Società quotate - Estratto del patto parasociale (raccolta storica)

Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA

ESTRATTO DI PATTO PARASOCIALE RELATIVO AD AZIONI ORDINARIE
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Si rende noto che, in data 18 aprile 2003, gli azionisti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede in Siena Piazza Salimbeni n. 3 (la "Società") di seguito elencati, titolari di complessive nr. 392.494.824azioni ordinarie della Società, quotate sul MTA, corrispondenti al 13,020% del capitale sociale ordinario (gli "Aderenti"), hanno perfezionato un patto parasociale per la definizione congiunta di un elenco di 8 candidati alla carica di amministratore e di una lista di 5 candidati alla carica di sindaco (3 effettivi e 2 supplenti), da proporre e votare in occasione della deliberazione di rinnovo degli organi sociali della Società, prevista all'ordine del giorno della Assemblea ordinaria, convocata per il giorno 26-27 aprile 2003 (il "Patto").

1. ADERENTI AL PATTO E AZIONI CONFERITE

I nr. 70 Aderenti sono di seguito elencati con indicazione del numero di azioni ordinarie da ciascuno con ferite nel Patto, della relativa percentuale rispetto al totale delle azioni conferite e rispetto al totale delle azioni rappresentative del capitale sociale ordinario.

ADERENTI

NR. AZIONI CONFERITE

% SUL TOTALE AZIONI CONFERITE

% SUL CAP. SOC. ORDINARIO

SOCI A:      
   GORGONI LORENZO

14.595.394

3,719

0,484

   PALUMBO MARIO

7.425.817

1,892

0,246

   LEUZZI GINA

5.363.451

1,367

0,178

   MONTINARI DONATO

5.112.815

1,303

0,170

   MONTINARI PANTALEO NICOLA

4.783.135

1,219

0,159

   GORGONI ANTONIA

4.018.903

1,024

0,133

   MONTINARI SIGILFREDO

3.417.187

0,871

0,113

   MONTINARI ANDREA

3.417.006

0,871

0,113

   MONTINARI DARIO

3.157.940

0,805

0,105

   MONTINARI PIERO

3.157.922

0,805

0,105

   MARTINELLI ANGELO

3.125.193

0,796

0,104

   nr. 45. Aderenti titolari di partecipazioni 
   inferiori allo 0,1%

26.385.675

6,723

0,875

TOTALE SOCI A

83.960.438

21,392

2,785

SOCI B:      

   HOPA SPA

60.239.570

15,348

1,998

   G.P. FINANZIARIA SPA

27.144.316

6,916

0,900

   FINGRUPPO HOLDING SPA

16.000.000

4,076

0,531

   FINANZIARIA IMMOBILIARE PA.RI.GI. SPA

4.650.000

1,185

0,154

   ARMONIA SPA

4.543.546

1,158

0,151

   GNUTTI EMILIO

3.000.000

0,764

0,100

   nr. 2. Aderenti titolari di partecipazioni
   inferiori allo 0,1%

4.500.000

1,147

0,149

TOTALE SOCI B

120.077.432

30,593

3,983

SOCI C:

 

 

 

   FINCAL 2000 SPA

65.000.000

16,561

2,156

   SILM-SOC. IT. PER LAV MARITTIMI SPA

10.000.000

2,548

0,332

   SIGMA EDITORIALE SPA

5.000.000

1,274

0,166

   MANTEGNA '87 SRL

5.000.000

1,274

0,166

TOTALE SOCI C

85.000.000

21,656

2,820

SOCIO D:

 

 

 

   UNIPOL ASSICURAZIONI

51.740.954

13,183

1,716

SOCIO E:

 

 

 

   UNICOOP FIRENZE S.C.R.L.

51.716.000

13,176

1,716

TOTALE GENERALE

392.494.824

100,00

13,020

Nessuno degli Aderenti esercita, in virtù del Patto, il controllo su Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

2. CONTENUTO DEL PATTO

Il Patto prevede che gli Aderenti, in occasione della Assemblea ordinaria della Società convocata per il 26-27 aprile 2003 e chiamata a deliberare il rinnovo degli organi sociali, si impegnino a proporre e a votare:

(A) un elenco di 8 candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione così composta:

1. GORGONI LORENZO 2. QUERCI CARLO di indicazione dei SOCI A;
3. GNUTTI EMILIO 4. STROZZI GIROLAMO di indicazione del SOCIO B;
5. CALTAGIRONE FRANCESCO GAETANO 6. CAPUTI MASSIMO di indicazione del SOCIO C;
7. SACCHETTI IVANO di indicazione del SOCIO D;
8. CARPINELLI FRANCESCO SAVERIO di indicazione del SOCIO E;

(B) nel caso l'Assemblea deliberasse la nomina di due Vice-Presidenti, quale candidato ad una Vice Presidenza il Signor GNUTTI EMILIO;

(C) una lista di 3 candidati alla carica di sindaco effettivo e di 2 candidati alla carica di sindaco supplente, di indicazione congiunta di tutti gli Aderenti, così composta:

Candidati alla carica di sindaco effettivo

1. FABRETTI PIETRO

2. MENDICINO STEFANO

3. CHIUSOLI ROBERTO

Candidati alla carica di sindaco supplente

1. GRAZIOSI GIOVANNI BATTISTA

2. BIANCHI LAURA

3. DURATA DEL PATTO

Il Patto ha scadenza naturale al termine della sopra indicata Assemblea della Società.

4. DEPOSITO DEL PATTO

Il Patto sarà depositato presso il Registro Imprese di Siena nei termini di legge.

25 aprile 2003

PATTO VENUTO MENO PER RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI IVI PREVISTI

[BF.3.03.1]


 Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A.

Ai sensi delle disposizioni riportate in epigrafe si rende noto che in data 14 gennaio 2001 è stato perfezionato un patto di consultazione avente ad oggetto n. 69.287.534 azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ("BMPS"), corrispondenti al 2,9% del capitale sociale, tra n. 54 azionisti.

Nel seguito sono riportati gli aderenti al patto con indicazione del numero di azioni da ciascuno vincolate e la percentuale delle anzidette azioni rispetto al numero totale delle azioni vincolate e al numero totale delle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale.

Azionista

Numero delleazioni vincolate

% sul totale delle azioni vincolate

% sul totale delle azioni ordinarie

Mario Palumbo

6.629.244

9,57%

0,28%

Donato Montinari

4.500.000

6,49%

0,19%

Piero Montinari

2.750.000

3,97%

0,12%

Dario Montinari

2.750.000

3,97%

0,12%

Pantaleo Nicola Montinari

4.300.000

6,21%

0,18%

Sigilfredo Momtinari

2.900.000

4,19%

0,12%

Andrea Montinari

2.900.000

4,19%

0,12%

Gina Leuzzi

4.816.000

6,95%

0,20%

Lorenzo Gorgoni

13.000.000

18,76%

0,55%

Antonia Gorgoni

3.500.000

5,05%

0,15%

Angelo Martinelli

2.600.000

3,75%

0,11%

Enrica Verderamo

2.400.000

3,46%

0,10%

n. 41 azionisti detentori di partecipazioni inferiori allo 0,1%

16.242.290

23,44%

0,69%

 

69.287.534

100,00%

2,93%

Nessuno degli aderenti al patto esercita il controllo di Banca Monte dei Paschi di Siena per effetto del patto medesimo.

Gli aderenti sono impegnati a vincolare al patto anche le azioni ordinarie di BMPS o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie o che consentano l'acquisto o la sottoscrizione di azioni ordinarie di BMPS che dovessero derivar loro dalle azioni vincolate per effetto di aumenti di capitale gratuiti e/o a pagamento nonché le azioni ordinarie che dovessero derivare dalla conversione o dall'esercizio dei diritti relativi agli anzidetti strumenti finanziari.

Il patto ha una durata di tre anni e si intenderà tacitamente rinnovato di triennio in triennio se non disdettato da alcuno dei partecipanti sei mesi prima della scadenza.

I partecipanti sono organizzati in 13 gruppi familiari; i componenti di ciascun Gruppo nominano un rappresentante comune. I 13 rappresentanti comuni compongono il Comitato di Consultazione, nelle cui riunioni esprimono la volontà del proprio Gruppo Familiare.

I membri del Comitato eleggono a maggioranza assoluta, calcolata sulla base del numero di azioni BMPS vincolate al patto, il Presidente del Comitato (che deve essere uno dei rappresentanti comuni) il quale ha il compito di coordinare le attività del Comitato, di organizzare le riunioni e di eseguire e/o realizzare le decisioni assunte dal Comitato. I membri del Comitato hanno eletto all'unanimità Presidente il dottor Lorenzo Gorgoni.

Il Comitato di Consultazione, incluso il Presidente, resta in carica sino alla scadenza del patto. Il Comitato si riunisce per iniziativa del Presidente oppure quando un suo membro ne faccia richiesta per iscritto al Presidente.

Il Comitato procede alla nomina di un segretario, anche al di fuori dei propri componenti, per la redazione e la custodia dei verbali delle riunioni. Il segretario provvede anche a diramare gli avvisi di convocazione delle riunioni del Comitato.

Il patto prevede regole di comportamento e pattuizioni per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee di BMPS e per il caso di vendita e/o disposizione delle azioni ordinarie BMPS. In particolare gli aderenti hanno tra loro convenuto che:

  1. un aderente che intenda vendere o cedere strumenti finanziari vincolati al patto o la nuda proprietà o l'usufrutto di tali strumenti nonché concludere contratti di opzione o swap o compiere altri atti dispositivi aventi ad oggetto gli anzidetti strumenti deve comunicare il suo intendimento al Presidente del Comitato per il tramite del proprio rappresentante comune, allo scopo di consentire al Comitato di verificare se vi sia interesse all'acquisto da parte di uno o più degli aderenti. Nel caso di più manifestazioni di interesse alle medesime condizioni, gli strumenti finanziari sono ripartiti in proporzione alle azioni da ciascuno vincolate al patto. L'aderente è in ogni caso libero di vendere o cedere a terzi gli strumenti finanziari trascorsi 30 giorni lavorativi dalla data di riunione del Comitato di Consultazione; inoltre, qualora ne abbia motivate ragioni, è comunque libero di vendere o cedere a terzi estranei al patto anche nel caso in cui vi siano manifestazioni di interesse all'acquisto da parte di altri aderenti, comunicando per iscritto al Presidente del Comitato i motivi della scelta;


  2. un aderente che intenda costituire in garanzia o in pegno i titoli vincolati al patto deve darne preventiva comunicazione per iscritto al Presidente del Comitato il quale informa i membri del Comitato. Il Partecipante deve comunque riservarsi espressamente il diritto di voto;


  3. un aderente che violi uno degli obblighi di cui ai punti a) e b) è tenuto a corrispondere agli altri aderenti, a titolo di penale convenzionale, un importo pari al 20% del valore delle azioni BMPS da lui vincolate al patto;


  4. un aderente che intenda cedere a titolo gratuito i titoli vincolati al patto deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al Presidente del Comitato e assicurarsi che il donatario sottoscriva il patto;


  5. in occasione della convocazione di assemblee ordinarie e straordinarie di BMPS il Comitato deve riunirsi entro il decimo giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea allo scopo di verificare l'orientamento degli aderenti in ordine agli argomenti all'ordine del giorno e, se possibile, deve individuare una linea comune; gli aderenti fanno in modo che il rappresentante comune del proprio Gruppo Familiare o, in caso di impedimento di quest'ultimo, un suo sostituto partecipi alle riunioni del Comitato ed esprima gli orientamenti e gli intendimenti degli aderenti del proprio Gruppo Familiare. Ove possibile, il Comitato indica il Presidente del Comitato quale rappresentante in assemblea delle azioni vincolate al patto; qualora il Comitato all'unanimità decida di esprimere un orientamento di voto comune in assemblea, i Partecipanti rilasciano delega per la rappresentanza in assemblea ai sensi di legge al Presidente o a persone da lui indicate, facendo pervenire in tempo utile le certificazioni per l'ammissione all'assemblea relative alle azioni vincolate.

Il patto verrà depositato nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Siena ai sensi e per gli effetti della normativa di cui in epigrafe.

23 gennaio 2001

[BF.2.01.1]


Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A.

Si rende noto che in data 31 gennaio 2000, le parti indicate di seguito al punto 1 (le " Parti") hanno stipulato un accordo quadro (l’" Accordo Quadro") avente ad oggetto, tra l’altro, l’acquisto della partecipazione di controllo nella Banca del Salento Credito Popolare Salentino S.p.A. (" Banca del Salento"), nonché pattuizioni (i " Patti") riguardanti vincoli al trasferimento delle azioni ordinarie (le " Azioni") della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede in Siena, Piazza Salimbeni, 3 (la " Società") e previsioni di corporate governance.

1. Identità delle Parti

Le Parti che partecipano al Patto sono, da un lato, la Società, dall’altro, gli azionisti che detengono la partecipazione di controllo costituita da n. 43.194.413 azioni ordinarie della Banca del Salento, pari al 52,94% del capitale sociale della stessa (gli " Azionisti Sindacati").

Il seguente elenco indica l’identità degli Azionisti Sindacati e la partecipazione da ciascuno detenuta in Banca del Salento:

PERSONE FISICHE
SEMERARO PIERANDREA
(0,025% cap.soc. Banca del Salento)
SEMERARO GIOVANNI
(0,069% cap.soc. Banca del Salento)
SEMERARO MONICA
(0,025% cap.soc. Banca del Salento)
SEMERARO QUIRICO
(0,025% cap.soc. Banca del Salento)
DEL GIUDICE GIUSEPPE
(0,808% cap.soc. Banca del Salento)
DEL GIUDICE LAURA
(0,807% cap.soc. Banca del Salento)
VERDERAMO ENRICA
(0,870% cap.soc. Banca del Salento)
VERDERAMO MASSIMO
(0,847% cap.soc. Banca del Salento)
GALLUCCIO ELENA
(0,005% cap.soc. Banca del Salento)
GALLUCCIO DOMENICO
(0,023% cap.soc. Banca del Salento)
GALLUCCIO DOMENICO E FIORITO ERINA
(0,008% cap.soc. Banca del Salento)
SOLLINI ROSSELLA
(0,013% cap.soc. Banca del Salento)
DE PAULI DANIELA
(0,026% cap.soc. Banca del Salento)
CANDIDO EZIO
(0,006% cap.soc. Banca del Salento)
GORGONI ANTONIA
(1,024% cap.soc. Banca del Salento)
GORGONI MARIO LORENZO
(0,029% cap.soc. Banca del Salento)
GORGONI LORENZO
(0,504% cap.soc. Banca del Salento)
ACQUAVIVA SOLIDEA
(0,031% cap.soc. Banca del Salento)
MONTINARI LUISA
(0,325% cap.soc. Banca del Salento)
DE BENEDETTO MARIA TERESA
(0,022% cap.soc. Banca del Salento)
MONTINARI ANDREA
(1,054% cap.soc. Banca del Salento)
MONTINARI DARIO
(1,012% cap.soc. Banca del Salento)
MONTINARI DONATO
(1,653% cap.soc. Banca del Salento)
MONTINARI PANTALEO NICOLA
(1,591% cap.soc. Banca del Salento)
MONTINARI PIERO
(1,012% cap.soc. Banca del Salento)
MONTINARI SIGILFREDO
(1,054% cap.soc. Banca del Salento)
BENTIVOGLIO ANDREA
(0,862% cap.soc. Banca del Salento)
BENTIVOGLIO ROBERTO
(0,737% cap.soc. Banca del Salento)
BENTIVOGLIO ELISABETTA
(0,486% cap.soc. Banca del Salento )
VENTURA LEONARDO
(0,370% cap.soc. Banca del Salento)
VENTURA MARGHERITA MARIA
(0,389% cap.soc. Banca del Salento)
POGGETTI ERNESTA GIULIETTA GIUSEPPINA
(0,298% cap.soc. Banca del Salento)
VENTURA GIUSEPPE
(0,051% cap.soc. Banca del Salento)
MARTINELLI ANGELO
(0,601% cap.soc. Banca del Salento)
MARTINELLI VINCENZO
(nuda proprietà 0,355% cap.soc. Banca del Salento; usufrutto a favore di Martinelli Angelo)
MARTINELLI FRANCESCO
(nuda proprietà 0,355% cap.soc. Banca del Salento; usufrutto a favore di Martinelli Angelo)
LEONI MARIA TERESA
(nuda proprietà 0,074% cap.soc. Banca del Salento; usufrutto a favore di Martinelli Angelo)
LEUZZI GINA
(1,779% cap.soc. Banca del Salento)
PALUMBO DUNIA
(nuda proprietà 0,193% cap.soc. Banca del Salento; usufrutto a favore di Palumbo Mario)
PALUMBO DUNIA
(0,074% cap.soc. Banca del Salento)
PALUMBO CINZIA
(nuda proprietà 0,197% cap.soc. Banca del Salento; usufrutto a favore di Palumbo Mario)
PALUMBO CINZIA
(0,074% cap.soc. Banca del Salento)
PALUMBO MARIO
(2,110% cap.soc. Banca del Salento)
LIACI LUIGI
(0,021% cap.soc. Banca del Salento)
CLAVARIO FRANCESCA
(0,015% cap.soc. Banca del Salento)
LIACI CRISTINA
(0,002% cap.soc. Banca del Salento)
LIACI LUCA
(0,002% cap.soc. Banca del Salento)
D’AGOSTINIS FULVIO
(0,012% cap.soc. Banca del Salento)
D’AGOSTINIS MARIA RITA
(0,001% cap.soc. Banca del Salento)
D’AGOSTINIS BIANCA
(0,003% cap.soc. Banca del Salento)
MANCARELLA GIULIANA
(0,005% cap.soc. Banca del Salento)
BIANCO PAOLO
(0,058% cap.soc. Banca del Salento)
CRESCENZIO GUSTAVO
(0,047% cap.soc. Banca del Salento )
DE BUSTIS FIGAROLA VINCENZO
(0,666% cap.soc. Banca del Salento)
FERRARI GIAN LUIGI
(0,046% cap.soc. Banca del Salento)
FONTO’ ANTONIO
(0,017% cap.soc. Banca del Salento)
MILANO MARCELLO
(0,047% cap.soc. Banca del Salento)
NAPOLETANO UMBERTO
(0,017% cap.soc. Banca del Salento)
ONORATI NICOLA
(0,086% cap.soc. Banca del Salento)
PACILEO GIUSEPPE
(0,046% cap.soc. Banca del Salento)
STRAFELLA MARCELLO
(0,017% cap.soc. Banca del Salento)
VENNERI ROSSANA
(0,105% cap.soc. Banca del Salento)
PERSONE GIURIDICHE
INNOVAZIONE FINANZIARIA SPA
(22,134% cap.soc. Banca del Salento)
LOGOS SRL
(0,357% cap.soc. Banca del Salento)
VESPUCCI SPA
(3,831% cap.soc. Banca del Salento)
CARDIF S.A.
(2,538% cap.soc. Banca del Salento)
PARIBAS INTERNATIONAL
(0,992% cap.soc. Banca del Salento)

2. Contenuto dei Patti

2.1   L’Accordo Quadro prevede che l’acquisizione della partecipazione di controllo della Banca del Salento detenuta dagli Azionisti Sindacati si realizzi: (i) in parte, mediante acquisto di azioni ordinarie verso pagamento di un corrispettivo in contanti; (ii) in parte, attraverso il conferimento di azioni ordinarie mediante un aumento di capitale della Società ai sensi del combinato disposto degli artt. 2440 e 2441 Cod. Civ. riservato agli Azionisti Sindacati; e (iii) in parte, attraverso la fusione per incorporazione nella Società delle società di capitali (le "Holdings") attraverso le quali alcuni Azionisti Sindacati detengono indirettamente azioni ordinarie di Banca del Salento.

2.2   L’impegno delle Parti di porre in essere tali operazioni societarie, che dovranno essere eseguite possibilmente entro il 30 giugno 2000, è sospensivamente condizionato all’ottenimento di tutte le autorizzazioni e i nulla osta necessari da parte della Banca d’Italia e dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, nonché all’omologazione da parte dell’Autorità Giudiziaria competente delle relative deliberazioni assembleari.

2.3   Al verificarsi delle condizioni di cui al precedente punto 2.2, gli Azionisti Sindacati, a fronte della cessione e del conferimento delle azioni ordinarie della Banca del Salento, avranno il diritto di ricevere Lire 600 miliardi in contanti nonché di sottoscrivere n. 28.928.976 Azioni della Società, aventi godimento 1 gennaio 2000; inoltre, a fronte della fusione delle Holdings, gli Azionisti Sindacati soci delle Holdings avranno diritto di ricevere in concambio n. 112.566.065 Azioni della Società, aventi godimento 1 gennaio 2000, salvo aggiustamenti e conguagli.

L’ammontare complessivo delle Azioni sarà suddiviso tra gli Azionisti Sindacati al completamento delle operazioni societarie di cui al punto 2.1. che precede; tale ammontare sarà pari a circa il 6% del capitale sociale della Società come risultante al completamento di dette operazioni societarie.

2.4   E’ altresì previsto che entro la fine di ottobre 2000, la Società promuova una offerta pubblica di scambio sulle residue azioni ordinarie e sulle azioni privilegiate della Banca del Salento per un corrispettivo di 900 miliardi di lire.

2.5   Nell’ambito dell’Accordo Quadro sono stati previsti impegni di corporate governance funzionali all’acquisizione della partecipazione di controllo della Banca del Salento; in particolare è stato previsto:

- l’impegno della Società affinché i competenti organi sociali modifichino l’art. 9 dello Statuto della Società nella parte in cui pone un limite al possesso di azioni ordinarie in misura superiore al 1% del capitale sociale avente diritto di voto, elevando tale limite al 4%, come già previsto per gli investitori istituzionali. Resta inteso che detti limiti continuano a non trovare applicazione per la partecipazione del Monte dei Paschi di Siena, Istituto di Diritto Pubblico;

- l’impegno della Società a favorire la presenza di un rappresentante degli Azionisti Sindacati nel Consiglio di Amministrazione della Società e di alcune altre società facenti parte del Gruppo Banca Monte dei Paschi di Siena; tali incarichi avranno la durata di un triennio e potranno eventualmente essere rinnovati di comune accordo tra le Parti.

2.6   L’Accordo Quadro infine prevede l’impegno degli Azionisti Sindacati, una volta divenuti azionisti della Società, a non vendere ovvero a non compiere qualsiasi atto di disposizione, in tutto o in parte, sui mercati regolamentati o fuori mercato, avente ad oggetto le Azioni, nonché a non compiere qualsivoglia altra operazione che immetta sul mercato le Azioni o che comunque abbia l’effetto di trasferire in tutto o in parte il rischio economico connesso alla proprietà delle Azioni. Tale impegno avrà la durata di nove mesi dalla data di esecuzione delle operazioni societarie descritte al punto 2.1 che precede, salvo consenso all’esonero dal medesimo che, a richiesta di un Azionista Sindacato, la Società non potrà irragionevolmente negare.

Saranno invece consentite operazioni di copertura aventi ad oggetto Azioni che fossero poste in essere dagli Azionisti Sindacati, a condizione che tali operazioni non coinvolgano nel loro complesso oltre il 20% delle Azioni rinvenienti dalle operazioni societarie descritte al punto 2.1 che precede e che la Società sia messa in grado di verificarne preventivamente il contenuto.

3. Deposito

I Patti sopra descritti saranno depositati, nei termini di legge, nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Siena ove ha sede la Società.

10 febbraio 2000 

[BF.1.00.1]


 Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A.

In riferimento all'accordo quadro (l'" Accordo Quadro") stipulato in data 31 gennaio 2000 tra la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (" BMPS") e gli azionisti che detenevano la partecipazione di controllo nella Banca del Salento S.p.A., avente ad oggetto l'acquisto da parte di BMPS di detta partecipazione di controllo, nonché pattuizioni riguardanti vincoli al trasferimento di azioni ordinarie di BMPS che ammontavano a circa il 6% del capitale sociale di BMPS (cfr. estratto pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24Ore" del 10 febbraio 2000), si comunica che l'Accordo Quadro è da ritenersi eseguito per quanto attiene gli aspetti rilevanti ai fini della normativa inerente i Patti Parasociali (art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 - Capo II della Delibera CONSOB n. 11971/999).

Tale Accordo Quadro, pertanto, deve considerarsi non più in essere per gli aspetti summenzionati dall'assemblea dei soci di BMPS tenutasi il 26 aprile 2003.

28 gennaio 2004

[BF.1.01.4]


Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A.

HOLMO S.P.A. - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

La HOLMO S.p.A., con sede in Bologna Via Stalingrado n.45, iscritta al Registro Imprese di Bologna n.00913450151 (d'ora innanzi " Holmo") e la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede in Siena Piazza Salimbeni n. 3, iscritta al Registro Imprese di Siena n.00884060526 (d'ora innanzi " BMPS")

PREMESSO

(a) che: (i) HOLMO detiene il 51% del capitale sociale di Finsoe S.p.A. - finanziaria dell'economia sociale S.p.A., con sede in Bologna Via Stalingrado n.45 (d'ora innanzi " Finsoe); (ii) FINSOE detiene stabilmente il 50,2% del capitale ordinario di Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna Via Stalingrado n.45 (d'ora innanzi " Unipol"); (iii) UNIPOL detiene l'1,99% del capitale sociale ordinario di BMPS;

(b) che BMPS detiene direttamente il 20% del capitale sociale di FINSOE e ha deliberato di acquistarne un ulteriore 13,4%, così che il Gruppo Monte dei Paschi di Siena (" Gruppo MPS") deterrà complessivamente il 39% del capitale sociale di Finsoe e precisamente: BMPS 33,4% e Banca Agricola Mantovana Spa (" BAM") 5,6%;

COMUNICANO

che, relativamente alle sopra indicate partecipazioni (attuali e quelle che BMPS ha deliberato di acquistare), in data 6 febbraio 2003 Holmo e BMPS hanno perfezionato un accordo (d'ora innanzi l'" accordo") contenente alcune pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122.1 e 5 co. lett. a) e b) del d.lgs. n.58/98.

SOGGETTI ADERENTI ALL'ACCORDO E AZIONI OGGETTO DEL MEDESIMO

I soggetti aderenti all'ACCORDO sono HOLMO e BMPS (d'ora innanzi l'una e l'altra collettivamente anche " Parti").

Le pattuizioni hanno in particolare ad oggetto le seguenti partecipazioni azionarie:

(A)nr. 1.143.758.250 azioni ordinarie non quotate di Finsoe, società titolare della maggioranza del capitale sociale ordinario con diritto di voto di Unipol, le cui azioni ordinarie e privilegiate sono quotate sul MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Dette azioni Finsoe sono così ripartite tra i firmatari dell'accordo:

  nr. azioni Finsoe oggetto dell'accordo % sul totale azioni
Finsoe oggetto dell'Accordo
% sul cap. soc.
ordinario Finsoe
holmo s.p.a.

648.129.675

56,66

51,00

banca monte dei paschi di siena s.p.a.
   di cui

495.628.575

43,34

39,00

      - nr. azioni detenute direttamente

424.450.286

37,11

33,40

      - nr. azioni detenute tramite la controllata 
        Banca Agricola Mantovana s.p.a.

71.178.289

6,22

5,60

totale

1.143.758.250

100,00

90,00

(B)nr. 161.597.040 azioni ordinarie Unipol, quotate sul MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A., pari al 50,2% del capitale sociale ordinario detenute da Holmo, tramite la controllata Finsoe

  nr. azioni ordinarie Unipol 
oggetto dell'accordo
% sul totale azioni Unipol 
oggetto dell'Accordo
% sulcap. soc. 
ordinario Unipol
holmo s.p.a. 
tramite la controllataFinsoe s.p.a.

161.597.040

100,00

50,20

totale

161.597.040

100,00

50,20

(C)nr. 51.895.053 azioni ordinarie di BMPS, quotate sul MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A., pari all'1,99% del capitale sociale ordinario, detenute da Holmo, tramite la controllata Unipol.

  nr. azioni ordinarie bmps
oggetto dell'accordo
% sul totale azioni bmps 
oggetto dell'Accordo
% sul cap. soc. 
ordinario bmps
holmo s.p.a.
tramite la controllataunipol s.p.a.

51.895.053

100,00

1,99

totale

51.895.053

100,00

1,99

Nessun soggetto esercita, in virtù dell'Accordo, il controllo su Finsoe S.p.A., Unipol Assicurazioni s.p.a. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

contenuto dell'accordo

L'ACCORDO prevede che:

(1) Le Parti si riconoscono reciprocamente il diritto di prelazione nel caso in cui una di esse intendesse alienare, in tutto o in parte, le azioni possedute in Finsoe oppure, in caso di aumento di capitale, i relativi diritti di opzione (" Diritto di Prelazione").

In deroga a quanto sopra previsto, le Parti potranno liberamente trasferire le azioni, ovvero i diritti di opzione, ad una società controllata, all'ente o società controllante o ad altra società da questi ultimi controllata. In ogni caso di vendita di una società a cui siano state trasferite le azioni di Finsoe, queste dovranno essere preventivamente vendute alla parte controllante o ad una società da questa controllata.

(2) Nel caso in cui Holmo ponesse in essere con un terzo un'operazione il cui esito diretto e/o indiretto, una volta realizzata, fosse quello di far detenere ad Holmo o nessuna partecipazione oppure una partecipazione residua inferiore alla maggioranza del capitale di Finsoe o dei diritti di voto, Holmo si impegna nei confronti di BMPS (che si riserva peraltro il diritto di esercitare o meno questa facoltà) a far acquistare da tale terzo o da altro soggetto o ad acquistare direttamente tutte le azioni di Finsoe di proprietà di BMPS, al prezzo ed alle altre condizioni e modalità previste per l'operazione che ha comportato - come sopra detto - la perdita della partecipazione o della maggioranza in Finsoe (in prosieguo: " Diritto di Seguito"), fatta ovviamente riserva del pieno rispetto delle norme in vigore.

(3) Le Parti si impegnano a consultarsi previamente ad ogni riunione dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e (se nominato) del Comitato Esecutivo di Finsoe, aventi all'ordine del giorno le materie di seguito indicate, al fine di valutare la possibilità di coordinare i comportamenti di BMPS e Holmo nelle assemblee di Finsoe e, nel rispetto dei principi giuridici in materia, degli amministratori di Finsoe designati da BMPS e da Holmo nel Consiglio di Amministrazione e (se nominato) nel Comitato Esecutivo di Finsoe, senza peraltro che tale impegno di preventiva consultazione determini alcun impegno delle Parti a coordinare tali comportamenti, restando in ogni caso le Parti pienamente libere di votare nell'assemblea di Finsoe ciascuna con piena discrezionalità ("Patto di Consultazione"):

(a) operazioni sul capitale di Finsoe;

(b) nomina alle cariche sociali di Finsoe;

(c) modifiche dello statuto sociale;

(d) distribuzione di utili o riserve sotto qualsiasi forma;

(e) progetti di alleanza, di aggregazione o di acquisizione aventi rilevanza strategica per Finsoe e, più in generale, piani industriali e strategici;

(f) fusioni e scissioni.

