DADA SPA - Estratto dei patti parasociali - AREA PUBBLICA
Società quotate - Estratto del patto parasociale (raccolta storica)
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
DADA S.p.A.
Sede legale in Firenze, Via de' Pandolfini n.34/r
Capitale sociale € 2.664.101,28
iscritta nel Registro delle imprese di Firenze al n. 68727, C.F e P.IVA 04628270482
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 122 D.Lgs. 58/1998 e 127 e 129 del Regolamento CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971, Dada S.p.A. con sede a Firenze, Via dei Pandolfini n. 34/r C. F., P. IVA e n di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 04628280482, comunica che in data 15/11/2001 ha sottoscritto con i signori Bottaini, Mancini, Gentili e Spataro un patto parasociale con il quale vengono stabiliti dei vincoli alla disponibilità delle azioni Dada S.p.A. di proprietà dei signori suddetti.
Il numero delle azioni oggetto del patto è 17.058; esse rappresentano lo 0,136% del capitale sociale della società sottoscritto e versato alla data di sottoscrizione del patto.
I dati dei soggetti aderenti al patto sono i seguenti:
Bottaini Maurizio, nato a Uzzano (PT) il 6/6/1958, residente in Antraccoli (LU), cod. fisc.BTT MRZ 58H06 L522G, che conferisce 4.264 azioni, ovvero il 25% delle azioni oggetto del patto;
Mancini Alessandro, nato a Pistoia il 5/3/1965, residente in Pieve a Nievole (PT), cod. fisc. MNC LSN 65C05 G713L, che conferisce 4.265 azioni, ovvero il 25% delle azioni oggetto del patto;
Gentili Daniele, nato a Pescia (PT) il 12/11/68, residente in Uzzano (PT), cod. fisc.GNT DNL 68S12 G491L, che conferisce 4.264 azioni, ovvero il 25% delle azioni oggetto del patto;
Spataro Bruno, nato a Roma il 17/5/58, residente in Greve in Chianti (FI), cod. fisc. SPT BRN 58E17 H501B, che conferisce 4.265 azioni, ovvero il 25% delle azioni oggetto del patto;
DADA S.p.A.con sede a Firenze, Via dei Pandolfini n. 34/r, C.F. e Partita IVA04628280482.
Le azioni oggetto del patto sono soggette ai seguenti vincoli di indisponibilità:
l'80% (pari a 3.411 azioni per Bottaini e Gentili, e 3.412 azioni per Mancini e Spataro, saranno soggette a vincolo di indisponibilità sino a quando gli amministratori e la Società di Revisione di Dada S.p.A., nel termine previsto dall'art. 2343 c.c., non avranno controllato la valutazione della relazione peritale allegata all'atto di conferimento sopra citato;
il 20% (pari a 853 azioni per ciascuno) saranno soggette a vincolo di indisponibilità fino al 15 novembre 2002.
Si precisa che il patto parasociale di cui sopra è del tipo previsto dall'art. 122, 5 comma, lettera b), del D. Lgs. 58/98 e sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Firenze entro il 25/11/2001 in conformità al disposto dell'art. 122, 1 comma, lettera c) del D. Lgs. 58/98.
20 Novembre 2001
[DF.2.01.1]
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 122 D.Lgs. 58/1998 e 127 e 129 del Regolamento CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971, Dada S.p.A. con sede a Firenze, Via dei Pandolfini n. 34/r C. F., P. IVA e n di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze, 04628280482 comunica che in data 22/11/2001 ha sottoscritto con la The Register Holding B.V. un patto parasociale con il quale vengono stabiliti dei vincoli alla disponibilità delle azioni Dada S.p.A. di proprietà della suddetta società.
Il numero delle azioni oggetto del patto è 149.591; esse rappresentano l'1,186% del capitale sociale della società sottoscritto e versato alla data di sottoscrizione del patto.
