori; inoltre di esso fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente del Sindacato; cura il coordinamento funzionale del Sindacato, per il perseguimento degli scopi di quest’ultimo;
  • Collegio dei probiviri: composto da tre persone, è nominato dall' Assemblea dei sottoscrittori per tutta la durata del Sindacato. Ricerca l' amichevole risoluzione secondo equità di eventuali divergenze che insorgessero tra i partecipanti.

Esercizio del voto nelle assemblee straordinarie della Banca Lombarda e Piemontese: i partecipanti si impegnano ad assumere, relativamente alle assemblee della Banca Lombarda chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie, una condotta predefinita nell'ambito del Sindacato. Tutti i partecipanti sono tenuti a votare in sede assembleare a favore delle modifiche statutarie e conformemente alle stesse, quando queste siano state preventivamente approvate dall'Assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza di almeno il 75% delle azioni sindacate; se tale quorum non viene raggiunto, tutti i partecipanti al Sindacato sono impegnati a votare, in sede assembleare, contro le modifiche statutarie proposte.

Aumento di capitale: i partecipanti sono obbligati, in caso di aumento di capitale della società mediante emissione gratuita di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, a vincolare in Sindacato le nuove azioni spettanti in ragione di quelle da essi già vincolate in Sindacato.

In caso di emissione a pagamento di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, i partecipanti sono obbligati ad apportare al Sindacato le nuove azioni sottoscritte in esercizio dell'opzione spettante alle azioni già vincolate in Sindacato.

Qualora uno o più partecipanti non intendessero esercitare tale opzione, i relativi diritti dovranno essere offerti in prelazione agli altri partecipanti.

Le disposizioni disciplinanti le suddette emissioni a pagamento riservate agli azionisti non si applicano qualora si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

a) emissione, in uno o più aumenti, di un numero di azioni rientrante nella percentuale del 10% del numero di azioni costituenti il capitale sociale deliberato alla data del 31/12/2004

b) aumento di capitale che preveda un prezzo di emissione delle azioni non inferiore a 1,5 volte il valore del patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell’ultimo bilancio approvato dall’Assemblea.

Nel calcolo della sopracitata soglia del 10% si tiene conto di eventuali aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione.

Divieto di disposizione: per tutta la durata del Sindacato, i partecipanti (salvo quanto specificatamente previsto dall'accordo) saranno obbligati a non vendere, cedere, permutare, donare, conferire o altrimenti disporre a favore di terzi, sotto qualsiasi forma, le azioni vincolate in Sindacato, nonché i diritti comunque relativi o derivanti da tutte tali azioni ed a non iniziare per dette azioni o diritti trattative di vendita, nemmeno a termine.

In deroga a quanto sopra disposto, le azioni vincolate in Sindacato sono in tutto o in parte liberamente trasferibili tra il sottoscrittore e gli aderenti al Sindacato che hanno conferito allo stesso procura e sono altresì trasferibili anche ai seguenti soggetti benchè non aderenti: coniuge, ascendenti o discendenti, parenti in linea collaterale entro il 3° grado, affini in linea retta del partecipante; società controllate dal partecipante o società da queste ultime controllate; società la cui maggioranza del capitale sia detenuta dai sopra citati soggetti; enti morali, in forza di atto di disposizione a titolo gratuito o di successione prevista statutariamente a condizione che il soggetto subentrante dichiari preventivamente di aderire al Sindacato in sostituzione del cedente.

Deroghe al divieto di disposizione: in deroga al divieto di disposizione, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono alienare liberamente, anche in più volte, un massimo complessivo di n. 40.000 (quarantamila) azioni. Oltre alla facoltà riconosciuta dal precedente punto, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono provvedere all'alienazione di un massimo complessivo di azioni pari al 10% di quelle da loro complessivamente sindacate al momento della cessione, fermo il diritto di prelazione.

Clausola penale: il partecipante che assuma volontariamente, relativamente alle assemblee chiamate a deliberare su modifiche statutarie, una condotta difforme da quella concordata, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore di tutte le azioni da lui sindacate. La volontaria non partecipazione all’Assemblea equivale a manifestazione di volontà difforme dalla condotta concordata qualora, per effetto dell’assenza, le deliberazioni dell’assemblea della Banca siano difformi dalla condotta deliberata dal Sindacato.

