Società quotate - Estratto del patto parasociale (raccolta storica)

Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

CAPITALIA S.P.A.
(già BANCA DI ROMA S.P.A
. )

Testo coordinato degli estratti dei patti parasociali

* * *

In data 31 dicembre 1999 l'Ente Cassa di Risparmio di Roma, la Toro Assicurazioni S.p.A. e la ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A. hanno sottoscritto un nuovo Sindacato di Amministrazione ed un nuovo Sindacato di Blocco relativi ad azioni Banca di Roma (ora Capitalia S.p.A.) ("Banca"). Tali patti sono stati pubblicati per estratto su "Il Sole-24 Ore" dell'8 gennaio 2000 e depositati presso il Registro delle Imprese di Roma l'11 gennaio 2000.

Successivamente, in data 11 dicembre 2000, la Fondazione Cassa di Risparmio di Roma (già Ente Cassa di Risparmio di Roma) ("Fondazione"), la Toro Assicurazioni S.p.A. ("Toro") e la ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A. ("ABN AMRO Luxembourg") hanno prorogato senza variazioni la durata del Sindacato di Blocco e del Sindacato di Amministrazione aventi ad oggetto azioni della Banca, ("Patti di Sindacato"), già stipulati in data 31 dicembre 1999.

La nuova scadenza dei Patti è fissata al 6 dicembre 2002.

L'estratto relativo all'accordo di proroga dei Patti di Sindacato è stato pubblicato su "Il Sole-24 Ore" del 20 dicembre 2000 e depositato presso il Registro delle Imprese di Roma il 20 dicembre 2000.

Successivamente, in data 26 luglio 2001, le parti hanno adeguato l'indicazione del numero e del peso percentuale delle azioni conferite ai Patti di Sindacato, a seguito della conversione del capitale sociale della Banca in euro e di conseguente raggruppamento delle azioni e dell'aumento a titolo gratuito del capitale sociale della Banca, mediante emissione di n. 8.276.608 azioni ordinarie, da assegnare al personale dipendente della Banca e delle società controllate Banco di Sicilia, Banca Mediterranea e MCC (Mediocredito Centrale). L'annuncio relativo a tale adeguamento è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Roma in data 7 agosto 2001 e pubblicato su "Il Sole-24 Ore" dell'8 gennaio 2002.

Infine, a seguito degli aumenti di capitale deliberati dall'assemblea straordinaria della Banca del 16 maggio 2002 ed iscritti nel Registro delle Imprese di Roma in data 1luglio 2002, con emissione di n.677.620.710 azioni a servizio della scissione parziale della Bipop-Carire S.p.A. in favore della Banca e di n.144.621.225 azioni a servizio della fusione per incorporazione del Banco di Sicilia S.p.A. nella Banca (gli "Aumenti di Capitale"), risulta nuovamente modificata la percentuale delle azioni della Banca conferite ai Patti di Sindacato, in essere tra la Fondazione, la Toro e la ABN AMRO Luxembourg, già stipulati in data 31 dicembre 1999, in vigore fino a tutto il 6 dicembre 2002.

A seguito dei citati Aumenti di Capitale, le azioni della Banca conferite ai Patti di Sindacato, in numero di 472.219.466, sono attualmente pari al 21,5% del suo capitale sociale ed in particolare:

n. 117.133.575 azioni, pari circa al 5,33% sono apportate dalla ABN AMRO Luxembourg;

n. 114.335.137 azioni, pari circa al 5,21% sono apportate dalla Toro;

n. 240.750.754 azioni, pari circa al 10,96 % sono apportate dalla Fondazione.

Pertanto, a mente del Sindacato di Amministrazione:

1) le parti hanno espresso il proprio impegno a non incrementare le proprie partecipazioni nel capitale della Banca, fermo restando che non saranno considerati in contrasto con il divieto i trasferimenti che dovessero intervenire tra le parti stesse, nonché gli acquisti di azioni e/o obbligazioni convertibili in azioni della Banca fatti in esercizio del diritto di opzione;

2) le parti hanno altresì confermato l'impegno a non partecipare ad altri accordi che comportino, con riferimento alle azioni della Banca, limitazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione, obblighi volti a dare unità di indirizzo alla gestione;

3) le parti si sono altresì impegnate a fare in modo che il Consiglio di Amministrazione della Banca sia formato da tredici componenti (di cui sette designati dalla Fondazione e, fra essi, previo gradimento di Toro e di ABN, il Presidente; tre da Toro, tra i quali, previo gradimento della Fondazione, un Vice Presidente; e tre designati da ABN, tra i quali, previo gradimento della Fondazione, un secondo Vice Presidente); le parti potrebbero tuttavia convenire che il Consiglio di Amministrazione sia formato da quindici membri, nel qual caso gli ulteriori due consiglieri saranno designati dalla Fondazione sentiti Toro e ABN; pertanto la Fondazione continua ad esercitare, di fatto, un'influenza dominante sulla Banca.

Le parti hanno altresì previsto che, in conformità al codice di autodisciplina delle società quotate, almeno uno degli amministratori designati da ciascuna delle parti ai sensi del Sindacato di Amministrazione risponda ai requisiti di indipendenza stabiliti dal codice stesso;

4) il Comitato Esecutivo sarà formato da cinque componenti (di cui tre designati dalla Fondazione, uno da Toro e uno da ABN);

5) il Collegio Sindacale sarà composto da tre componenti effettivi (di cui uno tratto da liste di minoranza, uno designato da Toro e il Presidente designato dalla Fondazione); saranno eletti altresì tre membri supplenti, uno dei quali da trarsi da liste di minoranza, mentre gli altri due saranno designati rispettivamente dalla Fondazione e da ABN; per l'ipotesi che non si faccia luogo alla nomina del sindaco effettivo e del sindaco supplente tratti da liste di minoranza, la loro designazione spetterà alla Fondazione;

6) per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione concernenti proposte di modifiche dello Statuto della Banca, acquisto e/o dismissioni di partecipazioni e/o cespiti rilevanti per il loro ammontare e/o la loro importanza strategica, piani pluriennali del gruppo, aumenti di capitale, fusioni, scissioni, scorpori, nomina dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale della Banca, di Mediocredito Centrale e di Banco di Sicilia, nonché attribuzione e modifica dei relativi poteri, sulle quali almeno tre consiglieri esprimano parere contrario, le parti si sono impegnate a fare ogni sforzo affinché non vengano approvate dal Consiglio e ad esprimere voto contrario in assemblea (qualora fossero di competenza della stessa);

7) gli organi del sindacato sono: l'Assemblea dei Partecipanti, il Presidente (che è il Presidente della Fondazione), il Segretario; l'Assemblea si riunisce ogni qual volta il Presidente lo reputi opportuno o qualora uno dei Partecipanti ne faccia richiesta;

8) la convenzione resta aperta all'adesione di terzi azionisti della Banca che offrano le opportune garanzie e riscuotano il gradimento delle parti; in caso di nuove adesioni sarà rinegoziata la clausola concernente la nomina degli organi sociali;

9) la convenzione perderà efficacia qualora sopravvenute circostanze dovessero rendere impossibile alle parti il conseguimento dei risultati indicati ai precedenti nn. 3), 4) e 5); la convenzione diverrà inoltre inefficace con riferimento alla parte, attuale o futura, la cui partecipazione nella Banca divenga inferiore al 2% del capitale rappresentato da azioni aventi diritto di voto; qualora la convenzione perdesse efficacia tra tutte o alcuna delle parti, verrà altresì meno, contemporaneamente, l'efficacia della convenzione di blocco dalle stesse parti siglata il 31 dicembre 1999 e prorogata al 6 dicembre 2002, in tutto o nei confronti della parte interessata dalla vicenda in questione; in caso di alienazione a terzi di tutte o parte delle azioni o dei diritti di opzione, la parte alienante sarà impegnata a fare ogni sforzo affinché l'acquirente, la cui partecipazione non sia inferiore al 2%, aderisca alla convenzione;

10) ogni controversia concernente l'efficacia, la validità, l'esecuzione o l'interpretazione della convenzione stessa sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale di cinque membri.

La convenzione impegna le parti, oltre e prima che sul piano giuridico, anche sul piano dell'onore.

D'altro canto, a mente del Sindacato di Blocco:

1) le parti si sono impegnate a non partecipare ad altri patti ed accordi che comportino (con riguardo alle azioni della Banca sindacate e ai correlativi diritti di opzione) obblighi circa il trasferimento o l'acquisto degli stessi;

2) le parti si sono altresì impegnate a non incrementare, né direttamente né indirettamente, le loro partecipazioni nel capitale della Banca, fermo restando che non saranno considerati in contrasto con il divieto i trasferimenti che dovessero intervenire tra le parti stesse, nonché gli acquisti di azioni e/o obbligazioni convertibili in azioni della Banca fatti in esercizio del diritto di opzione;

3) le parti hanno inoltre assunto l'impegno di non trasferire, neppure parzialmente, le azioni sindacate;

4) la parte che, in caso di aumento del capitale, intendesse trasferire, in tutto o in parte, i propri diritti di opzione, dovrà comunicarlo, mediante lettera raccomandata contenente tutte le informazioni necessarie, alle altre parti che avranno diritto di prelazione, pro quota, alle stesse condizioni e allo stesso prezzo, da esercitare entro trenta giorni;

5) la parte che, in caso di aumento di capitale, intendesse trasferire tutti o parte dei propri diritti di opzione, dovrà altresì ottenere dalle altre parti, in caso di mancato esercizio da parte di queste del diritto di prelazione, il gradimento dell'acquirente proposto; il diritto di gradimento dovrà essere esercitato con le modalità e nei termini previsti per l'esercizio del diritto di prelazione; esso non sarà tuttavia necessario qualora il trasferimento avvenisse a favore di un soggetto rientrante nelle categorie previste dall'art. 8, lett. a, della "direttiva" del Ministero del Tesoro del 18 novembre 1994 (cd. "direttiva Dini");

6) la convenzione è aperta all'adesione di terzi azionisti della Banca che offrano le opportune garanzie e riscuotano il gradimento delle parti;

7) ogni controversia concernente l'efficacia, la validità, l'esecuzione o l'interpretazione della convenzione stessa sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale di cinque membri;

8) la convenzione diverrà inefficace con riferimento alla parte, attuale o futura, la cui partecipazione nella Banca divenisse inferiore al 2% del capitale rappresentato da azioni aventi diritto di voto; essa diverrà altresì inefficace, in tutto o nei confronti della sola parte interessata, qualora cessasse di avere efficacia, nei confronti di tutte o di una delle parti, il Sindacato di Amministrazione contestualmente siglato.

La convenzione impegna le parti, oltre e prima che sul piano giuridico, anche sul piano dell'onore.

11 luglio 2002

[BC.1.02.2]

PATTO SCIOLTO CON PUBBLICAZIONE AVVENUTA IL 12.12.2002.


CAPITALIA S.P.A.
(già BANCA DI ROMA S.P.A
.)

Banca di Roma spa / Regione Siciliana

Premesso che:

- la Banca di Roma spa e la Regione Siciliana sono rispettivamente titolari di n. 77.642.672 e n. 23.411.500 azioni ordinarie del Banco di Sicilia, pari complessivamente al 81,79% del capitale sociale del Banco di Sicilia medesimo;

- nell'ambito del processo di ristrutturazione societaria e di riassetto dell'intero Gruppo bancario Bancaroma, tra la Banca di Roma spa e la Regione Siciliana sono intervenute intese in merito alle modalità di esecuzione dell'operazione di fusione per incorporazione del Banco di Sicilia spa nella Banca di Roma spa e di costituzione di una nuova società nella quale conferire l'azienda bancaria Banco di Sicilia (di seguito, e ai soli fini del presente estratto, "nuovo Banco di Sicilia");

- in particolare, a seguito della fusione per incorporazione del Banco di Sicilia spa nella Banca di Roma spa, la Regione Siciliana diventerà titolare di una partecipazione diretta nella Banca di Roma spa, a sua volta destinata a divenire la società holding del gruppo bancario Bancaroma (di seguito "Holding");

- tra la Banca di Roma spa e la Regione Siciliana, in merito tra l'altro alla partecipazione della Regione Siciliana nella Holding, è stata stipulata in data 21 gennaio 2002 la convenzione di seguito descritta;

si comunica quanto segue

1. Contenuto della convenzione.

Il processo di ristrutturazione societaria e di riassetto del Gruppo Bancaroma ed il relativo piano industriale avverranno - con riguardo alla Holding per la quale è altresì previsto un mutamento di denominazione - nel rispetto dei seguenti più importanti impegni, assunti anche ai sensi dell'art. 1381 c.c.:

(i) Rappresentanza negli organi sociali della Holding: che venga nominato nel Consiglio di amministrazione della Holding un componente designato dal Presidente della Regione Siciliana.

2. Impegni sulla partecipazione della Regione Siciliana nella Banca di Roma (Holding).

(a) Nell'eventualità che la Holding decida di dismettere (in favore di soggetti estranei al Gruppo della Holding) il controllo solitario nel nuovo Banco di Sicilia, la Banca di Roma sarà impegnata a collocare, su richiesta della Regione Siciliana ed entro centottanta (180) giorni dal ricevimento della richiesta stessa, le azioni di proprietà della Regione Siciliana nella Holding, garantendo un prezzo complessivo minimo pari al valore pro quota della partecipazione attuale della Regione Siciliana nel Banco di Sicilia calcolato rispetto al patrimonio netto rettificato al 31.12.2001 del Banco di Sicilia stesso così come concordato dagli advisors, rivalutato secondo gli indici Istat;

(b) Al di fuori dall'ipotesi di cui al precedente punto (a):

- la Regione Siciliana si impegna a non cedere a terzi la propria partecipazione nella Holding per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di decorrenza della convenzione;

- successivamente a tale scadenza, nell'eventualità che la Regione Siciliana decida di cedere la propria partecipazione nella Holding, la Regione Siciliana medesima dovrà conferire alla Banca di Roma mandato a vendere a valori di mercato tale partecipazione, in conformità alle applicabili disposizioni di legge, restando inteso che il mandato dovrà essere eseguito (senza assunzione da parte del mandatario della garanzia di un prezzo minimo) entro un arco di sei mesi.

(c) I mandati di cui ai precedenti punti saranno assunti dalla Banca di Roma a titolo gratuito e quindi senza oneri, spese e commissioni a carico della Regione Siciliana.

3. Ulteriori impegni delle parti.

Con riferimento al nuovo Banco di Sicilia sono previsti impegni inerenti l'assunzione di una denominazione confermativa di quella attuale, la struttura patrimoniale ed industriale del nuovo Banco di Sicilia. E' altresì prevista la nomina, su indicazione del Presidente della Regione Siciliana, sentito il Presidente della Holding, di almeno due membri (dei quali uno assumerà la carica di Vicepresidente) del Consiglio di Amministrazione del Banco e di un membro effettivo del Collegio Sindacale del Banco stesso.

4. Durata della convenzione

La convenzione decorrerà dalla data di attuazione del conferimento dell'azienda bancaria Banco di Sicilia nel nuovo Banco di Sicilia e resterà in vigore per il periodo di tre anni dalla suddetta data di decorrenza.

La convenzione si intenderà automaticamente rinnovata a ciascuna scadenza a condizione che nessuna Parte invii all'altra Parte una formale comunicazione della volontà di non rinnovare entro i sei mesi precedenti la scadenza.

La convenzione diverrà inoltre inefficace nel caso la Regione Siciliana venisse a detenere una partecipazione nella Holding inferiore di oltre 1/3 (un terzo) rispetto a quella originariamente acquisita per effetto della operazione di fusione, purché la riduzione entro la soglia indicata sia derivata da un atto di disposizione da parte della Regione Siciliana.

5. Condizioni di efficacia della convenzione

Gli effetti della convenzione sono sospensivamente condizionati all'ottenimento della relativa approvazione da parte dell'Assemblea Regionale.

La convenzione è altresì sospensivamente condizionata al rilascio di un parere preventivo della Consob che accerti la non applicabilità di un qualunque obbligo, a carico di un qualunque soggetto socio della Banca di Roma, di lanciare un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni Banca di Roma stessa per effetto della convenzione medesima.

6. Deposito presso il Registro delle Imprese

La convenzione verrà depositata presso il Registro delle Imprese Uffici di Roma.

31 gennaio 2002

[BC.2.02.1]


CAPITALIA S.p.A.
Via Marco Minghetti n. 17 Roma

Toro Assicurazioni S.p.A. - Via Giuseppe Mazzini n. 53 Torino

In data 31 luglio 2003 CAPITALIA S.p.A. (" CAPITALIA") e Toro Assicurazioni S.p.A. (" TORO") hanno sottoscritto un accordo (l' "Accordo") che contiene pattuizioni aventi ad oggetto le azioni di CAPITALIA detenute da TORO; tali pattuizioni vengono sottoposte agli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 122 del TUF.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'Accordo:CAPITALIA S.p.A., con sede in Roma, Via M. Minghetti n. 17, capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 2.206.821.000, suddiviso in n. 2.206.821.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna. CAPITALIA è società quotata presso il Mercato Telematico Azionario.

2. Azioni oggetto dell'Accordo e partecipazioni conferite:l'Accordo alla data di conclusione aveva ad oggetto le n. 145.886.908 azioni ordinarie di CAPITALIA detenute da TORO, rappresentanti il 6,61% del capitale sociale, interamente costituito da azioni ordinarie (cfr. successivo paragrafo 3). Nessuno dei partecipanti, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo, detiene il controllo di CAPITALIA.

3. Pattuizioni contenute nell'Accordo aventi ad oggetto azioni CAPITALIA e loro durata:

a) TORO si è impegnata nei confronti di CAPITALIA a non trasferire, neppure parzialmente, n. 44.100.000 azioni CAPITALIA, rappresentanti ad oggi una quota pari al 2% circa del capitale sociale, fino al 30 luglio 2006;

b) TORO si è altresì impegnata a non trasferire, neppure parzialmente, le residue 101.786.908 azioni CAPITALIA, rappresentanti ad oggi una quota pari al 4,61% circa del capitale sociale, fino al 30 luglio 2004, fermo restando l'impegno di CAPITALIA a valutare in buona fede la possibilità di acconsentire ad eventuali cessioni prima della scadenza di detto periodo;

c) in particolare, CAPITALIA si è impegnata ad attivarsi per collocare fin da subito, e comunque entro breve termine - nell'interesse di Toro Assicurazioni e a condizioni di mercato - azioni CAPITALIA rappresentanti almeno l'1,6% del capitale sociale.

Pertanto, in caso di cessione di azioni l'impegno di cui alla lettera b) avrà ad oggetto le azioni, eccedenti quelle di cui alla lett. a), di volta in volta detenute da TORO. Va in proposito evidenziato che, in virtù delle richiamate previsioni, TORO ha già ceduto, alla data del 4 agosto 2003, n. 24.286.585 azioni CAPITALIA. Le azioni oggetto dell'impegno di cui alla lettera b) sono pertanto, alla predetta data (ultimo dato disponibile), n. 77.500.323, rappresentanti il 3,51% del capitale sociale di CAPITALIA.

4. Deposito:Il testo dell'Accordo, limitatamente alle pattuizioni in esso contenute aventi ad oggetto azioni CAPITALIA, è stato depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Roma in data 5 agosto 2003.

7 agosto 2003

[BC.4.03.1]


CAPITALIA S.P.A. 

Il patto - nel premettere che la platea azionaria di CAPITALIA S.p.A. è variata con l'ingresso di nuovi soci istituzionali e privati - evidenzia l'interesse degli aderenti ad un investimento stabile e duraturo e perciò allo sviluppo del gruppo bancario.

Si indicano qui di seguito gli elementi essenziali del patto.

1. Tipo di patto

Il patto ha per oggetto un sindacato di voto e di blocco.

2. Soggetti aderenti:

  Azionisti N. azioni sindacate % sul capitale % su azioni
a) ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A.

117.133.575

5,308%

17,944%

 

Algemene Bank (Nederland) B.V.

28.114.964

1,274%

4,307%

 

ABN AMRO Bank N.V.

53.365.351

2,418%

8,175%

b)

Regione Siciliana

73.746.225

3,342%

11,298%

c)

Fondazione Manodori

70.017.501

3,173%

10,726%

d)

Fondiaria-SAI S.p.A.

49.615.187

2,248%

7,601%

 

Milano Assicurazioni S.p.A.

16.810.125

0,762%

2,575%

e)

Finanziaria Tosinvest S.p.A.

44.180.000

2,002%

6,768%

f)

Toro Assicurazioni S.p.A.

44.136.420

2,000%

6,761%

g)

Pirelli Finance (Luxembourg) S.A.

41.930.000

1,900%

6,423%

h)

Cinecittà Centro Commerciale S.p.A.

34.805.000

1,577%

5,332%

 

Kabes S.r.l.

4.000.000

0,181%

0,613%

i)

Omnia Holding S.p.A.

11.186.739

0,507%

1,714%

 

Immsi S.p.A.

11.138.789

0,505%

1,706%

l)

Colacem S.p.A.

22.103.814

1,002%

3,386%

m

Alfio Marchini

16.551.158

0,750%

2,536%

n)

Elle Fin S.A.

9.930.700

0,450%

1,521%

o)

Sirefid S.p.A.

4.000.000

0,181%

0,613%

 

Totale soci sindacati

652.765.548

29,579%

100,000

3. Durata:dal 22 ottobre 2003 al 22 ottobre 2006. Tre mesi prima della scadenza le parti si riuniranno per discutere la proroga o la modificazione del Patto.

4. Eventuale soggetto che possa, tramite il patto, esercitare il controllo della banca:non vi sono azionisti che tramite la partecipazione all'Accordo possono esercitare il controllo su CAPITALIA.

5. Limiti di possesso:ciascun socio sindacato si impegna a non aumentare la sua partecipazione o i diritti di voto in CAPITALIA né direttamente né indirettamente (vale a dire per il tramite di società controllante o controllata o per interposta persona). Tale divieto non si estende al tradingdi azioni CAPITALIA che rimanga contenuto nei limiti consentiti dalla disciplina regolamentare di Banca d'Italia e Consob e comunque nel limite massimo dello 0,1% per ciascun socio e dello 0,2% per ABN Amro, fermo restando il non superamento della soglia OPA ai sensi degli artt. 106 e 109 TUF.

6. Vincoli alla cessione delle azioni sindacate:i soci sindacati si impegnano a non trasferire, neppure parzialmente, le azioni apportate al Patto. E' però consentito il trasferimento delle azioni sindacate all'interno del medesimo gruppo. L'Assemblea del sindacato, a voto unanime e previa autorizzazione della competente Autorità di Vigilanza, può autorizzare la vendita a titolo oneroso ad un socio sindacato; gli altri soci sindacati hanno diritto di prelazione pro quota.

7. Deposito delle azioni sindacate:le azioni apportate al patto di sindacato saranno depositate entro il 31 ottobre 2003 presso CAPITALIA o presso banche del Gruppo CAPITALIA o presso ABN Amro, con eccezione nei confronti di tre soci per i quali il termine sarà il 30 aprile 2004.

8. Organi dell'Accordo, casi in cui se ne prevede la riunione, compiti attribuiti e loro funzionamento:gli organi del sindacato sono il Presidente, nominato dall'Assemblea del sindacato e l'Assemblea. L'Assemblea del sindacato dovrà, tra le altre, riunirsi prima di ogni assemblea di CAPITALIA convocata per la nomina degli amministratori e dei sindaci, prima che il consiglio di amministrazione di CAPITALIA sia chiamato a decidere su operazioni di aumento di capitale, di fusione o di scissione non infragruppo CAPITALIA, di acquisizione o di dismissione di partecipazioni o aziende, tutte per valore superiore a € 350 mln, su strategie da assumere in caso di offerta pubblica di acquisto promossa da terzi, nonché sulla nomina del Presidente del sindacato in caso di sostituzione dello stesso.

I soci sindacati si impegnano a far sì che il Consiglio di Amministrazione di CAPITALIA sia composto da diciannove membri così designati: il Presidente è voluto nella persona dell'attuale Presidente di CAPITALIA; l'Amministratore delegato sarà sottoposto dal Presidente all'Assemblea del sindacato per conoscenza; tre amministratori saranno designati da ABN Amro; dieci dai soci sindacati che detengano una partecipazione non inferiore allo 0,75%; tre indipendenti (di cui uno designato da Abn Amro) da tutti i soci sindacati a maggioranza; uno ancora dall'attuale Presidente di CAPITALIA.

L'Assemblea del sindacato delibererà a maggioranza semplice delle azioni sindacate. In caso peraltro di decisioni riguardanti operazioni di aumento di capitale, di fusione o di scissione non infragruppo, o di acquisizione o dismissione di partecipazioni o aziende del valore come pocanzi indicato o di strategie in caso di offerta pubblica promossa da terzi, l'Assemblea delibererà con la maggioranza del 65%. Anche davanti a delibera dell'Assemblea del sindacato e finché questa non sia presa con il 75% dei voti, gli amministratori saranno tuttavia liberi nelle loro decisioni gestionali. Mentre, in sede di assemblea di CAPITALIA, i soci sindacati sono impegnati a votare favorevolmente alle proposte consiliari a meno che non risulti il voto contrario di almeno 1/3 degli amministratori.

9. Penalità per il mancato adempimento agli obblighi di cui all'Accordo:esclusione dalla convenzione deliberata con il voto a maggioranza del 65% dei soci sindacati calcolate per teste.

10. Clausole particolari:il patto di sindacato tiene conto di precedente convenzione parasociale fra CAPITALIA e la Regione Siciliana regolante alcune tutele per quest'ultima in particolare nell'ipotesi di dismissione delle azioni del Banco di Sicilia da parte di CAPITALIA.

Si è riconosciuta la conservazione in vigore di quelle tutele.

11. Clausola arbitrale:è previsto che ogni controversia fra due o più soci sindacati concernente l'efficacia, la validità, l'esecuzione, l'interpretazione nonché l'eventuale risarcimento danni sarà devoluta ad un collegio arbitrale, composto da tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Roma che deciderà secondo diritto osservando le norme contenute nel codice di procedura civile in materia di arbitrato.

L'accordo sarà depositato presso il Registro delle imprese di Roma entro i termini di legge.

29 ottobre 2003

[BC.5.03.1]


CAPITALIA S.P.A. 

Il patto - nel premettere che la platea azionaria di CAPITALIA S.p.A. è variata con l'ingresso di nuovi soci istituzionali e privati - evidenzia l'interesse degli aderenti ad un investimento stabile e duraturo e perciò allo sviluppo del gruppo bancario.

Si indicano qui di seguito gli elementi essenziali del patto.

1. Tipo di patto

Il patto ha per oggetto un sindacato di voto e di blocco.

2. Soggetti aderenti:

   Azionisti N. azioni sindacate % sul capitale % su azioni

a)

ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A.

117.133.575

5,308%

17,944%

 

Algemene Bank (Nederland) B.V.

28.114.964

1,274%

4,307%

 

ABN AMRO Bank N.V.

53.365.351

2,418%

8,175%

b)

Regione Siciliana

73.746.225

3,342%

11,298%

c)

Fondazione Manodori

70.017.501

3,173%

10,726%

d)

Fondiaria-SAI S.p.A.

49.615.187

2,248%

7,601%

 

Milano Assicurazioni S.p.A.

16.810.125

0,762%

2,575%

e)

Finanziaria Tosinvest S.p.A.

44.180.000

2,002%

6,768%

f)

Toro Assicurazioni S.p.A.

44.136.420

1,999%

6,761%

g)

Pirelli Finance (Luxembourg) S.A.

41.930.000

1,900%

6,423%

h)

Cinecittà Centro Commerciale S.p.A.

34.805.000

1,577%

5,332%

 

Kabes S.r.l.

4.000.000

0,181%

0,613%

i)

Omniaholding S.p.A.

11.186.739

0,507%

1,714%

 

Immsi S.p.A.

11.138.789

0,505%

1,706%

l)

Colacem S.p.A.

22.103.814

1,002%

3,386%

m

Alfio Marchini

16.551.158

0,750%

2,536%

n)

Elle Fin S.A.

9.930.700

0,450%

1,521%

o)

Sirefid S.p.A.