I dati dei soggetti aderenti al patto sono i seguenti:
The Register Holding B.V., con sede in Leidsekade 98, 1017 PP Amsterdam, The Nederland, iscritta alla Camera di Commercio di Asterdam al n. 34152247, domiciliata in Italia, a Bergamo, Via Angelo May n. 24, C.F. 95128360161
DADA S.p.A.con sede a Firenze, Via dei Pandolfini n. 34/r, C.F. e Partita IVA 04628280482.
Le azioni oggetto del patto sono soggette ai seguenti vincoli di indisponibilità:
il 30% (pari a 44.877 azioni) saranno soggette a vincolo di indisponibilità fino al 4 febbraio 2002;
il 30% (pari a 44.877 azioni) saranno soggette a vincolo di indisponibilità fino al 4 agosto 2002;
il 40% (pari a 59.837 azioni) saranno soggette a vincolo di indisponibilità fino al 4 febbraio 2003.
Si precisa che il patto parasociale di cui sopra è del tipo previsto dall'art. 122, 5 comma, lettera b), del D. Lgs. 58/98 e sarà depositato presso la CCIAA di Firenze entro il 7/12/2001 in conformità al disposto dell'art. 122, 1 comma, lettera c) del D. lgs. 58/98.
30 Novembre 2001
[DF.5.01.1]
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 122 D.Lgs. 58/1998 e 131 del Regolamento CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971, Dada S.p.A. con sede a Firenze, Via dei Pandolfini n. 34/r C. F., P. IVA e n di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 04628280482, comunica che in data 15/11/2002 è scaduto il patto parasociale sottoscritto con i signori Bottaini, Mancini, Gentili e Spataro con il quale erano stati stabiliti dei vincoli alla disponibilità delle azioni Dada S.p.A. di proprietà dei signori suddetti.
Il numero delle azioni oggetto del patto era 17.058; esse rappresentavano lo 0,136% del capitale sociale della società sottoscritto e versato alla data di sottoscrizione del patto.
I dati dei soggetti aderenti al patto sono i seguenti:
Bottaini Maurizio, nato a Uzzano (PT) il 6/6/1958, residente in Antraccoli (LU), cod. fisc.BTT MRZ 58H06 L522G, che conferisce 4.264 azioni, ovvero il 25% delle azioni oggetto del patto;
Mancini Alessandro, nato a Pistoia il 5/3/1965, residente in Pieve a Nievole (PT), cod. fisc. MNC LSN 65C05 G713L, che conferisce 4.265 azioni, ovvero il 25% delle azioni oggetto del patto;
Gentili Daniele, nato a Pescia (PT) il 12/11/68, residente in Uzzano (PT), cod. fisc.GNT DNL 68S12 G491L, che conferisce 4.264 azioni, ovvero il 25% delle azioni oggetto del patto;
Spataro Bruno, nato a Roma il 17/5/58, residente in Greve in Chianti (FI), cod. fisc. SPT BRN 58E17 H501B, che conferisce 4.265 azioni, ovvero il 25% delle azioni oggetto del patto;
DADA S.p.A.con sede a Firenze, Via dei Pandolfini n. 34/r, C.F. e Partita IVA04628280482.
Si precisa che il patto parasociale di cui sopra era del tipo previsto dall'art. 122, 5 comma, lettera b), del D.Lgs. 58/98; della sua scadenza sarà data comunicazione al Registro delle Imprese di Firenze in conformità al disposto dell'art. 122, 1 comma, lettera c) del D.Lgs. 58/98.
7 febbraio 2003
[DF.2.03.1]
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 122 D.Lgs. 58/1998 e 131 del Regolamento CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971, Dada S.p.A. con sede a Firenze, Via dei Pandolfini n. 34/r C. F., P. IVA e n di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 04628280482, comunica che in data 04/02/2003 è scaduto il patto parasociale sottoscritto con The Register Holding B.V. con il quale erano stati stabiliti dei vincoli alla disponibilità delle azioni Dada S.p.A. di proprietà della società suddetta.
Il numero delle azioni oggetto del patto era 149.591; esse rappresentavano l'1,186% del capitale sociale della società sottoscritto e versato alla data di sottoscrizione del patto.