Il partecipante che volontariamente alienasse le azioni sindacate in violazione di quanto disposto dall'accordo, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore delle azioni alienate. Uguale penale sarà a carico del partecipante al Sindacato che in caso di aumenti di capitale non apportasse le nuove azioni.

e) Ufficio del registro delle imprese presso cui il patto è depositato

Il patto è stato depositato presso l'Ufficio del Registro di Brescia nei termini di legge.

Il presente estratto costituisce una sintesi del patto ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale del patto depositato e comunicato.

8 luglio 2006

[BE.1.06.4]


SINDACATO BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE

Estratto ai sensi dell'art. 122 comma 1 del D.Lgs 58/98 e
della Deliberazione Consob 11971/99 e successive modificazioni

 

Estratto del "Sindacato Banca Lombarda e Piemontese" pubblicato in data 9/1/2002 sul quotidiano "ItaliaOggi" e successivi annunci pubblicati in data 07/2/2002, 21/6/2002, 5/8/2002, 9/1/2003, 11/2/2003, 9/7/2003, 9/01/2004, 9/6/2004, 9/7/2004, 8/1/2005, 1/4/2005, 9/4/2005, 16/7/2005, 2/9/2005, 7/10/2005, 24/11/2005, 1/12/2005, 10/1/2006, 27/5/2006, 13/6/2006, 8/7/2006 e 8/8/2006 sempre sul quotidiano ItaliaOggi.

a) Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'accordo - Tipo di accordo e relative finalità

L'accordo disciplina il trasferimento delle azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. (con sede in Brescia - via Cefalonia n. 74, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 351.591.554) e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie e mira a rafforzare la coesione e la collaborazione dei soci al fine di favorire lo sviluppo del Gruppo.

L'accordo è riconducibile alle fattispecie indicate dall'art. 122 comma 5 lett. a), limitatamente alle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito alle modifiche statutarie, e b) del D. Lgs 58/98.

b) Numero di azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite e percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Totale azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite n. 166.448.645 rappresentanti il 47,34% del capitale sociale.

c) Soggetti aderenti al patto

Al Sindacato aderiscono n. 305 soggetti.

Sono "sottoscrittori" gli azionisti che in proprio o anche per procura di altri azionisti sottoscrivano il patto di sindacato. Sono "aderenti" gli azionisti che vincolano azioni della Banca Lombarda e Piemontese al Sindacato mediante procura irrevocabile conferita ad un sottoscrittore.

Si riporta di seguito l'elenco dei soggetti aderenti all'accordo (con una partecipazione superiore allo 0,1% del capitale sociale), il numero delle azioni conferite, le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale:

