Società quotate - Estratto del patto parasociale (raccolta storica)

Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

  CSP INTERNATIONAL INDUSTRIA CALZE S.P.A.

- Enzo Bertoni e Maria Grazia Bertoni (congiuntamente GRUPPO FAMILIARE A)
- Francesco Bertoni, Giuseppina Morè, Carlo Bertoni, Angela Bertoni e Mario Bertoni (congiuntamente GRUPPO FAMILIARE B);

comunicano quanto segue:

Premessa

In data 3 giugno 1997 i suddetti soggetti (di seguito, congiuntamente, le "Parti") hanno pattuito di sindacare fra essi una quota complessiva del capitale della CSP International Industria Calze S.p.A.(di seguito anche denominata la "Società") pari al 50,2%

1. Tipo di patto e relativa finalità

Il patto fra le Parti è un sindacato di voto e di blocco (di seguito denominato il "Patto") di azioni ordinarie della CSP International Industria Calze S.p.A..

2. Soggetti partecipanti al Patto e sua composizione

soggetti aderenti al Patto ed il numero di azioni da ciascuno di essi conferite al sindacato sono di seguito elencati con l’indicazione anche delle azioni possedute da ciascuna delle Parti e non conferite nel Patto.

GRUPPO FAMILIARE A

Partecipanti alPatto

Numero azioni conferite al sindacato

% su azioniconferite

% su azioniemesse

Numero azioni non conferite al sindacato

Enzo Bertoni

3.362.030

27,3

13,7

114.750

Maria Grazia Bertoni

2.787.470

22,7

11,4

--

GRUPPO FAMILIARE B

Partecipanti alPatto

Numero azioni conferite al sindacato

% su azioniconferite

% su azioniemesse

Numero azioni non conferite al sindacato

Francesco Bertoni

3.362.030

27,3

13,7

114.750

Giuseppina Morè (*)

--

--

--

--

Mario Bertoni

929.157

7,6

3,8

1.000

Angela Bertoni

929.157

7,6

3,8

--

Carlo Bertoni

929.156

7,6

3,8

--

TOTALE (**)

12.299.000

100

50,2%

230.500

_______________

(*) Morè Giuseppina sottoscrive il patto in quanto detentrice del diritto di usufrutto e conseguentemente del diritto di voto, sulle 2.787.470 azioni la cui nuda proprietà è posseduta da Bertoni Angela, Bertoni Mario e Bertoni Carlo.

(**) I dati della tabella esprimono la situazione prevista dopo la quotazione in Borsa e il contestuale aumento di capitale. Il numero delle azioni non comprende quelle derivanti dal premio di quotazione.

Le Parti si obbligano, in caso di aumento di capitale gratuito della CSP International Industria Calze S.p.A., a vincolare in sindacato le nuove azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o convertibili in azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie spettanti in rapporto a quelle da essi già vincolate al sindacato.

In caso di aumento di capitale a pagamento le Parti si obbligano ad apportare al sindacato le azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie sottoscritte in esercizio del diritto d’opzione spettante alle azioni già vincolate in sindacato.

Qualora una o più Parti non intendessero esercitare il diritto d’opzione, esse dovranno darne notizia nella riunione del sindacato che sarà convocata dal Presidente della direzione del sindacato, offrendo contestualmente i relativi diritti alle altre Parti pro quota in rapporto alla partecipazione vincolata.

3. Soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo sulla Società

Non esistono soggetti che esercitano, tramite il Patto, il controllo sulla Società.

4. Disponibilità delle azioni da parte delle Parti

Tutte le azioni ordinarie della Società oggetto del Patto sono depositate presso la SIREF Fiduciaria

(di seguito denominata la "SIREF"), od altra società fiduciaria. Le Parti conferiscono inoltre mandato irrevocabile alla SIREF, anche nell’interesse di tutte le altre Parti, ad amministrare le suddette azioni; tale mandato prevederà, fra l’altro, che la SIREF potrà movimentare le azioni sindacate solo in conformità di specifiche istruzioni congiuntamente impartite dalla Parte titolare delle azioni e del Presidente della direzione del sindacato, e comunque secondo le regole di cui al presente Patto.

Ciascuna Parte ha nominato quale proprio rappresentante, per i rapporti con la SIREF, il Presidente della direzione del sindacato.

Ad oggi le azioni , le azioni oggetto del patto sono state depositate presso la BANCA POPOLARE DI VERONA BANCO S. GEMINIANO E S. PROSPERO con sede sociale a Verona 37100, Piazza Nogara 2. Le azioni depositate in un unico dossier cointestato a nome di tutti i sette Azionisti, sono amministrate dalla Banca con modalità particolari in ragione sia della natura del deposito, sia dell'esistenza delle condizioni giuridiche - operative pattuite tra gli Azionisti e contenute nel Patto stesso, del quale la Banca è stata formalmente messa a conoscenza.

5. Esistenza di vincoli alla disponibilità delle azioni conferite

Le Parti, per la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione del presente Patto, si impegnano a non trasferire ad alcun titolo, in borsa o fuori borsa, a non concedere in usufrutto le azioni da esse vincolate in base al presente Patto, né ad iniziare per esse trattative di vendita, nemmeno a termine, né a concludere contratti d’opzione o di swap aventi ad oggetto le azioni vincolate.

Le Parti possono utilizzare in tutto o in parte le azioni da esse vincolate per costituirle in garanzia o in pegno presso un ente creditizio a garanzia di un finanziamento da quest’ultimo ad esse erogato, fermo restando che dette azioni resteranno vincolate al presente Patto e che le Parti dovranno riservarsi espressamente il diritto di voto, il cui esercizio continuerà ad essere regolato dal presente Patto. L’ente creditizio dovrà accettare le regole sulla cessione delle azioni vincolate di cui al presente Patto, ed in particolare, dovrà accettare espressamente di non poter escutere il pegno per la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione del Patto stesso. Le Parti dovranno dare previa notizia al Presidente della direzione del sindacato della costituzione delle azioni in garanzia, e dovranno chiedere alla direzione del sindacato l’autorizzazione a ritirare dalla SIREF le azioni in oggetto.

Il divieto di cui sopra non si applica ai trasferimenti a qualsiasi titolo approvati da tutte le Parti nonché ai trasferimenti a favore del coniuge e di parenti fino al 4° grado a condizione che essi dichiarino per iscritto, prima del trasferimento, di accettare tutti i vincoli previsti dal presente Patto e ne sottoscrivano copia. Anche di tali trasferimenti dovrà essere data previa notizia al Presidente della direzione del sindacato.

Le Parti hanno facoltà di detenere direttamente o indirettamente altre azioni della Società non vincolate al sindacato; essi devono comunque dare immediata comunicazione al Presidente della direzione del sindacato di ogni operazione di acquisto o di vendita di azioni rappresentanti più dello 0,50% del capitale della Società.

Una volta esaurito il periodo triennale di intrasferibilità, i trasferimenti a qualsiasi titolo delle azioni della CSP International Industria Calze S.p.A. possedute dalle Parti e vincolate con il Patto, saranno soggetti ad una specifica procedura di prelazione.

6. Organi del sindacato

Il sindacato è gestito da una direzione composta da due membri più un Presidente che non ha diritto di voto.

  • Uno dei membri della Direzione è nominato dal Gruppo Familiare A, ed è per la durata del presente Patto Enzo Bertoni; in caso di indisponibilità per qualunque ragione, Enzo Bertoni sarà automaticamente sostituito da Maria Grazia Bertoni.

  • L’altro membro della Direzione è nominato dal Gruppo Familiare B ed è per la durata del presente Patto Francesco Bertoni; in caso di indisponibilità per qualunque ragione, Francesco Bertoni sarà automaticamente sostituito da Carlo Bertoni.

  • Il Presidente, che potrà anche non essere una Parte del sindacato, è nominato e potrà essere revocato dal suo incarico d’accordo tra i due membri della direzione. Qualora i due membri della direzione non trovino un accordo circa la nomina del Presidente della direzione del sindacato, questo sarà nominato, nel migliore interesse della Società, dal Presidente del tribunale di Mantova.

La direzione del sindacato, incluso il Presidente, resta in carica sino alla data di scadenza del Patto e viene rinnovata di triennio in triennio. La direzione si riunisce per iniziativa del Presidente oppure quando ne faccia richiesta un suo membro. La direzione del sindacato procede alla nomina di un segretario, anche al di fuori dei propri componenti, per la redazione e la custodia della documentazione riguardante tutti gli atti e le decisioni del sindacato. Il segretario provvederà anche a diramare gli avvisi di convocazione delle riunioni della direzione.

7. Materie oggetto del Patto e maggioranze previste per l’assunzione delle decisioni sulle stesse.

I compiti della direzione del sindacato sono i seguenti:

  1. esaminare proposte concernenti operazioni sul capitale ( quali l’emissione di valori mobiliari convertibili in azioni ordinarie e che consentono l’acquisto o la sottoscrizione di azioni ordinarie, come ad esempio obbligazioni convertibili o cum warrant, azioni di risparmio convertibili o warrants) e, più in generale, fusioni, scissioni;

  2. proporre la determinazione del numero complessivo degli amministratori;

  3. designare le persone da proporre all’assemblea dei soci per la nomina alle cariche di Presidente e/o vice-Presidente e/o amministratore delegato o amministratore della società;

  4. designare i membri del collegio sindacale da proporre per la nomina all’assemblea dei soci.

Per l’assolvimento di questi compiti, la direzione dovrà riunirsi almeno cinque giorni prima della data di riunione dell’organo sociale chiamato a deliberare su uno o più degli argomenti sopra elencati. Qualora la riunione sia a richiesta di suoi membri, la direzione dovrà essere convocata non oltre dieci giorni dalla comunicazione della richiesta medesima al Presidente della direzione del sindacato.

Le decisioni della direzione sono prese d’accordo tra i due membri della direzione.

In tutti i casi, un membro che non abbia la possibilità di partecipare alla riunione potrà delegare un terzo con comunicazione scritta al Presidente della direzione del sindacato.

Le Parti espressamente convengono che in qualunque ipotesi di stallo o di incapacità della direzione del sindacato di assumere nei tempi tecnici necessari le decisioni per esercitare i diritti di voto spettanti alle Parti nell’assemblea della CSP International Industria Calze S.p.A., il Presidente del sindacato eserciterà, nel migliore interesse della Società, i diritti di voto relativi alle azioni nel Patto.

Le decisioni della direzione del sindacato su materie per le quali è chiamata a deliberare l’assemblea dei soci dovranno essere tempestivamente comunicate dal Presidente della direzione del sindacato a tutte le Parti.

Le Parti si obbligano a votare nell’assemblea della CSP International Industria Calze S.p.A. ed a votare, in ogni caso, in conformità con le decisioni prese della direzione del sindacato.

Le Parti dichiarano inoltre di riconoscere alla direzione del sindacato la facoltà di designare persona o persone di sua fiducia per rappresentare sia nelle assemblee ordinarie sia nelle assemblee straordinarie della società le azioni vincolate onde esercitare il voto secondo le istruzioni della direzione del sindacato. A questo scopo le Parti si impegnano a far pervenire in tempo utile alla direzione del sindacato i biglietti di ammissione alla predette assemblee, con delega alla persona o alle persone indicate dal Presidente della direzione stessa.

Le Parti convengono che ciascuno dei due membri della direzione designi un numero pari di amministratori. Ciascuno dei due membri della direzione manterrà il diritto a designare un numero pari di amministratori anche qualora, a seguito di vendite di azioni secondo la procedura di prelazione fissata dal Patto stesso, si alteri la parità delle azioni possedute all’atto di sottoscrizione del Patto dai due Gruppi Familiari.

8. Durata e proroga

La durata del Patto è fissata fino all’assemblea ordinaria della CSP International Industria Calze S.p.A. che sarà chiamata ad approvare il bilancio della società al 31/12/2000. Il Patto si riterrà tacitamente prorogato di triennio in triennio, con le medesime norme, per quelle Parti che non notifichino il loro recesso dal Patto stesso con lettera raccomandata inviata al Presidente delle direzione del sindacato entro il 31 dicembre precedente la scadenza originaria o prorogata.

In caso di recesso totale o parziale di una o più Parti il Patto resterà in essere tra le rimanenti Parti con le medesime norme, sempre che le residue partecipazioni vincolate nel Patto rappresentino complessivamente almeno il 40%, o la diversa minor percentuale che le rimanenti Parti dovessero in seguito convenire, del capitale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie di CSP International Industria Calze S.p.A.

9. Controversie

Qualunque controversia relativa al, o derivante dal Patto, che dovesse insorgere tra le Parti, comprese quelle concernenti la validità e/o interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del Patto stesso, sarà demandata al giudizio inoppugnabile di un collegio arbitrale composto da 3 arbitri nominati di comune accordo tra le Parti in conflitto o, in mancanza, per i membri per i quali non vi è stato l’accordo di tutte le Parti, dal Presidente del Tribunale di Mantova, secondo quanto previsto dagli artt. 806 e seg. c.p.c..

Ai fini della succitata clausola, ognuno dei due Gruppi Familiari costituisce una Parte.

Eventuale modifiche a quanto convenuto nel Patto potranno essere apportate solo con il consenso di tutte le Parti.

12 luglio 1997

[CG.1.97.1]


  CSP INTERNATIONAL INDUSTRIA CALZE S.P.A.

  •  

  • Enzo Bertoni e Maria Grazia Bertoni (congiuntamente GRUPPO FAMILIARE A )

  • Francesco Bertoni, Giuseppina Morè, Carlo Bertoni, Angela Bertoni e Mario Bertoni (congiuntamente GRUPPO FAMILIARE B);

comunicano quanto segue:

Premessa

In data 2 Giugno 1997 i suddetti soggetti (di seguito, congiuntamente, le "Parti") hanno pattuito di sindacare fra essi una quota complessiva del capitale della CSP International Industria Calze S.p.A.(di seguito anche denominata la "Società") pari al 50,2%. Il patto è stato oggetto di rinnovazione tacita in data 15 Giugno 2001 per un ulteriore triennio ai sensi del successivo punto 8.

 

1. Tipo di patto e relativa finalità

Il patto fra le Parti è un sindacato di voto e di blocco (di seguito denominato il "Patto") di azioni ordinarie della CSP International Industria Calze S.p.A..

2. Soggetti partecipanti al Patto e sua composizione

I soggetti aderenti al Patto ed il numero di azioni da ciascuno di essi conferite al sindacato sono di seguito elencati con l’indicazione anche delle azioni possedute da ciascuna delle Parti e non conferite nel Patto.

GRUPPO FAMILIARE A

Partecipanti alPatto

Numero azioni conferite al sindacato

% su azioniconferite

% su azioniemesse

Numero azioni non conferite al sindacato (** )

Enzo Bertoni

3.362.030

27,3

13,7

178.500

Maria Grazia Bertoni

2.787.470

22,7

11,4

1.500

 

GRUPPO FAMILIARE B

Partecipanti alPatto

Numero azioni conferite al sindacato

% su azioniconferite

% su azioniemesse

Numero azioni non conferite al sindacato (** )

Francesco Bertoni

3.362.030

27,3

13,7

114.750

Giuseppina Morè (*)

--

--

--

--

Mario Bertoni

929.157

7,6

3,8

1.740

Angela Bertoni

929.157

7,6

3,8

741

Carlo Bertoni

929.156

7,6

3,8

741

TOTALE

12.299.000

100

50,2%

297.972

_______________

(*) Moré Giuseppina sottoscrive il patto in quanto detentrice del diritto di usufrutto e conseguentemente del diritto di voto, sulle 2.787.470 azioni la cui nuda proprietà è posseduta da Bertoni Angela, Bertoni Mario e Bertoni Carlo.

(**) azioni risultanti dal libro soci aggiornato al 21.5.2001

Le Parti si obbligano, in caso di aumento di capitale gratuito della CSP International Industria Calze S.p.A., a vincolare in sindacato le nuove azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o convertibili in azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie spettanti in rapporto a quelle da essi già vincolate al sindacato.

In caso di aumento di capitale a pagamento le Parti si obbligano ad apportare al sindacato le azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie sottoscritte in esercizio del diritto d’opzione spettante alle azioni già vincolate in sindacato.

Qualora una o più Parti non intendessero esercitare il diritto d’opzione, esse dovranno darne notizia nella riunione del sindacato che sarà convocata dal Presidente della direzione del sindacato, offrendo contestualmente i relativi diritti alle altre Parti pro quota in rapporto alla partecipazione vincolata.

3. Soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo sulla Società

Non esistono soggetti che esercitano, tramite il Patto, il controllo sulla Società.

4. Disponibilità delle azioni da parte delle Parti

Le azioni oggetto del patto sono state depositate presso la BANCA POPOLARE DI VERONA BANCO S. GEMINIANO E S. PROSPERO con sede sociale a Verona 37100, Piazza Nogara 2. Le azioni depositate in un unico dossier cointestato a nome di tutti i sette Azionisti, sono amministrate dalla Banca con modalità particolari in ragione sia della natura del deposito, sia dell'esistenza delle condizioni giuridiche - operative pattuite tra gli Azionisti e contenute nel Patto stesso, del quale la Banca è stata formalmente messa a conoscenza.

La BANCA POPOLARE DI VERONA BANCO S. GEMINIANO E S. PROSPERO potrà movimentare le azioni sindacate solo in conformità alle regole di cui al presente Patto.

Ciascuna Parte ha nominato quale proprio rappresentante, per i rapporti con la BANCA POPOLARE DI VERONA BANCO S. GEMINIANO E S. PROSPERO, il Presidente della direzione del sindacato.

 

5. Esistenza di vincoli alla disponibilità delle azioni conferite

Le Parti, per la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione del presente Patto, si impegnano a non trasferire ad alcun titolo, in borsa o fuori borsa, a non concedere in usufrutto le azioni da esse vincolate in base al presente Patto, né ad iniziare per esse trattative di vendita, nemmeno a termine, né a concludere contratti d’opzione o di swap aventi ad oggetto le azioni vincolate.

Le Parti possono utilizzare in tutto o in parte le azioni da esse vincolate per costituirle in garanzia o in pegno presso un ente creditizio a garanzia di un finanziamento da quest’ultimo ad esse erogato, fermo restando che dette azioni resteranno vincolate al presente Patto e che le Parti dovranno riservarsi espressamente il diritto di voto, il cui esercizio continuerà ad essere regolato dal presente Patto. L’ente creditizio dovrà accettare le regole sulla cessione delle azioni vincolate di cui al presente Patto, ed in particolare, dovrà accettare espressamente di non poter escutere il pegno per la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione del Patto stesso. Le Parti dovranno dare previa notizia al Presidente della direzione del sindacato della costituzione delle azioni in garanzia, e dovranno chiedere alla direzione del sindacato l’autorizzazione a ritirare dalla BANCA POPOLARE DI VERONA BANCO S. GEMINIANO E S. PROSPERO le azioni in oggetto.

Il divieto di cui sopra non si applica ai trasferimenti a qualsiasi titolo approvati da tutte le Parti nonché ai trasferimenti a favore del coniuge e di parenti fino al 4° grado a condizione che essi dichiarino per iscritto prima del trasferimento, di accettare tutti i vincoli previsti dal presente Patto e ne sottoscrivano copia. Anche di tali trasferimenti dovrà essere data previa notizia al Presidente della direzione del sindacato.

Le Parti hanno facoltà di detenere direttamente o indirettamente altre azioni della Società non vincolate al sindacato; essi devono comunque dare immediata comunicazione al Presidente della direzione del sindacato di ogni operazione di acquisto o di vendita di azioni rappresentanti più dello 0,50% del capitale della Società.

Una volta esaurito il periodo triennale di intrasferibilità, i trasferimenti a qualsiasi titolo delle azioni della CSP International Industria Calze S.p.A. possedute dalle Parti e vincolate con il Patto, saranno soggetti ad una specifica procedura di prelazione.

6. Organi del sindacato

Il sindacato è gestito da una direzione composta da due membri più un Presidente che non ha diritto di voto.

  •  

  • Uno dei membri della Direzione è nominato dal Gruppo Familiare A, ed è per la durata del presente Patto Enzo Bertoni; in caso di indisponibilità per qualunque ragione, Enzo Bertoni sarà automaticamente sostituito da Maria Grazia Bertoni.

  •  

  • L’altro membro della Direzione è nominato dal Gruppo Familiare B ed è per la durata del presente Patto Francesco Bertoni; in caso di indisponibilità per qualunque ragione, Francesco Bertoni sarà automaticamente sostituito da Carlo Bertoni.