4.000.000

0,181%

0,613%

 

Totale soci sindacati

652.765.548

29,578%

100,000

3. Durata:dal 22 ottobre 2003 al 22 ottobre 2006. Tre mesi prima della scadenza le parti si riuniranno per discutere la proroga o la modificazione del Patto.

4. Eventuale soggetto che possa, tramite il patto, esercitare il controllo della banca:non vi sono azionisti che tramite la partecipazione all'Accordo possono esercitare il controllo su CAPITALIA.

5. Limiti di possesso:ciascun socio sindacato si impegna a non aumentare la sua partecipazione o i diritti di voto in CAPITALIA né direttamente né indirettamente (vale a dire per il tramite di società controllante o controllata o per interposta persona). Tale divieto non si estende al tradingdi azioni CAPITALIA che rimanga contenuto nei limiti consentiti dalla disciplina regolamentare di Banca d'Italia e Consob e comunque nel limite massimo dello 0,1% per ciascun socio e dello 0,2% per ABN Amro, fermo restando il non superamento della soglia OPA ai sensi degli artt. 106 e 109 TUF.

6. Vincoli alla cessione delle azioni sindacate:i soci sindacati si impegnano a non trasferire, neppure parzialmente, le azioni apportate al Patto. E' però consentito il trasferimento delle azioni sindacate all'interno del medesimo gruppo. L'Assemblea del sindacato, a voto unanime e previa autorizzazione della competente Autorità di Vigilanza, può autorizzare la vendita a titolo oneroso ad un socio sindacato; gli altri soci sindacati hanno diritto di prelazione pro quota.

7. Deposito delle azioni sindacate:le azioni apportate al patto di sindacato saranno depositate entro il 31 ottobre 2003 presso CAPITALIA o presso banche del Gruppo CAPITALIA o presso ABN Amro, con eccezione nei confronti di tre soci per i quali il termine sarà il 30 aprile 2004.

8. Organi dell'Accordo, casi in cui se ne prevede la riunione, compiti attribuiti e loro funzionamento:gli organi del sindacato sono il Presidente, nominato dall'Assemblea del sindacato e l'Assemblea. L'Assemblea del sindacato dovrà, tra le altre, riunirsi prima di ogni assemblea di CAPITALIA convocata per la nomina degli amministratori e dei sindaci, prima che il consiglio di amministrazione di CAPITALIA sia chiamato a decidere su operazioni di aumento di capitale, di fusione o di scissione non infragruppo CAPITALIA, di acquisizione o di dismissione di partecipazioni o aziende, tutte per valore superiore a _ 350 mln, su strategie da assumere in caso di offerta pubblica di acquisto promossa da terzi, nonché sulla nomina del Presidente del sindacato in caso di sostituzione dello stesso.

I soci sindacati si impegnano a far sì che il Consiglio di Amministrazione di CAPITALIA sia composto da diciannove membri così designati: il Presidente è voluto nella persona dell'attuale Presidente di CAPITALIA; l'Amministratore delegato sarà sottoposto dal Presidente all'Assemblea del sindacato per conoscenza; tre amministratori saranno designati da ABN Amro; dieci dai soci sindacati che detengano una partecipazione non inferiore allo 0,75%; tre indipendenti (di cui uno designato da Abn Amro) da tutti i soci sindacati a maggioranza; uno ancora dall'attuale Presidente di CAPITALIA.

L'Assemblea del sindacato delibererà a maggioranza semplice delle azioni sindacate. In caso peraltro di decisioni riguardanti operazioni di aumento di capitale, di fusione o di scissione non infragruppo, o di acquisizione o dismissione di partecipazioni o aziende del valore come pocanzi indicato o di strategie in caso di offerta pubblica promossa da terzi, l'Assemblea delibererà con la maggioranza del 65%. Anche davanti a delibera dell'Assemblea del sindacato e finché questa non sia presa con il 75% dei voti, gli amministratori saranno tuttavia liberi nelle loro decisioni gestionali. Mentre, in sede di assemblea di CAPITALIA, i soci sindacati sono impegnati a votare favorevolmente alle proposte consiliari a meno che non risulti il voto contrario di almeno 1/3 degli amministratori.

9. Penalità per il mancato adempimento agli obblighi di cui all'Accordo:esclusione dalla convenzione deliberata con il voto a maggioranza del 65% dei soci sindacati calcolate per teste.

10. Clausole particolari:il patto di sindacato tiene conto di precedente convenzione parasociale fra CAPITALIA e la Regione Siciliana regolante alcune tutele per quest'ultima in particolare nell'ipotesi di dismissione delle azioni del Banco di Sicilia da parte di CAPITALIA.

Si è riconosciuta la conservazione in vigore di quelle tutele.

11. Clausola arbitrale:è previsto che ogni controversia fra due o più soci sindacati concernente l'efficacia, la validità, l'esecuzione, l'interpretazione nonché l'eventuale risarcimento danni sarà devoluta ad un collegio arbitrale, composto da tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Roma che deciderà secondo diritto osservando le norme contenute nel codice di procedura civile in materia di arbitrato.

L'accordo sarà depositato presso il Registro delle imprese di Roma entro i termini di legge.

9 gennaio 2004

[BC.5.04.1]


CAPITALIA S.P.A. 

Il patto - nel premettere che la platea azionaria di CAPITALIA S.p.A. è variata con l'ingresso di nuovi soci istituzionali e privati - evidenzia l'interesse degli aderenti ad un investimento stabile e duraturo e perciò allo sviluppo del gruppo bancario.

Si indicano qui di seguito gli elementi essenziali del patto.

1. Tipo di patto

Il patto ha per oggetto un sindacato di voto e di blocco.

2. Soggetti aderenti:

   Azionisti N. azioni
sindacate
% sul
capitale
% su azioni
sindacate
a) ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A. 117.133.575 5,307% 17,944%
  Algemene Bank (Nederland) B.V. 28.114.964 1,274% 4,307%
  ABN AMRO Bank N.V. 53.365.351 2,418% 8,175%
b) Regione Siciliana 73.746.225 3,341% 11,298%
c) Fondazione Manodori 70.017.501 3,172% 10,726%
d) Fondiaria-SAI S.p.A. 49.615.187 2,248% 7,601%
  Milano Assicurazioni S.p.A. 16.810.125 0,762% 2,575%
e) Finanziaria Tosinvest S.p.A. 44.180.000 2,002% 6,768%
f) Toro Assicurazioni S.p.A. 44.136.420 1,999% 6,761%
g) Pirelli Finance (Luxembourg) S.A. 41.930.000 1,900% 6,423%
h) Cinecittà Centro Commerciale S.p.A. 34.805.000 1,577% 5,332%
  Kabes S.r.l. 4.000.000 0,181% 0,613%
i) Omnia Holding S.p.A. 11.186.739 0,507% 1,714%
  Immsi S.p.A. 11.138.789 0,505% 1,706%
l) Colacem S.p.A. 22.103.814 1,001% 3,386%
m Alfio Marchini 16.551.158 0,750% 2,536%
n) Elle Fin S.A. 9.930.700 0,450% 1,521%
o) Sirefid S.p.A. 4.000.000 0,181% 0,613%
  Totale soci sindacati 652.765.548 29,575% 100,000%


3. Durata: dal 22 ottobre 2003 al 22 ottobre 2006. Tre mesi prima della scadenza le parti si riuniranno per discutere la proroga o la modificazione del Patto.

4. Eventuale soggetto che possa, tramite il patto, esercitare il controllo della banca: non vi sono azionisti che tramite la partecipazione all'Accordo possono esercitare il controllo su CAPITALIA.

5. Limiti di possesso: ciascun socio sindacato si impegna a non aumentare la sua partecipazione o i diritti di voto in CAPITALIA né direttamente né indirettamente (vale a dire per il tramite di società controllante o controllata o per interposta persona). Tale divieto non si estende al trading di azioni CAPITALIA che rimanga contenuto nei limiti consentiti dalla disciplina regolamentare di Banca d'Italia e Consob e comunque nel limite massimo dello 0,1% per ciascun socio e dello 0,2% per ABN Amro, fermo restando il non superamento della soglia OPA ai sensi degli artt. 106 e 109 TUF.

6. Vincoli alla cessione delle azioni sindacate: i soci sindacati si impegnano a non trasferire, neppure parzialmente, le azioni apportate al Patto. E' però consentito il trasferimento delle azioni sindacate all'interno del medesimo gruppo. L'Assemblea del sindacato, a voto unanime e previa autorizzazione della competente Autorità di Vigilanza, può autorizzare la vendita a titolo oneroso ad un socio sindacato; gli altri soci sindacati hanno diritto di prelazione pro quota.

7. Deposito delle azioni sindacate: le azioni apportate al patto di sindacato saranno depositate entro il 31 ottobre 2003 presso CAPITALIA o presso banche del Gruppo CAPITALIA o presso ABN Amro, con eccezione nei confronti di tre soci per i quali il termine sarà il 30 aprile 2004.

8. Organi dell'Accordo, casi in cui se ne prevede la riunione, compiti attribuiti e loro funzionamento: gli organi del sindacato sono il Presidente, nominato dall'Assemblea del sindacato e l'Assemblea. L'Assemblea del sindacato dovrà, tra le altre, riunirsi prima di ogni assemblea di CAPITALIA convocata per la nomina degli amministratori e dei sindaci, prima che il consiglio di amministrazione di CAPITALIA sia chiamato a decidere su operazioni di aumento di capitale, di fusione o di scissione non infragruppo CAPITALIA, di acquisizione o di dismissione di partecipazioni o aziende, tutte per valore superiore a _ 350 mln, su strategie da assumere in caso di offerta pubblica di acquisto promossa da terzi, nonché sulla nomina del Presidente del sindacato in caso di sostituzione dello stesso.

I soci sindacati si impegnano a far sì che il Consiglio di Amministrazione di CAPITALIA sia composto da diciannove membri così designati: il Presidente è voluto nella persona dell'attuale Presidente di CAPITALIA; l'Amministratore delegato sarà sottoposto dal Presidente all'Assemblea del sindacato per conoscenza; tre amministratori saranno designati da ABN Amro; dieci dai soci sindacati che detengano una partecipazione non inferiore allo 0,75%; tre indipendenti (di cui uno designato da Abn Amro) da tutti i soci sindacati a maggioranza; uno ancora dall'attuale Presidente di CAPITALIA.

L'Assemblea del sindacato delibererà a maggioranza semplice delle azioni sindacate. In caso peraltro di decisioni riguardanti operazioni di aumento di capitale, di fusione o di scissione non infragruppo, o di acquisizione o dismissione di partecipazioni o aziende del valore come pocanzi indicato o di strategie in caso di offerta pubblica promossa da terzi, l'Assemblea delibererà con la maggioranza del 65%. Anche davanti a delibera dell'Assemblea del sindacato e finché questa non sia presa con il 75% dei voti, gli amministratori saranno tuttavia liberi nelle loro decisioni gestionali. Mentre, in sede di assemblea di CAPITALIA, i soci sindacati sono impegnati a votare favorevolmente alle proposte consiliari a meno che non risulti il voto contrario di almeno 1/3 degli amministratori.

9. Penalità per il mancato adempimento agli obblighi di cui all'Accordo: esclusione dalla convenzione deliberata con il voto a maggioranza del 65% dei soci sindacati calcolate per teste.

10. Clausole particolari: il patto di sindacato tiene conto di precedente convenzione parasociale fra CAPITALIA e la Regione Siciliana regolante alcune tutele per quest'ultima in particolare nell'ipotesi di dismissione delle azioni del Banco di Sicilia da parte di CAPITALIA.

Si è riconosciuta la conservazione in vigore di quelle tutele.

11. Clausola arbitrale: è previsto che ogni controversia fra due o più soci sindacati concernente l'efficacia, la validità, l'esecuzione, l'interpretazione nonché l'eventuale risarcimento danni sarà devoluta ad un collegio arbitrale, composto da tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Roma che deciderà secondo diritto osservando le norme contenute nel codice di procedura civile in materia di arbitrato.

L'accordo sarà depositato presso il Registro delle imprese di Roma entro i termini di legge.

8 luglio 2004

[BC.5.04.2]


 

CAPITALIA S.P.A.
(già BANCA DI ROMA S.P.A
.)

In data 7 marzo 2003 CAPITALIA S.p.A. ("CAPITALIA"), FIAT S.p.A. ("FIAT") e Toro Assicurazioni S.p.A. ("TORO") hanno sottoscritto una scrittura privata (l'"Accordo") che contiene pattuizioni aventi ad oggetto le azioni di CAPITALIA detenute da TORO; tali pattuizioni, a titolo cautelativo, vengono sottoposte agli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 122 del TUF.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'Accordo: CAPITALIA S.p.A., con sede in Roma, Via M. Minghetti 17, capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 2.206.821.000, suddiviso in n. 2.206.821.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna. CAPITALIA è società quotata presso il Mercato Telematico Azionario.

2. Azioni oggetto dell'Accordo e partecipazioni conferite: l'Accordo ha ad oggetto le n. 145.886.908 azioni ordinarie di CAPITALIA detenute da TORO, rappresentanti il 6,61% del capitale sociale, interamente costituito da azioni ordinarie. Nessuno dei partecipanti, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo, detiene il controllo di CAPITALIA.

3. Pattuizioni contenute nell'Accordo aventi ad oggetto azioni CAPITALIA: TORO ha concesso a CAPITALIA l'opzione di far acquistare da un terzo dalla stessa discrezionalmente indicato la partecipazione detenuta da TORO in CAPITALIA (la "Opzione CAPITALIA") nel caso di cessioni che comportino nei prossimi tre anni un "change of control" di FIAT in relazione a TORO. L'Opzione CAPITALIA è esercitabile secondo i seguenti principali termini e condizioni:

- nell'ambito del processo di vendita di TORO, CAPITALIA, almeno quindici giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte vincolanti, dovrà comunicare per iscritto a FIAT i nominativi dei potenziali acquirenti con riferimento ai quali, qualora dovesse concludersi positivamente la trattativa, dovrà intendersi esercitata l'Opzione CAPITALIA; con riferimento ai potenziali acquirenti che non abbiano formulato la predetta richiesta, l'Opzione CAPITALIA potrà essere esercitata, mediante comunicazione scritta, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di effettivo change of control;

- il prezzo di esercizio dell'Opzione CAPITALIA sarà pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali di mercato negli ultimi tre mesi antecedenti l'offerta vincolante presentata dall'acquirente, incrementata di un premio pari al 25%;

- FIAT è obbligata a far sì che l'acquirente di TORO assuma, direttamente nei confronti di CAPITALIA, l'impegno a che l'Opzione CAPITALIA sia esercitabile, con le stesse modalità di cui sopra, qualora, nei tre anni successivi al "change of control" di FIAT in relazione a TORO rispetto al quale CAPITALIA non abbia esercitato l'Opzione CAPITALIA, si verifichi rispetto al nuovo assetto azionario un ulteriore "change of control". Tale impegno, quando formalmente assunto dall'acquirente di TORO, sarà ovviamente assoggettato agli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 122 del TUF.

4. Durata delle pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo: le pattuizioni descritte nel punto 3 che precede rimarranno in vigore sino al termine del terzo anno successivo alla data di stipulazione dell'Accordo.

5. Deposito: Il testo dell'Accordo, limitatamente alle pattuizioni in esso contenute aventi ad oggetto azioni CAPITALIA, sarà depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Roma nei termini previsti dall'art. 122 del TUF.

17 marzo 2003

[BC.3.03.1]


CAPITALIA S.p.A. 
Via Marco Minghetti n. 17 Roma

Toro Assicurazioni S.p.A. - Via Giuseppe Mazzini n. 53 Torino

In data 31 luglio 2003 CAPITALIA S.p.A. ("CAPITALIA") e Toro Assicurazioni S.p.A. ("TORO") hanno sottoscritto un accordo (l' "Accordo") che contiene pattuizioni aventi ad oggetto le azioni di CAPITALIA detenute da TORO; tali pattuizioni vengono sottoposte agli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 122 del TUF.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'Accordo: CAPITALIA S.p.A., con sede in Roma, Via M. Minghetti n. 17, capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 2.206.821.000, suddiviso in n. 2.206.821.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna. CAPITALIA è società quotata presso il Mercato Telematico Azionario.

2. Azioni oggetto dell'Accordo e partecipazioni conferite: l'Accordo alla data di conclusione aveva ad oggetto le n. 145.886.908 azioni ordinarie di CAPITALIA detenute da TORO, rappresentanti il 6,61% del capitale sociale, interamente costituito da azioni ordinarie (cfr. successivo paragrafo 3). Nessuno dei partecipanti, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo, detiene il controllo di CAPITALIA.

3. Pattuizioni contenute nell'Accordo aventi ad oggetto azioni CAPITALIA e loro durata:

a) TORO si è impegnata nei confronti di CAPITALIA a non trasferire, neppure parzialmente, n. 44.100.000 azioni CAPITALIA, rappresentanti ad oggi una quota pari al 2% circa del capitale sociale, fino al 30 luglio 2006;

b) TORO si è altresì impegnata a non trasferire, neppure parzialmente, le residue 101.786.908 azioni CAPITALIA, rappresentanti ad oggi una quota pari al 4,61% circa del capitale sociale, fino al 30 luglio 2004, fermo restando l'impegno di CAPITALIA a valutare in buona fede la possibilità di acconsentire ad eventuali cessioni prima della scadenza di detto periodo;

c) in particolare, CAPITALIA si è impegnata ad attivarsi per collocare fin da subito, e comunque entro breve termine - nell'interesse di Toro Assicurazioni e a condizioni di mercato - azioni CAPITALIA rappresentanti almeno l'1,6% del capitale sociale.

Pertanto, in caso di cessione di azioni l'impegno di cui alla lettera b) avrà ad oggetto le azioni, eccedenti quelle di cui alla lett. a), di volta in volta detenute da TORO. Va in proposito evidenziato che, in virtù delle richiamate previsioni, TORO ha già ceduto, alla data del 10 ottobre 2003, n. 101.750.488 azioni CAPITALIA. Le azioni oggetto dell'impegno di cui alla lettera b) sono pertanto, alla predetta data (ultimo dato disponibile), n. 36.420, rappresentanti lo 0,0016% circa del capitale sociale di CAPITALIA.

4. Deposito: Il testo dell'Accordo, limitatamente alle pattuizioni in esso contenute aventi ad oggetto azioni CAPITALIA, è stato depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Roma in data 5 agosto 2003.

18 ottobre 2003

[BC.4.03.2]


CAPITALIA S.P.A.

Il patto - nel premettere che la platea azionaria di CAPITALIA S.p.A. è variata con l'ingresso di nuovi soci istituzionali e privati - evidenzia l'interesse degli aderenti ad un investimento stabile e duraturo e perciò allo sviluppo del gruppo bancario.

Si indicano qui di seguito gli elementi essenziali del patto.

1. Tipo di patto

Il patto ha per oggetto un sindacato di voto e di blocco.

2. Soggetti aderenti:

 

   Azionisti N. azioni sindacate % sul capitale % su azioni
a) ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A. 117.133.575 5,299% 17,944%
  Algemene Bank (Nederland) B.V. 28.114.964 1,272% 4,307%
  ABN AMRO Bank N.V. 53.365.351 2,414% 8,175%
b) Regione Siciliana 73.746.225 3,336% 11,298%
c) Fondazione Manodori 70.017.501 3,168% 10,726%
d) Fondiaria-SAI S.p.A. 49.615.187 2,245% 7,601%
  Milano Assicurazioni S.p.A. 16.810.125 0,761% 2,575%
e) Finanziaria Tosinvest S.p.A. 44.180.000 1,999% 6,768%
f) Toro Assicurazioni S.p.A. 44.136.420 1,997% 6,761%
g) Pirelli Finance (Luxembourg) S.A. 41.930.000 1,897% 6,423%
h) Cinecittà Centro Commerciale S.p.A. 34.805.000 1,575% 5,332%
  Kabes S.r.l. 4.000.000 0,181% 0,613%
i) Omnia Holding S.p.A. 11.186.739 0,506% 1,714%
  Immsi S.p.A. 11.138.789 0,504% 1,706%
l) Colacem S.p.A. 22.103.814 1,000% 3,386%
m Alfio Marchini 16.551.158 0,749% 2,536%
n) Elle Fin S.A. 9.930.700 0,449% 1,521%
o) Sirefid S.p.A. 4.000.000 0,181% 0,613%
  Totale soci sindacati 652.765.548 29,532% 100,000

3. Durata: dal 22 ottobre 2003 al 22 ottobre 2006. Tre mesi prima della scadenza le parti si riuniranno per discutere la proroga o la modificazione del Patto.

4. Eventuale soggetto che possa, tramite il patto, esercitare il controllo della banca: non vi sono azionisti che tramite la partecipazione all'Accordo possono esercitare il controllo su CAPITALIA.

5. Limiti di possesso: ciascun socio sindacato si impegna a non aumentare la sua partecipazione o i diritti di voto in CAPITALIA né direttamente né indirettamente (vale a dire per il tramite di società controllante o controllata o per interposta persona). Tale divieto non si estende al trading di azioni CAPITALIA che rimanga contenuto nei limiti consentiti dalla disciplina regolamentare di Banca d'Italia e Consob e comunque nel limite massimo dello 0,1% per ciascun socio e dello 0,2% per ABN Amro, fermo restando il non superamento della soglia OPA ai sensi degli artt. 106 e 109 TUF.

6. Vincoli alla cessione delle azioni sindacate: i soci sindacati si impegnano a non trasferire, neppure parzialmente, le azioni apportate al Patto. E' però consentito il trasferimento delle azioni sindacate all'interno del medesimo gruppo. L'Assemblea del sindacato, a voto unanime e previa autorizzazione della competente Autorità di Vigilanza, può autorizzare la vendita a titolo oneroso ad un socio sindacato; gli altri soci sindacati hanno diritto di prelazione pro quota.

7. Deposito delle azioni sindacate: le azioni apportate al patto di sindacato saranno depositate entro il 31 ottobre 2003 presso CAPITALIA o presso banche del Gruppo CAPITALIA o presso ABN Amro, con eccezione nei confronti di tre soci per i quali il termine sarà il 30 aprile 2004.

8. Organi dell'Accordo, casi in cui se ne prevede la riunione, compiti attribuiti e loro funzionamento: gli organi del sindacato sono il Presidente, nominato dall'Assemblea del sindacato e l'Assemblea. L'Assemblea del sindacato dovrà, tra le altre, riunirsi prima di ogni assemblea di CAPITALIA convocata per la nomina degli amministratori e dei sindaci, prima che il consiglio di amministrazione di CAPITALIA sia chiamato a decidere su operazioni di aumento di capitale, di fusione o di scissione non infragruppo CAPITALIA, di acquisizione o di dismissione di partecipazioni o aziende, tutte per valore superiore a  € 350 mln, su strategie da assumere in caso di offerta pubblica di acquisto promossa da terzi, nonché sulla nomina del Presidente del sindacato in caso di sostituzione dello stesso.

I soci sindacati si impegnano a far sì che il Consiglio di Amministrazione di CAPITALIA sia composto da diciannove membri così designati: il Presidente è voluto nella persona dell'attuale Presidente di CAPITALIA; l'Amministratore delegato sarà sottoposto dal Presidente all'Assemblea del sindacato per conoscenza; tre amministratori saranno designati da ABN Amro; dieci dai soci sindacati che detengano una partecipazione non inferiore allo 0,75%; tre indipendenti (di cui uno designato da Abn Amro) da tutti i soci sindacati a maggioranza; uno ancora dall'attuale Presidente di CAPITALIA.

L'Assemblea del sindacato delibererà a maggioranza semplice delle azioni sindacate. In caso peraltro di decisioni riguardanti operazioni di aumento di capitale, di fusione o di scissione non infragruppo, o di acquisizione o dismissione di partecipazioni o aziende del valore come pocanzi indicato o di strategie in caso di offerta pubblica promossa da terzi, l'Assemblea delibererà con la maggioranza del 65%. Anche davanti a delibera dell'Assemblea del sindacato e finché questa non sia presa con il 75% dei voti, gli amministratori saranno tuttavia liberi nelle loro decisioni gestionali. Mentre, in sede di assemblea di CAPITALIA, i soci sindacati sono impegnati a votare favorevolmente alle proposte consiliari a meno che non risulti il voto contrario di almeno 1/3 degli amministratori.

9. Penalità per il mancato adempimento agli obblighi di cui all'Accordo: esclusione dalla convenzione deliberata con il voto a maggioranza del 65% dei soci sindacati calcolate per teste.

10. Clausole particolari: il patto di sindacato tiene conto di precedente convenzione parasociale fra CAPITALIA e la Regione Siciliana regolante alcune tutele per quest'ultima in particolare nell'ipotesi di dismissione delle azioni del Banco di Sicilia da parte di CAPITALIA.

Si è riconosciuta la conservazione in vigore di quelle tutele.

11. Clausola arbitrale: è previsto che ogni controversia fra due o più soci sindacati concernente l'efficacia, la validità, l'esecuzione, l'interpretazione nonché l'eventuale risarcimento danni sarà devoluta ad un collegio arbitrale, composto da tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Roma che deciderà secondo diritto osservando le norme contenute nel codice di procedura civile in materia di arbitrato.

L'accordo sarà depositato presso il Registro delle imprese di Roma entro i termini di legge.

10 gennaio 2005

[BC.5.05.1]


CAPITALIA S.P.A.

In data 7 marzo 2003 CAPITALIA S.p.A. ("CAPITALIA"), FIAT S.p.A. ("FIAT") e Toro Assicurazioni S.p.A. ("TORO") hanno sottoscritto una scrittura privata (l'"Accordo") che contiene pattuizioni aventi ad oggetto le azioni di CAPITALIA detenute da TORO; tali pattuizioni, a titolo cautelativo, vengono sottoposte agli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 122 del TUF.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'Accordo: CAPITALIA S.p.A., con sede in Roma, Via M. Minghetti 17, capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 2.206.821.000, suddiviso in n. 2.206.821.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna. CAPITALIA è società quotata presso il Mercato Telematico Azionario.

2. Azioni oggetto dell'Accordo e partecipazioni conferite: l'Accordo ha ad oggetto le n. 145.886.908 azioni ordinarie di CAPITALIA detenute da TORO, rappresentanti il 6,61% del capitale sociale, interamente costituito da azioni ordinarie. Nessuno dei partecipanti, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo, detiene il controllo di CAPITALIA.

3. Pattuizioni contenute nell'Accordo aventi ad oggetto azioni CAPITALIA: TORO ha concesso a CAPITALIA l'opzione di far acquistare da un terzo dalla stessa discrezionalmente indicato la partecipazione detenuta da TORO in CAPITALIA (la "Opzione CAPITALIA") nel caso di cessioni che comportino nei prossimi tre anni un "change of control" di FIAT in relazione a TORO. L'Opzione CAPITALIA è esercitabile secondo i seguenti principali termini e condizioni:

- nell'ambito del processo di vendita di TORO, CAPITALIA, almeno quindici giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte vincolanti, dovrà comunicare per iscritto a FIAT i nominativi dei potenziali acquirenti con riferimento ai quali, qualora dovesse concludersi positivamente la trattativa, dovrà intendersi esercitata l'Opzione CAPITALIA; con riferimento ai potenziali acquirenti che non abbiano formulato la predetta richiesta, l'Opzione CAPITALIA potrà essere esercitata, mediante comunicazione scritta, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di effettivo change of control;

- il prezzo di esercizio dell'Opzione CAPITALIA sarà pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali di mercato negli ultimi tre mesi antecedenti l'offerta vincolante presentata dall'acquirente, incrementata di un premio pari al 25%;

- FIAT è obbligata a far sì che l'acquirente di TORO assuma, direttamente nei confronti di CAPITALIA, l'impegno a che l'Opzione CAPITALIA sia esercitabile, con le stesse modalità di cui sopra, qualora, nei tre anni successivi al "change of control" di FIAT in relazione a TORO rispetto al quale CAPITALIA non abbia esercitato l'Opzione CAPITALIA, si verifichi rispetto al nuovo assetto azionario un ulteriore "change of control". Tale impegno, quando formalmente assunto dall'acquirente di TORO, sarà ovviamente assoggettato agli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 122 del TUF.