AMBROSIONE BARTOLO 420.000/0,25/0,12; AMBROSIONE EVA 1.195.077/0,72/0,34 di cui 992.190 us. Ambrosione Mario; BONERA CARLO 743.356/0,45/0,21; BOSSINI ALBERTO MASSIMO 600.000/0,36/0,17; BOSSINI LEONARDO 600.000/0,36/0,17; BOSSONI AMBROSIONE COSTANZA 445.075/0,27/0,13 di cui n. 421.159 us Ambrosione Eva; BOSSONI AMBROSIONE GIOVANNI 445.075/0,27/0,13 di cui n. 421.159 us Ambrosione Eva; CAMADINI GIUSEPPE 600.000/0,36/0,17; CARLO TASSARA SPA 17.236.174/10,35/4,90; CASA PRIMARIA ORDINE CANOSSIANE DI BRESCIA 403.840/0,24/0,11; CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO 1.122.077/0,67/0,32; COMPAGNIA BRESCIANA INVESTIMENTI SPA 2.500.000/1,50/0,71; CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA' 1.900.000/1,14/0,54; CONVENTO DELLE RELIGIOSE DI S. ORSOLA 351.000/0,21/0,10; CORDUSIO SPA 382.682/0,23/0,11; D'AMELIO MARIA IMMACOLATA 442.467/0,27/0,13; DE MIRANDA UGGERO 350.000/0,21/010 di cui 234.725 us. Martin Camille e 90.246 us. De Miranda Roberto; DEDRAFIN IMMOBILIARE SPA 1.000.000/0,60/0,28; F.G.H. FRANCO GNUTTI HOLDING SPA 433.256/0,26/0,12; FINANZIARIA DI VALLE CAMONICA SPA 507.642/0,30/0,14; FOLONARI ALBERTO 1.278.583/0,77/0,36 di cui 345.611 us. Ambrosi Eve; FOLONARI AMBRA 468.514/0,28/0,13 di cui 5.249 us. Ambrosi Eve e 200.000 us. Folonari Alberto; FOLONARI GUIDO 416.099/0,25/0,12 di cui 5.249 us. Ambrosi Eve e 200.000 us. Folonari Alberto; FOLONARI ITALO JR 416.098/0,25/0,12 di cui 5.249 us. Ambrosi Eve e 200.000 us. Folonari Alberto; FOLONARI ITALO 1.731.098/1,04/0,49 di cui 345.609 us. Ambrosi Eve; FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA 17.199.776/10,33/4,89; FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO 13.883.678/8,34/3,95; FONDAZIONE G. TOVINI 550.000/0,33/0,16; FONDAZIONE GUIDO E ANGELA FOLONARI 956.643/0,57/0,27; FONDAZIONE LAMBRIANA 2.600.010/1,56/0,74; GALATEA SRL 696.606/0,42/0,20; GHEDA MARGHERITA 400.000/0,24/0,11; GRAMIGNOLA PIERANGELO 769.090/0,46/0,22; INNOCENZO SRL 466.502/0,28/0,13; ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO SPA 915.000/0,55/0,26; ISTITUTO SOSTENTAMENTO CLERO BERGAMO 800.000/0,48/0,23; IVARS SPA 500.000/0,30/0,14; LA MARGHERITA SRL 467.984/0,28/0,13 di cui 183.350 us. De Rossi Anna Rosa, 183.349 us. De Rossi Cristina e 55.000 us. Nulli Margherita; LA SCUOLA SPA 6.834.190/4,11/1,94; LANZANI GIANCARLO 436.000/0,26/0,12; LANZANI LEONARDO 654.000/0,39/0,19; LARMFIN PARTECIPAZIONI SRL 778.571/0,47/0,22 di cui n. 113.289 us. Merli Maria; LUCCHINI GABRIELLA 1.421.680/0,85/0,40; LUCCHINI GIUSEPPE 426.376/0,26/0,12; LUCCHINI LUIGI 654.545/0,39/0,19 di cui 654.545 us. Lucchini Giuseppe; LUCCHINI MICHELA 654.545/0,39/0,19 di cui 654.545 us. Lucchini Giuseppe; LUCCHINI SILVANA 1.696.166/1,02/0,48; MAR.BEA SRL 1.876.363/1,13/0,53 di cui 417.942 us. Martin Camille e 220.926 us. De Miranda Roberto; MITTEL PARTECIPAZIONI STABILI SRL 5.231.643/3,14/1,49; OLYMBOS SPA 5.127.088/3,08/1,46; OPERA DIOCESANA S.NARNO 630.000/0,38/0,18; OPERA PIA DON G. CARBONI 394.946/0,24/0,11; RAMPINELLI ROTA ANGELO 404.205/0,24/0,11 di cui 14.400 us Rota Lucrezia; RAMPINELLI ROTA SILVIA 554.984/0,33/0,16 di cui 14.400 us Rota Lucrezia; RIVA LAURA 603.011/0,36/0,17 di cui 301.505 us Riva Francesco; RODELLA ADRIANO 932.534/0,56/0,26; SALVONI ANNAMARIA 716.468/0,43/0,20; SAN GIUSEPPE SPA 1.000.000/0,60/0,28; SERFIS SPA 2.827.699/1,70/0,80; SIFRU GESTIONI FIDUCIARIE SIM SPA 800.000/0,48/0,23; SINPAR S.p.A. 755.338/0,45/0,21; SINPAR HOLDING SA 834.684/0,50/0,24; SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SCARL 9.553.090/5,74/2,71; SOFIA HOLDING SPA 500.000/0,30/0,14; SOLOFID SPA 10.755.525/6,46/3,06; SONCINI ERCOLE 416.362/0,25/0,12 di cui 120.925 us. Barnaba Elda; SONCINI FEDERICO 350.000/0,21/0,10; SONCINI GIANFEDERICO 652.590/0,39/0,19; TROMBETTA BIANCA 350.000/0,21/0,10 di cui 195.305 us. Martin Camille e 118.680 us. De Miranda Roberto; UPIFRA SA 6.000.000/3,60/1,71; VALSABBIA INVESTIMENTI SPA 1.145.454/0,69/0,33; VIRGILIO SPA 2.219.400/1,33/0,63; ZARNETTI BARBARA 1.000.000/0,60/0,28; Z.G.Z. SPA 2.239.547/1,34/0,64.

