Società quotate - Estratto del patto parasociale (raccolta storica)

Informazioni essenziali ai sensi degli artt. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e 130 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato (“Regolamento Emittenti”)

B.F. S.p.A.

Ai sensi degli artt. 122 TUF e 130 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue.

1. Premessa

In data 26 marzo 2019 è stato sottoscritto tra CDP Equity S.p.A., Consorzi Agrari d’Italia, Consorzio Agrario dell’Emilia, Consorzio Agrario del Nordest, Consorzio Agrario del Tirreno, Dompé Holdings S.r.l., Fondazione CARIPLO e Inalca S.p.A. un accordo (l’“Accordo”), avente per oggetto la presentazione e il voto a favore di una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di B.F. S.p.A. (“BF”), in occasione dell’assemblea di BF del 23 aprile 2019 avente all’ordine del giorno, tra l’altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione della società. Le parti hanno aderito all’Accordo con complessive n. 93.385.663 azioni ordinarie, rappresentative del 61,16% del capitale di BF.

2. Tipologia di accordo parasociale

L’Accordo rientra nella tipologia di patto parasociale ex art. 122, commi 1 e 5, lett. b), del TUF.

3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo

Sono oggetto dell’Accordo le n. 93.385.663 azioni ordinarie, rappresentative del 61,16% del capitale (le “Azioni Sindacate”), possedute dalle parti nel capitale di B.F. S.p.A., con sede in Jolanda di Savoia, Via Cavicchini n. 2, iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara n. 217478, società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

4. Soggetti aderenti

Le pattuizioni contenute nell’Accordo vincolano:

  • CDP Equity S.p.A., con sede in Milano, Via San Marco n. 21 A, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07532930968, capitale sociale interamente versato pari a Euro 3.480.981.960 (“CDP Equity”);
  • Consorzi Agrari d’Italia, con sede in Roma, Via XXIV Maggio n. 43, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 1247922 (“Consorzi Italia”);
  • Consorzio Agrario dell’Emilia, con sede in San Giorgio di Piano (BO), Via Centese n. 5/3, iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 16157 (“Consorzio Emilia”);
  • Consorzio Agrario del Nordest, con sede in Verona, Via Francia n. 2, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona n. 328243 (“Consorzio Nordest”);
  • Consorzio Agrario del Tirreno, con sede in Grosseto, Via Roma n. 3, iscrizione al Registro delle Imprese di Grosseto n. 13337 (“Consorzio Tirreno”);
  • Dompé Holdings S.r.l., con sede in Milano, Via Santa Lucia n. 6, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 2025896, capitale sociale interamente versato pari a Euro 10.000.000 (“Dompé”);
  • Fondazione CARIPLO, con sede in Milano, Via Daniele Manin n. 23, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 1545495, capitale sociale interamente versato pari a Euro 52.000.000 (“Fondazione CARIPLO”);
  • Inalca S.p.A., con sede in Castelvetro (MO), Via Spilamberto n. 30/C, iscrizione al Registro delle Imprese di Modena n. 311469, capitale sociale interamente versato pari a Euro 187.017.167 (“Inalca”).

Le partecipazioni delle parti dell’Accordo nel capitale di BF sono suddivise come segue:

PARTE

AZIONI BF POSSEDUTE

% SUL CAPITALE

% SULLE AZIONI SINDACATE

CDP Equity

32.812.492

21,49%

35,14%

Consorzi Italia

1.773.273

1,16%

1,90%

Consorzio Emilia

531.981

0,35%

0,57%

Consorzio Nordest

177.327

0,12%

0,19%

Consorzio Tirreno

354.654

0,23%

0,38%

Dompé

18.042.477

11,82%

19,32%

Fondazione CARIPLO

36.084.978

23,63%

38,64%

Inalca

3.608.481

2,36%

3,86%

TOTALE

93.385.663

61,16%

100%



5. Pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo

L’Accordo ha per oggetto:

a) la presentazione congiunta di una lista di candidati alla carica di Amministratore di BF, composta come segue:

  • n. 4 candidati designati da Fondazione CARIPLO, collocati ai nn. 1, 4, 8 e 11 della lista;
  • Federico Vecchioni, collocato al n. 2 della lista;
  • n. 3 candidati designati da CDP Equity, collocati ai nn. 5, 6 e 7 della lista;
  • n. 1 candidato designato da Dompé, in persona di Nathalie Dompé, collocato al n. 3 della Lista;
  • n. 1 candidato designato da Inalca, in persona di Luigi Pio Scordamaglia, collocato al n. 9 della lista;
  • n. 1 candidato congiuntamente designato da Consorzi Italia, Consorzio Emilia, Consorzio Nordest e Consorzio Tirreno, in persona di Gianluca Lelli, collocato al n. 10 della lista;

b) l’astensione delle parti dal presentare o dal concorrere a presentare altre liste;

c) il voto in favore della lista presentata congiuntamente;

d) l’impegno a non trasferire le Azioni Sindacate.

6. Durata dell’Accordo

L’Accordo resterà in vigore sino alla più vicina nel tempo tra:

a) la chiusura dei lavori dell’assemblea di BF convocata per il 23 aprile 2019;

b) la data del 30 giugno 2019.

7. Deposito presso il Registro delle Imprese

L’Accordo è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Ferrara ai sensi di legge.

8. Sito Internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali

Le presenti informazioni essenziali sono pubblicate, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito Internet www.bfspa.it.

29 marzo 2019

[BAM.1.19.1]


BF SPA

 

Ai sensi degli artt. 122 del TUF e 130 del Regolamento Emittenti, si riportano di seguito le informazioni essenziali relative all’accordo di lock-up (l’“Accordo”), sottoscritto in data 21 dicembre 2021 da Eni Natural Energies S.p.A. (“ENE”, società interamente controllata da Eni S.p.A.) con B.F. S.p.A. (“BF”).

 

Premessa

a)      In data 18 novembre 2021, Eni S.p.A. (“Eni”), da una parte, e BF e Bonifiche Ferraresi S.p.A., dall’altra, hanno sottoscritto un accordo quadro (l’“Accordo Quadro”) avente ad oggetto (i) l’acquisizione da parte di Eni (direttamente o tramite una società da essa controllata) di una partecipazione di minoranza nel capitale di BF mediante sottoscrizione e liberazione di un aumento del capitale sociale di BF da riservare a Eni (o società da essa controllata) (l’“Aumento di Capitale”), nel contesto di un più ampio progetto di una partnership strategica tra Eni e BF per condurre attività di ricerca e sperimentazione, attività commerciali e industriali in ambito agricolo al fine di ottenere feedstock “sostenibile” per bio-raffinerie e (ii) la stipula di un accordo di lock-up avente ad oggetto le azioni sottoscritte nell’ambito dell’Aumento di Capitale da Eni (o società da essa controllata).

b)      In conformità a quanto previsto dall’Accordo Quadro, in data 21 dicembre 2021, l’assemblea degli azionisti di BF ha deliberato, in sede straordinaria, l’Aumento di Capitale di complessivi Euro 19.999.998,75 (inclusivo di eventuale sovrapprezzo), riservato in sottoscrizione a ENE, con emissione di n. 6.201.550 azioni di nuova emissione (le “Azioni”), con godimento regolare e dotate dei medesimi diritti e prerogative di quelle in circolazione a tale data, per un valore unitario di Euro 3,225 ciascuna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2441, comma 5, c.c.. In pari data, ENE ha integralmente sottoscritto e liberato in denaro l’Aumento di Capitale risultando così titolare delle Azioni, rappresentative del 3,32% del capitale sociale di BF post Aumento di Capitale.

c)      In conformità a quanto previsto dall’Accordo Quadro, le Parti, a mezzo dell’Accordo, hanno inteso definire gli impegni e obblighi di ENE con riguardo al trasferimento delle Azioni.

d)      In data 5 gennaio 2023, BF ha comunicato di non essere più qualificabile come “PMI” (Piccola e Media Impresa) ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera w-quater.1) del TUF. Di conseguenza, ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, ai sensi dell’art. 120 del TUF, trova applicazione anche la soglia del 3% del capitale.