(4) Ricordato che nei Consigli di Amministrazione di Finsoe e di Unipol siedono, rispettivamente, quattro e due nominativi designati da BMPS, Holmo farà quanto in suo potere affinché nel Consiglio di Amministrazione di Unipol venga nominato un terzo nominativo (in aggiunta ai due già in carica) designato da BMPS.

(5) Holmo si impegna a mantenere, tramite FINSOE, almeno il 50,20% del capitale ordinario di UNIPOL ed a far sì che UNIPOL mantenga stabile (e quindi non scenda sotto) l'attuale propria quota dell'1,99% in BMPS anche in caso di aumento del capitale sociale di BMPS, conseguente anche a fusioni di BMPS con altre società.

ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL'ACCORDO.

Il presente Accordo viene stipulato con validità tre anni a partire dalla data di sottoscrizione. Le Parti concordano espressamente che l'Accordo si intenderà rinnovato per un ulteriore periodo di tre anni, e così via di tre in tre anni, salvo disdetta da comunicarsi mediante lettera raccomandata R.R. da una delle Parti all'altra almeno sei mesi prima della scadenza originaria o prorogata.

Deposito dell'accordo

L'accordo sarà depositato presso il Registro Imprese di Bologna e di Siena nei termini di legge.

15 febbraio 2003

[UA.3.03.1]


UNIPOL S.P.A.

HOLMO S.P.A. - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

La HOLMO S.P.A., con sede in Bologna Via Stalingrado n. 45, iscritta al Registro Imprese di Bologna n.00913450151 (d'ora innanzi " HOLMO ") e la Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A., con sede in Siena Piazza Salimbeni n. 3, iscritta al Registro Imprese di Siena n. 00884060526 (d'ora innanzi " BMPS ")

PREMESSO

(a) che: (i) HOLMO detiene il 51% del capitale sociale di FINSOE S.P.A. - finanziaria dell'economia sociale S.P.A., con sede in Bologna Via Stalingrado n.45 (d'ora innanzi " FINSOE ); (ii) FINSOE detiene stabilmente il 50,2% del capitale ordinario di UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A., con sede in Bologna Via Stalingrado n.45 (d'ora innanzi " UNIPOL "); (iii) UNIPOL detiene l'1,99% del capitale sociale ordinario di BMPS;

(b) che BMPS detiene direttamente il 20% del capitale sociale di FINSOE e ha deliberato di acquistarne un ulteriore 13,4%, così che il Gruppo Monte dei Paschi di Siena (" Gruppo MPS ") deterrà complessivamente il 39% del capitale sociale di FINSOE e precisamente: BMPS 33,4% e Banca Agricola Mantovana Spa (" BAM ") 5,6%;

COMUNICANO

che, relativamente alle sopra indicate partecipazioni (attuali e quelle che BMPS ha deliberato di acquistare), in data 6 febbraio 2003 HOLMO e BMPS hanno perfezionato un accordo (d'ora innanzi l'" accordo ") contenente alcune pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122.1 e 5 co. lett. a) e b) del d.lgs. n.58/98.

1. SOGGETTI ADERENTI ALL'ACCORDO E AZIONI OGGETTO DEL MEDESIMO

I soggetti aderenti all'ACCORDO sono HOLMO e BMPS (d'ora innanzi l'una e l'altra collettivamente anche " Parti ").

Le pattuizioni hanno in particolare ad oggetto le seguenti partecipazioni azionarie:

(A) nr. 1.379.070.000 azioni ordinarie non quotate di FINSOE, società titolare della maggioranza del capitale sociale ordinario con diritto di voto di UNIPOL, le cui azioni ordinarie e privilegiate sono quotate sul MTA gestito da Borsa Italiana S.P.A.. Dette azioni FINSOE sono così ripartite tra i firmatari dell'accordo:

    nr. azioni FINSOE 
oggetto dell'accordo
% sul totale azioni
FINSOE oggetto dell'Accordo
% sul cap. soc.
ordinario FINSOE
HOLMO S.P.A.

781.473.000

56,67

51,00

banca monte dei paschi di siena S.P.A.

597.597.000

43,33

39,00

totale

1.379.070.000

100,00

90,00



(B) nr. 161.597.040 azioni ordinarie UNIPOL, quotate sul MTA gestito da Borsa Italiana S.P.A., pari al 50,2% del capitale sociale ordinario detenute da HOLMO, tramite la controllata FINSOE

  nr. azioni ordinarie UNIPOL
oggetto dell'accordo
% sul totale azioni UNIPOL
oggetto dell'Accordo
% sul cap. soc. 
ordinario UNIPOL
HOLMO S.P.A.
tramite la controllata
FINSOE S.P.A.

161.597.040

100,00

50,20

totale

161.597.040

100,00

50,20



(C) nr. 51.895.053 azioni ordinarie di BMPS, quotate sul MTA gestito da Borsa Italiana S.P.A., pari all'1,99% del capitale sociale ordinario, detenute da HOLMO, tramite la controllata UNIPOL.

  nr. azioni ordinarie BMPS
oggetto dell'accordo
% sul totale azioni BMPS
oggetto dell'Accordo
% sul cap. soc. 
ordinario BMPS
HOLMO S.P.A.
tramite la controllata
UNIPOL S.P.A.

51.895.053

100,00

1,99

totale

51.895.053

100,00

1,99



Nessun soggetto esercita, in virtù dell'Accordo, il controllo su FINSOE S.P.A., UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. e banca monte dei paschi di siena S.P.A..

2. contenuto dell'accordo

L'ACCORDO prevede che:

(1) Le Parti si riconoscono reciprocamente il diritto di prelazione nel caso in cui una di esse intendesse alienare, in tutto o in parte, le azioni possedute in FINSOE oppure, in caso di aumento di capitale, i relativi diritti di opzione (" Diritto di Prelazione ").
In deroga a quanto sopra previsto, le Parti potranno liberamente trasferire le azioni, ovvero i diritti di opzione, ad una società controllata, all'ente o società controllante o ad altra società da questi ultimi controllata. In ogni caso di vendita di una società a cui siano state trasferite le azioni di FINSOE, queste dovranno essere preventivamente vendute alla parte controllante o ad una società da questa controllata.

(2) Nel caso in cui HOLMO ponesse in essere con un terzo un'operazione il cui esito diretto e/o indiretto, una volta realizzata, fosse quello di far detenere ad HOLMO o nessuna partecipazione oppure una partecipazione residua inferiore alla maggioranza del capitale di FINSOE o dei diritti di voto, HOLMO si impegna nei confronti di BMPS (che si riserva peraltro il diritto di esercitare o meno questa facoltà) a far acquistare da tale terzo o da altro soggetto o ad acquistare direttamente tutte le azioni di FINSOE di proprietà di BMPS, al prezzo ed alle altre condizioni e modalità previste per l'operazione che ha comportato - come sopra detto - la perdita della partecipazione o della maggioranza in FINSOE (in prosieguo: " Diritto di Seguito "), fatta ovviamente riserva del pieno rispetto delle norme in vigore.

(3) Le Parti si impegnano a consultarsi previamente ad ogni riunione dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e (se nominato) del Comitato Esecutivo di FINSOE, aventi all'ordine del giorno le materie di seguito indicate, al fine di valutare la possibilità di coordinare i comportamenti di BMPS e HOLMO nelle assemblee di FINSOE e, nel rispetto dei principi giuridici in materia, degli amministratori di FINSOE designati da BMPS e da HOLMO nel Consiglio di Amministrazione e (se nominato) nel Comitato Esecutivo di FINSOE, senza peraltro che tale impegno di preventiva consultazione determini alcun impegno delle Parti a coordinare tali comportamenti, restando in ogni caso le Parti pienamente libere di votare nell'assemblea di FINSOE ciascuna con piena discrezionalità ("Patto di Consultazione") :

(a) operazioni sul capitale di FINSOE;

(b) nomina alle cariche sociali di FINSOE;

(c) modifiche dello statuto sociale;

(d) distribuzione di utili o riserve sotto qualsiasi forma;

(e) progetti di alleanza, di aggregazione o di acquisizione aventi rilevanza strategica per FINSOE e, più in generale, piani industriali e strategici;

(f) fusioni e scissioni.

(4) Ricordato che nei Consigli di Amministrazione di FINSOE e di UNIPOL siedono, rispettivamente, quattro e due nominativi designati da BMPS, HOLMO farà quanto in suo potere affinché nel Consiglio di Amministrazione di UNIPOL venga nominato un terzo nominativo (in aggiunta ai due già in carica) designato da BMPS.

(5) HOLMO si impegna a mantenere, tramite FINSOE, almeno il 50,20% del capitale ordinario di UNIPOL ed a far sì che UNIPOL mantenga stabile (e quindi non scenda sotto) l'attuale propria quota dell'1,99% in BMPS anche in caso di aumento del capitale sociale di BMPS, conseguente anche a fusioni di BMPS con altre società.

3. ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL'ACCORDO.

Il presente Accordo viene stipulato con validità tre anni a partire dalla data di sottoscrizione. Le Parti concordano espressamente che l'Accordo si intenderà rinnovato per un ulteriore periodo di tre anni, e così via di tre in tre anni, salvo disdetta da comunicarsi mediante lettera raccomandata R.R. da una delle Parti all'altra almeno sei mesi prima della scadenza originaria o prorogata.

4. Deposito dell'accordo

L'accordo sarà depositato presso il Registro Imprese di Bologna e di Siena nei termini di legge.

Banca monte dei paschi di siena S.P.A.- HOLMO S.P.A.

8 gennaio 2004

[UA.3.04.1]


UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.

HOLMO S.P.A. - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Holmo S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, iscritta al Registro Imprese di Bologna n.00913450151 (d'ora innanzi "HOLMO") e la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, iscritta al Registro Imprese di Siena n. 00884060526 (d'ora innanzi "BMPS"),

PREMESSO CHE

(a) in data 6 febbraio 2003, HOLMO e BMPS hanno perfezionato un accordo parasociale (d'ora innanzi, come successivamente modificato, l'"Accordo") avente ad oggetto le partecipazioni rispettivamente detenute in Finsoe S.p.A. - Finanziaria dell'Economia Sociale S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45 (d'ora innanzi "FINSOE") e contenente alcune pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122.1 e 5 co. lett. a) e b) del d.lgs. n.58/98, pubblicato ai sensi di legge,

(b) alla data odierna, a seguito dell'avvenuta iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bologna, in data 12 agosto 2005, dell'aumento di capitale deliberato in data 28 luglio 2005 dall'assemblea straordinaria di Finsoe S.p.A. e parzialmente sottoscritto, (i) HOLMO detiene il 60,74% del capitale sociale di FINSOE; (ii) BMPS detiene il 27,84% del capitale sociale di FINSOE; (iii) FINSOE detiene stabilmente il 50,20% del capitale ordinario di Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45 (d'ora innanzi " UNIPOL "); (iv) UNIPOL detiene l'1,99% del capitale sociale con diritto di voto di BMPS,

COMUNICANO

di aver concordemente modificato, in data 5 agosto 2005, la disciplina del rinnovo dell'Accordo,

E COMUNICANO

la variazione - a seguito dell'avvenuta iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bologna, in data 12 agosto 2005, dell'aumento di capitale deliberato in data 28 luglio 2005 dall'assemblea straordinaria di Finsoe S.p.A. e parzialmente sottoscritto - del numero degli strumenti finanziari complessivamente e singolarmente apportati all'Accordo da HOLMO e BMPS, nonché la variazione delle relative percentuali di cui all'articolo 130 del regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti").

Ciò premesso, HOLMO e BMPS provvedono, ai sensi dell'art. 131, comma 1, del Regolamento Emittenti, alla pubblicazione dell'estratto dell'Accordo con evidenza delle modifiche intervenute.

1. SOGGETTI ADERENTI ALL'ACCORDO E AZIONI OGGETTO DEL MEDESIMO

I soggetti aderenti all'ACCORDO sono HOLMO e BMPS (d'ora innanzi l'una e l'altra collettivamente anche "Parti").

Le pattuizioni hanno in particolare ad oggetto, a seguito dell'avvenuta iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bologna, in data 12 agosto 2005, dell'aumento di capitale deliberato in data 28 luglio 2005 dall'assemblea straordinaria di Finsoe S.p.A. e parzialmente sottoscritto, le seguenti partecipazioni azionarie:

(A) nr. 1.901.352.000 azioni ordinarie non quotate di FINSOE, società titolare della maggioranza del capitale sociale ordinario con diritto di voto di UNIPOL, le cui azioni ordinarie e privilegiate sono quotate sul MTA gestito da Borsa Italiana S.P.A.. Dette azioni FINSOE sono così ripartite tra i firmatari dell'accordo:

  nr. azioni FINSOE
oggetto dell'accordo
% sul totale azioni
FINSOE oggetto dell'Accordo
% sul cap. soc.
ordinario FINSOE
HOLMO S.P.A. 1.303.755.000 68,57 60,74
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 597.597.000 31,43 27,84
totale 1.901.352.000 100,00 88,58
 

(B) nr. 299.938.634 azioni ordinarie UNIPOL, quotate sul MTA gestito da Borsa Italiana S.P.A., pari al 50,2% del capitale sociale ordinario detenute da HOLMO, tramite la controllata FINSOE

  nr. Azioni ordinarie UNIPOL
oggetto dell'accordo
% sul totale azioni UNIPOL
oggetto dell'Accordo
% sul cap. soc.
ordinario UNIPOL
HOLMO S.P.A.
tramite la controllata
FINSOE S.P.A.
299.938.634 100,00 50,20
totale 299.938.634 100,00 50,20
 

(C) nr. 59.987.000 azioni ordinarie di BMPS, quotate sul MTA gestito da Borsa Italiana S.P.A., pari all'1,99% del capitale sociale con diritto di voto, detenute da HOLMO, tramite la controllata UNIPOL.

  nr. azioni ordinarie BMPS
oggetto dell'accordo
% sul totale azioni BMPS
oggetto dell'Accordo
% sul cap. soc.
ordinario BMPS
HOLMO S.P.A. 
tramite la controllata
UNIPOL S.P.A.
59.987.000 100,00 1,99
totale 59.987.000 100,00 1,99
 

Nessun soggetto esercita, in virtù dell'Accordo, il controllo su FINSOE S.P.A., UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A.

2. CONTENUTO DELL'ACCORDO

L'Accordo prevede che:

(1) Le Parti si riconoscono reciprocamente il diritto di prelazione nel caso in cui una di esse intendesse alienare, in tutto o in parte, le azioni possedute in FINSOE oppure, in caso di aumento di capitale, i relativi diritti di opzione ("Diritto di Prelazione").

In deroga a quanto sopra previsto, le Parti potranno liberamente trasferire le azioni, ovvero i diritti di opzione, ad una società controllata, all'ente o società controllante o ad altra società da questi ultimi controllata. In ogni caso di vendita di una società a cui siano state trasferite le azioni di FINSOE, queste dovranno essere preventivamente vendute alla parte controllante o ad una società da questa controllata.

(2) Nel caso in cui HOLMO ponesse in essere con un terzo un'operazione il cui esito diretto e/o indiretto, una volta realizzata, fosse quello di far detenere ad HOLMO o nessuna partecipazione oppure una partecipazione residua inferiore alla maggioranza del capitale di FINSOE o dei diritti di voto, HOLMO si impegna nei confronti di BMPS (che si riserva peraltro il diritto di esercitare o meno questa facoltà) a far acquistare da tale terzo o da altro soggetto o ad acquistare direttamente tutte le azioni di FINSOE di proprietà di BMPS, al prezzo ed alle altre condizioni e modalità previste per l'operazione che ha comportato - come sopra detto - la perdita della partecipazione o della maggioranza in FINSOE (in prosieguo: "Diritto di Seguito"), fatta ovviamente riserva del pieno rispetto delle norme in vigore.

(3) Le Parti si impegnano a consultarsi previamente ad ogni riunione dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e (se nominato) del Comitato Esecutivo di FINSOE, aventi all'ordine del giorno le materie di seguito indicate, al fine di valutare la possibilità di coordinare i comportamenti di BMPS e HOLMO nelle assemblee di FINSOE e, nel rispetto dei principi giuridici in materia, degli amministratori di FINSOE designati da BMPS e da HOLMO nel Consiglio di Amministrazione e (se nominato) nel Comitato Esecutivo di FINSOE, senza peraltro che tale impegno di preventiva consultazione determini alcun impegno delle Parti a coordinare tali comportamenti, restando in ogni caso le Parti pienamente libere di votare nell'assemblea di FINSOE ciascuna con piena discrezionalità ("Patto di Consultazione") :

(a) operazioni sul capitale di FINSOE;

(b) nomina alle cariche sociali di FINSOE;

(c) modifiche dello statuto sociale;

(d) distribuzione di utili o riserve sotto qualsiasi forma;

(e) progetti di alleanza, di aggregazione o di acquisizione aventi rilevanza strategica per FINSOE e, più in generale, piani industriali e strategici;

(f) fusioni e scissioni.

(4) Ricordato che nei Consigli di Amministrazione di FINSOE e di UNIPOL siedono, rispettivamente, quattro e due nominativi designati da BMPS, HOLMO farà quanto in suo potere affinché nel Consiglio di Amministrazione di UNIPOL venga nominato un terzo nominativo (in aggiunta ai due già in carica) designato da BMPS.

(5) HOLMO si impegna a mantenere, tramite FINSOE, almeno il 50,20% del capitale ordinario di UNIPOL ed a far sì che UNIPOL mantenga stabile (e quindi non scenda sotto) l'attuale propria quota dell'1,99% in BMPS anche in caso di aumento del capitale sociale di BMPS, conseguente anche a fusioni di BMPS con altre società.

3. ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL'ACCORDO.

Il presente Accordo viene stipulato con validità tre anni a partire dalla data di sottoscrizione.

Con modifica intervenuta in data 5 agosto 2005, le Parti hanno espressamente convenuto che l'Accordo si intenderà rinnovato per un ulteriore periodo di tre anni, e così via di tre in tre anni, salvo disdetta da comunicarsi mediante lettera raccomandata R.R. da una delle Parti all'altra almeno tre mesi prima della scadenza originaria o prorogata.

4. DEPOSITO DELL'ACCORDO

L'accordo sarà depositato presso il Registro Imprese di Bologna e di Siena nei termini di legge.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.- HOLMO S.P.A.

15 agosto 2005

[UA.3.05.1]


UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.

HOLMO S.P.A. - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Holmo S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, iscritta al Registro Imprese di Bologna n.00913450151 (d'ora innanzi " HOLMO ") e la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, iscritta al Registro Imprese di Siena n. 00884060526 (d'ora innanzi " BMPS "),

PREMESSO CHE

(a) in data 6 febbraio 2003, HOLMO e BMPS hanno perfezionato un accordo parasociale (d'ora innanzi, come successivamente modificato, l'" Accordo ") avente ad oggetto le partecipazioni rispettivamente detenute in Finsoe S.p.A. - Finanziaria dell'Economia Sociale S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45 (d'ora innanzi " FINSOE ) e contenente alcune pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122.1 e 5 co. lett. a) e b) del d.lgs. n.58/98, pubblicato ai sensi di legge,

(b) alla data odierna, a seguito dell'avvenuta iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bologna, in data 12 agosto 2005, dell'aumento di capitale deliberato in data 28 luglio 2005 dall'assemblea straordinaria di Finsoe S.p.A. e parzialmente sottoscritto, (i) HOLMO detiene il 60,74% del capitale sociale di FINSOE; (ii) BMPS detiene il 27,84% del capitale sociale di FINSOE; (iii) FINSOE detiene stabilmente il 50,20% del capitale ordinario di Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45 (d'ora innanzi " UNIPOL "); (iv) UNIPOL detiene l'1,99% del capitale sociale con diritto di voto di BMPS,

(c) con modifica intervenuta in data 5 agosto 2005, le parti hanno espressamente convenuto che l'Accordo si intenderà rinnovato per un ulteriore periodo di tre anni, e così via di tre in tre anni, salvo disdetta da comunicarsi mediante lettera raccomandata R.R. da una delle parti all'altra almeno tre mesi prima della scadenza originaria o prorogata.

COMUNICANO

di aver ulteriormente modificato, in data 13 ottobre 2005, la disciplina del rinnovo dell'Accordo.

Ciò premesso, HOLMO e BMPS provvedono, ai sensi dell'art. 131, comma 1, del Regolamento Emittenti, alla pubblicazione dell'estratto dell'Accordo con evidenza delle modifiche intervenute.

1. SOGGETTI ADERENTI ALL'ACCORDO E AZIONI OGGETTO DEL MEDESIMO

I soggetti aderenti all'ACCORDO sono HOLMO e BMPS (d'ora innanzi l'una e l'altra collettivamente anche " Parti ").

Le pattuizioni hanno in particolare ad oggetto le seguenti partecipazioni azionarie:

(A) nr. 1.901.352.000 azioni ordinarie non quotate di FINSOE, società titolare della maggioranza del capitale sociale ordinario con diritto di voto di UNIPOL, le cui azioni ordinarie e privilegiate sono quotate sul MTA gestito da Borsa Italiana S.P.A.. Dette azioni FINSOE sono così ripartite tra i firmatari dell'accordo:

    

nr. azioni FINSOE 
oggetto dell'accordo

% sul totale azioni
FINSOE oggetto dell'Accordo

% sul cap. soc.
ordinario FINSOE

HOLMO S.P.A.

1.303.755.000

68,57

60,74

banca monte dei paschi di siena S.P.A.

597.597.000

31,43

27,84

totale

1.901.352.000

100,00

88,58


(B) nr. 299.938.634 azioni ordinarie UNIPOL, quotate sul MTA gestito da Borsa Italiana S.P.A., pari al 50,2% del capitale sociale ordinario detenute da HOLMO, tramite la controllata FINSOE

nr. Azioni ordinarie UNIPOL
oggetto dell'accordo

% sul totale azioni UNIPOL
oggetto dell'Accordo

% sul cap. soc. 
ordinario UNIPOL

HOLMO S.P.A.
tramite la controllata
FINSOE S.P.A.

299.938.634

100,00

50,20

totale

299.938.634

100,00

50,20


(C) nr. 59.987.000 azioni ordinarie di BMPS, quotate sul MTA gestito da Borsa Italiana S.P.A., pari all'1,99% del capitale sociale con diritto di voto, detenute da HOLMO, tramite la controllata UNIPOL.

 

nr. azioni ordinarie BMPS
oggetto dell'accordo

% sul totale azioni BMPS
oggetto dell'Accordo

% sul cap. soc. 
ordinario BMPS

HOLMO S.P.A.
tramite la controllata
UNIPOL S.P.A.

59.987.000

100,00

1,99

totale

59.987.000

100,00

1,99



Nessun soggetto esercita, in virtù dell'Accordo, il controllo su FINSOE S.P.A., UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A..

2. contenuto dell'accordo

L'Accordo prevede che:

(1) Le Parti si riconoscono reciprocamente il diritto di prelazione nel caso in cui una di esse intendesse alienare, in tutto o in parte, le azioni possedute in FINSOE oppure, in caso di aumento di capitale, i relativi diritti di opzione (" Diritto di Prelazione ").
In deroga a quanto sopra previsto, le Parti potranno liberamente trasferire le azioni, ovvero i diritti di opzione, ad una società controllata, all'ente o società controllante o ad altra società da questi ultimi controllata. In ogni caso di vendita di una società a cui siano state trasferite le azioni di FINSOE, queste dovranno essere preventivamente vendute alla parte controllante o ad una società da questa controllata.

(2) Nel caso in cui HOLMO ponesse in essere con un terzo un'operazione il cui esito diretto e/o indiretto, una volta realizzata, fosse quello di far detenere ad HOLMO o nessuna partecipazione oppure una partecipazione residua inferiore alla maggioranza del capitale di FINSOE o dei diritti di voto, HOLMO si impegna nei confronti di BMPS (che si riserva peraltro il diritto di esercitare o meno questa facoltà) a far acquistare da tale terzo o da altro soggetto o ad acquistare direttamente tutte le azioni di FINSOE di proprietà di BMPS, al prezzo ed alle altre condizioni e modalità previste per l'operazione che ha comportato - come sopra detto - la perdita della partecipazione o della maggioranza in FINSOE (in prosieguo: " Diritto di Seguito "), fatta ovviamente riserva del pieno rispetto delle norme in vigore.

(3) Le Parti si impegnano a consultarsi previamente ad ogni riunione dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e (se nominato) del Comitato Esecutivo di FINSOE, aventi all'ordine del giorno le materie di seguito indicate, al fine di valutare la possibilità di coordinare i comportamenti di BMPS e HOLMO nelle assemblee di FINSOE e, nel rispetto dei principi giuridici in materia, degli amministratori di FINSOE designati da BMPS e da HOLMO nel Consiglio di Amministrazione e (se nominato) nel Comitato Esecutivo di FINSOE, senza peraltro che tale impegno di preventiva consultazione determini alcun impegno delle Parti a coordinare tali comportamenti, restando in ogni caso le Parti pienamente libere di votare nell'assemblea di FINSOE ciascuna con piena discrezionalità ("Patto di Consultazione") :

(a) operazioni sul capitale di FINSOE;

(b) nomina alle cariche sociali di FINSOE;

(c) modifiche dello statuto sociale;

(d) distribuzione di utili o riserve sotto qualsiasi forma;

(e) progetti di alleanza, di aggregazione o di acquisizione aventi rilevanza strategica per FINSOE e, più in generale, piani industriali e strategici;

(f) fusioni e scissioni.

(4) Ricordato che nei Consigli di Amministrazione di FINSOE e di UNIPOL siedono, rispettivamente, quattro e due nominativi designati da BMPS, HOLMO farà quanto in suo potere affinché nel Consiglio di Amministrazione di UNIPOL venga nominato un terzo nominativo (in aggiunta ai due già in carica) designato da BMPS.

(5) HOLMO si impegna a mantenere, tramite FINSOE, almeno il 50,20% del capitale ordinario di UNIPOL ed a far sì che UNIPOL mantenga stabile (e quindi non scenda sotto) l'attuale propria quota dell'1,99% in BMPS anche in caso di aumento del capitale sociale di BMPS, conseguente anche a fusioni di BMPS con altre società.

3. ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL'ACCORDO.

Con modifica intervenuta in data 13 ottobre 2005, le Parti hanno espressamente convenuto che l'Accordo si intenderà rinnovato sino al 15 aprile 2006, salvo disdetta da comunicarsi mediante lettera raccomandata R.R. da una delle Parti all'altra almeno un mese prima della scadenza originaria o prorogata.

4. Deposito dell'accordo

L'accordo è stato depositato presso il Registro Imprese di Bologna e di Siena nei termini di legge.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A.- HOLMO S.P.A.

21 ottobre 2005

[UA.3.05.2]


Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A.

Ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e degli articoli 129 e seguenti del regolamento emittenti approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive integrazioni e modificazioni, si rende noto il contenuto del patto parasociale (il "Patto") stipulato il 14 aprile 2006, avente ad oggetto la presentazione congiunta delle liste di candidati alle cariche di membri del consiglio di amministrazione e di membri del collegio sindacale, nonchè l’esercizio congiunto del diritto di voto in merito ai punti n. 3, n. 4, n. 5 e n. 7 all’ordine del giorno dell’assemblea dei soci della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. convocata per i giorni 29 e 30 aprile 2006 (l’ "Assemblea").

A. Società i cui Strumenti Finanziari sono Oggetto del Patto

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, iscritta presso il Registro delle Imprese di Siena al n. 00884060526 e iscritta, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 385/1993, al n. 5274 dell’Albo delle Banche ("BMPS").

B. Soggetti aderenti al Patto e Azioni Oggetto del Patto

I partecipanti al Patto sono 58 soggetti (i "Partecipanti"), riconducibili a 3 parti contrattuali (le "Parti").

In particolare i Partecipanti sono:

1.

Partecipanti

Numero di Azioni Ordinarie di BMPS

Percentuale sul Capitale Ordinario di BMPS

VIAFIN S.r.l

9.500.000

0,388%

FINCAL 2000 S.p.A.

90.000.000

3,675%

Emera Società per Azioni

11.000.000

0,449%

Mantegna 87 S.r.l.

5.000.000

0,204%

Totale

115.500.000

4,716%



VIAFIN S.r.l., FINCAL 2000 S.p.A., Emera Società per Azioni e Mantegna 87 S.r.l., sono società facenti capo al controllo dell’Ing. Francesco Gaetano Caltagirone: le suddette società costituiscono un’unica parte contrattuale e sono congiuntamente definite "Socio Caltagirone".

2.

Partecipanti

Numero di Azioni Ordinarie / Diritti di Voto

Percentuale sul Capitale Ordinario di BMPS

Hopa Società per Azioni – Holding di Partecipazioni Aziendali

73.463.100

3%

FinGruppo Holding S.p.A.

4.100.000

0,168%

GP Finanziaria S.p.A

31.272.913

1,277%

Armonia S.r.l.

3.000.000

0,122%

Totale

111.836.013

4,567%



Hopa Società per Azioni – Holding di Partecipazioni Aziendali, FinGruppo Holding S.p.A., GP Finanziaria S.p.A. e Armonia S.r.l. costituiscono un’unica parte contrattuale e sono congiuntamente definite "Soci Bresciani".

3.

Partecipanti

Numero di Azioni Ordinarie di BMPS

Percentuale sul Capitale Ordinario di BMPS

Mario Palumbo

7.425.817

0,30%

Luisa Montinari

2.969.932

0,12%

Pietro Montinari

4.886.600

0,20%

Dario Montinari

4.886.617

0,20%

Nicola Pantaleo Montinari

4.783.135

0,20%

Sigilfredo Montinari

3.417.187

0,14%

Andrea Montinari

3.417.006

0,14%

Gina Leuzzi

5.363.451

0,22%

Lorenzo Gorgoni

14.595.394

0,60%

Antonia Gorgoni

4.018.903

0,16%

Angelo Martinelli

3.125.000

0,13%

Enrica Verderamo

2.765.303

0,11%

Massimo Verderamo

2.591.746

0,11%

Andrea Bentivoglio

2.600.000

0,11%

n. 36 soci detentori di
partecipazioni inferiori allo
0,1 %

15.509.380

0,63%

Totale

82.409.471

3,37%



I Signori Mario Palumbo, Luisa Montinari, Pietro Montinari, Dario Montinari, Nicola Pantaleo Montinari, Sigilfredo Montinari, Andrea Montinari, Gina Leuzzi, Lorenzo Gorgoni, Antonia Gorgoni, Angelo Martinelli, Enrica Verderamo, Massimo Verderamo, Andrea Bentivoglio e i 36 altri soci detentori di partecipazioni inferiori allo 0,1% del capitale di BMPS costituiscono un’unica parte contrattuale e sono congiuntamente definiti "Socio Gorgoni".

