Società quotate - Estratto del patto parasociale (raccolta storica)

Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

BIPOP-CARIRE S.p.A. (ora FINECO S.P.A.)

Banca Popolare di Milano S.c.r.l., Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banco di Brescia S.p.A., Credito Bergamasco S.p.A., Credito Italiano S.p.A., SanPaolo IMI S.p.A., Banca Agricola Mantovana S.p.A., ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, comunicano che nell'ambito degli accordi stipulati in data 7 gennaio 2002 con la spettabile Garfin S.p.A. in Liquidazione aventi per oggetto un piano di ristrutturazione del debito di quest'ultima con durata quinquennale, sono previsti alcuni patti, di cui in via cautelativa (e cioè per il caso che possano essere sotto qualche profilo ricondotti alla fattispecie dei patti parasociali di cui all'art. 122 D.Lgs. n. 58/1998 e relative disposizioniregolamentari) si provvede ad effettuare la pubblicazione per estratto ai sensi e per gli effetti della predetta norma.

In particolare si precisa che la società dei cui strumenti finanziari si tratta è la BiPop Carire S.p.A.. I patti si riferiscono alle azioni BiPop Carire in pegno di cui è proprietaria la società Garfin S.p.A. in Liquidazione: precisamente si tratta di n. 200.572.015 azioni (pari a circa il 10,22% del capitale sociale di BiPop Carire) che Garfin S.p.A. in Liquidazione ha costituito in pegno a favore delle banche creditrici a garanzia di finanziamenti a suo tempo ricevuti. La suddivisione delle azioni in pegno fra le varie banche è la seguente:

 
ISTITUTO DI CREDITO N. AZIONI % *   %**

Monte dei Paschi di Siena

Banca Popolare di Milano

Banco di Brescia

Credito Bergamasco

Credito Italiano

SanPaolo IMI

  23.491.660

144.784.105

11.751.250

6.460.000

4.500.000

9.585.000

11,7

72,2

5,9

3,2

2,2

4,8

1,19

7,38

0,60

0,33

0,23

0,49

* Percentuale rispetto al totale delle azioni costituite in pegno
** Percentuale rispetto al Capitale Sociale di Bipop Carire

Si riporta qui di seguito il testo delle clausole presenti negli accordi stipulati in data 7 gennaio 2002, la cui durata è a tempo determinato (la stessa del piano di ristrutturazione):


A. Accordo fra Banca Popolare di Milano e Garfin S.p.A. in Liquidazione e i soci di essa rappresentanti il 100% del capitale sociale (scambio di lettere in data 07.01.2002)

"3. Trasferimento delle azioni BiPop Carire in pegno a BPM

In alternativa alla escussione del Pegno prevista al punto 2 che precede, è inteso che la Società si obbliga ad alienare le azioni BiPop Carire in pegno a BPM, a semplice richiesta di BPM e al soggetto che sarà dalla stessa BPM indicato, alla sola condizione che il prezzodi alienazione non sia inferiore alla media del corso corrente di borsa degli ultimi dieci giorni di borsa aperta anteriori alla richiesta di BPM, e che la Società con il ricavato del trasferimento delle azioni BiPop Carire in pegno a BPM e l'utilizzo delle Risorse Disponibili, ritragga i mezzi necessari per estinguere i debiti nei confronti di BPM e gli altri debiti chirografari della Società verso BiPop Carire e Fineco Factoring, nella consistenza in cui risulteranno anche a seguito di eventuale loro rinuncia a parte del credito, impregiudicato il diritto della Società di vedersi riconoscere l'eventuale eccedenza.

Nel caso in cui BPM eserciti tale facoltà e le altre banche creditrici titolari di pegno su azioni BiPop Carire, in alternativa alla escussione del pegno, chiedano alla Società di mettere in vendita anche tali azioni in pegno alle stesse condizioni, è inteso che la Società sarà tenuta a provvedervi, a condizione che l'acquirente acconsenta al maggior acquisto, mettendo in vendita ( in tutto o in parte) anche le azioni BiPop costituite in pegno alle banche che ne abbiano fatto richiesta, semprechè da tale vendita la Società ritragga i mezzi necessari per estinguere i suoi debiti nei confronti di BPM nonché per estinguere gli altri debiti chirografari della Società verso Bipop Carire e Fineco Factoring, e sempreimpregiudicato il diritto della Società di vedersi riconoscere l'eventuale eccedenza.