Con riferimento alle previsioni indicate nell'accordo sottoscritto in data 31 luglio 2003 tra CAPITALIA e Toro Assicurazioni, contenente pattuizioni aventi ad oggetto le azioni di CAPITALIA detenute da Toro Assicurazioni, e pubblicato per estratto in data 7 agosto 2003 sul quotidiano La Repubblica, nonché all'avviso pubblicato in data 18 ottobre 2003 sul medesimo quotidiano, con il quale si dava notizia che per effetto di cessioni di azioni CAPITALIA la partecipazione detenuta da Toro Assicurazioni risultava pari a n. 44.136.420 azioni, si comunica che - a seguito di emissioni di nuove azioni CAPITALIA conseguenti ad esercizi di warrant a suo tempo assegnati ed al corrispondente aumento del capitale sociale di CAPITALIA, che dal 28 dicembre 2004 ammonta ad € 2.210.351.000 ed è rappresentato da n. 2.210.351.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 1 cadauna - la percentuale della partecipazione detenuta dalla Toro Assicurazioni in CAPITALIA risulta pari all'1,997%, fermo restando le numero 44.136.420 azioni possedute

4. Durata delle pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo: le pattuizioni descritte nel punto 3 che precede rimarranno in vigore sino al termine del terzo anno successivo alla data di stipulazione dell'Accordo.

5. Deposito: Il testo dell'Accordo, limitatamente alle pattuizioni in esso contenute aventi ad oggetto azioni CAPITALIA, sarà depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Roma nei termini previsti dall'art. 122 del TUF.

10 gennaio 2005

[BC.3.05.1]

PATTO SCIOLTO CON PUBBLICAZIONE AVVENUTA IL 17 FEBBRAIO 2005


CAPITALIA S.P.A.

In data 31 luglio 2003 CAPITALIA S.p.A. ("CAPITALIA") e Toro Assicurazioni S.p.A. ("TORO") hanno sottoscritto un accordo (l'"Accordo") che contiene pattuizioni aventi ad oggetto le azioni di CAPITALIA detenute da TORO; tali pattuizioni vengono sottoposte agli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 122 del TUF.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'Accordo: CAPITALIA S.p.A., con sede in Roma, Via M. Minghetti n. 17, capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 2.206.821.000, suddiviso in n. 2.206.821.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna. CAPITALIA è società quotata presso il Mercato Telematico Azionario.

2. Azioni oggetto dell'Accordo e partecipazioni conferite: l'Accordo alla data di conclusione aveva ad oggetto le n. 145.886.908 azioni ordinarie di CAPITALIA detenute da TORO, rappresentanti il 6,61% del capitale sociale, interamente costituito da azioni ordinarie (cfr. successivo paragrafo 3). Nessuno dei partecipanti, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo, detiene il controllo di CAPITALIA.

3. Pattuizioni contenute nell'Accordo aventi ad oggetto azioni CAPITALIA e loro durata:

a) TORO si è impegnata nei confronti di CAPITALIA a non trasferire, neppure parzialmente, n. 44.100.000 azioni CAPITALIA, rappresentanti ad oggi una quota pari al 2% circa del capitale sociale, fino al 30 luglio 2006;

b) TORO si è altresì impegnata a non trasferire, neppure parzialmente, le residue 101.786.908 azioni CAPITALIA, rappresentanti ad oggi una quota pari al 4,61% circa del capitale sociale, fino al 30 luglio 2004, fermo restando l'impegno di CAPITALIA a valutare in buona fede la possibilità di acconsentire ad eventuali cessioni prima della scadenza di detto periodo;

c) in particolare, CAPITALIA si è impegnata ad attivarsi per collocare fin da subito, e comunque entro breve termine - nell'interesse di Toro Assicurazioni e a condizioni di mercato - azioni CAPITALIA rappresentanti almeno l'1,6% del capitale sociale.

Pertanto, in caso di cessione di azioni l'impegno di cui alla lettera b) avrà ad oggetto le azioni, eccedenti quelle di cui alla lett. a), di volta in volta detenute da TORO. Va in proposito evidenziato che, in virtù delle richiamate previsioni, TORO ha già ceduto, alla data del 10 ottobre 2003, n. 101.750.488 azioni CAPITALIA. Le azioni oggetto dell'impegno di cui alla lettera b) sono pertanto, alla predetta data (ultimo dato disponibile), n. 36.420, rappresentanti lo 0,0016% circa del capitale sociale di CAPITALIA.

Si comunica che, a seguito di emissioni di nuove azioni CAPITALIA conseguenti ad esercizi di warrant a suo tempo assegnati ed al corrispondente aumento del capitale sociale di CAPITALIA, che dal 28 dicembre 2004 ammonta ad € 2.210.351.000 ed è rappresentato da n. 2.210.351.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 1 cadauna, la percentuale della partecipazione detenuta dalla Toro Assicurazioni in CAPITALIA risulta pari all'1,997%, fermo restando le numero 44.136.420 azioni possedute.

4. Deposito: Il testo dell'Accordo, limitatamente alle pattuizioni in esso contenute aventi ad oggetto azioni CAPITALIA, è stato depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Roma in data 5 agosto 2003.

10 gennaio 2005

[BC.4.05.1]


 CAPITALIA S.P.A. 

Il patto - nel premettere che la platea azionaria di CAPITALIA S.p.A. è variata con l'ingresso di nuovi soci istituzionali e privati - evidenzia l'interesse degli aderenti ad un investimento stabile e duraturo e perciò allo sviluppo del gruppo bancario.

Si indicano qui di seguito gli elementi essenziali del patto.

1. Tipo di patto

Il patto ha per oggetto un sindacato di voto e di blocco.

2. Soggetti aderenti:

   Azionisti N. azioni sindacate % sul capitale
a) ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A. 117.133.575 5,299%
  Algemene Bank (Nederland) B.V. 28.114.964 1,272%
  ABN AMRO Bank N.V. 53.365.351 2,414%
b) Regione Siciliana 73.746.225 3,336%
c) Fondazione Manodori 70.017.501 3,167%
d) Fondiaria-SAI S.p.A. 49.615.187 2,244%
  Milano Assicurazioni S.p.A. 16.810.125 0,760%
e) Finanziaria Tosinvest S.p.A. 44.180.000 1,999%
f) Toro Assicurazioni S.p.A. 11.052.908 0,500%
  Augusta Assicurazioni S.p.A. 7.083.629 0,320%
  Nuova Tirrena S.p.A. 23.050.000 1,043%
  Toro Targa Assicurazioni S.p.A. 2.949.883 0,133%
g) Pirelli Finance (Luxembourg) S.A. 41.930.000 1,897%
h) Cinecittà Centro Commerciale S.p.A. 34.805.000 1,574%
  Kabes S.r.l. 4.000.000 0,181%
i) Omniaholding S.p.A. 11.186.739 0,506%
  Immsi S.p.A. 11.138.789 0,504%
l) Colacem S.p.A. 22.103.814 1,000%
m Alfio Marchini 16.551.158 0,749%
n) Elle Fin S.A. 9.930.700 0,449%
o) Sirefid S.p.A. 4.000.000 0,181%
  TOTALE  652.765.548 29,529%


3. Durata: dal 22 ottobre 2003 al 22 ottobre 2006. Tre mesi prima della scadenza le parti si riuniranno per discutere la proroga o la modificazione del Patto.

4. Eventuale soggetto che possa, tramite il patto, esercitare il controllo della banca: non vi sono azionisti che tramite la partecipazione all'Accordo possono esercitare il controllo su CAPITALIA.

5. Limiti di possesso: ciascun socio sindacato si impegna a non aumentare la sua partecipazione o i diritti di voto in CAPITALIA né direttamente né indirettamente (vale a dire per il tramite di società controllante o controllata o per interposta persona). Tale divieto non si estende al trading di azioni CAPITALIA che rimanga contenuto nei limiti consentiti dalla disciplina regolamentare di Banca d'Italia e Consob e comunque nel limite massimo dello 0,1% per ciascun socio e dello 0,2% per ABN Amro, fermo restando il non superamento della soglia OPA ai sensi degli artt. 106 e 109 TUF.

6. Vincoli alla cessione delle azioni sindacate: i soci sindacati si impegnano a non trasferire, neppure parzialmente, le azioni apportate al Patto. E' però consentito il trasferimento delle azioni sindacate all'interno del medesimo gruppo. L'Assemblea del sindacato, a voto unanime e previa autorizzazione della competente Autorità di Vigilanza, può autorizzare la vendita a titolo oneroso ad un socio sindacato; gli altri soci sindacati hanno diritto di prelazione pro quota.

7. Deposito delle azioni sindacate: le azioni apportate al patto di sindacato saranno depositate entro il 31 ottobre 2003 presso CAPITALIA o presso banche del Gruppo CAPITALIA o presso ABN Amro, con eccezione nei confronti di tre soci per i quali il termine sarà il 30 aprile 2004.

8. Organi dell'Accordo, casi in cui se ne prevede la riunione, compiti attribuiti e loro funzionamento: gli organi del sindacato sono il Presidente, nominato dall'Assemblea del sindacato e l'Assemblea. L'Assemblea del sindacato dovrà, tra le altre, riunirsi prima di ogni assemblea di CAPITALIA convocata per la nomina degli amministratori e dei sindaci, prima che il consiglio di amministrazione di CAPITALIA sia chiamato a decidere su operazioni di aumento di capitale, di fusione o di scissione non infragruppo CAPITALIA, di acquisizione o di dismissione di partecipazioni o aziende, tutte per valore superiore a € 350 mln, su strategie da assumere in caso di offerta pubblica di acquisto promossa da terzi, nonché sulla nomina del Presidente del sindacato in caso di sostituzione dello stesso.

I soci sindacati si impegnano a far sì che il Consiglio di Amministrazione di CAPITALIA sia composto da diciannove membri così designati: il Presidente è voluto nella persona dell'attuale Presidente di CAPITALIA; l'Amministratore delegato sarà sottoposto dal Presidente all'Assemblea del sindacato per conoscenza; tre amministratori saranno designati da ABN Amro; dieci dai soci sindacati che detengano una partecipazione non inferiore allo 0,75%; tre indipendenti (di cui uno designato da Abn Amro) da tutti i soci sindacati a maggioranza; uno ancora dall'attuale Presidente di CAPITALIA.

L'Assemblea del sindacato delibererà a maggioranza semplice delle azioni sindacate. In caso peraltro di decisioni riguardanti operazioni di aumento di capitale, di fusione o di scissione non infragruppo, o di acquisizione o dismissione di partecipazioni o aziende del valore come pocanzi indicato o di strategie in caso di offerta pubblica promossa da terzi, l'Assemblea delibererà con la maggioranza del 65%. Anche davanti a delibera dell'Assemblea del sindacato e finché questa non sia presa con il 75% dei voti, gli amministratori saranno tuttavia liberi nelle loro decisioni gestionali. Mentre, in sede di assemblea di CAPITALIA, i soci sindacati sono impegnati a votare favorevolmente alle proposte consiliari a meno che non risulti il voto contrario di almeno 1/3 degli amministratori.

9. Penalità per il mancato adempimento agli obblighi di cui all'Accordo: esclusione dalla convenzione deliberata con il voto a maggioranza del 65% dei soci sindacati calcolate per teste.

10. Clausole particolari: il patto di sindacato tiene conto di precedente convenzione parasociale fra CAPITALIA e la Regione Siciliana regolante alcune tutele per quest'ultima in particolare nell'ipotesi di dismissione delle azioni del Banco di Sicilia da parte di CAPITALIA.

Si è riconosciuta la conservazione in vigore di quelle tutele.

11. Clausola arbitrale: è previsto che ogni controversia fra due o più soci sindacati concernente l'efficacia, la validità, l'esecuzione, l'interpretazione nonché l'eventuale risarcimento danni sarà devoluta ad un collegio arbitrale, composto da tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Roma che deciderà secondo diritto osservando le norme contenute nel codice di procedura civile in materia di arbitrato.

L'accordo sarà depositato presso il Registro delle imprese di Roma entro i termini di legge.

16 febbraio 2005

[BC.5.05.2] 


 CAPITALIA S.P.A.

Il patto - nel premettere che la platea azionaria di CAPITALIA S.p.A. è variata con l'ingresso di nuovi soci istituzionali e privati - evidenzia l'interesse degli aderenti ad un investimento stabile e duraturo e perciò allo sviluppo del gruppo bancario.

Si indicano qui di seguito gli elementi essenziali del patto.

1. Tipo di patto

Il patto ha per oggetto un sindacato di voto e di blocco.

2. Soggetti aderenti:

  

Azionisti Capitalia S.p.A.

N. azioni sindacate % sul capitale % su azioni 
sindacate
a) ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A. 117.133.575 5,298% 17,944%
  Algemene Bank (Nederland) B.V. 28.114.964 1,272% 4,307%
  ABN AMRO Bank N.V. 53.365.351 2,414% 8,175%
b) Regione Siciliana 73.746.225 3,336% 11,298%
c) Fondazione Manodori 70.017.501 3,167% 10,726%
d) Fondiaria-SAI S.p.A. 49.615.187 2,244% 7,601%
  Milano Assicurazioni S.p.A. 16.810.125 0,760% 2,575%
e) Finanziaria Tosinvest S.p.A. 44.180.000 1,998% 6,768%
f) Toro Assicurazioni S.p.A. 11.052.908 0,500% 1,693%
  Augusta Assicurazioni S.p.A. 7.083.629 0,320% 1,085%
  Nuova Tirrena S.p.A. 23.050.000 1,043% 3,531%
  Toro Targa Assicurazioni S.p.A. 2.949.883 0,133% 0,452%
g) Pirelli & C. S.p.A. 41.930.000 1,897% 6,423%
h) Cinecittà Centro Commerciale S.p.A. 34.805.000 1,574% 5,332%
  Kabes S.r.l. 4.000.000 0,181% 0,613%
i) Omniaholding S.p.A. 11.186.739 0,506% 1,714%
  Immsi S.p.A. 11.138.789 0,504% 1,706%
l) Colacem S.p.A. 22.103.814 1,000% 3,386%
m Alfio Marchini 16.551.158 0,749% 2,536%
n) Elle Fin S.A. 9.930.700 0,449% 1,521%
o) Sirefid S.p.A. 4.000.000 0,181% 0,613%
  TOTALE  652.765.548 29,528% 100,000

3. Durata: dal 22 ottobre 2003 al 22 ottobre 2006. Tre mesi prima della scadenza le parti si riuniranno per discutere la proroga o la modificazione del Patto.

4. Eventuale soggetto che possa, tramite il patto, esercitare il controllo della banca: non vi sono azionisti che tramite la partecipazione all'Accordo possono esercitare il controllo su CAPITALIA.

5. Limiti di possesso: ciascun socio sindacato si impegna a non aumentare la sua partecipazione o i diritti di voto in CAPITALIA né direttamente né indirettamente (vale a dire per il tramite di società controllante o controllata o per interposta persona). Tale divieto non si estende al trading di azioni CAPITALIA che rimanga contenuto nei limiti consentiti dalla disciplina regolamentare di Banca d'Italia e Consob e comunque nel limite massimo dello 0,1% per ciascun socio e dello 0,2% per ABN Amro, fermo restando il non superamento della soglia OPA ai sensi degli artt. 106 e 109 TUF.

6. Vincoli alla cessione delle azioni sindacate: i soci sindacati si impegnano a non trasferire, neppure parzialmente, le azioni apportate al Patto. E' però consentito il trasferimento delle azioni sindacate all'interno del medesimo gruppo. L'Assemblea del sindacato, a voto unanime e previa autorizzazione della competente Autorità di Vigilanza, può autorizzare la vendita a titolo oneroso ad un socio sindacato; gli altri soci sindacati hanno diritto di prelazione pro quota.

7. Deposito delle azioni sindacate: le azioni apportate al patto di sindacato saranno depositate entro il 31 ottobre 2003 presso CAPITALIA o presso banche del Gruppo CAPITALIA o presso ABN Amro, con eccezione nei confronti di tre soci per i quali il termine sarà il 30 aprile 2004.

8. Organi dell'Accordo, casi in cui se ne prevede la riunione, compiti attribuiti e loro funzionamento: gli organi del sindacato sono il Presidente, nominato dall'Assemblea del sindacato e l'Assemblea. L'Assemblea del sindacato dovrà, tra le altre, riunirsi prima di ogni assemblea di CAPITALIA convocata per la nomina degli amministratori e dei sindaci, prima che il consiglio di amministrazione di CAPITALIA sia chiamato a decidere su operazioni di aumento di capitale, di fusione o di scissione non infragruppo CAPITALIA, di acquisizione o di dismissione di partecipazioni o aziende, tutte per valore superiore a € 350 mln, su strategie da assumere in caso di offerta pubblica di acquisto promossa da terzi, nonché sulla nomina del Presidente del sindacato in caso di sostituzione dello stesso.

I soci sindacati si impegnano a far sì che il Consiglio di Amministrazione di CAPITALIA sia composto da diciannove membri così designati: il Presidente è voluto nella persona dell'attuale Presidente di CAPITALIA; l'Amministratore delegato sarà sottoposto dal Presidente all'Assemblea del sindacato per conoscenza; tre amministratori saranno designati da ABN Amro; dieci dai soci sindacati che detengano una partecipazione non inferiore allo 0,75%; tre indipendenti (di cui uno designato da Abn Amro) da tutti i soci sindacati a maggioranza; uno ancora dall'attuale Presidente di CAPITALIA.

L'Assemblea del sindacato delibererà a maggioranza semplice delle azioni sindacate. In caso peraltro di decisioni riguardanti operazioni di aumento di capitale, di fusione o di scissione non infragruppo, o di acquisizione o dismissione di partecipazioni o aziende del valore come pocanzi indicato o di strategie in caso di offerta pubblica promossa da terzi, l'Assemblea delibererà con la maggioranza del 65%. Anche davanti a delibera dell'Assemblea del sindacato e finché questa non sia presa con il 75% dei voti, gli amministratori saranno tuttavia liberi nelle loro decisioni gestionali. Mentre, in sede di assemblea di CAPITALIA, i soci sindacati sono impegnati a votare favorevolmente alle proposte consiliari a meno che non risulti il voto contrario di almeno 1/3 degli amministratori.

9. Penalità per il mancato adempimento agli obblighi di cui all'Accordo: esclusione dalla convenzione deliberata con il voto a maggioranza del 65% dei soci sindacati calcolate per teste.

10. Clausole particolari: il patto di sindacato tiene conto di precedente convenzione parasociale fra CAPITALIA e la Regione Siciliana regolante alcune tutele per quest'ultima in particolare nell'ipotesi di dismissione delle azioni del Banco di Sicilia da parte di CAPITALIA.

Si è riconosciuta la conservazione in vigore di quelle tutele.

11. Clausola arbitrale: è previsto che ogni controversia fra due o più soci sindacati concernente l'efficacia, la validità, l'esecuzione, l'interpretazione nonché l'eventuale risarcimento danni sarà devoluta ad un collegio arbitrale, composto da tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Roma che deciderà secondo diritto osservando le norme contenute nel codice di procedura civile in materia di arbitrato.

L'accordo sarà depositato presso il Registro delle imprese di Roma entro i termini di legge.

20 aprile 2005

[BC.5.05.3]

PATTO SCIOLTO ANTICIPATAMENTE CON PUBBLICAZIONE AVVENUTA IL 10 LUGLIO 2005


CAPITALIA S.P.A.

In data 4 luglio 2005, i partecipanti al Patto di Sindacato di Capitalia hanno convenuto l’ingresso del socio Fondazione Banco di Sicilia con una quota pari al 2%, a fronte di una partecipazione complessiva in Capitalia della Fondazione stessa del 3,20%. Tenuto conto che, a seguito di aumenti di capitale a favore di dipendenti intervenuti successivamente all’avviso pubblicato in data 20 aprile 2005, la percentuale delle azioni complessivamente apportate al Patto dai Soci era nel frattempo passata dal 29,528% al 29,45%, con l’ingresso della Fondazione Banco di Sicilia la partecipazione complessivamente apportata al Patto è pari al 31,45%.

In ragione della modifica soggettiva intervenuta e di altre modifiche concordate, i Soci aderenti al Patto hanno sottoscritto, sempre in data 4 luglio 2005, un nuovo documento contrattuale con durata di tre anni dal medesimo 4 luglio 2005.

Si indicano qui di seguito gli elementi essenziali del Patto.

1. Tipo di Patto

Il Patto ha per oggetto un sindacato di voto e di blocco.

2. Soci aderenti:

  Azionisti N. azioni sindacate % sul capitale % su azioni sindacate
a) ABN AMRO Bank (Luxembourg) S. A. 117.133.575   5,28% 16,80% 
  Algemene Bank (Nederland) B.V.  28.114.964  1,27%  4,03%
  ABN AMRO Bank N.V.  53.365.351  2,41%  7,66% 
b) Regione Siciliana 73.746.225 3,33% 10,58%
c) Fondazione Manodori   70.017.501  3,16%  10,04% 
d) Fondiaria-SAI S.p.A.  49.615.187  2,24%  7,12% 
  Milano Assicurazioni S.p.A.  16.810.125 0,76%   2,41% 
e) Finanziaria Tosinvest S.p.A.  44.180.000  1,99%  6,34%
f) Toro Assicurazioni S.p.A. 11.052.908 0,50% 1,59%
  Augusta Assicurazioni Sp.A.  7.083.629  0,32%  1,02% 
  NuovaTirrena S.p.A. 23.050.000 1,04% 3,31%
  Toro Targa Assicurazioni S.p.A. 2.949.883 0,13% 0,42%
g) Pirelli e C. S.p.A. 41.930.000 1,89%   6,01%
h) Cinecittà Centro Commerciale S.p.A. 34.805.000 1,57% 4,99%
  Kabes S.r.l. 4.000.000 0,18% 0,57%
i) Omniaholding S.p.A. 11.186.739   0,50% 1,60%
  Immsi SPA. 11.138.789 0,50%  1,60%
1) Colacem S.p.A. 22.103.814  1,00% 3,17%
m) Alfio Marchini 16.551.158 0,75%  2,37%
n) Elle Fin. S.A. 9.930.700 0,45% 1,42% 
o) Sirefid S.p.A. 4.000.000 0,18% 0,57% 
p) Fondazione Banco di Sicilia 44.332.264 2,00%  6,36%
  Totale soci sindacati 697.097.812

31,45%

100,00% 
 

3. Durata: dal 4 luglio 2005 al 3 luglio 2008. Tre mesi prima della scadenza le parti si riuniranno per discutere la proroga o la modificazione del Patto. Il socio ABN Amro avrà facoltà di recedere dal Patto con decorrenza dal 22 ottobre 2006 dovendo in tal caso offrire agli altri soci sindacati le azioni detenute, ad un prezzo calcolato in base all’andamento del mercato nel periodo precedente la comunicazione del recesso. In caso di inoptato gli altri soci sindacati avranno il diritto di designare acquirenti terzi che dovranno aderire al Patto contestualmente all’acquisto.

4. Eventuale soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo della banca: non vi sono azionisti che tramite la partecipazione all'Accordo possono esercitare il controllo su Capitalia.

5. Limiti di possesso: ciascun socio sindacato si impegna a non aumentare la sua partecipazione o i diritti di voto in Capitalia né direttamente né indirettamente (vale a dire per il tramite di società controllante o controllata o per interposta persona). Tale divieto non si estende al trading di azioni Capitalia che rimanga contenuto nei limiti consentiti dalla disciplina regolamentare di Banca d'Italia e Consob e comunque nel limite massimo dello 0,1% per ciascun socio e dello 0,2% per ABN Amro, fermo restando il non superamento della soglia OPA ai sensi degli artt. 106, comma 3, lett. b del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’e art. 46 del regolamento Consob n. 11971/1999.

6. Vincoli alla cessione delle azioni sindacate: i soci sindacati si impegnano a non trasferire, neppure parzialmente, le azioni apportate al Patto. E’ però consentito il trasferimento delle azioni sindacate all’interno del medesimo gruppo. L'Assemblea del sindacato, a voto unanime e previa autorizzazione della competente Autorità di Vigilanza, può autorizzare la vendita a titolo oneroso ad un socio sindacato; gli altri soci sindacati hanno diritto di prelazione pro quota.

7. Deposito delle azioni sindacate: le azioni apportate al Patto di sindacato saranno depositate entro il 30 settembre 2005 presso Capitalia o presso banche del Gruppo Capitalia o presso ABN Amro.

8. Organi dell'Accordo, casi in cui se ne prevede la riunione, compiti attribuiti e loro funzionamento: gli organi del sindacato sono il Presidente, nominato dall'Assemblea del sindacato e l'Assemblea. L'Assemblea del sindacato dovrà, tra l’altro, riunirsi prima di ogni assemblea di Capitalia convocata per la nomina degli amministratori e dei sindaci, prima che il Consiglio di amministrazione di Capitalia sia chiamato a decidere su operazioni di aumento di capitale, di fusione o di scissione non infragruppo Capitalia, di acquisizione o di dismissione di partecipazioni o aziende, tutte per valore superiore a € 350 mln, su strategie da assumere in caso di offerta pubblica di acquisto promossa da terzi, nonché sulla nomina del Presidente del sindacato in caso di sostituzione dello stesso.

I soci sindacati si impegnano a far sì che il Consiglio di Amministrazione di Capitalia sia composto da ventuno membri così designati: il Presidente e l’Amministratore Delegato sono confermati rispettivamente nelle persone del Dott. Cesare Geronzi e del Dott. Matteo Arpe; tre amministratori saranno designati da ABN Amro; undici dai soci sindacati che detengano una partecipazione non inferiore allo 0,75%; quattro indipendenti (di cui uno designato da ABN Amro) da tutti i soci sindacati a maggioranza; uno ancora dall'attuale Presidente di Capitalia.

L'Assemblea del sindacato delibererà a maggioranza semplice delle azioni sindacate. In caso peraltro di decisioni riguardanti operazioni di aumento di capitale, di fusione o di scissione non infragruppo, o di acquisizione o dismissione di partecipazioni o aziende del valore come pocanzi indicato o di strategie in caso di offerta pubblica promossa da terzi, l'Assemblea delibererà con la maggioranza del 65%. Anche davanti a delibera dell’Assemblea del sindacato e finché questa non sia presa con il 75% dei voti, gli amministratori saranno tuttavia liberi nelle loro decisioni gestionali. Mentre, in sede di assemblea di Capitalia, i soci sindacati sono impegnati a votare favorevolmente alle proposte consiliari a meno che non risulti il voto contrario di almeno 1/3 degli amministratori.

9. Penalità per il mancato adempimento agli obblighi di cui all'Accordo: esclusione dalla convenzione deliberata con il voto a maggioranza del 65% dei soci sindacati calcolato per teste.

10. Clausole particolari: il Patto di sindacato tiene conto di precedente convenzione parasociale fra Capitalia e la Regione Siciliana regolante alcune tutele per quest’ultima in particolare nell’ipotesi di dismissione delle azioni del Banco di Sicilia da parte di Capitalia.

Si è riconosciuta la conservazione in vigore di quelle tutele.

11. Clausola arbitrale: è previsto che ogni controversia fra due o più soci sindacati concernente l'efficacia, la validità, l'esecuzione, l'interpretazione nonché l'eventuale risarcimento danni sarà devoluta ad un collegio arbitrale, composto da tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Roma che deciderà secondo diritto osservando le norme contenute nel codice di procedura civile in materia di arbitrato.

L'accordo è depositato presso il Registro delle imprese di Roma a norma di legge.

10 luglio 2005

[BC.6.05.1]


CAPITALIA S.p.A.
Via Marco Minghetti n. 17 Roma
Regione Siciliana - Palazzo d'Orleans - Piazza Indipendenza Palermo

A seguito:

- delle operazioni societarie che hanno portato alla nascita del Gruppo bancario CAPITALIA;

- della stipula tra CAPITALIA spa e la Regione Siciliana di un "Addendum" alla Convenzione tra le stesse in essere - Addendum di cui si è dato avviso con pubblicazione in data 29/10/2003 su La Repubblica, Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, MF, Finanza e Mercati, Il Giornale, La Stampa - e con il quale, ferme restando le altre previsioni della Convenzione medesima che pertanto è rimasta invariata, si è provveduto esclusivamente a prolungare il termine di cui all'art.3 punto 1, lettera (c) fino al 30 ottobre 2006;

si provvede ad aggiornare l'estratto della Convenzione comunicata alla Consob, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e pubblicato in data 31/1/2002 sul Sole 24 Ore.