  •  

  • Il Presidente, che potrà anche non essere una Parte del sindacato, è nominato e potrà essere revocato dal suo incarico d’accordo tra i due membri della direzione. Qualora i due membri della direzione non trovino un accordo circa la nomina del Presidente della direzione del sindacato, questo sarà nominato, nel migliore interesse della Società, dal Presidente del tribunale di Mantova.

La direzione del sindacato, incluso il Presidente, resta in carica sino alla data di scadenza del Patto e viene rinnovata di triennio in triennio. La direzione si riunisce per iniziativa del Presidente oppure quando ne faccia richiesta un suo membro. La direzione del sindacato procede alla nomina di un segretario, anche al di fuori dei propri componenti, per la redazione e la custodia della documentazione riguardante tutti gli atti e le decisioni del sindacato. Il segretario provvederà anche a diramare gli avvisi di convocazione delle riunioni della direzione.

 

7. Materie oggetto del Patto e maggioranze previste per l’assunzione delle decisioni sulle stesse.

I compiti della direzione del sindacato sono i seguenti:

  1. esaminare proposte concernenti operazioni sul capitale ( quali l’emissione di valori mobiliari convertibili in azioni ordinarie e che consentono l’acquisto o la sottoscrizione di azioni ordinarie, come ad esempio obbligazioni convertibili o cum warrant, azioni di risparmio convertibili o warrants) e, più in generale, fusioni, scissioni;


  2. proporre la determinazione del numero complessivo degli amministratori;


  3. designare le persone da proporre all’assemblea dei soci per la nomina alle cariche di Presidente e/o vice - Presidente e/o amministratore delegato o amministratore della società;


  4. desi gnare i membri del collegio sindacale da proporre per la nomina all’assemblea dei soci.

 

Per l’assolvimento di questi compiti, la direzione dovrà riunirsi almeno cinque giorni prima della data di riunione dell’organo sociale chiamato a deliberare su uno o più degli argomenti sopra elencati. Qualora la riunione sia a richiesta di suoi membri, la direzione dovrà essere convocata non oltre dieci giorni dalla comunicazione della richiesta medesima al Presidente della direzione del sindacato.

Le decisioni della direzione sono prese d’accordo tra i due membri della direzione.

In tutti i casi, un membro che non abbia la possibilità di partecipare alla riunione potrà delegare un terzo con comunicazione scritta al Presidente della direzione del sindacato.

Le Parti espressamente convengono che in qualunque ipotesi di stallo o di incapacità della direzione del sindacato di assumere nei tempi tecnici necessari le decisioni per esercitare i diritti di voto spettanti alle Parti nell’assemblea della CSP International Industria Calze S.p.A., il Presidente del sindacato eserciterà, nel migliore interesse della Società, i diritti di voto relativi alle azioni nel Patto.

Le decisioni della direzione del sindacato su materie per le quali è chiamata a deliberare l’assemblea dei soci dovranno essere tempestivamente comunicate dal Presidente della direzione del sindacato a tutte le Parti.

Le Parti si obbligano a votare nell’assemblea della CSP International Industria Calze S.p.A. ed a votare, in ogni caso, in conformità con le decisioni prese della direzione del sindacato.

Le Parti dichiarano inoltre di riconoscere alla direzione del sindacato la facoltà di designare persona o persone di sua fiducia per rappresentare sia nelle assemblee ordinarie sia nelle assemblee straordinarie della società le azioni vincolate onde esercitare il voto secondo le istruzioni della direzione del sindacato. A questo scopo le Parti si impegnano a far pervenire in tempo utile alla direzione del sindacato i biglietti di ammissione alla predette assemblee, con delega alla persona o alle persone indicate dal Presidente della direzione stessa.

Le Parti convengono che ciascuno dei due membri della direzione designi un numero pari di amministratori. Ciascuno dei due membri della direzione manterrà il diritto a designare un numero pari di amministratori anche qualora, a seguito di vendite di azioni secondo la procedura di prelazione fissata dal Patto stesso, si alteri la parità delle azioni possedute all’atto di sottoscrizione del Patto dai due Gruppi Familiari.

 

8. Durata e proroga

La durata del Patto è fissata fino all’assemblea ordinaria della CSP International Industria Calze S.p.A. che sarà chiamata ad approvare il bilancio della società al 31/12/2000. Il Patto si riterrà tacitamente prorogato di triennio in triennio, con le medesime norme, per quelle Parti che non notifichino il loro recesso dal Patto stesso con lettera raccomandata inviata al Presidente delle direzione del sindacato entro il 31 dicembre precedente la scadenza originaria o prorogata.

In caso di recesso totale o parziale di una o più Parti il Patto resterà in essere tra le rimanenti Parti con le medesime norme, sempre che le residue partecipazioni vincolate nel Patto rappresentino complessivamente almeno il 40%, o la diversa minor percentuale che le rimanenti Parti dovessero in seguito convenire, del capitale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie di CSP International Industria Calze S.p.A.

 

9. Deposito del patto di sindacato

Il patto di sindacato è depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Mantova.

 

10. Controversie

Q ualunque controversia relativa al, o derivante dal Patto, che dovesse insorgere tra le Parti, comprese quelle concernenti la validità e/o interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del Patto stesso, sarà demandata al giudizio inoppugnabile di un collegio arbitrale composto da 3 arbitri nominati di comune accordo tra le Parti in conflitto o, in mancanza, per i membri per i quali non vi è stato l’accordo di tutte le Parti, dal Presidente del Tribunale di Mantova, secondo quanto previsto dagli artt. 806 e seg. c.p.c..

Ai fini della succitata clausola, ognuno dei due Gruppi Familiari costituisce una Parte.

Eventuale modifiche a quanto convenuto nel Patto potranno essere apportate solo con il consenso di tutte le Parti.

23 giugno 2001

[CG.1.01.1]


   CSP INTERNATIONAL INDUSTRIA CALZE S.P.A.

- Enzo Bertoni e Maria Grazia Bertoni (congiuntamente GRUPPO FAMILIARE A )
- Francesco Bertoni, Giuseppina Morè, Carlo Bertoni, Angela Bertoni e Mario Bertoni (congiuntamente GRUPPO FAMILIARE B);

comunicano quanto segue:

Premessa

In data 2 Giugno 1997 i suddetti soggetti (di seguito, congiuntamente, le "Parti") hanno pattuito di sindacare fra essi una quota complessiva del capitale della CSP International Industria Calze S.p.A. (di seguito anche denominata la "Società") pari al 50,2%.

Il patto è stato oggetto di rinnovazione tacita in data 15 Giugno 2001 per un ulteriore triennio ai sensi del successivo punto 8. Entro il termine del 31 Dicembre 2003 non è stata notificata dalle parti, al Presidente del patto, la loro volontà di recedere. Il patto di sindacato è pertanto prorogato fino al 15 Giugno 2007.

1. Tipo di patto e relativa finalità

Il patto fra le Parti è un sindacato di voto e di blocco (di seguito denominato il "Patto") di azioni ordinarie della CSP International Industria Calze S.p.A..

2. Soggetti partecipanti al Patto e sua composizione

I soggetti aderenti al Patto ed il numero di azioni da ciascuno di essi conferite al sindacato sono di seguito elencati con l'indicazione anche delle azioni possedute da ciascuna delle Parti e non conferite nel Patto.

GRUPPO FAMILIARE A

GRUPPO FAMILIARE B

Partecipanti 
al
Patto
Numero azioni 
conferite al sindacato
% su azioni
conferite
% su azioni
emesse
Numero azioni 
non conferite al sindacato ( ** )
Enzo Bertoni 3.362.030 27,3 13,7 178.500
Maria Grazia Bertoni 2.787.470 22,7 11,4 1.500

 

Partecipanti 
al Patto
Numero azioni 
conferite al sindacato
% su azioni
conferite
% su azioni
emesse
Numero azioni 
non conferite al sindacato ( ** )
Francesco Bertoni 3.362.030 27,3 13,7 114.750
Giuseppina Morè (*) -- -- --  
Mario Bertoni 929.157 7,6 3,8 1.740
Angela Bertoni 929.157 7,6 3,8 741
Carlo Bertoni 929.156 7,6 3,8 741
TOTALE 12.299.000 100 50,2% 297.972


_______________

(*) Moré Giuseppina sottoscrive il patto in quanto detentrice del diritto di usufrutto e conseguentemente del diritto di voto, sulle 2.787.470 azioni la cui nuda proprietà è posseduta da Bertoni Angela, Bertoni Mario e Bertoni Carlo.

(**) azioni risultanti dal libro soci aggiornato al 21.5.2001

Le Parti si obbligano, in caso di aumento di capitale gratuito della CSP International Industria Calze S.p.A., a vincolare in sindacato le nuove azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o convertibili in azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie spettanti in rapporto a quelle da essi già vincolate al sindacato.

In caso di aumento di capitale a pagamento le Parti si obbligano ad apportare al sindacato le azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie sottoscritte in esercizio del diritto d'opzione spettante alle azioni già vincolate in sindacato.

Qualora una o più Parti non intendessero esercitare il diritto d'opzione, esse dovranno darne notizia nella riunione del sindacato che sarà convocata dal Presidente della direzione del sindacato, offrendo contestualmente i relativi diritti alle altre Parti pro quota in rapporto alla partecipazione vincolata.

3. Soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo sulla Società

Non esistono soggetti che esercitano, tramite il Patto, il controllo sulla Società.

4. Disponibilità delle azioni da parte delle Parti

Le azioni oggetto del patto sono state depositate presso la BANCA POPOLARE DI VERONA BANCO S. GEMINIANO E S. PROSPERO con sede sociale a Verona 37100, Piazza Nogara 2. Le azioni depositate in un unico dossier cointestato a nome di tutti i sette Azionisti, sono amministrate dalla Banca con modalità particolari in ragione sia della natura del deposito, sia dell'esistenza delle condizioni giuridiche - operative pattuite tra gli Azionisti e contenute nel Patto stesso, del quale la Banca è stata formalmente messa a conoscenza.

La BANCA POPOLARE DI VERONA BANCO S. GEMINIANO E S. PROSPERO potrà movimentare le azioni sindacate solo in conformità alle regole di cui al presente Patto.

Ciascuna Parte ha nominato quale proprio rappresentante, per i rapporti con la BANCA POPOLARE DI VERONA BANCO S. GEMINIANO E S. PROSPERO, il Presidente della direzione del sindacato.

5. Esistenza di vincoli alla disponibilità delle azioni conferite

Le Parti, per la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione del presente Patto, si impegnano a non trasferire ad alcun titolo, in borsa o fuori borsa, a non concedere in usufrutto le azioni da esse vincolate in base al presente Patto, né ad iniziare per esse trattative di vendita, nemmeno a termine, né a concludere contratti d'opzione o di swap aventi ad oggetto le azioni vincolate.

Le Parti possono utilizzare in tutto o in parte le azioni da esse vincolate per costituirle in garanzia o in pegno presso un ente creditizio a garanzia di un finanziamento da quest'ultimo ad esse erogato, fermo restando che dette azioni resteranno vincolate al presente Patto e che le Parti dovranno riservarsi espressamente il diritto di voto, il cui esercizio continuerà ad essere regolato dal presente Patto. L'ente creditizio dovrà accettare le regole sulla cessione delle azioni vincolate di cui al presente Patto, ed in particolare, dovrà accettare espressamente di non poter escutere il pegno per la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione del Patto stesso. Le Parti dovranno dare previa notizia al Presidente della direzione del sindacato della costituzione delle azioni in garanzia, e dovranno chiedere alla direzione del sindacato l'autorizzazione a ritirare dalla BANCA POPOLARE DI VERONA BANCO S. GEMINIANO E S. PROSPERO le azioni in oggetto.

Il divieto di cui sopra non si applica ai trasferimenti a qualsiasi titolo approvati da tutte le Parti nonché ai trasferimenti a favore del coniuge e di parenti fino al 4 grado a condizione che essi dichiarino per iscritto prima del trasferimento, di accettare tutti i vincoli previsti dal presente Patto e ne sottoscrivano copia. Anche di tali trasferimenti dovrà essere data previa notizia al Presidente della direzione del sindacato.

Le Parti hanno facoltà di detenere direttamente o indirettamente altre azioni della Società non vincolate al sindacato; essi devono comunque dare immediata comunicazione al Presidente della direzione del sindacato di ogni operazione di acquisto o di vendita di azioni rappresentanti più dello 0,50% del capitale della Società.

Una volta esaurito il periodo triennale di intrasferibilità, i trasferimenti a qualsiasi titolo delle azioni della CSP International Industria Calze S.p.A. possedute dalle Parti e vincolate con il Patto, saranno soggetti ad una specifica procedura di prelazione.

6. Organi del sindacato

Il sindacato è gestito da una direzione composta da due membri più un Presidente che non ha diritto di voto.

- Uno dei membri della Direzione è nominato dal Gruppo Familiare A, ed è per la durata del presente Patto Enzo Bertoni; in caso di indisponibilità per qualunque ragione, Enzo Bertoni sarà automaticamente sostituito da Maria Grazia Bertoni.

- L'altro membro della Direzione è nominato dal Gruppo Familiare B ed è per la durata del presente Patto Francesco Bertoni; in caso di indisponibilità per qualunque ragione, Francesco Bertoni sarà automaticamente sostituito da Carlo Bertoni.

- Il Presidente, che potrà anche non essere una Parte del sindacato, è nominato e potrà essere revocato dal suo incarico d'accordo tra i due membri della direzione. Qualora i due membri della direzione non trovino un accordo circa la nomina del Presidente della direzione del sindacato, questo sarà nominato, nel migliore interesse della Società, dal Presidente del tribunale di Mantova.

La direzione del sindacato, incluso il Presidente, resta in carica sino alla data di scadenza del Patto e viene rinnovata di triennio in triennio. La direzione si riunisce per iniziativa del Presidente oppure quando ne faccia richiesta un suo membro. La direzione del sindacato procede alla nomina di un segretario, anche al di fuori dei propri componenti, per la redazione e la custodia della documentazione riguardante tutti gli atti e le decisioni del sindacato. Il segretario provvederà anche a diramare gli avvisi di convocazione delle riunioni della direzione.

7. Materie oggetto del Patto e maggioranze previste per l'assunzione delle decisioni sulle stesse.

I compiti della direzione del sindacato sono i seguenti:

a) esaminare proposte concernenti operazioni sul capitale ( quali l'emissione di valori mobiliari convertibili in azioni ordinarie e che consentono l'acquisto o la sottoscrizione di azioni ordinarie, come ad esempio obbligazioni convertibili o cum warrant, azioni di risparmio convertibili o warrants) e, più in generale, fusioni, scissioni;

b) proporre la determinazione del numero complessivo degli amministratori;

c) designare le persone da proporre all'assemblea dei soci per la nomina alle cariche di Presidente e/o vice - Presidente e/o amministratore delegato o amministratore della società;

d) designare i membri del collegio sindacale da proporre per la nomina all'assemblea dei soci.

Per l'assolvimento di questi compiti, la direzione dovrà riunirsi almeno cinque giorni prima della data di riunione dell'organo sociale chiamato a deliberare su uno o più degli argomenti sopra elencati. Qualora la riunione sia a richiesta di suoi membri, la direzione dovrà essere convocata non oltre dieci giorni dalla comunicazione della richiesta medesima al Presidente della direzione del sindacato.

Le decisioni della direzione sono prese d'accordo tra i due membri della direzione.

In tutti i casi, un membro che non abbia la possibilità di partecipare alla riunione potrà delegare un terzo con comunicazione scritta al Presidente della direzione del sindacato.

Le Parti espressamente convengono che in qualunque ipotesi di stallo o di incapacità della direzione del sindacato di assumere nei tempi tecnici necessari le decisioni per esercitare i diritti di voto spettanti alle Parti nell'assemblea della CSP International Industria Calze S.p.A., il Presidente del sindacato eserciterà, nel migliore interesse della Società, i diritti di voto relativi alle azioni nel Patto.

Le decisioni della direzione del sindacato su materie per le quali è chiamata a deliberare l'assemblea dei soci dovranno essere tempestivamente comunicate dal Presidente della direzione del sindacato a tutte le Parti.

Le Parti si obbligano a votare nell'assemblea della CSP International Industria Calze S.p.A. ed a votare, in ogni caso, in conformità con le decisioni prese della direzione del sindacato.

Le Parti dichiarano inoltre di riconoscere alla direzione del sindacato la facoltà di designare persona o persone di sua fiducia per rappresentare sia nelle assemblee ordinarie sia nelle assemblee straordinarie della società le azioni vincolate onde esercitare il voto secondo le istruzioni della direzione del sindacato. A questo scopo le Parti si impegnano a far pervenire in tempo utile alla direzione del sindacato i biglietti di ammissione alla predette assemblee, con delega alla persona o alle persone indicate dal Presidente della direzione stessa.

Le Parti convengono che ciascuno dei due membri della direzione designi un numero pari di amministratori. Ciascuno dei due membri della direzione manterrà il diritto a designare un numero pari di amministratori anche qualora, a seguito di vendite di azioni secondo la procedura di prelazione fissata dal Patto stesso, si alteri la parità delle azioni possedute all'atto di sottoscrizione del Patto dai due Gruppi Familiari.

8. Durata e proroga

La durata del Patto è fissata fino all'assemblea ordinaria della CSP International Industria Calze S.p.A. che sarà chiamata ad approvare il bilancio della società al 31/12/2000. Il Patto si riterrà tacitamente prorogato di triennio in triennio, con le medesime norme, per quelle Parti che non notifichino il loro recesso dal Patto stesso con lettera raccomandata inviata al Presidente delle direzione del sindacato entro il 31 dicembre precedente la scadenza originaria o prorogata.

In caso di recesso totale o parziale di una o più Parti il Patto resterà in essere tra le rimanenti Parti con le medesime norme, sempre che le residue partecipazioni vincolate nel Patto rappresentino complessivamente almeno il 40%, o la diversa minor percentuale che le rimanenti Parti dovessero in seguito convenire, del capitale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie di CSP International Industria Calze S.p.A.

9. Deposito del patto di sindacato

Il patto di sindacato è depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Mantova.

10. Controversie

Qualunque controversia relativa al, o derivante dal Patto, che dovesse insorgere tra le Parti, comprese quelle concernenti la validità e/o interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del Patto stesso, sarà demandata al giudizio inoppugnabile di un collegio arbitrale composto da 3 arbitri nominati di comune accordo tra le Parti in conflitto o, in mancanza, per i membri per i quali non vi è stato l'accordo di tutte le Parti, dal Presidente del Tribunale di Mantova, secondo quanto previsto dagli artt. 806 e seg. c.p.c..

Ai fini della succitata clausola, ognuno dei due Gruppi Familiari costituisce una Parte.

Eventuale modifiche a quanto convenuto nel Patto potranno essere apportate solo con il consenso di tutte le Parti.

10 gennaio 2004

[CG.1.04.1]


CSP INTERNATIONAL INDUSTRIA CALZE S.P.A. 

- Enzo Bertoni e Maria Grazia Bertoni (congiuntamente GRUPPO FAMILIARE A )

- Francesco Bertoni, Giuseppina Morè, Carlo Bertoni, Angela Bertoni e Mario Bertoni (congiuntamente GRUPPO FAMILIARE B);

comunicano quanto segue:

Premesse

- In data 2 Giugno 1997 i suddetti soggetti (di seguito, congiuntamente, le "Parti") hanno pattuito di sindacare fra essi una quota complessiva del capitale della CSP International Industria Calze S.p.A. (di seguito anche denominata la "Società") pari al 50,2%.

Il patto è stato oggetto di rinnovazione tacita in data 15 Giugno 2001 per un ulteriore triennio ai sensi del successivo punto 8. Entro il termine del 31 Dicembre 2003 non è stata notificata dalle parti, al Presidente del patto, la loro volontà di recedere. Il patto di sindacato è pertanto prorogato fino al 15 Giugno 2007.

- Le Parti hanno trasferito le azioni sindacate depositate presso la Banca Popolare di Verona e Novara alla Banca Popolare dell’Emilia Romagna Soc. Cooperativa, con sede sociale a Modena 41100, via San Carlo 8/20 come indicato al successivo punto 4 .

In corsivo sono evidenziate le variazioni intervenute.

1. Tipo di patto e relativa finalità

Il patto fra le Parti è un sindacato di voto e di blocco (di seguito denominato il "Patto") di azioni ordinarie della CSP International Industria Calze S.p.A..

2. Soggetti partecipanti al Patto e sua composizione

I soggetti aderenti al Patto ed il numero di azioni da ciascuno di essi conferite al sindacato sono di seguito elencati con l’indicazione anche delle azioni possedute da ciascuna delle Parti e non conferite nel Patto.