Gli ulteriori n. 231 soggetti aderenti all'accordo (ciascuno con una partecipazione non superiore allo 0,1% del capitale sociale) aderiscono con complessive n. 18.828.239 azioni pari al 11,31% del totale delle azioni conferite e al 5,35% delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Nessuno degli aderenti esercita singolarmente tramite l'accordo il controllo della società.

d) Contenuto e durata del patto

Il Sindacato ha sede in Brescia, presso la sede della Banca Lombarda e Piemontese. La durata del Sindacato è fissata al 31 dicembre 2007.

Ciascun sottoscrittore, insieme agli aderente che allo stesso hanno rilasciato procura, non può partecipare al Sindacato con un numero di azioni che rappresentino più del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese. I sottoscrittori, insieme ai rispettivi aderenti, potranno effettuare ulteriori apporti di azioni in Sindacato, previo assenso dell'assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza del 75% delle azioni sindacate, semprechè la partecipazione complessivamente rappresentata non superi il limite del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese.

Deposito delle azioni: le azioni sindacate devono essere depositate presso il Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A..

Organi del Sindacato:

  • Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, provvede a convocare l'Assemblea dei sottoscrittori ogni volta che lo ritiene opportuno e nei casi espressamente previsti dallo Statuto;
  • Vice Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, sostituisce il Presidente nei casi di assenza ed impedimento;
  • Assemblea dei sottoscrittori;
  • Segreteria del Sindacato;
  • Comitato consultivo: composto da 12 o 14 membri eletti dall’Assemblea dei Sottoscrittori; inoltre di esso fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente del Sindacato; cura il coordinamento funzionale del Sindacato, per il perseguimento degli scopi di quest’ultimo;
  • Collegio dei probiviri: composto da tre persone, è nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori per tutta la durata del Sindacato. Ricerca l'amichevole risoluzione secondo equità di eventuali divergenze che insorgessero tra i partecipanti.

Esercizio del voto nelle assemblee straordinarie della Banca Lombarda e Piemontese: i partecipanti si impegnano ad assumere, relativamente alle assemblee della Banca Lombarda chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie, una condotta predefinita nell'ambito del Sindacato. Tutti i partecipanti sono tenuti a votare in sede assembleare a favore delle modifiche statutarie e conformemente alle stesse, quando queste siano state preventivamente approvate dall'Assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza di almeno il 75% delle azioni sindacate; se tale quorum non viene raggiunto, tutti i partecipanti al Sindacato sono impegnati a votare, in sede assembleare, contro le modifiche statutarie proposte.

Aumento di capitale: i partecipanti sono obbligati, in caso di aumento di capitale della società mediante emissione gratuita di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, a vincolare in Sindacato le nuove azioni spettanti in ragione di quelle da essi già vincolate in Sindacato.

In caso di emissione a pagamento di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, i partecipanti sono obbligati ad apportare al Sindacato le nuove azioni sottoscritte in esercizio dell'opzione spettante alle azioni già vincolate in Sindacato.

Qualora uno o più partecipanti non intendessero esercitare tale opzione, i relativi diritti dovranno essere offerti in prelazione agli altri partecipanti.

Le disposizioni disciplinanti le suddette emissioni a pagamento riservate agli azionisti non si applicano qualora si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. emissione, in uno o più aumenti, di un numero di azioni rientrante nella percentuale del 10% del numero di azioni costituenti il capitale sociale deliberato alla data del 31/12/2004
  2. aumento di capitale che preveda un prezzo di emissione delle azioni non inferiore a 1,5 volte il valore del patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell’ultimo bilancio approvato dall’Assemblea.

Nel calcolo della sopracitata soglia del 10% si tiene conto di eventuali aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione.