Estratto

CAPITALIA spa / Regione Siciliana

Premesso che:

  • nell'ambito del processo di ristrutturazione societaria e di riassetto dell'intero Gruppo bancario Bancaroma, tra la Banca di Roma spa (ora CAPITALIA spa) e la Regione Siciliana sono intervenute intese in merito, tra l'altro, alle modalità di esecuzione dell'operazione di fusione per incorporazione del Banco di Sicilia spa nella Banca di Roma spa e di costituzione di una nuova società che avrebbe assunto la denominazione sociale di Banco di Sicilia e nella quale sarebbe stata conferita l'azienda bancaria Banco di Sicilia;

  • le predette intese sono state formalizzate mediante la stipula, in data 21 gennaio 2002, della Convenzione tra Banca di Roma (ora CAPITALIA spa) e la Regione Siciliana nel prosieguo descritta;

  • in esito al suddetto processo di ristrutturazione societaria e di riassetto dell'intero Gruppo bancario Bancaroma, divenuto Gruppo bancario CAPITALIA, CAPITALIA spa è titolare di n. 500.000.000 azioni ordinarie del Banco di Sicilia, pari al 100% del capitale sociale dello stesso, mentre la Regione Siciliana è titolare di una partecipazione diretta, pari a n. 73.746.225 azioni ordinarie, in CAPITALIA spa, pari al 3,336% del capitale sociale della stessa al 1 gennaio 2005;

Tutto ciò premesso si comunica quanto segue

1. Contenuto della convenzione.

Il processo di ristrutturazione societaria e di riassetto del Gruppo Bancaroma (ora CAPITALIA) ed il relativo piano industriale prevedono i seguenti più importanti impegni, assunti anche ai sensi dell'art. 1381 c.c.:

(i) Rappresentanza negli organi sociali di CAPITALIA spa: che venga nominato nel Consiglio di amministrazione di CAPITALIA spa un componente designato dal Presidente della Regione Siciliana.

2. Impegni sulla partecipazione della Regione Siciliana in CAPITALIA.

(a) Nell'eventualità che CAPITALIA spa decida di dismettere (in favore di soggetti estranei al Gruppo CAPITALIA) il controllo solitario del Banco di Sicilia, CAPITALIA sarà impegnata a collocare, su richiesta della Regione Siciliana ed entro centottanta (180) giorni dal ricevimento della richiesta stessa, le azioni di proprietà della Regione Siciliana in CAPITALIA spa, garantendo un prezzo complessivo minimo pari al valore pro quota della partecipazione della Regione Siciliana nel Banco di Sicilia, valore calcolato rispetto al patrimonio netto rettificato al 31.12.2001 del Banco di Sicilia stesso così come concordato dagli advisors, rivalutato secondo gli indici Istat;

(b) Al di fuori dell'ipotesi di cui al precedente punto (a):

- la Regione Siciliana si impegna a non cedere a terzi la propria partecipazione in CAPITALIA spa sino al 30 ottobre 2006;

- successivamente a tale scadenza, nell'eventualità che la Regione Siciliana decida di cedere la propria partecipazione in CAPITALIA spa, la Regione Siciliana medesima dovrà conferire a CAPITALIA spa mandato a vendere a valori di mercato tale partecipazione, in conformità alle applicabili disposizioni di legge, restando inteso che il mandato dovrà essere eseguito (senza assunzione da parte del mandatario della garanzia di un prezzo minimo) entro un arco di sei mesi.

(c) I mandati di cui ai precedenti punti saranno assunti da CAPITALIA spa a titolo gratuito e quindi senza oneri, spese e commissioni a carico della Regione Siciliana.

3. Ulteriori impegni delle parti.

Permangono in capo a CAPITALIA spa gli impegni inerenti la struttura patrimoniale ed industriale del Banco di Sicilia che, dopo la ristrutturazione, ha mantenuto la precedente denominazione. E' altresì prevista la nomina, su indicazione del Presidente della Regione Siciliana, sentito il Presidente di CAPITALIA spa, di almeno due membri (dei quali uno assumerà la carica di Vicepresidente) del Consiglio di Amministrazione del Banco e di un membro effettivo del Collegio Sindacale del Banco stesso.

4. Durata della convenzione

La convenzione ha effetto dalla data di attuazione del conferimento dell'azienda bancaria Banco di Sicilia nel "nuovo" Banco di Sicilia e resterà in vigore per il periodo di tre anni dalla suddetta data di decorrenza.

La convenzione si intenderà automaticamente rinnovata a ciascuna scadenza a condizione che nessuna Parte invii all'altra Parte una formale comunicazione della volontà di non rinnovare entro i sei mesi precedenti la scadenza. Poiché nessuna delle Parti ha inviato all'altra formale comunicazione della volontà di non rinnovare la Convenzione nei termini previsti, la stessa è da intendersi rinnovata per ulteriori tre anni a decorrere dal 1 luglio 2005, data di scadenza originaria.

La convenzione diverrà inoltre inefficace nel caso la Regione Siciliana venisse a detenere una partecipazione in CAPITALIA spa inferiore di oltre 1/3 (un terzo) rispetto a quella originariamente acquisita per effetto della operazione di fusione, purché la riduzione entro la soglia indicata sia derivata da un atto di disposizione da parte della Regione Siciliana.

5. Condizioni di efficacia della convenzione

La convenzione è stata ratificata dalla Legge Regionale 26 marzo 2002, n.2.

6. Deposito presso il Registro delle Imprese

La convenzione è depositata presso il Registro delle Imprese Ufficio di Roma.

10 gennaio 2005

[BC.2.05.1]


CAPITALIA S.p.A. - Via Marco Minghetti n. 17 Roma
Toro Assicurazioni S.p.A. - Via Giuseppe Mazzini n. 53 Torino

Con riferimento all'accordo (l'"Accordo") stipulato in data 31 luglio 2003 tra CAPITALIA S.p.A. ("CAPITALIA") e Toro Assicurazioni S.p.A. ("TORO"), le Parti comunicano che in data 7 febbraio 2005 TORO ha trasferito a società controllate, con l'assenso di CAPITALIA, parte delle azioni oggetto dell'Accordo.

Si comunica inoltre che a seguito dell'intervenuta estinzione, per decorso del termine, 30 luglio 2004, delle altre pattuizioni originariamente contenute nell'Accordo medesimo, l'unica obbligazione residua concerne l'impegno di TORO a non trasferire, neppure parzialmente, n. 44.100.000 azioni CAPITALIA fino al 30 luglio 2006.

Viene di seguito riportato l'estratto dell'Accordo aggiornato.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'Accordo: CAPITALIA S.p.A., con sede in Roma, Via M. Minghetti n. 17, capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 2.210.574.500, suddiviso in n. 2.210.574.500 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna. CAPITALIA è società quotata presso il Mercato Telematico Azionario.

2. Azioni oggetto dell'Accordo e partecipazioni conferite: l'Accordo ha ad oggetto n. 44.100.000 azioni ordinarie di CAPITALIA detenute da TORO e società sue controllate, rappresentanti l'1,995% del capitale sociale, interamente costituito da azioni ordinarie. Nessuno dei partecipanti, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo, detiene il controllo di CAPITALIA. Le azioni oggetto dell'Accordo (le "Azioni") sono detenute da TORO e da società sue controllate (le "Controllate") nella misura di seguito indicata:

 

   N. azioni % sul capitale 
sociale
Toro Assicurazioni S.p.A. 11.016.488 0,498
Augusta Assicurazioni S.p.A. 7.083.629 0,320
Nuova Tirrena S.p.A. 23.050.000 1,043
Toro Targa Assicurazioni S.p.A. 2.949.883 0,133
Totale azioni 44.100.000 1,995

3. Pattuizioni contenute nell'Accordo aventi ad oggetto azioni CAPITALIA e loro durata: TORO è impegnata nei confronti di CAPITALIA a non trasferire - e a far sì che le Controllate non trasferiscano - neppure parzialmente, le Azioni fino al 30 luglio 2006.

4. Deposito: Il testo dell'Accordo, limitatamente alle pattuizioni in esso contenute aventi ad oggetto azioni CAPITALIA, è stato depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Roma in data 5 agosto 2003.

17 febbraio 2005

[BC.4.05.2]


CAPITALIA S.p.A.

In data 4 luglio 2005, i partecipanti al Patto di sindacato di Capitalia hanno convenuto l’ingresso del socio Fondazione Banco di Sicilia con una quota pari al 2%, a fronte di una partecipazione complessiva in Capitalia della Fondazione stessa del 3,20%. Tenuto conto che, a seguito di aumenti di capitale a favore di dipendenti intervenuti successivamente all’avviso pubblicato in data 20 aprile 2005, la percentuale delle azioni complessivamente apportate al Patto dai Soci era nel frattempo passata dal 29,528% al 29,45%, con l’ingresso della Fondazione Banco di Sicilia la partecipazione complessivamente apportata al Patto è pari al 31,45%.

In ragione della modifica soggettiva intervenuta e di altre modifiche concordate, i Soci aderenti al Patto hanno sottoscritto, sempre in data 4 luglio 2005, un nuovo documento contrattuale con durata di tre anni dal medesimo 4 luglio 2005.

Si indicano qui di seguito gli elementi essenziali del Patto.

1. Tipo di Patto

Il Patto ha per oggetto un sindacato di voto e di blocco.

2. Soci aderenti:

 

 

 Azionisti

N. azioni
Sindacate

% sul
capitale

% su azioni
 sindacate

a)

ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A.

117.133.575

5,27%

16,80%

 

Algemene Bank (Nederland) B.V.

28.114.964

1,27%

4,03%

 

BN AMRO Bank N.V.

53.365.351

2,40%

7,66%

b)

Regione Siciliana

73.746.225

3,32%

10,58%

c)

Fondazione Manodori

70.017.501

3,15%

10,04%

d)

Fondiaria-SAI S.p.A.

49.615.187

2,23%

7,12%

 

Milano Assicurazioni S.p.A.

16.810.125

0,76%

2,41%

e)

Finanziaria Tosinvest S.p.A.

14.000.000

0,63%

2,01%

 

Tosinvest S.A.

30.180.000

1,36%

4,33%

f)

Toro Assicurazioni S.p.A.

11.052.908

0,50%

1,59%

 

Augusta Assicurazioni S.p.A.

7.083.629

0,32%

1,02%

 

Nuova Tirrena S.p.A.

23.050.000

1,04%

3,31%

 

Toro Targa Assicurazioni S.p.A.

2.949.883

0,13%

0,42%

g)

Pirelli & C. S.p.A.

41.930.000

1,89%

6,01%

h)

Cinecittà Centro Commerciale S.p.A.

34.805.000

1,57%

4,99%

 

Kabes S.r.l.

4.000.000

0,18%

0,57%

i)

OmniaHolding S.p.A.

11.186.739

0,50%

1,60%

 

Immsi S.p.A.

11.138.789

0,50%

1,60%

l)

Colacem S.p.A.

22.103.814

1,00%

3,17%

m)

Alfio Marchini

16.551.158

0,75%

2,37%

n)

Elle Fin. S.A.

9.930.700

0,45%

1,42%

o)

Sirefid S.p.A.

4.000.000

0,18%

0,57%

p)

Fondazione Banco di Sicilia

44.332.264

2,00%

6,36%

 

TOTALE

697.097.812

31,39%

100,00%

 

3. Durata: dal 4 luglio 2005 al 3 luglio 2008. Tre mesi prima della scadenza le parti si riuniranno per discutere la proroga o la modificazione del Patto. Il socio ABN Amro avrà facoltà di recedere dal Patto con decorrenza dal 22 ottobre 2006, dovendo in tal caso offrire agli altri soci sindacati le azioni detenute ad un prezzo calcolato in base all’andamento del mercato nel periodo precedente la comunicazione del recesso. In caso di inoptato gli altri soci sindacati avranno il diritto di designare acquirenti terzi che dovranno aderire al Patto contestualmente all’acquisto.

4. Eventuale soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo della banca: non vi sono azionisti che tramite la partecipazione all'Accordo possano esercitare il controllo su Capitalia.

5. Limiti di possesso: ciascun socio sindacato si impegna a non aumentare la sua partecipazione o i diritti di voto in Capitalia né direttamente né indirettamente (vale a dire per il tramite di società controllante o controllata o per interposta persona). Tale divieto non si estende al trading di azioni Capitalia che rimanga contenuto nei limiti consentiti dalla disciplina regolamentare di Banca d'Italia e Consob e comunque nel limite massimo dello 0,1% per ciascun socio e dello 0,2% per ABN Amro, fermo restando il non superamento della soglia OPA ai sensi degli artt. 106, comma 3, lett. b del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 46 del regolamento Consob n. 11971/1999.

6. Vincoli alla cessione delle azioni sindacate: i soci sindacati si impegnano a non trasferire, neppure parzialmente, le azioni apportate al Patto. E’ però consentito il trasferimento delle azioni sindacate all’interno del medesimo gruppo. L'Assemblea del sindacato, a voto unanime e previa autorizzazione della competente Autorità di Vigilanza, può autorizzare la vendita a titolo oneroso ad un socio sindacato; gli altri soci sindacati hanno diritto di prelazione pro quota.

7. Deposito delle azioni sindacate: le azioni apportate al Patto di sindacato saranno depositate entro il 30 settembre 2005 presso Capitalia o presso banche del Gruppo Capitalia o presso ABN Amro.

8. Organi dell'Accordo, casi in cui se ne prevede la riunione, compiti attribuiti e loro funzionamento: gli organi del sindacato sono il Presidente, nominato dall'Assemblea del sindacato e l'Assemblea. L'Assemblea del sindacato dovrà, tra l’altro, riunirsi prima di ogni Assemblea di Capitalia convocata per la nomina degli amministratori e dei sindaci, prima che il Consiglio di amministrazione di Capitalia sia chiamato a decidere su operazioni di aumento di capitale, di fusione o di scissione non infragruppo Capitalia, di acquisizione o di dismissione di partecipazioni o aziende, tutte per valore superiore a € 350 mln, su strategie da assumere in caso di offerta pubblica di acquisto promossa da terzi, nonché sulla nomina del Presidente del sindacato in caso di sostituzione dello stesso.

I soci sindacati si impegnano a far sì che il Consiglio di amministrazione di Capitalia sia composto da ventuno membri così designati: il Presidente e l’Amministratore Delegato sono confermati rispettivamente nelle persone del Dott. Cesare Geronzi e del Dott. Matteo Arpe; tre amministratori saranno designati da ABN Amro; undici dai soci sindacati che detengano una partecipazione non inferiore allo 0,75%; quattro indipendenti (di cui uno designato da ABN Amro) da tutti i soci sindacati a maggioranza; uno ancora dall'attuale Presidente di Capitalia.

L'Assemblea del sindacato delibererà a maggioranza semplice delle azioni sindacate. In caso peraltro di decisioni riguardanti operazioni di aumento di capitale, di fusione o di scissione non infragruppo, o di acquisizione o dismissione di partecipazioni o aziende del valore come pocanzi indicato o di strategie in caso di offerta pubblica promossa da terzi, l'Assemblea delibererà con la maggioranza del 65%. Anche davanti a delibera dell’Assemblea del sindacato e finché questa non sia presa con il 75% dei voti, gli amministratori saranno tuttavia liberi nelle loro decisioni gestionali. Mentre, in sede di Assemblea di Capitalia, i soci sindacati sono impegnati a votare favorevolmente alle proposte consiliari a meno che non risulti il voto contrario di almeno 1/3 degli amministratori.

9. Penalità per il mancato adempimento agli obblighi di cui all'Accordo: esclusione dalla convenzione deliberata con il voto a maggioranza del 65% dei soci sindacati calcolato per teste.

10. Clausole particolari: il Patto di sindacato tiene conto di precedente convenzione parasociale fra Capitalia e la Regione Siciliana regolante alcune tutele per quest’ultima in particolare nell’ipotesi di dismissione delle azioni del Banco di Sicilia da parte di Capitalia.

Si è riconosciuta la conservazione in vigore di quelle tutele.

11. Clausola arbitrale: è previsto che ogni controversia fra due o più soci sindacati concernente l'efficacia, la validità, l'esecuzione, l'interpretazione nonché l'eventuale risarcimento danni sarà devoluta ad un collegio arbitrale, composto da tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Roma che deciderà secondo diritto osservando le norme contenute nel codice di procedura civile in materia di arbitrato.

L'Accordo è depositato presso il Registro delle Imprese di Roma a norma di legge.

13 ottobre 2005

[BC.6.05.2]


CAPITALIA S.P.A.

A seguito delle deliberazioni assunte dall’assemblea straordinaria di Capitalia in data 28 novembre 2005 - ed aventi ad oggetto la fusione per incorporazione di Fineco S.p.A. in Capitalia e la scissione parziale di MCC S.p.A, beneficiaria la stessa Capitalia (le "Operazioni Straordinarie") – i partecipanti al patto di sindacato di Capitalia (il "Patto") hanno convenuto, in data 22 dicembre 2005 e con efficacia a partire dal 1° gennaio 2006, le seguenti modifiche nella composizione del Patto: 

a) apporto da parte di attuali partecipanti – in adempimento del Patto, che prevede l’impegno di apporto al sindacato delle azioni ricevute in concambio - di azioni Capitalia corrispondenti alle percentuali, calcolate sul capitale risultante dalle Operazioni Straordinarie, di seguito specificate: Fondazione Manodori, 1,18%; Toro Assicurazioni S.p.A., 0,40%; Finanziaria Tosinvest S.p.A. 0,40%; Colacem S.p.A., 0,13%; Cinecittà Centro Commerciale S.p.A., 0,13%; Keryx S.p.A. (società controllata dall’Ing. Alfio Marchini), 0,13%; 

b) ingresso nel Patto di alcuni attuali azionisti di MCC S.p.A. che riceveranno nuove azioni di Capitalia rivenienti dal concambio di scissione di MCC S.p.A., con apporto di azioni corrispondenti alle percentuali, calcolate sul capitale risultante dalle Operazioni Straordinarie, di seguito specificate: Angelini Partecipazioni Finanziarie S.r.l., 0,13%; Fineldo S.p.A., 0,40%; Fininvest S.p.A., 0,40%; Italmobiliare S.p.A., 0,25% (di cui 0,13% riveniente dal concambio della scissione MCC e 0,12% già detenuto dal socio). Inoltre, in data 21 dicembre 2005 il socio Kabes S.r.l., già aderente al Patto, ha trasferito alla società controllante Cinecittà Centro Commerciale S.p.A., anch’essa aderente al Patto, le proprie n. 4.000.000 azioni di Capitalia. 

In ragione delle modifiche descritte, i Soci aderenti al Patto hanno sottoscritto, sempre in data 22 dicembre 2005, un nuovo documento contrattuale. Tale documento avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2006 (data alla quale avranno avuto efficacia le Operazioni Straordinarie), con l’eccezione dell’impegno a non incrementare le partecipazioni di cui al successivo punto 5, che avrà immediata efficacia. 

Tenuto conto delle modificazioni che precedono, dell’ intervenuto esercizio di stock options e degli effetti diluitivi delle Operazioni Straordinarie, la partecipazione vincolata al Patto passerà, alla data del 1° gennaio 2006, dal 31,34% al 30,54%. La Fondazione Banco di Sicilia continuerà a detenere azioni non apportate al Patto, che rappresenteranno, all’esito delle Operazioni Straordinarie, l’1,03% del capitale. 

Si indicano qui di seguito gli elementi essenziali del Patto. 

1. Tipo di Patto 

Il Patto ha per oggetto un sindacato di voto e di blocco. 

2. Soci aderenti: 

La tabella che segue elenca i Soci aderenti al Patto al 1° gennaio 2006 (il numero di azioni e le relative percentuali tengono conto degli effetti delle Operazioni Straordinarie).

 

AZIONISTI Numero azioni
sindacate
% sul
capitale
% su azioni
sindacate
a) ABN-AMRO Bank (Luxembourg) S.A. 117.133.575 4,53 14,83
ABN-AMRO Bank N.V. 53.365.351 2,06 6,76
ALGEMENE BANK NEDERLAND B.Y. 28.114.964 1,09 3,56
b) REGIONE SICILIANA 73.746.225 2,85 9,34
c) FONDAZIONE MANODORI 100.459.893 3,88 12,72
d) FONDIARIA - SAI SPA 49.615.187 1,92 6,28
MILANO ASSICURAZIONI SPA 16.810.125 0,65 2,13
e) FINANZIARIA TOSINVEST SPA 24.453.051 0,95 3,10
TOSINVEST S.A. 30.180.000 1,17 3,82
f) TORO ASSICURAZIONI SPA 21.505.959 0,83 2,72
AUGUSTA ASSICURAZIONI SPA 7.083.629 0,27 0,90
NUOVA TIRRENA SPA 23.050.000 0,89 2,92
TORO TARGA ASSICURAZIONI SPA 2.949.883 0,11 0,37
g) PIRELLI & C. SPA 41.930.000 1,62 5,31
h) CINECITTA' CENTRO COMMERCIALE SPA 42.289.349 1,64 5,35
i) OMNIAHOLDING SPA 11.186.739 0,43 1,42
IMMSI SPA 11.138.789 0,43 1,41
l) COLACEM SP A 25.588.163 0,99 3,24
m) ALFIO MARCHINI 20.035.507 0,77 2,54
n) ELLE FIN S.A. 9.930.700 0,38 1,26
o) SIREFID SPA 4.000.000 0,15 0,51
p) FONDAZIONE BANCO DI SICILIA 44.332.264 1,71 5,61
q) ANGELINI PARTECIPAZIONI FINANZIARIE S.r.l. 3.484.349 0,13 0,44
r) FINELDO S.p.A. 10.453.051 0,40 1,32
s) FININVEST S.p.A. 10.453.051 0,40 1,32
t) ITALMOBILIARE S.p.A. 6.456.343 0,25 0,82
TOTALE 789.746.147 30,54 100,00
   

3. Durata: fino al 3 luglio 2008. Tre mesi prima della scadenza le parti si riuniranno per discutere la proroga o la modificazione del Patto. Il socio ABN Amro avrà facoltà di recedere dal Patto con decorrenza dal 22 ottobre 2006, dovendo in tal caso offrire agli altri soci sindacati le azioni detenute ad un prezzo calcolato in base all’andamento del mercato nel periodo precedente la comunicazione del recesso (prezzo maggiore tra quello medio ponderato dell’ultimo mese e dell’ultimo trimestre). In caso di inoptato gli altri soci sindacati avranno il diritto di designare acquirenti terzi che dovranno aderire al Patto contestualmente all’acquisto. 

4. Eventuale soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo della banca: non vi sono azionisti che tramite la partecipazione all'Accordo possano esercitare il controllo su Capitalia. 

5. Limiti di possesso: ciascun socio sindacato si impegna a non aumentare la sua partecipazione o i diritti di voto in Capitalia né direttamente né indirettamente (vale a dire per il tramite di società controllante o controllata o per interposta persona). Tale divieto non si estende al trading di azioni Capitalia che rimanga contenuto nei limiti consentiti dalla disciplina regolamentare di Banca d'Italia e Consob e comunque nel limite massimo dello 0,1% per ciascun socio e dello 0,2% per ABN Amro, fermo restando il non superamento della soglia OPA ai sensi dell’art. 106, comma 3, lett. b del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 46 del regolamento Consob n. 11971/1999. 

6. Vincoli alla cessione delle azioni sindacate: i soci sindacati si impegnano a non trasferire, neppure parzialmente, le azioni apportate al Patto. E’ però consentito il trasferimento delle azioni sindacate all’interno del medesimo gruppo. L'Assemblea del sindacato, a voto unanime e previa autorizzazione della competente Autorità di Vigilanza, può autorizzare la vendita a titolo oneroso ad un socio sindacato; gli altri soci sindacati hanno diritto di prelazione pro quota. 

7. Deposito delle azioni sindacate: le azioni apportate al Patto di sindacato saranno depositate entro il 31 gennaio 2006 presso Capitalia o presso banche del Gruppo Capitalia o presso ABN Amro. 

8. Organi dell'Accordo, casi in cui se ne prevede la riunione, compiti attribuiti e loro funzionamento: gli organi del sindacato sono il Presidente, nominato dall'Assemblea del sindacato e l'Assemblea. L'Assemblea del sindacato dovrà, tra l’altro, riunirsi prima di ogni Assemblea di Capitalia convocata per la nomina degli amministratori e dei sindaci, prima che il Consiglio di amministrazione di Capitalia sia chiamato a decidere su operazioni di aumento di capitale, di fusione o di scissione non infragruppo Capitalia, di acquisizione o di dismissione di partecipazioni o aziende, tutte per valore superiore a € 350 mln, su strategie da assumere in caso di offerta pubblica di acquisto promossa da terzi, nonché sulla nomina del Presidente del sindacato in caso di sostituzione dello stesso. 

I soci sindacati si impegnano a far sì che il Consiglio di amministrazione di Capitalia sia composto da ventuno membri così designati: il Presidente e l’Amministratore Delegato sono confermati rispettivamente nelle persone del Dott. Cesare Geronzi e del Dott. Matteo Arpe; tre amministratori saranno designati da ABN Amro; undici dai soci sindacati che detengano una partecipazione non inferiore allo 0,75%; quattro indipendenti (di cui uno designato da ABN Amro) da tutti i soci sindacati a maggioranza; uno ancora dall'attuale Presidente di Capitalia. 

L'Assemblea del sindacato delibererà a maggioranza semplice delle azioni sindacate. In caso peraltro di decisioni riguardanti operazioni di aumento di capitale, di fusione o di scissione non infragruppo, o di acquisizione o dismissione di partecipazioni o aziende del valore come pocanzi indicato o di strategie in caso di offerta pubblica promossa da terzi, l'Assemblea delibererà con la maggioranza del 65%. Anche davanti a delibera dell’Assemblea del sindacato e finché questa non sia presa con il 75% dei voti, gli amministratori saranno tuttavia liberi nelle loro decisioni gestionali. Mentre, in sede di Assemblea di Capitalia, i soci sindacati sono impegnati a votare favorevolmente alle proposte consiliari a meno che non risulti il voto contrario di almeno 1/3 degli amministratori. 

9. Penalità per il mancato adempimento agli obblighi di cui all'Accordo: esclusione dalla convenzione deliberata con il voto a maggioranza del 65% dei soci sindacati calcolato per teste. 

10. Clausole particolari: il Patto di sindacato tiene conto di precedente convenzione parasociale fra Capitalia e la Regione Siciliana regolante alcune tutele per quest’ultima in particolare nell’ipotesi di dismissione delle azioni del Banco di Sicilia da parte di Capitalia. Si è riconosciuta la conservazione in vigore di quelle tutele. 

11. Clausola arbitrale: è previsto che ogni controversia fra due o più soci sindacati concernente l'efficacia, la validità, l'esecuzione, l'interpretazione nonché l'eventuale risarcimento danni sarà devoluta ad un collegio arbitrale, composto da tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Roma che deciderà secondo diritto osservando le norme contenute nel codice di procedura civile in materia di arbitrato. L'Accordo è depositato presso il Registro delle imprese di Roma a norma di legge.      

30 dicembre 2005

[BC.6.05.3]


CAPITALIA S.p.A.
Via Marco Minghetti n. 17 Roma
Regione Siciliana – Palazzo d’Orleans – Piazza Indipendenza Palermo

A seguito: 

- delle operazioni societarie che hanno portato alla nascita del Gruppo bancario CAPITALIA; 

- della stipula tra CAPITALIA spa e la Regione Siciliana di un “Addendum” alla Convenzione tra le stesse in essere - Addendum di cui si è dato avviso con pubblicazione in data 29/10/2003 su La Repubblica, Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, MF, Finanza e Mercati, Il Giornale, La Stampa - e con il quale, ferme restando le altre previsioni della Convenzione medesima che pertanto è rimasta invariata, si è provveduto esclusivamente a prolungare il termine di cui all’art.3 punto 1, lettera (c) fino al 30 ottobre 2006; 

si provvede ad aggiornare l’estratto della Convenzione comunicata alla Consob, ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e pubblicato in data 31/1/2002 sul Sole 24 Ore.  