In sintesi, alla data di pubblicazione del presente estratto e con riferimento al capitale ordinario di BMPS suddiviso in n. 2.448.491.901 azioni ordinarie, le azioni/diritti di voto oggetto del Patto sono complessivamente n. 309.745.484 azioni/diritti di voto di BMPS pari a circa il 12,653% del capitale ordinario di BMPS. In particolare:

Parti

Numero di Azioni Ordinarie/Diritti di Voto di BMPS

Percentuale sul Capitale Ordinario di BMPS

Percentuale sul Totale delle Azioni/Diritti di Voto Oggetto del Patto

Socio Caltagirone

115.500.000

4,716%

36,464%

Socio Hopa

111.836.013

4,567%

37,517%

Socio Gorgoni

82.409.471

3,37%

26,017%

Totale

309.745.484

12,653%

100%



C. Organi del Patto

Non previsti.

D. Contenuto del Patto

Il Patto prevede l’impegno delle Parti:

1. in relazione al punto n. 4 all’ordine del giorno dell’Assemblea (Nomina per gli esercizi 2006 – 2007 – 2008 dei membri del Consiglio di Amministrazione), a presentare congiuntamente e a votare tutte le loro azioni in favore di una lista di 3 candidati alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione così composta:

Numero Progressivo dei Candidati alla Carica di Amministratore

Nominativo

Candidato n. 1

Francesco Gaetano Caltagirone

Candidato n. 2

Carlo Querci

Candidato n. 3

Lorenzo Gorgoni



2. in relazione ai punti n. 3 (Determinazione del numero dei Vice Presidenti per gli esercizi 2006 – 2007 – 2008) e n. 5 all’ordine del giorno dell’Assemblea (Scelta, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente, nonché dei Vice Presidenti nel numero determinato dall’Assemblea), a votare tutte le loro azioni in favore di un consiglio di amministrazione che abbia due Vice Presidenti e nel caso in cui l’Assemblea deliberasse la nomina di due Vice-Presidenti a proporre congiuntamente e a votare tutte le loro azioni in favore della nomina di Francesco Gaetano Caltagirone, se eletto, quale uno dei due Vice Presidenti;

3. in relazione al punto n. 7 all’ordine del giorno dell’Assemblea (Nomina per gli esercizi 2006 – 2007 – 2008, del Presidente e degli altri membri del Collegio Sindacale, nonché dei Sindaci Supplenti), a presentare congiuntamente e a votare tutte le loro azioni in favore di una lista di 2 candidati alla carica di Sindaco, così composta:

Numero Progressivo dei Candidati alla Carica di Sindaco

Nominativo

Candidato n. 1

Pietro Fabretti

Candidato n. 2

Carlo Schiavone



Il Patto non nova né modifica, né viene modificato o novato dall’accordo relativo all’Assemblea stipulato tra il Socio Caltagirone, i Soci Bresciani, il Socio Gorgoni e i soci di MBPS Unicoop-Firenze società cooperativa di consumo a mutualità prevalente ed Unipol Assicurazioni S.p.A. (cosiddetti "Socio Coop"), a cui è stata data separata pubblicità.

E. Durata del Patto

Il Patto si scioglierà automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna tra le Parti, al termine dell’Assemblea.

F. Penale

Non sono previste clausole penali.

G. Controllo

Nessuno dei Partecipanti e nessuna delle Parti, in virtù del Patto, esercita il controllo di BMPS ai sensi dell’articolo 93 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

H. Deposito

Il Patto sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Siena a norma di legge.

I. Tipo di Patto

Il Patto è inquadrabile nella fattispecie dell’articolo 122, comma 1 del TUF.

18 aprile 2006

[BF.4.06.1]

*** PATTO VENUTO MENO PER RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI IVI PREVISTI


Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A.

Ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e degli articoli 129 e seguenti del regolamento emittenti approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive integrazioni e modificazioni, si rende noto il contenuto dell’accordo fra soci (l’ "Accordo") stipulato il 14 aprile 2006, avente ad oggetto esclusivamente alcune previsioni in merito alle modalità di presentazione delle liste di candidati alle cariche di membri del consiglio di amministrazione e di membri del collegio sindacale, nonchè l’esercizio del diritto di voto in merito ai punti n. 2, n. 4 e n. 7 all’ordine del giorno dell’assemblea dei soci della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. convocata per i giorni 29 e 30 aprile 2006 (l’ "Assemblea").

A. Società i cui Strumenti Finanziari sono Oggetto dell’Accordo

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, iscritta presso il Registro delle Imprese di Siena al n. 00884060526 e iscritta, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 385/1993, al n. 5274 dell’Albo delle Banche ("BMPS").

B. Soggetti aderenti all’Accordo e Azioni Oggetto dell’Accordo

I partecipanti all’Accordo sono 60 soggetti (i "Partecipanti"), riconducibili a 4 parti contrattuali (le "Parti").

In particolare i Partecipanti sono:

1.

Partecipanti

Numero di Azioni Ordinarie di BMPS

Percentuale sul Capitale Ordinario di BMPS

VIAFIN S.r.l

9.500.000

0,388%

FINCAL 2000 S.p.A.

90.000.000

3,675%

Emera Società per Azioni

11.000.000

0,449%

Mantegna 87 S.r.l.

5.000.000

0,204%

Totale

115.500.000

4,716%



VIAFIN S.r.l., FINCAL 2000 S.p.A., Emera Società per Azioni e Mantegna 87 S.r.l., sono società facenti capo al controllo dell’Ing. Francesco Gaetano Caltagirone: le suddette società costituiscono un’unica parte contrattuale e sono congiuntamente definite "Socio Caltagirone".

2.

Partecipanti

Numero di Azioni Ordinarie / Diritti di Voto

Percentuale sul Capitale Ordinario di BMPS

Hopa Società per Azioni – Holding di Partecipazioni Aziendali

73.463.100

3%

FinGruppo Holding S.p.A.

4.100.000

0,168%

GP Finanziaria S.p.A

31.272.913

1,277%

Armonia S.r.l.

3.000.000

0,122%

Totale

111.836.013

4,567%



Hopa Società per Azioni – Holding di Partecipazioni Aziendali, FinGruppo Holding S.p.A., GP Finanziaria S.p.A. e Armonia S.r.l. costituiscono un’unica parte contrattuale e sono congiuntamente definite "Soci Bresciani".

3.

Partecipanti

Numero di Azioni Ordinarie di BMPS

Percentuale sul Capitale Ordinario di BMPS

Mario Palumbo

7.425.817

0,30%

Luisa Montinari

2.969.932

0,12%

Pietro Montinari

4.886.600

0,20%

Dario Montinari

4.886.617

0,20%

Nicola Pantaleo Montinari

4.783.135

0,20%

Sigilfredo Montinari

3.417.187

0,14%

Andrea Montinari

3.417.006

0,14%

Gina Leuzzi

5.363.451

0,22%

Lorenzo Gorgoni

14.595.394

0,60%

Antonia Gorgoni

4.018.903

0,16%

Angelo Martinelli

3.125.000

0,13%

Enrica Verderamo

2.765.303

0,11%

Massimo Verderamo

2.591.746

0,11%

Andrea Bentivoglio

2.600.000

0,11%

n. 36 soci detentori di
partecipazioni inferiori allo
0,1 %

15.509.380

0,63%

Totale

82.409.471

3,37%



I Signori Mario Palumbo, Luisa Montinari, Pietro Montinari, Dario Montinari, Nicola Pantaleo Montinari, Sigilfredo Montinari, Andrea Montinari, Gina Leuzzi, Lorenzo Gorgoni, Antonia Gorgoni, Angelo Martinelli, Enrica Verderamo, Massimo Verderamo, Andrea Bentivoglio e i 36 altri soci detentori di partecipazioni inferiori allo 0,1% del capitale di BMPS costituiscono un’unica parte contrattuale e sono congiuntamente definiti "Socio Gorgoni".

4.

Partecipanti

Numero di Azioni Ordinarie di BMPS

Percentuale sul Capitale Ordinario di BMPS

Unicoop Firenze società cooperativa di consumo a mutualità prevalente

73.159.575

2,99%

Unipol Assicurazioni S.p.A.

59.987.000

2,45%

Totale

133.146.575

5,44%



Unicoop Firenze società cooperativa di consumo a mutualità prevalente e Unipol Assicurazioni S.p.A. costituiscono un’unica parte contrattuale e sono congiuntamente definite "Socio Coop".

In sintesi, alla data di pubblicazione del presente estratto e con riferimento al capitale ordinario di BMPS suddiviso in n. 2.448.491.901 azioni ordinarie, le azioni/diritti di voto oggetto dell’Accordo sono complessivamente n. 442.892.059 azioni ordinarie/diritti di voto di BMPS pari a circa il 18,093% del capitale ordinario di BMPS. In particolare:

Parti

Numero di Azioni Ordinarie di BMPS

Percentuale sul Capitale Ordinario di BMPS

Percentuale sul Totale delle Azioni Oggetto dell’Accordo

Socio Caltagirone

115.500.000

4,716%

26,078%

Soci Bresciani

111.836.013

4,567%

25,251%

Socio Gorgoni

82.409.471

3,37%

18,607%

Socio Coop

133.146.575

5,44%

30,062%

Totale

442.892.059

18,093%

100%



C. Organi dell’Accordo

Non previsti.

D. Contenuto dell’Accordo

L’Accordo ha ad oggetto esclusivamente i seguenti impegni.

Il Socio Caltagirone, i Soci Bresciani e il Socio Gorgoni si impegnano in relazione ai punti n. 4 (Nomina per gli esercizi 2006 – 2007 – 2008 dei membri del Consiglio di Amministrazione) e n. 7 (Nomina per gli esercizi 2006 – 2007 – 2008, del Presidente e degli altri membri del Collegio Sindacale, nonché dei Sindaci Supplenti) all’ordine del giorno dell’Assemblea, a presentare congiuntamente e a votare tutte le loro azioni in favore (i) di una lista di 3 candidati alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione e (ii) di una lista per il nuovo Collegio Sindacale. Anche a tal fine, il Socio Caltagirone, i Soci Bresciani e il Socio Gorgoni stipulano tra di loro un separato patto parasociale, cui viene data separata pubblicità secondo la disciplina vigente, che non viene modificato né novato dall’Accordo.

Il Socio Coop si impegna in relazione ai punti n. 4 (Nomina per gli esercizi 2006 – 2007 – 2008 dei membri del Consiglio di Amministrazione) e n. 7 (Nomina per gli esercizi 2006 – 2007 – 2008, del Presidente e degli altri membri del Collegio Sindacale, nonché dei Sindaci Supplenti) all’ordine del giorno dell’Assemblea, (i) a presentare e a votare tutte le proprie azioni in favore di una lista di 2 candidati alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione, e (ii) a non presentare alcuna lista di candidati alla carica di membri del Collegio Sindacale.

Il Socio Caltagirone, i Soci Bresciani, il Socio Gorgoni e il Socio Coop si impegnano in relazione al punto n. 2 (Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2006 – 2007 – 2008) all’ordine del giorno dell’Assemblea, a proporre e a votare tutte le loro azioni in favore di un Consiglio di Amministrazione composto da 10 membri, per 3 esercizi.

E. Durata dell’Accordo

L’Accordo si scioglierà automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna tra le Parti, al termine dell’Assemblea.

F. Penale

Non sono previste clausole penali.

G. Controllo

Nessuno dei Partecipanti e nessuna delle Parti, in virtù dell’Accordo, esercita il controllo di BMPS ai sensi dell’articolo 93 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

H. Deposito

L’Accordo sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Siena a norma di legge.

I. Tipo di Accordo

L’Accordo è eventualmente inquadrabile nella fattispecie dell’articolo 122, comma 1 del TUF.

18 aprile 2006

[BF.5.06.1]

*** PATTO VENUTO MENO PER RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI IVI PREVISTI


Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A.

Pubblicazione dell'estratto del patto parasociale avente ad oggetto le azioni ordinarie con diritto di voto di Banca Monte dei Paschi di Siena stipulato in data 14 gennaio 2001 aggiornato sulla base delle modifiche che hanno interessato il capitale sociale della Banca Monte dei Paschi di Siena

Si rende noto che si è tacitamente rinnovato per la durata di ulteriori tre anni il patto di consultazione stipulato in data 14 gennaio 2001 tra n. 54 azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ("BMPS"). Tale patto, a seguito delle variazioni che hanno interessato il capitale sociale della Banca, ha ad oggetto n. 78.888.676 azioni ordinarie, corrispondenti al 3,24% del capitale sociale.

Nel seguito sono riportati gli aderenti al patto con indicazione del numero di azioni da ciascuno vincolate e la percentuale delle anzidette azioni rispetto al numero totale delle azioni vincolate e al numero totale delle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale.

Azionista Numero delle  
azioni vincolate
% sul totale
delle azioni
vincolate
% sul totale delle
azioni ordinarie
Mario Palumbo

7.425.817

9,41%

0,30%

Donato Montinari

5.112.815

6,48%

0,21%

Piero Montinari

3.157.922

4,00%

0,13%

Dario Montinari

3.157.940

4,00%

0,13%

Nicola Pantaleo Montinari

4.783.135

6,06%

0,20%

Sigilfredo Montinari

3.417.187

4,33%

0,14%

Andrea Montinari

3.471.006

4,40%

0,14%

Gina Leuzzi

5.363.451

6,80%

0,22%

Lorenzo Gorgoni

14.595.394

18,50%

0,60%

Antonia Gorgoni

4.081.903

5,17%

0,17%

Angelo Martinelli

3.125.193

3,96%

0,13%

Enrica Verderamo

2.765.303

3,51%

0,11%

Massimo Verderamo

2.591.746

3,29%

0,11%

n. 41 azionisti detentori di
partecipazioni inferiori allo
0,1 %

15.839.864

20,08%

0,65%

  

78.888.676

100,00%

3,24%

Nessuno degli aderenti al patto esercita il controllo di Banca Monte dei Paschi di Siena

per effetto del patto medesimo.

Gli aderenti sono impegnati a vincolare al patto anche le azioni ordinarie di BMPS o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie o che consentano l'acquisto o la sottoscrizione di azioni ordinarie di BMPS che dovessero derivar loro dalle azioni vincolate per effetto di aumenti di capitale gratuiti e/o a pagamento nonché le azioni ordinarie che dovessero derivare dalla conversione o dall'esercizio dei diritti relativi agli anzidetti strumenti finanziari.

Il patto ha una durata di tre anni e si intenderà tacitamente rinnovato di triennio in triennio se non disdettato da alcuno dei partecipanti sei mesi prima della scadenza.

I partecipanti sono organizzati in 13 gruppi familiari; i componenti di ciascun Gruppo nominano un rappresentante comune. I 13 rappresentanti comuni compongono il Comitato di Consultazione, nelle cui riunioni esprimono la volontà del proprio Gruppo Familiare.

I membri del Comitato eleggono a maggioranza assoluta, calcolata sulla base del numero di azioni BMPS vincolate al patto, il Presidente del Comitato (che deve essere uno dei rappresentanti comuni) il quale ha il compito di coordinare le attività del Comitato, di organizzare le riunioni e di eseguire e/o realizzare le decisioni assunte dal Comitato. I membri del Comitato hanno eletto all'unanimità Presidente il dottor Lorenzo Gorgoni.

Il Comitato di Consultazione, incluso il Presidente, resta in carica sino alla scadenza del patto. Il Comitato si riunisce per iniziativa del Presidente oppure quando un suo membro ne faccia richiesta per iscritto al Presidente.

Il Comitato procede alla nomina di un segretario, anche al di fuori dei propri componenti, per la redazione e la custodia dei verbali delle riunioni. Il segretario provvede anche a diramare gli avvisi di convocazione delle riunioni del Comitato.

Il patto prevede regole di comportamento e pattuizioni per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee di BMPS e per il caso di vendita e/o disposizione delle azioni ordinarie BMPS. In particolare gli aderenti hanno tra loro convenuto che:

a. un aderente che intenda vendere o cedere strumenti finanziari vincolati al patto o la nuda proprietà o l'usufrutto di tali strumenti nonché concludere contratti di opzione o swap o compiere altri atti dispositivi aventi ad oggetto gli anzidetti strumenti deve comunicare il suo intendimento al Presidente del Comitato per il tramite del proprio rappresentante comune, allo scopo di consentire al Comitato di verificare se vi sia interesse all'acquisto da parte di uno o più degli aderenti.
Nel caso di più manifestazioni di interesse alle medesime condizioni, gli strumenti finanziari sono ripartiti in proporzione alle azioni da ciascuno vincolate al patto. L'aderente è in ogni caso libero di vendere o cedere a terzi gli strumenti finanziari trascorsi 30 giorni lavorativi dalla data di riunione del Comitato di Consultazione; inoltre, qualora ne abbia motivate ragioni, è comunque libero di vendere o cedere a terzi estranei al patto anche nel caso in cui vi siano manifestazioni di interesse all'acquisto da parte di altri aderenti, comunicando per iscritto al Presidente del Comitato i motivi della scelta;

b. un aderente che intenda costituire in garanzia o in pegno i titoli vincolati al patto deve darne preventiva comunicazione per iscritto al Presidente del Comitato il quale informa i membri del Comitato. Il Partecipante deve comunque riservarsi espressamente il diritto di voto;

c. un aderente che violi uno degli obblighi di cui ai punti a) e b) è tenuto a corrispondere agli altri aderenti, a titolo di penale convenzionale, un importo pari al 20% del valore delle azioni BMPS da lui vincolate al patto;

d. un aderente che intenda cedere a titolo gratuito i titoli vincolati al patto deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al Presidente del Comitato e assicurarsi che il donatario sottoscriva il patto;

e. in occasione della convocazione di assemblee ordinarie e straordinarie di BMPS il Comitato deve riunirsi entro il decimo giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea allo scopo di verificare l'orientamento degli aderenti in ordine agli argomenti all'ordine del giorno e, se possibile, deve individuare una linea comune; gli aderenti fanno in modo che il rappresentante comune del proprio Gruppo Familiare o, in caso di impedimento di quest'ultimo, un suo sostituto partecipi alle riunioni del Comitato ed esprima gli orientamenti e gli intendimenti degli aderenti del proprio Gruppo Familiare. Ove possibile, il Comitato indica il Presidente del Comitato quale rappresentante in assemblea delle azioni vincolate al patto; qualora il Comitato all'unanimità decida di esprimere un orientamento di voto comune in assemblea, i Partecipanti rilasciano delega per la rappresentanza in assemblea ai sensi di legge al Presidente o a persone da lui indicate, facendo pervenire in tempo utile le certificazioni per l'ammissione all'assemblea relative alle azioni vincolate.

Il patto è stato depositato nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Siena ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

14 gennaio 2004

[BF.2.04.1]


UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.

HOLMO S.P.A. - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Holmo S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, iscritta al Registro Imprese di Bologna n.00913450151 (d'ora innanzi " HOLMO ") e la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, iscritta al Registro Imprese di Siena n. 00884060526 (d'ora innanzi " BMPS "),

PREMESSO CHE

(a) in data 6 febbraio 2003, HOLMO e BMPS hanno perfezionato un accordo parasociale (d'ora innanzi, come successivamente modificato, l'"Accordo") avente ad oggetto le partecipazioni rispettivamente detenute in Finsoe S.p.A. - Finanziaria dell'Economia Sociale S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45 (d'ora innanzi "FINSOE" ) e contenente alcune pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122.1 e 5 co. lett. a) e b) del d.lgs. n.58/98, pubblicato ai sensi di legge,

(b) a seguito dell’avvenuta iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bologna, in data 12 agosto 2005, dell’aumento di capitale deliberato in data 28 luglio 2005 dall’assemblea straordinaria di Finsoe S.p.A. e parzialmente sottoscritto, (i) HOLMO detiene il 60,74% del capitale sociale di FINSOE; (ii) BMPS detiene il 27,84% del capitale sociale di FINSOE; (iii) FINSOE detiene stabilmente il 50,20% del capitale ordinario di Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45 (d'ora innanzi "UNIPOL"); (iv) UNIPOL detiene l'1,99% del capitale sociale con diritto di voto di BMPS,

(c) con modifica intervenuta in data 5 agosto 2005, le parti hanno espressamente convenuto che l’Accordo si intenderà rinnovato per un ulteriore periodo di tre anni, e così via di tre in tre anni, salvo disdetta da comunicarsi mediante lettera raccomandata R.R. da una delle parti all'altra almeno tre mesi prima della scadenza originaria o prorogata,

(d) con modifica intervenuta in data 13 ottobre 2005, le parti hanno espressamente convenuto che l’Accordo si intenderà rinnovato sino al 15 aprile 2006 e che il termine di preavviso per l’eventuale disdetta del Patto, verrà ridotto da tre mesi ad un mese,

COMUNICANO

di aver ulteriormente modificato, in data 13 aprile 2006, la disciplina del rinnovo dell’Accordo.

Ciò premesso, HOLMO e BMPS provvedono, ai sensi dell’art. 131, comma 1, del Regolamento Emittenti, alla pubblicazione dell’estratto dell’Accordo con evidenza delle modifiche intervenute.

1. SOGGETTI ADERENTI ALL'ACCORDO E AZIONI OGGETTO DEL MEDESIMO

I soggetti aderenti all'ACCORDO sono HOLMO e BMPS (d'ora innanzi l'una e l'altra collettivamente anche " Parti ").

Le pattuizioni hanno in particolare ad oggetto le seguenti partecipazioni azionarie:

(A) nr. 1.901.352.000 azioni ordinarie non quotate di FINSOE, società titolare della maggioranza del capitale sociale ordinario con diritto di voto di UNIPOL, le cui azioni ordinarie e privilegiate sono quotate sul MTA gestito da Borsa Italiana S.P.A.. Dette azioni FINSOE sono così ripartite tra i firmatari dell'accordo:

 

     nr. azioni FINSOE 
oggetto dell'accordo
% sul totale azioni
FINSOE oggetto dell'Accordo
% sul cap. soc.
ordinario FINSOE
HOLMO S.P.A. 1.303.755.000 68,57 60,74
banca monte dei paschi di siena S.P.A. 597.597.000 31,43 27,84
totale 1.901.352.000 100,00 88,57
 

(B) nr. 733.183.322 azioni ordinarie UNIPOL, quotate sul MTA gestito da Borsa Italiana S.P.A., pari al 50,2% del capitale sociale ordinario detenute da HOLMO, tramite la controllata FINSOE

 

   nr. Azioni ordinarie UNIPOL
oggetto dell'accordo
% sul totale azioni UNIPOL
oggetto dell'Accordo
% sul cap. soc. 
ordinario UNIPOL
HOLMO S.P.A.
tramite la controllata
FINSOE S.P.A.
733.183.322 100,00 50,20
totale 733.183.322 100,00 50,20
 

(C) nr. 59.987.000 azioni ordinarie di BMPS, quotate sul MTA gestito da Borsa Italiana S.P.A., pari all'1,99% del capitale sociale con diritto di voto, detenute da HOLMO, tramite la controllata UNIPOL.

 

   nr. azioni ordinarie BMPS
oggetto dell'accordo
% sul totale azioni BMPS
oggetto dell'Accordo
% sul cap. soc. 
con diritto di voto BMPS
HOLMO S.P.A.
tramite la controllata
UNIPOL S.P.A.
59.987.000 100,00 1,99
totale 59.987.000 100,00 1,99
 

Nessun soggetto esercita, in virtù dell'Accordo, il controllo su FINSOE S.P.A., UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A..

2. CONTENUTO DELL'ACCORDO

L'Accordo prevede che:

(1) Le Parti si riconoscono reciprocamente il diritto di prelazione nel caso in cui una di esse intendesse alienare, in tutto o in parte, le azioni possedute in FINSOE oppure, in caso di aumento di capitale, i relativi diritti di opzione ("Diritto di Prelazione").
In deroga a quanto sopra previsto, le Parti potranno liberamente trasferire le azioni, ovvero i diritti di opzione, ad una società controllata, all'ente o società controllante o ad altra società da questi ultimi controllata. In ogni caso di vendita di una società a cui siano state trasferite le azioni di FINSOE, queste dovranno essere preventivamente vendute alla parte controllante o ad una società da questa controllata.

(2) Nel caso in cui HOLMO ponesse in essere con un terzo un'operazione il cui esito diretto e/o indiretto, una volta realizzata, fosse quello di far detenere ad HOLMO o nessuna partecipazione oppure una partecipazione residua inferiore alla maggioranza del capitale di FINSOE o dei diritti di voto, HOLMO si impegna nei confronti di BMPS (che si riserva peraltro il diritto di esercitare o meno questa facoltà) a far acquistare da tale terzo o da altro soggetto o ad acquistare direttamente tutte le azioni di FINSOE di proprietà di BMPS, al prezzo ed alle altre condizioni e modalità previste per l'operazione che ha comportato - come sopra detto - la perdita della partecipazione o della maggioranza in FINSOE (in prosieguo: "Diritto di Seguito"), fatta ovviamente riserva del pieno rispetto delle norme in vigore.

(3) Le Parti si impegnano a consultarsi previamente ad ogni riunione dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e (se nominato) del Comitato Esecutivo di FINSOE, aventi all'ordine del giorno le materie di seguito indicate, al fine di valutare la possibilità di coordinare i comportamenti di BMPS e HOLMO nelle assemblee di FINSOE e, nel rispetto dei principi giuridici in materia, degli amministratori di FINSOE designati da BMPS e da HOLMO nel Consiglio di Amministrazione e (se nominato) nel Comitato Esecutivo di FINSOE, senza peraltro che tale impegno di preventiva consultazione determini alcun impegno delle Parti a coordinare tali comportamenti, restando in ogni caso le Parti pienamente libere di votare nell'assemblea di FINSOE ciascuna con piena discrezionalità ("Patto di Consultazione") :

(a) operazioni sul capitale di FINSOE;

(b) nomina alle cariche sociali di FINSOE;

(c) modifiche dello statuto sociale;

(d) distribuzione di utili o riserve sotto qualsiasi forma;

(e) progetti di alleanza, di aggregazione o di acquisizione aventi rilevanza strategica per FINSOE e, più in generale, piani industriali e strategici;

(f) fusioni e scissioni.

(4) Ricordato che nei Consigli di Amministrazione di FINSOE e di UNIPOL siedono, rispettivamente, quattro e due nominativi designati da BMPS, HOLMO farà quanto in suo potere affinché nel Consiglio di Amministrazione di UNIPOL venga nominato un terzo nominativo (in aggiunta ai due già in carica) designato da BMPS.

(5) HOLMO si impegna a mantenere, tramite FINSOE, almeno il 50,20% del capitale ordinario di UNIPOL ed a far sì che UNIPOL mantenga stabile (e quindi non scenda sotto) l'attuale propria quota dell'1,99% in BMPS anche in caso di aumento del capitale sociale di BMPS, conseguente anche a fusioni di BMPS con altre società.

3. ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL'ACCORDO

Con modifica intervenuta in data 13 aprile 2006, le Parti hanno espressamente convenuto che l’Accordo si intenderà rinnovato sino al 15 ottobre 2006, salvo disdetta da comunicarsi mediante lettera raccomandata R.R. da una delle Parti all'altra almeno un mese prima della scadenza originaria o prorogata.

4. DEPOSITO DELL'ACCORDO

L'accordo è stato depositato presso il Registro Imprese di Bologna e di Siena nei termini di legge.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A.- HOLMO S.P.A.

21 aprile 2006

[UA.3.06.1]


UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.

HOLMO S.P.A. - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Holmo S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, iscritta al Registro Imprese di Bologna n.00913450151 (d'ora innanzi "HOLMO") e la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, iscritta al Registro Imprese di Siena n. 00884060526 (d'ora innanzi "BMPS"),

PREMESSO CHE

(a) in data 6 febbraio 2003, HOLMO e BMPS hanno perfezionato un accordo parasociale (d'ora innanzi, come successivamente modificato, l' "Accordo") avente ad oggetto le partecipazioni rispettivamente detenute in Finsoe S.p.A. - Finanziaria dell'Economia Sociale S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45 (d'ora innanzi "FINSOE") e contenente alcune pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122.1 e 5 co. lett. a) e b) del d.lgs. n.58/98, pubblicato ai sensi di legge;

(b) a seguito dell'avvenuta iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bologna, in data 12 agosto 2005, dell'aumento di capitale deliberato in data 28 luglio 2005 dall'assemblea straordinaria di Finsoe S.p.A. e parzialmente sottoscritto, (i) HOLMO deteneva il 60,74% del capitale sociale di FINSOE; (ii) BMPS deteneva il 27,84% del capitale sociale di FINSOE; (iii) FINSOE detiene stabilmente il 50,20% del capitale ordinario di Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45 (d'ora innanzi "UNIPOL"); (iv) UNIPOL detiene l'1,99% del capitale sociale con diritto di voto di BMPS;

(c) con modifica intervenuta in data 5 agosto 2005, 13 ottobre 2005 e 13 aprile 2006 le parti hanno espressamente prorogato la durata dell'Accordo sino al 15 ottobre 2006

COMUNICANO

che in data 27 settembre 2006 Holmo S.p.A. ha ceduto e trasferito a BNP Paribas Succursale Italia, con sede a Milano in Piazza San Fedele 2, n. 96.600.000 azioni Finsoe S.p.A. – Finanziaria dell'economia sociale S.p.A., con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, pari al 4,5% del capitale sociale della stessa. Tale cessione è intervenuta previa rinuncia al diritto di prelazione da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e determina una corrispondente variazione del totale delle azioni Finsoe S.p.A. apportate da HOLMO e BMPS all'accordo, che pertanto passa da n. 1.901.352.000 a n. 1.804.752.000. Il numero di azioni Finsoe S.p.A. apportate da HOLMO passa  da n. 1.303.755.000 azioni Finsoe S.p.A. pari al 60,74% del capitale sociale della stessa e pari al 68,57% delle azioni oggetto dell'Accordo a n. 1.207.155.000 azioni pari al 56,24% del capitale sociale e pari al 66,89% delle azioni oggetto dell'Accordo; si modifica di conseguenza la percentuale relativa alle azioni Finsoe S.p.A. apportate da BMPS, in rapporto al totale delle azioni apportate, che passa dal 27,84% al 33,11%. Per effetto della detta cessione non muta tuttavia il soggetto controllante di Finsoe S.p.A.. Restano invariate tutte le altre clausole del patto.

* * *

Ciò premesso, HOLMO e BMPS provvedono, ai sensi degli artt. 128, comma 2 e 131, comma 2, del Regolamento Emittenti, a trasmettere l'ultimo estratto dell'Accordo pubblicato ai sensi dell'art. 130 con evidenza delle modifiche intervenute per effetto della compravendita sopra indicata.

1. SOGGETTI ADERENTI ALL'ACCORDO E AZIONI OGGETTO DEL MEDESIMO

I soggetti aderenti all'ACCORDO sono HOLMO e BMPS (d'ora innanzi l'una e l'altra collettivamente anche "Parti").