GRUPPO FAMILIARE A

Partecipanti al

Patto

Numero azioni conferite al sindacato

% su azioni
conferite

% su azioni
emesse

Numero azioni non conferite al sindacato (**)

Enzo Bertoni

3.362.030

27,3

13,7

--

Maria Grazia Bertoni

2.787.470

22,7

11,4

--

GRUPPO FAMILIARE B

Partecipanti al

Patto

Numero azioni conferite al sindacato

% su azioni

conferite

% su azioni

emesse

Numero azioni non conferite al sindacato (**)

Francesco Bertoni

3.362.030

27,3

13,7

--

Giuseppina Morè (*)

--

--

--

 

Mario Bertoni

929.157

7,6

3,8

1.000

Angela Bertoni

929.157

7,6

3,8

--

Carlo Bertoni

929.156

7,6

3,8

--

 

TOTALE

12.299.000

100

50,2%

1.000

___________

(*) Moré Giuseppina sottoscrive il patto in quanto detentrice del diritto di usufrutto e conseguentemente del diritto di voto, sulle 2.787.470 azioni la cui nuda proprietà è posseduta da Bertoni Angela, Bertoni Mario e Bertoni Carlo.

(**) azioni risultanti dal libro soci aggiornato al 10.4.2006

Le Parti si obbligano, in caso di aumento di capitale gratuito della CSP International Industria Calze S.p.A., a vincolare in sindacato le nuove azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o convertibili in azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie spettanti in rapporto a quelle da essi già vincolate al sindacato.

In caso di aumento di capitale a pagamento le Parti si obbligano ad apportare al sindacato le azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie sottoscritte in esercizio del diritto d’opzione spettante alle azioni già vincolate in sindacato.

Qualora una o più Parti non intendessero esercitare il diritto d’opzione, esse dovranno darne notizia nella riunione del sindacato che sarà convocata dal Presidente della direzione del sindacato, offrendo contestualmente i relativi diritti alle altre Parti pro quota in rapporto alla partecipazione vincolata.

3. Soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo sulla Società

Non esistono soggetti che esercitano, tramite il Patto, il controllo sulla Società.

4. Disponibilità delle azioni da parte delle Parti

Le azioni oggetto del patto sono state depositate presso la BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOC. COOPERATIVA, CON SEDE SOCIALE A MODENA, VIA SAN CARLO 8/20. Le azioni depositate in due dossier cointestati a nome di tutti i sette Azionisti, sono amministrate dalla Banca con modalità particolari in ragione sia della natura del deposito, sia dell'esistenza delle condizioni giuridiche - operative pattuite tra gli Azionisti e contenute nel Patto stesso, del quale la Banca è stata formalmente messa a conoscenza.

La BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOC. COOPERATIVA potrà movimentare le azioni sindacate solo in conformità alle regole di cui al presente Patto.

Ciascuna Parte ha nominato quale proprio rappresentante, per i rapporti con la BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOC. COOPERATIVA il Presidente della direzione del sindacato.

5. Esistenza di vincoli alla disponibilità delle azioni conferite

Le Parti, per la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione del presente Patto, si impegnano a non trasferire ad alcun titolo, in borsa o fuori borsa, a non concedere in usufrutto le azioni da esse vincolate in base al presente Patto, né ad iniziare per esse trattative di vendita, nemmeno a termine, né a concludere contratti d’opzione o di swap aventi ad oggetto le azioni vincolate.

Le Parti possono utilizzare in tutto o in parte le azioni da esse vincolate per costituirle in garanzia o in pegno presso un ente creditizio a garanzia di un finanziamento da quest’ultimo ad esse erogato, fermo restando che dette azioni resteranno vincolate al presente Patto e che le Parti dovranno riservarsi espressamente il diritto di voto, il cui esercizio continuerà ad essere regolato dal presente Patto. L’ente creditizio dovrà accettare le regole sulla cessione delle azioni vincolate di cui al presente Patto, ed in particolare, dovrà accettare espressamente di non poter escutere il pegno per la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione del Patto stesso. Le Parti dovranno dare previa notizia al Presidente della direzione del sindacato della costituzione delle azioni in garanzia, e dovranno chiedere alla direzione del sindacato l’autorizzazione a ritirare dalla BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOC. COOPERATIVA le azioni in oggetto.

Il divieto di cui sopra non si applica ai trasferimenti a qualsiasi titolo approvati da tutte le Parti nonché ai trasferimenti a favore del coniuge e di parenti fino al 4° grado a condizione che essi dichiarino per iscritto prima del trasferimento, di accettare tutti i vincoli previsti dal presente Patto e ne sottoscrivano copia. Anche di tali trasferimenti dovrà essere data previa notizia al Presidente della direzione del sindacato.

Le Parti hanno facoltà di detenere direttamente o indirettamente altre azioni della Società non vincolate al sindacato; essi devono comunque dare immediata comunicazione al Presidente della direzione del sindacato di ogni operazione di acquisto o di vendita di azioni rappresentanti più dello 0,50% del capitale della Società.

Una volta esaurito il periodo triennale di intrasferibilità, i trasferimenti a qualsiasi titolo delle azioni della CSP International Industria Calze S.p.A. possedute dalle Parti e vincolate con il Patto, saranno soggetti ad una specifica procedura di prelazione.

6. Organi del sindacato

Il sindacato è gestito da una direzione composta da due membri più un Presidente che non ha diritto di voto.

  • Uno dei membri della Direzione è nominato dal Gruppo Familiare A, ed è per la durata del presente Patto Enzo Bertoni; in caso di indisponibilità per qualunque ragione, Enzo Bertoni sarà automaticamente sostituito da Maria Grazia Bertoni.
  • L’altro membro della Direzione è nominato dal Gruppo Familiare B ed è per la durata del presente Patto Francesco Bertoni; in caso di indisponibilità per qualunque ragione, Francesco Bertoni sarà automaticamente sostituito da Carlo Bertoni.
  • Il Presidente, che potrà anche non essere una Parte del sindacato, è nominato e potrà essere revocato dal suo incarico d’accordo tra i due membri della direzione. Qualora i due membri della direzione non trovino un accordo circa la nomina del Presidente della direzione del sindacato, questo sarà nominato, nel migliore interesse della Società, dal Presidente del tribunale di Mantova.

La direzione del sindacato, incluso il Presidente, resta in carica sino alla data di scadenza del Patto e viene rinnovata di triennio in triennio. La direzione si riunisce per iniziativa del Presidente oppure quando ne faccia richiesta un suo membro. La direzione del sindacato procede alla nomina di un segretario, anche al di fuori dei propri componenti, per la redazione e la custodia della documentazione riguardante tutti gli atti e le decisioni del sindacato. Il segretario provvederà anche a diramare gli avvisi di convocazione delle riunioni della direzione.

7. Materie oggetto del Patto e maggioranze previste per l’assunzione delle decisioni sulle stesse.

I compiti della direzione del sindacato sono i seguenti:

  1. esaminare proposte concernenti operazioni sul capitale ( quali l’emissione di valori mobiliari convertibili in azioni ordinarie e che consentono l’acquisto o la sottoscrizione di azioni ordinarie, come ad esempio obbligazioni convertibili o cum warrant, azioni di risparmio convertibili o warrants) e, più in generale, fusioni, scissioni;
  2. proporre la determinazione del numero complessivo degli amministratori;
  3. designare le persone da proporre all’assemblea dei soci per la nomina alle cariche di Presidente e/o vice - Presidente e/o amministratore delegato o amministratore della società;
  4. designare i membri del collegio sindacale da proporre per la nomina all’assemblea dei soci.

Per l’assolvimento di questi compiti, la direzione dovrà riunirsi almeno cinque giorni prima della data di riunione dell’organo sociale chiamato a deliberare su uno o più degli argomenti sopra elencati. Qualora la riunione sia a richiesta di suoi membri, la direzione dovrà essere convocata non oltre dieci giorni dalla comunicazione della richiesta medesima al Presidente della direzione del sindacato.

Le decisioni della direzione sono prese d’accordo tra i due membri della direzione.

In tutti i casi, un membro che non abbia la possibilità di partecipare alla riunione potrà delegare un terzo con comunicazione scritta al Presidente della direzione del sindacato.

Le Parti espressamente convengono che in qualunque ipotesi di stallo o di incapacità della direzione del sindacato di assumere nei tempi tecnici necessari le decisioni per esercitare i diritti di voto spettanti alle Parti nell’assemblea della CSP International Industria Calze S.p.A., il Presidente del sindacato eserciterà, nel migliore interesse della Società, i diritti di voto relativi alle azioni nel Patto.

Le decisioni della direzione del sindacato su materie per le quali è chiamata a deliberare l’assemblea dei soci dovranno essere tempestivamente comunicate dal Presidente della direzione del sindacato a tutte le Parti.

Le Parti si obbligano a votare nell’assemblea della CSP International Industria Calze S.p.A. ed a votare, in ogni caso, in conformità con le decisioni prese della direzione del sindacato.

Le Parti dichiarano inoltre di riconoscere alla direzione del sindacato la facoltà di designare persona o persone di sua fiducia per rappresentare sia nelle assemblee ordinarie sia nelle assemblee straordinarie della società le azioni vincolate onde esercitare il voto secondo le istruzioni della direzione del sindacato. A questo scopo le Parti si impegnano a far pervenire in tempo utile alla direzione del sindacato i biglietti di ammissione alla predette assemblee, con delega alla persona o alle persone indicate dal Presidente della direzione stessa.

Le Parti convengono che ciascuno dei due membri della direzione designi un numero pari di amministratori. Ciascuno dei due membri della direzione manterrà il diritto a designare un numero pari di amministratori anche qualora, a seguito di vendite di azioni secondo la procedura di prelazione fissata dal Patto stesso, si alteri la parità delle azioni possedute all’atto di sottoscrizione del Patto dai due Gruppi Familiari.

8. Durata e proroga

La durata del Patto è fissata fino all’assemblea ordinaria della CSP International Industria Calze S.p.A. che sarà chiamata ad approvare il bilancio della società al 31/12/2000. Il Patto si riterrà tacitamente prorogato di triennio in triennio, con le medesime norme, per quelle Parti che non notifichino il loro recesso dal Patto stesso con lettera raccomandata inviata al Presidente delle direzione del sindacato entro il 31 dicembre precedente la scadenza originaria o prorogata.

In caso di recesso totale o parziale di una o più Parti il Patto resterà in essere tra le rimanenti Parti con le medesime norme, sempre che le residue partecipazioni vincolate nel Patto rappresentino complessivamente almeno il 40%, o la diversa minor percentuale che le rimanenti Parti dovessero in seguito convenire, del capitale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie di CSP International Industria Calze S.p.A.

9. Deposito del patto di sindacato

Il patto di sindacato è depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Mantova.

10. Controversie

Qualunque controversia relativa al, o derivante dal Patto, che dovesse insorgere tra le Parti, comprese quelle concernenti la validità e/o interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del Patto stesso, sarà demandata al giudizio inoppugnabile di un collegio arbitrale composto da 3 arbitri nominati di comune accordo tra le Parti in conflitto o, in mancanza, per i membri per i quali non vi è stato l’accordo di tutte le Parti, dal Presidente del Tribunale di Mantova, secondo quanto previsto dagli artt. 806 e seg. c.p.c..

Ai fini della succitata clausola, ognuno dei due Gruppi Familiari costituisce una Parte.

Eventuale modifiche a quanto convenuto nel Patto potranno essere apportate solo con il consenso di tutte le Parti.

14 Aprile, 2006

[CG.1.06.1]


 CSP INTERNATIONAL INDUSTRIA CALZE S.P.A. 

  • Enzo Bertoni e Maria Grazia Bertoni (congiuntamente GRUPPO FAMILIARE A )
  • Francesco Bertoni, Giuseppina Morè, Carlo Bertoni, Angela Bertoni e Mario Bertoni (congiuntamente GRUPPO FAMILIARE B);

comunicano quanto segue:

 

Premesse

- In data 2 Giugno 1997 i suddetti soggetti (di seguito, congiuntamente, le "Parti") hanno pattuito di sindacare fra essi una quota complessiva del capitale della CSP International Industria Calze S.p.A. (di seguito anche denominata la "Società") pari al 50,2%.

Il patto è stato oggetto di rinnovazione tacita in data 15 Giugno 2001 per un ulteriore triennio ai sensi del successivo punto 8. Entro il termine del 31 Dicembre 2003 non è stata notificata dalle parti, al Presidente del patto, la loro volontà di recedere. Il patto di sindacato è pertanto prorogato fino al 15 Giugno 2007.

In relazione all’aumento del capitale sociale, deliberato dall’assemblea straordinaria degli azionisti del 28 Aprile 2006, le Parti hanno esercitato il diritto d’opzione loro spettante corrispondenti a n. 7.871.360 azioni, pari al 50,2% del totale delle azioni oggetto dell’offerta. Il capitale sociale di CSP è pari a Euro 17.294.851, suddiviso in n. 33.259.328 azioni ordinarie, da nominali Euro 0,52 ciascuna.

In corsivo sono evidenziate le variazioni intervenute.

1. Tipo di patto e relativa finalità

Il patto fra le Parti è un sindacato di voto e di blocco (di seguito denominato il "Patto") di azioni ordinarie della CSP International Industria Calze S.p.A..

2. Soggetti partecipanti al Patto e sua composizione

I soggetti aderenti al Patto ed il numero di azioni da ciascuno di essi conferite al sindacato sono di seguito elencati con l’indicazione anche delle azioni possedute da ciascuna delle Parti e non conferite nel Patto.

GRUPPO FAMILIARE A

Partecipanti al

Patto

Numero azioni conferite al sindacato

% su azioni

conferite

% su azioni

emesse

Numero azioni non conferite al sindacato (***)

Enzo Bertoni

5.513.729

27,3

16,58

--

Maria Grazia Bertoni

4.571.451

22,7

13,74

--

 

 

GRUPPO FAMILIARE B

 

Partecipanti al

Patto

Numero azioni conferite al sindacato

% su azioni

conferite

% su azioni

emesse

Numero azioni non conferite al sindacato (***)

Francesco Bertoni

5.513.729

27,3

16,58

--

Giuseppina Morè (*)

--

--

--

 

Mario Bertoni (**)

1.523.818

7,6

4,58

1.000

Angela Bertoni (**)

1.523.817

7,6

4,58

--

Carlo Bertoni (**)

1.523.816

7,6

4,58

--

 

 

TOTALE

20.173.360

100%

60,65%

1.000

 

_______________

(**) Moré Giuseppina ha sottoscritto il patto in quanto detentrice del diritto di usufrutto e conseguentemente del diritto di voto, su 2.787.470 azioni la cui nuda proprietà è posseduta da Bertoni Angela, Bertoni Mario e Bertoni Carlo in parti uguali.

(**) Bertoni Mario, Bertoni Angela e Bertoni Carlo hanno anche la piena proprietà rispettivamente di n. 594.661, 594.660, 594.660 azioni.

(***) numero azioni risultante dal libro soci aggiornato al 21.9.2006.

 

Le Parti si obbligano, in caso di aumento di capitale gratuito della CSP International Industria Calze S.p.A., a vincolare in sindacato le nuove azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o convertibili in azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie spettanti in rapporto a quelle da essi già vincolate al sindacato.

In caso di aumento di capitale a pagamento le Parti si obbligano ad apportare al sindacato le azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie sottoscritte in esercizio del diritto d’opzione spettante alle azioni già vincolate in sindacato.

Qualora una o più Parti non intendessero esercitare il diritto d’opzione, esse dovranno darne notizia nella riunione del sindacato che sarà convocata dal Presidente della direzione del sindacato, offrendo contestualmente i relativi diritti alle altre Parti pro quota in rapporto alla partecipazione vincolata.

3. Soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo sulla Società

Non esistono soggetti che esercitano, tramite il Patto, il controllo sulla Società.

4. Disponibilità delle azioni da parte delle Parti

Le azioni oggetto del patto sono state depositate presso la BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOC. COOPERATIVA, CON SEDE SOCIALE A MODENA, VIA SAN CARLO 8/20. Le azioni depositate in due dossier cointestati a nome di tutti i sette Azionisti, sono amministrate dalla Banca con modalità particolari in ragione sia della natura del deposito, sia dell'esistenza delle condizioni giuridiche - operative pattuite tra gli Azionisti e contenute nel Patto stesso, del quale la Banca è stata formalmente messa a conoscenza.

La BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOC. COOPERATIVA potrà movimentare le azioni sindacate solo in conformità alle regole di cui al presente Patto.

Ciascuna Parte ha nominato quale proprio rappresentante, per i rapporti con la BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOC. COOPERATIVA il Presidente della direzione del sindacato.

5. Esistenza di vincoli alla disponibilità delle azioni conferite

Le Parti, per la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione del presente Patto, si impegnano a non trasferire ad alcun titolo, in borsa o fuori borsa, a non concedere in usufrutto le azioni da esse vincolate in base al presente Patto, né ad iniziare per esse trattative di vendita, nemmeno a termine, né a concludere contratti d’opzione o di swap aventi ad oggetto le azioni vincolate.

Le Parti possono utilizzare in tutto o in parte le azioni da esse vincolate per costituirle in garanzia o in pegno presso un ente creditizio a garanzia di un finanziamento da quest’ultimo ad esse erogato, fermo restando che dette azioni resteranno vincolate al presente Patto e che le Parti dovranno riservarsi espressamente il diritto di voto, il cui esercizio continuerà ad essere regolato dal presente Patto. L’ente creditizio dovrà accettare le regole sulla cessione delle azioni vincolate di cui al presente Patto, ed in particolare, dovrà accettare espressamente di non poter escutere il pegno per la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione del Patto stesso. Le Parti dovranno dare previa notizia al Presidente della direzione del sindacato della costituzione delle azioni in garanzia, e dovranno chiedere alla direzione del sindacato l’autorizzazione a ritirare dalla BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOC. COOPERATIVA le azioni in oggetto.

Il divieto di cui sopra non si applica ai trasferimenti a qualsiasi titolo approvati da tutte le Parti nonché ai trasferimenti a favore del coniuge e di parenti fino al 4° grado a condizione che essi dichiarino per iscritto prima del trasferimento, di accettare tutti i vincoli previsti dal presente Patto e ne sottoscrivano copia. Anche di tali trasferimenti dovrà essere data previa notizia al Presidente della direzione del sindacato.

Le Parti hanno facoltà di detenere direttamente o indirettamente altre azioni della Società non vincolate al sindacato; essi devono comunque dare immediata comunicazione al Presidente della direzione del sindacato di ogni operazione di acquisto o di vendita di azioni rappresentanti più dello 0,50% del capitale della Società.

Una volta esaurito il periodo triennale di intrasferibilità, i trasferimenti a qualsiasi titolo delle azioni della CSP International Industria Calze S.p.A. possedute dalle Parti e vincolate con il Patto, saranno soggetti ad una specifica procedura di prelazione.

6. Organi del sindacato

Il sindacato è gestito da una direzione composta da due membri più un Presidente che non ha diritto di voto.

  • Uno dei membri della Direzione è nominato dal Gruppo Familiare A, ed è per la durata del presente Patto Enzo Bertoni; in caso di indisponibilità per qualunque ragione, Enzo Bertoni sarà automaticamente sostituito da Maria Grazia Bertoni.
  • L’altro membro della Direzione è nominato dal Gruppo Familiare B ed è per la durata del presente Patto Francesco Bertoni; in caso di indisponibilità per qualunque ragione, Francesco Bertoni sarà automaticamente sostituito da Carlo Bertoni.
  • Il Presidente, che potrà anche non essere una Parte del sindacato, è nominato e potrà essere revocato dal suo incarico d’accordo tra i due membri della direzione. Qualora i due membri della direzione non trovino un accordo circa la nomina del Presidente della direzione del sindacato, questo sarà nominato, nel migliore interesse della Società, dal Presidente del tribunale di Mantova.

La direzione del sindacato, incluso il Presidente, resta in carica sino alla data di scadenza del Patto e viene rinnovata di triennio in triennio. La direzione si riunisce per iniziativa del Presidente oppure quando ne faccia richiesta un suo membro. La direzione del sindacato procede alla nomina di un segretario, anche al di fuori dei propri componenti, per la redazione e la custodia della documentazione riguardante tutti gli atti e le decisioni del sindacato. Il segretario provvederà anche a diramare gli avvisi di convocazione delle riunioni della direzione.

7. Materie oggetto del Patto e maggioranze previste per l’assunzione delle decisioni sulle stesse.

I compiti della direzione del sindacato sono i seguenti:

  1. esaminare proposte concernenti operazioni sul capitale ( quali l’emissione di valori mobiliari convertibili in azioni ordinarie e che consentono l’acquisto o la sottoscrizione di azioni ordinarie, come ad esempio obbligazioni convertibili o cum warrant, azioni di risparmio convertibili o warrants) e, più in generale, fusioni, scissioni;
  2. proporre la determinazione del numero complessivo degli amministratori;
  3. designare le persone da proporre all’assemblea dei soci per la nomina alle cariche di Presidente e/o vice - Presidente e/o amministratore delegato o amministratore della società;
  4. designare i membri del collegio sindacale da proporre per la nomina all’assemblea dei soci.