e)      In considerazione di quanto sopra, si adempie agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 122 del TUF con riferimento all’Accordo.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo

B.F. S.p.A., con sede legale in Jolanda di Savoia (FE), via Cavicchini n. 2, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara e codice fiscale 08677760962, capitale sociale sottoscritto e versato pari a Euro 187.059.565, rappresentato da n. 187.059.565 azioni senza indicazione di valore nominale, emittente azioni ammesse alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

 

2. Percentuali e numero di strumenti finanziari oggetto dell’Accordo

Sono oggetto dell’Accordo n. 6.201.550 azioni ordinarie di BF, che conferiscono altrettanti diritti di voto e sono rappresentative del 3,32% del capitale sociale e dei diritti di voto.

 

3. Soggetti aderenti all’Accordo

Sono Parti dell’Accordo:

(1)          Eni Natural Energies S.p.A. con sede legale in via Emilia, n. 1, San Donato Milanese (MI), numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi, Codice Fiscale e Partita IVA 12122590966, capitale sociale sottoscritto e versato pari a Euro 100.00, rappresentato da n. 100.000 azioni ordinarie prive di valore nominale;

(2)          B.F. S.p.A., con sede legale in via Cavicchini n. 2, B.F. S.p.A., Jolanda di Savoia (FE), numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara e codice fiscale 08677760962, capitale sociale sottoscritto e versato pari a Euro 187.059.565, rappresentato da n. 187.059.565 azioni senza indicazione di valore nominale, emittente azioni ammesse alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

4. Contenuto e durata dell’Accordo

In data 21 dicembre 2021, ENE ha sottoscritto l’Accordo assumendo, nei confronti di BF, l’impegno, per un periodo massimo di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’Accordo (i.e., 21 dicembre 2021), in relazione alle n. 6.201.550 azioni ordinarie di BF emesse nel contesto dell’Aumento di Capitale e alla stessa assegnate, a non compiere, direttamente o indirettamente, alcun negozio (nella più ampia accezione del termine), atto di disposizione e/o operazione, anche a titolo gratuito in forza del quale si possa conseguire, direttamente o indirettamente, definitivamente o anche solo temporaneamente, il risultato del trasferimento, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, della proprietà, della nuda proprietà o di diritti reali di godimento, ivi incluso il trasferimento fiduciario o il conferimento di un mandato fiduciario, avente ad oggetto le Azioni.

Si precisa che, ai sensi delle previsioni contrattuali tra BF S.p.A. ed ENE, sono comunque consentiti i trasferimenti delle predette azioni qualora preventivamente autorizzati con consenso scritto di BF ovvero qualora eseguiti, in tutto o in parte, in favore della società controllante, di società controllate o società soggette a comune controllo di ENE (intendendosi per “controllo” il controllo, diretto o indiretto, avente il significato di cui all’art. 2359, comma 1, c.c.), fermo restando che (i) il cessionario delle azioni dovrà aderire all’accordo di lock-up, subentrando negli impegni ed obblighi di ENE, e (ii) qualora il cessionario cessi di essere società controllante, società controllata o società soggetta a comune controllo di ENE, le azioni dovranno essere trasferite nuovamente a ENE. Ai sensi delle previsioni contrattuali, l’accordo di lock-up verrà meno qualora venga promossa un’offerta pubblica di acquisto e/o scambio su tutte le azioni ordinarie di BF tempo per tempo in circolazione o su almeno il 60% di dette azioni

5. Tipo di accordo


Le previsioni contenute nell’Accordo possono essere ricondotte a pattuizioni rilevanti ex art. 122, comma comma 5, lett. b) del TUF.

 

6. Informazioni ulteriori 

Non vi sono ulteriori pattuizioni o accordi in cui ENE è parte e aventi ad oggetto le azioni di BF, né sono previsti: la costituzione di organi per l’esecuzione delle pattuizioni parasociali dell’Accordo, disposizioni sul rinnovo o sul recesso dallo stesso, clausole penali, soggetti presso i quali sono depositate le Azioni.

L’Accordo è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Ferrara in data 26/01/2023.