Divieto di disposizione: per tutta la durata del Sindacato, i partecipanti (salvo quanto specificatamente previsto dall'accordo) saranno obbligati a non vendere, cedere, permutare, donare, conferire o altrimenti disporre a favore di terzi, sotto qualsiasi forma, le azioni vincolate in Sindacato, nonché i diritti comunque relativi o derivanti da tutte tali azioni ed a non iniziare per dette azioni o diritti trattative di vendita, nemmeno a termine.

In deroga a quanto sopra disposto, le azioni vincolate in Sindacato sono in tutto o in parte liberamente trasferibili tra il sottoscrittore e gli aderenti al Sindacato che hanno conferito allo stesso procura e sono altresì trasferibili anche ai seguenti soggetti benchè non aderenti: coniuge, ascendenti o discendenti, parenti in linea collaterale entro il 3° grado, affini in linea retta del partecipante; società controllate dal partecipante o società da queste ultime controllate; società la cui maggioranza del capitale sia detenuta dai sopra citati soggetti; enti morali, in forza di atto di disposizione a titolo gratuito o di successione prevista statutariamente a condizione che il soggetto subentrante dichiari preventivamente di aderire al Sindacato in sostituzione del cedente.

Deroghe al divieto di disposizione: in deroga al divieto di disposizione, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono alienare liberamente, anche in più volte, un massimo complessivo di n. 40.000 (quarantamila) azioni. Oltre alla facoltà riconosciuta dal precedente punto, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono provvedere all'alienazione di un massimo complessivo di azioni pari al 10% di quelle da loro complessivamente sindacate al momento della cessione, fermo il diritto di prelazione.

Clausola penale: il partecipante che assuma volontariamente, relativamente alle assemblee chiamate a deliberare su modifiche statutarie, una condotta difforme da quella concordata, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore di tutte le azioni da lui sindacate. La volontaria non partecipazione all’Assemblea equivale a manifestazione di volontà difforme dalla condotta concordata qualora, per effetto dell’assenza, le deliberazioni dell’assemblea della Banca siano difformi dalla condotta deliberata dal Sindacato.

Il partecipante che volontariamente alienasse le azioni sindacate in violazione di quanto disposto dall'accordo, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore delle azioni alienate. Uguale penale sarà a carico del partecipante al Sindacato che in caso di aumenti di capitale non apportasse le nuove azioni.

e) Ufficio del registro delle imprese presso cui il patto è depositato

Il patto è stato depositato presso l'Ufficio del Registro di Brescia nei termini di legge.

Il presente estratto costituisce una sintesi del patto ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale del patto depositato e comunicato.

8 agosto 2006

[BE.1.06.5]


SINDACATO BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE

Estratto del "Sindacato Banca Lombarda e Piemontese" pubblicato in data 9/1/2002 sul quotidiano "ItaliaOggi" e successivi annunci pubblicati in data 07/2/2002, 21/6/2002, 5/8/2002, 9/1/2003, 11/2/2003, 9/7/2003, 9/01/2004, 9/6/2004, 9/7/2004, 8/1/2005, 1/4/2005, 9/4/2005, 16/7/2005, 2/9/2005, 7/10/2005, 24/11/2005, 1/12/2005, 10/1/2006, 27/5/2006, 13/6/2006, 8/7/2006, 8/8/2006 e 9/1/2007 sempre sul quotidiano ItaliaOggi.

a. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'accordo - Tipo di accordo e relative finalità

L'accordo disciplina il trasferimento delle azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. (con sede in Brescia - via Cefalonia n. 74, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 355.015.926) e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie e mira a rafforzare la coesione e la collaborazione dei soci al fine di favorire lo sviluppo del Gruppo.

L'accordo è riconducibile alle fattispecie indicate dall'art. 122 comma 5 lett. a), limitatamente alle assemblee straordinarie chiamate a deliberare in merito alle modifiche statutarie, e b) del D. Lgs 58/98.

b. Numero di azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite e percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Totale azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. conferite n. 166.437.645 rappresentanti il 46,88% del capitale sociale.

c. Soggetti aderenti al patto

Al Sindacato aderiscono n. 304 soggetti.

Sono "sottoscrittori" gli azionisti che in proprio o anche per procura di altri azionisti sottoscrivano il patto di sindacato. Sono "aderenti" gli azionisti che vincolano azioni della Banca Lombarda e Piemontese al Sindacato mediante procura irrevocabile conferita ad un sottoscrittore.