Per l’assolvimento di questi compiti, la direzione dovrà riunirsi almeno cinque giorni prima della data di riunione dell’organo sociale chiamato a deliberare su uno o più degli argomenti sopra elencati. Qualora la riunione sia a richiesta di suoi membri, la direzione dovrà essere convocata non oltre dieci giorni dalla comunicazione della richiesta medesima al Presidente della direzione del sindacato.

Le decisioni della direzione sono prese d’accordo tra i due membri della direzione.

In tutti i casi, un membro che non abbia la possibilità di partecipare alla riunione potrà delegare un terzo con comunicazione scritta al Presidente della direzione del sindacato.

Le Parti espressamente convengono che in qualunque ipotesi di stallo o di incapacità della direzione del sindacato di assumere nei tempi tecnici necessari le decisioni per esercitare i diritti di voto spettanti alle Parti nell’assemblea della CSP International Industria Calze S.p.A., il Presidente del sindacato eserciterà, nel migliore interesse della Società, i diritti di voto relativi alle azioni nel Patto.

Le decisioni della direzione del sindacato su materie per le quali è chiamata a deliberare l’assemblea dei soci dovranno essere tempestivamente comunicate dal Presidente della direzione del sindacato a tutte le Parti.

Le Parti si obbligano a votare nell’assemblea della CSP International Industria Calze S.p.A. ed a votare, in ogni caso, in conformità con le decisioni prese della direzione del sindacato.

Le Parti dichiarano inoltre di riconoscere alla direzione del sindacato la facoltà di designare persona o persone di sua fiducia per rappresentare sia nelle assemblee ordinarie sia nelle assemblee straordinarie della società le azioni vincolate onde esercitare il voto secondo le istruzioni della direzione del sindacato. A questo scopo le Parti si impegnano a far pervenire in tempo utile alla direzione del sindacato i biglietti di ammissione alla predette assemblee, con delega alla persona o alle persone indicate dal Presidente della direzione stessa.

Le Parti convengono che ciascuno dei due membri della direzione designi un numero pari di amministratori. Ciascuno dei due membri della direzione manterrà il diritto a designare un numero pari di amministratori anche qualora, a seguito di vendite di azioni secondo la procedura di prelazione fissata dal Patto stesso, si alteri la parità delle azioni possedute all’atto di sottoscrizione del Patto dai due Gruppi Familiari.

8. Durata e proroga

La durata del Patto è fissata fino all’assemblea ordinaria della CSP International Industria Calze S.p.A. che sarà chiamata ad approvare il bilancio della società al 31/12/2000. Il Patto si riterrà tacitamente prorogato di triennio in triennio, con le medesime norme, per quelle Parti che non notifichino il loro recesso dal Patto stesso con lettera raccomandata inviata al Presidente delle direzione del sindacato entro il 31 dicembre precedente la scadenza originaria o prorogata.

In caso di recesso totale o parziale di una o più Parti il Patto resterà in essere tra le rimanenti Parti con le medesime norme, sempre che le residue partecipazioni vincolate nel Patto rappresentino complessivamente almeno il 40%, o la diversa minor percentuale che le rimanenti Parti dovessero in seguito convenire, del capitale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie di CSP International Industria Calze S.p.A.

9. Deposito del patto di sindacato

Il patto di sindacato è depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Mantova.

10. Controversie

Qualunque controversia relativa al, o derivante dal Patto, che dovesse insorgere tra le Parti, comprese quelle concernenti la validità e/o interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del Patto stesso, sarà demandata al giudizio inoppugnabile di un collegio arbitrale composto da 3 arbitri nominati di comune accordo tra le Parti in conflitto o, in mancanza, per i membri per i quali non vi è stato l’accordo di tutte le Parti, dal Presidente del Tribunale di Mantova, secondo quanto previsto dagli artt. 806 e seg. c.p.c..

Ai fini della succitata clausola, ognuno dei due Gruppi Familiari costituisce una Parte.

Eventuale modifiche a quanto convenuto nel Patto potranno essere apportate solo con il consenso di tutte le Parti.

29 Settembre 2006

[CG.1.06.2]


CSP INTERNATIONAL INDUSTRIA CALZE S.P.A.

  • Enzo Bertoni e Maria Grazia Bertoni (congiuntamente GRUPPO FAMILIARE A) da una parte;
  • Francesco Bertoni, Giuseppina Morè, Carlo Bertoni, Angela Bertoni e Mario Bertoni (congiuntamente GRUPPO FAMILIARE B) dall'altra parte.

Premesse

- In data 2 Giugno 1997 i suddetti soggetti (di seguito, congiuntamente, le "Parti") hanno pattuito di sindacare fra essi una quota complessiva del capitale della CSP International Industria Calze S.p.A. (di seguito anche denominata la "Società") pari al 50,2%.

Il patto è stato successivamente sempre rinnovato.

Il data 27 Aprile 2007 (data di approvazione del bilancio di esercizio 2006) è stato modificato per quanto concerne il numero delle azioni conferite al sindacato, le relative percentuali sulle azioni emesse e il numero delle azioni non conferite al sindacato.

Il capitale sociale della Società è pari a € 17.294.851, suddiviso in n. 33.259.328 azioni ordinarie, da nominali € 0,52 ciascuna.

In corsivo e grassetto sono evidenziate le variazioni intervenute.

1. Tipo di patto e relativa finalità

Il patto fra le Parti è un sindacato di voto e di blocco (di seguito denominato il "Patto") di azioni ordinarie della CSP International Industria Calze S.p.A..

2. Soggetti partecipanti al Patto e sua composizione

I soggetti aderenti al Patto ed il numero di azioni da ciascuno di essi conferite al sindacato sono di seguito elencati con l'indicazione anche delle azioni possedute da ciascuna delle Parti e non conferite nel Patto.

Partecipanti al Patto

Numero azioni conferite al sindacato

% su azioni conferite

% su azioni emesse

Numero azioni non conferite al sindacato (***)

Enzo Bertoni

3.776.640

22,62

11,36

1.737.089

Maria Grazia Bertoni

4.571.451

27,37

13,74

--



GRUPPO FAMILIARE B

Partecipanti al Patto

Numero azioni conferite al sindacato

% su azioni conferite

% su azioni emesse

Numero azioni non conferite al sindacato (***)

Francesco Bertoni

3.776.640

22,62

11,36

1.737.089

Giuseppina Morè (*)

--

--

--

 

Mario Bertoni (**)

1.523.818

9,13

4,58

1.000

Angela Bertoni (**)

1.523.817

9,13

4,58

--

Carlo Bertoni (**) 1.523.816 9,13 4,58 13.000

TOTALE

16.696.182

100

50,20

3.488.178



_______________

(*) Moré Giuseppina ha sottoscritto il patto in quanto detentrice del diritto di usufrutto e conseguentemente del diritto di voto, su 2.787.470 azioni la cui nuda proprietà è posseduta da Bertoni Angela, Bertoni Mario e Bertoni Carlo in parti uguali.

(**) Bertoni Mario, Bertoni Angela e Bertoni Carlo hanno anche la piena proprietà rispettivamente di n. 595.661, 594.660, 607.660 azioni.

(***) numero azioni risultante dal libro soci aggiornato al 27 .04.07

_______________

Le Parti si obbligano, in caso di aumento di capitale gratuito della CSP International Industria Calze S.p.A., a vincolare in sindacato le nuove azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o convertibili in azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie spettanti in rapporto a quelle da essi già vincolate al sindacato.

In caso di aumento di capitale a pagamento le Parti si obbligano ad apportare al sindacato le azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie sottoscritte in esercizio del diritto d'opzione spettante alle azioni già vincolate in sindacato.

Qualora una o più Parti non intendessero esercitare il diritto d'opzione, esse dovranno darne notizia nella riunione del sindacato che sarà convocata dal Presidente della direzione del sindacato, offrendo contestualmente i relativi diritti alle altre Parti pro quota in rapporto alla partecipazione vincolata.

3. Soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo sulla Società

Non esistono soggetti che esercitano, tramite il Patto, il controllo sulla Società.

4. Disponibilità delle azioni da parte delle Parti

Le azioni oggetto del patto sono state depositate presso la BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC. COOPERATIVA, CON SEDE SOCIALE A MODENA, VIA SAN CARLO 8/20. Le azioni depositate in due dossier cointestati a nome di tutti i sette Azionisti, sono amministrate dalla Banca con modalità particolari in ragione sia della natura del deposito, sia dell'esistenza delle condizioni giuridiche - operative pattuite tra gli Azionisti e contenute nel Patto stesso, del quale la Banca è stata formalmente messa a conoscenza.

La BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC. COOPERATIVA potrà movimentare le azioni sindacate solo in conformità alle regole di cui al presente Patto.

Ciascuna Parte ha nominato quale proprio rappresentante, per i rapporti con la BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC. COOPERATIVA il Presidente della direzione del sindacato.

5. Esistenza di vincoli alla disponibilità delle azioni conferite

Le Parti, per la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione del presente Patto, si impegnano a non trasferire ad alcun titolo, in borsa o fuori borsa, a non concedere in usufrutto le azioni da esse vincolate in base al presente Patto, né ad iniziare per esse trattative di vendita, nemmeno a termine, né a concludere contratti d'opzione o di swap aventi ad oggetto le azioni vincolate.

Le Parti possono utilizzare in tutto o in parte le azioni da esse vincolate per costituirle in garanzia o in pegno presso un ente creditizio a garanzia di un finanziamento da quest'ultimo ad esse erogato, fermo restando che dette azioni resteranno vincolate al presente Patto e che le Parti dovranno riservarsi espressamente il diritto di voto, il cui esercizio continuerà ad essere regolato dal presente Patto. L'ente creditizio dovrà accettare le regole sulla cessione delle azioni vincolate di cui al presente Patto, ed in particolare, dovrà accettare espressamente di non poter escutere il pegno per la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione del Patto stesso. Le Parti dovranno dare previa notizia al Presidente della direzione del sindacato della costituzione delle azioni in garanzia, e dovranno chiedere alla direzione del sindacato l'autorizzazione a ritirare dalla BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC. COOPERATIVA le azioni in oggetto.

Il divieto di cui sopra non si applica ai trasferimenti a qualsiasi titolo approvati da tutte le Parti nonché ai trasferimenti a favore del coniuge e di parenti fino al 4° grado a condizione che essi dichiarino per iscritto prima del trasferimento, di accettare tutti i vincoli previsti dal presente Patto e ne sottoscrivano copia. Anche di tali trasferimenti dovrà essere data previa notizia al Presidente della direzione del sindacato.

Le Parti hanno facoltà di detenere direttamente o indirettamente altre azioni della Società non vincolate al sindacato; essi devono comunque dare immediata comunicazione al Presidente della direzione del sindacato di ogni operazione di acquisto o di vendita di azioni rappresentanti più dello 0,50% del capitale della Società.

Una volta esaurito il periodo triennale di intrasferibilità, i trasferimenti a qualsiasi titolo delle azioni della CSP International Industria Calze S.p.A. possedute dalle Parti e vincolate con il Patto, saranno soggetti ad una specifica procedura di prelazione.

6. Organi del sindacato

Il sindacato è gestito da una direzione composta da due membri più un Presidente che non ha diritto di voto.

  • Uno dei membri della Direzione è nominato dal Gruppo Familiare A, ed è per la durata del presente Patto Enzo Bertoni; in caso di indisponibilità per qualunque ragione, Enzo Bertoni sarà automaticamente sostituito da Maria Grazia Bertoni.
  • L'altro membro della Direzione è nominato dal Gruppo Familiare B ed è per la durata del presente Patto Francesco Bertoni; in caso di indisponibilità per qualunque ragione, Francesco Bertoni sarà automaticamente sostituito da Carlo Bertoni.
  • Il Presidente, che potrà anche non essere una Parte del sindacato, è nominato e potrà essere revocato dal suo incarico d'accordo tra i due membri della direzione. Qualora i due membri della direzione non trovino un accordo circa la nomina del Presidente della direzione del sindacato, questo sarà nominato, nel migliore interesse della Società, dal Presidente del tribunale di Mantova.

La direzione del sindacato, incluso il Presidente, resta in carica sino alla data di scadenza del Patto e viene rinnovata di triennio in triennio. La direzione si riunisce per iniziativa del Presidente oppure quando ne faccia richiesta un suo membro. La direzione del sindacato procede alla nomina di un segretario, anche al di fuori dei propri componenti, per la redazione e la custodia della documentazione riguardante tutti gli atti e le decisioni del sindacato. Il segretario provvederà anche a diramare gli avvisi di convocazione delle riunioni della direzione.

7. Materie oggetto del Patto e maggioranze previste per l'assunzione delle decisioni sulle stesse.

I compiti della direzione del sindacato sono i seguenti:

  1. esaminare proposte concernenti operazioni sul capitale ( quali l'emissione di valori mobiliari convertibili in azioni ordinarie e che consentono l'acquisto o la sottoscrizione di azioni ordinarie, come ad esempio obbligazioni convertibili o cum warrant, azioni di risparmio convertibili o warrants) e, più in generale, fusioni, scissioni;
  2. proporre la determinazione del numero complessivo degli amministratori;
  3. designare le persone da proporre all'assemblea dei soci per la nomina alle cariche di Presidente e/o vice - Presidente e/o amministratore delegato o amministratore della società;
  4. designare i membri del collegio sindacale da proporre per la nomina all'assemblea dei soci.

Per l'assolvimento di questi compiti, la direzione dovrà riunirsi almeno cinque giorni prima della data di riunione dell'organo sociale chiamato a deliberare su uno o più degli argomenti sopra elencati. Qualora la riunione sia a richiesta di suoi membri, la direzione dovrà essere convocata non oltre dieci giorni dalla comunicazione della richiesta medesima al Presidente della direzione del sindacato.

Le decisioni della direzione sono prese d'accordo tra i due membri della direzione.

In tutti i casi, un membro che non abbia la possibilità di partecipare alla riunione potrà delegare un terzo con comunicazione scritta al Presidente della direzione del sindacato.

Le Parti espressamente convengono che in qualunque ipotesi di stallo o di incapacità della direzione del sindacato di assumere nei tempi tecnici necessari le decisioni per esercitare i diritti di voto spettanti alle Parti nell'assemblea della CSP International Industria Calze S.p.A., il Presidente del sindacato eserciterà, nel migliore interesse della Società, i diritti di voto relativi alle azioni nel Patto.

Le decisioni della direzione del sindacato su materie per le quali è chiamata a deliberare l'assemblea dei soci dovranno essere tempestivamente comunicate dal Presidente della direzione del sindacato a tutte le Parti.

Le Parti si obbligano a votare nell'assemblea della CSP International Industria Calze S.p.A. ed a votare, in ogni caso, in conformità con le decisioni prese della direzione del sindacato.

Le Parti dichiarano inoltre di riconoscere alla direzione del sindacato la facoltà di designare persona o persone di sua fiducia per rappresentare sia nelle assemblee ordinarie sia nelle assemblee straordinarie della società le azioni vincolate onde esercitare il voto secondo le istruzioni della direzione del sindacato. A questo scopo le Parti si impegnano a far pervenire in tempo utile alla direzione del sindacato i biglietti di ammissione alla predette assemblee, con delega alla persona o alle persone indicate dal Presidente della direzione stessa.

Le Parti convengono che ciascuno dei due membri della direzione designi un numero pari di amministratori. Ciascuno dei due membri della direzione manterrà il diritto a designare un numero pari di amministratori anche qualora, a seguito di vendite di azioni secondo la procedura di prelazione fissata dal Patto stesso, si alteri la parità delle azioni possedute all'atto di sottoscrizione del Patto dai due Gruppi Familiari.

8. Durata e proroga

La durata del Patto è fissata fino all'assemblea ordinaria della CSP International Industria Calze S.p.A. che sarà chiamata ad approvare il bilancio della società al 31/12/2009. Il Patto si riterrà tacitamente prorogato di triennio in triennio, con le medesime norme, per quelle Parti che non notifichino il loro recesso dal Patto stesso con lettera raccomandata inviata al Presidente delle direzione del sindacato entro il 31 dicembre precedente la scadenza originaria o prorogata.

In caso di recesso totale o parziale di una o più Parti il Patto resterà in essere tra le rimanenti Parti con le medesime norme, sempre che le residue partecipazioni vincolate nel Patto rappresentino complessivamente almeno il 40%, o la diversa minor percentuale che le rimanenti Parti dovessero in seguito convenire, del capitale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie di CSP International Industria Calze S.p.A.

9. Deposito del patto di sindacato

Il patto di sindacato è depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Mantova.

10. Controversie

Qualunque controversia relativa al, o derivante dal Patto, che dovesse insorgere tra le Parti, comprese quelle concernenti la validità e/o interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del Patto stesso, sarà demandata al giudizio inoppugnabile di un collegio arbitrale composto da 3 arbitri nominati di comune accordo tra le Parti in conflitto o, in mancanza, per i membri per i quali non vi è stato l'accordo di tutte le Parti, dal Presidente del Tribunale di Mantova, secondo quanto previsto dagli artt. 806 e seg. c.p.c..

Ai fini della succitata clausola, ognuno dei due Gruppi Familiari costituisce una Parte.

Eventuale modifiche a quanto convenuto nel Patto potranno essere apportate solo con il consenso di tutte le Parti.

28 aprile 2007

[CG.1.07.1]


CSP INTERNATIONAL INDUSTRIA CALZE S.P.A.

  • Enzo Bertoni e Maria Grazia Bertoni (congiuntamente GRUPPO FAMILIARE A) da una parte;
  • Francesco Bertoni, Giuseppina Morè, Carlo Bertoni, Angela Bertoni e Mario Bertoni (congiuntamente GRUPPO FAMILIARE B) dall'altra parte.

Premesse

- In data 2 Giugno 1997 i suddetti soggetti (di seguito, congiuntamente, le "Parti") hanno pattuito di sindacare fra essi una quota complessiva del capitale della CSP International Fashion Group S.p.A. (di seguito anche denominata la "Società") pari al 50,2%.

Il patto è stato successivamente sempre rinnovato.

Il data 27 Giugno 2007 è stato modificato per quanto concerne il numero delle azioni conferite al sindacato, le relative percentuali sulle azioni emesse e il numero delle azioni non conferite al sindacato.

Il capitale sociale della Società è pari a € 17.294.851, suddiviso in n. 33.259.328 azioni ordinarie, da nominali € 0,52 ciascuna.

In corsivo e grassetto sono evidenziate le variazioni intervenute.

1. Tipo di patto e relativa finalità

Il patto fra le Parti è un sindacato di voto e di blocco (di seguito denominato il "Patto") di azioni ordinarie della CSP International Fashion Group S.p.A..

2. Soggetti partecipanti al Patto e sua composizione

I soggetti aderenti al Patto ed il numero di azioni da ciascuno di essi conferite al sindacato sono di seguito elencati con l'indicazione anche delle azioni possedute da ciascuna delle Parti e non conferite nel Patto.

Partecipanti al

Patto

Numero azioni conferite al sindacato

% su azioni

conferite

% su azioni

emesse

Numero azioni non conferite al sindacato (***)

Enzo Bertoni

5.463.729

32,72

16,43

0

Maria Grazia Bertoni

2.884.632

17,28

8,67

1.687.089

Tot. Gruppo fam. A

8.348.091

50,00

25,10

1.687.089

 

GRUPPO FAMILIARE B

Partecipanti al

Patto

Numero azioni conferite al sindacato

% su azioni

conferite

% su azioni

emesse

Numero azioni non conferite al sindacato (***)

Francesco Bertoni

5.513.729

33,02

16,58

0

Giuseppina Morè (*)

 

--

--

--

 
Mario Bertoni (**)

944.788

5,66

2,84

580.030

Angela Bertoni (**)

944.787

5,66

2,84

579.030

Carlo Bertoni (**)

944.786

5,66

2,84

599.030

Tot. Gruppo fam. B

8.348.090

50,00

25,10

1.758.090


 

TOTALE

16.696.181

100

50,20

3.445.179

 _______________
(*) Moré Giuseppina ha sottoscritto il patto in quanto detentrice del diritto di usufrutto e conseguentemente del diritto di voto, su 2.787.470 azioni la cui nuda proprietà è posseduta da Bertoni Angela, Bertoni Mario e Bertoni Carlo in parti uguali.
(**) Bertoni Mario, Bertoni Angela e Bertoni Carlo hanno anche la piena proprietà rispettivamente di n. 595.661
, 594.660, 614.660 azioni.
(***) numero azioni risultante dal libro soci aggiornato al 27 .06.07


Le Parti si obbligano, in caso di aumento di capitale gratuito della CSP International Fashion Group S.p.A., a vincolare in sindacato le nuove azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o convertibili in azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie spettanti in rapporto a quelle da essi già vincolate al sindacato.

