BIOERA SPA - Estratto del patto parasociale - AREA PUBBLICA
Società quotate - Estratto del patto parasociale (raccolta storica)
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
GREENHOLDING S.R.L.
Si rende noto che, in data 3 aprile 2006, tra le Parti:
- Giovanni Burani, nato a Parma, il 20 ottobre 1964, residente a Cavriago (RE), Via Aspromonte, 15, C.F.: BRN GNN 64R20 G337J,
- Andrea Burani, nato a Reggio Emilia, il 18 settembre 1966, residente a Cavriago (RE), Via Aspromonte, 15, C.F.: BRN NDR 66P18 H223J, e
- Star Estate S.A., con sede in Lussemburgo, Rue de Bains, 14/A, C.F. 97344840588 (di seguito "Star Estate"),
ciascuno titolare delle quote di seguito indicate del capitale sociale di Greenholding S.r.l., con sede in Reggio nell'Emilia (RE), Via Carlo Teggi, 85, C.F. 02107570356, iscritta nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia, al n. RE/252065, capitale sociale Euro 10.000,00 i.v., ("Greenholding" o la "Società"), è entrato in vigore il patto parasociale di cui al presente estratto (il "Patto"). Si ricorda che la Società è titolare di azioni pari rispettivamente al 57.7% del capitale sociale di Bioera S.p.A., con sede in Cavriago (RE), Via Della Repubblica, 82 ("Bioera") e al 51.0% del capitale sociale di Greenvision Ambiente S.p.A., con sede in San Polo D'Enza (RE), Via Papa Giovanni XXIII, 14 ("Greenvision"), entrambe società emittenti azioni quotate nel segmento Expandi gestito da Borsa Italiana S.p.A..
1. Oggetto del Patto
Il Patto ha ad oggetto l'esercizio del diritto di voto relativamente alla nomina di un amministratore, nonché la concessione di un'opzione di vendita condizionata a favore di Star Estate (tipo patto: art. 122, commi 1 e 5, lett. b) e c) Tuf).
2. Soggetti aderenti al Patto
Firmatari del Patto |
Valore nominale delle quote del capitale di Greenholding |
% capitale sociale |
Quote sottoposte al Patto |
Giovanni Burani |
500,00 |
5% |
5% |
Andrea Burani |
500,00 |
5% |
5% |
Star Estate S.A. |
1.000,00 |
10% |
10% |
3. Contenuto del Patto
A. Organi Sociali
A far data dall'entrata in vigore del Patto (3 aprile 2006), Star Estate avrà il diritto di designare un solo membro del Consiglio d'Amministrazione della Società.
B. Opzione di vendita ed altre disposizioni relative al trasferimento delle partecipazioni
1. Opzione in favore di Star Estate
Star Estate avrà diritto di vendere a Giovanni Burani e/o Andrea Burani (o a un terzo da essi indicato) la quota pari al 10% del capitale sociale di Greenholding (la "Quota Star Estate"), al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
(a) cancellazione dal listino di borsa di Greenvision o di Bioera, purché tale cancellazione intervenga entro il 31.3.2010;
(b) diminuzione delle quote di partecipazione nel capitale della Società possedute da Walter Burani, Giovanni Burani e Andrea Burani, sempre che la diminuzione intervenga entro il 31.3.2010 e che sia superiore all'11% del totale delle quote possedute.
In tutti i casi il prezzo di cessione sarà pari a quanto indicato al successivo punto 3.
2. Procedura
Ai fini del precedente punto 1 della presente lettera B, si procederà come segue:
(a) entro 60 giorni dall'avveramento di una delle condizioni sopra indicate, Star Estate, a pena di decadenza, dovrà esercitare l'opzione di vendita mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi a Giovanni Burani e Andrea Burani. La lettera dovrà anche indicare il prezzo di cessione ai sensi del punto 3 che segue;
(b) entro 30 giorni dal ricevimento di tale lettera, Giovanni Burani e/o Andrea Burani dovranno indicare il soggetto acquirente (con facoltà di indicare un soggetto terzo), l'eventuale ricalcolo del prezzo di cessione e la data fissata per il trasferimento della Quota Star Estate;
c) il pagamento del prezzo dovrà essere effettuato per intero all'atto del trasferimento della Quota Star Estate.
3. Prezzo
In caso di esercizio dell'opzione di cui al punto 1 della presente lettera B, il prezzo di cessione della Quota Star Estate sarà alternativamente pari a:
(a) la somma pari al corrispettivo versato da eventuali terzi acquirenti in occasione dell'eventuale cessione di una quota, non superiore al 20% del capitale sociale di Greenholding, da parte di Walter Burani, Giovanni Burani e/o Andrea Burani, e rispetto alla quale Star Estate abbia rinunciato ad esercitare il diritto di prelazione statutariamente riconosciutole, ovvero quello di successive cessioni se maggiore, parametrato alla quantità della Quota Star Estate; ovvero
(b) in ipotesi di esercizio dell'opzione entro sei mesi dalla eventuale ammissione alla quotazione in mercati regolamentati dei titoli rappresentativi del capitale della Società - qualora trasformata in società per azioni – (i "Titoli"), il prezzo di apertura della prima giornata di quotazione moltiplicato per il totale dei Titoli detenuti da Star Estate;
(c) in ipotesi di esercizio dell'opzione dopo sei mesi dalla eventuale ammissione alla quotazione in mercati regolamentati dei Titoli, il prezzo ufficiale di quotazione del giorno anteriore a quello di esercizio della opzione stessa moltiplicato per il totale dei Titoli detenuti da Star Estate.
4. Assegnazione azioni quotate
A partire dalla data del 31 marzo 2010, Star Estate avrà facoltà di chiedere ed ottenere che sia avviata una procedura di assegnazione tale da attribuire direttamente a Star Estate, in luogo di partecipazioni della Società, un numero proporzionale di azioni Greenvision e Bioera, secondo i criteri di ripartizione che saranno concordati tra le Parti, il cui complessivo valore non potrà essere inferiore al corso di borsa delle relative azioni alla data di richiesta dell'assegnazione. Le modalità di assegnazione saranno definite congiuntamente dalle Parti e, in caso di fattibilità tecnica, la procedura di assegnazione dovrà essere conclusa entro un periodo di 6 (sei) mesi dalla richiesta.
4. Durata del Patto
Il Patto avrà durata sino al 31.12.2010, ovvero la durata massima consentita dall'art. 123 Tuf. Il Patto potrà essere rinnovato.
5. Clausole penali
Non presenti
6. Deposito
Il Patto di cui al presente estratto è stato comunicato in Consob e verrà depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Reggio Emilia ai sensi di legge.
13 aprile 2006
[GH.1.06.1]
PATTO SCIOLTO IN DATA 3 OTTOBRE 2007
BIOERA S.p.A.
Ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (“TUF”), e degli articoli 129 e seguenti del regolamento emittenti approvato con delibera CONSOB del 19 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (“Regolamento”), si riassumono le pattuizioni di natura parasociale, rilevanti ai sensi dell’articolo 122 del TUF (“Pattuizioni Parasociali”), aventi ad oggetto azioni Bioera S.p.A. (“Bioera”) in essere tra Bioera, Biofood Italia S.r.l. (“Biofood”) e First Capital S.p.A. (“First Capital”) mediante l’accordo di investimento (l’”Accordo”) sottoscritto tra le medesime parti in data 30 maggio 2011. A seguito di un incontro dei soggetti aderenti alle Pattuizioni Parasociali, avvenuto successivamente alla conclusione dell’aumento di capitale deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci del 4 novembre 2010 (“Aumento di Capitale”), le clausole contenute nell’Accordo sono state riconfermate dai medesimi soggetti.
A. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo
Bioera, società di diritto italiano quotata al Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Via Palestro, 6, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e numero di iscrizione 03916240371. Capitale sociale di Euro 15.000.125,00 interamente versato, rappresentato da n. 30.000.250 azioni prive di valore nominale e la cui variazione è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Milano in data 25 luglio 2011.