 

Le informazioni essenziali relative all’Accordo sono pubblicate, nei termini di legge, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito internet www.bfspa.it – Sezione “Investor Relations” - “Altri Documenti” - “2023”.

L’estratto di cui all’art. 129 del Regolamento Emittenti viene pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale “Corriere della Sera” nell’edizione del 27 gennaio 2023 ed è disponibile sul predetto sito internet, nonché, nonché sul meccanismo di stoccaggio, autorizzato da CONSOB, denominato "1Info"(www.1info.it).

 

L’Accordo prevede che lo stesso è regolato dalla legge italiana e che eventuali controversie relative allo stesso siano devolute a un arbitro unico scelto da BF fra un gruppo di tre candidati fornito da ENE e nominato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano.

 

* * *

 

Le presenti informazioni essenziali costituiscono una sintesi delle pattuizioni contenute nell’Accordo ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto, ha valore esclusivamente il testo integrale delle pattuizioni dell’Accordo depositato e comunicato ai sensi di legge.

 

26 gennaio 2023

 

[BAM.2.23.1]

 

ACCORDO CESSATO IN DATA 21/06/2023 PER DECORSO DEL TERMINE DI DURATA

 


 

BF SPA

 

Ai sensi degli artt. 122 del TUF e 130 del Regolamento Emittenti, si riportano di seguito le informazioni essenziali relative all’accordo di sottoscrizione di aumento di capitale e di lock-up, sottoscritto in data 21 dicembre 2021 da Intesa Sanpaolo S.p.A. (“ISP”) e da BF S.p.A. (“BF”).

 

Premessa

a)      In data 18 novembre 2021, ISP e BF hanno sottoscritto un accordo di sottoscrizione di aumento di capitale e di lock-up (l’“Accordo”) avente ad oggetto (i) l’acquisizione da parte di ISP di una partecipazione di minoranza nel capitale di BF mediante sottoscrizione e liberazione di un aumento del capitale sociale di BF da riservare a ISP (l’“Aumento di Capitale”) e (ii) l’impegno di lock-up di ISP, ossia l’impegno di quest’ultima a non trasferire le azioni sottoscritte nell’ambito dell’Aumento di Capitale per un periodo massimo di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’Accordo (l’ “Impegno di Lock-up”).

b)      In conformità a quanto previsto dall’Accordo, in data 21 dicembre 2021, l’assemblea degli azionisti di BF ha deliberato, in sede straordinaria, l’Aumento di Capitale di complessivi Euro 19.999.998,75 (inclusivo di eventuale sovrapprezzo), riservato in sottoscrizione a ISP, con emissione di n. 6.201.550 azioni di nuova emissione (le “Azioni”), con godimento regolare e dotate dei medesimi diritti e prerogative di quelle in circolazione a tale data, per un valore unitario di Euro 3,225 ciascuna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2441, comma 5, c.c.. In pari data, ISP ha integralmente sottoscritto e liberato in denaro l’Aumento di Capitale risultando così titolare delle Azioni, rappresentative del 3,32% del capitale sociale di BF post Aumento di Capitale.

c)      In data 5 gennaio 2023, BF S.p.A. ha comunicato di non essere più qualificabile come “PMI” (Piccola e Media Impresa) ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera w-quater.1) del TUF. Di conseguenza, ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, ai sensi dell’art. 120 del TUF, trova applicazione anche la soglia del 3% del capitale.

d)      In considerazione di quanto sopra, le presenti informazioni essenziali sono volte ad adempiere agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 122 del TUF.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Impegno di Lock-up

B.F. S.p.A., con sede legale in Jolanda di Savoia (FE), via Cavicchini n. 2, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara e codice fiscale 08677760962, capitale sociale sottoscritto e versato pari a Euro 187.059.565, rappresentato da n. 187.059.565 azioni senza indicazione di valore nominale, emittente azioni ammesse alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

2. Percentuali e numero di strumenti finanziari oggetto dell’Impegno di Lock-up

Sono oggetto dell’Impegno di Lock-up n. 6.201.550 azioni ordinarie di BF, rappresentative del 3,32% del capitale sociale e dei diritti di voto.