Ai fini di cui sopra la Società e i Soci accettano espressamente, anche in considerazione dei benefici loro concessi con questo Accordo, il principio per cui, qualora BPM e le banche, o la sola BPM, si avvalgano della facoltà prevista ai commi precedenti, il prezzo e/o il controvalore del trasferimento delle azioni BiPop Carire in pegno sarà determinato in funzione del fabbisogno finanziario necessario per estinguere i debiti sopra indicati, al netto di eventuali Risorse Disponibili, fermo quanto previsto al comma 1, di questo punto 3.

In relazione a quanto previsto nel presente punto 3, BPM prende nota che la Società ha stipulato un patto parasociale in data 31 gennaio 2001 con BiPop Carire che prevede alcune limitazioni temporali alla circolazione di parte delle azioni in pegno a BPM.

4. OPA, OPS o OPAS su BiPop Carire

4.1.Nell'eventualità che sia lanciata da terzi una OPA su BiPop Carire, è inteso che BPM avrà facoltà di escutere il Pegno qualora sussistano le condizioni previste al precedente punto 1 lett. E) per il recesso dal Contratto di Finanziamento in via anticipata rispetto alla scadenza.

4.2.Nel caso di OPS o di OPAS è inteso che la Società potrà, ed anzi dovrà, aderirvi se così richiesta da BPM, con riferimento alle azioni BiPop Carire in pegno a BPM, e anche alle altre azioni in pegno alle altre banche se analoga richiesta fosse formulata dalle stesse. In tale ipotesi, nel caso di OPS il Pegno si trasferirà su titoli offerti in scambio; nel caso di OPAS, la parte di prezzo rappresentata da denaro verrà trattenuta da BPM a pagamento del suo credito; mentre il Pegno si trasferirà sui titoli offerti in scambio."

In separato atto sono inoltre previste clausole che prevedono:

(a)l'impegno dei soci di non disporre a qualsiasi titolo delle azioni della Garfin S.p.A. per tutta la durata del piano;

(b)la intestazione fiduciaria di n. 15.940.250 azioni Garfin rappresentative del 94% del capitale e la costituzione in pegno di tali azioni a favore di BPM a garanzia del rispetto degli obblighi assunti da Garfin e dai soci;

(c)le modalità relative all'esercizio del diritto di voto attinenti alle azioni Garfin attraverso la nomina di un terzo mandatario di comune fiducia;

(d)la nomina di un nuovo liquidatore di Garfin che abbia il gradimento di BPM.


B. Accordi stipulati fra le varie banche aderenti al Piano sopra indicate e Garfin e i soci di essa (scambio di lettere fra Garfin e le banche sopra menzionate diverse da Banca Popolare di Milano)

"6. Trasferimento delle azioni BiPop Carire in pegno

Con espresso riferimento al punto 3 della Proposta (che prevede una modalità alternativa all'escussione delle azioni BiPop Carire in pegno a Banca Popolare di Milano, con il trasferimento di tali azioni a terzi indicati dalla stessa Banca Popolare di Milano), è inteso che, nel caso in cui Banca Popolare di Milano eserciti tale facoltà, ne darà comunicazione alle altre banche creditrici titolari di pegno su azioni BiPop Carire. Tali Banche, in alternativa alla escussione del pegno, potranno chiedere alla Società di mettere in vendita anche tali azioni in pegno alle stesse condizioni, in toto o eventualmente pro-quota e la Società sarà tenuta a provvedervi, nei medesimi termini previsti nella Proposta, per le Banche che ne abbiano fatto richiesta, sempre impregiudicato il diritto della Società a vedersi riconoscere l'eventuale eccedenza.