Estratto

CAPITALIA spa / Regione Siciliana

Premesso che:

  • nell’ambito del processo di ristrutturazione societaria e di riassetto dell’intero Gruppo bancario Bancaroma, tra la Banca di Roma spa (ora CAPITALIA spa) e la Regione Siciliana sono intervenute intese in merito, tra l’altro, alle modalità di esecuzione dell’operazione di fusione per incorporazione del Banco di Sicilia spa nella Banca di Roma spa e di costituzione di una nuova società che avrebbe assunto la denominazione sociale di Banco di Sicilia e nella quale sarebbe stata conferita l’azienda bancaria Banco di Sicilia;

     
  • le predette intese sono state formalizzate mediante la stipula, in data 21 gennaio 2002, della Convenzione tra Banca di Roma (ora CAPITALIA spa) e la Regione Siciliana nel prosieguo descritta;

     
  • in esito al suddetto processo di ristrutturazione societaria e di riassetto dell’intero Gruppo bancario Bancaroma, divenuto Gruppo bancario CAPITALIA, CAPITALIA spa è titolare di n. 697.203.746 azioni ordinarie del Banco di Sicilia, pari al 100% del capitale sociale dello stesso, mentre la Regione Siciliana è titolare di una partecipazione diretta, pari a n. 73.746.225 azioni ordinarie, in CAPITALIA spa, pari al 2,85% del capitale sociale della stessa al 1° gennaio 2006

Tutto ciò premesso si comunica quanto segue 

1. Contenuto della convenzione. 

Il processo di ristrutturazione societaria e di riassetto del Gruppo Bancaroma (ora CAPITALIA) ed il relativo piano industriale prevedono i seguenti più importanti impegni, assunti anche ai sensi dell’art. 1381 c.c.: 

(i) Rappresentanza negli organi sociali di CAPITALIA spa: che venga nominato nel Consiglio di amministrazione di CAPITALIA spa un componente designato dal Presidente della Regione Siciliana. 

2. Impegni sulla partecipazione della Regione Siciliana in CAPITALIA. 

(a) Nell’eventualità che CAPITALIA spa decida di dismettere (in favore di soggetti estranei al Gruppo CAPITALIA) il controllo solitario del Banco di Sicilia, CAPITALIA sarà impegnata a collocare, su richiesta della Regione Siciliana ed entro centottanta (180) giorni dal ricevimento della richiesta stessa, le azioni di proprietà della Regione Siciliana in CAPITALIA spa, garantendo un prezzo complessivo minimo pari al valore pro quota della partecipazione della Regione Siciliana nel Banco di Sicilia, valore calcolato rispetto al patrimonio netto rettificato al 31.12.2001 del Banco di Sicilia stesso così come concordato dagli advisors, rivalutato secondo gli indici Istat; 

(b) Al di fuori dell’ipotesi di cui al precedente punto (a): - la Regione Siciliana si impegna a non cedere a terzi la propria partecipazione in CAPITALIA spa sino al 30 ottobre 2006; - successivamente a tale scadenza, nell’eventualità che la Regione Siciliana decida di cedere la propria partecipazione in CAPITALIA spa, la Regione Siciliana medesima dovrà conferire a CAPITALIA spa mandato a vendere a valori di mercato tale partecipazione, in conformità alle applicabili disposizioni di legge, restando inteso che il mandato dovrà essere eseguito (senza assunzione da parte del mandatario della garanzia di un prezzo minimo) entro un arco di sei mesi. 

(c) I mandati di cui ai precedenti punti saranno assunti da CAPITALIA spa a titolo gratuito e quindi senza oneri, spese e commissioni a carico della Regione Siciliana. 

3. Ulteriori impegni delle parti. 

Permangono in capo a CAPITALIA spa gli impegni inerenti la struttura patrimoniale ed industriale del Banco di Sicilia che, dopo la ristrutturazione, ha mantenuto la precedente denominazione. E’ altresì prevista la nomina, su indicazione del Presidente della Regione Siciliana, sentito il Presidente di CAPITALIA spa, di almeno due membri (dei quali uno assumerà la carica di Vicepresidente) del Consiglio di Amministrazione del Banco e di un membro effettivo del Collegio Sindacale del Banco stesso

4. Durata della convenzione 

La convenzione ha effetto dalla data di attuazione del conferimento dell’azienda bancaria Banco di Sicilia nel “nuovo” Banco di Sicilia e resterà in vigore per il periodo di tre anni dalla suddetta data di decorrenza. 

La convenzione si intenderà automaticamente rinnovata a ciascuna scadenza a condizione che nessuna Parte invii all’altra Parte una formale comunicazione della volontà di non rinnovare entro i sei mesi precedenti la scadenza. Poiché nessuna delle Parti ha inviato all’altra formale comunicazione della volontà di non rinnovare la Convenzione nei termini previsti, la stessa è da intendersi rinnovata per ulteriori tre anni a decorrere dal 1° luglio 2005, data di scadenza originaria. 

La convenzione diverrà inoltre inefficace nel caso la Regione Siciliana venisse a detenere una partecipazione in CAPITALIA spa inferiore di oltre 1/3 (un terzo) rispetto a quella originariamente acquisita per effetto della operazione di fusione, purché la riduzione entro la soglia indicata sia derivata da un atto di disposizione da parte della Regione Siciliana. 

5. Condizioni di efficacia della convenzione 

La convenzione è stata ratificata dalla Legge Regionale 26 marzo 2002, n.2. 

6. Deposito presso il Registro delle Imprese 

La convenzione è depositata presso il Registro delle Imprese Ufficio di Roma.

10 gennaio 2006

[BC.2.06.1]


CAPITALIA S.p.A. – Via Marco Minghetti n. 17 Roma 
Toro Assicurazioni S.p.A. – Via Giuseppe Mazzini n. 53 Torino    

Con riferimento all’accordo (l’“Accordo”) stipulato in data 31 luglio 2003 tra CAPITALIA S.p.A. (“CAPITALIA”) e Toro Assicurazioni S.p.A. (“TORO”), le Parti comunicano che in data 7 febbraio 2005 Toro ha trasferito a società controllate, con l’assenso di Capitalia, parte delle azioni oggetto dell’Accordo. 

Si comunica inoltre che a seguito dell’intervenuta estinzione, per decorso del termine, 30 luglio 2004, delle altre pattuizioni originariamente contenute nell’Accordo medesimo, l’unica obbligazione residua concerne l’impegno di TORO a non trasferire, neppure parzialmente, n. 44.100.000 azioni CAPITALIA fino al 30 luglio 2006. 

Viene di seguito riportato l’estratto dell’Accordo aggiornato. 

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo: Capitalia S.p.A., con sede in Roma, Via M. Minghetti n. 17, capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 2.586.176.835, suddiviso in n. 2.586.176.835 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna. Capitalia è società quotata presso il Mercato Telematico Azionario. 

2. Azioni oggetto dell’Accordo e partecipazioni conferite: l’Accordo ha ad oggetto n. 44.100.000 azioni ordinarie di CAPITALIA detenute da TORO e società sue controllate, rappresentanti l’1,705% del capitale sociale, interamente costituito da azioni ordinarie. Nessuno dei partecipanti, a seguito della sottoscrizione dell’Accordo, detiene il controllo di CAPITALIA. Le azioni oggetto dell’Accordo (le “Azioni”) sono detenute da Toro e da società sue controllate (le “Controllate”) nella misura di seguito indicata:

 

N. azioni

% sul capitale sociale

Toro Assicurazioni S.p.A.

11.016.488

0,426

Augusta Assicurazioni S.p.A.

7.083.629

0,274

Nuova Tirrena S.p.A.

23.050.000

0,891

Toro Targa Assicurazioni S.p.A.

2.949.883

0,114

Totale azioni

44.100.000

1,705

 

3. Pattuizioni contenute nell’Accordo aventi ad oggetto azioni CAPITALIA e loro durata: TORO è impegnata nei confronti di CAPITALIA a non trasferire - e a far sì che le Controllate non trasferiscano - neppure parzialmente, le Azioni fino al 30 luglio 2006. Deposito: Il testo dell’Accordo, limitatamente alle pattuizioni in esso contenute aventi ad oggetto azioni CAPITALIA, è stato depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Roma in data 5 agosto 2003.

4. Deposito: Il testo dell'Accordo, limitatamente alle pattuizioni in esso contenute aventi ad oggetto azioni CAPITALIA, è stato depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Roma in data 5 agosto 2003.

10 gennaio 2006

[BC.4.06.1]


CAPITALIA S.P.A.

A seguito delle deliberazioni assunte dall’assemblea straordinaria di Capitalia in data 28 novembre 2005 - ed aventi ad oggetto la fusione per incorporazione di Fineco S.p.A. in Capitalia e la scissione parziale di MCC S.p.A, beneficiaria la stessa Capitalia (le "Operazioni Straordinarie") – i partecipanti al patto di sindacato di Capitalia (il "Patto") hanno convenuto, in data 22 dicembre 2005 e con efficacia a partire dal 1° gennaio 2006, le seguenti modifiche nella composizione del Patto:

a) apporto da parte di attuali partecipanti – in adempimento del Patto, che prevede l’impegno di apporto al sindacato delle azioni ricevute in concambio - di azioni Capitalia corrispondenti alle percentuali, calcolate sul capitale risultante dalle Operazioni Straordinarie, di seguito specificate: Fondazione Manodori, 1,18%; Toro Assicurazioni S.p.A., 0,40%; Finanziaria Tosinvest S.p.A. 0,40%; Colacem S.p.A., 0,13%; Cinecittà Centro Commerciale S.p.A., 0,13%; Keryx S.p.A. (società controllata dall’Ing. Alfio Marchini), 0,13%;

b) ingresso nel Patto di alcuni attuali azionisti di MCC S.p.A. che riceveranno nuove azioni di Capitalia rivenienti dal concambio di scissione di MCC S.p.A., con apporto di azioni corrispondenti alle percentuali, calcolate sul capitale risultante dalle Operazioni Straordinarie, di seguito specificate: Angelini Partecipazioni Finanziarie S.r.l., 0,13%; Fineldo S.p.A., 0,40%; Fininvest S.p.A., 0,40%; Italmobiliare S.p.A., 0,25% (di cui 0,13% riveniente dal concambio della scissione MCC e 0,12% già detenuto dal socio).

Inoltre, in data 21 dicembre 2005 il socio Kabes S.r.l., già aderente al Patto, ha trasferito alla società controllante Cinecittà Centro Commerciale S.p.A., anch’essa aderente al Patto, le proprie n. 4.000.000 azioni di Capitalia.

In ragione delle modifiche descritte, i Soci aderenti al Patto hanno sottoscritto, sempre in data 22 dicembre 2005, un nuovo documento contrattuale. Tale documento avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2006 (data alla quale avranno avuto efficacia le Operazioni Straordinarie), con l’eccezione dell’impegno a non incrementare le partecipazioni di cui al successivo punto 5, che avrà immediata efficacia.

Tenuto conto delle modificazioni che precedono, dell’ intervenuto esercizio di stock options e degli effetti diluitivi delle Operazioni Straordinarie, la partecipazione vincolata al Patto passerà, alla data del 1° gennaio 2006, dal 31,34% al 30,54%. La Fondazione Banco di Sicilia continuerà a detenere azioni non apportate al Patto, che rappresenteranno, all’esito delle Operazioni Straordinarie, l’1,03% del capitale(1).

Si indicano qui di seguito gli elementi essenziali del Patto.

1. Tipo di Patto

Il Patto ha per oggetto un sindacato di voto e di blocco.

2. Soci aderenti:

La tabella che segue elenca i Soci aderenti al Patto al 1° gennaio 2006 (il numero di azioni e le relative percentuali tengono conto degli effetti delle Operazioni Straordinarie).

 

AZIONISTI

Numero azioni sindacate

% sul capitale

% su azioni sindacate

a)

ABN-AMRO Bank (Luxembourg) S.A

117.133.575

4,53 14,83
 

ABN -AMRO Bank N.V.

53.365.351

2,06 6,76
 

ALGEMENE BANK NEDERLAND B.V.

28.114.964

1,09 3,56

b)

REGIONE SICILIANA

73.746.225

2,85 9,34

c)

FONDAZIONE MANODORI

100.459.893

3,88 12,72

d)

FONDIARIA - SAI SPA

49.615.187

1,92 6,28
 

MILANO ASSICURAZIONI SPA

16.810.125

0,65 2,13

e)

FINANZIARIA TOSINVEST SPA

24.453.051

0,95 3,10
 

TOSINVEST S.A.

30.180.000

1,17

3,82

f)

TORO ASSICURAZIONI SPA

21.505.959

0,83

2,72
 

AUGUSTA ASSICURAZIONI SPA

7.083.629

0,27

0,90

 

NUOVA TIRRENA SPA

23.050.000

0,89

2,92

 

TORO TARGA ASSICURAZIONI SPA

2.949.883

0,11

0,37

g)

PIRELLI & C. SPA

41.930.000

1,62

5,31

h)

CINECITTA' CENTRO COMMERCIALE SPA

42.289.349

1,64

5,35

i)

OMNIAHOLDING SPA

11.186.739

0,43

1,42

 

IMMSI SPA

11.138.789

0,43

1,41

l)

COLACEM SPA

25.588.163

0,99

3,24

m)

ALFIO MARCHINI

20.035.507

0,77

2,54

n)

ELLE FIN S.A.

9.930.700

0,38

1,26

o)

SIREFID SPA

4.000.000

0,15

0,51

p)

FONDAZIONE BANCO DI SICILIA

44.332.264

1,71

5,61

q)

ANGELINI PARTECIPAZIONI FINANZIARIE S.r.l.

3.484.349

0,13

0,44

r)

FINELDO S.p.A.

10.453.051

0,40

1,32

s)

FININVEST S.p.A.

10.453,051

0,40

1,32

t)

ITALMOBILIARE S.p.A.

6.456.343

0,25

0,82

 

TOTALE

789.746.147

30,54

100,00



3. Durata: fino al 3 luglio 2008. Tre mesi prima della scadenza le parti si riuniranno per discutere la proroga o la modificazione del Patto. Il socio ABN Amro avrà facoltà di recedere dal Patto con decorrenza dal 22 ottobre 2006, dovendo in tal caso offrire agli altri soci sindacati le azioni detenute ad un prezzo calcolato in base all’andamento del mercato nel periodo precedente la comunicazione del recesso (prezzo maggiore tra quello medio ponderato dell’ultimo mese e dell’ultimo trimestre). In caso di inoptato gli altri soci sindacati avranno il diritto di designare acquirenti terzi che dovranno aderire al Patto contestualmente all’acquisto.

4. Eventuale soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo della banca: non vi sono azionisti che tramite la partecipazione all'Accordo possano esercitare il controllo su Capitalia.

5. Limiti di possesso: ciascun socio sindacato si impegna a non aumentare la sua partecipazione o i diritti di voto in Capitalia né direttamente né indirettamente (vale a dire per il tramite di società controllante o controllata o per interposta persona). Tale divieto non si estende al trading di azioni Capitalia che rimanga contenuto nei limiti consentiti dalla disciplina regolamentare di Banca d'Italia e Consob e comunque nel limite massimo dello 0,1% per ciascun socio e dello 0,2% per ABN Amro, fermo restando il non superamento della soglia OPA ai sensi dell’art. 106, comma 3, lett. b del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 46 del regolamento Consob n. 11971/1999.

6. Vincoli alla cessione delle azioni sindacate: i soci sindacati si impegnano a non trasferire, neppure parzialmente, le azioni apportate al Patto. E’ però consentito il trasferimento delle azioni sindacate all’interno del medesimo gruppo. L'Assemblea del sindacato, a voto unanime e previa autorizzazione della competente Autorità di Vigilanza, può autorizzare la vendita a titolo oneroso ad un socio sindacato; gli altri soci sindacati hanno diritto di prelazione pro quota.

7. Deposito delle azioni sindacate: le azioni apportate al Patto di sindacato saranno depositate entro il 31 gennaio 2006 presso Capitalia o presso banche del Gruppo Capitalia o presso ABN Amro.

8. Organi dell'Accordo, casi in cui se ne prevede la riunione, compiti attribuiti e loro funzionamento: gli organi del sindacato sono il Presidente, nominato dall'Assemblea del sindacato e l'Assemblea. L'Assemblea del sindacato dovrà, tra l’altro, riunirsi prima di ogni Assemblea di Capitalia convocata per la nomina degli amministratori e dei sindaci, prima che il Consiglio di amministrazione di Capitalia sia chiamato a decidere su operazioni di aumento di capitale, di fusione o di scissione non infragruppo Capitalia, di acquisizione o di dismissione di partecipazioni o aziende, tutte per valore superiore a € 350 mln, su strategie da assumere in caso di offerta pubblica di acquisto promossa da terzi, nonché sulla nomina del Presidente del sindacato in caso di sostituzione dello stesso.

I soci sindacati si impegnano a far sì che il Consiglio di amministrazione di Capitalia sia composto da ventuno membri così designati: il Presidente e l’Amministratore Delegato sono confermati rispettivamente nelle persone del Dott. Cesare Geronzi e del Dott. Matteo Arpe; tre amministratori saranno designati da ABN Amro; undici dai soci sindacati che detengano una partecipazione non inferiore allo 0,75%; quattro indipendenti (di cui uno designato da ABN Amro) da tutti i soci sindacati a maggioranza; uno ancora dall'attuale Presidente di Capitalia.

L'Assemblea del sindacato delibererà a maggioranza semplice delle azioni sindacate. In caso peraltro di decisioni riguardanti operazioni di aumento di capitale, di fusione o di scissione non infragruppo, o di acquisizione o dismissione di partecipazioni o aziende del valore come pocanzi indicato o di strategie in caso di offerta pubblica promossa da terzi, l'Assemblea delibererà con la maggioranza del 65%. Anche davanti a delibera dell’Assemblea del sindacato e finché questa non sia presa con il 75% dei voti, gli amministratori saranno tuttavia liberi nelle loro decisioni gestionali. Mentre, in sede di Assemblea di Capitalia, i soci sindacati sono impegnati a votare favorevolmente alle proposte consiliari a meno che non risulti il voto contrario di almeno 1/3 degli amministratori.

9. Penalità per il mancato adempimento agli obblighi di cui all'Accordo: esclusione dalla convenzione deliberata con il voto a maggioranza del 65% dei soci sindacati calcolato per teste.

10. Clausole particolari: il Patto di sindacato tiene conto di precedente convenzione parasociale fra Capitalia e la Regione Siciliana regolante alcune tutele per quest’ultima in particolare nell’ipotesi di dismissione delle azioni del Banco di Sicilia da parte di Capitalia.

Si è riconosciuta la conservazione in vigore di quelle tutele.

11. Clausola arbitrale: è previsto che ogni controversia fra due o più soci sindacati concernente l'efficacia, la validità, l'esecuzione, l'interpretazione nonché l'eventuale risarcimento danni sarà devoluta ad un collegio arbitrale, composto da tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Roma che deciderà secondo diritto osservando le norme contenute nel codice di procedura civile in materia di arbitrato.

L'Accordo è depositato presso il Registro delle imprese di Roma a norma di legge.

_________
Nota:

[1] In data 19 gennaio 2006 gli aderenti al Patto di Sindacato hanno sottoscritto un Addendum al  Patto in base al quale gli stessi hanno unanimemente convenuto quanto segue:

- il gruppo Toro Assicurazioni ridurrà la propria partecipazione dall’attuale 2,1% all’1,01%;

- le azioni vendute dal gruppo Toro (1,094%) saranno acquistate al prezzo di € 4,9255 per azione, proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione, dal Gruppo Fondiaria SAI (0,51%), da Pirelli & C. S.p.A. (0,30%), da Cinecittà Centro Commerciale S.p.A. (0,20%), da Colacem S.p.A. (0,01%) e da Fininvest S.p.A. (0,08%);

- il Gruppo Fondiaria-SAI e Fininvest S.p.A. accresceranno ulteriormente, rispettivamente per lo 0,42% (Fondiaria-SAI) e lo 0,52% (Fininvest), la propria quota di partecipazione attraverso acquisti sul mercato.

Le azioni acquistate saranno apportate al Patto in occasione di una nuova riunione prevista per il giorno 16 febbraio 2006. Dopo l’apporto al Patto, i soci aderenti deterranno complessivamente il 32,50% del capitale e il Patto vincolerà il 31,47% del capitale.

Il Gruppo Toro, a seguito della vendita dell’1,094% del capitale, rinuncerà al diritto a designare un membro del Consiglio di amministrazione di Capitalia.  

28 gennaio 2006

[BC.6.06.1]


CAPITALIA S.P.A.

Gli aderenti al patto di sindacato Capitalia ("Patto di Sindacato", "Patto" o "Sindacato") hanno sottoscritto, in data 16 febbraio 2006, un nuovo documento contrattuale che recepisce modifiche nella composizione del Patto derivanti dall'esecuzione di operazioni previste dall'Addendum sottoscritto in data 19 gennaio 2006. In particolare:

- il gruppo Toro Assicurazioni ha ridotto la propria partecipazione all'1,01%;

- le azioni vendute dal gruppo Toro (1,094%) sono state acquistate, proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione, dal Gruppo Fondiaria SAI (0,51%), da Pirelli & C. S.p.A. (0,30%), da Cinecittà Centro Commerciale S.p.A. (0,20%), da Colacem S.p.A. (0,01%) e da Fininvest S.p.A. (0,08%);

- Fininvest S.p.A. ha accresciuto ulteriormente la propria quota di partecipazione attraverso acquisti sul mercato pari allo 0,52%;

- il Gruppo Fondiaria-SAI ha acquistato sul mercato una ulteriore quota pari allo 0,06% del capitale.

Il nuovo documento contrattuale recepisce altresì la rinuncia del gruppo Toro Assicurazioni a designare un membro del Consiglio di amministrazione di Capitalia.

Con la sottoscrizione del nuovo documento contrattuale, l'Addendum ha cessato di avere efficacia.

Il gruppo Fondiaria-SAI ha reiterato l'intendimento di accrescere la partecipazione complessivamente detenuta e apportata al Patto sino al 3,50%. La questione sarà esaminata dall'Assemblea del Patto nella prima riunione utile.

Tenuto conto delle modificazioni che precedono e dell' intervenuto esercizio di stock options, la partecipazione vincolata al Patto è pari al 31,10%. La Fondazione Banco di Sicilia continua a detenere azioni non apportate al Patto, rappresentanti l'1,03% del capitale.

Si indicano qui di seguito gli elementi essenziali del Patto.

1. Tipo di Patto

Il Patto ha per oggetto un sindacato di voto e di blocco.

2. Soci aderenti:

La tabella che segue elenca i Soci aderenti al Patto.

  AZIONISTI Numero azioni sindacate % sul capitale % su azioni sindacate
a) ABN-AMRO Bank (Luxembourg) S.A. 117.133.575 4.53 14.56
  ABN-AMRO Bank N.V. 53.365.351 2.06 6.63
  ALGEMENE BANK NEDERLAND B.V. 28.114.964 1.09 3.49
b) FONDAZIONE MANODORI 100.459.893 3.88 12.49
c) FONDIARIA – SAI SPA 60.411.042 2.34 7.51
  MILANO ASSICURAZIONI SPA 20.642.448 0.80 2.57
d) REGIONE SICILIANA 73.746.225 2.85 9.17
e) TOSINVEST S.A. 30.180.000 1.17 3.75
  FINANZIARIA TOSINVEST SPA 24.453.051 0.95 3.04
f) PIRELLI & C. SPA 49.689.476 1.92 6.18
g) CINECITTA’ CENTRO COMMERCIALE SPA 47.364.976 1.83 5.89
h) FONDAZIONE BANCO DI SICILIA 44.332.264 1.71 5.51
i) COLACEM SPA 25.864.919 1.00 3.21
l) FININVEST SPA 25.864.918 1.00 3.21
m) NUOVA TIRRENA SPA 16.250.000 0.63 2.02
  AUGUSTA ASSICURAZIONI SPA 7.083.629 0.27 0.88
  TORO TARGA ASSICURAZIONI SPA 2.949.883 0.11 0.37
n) OMNIAHOLDING SPA 11.186.739 0.43 1.39
  IMMSI SPA 11.138.789 0.43 1.38
o) ALFIO MRCHINI 20.035.507 0.77 2.49
p) FINELDO SPA 10.453.051 0.40 1.30
q) ELLE FIN S.A. 9.930.700 0.38 1.23
r) ITALMOBILIARE SPA 6.456.343 0.25 0.80
s) SIREFID SPA 4.000.000 0.15 0.50
t) ANGELINI PARTECIPAZIONI FINANZIARIE SRL 3.484.349 0.13 0.43
  TOTALE 804.592.092 31.10 100.0

 

3. Durata: fino al 3 luglio 2008. Tre mesi prima della scadenza le parti si riuniranno per discutere la proroga o la modificazione del Patto. Il socio ABN Amro avrà facoltà di recedere dal Patto con decorrenza dal 22 ottobre 2006, dovendo in tal caso offrire agli altri soci sindacati le azioni detenute ad un prezzo calcolato in base all'andamento del mercato nel periodo precedente la comunicazione del recesso (prezzo maggiore tra quello medio ponderato dell'ultimo mese e dell'ultimo trimestre). In caso di inoptato gli altri soci sindacati avranno il diritto di designare acquirenti terzi che dovranno aderire al Patto contestualmente all'acquisto.

4. Eventuale soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo della banca: non vi sono azionisti che tramite la partecipazione all'Accordo possano esercitare il controllo su Capitalia.

5. Limiti di possesso: ciascun socio sindacato si impegna a non aumentare la sua partecipazione o i diritti di voto in Capitalia né direttamente né indirettamente (vale a dire per il tramite di società controllante o controllata o per interposta persona). Tale divieto non si estende al trading di azioni Capitalia che rimanga contenuto nei limiti consentiti dalla disciplina regolamentare di Banca d'Italia e Consob e comunque nel limite massimo dello 0,1% per ciascun socio e dello 0,2% per ABN Amro, fermo restando il non superamento della soglia OPA ai sensi dell'art. 106, comma 3, lett. b del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 46 del regolamento Consob n. 11971/1999.

6. Vincoli alla cessione delle azioni sindacate: i soci sindacati si impegnano a non trasferire, neppure parzialmente, le azioni apportate al Patto. E' però consentito il trasferimento delle azioni sindacate all'interno del medesimo gruppo. L'Assemblea del Sindacato, a voto unanime e previa autorizzazione della competente Autorità di Vigilanza, può autorizzare la vendita a titolo oneroso ad un socio sindacato; gli altri soci sindacati hanno diritto di prelazione pro quota.

7. Deposito delle azioni sindacate: le azioni apportate al Patto di Sindacato devono essere depositate presso Capitalia o presso banche del Gruppo Capitalia o presso ABN Amro.

8. Organi dell'Accordo, casi in cui se ne prevede la riunione, compiti attribuiti e loro funzionamento: gli organi del Sindacato sono il Presidente, nominato dall'Assemblea del Sindacato, e l'Assemblea. L'Assemblea del Sindacato dovrà, tra l'altro, riunirsi prima di ogni Assemblea di Capitalia convocata per la nomina degli amministratori e dei sindaci, prima che il Consiglio di amministrazione di Capitalia sia chiamato a decidere su operazioni di aumento di capitale, di fusione o di scissione non infragruppo Capitalia, di acquisizione o di dismissione di partecipazioni o aziende, tutte per valore superiore a € 350 mln, su strategie da assumere in caso di offerta pubblica di acquisto promossa da terzi, nonché sulla nomina del Presidente del Sindacato in caso di sostituzione dello stesso.