B. Soggetti aderenti alle Pattuizioni Parasociali e azioni conferite
I soggetti aderenti alle Pattuizioni Parasociali (“Aderenti” e ciascun soggetto “Aderente”) sono:
- Biofood Italia S.r.l., con sede legale a Roma, Via Bassano del Grappa 4, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 11183241006 (“Biofood”), indirettamente controllata al 100% tramite Biofood Holding S.r.l. da Canio Mazzaro;
- First Capital, società di investimento quotata sull’AIM Italia, con sede legale in Milano, Viale Majno 17/A, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 06061920960;
- Bioera, società di diritto italiano quotata al Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Via Palestro, 6, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e numero di iscrizione 03916240371.
L’ammontare delle azioni sindacate unitamente alla percentuale da esse rappresentate rispetto al capitale sociale di Bioera sono riportate nella seguente tabella:
Nominativi |
Azioni sindacate |
% del capitale sociale di Bioera |
% delle Azioni Sindacate |
Biofood Italia S.r.l. |
17.999.271 |
59,997% |
83,333% |
First Capital S.p.A. |
3.600.000 |
11,999% |
16,667% |
Bioera S.p.A. |
0 |
0% |
0% |
Totale |
21.599.271 |
71,996% |
100% |
Biofood, in virtù dell’Accordo, si è impegnata a far sì che entro 50 giorni dalla data di assegnazione a First Capital delle azioni Bioera di nuova emissione sottoscritte nell’ambito dell’Aumento di Capitale venga tenuta un’assemblea ordinaria di Bioera avente all’ordine del giorno l’aumento del numero dei componenti del consiglio di amministrazione e a far sì che in tale sede venga nominato quale amministratore non esecutivo e indipendente un soggetto di designazione di First Capital.
C. Contenuto dell’Accordo e durata
L’Accordo, contenente le Pattuizioni Parasociali, è stato sottoscritto in data 30 maggio 2011.
1. Oggetto delle Pattuizioni Parasociali
Le Pattuizioni Parasociali regolano:
(i) impegno di Biofood a far sì che entro 50 giorni dal 18 luglio 2011, data in cui sono state assegnate a First Capital le azioni Bioera di nuova emissione sottoscritte nell’ambito dell’Aumento di Capitale (“Data di Assegnazione”), venga tenuta un’assemblea ordinaria di Bioera avente all’ordine del giorno l’aumento del numero dei componenti del consiglio di amministrazione e che in tale sede venga nominato quale amministratore non esecutivo e indipendente di Bioera un soggetto indicato da First Capital. Il nuovo consigliere resterà in carica per la durata del consiglio vigente (scadenza alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013) fermo restando che nel caso in cui la partecipazione detenuta da First Capital in Bioera dovesse scendere sotto il 5% questi dovrà dimettersi dall’incarico e fermo restando altresì che ove le dimissioni non dovessero essere rassegnate entro 10 giorni dalla richiesta da parte di Biofood il predetto consigliere potrà essere revocato con manleva da parte di First Capital con riferimento a possibili azioni risarcitorie nei confronti di Bioera.
(ii) Impegno di First Capital nei confronti di Bioera con decorrenza dalla Data di Assegnazione delle azioni sottoscritte nell’ambito dell’Aumento di Capitale e per un periodo di 180 giorni, a :
a) non effettuare operazioni di vendita, atti di trasferimento o di disposizione o di alienazione o comunque operazioni che abbiano per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento (anche parziale) a favore di terzi, qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, delle azioni ordinarie di Bioera sottoscritte da First Capital;
b) a non iniziare con riferimento a dette azioni, trattative per il trasferimento, nemmeno a termine;
c) non effettuare operazioni su strumenti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate.
Durata delle pattuizioni
Le Pattuizioni Parasociali di cui al punto (ii) del precedente paragrafo hanno la durata di 180 giorni con decorrenza dalla Data Assegnazione delle azioni sottoscritte nell’ambito dell’Aumento di Capitale.
Tipo di patto oggetto delle Pattuizioni Parasociali
Le Pattuizioni Parasociali hanno ad oggetto patti di cui all’articolo 122, comma 1 e 5 lettera b) del TUF.
D. Controllo
Le Pattuizioni Parasociali non attribuiscono ad alcun soggetto singolarmente il controllo di Bioera ai sensi dell’articolo 93 del TUF che pertanto rimane, alla data odierna, a Biofood, indirettamente controllata al 100% tramite Biofood Holding S.r.l. da Canio Mazzaro;
E. Registro delle Imprese
Le Pattuizioni Parasociali contenute nell’Accordo sono state depositate in data 25 luglio 2011 presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano, protocollo n. 218086/2011. Il presente estratto costituisce una sintesi delle pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale delle pattuizioni parasociali dell’Accordo depositato e comunicato ai sensi di legge.
F. Clausole penali
Le Pattuizioni Parasociali non contengono clausole penali.
G. Soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati.
L’Accordo non contiene obblighi di deposito delle azioni oggetto del medesimo.
26 luglio 2011
[BAG.1.11.1]
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
BIOERA S.p.A.
Ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (“TUF”), e degli articoli 129 e seguenti del regolamento emittenti approvato con delibera CONSOB del 19 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (“Regolamento”), si riassumono le pattuizioni di natura parasociale, rilevanti ai sensi dell’articolo 122 del TUF (“Pattuizioni Parasociali”), aventi ad oggetto azioni Bioera S.p.A. (“Bioera”) in essere tra Bioera, Biofood Italia S.r.l. (“Biofood”) e First Capital S.p.A. (“First Capital”) mediante l’accordo di investimento (l’”Accordo”) sottoscritto tra le medesime parti in data 30 maggio 2011. A seguito di un incontro dei soggetti aderenti alle Pattuizioni Parasociali, avvenuto successivamente alla conclusione dell’aumento di capitale deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci del 4 novembre 2010 (“Aumento di Capitale”), le clausole contenute nell’Accordo sono state riconfermate dai medesimi soggetti.
A. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo
Bioera, società di diritto italiano quotata al Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Via Palestro, 6, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e numero di iscrizione 03916240371. Capitale sociale di Euro 18.000.250,00 interamente versato, rappresentato da n. 36.000.250 azioni prive di valore nominale e la cui variazione è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Milano in data 28 settembre 2011.
B. Soggetti aderenti alle Pattuizioni Parasociali e azioni conferite
I soggetti aderenti alle Pattuizioni Parasociali (“Aderenti” e ciascun soggetto “Aderente”) sono:
- Biofood Italia S.r.l., con sede legale a Roma, Via Bassano del Grappa 4, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 11183241006 (“Biofood”), indirettamente controllata al 100% tramite Biofood Holding S.r.l. da Canio Mazzaro;
- First Capital, società di investimento quotata sull’AIM Italia, con sede legale in Milano, Viale Majno 17/A, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 06061920960;
- Bioera, società di diritto italiano quotata al Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Via Palestro, 6, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e numero di iscrizione 03916240371.
L’ammontare delle azioni sindacate unitamente alla percentuale da esse rappresentate rispetto al capitale sociale di Bioera sono riportate nella seguente tabella:
Nominativi |
Azioni sindacate |
% del capitale sociale di Bioera |
% delle Azioni Sindacate |
Biofood Italia S.r.l. |
17.999.271 |
49,998% |
83,333% |
First Capital S.p.A. |
3.600.000 |
10,000% |
16,667% |
Bioera S.p.A. |
0 |
0% |
0% |
Totale |
21.599.271 |
59,998% |
100% |
Biofood, in virtù dell’Accordo, si è impegnata a far sì che entro 50 giorni dalla data di assegnazione a First Capital delle azioni Bioera di nuova emissione sottoscritte nell’ambito dell’Aumento di Capitale venga tenuta un’assemblea ordinaria di Bioera avente all’ordine del giorno l’aumento del numero dei componenti del consiglio di amministrazione e a far sì che in tale sede venga nominato quale amministratore non esecutivo e indipendente un soggetto di designazione di First Capital.
C. Contenuto dell’Accordo e durata
L’Accordo, contenente le Pattuizioni Parasociali, è stato sottoscritto in data 30 maggio 2011.