In caso di aumento di capitale a pagamento le Parti si obbligano ad apportare al sindacato le azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie sottoscritte in esercizio del diritto d'opzione spettante alle azioni già vincolate in sindacato.

Qualora una o più Parti non intendessero esercitare il diritto d'opzione, esse dovranno darne notizia nella riunione del sindacato che sarà convocata dal Presidente della direzione del sindacato, offrendo contestualmente i relativi diritti alle altre Parti pro quota in rapporto alla partecipazione vincolata.

3. Soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo sulla Società

Non esistono soggetti che esercitano, tramite il Patto, il controllo sulla Società.

4. Disponibilità delle azioni da parte delle Parti

Le azioni oggetto del patto sono state depositate presso la BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC. COOPERATIVA, CON SEDE SOCIALE A MODENA, VIA SAN CARLO 8/20. Le azioni depositate in due dossier cointestati a nome di tutti i sette Azionisti, sono amministrate dalla Banca con modalità particolari in ragione sia della natura del deposito, sia dell'esistenza delle condizioni giuridiche - operative pattuite tra gli Azionisti e contenute nel Patto stesso, del quale la Banca è stata formalmente messa a conoscenza.

La BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC. COOPERATIVA potrà movimentare le azioni sindacate solo in conformità alle regole di cui al presente Patto.

Ciascuna Parte ha nominato quale proprio rappresentante, per i rapporti con la BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC. COOPERATIVA il Presidente della direzione del sindacato.

5. Esistenza di vincoli alla disponibilità delle azioni conferite

Le Parti, per la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione del presente Patto, si impegnano a non trasferire ad alcun titolo, in borsa o fuori borsa, a non concedere in usufrutto le azioni da esse vincolate in base al presente Patto, né ad iniziare per esse trattative di vendita, nemmeno a termine, né a concludere contratti d'opzione o di swap aventi ad oggetto le azioni vincolate.

Le Parti possono utilizzare in tutto o in parte le azioni da esse vincolate per costituirle in garanzia o in pegno presso un ente creditizio a garanzia di un finanziamento da quest'ultimo ad esse erogato, fermo restando che dette azioni resteranno vincolate al presente Patto e che le Parti dovranno riservarsi espressamente il diritto di voto, il cui esercizio continuerà ad essere regolato dal presente Patto. L'ente creditizio dovrà accettare le regole sulla cessione delle azioni vincolate di cui al presente Patto, ed in particolare, dovrà accettare espressamente di non poter escutere il pegno per la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione del Patto stesso. Le Parti dovranno dare previa notizia al Presidente della direzione del sindacato della costituzione delle azioni in garanzia, e dovranno chiedere alla direzione del sindacato l'autorizzazione a ritirare dalla BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC. COOPERATIVA le azioni in oggetto.

Il divieto di cui sopra non si applica ai trasferimenti a qualsiasi titolo approvati da tutte le Parti nonché ai trasferimenti a favore del coniuge e di parenti fino al 4° grado a condizione che essi dichiarino per iscritto prima del trasferimento, di accettare tutti i vincoli previsti dal presente Patto e ne sottoscrivano copia. Anche di tali trasferimenti dovrà essere data previa notizia al Presidente della direzione del sindacato.

Le Parti hanno facoltà di detenere direttamente o indirettamente altre azioni della Società non vincolate al sindacato; essi devono comunque dare immediata comunicazione al Presidente della direzione del sindacato di ogni operazione di acquisto o di vendita di azioni rappresentanti più dello 0,50% del capitale della Società.

Una volta esaurito il periodo triennale di intrasferibilità, i trasferimenti a qualsiasi titolo delle azioni della CSP International Fashion Group S.p.A. possedute dalle Parti e vincolate con il Patto, saranno soggetti ad una specifica procedura di prelazione.

6. Organi del sindacato

Il sindacato è gestito da una direzione composta da due membri più un Presidente che non ha diritto di voto.

Uno dei membri della Direzione è nominato dal Gruppo Familiare A, ed è per la durata del presente Patto Enzo Bertoni; in caso di indisponibilità per qualunque ragione, Enzo Bertoni sarà automaticamente sostituito da Maria Grazia Bertoni.
L'altro membro della Direzione è nominato dal Gruppo Familiare B ed è per la durata del presente Patto Francesco Bertoni; in caso di indisponibilità per qualunque ragione, Francesco Bertoni sarà automaticamente sostituito da Carlo Bertoni.
Il Presidente, che potrà anche non essere una Parte del sindacato, è nominato e potrà essere revocato dal suo incarico d'accordo tra i due membri della direzione. Qualora i due membri della direzione non trovino un accordo circa la nomina del Presidente della direzione del sindacato, questo sarà nominato, nel migliore interesse della Società, dal Presidente del tribunale di Mantova.

La direzione del sindacato, incluso il Presidente, resta in carica sino alla data di scadenza del Patto e viene rinnovata di triennio in triennio. La direzione si riunisce per iniziativa del Presidente oppure quando ne faccia richiesta un suo membro. La direzione del sindacato procede alla nomina di un segretario, anche al di fuori dei propri componenti, per la redazione e la custodia della documentazione riguardante tutti gli atti e le decisioni del sindacato. Il segretario provvederà anche a diramare gli avvisi di convocazione delle riunioni della direzione.

7. Materie oggetto del Patto e maggioranze previste per l'assunzione delle decisioni sulle stesse.

I compiti della direzione del sindacato sono i seguenti:

(a) esaminare proposte concernenti operazioni sul capitale ( quali l'emissione di valori mobiliari convertibili in azioni ordinarie e che consentono l'acquisto o la sottoscrizione di azioni ordinarie, come ad esempio obbligazioni convertibili o cum warrant, azioni di risparmio convertibili o warrants) e, più in generale, fusioni, scissioni;

(b)proporre la determinazione del numero complessivo degli amministratori;

(c) designare le persone da proporre all'assemblea dei soci per la nomina alle cariche di Presidente e/o vice - Presidente e/o amministratore delegato o amministratore della società;

(d) designare i membri del collegio sindacale da proporre per la nomina all'assemblea dei soci.

Per l'assolvimento di questi compiti, la direzione dovrà riunirsi almeno cinque giorni prima della data di riunione dell'organo sociale chiamato a deliberare su uno o più degli argomenti sopra elencati. Qualora la riunione sia a richiesta di suoi membri, la direzione dovrà essere convocata non oltre dieci giorni dalla comunicazione della richiesta medesima al Presidente della direzione del sindacato.

Le decisioni della direzione sono prese d'accordo tra i due membri della direzione.

In tutti i casi, un membro che non abbia la possibilità di partecipare alla riunione potrà delegare un terzo con comunicazione scritta al Presidente della direzione del sindacato.

Le Parti espressamente convengono che in qualunque ipotesi di stallo o di incapacità della direzione del sindacato di assumere nei tempi tecnici necessari le decisioni per esercitare i diritti di voto spettanti alle Parti nell'assemblea della CSP International Fashion Group S.p.A., il Presidente del sindacato eserciterà, nel migliore interesse della Società, i diritti di voto relativi alle azioni nel Patto.

Le decisioni della direzione del sindacato su materie per le quali è chiamata a deliberare l'assemblea dei soci dovranno essere tempestivamente comunicate dal Presidente della direzione del sindacato a tutte le Parti.

Le Parti si obbligano a votare nell'assemblea della CSP International Fashion Group S.p.A. ed a votare, in ogni caso, in conformità con le decisioni prese della direzione del sindacato.

Le Parti dichiarano inoltre di riconoscere alla direzione del sindacato la facoltà di designare persona o persone di sua fiducia per rappresentare sia nelle assemblee ordinarie sia nelle assemblee straordinarie della società le azioni vincolate onde esercitare il voto secondo le istruzioni della direzione del sindacato. A questo scopo le Parti si impegnano a far pervenire in tempo utile alla direzione del sindacato i biglietti di ammissione alla predette assemblee, con delega alla persona o alle persone indicate dal Presidente della direzione stessa.

Le Parti convengono che ciascuno dei due membri della direzione designi un numero pari di amministratori. Ciascuno dei due membri della direzione manterrà il diritto a designare un numero pari di amministratori anche qualora, a seguito di vendite di azioni secondo la procedura di prelazione fissata dal Patto stesso, si alteri la parità delle azioni possedute all'atto di sottoscrizione del Patto dai due Gruppi Familiari.

8. Durata e proroga

La durata del Patto è fissata fino all'assemblea ordinaria della CSP International Fashion Group S.p.A. che sarà chiamata ad approvare il bilancio della società al 31/12/2009. Il Patto si riterrà tacitamente prorogato di triennio in triennio, con le medesime norme, per quelle Parti che non notifichino il loro recesso dal Patto stesso con lettera raccomandata inviata al Presidente delle direzione del sindacato entro il 31 dicembre precedente la scadenza originaria o prorogata.

In caso di recesso totale o parziale di una o più Parti il Patto resterà in essere tra le rimanenti Parti con le medesime norme, sempre che le residue partecipazioni vincolate nel Patto rappresentino complessivamente almeno il 40%, o la diversa minor percentuale che le rimanenti Parti dovessero in seguito convenire, del capitale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie di CSP International Fashion Group S.p.A.

9. Deposito del patto di sindacato

Il patto di sindacato è depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Mantova.

10. Controversie

Qualunque controversia relativa al, o derivante dal Patto, che dovesse insorgere tra le Parti, comprese quelle concernenti la validità e/o interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del Patto stesso, sarà demandata al giudizio inoppugnabile di un collegio arbitrale composto da 3 arbitri nominati di comune accordo tra le Parti in conflitto o, in mancanza, per i membri per i quali non vi è stato l'accordo di tutte le Parti, dal Presidente del Tribunale di Mantova, secondo quanto previsto dagli artt. 806 e seg. c.p.c..

Ai fini della succitata clausola, ognuno dei due Gruppi Familiari costituisce una Parte.

Eventuale modifiche a quanto convenuto nel Patto potranno essere apportate solo con il consenso di tutte le Parti.

29 giugno 2007

[CG.1.07.2]


CSP INTERNATIONAL INDUSTRIA CALZE S.P.A.

- Maria Grazia Bertoni ed Eredi Enzo Bertoni (congiuntamente GRUPPO FAMILIARE A) da una parte;

- Francesco Bertoni, Giuseppina Morè, Carlo Bertoni, Angela Bertoni e Mario Bertoni (congiuntamente GRUPPO FAMILIARE B) dall’altra parte.

Premesse

- In data 2 Giugno 1997 i suddetti soggetti (di seguito, congiuntamente, le "Parti") hanno pattuito di sindacare fra essi una quota complessiva del capitale della CSP International Fashion Group S.p.A. (di seguito anche denominata la "Società") pari al 50,2%.

Il patto è stato successivamente sempre rinnovato.

Il data 27 Giugno 2007 è stato modificato per quanto concerne il numero delle azioni conferite al sindacato, le relative percentuali sulle azioni emesse e il numero delle azioni non conferite al sindacato.

In data 5 Agosto 2008 è deceduto il signor Enzo Bertoni componente del patto di sindacato di cui in oggetto.

Non appena conclusa la procedura di successione verrà definito un successivo estratto del patto.

Il capitale sociale della Società è pari a € 17.294.851, suddiviso in n. 33.259.328 azioni ordinarie, da nominali € 0,52 ciascuna.

In grassetto e sottolineato sono evidenziate le variazioni intervenute.

1. Tipo di patto e relativa finalità

Il patto fra le Parti è un sindacato di voto e di blocco (di seguito denominato il "Patto") di azioni ordinarie della CSP International Fashion Group S.p.A..

2. Soggetti partecipanti al Patto e sua composizione

I soggetti aderenti al Patto ed il numero di azioni da ciascuno di essi conferite al sindacato sono di seguito elencati con l’indicazione anche delle azioni possedute da ciascuna delle Parti e non conferite nel Patto.

GRUPPO FAMILIARE A

Partecipanti al Patto

Numero azioni conferite al sindacato

% su azioni conferite

% su azioni emesse

Numero azioni non conferite al sindacato (***)

Eredi Enzo Bertoni

5.463.729

32,72

16,43

0

Maria Grazia Bertoni

2.884.632

17,28

8,67

1.687.089

Tot. Gruppo fam. A

8.348.091

50,00

25,10

1.687.089



 

GRUPPO FAMILIARE B

Partecipanti al Patto

Numero azioni conferite al sindacato

% su azioni conferite

% su azioni

emesse

Numero azioni non conferite al sindacato (***)

Francesco Bertoni

5.513.729

33,02

16,58

0

Giuseppina Morè (*)

--

--

--

 
Mario Bertoni (**)

944.788

5,66

2,84

580.030

Angela Bertoni (**)

944.787

5,66

2,84

579.030

Carlo Bertoni (**)

944.786

5,66

2,84

599.030

Tot. Gruppo fam. B

8.348.090

50,00

25,10

1.758.090



 

TOTALE

16.696.181

100

50,20

3.445.179

 

_______________

(*) Moré Giuseppina ha sottoscritto il patto in quanto detentrice del diritto di usufrutto e conseguentemente del diritto di voto, su 2.787.470 azioni la cui nuda proprietà è posseduta da Bertoni Angela, Bertoni Mario e Bertoni Carlo in parti uguali.

(**) Bertoni Mario, Bertoni Angela e Bertoni Carlo hanno anche la piena proprietà rispettivamente di n. 595.661, 594.660, 614.660 azioni.

(***) numero azioni risultante dal libro soci aggiornato al 27 .06.07

Le Parti si obbligano, in caso di aumento di capitale gratuito della CSP International Fashion Group S.p.A., a vincolare in sindacato le nuove azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o convertibili in azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie spettanti in rapporto a quelle da essi già vincolate al sindacato.

In caso di aumento di capitale a pagamento le Parti si obbligano ad apportare al sindacato le azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie sottoscritte in esercizio del diritto d’opzione spettante alle azioni già vincolate in sindacato.

Qualora una o più Parti non intendessero esercitare il diritto d’opzione, esse dovranno darne notizia nella riunione del sindacato che sarà convocata dal Presidente della direzione del sindacato, offrendo contestualmente i relativi diritti alle altre Parti pro quota in rapporto alla partecipazione vincolata.

3. Soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo sulla Società

Non esistono soggetti che esercitano, tramite il Patto, il controllo sulla Società.

4. Disponibilità delle azioni da parte delle Parti

Le azioni oggetto del patto sono state depositate presso la BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOC. COOPERATIVA, CON SEDE SOCIALE A MODENA, VIA SAN CARLO 8/20. Le azioni depositate in due dossier cointestati a nome di tutti i sette Azionisti, sono amministrate dalla Banca con modalità particolari in ragione sia della natura del deposito, sia dell'esistenza delle condizioni giuridiche - operative pattuite tra gli Azionisti e contenute nel Patto stesso, del quale la Banca è stata formalmente messa a conoscenza.

La BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOC. COOPERATIVA potrà movimentare le azioni sindacate solo in conformità alle regole di cui al presente Patto.

Ciascuna Parte ha nominato quale proprio rappresentante, per i rapporti con la BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOC. COOPERATIVA il Presidente della direzione del sindacato.

5. Esistenza di vincoli alla disponibilità delle azioni conferite

Le Parti, per la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione del presente Patto, si impegnano a non trasferire ad alcun titolo, in borsa o fuori borsa, a non concedere in usufrutto le azioni da esse vincolate in base al presente Patto, né ad iniziare per esse trattative di vendita, nemmeno a termine, né a concludere contratti d’opzione o di swap aventi ad oggetto le azioni vincolate.

Le Parti possono utilizzare in tutto o in parte le azioni da esse vincolate per costituirle in garanzia o in pegno presso un ente creditizio a garanzia di un finanziamento da quest’ultimo ad esse erogato, fermo restando che dette azioni resteranno vincolate al presente Patto e che le Parti dovranno riservarsi espressamente il diritto di voto, il cui esercizio continuerà ad essere regolato dal presente Patto. L’ente creditizio dovrà accettare le regole sulla cessione delle azioni vincolate di cui al presente Patto, ed in particolare, dovrà accettare espressamente di non poter escutere il pegno per la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione del Patto stesso. Le Parti dovranno dare previa notizia al Presidente della direzione del sindacato della costituzione delle azioni in garanzia, e dovranno chiedere alla direzione del sindacato l’autorizzazione a ritirare dalla BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOC. COOPERATIVA le azioni in oggetto.

Il divieto di cui sopra non si applica ai trasferimenti a qualsiasi titolo approvati da tutte le Parti nonché ai trasferimenti a favore del coniuge e di parenti fino al 4° grado a condizione che essi dichiarino per iscritto prima del trasferimento, di accettare tutti i vincoli previsti dal presente Patto e ne sottoscrivano copia. Anche di tali trasferimenti dovrà essere data previa notizia al Presidente della direzione del sindacato.

Le Parti hanno facoltà di detenere direttamente o indirettamente altre azioni della Società non vincolate al sindacato; essi devono comunque dare immediata comunicazione al Presidente della direzione del sindacato di ogni operazione di acquisto o di vendita di azioni rappresentanti più dello 0,50% del capitale della Società.

Una volta esaurito il periodo triennale di intrasferibilità, i trasferimenti a qualsiasi titolo delle azioni della CSP International Fashion Group S.p.A. possedute dalle Parti e vincolate con il Patto, saranno soggetti ad una specifica procedura di prelazione.

6. Organi del sindacato

Il sindacato è gestito da una direzione composta da due membri più un Presidente che non ha diritto di voto.

- Uno dei membri della Direzione è nominato dal Gruppo Familiare A, ed è per la durata del presente Patto Enzo Bertoni; in caso di indisponibilità per qualunque ragione, Enzo Bertoni sarà automaticamente sostituito da Maria Grazia Bertoni.

- L’altro membro della Direzione è nominato dal Gruppo Familiare B ed è per la durata del presente Patto Francesco Bertoni; in caso di indisponibilità per qualunque ragione, Francesco Bertoni sarà automaticamente sostituito da Carlo Bertoni.

- Il Presidente, che potrà anche non essere una Parte del sindacato, è nominato e potrà essere revocato dal suo incarico d’accordo tra i due membri della direzione. Qualora i due membri della direzione non trovino un accordo circa la nomina del Presidente della direzione del sindacato, questo sarà nominato, nel migliore interesse della Società, dal Presidente del tribunale di Mantova.

La direzione del sindacato, incluso il Presidente, resta in carica sino alla data di scadenza del Patto e viene rinnovata di triennio in triennio. La direzione si riunisce per iniziativa del Presidente oppure quando ne faccia richiesta un suo membro. La direzione del sindacato procede alla nomina di un segretario, anche al di fuori dei propri componenti, per la redazione e la custodia della documentazione riguardante tutti gli atti e le decisioni del sindacato. Il segretario provvederà anche a diramare gli avvisi di convocazione delle riunioni della direzione.

7. Materie oggetto del Patto e maggioranze previste per l’assunzione delle decisioni sulle stesse.

I compiti della direzione del sindacato sono i seguenti:

a) esaminare proposte concernenti operazioni sul capitale ( quali l’emissione di valori mobiliari convertibili in azioni ordinarie e che consentono l’acquisto o la sottoscrizione di azioni ordinarie, come ad esempio obbligazioni convertibili o cum warrant, azioni di risparmio convertibili o warrants) e, più in generale, fusioni, scissioni;

b) proporre la determinazione del numero complessivo degli amministratori;

c) designare le persone da proporre all’assemblea dei soci per la nomina alle cariche di Presidente e/o vice - Presidente e/o amministratore delegato o amministratore della società;

d) designare i membri del collegio sindacale da proporre per la nomina all’assemblea dei soci.

Per l’assolvimento di questi compiti, la direzione dovrà riunirsi almeno cinque giorni prima della data di riunione dell’organo sociale chiamato a deliberare su uno o più degli argomenti sopra elencati. Qualora la riunione sia a richiesta di suoi membri, la direzione dovrà essere convocata non oltre dieci giorni dalla comunicazione della richiesta medesima al Presidente della direzione del sindacato.

Le decisioni della direzione sono prese d’accordo tra i due membri della direzione.

In tutti i casi, un membro che non abbia la possibilità di partecipare alla riunione potrà delegare un terzo con comunicazione scritta al Presidente della direzione del sindacato.