I dati dei soggetti aderenti al patto sono i seguenti:
The Register Holding B.V., con sede in Leidsekade 98, 1017 PP Amsterdam, The Nederland, iscritta alla Camera di Commercio di Asterdam al n. 34152247, domiciliata in Italia, a Bergamo, Via Angelo May n. 24, C.F. 95128360161
DADA S.p.A.con sede a Firenze, Via dei Pandolfini n. 34/r, C.F. e Partita IVA04628280482.
Si precisa che il patto parasociale di cui sopra era del tipo previsto dall'art. 122, 5 comma, lettera b), del D.Lgs. 58/98; della sua scadenza è stata comunicata al Registro delle Imprese di Firenze in data 05/02/2003
10 febbraio 2003
[DF.5.03.1]
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 122 D.Lgs. 58/1998 e 127 e 129 del Regolamento CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971, Dada S.p.A. con sede a Firenze, Via dei Pandolfini n. 34/r C. F., P. IVA e n di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 04628280482, comunica che in data 10 ottobre 2002 ha sottoscritto con la società HdP - Holding di Partecipazioni Industriali S.p.A. un patto parasociale con il quale vengono stabiliti dei vincoli alla disponibilità delle azioni Dada S.p.A. di proprietà di quest'ultima.
Il numero delle azioni oggetto del patto è 2.417.957; esse rappresentano il 15,429% del capitale sociale della società sottoscritto e versato alla data di sottoscrizione del patto.
I dati dei soggetti aderenti al patto sono i seguenti:
Holding di Partecipazioni Industriali S.p.A.con sede a Milano, Via Turati n. 16/18 C.F. e Partita IVA 12086540155
DADA S.p.A.con sede a Firenze, Via dei Pandolfini n. 34/r, C.F. e Partita IVA 04628280482.
Le azioni oggetto del patto non potranno essere trasferite per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione dell'atto.
Trascorso detto periodo di dodici mesi, il numero di azioni cedibili giornalmente sul mercato borsistico dalla società HdP S.p.A., fatta eccezione per le cessioni ai cosiddetti "Blocchi", non potrà essere superiore al 20% del quantitativo totale del titolo Dada trattato il giorno precedente presso il Nuovo Mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A., e comunque, le medesime azioni, non potranno essere offerte in vendita (fatta eccezione per le cessioni ai cosiddetti "Blocchi") ad un prezzo inferiore al 95% del prezzo ufficiale di chiusura determinato dal medesimo mercato borsistico sullo stesso titolo Dada nel giorno precedente.
Si precisa che il patto parasociale di cui sopra è del tipo previsto dall'art. 122, 5 comma, lettera b), del D.Lgs. 58/98 e sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Firenze entro il 25/10/2002 in conformità al disposto dell'art. 122, 1 comma, lettera c) del D.Lgs. 58/98.
18 ottobre 2002
[DF.9.02.1]
PATTO SCIOLTO IN DATA 10 OTTOBRE 2003 CON PUBBLICAZIONE IN DATA 18 OTTOBRE 2003
DADA S.P.A..
Sede legale in Firenze, Via de' Pandolfini n.34/r
Capitale sociale Lire 3.927.880.000, iscritta nel Registro delle imprese di Firenze al n.68727, C.F e P.IVA 04628270482
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 122 D.Lgs. 58/1998 e 127 e 129 del Regolamento CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971, Dada S.p.A. con sede a Firenze, Via dei Pandolfini n. 34/r C. F., P. IVA e n di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze, 04628280482 comunica che in data 10/11/2001 ha sottoscritto con la Arteweb s.n.c. di A. Altorio e M. Ridolfi un patto parasociale con il quale vengono stabiliti dei vincoli alla disponibilità delle azioni Dada S.p.A. di proprietà della suddetta società in nome collettivo.
Il numero delle azioni oggetto del patto è 54.435; esse rappresentano lo 0,437 del capitale sociale della società sottoscritto e versato alla data di sottoscrizione del patto.