1. Oggetto delle Pattuizioni Parasociali
Le Pattuizioni Parasociali regolano:
(i) impegno di Biofood a far sì che entro 50 giorni dal 18 luglio 2011, data in cui sono state assegnate a First Capital le azioni Bioera di nuova emissione sottoscritte nell’ambito dell’Aumento di Capitale (“Data di Assegnazione”), venga tenuta un’assemblea ordinaria di Bioera avente all’ordine del giorno l’aumento del numero dei componenti del consiglio di amministrazione e che in tale sede venga nominato quale amministratore non esecutivo e indipendente di Bioera un soggetto indicato da First Capital. Il nuovo consigliere resterà in carica per la durata del consiglio vigente (scadenza alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013) fermo restando che nel caso in cui la partecipazione detenuta da First Capital in Bioera dovesse scendere sotto il 5% questi dovrà dimettersi dall’incarico e fermo restando altresì che ove le dimissioni non dovessero essere rassegnate entro 10 giorni dalla richiesta da parte di Biofood il predetto consigliere potrà essere revocato con manleva da parte di First Capital con riferimento a possibili azioni risarcitorie nei confronti di Bioera.
(ii) Impegno di First Capital nei confronti di Bioera con decorrenza dalla Data di Assegnazione delle azioni sottoscritte nell’ambito dell’Aumento di Capitale e per un periodo di 180 giorni, a :
a) non effettuare operazioni di vendita, atti di trasferimento o di disposizione o di alienazione o comunque operazioni che abbiano per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento (anche parziale) a favore di terzi, qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, delle azioni ordinarie di Bioera sottoscritte da First Capital;
b) a non iniziare con riferimento a dette azioni, trattative per il trasferimento, nemmeno a termine;
c) non effettuare operazioni su strumenti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate.
Durata delle pattuizioni
Le Pattuizioni Parasociali di cui al punto (ii) del precedente paragrafo hanno la durata di 180 giorni con decorrenza dalla Data Assegnazione delle azioni sottoscritte nell’ambito dell’Aumento di Capitale.
Tipo di patto oggetto delle Pattuizioni Parasociali
Le Pattuizioni Parasociali hanno ad oggetto patti di cui all’articolo 122, comma 1 e 5 lettera b) del TUF.
D. Controllo
Le Pattuizioni Parasociali non attribuiscono ad alcun soggetto singolarmente il controllo di Bioera ai sensi dell’articolo 93 del TUF che pertanto rimane, alla data odierna, a Biofood, indirettamente controllata al 100% tramite Biofood Holding S.r.l. da Canio Mazzaro.
E. Registro delle Imprese
Le Pattuizioni Parasociali contenute nell’Accordo sono state depositate in data 25 luglio 2011 presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano, protocollo n. 218086/2011. Il presente estratto costituisce una sintesi delle pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale delle pattuizioni parasociali dell’Accordo depositato e comunicato ai sensi di legge.
F. Clausole penali
Le Pattuizioni Parasociali non contengono clausole penali.
G. Soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati.
L’Accordo non contiene obblighi di deposito delle azioni oggetto del medesimo.
4 novembre 2011
[BAG.1.11.2]
* * *
AVVISO PATTI PARASOCIALI COMUNICATI ALLA CONSOB AI SENSI DELL’ART. 122DEL D.LGS. 24.2.1998, N. 58
Ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (“TUF”), e degli articoli 129 e seguenti del regolamento emittenti approvato con delibera CONSOB del 19 maggio 1999 e successive pattuizioni e integrazioni “Regolamento”, si informa che il punto (ii) del patto parasociale sottoscritto in data 30 maggio 2011, oggetto di comunicazione al mercato in data 26 luglio 2011 ed aggiornato in data 5 novembre 2011, tra Biofood Italia S.r.l., First Capital S.p.A. e Bioera S.p.A., contenente pattuizioni rilevanti ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58, si è sciolto per naturale scadenza in data 14 gennaio 2012.
25 aprile 2012
[BAG 1.12.1]
* * *
AVVISO DI SCIOGLIMENTO DEL PATTO PARASOCIALE AVENTE AD OGGETTO AZIONI DI BIOERA S.P.A. PUBBLICATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 131 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/1999
Con riferimento alle pattuizioni di natura parasociale contenute nell’accordo di investimento stipulato in data 30 maggio 2011, tra Bioera S.p.A. e gli azionisti Biofood Italia S.r.l. e First Capital S.p.A., pubblicato per estratto sul quotidiano “Milano Finanza”, in data 26 luglio 2011 ed avente ad oggetto azioni detenute da queste ultime società nella Bioera S.p.A. - con sede legale in Milano, via Palestro 6, capitale sociale di Euro 13.000.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03916240371 - si comunica che le parti hanno convenuto di sciogliere consensualmente e anticipatamente il patto a far data dal 24 maggio 2013. Pertanto, a decorrere dalla medesima data, tale patto cesserà di produrre effetti tra le parti.
29 maggio 2013
[BAG 1.13.1]
BIOERA S.P.A.
Ai sensi dell’articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “TUF”) e degli articoli 129 e 130 del Regolamento CONSOB approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento CONSOB”), si comunica che in data 16 giugno 2013 Biofood Italia S.r.l. (“BioIta”) e la dott.ssa Daniela Garnero Santanchè (“DS” e, congiuntamente con BioIta, le “Parti” e, ciascuna di esse, una “Parte”) hanno sottoscritto un accordo (l’“Accordo”) avente ad oggetto, tra l’altro, la disciplina di alcuni specifici aspetti concernenti le partecipazioni detenute da BioIta, direttamente, e DS, per il tramite di D1 Partecipazioni S.r.l., società con sede legale in Milano, piazza Eleonora Duse 2, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08252940963, controllata da DS (“D1”), in Bioera S.p.A. (“Bioera” o la “Società”), con particolare riferimento alla governance della Società.
Alla data del presente estratto, ai sensi dell’articolo 93 del TUF la Società è controllata da Canio Giovanni Mazzaro che detiene il controllo indiretto, per il tramite della società Biofood Holding S.r.l., con sede legale in Milano, piazza Cavour 3, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 11183231007, di BioIta, con sede in Milano, piazza Cavour 3, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 11183241006. BioIta, a sua volta, controlla di diritto Bioera con una partecipazione del 50,003% nel relativo capitale sociale.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo
Bioera S.p.A., con sede legale in Milano, via Palestro 6, capitale sociale di Euro 13.000.000,00, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03916240371, le cui azioni sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
2. Aderenti all’Accordo e strumenti finanziari oggetto dell’Accordo
Soggetti aderenti all’Accordo sono BioIta e DS.
La seguente tabella illustra il numero delle azioni ordinarie Bioera possedute e conferite all’Accordo dalle Parti, nonché la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto al numero totale delle azioni conferite all’Accordo e delle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale della Società.
Aderente |
Numero azioni Bioera possedute |
Numero azioni Bioera conferite |
% sul totale azioni Bioera conferite nell’Accordo |
% sul totale azioni ordinarie Bioera emesse |
BioIta |
18.001.213 |
18.001.213 |
77,028 |
50,003 |
DS |
5.368.550 |
5.368.550 |
22,972 |
14,913 |
Totale |
23.369.763 |
23.369.763 |
100 |
64,916 |
Le disposizioni dell’Accordo troveranno applicazione anche con riferimento alle eventuali ulteriori azioni Bioera che dovessero essere acquistate o sottoscritte, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, da BioIta o DS o che dovessero comunque risultare nella loro titolarità per effetto di operazioni di qualsiasi natura poste in essere su azioni Bioera.
3. Contenuto dell’Accordo
Di seguito sono riportate le previsioni dell’Accordo rilevanti ai sensi dell’articolo 122 del TUF e degli articoli 129 e 130 del Regolamento CONSOB
3.1 Presentazione e votazione di una lista per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione di Bioera
BioIta ha assunto l’impegno nei confronti di DS, per tutta la durata dell’Accordo, a fare quanto in proprio potere affinché un membro del consiglio di amministrazione di Bioera sia nominato su designazione di D1 e, conseguentemente, a presentare, congiuntamente con D1, una lista per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione di Bioera composta da un numero di candidati corrispondenti al numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione che sarà deliberato di volta in volta dall’assemblea degli azionisti di Bioera includendo, alla posizione numero 2 di tale lista, un candidato indicato da D1.