Ai fini di cui sopra la Società e i Soci accettano espressamente, anche in considerazione dei benefici loro concessi con questo Accordo, il principio per cui, qualora Banca Popolare di Milano si avvalga della facoltà prevista al comma precedente, il prezzo e/o il controvalore del trasferimento delle azioni BiPop Carire in pegno sarà determinato, come previsto al citato punto 3 della Proposta, in funzione del fabbisogno finanziario necessario per estinguere i debiti sopra indicati, al netto di eventuali Risorse Disponibili.

  8. Diritto di voto

Il diritto di voto relativo alle azioni BiPop Carire in pegno resta regolato nei termini previsti dai contratti di pegno stipulati dalla Società con le singole Banche, eccettuati i casi in cui il diritto di voto è stato attribuito alla Società in deroga al disposto dell'art. 2352 c.c..

Con riferimento a tali ultimi casi è inteso che il diritto di voto relativo alle azioni BiPop Carire in pegno è conferito, anche in espressa deroga a quanto in precedenza diversamente convenuto, alle Banche creditrici per tutta la durata del Piano e comunque sino alla data dell'eventuale escussione anticipata del pegno.

11. OPA, OPS o OPAS su BiPop Carire

11.1.Nel caso di OPA il creditore pignoratizio avrà facoltà, a propria scelta, di escutere il pegno con le conseguenze di cui al precedente punto 5 o richiedere alla Società di aderire all'OPA con l'obbligo di questa di provvedervi: il prezzo incassato dovrà essere corrisposto integralmente al creditore pignoratizio il quale lo utilizzerà secondo le modalità previste per l'escussione come da precedente punto 5.

11.2.Nel caso di OPS o di OPAS, ciascuna Banca avrà parimenti a propria scelta facoltà di escutere il pegno con le conseguenze di cui al precedente punto 5 ovvero di chiedere con efficacia vincolante alla Società di aderirvi per le azioni detenute in pegno. In questa ipotesi è inteso che: nel caso di OPS il pegno si trasferirà ai titoli offerti in scambio; nel caso di OPAS, la parte di prezzo rappresentata dal denaro verrà trattenuta dal creditore a pagamento parziale del suo credito; mentre il pegno si trasferirà sui titoli offerti in scambio, fermo il resto."


C. Accordi interni fra Banca Popolare di Milano, da un lato, e le banche creditrici di Garfin, dall'altro lato, il cui credito è assistito da pegno

Tali Accordi sono contenuti in una separata lettera scambiata fra BPM e le banche garantite da pegno su azioni BiPop Carire e prevedono alcuni impegni di BPM per il caso che BPM si avvalga della facoltà prevista dal riportato punto 3 degli Accordi stipulati fra BPM e Garfin di cui al punto A che precede e le banche, o alcuna di esse, si avvalgano a loro volta della facoltà prevista dal punto 6 degli accordi riportati sotto la lettera B che precede, di chiedere alla Società di mettere in vendita le azioni costituite in pegno di rispettiva pertinenza. Il testo degli impegni assunti da BPM è il seguente:

"1.-Qualora BPM, a propria discrezione, si avvalga della facoltà prevista dalla Proposta a BPM al punto (i) sopra, e codeste Banche, o alcune di esse, si avvalgano a loro volta della facoltà loro concessa prevista al punto (iii) sopra, e sempre che la Società, in adempimento degli impegni assunti, si dichiari disponibile a trasferire le azioni BiPop Carire in pegno alle Banche al soggetto, o ai soggetti, indicati da BPM, BPM farà sì che tale soggetto, o tali soggetti, acquistino, alle stesse condizioni, oltre alle azioni BiPop Carire in pegno a BPM anche le altre azioni BiPop Carire in pegno alle altre Banche che ne abbiano fatto richiesta.L'impegno di BPM non implica peraltro in alcun modo alcun impegno per il fatto della Società.

2.-Qualora BPM, a propria discrezione, si avvalga della facoltà prevista dalla Proposta a BPM al punto (ii) sopra, e codeste Banche, o alcune di esse, si avvalgano a loro volta della facoltà loro concessa prevista al punto (iv) sopra, BPM farà sì che il soggetto acquirente del Credito BPM e del Pegno si renda acquirente, alle stesse condizioni, anche dei crediti e relativi pegni vantati dalle altre Banche nei confronti della Società.