Le pattuizioni hanno in particolare ad oggetto le seguenti partecipazioni azionarie:

(A) nr. 1.804.752.000 azioni ordinarie non quotate di FINSOE, società titolare della maggioranza del capitale sociale ordinario con diritto di voto di UNIPOL, le cui azioni ordinarie e privilegiate sono quotate sul MTA gestito da Borsa Italiana S.P.A.. Dette azioni FINSOE sono così ripartite tra i firmatari dell'accordo:

 

  Nr. Azioni FINSOE
Oggetto dell'Accordo
% sul totale azioni FINSOE oggetto dell'Accordo % sul cap. soc. ordinario FINSOE
HOLMO 1.207.155.000 66,89 56,24
BANCA MONTE

DEI PASCHI DI SIENA

597.597.000 33,11 27,84
TOTALE 1.804.752.000 100 84,07
 

(B) nr. 733.183.322 azioni ordinarie UNIPOL, quotate sul MTA gestito da Borsa Italiana S.P.A., pari al 50,2% del capitale sociale ordinario detenute da HOLMO, tramite la controllata FINSOE

 

  Nr. Azioni ordinarie UNIPOL
Oggetto dell'Accordo
% sul totale azioni UNIPOL oggetto dell'Accordo % sul cap. soc. ordinario UNIPOL
HOLMO SPA tramite la controllata FINSOE SPA 733.183.322 100 50,20
TOTALE 733.183.322 100 50,20
 

(C) nr. 59.987.000 azioni ordinarie di BMPS, quotate sul MTA gestito da Borsa Italiana S.P.A., pari all'1,99% del capitale sociale con diritto di voto, detenute da HOLMO, tramite la controllata UNIPOL.

 

  Nr. Azioni ordinarie BMPS
Oggetto dell'Accordo
% sul totale azioni BMPS oggetto dell'Accordo % sul cap. soc. con diritto di voto BMPS
HOLMO SPA tramite la controllata FINSOE SPA 59.987.000 100 1,99
TOTALE 59.987.000 100 1,99
 

Nessun soggetto esercita, in virtù dell'Accordo, il controllo su FINSOE S.P.A., UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A..

2. CONTENUTO DELL'ACCORDO

L'Accordo prevede che:

(1) Le Parti si riconoscono reciprocamente il diritto di prelazione nel caso in cui una di esse intendesse alienare, in tutto o in parte, le azioni possedute in FINSOE oppure, in caso di aumento di capitale, i relativi diritti di opzione ("Diritto di Prelazione"). In deroga a quanto sopra previsto, le Parti potranno liberamente trasferire le azioni, ovvero i diritti di opzione, ad una società controllata, all'ente o società controllante o ad altra società da questi ultimi controllata. In ogni caso di vendita di una società a cui siano state trasferite le azioni di FINSOE, queste dovranno essere preventivamente vendute alla parte controllante o ad una società da questa controllata.

(2) Nel caso in cui HOLMO ponesse in essere con un terzo un'operazione il cui esito diretto e/o indiretto, una volta realizzata, fosse quello di far detenere ad HOLMO o nessuna partecipazione oppure una partecipazione residua inferiore alla maggioranza del capitale di FINSOE o dei diritti di voto, HOLMO si impegna nei confronti di BMPS (che si riserva peraltro il diritto di esercitare o meno questa facoltà) a far acquistare da tale terzo o da altro soggetto o ad acquistare direttamente tutte le azioni di FINSOE di proprietà di BMPS, al prezzo ed alle altre condizioni e modalità previste per l'operazione che ha comportato - come sopra detto - la perdita della partecipazione o della maggioranza in FINSOE (in prosieguo: "Diritto di Seguito"), fatta ovviamente riserva del pieno rispetto delle norme in vigore.

(3) Le Parti si impegnano a consultarsi previamente ad ogni riunione dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e (se nominato) del Comitato Esecutivo di FINSOE, aventi all'ordine del giorno le materie di seguito indicate, al fine di valutare la possibilità di coordinare i comportamenti di BMPS e HOLMO nelle assemblee di FINSOE e, nel rispetto dei principi giuridici in materia, degli amministratori di FINSOE designati da BMPS e da HOLMO nel Consiglio di Amministrazione e (se nominato) nel Comitato Esecutivo di FINSOE, senza peraltro che tale impegno di preventiva consultazione determini alcun impegno delle Parti a coordinare tali comportamenti, restando in ogni caso le Parti pienamente libere di votare nell'assemblea di FINSOE ciascuna con piena discrezionalità ("Patto di Consultazione") :

(a) operazioni sul capitale di FINSOE;

(b) nomina alle cariche sociali di FINSOE;

(c) modifiche dello statuto sociale;

(d) distribuzione di utili o riserve sotto qualsiasi forma;

(e) progetti di alleanza, di aggregazione o di acquisizione aventi rilevanza strategica

per FINSOE e, più in generale, piani industriali e strategici;

(f) fusioni e scissioni.

(4) Ricordato che nei Consigli di Amministrazione di FINSOE e di UNIPOL siedono, rispettivamente, quattro e due nominativi designati da BMPS, HOLMO farà quanto in suo potere affinché nel Consiglio di Amministrazione di UNIPOL venga nominato un terzo nominativo (in aggiunta ai due già in carica) designato da BMPS.

(5) HOLMO si impegna a mantenere, tramite FINSOE, almeno il 50,20% del capitale ordinario di UNIPOL ed a far sì che UNIPOL mantenga stabile (e quindi non scenda sotto) l'attuale propria quota dell'1,99% in BMPS anche in caso di aumento del capitale sociale di BMPS, conseguente anche a fusioni di BMPS con altre società.

3. ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL'ACCORDO

L'Accordo si intenderà rinnovato sino al 15 ottobre 2006, salvo disdetta da comunicarsi mediante lettera raccomandata R.R. da una delle Parti all'altra almeno un mese prima della scadenza originaria o prorogata.

4. DEPOSITO DELL'ACCORDO

L'accordo è stato depositato presso il Registro Imprese di Bologna e di Siena nei termini di legge.

29 settembre 2006

[UA.3.06.2]


BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

 

Ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e degli articoli 129 e seguenti del Regolamento emittenti si rende noto il contenuto del patto stipulato il 14 gennaio 2001 e tacitamente rinnovato in data 14 gennaio 2004 stipulato tra n. 53 azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ("BMPS"). Tale patto, a seguito delle variazioni che hanno interessato il capitale sociale della Banca, ha ad oggetto n. 78.888.676 azioni ordinarie, corrispondenti al 3,22% del totale delle azioni ordinarie.

Nel seguito sono riportati gli aderenti al patto con indicazione del numero di azioni da ciascuno vincolate e la percentuale delle anzidette azioni rispetto al numero totale delle azioni vincolate e al numero totale delle azioni ordinarie e al totale delle azioni con diritto di voto.

 

AZIONISTI

N. azioni
vincolate

% sul totale
delle azioni
vincolate

% sul totale
delle azioni
ordinarie

% sul totale
delle azioni con
diritto voto

PALUMBO MARIO

7.425.817

9,41%

0,30%

0,25%

MONTINARI PIERO

4.886.600

6,19%

0,20%

0,16%

MONTINARI DARIO

4.886.617

6,19%

0,20%

0,16%

MONTINARI PANTALEO NICOLA

4.783.135

6,06%

0,20%

0,16%

MONTINARI ANDREA

3.417.006

4,33%

0,14%

0,11%

MONTINARI SIGILFREDO

3.417.187

4,33%

0,14%

0,11%

MONTINARI LUISA

2.969.932

3,76%

0,12%

0,10%

LEUZZI GINA

5.363.451

6,80%

0,22%

0,18%

GORGONILORENZO

14.595.394

18,50%

0,60%

0,48%

GORGONI ANTONIA

4.018.903

5,09%

0,16%

0,13%

MARTINELLI ANGELO

3.125.193

3,96%

0,13%

0,10%

VERDERAMO ENRICA

2.765.303

3,51%

0,11%

0,09%

VERDERAMO MASSIMO

2.591.746

3,29%

0,11%

0,09%

n. 40 azionisti detentori di
partecipazioni inferiori allo 0,1 %

14.642.392

18,56%

0,60%

0,49%

TOTALE

78.888.676

100,00%

3,22%

2,62%

 

 

Nessuno degli aderenti al patto esercita il controllo di Banca Monte dei Paschi di Siena per effetto del patto medesimo.

Gli aderenti sono impegnati a vincolare al patto anche le azioni ordinarie di BMPS o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie o che consentano l’acquisto o la sottoscrizione di azioni ordinarie di BMPS che dovessero derivar loro dalle azioni vincolate per effetto di aumenti di capitale gratuiti e/o a pagamento nonché le azioni ordinarie che dovessero derivare dalla conversione o dall’esercizio dei diritti relativi agli anzidetti strumenti finanziari.

Il patto ha una durata di tre anni e si intenderà tacitamente rinnovato di triennio in triennio se non disdettato da alcuno dei partecipanti sei mesi prima della scadenza. Al riguardo si precisa che alla data del 14 luglio 2006, termine per la comunicazione della disdetta, è pervenuta quella relativa ai seguenti soggetti:

 

AZIONISTI

N. aziom
vincolate
% sul totale
delle azioni
vincolate
% sul totale
delle azioni
ordinarie
% sul totale
delle azioni con
diritto voto

GIGANTE GIUSEPPE

299.408

0,38%

0,0122%

0,0099%

GIGANTE PAOLA ROSA

87.193

0,11%

0,0036%

0,0029%

GIGANTE TONIA

82.344

0,10%

0,0034%

0,0027%

DI TRIA ANTONIO

17.600

0,02%

0,0007%

0,0006%

MAGGIORE GIUSEPPE

14.362

0,02%

0,0006%

0,0005%

TOTALE

500.907

0,63%

0,0205%

0,0166%

 

I partecipanti sono organizzati in 13 gruppi familiari; i componenti di ciascun Gruppo nominano un rappresentante comune. I 13 rappresentanti comuni compongono il Comitato di Consultazione, nelle cui riunioni esprimono la volontà del proprio Gruppo Familiare.

I membri del Comitato eleggono a maggioranza assoluta, calcolata sulla base del numero di azioni BMPS vincolate al patto, il Presidente del Comitato (che deve essere uno dei rappresentanti comuni) il quale ha il compito di coordinare le attività del Comitato, di organizzare le riunioni e di eseguire e/o realizzare le decisioni assunte dal Comitato. I membri del Comitato hanno eletto all’unanimità Presidente il dottor Lorenzo Gorgoni. Il Comitato di Consultazione, incluso il Presidente, resta in carica sino alla scadenza del patto. Il Comitato si riunisce per iniziativa del Presidente oppure quando un suo membro ne faccia richiesta per iscritto al Presidente.

Il Comitato procede alla nomina di un segretario, anche al di fuori dei propri componenti, per la redazione e la custodia dei verbali delle riunioni. Il segretario provvede anche a diramare gli avvisi di convocazione delle riunioni del Comitato.

Il patto prevede regole di comportamento e pattuizioni per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee di BMPS e per il caso di vendita e/o disposizione delle azioni ordinarie BMPS. In particolare gli aderenti hanno tra loro convenuto che:

a. un aderente che intenda vendere o cedere strumenti finanziari vincolati al patto o la nuda proprietà o l’usufrutto di tali strumenti nonché concludere contratti di opzione o swap o compiere altri atti dispositivi aventi ad oggetto gli anzidetti strumenti deve comunicare il suo intendimento al Presidente del Comitato per il tramite del proprio rappresentante comune, allo scopo di consentire al Comitato di verificare se vi sia interesse all’acquisto da parte di uno o più degli aderenti. Nel caso di più manifestazioni di interesse alle medesime condizioni, gli strumenti finanziari sono ripartiti in proporzione alle azioni da ciascuno vincolate al patto. L’aderente è in ogni caso libero di vendere o cedere a terzi gli strumenti finanziari trascorsi 30 giorni lavorativi dalla data di riunione del Comitato di Consultazione; inoltre, qualora ne abbia motivate ragioni, è comunque libero di vendere o cedere a terzi estranei al patto anche nel caso in cui vi siano manifestazioni di interesse all’acquisto da parte di altri aderenti, comunicando per iscritto al Presidente del Comitato i motivi della scelta;

b. un aderente che intenda costituire in garanzia o in pegno i titoli vincolati al patto deve darne preventiva comunicazione per iscritto al Presidente del Comitato il quale informa i membri del Comitato. Il Partecipante deve comunque riservarsi espressamente il diritto di voto;

c. un aderente che violi uno degli obblighi di cui ai punti a) e b) è tenuto a corrispondere agli altri aderenti, a titolo di penale convenzionale, un importo pari al 20% del valore delle azioni BMPS da lui vincolate al patto;

d. un aderente che intenda cedere a titolo gratuito i titoli vincolati al patto deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al Presidente del Comitato e assicurarsi che il donatario sottoscriva il patto;

e. in occasione della convocazione di assemblee ordinarie e straordinarie di BMPS il Comitato deve riunirsi entro il decimo giorno antecedente la data di prima convocazione dell’assemblea allo scopo di verificare l’orientamento degli aderenti in ordine agli argomenti all’ordine del giorno e, se possibile, deve individuare una linea comune; gli aderenti fanno in modo che il rappresentante comune del proprio Gruppo Familiare o, in caso di impedimento di quest’ultimo, un suo sostituto partecipi alle riunioni del Comitato ed esprima gli orientamenti e gli intendimenti degli aderenti del proprio Gruppo Familiare. Ove possibile, il Comitato indica il Presidente del Comitato quale rappresentante in assemblea delle azioni vincolate al patto; qualora il Comitato all’unanimità decida di esprimere un orientamento di voto comune in assemblea, i Partecipanti rilasciano delega per la rappresentanza in assemblea ai sensi di legge al Presidente o a persone da lui indicate, facendo pervenire in tempo utile le certificazioni per l’ammissione all’assemblea relative alle azioni vincolate.

Il patto è stato depositato nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Siena ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

19 luglio 2006

[BF.2.06.1 ]

*** PATTO RISOLTO IN DATA 14 GENNAIO 2007


 

 UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.

HOLMO S.P.A. - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

 

Holmo S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, iscritta al Registro Imprese di Bologna n.00913450151 (d'ora innanzi "HOLMO") e la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, iscritta al Registro Imprese di Siena n. 00884060526 (d'ora innanzi "BMPS"),

 

PREMESSO CHE

 

(a) in data 6 febbraio 2003, HOLMO e BMPS hanno perfezionato un accordo parasociale (d'ora innanzi, come successivamente modificato, l' "Accordo") avente ad oggetto le partecipazioni rispettivamente detenute in Finsoe S.p.A. - Finanziaria dell'Economia Sociale S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45 (d'ora innanzi "FINSOE") e contenente alcune pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122.1 e 5 co. lett. a) e b) del d.lgs. n.58/98, pubblicato ai sensi di legge;

(b) a seguito dell’avvenuta iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bologna, in data 12 agosto 2005, dell’aumento di capitale deliberato in data 28 luglio 2005 dall’assemblea straordinaria di Finsoe S.p.A. e parzialmente sottoscritto, (i) HOLMO deteneva il 60,74% del capitale sociale di FINSOE; (ii) BMPS deteneva il 27,84% del capitale sociale di FINSOE; (iii) FINSOE detiene stabilmente il 50,20% del capitale ordinario di Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45 (d'ora innanzi "UNIPOL"); (iv) UNIPOL detiene l'1,99% del capitale sociale con diritto di voto di BMPS;

(c) con modifica intervenuta in data 5 agosto 2005, 13 ottobre 2005 e 13 aprile 2006 le parti hanno espressamente prorogato la durata dell’Accordo sino al 15 ottobre 2006;

(d) in data 27 settembre 2006 HOLMO ha ceduto e trasferito a BNP Paribas Succursale Italia, con sede a Milano in Piazza San Fedele 2, n. 96.600.000 azioni FINSOE, pari al 4,5% del capitale sociale della stessa. Tale cessione è intervenuta previa rinuncia al diritto di prelazione da parte di BMPS. e ha determinato una corrispondente variazione del totale delle azioni FINSOE. apportate da HOLMO all’Accordo. In particolare HOLMO detiene alla data odierna e ha apportato all’Accordo n. 1.207.155.000 azioni pari al 56,24% del capitale sociale di FINSOE mentre BMPS detiene alla data odierna e ha apportato all’Accordo n. 597.597.000 azioni pari al 27,84% del capitale sociale di FINSOE

 

COMUNICANO

 

di aver rinnovato in data 13 ottobre 2006 l’Accordo con decorrenza dal 16 ottobre 2006 e con scadenza il 15 aprile 2007.

Ciò premesso, HOLMO e BMPS provvedono, ai sensi dell’art. 131, comma 1, del Regolamento Emittenti, alla pubblicazione dell’estratto dell’Accordo con evidenza delle modifiche intervenute.

 

* * *

 

1. SOGGETTI ADERENTI ALL'ACCORDO E AZIONI OGGETTO DEL MEDESIMO

I soggetti aderenti all'ACCORDO sono HOLMO e BMPS (d'ora innanzi l'una e l'altra collettivamente anche "Parti").

Le pattuizioni hanno in particolare ad oggetto le seguenti partecipazioni azionarie:

(A) nr. 1.804.752.000 azioni ordinarie non quotate di FINSOE, società titolare della maggioranza del capitale sociale ordinario con diritto di voto di UNIPOL, le cui azioni ordinarie e privilegiate sono quotate sul MTA gestito da Borsa Italiana S.P.A.. Dette azioni FINSOE sono così ripartite tra i firmatari dell'accordo:

 

 

Nr. Azioni FINSOE
Oggetto dell’Accordo

% sul totale azioni FINSOE oggetto dell’Accordo

% sul cap. soc. ordinario FINSOE

HOLMO

1.207.155.000

66,89

56,24

BANCA MONTE

DEI PASCHI DI SIENA

597.597.000

33,11

27,84

TOTALE

1.804.752.000

100,00

84,07

 

 

(B) nr. 733.183.322 azioni ordinarie UNIPOL, quotate sul MTA gestito da Borsa Italiana S.P.A., pari al 50,20% del capitale sociale ordinario detenute da HOLMO, tramite la controllata FINSOE

 

 

 

Nr. Azioni ordinarie UNIPOL
Oggetto dell’Accordo

% sul totale azioni UNIPOL oggetto dell’Accordo

% sul cap. soc. ordinario UNIPOL

HOLMO SPA tramite la controllata FINSOE SPA

733.183.322

100,00

50,20

TOTALE

733.183.322

100,00

50,20

 

 

(C) nr. 59.987.000 azioni ordinarie di BMPS, quotate sul MTA gestito da Borsa Italiana S.P.A., pari all'1,99% del capitale sociale con diritto di voto, detenute da HOLMO, tramite la controllata UNIPOL.

 

 

 

Nr. Azioni ordinarie BMPS
Oggetto dell’Accordo

% sul totale azioni BMPS oggetto dell’Accordo

% sul cap. soc. con diritto di voto BMPS

HOLMO SPA tramite la controllata UNIPOL SPA

59.987.000

100,00

1,99

TOTALE

59.987.000

100,00

1,99

 

 

2. CONTENUTO DELL'ACCORDO

L'Accordo prevede che:

(1) Le Parti si riconoscono reciprocamente il diritto di prelazione nel caso in cui una di esse intendesse alienare, in tutto o in parte, le azioni possedute in FINSOE oppure, in caso di aumento di capitale, i relativi diritti di opzione ("Diritto di Prelazione"). In deroga a quanto sopra previsto, le Parti potranno liberamente trasferire le azioni, ovvero i diritti di opzione, ad una società controllata, all'ente o società controllante o ad altra società da questi ultimi controllata. In ogni caso di vendita di una società a cui siano state trasferite le azioni di FINSOE, queste dovranno essere preventivamente vendute alla parte controllante o ad una società da questa controllata.

(2) Nel caso in cui HOLMO ponesse in essere con un terzo un'operazione il cui esito diretto e/o indiretto, una volta realizzata, fosse quello di far detenere ad HOLMO o nessuna partecipazione oppure una partecipazione residua inferiore alla maggioranza del capitale di FINSOE o dei diritti di voto, HOLMO si impegna nei confronti di BMPS (che si riserva peraltro il diritto di esercitare o meno questa facoltà) a far acquistare da tale terzo o da altro soggetto o ad acquistare direttamente tutte le azioni di FINSOE di proprietà di BMPS, al prezzo ed alle altre condizioni e modalità previste per l'operazione che ha comportato - come sopra detto - la perdita della partecipazione o della maggioranza in FINSOE (in prosieguo: "Diritto di Seguito"), fatta ovviamente riserva del pieno rispetto delle norme in vigore.

(3) Le Parti si impegnano a consultarsi previamente ad ogni riunione dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e (se nominato) del Comitato Esecutivo di FINSOE, aventi all'ordine del giorno le materie di seguito indicate, al fine di valutare la possibilità di coordinare i comportamenti di BMPS e HOLMO nelle assemblee di FINSOE e, nel rispetto dei principi giuridici in materia, degli amministratori di FINSOE designati da BMPS e da HOLMO nel Consiglio di Amministrazione e (se nominato) nel Comitato Esecutivo di FINSOE, senza peraltro che tale impegno di preventiva consultazione determini alcun impegno delle Parti a coordinare tali comportamenti, restando in ogni caso le Parti pienamente libere di votare nell'assemblea di FINSOE ciascuna con piena discrezionalità ("Patto di Consultazione") :

(a) operazioni sul capitale di FINSOE;

(b) nomina alle cariche sociali di FINSOE;

(c) modifiche dello statuto sociale;

(d) distribuzione di utili o riserve sotto qualsiasi forma;

(e) progetti di alleanza, di aggregazione o di acquisizione aventi rilevanza strategica

per FINSOE e, più in generale, piani industriali e strategici;

(f) fusioni e scissioni.

(4) Ricordato che nei Consigli di Amministrazione di FINSOE e di UNIPOL siedono, rispettivamente, quattro e due nominativi designati da BMPS, HOLMO farà quanto in suo potere affinché nel Consiglio di Amministrazione di UNIPOL venga nominato un terzo nominativo (in aggiunta ai due già in carica) designato da BMPS.

(5) HOLMO si impegna a mantenere, tramite FINSOE, almeno il 50,20% del capitale ordinario di UNIPOL ed a far sì che UNIPOL mantenga stabile (e quindi non scenda sotto) l'attuale propria quota dell'1,99% in BMPS anche in caso di aumento del capitale sociale di BMPS, conseguente anche a fusioni di BMPS con altre società.

3. ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL'ACCORDO

L’Accordo avrà efficacia dalle ore 00:00 del 16 ottobre 2006 fino alle ore 24:00 del giorno 15 aprile 2007.

4. DEPOSITO DELL'ACCORDO

L'accordo è stato depositato presso il Registro Imprese di Bologna e di Siena nei termini di legge.

Banca monte dei paschi di siena S.P.A.- HOLMO S.P.A.

20 ottobre 2006

[UA.3.06.3]


 UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.
HOLMO S.P.A. - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Holmo S.p.A., con sede in Bologna, Piazza della Costituzione 2/2, iscritta al Registro Imprese di Bologna n.00913450151 (d'ora innanzi "HOLMO") e la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, iscritta al Registro Imprese di Siena n. 00884060526 (d'ora innanzi "BMPS"),

PREMESSO CHE

(a) in data 6 febbraio 2003, HOLMO e BMPS hanno perfezionato un accordo parasociale (d'ora innanzi, come successivamente modificato, l' "Accordo") avente ad oggetto le partecipazioni rispettivamente detenute in Finsoe - Finanziaria dell'Economia Sociale S.p.A., con sede in Bologna, all’epoca in Via Stalingrado n. 45 (d'ora innanzi "FINSOE") e contenente alcune pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122.1 e 5 co. lett. a) e b) del d.lgs. n. 58/98, pubblicato ai sensi di legge;

(b) a seguito dell’avvenuta iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bologna, in data 12 agosto 2005, dell’aumento di capitale deliberato in data 28 luglio 2005 dall’assemblea straordinaria di FINSOE e parzialmente sottoscritto, (i) HOLMO deteneva il 60,74% del capitale sociale di FINSOE; (ii) BMPS deteneva il 27,84% del capitale sociale di FINSOE; (iii) FINSOE deteneva stabilmente il 50,20% del capitale ordinario di Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45 (d'ora innanzi "UNIPOL"); (iv) UNIPOL deteneva l'1,99% del capitale sociale con diritto di voto di BMPS;

(c) con modifica intervenuta in data 5 agosto 2005, 13 ottobre 2005 e 13 aprile 2006 le parti hanno espressamente prorogato la durata dell’Accordo sino al 15 ottobre 2006;

(d) in data 27 settembre 2006 HOLMO ha ceduto e trasferito a BNP Paribas Succursale Italia, con sede a Milano in Piazza San Fedele 2, n. 96.600.000 azioni FINSOE, pari al 4,5% del capitale sociale della stessa. Tale cessione è intervenuta previa rinuncia al diritto di prelazione da parte di BMPS e ha determinato una corrispondente variazione del totale delle azioni FINSOE apportate da HOLMO all’Accordo. In particolare, HOLMO deteneva a quella data e apportava all’Accordo n. 1.207.155.000 azioni pari al 56,24% del capitale sociale di FINSOE, mentre BMPS deteneva a quella data e apportava all’Accordo n. 597.597.000 azioni pari al 27,84% del capitale sociale di FINSOE;

(e) che in data 13 ottobre 2006 è stato rinnovato l’Accordo con decorrenza dal 16 ottobre 2006 e con scadenza il 15 aprile 2007,

 COMUNICANO

 che in data 28 febbraio 2007 BMPS ha ceduto e trasferito a HOLMO, n. 318.535.750 azioni FINSOE pari al 14,84% del capitale sociale della stessa.

Tale cessione determina una variazione in diminuzione del numero delle azioni FINSOE apportate all’Accordo da BMPS, che passa da n. 597.597.000, pari al 27,84% del capitale sociale di FINSOE (e pari al 33,11% delle azioni oggetto dell’Accordo) a n. 279.061.250 azioni pari al 13,00% del capitale sociale (e pari al 15,46% delle azioni oggetto dell’Accordo). Corrispondentemente il numero delle azioni apportate dell’Accordo da HOLMO passa da n. 1.207.155.000 azioni FINSOE pari al 56,24% del capitale sociale della stessa (e pari al 66,89% delle azioni oggetto dell’Accordo) a n. 1.525.690.750 azioni pari al 71,08% del capitale sociale (e pari all’84,54% delle azioni oggetto dell’Accordo). Per effetto della detta cessione non muta il soggetto controllante di FINSOE, né il numero complessivo delle azioni apportate dell’Accordo. Restano invariate tutte le altre clausole dell’Accordo.

Ciò premesso, HOLMO e BMPS provvedono, ai sensi dell’art. 131, comma 1, del Regolamento Emittenti, alla pubblicazione dell’estratto dell’Accordo con evidenza delle modifiche intervenute.

* * *

 

1. SOGGETTI ADERENTI ALL'ACCORDO E AZIONI OGGETTO DEL MEDESIMO

I soggetti aderenti all'ACCORDO sono HOLMO e BMPS (d'ora innanzi l'una e l'altra collettivamente anche "Parti").

Le pattuizioni hanno in particolare ad oggetto le seguenti partecipazioni azionarie:

(A) nr. 1.804.752.000 azioni ordinarie non quotate di FINSOE, società titolare della maggioranza del capitale sociale ordinario con diritto di voto di UNIPOL, le cui azioni ordinarie e privilegiate sono quotate sul MTA gestito da Borsa Italiana S.P.A.. Dette azioni FINSOE sono così ripartite tra i firmatari dell'accordo:

 

Nr. Azioni FINSOE
Oggetto dell’Accordo

% sul totale azioni FINSOE oggetto dell’Accordo

% sul cap. soc. ordinario FINSOE

HOLMO

1.525.690.750

84,54

71,08

BANCA MONTE

DEI PASCHI DI SIENA

279.061.250

15,46

13,00

TOTALE

1.804.752.000

100,00

84,08


(B) nr. 733.183.322 azioni ordinarie UNIPOL, quotate sul MTA gestito da Borsa Italiana S.P.A., pari al 50,20% del capitale sociale ordinario detenute da HOLMO, tramite la controllata FINSOE

 

Nr. Azioni ordinarie UNIPOL
Oggetto dell’Accordo

% sul totale azioni UNIPOL oggetto dell’Accordo

% sul cap. soc. ordinario UNIPOL

HOLMO SPA tramite la controllata FINSOE SPA

733.183.322

100,00

50,20

TOTALE

733.183.322

100,00

50,20


(C) nr. 59.987.000 azioni ordinarie di BMPS, quotate sul MTA gestito da Borsa Italiana S.P.A., pari all'1,99% del capitale sociale con diritto di voto, detenute da HOLMO, tramite la controllata UNIPOL.

 

Nr. Azioni ordinarie BMPS
Oggetto dell’Accordo

% sul totale azioni BMPS oggetto dell’Accordo

% sul cap. soc. con diritto di voto BMPS

HOLMO SPA tramite la controllata UNIPOL SPA

59.987.000

100,00

1,99

TOTALE

59.987.000

100,00

1,99

 

2. CONTENUTO DELL'ACCORDO

L'Accordo prevede che:

(1) Le Parti si riconoscono reciprocamente il diritto di prelazione nel caso in cui una di esse intendesse alienare, in tutto o in parte, le azioni possedute in FINSOE oppure, in caso di aumento di capitale, i relativi diritti di opzione ("Diritto di Prelazione"). In deroga a quanto sopra previsto, le Parti potranno liberamente trasferire le azioni, ovvero i diritti di opzione, ad una società controllata, all'ente o società controllante o ad altra società da questi ultimi controllata. In ogni caso di vendita di una società a cui siano state trasferite le azioni di FINSOE, queste dovranno essere preventivamente vendute alla parte controllante o ad una società da questa controllata.

(2) Nel caso in cui HOLMO ponesse in essere con un terzo un'operazione il cui esito diretto e/o indiretto, una volta realizzata, fosse quello di far detenere ad HOLMO o nessuna partecipazione oppure una partecipazione residua inferiore alla maggioranza del capitale di FINSOE o dei diritti di voto, HOLMO si impegna nei confronti di BMPS (che si riserva peraltro il diritto di esercitare o meno questa facoltà) a far acquistare da tale terzo o da altro soggetto o ad acquistare direttamente tutte le azioni di FINSOE di proprietà di BMPS, al prezzo ed alle altre condizioni e modalità previste per l'operazione che ha comportato - come sopra detto - la perdita della partecipazione o della maggioranza in FINSOE (in prosieguo: "Diritto di Seguito"), fatta ovviamente riserva del pieno rispetto delle norme in vigore.