Le Parti espressamente convengono che in qualunque ipotesi di stallo o di incapacità della direzione del sindacato di assumere nei tempi tecnici necessari le decisioni per esercitare i diritti di voto spettanti alle Parti nell’assemblea della CSP International Fashion Group S.p.A., il Presidente del sindacato eserciterà, nel migliore interesse della Società, i diritti di voto relativi alle azioni nel Patto.

Le decisioni della direzione del sindacato su materie per le quali è chiamata a deliberare l’assemblea dei soci dovranno essere tempestivamente comunicate dal Presidente della direzione del sindacato a tutte le Parti.

Le Parti si obbligano a votare nell’assemblea della CSP International Fashion Group S.p.A. ed a votare, in ogni caso, in conformità con le decisioni prese della direzione del sindacato.

Le Parti dichiarano inoltre di riconoscere alla direzione del sindacato la facoltà di designare persona o persone di sua fiducia per rappresentare sia nelle assemblee ordinarie sia nelle assemblee straordinarie della società le azioni vincolate onde esercitare il voto secondo le istruzioni della direzione del sindacato. A questo scopo le Parti si impegnano a far pervenire in tempo utile alla direzione del sindacato i biglietti di ammissione alla predette assemblee, con delega alla persona o alle persone indicate dal Presidente della direzione stessa.

Le Parti convengono che ciascuno dei due membri della direzione designi un numero pari di amministratori. Ciascuno dei due membri della direzione manterrà il diritto a designare un numero pari di amministratori anche qualora, a seguito di vendite di azioni secondo la procedura di prelazione fissata dal Patto stesso, si alteri la parità delle azioni possedute all’atto di sottoscrizione del Patto dai due Gruppi Familiari.

8. Durata e proroga

La durata del Patto è fissata fino all’assemblea ordinaria della CSP International Fashion Group S.p.A. che sarà chiamata ad approvare il bilancio della società al 31/12/2009. Il Patto si riterrà tacitamente prorogato di triennio in triennio, con le medesime norme, per quelle Parti che non notifichino il loro recesso dal Patto stesso con lettera raccomandata inviata al Presidente delle direzione del sindacato entro il 31 dicembre precedente la scadenza originaria o prorogata.

In caso di recesso totale o parziale di una o più Parti il Patto resterà in essere tra le rimanenti Parti con le medesime norme, sempre che le residue partecipazioni vincolate nel Patto rappresentino complessivamente almeno il 40%, o la diversa minor percentuale che le rimanenti Parti dovessero in seguito convenire, del capitale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie di CSP International Fashion Group S.p.A.

9. Deposito del patto di sindacato

Il patto di sindacato è depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Mantova.

10. Controversie

Qualunque controversia relativa al, o derivante dal Patto, che dovesse insorgere tra le Parti, comprese quelle concernenti la validità e/o interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del Patto stesso, sarà demandata al giudizio inoppugnabile di un collegio arbitrale composto da 3 arbitri nominati di comune accordo tra le Parti in conflitto o, in mancanza, per i membri per i quali non vi è stato l’accordo di tutte le Parti, dal Presidente del Tribunale di Mantova, secondo quanto previsto dagli artt. 806 e seg. c.p.c..

Ai fini della succitata clausola, ognuno dei due Gruppi Familiari costituisce una Parte.

Eventuale modifiche a quanto convenuto nel Patto potranno essere apportate solo con il consenso di tutte le Parti.

12 agosto 2008

[CG.1.08.1]

PATTO DI SINDACATO SCIOLTO ANTICIPATAMENTE LE PARTI HANNO PROCEDUTO A STIPULARE UN NUOVO PATTO A SEGUITO DELL'AVVENUTA ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE DEL DE CUIUS ENZO BERTONI


ESTRATTO DEL PATTO DI SINDACATO FRA TUTTI I COMPONENTI DELLE FAMIGLIE BERTONI AVENTE PER OGGETTO  UNA QUOTA COMPLESSIVA PARI AL 50,20% DEL CAPITALE DI

CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP S.P.A.

Maria  Grazia Bertoni ("GRUPPO FAMILIARE A") da una parte;

Francesco Bertoni, Giuseppina Morè, Carlo Bertoni, Angela Bertoni e Mario Bertoni, ("GRUPPO FAMILIARE B") dall’altra parte

Premesse

A seguito del decesso del Signor Enzo Bertoni avvenuto in data 5 Agosto 2008, preso atto delle disposizioni testamentarie del medesimo nonché della accettazione di eredità da parte degli eredi, in data 11 Settembre 2008 è stato sottoscritto un nuovo patto tra Maria Grazia Bertoni ("Gruppo Familiare A") e Francesco Bertoni, Giuseppina Morè, Carlo, Mario, Mariangela Bertoni ("Gruppo Familiare B") avente per oggetto n. 16.696.181 azioni ordinarie di CSP International Fashion Group S.p.A.

Il capitale sociale della Società è pari a € 17.294.851, suddiviso in n. 33.259.328 azioni ordinarie, da nominali € 0,52 ciascuna.

1. Tipo di patto e relativa finalità

Il patto fra le Parti è un sindacato di voto e di blocco (di seguito denominato il "Patto") di azioni ordinarie di CSP International Fashion Group S.p.A..

2. Soggetti partecipanti al Patto e sua composizione

I soggetti aderenti al Patto ed il numero di azioni da ciascuno di essi conferite al sindacato sono di seguito elencati con l’indicazione anche delle azioni possedute da ciascuna delle Parti e non conferite nel Patto.

GRUPPO FAMILIARE A

Partecipanti al Patto

Numero azioni conferite al sindacato

% su azioni conferite

% su azioni emesse

Numero azioni non conferite al sindacato (***)

Maria Grazia Bertoni

8.348.091

50,00

25,10

1.332.213

Tot. Gruppo fam. A

8.348.091

50,00

25,10

1.332,13




GRUPPO FAMILIARE B

Partecipanti al Patto

Numero azioni conferite al sindacato

% su azioni  conferite

% su azioni emesse

Numero azioni non conferite al sindacato (***)

Francesco Bertoni

5.513.729

33,02

16,58

13

Giuseppina Morè (*)

--

--

--

 
Mario Bertoni (**)

944.788

5,66

2,84

580.042

Angela Bertoni (**)

944.787

5,66

2,84

579.041

Carlo Bertoni (**)

944.786

5,66

2,84

599.042

Tot. Gruppo fam. B

8.348.090

50,00

25,10

1.758.138





TOTALE

16.696.181

100

50,20

3.090.351




_______________

(*) Moré Giuseppina ha sottoscritto il patto in quanto detentrice del diritto di usufrutto e conseguentemente del diritto di voto, su 2.787.470 azioni la cui nuda proprietà è posseduta da Bertoni Angela, Bertoni Mario e Bertoni Carlo in parti uguali.

(**) Bertoni Mario, Bertoni Angela e Bertoni Carlo hanno anche la piena proprietà rispettivamente di n. 595.661, 594.660, 614.660 azioni.

(***) numero azioni risultante dal libro soci aggiornato al 10.09.2008

Le Parti si obbligano, in caso di aumento di capitale gratuito di CSP International Fashion Group S.p.A., a vincolare in sindacato le nuove azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o convertibili in azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie spettanti in rapporto a quelle da essi già vincolate al sindacato. 

In caso di aumento di capitale a pagamento le Parti si obbligano ad apportare al sindacato le azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie sottoscritte in esercizio del diritto d’opzione spettante alle azioni già vincolate in sindacato.

Qualora una o più Parti non intendessero esercitare il diritto d’opzione, esse dovranno darne notizia nella riunione del sindacato che sarà convocata dal Presidente della direzione del sindacato, offrendo contestualmente i relativi diritti alle altre Parti pro quota in rapporto alla partecipazione vincolata.

3. Soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo sulla Società

Non esistono soggetti che esercitano, tramite il Patto, il controllo sulla Società.

4. Disponibilità delle azioni da parte delle Parti

Le azioni oggetto del patto sono state depositate presso la BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOC. COOPERATIVA, CON SEDE SOCIALE A MODENA, VIA SAN CARLO 8/20. Le azioni depositate in due dossier cointestati a nome di tutti i sette Azionisti, sono amministrate dalla Banca con modalità particolari in ragione sia della natura del deposito, sia dell'esistenza delle condizioni giuridiche - operative pattuite tra gli Azionisti e contenute nel Patto stesso, del quale la Banca è stata formalmente messa a conoscenza.

La BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOC. COOPERATIVA potrà movimentare le azioni sindacate solo in conformità alle regole di cui al presente Patto.

Ciascuna Parte ha nominato quale proprio rappresentante, per i rapporti con la BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOC. COOPERATIVA il Presidente della direzione del sindacato.

5. Esistenza di vincoli alla disponibilità delle azioni conferite

Le Parti, per la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione del presente Patto, si impegnano a non trasferire ad alcun titolo, in borsa o fuori borsa, a non concedere in usufrutto le azioni da esse vincolate in base al presente Patto, né ad iniziare per esse trattative di vendita, nemmeno a termine, né a concludere contratti d’opzione o di swap aventi ad oggetto le azioni vincolate.

Le Parti possono utilizzare in tutto o in parte le azioni da esse vincolate per costituirle in garanzia o in pegno presso un ente creditizio a garanzia di un finanziamento da quest’ultimo ad esse erogato, fermo restando che dette azioni resteranno vincolate al presente Patto e che le Parti dovranno riservarsi espressamente il diritto di voto, il cui esercizio continuerà ad essere regolato dal presente Patto. L’ente creditizio dovrà accettare le regole sulla cessione delle azioni vincolate di cui al presente Patto, ed in particolare, dovrà accettare espressamente di non poter escutere il pegno per la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione del Patto stesso. Le Parti dovranno dare previa notizia al Presidente della direzione del sindacato della costituzione delle azioni in garanzia, e dovranno chiedere alla direzione del sindacato l’autorizzazione a ritirare dalla BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOC. COOPERATIVA le azioni in oggetto.

Il divieto di cui sopra non si applica ai trasferimenti a qualsiasi titolo approvati da tutte le Parti nonché ai trasferimenti a favore del coniuge e di parenti fino al 4° grado a condizione che essi dichiarino per iscritto prima del trasferimento, di accettare tutti i vincoli previsti dal presente Patto e ne sottoscrivano copia. Anche di tali trasferimenti dovrà essere data previa notizia al Presidente della direzione del sindacato.

Le Parti hanno facoltà di detenere direttamente o indirettamente altre azioni della Società non vincolate al sindacato; essi devono comunque dare immediata comunicazione al Presidente della direzione del sindacato di ogni operazione di acquisto o di vendita di azioni rappresentanti più dello 0,50% del capitale della Società.

Una volta esaurito il periodo triennale di intrasferibilità, i trasferimenti a qualsiasi titolo delle azioni di CSP International Fashion Group S.p.A. possedute dalle Parti e vincolate con il Patto, saranno soggetti ad una specifica procedura di prelazione.

6. Organi del sindacato

Il sindacato è gestito da una direzione composta da due membri più un Presidente che non ha diritto di voto.

- Uno dei membri della Direzione è nominato dal Gruppo Familiare A, ed è per la durata del presente Patto Maria Grazia Bertoni; in caso di indisponibilità per qualunque ragione, Maria Grazia Bertoni sarà automaticamente sostituita da Giorgio Bardini.

- L’altro membro della Direzione è nominato dal Gruppo Familiare B ed è per la durata del presente Patto Francesco Bertoni; in caso di indisponibilità per qualunque ragione, Francesco Bertoni sarà automaticamente sostituito da Carlo Bertoni.

- Il Presidente, che potrà anche non essere una Parte del sindacato, è nominato e potrà essere revocato dal suo incarico d’accordo tra i due membri della direzione. Qualora i due membri della direzione non trovino un accordo circa la nomina del Presidente della direzione del sindacato, questo sarà nominato, nel migliore interesse della Società, dal Presidente del tribunale di Mantova.

La direzione del sindacato, incluso il Presidente, resta in carica sino alla data di scadenza del Patto e viene rinnovata di triennio in triennio. La direzione si riunisce per iniziativa del Presidente oppure quando ne faccia richiesta un suo membro. La direzione del sindacato procede alla nomina di un segretario, anche al di fuori dei propri componenti, per la redazione e la custodia della documentazione riguardante tutti gli atti e le decisioni del sindacato. Il segretario provvederà anche a diramare gli avvisi di convocazione delle riunioni della direzione.

7. Materie oggetto del Patto e maggioranze previste per l’assunzione delle decisioni sulle stesse.

I compiti della direzione del sindacato sono i seguenti:

a) esaminare proposte concernenti operazioni sul capitale ( quali l’emissione di valori         mobiliari convertibili in azioni ordinarie  e che consentono l’acquisto  o la sottoscrizione di azioni ordinarie, come ad esempio obbligazioni convertibili o cum warrant, azioni di risparmio convertibili o warrants) e, più in generale, fusioni, scissioni;

b) proporre la determinazione del numero complessivo degli amministratori;

c) designare le persone da proporre all’assemblea dei soci per la nomina alle cariche di Presidente e/o vice - Presidente e/o amministratore delegato o amministratore della società;

d) designare i membri del collegio sindacale da proporre per la nomina all’assemblea dei soci.

Per l’assolvimento di questi compiti, la direzione dovrà riunirsi almeno  cinque giorni prima della data di riunione dell’organo sociale chiamato a deliberare su uno o più degli argomenti sopra elencati. Qualora la riunione sia a richiesta di suoi membri, la direzione dovrà essere convocata non oltre dieci giorni dalla comunicazione della richiesta medesima al Presidente della direzione del sindacato.

Le decisioni della direzione sono prese d’accordo tra i due membri della direzione.

In tutti i casi, un membro che non abbia la possibilità di partecipare alla riunione potrà delegare un terzo con comunicazione scritta al Presidente della direzione del sindacato.

Le Parti espressamente convengono che in qualunque ipotesi di stallo o di incapacità della direzione del sindacato di assumere nei tempi tecnici necessari le decisioni per esercitare i diritti di voto spettanti alle Parti nell’assemblea di CSP International Fashion Group S.p.A., il Presidente del sindacato eserciterà, nel migliore interesse della Società, i diritti di voto relativi alle azioni nel Patto.

Le decisioni della direzione del sindacato su materie per le quali è chiamata a deliberare l’assemblea dei soci dovranno essere tempestivamente comunicate dal Presidente della direzione del sindacato a tutte le Parti.

Le Parti si obbligano a votare nell’assemblea di CSP International Fashion Group S.p.A. ed a votare, in ogni caso, in conformità con le decisioni prese della direzione del sindacato.

Le Parti dichiarano inoltre di riconoscere alla direzione del sindacato la facoltà di designare persona o persone di sua fiducia per rappresentare sia nelle assemblee ordinarie sia nelle assemblee straordinarie della società le azioni vincolate onde esercitare il voto secondo le istruzioni della direzione del sindacato. A questo scopo le Parti si impegnano a far pervenire in tempo utile alla direzione del sindacato i biglietti di ammissione alla predette assemblee, con delega alla persona o alle persone indicate dal Presidente della direzione stessa.

Le Parti convengono che ciascuno dei due membri della direzione designi un numero pari di amministratori. Ciascuno dei due membri della direzione manterrà il diritto a designare un numero pari di amministratori anche qualora, a seguito di vendite di azioni secondo la procedura di prelazione fissata dal Patto stesso, si alteri la parità delle azioni possedute all’atto di sottoscrizione del Patto dai due Gruppi Familiari.

8. Durata e proroga

La durata del Patto è fissata fino all’assemblea ordinaria di CSP International Fashion Group S.p.A. che sarà chiamata ad approvare il bilancio della società al 31/12/2010 (*). Il Patto si riterrà tacitamente prorogato di triennio in triennio, con le medesime norme, per quelle Parti che non notifichino il loro recesso dal Patto stesso con lettera raccomandata inviata al Presidente delle direzione del sindacato entro il 31 dicembre precedente la scadenza originaria o prorogata.

In caso di recesso totale o parziale di una o più Parti il Patto resterà in essere tra le rimanenti Parti con le medesime norme, sempre che le residue partecipazioni vincolate nel Patto rappresentino complessivamente almeno il 40%, o la diversa minor percentuale che le rimanenti Parti dovessero in seguito convenire, del capitale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie di CSP International Fashion Group S.p.A.

9. Deposito del patto di sindacato

Il patto di sindacato è depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Mantova.

10. Controversie

Qualunque controversia relativa al, o derivante dal Patto, che dovesse insorgere tra le Parti, comprese quelle concernenti la validità e/o interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del Patto stesso, sarà demandata al giudizio inoppugnabile di un collegio arbitrale composto da 3 arbitri nominati di comune accordo tra le Parti in conflitto o, in mancanza, per i membri per i quali non vi è stato l’accordo di tutte le Parti, dal Presidente del Tribunale di Mantova, secondo quanto previsto dagli artt. 806 e seg. c.p.c..

Ai fini della succitata clausola, ognuno dei due Gruppi Familiari costituisce una Parte.

Eventuale modifiche a quanto convenuto nel Patto potranno essere apportate solo con il consenso di tutte le Parti.

(*) Il patto è stato originariamente stipulato in data 2 Giugno 1997 e successivamente rinnovato. In data 11.09.08 è stato sottoscritto il presente nuovo patto parasociale.

16 settembre 2008

[CG.2.08.1]


 Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58  

CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP S.P.A.

ESTRATTO DEL PATTO DI SINDACATO TRA TUTTI I COMPONENTI DELLE FAMIGLIE BERTONI AVENTE PER OGGETTO  UNA QUOTA COMPLESSIVA PARI AL 50,20% DEL CAPITALE DI CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP S.P.A.

-  Maria  Grazia Bertoni, Giorgio Bardini (“GRUPPO FAMILIARE A”) da una parte;
-  Francesco Bertoni, Giuseppina Morè, Carlo Bertoni, Angela Bertoni e Mario Bertoni, (“GRUPPO FAMILIARE B”) dall’altra parte

Premesse

In data 16 Luglio 2010 è stato sottoscritto un nuovo patto tra Maria Grazia Bertoni, suo figlio Giorgio Bardini (“Gruppo Familiare A”) da una parte e Francesco Bertoni, Giuseppina Morè, Carlo, Mario, Angela Bertoni (“Gruppo Familiare B”) dall’altra avente per oggetto n. 16.696.181 azioni ordinarie di CSP International Fashion Group S.p.A.
Il capitale sociale della Società è pari a € 17.294.851, suddiviso in n. 33.259.328 azioni ordinarie, da nominali € 0,52 ciascuna.

1.  Tipo di patto e relativa finalità
Il patto fra le Parti è un sindacato di voto e di blocco (qui di seguito il “Patto”) di azioni ordinarie di CSP International Fashion Group S.p.A..

2. Soggetti partecipanti al Patto e sua composizione

I soggetti aderenti al Patto ed il numero di azioni da ciascuno di essi conferite al sindacato sono di seguito elencati con l’indicazione anche delle azioni possedute da ciascuna delle Parti e non conferite nel Patto.

GRUPPO FAMILIARE A

Partecipanti al Patto

Numero azioni conferite al sindacato

% su azioni conferite

% su azioni emesse

Numero azioni non conferite al sindacato (****)

Maria Grazia Bertoni

4.348.091

26,04

13,07

1.332.213

Giorgio Bardini (*)

4.000.000

23,96

12,03

83.510

Tot. Gruppo fam. A

8.348.091

50,00

25,10

1.415.723


GRUPPO FAMILIARE B

Partecipanti al Patto

Numero azioni conferite al sindacato

% su azioni  conferite

% su azioni emesse

Numero azioni non conferite al sindacato (****)

Francesco Bertoni

5.513.729

33,02

16,58

13

Giuseppina Morè (**)

--

--

--

 
Mario Bertoni (***)

944.788

5,66

2,84

580.042

Angela Bertoni (***)

944.787

5,66

2,84

579.041

Carlo Bertoni (***)

944.786

5,66

2,84

599.042

Tot. Gruppo fam. B

8.348.090

50,00

25,10

1.758.138



 

TOTALE

16.696.181

100

50,20

3.173.861


_______________

(*) Giorgio Bardini, con atto del 16/07/2010 ha ricevuto in donazione dalla madre Maria Grazia Bertoni la nuda proprietà di n. 4.000.000 azioni CSP. Maria Grazia Bertoni ha sottoscritto il presente patto anche in quanto detentrice del diritto di usufrutto e conseguentemente del diritto di voto, sulle n. 4.000.000 azioni donate al figlio Giorgio.