I soci sindacati si impegnano a far sì che il Consiglio di amministrazione di Capitalia sia composto da ventuno membri così designati: il Presidente e l'Amministratore Delegato sono confermati rispettivamente nelle persone del Dott. Cesare Geronzi e del Dott. Matteo Arpe; tre amministratori saranno designati da ABN Amro; undici dai soci sindacati che detengano una partecipazione non inferiore allo 0,75% (ad eccezione dei soci appartenenti al gruppo Toro Assicurazioni, che hanno rinunciato a tale facoltà di designazione); quattro indipendenti (di cui uno designato da ABN Amro) da tutti i soci sindacati a maggioranza; uno ancora dall'attuale Presidente di Capitalia.

L'Assemblea del Sindacato delibererà a maggioranza semplice delle azioni sindacate. In caso peraltro di decisioni riguardanti operazioni di aumento di capitale, di fusione o di scissione non infragruppo, o di acquisizione o dismissione di partecipazioni o aziende del valore come pocanzi indicato o di strategie in caso di offerta pubblica promossa da terzi, l'Assemblea delibererà con la maggioranza del 65%. Anche davanti a delibera dell'Assemblea del Sindacato e finché questa non sia presa con il 75% dei voti, gli amministratori saranno tuttavia liberi nelle loro decisioni gestionali. Mentre, in sede di Assemblea di Capitalia, i soci sindacati sono impegnati a votare favorevolmente alle proposte consiliari a meno che non risulti il voto contrario di almeno un terzo degli amministratori.

9. Penalità per il mancato adempimento agli obblighi di cui all'Accordo: esclusione dal Sindacato deliberata con il voto a maggioranza del 65% dei soci sindacati calcolato per teste.

10. Clausole particolari: il Patto di Sindacato tiene conto di precedente convenzione parasociale fra Capitalia e la Regione Siciliana regolante alcune tutele per quest'ultima in particolare nell'ipotesi di dismissione delle azioni del Banco di Sicilia da parte di Capitalia.

Si è riconosciuta la conservazione in vigore di quelle tutele.

11. Clausola arbitrale: è previsto che ogni controversia fra due o più soci sindacati concernente l'efficacia, la validità, l'esecuzione, l'interpretazione nonché l'eventuale risarcimento danni sarà devoluta ad un collegio arbitrale, composto da tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Roma che deciderà secondo diritto osservando le norme contenute nel codice di procedura civile in materia di arbitrato.

Il Patto è depositato presso il Registro delle imprese di Roma a norma di legge.

25 febbraio 2006

[BC.6.06.2]


CAPITALIA S.P.A.

Gli aderenti al patto di sindacato Capitalia (“Patto di Sindacato”, “Patto” o “Sindacato”)  hanno sottoscritto, in data 16 febbraio 2006,  un nuovo documento contrattuale che recepisce  modifiche nella composizione del Patto derivanti dall’esecuzione di operazioni previste dall’Addendum sottoscritto in data 19 gennaio 2006.  In particolare:

- il gruppo Toro Assicurazioni ha ridotto la propria partecipazione all’1,01%;

- le azioni vendute dal gruppo Toro (1,094%) sono state acquistate, proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione, dal Gruppo Fondiaria SAI (0,51%), da Pirelli & C. S.p.A. (0,30%), da Cinecittà Centro Commerciale S.p.A. (0,20%), da Colacem S.p.A. (0,01%) e da Fininvest S.p.A. (0,08%);

- Fininvest S.p.A. ha accresciuto ulteriormente la propria quota di partecipazione attraverso acquisti sul mercato pari allo 0,52%;

- il Gruppo Fondiaria-SAI ha acquistato sul mercato una ulteriore quota pari allo 0,06% del capitale.

Il nuovo documento contrattuale recepisce altresì la rinuncia del gruppo Toro Assicurazioni a designare un membro del Consiglio di amministrazione di Capitalia.  

Con la sottoscrizione  del nuovo documento contrattuale, l’Addendum ha cessato di avere efficacia.

Il gruppo Fondiaria-SAI ha reiterato l’intendimento di accrescere la partecipazione complessivamente detenuta e apportata al Patto sino al 3,50%. La questione sarà esaminata dall’Assemblea del Patto nella prima riunione utile.

Tenuto conto delle modificazioni che precedono  e dell’ intervenuto esercizio di stock options, la partecipazione vincolata al Patto  è pari al 31,08%.  La Fondazione Banco di Sicilia continua a detenere azioni non apportate al Patto, rappresentanti l’1,03% del capitale.

Si indicano qui di seguito gli elementi essenziali del Patto.

1. Tipo di Patto

Il Patto ha per oggetto un sindacato di voto e di blocco.

2.  Soci aderenti:

La tabella che segue elenca i Soci aderenti al Patto.

 

  AZIONISTI Numero azioni sindacate % sul capitale % su azioni sindacate
a) ABN-AMRO Bank (Luxembourg) S.A. 117.133.575 4.52 14.56
  ABN-AMRO Bank N.V. 53.365.351 2.06 6.63
  ALGEMENE BANK NEDERLAND B.V. 28.114.964 1.09 3.49
b) FONDAZIONE MANODORI 100.459.893 3.88 12.49
c) FONDIARIA – SAI SPA 60.411.042 2.33 7.51
  MILANO ASSICURAZIONI SPA 20.642.448 0.80 2.57
d) REGIONE SICILIANA 73.746.225 2.85 9.17
e) TOSINVEST S.A. 54.633.051 2.11 6.79
f) PIRELLI & C. SPA 49.689.476 1.92 6.18
g) CINECITTA’ CENTRO COMMERCIALE SPA 47.364.976 1.83 5.89
h) FONDAZIONE BANCO DI SICILIA 44.332.264 1.71 5.51
i) COLACEM SPA 25.864.919 1.00 3.21
l) FININVEST SPA 25.864.918 1.00 3.21
m) NUOVA TIRRENA SPA 16.250.000 0.63 2.02
  AUGUSTA ASSICURAZIONI SPA 7.083.629 0.27 0.88
  TORO TARGA ASSICURAZIONI SPA 2.949.883 0.11 0.37
n) OMNIAHOLDING SPA 11.186.739 0.43 1.39
  IMMSI SPA 11.138.789 0.43 1.38
o) ALFIO MRCHINI 20.035.507 0.77 2.49
p) FINELDO SPA 10.453.051 0.40 1.30
q) ELLE FIN S.A. 9.930.700 0.38 1.23
r) ITALMOBILIARE SPA 6.456.343 0.25 0.80
s) SIREFID SPA 4.000.000 0.15 0.50
t) ANGELINI PARTECIPAZIONI FINANZIARIE SRL 3.484.349 0.13 0.43
  TOTALE 804.592.092 31.08 100.0
 

3. Durata: fino al 3 luglio 2008. Tre mesi prima della scadenza le parti si riuniranno per discutere la proroga o la modificazione del Patto.  Il socio ABN Amro avrà facoltà di recedere dal Patto con decorrenza dal 22 ottobre 2006, dovendo in tal caso offrire agli altri soci sindacati le azioni detenute ad un prezzo calcolato in base all’andamento del mercato nel periodo precedente la comunicazione del recesso (prezzo maggiore tra quello medio ponderato dell’ultimo mese e dell’ultimo trimestre). In caso di inoptato gli altri soci sindacati avranno il diritto di designare acquirenti terzi che dovranno aderire al Patto contestualmente all’acquisto.

4. Eventuale soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo della banca: non vi sono azionisti che tramite la partecipazione all'Accordo possano esercitare il controllo su Capitalia.

5. Limiti di possesso: ciascun socio sindacato si impegna a non aumentare la sua partecipazione o i diritti di voto in Capitalia né direttamente né indirettamente (vale a dire per il tramite di società controllante o controllata o per interposta persona). Tale divieto non si estende al trading di azioni Capitalia che rimanga contenuto nei limiti consentiti dalla disciplina regolamentare di Banca d'Italia e Consob e comunque nel limite massimo dello 0,1% per ciascun socio e dello 0,2% per ABN Amro, fermo restando il non superamento della soglia OPA ai sensi dell’art. 106, comma 3, lett. b del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 46 del regolamento Consob n. 11971/1999.

6. Vincoli alla cessione delle azioni sindacate: i soci sindacati si impegnano a non trasferire, neppure parzialmente, le azioni apportate al Patto. E’ però consentito il trasferimento delle azioni sindacate all’interno del medesimo gruppo. L'Assemblea del Sindacato, a voto unanime e previa autorizzazione della competente Autorità di Vigilanza, può autorizzare la vendita a titolo oneroso ad un socio sindacato; gli altri soci sindacati hanno diritto di prelazione pro quota.

7. Deposito delle azioni sindacate: le azioni apportate al Patto di Sindacato devono essere depositate presso Capitalia o presso banche del Gruppo Capitalia o presso ABN Amro.

8. Organi dell'Accordo, casi in cui se ne prevede la riunione, compiti attribuiti e loro funzionamento: gli organi del Sindacato sono il Presidente, nominato dall'Assemblea del Sindacato, e l'Assemblea. L'Assemblea del Sindacato dovrà, tra l’altro, riunirsi prima di ogni Assemblea di Capitalia convocata per la nomina degli amministratori e dei sindaci, prima che il Consiglio di amministrazione di Capitalia sia chiamato a decidere su operazioni di aumento di capitale, di fusione o di scissione non infragruppo Capitalia, di acquisizione o di dismissione di partecipazioni o aziende, tutte per valore superiore a € 350 mln, su strategie da assumere in caso di offerta pubblica di acquisto promossa da terzi,  nonché sulla  nomina del Presidente del Sindacato in caso di sostituzione dello stesso.

I soci sindacati si impegnano a far sì che il Consiglio di amministrazione di Capitalia sia composto da ventuno membri così designati: il Presidente e l’Amministratore Delegato sono confermati rispettivamente nelle persone del Dott. Cesare Geronzi e del Dott. Matteo Arpe; tre amministratori saranno designati da ABN Amro; undici dai soci sindacati che detengano una partecipazione non inferiore allo 0,75% (ad eccezione dei soci appartenenti al gruppo Toro Assicurazioni, che hanno rinunciato a tale facoltà di designazione);  quattro indipendenti (di cui uno designato da ABN Amro) da tutti i soci sindacati a maggioranza; uno ancora dall'attuale Presidente di Capitalia.

L'Assemblea del Sindacato delibererà a maggioranza semplice delle azioni sindacate. In caso peraltro di decisioni riguardanti operazioni di aumento di capitale, di fusione o di scissione non infragruppo, o di acquisizione o dismissione di partecipazioni o aziende del valore come pocanzi indicato o di strategie in caso di offerta pubblica promossa da terzi, l'Assemblea delibererà con la maggioranza del 65%. Anche davanti a delibera dell’Assemblea del Sindacato e finché questa non sia presa con il 75% dei voti, gli amministratori saranno tuttavia liberi nelle loro decisioni gestionali. Mentre, in sede di Assemblea di Capitalia, i soci sindacati sono impegnati a votare favorevolmente alle proposte consiliari a meno che non risulti il voto contrario di almeno un terzo degli amministratori.

9. Penalità per il mancato adempimento agli obblighi di cui all'Accordo: esclusione dal Sindacato  deliberata con il voto a maggioranza del 65% dei soci sindacati calcolato per teste.

10. Clausole particolari: il Patto di Sindacato tiene conto di precedente convenzione parasociale fra Capitalia e la Regione Siciliana regolante alcune tutele per quest’ultima in particolare nell’ipotesi di dismissione delle azioni del Banco di Sicilia da parte di Capitalia.

Si è riconosciuta la conservazione in vigore di quelle tutele.

11. Clausola arbitrale: è previsto che ogni controversia fra due o più soci sindacati concernente l'efficacia, la validità, l'esecuzione, l'interpretazione nonché l'eventuale risarcimento danni sarà devoluta ad un collegio arbitrale, composto da tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Roma che deciderà secondo diritto osservando le norme contenute nel codice di procedura civile in materia di arbitrato.

Il Patto è depositato presso il Registro delle imprese di Roma a norma di legge.

14 aprile 2006

[BC.6.06.3]


CAPITALIA S.P.A.
Via Marco Minghetti n. 17 Roma

 

Regione Siciliana – Palazzo d’Orleans – Piazza Indipendenza Palermo

A seguito:

- delle operazioni societarie che hanno portato alla nascita del Gruppo bancario CAPITALIA;

- della stipula tra CAPITALIA spa e la Regione Siciliana di un “Addendum” alla Convenzione tra le stesse in essere - Addendum di cui si è dato avviso con pubblicazione in data 29/10/2003 su La Repubblica, Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, MF, Finanza e Mercati, Il Giornale, La Stampa - e con il quale, ferme restando le altre previsioni della Convenzione medesima che pertanto è rimasta invariata, si è provveduto esclusivamente a prolungare il termine di cui all’art.3 punto 1, lettera (c) fino al 30 ottobre 2006;

- della stipula tra CAPITALIA spa e la Regione Siciliana in data 16 gennaio 2006 di un secondo “Addendum” alla Convenzione tra le stesse in essere – con il quale le Parti hanno convenuto di modificare la durata, come già emendata dal Primo Addendum, dell’obbligo di cui all’art. 3 punto 1, lettera (c) della rinnovata Convenzione al 3 luglio 2008, ferme restando le altre previsioni della Convenzione medesima;

si provvede ad aggiornare l’estratto della Convenzione comunicata alla Consob, ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e pubblicato in data 31/1/2002 sul Sole 24 Ore.

 Estratto

 CAPITALIA spa / Regione Siciliana

Premesso che:

  • nell’ambito del processo di ristrutturazione societaria e di riassetto dell’intero Gruppo bancario Bancaroma, tra la Banca di Roma spa (ora CAPITALIA spa) e la Regione Siciliana sono intervenute intese in merito, tra l’altro, alle modalità di esecuzione dell’operazione di fusione per incorporazione del Banco di Sicilia spa nella Banca di Roma spa e di costituzione di una nuova società che avrebbe assunto la denominazione sociale di Banco di Sicilia e nella quale sarebbe stata conferita l’azienda bancaria Banco di Sicilia;

     
  • le predette intese sono state formalizzate mediante la stipula, in data 21 gennaio 2002, della Convenzione tra Banca di Roma (ora CAPITALIA spa) e la Regione Siciliana nel prosieguo descritta;

     
  • in esito al suddetto processo di ristrutturazione societaria e di riassetto dell’intero Gruppo bancario Bancaroma, divenuto Gruppo bancario CAPITALIA, CAPITALIA spa è titolare di n. 697.203.746 azioni ordinarie del Banco di Sicilia, pari al 100% del capitale sociale dello stesso, mentre la Regione Siciliana è titolare di una partecipazione diretta, pari a n. 73.746.225 azioni ordinarie, in CAPITALIA spa, pari al 2,85% del capitale sociale della stessa al 1° gennaio 2006;

Tutto ciò premesso si comunica quanto segue

1. Contenuto della convenzione.

Il processo di ristrutturazione societaria e di riassetto del Gruppo Bancaroma (ora CAPITALIA) ed il relativo piano industriale prevedono i seguenti più importanti impegni, assunti anche ai sensi dell’art. 1381 c.c.:

(i)   Rappresentanza negli organi sociali di CAPITALIA spa: che venga nominato nel Consiglio di amministrazione  di CAPITALIA spa un componente designato dal Presidente della Regione Siciliana.

2. Impegni sulla partecipazione della Regione Siciliana in CAPITALIA.

(a)  Nell’eventualità che  CAPITALIA spa decida di dismettere (in favore di soggetti estranei al Gruppo CAPITALIA) il controllo solitario del Banco di Sicilia, CAPITALIA sarà impegnata a collocare, su richiesta della Regione Siciliana ed entro centottanta (180) giorni dal ricevimento della richiesta stessa, le azioni di proprietà della Regione Siciliana  in CAPITALIA spa, garantendo un prezzo complessivo minimo pari al valore pro quota della partecipazione della Regione Siciliana nel Banco di Sicilia, valore calcolato rispetto al patrimonio netto rettificato al 31.12.2001 del Banco di Sicilia stesso così come concordato dagli advisors, rivalutato secondo gli indici Istat;

(b)  Al di fuori dell’ipotesi di cui al precedente punto (a):

- la Regione Siciliana si impegna a non cedere a terzi la propria partecipazione in CAPITALIA spa sino al 3 luglio 2008;

- successivamente a tale scadenza, nell’eventualità che la Regione Siciliana decida di cedere la propria partecipazione in CAPITALIA spa, la Regione Siciliana medesima dovrà conferire a CAPITALIA spa mandato a vendere a valori di mercato tale partecipazione, in conformità alle applicabili disposizioni di legge, restando inteso che il mandato dovrà essere eseguito (senza assunzione da parte del mandatario della garanzia di un prezzo minimo) entro un arco di sei mesi.

(c)  I mandati di cui ai precedenti punti saranno assunti  da CAPITALIA spa a titolo gratuito e quindi senza oneri, spese e commissioni a carico della Regione Siciliana.

3. Ulteriori impegni delle parti.

Permangono in capo a CAPITALIA spa gli impegni inerenti la struttura patrimoniale ed industriale del Banco di Sicilia che, dopo la ristrutturazione, ha mantenuto la precedente denominazione. E’ altresì prevista la nomina, su indicazione del Presidente della Regione Siciliana, sentito il Presidente  di CAPITALIA spa, di almeno due membri (dei quali uno assumerà la carica di Vicepresidente) del Consiglio di Amministrazione del Banco e di un membro effettivo del Collegio Sindacale del Banco stesso.

4. Durata della convenzione

La convenzione ha effetto dalla data di attuazione del conferimento dell’azienda bancaria Banco di Sicilia nel “nuovo” Banco di Sicilia e resterà in vigore per il periodo di tre anni dalla suddetta data di decorrenza.

La convenzione si intenderà automaticamente rinnovata a ciascuna scadenza a condizione che nessuna Parte invii all’altra Parte una formale comunicazione della volontà di non rinnovare entro i sei mesi precedenti la scadenza. Poiché nessuna delle Parti ha inviato all’altra formale comunicazione della volontà di non rinnovare la Convenzione nei termini previsti, la stessa è da intendersi rinnovata per ulteriori tre anni a decorrere dal 1° luglio 2005, data di scadenza originaria.

La convenzione diverrà inoltre inefficace nel caso la Regione Siciliana venisse a detenere una partecipazione in CAPITALIA spa inferiore di oltre 1/3 (un terzo) rispetto a quella originariamente acquisita per effetto della operazione di fusione, purché la riduzione entro la soglia indicata sia derivata da un atto di disposizione da parte della Regione Siciliana.

5. Condizioni di efficacia della convenzione

La convenzione è stata ratificata dalla Legge Regionale 26 marzo 2002, n.2.

6. Deposito presso il Registro delle Imprese

La convenzione è depositata presso il Registro delle Imprese Ufficio di Roma.

26 gennaio 2006

[BC.2.06.2]


 CAPITALIA S.p.A.

Pubblicazione per estratto dell'Accordo relativo alla partecipazione al capitale sociale di Capitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 58/98 e della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni.

Gli aderenti al patto di sindacato Capitalia ("Patto di Sindacato", "Patto" o "Sindacato") hanno sottoscritto, in data 16 febbraio 2006, un nuovo documento contrattuale che recepisce modifiche nella composizione del Patto derivanti dall’esecuzione di operazioni previste dall’Addendum sottoscritto in data 19 gennaio 2006. In particolare:

  • il gruppo Toro Assicurazioni ha ridotto la propria partecipazione all’1,01%;
  • le azioni vendute dal gruppo Toro (1,094%) sono state acquistate, proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione, dal Gruppo Fondiaria SAI (0,51%), da Pirelli & C. S.p.A. (0,30%), da Cinecittà Centro Commerciale S.p.A. (0,20%), da Colacem S.p.A. (0,01%) e da Fininvest S.p.A. (0,08%);
  • Fininvest S.p.A. ha accresciuto ulteriormente la propria quota di partecipazione attraverso acquisti sul mercato pari allo 0,52%;
  • il Gruppo Fondiaria-SAI ha acquistato sul mercato una ulteriore quota pari allo 0,06% del capitale.

Il nuovo documento contrattuale recepisce altresì la rinuncia del gruppo Toro Assicurazioni a designare un membro del Consiglio di amministrazione di Capitalia.

Con la sottoscrizione del nuovo documento contrattuale, l’Addendum ha cessato di avere efficacia.

Il gruppo Fondiaria-SAI ha reiterato l’intendimento di accrescere la partecipazione complessivamente detenuta e apportata al Patto sino al 3,50%. La questione sarà esaminata dall’Assemblea del Patto nella prima riunione utile.

In data 1 giugno 2006, Colacem S.p.A. ha perfezionato il trasferimento alla sua controllante Financo S.r.l. delle azioni apportate al Patto.

Tenuto conto delle modificazioni che precedono e dell’ intervenuto esercizio di stock options, la partecipazione vincolata al Patto è pari al 31,07%. La Fondazione Banco di Sicilia continua a detenere azioni non apportate al Patto, rappresentanti l’1,03% del capitale.

Si indicano qui di seguito gli elementi essenziali del Patto.

1. Tipo di Patto

Il Patto ha per oggetto un sindacato di voto e di blocco.

2. Soci aderenti:

La tabella che segue elenca i Soci aderenti al Patto.

AZIONISTI

Numero azioni
sindacate

%
sul capitale

%
su azioni sindacate

a) ABN-AMRO Bank (Luxembourg) SA 117.133.575 4,52 14,56
    ABN-AMRO Bank NV 53.365.351 2,06 6,63
    ALGEMENE BANK NEDERLAND BV 28.114.964 1,09 3,49
b) FONDAZIONE MANODORI 100.459.893 3,88 12,49
c) FONDIARIA - SAI SPA 60.411.042 2,33 7,51
    MILANO ASSICURAZIONI SPA 20.642.448 0,80 2,57
d) REGIONE SICILIANA 73.746.225 2,85 9,17
e) TOSINVEST SA 54.633.051 2,11 6,79
f) PIRELLI & C. SPA 49.689.476 1,92 6,18
g) CINECITTA' CENTRO COMMERCIALE SPA 47.364.976 1,83 5,89
h) FONDAZIONE BANCO DI SICILIA 44.332.264 1,71 5,51
i) FINANCO SRL 25.864.919 1,00 3,21
l) FININVEST SPA 25.864.918 1,00 3,21
m) NUOVA TIRRENA SPA 16.250.000 0,63 2,02
    AUGUSTA ASSICURAZIONI SPA 7.083.629 0,27 0,88
    TORO TARGA ASSICURAZIONI SPA 2.949.883 0,11 0,37
n) OMNIAHOLDING SPA 11.186.739 0,43 1,39
    IMMSI SPA 11.138.789 0,43 1,38
o) ALFIO MARCHINI 20.035.507 0,77 2,49
p) FINELDO SPA 10.453.051 0,40 1,30
q) ELLE FIN SA 9.930.700 0,38 1,23
r) ITALMOBILIARE SPA 6.456.343 0,25 0,80
s) SIREFID SPA 4.000.000 0,15 0,50
t) ANGELINI PARTECIPAZIONI FINANZIARIE SRL 3.484.349 0,13 0,43
TOTALE 804.592.092 31,07 100,00
 

3. Durata: fino al 3 luglio 2008. Tre mesi prima della scadenza le parti si riuniranno per discutere la proroga o la modificazione del Patto. Il socio ABN Amro avrà facoltà di recedere dal Patto con decorrenza dal 22 ottobre 2006, dovendo in tal caso offrire agli altri soci sindacati le azioni detenute ad un prezzo calcolato in base all’andamento del mercato nel periodo precedente la comunicazione del recesso (prezzo maggiore tra quello medio ponderato dell’ultimo mese e dell’ultimo trimestre). In caso di inoptato gli altri soci sindacati avranno il diritto di designare acquirenti terzi che dovranno aderire al Patto contestualmente all’acquisto.

4. Eventuale soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo della banca: non vi sono azionisti che tramite la partecipazione all'Accordo possano esercitare il controllo su Capitalia.

5. Limiti di possesso: ciascun socio sindacato si impegna a non aumentare la sua partecipazione o i diritti di voto in Capitalia né direttamente né indirettamente (vale a dire per il tramite di società controllante o controllata o per interposta persona). Tale divieto non si estende al trading di azioni Capitalia che rimanga contenuto nei limiti consentiti dalla disciplina regolamentare di Banca d'Italia e Consob e comunque nel limite massimo dello 0,1% per ciascun socio e dello 0,2% per ABN Amro, fermo restando il non superamento della soglia OPA ai sensi dell’art. 106, comma 3, lett. b del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 46 del regolamento Consob n. 11971/1999.

6. Vincoli alla cessione delle azioni sindacate: i soci sindacati si impegnano a non trasferire, neppure parzialmente, le azioni apportate al Patto. E’ però consentito il trasferimento delle azioni sindacate all’interno del medesimo gruppo. L'Assemblea del Sindacato, a voto unanime e previa autorizzazione della competente Autorità di Vigilanza, può autorizzare la vendita a titolo oneroso ad un socio sindacato; gli altri soci sindacati hanno diritto di prelazione pro quota.

7. Deposito delle azioni sindacate: le azioni apportate al Patto di Sindacato devono essere depositate presso Capitalia o presso banche del Gruppo Capitalia o presso ABN Amro.

8. Organi dell'Accordo, casi in cui se ne prevede la riunione, compiti attribuiti e loro funzionamento: gli organi del Sindacato sono il Presidente, nominato dall'Assemblea del Sindacato, e l'Assemblea. L'Assemblea del Sindacato dovrà, tra l’altro, riunirsi prima di ogni Assemblea di Capitalia convocata per la nomina degli amministratori e dei sindaci, prima che il Consiglio di amministrazione di Capitalia sia chiamato a decidere su operazioni di aumento di capitale, di fusione o di scissione non infragruppo Capitalia, di acquisizione o di dismissione di partecipazioni o aziende, tutte per valore superiore a € 350 mln, su strategie da assumere in caso di offerta pubblica di acquisto promossa da terzi, nonché sulla nomina del Presidente del Sindacato in caso di sostituzione dello stesso.

I soci sindacati si impegnano a far sì che il Consiglio di amministrazione di Capitalia sia composto da ventuno membri così designati: il Presidente e l’Amministratore Delegato sono confermati rispettivamente nelle persone del Dott. Cesare Geronzi e del Dott. Matteo Arpe; tre amministratori saranno designati da ABN Amro; undici dai soci sindacati che detengano una partecipazione non inferiore allo 0,75% (ad eccezione dei soci appartenenti al gruppo Toro Assicurazioni, che hanno rinunciato a tale facoltà di designazione); quattro indipendenti (di cui uno designato da ABN Amro) da tutti i soci sindacati a maggioranza; uno ancora dall'attuale Presidente di Capitalia.

L'Assemblea del Sindacato delibererà a maggioranza semplice delle azioni sindacate. In caso peraltro di decisioni riguardanti operazioni di aumento di capitale, di fusione o di scissione non infragruppo, o di acquisizione o dismissione di partecipazioni o aziende del valore come pocanzi indicato o di strategie in caso di offerta pubblica promossa da terzi, l'Assemblea delibererà con la maggioranza del 65%. Anche davanti a delibera dell’Assemblea del Sindacato e finché questa non sia presa con il 75% dei voti, gli amministratori saranno tuttavia liberi nelle loro decisioni gestionali. Mentre, in sede di Assemblea di Capitalia, i soci sindacati sono impegnati a votare favorevolmente alle proposte consiliari a meno che non risulti il voto contrario di almeno un terzo degli amministratori.

9. Penalità per il mancato adempimento agli obblighi di cui all'Accordo: esclusione dal Sindacato deliberata con il voto a maggioranza del 65% dei soci sindacati calcolato per teste.

10. Clausole particolari: il Patto di Sindacato tiene conto di precedente convenzione parasociale fra Capitalia e la Regione Siciliana regolante alcune tutele per quest’ultima in particolare nell’ipotesi di dismissione delle azioni del Banco di Sicilia da parte di Capitalia.

Si è riconosciuta la conservazione in vigore di quelle tutele.

11. Clausola arbitrale: è previsto che ogni controversia fra due o più soci sindacati concernente l'efficacia, la validità, l'esecuzione, l'interpretazione nonché l'eventuale risarcimento danni sarà devoluta ad un collegio arbitrale, composto da tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Roma che deciderà secondo diritto osservando le norme contenute nel codice di procedura civile in materia di arbitrato.