(3) Le Parti si impegnano a consultarsi previamente ad ogni riunione dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e (se nominato) del Comitato Esecutivo di FINSOE, aventi all'ordine del giorno le materie di seguito indicate, al fine di valutare la possibilità di coordinare i comportamenti di BMPS e HOLMO nelle assemblee di FINSOE e, nel rispetto dei principi giuridici in materia, degli amministratori di FINSOE designati da BMPS e da HOLMO nel Consiglio di Amministrazione e (se nominato) nel Comitato Esecutivo di FINSOE, senza peraltro che tale impegno di preventiva consultazione determini alcun impegno delle Parti a coordinare tali comportamenti, restando in ogni caso le Parti pienamente libere di votare nell'assemblea di FINSOE ciascuna con piena discrezionalità ("Patto di Consultazione") :

(a) operazioni sul capitale di FINSOE;

(b) nomina alle cariche sociali di FINSOE;

(c) modifiche dello statuto sociale;

(d) distribuzione di utili o riserve sotto qualsiasi forma;

(e) progetti di alleanza, di aggregazione o di acquisizione aventi rilevanza strategica

per FINSOE e, più in generale, piani industriali e strategici;

(f) fusioni e scissioni.

(4) Ricordato che nei Consigli di Amministrazione di FINSOE e di UNIPOL siedono, rispettivamente, quattro e due nominativi designati da BMPS, HOLMO farà quanto in suo potere affinché nel Consiglio di Amministrazione di UNIPOL venga nominato un terzo nominativo (in aggiunta ai due già in carica) designato da BMPS.

(5) HOLMO si impegna a mantenere, tramite FINSOE, almeno il 50,20% del capitale ordinario di UNIPOL ed a far sì che UNIPOL mantenga stabile (e quindi non scenda sotto) l'attuale propria quota dell'1,99% in BMPS anche in caso di aumento del capitale sociale di BMPS, conseguente anche a fusioni di BMPS con altre società.

3. ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL'ACCORDO

L’Accordo avrà efficacia dalle ore 00:00 del 16 ottobre 2006 fino alle ore 24:00 del giorno 15 aprile 2007.

4. DEPOSITO DELL'ACCORDO

L'accordo è stato depositato presso il Registro Imprese di Bologna e di Siena nei termini di legge.

Banca monte dei paschi di siena S.P.A.- HOLMO S.P.A.

10 marzo 2007

[UA.3.07.1]

PATTO SCIOLTO DAL 13 APRILE 2007 


 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 

Si comunica che in data 15 gennaio 2007 è stato perfezionato tra n. 50 azionisti di BMPS un patto di consultazione avente ad oggetto n. 81.851.786 azioni ordinarie di BMPS, corrispondenti al 3,34% delle azioni ordinarie e al 2,71 % delle azioni con diritto di voto.

Nel seguito sono riportati gli aderenti al patto con indicazione del numero di azioni da ciascuno vincolate, la percentuale delle anzidette azioni rispetto al numero totale delle azioni vincolate, al totale delle azioni ordinarie e al totale delle azioni con diritto di voto.

Azionista

n. azioni ordinarie vincolate

% su azioni vincolate

% su azioni ordinarie

% su azioni con diritto di voto

Gorgoni Lorenzo

14.595.394

17,831%

0,5947%

0,48328%

Palumbo Mario

7.425.817

9,072%

0,3026%

0,24588%

Leuzzi Gina

5.363.451

6,553%

0,2185%

0,17759%

Montinari Dario

4.886.617

5,970%

0,1991%

0,16180%

Montinari Piero

4.886.600

5,970%

0,1991%

0,16180%

Montinari Pantaleo Nicola

4.783.135

5,844%

0,1949%

0,15838%

Gorgoni Antonia

4.018.903

4,910%

0,1638%

0,13307%

Montinari Sigilfredo

3.417.187

4,175%

0,1392%

0,11315%

Montinari Andrea

3.417.006

4,175%

0,1392%

0,11314%

Martinelli Angelo

3.125.193

3,818%

0,1273%

0,10348%

Montinari Luisa

2.969.932

3,628%

0,1210%

0,09834%

Verderamo Enrica

2.775.303

3,391%

0,1131%

0,09190%

Verderamo Massimo

2.591.746

3,166%

0,1056%

0,08582%

Del Giudice Laura

2.411.950

2,947%

0,0983%

0,07986%

Bentivoglio Andrea

2.376.000

2,903%

0,0968%

0,07867%

Ventura Margherita Maria

2.308.936

2,821%

0,0941%

0,07645%

Bentivoglio Roberto

2.035.000

2,486%

0,0829%

0,06738%

Bentivoglio Elisabetta

1.342.000

1,640%

0,0547%

0,04444%

Del Giudice Giuseppe

1.000.000

1,222%

0,0407%

0,03311%

Bonasia Luigi

676.875

0,827%

0,0276%

0,02241%

Leccese Alessandro

550.000

0,672%

0,0224%

0,01821%

Leccese Angela

550.000

0,672%

0,0224%

0,01821%

Ventura Leonardo

537.363

0,657%

0,0219%

0,01779%

Todisco Grazia

510.367

0,624%

0,0208%

0,01690%

Rossi Vincenzo

493.000

0,602%

0,0201%

0,01632%

Martinelli Vincenzo

431.959

0,528%

0,0176%

0,01430%

Martinelli Francesco

431.911

0,528%

0,0176%

0,01430%

Poggetti Ernesta

356.380

0,435%

0,0145%

0,01180%

Palumbo Cinzia

334.104

0,408%

0,0136%

0,01106%

Palumbo Dunia

323.617

0,395%

0,0132%

0,01072%

Roma Antonietta

200.000

0,244%

0,0081%

0,00662%

Di Gregorio Francesca

131.000

0,160%

0,0053%

0,00434%

De Risi Bartolomeo

99.000

0,121%

0,0040%

0,00328%

Bonasia Michele Leonardo

86.900

0,106%

0,0035%

0,00288%

Gorgoni Mario

52.813

0,065%

0,0022%

0,00175%

Dell'Orco Lucrezia

50.084

0,061%

0,0020%

0,00166%

De Benedetto Maria Teresa

38.865

0,047%

0,0016%

0,00129%

Ventura Margherita

33.387

0,041%

0,0014%

0,00111%

Ventura Maria Giuseppina

33.387

0,041%

0,0014%

0,00111%

Ventura Rossana

33.387

0,041%

0,0014%

0,00111%

Rossi Antonio

32.200

0,039%

0,0013%

0,00107%

Rossi Giuseppe

30.000

0,037%

0,0012%

0,00099%

Rossi Maria

30.000

0,037%

0,0012%

0,00099%

Rossi Nicola

30.000

0,037%

0,0012%

0,00099%

Vadrucci Antonio

26.000

0,032%

0,0011%

0,00086%

Di Gregorio Vittorio

6.967

0,009%

0,0003%

0,00023%

Giasi Anna Candida

5.500

0,007%

0,0002%

0,00018%

Dibitonto Lucrezia Antonia

3.650

0,004%

0,0001%

0,00012%

Catino Angela

1.450

0,002%

0,0001%

0,00005%

Ingravalle Giuseppina

1.450

0,002%

0,0001%

0,00005%

TOTALE

81.851.786

100,000%

3,3353%

2,71026%



Nessuno degli aderenti al patto esercita il controllo di Banca Monte dei Paschi di Siena per effetto del patto medesimo.

Gli aderenti sono impegnati a vincolare al patto anche le azioni ordinarie di BMPS o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie o che consentano l’acquisto o la sottoscrizione di azioni ordinarie di BMPS che dovessero derivar loro dalle azioni vincolate per effetto di aumenti di capitale gratuiti e/o a pagamento nonché le azioni ordinarie che dovessero derivare dalla conversione o dall’esercizio dei diritti relativi agli anzidetti strumenti finanziari.

Il patto ha una durata di 3 anni e si intenderà tacitamente rinnovato di triennio in triennio tra i partecipanti che non lo avranno disdettato entro sei mesi dalla scadenza.

I partecipanti sono organizzati in 12 gruppi familiari; i componenti di ciascun Gruppo nominano un rappresentante comune. I 12 rappresentanti comuni compongono il Comitato di Consultazione, nelle cui riunioni esprimono la volontà del proprio Gruppo Familiare.

I membri del Comitato eleggono a maggioranza assoluta, calcolata sulla base del numero di azioni BMPS vincolate al patto, il Presidente del Comitato (che deve essere uno dei rappresentanti comuni) il quale ha il compito di coordinare le attività del Comitato, di organizzare le riunioni e di eseguire e/o realizzare le decisioni assunte dal Comitato. I membri del Comitato hanno eletto all’unanimità Presidente il dottor Lorenzo Gorgoni.

Il Comitato di Consultazione, incluso il Presidente, resta in carica sino alla scadenza del patto. Il Comitato si riunisce per iniziativa del Presidente oppure quando un suo membro ne faccia richiesta per iscritto al Presidente.

Il Comitato procede alla nomina di un segretario, anche al di fuori dei propri componenti, per la redazione e la custodia dei verbali delle riunioni. Il segretario provvede anche a diramare gli avvisi di convocazione delle riunioni del Comitato.

Il patto prevede regole di comportamento e pattuizioni per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee di BMPS e per il caso di vendita e/o disposizione delle azioni ordinarie BMPS. In particolare gli aderenti hanno tra loro convenuto che:

  1. un aderente che intenda vendere o cedere strumenti finanziari vincolati al patto o la nuda proprietà o l’usufrutto di tali strumenti nonché concludere contratti di opzione o swap o compiere altri atti dispositivi aventi ad oggetto gli anzidetti strumenti deve comunicare il suo intendimento al Presidente del Comitato per il tramite del proprio rappresentante comune, allo scopo di consentire al Comitato di verificare se vi sia interesse all’acquisto da parte di uno o più degli aderenti. Nel caso di più manifestazioni di interesse alle medesime condizioni, gli strumenti finanziari sono ripartiti in proporzione alle azioni da ciascuno vincolate al patto. L’aderente è in ogni caso libero di vendere o cedere a terzi gli strumenti finanziari trascorsi 30 giorni lavorativi dalla data di riunione del Comitato di Consultazione; inoltre, qualora ne abbia motivate ragioni, è comunque libero di vendere o cedere a terzi estranei al patto anche nel caso in cui vi siano manifestazioni di interesse all’acquisto da parte di altri aderenti, comunicando per iscritto al Presidente del Comitato i motivi della scelta;
  2. un aderente che intenda costituire in garanzia o in pegno i titoli vincolati al patto deve darne preventiva comunicazione per iscritto al Presidente del Comitato il quale informa i membri del Comitato. Il Partecipante deve comunque riservarsi espressamente il diritto di voto;
  3. un aderente che violi uno degli obblighi di cui ai punti a) e b) è tenuto a corrispondere agli altri aderenti, a titolo di penale convenzionale, un importo pari al 20% del valore delle azioni BMPS da lui vincolate al patto;
  4. un aderente che intenda cedere a titolo gratuito i titoli vincolati al patto deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al Presidente del Comitato e assicurarsi che il donatario sottoscriva il patto;
  5. in occasione della convocazione di assemblee ordinarie e straordinarie di BMPS il Comitato deve riunirsi entro il decimo giorno antecedente la data di prima convocazione dell’assemblea allo scopo di verificare l’orientamento degli aderenti in ordine agli argomenti all’ordine del giorno e, se possibile, deve individuare una linea comune; gli aderenti fanno in modo che il rappresentante comune del proprio Gruppo Familiare o, in caso di impedimento di quest’ultimo, un suo sostituto partecipi alle riunioni del Comitato ed esprima gli orientamenti e gli intendimenti degli aderenti del proprio Gruppo Familiare. Ove possibile, il Comitato indica il Presidente del Comitato quale rappresentante in assemblea delle azioni vincolate al patto; qualora il Comitato all’unanimità decida di esprimere un orientamento di voto comune in assemblea, i Partecipanti rilasciano delega per la rappresentanza in assemblea ai sensi di legge al Presidente o a persone da lui indicate, facendo pervenire in tempo utile le certificazioni per l’ammissione all’assemblea relative alle azioni vincolate.

Il patto verrà depositato nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Siena ai sensi e per gli effetti della normativa di cui in epigrafe.

18 gennaio 2007

[BF.6.07.1]


 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.


Si comunica che in data 29 marzo 2008 è stato perfezionato un accordo modificativo del patto di consultazione siglato in data 15 gennaio 2007 tra n. 50 azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena ("BMPS"), avente ad oggetto n. 81.952.925 azioni ordinarie di BMPS corrispondenti al 3,3351% delle azioni ordinarie e al 2,7108% delle azioni con diritto di voto.

Nel seguito è riportato l’estratto aggiornato del patto. Le modifiche sono indicate nelle successive lettere a) e b). Le restanti pattuizioni sono rimaste invariate.

Si indicano gli aderenti al patto con la precisazione del numero di azioni da ciascuno vincolate, la percentuale delle anzidette azioni rispetto al numero totale delle azioni vincolate, al totale delle azioni ordinarie e al totale delle azioni con diritto di voto.

Azionista

n. azioni ordinarie vincolate

% su azioni vincolate

% su azioni ordinarie

% su azioni diritto di voto

Gorgoni Lorenzo

14.595.394

17,809%

0,5940%

0,48278%

Palumbo Mario

7.425.817

9,061%

0,3022%

0,24563%

Leuzzi Gina

5.363.451

6,545%

0,2183%

0,17741%

Montinari Dario

4.932.117

6,018%

0,2007%

0,16314%

Montinari Piero

4.932.100

6,018%

0,2007%

0,16314%

Montinari Pantaleo Nicola

4.783.135

5,836%

0,1947%

0,15821%

Gorgoni Antonia

4.018.903

4,904%

0,1636%

0,13294%

Montinari Sigilfredo

3.417.187

4,170%

0,1391%

0,11303%

Montinari Andrea

3.417.006

4,169%

0,1391%

0,11303%

Martinelli Angelo

3.125.193

3,813%

0,1272%

0,10337%

Montinari Luisa

2.878.932

3,513%

0,1172%

0,09523%

Verderamo Enrica

2.775.303

3,386%

0,1129%

0,09180%

Verderamo Massimo

2.591.746

3,162%

0,1055%

0,08573%

Del Giudice Laura

2.411.950

2,943%

0,0982%

0,07978%

Bentivoglio Andrea

2.376.000

2,899%

0,0967%

0,07859%

Ventura Margherita Maria

2.308.936

2,817%

0,0940%

0,07637%

Bentivoglio Roberto

2.035.000

2,483%

0,0828%

0,06731%

Bentivoglio Elisabetta

1.342.000

1,638%

0,0546%

0,04439%

Del Giudice Giuseppe

1.000.000

1,220%

0,0407%

0,03308%

Bonasia Luigi

680.000

0,830%

0,0277%

0,02249%

Leccese Alessandro

604.153

0,737%

0,0246%

0,01998%

Leccese Angela

577.230

0,704%

0,0235%

0,01909%

Ventura Leonardo

537.363

0,656%

0,0219%

0,01777%

Todisco Grazia

516.000

0,630%

0,0210%

0,01707%

Rossi Vincenzo

493.000

0,602%

0,0201%

0,01631%

Martinelli Vincenzo

431.959

0,527%

0,0176%

0,01429%

Martinelli Francesco

431.911

0,527%

0,0176%

0,01429%

Poggetti Ernesta

356.380

0,435%

0,0145%

0,01179%

Palumbo Cinzia

334.104

0,408%

0,0136%

0,01105%

Palumbo Dunia

323.617

0,395%

0,0132%

0,01070%

Roma Antonietta

213.848

0,261%

0,0087%

0,00707%

Di Gregorio Francesca

131.000

0,160%

0,0053%

0,00433%

De Risi Bartolomeo

99.000

0,121%

0,0040%

0,00327%

Bonasia Michele Leonardo

86.900

0,106%

0,0035%

0,00287%

Gorgoni Mario

52.813

0,064%

0,0021%

0,00175%

Dell'Orco Lucrezia

50.084

0,061%

0,0020%

0,00166%

De Benedetto Maria Teresa

38.865

0,047%

0,0016%

0,00129%

Ventura Margherita

33.387

0,041%

0,0014%

0,00110%

Ventura Maria Giuseppina

33.387

0,041%

0,0014%

0,00110%

Ventura Rossana

33.387

0,041%

0,0014%

0,00110%

Rossi Antonio

34.000

0,041%

0,0014%

0,00112%

Rossi Giuseppe

30.000

0,037%

0,0012%

0,00099%

Rossi Maria

30.000

0,037%

0,0012%

0,00099%

Rossi Nicola

30.000

0,037%

0,0012%

0,00099%

Vadrucci Antonio

21.000

0,026%

0,0009%

0,00069%

Di Gregorio Vittorio

6.967

0,009%

0,0003%

0,00023%

Giasi Anna Candida

5.500

0,007%

0,0002%

0,00018%

Dibitonto Lucrezia Antonia

4.000

0,005%

0,0002%

0,00013%

Catino Angela

1.450

0,002%

0,0001%

0,00005%

Ingravalle Giuseppina

1.450

0,002%

0,0001%

0,00005%

TOTALE

81.952.925

100,000%

3,3351%

2,71080%



Nessuno degli aderenti al patto esercita il controllo di Banca Monte Paschi di Siena per effetto dell’accordo modificativo medesimo.

Gli aderenti sono impegnati a vincolare al patto anche le azioni ordinarie di BMPS o latri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie o che consentano l’acquisto o la sottoscrizione di azioni ordinarie di BMPS che dovessero derivar loro dalle azioni vincolate per effetto di aumenti di capitale gratuiti e/o pagamento nonché le azioni ordinarie che dovessero derivare dalla conversione o dall’esercizio dei diritti relativi agli anzidetti strumenti finanziari.

Il patto ha durata di 3 anni e si intenderà tacitamente rinnovato di triennio in triennio tra i partecipanti che non lo avranno disdettato entro sei mesi dalla scadenza.

I partecipanti sono organizzati in 12 Gruppi Familiari; i componenti di ciascun Gruppo nominano un rappresentante comune. I 12 rappresentanti comuni compongono il Comitato di Consultazione, nelle cui riunioni esprimono la volontà del proprio Gruppo Familiare.

I membri del Comitato eleggono a maggioranza assoluta, calcolata sulla base del numero di azioni BMPS vincolate al patto, il Presidente del Comitato (che deve essere uno dei rappresentanti comuni) il quale ha il compito di coordinare le attività del Comitato, di organizzare le riunioni e di eseguire e/o realizzare le decisioni assunte dal Comitato. I membri del Comitato hanno eletto all’unanimità Presidente il dottor Lorenzo Gorgoni.

Il Comitato di Consultazione, incluso il Presidente, resta in carica sino alla scadenza del patto. Il Comitato si riunisce per iniziativa del Presidente oppure quando un suo membro ne faccia richiesta per iscritto al Presidente.

Il Comitato procede alla nomina di un segretario, anche al di fuori dei propri componenti, per la redazione e la custodia dei verbali delle riunioni. Il segretario provvede anche a diramare gli avvisi di convocazione delle riunioni del Comitato.

Il patto prevede regole di comportamento e pattuizioni per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee di BMPS e per il caso di vendita e/o disposizione delle azioni ordinarie di BMPS. In particolare gli aderenti hanno convenuto che:

a) il partecipante potrà vendere o cedere in tutto o in parte sotto qualsiasi forma, anche a termine, le azioni ordinarie e gli eventuali altri strumenti finanziari vincolati; vendere o cedere la nuda proprietà e/o l’usufrutto di tutto o parte delle azioni ordinarie vincolate al presente patto; concludere contratti di opzione o di swap o compiere altri atti dispositivi aventi ad oggetto azioni ordinarie e/o strumenti finanziari vincolati al presente patto, dandone comunicazione entro 5 giorni dalla conclusione dell’operazione al Presidente del Comitato di Consultazione per il tramite del proprio rappresentante comune. La prevista comunicazione ha finalità meramente informative e non comporta la nascita di alcun diritto in capo agli latri partecipanti, per modo che ognuno sarà in ogni caso libero in qualunque momento di compiere la suddetta operazione.

b) nel caso di costituzione in garanzia o in pegno di titoli vincolati al presente patto il partecipante non dovrà procedere ad alcuna comunicazione, ma dovrà riservarsi espressamente il diritto di voto.

c) in occasione della convocazione di assemblee ordinarie e straordinarie di BMPS il Comitato deve riunirsi entro il decimo giorno antecedente la data di prima convocazione dell’assemblea allo scopo di verificare l’orientamento degli aderenti in ordine agli argomenti all’ordine del giorno e, se possibile deve individuare una linea comune; gli aderenti fanno in modo che il rappresentante comune del proprio Gruppo Familiare o, in caso di impedimento di quest’ultimo, un suo sostituto partecipi alle riunioni del Comitato ed esprima gli orientamenti e gli intendimenti degli aderenti del proprio Gruppo familiare. Ove possibile, il Comitato indica Presidente del Comitato quale rappresentante in assemblea delle azioni vincolate al patto; qualora il Comitato all’unanimità decida di esprimere un orientamento di voto comune in assemblea il partecipante rilasciano delega per la rappresentanza in assemblea ai sensi di legge al Presidente o a persone da lui indicate facendo pervenire in tempo utile le certificazioni per l’ammissione all’assemblea relative alle azioni vincolate.

Il patto è stato depositato nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Siena ai sensi e per gli effetti della normativa di cui in epigrafe.

4 aprile 2008

[BF.6.08.1]


BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Holmo S.p.A., con sede in Bologna, Piazza della Costituzione 2/2, iscritta al Registro Imprese di Bologna n.00913450151 (d'ora innanzi "HOLMO") e la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, iscritta al Registro Imprese di Siena n. 00884060526 (d'ora innanzi "BMPS"),

PREMESSO CHE

a) le Parti sono entrambe azioniste della società Finsoe – Finanziaria dell’Economia Sociale Spa, con sede in Bologna, Piazza della Costituzione n. 2/2, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 01227950373, avente un capitale sociale di € 772.785.000 suddiviso in numero 2.146.625.000 azioni del valore nominale unitario di € 0,36 (di seguito anche "Finsoe" o "Società");

b) BMPS detiene numero 279.061.250 azioni Finsoe rappresentative nel loro complesso di una partecipazione del 13% nel capitale della società;

c) HOLMO detiene numero 1.525.690.750 azioni Finsoe rappresentative nel loro complesso di una partecipazione del 71,07% nel capitale della società;

d) Finsoe detiene la maggioranza assoluta delle azioni ordinarie di Unipol Assicurazioni Spa (d'ora innanzi "Unipol"), con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, la quale a sua volta è intestataria di numero 59.987.000 azioni BMPS;

e) il Patto parasociale, che le Parti avevano stipulato in data 6 febbraio 2003 e che era stato successivamente emendato nonché più volte prorogato, aveva come scadenza il 15 aprile 2007;

f) è intenzione delle parti continuare a disciplinare la partnership in Finsoe con un nuovo Accordo atto ad assicurare, mediante un proficuo coordinamento, continuità e stabilità di interessi;

tutto quanto sopra premesso, che fa parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti

 COMUNICANO

che in data 3 aprile 2007 HOLMO e BMPS hanno perfezionato un accordo (d’ora innanzi "Accordo") contenente alcune pattuizioni rilevanti ai sensi dell’art. 122 - 1° e 5° comma lett. a) del d. lgs. N. 58/98.

* * *

1. SOGGETTI ADERENTI ALL'ACCORDO E AZIONI OGGETTO DEL MEDESIMO

I soggetti aderenti all'ACCORDO sono HOLMO e BMPS (d'ora innanzi l'una e l'altra collettivamente anche "Parti").

Le pattuizioni hanno in particolare ad oggetto le seguenti partecipazioni azionarie:

(A) nr. 1.804.752.000 azioni ordinarie non quotate di Finsoe, società titolare della maggioranza del capitale sociale ordinario con diritto di voto di Unipol, le cui azioni ordinarie e privilegiate sono quotate sul MTA gestito da Borsa Italiana S.P.A.. Dette azioni Finsoe sono così ripartite tra i firmatari dell'Accordo:

  Nr. Azioni Finsoe oggetto dell’Accordo % sul totale azioni Finsoe oggetto dell’Accordo % sul cap. soc. ordinario Finsoe
HOLMO

1.525.690.750

84,54

71,07

BMPS

279.061.250

15,46

13,00

TOTALE

1.804.752.000

100,00

84,07



(B) nr. 59.987.000 azioni ordinarie di BMPS, quotate sul MTA gestito da Borsa Italiana S.P.A., pari all'1,99% del capitale sociale con diritto di voto, detenute da HOLMO, tramite la controllata indiretta Unipol.

  Nr. Azioni ordinarie BMPS oggetto dell’Accordo % sul totale azioni BMPS oggetto dell’Accordo % sul cap. soc. con diritto di voto BMPS
HOLMO tramite la controllata indiretta Unipol

59.987.000

100,00

1,99

TOTALE

59.987.000

100,00

1,99

 

2. CONTENUTO DELL'ACCORDO

L'Accordo prevede che:

  1. Compatibilmente con il rispetto delle norme di legge vigenti in materia, nel caso in cui HOLMO ponesse in essere con un terzo un’operazione il cui esito diretto e/o indiretto, una volta realizzata, fosse quello di far detenere ad HOLMO o nessuna partecipazione oppure una partecipazione residua inferiore alla maggioranza del capitale di Finsoe o dei diritti di voto, HOLMO si impegna nei confronti di BMPS (che si riserva peraltro il diritto di esercitare o meno questa facoltà) a far acquistare da tale terzo o da altro soggetto o ad acquistare direttamente tutte le azioni Finsoe di proprietà di BMPS, al prezzo ed alle altre condizioni e modalità previste per l’operazione che ha comportato – come sopra detto – la perdita della partecipazione o della maggioranza in Finsoe (in prosieguo: "Diritto di Seguito"), fatta ovviamente riserva del pieno rispetto delle norme in vigore.

    Al fine di quanto sopra, HOLMO comunicherà per iscritto a BMPS le caratteristiche dell’operazione. BMPS, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di HOLMO, dovrà comunicare ad HOLMO, sempre per iscritto, l’intenzione di esercitare il Diritto di Seguito.

     

  2. Le Parti si impegnano a consultarsi previamente ad ogni riunione dell’Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e (se nominato) del Comitato Esecutivo di Finsoe, aventi all’ordine del giorno le materie di seguito indicate, al fine di valutare la possibilità di coordinare i comportamenti di BMPS e HOLMO nelle assemblee di Finsoe e, nel rispetto dei principi giuridici in materia, degli amministratori di Finsoe designati da BMPS e da HOLMO nel Consiglio di Amministrazione e (se nominato) nel Comitato Esecutivo di Finsoe, senza peraltro che tale impegno di preventiva consultazione determini alcun impegno delle Parti a coordinare tali comportamenti, restando in ogni caso le Parti pienamente libere di votare nell’assemblea di Finsoe ciascuna con piena discrezionalità ("Patto di Consultazione"):

    a. operazioni sul capitale di Finsoe;

    b. nomina alle cariche sociali di Finsoe;

    c. modifiche dello statuto sociale;

    d. distribuzione di utili o riserve sotto qualsiasi forma;

    e. progetti di alleanza, di aggregazione o di acquisizione aventi rilevanza strategica per Finsoe e, più in generale, piani industriali e strategici;

    f. fusioni e scissioni.

     

  3. HOLMO farà quanto in suo potere affinchè BMPS possa designare tre componenti il Consiglio di Amministrazione di Finsoe ed un componente del Consiglio di Amministrazione di Unipol.

     

  4. HOLMO farà quanto in suo potere affinchè Unipol non riduca il numero di azioni BMPS di sua proprietà, così come indicate in premessa al punto d.

     

  5. Il presente Accordo sostituisce integralmente il precedente stipulato in data 6 febbraio 2003 e che era stato successivamente emendato, nonché più volte prorogato, che aveva come scadenza il 15 aprile 2007.

3. ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo è valido per tre anni a partire dalla data di sottoscrizione.

Le parti concordano sulla possibilità di rinnovare consensualmente il presente Accordo, almeno un mese prima della scadenza originaria o di quella eventualmente prorogata. Il rinnovo dovrà avvenire o con dichiarazione sottoscritta contestualmente delle parti o con proposta scritta di una parte e piena accettazione, in forma scritta, dell'altra. E' escluso il rinnovo tacito dell'Accordo

4. DEPOSITO DELL'ACCORDO

L'Accordo sarà depositato presso il Registro Imprese di Bologna e di Siena nei termini di legge.

13 aprile 2007

[UA.5.07.1]


HOLMO S.P.A.

 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.


ACCORDO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE DI PATTO PARASOCIALE

Tra

Holmo Spa, con sede in Bologna, Piazza della Costituzione 2/2, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 00913450151, partita IVA 03863460378, (di seguito anche "HOLMO"),

da una parte

e

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, con sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Siena n. 00884060526; Capogruppo del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, codice banca n. 1030.6, codice gruppo n. 1030.6, (di seguito anche "BMPS"),

dall’altra parte

premesso

che in data 6 febbraio 2003 BMPS e HOLMO hanno sottoscritto un Patto Parasociale inteso a disciplinare la partnership in FINSOE SpA, più volte modificato e da ultimo rinnovato in data 3 aprile 2007 con scadenza 3 aprile 2010;

che in data 30 giugno 2008 BMPS ha ceduto l’intera partecipazione nel capitale sociale di FINSOE SpA ;

comunicano

che di comune accordo hanno convenuto di risolvere in ogni sua parte il citato Patto Parasociale con effetti dal 30.06.2008.

2 luglio 2008

[UA.5.08.1]


BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e degli articoli 129 e seguenti del regolamento emittenti approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive integrazioni e modificazioni, si rende noto il contenuto dell’accordo fra soci (“Accordo”) stipulato il 7 aprile 2009, avente ad oggetto esclusivamente alcune previsioni in merito alle modalità di presentazione delle liste di candidati alle cariche di membri del consiglio di amministrazione e di membri del collegio sindacale, nonché l’esercizio del diritto di voto in merito ai punti n. 3, 4, 5 e 7 all’ordine del giorno dell’assemblea dei soci della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. convocata per i giorni 29 e 30 aprile 2009 (“Assemblea”).

A. Società i cui Strumenti Finanziari sono Oggetto dell’Accordo

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, iscritta presso il Registro delle Imprese di Siena al n. 00884060526 e iscritta, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 385/1993, al n. 5274 dell’Albo delle Banche (“BMPS”).

B. Soggetti aderenti all’Accordo e Azioni Oggetto dell’Accordo

I partecipanti all’Accordo sono 59 soggetti (“Partecipanti”), riconducibili a 3 parti contrattuali (“Parti”).

In particolare i Partecipanti sono:

 1.


Socio

Numero di Azioni Ordinarie di BMPS

Percentuale sul Capitale rappresentato da azioni ordinarie BMPS

Percentuale sul Capitale rappresentato da azioni con diritto di voto BMPS

Caltagirone Editore S.p.A.

16.000.000

0,288%

0,240%

FINCAL S.p.A.

180.000.000

3,246%

2,695%

FINCED S.r.l.

16.000.000

0,288%

0,240%

Mantegna 87 S.r.l.

10.000.000

0,180%

0,150%

Capitolium S.p.A.

24.380.000

0,440%

0,365%

SO.FI.COS. S.r.l.