I dati dei soggetti aderenti al patto sono i seguenti:
Arteweb s.n.c. di A. Altorio e M. Ridolficon sede a Roma, Via Barnaba Oriani n. 153, C.F. e P. IVA 06397891000 , unici soci e Legali Rappresentanti Adriano Altorio nato a Roma, il 1/03/1971 residente a Roma, Via Sant'Arcangelo di Romagna n.c.131, C.F. LTR DRN 71C01 H501U, e Marcello Ridolfi nato a Roma, il 13/01/1973, residente a Roma, Viale Gorgia Leontini n. 156, C.F. RDL MCL 73A13 H501O,
DADA S.p.A.con sede a Firenze, Via dei Pandolfini n. 34/r, C.F. e Partita IVA 04628280482.
Le azioni oggetto del patto sono soggette ai seguenti vincoli di indisponibilità:
il 30% (pari a 16.330 azioni) saranno soggette a vincolo di indisponibilità sino a quando gli amministratori e la Società di Revisione di Dada S.p.A., nel termine previsto dall'art. 2343 c.c., non avranno controllato la valutazione della relazione peritale allegata all'atto di conferimento sopra citato;
il 20% (pari a 10.887 azioni) saranno soggette a vincolo di indisponibilità fino al 10 maggio 2002;
il 15% (pari a 8.165 azioni) saranno soggette a vincolo di indisponibilità fino al 10 novembre 2002.
il 15% (pari a 8.165) saranno soggette a vincolo di indisponibilità fino al 10 novembre 2003.
il 20% (pari a 10.888 azioni) saranno soggette a vincolo di indisponibilità fino al 10 novembre 2004.
Ad espressa deroga dei termini sopra indicati nel caso in cui al 10 maggio 2002 il valore alla Borsa Valori di Milano delle azioni Dada liberate dal vincolo di indisponibilità dovesse essere inferiore a L. 1.750.000.000.= dovrà essere liberata tutta la parte delle suddette azioni Dada necessarie a raggiungimento del suddetto importo.
Si precisa che il patto parasociale di cui sopra è del tipo previsto dall'art. 122, 5 comma, lettera b), del D. Lgs. 58/98 e sarà depositato presso la CCIAA di Firenze entro il 25/11/2001 in conformità al disposto dell'art. 122, 1 comma, lettera c) del D. lgs. 58/98.
20 Novembre 2001
[DF.1.01.1]
PATTO SCIOLTO IN DATA 10 MAGGIO 2002
DADA S.p.A.
Sede legale in Firenze, Borgo degli Albizi n. 12
Capitale sociale € 2.664.101,28, iscritta nel Registro delle imprese di Firenze al n.68727, C.F e P.IVA 04628270482
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 122 D.Lgs. 58/1998 e 127 e 129 del Regolamento CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971, Dada S.p.A. con sede a Firenze, Via dei Pandolfini n. 34/r C. F., P. IVA e n di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze, 04628280482 comunica che in data 7 maggio 2002 ha sottoscritto con il signor Mario Notaro un patto parasociale con il quale vengono stabiliti dei vincoli alla disponibilità delle azioni Dada S.p.A. di proprietà di quest'ultimo.
Il numero delle azioni oggetto del patto è 18.456; esse rappresentano lo 0,13 del capitale sociale della società sottoscritto e versato alla data di sottoscrizione del patto.
I dati dei soggetti aderenti al patto sono i seguenti:
Mario Notaronato a Roma, il 05/09/1966, residente a Roma, Via Oslavia n. 41, C.F. NTR MRA 66P05 H501U,
DADA S.p.A.con sede a Firenze, Via dei Pandolfini n. 34/r, C.F. e Partita IVA04628280482.