3.-Nei casi previsti ai punti che precedono la Banca interessata ad avvalersi della facoltà qui concessa dovrà comunicare a BPM la propria intenzione di avvalersi di tale facoltà, a pena di decadenza, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta scritta (anche via fax) che verrà inoltrata da BPM."


D. Accordi BPM/BiPop Carire relativi alla estensione parziale a BiPop Carire del beneficio del pegno (scambio di lettere fra BPM e BiPop Carire)

Tali accordi, per quanto qui interessa, prevedono la seguente clausola:

"4. Offerta di terzi per il rilievo delle azioni BiPop Carire in pegno

BPM si impegna (ed è autorizzata per quanto occorrer possa) ad esercitare la facoltà prevista all'art.3 della Proposta di Accordo qualora pervenga a Garfin, e/o a BPM stessa, una proposta per il rilievo delle azioni BiPop Carire in portafoglio e in pegno alle banche ad un prezzo tale per cui il realizzo, unitamente ad altre eventuali Risorse Disponibili, sia sufficiente ad estinguere anche i Crediti BiPop. In caso di insufficienza del realizzo, resta sempre salva la facoltà delle Parti di valutare l'opportunità che l'offerta sia accettata da Garfin."

Gli accordi saranno depositati,nei termini di legge, presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Brescia.

15 Gennaio 2002

[BO.2.02.1]


BIPOP-CARIRE S.P.A. (ora FINECO S.P.A.)

 

Ai sensi della delibera Consob n.11971 del 14 maggio 1999 si comunica che in data 19 aprile 2002 è stato costituito un "Sindacato azionario di voto e di blocco BIPOP-CARIRE S.p.A.", relativo alle azioni ordinarie BIPOP-CARIRE S.p.A. per un ammontare complessivo di n° 51.107.001 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,26 ciascuna pari al 2,60371% del Capitale Sociale di BIPOP-CARIRE S.p.A.

Detto " Sindacato azionario di voto e di blocco BIPOP-CARIRE S.p.A." è stato sottoscritto dagli azionisti di cui alla tabella di seguito riportata e sarà depositato presso l'Ufficio Registro Imprese di Brescia.

Nome n. azioni Rapporto percentuale rispetto al totale azioni conferite Rapporto percentuale rispetto alle azioni rappresentative dell'intero capitale sociale di BIPOP-CARIRE SPA

Amato Francesca Romana

995.500

1,94787

0,05072

Baglioni Gabriele

685.000

1,34033

0,03490

Belotti Giovanni

940.000

1,83928

0,04789

Biondo Giancarlo

3.854.750

7,54252

0,19638

Faletti Santo

750.000

1,46752

0,03820

Galizzi Pierino

2.271.800

4,44518

0,11574

Giampaoli Giorgio

2.500.000

4,89169

0,12737

Monorchio Paola

3.390.000

6,63314

0,17271

Olivieri Franco

404.250

0,79099

0,02060

Saleri Francesco

1.002.000

1,96059

0,05104

Saleri Luca

980.000

1,91755

0,04993

Saleri Paola

500.000

0,97834

0,02547

Saleri Sergio

5.200.000

10,17471

0,26492

Zamboni Ernesto

4.100.610

8,02358

0,20891

Zamboni Federico

642.000

1,25619

0,03271

Numero 339 azionisti detentori e conferenti di una partecipazione non superiore allo 0,1% del capitale sociale.

Complessivamente    N°  

22.891.091

44,79052

1,16622

Totale azioni conferite

51.107.001

//

2,60371

Nessuno degli aderenti al patto, in virtù di ulteriori accordi, esercita il controllo ai sensi dell'art. 93 del T.U.

Le principali clausole dell'accordo sono le seguenti:

- Finalità:Scopo del Sindacato è quello di assicurare alla Società unità e stabilità di indirizzo nell'interesse dei soci e dei risparmiatori. Il Sindacato non persegue fini di lucro.