Il Patto è depositato presso il Registro delle imprese di Roma a norma di legge.

10 giugno 2006

[BC.6.06.4]


CAPITALIA S.p.A.
Via Marco Minghetti n. 17 Roma

Toro Assicurazioni S.p.A.
Via Giuseppe Mazzini n. 53 Torino

Con riferimento all’accordo (l’"Accordo") stipulato in data 31 luglio 2003 tra CAPITALIA S.p.A. ("CAPITALIA") e Toro Assicurazioni S.p.A. ("TORO"), le Parti comunicano che in data 7 febbraio 2005 Toro ha trasferito a società controllate, con l’assenso di Capitalia, parte delle azioni oggetto dell’Accordo.

Si comunica inoltre che a seguito dell’intervenuta estinzione, per decorso del termine, 30 luglio 2004, delle altre pattuizioni originariamente contenute nell’Accordo medesimo, l’unica obbligazione residua concerne l’impegno di TORO a non trasferire, neppure parzialmente, n. 44.100.000 azioni CAPITALIA fino al 30 luglio 2006.

In data 10 febbraio 2006, con il consenso di CAPITALIA, TORO e la controllata Nuova Tirrena S.p.A. hanno ceduto complessivamente n. 28.305.959 azioni CAPITALIA. Di tali azioni erano vincolate all’Accordo n. 11.016.488 azioni detenute da TORO e n. 6.800.000 dalla controllata Nuova Tirrena.

Viene di seguito riportato l’estratto dell’Accordo aggiornato.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo: Capitalia S.p.A., con sede in Roma, Via M. Minghetti n. 17, capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 2.587.168.610, suddiviso in n. 2.587.168.610 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna. Capitalia è società quotata presso il Mercato Telematico Azionario.

2. Azioni oggetto dell’Accordo e partecipazioni conferite: l’Accordo ha ad oggetto n. 26.283.512 azioni ordinarie di CAPITALIA detenute da TORO per il tramite di società sue controllate, rappresentanti l’1,015% del capitale sociale, interamente costituito da azioni ordinarie. Nessuno dei partecipanti, a seguito della sottoscrizione dell’Accordo, detiene il controllo di CAPITALIA. Le azioni oggetto dell’Accordo (le "Azioni") sono detenute da TORO per il tramite di società sue controllate (le "Controllate") nella misura di seguito indicata:

  

N. azioni

% sul capitale sociale

Augusta Assicurazioni S.p.A.

7.083.629

0,273

Nuova Tirrena S.p.A.

16.250.000

0,628

Toro Targa Assicurazioni S.p.A.

2.949.883

0,114

Totale azioni

26.283.512

1,015

 

3. Pattuizioni contenute nell’Accordo aventi ad oggetto azioni CAPITALIA e loro durata: TORO è impegnata nei confronti di CAPITALIA a non trasferire - e a far sì che le Controllate non trasferiscano - neppure parzialmente, le Azioni fino al 30 luglio 2006.

4. Deposito: Il testo dell’Accordo, limitatamente alle pattuizioni in esso contenute aventi ad oggetto azioni CAPITALIA, è stato depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Roma in data 5 agosto 2003.

20 febbraio 2006

[BC.4.06.2]

PATTO SCADUTO CON PUBBLICAZIONE AVVENUTA IN DATA 5 AGOSTO 2006


  CAPITALIA S.p.A.

Gli aderenti al patto di sindacato Capitalia ("Patto di Sindacato", "Patto" o "Sindacato") hanno sottoscritto, in data 16 febbraio 2006, un nuovo documento contrattuale che recepisce modifiche nella composizione del Patto derivanti dall’esecuzione di operazioni previste dall’Addendum sottoscritto in data 19 gennaio 2006. In particolare:

  • il gruppo Toro Assicurazioni ha ridotto la propria partecipazione all’1,01%;
  • le azioni vendute dal gruppo Toro (1,094%) sono state acquistate, proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione, dal Gruppo Fondiaria SAI (0,51%), da Pirelli & C. S.p.A. (0,30%), da Cinecittà Centro Commerciale S.p.A. (0,20%), da Colacem S.p.A. (0,01%) e da Fininvest S.p.A. (0,08%);
  • Fininvest S.p.A. ha accresciuto ulteriormente la propria quota di partecipazione attraverso acquisti sul mercato pari allo 0,52%;
  • il Gruppo Fondiaria-SAI ha acquistato sul mercato una ulteriore quota pari allo 0,06% del capitale.

 

Il nuovo documento contrattuale recepisce altresì la rinuncia del gruppo Toro Assicurazioni a designare un membro del Consiglio di amministrazione di Capitalia.

 

Con la sottoscrizione del nuovo documento contrattuale, l’Addendum ha cessato di avere efficacia.

 

Il gruppo Fondiaria-SAI ha reiterato l’intendimento di accrescere la partecipazione complessivamente detenuta e apportata al Patto sino al 3,50%. La questione sarà esaminata dall’Assemblea del Patto nella prima riunione utile.

 

In data 1 giugno 2006, Colacem S.p.A. ha perfezionato il trasferimento alla sua controllante Financo S.r.l. delle azioni apportate al Patto.

 

In data 28 giugno 2006, con regolamento in data 30 giugno 2006, Italmobiliare S.p.A. ha venduto le n. 6.456.343 azioni ordinarie Capitalia apportate al Patto alla sua controllata Franco Tosi S.r.l..

 

Tenuto conto delle modificazioni che precedono e dell’ intervenuto esercizio di stock options, la partecipazione vincolata al Patto è pari al 31,02%. La Fondazione Banco di Sicilia continua a detenere azioni non apportate al Patto, rappresentanti l’1,02% del capitale.

 

Si indicano qui di seguito gli elementi essenziali del Patto.

 

1. Tipo di Patto

Il Patto ha per oggetto un sindacato di voto e di blocco.

 

2. Soci aderenti:

La tabella che segue elenca i Soci aderenti al Patto.

 

 

AZIONISTI

Numero azioni
sindacate

%
sul capitale
a) ABN-AMRO Bank (Luxembourg) SA 117.133.575 4,52
    ABN-AMRO Bank NV 53.365.351 2,06
    ALGEMENE BANK NEDERLAND BV 28.114.964 1,08
b) FONDAZIONE MANODORI 100.459.893 3,87
c) FONDIARIA - SAI SPA 60.411.042 2,33
    MILANO ASSICURAZIONI SPA 20.642.448 0,80
d) REGIONE SICILIANA 73.746.225 2,84
e) TOSINVEST SA 54.633.051 2,11
f) PIRELLI & C. SPA 49.689.476 1,92
g) CINECITTA' CENTRO COMMERCIALE SPA 47.364.976 1,83
h) FONDAZIONE BANCO DI SICILIA 44.332.264 1,71
i) FINANCO SRL 25.864.919 1,00
l) FININVEST SPA 25.864.918 1,00
m) NUOVA TIRRENA SPA 16.250.000 0,63
    AUGUSTA ASSICURAZIONI SPA 7.083.629 0,27
    TORO TARGA ASSICURAZIONI SPA 2.949.883 0,11
n) OMNIAHOLDING SPA 11.186.739 0,43
    IMMSI SPA 11.138.789 0,43
o) ALFIO MARCHINI 20.035.507 0,77
p) FINELDO SPA 10.453.051 0,40
q) ELLE FIN SA 9.930.700 0,38
r) FRANCO TOSI SRL 6.456.343 0,25
s) SIREFID SPA 4.000.000 0,15
t) ANGELINI PARTECIPAZIONI FINANZIARIE SRL 3.484.349 0,13
TOTALE 804.592.092 31,02
 

3. Durata: fino al 3 luglio 2008. Tre mesi prima della scadenza le parti si riuniranno per discutere la proroga o la modificazione del Patto. Il socio ABN Amro avrà facoltà di recedere dal Patto con decorrenza dal 22 ottobre 2006, dovendo in tal caso offrire agli altri soci sindacati le azioni detenute ad un prezzo calcolato in base all’andamento del mercato nel periodo precedente la comunicazione del recesso (prezzo maggiore tra quello medio ponderato dell’ultimo mese e dell’ultimo trimestre). In caso di inoptato gli altri soci sindacati avranno il diritto di designare acquirenti terzi che dovranno aderire al Patto contestualmente all’acquisto.

4. Eventuale soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo della banca: non vi sono azionisti che tramite la partecipazione all'Accordo possano esercitare il controllo su Capitalia.

5. Limiti di possesso: ciascun socio sindacato si impegna a non aumentare la sua partecipazione o i diritti di voto in Capitalia né direttamente né indirettamente (vale a dire per il tramite di società controllante o controllata o per interposta persona). Tale divieto non si estende al trading di azioni Capitalia che rimanga contenuto nei limiti consentiti dalla disciplina regolamentare di Banca d'Italia e Consob e comunque nel limite massimo dello 0,1% per ciascun socio e dello 0,2% per ABN Amro, fermo restando il non superamento della soglia OPA ai sensi dell’art. 106, comma 3, lett. b del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 46 del regolamento Consob n. 11971/1999.

6. Vincoli alla cessione delle azioni sindacate: i soci sindacati si impegnano a non trasferire, neppure parzialmente, le azioni apportate al Patto. E’ però consentito il trasferimento delle azioni sindacate all’interno del medesimo gruppo. L'Assemblea del Sindacato, a voto unanime e previa autorizzazione della competente Autorità di Vigilanza, può autorizzare la vendita a titolo oneroso ad un socio sindacato; gli altri soci sindacati hanno diritto di prelazione pro quota.

7. Deposito delle azioni sindacate: le azioni apportate al Patto di Sindacato devono essere depositate presso Capitalia o presso banche del Gruppo Capitalia o presso ABN Amro.

8. Organi dell'Accordo, casi in cui se ne prevede la riunione, compiti attribuiti e loro funzionamento: gli organi del Sindacato sono il Presidente, nominato dall'Assemblea del Sindacato, e l'Assemblea. L'Assemblea del Sindacato dovrà, tra l’altro, riunirsi prima di ogni Assemblea di Capitalia convocata per la nomina degli amministratori e dei sindaci, prima che il Consiglio di amministrazione di Capitalia sia chiamato a decidere su operazioni di aumento di capitale, di fusione o di scissione non infragruppo Capitalia, di acquisizione o di dismissione di partecipazioni o aziende, tutte per valore superiore a € 350 mln, su strategie da assumere in caso di offerta pubblica di acquisto promossa da terzi, nonché sulla nomina del Presidente del Sindacato in caso di sostituzione dello stesso.

I soci sindacati si impegnano a far sì che il Consiglio di amministrazione di Capitalia sia composto da ventuno membri così designati: il Presidente e l’Amministratore Delegato sono confermati rispettivamente nelle persone del Dott. Cesare Geronzi e del Dott. Matteo Arpe; tre amministratori saranno designati da ABN Amro; undici dai soci sindacati che detengano una partecipazione non inferiore allo 0,75% (ad eccezione dei soci appartenenti al gruppo Toro Assicurazioni, che hanno rinunciato a tale facoltà di designazione); quattro indipendenti (di cui uno designato da ABN Amro) da tutti i soci sindacati a maggioranza; uno ancora dall'attuale Presidente di Capitalia.

L'Assemblea del Sindacato delibererà a maggioranza semplice delle azioni sindacate. In caso peraltro di decisioni riguardanti operazioni di aumento di capitale, di fusione o di scissione non infragruppo, o di acquisizione o dismissione di partecipazioni o aziende del valore come pocanzi indicato o di strategie in caso di offerta pubblica promossa da terzi, l'Assemblea delibererà con la maggioranza del 65%. Anche davanti a delibera dell’Assemblea del Sindacato e finché questa non sia presa con il 75% dei voti, gli amministratori saranno tuttavia liberi nelle loro decisioni gestionali. Mentre, in sede di Assemblea di Capitalia, i soci sindacati sono impegnati a votare favorevolmente alle proposte consiliari a meno che non risulti il voto contrario di almeno un terzo degli amministratori.

9. Penalità per il mancato adempimento agli obblighi di cui all'Accordo: esclusione dal Sindacato deliberata con il voto a maggioranza del 65% dei soci sindacati calcolato per teste.

10. Clausole particolari: il Patto di Sindacato tiene conto di precedente convenzione parasociale fra Capitalia e la Regione Siciliana regolante alcune tutele per quest’ultima in particolare nell’ipotesi di dismissione delle azioni del Banco di Sicilia da parte di Capitalia.

Si è riconosciuta la conservazione in vigore di quelle tutele.

11. Clausola arbitrale: è previsto che ogni controversia fra due o più soci sindacati concernente l'efficacia, la validità, l'esecuzione, l'interpretazione nonché l'eventuale risarcimento danni sarà devoluta ad un collegio arbitrale, composto da tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Roma che deciderà secondo diritto osservando le norme contenute nel codice di procedura civile in materia di arbitrato.

Il Patto è depositato presso il Registro delle imprese di Roma a norma di legge.

8 luglio 2006

[BC.6.06.5]


CAPITALIA S.p.A.

Pubblicazione per estratto dell'Accordo relativo alla partecipazione al capitale sociale di Capitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 58/98 e della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni.

Gli aderenti al patto di sindacato Capitalia ("Patto di Sindacato", "Patto" o "Sindacato") hanno sottoscritto, in data 16 febbraio 2006, un nuovo documento contrattuale che recepisce modifiche nella composizione del Patto derivanti dall’esecuzione di operazioni previste dall’Addendum sottoscritto in data 19 gennaio 2006. In particolare:

  • il gruppo Toro Assicurazioni ha ridotto la propria partecipazione all’1,01%;
  • le azioni vendute dal gruppo Toro (1,094%) sono state acquistate, proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione, dal Gruppo Fondiaria SAI (0,51%), da Pirelli & C. S.p.A. (0,30%), da Cinecittà Centro Commerciale S.p.A. (0,20%), da Colacem S.p.A. (0,01%) e da Fininvest S.p.A. (0,08%);
  • Fininvest S.p.A. ha accresciuto ulteriormente la propria quota di partecipazione attraverso acquisti sul mercato pari allo 0,52%;
  • il Gruppo Fondiaria-SAI ha acquistato sul mercato una ulteriore quota pari allo 0,06% del capitale.

Il nuovo documento contrattuale recepisce altresì la rinuncia del gruppo Toro Assicurazioni a designare un membro del Consiglio di amministrazione di Capitalia.

Con la sottoscrizione del nuovo documento contrattuale, l’Addendum ha cessato di avere efficacia.

In data 1 giugno 2006, Colacem S.p.A. ha perfezionato il trasferimento alla sua controllante Financo S.r.l. delle azioni apportate al Patto.

In data 28 giugno 2006, con regolamento in data 30 giugno 2006, Italmobiliare S.p.A. ha venduto le n. 6.456.343 azioni ordinarie Capitalia apportate al Patto alla sua controllata Franco Tosi S.r.l..

In data 18 ottobre 2006 gli aderenti al Patto hanno sottoscritto un nuovo Addendum al Patto con il quale hanno unanimemente convenuto quanto segue:

  • Pirelli & C. S.p.A. cederà la sua intera partecipazione in Capitalia, pari all’1,915% del capitale e rappresentata da n. 49.689.476 azioni;
  • le azioni vendute da Pirelli & C. S.p.A. saranno acquistate al prezzo di € 6,6993 per azione agli aderenti di seguito indicati: Gruppo ABN AMRO (0,948%), Fondazione Manodori (0,255%), Gruppo Fondiaria SAI (0,387%), Cinecittà Centro Commerciale S.p.A.(0,175%), Fininvest S.p.A. (0,123%), Fineldo S.p.A. (0,027%).

Le operazioni di acquisto e vendita sono state eseguite in data 26 ottobre 2006.

Per effetto della vendita Pirelli & C. S.p.A. ha cessato di far parte del Patto medesimo.

Tenuto conto delle modificazioni che precedono e dell’ intervenuto esercizio di stock options, la partecipazione vincolata al Patto è pari al 31,01%. La Fondazione Banco di Sicilia continua a detenere azioni non apportate al Patto, rappresentanti l’1,02% del capitale.

Si indicano qui di seguito gli elementi essenziali del Patto.

1. Tipo di Patto

Il Patto ha per oggetto un sindacato di voto e di blocco.

2. Soci aderenti:

La tabella che segue elenca i Soci aderenti al Patto all’esito della cessione delle azioni da parte di Pirelli & C. ad altri aderenti.

Azionisti

Numero
azioni
sindacate

% su
capitale

% su
azioni
sindacate

a) ABN-AMRO Bank (Luxembourg) S.A.

117.133.575

4,51

14,56

    ABN AMRO Bank NV

77.972.112

3,00

9,69

    ALGEMENE Bank Nederland BV

28.114.964

1,08

3,49

b) Fondazione Manodori

107.072.401

4,13

13,31

c) Fondiaria - SAI S.p.A.

67.911.042

2,62

8,44

    Milano Assicurazioni S.p.A.

23.184.363

0,89

2,88

d) Regione Siciliana

73.746.225

2,84

9,17

e) Tosinvest S.A.

54.633.051

2,11

6,79

f) Cinecittà Centro Commerciale S.p.A.

51.900.755

2,00

6,45

g) Fondazione Banco di Sicilia

44.332.264

1,71

5,51

h) Financo S.r.l.

25.864.919

1,00

3,21

i) Fininvest S.p.A.

29.069.386

1,12

3,61

l) Nuova Tirrena S.p.A.

16.250.000

0,63

2,02

   Augusta Assicurazioni S.p.A.

7.083.629

0,27

0,88

   Toro Targa Assicurazioni S.p.A.

2.949.883

0,11

0,37

m) Omniaholding S.p.A.

11.186.739

0,43

1,39

    Immsi S.p.A.

11.138.789

0,43

1,38

n) Alfio Marchini

20.035.507

0,77

2,49

o) Fineldo S.p.A.

11.141.096

0,43

1,38

p) Elle Fin. S.A.

9.930.700

0,38

1,23

q) Franco Tosi S.r.l.

6.456.343

0,25

0,80

r) Sirefid S.p.A.

4.000.000

0,15

0,50

s) Angelini Partecipazioni Finanziarie S.r.l.

3.484.349

0,13

0,43

Totale Patto Capitalia

804.592.092

31,01

100,00

 

3. Durata: fino al 3 luglio 2008. Tre mesi prima della scadenza le parti si riuniranno per discutere la proroga o la modificazione del Patto. Il socio ABN Amro avrà facoltà di recedere dal Patto con decorrenza dal 22 ottobre 2006, dovendo in tal caso offrire agli altri soci sindacati le azioni detenute ad un prezzo calcolato in base all’andamento del mercato nel periodo precedente la comunicazione del recesso (prezzo maggiore tra quello medio ponderato dell’ultimo mese e dell’ultimo trimestre). In caso di inoptato gli altri soci sindacati avranno il diritto di designare acquirenti terzi che dovranno aderire al Patto contestualmente all’acquisto.

4. Eventuale soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo della banca: non vi sono azionisti che tramite la partecipazione all'Accordo possano esercitare il controllo su Capitalia.

5. Limiti di possesso: ciascun socio sindacato si impegna a non aumentare la sua partecipazione o i diritti di voto in Capitalia né direttamente né indirettamente (vale a dire per il tramite di società controllante o controllata o per interposta persona). Tale divieto non si estende al trading di azioni Capitalia che rimanga contenuto nei limiti consentiti dalla disciplina regolamentare di Banca d'Italia e Consob e comunque nel limite massimo dello 0,1% per ciascun socio e dello 0,2% per ABN Amro, fermo restando il non superamento della soglia OPA ai sensi dell’art. 106, comma 3, lett. b del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 46 del regolamento Consob n. 11971/1999.

6. Vincoli alla cessione delle azioni sindacate: i soci sindacati si impegnano a non trasferire, neppure parzialmente, le azioni apportate al Patto. E’ però consentito il trasferimento delle azioni sindacate all’interno del medesimo gruppo. L'Assemblea del Sindacato, a voto unanime e previa autorizzazione della competente Autorità di Vigilanza, può autorizzare la vendita a titolo oneroso ad un socio sindacato; gli altri soci sindacati hanno diritto di prelazione pro quota.

7. Deposito delle azioni sindacate: le azioni apportate al Patto di Sindacato devono essere depositate presso Capitalia o presso banche del Gruppo Capitalia o presso ABN Amro.

8. Organi dell'Accordo, casi in cui se ne prevede la riunione, compiti attribuiti e loro funzionamento: gli organi del Sindacato sono il Presidente, nominato dall'Assemblea del Sindacato, e l'Assemblea. L'Assemblea del Sindacato dovrà, tra l’altro, riunirsi prima di ogni Assemblea di Capitalia convocata per la nomina degli amministratori e dei sindaci, prima che il Consiglio di amministrazione di Capitalia sia chiamato a decidere su operazioni di aumento di capitale, di fusione o di scissione non infragruppo Capitalia, di acquisizione o di dismissione di partecipazioni o aziende, tutte per valore superiore a € 350 mln, su strategie da assumere in caso di offerta pubblica di acquisto promossa da terzi, nonché sulla nomina del Presidente del Sindacato in caso di sostituzione dello stesso.

I soci sindacati si impegnano a far sì che il Consiglio di amministrazione di Capitalia sia composto da ventuno membri così designati: il Presidente e l’Amministratore Delegato sono confermati rispettivamente nelle persone del Dott. Cesare Geronzi e del Dott. Matteo Arpe; tre amministratori saranno designati da ABN Amro; undici dai soci sindacati che detengano una partecipazione non inferiore allo 0,75% (ad eccezione dei soci appartenenti al gruppo Toro Assicurazioni, che hanno rinunciato a tale facoltà di designazione); quattro indipendenti (di cui uno designato da ABN Amro) da tutti i soci sindacati a maggioranza; uno ancora dall'attuale Presidente di Capitalia.

L'Assemblea del Sindacato delibererà a maggioranza semplice delle azioni sindacate. In caso peraltro di decisioni riguardanti operazioni di aumento di capitale, di fusione o di scissione non infragruppo, o di acquisizione o dismissione di partecipazioni o aziende del valore come pocanzi indicato o di strategie in caso di offerta pubblica promossa da terzi, l'Assemblea delibererà con la maggioranza del 65%. Anche davanti a delibera dell’Assemblea del Sindacato e finché questa non sia presa con il 75% dei voti, gli amministratori saranno tuttavia liberi nelle loro decisioni gestionali. Mentre, in sede di Assemblea di Capitalia, i soci sindacati sono impegnati a votare favorevolmente alle proposte consiliari a meno che non risulti il voto contrario di almeno un terzo degli amministratori.

9. Penalità per il mancato adempimento agli obblighi di cui all'Accordo: esclusione dal Sindacato deliberata con il voto a maggioranza del 65% dei soci sindacati calcolato per teste.

10. Clausole particolari: il Patto di Sindacato tiene conto di precedente convenzione parasociale fra Capitalia e la Regione Siciliana regolante alcune tutele per quest’ultima in particolare nell’ipotesi di dismissione delle azioni del Banco di Sicilia da parte di Capitalia.

Si è riconosciuta la conservazione in vigore di quelle tutele.

11. Clausola arbitrale: è previsto che ogni controversia fra due o più soci sindacati concernente l'efficacia, la validità, l'esecuzione, l'interpretazione nonché l'eventuale risarcimento danni sarà devoluta ad un collegio arbitrale, composto da tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Roma che deciderà secondo diritto osservando le norme contenute nel codice di procedura civile in materia di arbitrato.

Il Patto è depositato presso il Registro delle imprese di Roma a norma di legge.

28 ottobre 2006

[BC.6.06.6]


Pubblicazione per estratto dell'Accordo relativo alla partecipazione al capitale sociale di Capitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 58/98 e della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni.

Gli aderenti al patto di sindacato Capitalia ("Patto di Sindacato", "Patto" o "Sindacato") hanno sottoscritto, in data 16 febbraio 2006, un nuovo documento contrattuale che recepisce modifiche nella composizione del Patto derivanti dall’esecuzione di operazioni previste dall’Addendum sottoscritto in data 19 gennaio 2006. In particolare:

  • il gruppo Toro Assicurazioni ha ridotto la propria partecipazione all’1,01%;
  • le azioni vendute dal gruppo Toro (1,094%) sono state acquistate, proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione, dal Gruppo Fondiaria SAI (0,51%), da Pirelli & C. S.p.A. (0,30%), da Cinecittà Centro Commerciale S.p.A. (0,20%), da Colacem S.p.A. (0,01%) e da Fininvest S.p.A. (0,08%);
  • Fininvest S.p.A. ha accresciuto ulteriormente la propria quota di partecipazione attraverso acquisti sul mercato pari allo 0,52%;
  • il Gruppo Fondiaria-SAI ha acquistato sul mercato una ulteriore quota pari allo 0,06% del capitale.

Il nuovo documento contrattuale recepisce altresì la rinuncia del gruppo Toro Assicurazioni a designare un membro del Consiglio di amministrazione di Capitalia.

Con la sottoscrizione del nuovo documento contrattuale, l’Addendum ha cessato di avere efficacia.

In data 1 giugno 2006, Colacem S.p.A. ha perfezionato il trasferimento alla sua controllante Financo S.r.l. delle azioni apportate al Patto.

In data 28 giugno 2006, con regolamento in data 30 giugno 2006, Italmobiliare S.p.A. ha venduto le n. 6.456.343 azioni ordinarie Capitalia apportate al Patto alla sua controllata Franco Tosi S.r.l..

In data 18 ottobre 2006 gli aderenti al Patto hanno sottoscritto un nuovo Addendum al Patto con il quale hanno unanimemente convenuto quanto segue:

  • Pirelli & C. S.p.A. cederà la sua intera partecipazione in Capitalia, pari all’1,915% del capitale e rappresentata da n. 49.689.476 azioni;
  • le azioni vendute da Pirelli & C. S.p.A. saranno acquistate al prezzo di € 6,6993 per azione agli aderenti di seguito indicati: Gruppo ABN AMRO (0,948%), Fondazione Manodori (0,255%), Gruppo Fondiaria SAI (0,387%), Cinecittà Centro Commerciale S.p.A.(0,175%), Fininvest S.p.A. (0,123%), Fineldo S.p.A. (0,027%).

Le operazioni di acquisto e vendita sono state eseguite in data 26 ottobre 2006.

Per effetto della vendita Pirelli & C. S.p.A. ha cessato di far parte del Patto medesimo.

In data 27 novembre 2006 Cinecittà Centro Commerciale S.p.A. ha conferito le n. 51.900.755 azioni ordinarie Capitalia apportate al Patto alla TOTI INVEST S.r.l. Unipersonale, controllata al 100%.

Tenuto conto delle modificazioni che precedono e dell’ intervenuto esercizio di stock options, la partecipazione vincolata al Patto è pari al 31,00%. La Fondazione Banco di Sicilia continua a detenere azioni non apportate al Patto, rappresentanti l’1,02% del capitale.

Si indicano qui di seguito gli elementi essenziali del Patto.

1. Tipo di Patto

Il Patto ha per oggetto un sindacato di voto e di blocco.

2. Soci aderenti:

La tabella che segue elenca i Soci aderenti al Patto:

Azionisti

Numero azioni
sindacate

% su
capitale

%su
azioni
sindacate

a) ABN-AMRO Bank (Luxembourg) S.A.

117.133.575

4,51%

14,56

  ABN AMRO Bank NV

77.972.112

3,00%

9,69

  ALGEMENE Bank Nederland BV

28.114.964

1,08%

3,49

b) Fondazione Manodori

107.072.401

4,13%

13,31

c) Fondiaria - SAI S.p.A.

67.911.042

2,62%

8,44

  Milano Assicurazioni S.p.A.

23.184.363

0,89%

2,88

d) Regione Siciliana

73.746.225

2,84%

9,17

e) Tosinvest S.A.

54.633.051

2,10%

6,79

f) TOTI INVEST S.r.l. Unipersonale

51.900.755

2,00%

6,45

g) Fondazione Banco di Sicilia

44.332.264

1,71%

5,51

h) Financo S.r.l.

25.864.919

1,00%

3,21

i) Fininvest S.p.A.

29.069.386

1,12%

3,61

I) Nuova Tirrena S.p.A.

16.250.000

0,63%

2,02

  Augusta Assicurazioni S.p.A.