Le azioni oggetto del patto sono soggette ai seguenti vincoli di indisponibilità:
il 12% (pari a 2.215 azioni) saranno soggette a vincolo di indisponibilità sino a quando gli amministratori e la Società di Revisione di Dada S.p.A., nel termine previsto dall'art. 2343 c.c., non avranno controllato la valutazione della relazione peritale allegata all'atto di conferimento sopra citato;
il 15% (pari a 2.768 azioni ) saranno soggette a vincolo di indisponibilità fino al 7/09/2002;
il 33% (pari a 6.090 azioni ) saranno soggette a vincolo di indisponibilità fino al 7/03/2003;
il 40% (pari a 7.383 azioni ) saranno soggette a vincolo di indisponibilità fino al 7/03/2004.
Si precisa che il patto parasociale di cui sopra è del tipo previsto dall'art. 122, 5 comma, lettera b), del D. Lgs. 58/98 e sarà depositato presso la CCIAA di Firenze entro il 22/5/2002 in conformità al disposto dell'art. 122, 1 comma, lettera c) del D. lgs. 58/98.
16 maggio 2002
[DF.8.02.1]
PATTO SCIOLTO IN DATA 7 MARZO 2004
DADA S.p.A.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 122 D.Lgs. 58/1998 e 127 e 129 del Regolamento CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971, Dada S.p.A. con sede a Firenze, Via dei Pandolfini n. 34/r C. F., P. IVA e n di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 04628280482, comunica che in data 7 maggio 2002 ha sottoscritto con i signori Gianluca Neri, Gianluigi Mazzeschi, Roberto Grassilli, Gianmarco Neri, Irene Cristina, Giuseppina Brambilla e Maurizio Papini un patto parasociale con il quale vengono stabiliti dei vincoli alla disponibilità delle azioni Dada S.p.A. di proprietà dei signori suddetti.
Il numero delle azioni oggetto del patto è 558.600; esse rappresentano il 4,35% del capitale sociale della società sottoscritto e versato alla data di sottoscrizione del patto.
I dati dei soggetti aderenti al patto sono i seguenti:
Gianluca Nerinato a Milano il 23/06/1971 e residente a Milano, via Sarzana 41 Cod. Fisc. NREGLC71H23F205V,
Gianmarco Nerinato a Milano il 5/07/1963 e residente a Milano, via Sarzana 41 Cod. Fisc. NREGNM73L05F205R e
Irene Cristinanata a Tripoli (Libia) il 16/03/1945 e residente a Milano, via Sarzana 41 Cod. Fisc. CRSNRI45C56Z325L
Gianluigi Mazzeschinato Milano il 19/04/1961 e residente a Milano, Via Civitali, 58 od. Fisc. MZZGLG61D19F205U
Giuseppina Brambillanata a Bernareggio (MI) il 14/03/1927 e residente a Milano, Via Caprilli Federico 13/A Cod. Fisc. BRMGPP27C54A802K
Roberto Grassillinato a San Pietro in Casale (BO) il 23/08/1961 e residente a Bologna, Via G. Bentivogli 105 Cod. Fisc. GRSRRT61M23I110L
Maurizio Papininato a Palmanova (UD) il 28/09/1962 e residente a Premariacco, Via Canarin 2/C Cod. Fisc. PPNMRZ62P28G284W
DADA S.p.A.con sede a Firenze, Via dei Pandolfini n. 34/r, C.F. e Partita IVA04628280482.