- Durata, Azioni:Il sindacato ha la durata di sei mesi dalla sottoscrizione dello stesso ed è soggetto a tacito rinnovo di sei mesi in sei mesi, salva la facoltà di ciascun partecipante al patto di recedere alla scadenza originaria e prorogata, con un preavviso di almeno 3 mesi.

Con il patto ciascun aderente vincola tutte le azione di cui sia titolare o delle quali divenga titolare in futuro, derivanti dalle azioni sindacate e ciòè (i) le azioni di nuova emissione che gli siano assegnate pro quota per effetto di aumenti di capitale a titolo gratuito; (ii) le azioni ordinarie di nuova emissione eventualmente sottoscritte per effetto di aumenti di capitale a pagamento nell'esercizio di diritti di opzione; (iii) le azioni di nuova emissione a lui assegnate per effetto di conversione delle obbligazioni di cui è titolare.

- Comitato Direttivo:il comitato direttivo del sindacato- esercente funzioni di direzione e convocazione delle riunioni del sindacato - è composto da massimo cinque membri che eleggono al loro interno il Presidente ed il Vicepresidente (per il primo periodo determinati in quattro nelle persone di Giorgio Giampaoli, quale Presidente, Mario Agostinelli Vicepresidente, Gianluigi Bertoli e Enzo Racanelli, quali membri effettivi).

Nel caso in cui uno o più dei suoi membri si trovino nell'impossibilità anche momentanea di svolgere il loro mandato, saranno sostituiti da membri supplenti eletti con delibera dell'assemblea degli aderenti al patto, assunta con il voto favorevole di almeno un terzo dei partecipanti presenti in assemblea che rappresentino la maggioranza assoluta dei titoli vincolati in sindacato. Con le medesime modalità saranno eletti i membri del comitato, per il periodo successivo ai primi sei mesi.

Il Comitato delibera a maggioranza dei suoi membri e in caso di parità, è adottata la delibera per la quale ha espresso voto favorevole il Presidente od, in supplenza di lui il Vicepresidente.

- Sindacato di voto:il Comitato, su iniziativa del Presidente, ovvero del Vice Presidente convoca una riunione degli aderenti al patto affinchè prima della data di ciascuna Assemblea della Società siano esaminati gli argomenti posti all'ordine del giorno e si decida in che modo debba essere espresso il voto spettante ai titoli o per deliberare su argomenti per i quali essi riterranno di dover conseguire il parere dell'Assemblea. Le delibere sono adottate con voto favorevole della maggioranza degli aderenti al patto presenti alle riunioni che rappresentino almeno il 65% delle azioni sindacate. Gli aderenti al patto saranno obbligati a conferire procura ad uno più rappresentanti indicati dal Comitato affinchè il diritto di voto afferente le azioni sindacate sia esercitato conformemente alle delibere dell'assemblea degli aderenti.

- Sindacato di blocco:gli aderenti al patto sono obbligati a non cedere a terzi i titoli, ne costituire su di essi pegno ovvero non concedere usufrutto o dare a riporto i titoli e più in generale compiere qualsiasi atto dispositivo e traslativo, sia ad effetto reale sia obbligatorio, con riguardo ad essi, per la durata di sei mesi dalla sottoscrizione del patto. I partecipanti potranno concedere in pegno i titoli e comunque costituire vincoli cauzionali sugli stessi qualora il Comitato rilasci espressa autorizzazione, purchè sia accertato che i diritti di voto afferenti i titoli siano comunque riservati ai partecipanti al patto ed i loro esercizio resti comunque regolato dall'accordo di sindacato.

Le disposizioni del patto non si applicano nel caso di trasferimento di azioni:

(a) per atto inter vivos o mortis causa tra i Partecipanti al patto, ovvero

(b) per atto inter vivos o mortis causa tra un Partecipante ad un suo parente in linea diretta ed in linea collaterale tra fratelli-sorelle, ovvero

(c) per atto mortis causa da un Partecipante ad un terzo estraneo al Sindacato.