BioIta e DS, quest’ultima in nome e per conto di D1, si sono impegnate a votare in favore (a) della suddetta lista in sede di deliberazione dell’assemblea degli azionisti per la nomina del consiglio di amministrazione di Bioera, (b) della nomina alla carica di presidente del consiglio di amministrazione di Bioera il consigliere, tratto dalla lista, che sarà indicato da D1. Le Parti si sono altresì impegnate a fare in modo che al presidente del consiglio di amministrazione di Bioera così nominato siano attribuiti i medesimi poteri attributi al presidente del consiglio di amministrazione in carica alla data di sottoscrizione dell’Accordo, nonché a fare in modo che le cariche di amministratore delegato e vice-presidente del consiglio di amministrazione di Bioera, qualora nominato, siano attribuite ai consiglieri nominati su designazione di BioIta.
4. Durata dell’Accordo
L’Accordo avrà durata di tre anni e sarà automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo di tre anni qualora nessuna Parte abbia comunicato all’altra Parte la propria volontà di non rinnovarlo entro e non oltre 6 (sei) mesi prima della relativa data di scadenza, e sarà nuovamente rinnovato di volta in volta, se la diversa volontà di una delle Parti non sarà stata comunicata all’altra Parte entro il medesimo termine.
In ogni caso le disposizioni dell’Accordo relative alla governance di Bioera cesseranno automaticamente di avere efficacia nel caso in cui DS cessi di detenere, direttamente o indirettamente, per il tramite di D1 o altro veicolo, una partecipazione nel capitale sociale di Bioera.
5. Controllo
L’Accordo non influisce sul controllo esercitato ai sensi dell’articolo 93 del TUF da Canio Giovanni Mazzaro sulla Società.
6. Deposito presso il Registro delle Imprese
L’Accordo è stato depositato in data odierna presso il Registro delle Imprese – Ufficio di Milano
19 giugno 2013
[BAG.2.13.1]
BIOERA S.P.A.
Ai sensi dell’articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") e degli articoli 129 e 130 del Regolamento CONSOB approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento CONSOB"), si comunica che in data 16 giugno 2013 Biofood Italia S.r.l. ("BioIta") e la dott.ssa Daniela Garnero Santanchè ("DS" e, congiuntamente con BioIta, le "Parti" e, ciascuna di esse, una "Parte") hanno sottoscritto un accordo (l’"Accordo") avente ad oggetto, tra l’altro, la disciplina di alcuni specifici aspetti concernenti le partecipazioni detenute da BioIta, direttamente, e DS, per il tramite di D1 Partecipazioni S.r.l., società con sede legale in Milano, piazza Eleonora Duse 2, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08252940963, controllata da DS ("D1"), in Bioera S.p.A. ("Bioera" o la "Società"), con particolare riferimento alla governance della Società.
Alla data di sottoscrizione dell’Accordo la Società era controllata, ai sensi dell’articolo 93 del TUF, da Canio Giovanni Mazzaro che deteneva il controllo indiretto, per il tramite di Biofood Holding S.r.l., con sede legale in Milano, piazza Cavour 3, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 11183231007, di BioIta, con sede in Milano, piazza Cavour 3, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 11183241006. BioIta, a sua volta, controlla di diritto Bioera con una partecipazione del 50,003% nel relativo capitale sociale.
Si segnala che in data 26 luglio 2013 il 100% del capitale sociale di BioIta è stato acquistato da C.L.M. società semplice, società controllata da Canio Giovanni Mazzaro, titolare di una partecipazione pari al 2% nel relativo capitale sociale, in virtù dei diritti particolari di amministrazione e legale rappresentanza, in via esclusiva, della società allo stesso attribuiti dall’atto costitutivo di C.L.M. società semplice. Alla data del presente estratto, pertanto, la Società è sempre controllata, ai sensi dell’articolo 93 del TUF, da Canio Giovanni Mazzaro, ma per il tramite di C.L.M. società semplice e non più per il tramite di Biofood Holding S.r.l.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo
Bioera S.p.A., con sede legale in Milano, via Palestro 6, capitale sociale di Euro 13.000.000,00, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03916240371, le cui azioni sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
2. Aderenti all’Accordo e strumenti finanziari oggetto dell’Accordo
Soggetti aderenti all’Accordo sono BioIta e DS.
La seguente tabella illustra il numero delle azioni ordinarie Bioera possedute e conferite all’Accordo dalle Parti, nonché la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto al numero totale delle azioni conferite all’Accordo e delle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale della Società.
Aderente |
Numero azioni Bioera possedute |
Numero azioni Bioera conferite |
% sul totale azioni Bioera conferite nell’Accordo |
% sul totale azioni ordinarie Bioera emesse |
18.001.213 |
18.001.213 |
77,028 |
50,003 |
|
DS |
5.368.550 |
5.368.550 |
22,972 |
14,913 |
Totale |
23.369.763 |
23.369.763 |
100 |
64,916 |
Le disposizioni dell’Accordo troveranno applicazione anche con riferimento alle eventuali ulteriori azioni Bioera che dovessero essere acquistate o sottoscritte, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, da BioIta o DS o che dovessero comunque risultare nella loro titolarità per effetto di operazioni di qualsiasi natura poste in essere su azioni Bioera.
3. Contenuto dell’Accordo
Di seguito sono riportate le previsioni dell’Accordo rilevanti ai sensi dell’articolo 122 del TUF e degli articoli 129 e 130 del Regolamento CONSOB.
3.1 Presentazione e votazione di una lista per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione di Bioera
BioIta ha assunto l’impegno nei confronti di DS, per tutta la durata dell’Accordo, a fare quanto in proprio potere affinché un membro del consiglio di amministrazione di Bioera sia nominato su designazione di D1 e, conseguentemente, a presentare, congiuntamente con D1, una lista per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione di Bioera composta da un numero di candidati corrispondenti al numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione che sarà deliberato di volta in volta dall’assemblea degli azionisti di Bioera includendo, alla posizione numero 2 di tale lista, un candidato indicato da D1.
BioIta e DS, quest’ultima in nome e per conto di D1, si sono impegnate a votare in favore (a) della suddetta lista in sede di deliberazione dell’assemblea degli azionisti per la nomina del consiglio di amministrazione di Bioera, (b) della nomina alla carica di presidente del consiglio di amministrazione di Bioera il consigliere, tratto dalla lista, che sarà indicato da D1. Le Parti si sono altresì impegnate a fare in modo che al presidente del consiglio di amministrazione di Bioera così nominato siano attribuiti i medesimi poteri attributi al presidente del consiglio di amministrazione in carica alla data di sottoscrizione dell’Accordo, nonché a fare in modo che le cariche di amministratore delegato e vice-presidente del consiglio di amministrazione di Bioera, qualora nominato, siano attribuite ai consiglieri nominati su designazione di BioIta.
4. Durata dell’Accordo
L’Accordo avrà durata di tre anni e sarà automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo di tre anni qualora nessuna Parte abbia comunicato all’altra Parte la propria volontà di non rinnovarlo entro e non oltre 6 (sei) mesi prima della relativa data di scadenza, e sarà nuovamente rinnovato di volta in volta, se la diversa volontà di una delle Parti non sarà stata comunicata all’altra Parte entro il medesimo termine.
In ogni caso le disposizioni dell’Accordo relative alla governance di Bioera cesseranno automaticamente di avere efficacia nel caso in cui DS cessi di detenere, direttamente o indirettamente, per il tramite di D1 o altro veicolo, una partecipazione nel capitale sociale di Bioera.
5. Controllo
L’Accordo non influisce sul controllo esercitato ai sensi dell’articolo 93 del TUF da Canio Giovanni Mazzaro sulla Società.
6. Deposito presso il Registro delle Imprese
L’Accordo è stato depositato in data 18 giugno 2013 presso il Registro delle Imprese – Ufficio di Milano.
31 luglio 2013
[BAG.2.13.2]
BIOERA S.P.A.
