Società quotate - Estratto Patti parasociali

Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

BIPOP-CARIRE S.P.A. (ora FINECO S.P.A.)

 

Ai sensi della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 si rende nota l'esistenza di un patto di sindacato sottoscritto dagli azionisti di seguito indicati in data 18 febbraio 2002 ed aventi ad oggetto complessivamente n.1.207.180 azioni ordinarie del valore nominale di € 0,26 ciascuna, pari al 0,061494% del capitale sociale di Bipop-Carire S. p. A (la "Società")., le cui azioni sono quotate in borsa.

Tipo di accordo e finalità:

patto parasociale di sindacato di voto e di blocco tra azionisti Bipop-Carire S.p.A. avente la finalità di regolare e disciplinare, per un periodo di 18 mesi, l'esercizio del diritto di voto e gli atti di disposizione delle azioni dei promotori del patto, nonché delle azioni di tutti i soci che in seguito vorranno aderire allo stesso; e avente lo scopo di creare valore per le azioni proteggendo l'investimento e assicurando la tutela delle peculiarità della Banca, delle sue potenzialità, del valore umano e professionale dei suoi dipendenti.

Soggetti aderenti al patto:

 la tabella che segue indica, nella colonna A, il nominativo degli azionisti che hanno assunto l'impegno nei confronti della Società, nella colonna B, i soggetti ai quali fa capo il controllo degli stessi, nelle colonne C, D, ed E, rispettivamente, il numero di azioni ordinarie oggetto di ciascun impegno, la percentuale delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite nonché la percentuale delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale: 

A
Soggetto

B
Soggetto di riferimento
C
Numero azioni oggetto dell'impegno
(valore nominale 0.26)
D
Percentuale di azioni oggetto dell'impegno sul totale impegno
E
Percentuale del capitale di Bipop-Carire oggetto dell'impegno
MARTINAZZOLI FERMO MINO   100 0,0082% 0,000005%
PERNIGOTTO ENRICO   1.000 0,0828% 0,000050 %
FIDUCIARIA SAN BABILA S.P.A PERNIGOTTO ENRICO 58.000 4,8045% 0,002954%
NAPOLI PAOLO   7.000 0,5799% 0,000356%
DONINA GIAN FRANCO   15.000 1,2426% 0,000764%
BECCHETTI STEFANO   110.500 9,1535% 0,005629%
BECCHETTI LUIGI   12.580 1,0421% 0,000640%
DESENZANI GIUSEPPE   50.000 4,1419% 0,002547%
FANINI ATTILIO   3.000 0,2485% 0,000152%
J. CAPITAL S.P.A. JANNONE CARLO 847.000 70,1636% 0,043152%
FRANZONI VINCENZO   100.000 8,2840% 0,005094%
LAZZARI GIAMBATTISTA   2.000 0,1656% 0,000101%
BUSETTI LORENZO   1.000 0,0828% 0,000050%
 TOTALE   1.207.180 100% 0,061494%

Eventuale soggetto che possa, tramite l'accordo, esercitare il controllo sulla società: non vi sono azionisti che possono, tramite il patto, esercitare il controllo sulla Società.

Vincoli alla cessione delle azioni conferite, alla sottoscrizione e all'acquisto di nuove azioni: i partecipanti al Patto si obbligano, per la durata del sindacato, a non vendere, conferire, concambiare, donare, trasferire, direttamente o indirettamente, le azioni vincolate o da vincolare. 

Organi dell'accordo, criteri e modalità di composizione, casi in cui se ne prevede la convocazione e compiti attribuiti: gli organi del sindacato sonol'Assemblea, il Comitato Direttivo, il Presidente, il Segretario. L'Assemblea nomina i componenti del Comitato Direttivo; determina le indicazioni di voto nelle assemblee straordinarie al cui ordine del giorno vi sia lo scioglimento della Società. L'Assemblea approva il rendiconto preventivo e consuntivo relativo alla gestione del sindacato e il piano di riparto delle spese. L'Assemblea è convocata ogni qual volta il Comitato Direttivo lo ritenga necessario. Il Comitato Direttivo è composto da 5 a 11 membri, scelti obbligatoriamente tra i partecipanti. Le riunioni del Comitato Direttivo sono convocate dal Presidente mediante avviso almeno 3 giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima. Il Comitato Direttivo ha il compito di deliberare in ordine alla designazione del Presidente e del Vicepresidente; ammettere nuovi partecipanti al patto o escludere quelli che ne fanno parte; determinare le indicazioni di voto delle azioni sindacate nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, ad eccezione delle indicazioni di voto nelle assemblee straordinarie al cui ordine del giorno vi sia lo scioglimento della Società; deliberare in merito agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione aventi per oggetto il fondo di dotazione; individuare i nominativi dei rappresentanti da indicare ai partecipanti al patto per le deleghe di voto nelle assemblee della Società. Il Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento il Vicepresidente, convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato Direttivo. Il Segretario, eletto dal Comitato Direttivo anche tra soggetti non aventi la qualità di socio della società, assiste il Presidente, provvede alla redazione, conservazione, custodia delle deliberazioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea. 