L'avente causa, qualora vi sia richiesta del Comitato, sarà obbligato a partecipare al Sindacato.

Qualora le permissioni anzidette siano idonee a determinare l'obbligo di lanciare un O.P.A. sul titolo BIPOP-CARIRE l'avente causa e le azioni a lui trasferite rimarranno escluse dal sindacato.

Successivamente al primo semestre, in caso di rinnovo, ciascun Partecipante potrà cedere a terzi i propri titoli purché li offra in prelazione agli aderenti al patto che potranno acquistarne in proporzione alla loro partecipazione, con facoltà di accrescimento in funzione della eventuale mancato esercizio da parte degli altri aderenti al sindacato.

- Gli aderenti al pattosi obbligano ad astenersi dall'effettuare acquisti di titoli della BIPOP-CARIRE o comunque attività negoziali aventi ad oggetto i titoli stessi che, anche indirettamente , possano comportare l'obbligo solidale degli aderenti al patto di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie della società emittente ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del T.U.

Ai fini della migliore esecuzione delle disposizioni del patto di sindacatononché a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni degli aderenti, ciascun Partecipante si obbliga a depositare o far depositare i propri titoli sindacati presso un unico depositario abilitato indicato dal Presidente , ovvero anche presso più depositari a scelta del Presidente, presso il quale i titoli saranno custoditi in deposito vincolato nell'interesse di tutti i partecipanti, per tutta la durata del sindacato.

- Offerta pubblica di acquisto:in caso di offerta pubblica di acquisto o scambio avente ad oggetto le azioni della società comunque promossa da un terzo, i Partecipanti concordano a non cedere, in tutto o in parte per tutta la durata del sindacato i titoli detenuti mediante adesione a detta offerta pubblica di acquisto o di scambio, salvo che una diversa volontà sia espressa dall'assemblea dei Partecipanti. Tale previsione ha natura di mero impegno morale liberamente assunto dai Partecipanti, senza pregiudizio in ogni caso del diritto di recesso ex legeprevisto.

- Adesione al Sindacato di Voto e di Blocco:nel termine massimo di quarantacinque giorni dalla stipulazione del presente patto gli ulteriori azionisti BIPOP-CARIRE potranno richiedere di aderirvi

a) dichiarando di accertarne, integralmente e senza riserva alcuna, il contenuto;

b) dichiarando la quantità di tutte le azioni BIPOP-CARIRE e delle obbligazioni convertibili in azioni BIPOP di cui i richiedenti abbiano la titolarità o che, comunque, riferite alla loro persona, debbano tenersi in conto per il computo di verifica del superamento della soglia di obbligatorietà dell'O.P.A. sul titolo;

c) depositando e vincolando le azioni e le obbligazioni medesime nel modo previsto nel patto.

- Clausola Arbitrale:Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i partecipanti o fra alcuni di essi ed il "sindacato", ed abbia ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei patti convenuti nella presente scrittura, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti in controversia ed il terzo, con funzione di Presidente, dai due arbitri così nominati o, in caso di disaccordo nella nomina, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

L'arbitrato che avrà sede in Brescia, avrà carattere rituale ed il Collegio dovrà decidere secondo diritto.

24 aprile 2002

[BO.4.02.1]

PATTO SCIOLTO CON PUBBLICAZIONE AVVENUTA IN DATA 26.10.2002


BIPOP-CARIRE S.P.A. (ora FINECO S.P.A.)



Ai sensi della Delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 si rende nota l'esistenza di impegni di lock up, assunti nei confronti di Bipop - Carire dagli azionisti di seguito indicati, in data 30 gennaio 2001 (gli "Impegni") e aventi ad oggetto complessivamente n. 85.081.936azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,26 ciascuna, pari al 4,4051% del capitale sociale di Bipop-Carire S.p.A.(la "Società"), le cui azioni sono quotate in Borsa.