Si riporta di seguito l'elenco dei soggetti aderenti all'accordo (con una partecipazione superiore allo 0,1% del capitale sociale), il numero delle azioni conferite, le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale:

AMBROSIONE BARTOLO 420.000/0,25/0,12; AMBROSIONE EVA 1.195.077/0,72/0,34 di cui 992.190 us. Ambrosione Mario; BONERA CARLO 743.356/0,45/0,21; BOSSINI ALBERTO MASSIMO 600.000/0,36/0,17; BOSSINI LEONARDO 600.000/0,36/0,17; BOSSONI AMBROSIONE COSTANZA 445.075/0,27/0,13 di cui n. 421.159 us Ambrosione Eva; BOSSONI AMBROSIONE GIOVANNI 445.075/0,27/0,13 di cui n. 421.159 us Ambrosione Eva; CAMADINI GIUSEPPE 600.000/0,36/0,17; CARLO TASSARA SPA 17.236.174/10,36/4,86; CASA PRIMARIA ORDINE CANOSSIANE DI BRESCIA 403.840/0,24/0,11; CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO 1.122.077/0,67/0,32; COMPAGNIA BRESCIANA INVESTIMENTI SPA 2.500.000/1,50/0,70; CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA' 1.900.000/1,14/0,54; CORDUSIO SPA 382.682/0,23/0,11; D'AMELIO MARIA IMMACOLATA 442.467/0,27/0,13; DEDRAFIN IMMOBILIARE SPA 1.000.000/0,60/0,28; F.G.H. FRANCO GNUTTI HOLDING SPA 433.256/0,26/0,12; FINANZIARIA DI VALLE CAMONICA SPA 507.642/0,31/0,14; FOLONARI ALBERTO 1.278.583/0,77/0,36 di cui 345.611 us. Ambrosi Eve; FOLONARI AMBRA 468.514/0,28/0,13 di cui 5.249 us. Ambrosi Eve e 200.000 us. Folonari Alberto; FOLONARI GUIDO 416.099/0,25/0,12 di cui 5.249 us. Ambrosi Eve e 200.000 us. Folonari Alberto; FOLONARI ITALO JR 416.098/0,25/0,12 di cui 5.249 us. Ambrosi Eve e 200.000 us. Folonari Alberto; FOLONARI ITALO 1.731.098/1,04/0,49 di cui 345.609 us. Ambrosi Eve; FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA 17.199.776/10,33/4,85; FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO 13.883.678/8,34/3,91; FONDAZIONE G. TOVINI 550.000/0,33/0,16; FONDAZIONE GUIDO E ANGELA FOLONARI 956.643/0,58/0,27; FONDAZIONE LAMBRIANA 2.600.010/1,56/0,73; GALATEA SRL 696.606/0,42/0,20; GHEDA MARGHERITA 400.000/0,24/0,11; GRAMIGNOLA PIERANGELO 769.090/0,46/0,22; INNOCENZO SRL 466.502/0,28/0,13; ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO SPA 915.000/0,55/0,26; ISTITUTO SOSTENTAMENTO CLERO BERGAMO 800.000/0,48/0,23; IVARS SPA 500.000/0,30/0,14; LA MARGHERITA SRL 467.984/0,28/0,13 di cui 183.350 us. De Rossi Anna Rosa, 183.349 us. De Rossi Cristina e 55.000 us. Nulli Margherita; LA SCUOLA SPA 6.834.190/4,11/1,93; LANZANI GIANCARLO 436.000/0,26/0,12; LANZANI LEONARDO 654.000/0,39/0,18; LARMFIN PARTECIPAZIONI SRL 778.571/0,47/0,22 di cui n. 113.289 us. Merli Maria; LUCCHINI GABRIELLA 1.421.680/0,85/0,40; LUCCHINI GIUSEPPE 426.376/0,26/0,12; LUCCHINI LUIGI 654.545/0,39/0,18 di cui 654.545 us. Lucchini Giuseppe; LUCCHINI MICHELA 654.545/0,39/0,18 di cui 654.545 us. Lucchini Giuseppe; LUCCHINI SILVANA 1.696.166/1,02/0,48; MAR.BEA SRL 1.876.363/1,13/0,53 di cui 417.942 us. Martin Camille e 220.926 us. De Miranda Roberto; MITTEL PARTECIPAZIONI STABILI SRL 5.231.643/3,14/1,47; OLYMBOS SPA 5.127.088/3,08/1,44; OPERA DIOCESANA S.NARNO 630.000/0,38/0,18; OPERA PIA DON G. CARBONI 394.946/0,24/0,11; RAMPINELLI ROTA SILVIA 554.984/0,33/0,16 di cui 14.400 us Rota Lucrezia; RIVA LAURA 603.011/0,36/0,17 di cui 301.505 us Riva Francesco; RODELLA ADRIANO 932.534/0,56/0,26; SALVONI ANNAMARIA 716.468/0,43/0,20; SAN GIUSEPPE SPA 1.000.000/0,60/0,28; SERFIS SPA 2.895.045/1,74/0,82; SIFRU GESTIONI FIDUCIARIE SIM SPA 800.000/0,48/0,23; SINPAR S.p.A. 755.338/0,45/0,21; SINPAR HOLDING SA 834.684/0,50/0,24; SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SCARL 9.553.090/5,74/2,69; SOFIA HOLDING SPA 500.000/0,30/0,14; SOLOFID SPA 10.755.525/6,46/3,03; SONCINI ERCOLE 416.362/0,25/0,12 di cui 120.925 us. Barnaba Elda; SONCINI GIANFEDERICO 652.590/0,39/0,18; UPIFRA SA 6.000.000/3,61/1,69; VALSABBIA INVESTIMENTI SPA 1.145.454/0,69/0,32; VIRGILIO SPA 2.219.400/1,33/0,63; ZARNETTI BARBARA 1.000.000/0,60/0,28; Z.G.Z. SPA 2.239.547/1,35/0,63.