Le azioni oggetto del patto sono soggette ai seguenti vincoli di indisponibilità:
- il 20%, ovvero 111.720 azioni (pari a 3.854 azioni per Neri, 8.388 azioni per Irene Cristina, 8.388 azioni per Gianmarco Neri, 7.153 azioni per Mazzeschi, 4.805 azioni per Giuseppina Brambilla, 8.598 azioni per Grassilli, 70.533 azioni per Papini) saranno soggette a vincolo di indisponibilità sino a quando gli amministratori e la Società di Revisione di Dada S.p.A., nel termine previsto dall'art. 2343 c.c., non avranno controllato la valutazione della relazione peritale allegata all'atto di conferimento sopra citato;
- il 20% , ovvero 111.720 azioni (pari a 10454 azioni per Neri, 22.754 azioni per Irene Cristina, 22.754 azioni per Gianmarco Neri, 19.404 azioni per Mazzeschi, 13.033 azioni per Giuseppina Brambilla, 23.321 azioni per Grassilli) saranno soggette a vincolo di indisponibilità fino al 1/09/2002, o se posteriore, alla data di cui al precedente punto;
- il 15%, ovvero 83.790 azioni (pari a 7.840 azioni per Neri, 17.066 azioni per Irene Cristina, 17.066 azioni per Gianmarco Neri, 14.553 azioni per Mazzeschi, 9.775 azioni per Giuseppina Brambilla, 17.491 azioni per Grassilli) saranno soggette a vincolo di indisponibilità fino al 1/02/2003;
- il 15%, ovvero 83.790 azioni (pari a 7.840 azioni per Neri, 17.066 azioni per Irene Cristina, 17.066 azioni per Gianmarco Neri, 14.553 azioni per Mazzeschi, 9.775 azioni per Giuseppina Brambilla, 17.491 azioni per Grassilli) saranno soggette a vincolo di indisponibilità fino al 1/09/2003;
- il 15%, ovvero 83.790 azioni (pari a 7.840 azioni per Neri, 17.066 azioni per Irene Cristina, 17.066 azioni per Gianmarco Neri, 14.553 azioni per Mazzeschi, 9.775 azioni per Giuseppina Brambilla, 17.491 azioni per Grassilli) saranno soggette a vincolo di indisponibilità fino al 1/02/2004;
- il 15%, ovvero 83.790 azioni (pari a 7.840 azioni per Neri, 17.066 azioni per Irene Cristina, 17.066 azioni per Gianmarco Neri, 14.553 azioni per Mazzeschi, 9.775 azioni per Giuseppina Brambilla, 17.491 azioni per Grassilli) saranno soggette a vincolo di indisponibilità fino al 1/09/2004.
Si precisa che il patto parasociale di cui sopra è del tipo previsto dall'art. 122, 5 comma, lettera b), del D. Lgs. 58/98 e sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Firenze entro il 22/05/2002 in conformità al disposto dell'art. 122, 1 comma, lettera c) del D. Lgs. 58/98.
16 maggio 2002
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 122 D.Lgs. 58/1998 e 127 e 129 del Regolamento CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971, Dada S.p.A. con sede a Firenze, Borgo degli Albizi n. 12 C. F., P. IVA e n di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 04628280482, con riferimento al patto parasociale sottoscritto tra Dada S.p.A. ed i signori Gianluca Neri, Gianluigi Mazzeschi, Roberto Grassilli, Gianmarco Neri, Irene Cristina, Giuseppina Brambilla e Maurizio Papini, comunica che è venuto meno il vincolo di indisponibilità sulle 70.533 azioni di proprietà del signor Maurizio Papini, in data 12 settembre 2002, quando il Consiglio di Amministrazione della Dada S.p.A., ha deliberato di approvare le valutazioni contenute nella relazione peritale di stima relativa al conferimento della società Clarence S.r.l. ai sensi dell'art. 2343 c.c.
In conformità a quanto previsto dell'atto, il vincolo di indisponibilità è rimasto gravante sulle azioni di proprietà degli altri soggetti aderenti, secondo i tempi ed i modi ivi previsti.
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DADA S.p.A.
Sede legale: Firenze
Capitale sociale € 2.664.101,28, iscritta nel Registro delle imprese di Firenze al n.68727, C.F e P.IVA 04628270482
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 122 D.Lgs. 58/1998 e 131 del Regolamento CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971, Dada S.p.A. con sede a Firenze, C. F., P. IVA e n di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 04628280482, comunica che in data 01/09/2004 è scaduto il patto parasociale sottoscritto con i signori Gianluca Neri, Gianluigi Mazzeschi, Roberto Grassilli, Gianmarco Neri, Irene Cristina e Giuseppina Brambilla con il quale erano stati stabiliti dei vincoli alla disponibilità delle azioni Dada S.p.A. di proprietà dei signori suddetti.
Il numero delle azioni oggetto del patto era 488.067; esse rappresentavano il 3,85% del capitale sociale della società sottoscritto e versato alla data di sottoscrizione del patto.