Materie oggetto dell'accordo: l'Accordo, oltre agli impegni di blocco delle azioni, prevede che i partecipanti si obblighino a votare nelle assemblee della Società secondo le indicazioni formulate dagli organi del sindacato.

Maggioranze previste per l'assunzione delle decisioni sulle materie oggetto dell'accordo: il Comitato Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed assume le proprie deliberazioni a maggioranza semplice dei membri votanti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
L'Assemblea, regolarmente costituita, delibera con la maggioranza delle azioni sindacate di cui sono portatori i soci presenti.

Durata, modifiche, recesso dell'accordo: il patto, sottoscritto il 18 febbraio 2002, ha durata di 18 mesi dalla sua sottoscrizione. Il patto potrà essere modificato con deliberazione dell'Assemblea dei partecipanti, assunta a maggioranza delle azioni sindacate. I partecipanti al patto potranno recedere ad nutum , a condizione che ne facciano richiesta scritta, con lettera raccomandata al Comitato Direttivo, almeno tre mesi prima.

Penalità per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dall'accordo: non vi sono penalità 

Il patto è depositato al Registro delle Imprese di Brescia entro i termini di legge.

25 febbraio 2002

PATTO SCIOLTO IN DATA 31.05.2002 CON PUBBLICAZIONE AVVENUTA IN DATA 05.07.2002

[BO.3.02.1]


FINECO S.P.A. (già Bipop-Carire s.p.a.)

Estratto ai sensi degli artt. 122 D.Lgs. n. 58/98 e 127 Reg. Consob n. 11971/99 e successive modifiche relativo alla cessazione dell'efficacia degli accordi stipulati in data 7 gennaio 2002 tra Garfin SpA in Liquidazione e le Banche creditrici riguardanti azioni BiPop Carire SpA

Banca Popolare di Milano S.c.r.l., Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Banco di Brescia SpA, Credito Bergamasco, Credito Italiano SpA, San Paolo IMI SpA, Banca Agricola Mantovana SpA (le "Banche"), ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, comunicano che in data 13 giugno 2002 le Banche hanno provveduto ad escutere il pegno dalle stesse vantato su n. 200.572.015 azioni Bipop-Carire SpA, di titolarità della società Garfin SpA in Liquidazione ("Garfin").

Le azioni sono state trasferite, con liberazione dal vincolo di pegno, alla società Keluma Srl, con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 70.

Con il ricavato della vendita delle azioni Bipop-Carire costituite in pegno alle Banche, i crediti da queste vantati nei confronti di Garfin sono stati soddisfatti.

In considerazione di ciò, gli Accordi del 7 gennaio 2002 finalizzati alla ristrutturazione del debito Garfin, già pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e precisamente su "Il Sole 24 Ore" del 15 gennaio 2002, hanno trovato esecuzione anticipata ed hanno pertanto cessato di essere efficaci.

La società quotata dei cui strumenti finanziari si tratta è Bipop-Carire SpA. L'intervenuta cessazione dei patti si riferisce alle azioni Bipop-Carire già di titolarità di Garfin in pegno alle Banche: più esattamente, le azioni in questione, ora trasferite alla società Keluma Srl, sono n. 200.572.015 (pari a circa il 10,22% del capitale sociale di Bipop-Carire SpA) che Garfin aveva costituito in pegno a garanzia dei finanziamenti a suo tempo ricevuti dalle Banche. La suddivisione delle azioni in pegno fra le varie Banche era la seguente:

Banche

N. azioni in pegno

% relativa alle azioni in pegno

% relativa al capitale sociale Bipop-Carire

Banca Popolare di Milano

144.784.105

72,2

7,38

Banca Monte dei Paschi di Siena

23.491.660

11,7

1,19

Banco di Brescia

11.751.250

5,9

0,60

San Paolo IMI

9.585.000

4,8

0,49

Credito Bergamasco

6.460.000

3,2

0,33

Credito Italiano

4.500.000

2,2

0,23

In coerenza con le ragioni che avevano suggerito l'opportunità di provvedere alla pubblicazione per estratto degli Accordi del 7 gennaio 2002, ossia per l'ipotesi che anche talune clausole contenute negli Accordi Modificativi possano ritenersi riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in quanto contenenti regole e/o pattuizioni tali da poter indirettamente produrre effetti sulla circolazione delle azioni Bipop-Carire in pegno alle Banche, si provvede con il presente avviso a dare atto dell'intervenuta cessazione dell'efficacia di tali Accordi.

22 giugno 2002

[BO.2.02.2]