Gli ulteriori n. 235 soggetti aderenti all'accordo (ciascuno con una partecipazione non superiore allo 0,1% del capitale sociale) aderiscono con complessive n. 20.555.098 azioni pari al 12,35% del totale delle azioni conferite e al 5,79% delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Nessuno degli aderenti esercita singolarmente tramite l'accordo il controllo della società.

d. Contenuto e durata del patto

Il Sindacato ha sede in Brescia, presso la sede della Banca Lombarda e Piemontese. La durata del Sindacato è fissata al 31 dicembre 2007.

Ciascun sottoscrittore, insieme agli aderente che allo stesso hanno rilasciato procura, non può partecipare al Sindacato con un numero di azioni che rappresentino più del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese. I sottoscrittori, insieme ai rispettivi aderenti, potranno effettuare ulteriori apporti di azioni in Sindacato, previo assenso dell'assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza del 75% delle azioni sindacate, semprechè la partecipazione complessivamente rappresentata non superi il limite del 5% dell'intero capitale della Banca Lombarda e Piemontese.

Deposito delle azioni: le azioni sindacate devono essere depositate presso il Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A..

Organi del Sindacato:

  • Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, provvede a convocare l'Assemblea dei sottoscrittori ogni volta che lo ritiene opportuno e nei casi espressamente previsti dallo Statuto;

  • Vice Presidente del Sindacato: nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori, sostituisce il Presidente nei casi di assenza ed impedimento;

  • Assemblea dei sottoscrittori;

  • Segreteria del Sindacato;

  • Comitato consultivo: composto da 12 o 14 membri eletti dall’Assemblea dei Sottoscrittori; inoltre di esso fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente del Sindacato; cura il coordinamento funzionale del Sindacato, per il perseguimento degli scopi di quest’ultimo;

  • Collegio dei probiviri: composto da tre persone, è nominato dall'Assemblea dei sottoscrittori per tutta la durata del Sindacato. Ricerca l'amichevole risoluzione secondo equità di eventuali divergenze che insorgessero tra i partecipanti.

Esercizio del voto nelle assemblee straordinarie della Banca Lombarda e Piemontese: i partecipanti si impegnano ad assumere, relativamente alle assemblee della Banca Lombarda chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie, una condotta predefinita nell'ambito del Sindacato. Tutti i partecipanti sono tenuti a votare in sede assembleare a favore delle modifiche statutarie e conformemente alle stesse, quando queste siano state preventivamente approvate dall'Assemblea dei sottoscrittori con una maggioranza di almeno il 75% delle azioni sindacate; se tale quorum non viene raggiunto, tutti i partecipanti al Sindacato sono impegnati a votare, in sede assembleare, contro le modifiche statutarie proposte.