15.620.000

0,282%

0,233%

Totale

262.000.000

4,724%

3,923%

 

Caltagirone Editore S.p.A., FINCAL S.p.A., Capitolium S.p.A., Mantegna 87 S.r.l., FINCED S.r.l., e SO.FI.COS. S.r.l., sono società controllate direttamente o indirettamente dal Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone. Le suddette società costituiscono un’unica parte contrattuale e sono congiuntamente definite “Socio Caltagirone”.

 2.            


Socio

Numero di Azioni Ordinarie di BMPS

Percentuale sul Capitale rappresentato da azioni ordinarie BMPS

Percentuale sul Capitale rappresentato da azioni con diritto di voto BMPS

UNICOOP Firenze Sc

185.176.232

3,339%

2,773%

 

 3.        

Socio

Numero di Azioni Ordinarie di BMPS

Percentuale sul Capitale rappresentato da azioni ordinarie BMPS

Lorenzo Gorgoni

29.190.788

0,52%

Mario Palumbo

16.566.634

0,30%

Gina Leuzzi

10.726.902

0,19%

Dario Montinari

9.864.234

0,18%

Piero Montinari

9.864.200

0,18%

Nicola Pantaleo Montinari

9.566.270

0,17%

Antonia Gorgoni

8.437.806

0,15%

Sigilfredo Montinari

6.834.374

0,12%

Andrea Montinari

6.834.012

0,12%

Luisa Montinari

5.757.864

0,10%

Enrica Verderamo

5.650.606

0,10%

n. 41 soci detentori di partecipazioni inferiori allo 0,1 %

44.799.723

0,80%

Totale

164.093.413

2,959%

 

I Signori Lorenzo Gorgoni, Mario Palumbo, Luisa Montinari, Piero Montinari, Dario Montinari, Nicola Pantaleo Montinari, Sigilfredo Montinari, Andrea Montinari, Gina Leuzzi, Antonia Gorgoni, Enrica Verderamo, e i 41 altri soci detentori di partecipazioni inferiori allo 0,1% del capitale di BMPS costituiscono un’unica parte contrattuale e sono congiuntamente definiti “Socio Gorgoni”.

In sintesi, alla data di pubblicazione del presente estratto e con riferimento al capitale sociale di BMPS suddiviso in n. 6.696.696.078 azioni, di cui n. 6.677.831.738 azioni con diritto di voto, le azioni oggetto dell’Accordo sono complessivamente n. 611.269.645 azioni ordinarie di BMPS, pari a circa il 9,153% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto di BMPS. In particolare:

 

Parti

Numero di Azioni Ordinarie di BMPS

Percentuale sul Capitale rappresentato da azioni ordinarie BMPS

Percentuale sul Capitale rappresentato da azioni con diritto di voto BMPS

Percentuale sul Totale delle Azioni Oggetto dell’Accordo

Socio Caltagirone

262.000.000

4,724%

3,923%

42,86%

UNICOOP Firenze Sc

185.176.232

3,339%

2,773%

30,29%

Socio Gorgoni

164.093.413

2,959%

2,457%

26,85%

Totale

611.269.645

11,023%

9,153%

100%

 

 C. Organi dell’Accordo

Non previsti.

D. Contenuto dell’Accordo

L’Accordo ha ad oggetto esclusivamente i seguenti impegni.

Il Socio Caltagirone, UNICOOP Firenze Sc e il Socio Gorgoni si impegnano (i) in relazione ai punti n. 4 (Nomina per gli esercizi 2009 – 2010 – 2011 dei membri del Consiglio di Amministrazione) e n. 7 (Nomina per gli esercizi 2009 – 2010 – 2011, del Presidente e degli altri membri del Collegio Sindacale, nonché dei Sindaci Supplenti) all’ordine del giorno dell’Assemblea, a presentare congiuntamente e a votare tutte le loro azioni in favore (x) di una lista di 6 candidati alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione, e (y) di una lista di due candidati per il nuovo Collegio Sindacale; (ii) in relazione al punto n. 3 (Determinazione del numero dei Vice-Presidenti per gli esercizi 2009-2010-2011) all’ordine del giorno dell’Assemblea, a proporre e a votare tutte le loro azioni all’Assemblea in favore della nomina di due Vice-Presidenti; (iii) in relazione al punto n. 5 (Scelta, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente, nonché dei Vice-Presidenti nel numero determinato dall’Assemblea) all’ordine del giorno dell’Assemblea, nel caso in cui l’Assemblea deliberasse la nomina di due Vice-Presidenti, a proporre congiuntamente e a votare tutte le loro azioni in favore della nomina del Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone, se eletto, quale uno dei due Vice-Presidenti.

E. Durata dell’Accordo

L’Accordo si scioglierà automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna tra le Parti, al termine dell’Assemblea.

F. Penale

Non sono previste clausole penali.

G. Controllo

Nessuno dei Partecipanti e nessuna delle Parti, in virtù dell’Accordo, esercita il controllo di BMPS ai sensi dell’articolo 93 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

H. Deposito

L’Accordo sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Siena a norma di legge.

I. Tipo di Accordo

L’Accordo è eventualmente inquadrabile nella fattispecie dell’articolo 122, comma 1 del TUF.

14 aprile 2009

[BF.7.09.1]

PATTO SCIOLTOSI AUTOMATICAMENTE AL TERMINE DELL'ASSEMBLEA DEL 29 APRILE 2009


 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Ai sensi dell’art.122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e degli articoli 129 e seguenti del regolamento emittenti si rende noto il contenuto del patto stipulato il 15 gennaio 2007 e successivamente modificato con l’accordo modificativo del 29 marzo 2008 tra n. 50 azionisti di Banca Monte Paschi di Siena s.p.a. (BMPS). Tale patto a seguito delle variazioni che hanno interessato il capitale sociale della Banca, ha attualmente ad oggetto n. 161.906.647 azioni ordinarie di BMPS corrispondenti al 2,9475% delle azioni ordinarie e al 2,4439% delle azioni con diritto di voto.

Nel seguito sono riportati gli aderenti al patto con indicazione del numero di azioni da ciascuno vincolate, la percentuale delle anzidette azioni rispetto al numero totale delle azioni vincolate, al numero totale delle azioni ordinarie e al totale delle azioni con diritto di voto.

Azionista

n. azioni ordinarie vincolate

% su azioni vincolate

% sul capitale rappresentato da azioni ordinarie

% sul capitale rappresentato da azioni con diritto di voto

Gorgoni Lorenzo

29.190.788

18,029%

0,5314%

0,44062%

Palumbo Mario

14.851.634

9,173%

0,2704%

0,22418%

Leuzzi Gina

10.726.902

6,625%

0,1953%

0,16192%

Montinari Dario

9.864.234

6,093%

0,1796%

0,14890%

Montinari Piero

9.864.200

6,093%

0,1796%

0,14890%

Montinari Pantaleo Nicola

9.566.270

5,909%

0,1742%

0,14440%

Gorgoni Antonia

8.037.806

4,964%

0,1463%

0,12133%

Montinari Sigilfredo

6.834.374

4,221%

0,1244%

0,10316%

Montinari Andrea

6.834.012

4,221%

0,1244%

0,10316%

Martinelli Angelo

3.125.193

1,930%

0,0569%

0,04717%

Montinari Luisa

5.757.864

3,556%

0,1048%

0,08691%

Verderamo Enrica

5.550.606

3,428%

0,1010%

0,08378%

Verderamo Massimo

4.500.000

2,779%

0,0819%

0,06793%

Del Giudice Laura

4.823.900

2,979%

0,0878%

0,07282%

Bentivoglio Andrea

5.000.000

3,088%

0,0910%

0,07547%

Ventura Margherita Maria

4.700.000

2,903%

0,0856%

0,07094%

Bentivoglio Roberto

4.200.000

2,594%

0,0765%

0,06340%

Bentivoglio Elisabetta

2.800.000

1,729%

0,0510%

0,04227%

Del Giudice Giuseppe

1.000.000

0,618%

0,0182%

0,01509%

Bonasia Luigi

1.360.000

0,840%

0,0248%

0,02053%

Leccese Alessandro

937.493

0,579%

0,0171%

0,01415%

Leccese Angela

910.563

0,562%

0,0166%

0,01374%

Ventura Leonardo

1.074.726

0,664%

0,0196%

0,01622%

Todisco Grazia

1.032.000

0,637%

0,0188%

0,01558%

Rossi Vincenzo

762.000

0,471%

0,0139%

0,01150%

Martinelli Vincenzo

2.426.514

1,499%

0,0442%

0,03663%

Martinelli Francesco

2.426.419

1,499%

0,0442%

0,03663%

Poggetti Ernesta

712.760

0,440%

0,0130%

0,01076%

Palumbo Cinzia

668.208

0,413%

0,0122%

0,01009%

Palumbo Dunia

647.234

0,400%

0,0118%

0,00977%

Roma Antonietta

427.696

0,264%

0,0078%

0,00646%

Di Gregorio Francesca

262.000

0,162%

0,0048%

0,00395%

De Risi Bartolomeo

130.000

0,080%

0,0024%

0,00196%

Bonasia Michele Leonardo

180.000

0,111%

0,0033%

0,00272%

Gorgoni Mario

105.626

0,065%

0,0019%

0,00159%

Dell'Orco Lucrezia

69.000

0,043%

0,0013%

0,00104%

De Benedetto Maria Teresa

77.730

0,048%

0,0014%

0,00117%

Ventura Margherita

68.000

0,042%

0,0012%

0,00103%

Ventura Maria Giuseppina

46.387

0,029%

0,0008%

0,00070%

Ventura Rossana

66.774

0,041%

0,0012%

0,00101%

Rossi Antonio

43.000

0,027%

0,0008%

0,00065%

Rossi Giuseppe

60.000

0,037%

0,0011%

0,00091%

Rossi Maria

60.000

0,037%

0,0011%

0,00091%

Rossi Nicola

60.000

0,037%

0,0011%

0,00091%

Vadrucci Antonio

26.000

0,016%

0,0005%

0,00039%

Di Gregorio Vittorio

13.934

0,009%

0,0003%

0,00021%

Giasi Anna Candida

11.000

0,007%

0,0002%

0,00017%

Dibitonto Lucrezia Antonia

8.000

0,005%

0,0001%

0,00012%

Catino Angela

2.900

0,002%

0,0001%

0,00004%

Ingravalle Giuseppina

2.900

0,002%

0,0001%

0,00004%

TOTALE

161.906.647

100,000%

2,9475%

2,44392%



Nessuno degli aderenti al patto esercita il controllo di Banca Monte Paschi di Siena per effetto dell’accordo modificativo medesimo.

Gli aderenti sono impegnati a vincolare al patto anche le azioni ordinarie di BMPS o latri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie o che consentano l’acquisto o la sottoscrizione di azioni ordinarie di BMPS che dovessero derivar loro dalle azioni vincolate per effetto di aumenti di capitale gratuiti e/o pagamento nonché le azioni ordinarie che dovessero derivare dalla conversione o dall’esercizio dei diritti relativi agli anzidetti strumenti finanziari.

Il patto ha durata di 3 anni e si intenderà tacitamente rinnovato di triennio in triennio tra i partecipanti che non lo avranno disdettato entro sei mesi dalla scadenza.

I partecipanti sono organizzati in 12 Gruppi Familiari; i componenti di ciascun Gruppo nominano un rappresentante comune. I 12 rappresentanti comuni compongono il Comitato di Consultazione, nelle cui riunioni esprimono la volontà del proprio Gruppo Familiare.

I membri del Comitato eleggono a maggioranza assoluta, calcolata sulla base del numero di azioni BMPS vincolate al patto, il Presidente del Comitato (che deve essere uno dei rappresentanti comuni) il quale ha il compito di coordinare le attività del Comitato, di organizzare le riunioni e di eseguire e/o realizzare le decisioni assunte dal Comitato. I membri del Comitato hanno eletto all’unanimità Presidente il dottor Lorenzo Gorgoni.

Il Comitato di Consultazione, incluso il Presidente, resta in carica sino alla scadenza del patto. Il Comitato si riunisce per iniziativa del Presidente oppure quando un suo membro ne faccia richiesta per iscritto al Presidente.

Il Comitato procede alla nomina di un segretario, anche al di fuori dei propri componenti, per la redazione e la custodia dei verbali delle riunioni. Il segretario provvede anche a diramare gli avvisi di convocazione delle riunioni del Comitato.

Il patto prevede regole di comportamento e pattuizioni per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee di BMPS e per il caso di vendita e/o disposizione delle azioni ordinarie di BMPS. In particolare gli aderenti hanno convenuto che:

a) il partecipante potrà vendere o cedere in tutto o in parte sotto qualsiasi forma, anche a termine, le azioni ordinarie e gli eventuali altri strumenti finanziari vincolati; vendere o cedere la nuda proprietà e/o l’usufrutto di tutto o parte delle azioni ordinarie vincolate al presente patto; concludere contratti di opzione o di swap o compiere altri atti dispositivi aventi ad oggetto azioni ordinarie e/o strumenti finanziari vincolati al presente patto, dandone comunicazione entro 5 giorni dalla conclusione dell’operazione al Presidente del Comitato di Consultazione per il tramite del proprio rappresentante comune. La prevista comunicazione ha finalità meramente informative e non comporta la nascita di alcun diritto in capo agli latri partecipanti, per modo che ognuno sarà in ogni caso libero in qualunque momento di compiere la suddetta operazione.

b) nel caso di costituzione in garanzia o in pegno di titoli vincolati al presente patto il partecipante non dovrà procedere ad alcuna comunicazione, ma dovrà riservarsi espressamente il diritto di voto.

c) in occasione della convocazione di assemblee ordinarie e straordinarie di BMPS il Comitato deve riunirsi entro il decimo giorno antecedente la data di prima convocazione dell’assemblea allo scopo di verificare l’orientamento degli aderenti in ordine agli argomenti all’ordine del giorno e, se possibile deve individuare una linea comune; gli aderenti fanno in modo che il rappresentante comune del proprio Gruppo Familiare o, in caso di impedimento di quest’ultimo, un suo sostituto partecipi alle riunioni del Comitato ed esprima gli orientamenti e gli intendimenti degli aderenti del proprio Gruppo familiare. Ove possibile, il Comitato indica Presidente del Comitato quale rappresentante in assemblea delle azioni vincolate al patto; qualora il Comitato all’unanimità decida di esprimere un orientamento di voto comune in assemblea il partecipante rilasciano delega per la rappresentanza in assemblea ai sensi di legge al Presidente o a persone da lui indicate facendo pervenire in tempo utile le certificazioni per l’ammissione all’assemblea relative alle azioni vincolate.

Il patto è stato depositato nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Siena ai sensi e per gli effetti della normativa di cui in epigrafe.

8 luglio 2008

[BF.6.08.2]


BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Ai sensi dell’art.122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e degli articoli 128 e seguenti del regolamento emittenti si rende noto il contenuto del patto stipulato il 15 gennaio 2007 e successivamente modificato con l’accordo modificativo del 29 marzo 2008 tra n. 50 azionisti di Banca Monte Paschi di Siena s.p.a. (BMPS). Tale patto ha attualmente ad oggetto n. 161.696.084 azioni ordinarie di BMPS corrispondenti al 2,9156% delle azioni ordinarie e al 2,42139% delle azioni con diritto di voto.

Nel seguito sono riportati gli aderenti al patto con indicazione del numero di azioni da ciascuno vincolate, la percentuale delle anzidette azioni rispetto al numero totale delle azioni vincolate, al numero totale delle azioni ordinarie e al totale delle azioni con diritto di voto.

Azionista

n. azioni ordinarie vincolate

% su azioni vincolate

% su azioni ordinarie

% su azioni diritto di voto

Gorgoni Lorenzo

29.190.788

18,053%

0,5263%

0,43713%

Palumbo Mario

14.851.634

9,185%

0,2678%

0,22240%

Leuzzi Gina

10.726.902

6,634%

0,1934%

0,16063%

Montinari Dario

9.864.234

6,100%

0,1779%

0,14772%

Montinari Piero

9.864.200

6,100%

0,1779%

0,14772%

Montinari Pantaleo Nicola

9.566.270

5,916%

0,1725%

0,14325%

Gorgoni Antonia

8.037.806

4,971%

0,1449%

0,12037%

Montinari Sigilfredo

6.834.374

4,227%

0,1232%

0,10234%

Montinari Andrea

6.834.012

4,226%

0,1232%

0,10234%

Martinelli Angelo

3.125.193

1,933%

0,0564%

0,04680%

Montinari Luisa

5.757.864

3,561%

0,1038%

0,08622%

Verderamo Enrica

5.550.606

3,433%

0,1001%

0,08312%

Verderamo Massimo

4.500.000

2,783%

0,0811%

0,06739%

Del Giudice Laura

4.823.900

2,983%

0,0870%

0,07224%

Bentivoglio Andrea

5.000.000

3,092%

0,0902%

0,07487%

Ventura Margherita Maria

4.700.000

2,907%

0,0847%

0,07038%

Bentivoglio Roberto

4.200.000

2,597%

0,0757%

0,06289%

Bentivoglio Elisabetta

2.800.000

1,732%

0,0505%

0,04193%

Del Giudice Giuseppe

1.000.000

0,618%

0,0180%

0,01497%

Bonasia Luigi

1.360.000

0,841%

0,0245%

0,02037%

Leccese Alessandro

700.000

0,433%

0,0126%

0,01048%

Leccese Angela

937.493

0,580%

0,0169%

0,01404%

Ventura Leonardo

1.074.726

0,665%

0,0194%

0,01609%

Todisco Grazia

1.032.000

0,638%

0,0186%

0,01545%

Rossi Vincenzo

762.000

0,471%

0,0137%

0,01141%

Martinelli Vincenzo

2.426.514

1,501%

0,0438%

0,03634%

Martinelli Francesco

2.426.419

1,501%

0,0438%

0,03634%

Poggetti Ernesta

712.760

0,441%

0,0129%

0,01067%

Palumbo Cinzia

668.208

0,413%

0,0120%

0,01001%

Palumbo Dunia

647.234

0,400%

0,0117%

0,00969%

Roma Antonietta

427.696

0,265%

0,0077%

0,00640%

Di Gregorio Francesca

262.000

0,162%

0,0047%

0,00392%

De Risi Bartolomeo

130.000

0,080%

0,0023%

0,00195%

Bonasia Michele Leonardo

180.000

0,111%

0,0032%

0,00270%

Gorgoni Mario

105.626

0,065%

0,0019%

0,00158%

Dell'Orco Lucrezia

69.000

0,043%

0,0012%

0,00103%

De Benedetto Maria Teresa

77.730

0,048%

0,0014%

0,00116%

Ventura Margherita

68.000

0,042%

0,0012%

0,00102%

Ventura Maria Giuseppina

46.387

0,029%

0,0008%

0,00069%

Ventura Rossana

66.774

0,041%

0,0012%

0,00100%

Rossi Antonio

43.000

0,027%

0,0008%

0,00064%

Rossi Giuseppe

60.000

0,037%

0,0011%

0,00090%

Rossi Maria

60.000

0,037%

0,0011%

0,00090%

Rossi Nicola

60.000

0,037%

0,0011%

0,00090%

Vadrucci Antonio

26.000

0,016%

0,0005%

0,00039%

Di Gregorio Vittorio

13.934

0,009%

0,0003%

0,00021%

Giasi Anna Candida

11.000

0,007%

0,0002%

0,00016%

Dibitonto Lucrezia Antonia

8.000

0,005%

0,0001%

0,00012%

Catino Angela

2.900

0,002%

0,0001%

0,00004%

Ingravalle Giuseppina

2.900

0,002%

0,0001%

0,00004%

TOTALE

161.696.084

100,000%

2,9156%

2,42139%

 

Nessuno degli aderenti al patto esercita il controllo di Banca Monte Paschi di Siena per effetto dell’accordo modificativo medesimo.

Gli aderenti sono impegnati a vincolare al patto anche le azioni ordinarie di BMPS o altri strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie o che consentano l’acquisto o la sottoscrizione di azioni ordinarie di BMPS che dovessero derivar loro dalle azioni vincolate per effetto di aumenti di capitale gratuiti e/o pagamento nonché le azioni ordinarie che dovessero derivare dalla conversione o dall’esercizio dei diritti relativi agli anzidetti strumenti finanziari.

Il patto ha durata di 3 anni e si intenderà tacitamente rinnovato di triennio in triennio tra i partecipanti che non lo avranno disdettato entro sei mesi dalla scadenza. In considerazione della circostanza che alla data del 15 luglio 2009 non sono pervenute disdette da parte dei partecipanti il patto si intende tacitamente rinnovato a far data dal 15 gennaio 2010 per un ulteriore triennio e quindi sino al 15 gennaio 2013.

I partecipanti sono organizzati in 12 Gruppi Familiari; i componenti di ciascun Gruppo nominano un rappresentante comune. I 12 rappresentanti comuni compongono il Comitato di Consultazione, nelle cui riunioni esprimono la volontà del proprio Gruppo  Familiare.

I membri del Comitato eleggono a maggioranza assoluta, calcolata sulla base del numero di azioni BMPS vincolate al patto, il Presidente del Comitato (che deve essere uno dei rappresentanti comuni) il quale ha il compito di coordinare le attività del Comitato, di organizzare le riunioni e di eseguire e/o realizzare le decisioni assunte dal Comitato. I membri del Comitato hanno eletto all’unanimità Presidente il dottor Lorenzo Gorgoni.

Il Comitato di Consultazione, incluso il Presidente, resta in carica sino alla scadenza del patto. Il Comitato si riunisce per iniziativa del Presidente oppure quando un suo membro ne faccia richiesta per iscritto al Presidente.

Il Comitato procede alla nomina di un segretario, anche al di fuori dei propri componenti, per la redazione e la custodia dei verbali delle riunioni. Il segretario provvede anche a diramare gli avvisi di convocazione delle riunioni del Comitato.

Il patto prevede regole di comportamento e pattuizioni per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee di BMPS e per il caso di vendita e/o disposizione delle azioni ordinarie di BMPS. In particolare gli aderenti hanno convenuto che:

a) il partecipante potrà vendere o cedere in tutto o in parte sotto qualsiasi forma, anche a termine, le azioni ordinarie e gli eventuali altri strumenti finanziari vincolati; vendere o cedere la nuda proprietà e/o l’usufrutto di tutto o parte delle azioni ordinarie vincolate al presente patto; concludere contratti di opzione o di swap o compiere altri atti dispositivi aventi ad oggetto azioni ordinarie e/o strumenti finanziari vincolati al presente patto, dandone comunicazione entro 5 giorni dalla conclusione dell’operazione al Presidente del Comitato di Consultazione per il tramite del proprio rappresentante comune. La prevista comunicazione ha finalità meramente informative e non comporta la nascita di alcun diritto in capo agli latri partecipanti, per modo che ognuno sarà in ogni caso libero in qualunque momento di compiere la suddetta operazione.

b) nel caso di costituzione in garanzia o in pegno di titoli vincolati al presente patto il partecipante non dovrà procedere ad alcuna comunicazione, ma dovrà riservarsi espressamente il diritto di voto.

c) in occasione della convocazione di assemblee ordinarie e straordinarie di BMPS il Comitato deve riunirsi entro il decimo giorno antecedente la data di prima convocazione dell’assemblea allo scopo di verificare l’orientamento degli aderenti in ordine agli argomenti all’ordine del giorno e, se possibile deve individuare una linea comune; gli aderenti fanno in modo che il rappresentante comune del proprio Gruppo Familiare o, in caso di impedimento di quest’ultimo, un suo sostituto partecipi alle riunioni del Comitato ed esprima gli orientamenti e gli intendimenti degli aderenti del proprio Gruppo familiare. Ove possibile, il Comitato indica Presidente del Comitato quale rappresentante in assemblea delle azioni vincolate al patto; qualora il Comitato all’unanimità decida di esprimere un orientamento di voto comune in assemblea il partecipante rilasciano delega per la rappresentanza in assemblea ai sensi di legge al Presidente o a persone da lui indicate facendo pervenire in tempo utile le certificazioni per l’ammissione all’assemblea relative alle azioni vincolate.

Il patto è stato depositato nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Siena ai sensi e per gli effetti della normativa di cui in epigrafe.

1° agosto 2009

[BF.6.09.1]

* * *

Ai sensi delle disposizioni riportate in epigrafe si comunica che, con riferimento al patto di consultazione tra alcuni azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (di seguito “BMPS”) stipulato in data 15 gennaio 2007, successivamente modificato con accordo del 29 marzo 2008, tacitamente rinnovato sino al 15 gennaio 2013, all’esito del recente aumento del capitale di BMPS conclusosi il 20 luglio 2011 la partecipazione complessiva apportata al patto si è diluita al di sotto del 2% del capitale ordinario di BMPS in quanto al 25 luglio 2011, data del deposito dell’attestazione dell’avvenuto aumento di capitale presso il Registro delle Imprese, la percentuale sindacata era pari al 1,48% delle azioni aventi diritto di voto e al  1,58% delle azioni ordinarie. Pertanto ai sensi dell’art. 122, comma 5-ter Tuf, il patto non è più rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione previsti dal medesimo art. 122 Tuf.

29 luglio 2011

[BF.6.11.1] 


BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e degli articoli 129 e seguenti del regolamento emittenti approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni si rende noto il contenuto dell’accordo stipulato il 2 Aprile 2012 fra i sotto indicati aderenti in relazione ai punti 2) 3) 4) 5) 8) dell’Assemblea Ordinaria della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("Assemblea") convocata per il giorno 27 aprile 2012 (e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2012 in seconda convocazione).

A. Società i cui Strumenti Finanziari sono Oggetto dell’Accordo.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, iscritta presso il Registro delle Imprese di Siena al n. 00884060526 è iscritta, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 385/1993, al n. 5274 dell’Albo delle Banche ("BMPS").

B. Aderenti all’accordo e azioni

1.

 

Numero di

Azioni Ordinarie

di BMPS

Percentuale sul Capitale

di BMPS

Unicoop Firenze S.c.

318.503.114

2,727%

Totale

318.503.114

2,727%


2.

 

Numero di

Azioni Ordinarie

di BMPS

Percentuale sul Capitale

di BMPS

Finamonte S.r.l.

467.261.588

4,000%

Totale

467.261.588

4,000%


3.

 

Numero di

Azioni Ordinarie

di BMPS

Percentuale sul Capitale

di BMPS

Time and Life S.A.(a)

117.983.551

1,010%

Totale

117.983.551

1,010%


4.

 

Numero di

Azioni Ordinarie

di BMPS

Percentuale sul Capitale

di BMPS

Gorgoni Lorenzo (b)

29.190.788

0,249%

Gorgoni Lorenzo quale procuratore di Mario Palumbo

16.566.634

0,142%

Gorgoni Lorenzo quale procuratore di 57 soci detentori di partecipazioni inferiori, ciascuno, allo 0,100% del Capitale BMPS

126.474.401

1,083%

Totale

172.231.823

1,474%


***

(a) Time and Life S.A. in data 30 marzo 2012 ha acquistato la partecipazione azionaria sopraindicata che è stata quindi registrata in suo favore in data 4 aprile 2012 .

(b) il Dott. Lorenzo Gorgoni costituisce un’unica parte ed è intervenuto per le azioni detenute direttamente e quale procuratore speciale del Sig. Mario Palumbo e altri 57 soci detentori di partecipazioni inferiori allo 0,100% del capitale di BMPS.

***

In sintesi, alla data di pubblicazione del presente estratto e con riferimento il capitale sociale di BMPS suddiviso in n. 11.681.539.706 azioni, tutte con diritto di voto, le azioni interessate dall’accordo sono complessivamente n. 1.075.980.076 azioni ordinarie di BMPS, pari a circa il 9,211% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto di BMPS. In particolare:

Aderenti

Numero di

Azioni Ordinarie

di BMPS

Percentuale sul Capitale

di BMPS

Percentuale sul Totale delle Azioni Oggetto dell’Accordo

Unicoop Firenze S.c.

318.503.114

2,727%

29,601%

Finamonte S.r.l.

467.261.588

4,000%

43,427%

Time and Life S.A.

117.983.551

1,010%

10,965%

Dott. Lorenzo Gorgoni in proprio e quale procuratore speciale di altri azionisti

172.231.823

1,474%

16,007%

Totale

1.075.980.076

9,211%

100,000%



C. Organi

Non sono previsti.

D. Contenuto

L’accordo ha per oggetto esclusivamente :

D1.- per Unicoop Firenze S.c., , Finamonte S.r.l., Dott. Lorenzo Gorgoni e rappresentati:

la presentazione di due condivise liste di minoranza: una composta di cinque (5) candidati - ivi individuati - per il Consiglio di Amministrazione e una composta di due (2) candidati -ivi individuati- per il Collegio Sindacale e pertanto:

- la seguente lista di 5 (=cinque) candidati alla carica di Amministratore:

Numero progressivo candidato amministratore

Nominativo del candidato

n. 1

Turiddo Campaini

n. 2

Alberto Giovanni Aleotti

n. 3

Michele Briamonte *

n. 4

Lorenzo Gorgoni

n. 5

Pietro Giovanni Corsa*

 

*candidato Indipendente

-la seguente lista di 2 (due) nominativi alla carica di Sindaco:

n. 1

Dr. Paolo Salvadori Effettivo

candidato alla carica di Sindaco Supplente:

n. 2

Dr. Gianni Tarozzi Supplente

D2.- per Unicoop Firenze S.c., Finamonte S.r.l., Dott. Lorenzo Gorgoni e rappresentati e Time and Life S.A l’obbligo a:

(a) far confluire tutti i voti dei quali dispongono e/o disporranno alla giornata contabile del 18 Aprile 2012 in favore della determinazione in dodici del numero dei componenti il Consiglio d’Amministrazione e in due del numero dei Vice Presidenti;

(b) far confluire tutti i voti dei quali dispongono e/o disporranno alla giornata contabile del 18 Aprile 2012 sulle due liste presentate ai sensi di quanto previsto al precedente D1;

(c) proporre congiuntamente la nomina del Sig. Turiddo Campaini - se eletto Consigliere – alla carica di Vice-Presidente del Consiglio d’Amministrazione facendo confluire su tale candidatura tutti i voti di cui complessivamente dispongono e/o disporranno alla giornata contabile del 18 Aprile 2012.

E. Durata

L’accordo si scioglierà automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna tra le parti, al termine dell’Assemblea.

F. Penale

Non sono previste clausole penali.

G. Controllo

Nessuno degli aderenti, in virtù dell’accordo, esercita il controllo di BMPS ai sensi dell’articolo 93 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

H. Deposito

L’accordo sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Siena a norma di legge.

I. Tipo di Accordo

L’Accordo è eventualmente inquadrabile nella fattispecie dell’articolo 122, comma 1 del T.U.F..

4 aprile 2012

[BF.8.12.1]

PATTO AUTOMATICAMENTE RISOLTOSI AL TERMINE DELL'ASSEMBLEA DEL 27 APRILE 2012


Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58 ("TUF") e delle disposizioni applicabili del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("RE") si rende noto quanto segue.