(**) Moré Giuseppina ha sottoscritto il patto in quanto detentrice del diritto di usufrutto e conseguentemente del diritto di voto, su 2.787.470 azioni la cui nuda proprietà è posseduta da Mario, Angela Carlo Bertoni in parti uguali.

(***) Bertoni Mario, Bertoni Angela e Bertoni Carlo hanno anche la piena proprietà rispettivamente di n. 595.661, 594.660,  614.660 azioni.

(****) numero azioni risultante dal libro soci aggiornato a 15/07/2010.

Le Parti si obbligano, in caso di aumento di capitale gratuito di CSP International Fashion Group S.p.A., a vincolare in sindacato le nuove azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o convertibili in azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie spettanti in rapporto a quelle da essi già vincolate al sindacato. 

In caso di aumento di capitale a pagamento le Parti si obbligano ad apportare al sindacato le azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie sottoscritte in esercizio del diritto d’opzione spettante alle azioni già vincolate in sindacato.

Qualora una o più Parti non intendessero esercitare il diritto d’opzione, esse dovranno darne notizia nella riunione del sindacato che sarà convocata dal Presidente della direzione del sindacato, offrendo contestualmente i relativi diritti alle altre Parti pro quota in rapporto alla partecipazione vincolata.

3. Soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo sulla Società

Non esistono soggetti che esercitano, tramite il Patto, il controllo sulla Società.

4. Disponibilità delle azioni da parte delle Parti

Le azioni oggetto del patto sono state depositate presso la BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOC. COOPERATIVA, CON SEDE SOCIALE A MODENA, VIA SAN CARLO 8/20. Le azioni depositate in due dossier cointestati a nome di tutti i sette Azionisti, sono amministrate dalla Banca con modalità particolari in ragione sia della natura del deposito, sia dell'esistenza delle condizioni giuridiche - operative pattuite tra gli Azionisti e contenute nel Patto stesso, del quale la Banca è stata formalmente messa a conoscenza.

La BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOC. COOPERATIVA potrà movimentare le azioni sindacate solo in conformità alle regole di cui al presente Patto.
Ciascuna Parte ha nominato quale proprio rappresentante, per i rapporti con la BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOC. COOPERATIVA il Presidente della direzione del sindacato.

5. Esistenza di vincoli alla disponibilità delle azioni conferite

Le Parti, per la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione del presente Patto, si impegnano a non trasferire ad alcun titolo, in borsa o fuori borsa, a non concedere in usufrutto le azioni da esse vincolate in base al presente Patto, né ad iniziare per esse trattative di vendita, nemmeno a termine, né a concludere contratti d’opzione o di swap aventi ad oggetto le azioni vincolate.

Le Parti possono utilizzare in tutto o in parte le azioni da esse vincolate per costituirle in garanzia o in pegno presso un ente creditizio a garanzia di un finanziamento da quest’ultimo ad esse erogato, fermo restando che dette azioni resteranno vincolate al presente Patto e che le Parti dovranno riservarsi espressamente il diritto di voto, il cui esercizio continuerà ad essere regolato dal presente Patto. L’ente creditizio dovrà accettare le regole sulla cessione delle azioni vincolate di cui al presente Patto, ed in particolare, dovrà accettare espressamente di non poter escutere il pegno per la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione del Patto stesso. Le Parti dovranno dare previa notizia al Presidente della direzione del sindacato della costituzione delle azioni in garanzia, e dovranno chiedere alla direzione del sindacato l’autorizzazione a ritirare dalla BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOC. COOPERATIVA le azioni in oggetto.

Il divieto di cui sopra non si applica ai trasferimenti a qualsiasi titolo approvati da tutte le Parti nonché ai trasferimenti a favore del coniuge e di parenti fino al 4° grado a condizione che essi dichiarino per iscritto prima del trasferimento, di accettare tutti i vincoli previsti dal presente Patto e ne sottoscrivano copia. Anche di tali trasferimenti dovrà essere data previa notizia al Presidente della direzione del sindacato.

Le Parti hanno facoltà di detenere direttamente o indirettamente altre azioni della Società non vincolate al sindacato; essi devono comunque dare immediata comunicazione al Presidente della direzione del sindacato di ogni operazione di acquisto o di vendita di azioni rappresentanti più dello 0,50% del capitale della Società.

Una volta esaurito il periodo triennale di intrasferibilità, i trasferimenti a qualsiasi titolo delle azioni di CSP International Fashion Group S.p.A. possedute dalle Parti e vincolate con il Patto, saranno soggetti ad una specifica procedura di prelazione.

6. Organi del sindacato

Il sindacato è gestito da una direzione composta da due membri più un Presidente che non ha diritto di voto.

- Uno dei membri della Direzione è nominato dal Gruppo Familiare A, ed è per la durata del presente Patto Maria Grazia Bertoni; in caso di indisponibilità per qualunque ragione, Maria Grazia Bertoni sarà automaticamente sostituita da Giorgio Bardini.

- L’altro membro della Direzione è nominato dal Gruppo Familiare B ed è per la durata del presente Patto Francesco Bertoni; in caso di indisponibilità per qualunque ragione, Francesco Bertoni sarà automaticamente sostituito da Carlo Bertoni.

- Il Presidente, che potrà anche non essere una Parte del sindacato, è nominato e potrà essere revocato dal suo incarico d’accordo tra i due membri della direzione. Qualora i due membri della direzione non trovino un accordo circa la nomina del Presidente della direzione del sindacato, questo sarà nominato, nel migliore interesse della Società, dal Presidente del tribunale di Mantova.

La direzione del sindacato, incluso il Presidente, resta in carica sino alla data di scadenza del Patto e viene rinnovata di triennio in triennio. La direzione si riunisce per iniziativa del Presidente oppure quando ne faccia richiesta un suo membro. La direzione del sindacato procede alla nomina di un segretario, anche al di fuori dei propri componenti, per la redazione e la custodia della documentazione riguardante tutti gli atti e le decisioni del sindacato. Il segretario provvederà anche a diramare gli avvisi di convocazione delle riunioni della direzione.

7. Materie oggetto del Patto e maggioranze previste per l’assunzione delle decisioni sulle stesse.

I compiti della direzione del sindacato sono i seguenti:

a) esaminare proposte concernenti operazioni sul capitale ( quali l’emissione di valori         mobiliari convertibili in azioni ordinarie  e che consentono l’acquisto  o la sottoscrizione di azioni ordinarie, come ad esempio obbligazioni convertibili o cum warrant, azioni di risparmio convertibili o warrants) e, più in generale, fusioni, scissioni;

b) proporre la determinazione del numero complessivo degli amministratori;

c) designare le persone da proporre all’assemblea dei soci per la nomina alle cariche di Presidente e/o vice - Presidente e/o amministratore delegato o amministratore della società;

d) designare i membri del collegio sindacale da proporre per la nomina all’assemblea dei soci.

Per l’assolvimento di questi compiti, la direzione dovrà riunirsi almeno  cinque giorni prima della data di riunione dell’organo sociale chiamato a deliberare su uno o più degli argomenti sopra elencati. Qualora la riunione sia a richiesta di suoi membri, la direzione dovrà essere convocata non oltre dieci giorni dalla comunicazione della richiesta medesima al Presidente della direzione del sindacato.
Le decisioni della direzione sono prese d’accordo tra i due membri della direzione.

In tutti i casi, un membro che non abbia la possibilità di partecipare alla riunione potrà delegare un terzo con comunicazione scritta al Presidente della direzione del sindacato.

Le Parti espressamente convengono che in qualunque ipotesi di stallo o di incapacità della direzione del sindacato di assumere nei tempi tecnici necessari le decisioni per esercitare i diritti di voto spettanti alle Parti nell’assemblea di CSP International Fashion Group S.p.A., il Presidente del sindacato eserciterà, nel migliore interesse della Società, i diritti di voto relativi alle azioni nel Patto.

Le decisioni della direzione del sindacato su materie per le quali è chiamata a deliberare l’assemblea dei soci dovranno essere tempestivamente comunicate dal Presidente della direzione del sindacato a tutte le Parti.

Le Parti si obbligano a votare nell’assemblea di CSP International Fashion Group S.p.A. ed a votare, in ogni caso, in conformità con le decisioni prese della direzione del sindacato.

Le Parti dichiarano inoltre di riconoscere alla direzione del sindacato la facoltà di designare persona o persone di sua fiducia per rappresentare sia nelle assemblee ordinarie sia nelle assemblee straordinarie della società le azioni vincolate onde esercitare il voto secondo le istruzioni della direzione del sindacato. A questo scopo le Parti si impegnano a far pervenire in tempo utile alla direzione del sindacato i biglietti di ammissione alla predette assemblee, con delega alla persona o alle persone indicate dal Presidente della direzione stessa.

Le Parti convengono che ciascuno dei due membri della direzione designi un numero pari di amministratori. Ciascuno dei due membri della direzione manterrà il diritto a designare un numero pari di amministratori anche qualora, a seguito di vendite di azioni secondo la procedura di prelazione fissata dal Patto stesso, si alteri la parità delle azioni possedute all’atto di sottoscrizione del Patto dai due Gruppi Familiari.

8. Durata e proroga

La durata del Patto è fissata fino all’assemblea ordinaria di CSP International Fashion Group S.p.A. che sarà chiamata ad approvare il bilancio della società al 31/12/2012 (*). Il Patto si riterrà tacitamente prorogato di triennio in triennio, con le medesime norme, per quelle Parti che non notifichino il loro recesso dal Patto stesso con lettera raccomandata inviata al Presidente delle direzione del sindacato entro il 31 dicembre precedente la scadenza originaria o prorogata.

In caso di recesso totale o parziale di una o più Parti il Patto resterà in essere tra le rimanenti Parti con le medesime norme, sempre che le residue partecipazioni vincolate nel Patto rappresentino complessivamente almeno il 40%, o la diversa minor percentuale che le rimanenti Parti dovessero in seguito convenire, del capitale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie di CSP International Fashion Group S.p.A.

9. Deposito del patto di sindacato

Il patto di sindacato è depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Mantova.

10. Controversie

Qualunque controversia relativa al, o derivante dal Patto, che dovesse insorgere tra le Parti, comprese quelle concernenti la validità e/o interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del Patto stesso, sarà demandata al giudizio inoppugnabile di un collegio arbitrale composto da 3 arbitri nominati di comune accordo tra le Parti in conflitto o, in mancanza, per i membri per i quali non vi è stato l’accordo di tutte le Parti, dal Presidente del Tribunale di Mantova, secondo quanto previsto dagli artt. 806 e seg. c.p.c..
Ai fini della succitata clausola, ognuno dei due Gruppi Familiari costituisce una Parte.

Eventuale modifiche a quanto convenuto nel Patto potranno essere apportate solo con il consenso di tutte le Parti.

(*) Il patto è stato originariamente stipulato in data 2 Giugno 1997 e successivamente rinnovato. In data 16/07/2010 è stato sottoscritto il presente nuovo patto parasociale.

23 luglio 2010

[CG.2.10.1]


CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA  

ESTRATTO DEL PATTO DI SINDACATO TRA TUTTI I COMPONENTI DELLE FAMIGLIE BERTONI AVENTE PER OGGETTO  UNA QUOTA COMPLESSIVA PARI AL 50,20% DEL CAPITALE DI CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP S.P.A.

  • Maria  Grazia Bertoni, Giorgio Bardini (“GRUPPO FAMILIARE A”) da una parte;
  • Francesco Bertoni, Giuseppina Morè, Carlo Bertoni, Angela Bertoni e Mario Bertoni, (“GRUPPO FAMILIARE B”) dall’altra parte

Premesse

In data 16 Luglio 2010 è stato sottoscritto un nuovo patto tra Maria Grazia Bertoni, suo figlio Giorgio Bardini (“Gruppo Familiare A”) da una parte e Francesco Bertoni, Giuseppina Morè, Carlo, Mario, Angela Bertoni (“Gruppo Familiare B”) dall’altra avente per oggetto n. 16.696.181 azioni ordinarie di CSP International Fashion Group S.p.A.
Il capitale sociale della Società è pari a € 17.294.851, suddiviso in n. 33.259.328 azioni ordinarie, da nominali € 0,52 ciascuna.

Si rende noto infine che al 31/12/12 nessun sottoscrittore ha manifestato la volontà di recedere. Pertanto il Patto si intende tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio, a far data dall’assemblea ordinaria convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio di CSP al 31/12/12.
Il presente estratto accoglie nei prospetti sotto indicati il numero delle “azioni non conferite al sindacato” risultanti dal libro soci aggiornato alla data del 29/01/2013.

1.      Tipo di patto e relativa finalità

Il patto fra le Parti è un sindacato di voto e di blocco (qui di seguito il “Patto”) di azioni ordinarie di CSP International Fashion Group S.p.A..

2.      Soggetti partecipanti al Patto e sua composizione

I soggetti aderenti al Patto ed il numero di azioni da ciascuno di essi conferite al sindacato sono di seguito elencati con l’indicazione anche delle azioni possedute da ciascuna delle Parti e non conferite nel Patto.

GRUPPO FAMILIARE A

Partecipanti al
Patto

Numero azioni conferite al sindacato

% su azioni
conferite

% su azioni
emesse

Numero azioni non conferite al sindacato (****)

Maria Grazia Bertoni

4.348.091

26,04

13,07

1.395.500

Giorgio Bardini (*)

4.000.000

23,96

12,03

83.510

Tot. Gruppo fam. A

8.348.091

50,00

25,10

1.479.010



GRUPPO FAMILIARE B

Partecipanti al
Patto

Numero azioni conferite al sindacato

% su azioni
 conferite

% su azioni
emesse

Numero azioni non conferite al sindacato (****)

Francesco Bertoni

5.513.729

33,02

16,58

13

Giuseppina Morè(**)

--

--

--

Mario Bertoni (***)

944.788

5,66

2,84

580.041

Angela Bertoni (***)

944.787

5,66

2,84

579.042

Carlo Bertoni (***)

944.786

5,66

2,84

599.042

Tot. Gruppo fam. B

8.348.090

50,00

25,10

1.758.138

TOTALE

16.696.181

100

50,20

3.237.148



_______________
(*) Giorgio Bardini, con atto del 16./07/2010 ha ricevuto in donazione dalla madre Maria Grazia Bertoni la nuda proprietà di n. 4.000.000 azioni CSP. Maria Grazia Bertoni ha sottoscritto il presente patto anche in quanto detentrice del diritto di usufrutto e conseguentemente del diritto di voto, sulle n. 4.000.000 azioni donate al figlio Giorgio.

 (**) Moré Giuseppina ha sottoscritto il patto in quanto detentrice del diritto di usufrutto e conseguentemente del diritto di voto, su 2.787.470 azioni la cui nuda proprietà è posseduta da Mario, Angela Carlo Bertoni in parti uguali.

(***) Bertoni Mario, Bertoni Angela e Bertoni Carlo hanno anche la piena proprietà rispettivamente di n. 595.661, 594.660,  614.660 azioni.

(****) numero azioni risultante dal libro soci aggiornato al 29/01/2013.

Le Parti si obbligano, in caso di aumento di capitale gratuito di CSP International Fashion Group S.p.A., a vincolare in sindacato le nuove azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o convertibili in azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie spettanti in rapporto a quelle da essi già vincolate al sindacato. 

In caso di aumento di capitale a pagamento le Parti si obbligano ad apportare al sindacato le azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie sottoscritte in esercizio del diritto d’opzione spettante alle azioni già vincolate in sindacato.

Qualora una o più Parti non intendessero esercitare il diritto d’opzione, esse dovranno darne notizia nella riunione del sindacato che sarà convocata dal Presidente della direzione del sindacato, offrendo contestualmente i relativi diritti alle altre Parti pro quota in rapporto alla partecipazione vincolata.

3.       Soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo sulla Società

Non esistono soggetti che esercitano, tramite il Patto, il controllo sulla Società.

4.      Disponibilità delle azioni da parte delle Parti

Le azioni oggetto del patto sono state depositate presso la BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOC. COOPERATIVA, CON SEDE SOCIALE A MODENA, VIA SAN CARLO 8/20. Le azioni depositate in due dossier cointestati a nome di tutti i sette Azionisti, sono amministrate dalla Banca con modalità particolari in ragione sia della natura del deposito, sia dell'esistenza delle condizioni giuridiche - operative pattuite tra gli Azionisti e contenute nel Patto stesso, del quale la Banca è stata formalmente messa a conoscenza.
La BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOC. COOPERATIVA potrà movimentare le azioni sindacate solo in conformità alle regole di cui al presente Patto.
Ciascuna Parte ha nominato quale proprio rappresentante, per i rapporti con la BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOC. COOPERATIVA il Presidente della direzione del sindacato.

5.      Esistenza di vincoli alla disponibilità delle azioni conferite

Le Parti, per la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione del presente Patto, si impegnano a non trasferire ad alcun titolo, in borsa o fuori borsa, a non concedere in usufrutto le azioni da esse vincolate in base al presente Patto, né ad iniziare per esse trattative di vendita, nemmeno a termine, né a concludere contratti d’opzione o di swap aventi ad oggetto le azioni vincolate.

Le Parti possono utilizzare in tutto o in parte le azioni da esse vincolate per costituirle in garanzia o in pegno presso un ente creditizio a garanzia di un finanziamento da quest’ultimo ad esse erogato, fermo restando che dette azioni resteranno vincolate al presente Patto e che le Parti dovranno riservarsi espressamente il diritto di voto, il cui esercizio continuerà ad essere regolato dal presente Patto. L’ente creditizio dovrà accettare le regole sulla cessione delle azioni vincolate di cui al presente Patto, ed in particolare, dovrà accettare espressamente di non poter escutere il pegno per la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione del Patto stesso. Le Parti dovranno dare previa notizia al Presidente della direzione del sindacato della costituzione delle azioni in garanzia, e dovranno chiedere alla direzione del sindacato l’autorizzazione a ritirare dalla BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOC. COOPERATIVA le azioni in oggetto.

Il divieto di cui sopra non si applica ai trasferimenti a qualsiasi titolo approvati da tutte le Parti nonché ai trasferimenti a favore del coniuge e di parenti fino al 4° grado a condizione che essi dichiarino per iscritto prima del trasferimento, di accettare tutti i vincoli previsti dal presente Patto e ne sottoscrivano copia. Anche di tali trasferimenti dovrà essere data previa notizia al Presidente della direzione del sindacato.

Le Parti hanno facoltà di detenere direttamente o indirettamente altre azioni della Società non vincolate al sindacato; essi devono comunque dare immediata comunicazione al Presidente della direzione del sindacato di ogni operazione di acquisto o di vendita di azioni rappresentanti più dello 0,50% del capitale della Società.

Una volta esaurito il periodo triennale di intrasferibilità, i trasferimenti a qualsiasi titolo delle azioni di CSP International Fashion Group S.p.A. possedute dalle Parti e vincolate con il Patto, saranno soggetti ad una specifica procedura di prelazione.

6.      Organi del sindacato

Il sindacato è gestito da una direzione composta da due membri più un Presidente che non ha diritto di voto.
-          Uno dei membri della Direzione è nominato dal Gruppo Familiare A, ed è per la durata del presente Patto Maria Grazia Bertoni; in caso di indisponibilità per qualunque ragione, Maria Grazia Bertoni sarà automaticamente sostituita da Giorgio Bardini.

-          L’altro membro della Direzione è nominato dal Gruppo Familiare B ed è per la durata del presente Patto Francesco Bertoni; in caso di indisponibilità per qualunque ragione, Francesco Bertoni sarà automaticamente sostituito da Carlo Bertoni.

-          Il Presidente, che potrà anche non essere una Parte del sindacato, è nominato e potrà essere revocato dal suo incarico d’accordo tra i due membri della direzione. Qualora i due membri della direzione non trovino un accordo circa la nomina del Presidente della direzione del sindacato, questo sarà nominato, nel migliore interesse della Società, dal Presidente del tribunale di Mantova.

La direzione del sindacato, incluso il Presidente, resta in carica sino alla data di scadenza del Patto e viene rinnovata di triennio in triennio. La direzione si riunisce per iniziativa del Presidente oppure quando ne faccia richiesta un suo membro. La direzione del sindacato procede alla nomina di un segretario, anche al di fuori dei propri componenti, per la redazione e la custodia della documentazione riguardante tutti gli atti e le decisioni del sindacato. Il segretario provvederà anche a diramare gli avvisi di convocazione delle riunioni della direzione.