Ai sensi dell’articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “TUF”) e degli articoli 129, 130 e 131 del Regolamento CONSOB approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento CONSOB”), si comunica che in data 16 giugno 2013 Biofood Italia S.r.l. (“BioIta”) e la dott.ssa Daniela Garnero Santanchè (“DS” e, congiuntamente con BioIta, le “Parti” e, ciascuna di esse, una “Parte”) hanno sottoscritto un accordo (l’“Accordo”) avente ad oggetto, tra l’altro, la disciplina di alcuni specifici aspetti concernenti le partecipazioni detenute da BioIta, direttamente, e DS, per il tramite di D1 Partecipazioni S.r.l., società con sede legale in Milano, piazza Eleonora Duse 2, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08252940963, controllata da DS (“D1”), in Bioera S.p.A. (“Bioera” o la “Società”), con particolare riferimento alla governance della Società.
Successivamente, a seguito di alcune operazioni di compravendita effettuate dalle Parti nel corso del mese di ottobre 2013, è stato modificato il numero degli strumenti finanziari complessivamente apportati all’Accordo dalle Parti.
Alla data del presente estratto, ai sensi dell’articolo 93 del TUF la Società è controllata da Canio Giovanni Mazzaro che detiene il controllo indiretto, per il tramite della società C.L.M. società semplice, con sede legale in Milano, via Senato 8, codice fiscale 11183241006, di BioIta, con sede in Milano, piazza Cavour 3, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 11183241006. BioIta, a sua volta, controlla di diritto Bioera con una partecipazione del 51,963% nel relativo capitale sociale.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo
Bioera S.p.A., con sede legale in Milano, via Palestro 6, capitale sociale di Euro 13.000.000,00, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03916240371, le cui azioni sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
2. Aderenti all’Accordo e strumenti finanziari oggetto dell’Accordo
Soggetti aderenti all’Accordo sono BioIta e DS.
La seguente tabella illustra il numero delle azioni ordinarie Bioera possedute e conferite all’Accordo dalle Parti, nonché la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto al numero totale delle azioni conferite all’Accordo e delle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale della Società.
Aderente |
Numero azioni Bioera possedute |
Numero azioni Bioera conferite |
% sul totale azioni Bioera conferite |
% sul totale delle azioni ordinarie Bioera emesse |
BioIta |
18.706.870 |
18.706.870 |
84,146 |
51,963 |
DS |
3.524.556 |
3.524.556 |
15,854 |
9,790 |
Totale |
22.231.426 |
22.231.426 |
100 |
61,753 |
Le disposizioni dell’Accordo troveranno applicazione anche con riferimento alle eventuali ulteriori azioni Bioera che dovessero essere acquistate o sottoscritte, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, da BioIta o DS o che dovessero comunque risultare nella loro titolarità per effetto di operazioni di qualsiasi natura poste in essere su azioni Bioera.
3. Contenuto dell’Accordo
Di seguito sono riportate le previsioni dell’Accordo rilevanti ai sensi dell’articolo 122 del TUF e degli articoli 129, 130 e 131 del Regolamento CONSOB.
3.1 Presentazione e votazione di una lista per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione di Bioera
BioIta ha assunto l’impegno nei confronti di DS, per tutta la durata dell’Accordo, a fare quanto in proprio potere affinché un membro del consiglio di amministrazione di Bioera sia nominato su designazione di D1 e, conseguentemente, a presentare, congiuntamente con D1, una lista per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione di Bioera composta da un numero di candidati corrispondenti al numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione che sarà deliberato di volta in volta dall’assemblea degli azionisti di Bioera includendo, alla posizione numero 2 di tale lista, un candidato indicato da D1.
BioIta e DS, quest’ultima in nome e per conto di D1, si sono impegnate a votare in favore (a) della suddetta lista in sede di deliberazione dell’assemblea degli azionisti per la nomina del consiglio di amministrazione di Bioera, (b) della nomina alla carica di presidente del consiglio di amministrazione di Bioera il consigliere, tratto dalla lista, che sarà indicato da D1. Le Parti si sono altresì impegnate a fare in modo che al presidente del consiglio di amministrazione di Bioera così nominato siano attribuiti i medesimi poteri attributi al presidente del consiglio di amministrazione in carica alla data di sottoscrizione dell’Accordo, nonché a fare in modo che le cariche di amministratore delegato e vice-presidente del consiglio di amministrazione di Bioera, qualora nominato, siano attribuite ai consiglieri nominati su designazione di BioIta.
4. Durata dell’Accordo
L’Accordo avrà durata di 3 (tre) anni e sarà automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni qualora nessuna Parte abbia comunicato all’altra Parte la propria volontà di non rinnovarlo entro e non oltre 6 (sei) mesi prima della relativa data di scadenza, e sarà nuovamente rinnovato di volta in volta, se la diversa volontà di una delle Parti non sarà stata comunicata all’altra Parte entro il medesimo termine.
In ogni caso le disposizioni dell’Accordo relative alla governance di Bioera cesseranno automaticamente di avere efficacia nel caso in cui DS cessi di detenere, direttamente o indirettamente, per il tramite di D1 o altro veicolo, una partecipazione nel capitale sociale di Bioera.
5. Controllo
L’Accordo non influisce sul controllo esercitato ai sensi dell’articolo 93 del TUF da Canio Giovanni Mazzaro sulla Società.
6. Deposito presso il Registro delle Imprese
L’Accordo è stato depositato in data 16 giugno 2013 presso il Registro delle Imprese – Ufficio di Milano.
La modifica del numero degli strumenti finanziari apportati al Patto è stata depositata in data 29 ottobre 2013 presso il Registro delle Imprese – Ufficio di Milano.
Il presente estratto può essere consultato sul sito internet della Società all’indirizzo www.bioera.it.
28 ottobre 2013
[BAG.2.13.3]
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
BIOERA S.P.A.
Ai sensi dell’articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “TUF”) e degli articoli 129, 130 e 131 del Regolamento CONSOB approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento CONSOB”), si comunica che in data 16 giugno 2013 Biofood Italia S.r.l. (“BioIta”) e la dott.ssa Daniela Garnero Santanchè (“DS” e, congiuntamente con BioIta, le “Parti” e, ciascuna di esse, una “Parte”) hanno sottoscritto un accordo (l’“Accordo”) avente ad oggetto, tra l’altro, la disciplina di alcuni specifici aspetti concernenti le partecipazioni detenute da BioIta, direttamente, e DS, per il tramite di D1 Partecipazioni S.r.l., società con sede legale in Milano, piazza Eleonora Duse 2, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08252940963, controllata da DS (“D1”), in Bioera S.p.A. (“Bioera” o la “Società”), con particolare riferimento alla governance della Società.
Successivamente, a seguito di alcune operazioni di compravendita effettuate dalle Parti nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2013, è stato modificato il numero degli strumenti finanziari complessivamente apportati all’Accordo dalle Parti.
Alla data del presente estratto, ai sensi dell’articolo 93 del TUF la Società è controllata da Canio Giovanni Mazzaro che detiene il controllo indiretto, per il tramite della società C.L.M. società semplice, con sede legale in Milano, via Senato 8, codice fiscale 11183241006, di BioIta, con sede in Milano, piazza Cavour 3, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 11183241006. BioIta, a sua volta, controlla di diritto Bioera con una partecipazione del 50,023% nel relativo capitale sociale.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo
Bioera S.p.A., con sede legale in Milano, via Palestro 6, capitale sociale di Euro 13.000.000,00, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03916240371, le cui azioni sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
2. Aderenti all’Accordo e strumenti finanziari oggetto dell’Accordo
Soggetti aderenti all’Accordo sono BioIta e DS.
La seguente tabella illustra il numero delle azioni ordinarie Bioera possedute e conferite all’Accordo dalle Parti, nonché la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto al numero totale delle azioni conferite all’Accordo e delle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale della Società.