Premesse

(A) In data 31 marzo 2014 la Fondazione Monte dei Paschi di Siena (c.f. 92035840526), fondazione di origine bancaria con sede in Banchi di Sotto, 34, Siena, Italia ("FMPS" o la "Fondazione") ha concluso con Fintech Advisory Inc, società costituita ai sensi del diritto del Delaware, con sede legale in 375 Park Ave, New York, Stati Uniti d’America, numero di iscrizione 19565 ("Fintech") e BTG Pactual Europe LLP, società costituita ai sensi del diritto inglese, con sede legale in 4-19 Berkeley Square House, Londra, W1J6BR ("BTG Pactual", e unitamente a FMPS e Fintech, anche le "Parti"; Fintech e BTG Pactual gli "Acquirenti") un contratto di compravendita (il "Contratto di Compravendita") di azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS") avente ad oggetto, tra l’altro:

(i) la compravendita di n. 525.669.287 azioni ordinarie BMPS, pari al 4,5% del capitale sociale ordinario di BMPS, a favore di Fintech; e

(ii) la compravendita di n. 233.630.794 azioni ordinarie BMPS, pari al 2% del capitale sociale ordinario di BMPS, a favore di BTG Pactual (le "Vendite").

(B) Il prezzo di entrambe le Vendite è stato fissato nella misura di euro 0.2375 per azione ordinaria BMPS.

(C) L’efficacia del Contratto di Compravendita è sospensivamente condizionata all’avverarsi delle seguenti condizioni sospensive:

(i) l’ottenimento dell’autorizzazione del Ministero dell’Economia ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del d.lgs. 17.5.1999, n. 153;

(i) l’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. 1.9.1993, n. 385 (le "Condizione Sospensive").

(D) Ai sensi del Contratto di Compravendita, Fintech e BTG Pactual hanno la facoltà di designare quali soggetti acquirenti delle azioni BMPS indicate alle premesse A(i) e A(ii) uno o più società appartenenti al proprio gruppo o fondi gestiti dalle stesse. A tal fine BTG Pactual ha designato i fondi (i) BTG Pactual Absolute Return II Master Fund, LP costituita in forma di exempted limited partnership ai sensi del diritto delle Isole Cayman (ii) BTG Pactual Global Emerging Markets and Macro Faster Fund, LP costituita in forma di exempted limited partnership ai sensi del diritto delle Isole Cayman, (iii) BTG Pactual Global Equity Opportunities Master Fund, LP costituita in forma di exempted limited partnership ai sensi del diritto delle Isole Cayman, e (iv) Queen Street Fund Limited, costituita in forma di exempted company ai sensi del diritto delle Isole Cayman, tutte gestite da BTG Pactual Global Asset Management Ltd., società costituita ai sensi del diritto di Bermuda, con sede legale presso Conyers Dill & Pearman, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda. Fintech ha designato Fintech Europe S.a.r.l., società a responsabilità limitata costituita ai sensi del diritto lussemburghese con sede in 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

(E) Il Contratto di Compravendita prevede, tra l’altro, alcune pattuizioni parasociali le cui principali previsioni: (i) prevedono in capo ai paciscenti un obbligo di sottoscrizione di azioni in relazione all’aumento di capitale deliberato dall’assemblea straordinaria di BMPS in data 28 dicembre 2013; (ii) prevedono taluni limiti al trasferimento di partecipazioni in capo alle Parti (Lock-up, come infra definito); (iii) disciplinano obblighi e modalità di presentazione congiunta di una lista per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione e di una lista per la nomina dei membri del collegio sindacale di BMPS, prevedendo un obbligo di voto di dette liste; (iv) prevedono taluni obblighi nel caso di sostituzione dei membri del consiglio di amministrazione di BMPS; (v) disciplinano le modalità e le condizioni per la (eventuale) designazione del candidato a presidente del consiglio di amministrazione di BMPS da parte di FMPS (con il consenso degli Acquirenti) , e (vi) prevedono che le Parti si adoperino, nei limiti di legge, al fine di promuovere la nomina nella carica di amministratore delegato di uno dei candidati tra quelli designati dagli Acquirenti (con il consenso di FMPS).

(F) Di seguito vengono fornite le informazioni essenziali richieste ai sensi dell’art. 130 del RE.

****************

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto di pattuizioni parasociali Le pattuizioni parasociali hanno ad oggetto Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede in Siena, Piazza dei Salimbeni, 3 (c.f. 00884060526), capitale sociale pari a euro 7.484.508.171,08, suddiviso in n. 11.681.539.706 azioni ordinarie.

2. Strumenti finanziari oggetto delle pattuizioni parasociali

In applicazione del patto parasociale:

I) per ciò che attiene il Vincolo di Non Diluizione (v. infra, sezione contenuto delle pattuizioni parasociali), le Parti si sono impegnate a esercitareil diritto di opzione per la sottoscrizione delle nuove azioni di BMPS emesse nel contesto dell’operazione di aumento di capitale deliberata dall’assemblea straordinaria di BMPS in data 28 dicembre 2013, in modo tale da detenere, successivamente alla sottoscrizione di tale aumento di capitale, un numero di azioni ordinarie BMPS almeno pari:

(i) per quanto riguarda la Fondazione, al 2,5% del capitale sociale di BMPS risultante a seguito della sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale deliberato dall’assemblea straordinaria in data 28 dicembre 2013;

(ii) per quanto riguarda Fintech, al 4,5% del capitale sociale di BMPS risultante a seguito della sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale deliberato dall’assemblea straordinaria in data 28 dicembre 2013; e

(iii) per quanto riguarda il BTG Pactual, al 2% del capitale sociale di BMPS risultante a seguito della sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale deliberato dall’assemblea straordinaria in data 28 dicembre 2013;

II) per ciò che attiene il vincolo di Lock-up (v. infra, sezione contenuto delle pattuizioni parasociali):

(i) per quanto riguarda la Fondazione, un numero di azioni ordinarie BMPS corrispondente al 2,5% del capitale sociale ordinario di BMPS alla data di sottoscrizione del patto parasociale (pari a complessive n. 292.038.493), o (a seconda dei casi) un numero di azioni ordinarie BMPS, pari al 2,5% del capitale sociale di BMPS come risulterà a seguito della sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale deliberato dall’assemblea straordinaria in data 28 dicembre 2013;

(ii) per quanto riguarda Fintech, n. 525.669.287 azioni ordinarie BMPS, corrispondente al 4,5% del capitale sociale ordinario di BMPS alla data di sottoscrizione del patto parasociale, o (a seconda dei casi) un numero di azioni ordinarie BMPS, pari al 4,5% del capitale sociale di BMPS come risulterà a seguito della sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale deliberato dall’assemblea straordinaria in data 28 dicembre 2013; e

(iii) per quanto riguarda il BTG Pactual, 233.630.794 azioni ordinarie BMPS, corrispondente al 2% del capitale sociale ordinario di BMPS alla data di sottoscrizione del patto parasociale, o (a seconda dei casi) un numero di azioni ordinarie BMPS, pari al 2% del capitale sociale di BMPS come risulterà a seguito della sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale deliberato dall’assemblea straordinaria in data 28 dicembre 2013;

III) per ciò che attiene le pattuizioni relative alla governance di BMPS (v. infra, sezione contenuto delle pattuizioni parasociali), gli obblighi di voto previsti con riferimento (a) al voto della lista per l’elezione dei membri del consiglio di amministrazione di BMPS; (b) al voto della lista per l’elezione dei membri del collegio sindacale di BMPS, e, se del caso, (c) all’elezione del presidente del consiglio di amministrazione di BMPS, sono stati assunti dalle Parti con riferimento a tutte le azioni ordinarie BMPS che ciascuna di esse deterrà alla data della relativa assemblea.

3. Contenuto delle pattuizioni parasociali

Aumento di capitale deliberato dall’assemblea straordinaria di BMPS in data 28 dicembre 2013

Ciascuna Parte si è impegnata a esercitare il diritto di opzione per la sottoscrizione delle nuove azioni di BMPS emesse nel contesto dell’operazione di aumento di capitale deliberata dall’assemblea straordinaria di BMPS in data 28 dicembre 2013, di modo tale da detenere, successivamente alla sottoscrizione di tale aumento di capitale, un numero di azioni ordinarie BMPS almeno pari:

(i) per quanto riguarda la Fondazione, al 2,5% del capitale sociale di BMPS;

(ii) per quanto riguarda Fintech, al 4,5% del capitale sociale di BMPS; e

(iii) per quanto riguarda il BTG Pactual, al 2% del capitale sociale di BMPS

(l’insieme delle pattuizioni di cui sopra il "Vincolo di Non Diluizione")

Le Parti hanno invece escluso la sussistenza di obblighi di sottoscrivere azioni di nuova emissione in relazione a ulteriori aumenti di capitale di BMPS.

In caso di azioni o operazioni societarie, o eventi, che possano causare una diluizione della partecipazione attualmente detenuta dalle Parti, quali fusioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione, conversione di strumenti finanziari sottoscritti dal Tesoro (i cosiddetti "Monti Bond"), le Parti dovranno discutere in buona fede possibili azioni in relazione alle suddette operazioni.

Lock-up

Ciascuno tra FMPS, Fintech e BTG Pactual, tenuto conto degli obblighi previsti ai sensi delle altre pattuizioni parasociali contenute nel Contratto di Compravendita, si è impegnata, irrevocabilmente e reciprocamente, (i) per un periodo di 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di Compravendita, con riguardo a FMPS e a Fintech e, (ii) per un periodo di 16 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di Compravendita, con riguardo a BTG Pactual, a non:

(A) offrire, vendere, impegnarsi alla vendita, dare in pegno, concedere opzioni di acquisto, effettuare vendite allo scoperto (short sale) o altrimenti disporre delle azioni ordinarie BMPS da ciascuno detenute, nella misura rispettivamente prevista per ciascuno di essi (v. sopra sezione Strumenti finanziari oggetto del patto parasociale e percentuale rispetto al capitale sociale), o

(B) intraprendere, direttamente o indirettamente, alcuna operazione, il cui risultato possa comportare alcuna delle operazioni proibite ai sensi della lettera (A) che precede,

(l’insieme delle pattuizioni di cui sopra il "Lock-up").

Lista per il consiglio di amministrazione di BMPS e per il collegio sindacale di BMPS

Gli Acquirenti e FMPS si sono impegnati a:

(A) nel contesto della prima assemblea convocata a seguito della sottoscrizione del patto parasociale per deliberare sulla nomina del nuovo consiglio di amministrazione di BMPS (e in ogni successiva assemblea che si terrà in pendenza del patto parasociale), presentare una lista congiunta di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione di BMPS, secondo quanto previsto ai sensi del TUF e nel rispetto delle disposizioni regolamentari attuative, delle disposizioni dello statuto di BMPS e delle previsioni parasociali contenute nel Contratto di Compravendita;

(B) nel contesto della prima assemblea convocata a seguito della sottoscrizione del patto parasociale per deliberare sulla nomina del nuovo collegio sindacale di BMPS (e in ogni successiva assemblea che si terrà in pendenza del patto parasociale), presentare una lista congiunta di candidati per la nomina del collegio sindacale di BMPS, secondo quanto previsto ai sensi del TUF e nel rispetto delle disposizioni regolamentari, delle disposizioni dello statuto di BMPS e delle previsioni parasociali contenute nel Contratto di Compravendita;

(C) votare a favore delle liste presentate ai sensi delle lettere (A) e (B) di cui sopra, con tutte le azioni ordinarie BMPS detenute da ciascuna delle Parti a quel tempo;

(D) al fine di consentire una rappresentanza degli Acquirenti nel consiglio di amministrazione di BMPS attualmente in carica, FMPS (i) assume un impegno di ragionevole best effort, nella misura consentita dalle leggi e dai regolamenti attualmente vigenti (ivi inclusi, al fine di evitare qualsiasi incertezza, i regolamenti adottati, o che possano essere adottati, dalla Banca di Italia), a causare, se possibile, le dimissioni volontarie di due amministratori di BMPS attualmente in carica e la cooptazione da parte del consiglio di amministrazione di BMPS di due amministratori designati dagli Acquirenti; e (laddove la sostituzione degli amministratori ai sensi del punto (i) non sia avvenuta) (ii) assume un impegno di ragionevole best effort, nel caso in cui taluno degli amministratori attualmente in carica di BMPS dovesse rassegnare le proprie dimissioni o cessare altrimenti dalla carica prima della nomina di un nuovo consiglio di amministrazione di BMPS, a far sì che l’amministratore venuto a mancare sia sostituito con un amministratore designato dagli Acquirenti; e

(E) in caso di cessazione dalla carica di componenti del consiglio di amministrazione di BMPS, le Parti si assumono un impegno di best effort a far sì che l’amministratore cessato dalla carica sia sostituito (mediante cooptazione o altrimenti) con un nuovo candidato designato dalla Parte che aveva designato l’amministratore cessato.

La lista congiunta di candidati per il consiglio di amministrazione presentata dalle Parti sarà composta come segue:

(i) gli Acquirenti avranno diritto di designare congiuntamente il primo candidato della lista;

(ii) FMPS avrà diritto di designare il secondo candidato della lista;

(iii) gli Acquirenti avranno diritto di designare congiuntamente il terzo candidato della lista;

(iv) FMPS avrà diritto di designare il quarto candidato, mente gli Acquirenti avranno diritto di designare congiuntamente il quinto candidato e così via, fino a al numero massimo di amministratori determinato congiuntamente dalle Parti (numero che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a sei).

Le Parti hanno concordato che: (a) la designazione (congiunta) da parte degli Acquirenti di un candidato proposto alla carica di amministratore delegato sarà soggetta alla preventiva approvazione di FMPS, che non dovrà essere ingiustificatamente rifiutata; (b) e che la designazione da parte di FMPS di un candidato proposto alla carica di presidente sarà soggetta alla preventiva approvazione degli Acquirenti, che non dovrà essere ingiustificatamente rifiutata.

Le Parti dovranno predisporre la lista congiunta di candidati in modo tale che tenga conto dei requisiti di indipendenza che devono essere soddisfatti da alcuni candidati e della rappresentanza di genere.

Le Parti presenteranno una lista congiunta di 2 (due) candidati per la nomina del collegio sindacale di BMPS, di cui il primo sarà designato da FMPS, mentre il secondo sarà congiuntamente designato dagli Acquirenti.

Nomina del Presidente dell’assemblea e dell’amministratore delegato

Qualora la lista di candidati presentata congiuntamente dalla Parti ottenga il più alto numero di voti alla relativa assemblea o altrimenti qualora le Parti convengano congiuntamente che è opportuno proporre all’assemblea un candidato per la nomina alla carica di presidente di BMPS, FMPS dovrà proporre, quale candidato per la nomina, uno dei candidati indicati nella lista degli amministratori dalla stessa designati, e le Parti dovranno votare in favore di tale candidato con tutte le azioni ordinarie BMPS detenute da ciascuno di essi a quel tempo.

Qualora la lista di candidati presentata congiuntamente dalle Parti ottenga il più alto numero di voti alla relativa assemblea o altrimenti qualora le Parti convengano congiuntamente che è opportuno proporre al consiglio di amministrazione un candidato per la nomina alla carica di amministratore delegato di BMPS, le Parti dovranno adoperarsi, nei limiti delle leggi e dei regolamenti applicabili, al fine di promuovere la nomina alla carica di amministratore delegato di BMPS di uno dei candidati designati dagli Acquirenti nella lista presentata per la nomina del consiglio di amministrazione di BMPS.

4. Controllo

Le previsioni parasociali di cui al Contratto di Compravendita, anche in relazione alle previsioni statutarie di cui all’art. 15 dello statuto di BMPS, non influiscono sul controllo di BMPS ai sensi dell’art. 93 del TUF.

5. Condizioni sospensive, durata e clausola risolutiva espressa

Le previsioni parasociali di cui al Contratto di Compravendita sono efficaci per un periodo di tre (3) anni decorrenti dalla data della loro sottoscrizione, e pertanto scadranno automaticamente al terzo anniversario del 31 marzo 2014, ossia il 31 marzo 2017.

Le Parti hanno convenuto di condizionare l’efficacia del Contratto di Compravendita all’avveramento delle Condizioni Sospensive.

In caso di mancato avveramento di alcuna delle Condizioni Sospensive entro il 1° maggio 2014 (o come conseguentemente posticipato, per iscritto, di comune accordo tra le Parti), il Contratto di Compravendita, ivi incluse le pattuizioni parasociali in esso contenute dovrà intendersi automaticamente risolto e privo di ogni effetto.

Tuttavia, in caso di mancato avveramento di alcuna delle Condizioni Sospensive entro il 1° maggio 2014 con riferimento a una delle Vendite soltanto, il Contratto di Compravendita dovrà intendersi automaticamente risolto e privo di ogni effetto, con riferimento al relativo Acquirente e ai diritti e alle obbligazioni di FMPS nei confronti di tale Acquirente. Tuttavia i diritti e le obbligazioni dell’altro Acquirente e quelli di FMPS nei confronti di tale altro Acquirente, come previsti ai sensi del Contratto di Compravendita, non saranno in alcun modo pregiudicati, ad eccezione delle pattuizioni relative alla governance di BMPS, che non si applicheranno, e che dovranno essere rinegoziate da tale altro Acquirente e da FMPS, successivamente alla relativa Vendita.

Il Contratto di Compravendita potrà essere unilateralmente risolto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) da ciascuna delle Parti che non sia inadempiente, qualora – tra le altre cose – una controparte non adempia a tutte le obbligazioni previste a suo carico, alla data di perfezionamento della relativa Vendita, ai sensi dello stesso contratto. In tale circostanza, la risoluzione non pregiudicherà in alcun modo i diritti e le obbligazioni di FMPS e dell’altro Acquirente, ad eccezione del fatto che tale Acquirente e FMPS, successivamente alla relativa Vendita, dovranno rinegoziare le pattuizioni relative alla governance di BMPS. Al fine di evitare qualsiasi dubbio, la Vendita che debba essere o sia stata perfezionata non sarà in alcun modo pregiudicata dal mancato perfezionamento dell’altra Vendita, e sopravvivrà alla risoluzione, fermo restando che, successivamente alla relativa Vendita, le relative Parti dovranno rinegoziare le pattuizioni relative alla governance di BMPS.

6. Tipo di patto parasociale

Le pattuizioni parasociali di cui al Contratto di Compravendita che rilevano ai sensi dell’art.122 TUF sono riconducibili alle fattispecie di cui all’art.122, comma 1 e 5 lett. a) e b).

7. Organi del patto parasociale

Le pattuizioni parasociali di cui al Contratto di Compravendita non prevedono l’istituzione di organi per il relativo funzionamento.

8. Penali in caso di inadempimento

Nessuna penale è prevista per il caso di mancato adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto di Compravendita (ivi incluse le pattuizioni parasociali in esso contenute).

9. Deposito

Le pattuizioni parasociali di cui al Contratto di Compravendita sono state depositate presso il Registro delle Imprese di Siena in data 3 aprile 2014 (Numero Protocollo: SI/RI/PRA/2014/6195).

Il presente estratto è disponibile sul sito internet www.fondazionemps.it.

4 aprile 2014

[BF.9.14.1] 


Fondazione Monte dei Paschi di Siena    Fintech Advisory Inc    BTG Pactual Europe LLP

Estratto del patto parasociale come modificato da separato accordo modificativo

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58 ("TUF") e delle disposizioni applicabili del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("RE") si rende noto quanto segue.

Premesse

(A) In data 31 marzo 2014 la Fondazione Monte dei Paschi di Siena (c.f. 92035840526), fondazione di origine bancaria con sede in Banchi di Sotto, 34, Siena, Italia ("FMPS" o la "Fondazione") ha concluso con Fintech Advisory Inc, società costituita ai sensi del diritto del Delaware, con sede legale in 375 Park Ave, New York, Stati Uniti d’America, numero di iscrizione 19565 ("Fintech") e BTG Pactual Europe LLP, società costituita ai sensi del diritto inglese, con sede legale in 4-19 Berkeley Square House, Londra, W1J6BR ("BTG Pactual", e unitamente a FMPS e Fintech, anche le "Parti"; Fintech e BTG Pactual gli "Acquirenti") un contratto di compravendita (il "Contratto di Compravendita") di azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS") avente ad oggetto, tra l’altro:

(i) la compravendita di n. 525.669.287 azioni ordinarie BMPS, pari al 4,5% del capitale sociale ordinario di BMPS, a favore di Fintech; e

(ii) la compravendita di n. 233.630.794 azioni ordinarie BMPS, pari al 2% del capitale sociale ordinario di BMPS, a favore di BTG Pactual (le "Vendite").

(B) Il prezzo di entrambe le Vendite è stato fissato nella misura di Euro 0.2375 per azione ordinaria BMPS.

(C) L’efficacia del Contratto di Compravendita è sospensivamente condizionata all’avverarsi delle seguenti condizioni sospensive:

(i) l’ottenimento dell’autorizzazione del Ministero dell’Economia ai sensi dell’art. 7, comma 3, del d.lgs. 17.5.1999, n. 153;

(ii) l’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Banca d’Italia ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 1.9.1993, n. 385 (le "Condizione Sospensive"). (1)

(D) Ai sensi del Contratto di Compravendita, Fintech e BTG Pactual hanno la facoltà di designare quali soggetti acquirenti delle azioni BMPS indicate alle premesse A(i) e A(ii) uno o più società appartenenti al proprio gruppo o fondi gestiti dalle stesse. A tal fine BTG Pactual ha designato i fondi (i) BTG Pactual Absolute Return II Master Fund, LP costituita in forma di exempted limited partnership ai sensi del diritto delle Isole Cayman (ii) BTG Pactual Global Emerging Markets and Macro Faster Fund, LP costituita in forma di exempted limited partnership ai sensi del diritto delle Isole Cayman, (iii) BTG Pactual Global Equity Opportunities Master Fund, LP costituita in forma di exempted limited partnership ai sensi del diritto delle Isole Cayman, e (iv) Queen Street Fund Limited, costituita in forma di exempted company ai sensi del diritto delle Isole Cayman, tutte gestite da BTG Pactual Global Asset Management Ltd., società costituita ai sensi del diritto di Bermuda, con sede legale presso Conyers Dill & Pearman, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda. Fintech ha designato Fintech Europe S.a.r.l., società a responsabilità limitata costituita ai sensi del diritto lussemburghese con sede in 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

(E) Il Contratto di Compravendita prevede, tra l’altro, alcune pattuizioni parasociali le cui principali previsioni: (i) prevedono in capo ai paciscenti un obbligo di sottoscrizione di azioni in relazione all’aumento di capitale deliberato dall’assemblea straordinaria di BMPS in data 28 dicembre 2013; (ii) prevedono taluni limiti al trasferimento di partecipazioni in capo alle Parti; (iii) disciplinano obblighi e modalità di presentazione congiunta di una lista per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione e di una lista per la nomina dei membri del collegio sindacale di BMPS, prevedendo un obbligo di voto di dette liste; (iv) prevedono taluni obblighi nel caso di sostituzione dei membri del consiglio di amministrazione di BMPS; (v) disciplinano le modalità e le condizioni per la (eventuale) designazione del candidato a presidente del consiglio di amministrazione di BMPS da parte di FMPS (con il consenso degli Acquirenti), e (vi) prevedono che le Parti si adoperino, nei limiti di legge, al fine di promuovere la nomina nella carica di amministratore delegato di uno dei candidati tra quelli designati dagli Acquirenti (con il consenso di FMPS).

(F) In data 30 aprile 2014, le Parti, e i soggetti nominati dagli Acquirenti, hanno sottoscritto un accordo modificativo del Contratto di Compravendita (l’"Accordo Modificativo") e di talune delle pattuizioni parasociali in esso contenute, anche a seguito della decisione della Banca – assunta in data 18 aprile 2014 – di convocare l’assemblea straordinaria degli azionisti nei giorni 20, 21 e 22 maggio 2014, al fine di deliberare sul seguente ordine del giorno: "aumento di capitale sociale a pagamento per un importo complessivo di Euro 5.000.000.000,00 […] da offrirsi in opzione agli azionisti della Società […] previa revoca della delibera di aumento del capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo di Euro 3 miliardi assunta dall’Assemblea Straordinaria del 28 dicembre 2013" (il "Nuovo Aumento di Capitale").

(G) Con comunicato stampa in data 29 aprile 2014, BMPS ha informato che la delibera avente ad oggetto il raggruppamento di azioni adottata dall’assemblea straordinaria della stessa in data 28 dicembre 2013 sarà eseguita in data 5 maggio 2014 (il "Raggruppamento di Azioni"). A seguito del Raggruppamento di Azioni, il capitale sociale risulterà suddiviso in n. 116.815.397 azioni ordinarie e di conseguenza il numero di azioni ordinarie BMPS oggetto delle Vendite sarà pari: (i) a n. 5.256.693, quanto a Fintech e al soggetto da essa nominato; e (ii) a n. 2.336.308, quanto a BTG Pactual e ai soggetti da essa nominati (fermi, ovviamente, i già concordati ammontari complessivi dei prezzi di acquisto).

(H) In particolare con l’Accordo Modificativo, il numero di azioni ordinarie BMPS oggetto di compravendita in base al Contratto di Compravendita è stato determinate, in ragione del Raggruppamento di Azioni, nella seguente misura:

(i) in n. 525.669.287 azioni ordinarie BMPS, divise per 100, e pertanto, arrotondato per eccesso, in n. 5.256.693 azioni ordinarie BMPS nel caso di Fintech (e del soggetto da questa nominato ai sensi del Contratto di Compravendita, come sopra indicato nella Premessa D) (il "Primo Blocco di Azioni"); e

(ii) in n. 233,630,794 azioni ordinarie BMPS, divise per 100, e pertanto, arrotondato per eccesso, in n. 2.336.308 azioni ordinarie BMPS nel caso di BTG Pactual (e dei soggetti da questa nominati ai sensi del Contratto di Compravendita, come sopra indicati nella Premessa D) (il "Secondo Blocco di Azioni").

Di seguito vengono fornite le informazioni essenziali richieste ai sensi degli artt. 130 e 131 del RE. Rispetto al precedente testo del 4 aprile 2014, le parti modificate sono riportate in corsivo sottolineato.

****************

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto di pattuizioni parasociali

Le pattuizioni parasociali hanno ad oggetto Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede in Siena, Piazza dei Salimbeni, 3 (c.f. 00884060526), capitale sociale pari a Euro 7.484.508.171,08, suddiviso in n. 11.681.539.706 azioni ordinarie.

A seguito del Raggruppamento di Azioni, il capitale sociale rimarrà invariato, mentre il numero di azioni ordinarie sarà complessivamente pari a n. 116.815.397.

2. Strumenti finanziari oggetto delle pattuizioni parasociali

In applicazione del patto parasociale, modificato ai sensi dell’Accordo Modificativo:

I) per ciò che attiene il Vincolo di Non Diluizione (v. infra, sezione 3, C ontenuto delle pattuizioni parasociali), le Parti (e i soggetti nominati dagli Acquirenti ai sensi del Contratto di Compravendita, come sopra indicati nella Premessa D) si sono impegnate a esercitare il diritto di opzione per la sottoscrizione delle nuove azioni di BMPS che saranno emesse in esecuzione del Nuovo Aumento di Capitale, in modo tale da detenere un numero di azioni ordinarie BMPS almeno pari:

(i) per quanto riguarda la Fondazione, al 2,5% del capitale sociale di BMPS;

(ii) per quanto riguarda Fintech, al 4,5% del capitale sociale di BMPS; e

(iii) per quanto riguarda BTG Pactual, al 2% del capitale sociale di BMPS;

II) per ciò che attiene il Primo e il Secondo Lock-up (v. infra, sezione3, C ontenuto delle pattuizioni parasociali) gli strumenti finanziari oggetto delle pattuizioni parasociali sono rispettivamente i seguenti:

(a) in relazione al Primo Lock-up (come infra definito), le Azioni Rilevanti BMPS (come infra definite);

(b) in relazione al Secondo Lock-up (come infra definito), le Azioni di Lock-up BMPS (come infra definite);

Per "Azioni Rilevanti BMPS" si intende:

(i) per quanto riguarda la Fondazione, il numero di azioni ordinarie BMPS che corrisponde al 2,5% del capitale sociale BMPS alla data di sottoscrizione dell’Accordo Modificativo e del capitale sociale di BMPS, come risulterà a seguito dell’esecuzione del Nuovo Aumento di Capitale;

(ii) per quanto riguarda Fintech, il numero di azioni ordinarie BMPS che corrisponde al 4,5% del capitale sociale BMPS alla data di sottoscrizione dell’Accordo Modificativo (i.e., 525.669.287 azioni ordinarie BMPS) e del capitale sociale di BMPS come risulterà a seguito dell’esecuzione del Nuovo Aumento di Capitale; e

(iii) per quanto riguarda BTG Pactual, il numero di azioni ordinarie BMPS che corrisponde al 2% del capitale sociale BMPS alla data di sottoscrizione dell’Accordo Modificativo (i.e., 233.630.794 Azioni Ordinarie BMPS) e del capitale sociale di BMPS come risulterà a seguito dell’esecuzione del Nuovo Aumento di Capitale;

Per "Azioni di Lock-up BMPS" si intende:

(i) per quanto riguarda la Fondazione, il numero di azioni ordinarie BMPS, pari a (a) il numero di azioni corrispondente al 2,5% del capitale sociale BMPS alla data odierna (i.e., 292.038.494 e, a seguito del Raggruppamento di Azioni, 2.920.384) (il "Blocco di Azioni del Venditore"), più (b) il 60% (sessanta per cento) delle azioni ordinarie BMPS di nuova emissione, che la Fondazione acquisterà per effetto dell’esercizio del diritto di opzione sul Blocco di Azioni del Venditore, nel contesto del Nuovo Aumento di Capitale;

(ii) per quanto riguarda Fintech, il numero di azioni ordinarie BMPS, pari a (a) il Primo Blocco di Azioni, più (b) il 60% (sessanta per cento) delle azioni ordinarie BMPS di nuova emissione, che Fintech acquisterà per effetto dell’esercizio del diritto di opzione sul Primo Blocco di Azioni, nel contesto del Nuovo Aumento di Capitale; e

(iii) per quanto riguarda BTG Pactual, il numero di azioni ordinarie BMPS, pari a (a) il Secondo Blocco di Azioni, più (b) il 60% (sessanta per cento) delle azioni ordinarie BMPS di nuova emissione, che BTG Pactual acquisterà per effetto dell’esercizio del diritto di opzione sul Secondo Blocco di Azioni, nel contesto del Nuovo Aumento di Capitale.

III) per ciò che attiene le pattuizioni relative alla governance di BMPS (v. infra, sezione 3, C ontenuto delle pattuizioni parasociali), gli obblighi di voto previsti con riferimento (a) al voto della lista per l’elezione dei membri del consiglio di amministrazione di BMPS; (b) al voto della lista per l’elezione dei membri del collegio sindacale di BMPS, e, se del caso, (c) all’elezione del presidente del consiglio di amministrazione di BMPS, sono stati assunti dalle Parti con riferimento a tutte le azioni ordinarie BMPS che ciascuna di esse deterrà alla data della relativa assemblea.