7.      Materie oggetto del Patto e maggioranze previste per l’assunzione delle decisioni sulle stesse.

I compiti della direzione del sindacato sono i seguenti:

a)          esaminare proposte concernenti operazioni sul capitale ( quali l’emissione di valori         mobiliari convertibili in azioni ordinarie  e che consentono l’acquisto  o la sottoscrizione di azioni ordinarie, come ad esempio obbligazioni convertibili o cum warrant, azioni di risparmio convertibili o warrants) e, più in generale, fusioni, scissioni;

b)          proporre la determinazione del numero complessivo degli amministratori;

c)          designare le persone da proporre all’assemblea dei soci per la nomina alle cariche di Presidente e/o vice - Presidente e/o amministratore delegato o amministratore della società;

d)         designare i membri del collegio sindacale da proporre per la nomina all’assemblea dei soci.

Per l’assolvimento di questi compiti, la direzione dovrà riunirsi almeno  cinque giorni prima della data di riunione dell’organo sociale chiamato a deliberare su uno o più degli argomenti sopra elencati. Qualora la riunione sia a richiesta di suoi membri, la direzione dovrà essere convocata non oltre dieci giorni dalla comunicazione della richiesta medesima al Presidente della direzione del sindacato.

Le decisioni della direzione sono prese d’accordo tra i due membri della direzione.

In tutti i casi, un membro che non abbia la possibilità di partecipare alla riunione potrà delegare un terzo con comunicazione scritta al Presidente della direzione del sindacato.

Le Parti espressamente convengono che in qualunque ipotesi di stallo o di incapacità della direzione del sindacato di assumere nei tempi tecnici necessari le decisioni per esercitare i diritti di voto spettanti alle Parti nell’assemblea di CSP International Fashion Group S.p.A., il Presidente del sindacato eserciterà, nel migliore interesse della Società, i diritti di voto relativi alle azioni nel Patto.

Le decisioni della direzione del sindacato su materie per le quali è chiamata a deliberare l’assemblea dei soci dovranno essere tempestivamente comunicate dal Presidente della direzione del sindacato a tutte le Parti.

Le Parti si obbligano a votare nell’assemblea di CSP International Fashion Group S.p.A. ed a votare, in ogni caso, in conformità con le decisioni prese della direzione del sindacato.

Le Parti dichiarano inoltre di riconoscere alla direzione del sindacato la facoltà di designare persona o persone di sua fiducia per rappresentare sia nelle assemblee ordinarie sia nelle assemblee straordinarie della società le azioni vincolate onde esercitare il voto secondo le istruzioni della direzione del sindacato. A questo scopo le Parti si impegnano a far pervenire in tempo utile alla direzione del sindacato i biglietti di ammissione alla predette assemblee, con delega alla persona o alle persone indicate dal Presidente della direzione stessa.

Le Parti convengono che ciascuno dei due membri della direzione designi un numero pari di amministratori. Ciascuno dei due membri della direzione manterrà il diritto a designare un numero pari di amministratori anche qualora, a seguito di vendite di azioni secondo la procedura di prelazione fissata dal Patto stesso, si alteri la parità delle azioni possedute all’atto di sottoscrizione del Patto dai due Gruppi Familiari.

8.      Durata e proroga

La durata del Patto è fissata fino all’assemblea ordinaria di CSP International Fashion Group S.p.A. che sarà chiamata ad approvare il bilancio della società al 31/12/2012 (*). Il Patto si riterrà tacitamente prorogato di triennio in triennio, con le medesime norme, per quelle Parti che non notifichino il loro recesso dal Patto stesso con lettera raccomandata inviata al Presidente delle direzione del sindacato entro il 31 dicembre precedente la scadenza originaria o prorogata.

Al 31/12/12 nessun sottoscrittore ha manifestato la volontà di recedere. Pertanto il Patto si intende tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio, a far data dall’assemblea ordinaria convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio di CSP al 31/12/12.

In caso di recesso totale o parziale di una o più Parti il Patto resterà in essere tra le rimanenti Parti con le medesime norme, sempre che le residue partecipazioni vincolate nel Patto rappresentino complessivamente almeno il 40%, o la diversa minor percentuale che le rimanenti Parti dovessero in seguito convenire, del capitale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie di CSP International Fashion Group S.p.A.

9.      Deposito del patto di sindacato

Il patto di sindacato è depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Mantova.

10.  Controversie

Qualunque controversia relativa al, o derivante dal Patto, che dovesse insorgere tra le Parti, comprese quelle concernenti la validità e/o interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del Patto stesso, sarà demandata al giudizio inoppugnabile di un collegio arbitrale composto da 3 arbitri nominati di comune accordo tra le Parti in conflitto o, in mancanza, per i membri per i quali non vi è stato l’accordo di tutte le Parti, dal Presidente del Tribunale di Mantova, secondo quanto previsto dagli artt. 806 e seg. c.p.c..
Ai fini della succitata clausola, ognuno dei due Gruppi Familiari costituisce una Parte.

Eventuale modifiche a quanto convenuto nel Patto potranno essere apportate solo con il consenso di tutte le Parti.

(*) Il patto è stato originariamente stipulato in data 2 Giugno 1997 e successivamente rinnovato. In data 16/07/2010 è stato sottoscritto un nuovo patto parasociale.

31 gennaio 2013

[CG.2.13.1]


 Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA  

ESTRATTO DEL PATTO DI SINDACATO TRA TUTTI I COMPONENTI DELLE FAMIGLIE BERTONI AVENTE PER OGGETTO  UNA QUOTA COMPLESSIVA PARI AL 50,20% DEL CAPITALE DI CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP S.P.A.

  • Maria  Grazia Bertoni, Giorgio Bardini (“GRUPPO FAMILIARE A”) da una parte;
  • Francesco Bertoni, Giuseppina Morè, Carlo Bertoni, Angela Bertoni e Mario Bertoni, (“GRUPPO FAMILIARE B”) dall’altra parte

Premesse

In data 16 Luglio 2010 è stato sottoscritto un nuovo patto tra Maria Grazia Bertoni, suo figlio Giorgio Bardini (“Gruppo Familiare A”) da una parte e Francesco Bertoni, Giuseppina Morè, Carlo, Mario, Angela Bertoni (“Gruppo Familiare B”) dall’altra avente per oggetto n. 16.696.181 azioni ordinarie di CSP International Fashion Group S.p.A.
Il capitale sociale della Società è pari a € 17.294.851, suddiviso in n. 33.259.328 azioni ordinarie, da nominali € 0,52 ciascuna.

Si rende noto infine che al 31/12/12 nessun sottoscrittore ha manifestato la volontà di recedere. Pertanto il Patto si intende tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio, a far data dall’assemblea ordinaria convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio di CSP al 31/12/12.
Il presente estratto accoglie nei prospetti sotto indicati il numero delle “azioni non conferite al sindacato” risultanti dal libro soci aggiornato alla data del 29/01/2013.

1.      Tipo di patto e relativa finalità

Il patto fra le Parti è un sindacato di voto e di blocco (qui di seguito il “Patto”) di azioni ordinarie di CSP International Fashion Group S.p.A..

2.      Soggetti partecipanti al Patto e sua composizione

I soggetti aderenti al Patto ed il numero di azioni da ciascuno di essi conferite al sindacato sono di seguito elencati con l’indicazione anche delle azioni possedute da ciascuna delle Parti e non conferite nel Patto.

GRUPPO FAMILIARE A

Partecipanti al
Patto

Numero azioni conferite al sindacato

% su azioni
conferite

% su azioni
emesse

Numero azioni non conferite al sindacato (****)

Maria Grazia Bertoni

4.348.091

26,04

13,07

1.395.500

Giorgio Bardini (*)

4.000.000

23,96

12,03

83.510

Tot. Gruppo fam. A

8.348.091

50,00

25,10

1.479.010



 

GRUPPO FAMILIARE B

Partecipanti al
Patto

Numero azioni conferite al sindacato

% su azioni
 conferite

% su azioni
emesse

Numero azioni non conferite al sindacato (****)

Francesco Bertoni

5.513.729

33,02

16,58

13

Giuseppina Morè(**)

--

--

--

 

Mario Bertoni (***)

944.788

5,66

2,84

580.041

Angela Bertoni (***)

944.787

5,66

2,84

579.042

Carlo Bertoni (***)

944.786

5,66

2,84

599.042

Tot. Gruppo fam. B

8.348.090

50,00

25,10

1.758.138

TOTALE

16.696.181

100

50,20

3.237.148



_______________
(*) Giorgio Bardini, con atto del 16./07/2010 ha ricevuto in donazione dalla madre Maria Grazia Bertoni la nuda proprietà di n. 4.000.000 azioni CSP. Maria Grazia Bertoni ha sottoscritto il presente patto anche in quanto detentrice del diritto di usufrutto e conseguentemente del diritto di voto, sulle n. 4.000.000 azioni donate al figlio Giorgio.

 (**) Moré Giuseppina ha sottoscritto il patto in quanto detentrice del diritto di usufrutto e conseguentemente del diritto di voto, su 2.787.470 azioni la cui nuda proprietà è posseduta da Mario, Angela Carlo Bertoni in parti uguali.

(***) Bertoni Mario, Bertoni Angela e Bertoni Carlo hanno anche la piena proprietà rispettivamente di n. 595.661, 594.660,  614.660 azioni.

(****) numero azioni risultante dal libro soci aggiornato al 29/01/2013.

Le Parti si obbligano, in caso di aumento di capitale gratuito di CSP International Fashion Group S.p.A., a vincolare in sindacato le nuove azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o convertibili in azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie spettanti in rapporto a quelle da essi già vincolate al sindacato. 

In caso di aumento di capitale a pagamento le Parti si obbligano ad apportare al sindacato le azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie sottoscritte in esercizio del diritto d’opzione spettante alle azioni già vincolate in sindacato.

Qualora una o più Parti non intendessero esercitare il diritto d’opzione, esse dovranno darne notizia nella riunione del sindacato che sarà convocata dal Presidente della direzione del sindacato, offrendo contestualmente i relativi diritti alle altre Parti pro quota in rapporto alla partecipazione vincolata.

3.       Soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo sulla Società

Non esistono soggetti che esercitano, tramite il Patto, il controllo sulla Società.

4.      Disponibilità delle azioni da parte delle Parti

Le azioni oggetto del patto sono state depositate presso la BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOC. COOPERATIVA, CON SEDE SOCIALE A MODENA, VIA SAN CARLO 8/20. Le azioni depositate in due dossier cointestati a nome di tutti i sette Azionisti, sono amministrate dalla Banca con modalità particolari in ragione sia della natura del deposito, sia dell'esistenza delle condizioni giuridiche - operative pattuite tra gli Azionisti e contenute nel Patto stesso, del quale la Banca è stata formalmente messa a conoscenza.
La BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOC. COOPERATIVA potrà movimentare le azioni sindacate solo in conformità alle regole di cui al presente Patto.
Ciascuna Parte ha nominato quale proprio rappresentante, per i rapporti con la BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOC. COOPERATIVA il Presidente della direzione del sindacato.

5.      Esistenza di vincoli alla disponibilità delle azioni conferite

Le Parti, per la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione del presente Patto, si impegnano a non trasferire ad alcun titolo, in borsa o fuori borsa, a non concedere in usufrutto le azioni da esse vincolate in base al presente Patto, né ad iniziare per esse trattative di vendita, nemmeno a termine, né a concludere contratti d’opzione o di swap aventi ad oggetto le azioni vincolate.

Le Parti possono utilizzare in tutto o in parte le azioni da esse vincolate per costituirle in garanzia o in pegno presso un ente creditizio a garanzia di un finanziamento da quest’ultimo ad esse erogato, fermo restando che dette azioni resteranno vincolate al presente Patto e che le Parti dovranno riservarsi espressamente il diritto di voto, il cui esercizio continuerà ad essere regolato dal presente Patto. L’ente creditizio dovrà accettare le regole sulla cessione delle azioni vincolate di cui al presente Patto, ed in particolare, dovrà accettare espressamente di non poter escutere il pegno per la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione del Patto stesso. Le Parti dovranno dare previa notizia al Presidente della direzione del sindacato della costituzione delle azioni in garanzia, e dovranno chiedere alla direzione del sindacato l’autorizzazione a ritirare dalla BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOC. COOPERATIVA le azioni in oggetto.

Il divieto di cui sopra non si applica ai trasferimenti a qualsiasi titolo approvati da tutte le Parti nonché ai trasferimenti a favore del coniuge e di parenti fino al 4° grado a condizione che essi dichiarino per iscritto prima del trasferimento, di accettare tutti i vincoli previsti dal presente Patto e ne sottoscrivano copia. Anche di tali trasferimenti dovrà essere data previa notizia al Presidente della direzione del sindacato.

Le Parti hanno facoltà di detenere direttamente o indirettamente altre azioni della Società non vincolate al sindacato; essi devono comunque dare immediata comunicazione al Presidente della direzione del sindacato di ogni operazione di acquisto o di vendita di azioni rappresentanti più dello 0,50% del capitale della Società.

Una volta esaurito il periodo triennale di intrasferibilità, i trasferimenti a qualsiasi titolo delle azioni di CSP International Fashion Group S.p.A. possedute dalle Parti e vincolate con il Patto, saranno soggetti ad una specifica procedura di prelazione.

6.      Organi del sindacato

Il sindacato è gestito da una direzione composta da due membri più un Presidente che non ha diritto di voto.
-          Uno dei membri della Direzione è nominato dal Gruppo Familiare A, ed è per la durata del presente Patto Maria Grazia Bertoni; in caso di indisponibilità per qualunque ragione, Maria Grazia Bertoni sarà automaticamente sostituita da Giorgio Bardini.

-          L’altro membro della Direzione è nominato dal Gruppo Familiare B ed è per la durata del presente Patto Francesco Bertoni; in caso di indisponibilità per qualunque ragione, Francesco Bertoni sarà automaticamente sostituito da Carlo Bertoni.

-          Il Presidente, che potrà anche non essere una Parte del sindacato, è nominato e potrà essere revocato dal suo incarico d’accordo tra i due membri della direzione. Qualora i due membri della direzione non trovino un accordo circa la nomina del Presidente della direzione del sindacato, questo sarà nominato, nel migliore interesse della Società, dal Presidente del tribunale di Mantova.

La direzione del sindacato, incluso il Presidente, resta in carica sino alla data di scadenza del Patto e viene rinnovata di triennio in triennio. La direzione si riunisce per iniziativa del Presidente oppure quando ne faccia richiesta un suo membro. La direzione del sindacato procede alla nomina di un segretario, anche al di fuori dei propri componenti, per la redazione e la custodia della documentazione riguardante tutti gli atti e le decisioni del sindacato. Il segretario provvederà anche a diramare gli avvisi di convocazione delle riunioni della direzione.

7.      Materie oggetto del Patto e maggioranze previste per l’assunzione delle decisioni sulle stesse.

I compiti della direzione del sindacato sono i seguenti:

a)          esaminare proposte concernenti operazioni sul capitale ( quali l’emissione di valori         mobiliari convertibili in azioni ordinarie  e che consentono l’acquisto  o la sottoscrizione di azioni ordinarie, come ad esempio obbligazioni convertibili o cum warrant, azioni di risparmio convertibili o warrants) e, più in generale, fusioni, scissioni;

b)          proporre la determinazione del numero complessivo degli amministratori;

c)          designare le persone da proporre all’assemblea dei soci per la nomina alle cariche di Presidente e/o vice - Presidente e/o amministratore delegato o amministratore della società;

d)         designare i membri del collegio sindacale da proporre per la nomina all’assemblea dei soci.

Per l’assolvimento di questi compiti, la direzione dovrà riunirsi almeno  cinque giorni prima della data di riunione dell’organo sociale chiamato a deliberare su uno o più degli argomenti sopra elencati. Qualora la riunione sia a richiesta di suoi membri, la direzione dovrà essere convocata non oltre dieci giorni dalla comunicazione della richiesta medesima al Presidente della direzione del sindacato.

Le decisioni della direzione sono prese d’accordo tra i due membri della direzione.

In tutti i casi, un membro che non abbia la possibilità di partecipare alla riunione potrà delegare un terzo con comunicazione scritta al Presidente della direzione del sindacato.

Le Parti espressamente convengono che in qualunque ipotesi di stallo o di incapacità della direzione del sindacato di assumere nei tempi tecnici necessari le decisioni per esercitare i diritti di voto spettanti alle Parti nell’assemblea di CSP International Fashion Group S.p.A., il Presidente del sindacato eserciterà, nel migliore interesse della Società, i diritti di voto relativi alle azioni nel Patto.

Le decisioni della direzione del sindacato su materie per le quali è chiamata a deliberare l’assemblea dei soci dovranno essere tempestivamente comunicate dal Presidente della direzione del sindacato a tutte le Parti.

Le Parti si obbligano a votare nell’assemblea di CSP International Fashion Group S.p.A. ed a votare, in ogni caso, in conformità con le decisioni prese della direzione del sindacato.

Le Parti dichiarano inoltre di riconoscere alla direzione del sindacato la facoltà di designare persona o persone di sua fiducia per rappresentare sia nelle assemblee ordinarie sia nelle assemblee straordinarie della società le azioni vincolate onde esercitare il voto secondo le istruzioni della direzione del sindacato. A questo scopo le Parti si impegnano a far pervenire in tempo utile alla direzione del sindacato i biglietti di ammissione alla predette assemblee, con delega alla persona o alle persone indicate dal Presidente della direzione stessa.

Le Parti convengono che ciascuno dei due membri della direzione designi un numero pari di amministratori. Ciascuno dei due membri della direzione manterrà il diritto a designare un numero pari di amministratori anche qualora, a seguito di vendite di azioni secondo la procedura di prelazione fissata dal Patto stesso, si alteri la parità delle azioni possedute all’atto di sottoscrizione del Patto dai due Gruppi Familiari.

8.      Durata e proroga

La durata del Patto è fissata fino all’assemblea ordinaria di CSP International Fashion Group S.p.A. che sarà chiamata ad approvare il bilancio della società al 31/12/2012 (*). Il Patto si riterrà tacitamente prorogato di triennio in triennio, con le medesime norme, per quelle Parti che non notifichino il loro recesso dal Patto stesso con lettera raccomandata inviata al Presidente delle direzione del sindacato entro il 31 dicembre precedente la scadenza originaria o prorogata.

Al 31/12/12 nessun sottoscrittore ha manifestato la volontà di recedere. Pertanto il Patto si intende tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio, a far data dall’assemblea ordinaria convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio di CSP al 31/12/12.

In caso di recesso totale o parziale di una o più Parti il Patto resterà in essere tra le rimanenti Parti con le medesime norme, sempre che le residue partecipazioni vincolate nel Patto rappresentino complessivamente almeno il 40%, o la diversa minor percentuale che le rimanenti Parti dovessero in seguito convenire, del capitale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie di CSP International Fashion Group S.p.A.

9.      Deposito del patto di sindacato

Il patto di sindacato è depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Mantova.

10.  Controversie

Qualunque controversia relativa al, o derivante dal Patto, che dovesse insorgere tra le Parti, comprese quelle concernenti la validità e/o interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del Patto stesso, sarà demandata al giudizio inoppugnabile di un collegio arbitrale composto da 3 arbitri nominati di comune accordo tra le Parti in conflitto o, in mancanza, per i membri per i quali non vi è stato l’accordo di tutte le Parti, dal Presidente del Tribunale di Mantova, secondo quanto previsto dagli artt. 806 e seg. c.p.c..
Ai fini della succitata clausola, ognuno dei due Gruppi Familiari costituisce una Parte.

Eventuale modifiche a quanto convenuto nel Patto potranno essere apportate solo con il consenso di tutte le Parti.

(*) Il patto è stato originariamente stipulato in data 2 Giugno 1997 e successivamente rinnovato. In data 16/07/2010 è stato sottoscritto un nuovo patto parasociale.

31 gennaio 2013

* * * * *

Pubblicazione ai sensi dell'art. 131 Delibera Consob n. 11971 /99 e succ. mod.

Con riferimento al patto parasociale sottoscritto il 16/7/2010 tra Maria Grazia Bertoni, Giorgio Bardini ("GRUPPO FAMILIARE A") da una parte; Francesco Bertoni, Giuseppina Morè, Angela, Carlo, Mario Bertoni, ("GRUPPO FAMILIARE B") dall’altra parte, avente ad oggetto azioni ordinarie CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP S.p.A. ("CSP"), pari al 50,2% del capitale sociale ("Patto"),

si rende noto

che il GRUPPO FAMILIARE A ha manifestato la volontà di recedere dal Patto. Pertanto il Patto si intende risolto a far data dall’assemblea ordinaria convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio di CSP al 31/12/15 (art. 6 del Patto).

La parte recedente ha reso la seguente dichiarazione:

"il recesso dal Patto del GRUPPO FAMILIARE A non comporta alcuna modifica all’attuale compagine azionaria e conferma pertanto la propria posizione di azionista di riferimento. "

23 Dicembre 2015

[CG.2.15.1]