Aderente |
Numero azioni Bioera possedute |
Numero azioni Bioera conferite |
% sul totale azioni Bioera conferite |
% sul totale delle azioni ordinarie Bioera emesse |
BioIta |
18.008.204 |
18.008.204 |
83,632 |
50,023 |
DS |
3.524.556 |
3.524.556 |
16,368 |
9,790 |
Totale |
21.532.760 |
21.532.760 |
100 |
59,813 |
Le disposizioni dell’Accordo troveranno applicazione anche con riferimento alle eventuali ulteriori azioni Bioera che dovessero essere acquistate o sottoscritte, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, da BioIta o DS o che dovessero comunque risultare nella loro titolarità per effetto di operazioni di qualsiasi natura poste in essere su azioni Bioera.
3. Contenuto dell’Accordo
Di seguito sono riportate le previsioni dell’Accordo rilevanti ai sensi dell’articolo 122 del TUF e degli articoli 129, 130 e 131 del Regolamento CONSOB.
3.1 Presentazione e votazione di una lista per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione di Bioera
BioIta ha assunto l’impegno nei confronti di DS, per tutta la durata dell’Accordo, a fare quanto in proprio potere affinché un membro del consiglio di amministrazione di Bioera sia nominato su designazione di D1 e, conseguentemente, a presentare, congiuntamente con D1, una lista per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione di Bioera composta da un numero di candidati corrispondenti al numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione che sarà deliberato di volta in volta dall’assemblea degli azionisti di Bioera includendo, alla posizione numero 2 di tale lista, un candidato indicato da D1.
BioIta e DS, quest’ultima in nome e per conto di D1, si sono impegnate a votare in favore (a) della suddetta lista in sede di deliberazione dell’assemblea degli azionisti per la nomina del consiglio di amministrazione di Bioera, (b) della nomina alla carica di presidente del consiglio di amministrazione di Bioera il consigliere, tratto dalla lista, che sarà indicato da D1. Le Parti si sono altresì impegnate a fare in modo che al presidente del consiglio di amministrazione di Bioera così nominato siano attribuiti i medesimi poteri attributi al presidente del consiglio di amministrazione in carica alla data di sottoscrizione dell’Accordo, nonché a fare in modo che le cariche di amministratore delegato e vice-presidente del consiglio di amministrazione di Bioera, qualora nominato, siano attribuite ai consiglieri nominati su designazione di BioIta.
4. Durata dell’Accordo
L’Accordo avrà durata di 3 (tre) anni e sarà automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni qualora nessuna Parte abbia comunicato all’altra Parte la propria volontà di non rinnovarlo entro e non oltre 6 (sei) mesi prima della relativa data di scadenza, e sarà nuovamente rinnovato di volta in volta, se la diversa volontà di una delle Parti non sarà stata comunicata all’altra Parte entro il medesimo termine.
In ogni caso le disposizioni dell’Accordo relative alla governance di Bioera cesseranno automaticamente di avere efficacia nel caso in cui DS cessi di detenere, direttamente o indirettamente, per il tramite di D1 o altro veicolo, una partecipazione nel capitale sociale di Bioera.
5. Controllo
L’Accordo non influisce sul controllo esercitato ai sensi dell’articolo 93 del TUF da Canio Giovanni Mazzaro sulla Società.
6. Deposito presso il Registro delle Imprese
L’Accordo è stato depositato in data 16 giugno 2013 presso il Registro delle Imprese – Ufficio di Milano.
La modifica del numero degli strumenti finanziari apportati al Patto è stata depositata in data 10 gennaio 2014 presso il Registro delle Imprese – Ufficio di Milano.
Il presente estratto può essere consultato sul sito internet della Società all’indirizzo www.bioera.it.
10 gennaio 2014
[BAG.2.14.1]
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
BIOERA S.P.A.
Ai sensi dell’articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") e degli articoli 129, 130 e 131 del Regolamento CONSOB approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento CONSOB"), si comunica che in data 16 giugno 2013 Biofood Italia S.r.l. ("BioIta") e la dott.ssa Daniela Garnero Santanchè ("DS" e, congiuntamente con BioIta, le "Parti" e, ciascuna di esse, una "Parte") hanno sottoscritto un accordo (l’"Accordo") avente ad oggetto, tra l’altro, la disciplina di alcuni specifici aspetti concernenti le partecipazioni detenute da BioIta, direttamente, e DS, per il tramite di D1 Partecipazioni S.r.l., società con sede legale in Milano, piazza Eleonora Duse 2, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08252940963, controllata da DS ("D1"), in Bioera S.p.A. ("Bioera" o la "Società"), con particolare riferimento alla governance della Società.
Successivamente, a seguito di alcune operazioni di compravendita effettuate dalle Parti è stato modificato il numero degli strumenti finanziari complessivamente apportati all’Accordo dalle Parti, modifica comunicata al mercato in data 10 gennaio 2014.
A seguito di alcune operazioni di compravendita effettuate da D1 nel corso del 2015 è stato ulteriormente modificato il numero degli strumenti finanziari complessivamente apportati all’Accordo dalle Parti. Alla data del presente estratto, la quota di partecipazione sindacata dalla Dr ssa Santanche’ passa al 3,375% rappresentata da N. 1.215.000 azioni, come evidenziato dalla tabella di cui al paragrafo 2.
Alla data del presente estratto, ai sensi dell’articolo 93 del TUF la Società è controllata da Canio Giovanni Mazzaro che detiene il controllo indiretto, per il tramite della società C.L.M. società semplice, con sede legale in Milano, via Senato 8, codice fiscale 11183241006, di BioIta, con sede in Milano, via Palestro 6, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 11183241006. BioIta, a sua volta, controlla di diritto Bioera con una partecipazione del 50,022% nel relativo capitale sociale.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo
Bioera S.p.A., con sede legale in Milano, via Palestro 6, capitale sociale di Euro 13.000.000,00, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03916240371, le cui azioni sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
2. Aderenti all’Accordo e strumenti finanziari oggetto dell’Accordo
Soggetti aderenti all’Accordo sono BioIta e DS.
La seguente tabella illustra il numero delle azioni ordinarie Bioera possedute e conferite all’Accordo dalle Parti, nonché la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto al numero totale delle azioni conferite all’Accordo e delle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale della Società.
Aderente |
Numero azioni Bioera possedute |
Numero azioni Bioera conferite |
% sul totale azioni Bioera conferite |
% sul totale delle azioni ordinarie Bioera emesse |
BioIta |
18.008.204 |
18.008.204 |
93,680 |
50,022 |
DS |
1.215.000 |
1.215.000 |
6,320 |
3,375 |
Totale |
19.223.204 |
19.223.204 |
100 |
53,397 |
Le disposizioni dell’Accordo troveranno applicazione anche con riferimento alle eventuali ulteriori azioni Bioera che dovessero essere acquistate o sottoscritte, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, da BioIta o DS o che dovessero comunque risultare nella loro titolarità per effetto di operazioni di qualsiasi natura poste in essere su azioni Bioera.
3. Contenuto dell’Accordo
Di seguito sono riportate le previsioni dell’Accordo rilevanti ai sensi dell’articolo 122 del TUF e degli articoli 129, 130 e 131 del Regolamento CONSOB.
3.1 Presentazione e votazione di una lista per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione di Bioera
BioIta ha assunto l’impegno nei confronti di DS, per tutta la durata dell’Accordo, a fare quanto in proprio potere affinché un membro del consiglio di amministrazione di Bioera sia nominato su designazione di D1 e, conseguentemente, a presentare, congiuntamente con D1, una lista per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione di Bioera composta da un numero di candidati corrispondenti al numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione che sarà deliberato di volta in volta dall’assemblea degli azionisti di Bioera includendo, alla posizione numero 2 di tale lista, un candidato indicato da D1.
BioIta e DS, quest’ultima in nome e per conto di D1, si sono impegnate a votare in favore (a) della suddetta lista in sede di deliberazione dell’assemblea degli azionisti per la nomina del consiglio di amministrazione di Bioera, (b) della nomina alla carica di presidente del consiglio di amministrazione di Bioera il consigliere, tratto dalla lista, che sarà indicato da D1. Le Parti si sono altresì impegnate a fare in modo che al presidente del consiglio di amministrazione di Bioera così nominato siano attribuiti i medesimi poteri attributi al presidente del consiglio di amministrazione in carica alla data di sottoscrizione dell’Accordo, nonché a fare in modo che le cariche di amministratore delegato e vice-presidente del consiglio di amministrazione di Bioera, qualora nominato, siano attribuite ai consiglieri nominati su designazione di BioIta.