1.Società i cui strumenti finanziari sono oggetto della Convenzione

Gli Impegni, assunti da ciascuno degli azionisti indicati nel successivo paragrafo 2 (gli "Azionisti") con separata lettera indirizzata alla Società, hanno ad oggetto complessivamente n. 85.081.936 azioni ordinarie Bipop - Carire S.p.A., del valore nominale di Euro 0,26 ciascuna, pari al 4,4051% del capitale sociale.

Il numero di azioni oggetto di Impegno da parte di ciascun Azionista è indicato nella tabella di cui al successivo paragrafo 2.

2. Soggetti aderenti alla Convenzione

La tabella che segue indica, nella colonna A, il nominativo degli Azionisti che hanno assunto l'Impegno nei confronti della Società, nella colonna B i soggetti ai quali fa capo il controllo degli stessi, nelle colonne C, D e E, rispettivamente, il numero di azioni ordinarie (le "Azioni") oggetto di ciascun Impegno, la percentuale delle Azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle Azioni conferite nonché la percentuale delle Azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale:

 
A
Soggetto
B
Soggetto di riferimento
C
Numero azioni oggetto dell'Impegno
(valore nominale: Euro 0,26)
D
Percentuale di azioni oggetto dell'Impegno sul totale Impegno
E
Percentuale di capitale di Bipop oggetto dell'Impegno
Gianfranco Bertoli

-

595.000

0,6993%

0,0308%

Giovanni Maria Castelli





-

4.620.260

5,4304%

0,2392%

CCPL

-

183.421

0,2156%

0,0095%

CNA

-

122.281

0,1437%

0,0063%

Coop Consumatori Nordest

-

672.537

0,7905%

0,0348%

Maurizio Cozzolini

-

595.000

0,6993%

0,0308%

Crefin S.p.A.

Spaggiari Alessandro

6.114.041

7,1861%

0,3165%

Dorafin SA

Crotti Renzo

611.405

0,7186%

0,0317%

Elle Invest Holding SA

Fam. Ferrarini

2.367.683

2,7828%

0,1226%

Esafin S.r.l.

Montorsi Giovanni

1.200.421

1,4109%

0,0622%

Eurofin S.r.l.

CoopService scrl

183.421

0,2156%

0,0095%

Fantuzzi Reggiane S.p.A.

Fantuzzi Luciano

1.222.810

1,4372%

0,0633%

Garfin S.p.A.

Ardesi Mauro

61.690.705

72,5074%

3,1940%

ParCo S.p.A.

-

611.405

0,7186%

0,0317%

Ivano Passini

-

1.222.809

1,4372%

0,0633%

Mario Scarnati

-

595.000

0,6993%

0,0308%

Bruno Sonzogni

-

1.695.316

1,9926%

0,0878%

Unieco scrl

-

183.421

0,2156%

0,0095%

Arcangelo Vincenzi

-

595.000

0,6993%

0,0308%

TOTALE

-

85.081.936

100,00%

4,4051%

 

3. Controllo della Società

Nessuno dei soci di Bipop ha il potere di esercitare, singolarmente considerato, il controllo della Società.

4. Contenuto degli Impegni

Clausola di "Lock-Up": ogni Azionista ha l'obbligo di non offrire, alienare, promettere di alienare, scambiare, disporre o altrimenti porre in essere atti di qualsivoglia altra natura comunque aventi l'effetto di trasferire, direttamente o indirettamente, la proprietà delle Azioni per un periodo di 12 mesi, quanto al 50% delle Azioni e per un periodo di 24 mesi, quanto al residuo 50%.

5. Durata degli Impegni

Ciascun Azionista ha assunto l'obbligo di lock up per un periodo di dodici mesi quanto al 50% delle Azioni di sua proprietà oggetto del vincolo, e di 24 mesi per il residuo 50%.

Non sono previste ipotesi di recesso anticipato.

6. Deposito della Convenzione

La Convenzione verrà depositata, entro il termine previsto dall'art. 122.1, lettera c) del D.Lgs. 25 febbraio 1998, n. 58 presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Brescia.

8 Febbraio 2001

[BO.1.01.1]

PATTO SCADUTO IN DATA 13 FEBBRAIO 2003