7.083.629

0,27%

0,88

  Toro Targa Assicurazioni S.p.A.

2.949.883

0,11%

0,37

m) Omniaholding S.p.A.

11.186.739

0,43%

1,39

  Immsi S.p.A.

11.138.789

0,43%

1,38

n) Alfio Marchini

20.035.507

0,77%

2,49

o) Fineldo S.p.A.

11.141.096

0,43%

1,38

p) Elle Fin. S.A.

9.930.700

0,38%

1,23

q) Franco Tosi S.r.l.

6.456.343

,25%

0,80

r) Sirefid S.p.A.

4.000.000

0,15%

0,50

s) Angelini Partecipazioni Finanziarie S.r.l.

3.484.349

0,13%

0,43

Totale Patto Capitalia

804.592.092

31,00%

100,00



3. Durata: fino al 3 luglio 2008. Tre mesi prima della scadenza le parti si riuniranno per discutere la proroga o la modificazione del Patto. Il socio ABN Amro avrà facoltà di recedere dal Patto con decorrenza dal 22 ottobre 2006, dovendo in tal caso offrire agli altri soci sindacati le azioni detenute ad un prezzo calcolato in base all’andamento del mercato nel periodo precedente la comunicazione del recesso (prezzo maggiore tra quello medio ponderato dell’ultimo mese e dell’ultimo trimestre). In caso di inoptato gli altri soci sindacati avranno il diritto di designare acquirenti terzi che dovranno aderire al Patto contestualmente all’acquisto.

4. Eventuale soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo della banca: non vi sono azionisti che tramite la partecipazione all'Accordo possano esercitare il controllo su Capitalia.

5. Limiti di possesso: ciascun socio sindacato si impegna a non aumentare la sua partecipazione o i diritti di voto in Capitalia né direttamente né indirettamente (vale a dire per il tramite di società controllante o controllata o per interposta persona). Tale divieto non si estende al trading di azioni Capitalia che rimanga contenuto nei limiti consentiti dalla disciplina regolamentare di Banca d'Italia e Consob e comunque nel limite massimo dello 0,1% per ciascun socio e dello 0,2% per ABN Amro, fermo restando il non superamento della soglia OPA ai sensi dell’art. 106, comma 3, lett. b del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 46 del regolamento Consob n. 11971/1999.

6. Vincoli alla cessione delle azioni sindacate: i soci sindacati si impegnano a non trasferire, neppure parzialmente, le azioni apportate al Patto. E’ però consentito il trasferimento delle azioni sindacate all’interno del medesimo gruppo. L'Assemblea del Sindacato, a voto unanime e previa autorizzazione della competente Autorità di Vigilanza, può autorizzare la vendita a titolo oneroso ad un socio sindacato; gli altri soci sindacati hanno diritto di prelazione pro quota.

7. Deposito delle azioni sindacate: le azioni apportate al Patto di Sindacato devono essere depositate presso Capitalia o presso banche del Gruppo Capitalia o presso ABN Amro.

8. Organi dell'Accordo, casi in cui se ne prevede la riunione, compiti attribuiti e loro funzionamento: gli organi del Sindacato sono il Presidente, nominato dall'Assemblea del Sindacato, e l'Assemblea. L'Assemblea del Sindacato dovrà, tra l’altro, riunirsi prima di ogni Assemblea di Capitalia convocata per la nomina degli amministratori e dei sindaci, prima che il Consiglio di amministrazione di Capitalia sia chiamato a decidere su operazioni di aumento di capitale, di fusione o di scissione non infragruppo Capitalia, di acquisizione o di dismissione di partecipazioni o aziende, tutte per valore superiore a € 350 mln, su strategie da assumere in caso di offerta pubblica di acquisto promossa da terzi, nonché sulla nomina del Presidente del Sindacato in caso di sostituzione dello stesso.

I soci sindacati si impegnano a far sì che il Consiglio di amministrazione di Capitalia sia composto da ventuno membri così designati: il Presidente e l’Amministratore Delegato sono confermati rispettivamente nelle persone del Dott. Cesare Geronzi e del Dott. Matteo Arpe; tre amministratori saranno designati da ABN Amro; undici dai soci sindacati che detengano una partecipazione non inferiore allo 0,75% (ad eccezione dei soci appartenenti al gruppo Toro Assicurazioni, che hanno rinunciato a tale facoltà di designazione); quattro indipendenti (di cui uno designato da ABN Amro) da tutti i soci sindacati a maggioranza; uno ancora dall'attuale Presidente di Capitalia.

L'Assemblea del Sindacato delibererà a maggioranza semplice delle azioni sindacate. In caso peraltro di decisioni riguardanti operazioni di aumento di capitale, di fusione o di scissione non infragruppo, o di acquisizione o dismissione di partecipazioni o aziende del valore come pocanzi indicato o di strategie in caso di offerta pubblica promossa da terzi, l'Assemblea delibererà con la maggioranza del 65%. Anche davanti a delibera dell’Assemblea del Sindacato e finché questa non sia presa con il 75% dei voti, gli amministratori saranno tuttavia liberi nelle loro decisioni gestionali. Mentre, in sede di Assemblea di Capitalia, i soci sindacati sono impegnati a votare favorevolmente alle proposte consiliari a meno che non risulti il voto contrario di almeno un terzo degli amministratori.

9. Penalità per il mancato adempimento agli obblighi di cui all'Accordo: esclusione dal Sindacato deliberata con il voto a maggioranza del 65% dei soci sindacati calcolato per teste.

10. Clausole particolari: il Patto di Sindacato tiene conto di precedente convenzione parasociale fra Capitalia e la Regione Siciliana regolante alcune tutele per quest’ultima in particolare nell’ipotesi di dismissione delle azioni del Banco di Sicilia da parte di Capitalia.

Si è riconosciuta la conservazione in vigore di quelle tutele.

11. Clausola arbitrale: è previsto che ogni controversia fra due o più soci sindacati concernente l'efficacia, la validità, l'esecuzione, l'interpretazione nonché l'eventuale risarcimento danni sarà devoluta ad un collegio arbitrale, composto da tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Roma che deciderà secondo diritto osservando le norme contenute nel codice di procedura civile in materia di arbitrato.

Il Patto è depositato presso il Registro delle imprese di Roma a norma di legge.

5 dicembre 2006

[BC.6.06.7]


CAPITALIA S.P.A.
Via Marco Minghetti n. 17 Roma

Regione Siciliana
Palazzo d’Orleans – Piazza Indipendenza Palermo

A seguito:

  • delle operazioni societarie che hanno portato alla nascita del Gruppo bancario CAPITALIA;
  • della stipula tra CAPITALIA spa e la Regione Siciliana di un "Addendum" alla Convenzione tra le stesse in essere - Addendum di cui si è dato avviso con pubblicazione in data 29/10/2003 su La Repubblica, Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, MF, Finanza e Mercati, Il Giornale, La Stampa - e con il quale, ferme restando le altre previsioni della Convenzione medesima che pertanto è rimasta invariata, si è provveduto esclusivamente a prolungare il termine di cui all’art.3 punto 1, lettera (c) fino al 30 ottobre 2006;
  • della stipula tra CAPITALIA spa e la Regione Siciliana in data 16 gennaio 2006 di un secondo "Addendum" alla Convenzione tra le stesse in essere – con il quale le Parti hanno convenuto di modificare la durata, come già emendata dal Primo Addendum, dell’obbligo di cui all’art.3 punto 1, lettera (c) della rinnovata Convenzione al 3 luglio 2008, ferme restando le altre previsioni della Convenzione medesima;

si provvede ad aggiornare l’estratto della Convenzione comunicata alla Consob, ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e pubblicato in data 31/1/2002 sul Sole 24 Ore.

Estratto
CAPITALIA spa / Regione Siciliana

Premesso che:

  • nell’ambito del processo di ristrutturazione societaria e di riassetto dell’intero Gruppo bancario Bancaroma, tra la Banca di Roma spa (ora CAPITALIA spa) e la Regione Siciliana sono intervenute intese in merito, tra l’altro, alle modalità di esecuzione dell’operazione di fusione per incorporazione del Banco di Sicilia spa nella Banca di Roma spa e di costituzione di una nuova società che avrebbe assunto la denominazione sociale di Banco di Sicilia e nella quale sarebbe stata conferita l’azienda bancaria Banco di Sicilia;
  • le predette intese sono state formalizzate mediante la stipula, in data 21 gennaio 2002, della Convenzione tra Banca di Roma (ora CAPITALIA spa) e la Regione Siciliana nel prosieguo descritta;
  • in esito al suddetto processo di ristrutturazione societaria e di riassetto dell’intero Gruppo bancario Bancaroma, divenuto Gruppo bancario CAPITALIA, CAPITALIA spa è titolare di n. 739.328.517 azioni ordinarie del Banco di Sicilia, pari al 100% del capitale sociale dello stesso, mentre la Regione Siciliana è titolare di una partecipazione diretta, pari a n. 73.746.225 azioni ordinarie, in CAPITALIA spa, pari al 2,84% del capitale sociale della stessa al 30 giugno 2006;

Tutto ciò premesso si comunica quanto segue

1. Contenuto della convenzione.

Il processo di ristrutturazione societaria e di riassetto del Gruppo Bancaroma (ora CAPITALIA) ed il relativo piano industriale prevedono i seguenti più importanti impegni, assunti anche ai sensi dell’art. 1381 c.c.:

(i) Rappresentanza negli organi sociali di CAPITALIA spa: che venga nominato nel Consiglio di amministrazione di CAPITALIA spa un componente designato dal Presidente della Regione Siciliana.

2. Impegni sulla partecipazione della Regione Siciliana in CAPITALIA.

(a) Nell’eventualità che CAPITALIA spa decida di dismettere (in favore di soggetti estranei al Gruppo CAPITALIA) il controllo solitario del Banco di Sicilia, CAPITALIA sarà impegnata a collocare, su richiesta della Regione Siciliana ed entro centottanta (180) giorni dal ricevimento della richiesta stessa, le azioni di proprietà della Regione Siciliana in CAPITALIA spa, garantendo un prezzo complessivo minimo pari al valore pro quota della partecipazione della Regione Siciliana nel Banco di Sicilia, valore calcolato rispetto al patrimonio netto rettificato al 31.12.2001 del Banco di Sicilia stesso così come concordato dagli advisors, rivalutato secondo gli indici Istat;

(b) Al di fuori dell’ipotesi di cui al precedente punto (a):

  • la Regione Siciliana si impegna a non cedere a terzi la propria partecipazione in CAPITALIA spa sino al 3 luglio 2008;
  • successivamente a tale scadenza, nell’eventualità che la Regione Siciliana decida di cedere la propria partecipazione in CAPITALIA spa, la Regione Siciliana medesima dovrà conferire a CAPITALIA spa mandato a vendere a valori di mercato tale partecipazione, in conformità alle applicabili disposizioni di legge, restando inteso che il mandato dovrà essere eseguito (senza assunzione da parte del mandatario della garanzia di un prezzo minimo) entro un arco di sei mesi.

(c) I mandati di cui ai precedenti punti saranno assunti da CAPITALIA spa a titolo gratuito e quindi senza oneri, spese e commissioni a carico della Regione Siciliana.

3. Ulteriori impegni delle parti.

Permangono in capo a CAPITALIA spa gli impegni inerenti la struttura patrimoniale ed industriale del Banco di Sicilia che, dopo la ristrutturazione, ha mantenuto la precedente denominazione. E’ altresì prevista la nomina, su indicazione del Presidente della Regione Siciliana, sentito il Presidente di CAPITALIA spa, di almeno due membri (dei quali uno assumerà la carica di Vicepresidente) del Consiglio di Amministrazione del Banco e di un membro effettivo del Collegio Sindacale del Banco stesso.

4. Durata della convenzione

La convenzione ha effetto dalla data di attuazione del conferimento dell’azienda bancaria Banco di Sicilia nel "nuovo" Banco di Sicilia e resterà in vigore per il periodo di tre anni dalla suddetta data di decorrenza.

La convenzione si intenderà automaticamente rinnovata a ciascuna scadenza a condizione che nessuna Parte invii all’altra Parte una formale comunicazione della volontà di non rinnovare entro i sei mesi precedenti la scadenza. Poiché nessuna delle Parti ha inviato all’altra formale comunicazione della volontà di non rinnovare la Convenzione nei termini previsti, la stessa è da intendersi rinnovata per ulteriori tre anni a decorrere dal 1° luglio 2005, data di scadenza originaria.

La convenzione diverrà inoltre inefficace nel caso la Regione Siciliana venisse a detenere una partecipazione in CAPITALIA spa inferiore di oltre 1/3 (un terzo) rispetto a quella originariamente acquisita per effetto della operazione di fusione, purché la riduzione entro la soglia indicata sia derivata da un atto di disposizione da parte della Regione Siciliana.

5. Condizioni di efficacia della convenzione

La convenzione è stata ratificata dalla Legge Regionale 26 marzo 2002, n.2.

6. Deposito presso il Registro delle Imprese

La convenzione è depositata presso il Registro delle Imprese Ufficio di Roma.

8 luglio 2006

[BC.2.06.3]


CAPITALIA S.P.A.

Gli aderenti al patto di sindacato Capitalia ("Patto di Sindacato", "Patto" o "Sindacato") hanno sottoscritto, in data 20 maggio 2007, un nuovo documento contrattuale che recepisce le variazioni apportate in adeguamento alle modifiche allo Statuto di Capitalia le quali, anche in ottemperanza a quanto disposto dalla cd. "Legge sul Risparmio", Legge 262 del 28 dicembre 2005 e del Decreto Legislativo 303 del 29 dicembre 2006, saranno sottoposte alla Assemblea degli Azionisti entro il 30 giungo 2007. Resta fermo che tali variazioni al Patto avranno efficacia dalla data di approvazione delle modifiche statutarie da parte della predetta Assemblea di Capitalia.

Si indicano qui di seguito gli elementi essenziali del Patto.

1. Tipo di Patto

Il Patto ha per oggetto un sindacato di voto e di blocco.

2. Soci aderenti:

La tabella che segue elenca i Soci aderenti al Patto:

  Azionisti

Numero azioni sindacate

% su capitale

% su azioni sindacate

a)

ABN-AMRO Bank (Luxembourg) S.A. 117.133.575

4,51%

14,56%

  ABN AMRO Bank NV 77.972.112

3,00%

9,69%

  ALGEMENE Bank Nederland BV 28.114.964

1,08%

3,49%

b)

Fondazione Manodori 107.072.401

4,12%

13,31%

c)

Fondiaria - SAI S.p.A. 67.911.042

2,61%

8,44%

  Milano Assicurazioni S.p.A. 23.184.363

0,89%

2,88%

d)

Regione Siciliana 73.746.225

2,84%

9,17%

e)

Tosinvest S.A. 54.633.051

2,10%

6,79%

f)

TOTI INVEST S.r.l. Unipersonale 51.900.755

2,00%

6,45%

g)

Fondazione Banco di Sicilia 44.332.264

1,71%

5,51%

h)

Financo S.r.l. 25.864.919

0,99%

3,21%

i)

Fininvest S.p.A. 29.069.386

1,12%

3,61%

l)

Nuova Tirrena S.p.A. 16.250.000

0,63%

2,02%

  Augusta Assicurazioni S.p.A. 7.083.629

0,27%

0,88%

  Toro Targa Assicurazioni S.p.A. 2.949.883

0,11%

0,37%

m)

Omniaholding S.p.A. 11.186.739

0,43%

1,39%

  Immsi S.p.A. 11.138.789

0,43%

1,38%

n)

Alfio Marchini 20.035.507

0,77%

2,49%

o)

Fineldo S.p.A. 11.141.096

0,43%

1,38%

p)

Elle Fin. S.A. 9.930.700

0,38%

1,23%

q)

Franco Tosi S.r.l. 6.456.343

0,25%

0,80%

r)

Sirefid S.p.A. 4.000.000

0,15%

0,50%

s)

Angelini Partecipazioni Finanziarie S.r.l. 3.484.349

0,13%

0,43%

  Totale Patto Capitalia 804.592.092

30,95%

100,00%

La Fondazione Banco di Sicilia continua a detenere azioni non apportate al Patto, rappresentanti l'1,02% del capitale. Il Gruppo Generali, titolare di una partecipazione complessiva pari al 2,35% del capitale, vincola al Patto solo l'1,01% facente capo a Nuova Tirrena S.p.A., Augusta Assicurazioni S.p.A., Toro Targa Assicurazioni S.p.A..

3. Durata: fino al 3 luglio 2008. Tre mesi prima della scadenza le parti si riuniranno per discutere la proroga o la modificazione del Patto.

4. Eventuale soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo della banca: non vi sono azionisti che tramite la partecipazione all'Accordo possano esercitare il controllo su Capitalia.

5. Limiti di possesso: ciascun socio sindacato si impegna a non aumentare la sua partecipazione o i diritti di voto in Capitalia né direttamente né indirettamente (vale a dire per il tramite di società controllante o controllata o per interposta persona). Tale divieto non si estende al trading di azioni Capitalia che rimanga contenuto nei limiti consentiti dalla disciplina regolamentare di Banca d'Italia e Consob e comunque nel limite massimo dello 0,1% per ciascun socio e dello 0,2% per ABN Amro, fermo restando il non superamento della soglia OPA ai sensi dell'art. 106, comma 3, lett. b del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 46 del regolamento Consob n. 11971/1999.

6. Vincoli alla cessione delle azioni sindacate: i soci sindacati si impegnano a non trasferire, neppure parzialmente, le azioni apportate al Patto. E' però consentito il trasferimento delle azioni sindacate all'interno del medesimo gruppo. L'Assemblea del Sindacato, a voto unanime e previa autorizzazione della competente Autorità di Vigilanza, può autorizzare la vendita a titolo oneroso ad un socio sindacato; gli altri soci sindacati hanno diritto di prelazione pro quota.

7. Deposito delle azioni sindacate: le azioni apportate al Patto di Sindacato devono essere depositate presso Capitalia o presso banche del Gruppo Capitalia o presso ABN Amro.

8. Organi dell'Accordo, casi in cui se ne prevede la riunione, compiti attribuiti e loro funzionamento: gli organi del Sindacato sono il Presidente, nominato dall'Assemblea del Sindacato, e l'Assemblea. L'Assemblea del Sindacato dovrà, tra l'altro, riunirsi prima di ogni Assemblea di Capitalia convocata per la nomina degli amministratori e dei sindaci, prima che il Consiglio di amministrazione di Capitalia sia chiamato a decidere su operazioni di aumento di capitale, di fusione o di scissione non infragruppo Capitalia, di acquisizione o di dismissione di partecipazioni o aziende, tutte per valore superiore a € 350 mln, su strategie da assumere in caso di offerta pubblica di acquisto promossa da terzi, nonché sulla nomina del Presidente del Sindacato in caso di sostituzione dello stesso.

I soci sindacati si impegnano a far sì che il Consiglio di amministrazione di Capitalia sia composto, oltre che dai consiglieri da nominarsi dalla minoranza a norma di legge e di statuto, da 21 membri, così designati: il Presidente e l'Amministratore Delegato sono confermati rispettivamente nelle persone del Dott. Cesare Geronzi e del Dott. Matteo Arpe; tre amministratori saranno designati da ABN Amro; undici dai soci sindacati che detengano una partecipazione non inferiore allo 0,75% (ad eccezione dei soci appartenenti al gruppo Toro Assicurazioni, che hanno rinunciato a tale facoltà di designazione); quattro indipendenti (di cui uno designato da ABN Amro) da tutti i soci sindacati a maggioranza; uno ancora dall'attuale Presidente di Capitalia.

L'Assemblea del Sindacato delibererà a maggioranza semplice delle azioni sindacate. In caso peraltro di decisioni riguardanti operazioni di aumento di capitale, di fusione o di scissione non infragruppo, o di acquisizione o dismissione di partecipazioni o aziende del valore come pocanzi indicato o di strategie in caso di offerta pubblica promossa da terzi, l'Assemblea delibererà con la maggioranza del 65%. Anche davanti a delibera dell'Assemblea del Sindacato e finché questa non sia presa con il 75% dei voti, gli amministratori saranno tuttavia liberi nelle loro decisioni gestionali. Mentre, in sede di Assemblea di Capitalia, i soci sindacati sono impegnati a votare favorevolmente alle proposte consiliari a meno che non risulti il voto contrario di almeno un terzo degli amministratori.

9. Penalità per il mancato adempimento agli obblighi di cui all'Accordo: esclusione dal Sindacato deliberata con il voto a maggioranza del 65% dei soci sindacati calcolato per teste.

10. Clausole particolari: il Patto di Sindacato tiene conto di precedente convenzione parasociale fra Capitalia e la Regione Siciliana regolante alcune tutele per quest'ultima in particolare nell'ipotesi di dismissione delle azioni del Banco di Sicilia da parte di Capitalia.

Si è riconosciuta la conservazione in vigore di quelle tutele.

11. Clausola arbitrale: è previsto che ogni controversia fra due o più soci sindacati concernente l'efficacia, la validità, l'esecuzione, l'interpretazione nonché l'eventuale risarcimento danni sarà devoluta ad un collegio arbitrale, composto da tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Roma che deciderà secondo diritto osservando le norme contenute nel codice di procedura civile in materia di arbitrato.

Il Patto è depositato presso il Registro delle imprese di Roma a norma di legge.

30 maggio 2007

[BC.6.07.1]


CAPITALIA S.P.A.
Via Marco Minghetti n. 17 Roma

Regione Siciliana – Palazzo d’Orleans – Piazza Indipendenza Palermo

A seguito:

  • delle operazioni societarie che hanno portato alla nascita del Gruppo bancario CAPITALIA;
  • della stipula tra CAPITALIA spa e la Regione Siciliana di un "Addendum" alla Convenzione tra le stesse in essere - Addendum di cui si è dato avviso con pubblicazione in data 29/10/2003 su La Repubblica, Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, MF, Finanza e Mercati, Il Giornale, La Stampa - e con il quale, ferme restando le altre previsioni della Convenzione medesima che pertanto è rimasta invariata, si è provveduto esclusivamente a prolungare il termine di cui all’art. 3 punto 1, lettera (c) fino al 30 ottobre 2006;
  • della stipula tra CAPITALIA spa e la Regione Siciliana in data 16 gennaio 2006 di un secondo "Addendum" alla Convenzione tra le stesse in essere - con il quale le Parti hanno convenuto di modificare la durata, come già emendata dal Primo Addendum, dell’obbligo di cui all’art. 3 punto 1, lettera (c) della rinnovata Convenzione al 3 luglio 2008, ferme restando le altre previsioni della Convenzione medesima;

si provvede ad aggiornare l’estratto della Convenzione comunicata alla Consob, ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e pubblicato in data 31/1/2002 sul Sole 24 Ore.

Estratto

CAPITALIA spa / Regione Siciliana

Premesso che:

  • nell’ambito del processo di ristrutturazione societaria e di riassetto dell’intero Gruppo bancario Bancaroma, tra la Banca di Roma spa (ora CAPITALIA spa) e la Regione Siciliana sono intervenute intese in merito, tra l’altro, alle modalità di esecuzione dell’operazione di fusione per incorporazione del Banco di Sicilia spa nella Banca di Roma spa e di costituzione di una nuova società che avrebbe assunto la denominazione sociale di Banco di Sicilia e nella quale sarebbe stata conferita l’azienda bancaria Banco di Sicilia;
  • le predette intese sono state formalizzate mediante la stipula, in data 21 gennaio 2002, della Convenzione tra Banca di Roma (ora CAPITALIA spa) e la Regione Siciliana nel prosieguo descritta;
  • in esito al suddetto processo di ristrutturazione societaria e di riassetto dell’intero Gruppo bancario Bancaroma, divenuto Gruppo bancario CAPITALIA, CAPITALIA spa è titolare di n. 739.328.517 azioni ordinarie del Banco di Sicilia, pari al 100% del capitale sociale dello stesso, mentre la Regione Siciliana è titolare di una partecipazione diretta, pari a n. 73.746.225 azioni ordinarie, in CAPITALIA spa, pari al 2,83% del capitale sociale della stessa al 30 giugno 2007;

Tutto ciò premesso si comunica quanto segue

1. Contenuto della convenzione.

Il processo di ristrutturazione societaria e di riassetto del Gruppo Bancaroma (ora CAPITALIA) ed il relativo piano industriale prevedono i seguenti più importanti impegni, assunti anche ai sensi dell’art. 1381 c.c.:

(i) Rappresentanza negli organi sociali di CAPITALIA spa: che venga nominato nel Consiglio di amministrazione di CAPITALIA spa un componente designato dal Presidente della Regione Siciliana.

2. Impegni sulla partecipazione della Regione Siciliana in CAPITALIA.

(a) Nell’eventualità che CAPITALIA spa decida di dismettere (in favore di soggetti estranei al Gruppo CAPITALIA) il controllo solitario del Banco di Sicilia, CAPITALIA sarà impegnata a collocare, su richiesta della Regione Siciliana ed entro centottanta (180) giorni dal ricevimento della richiesta stessa, le azioni di proprietà della Regione Siciliana in CAPITALIA spa, garantendo un prezzo complessivo minimo pari al valore pro quota della partecipazione della Regione Siciliana nel Banco di Sicilia, valore calcolato rispetto al patrimonio netto rettificato al 31.12.2001 del Banco di Sicilia stesso così come concordato dagli advisors, rivalutato secondo gli indici Istat;

(b) Al di fuori dell’ipotesi di cui al precedente punto (a):

  • la Regione Siciliana si impegna a non cedere a terzi la propria partecipazione in CAPITALIA spa sino al 3 luglio 2008;
  • successivamente a tale scadenza, nell’eventualità che la Regione Siciliana decida di cedere la propria partecipazione in CAPITALIA spa, la Regione Siciliana medesima dovrà conferire a CAPITALIA spa mandato a vendere a valori di mercato tale partecipazione, in conformità alle applicabili disposizioni di legge, restando inteso che il mandato dovrà essere eseguito (senza assunzione da parte del mandatario della garanzia di un prezzo minimo) entro un arco di sei mesi.

(c) I mandati di cui ai precedenti punti saranno assunti da CAPITALIA spa a titolo gratuito e quindi senza oneri, spese e commissioni a carico della Regione Siciliana.

3. Ulteriori impegni delle parti.

Permangono in capo a CAPITALIA spa gli impegni inerenti la struttura patrimoniale ed industriale del Banco di Sicilia che, dopo la ristrutturazione, ha mantenuto la precedente denominazione. E’ altresì prevista la nomina, su indicazione del Presidente della Regione Siciliana, sentito il Presidente di CAPITALIA spa, di almeno due membri (dei quali uno assumerà la carica di Vicepresidente) del Consiglio di Amministrazione del Banco e di un membro effettivo del Collegio Sindacale del Banco stesso.

4. Durata della convenzione

La convenzione ha effetto dalla data di attuazione del conferimento dell’azienda bancaria Banco di Sicilia nel "nuovo" Banco di Sicilia e resterà in vigore per il periodo di tre anni dalla suddetta data di decorrenza.

La convenzione si intenderà automaticamente rinnovata a ciascuna scadenza a condizione che nessuna Parte invii all’altra Parte una formale comunicazione della volontà di non rinnovare entro i sei mesi precedenti la scadenza. Poiché nessuna delle Parti ha inviato all’altra formale comunicazione della volontà di non rinnovare la Convenzione nei termini previsti, la stessa è da intendersi rinnovata per ulteriori tre anni a decorrere dal 1° luglio 2005, data di scadenza originaria.

La convenzione diverrà inoltre inefficace nel caso la Regione Siciliana venisse a detenere una partecipazione in CAPITALIA spa inferiore di oltre 1/3 (un terzo) rispetto a quella originariamente acquisita per effetto della operazione di fusione, purché la riduzione entro la soglia indicata sia derivata da un atto di disposizione da parte della Regione Siciliana.

5. Condizioni di efficacia della convenzione

La convenzione è stata ratificata dalla Legge Regionale 26 marzo 2002, n. 2.

6. Deposito presso il Registro delle Imprese

La convenzione è depositata presso il Registro delle Imprese Ufficio di Roma.

10 luglio 2007

[UB.2.07.1]