4. Durata dell’Accordo
L’Accordo avrà durata di 3 (tre) anni e sarà automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni qualora nessuna Parte abbia comunicato all’altra Parte la propria volontà di non rinnovarlo entro e non oltre 6 (sei) mesi prima della relativa data di scadenza, e sarà nuovamente rinnovato di volta in volta, se la diversa volontà di una delle Parti non sarà stata comunicata all’altra Parte entro il medesimo termine.
In ogni caso le disposizioni dell’Accordo relative alla governance di Bioera cesseranno automaticamente di avere efficacia nel caso in cui DS cessi di detenere, direttamente o indirettamente, per il tramite di D1 o altro veicolo, una partecipazione nel capitale sociale di Bioera.
5. Controllo
L’Accordo non influisce sul controllo esercitato ai sensi dell’articolo 93 del TUF da Canio Giovanni Mazzaro sulla Società.
6. Deposito presso il Registro delle Imprese
L’Accordo è stato depositato in data 16 giugno 2013 presso il Registro delle Imprese – Ufficio di Milano.
La modifica del numero degli strumenti finanziari apportati al Patto è stata depositata in data 2 febbraio 2016 presso il Registro delle Imprese – Ufficio di Milano.
Il presente estratto può essere consultato sul sito internet della Società all’indirizzo www.bioera.it.
2 febbraio 2016
[BAG.2.16.1]
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
BIOERA S.P.A.
Ai sensi dell’articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") e degli articoli 129, 130 e 131 del Regolamento CONSOB approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento CONSOB"), si comunica che in data 16 giugno 2013 Biofood Italia S.r.l. ("BioIta") e la dott.ssa Daniela Garnero Santanchè ("DS" e, congiuntamente con BioIta, le "Parti" e, ciascuna di esse, una "Parte") hanno sottoscritto un accordo (l’"Accordo") avente ad oggetto, tra l’altro, la disciplina di alcuni specifici aspetti concernenti le partecipazioni detenute da BioIta, direttamente, e DS, per il tramite di D1 Partecipazioni S.r.l., società con sede legale in Milano, piazza Eleonora Duse 2, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08252940963, controllata da DS ("D1"), in Bioera S.p.A. ("Bioera" o la "Società"), con particolare riferimento alla governance della Società.
Successivamente, a seguito di alcune operazioni di compravendita effettuate dalle Parti è stato modificato il numero degli strumenti finanziari complessivamente apportati all’Accordo dalle Parti, modifiche comunicate al mercato in data 10 gennaio 2014 e 2 febbraio 2016.
A seguito di alcune operazioni di compravendita effettuate da D1 nel corso del primo semestre 2016 è stato ulteriormente modificato il numero degli strumenti finanziari complessivamente apportati all’Accordo dalle Parti. Alla data del presente estratto, la quota di partecipazione sindacata dalla Dr.ssa Santanche’ passa al 2,054% rappresentata da N. 739.372 azioni, come evidenziato dalla tabella di cui al paragrafo 2.
Alla data del presente estratto, ai sensi dell’articolo 93 del TUF la Società è controllata da Canio Giovanni Mazzaro che detiene il controllo indiretto, per il tramite della società C.L.M. società semplice, con sede legale in Milano, via Senato 8, codice fiscale 11183241006, di BioIta, con sede in Milano, via Palestro 6, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 11183241006. BioIta, a sua volta, controlla di diritto Bioera con una partecipazione del 50,022% nel relativo capitale sociale.
Si segnala altresì che in data 16 giugno 2016 l’Accordo si è automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni; qualora alla nuova scadenza del 16 giugno 2019 nessuna Parte abbia comunicato all’altra Parte la propria volontà di non rinnovarlo entro e non oltre 6 (sei) mesi prima della relativa data di scadenza, lo stesso sarà nuovamente rinnovato per un ulteriori periodo di 3 (tre) anni, secondo le modalità meglio precisate al paragrafo 4.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo
Bioera S.p.A., con sede legale in Milano, via Palestro 6, capitale sociale di Euro 13.000.000,00, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03916240371, le cui azioni sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
2. Aderenti all’Accordo e strumenti finanziari oggetto dell’Accordo
Soggetti aderenti all’Accordo sono BioIta e DS.
La seguente tabella illustra il numero delle azioni ordinarie Bioera possedute e conferite all’Accordo dalle Parti, nonché la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto al numero totale delle azioni conferite all’Accordo e delle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale della Società.
Aderente |
Numero azioni Bioera possedute |
Numero azioni Bioera conferite |
% sul totale azioni Bioera conferite |
% sul totale delle azioni ordinarie Bioera emesse |
BioIta |
18.008.204 |
18.008.204 |
96,056 |
50,022 |
DS |
739.372 |
739.372 |
3,944 |
2,054 |
Totale |
18.747.576 |
18.747.576 |
100 |
52,076 |
Le disposizioni dell’Accordo troveranno applicazione anche con riferimento alle eventuali ulteriori azioni Bioera che dovessero essere acquistate o sottoscritte, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, da BioIta o DS o che dovessero comunque risultare nella loro titolarità per effetto di operazioni di qualsiasi natura poste in essere su azioni Bioera.
3. Contenuto dell’Accordo
Di seguito sono riportate le previsioni dell’Accordo rilevanti ai sensi dell’articolo 122 del TUF e degli articoli 129, 130 e 131 del Regolamento CONSOB.
3.1 Presentazione e votazione di una lista per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione di Bioera
BioIta ha assunto l’impegno nei confronti di DS, per tutta la durata dell’Accordo, a fare quanto in proprio potere affinché un membro del consiglio di amministrazione di Bioera sia nominato su designazione di D1 e, conseguentemente, a presentare, congiuntamente con D1, una lista per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione di Bioera composta da un numero di candidati corrispondenti al numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione che sarà deliberato di volta in volta dall’assemblea degli azionisti di Bioera includendo, alla posizione numero 2 di tale lista, un candidato indicato da D1.
BioIta e DS, quest’ultima in nome e per conto di D1, si sono impegnate a votare in favore (a) della suddetta lista in sede di deliberazione dell’assemblea degli azionisti per la nomina del consiglio di amministrazione di Bioera, (b) della nomina alla carica di presidente del consiglio di amministrazione di Bioera il consigliere, tratto dalla lista, che sarà indicato da D1. Le Parti si sono altresì impegnate a fare in modo che al presidente del consiglio di amministrazione di Bioera così nominato siano attribuiti i medesimi poteri attributi al presidente del consiglio di amministrazione in carica alla data di sottoscrizione dell’Accordo, nonché a fare in modo che le cariche di amministratore delegato e vice-presidente del consiglio di amministrazione di Bioera, qualora nominato, siano attribuite ai consiglieri nominati su designazione di BioIta.
4. Durata dell’Accordo
L’Accordo ha durata di 3 (tre) anni e sarà automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni qualora nessuna Parte abbia comunicato all’altra Parte la propria volontà di non rinnovarlo entro e non oltre 6 (sei) mesi prima della relativa data di scadenza, e sarà nuovamente rinnovato di volta in volta, se la diversa volontà di una delle Parti non sarà stata comunicata all’altra Parte entro il medesimo termine.
In ogni caso le disposizioni dell’Accordo relative alla governance di Bioera cesseranno automaticamente di avere efficacia nel caso in cui DS cessi di detenere, direttamente o indirettamente, per il tramite di D1 o altro veicolo, una partecipazione nel capitale sociale di Bioera.
5. Controllo
L’Accordo non influisce sul controllo esercitato ai sensi dell’articolo 93 del TUF da Canio Giovanni Mazzaro sulla Società.
6. Deposito presso il Registro delle Imprese
L’Accordo è stato depositato in data 16 giugno 2013 presso il Registro delle Imprese – Ufficio di Milano.