3. Soggetti aderenti all’Impegno di Lock-up

 

Sono Parti dell’Impegno di Lock-up:

(1)          Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede legale in via Piazza San Carlo, n. 156, Torino (TO), numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita IVA 00799960158, capitale sociale sottoscritto e versato pari a Euro 10.368.870.930,08, rappresentato da n. 18.988.803.160 azioni ordinarie prive di valore nominale;

(2)          B.F. S.p.A., con sede legale in via Cavicchini n. 2, B.F. S.p.A., Jolanda di Savoia (FE), numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara e codice fiscale 08677760962, capitale sociale sottoscritto e versato pari a Euro 187.059.565, rappresentato da n. 187.059.565 azioni senza indicazione di valore nominale.

4. Contenuto e durata dell’Impegno di Lock-up

In data 21 dicembre 2021, ISP ha sottoscritto l’Accordo assumendo, nei confronti di BF, l’impegno - per un periodo massimo di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’Accordo, in relazione alle n. 6.201.550 azioni ordinarie di BF emesse nel contesto dell’Aumento di Capitale e alla stessa assegnate - a non compiere, direttamente o indirettamente, alcun negozio (nella più ampia accezione del termine), atto di disposizione e/o operazione, anche a titolo gratuito in forza del quale si possa conseguire, direttamente o indirettamente, definitivamente o anche solo temporaneamente, il risultato del trasferimento, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, della proprietà, della nuda proprietà o di diritti reali di godimento, ivi incluso il trasferimento fiduciario o il conferimento di un mandato fiduciario, avente ad oggetto le Azioni.

Si precisa che, ai sensi delle previsioni contrattuali tra BF ed ISP, sono comunque consentiti i trasferimenti delle predette Azioni qualora preventivamente autorizzati con consenso scritto di BF ovvero qualora eseguiti, in tutto o in parte, in favore di proprie società controllate o società soggette a comune controllo di ISP (intendendosi per “controllo” il controllo, diretto o indiretto, avente il significato di cui all’art. 2359, comma 1, c.c.), fermo restando che (i) il cessionario delle azioni dovrà aderire all’Impegno di Lock-up, subentrando negli impegni ed obblighi di ISP, e (ii) qualora il cessionario cessi di essere società controllata o società soggetta a comune controllo di ISP, le azioni dovranno essere trasferite nuovamente a ISP. Ai sensi delle previsioni contrattuali, l’Impegno di Lock-up verrà meno qualora venga promossa un’offerta pubblica di acquisto e/o scambio su tutte le azioni ordinarie di BF.

5. Tipo di accordo

Le previsioni contenute nell’Accordo di Lock-up possono essere ricondotte a pattuizioni rilevanti ex art. 122, comma 5, lett. b), del TUF.

6. Informazioni ulteriori

Non vi sono ulteriori pattuizioni o accordi in cui ISP è parte e aventi ad oggetto le azioni di BF, né sono previsti: organi relativi all’Impegno di Lock-up, disposizioni sul rinnovo o sul recesso dallo stesso, clausole penali, soggetti presso i quali sono depositate le Azioni.

L’Accordo è depositato presso il Registro delle Imprese di Ferrara.

 

Le informazioni essenziali relative all’Impegno di Lock-up sono pubblicate ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti sul sito internet www.bfspa.it – Sezione “Investor Relations” - “Altri Documenti” - “2023”.

 

L'estratto di cui all'art. 129 del Regolamento Emittenti viene pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale "LA STAMPA" nell'edizione del 28 gennaio 2023 ed è disponibile sul predetto sito internet, nonché sul meccanismo di stoccaggio, autorizzato da CONSOB, denominato "1Info" (www.1info.it).

 

L’Accordo prevede che lo stesso è regolato dalla legge italiana e che eventuali controversie relative allo stesso siano di competenza esclusiva del Foro di Milano.

 

26 gennaio 2023

 

[BAM.3.23.1]

 

 

ACCORDO CESSATO IN DATA 21/06/2023 PER DECORSO DEL TERMINE DI DURATA