La seguente tabella indica il numero delle azioni apportate al sindacato di voto pre e post Raggruppamento di Azioni, nonché la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto all’insieme delle azioni emesse da BMPS e rispetto all’insieme delle azioni conferite nel patto parasociale.

Parti

(da intendersi inclusive dei rispettivi soggetti nominati ai sensi del Contratto di Compravendita)

Azioni sindacate pre Raggruppamento di Azioni

Azioni sindacate post Raggruppamento di Azioni

% rispetto al totale del capitale sociale BMPS

% rispetto al capitale sociale conferito nel patto

Fondazione

292.038.494

2.920.384

2,5

27,778

Fintech

525.669.287

5.256.693

4,5

50

BTG Pactual

233.630.794

2.336.308

2,0

22,222

Totale

1.051.338.575

10.513.385

9%

100%




3. Contenuto delle pattuizioni parasociali

Vincolo di Non Diluizione

Le Parti (e i soggetti nominati dagli Acquirenti ai sensi del Contratto di Compravendita, come sopra indicati nella Premessa D) si sono impegnate a sottoscrivere le azioni di BMPS in relazione al Nuovo Aumento di Capitale, in modo tale da detenere, successivamente alla sua sottoscrizione , un numero di azioni ordinarie BMPS almeno pari:

(i) per quanto riguarda la Fondazione, al 2,5% del capitale sociale di BMPS;

(ii) per quanto riguarda Fintech, al 4,5% del capitale sociale di BMPS; e

(iii) per quanto riguarda BTG Pactual, al 2% del capitale sociale di BMPS

(l’insieme delle pattuizioni di cui sopra il "Vincolo di Non Diluizione")

Le Parti hanno invece escluso la sussistenza di obblighi di sottoscrivere azioni di nuova emissione in relazione a ulteriori aumenti di capitale di BMPS.

In caso di azioni o operazioni societarie, o eventi, che possano causare una diluizione della partecipazione attualmente detenuta dalle Parti, quali fusioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione, conversione di strumenti finanziari sottoscritti dal Tesoro (i cosiddetti "Monti Bond"), le Parti dovranno discutere in buona fede possibili azioni in relazione alle suddette operazioni.

Primo Lock-up e Secondo Lock-up

Primo Lock-up

Rispettivamente la Fondazione, Fintech e BTG Pactual (e i soggetti da queste ultime nominati ai sensi del Contratto di Compravendita, come sopra indicati nella Premessa D), tenuto conto degli impegni previsti ai sensi della Clausola 10 del Contratto di Compravendita, si sono impegnati, irrevocabilmente e reciprocamente, per un periodo che avrà durata fino alla scadenza del primo tra i seguenti termini (i) un mese successivo alla data in cui l’assemblea ordinaria della Banca avrà nominato il nuovo consiglio di amministrazione, e (ii) quindici mesi successivi alla data di sottoscrizione del Contratto di Compravendita di Azioni (e precisamente il 31 marzo 2014) (il "Primo Periodo di Lock-up"), a non:

(A) offrire, vendere o altrimenti disporre delle proprie Azioni Rilevanti BMPS, fermo restando che la costituzione di diritti reali di pegno sulle Azioni Rilevanti BMPS, il prestito titoli avente ad oggetto Azioni Rilevanti BMPS, nonché derivati che non comportino consegna fisica delle sottostanti Azioni Rilevanti BMPS, saranno consentite (le "Operazioni Consentite"), a condizione che, ai sensi delle relative previsioni contrattuali, la parte di cui all’Operazione Consentita conservi i relativi diritti di voto, tanto in sede di assemblea ordinaria quanto straordinaria, fino a che, nel caso in cui l’Operazione Consentita sia la costituzione di un diritto reale di pegno, un "enforcement event" (come comunemente definito in questo tipo di operazioni) si sia verificato, o

(B) impegnarsi, direttamente o indirettamente, in alcuna operazione, il cui risultato possa comportare alcuna delle operazioni vietate ai sensi della lettera (A) che precede.

(l’insieme delle pattuizioni riferite nel presente sottoparagrafo: il "Primo Lock-up")

Secondo Lock-up

Al termine del Primo Periodo di Lock-up, rispettivamente Fondazione, Fintech e BTG Pactual (e i soggetti da queste ultime nominati ai sensi del Contratto di Compravendita, come sopra indicati nella Premessa D) si sono impegnati, irrevocabilmente e reciprocamente, (i) con riguardo alla Fondazione e a Fintech, per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di Compravendita di Azioni (e precisamente il 31 marzo 2014), e (ii) con riguardo a BTG Pactual, per un periodo di 16 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di Compravendita di Azioni (il "Secondo Periodo di Lock-up"), a non:

(A) offrire, vendere o altrimenti disporre delle proprie Azioni di Lock-up BMPS, come previsto ai sensi della Clausola 10.1, fermo restando che, comunque, anche durante il Secondo Periodo di Lock-up, sarà consentito alle parti di impegnarsi, ovvero di continuare a essere impegnate in, Operazioni Consentite sulle Azioni di Lock-up BMPS, agli stessi termini e condizioni con cui queste sono consentite ai sensi della lettera (A) del paragrafo "Primo Lock-up" che precede, o

(B) impegnarsi, direttamente o indirettamente, in alcuna operazione, il cui risultato possa comportare alcuna delle operazioni vietate ai sensi della lettera (A) che precede.

(l’insieme delle pattuizioni riferite nel presente sottoparagrafo: il "Secondo Lock-up")

Lista per il consiglio di amministrazione di BMPS e per il collegio sindacale di BMPS

Gli Acquirenti e FMPS si sono impegnati a:

  • (A) nel contesto della prima assemblea convocata a seguito della sottoscrizione del patto parasociale per deliberare sulla nomina del nuovo consiglio di amministrazione di BMPS (e in ogni successiva assemblea che si terrà in pendenza del patto parasociale), presentare una lista congiunta di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione di BMPS, secondo quanto previsto ai sensi del TUF e nel rispetto delle disposizioni regolamentari attuative, delle disposizioni dello statuto di BMPS e delle previsioni parasociali contenute nel Contratto di Compravendita;

  • (B) nel contesto della prima assemblea convocata a seguito della sottoscrizione del patto parasociale per deliberare sulla nomina del nuovo collegio sindacale di BMPS (e in ogni successiva assemblea che si terrà in pendenza del patto parasociale), presentare una lista congiunta di candidati per la nomina del collegio sindacale di BMPS, secondo quanto previsto ai sensi del TUF e nel rispetto delle disposizioni regolamentari, delle disposizioni dello statuto di BMPS e delle previsioni parasociali contenute nel Contratto di Compravendita;

  • (C) votare a favore delle liste presentate ai sensi delle lettere (A) e (B) di cui sopra, con tutte le azioni ordinarie BMPS detenute da ciascuna delle Parti a quel tempo;

  • (D) al fine di consentire una rappresentanza degli Acquirenti nel consiglio di amministrazione di BMPS attualmente in carica, FMPS (i) assume un impegno di ragionevole best effort, nella misura consentita dalle leggi e dai regolamenti attualmente vigenti (ivi inclusi, al fine di evitare qualsiasi incertezza, i regolamenti adottati, o che possano essere adottati, dalla Banca di Italia), a causare, se possibile, le dimissioni volontarie di due amministratori di BMPS attualmente in carica e la cooptazione da parte del consiglio di amministrazione di BMPS di due amministratori designati dagli Acquirenti; e (laddove la sostituzione degli amministratori ai sensi del punto (i) non sia avvenuta) (ii) assume un impegno di ragionevole best effort, nel caso in cui taluno degli amministratori attualmente in carica di BMPS dovesse rassegnare le proprie dimissioni o cessare altrimenti dalla carica prima della nomina di un nuovo consiglio di amministrazione di BMPS, a far sì che l’amministratore venuto a mancare sia sostituito con un amministratore designato dagli Acquirenti; e

  • (E) in caso di cessazione dalla carica di componenti del consiglio di amministrazione di BMPS, le Parti si assumono un impegno di best effort a far sì che l’amministratore cessato dalla carica sia sostituito (mediante cooptazione o altrimenti) con un nuovo candidato designato dalla Parte che aveva designato l’amministratore cessato.

La lista congiunta di candidati per il consiglio di amministrazione presentata dalle Parti sarà composta come segue:

(i) gli Acquirenti avranno diritto di designare congiuntamente il primo candidato della lista;

(ii) FMPS avrà diritto di designare il secondo candidato della lista;

(iii) gli Acquirenti avranno diritto di designare congiuntamente il terzo candidato della lista;

(iv) FMPS avrà diritto di designare il quarto candidato, mente gli Acquirenti avranno diritto di designare congiuntamente il quinto candidato e così via, fino a al numero massimo di amministratori determinato congiuntamente dalle Parti (numero che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a sei).

Le Parti hanno concordato che: (a) la designazione (congiunta) da parte degli Acquirenti di un candidato proposto alla carica di amministratore delegato sarà soggetta alla preventiva approvazione di FMPS, che non dovrà essere ingiustificatamente rifiutata; (b) e che la designazione da parte di FMPS di un candidato proposto alla carica di presidente sarà soggetta alla preventiva approvazione degli Acquirenti, che non dovrà essere ingiustificatamente rifiutata.

Le Parti dovranno predisporre la lista congiunta di candidati in modo tale che tenga conto dei requisiti di indipendenza che devono essere soddisfatti da alcuni candidati e della rappresentanza di genere.

Le Parti presenteranno una lista congiunta di 2 (due) candidati per la nomina del collegio sindacale di BMPS, di cui il primo sarà designato da FMPS, mentre il secondo sarà congiuntamente designato dagli Acquirenti.

Nomina del Presidente dell’assemblea e dell’amministratore delegato

Qualora la lista di candidati presentata congiuntamente dalle Parti ottenga il più alto numero di voti alla relativa assemblea o altrimenti qualora le Parti convengano congiuntamente che è opportuno proporre all’assemblea un candidato per la nomina alla carica di presidente di BMPS, FMPS dovrà proporre, quale candidato per la nomina, uno dei candidati indicati nella lista degli amministratori dalla stessa designati, e le Parti dovranno votare in favore di tale candidato con tutte le azioni ordinarie BMPS detenute da ciascuno di essi a quel tempo.

Qualora la lista di candidati presentata congiuntamente dalle Parti ottenga il più alto numero di voti alla relativa assemblea o altrimenti qualora le Parti convengano congiuntamente che è opportuno proporre al consiglio di amministrazione un candidato per la nomina alla carica di amministratore delegato di BMPS, le Parti dovranno adoperarsi, nei limiti delle leggi e dei regolamenti applicabili, al fine di promuovere la nomina alla carica di amministratore delegato di BMPS di uno dei candidati designati dagli Acquirenti nella lista presentata per la nomina del consiglio di amministrazione di BMPS.

4. Controllo

Le previsioni parasociali di cui al Contratto di Compravendita, anche in relazione alle previsioni statutarie di cui all’art. 15 dello statuto di BMPS, non influiscono sul controllo di BMPS ai sensi dell’art. 93 del TUF.

5. Condizioni sospensive, durata e clausola risolutiva espressa

Le previsioni parasociali di cui al Contratto di Compravendita sono efficaci per un periodo di tre (3) anni decorrenti dalla data della loro sottoscrizione, e pertanto scadranno automaticamente al terzo anniversario del 31 marzo 2014, ossia il 31 marzo 2017.

Le Parti hanno convenuto di condizionare l’efficacia del Contratto di Compravendita all’avveramento delle Condizioni Sospensive.

In caso di mancato avveramento di alcuna delle Condizioni Sospensive entro il 15 maggio 2014 (o come conseguentemente posticipato, per iscritto, di comune accordo tra le Parti), il Contratto di Compravendita, ivi incluse le pattuizioni parasociali in esso contenute dovrà intendersi automaticamente risolto e privo di ogni effetto.

Tuttavia, in caso di mancato avveramento di alcuna delle Condizioni Sospensive entro il 15 maggio 2014 con riferimento a una delle Vendite soltanto, il Contratto di Compravendita dovrà intendersi automaticamente risolto e privo di ogni effetto, con riferimento al relativo Acquirente e ai diritti e alle obbligazioni di FMPS nei confronti di tale Acquirente. Tuttavia i diritti e le obbligazioni dell’altro Acquirente e quelli di FMPS nei confronti di tale altro Acquirente, come previsti ai sensi del Contratto di Compravendita, non saranno in alcun modo pregiudicati, ad eccezione delle pattuizioni relative alla governance di BMPS, che non si applicheranno, e che dovranno essere rinegoziate da tale altro Acquirente e da FMPS, successivamente alla relativa Vendita.

Il Contratto di Compravendita potrà essere unilateralmente risolto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) da ciascuna delle Parti che non sia inadempiente, qualora – tra le altre cose – una controparte non adempia a tutte le obbligazioni previste a suo carico, alla data di perfezionamento della relativa Vendita, ai sensi dello stesso contratto. In tale circostanza, la risoluzione non pregiudicherà in alcun modo i diritti e le obbligazioni di FMPS e dell’altro Acquirente, ad eccezione del fatto che tale Acquirente e FMPS, successivamente alla relativa Vendita, dovranno rinegoziare le pattuizioni relative alla governance di BMPS. Al fine di evitare qualsiasi dubbio, la Vendita che debba essere o sia stata perfezionata non sarà in alcun modo pregiudicata dal mancato perfezionamento dell’altra Vendita, e sopravvivrà alla risoluzione, fermo restando che, successivamente alla relativa Vendita, le relative Parti dovranno rinegoziare le pattuizioni relative alla governance di BMPS.

6.Tipo di patto parasociale

Le pattuizioni parasociali di cui al Contratto di Compravendita che rilevano ai sensi dell’art. 122 TUF sono riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 122, comma 1 e 5 lett. a) e b).

7.Organi del patto parasociale

Le pattuizioni parasociali di cui al Contratto di Compravendita non prevedono l’istituzione di organi per il relativo funzionamento.

8.Penali in caso di inadempimento

Nessuna penale è prevista per il caso di mancato adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto di Compravendita (ivi incluse le pattuizioni parasociali in esso contenute).

9.Deposito

Le pattuizioni parasociali di cui al Contratto di Compravendita sono state depositate presso il Registro delle Imprese di Siena in data 3 aprile 2014 (Numero Protocollo: SI/RI/PRA/2014/6195).

Le pattuizioni parasociali di cui all’Accordo Modificativo sono state depositate presso il Registro delle Imprese di Siena in data 2 maggio 2014 (Numero Protocollo: SI/RI/PRA/2014/7532).

Il presente estratto è disponibile sul sito internet www.fondazionemps.it.

5 maggio 2014

[BF.9.14.2]

_________________

(1) Le Condizioni Sospensive si sono avverate, per quanto attiene al Ministero dell'Economia, da ultimo, in data 14/05/2014 e, per quanto attiene la Banca d'Italia, in data 13/05/2014.


 Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

Fondazione Monte dei Paschi di Siena    Fintech Advisory Inc    BTG Pactual Europe LLP

Estratto del patto parasociale come modificato e aggiornato al 22 maggio 2015.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58 ("TUF") e delle disposizioni applicabili del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("RE") si rende noto quanto segue.

Premesse

(A) In data 31 marzo 2014 la Fondazione Monte dei Paschi di Siena (c.f. 92035840526), fondazione di origine bancaria con sede in Banchi di Sotto, 34, Siena, Italia ("Fondazione") ha concluso con Fintech Advisory Inc, società costituita ai sensi del diritto del Delaware, con sede legale in 375 Park Ave, New York, Stati Uniti d’America, numero di iscrizione 19565 ("Fintech") e BTG Pactual Europe LLP, società costituita ai sensi del diritto inglese, con sede legale in 4-19 Berkeley Square House, Londra, W1J6BR ("BTG Pactual", e unitamente a Fondazione e Fintech, le "Parti"; Fintech e BTG Pactual gli "Acquirenti") un contratto di compravendita (il "Contratto di Compravendita") di azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS").

(B) Le Parti si sono avvalse della facoltà, prevista nel Contratto di Compravendita, di designare quali soggetti acquirenti delle azioni BMPS oggetto del Contratto di Compravendita uno o più società appartenenti al proprio gruppo o fondi gestiti dalle stesse. A tal fine BTG Pactual ha designato i fondi (i) BTG Pactual Absolute Return II Master Fund, LP costituita in forma di exempted limited partnership ai sensi del diritto delle Isole Cayman (ii) BTG Pactual Global Emerging Markets and Macro Faster Fund, LP costituita in forma di exempted limited partnership ai sensi del diritto delle Isole Cayman, (iii) BTG Pactual Global Equity Opportunities Master Fund, LP costituita in forma di exempted limited partnership ai sensi del diritto delle Isole Cayman (ora non più attivo), e (iv) Queen Street Fund Limited, costituita in forma di exempted company ai sensi del diritto delle Isole Cayman (complessivamente, i "Fondi BTG"). Fintech ha designato Fintech Europe S.a.r.l., società a responsabilità limitata costituita ai sensi del diritto lussemburghese con sede in 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg ("Fintech Europe" e i Fondi BTG, di seguito considerati Parti e Acquirenti).

(C) In data 30 aprile 2014, le Parti hanno sottoscritto un accordo modificativo del Contratto di Compravendita (l’"Accordo Modificativo"), anche a seguito della decisione di BMPS – assunta in data 18 aprile 2014 – di convocare l’assemblea straordinaria degli azionisti nei giorni 20, 21 e 22 maggio 2014, al fine di deliberare sul seguente ordine del giorno: "aumento di capitale sociale a pagamento per un importo complessivo di Euro 5.000.000.000,00 […] da offrirsi in opzione agli azionisti della Società […] previa revoca della delibera di aumento del capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo di Euro 3 miliardi assunta dall’Assemblea Straordinaria del 28 dicembre 2013" (il "Nuovo Aumento di Capitale").

(D) Le condizioni sospensive a cui era subordinata l’efficacia del Contratto di Compravendita (come modificato) si sono avverate il 13/05/2014 e il 14/05/2014.

(E) Il Contratto di Compravendita (come modificato), prevede, tra l’altro, alcune pattuizioni parasociali (il "Patto Parasociale"), come di seguito meglio illustrato. Alcune di queste pattuizioni hanno già esaurito i loro effetti, come ad esempio l’obbligo di sottoscrizione di azioni in relazione al Nuovo Aumento di Capitale, che è stato correttamente adempiuto dalle Parti in sede di esecuzione del Nuovo Aumento di Capitale (conclusosi il 4 luglio 2014), nonché il vincolo al trasferimento delle azioni BMPS detenute dalle Parti, giunto a scadenza lo scorso 16 maggio 2015 (il c.d. "primo lock-up").

(F) A seguito della scadenza del "primo lock-up", le Parti hanno effettuato alcune operazioni di vendita di azioni BMPS e, in data 22 maggio 2015 hanno concordato di apportare alcuni chiarimenti al Patto Parasociale prevedendo di vincolare agli Obblighi di Governance (come infra definiti) le sole azioni BMPS oggetto del Secondo Lock-up (come infra definito) (l’"Accordo Interpretativo").

Di seguito, pertanto, vengono fornite le informazioni essenziali del Patto Parasociale richieste ai sensi degli artt. 130 e 131 del RE, esclusivamente con riguardo alle pattuizioni ancora vigenti alla data del 22 maggio 2015. Rispetto al precedente testo del 5 maggio 2014, le parti modificate alla luce dell’Accordo Interpretativo sono riportate in corsivo sottolineato.

****************

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale

Le pattuizioni parasociali hanno ad oggetto Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede in Siena, Piazza dei Salimbeni, 3 (c.f. 00884060526), capitale sociale pari a Euro 5.765.522.412,60, suddiviso in n. 255.825.693 azioni ordinarie.

2. Azioni conferite nel Patto Parasociale

La seguente tabella indica il numero delle azioni BMPS a cui si applicano gli obblighi previsti nel Patto Parasociale (le "Azioni"), nonché la percentuale delle Azioni rispetto alle azioni rappresentative del 100% del capitale sociale di BMPS e la percentuale delle Azioni conferite da ciascuna Parte rispetto alle Azioni complessivamente conferite dalle Parti nel Patto Parasociale.

Parti

Azioni

% rispetto al totale del capitale sociale BMPS

% rispetto al capitale sociale conferito nel Patto Parasociale

Fondazione

3.895.794

1,52%

27,78%

Fintech

7.012.495

2,74%

50,00%

BTG Pactual

3.116.637

1,22%

22,22%

Totale

14.024.926

5,48%

100,00%


Inoltre, alla data del 22 maggio 2015 le Parti detengono le seguenti azioni BMPS non conferite al Patto Parasociale: Fondazione n. 69.506; Fintech; n. 4.499.774; BTG Pactual n. 1.514.881.

3. Contenuto del Patto Parasociale

Come specificato di seguito, le pattuizioni ancora in vigore del Patto Parasociale includono un vincolo sul trasferimento delle Azioni (il "Secondo Lock-up") e alcuni obblighi relativi all’esercizio del diritto di voto e alla governance di BMPS (gli "Obblighi di Governance").

I. Il Secondo Lock-up

Con efficacia dal 17 maggio 2015, le Parti sono vincolate al Secondo Lock-up, ossia non possono:

(A) offrire, vendere o altrimenti disporre delle Azioni, come previsto ai sensi della Clausola 10.1, fermo restando che la costituzione di diritti reali di pegno, il prestito titoli, nonché derivati che non comportino consegna fisica delle sottostanti azioni, saranno consentite (le "Operazioni Consentite"), a condizione che, ai sensi delle relative previsioni contrattuali, la parte conservi i relativi diritti di voto, tanto in sede di assemblea ordinaria quanto straordinaria. Nel caso in cui l’Operazione Consentita sia la costituzione di un diritto reale di pegno, il diritto di voto dovrà essere conservato sino al verificarsi di un "enforcement event" (come comunemente definito in questo tipo di operazioni).

(B) impegnarsi, direttamente o indirettamente, in alcuna operazione, il cui risultato possa comportare alcuna delle operazioni vietate ai sensi della lettera (A) che precede.

II. Obblighi di Governance

Lista per il consiglio di amministrazione di BMPS e per il collegio sindacale di BMPS

Le Parti si sono impegnate a:

(A) nel contesto della prima assemblea convocata a seguito della sottoscrizione del Patto Parasociale per deliberare sulla nomina del nuovo consiglio di amministrazione di BMPS (e in ogni successiva assemblea che si terrà in pendenza del Patto Parasociale), presentare una lista congiunta di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione di BMPS, secondo quanto previsto ai sensi del TUF e nel rispetto delle disposizioni regolamentari attuative, delle disposizioni dello statuto di BMPS e delle previsioni parasociali contenute nel Contratto di Compravendita;

(B) nel contesto della prima assemblea convocata a seguito della sottoscrizione del Patto Parasociale per deliberare sulla nomina del nuovo collegio sindacale di BMPS (e in ogni successiva assemblea che si terrà in pendenza del Patto Parasociale), presentare una lista congiunta di candidati per la nomina del collegio sindacale di BMPS, secondo quanto previsto ai sensi del TUF e nel rispetto delle disposizioni regolamentari, delle disposizioni dello statuto di BMPS e delle previsioni parasociali contenute nel Contratto di Compravendita;

(C) votare a favore delle liste presentate ai sensi delle lettere (A) e (B) di cui sopra, con tutte le Azioni;

(D) in caso di cessazione dalla carica di componenti del consiglio di amministrazione di BMPS, le Parti si assumono un impegno di best effort a far sì che l’amministratore cessato dalla carica sia sostituito (mediante cooptazione o altrimenti) con un nuovo candidato designato dalla Parte che aveva designato l’amministratore cessato.

La lista congiunta di candidati per il consiglio di amministrazione presentata dalle Parti sarà composta come segue:

(i) gli Acquirenti avranno diritto di designare congiuntamente il primo candidato della lista;

(ii) Fondazione avrà diritto di designare il secondo candidato della lista;

(iii) gli Acquirenti avranno diritto di designare congiuntamente il terzo candidato della lista;

(iv) Fondazione avrà diritto di designare il quarto candidato, mente gli Acquirenti avranno diritto di designare congiuntamente il quinto candidato e così via, fino a al numero massimo di amministratori determinato congiuntamente dalle Parti (numero che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a sei).

Le Parti hanno concordato che: (a) la designazione (congiunta) da parte degli Acquirenti di un candidato proposto alla carica di amministratore delegato sarà soggetta alla preventiva approvazione di Fondazione, che non dovrà essere ingiustificatamente rifiutata; (b) e che la designazione da parte di Fondazione di un candidato proposto alla carica di presidente sarà soggetta alla preventiva approvazione degli Acquirenti, che non dovrà essere ingiustificatamente rifiutata.

Le Parti dovranno predisporre la lista congiunta di candidati in modo tale che tenga conto dei requisiti di indipendenza che devono essere soddisfatti da alcuni candidati e della rappresentanza di genere.

Le Parti presenteranno una lista congiunta di 2 (due) candidati per la nomina del collegio sindacale di BMPS, di cui il primo sarà designato da Fondazione, mentre il secondo sarà congiuntamente designato dagli Acquirenti.

Nomina del Presidente dell’assemblea e dell’amministratore delegato

Qualora la lista di candidati presentata congiuntamente dalle Parti ottenga il più alto numero di voti alla relativa assemblea o altrimenti qualora le Parti convengano congiuntamente che è opportuno proporre all’assemblea un candidato per la nomina alla carica di presidente di BMPS, Fondazione dovrà proporre, quale candidato per la nomina, uno dei candidati indicati nella lista degli amministratori dalla stessa designati, e le Parti dovranno votare in favore di tale candidato con tutte le Azioni.

Qualora la lista di candidati presentata congiuntamente dalle Parti ottenga il più alto numero di voti alla relativa assemblea o altrimenti qualora le Parti convengano congiuntamente che è opportuno proporre al consiglio di amministrazione un candidato per la nomina alla carica di amministratore delegato di BMPS, le Parti dovranno adoperarsi, nei limiti delle leggi e dei regolamenti applicabili, al fine di promuovere la nomina alla carica di amministratore delegato di BMPS di uno dei candidati designati dagli Acquirenti nella lista presentata per la nomina del consiglio di amministrazione di BMPS.

Ulteriori obblighi

In caso di azioni o operazioni societarie, o eventi, che possano causare una diluizione della partecipazione attualmente detenuta dalle Parti, quali fusioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione, conversione di strumenti finanziari sottoscritti dal Tesoro (i cosiddetti "Monti Bond"), le Parti dovranno discutere in buona fede possibili azioni in relazione alle suddette operazioni.

4. Controllo

Il Patto Parasociale, anche in relazione alle previsioni statutarie di cui all’art. 15 dello statuto di BMPS, non influisce sul controllo di BMPS ai sensi dell’art. 93 del TUF.

5. Durata

Il Secondo Periodo di Lock-up scadrà, quanto a BTG Pactual, il 31 luglio 2015, e quanto a Fondazione e Fintech, il 31 marzo 2016.

Gli Obblighi di Governance sono efficaci per un periodo di tre (3) anni decorrenti dalla data della loro sottoscrizione, e pertanto scadranno automaticamente il 31 marzo 2017.

6.Tipo di patto parasociale

Le pattuizioni parasociali di cui al Contratto di Compravendita che rilevano ai sensi dell’art. 122 TUF sono riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 122, comma 1 e 5 lett. a) e b).

7.Organi del patto parasociale

Il Patto Parasociale non prevede l’istituzione di organi per il proprio funzionamento.

8. Penali in caso di inadempimento

Nessuna penale è prevista per il caso di mancato adempimento degli obblighi derivanti dal Patto Parasociale.

9.Deposito

Le pattuizioni parasociali di cui al Contratto di Compravendita sono state depositate presso il Registro delle Imprese di Siena in data 3 aprile 2014 (Numero Protocollo: SI/RI/PRA/2014/6195).

Le pattuizioni parasociali di cui all’Accordo Modificativo sono state depositate presso il Registro delle Imprese di Siena in data 2 maggio 2014 (Numero Protocollo: SI/RI/PRA/2014/7532).

Le pattuizioni parasociali di cui all’Accordo Interpretativo sono state depositate presso il Registro delle Imprese di Siena in data 25 maggio 2015 (Numero Protocollo: RI/PRA/2015/7563).

Il presente estratto è disponibile sul sito internet www.fondazionemps.it.

26 maggio 2015

[BF.9.15.1]

*          *           *

Comunicazione relativa a patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

Fondazione Monte dei Paschi di Siena    Fintech Advisory Inc    BTG Pactual Europe LLP

relativamente ad azioni emesse da

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Si fa riferimento alle pattuizioni parasociali contenute nel contratto di compravendita sottoscritto il 31 marzo 2014 (come successivamente modificato) tra Fondazione Monte dei Paschi di Siena (c.f. 92035840526), fondazione italiana di origine bancaria ("Fondazione"); Fintech Advisory Inc, società costituita ai sensi del diritto del Delaware e Fintech Europe S. à r.l., società a responsabilità limitata costituita ai sensi del diritto lussemburghese (congiuntamente "Fintech"); BTG Pactual Europe LLP, società costituita ai sensi del diritto inglese e i seguenti fondi: BTG Pactual Absolute Return II Master Fund, LP; BTG Pactual Global Emerging Markets and Macro Faster Fund, LP e Queen Street Fund Limited, tutti costituiti ai sensi del diritto delle Isole Cayman (congiuntamente, "BTG Pactual"), riguardanti le azioni emesse dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS") e riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 122, comma 1 e 5 lett. a) e b) (il "Patto Parasociale").

Al riguardo si comunica che in data 19 giugno 2015 si è conclusa l’esecuzione del nuovo aumento di capitale deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci di BMPS in data 16 aprile 2015 (l’"Aumento di Capitale 2015") e in data 22 giugno 2015 BMPS ha comunicato ai sensi dell’art. 85-bis del Regolamento Emittenti l’avvenuto deposito presso il registro delle imprese dell’attestazione della sottoscrizione dell’Aumento di Capitale 2015.

A seguito dell’esecuzione di tale Aumento di Capitale 2015, la percentuale di Azioni conferite al Patto Parasociale risulta essere complessivamente pari allo 0,498% del capitale sociale di BMPS, suddivisa come segue:

Parti

Azioni

% rispetto al totale del capitale sociale BMPS

% rispetto al capitale sociale conferito nel Patto Parasociale

Fondazione

3.895.794

0,138%

27,78%

Fintech

7.012.495

0,249%

50,00%

BTG Pactual

3.116.637

0,111%

22,22%

Totale

14.024.926

0,498%

100,00%



Alla luce di quanto sopra, il Patto Parasociale non assume più rilevanza ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs 24.2.1998 n. 58.

26 giugno 2015

[BF.9.15.2]