La modifica del numero degli strumenti finanziari apportati al Patto e del rinnovo del Patto stesso per un ulteriore triennio è stata depositata in data 05 luglio 2016 presso il Registro delle Imprese – Ufficio di Milano.
Il presente estratto può essere consultato sul sito internet della Società all’indirizzo www.bioera.it.
05 luglio 2016
[BAG.2.16.2]
BIOERA S.P.A.
Ai sensi dell’articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") e degli articoli 129, 130 e 131 del Regolamento CONSOB approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento CONSOB"), si comunica che in data 16 giugno 2013 Biofood Italia S.r.l. ("BioIta") e la dott.ssa Daniela Garnero Santanchè ("DS" e, congiuntamente con BioIta, le "Parti" e, ciascuna di esse, una "Parte") hanno sottoscritto un accordo (l’"Accordo") avente ad oggetto, tra l’altro, la disciplina di alcuni specifici aspetti concernenti le partecipazioni detenute da BioIta, direttamente, e DS, per il tramite di D1 Partecipazioni S.r.l., società con sede legale in Milano, piazza Eleonora Duse 2, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08252940963, controllata da DS ("D1"), in Bioera S.p.A. ("Bioera" o la "Società"), con particolare riferimento alla governance della Società.
Successivamente, a seguito di alcune operazioni di compravendita effettuate dalle Parti è stato modificato il numero degli strumenti finanziari complessivamente apportati all’Accordo dalle Parti, modifiche comunicate al mercato in data 10 gennaio 2014, 2 febbraio 2016 e 5 luglio 2016.
A seguito di alcune operazioni di compravendita effettuate da D1 nel corso del secondo semestre 2016 è stato ulteriormente modificato il numero degli strumenti finanziari complessivamente apportati all’Accordo dalle Parti. Alla data del presente estratto, la quota di partecipazione sindacata dalla Dr.ssa Santanche’ passa al 0,867% rappresentata da N. 311.994 azioni, come evidenziato dalla tabella di cui al paragrafo 2.
Alla data del presente estratto, ai sensi dell’articolo 93 del TUF la Società è controllata da Canio Giovanni Mazzaro che detiene il controllo indiretto, per il tramite della società C.L.M. società semplice, con sede legale in Milano, via Senato 8, codice fiscale 11183241006, di BioIta, con sede in Milano, via Palestro 6, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 11183241006. BioIta, a sua volta, controlla di diritto Bioera con una partecipazione del 50,005% nel relativo capitale sociale.
Si segnala altresì che in data 16 giugno 2016 l’Accordo si è automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni; qualora alla nuova scadenza del 16 giugno 2019 nessuna Parte abbia comunicato all’altra Parte la propria volontà di non rinnovarlo entro e non oltre 6 (sei) mesi prima della relativa data di scadenza, lo stesso sarà nuovamente rinnovato per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni, secondo le modalità meglio precisate al paragrafo 4.
1.Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo
Bioera S.p.A., con sede legale in Milano, via Palestro 6, capitale sociale di Euro 13.000.000,00, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03916240371, le cui azioni sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
2.Aderenti all’Accordo e strumenti finanziari oggetto dell’Accordo
Soggetti aderenti all’Accordo sono BioIta e DS.
La seguente tabella illustra il numero delle azioni ordinarie Bioera possedute e conferite all’Accordo dalle Parti, nonché la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto al numero totale delle azioni conferite all’Accordo e delle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale della Società.
Aderente |
Numero azioni Bioera possedute |
Numero azioni Bioera conferite |
% sul totale azioni Bioera conferite |
% sul totale delle azioni ordinarie Bioera emesse |
BioIta |
18.002.091 |
18.002.091 |
98,297 |
50,005 |
DS |
311.994 |
311.994 |
1,703 |
0,867 |
Totale |
18.314.085 |
18.314.085 |
100 |
50,872 |
Le disposizioni dell’Accordo troveranno applicazione anche con riferimento alle eventuali ulteriori azioni Bioera che dovessero essere acquistate o sottoscritte, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, da BioIta o DS o che dovessero comunque risultare nella loro titolarità per effetto di operazioni di qualsiasi natura poste in essere su azioni Bioera.
3.Contenuto dell’Accordo
Di seguito sono riportate le previsioni dell’Accordo rilevanti ai sensi dell’articolo 122 del TUF e degli articoli 129, 130 e 131 del Regolamento CONSOB.
3.1Presentazione e votazione di una lista per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione di Bioera
BioIta ha assunto l’impegno nei confronti di DS, per tutta la durata dell’Accordo, a fare quanto in proprio potere affinché un membro del consiglio di amministrazione di Bioera sia nominato su designazione di D1 e, conseguentemente, a presentare, congiuntamente con D1, una lista per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione di Bioera composta da un numero di candidati corrispondenti al numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione che sarà deliberato di volta in volta dall’assemblea degli azionisti di Bioera includendo, alla posizione numero 2 di tale lista, un candidato indicato da D1.
BioIta e DS, quest’ultima in nome e per conto di D1, si sono impegnate a votare in favore (a) della suddetta lista in sede di deliberazione dell’assemblea degli azionisti per la nomina del consiglio di amministrazione di Bioera, (b) della nomina alla carica di presidente del consiglio di amministrazione di Bioera il consigliere, tratto dalla lista, che sarà indicato da D1. Le Parti si sono altresì impegnate a fare in modo che al presidente del consiglio di amministrazione di Bioera così nominato siano attribuiti i medesimi poteri attributi al presidente del consiglio di amministrazione in carica alla data di sottoscrizione dell’Accordo, nonché a fare in modo che le cariche di amministratore delegato e vice-presidente del consiglio di amministrazione di Bioera, qualora nominato, siano attribuite ai consiglieri nominati su designazione di BioIta.
4.Durata dell’Accordo
L’Accordo ha durata di 3 (tre) anni e sarà automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni qualora nessuna Parte abbia comunicato all’altra Parte la propria volontà di non rinnovarlo entro e non oltre 6 (sei) mesi prima della relativa data di scadenza, e sarà nuovamente rinnovato di volta in volta, se la diversa volontà di una delle Parti non sarà stata comunicata all’altra Parte entro il medesimo termine.
In ogni caso le disposizioni dell’Accordo relative alla governance di Bioera cesseranno automaticamente di avere efficacia nel caso in cui DS cessi di detenere, direttamente o indirettamente, per il tramite di D1 o altro veicolo, una partecipazione nel capitale sociale di Bioera.
5.Controllo
L’Accordo non influisce sul controllo esercitato ai sensi dell’articolo 93 del TUF da Canio Giovanni Mazzaro sulla Società.
6.Deposito presso il Registro delle Imprese
L’Accordo è stato depositato in data 16 giugno 2013 presso il Registro delle Imprese – Ufficio di Milano.
La modifica del numero degli strumenti finanziari apportati al Patto e del rinnovo del Patto stesso per un ulteriore triennio è stata depositata in data 12 gennaio 2017 presso il Registro delle Imprese – Ufficio di Milano.
Il presente estratto può essere consultato sul sito internet della Società all’indirizzo www.bioera.it.
12 gennaio 2017
[BAG.2.17.1]
* * * * *
ACCORDO FRA BIOFOOD ITALIA S.r.l. e DANIELA GARNERO SANTANCHE’ – COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 131 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE
Con riferimento all’Accordo stipulato in data 16 giugno 2013 e automaticamente rinnovato in data 16 giugno 2016 per un periodo di 3 (tre) anni, tra la dott.ssa Daniela Garnero Santanchè per il tramite di D1 Partecipazioni e Biofood Italia S.r.l., avente ad oggetto la presentazione e votazione di una lista per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione Bioera, e relativo, ad un numero di azioni pari complessivamente al 50,872% del capitale sociale di Bioera, si rende noto che tale Accordo, come ivi previsto, ha cessato di avere efficacia in data 22 giugno 2017, in quanto la dott.ssa Daniela Garnero Santanchè in precedenza titolare indirettamente di un numero di azioni pari allo 0,867% a partire da tale data non detiene più alcuna partecipazione in Bioera S.p.A..
3 agosto 2017
[BAG.2.17.1]