Aumento di capitale: i partecipanti sono obbligati, in caso di aumento di capitale della società mediante emissione gratuita di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, a vincolare in Sindacato le nuove azioni spettanti in ragione di quelle da essi già vincolate in Sindacato.

In caso di emissione a pagamento di azioni ordinarie e/o di titoli di qualsiasi tipo o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie, i partecipanti sono obbligati ad apportare al Sindacato le nuove azioni sottoscritte in esercizio dell'opzione spettante alle azioni già vincolate in Sindacato.

Qualora uno o più partecipanti non intendessero esercitare tale opzione, i relativi diritti dovranno essere offerti in prelazione agli altri partecipanti.

Le disposizioni disciplinanti le suddette emissioni a pagamento riservate agli azionisti non si applicano qualora si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. emissione, in uno o più aumenti, di un numero di azioni rientrante nella percentuale del 10% del numero di azioni costituenti il capitale sociale deliberato alla data del 31/12/2004

  2. aumento di capitale che preveda un prezzo di emissione delle azioni non inferiore a 1,5 volte il valore del patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell’ultimo bilancio approvato dall’Assemblea.

Nel calcolo della sopracitata soglia del 10% si tiene conto di eventuali aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione.

Divieto di disposizione: per tutta la durata del Sindacato, i partecipanti (salvo quanto specificatamente previsto dall'accordo) saranno obbligati a non vendere, cedere, permutare, donare, conferire o altrimenti disporre a favore di terzi, sotto qualsiasi forma, le azioni vincolate in Sindacato, nonché i diritti comunque relativi o derivanti da tutte tali azioni ed a non iniziare per dette azioni o diritti trattative di vendita, nemmeno a termine.

In deroga a quanto sopra disposto, le azioni vincolate in Sindacato sono in tutto o in parte liberamente trasferibili tra il sottoscrittore e gli aderenti al Sindacato che hanno conferito allo stesso procura e sono altresì trasferibili anche ai seguenti soggetti benchè non aderenti: coniuge, ascendenti o discendenti, parenti in linea collaterale entro il 3° grado, affini in linea retta del partecipante; società controllate dal partecipante o società da queste ultime controllate; società la cui maggioranza del capitale sia detenuta dai sopra citati soggetti; enti morali, in forza di atto di disposizione a titolo gratuito o di successione prevista statutariamente a condizione che il soggetto subentrante dichiari preventivamente di aderire al Sindacato in sostituzione del cedente.

Deroghe al divieto di disposizione: in deroga al divieto di disposizione, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono alienare liberamente, anche in più volte, un massimo complessivo di n. 40.000 (quarantamila) azioni. Oltre alla facoltà riconosciuta dal precedente punto, il sottoscrittore e gli aderenti che allo stesso hanno conferito procura possono provvedere all'alienazione di un massimo complessivo di azioni pari al 10% di quelle da loro complessivamente sindacate al momento della cessione, fermo il diritto di prelazione.

Clausola penale: il partecipante che assuma volontariamente, relativamente alle assemblee chiamate a deliberare su modifiche statutarie, una condotta difforme da quella concordata, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore di tutte le azioni da lui sindacate. La volontaria non partecipazione all’Assemblea equivale a manifestazione di volontà difforme dalla condotta concordata qualora, per effetto dell’assenza, le deliberazioni dell’assemblea della Banca siano difformi dalla condotta deliberata dal Sindacato.

Il partecipante che volontariamente alienasse le azioni sindacate in violazione di quanto disposto dall'accordo, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del valore delle azioni alienate. Uguale penale sarà a carico del partecipante al Sindacato che in caso di aumenti di capitale non apportasse le nuove azioni.

e. Ufficio del registro delle imprese presso cui il patto è depositato

Il patto è stato depositato presso l'Ufficio del Registro di Brescia nei termini di legge.

Il presente estratto costituisce una sintesi del patto ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale del patto depositato e comunicato.

9 gennaio 2007

[BE.1.07.1]

PATTO SCIOLTO A SEGUITO DELL'INCORPORAZIONE DI BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE SPA NELLA UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA. PUBBLICAZIONE AVVENUTA IN DATA 10 APRILE 2007