Si precisa che il patto parasociale di cui sopra era del tipo previsto dall'art. 122, 5 comma, lettera b), del D. Lgs. 58/98.
4 settembre 2004
[DF.7.04.1]
DADA S.p.A.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 122 D. Lgs. 58/98 e 129 e 130 del Regolamento Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modificazioni, Poligrafici Editoriale S.p.A. sede legale in Bologna, via E. Mattei 106, capitale sociale euro 34.320.000, CF e PI 00290560374, e Monrif S.p.A. sede legale in Bologna, via E. Mattei 106, capitale sociale euro 78.000.000, CF 03302810159 e PI 03201780370, da una parte e MPSnet S.p.A. con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, capitale sociale euro 35.000.000, CF 01044120523 dall'altra, comunicano che in data 5 febbraio 2002 hanno sottoscritto un patto parasociale con il quale vengono definite le modalità di esercizio di taluni diritti inerenti le partecipazioni dalle stesse detenute nella Dada S.p.A., con sede legale in Firenze, Via dè Pandolfini 34/r CF e PI 04628270482, capitale sociale euro 2.143.765,79.
Il numero delle azioni oggetto del patto è di 3.547.226 pari al 28,129% del capitale sociale della Dada S.p.A. sottoscritto e versato alla data di sottoscrizione dell'accordo.
Il capitale sociale di Dada S.p.A. è attualmente costituito esclusivamente da azioni ordinarie.
Società le cui azioni sono oggetto del patto e numero delle azioni complessivamente conferite nel patto:
Società: | n. azioni conferite | % su azioni conferite | % sul capitale sociale di DADA S.p.A. | n. azioni possedute | % sul capitale sociale di DADA S.p.A. |
Poligrafici Editoriale S.p.A. | 2.450.300 | 69,077 % | 19,431 % | 2.450.300 | 19,431 % |
Monrif S.p.A. | 466.407 | 13,148 % | 3,698 % | 466.407 | 3,698 % |
MPSnet S.p.A. | 630.519 | 17,775 % | 5,000 % | 630.519 | 5,000 % |
Totale | 3.547.226 | 100,000 % | 28,129 % | 3.547.226 | 28,129 % |
Nel periodo di durata del patto le parti si impegnano ad esercitare il diritto di voto nelle assemblee della Dada S.p.A. che dovessero tenersi per la nomina, conferma o revoca degli amministratori e del Collegio Sindacale a favore di un Consiglio di Amministrazione che sia composto da almeno un amministratore designato da MPSnet S.p.A. e da almeno tre amministratori designati da Poligrafici Editoriale S.p.A. e/o Monrif S.p.A. e di un Collegio Sindacale che sia composto da un sindaco designato di comune accordo da Poligrafici Editoriale S.p.A. e Monrif S.p.A. e, qualora ciò sia compatibile con il rispetto dell'art. 148, comma 2, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, da un sindaco designato da MPSnet S.p.A.
Qualora Poligrafici S.p.A. e/o Monrif S.p.A. dovessero cedere ad uno o più soggetti terzi l'intera propria partecipazione nella Società ovvero una frazione della stessa, si impegnano sin d'ora - peraltro senza promessa del fatto del terzo - a fare ogni ragionevole sforzo per ottenere il consenso del terzo acquirente all'adesione all'Accordo. Ove tale disponibilità non venga acquisita, si impegnano comunque - questa volta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c.- a fare sì che azionisti detentori di un numero di azioni Dada non inferiore a 2.916.707 votino in seno a ciascuna assemblea della Società che dovesse tenersi nel periodo di durata dell'Accordo per la nomina, conferma o revoca degli amministratori, a favore della nomina di un Consiglio di Amministrazione che sia composto da almeno un amministratore designato da MPSnet. MPSnet, a sua volta, si impegna sin d'ora irrevocabilmente ad esercitare il proprio diritto di voto nell'assemblea della Società in sede di nomina degli amministratori a favore della nomina di un consiglio di amministrazione che sia composto, oltre che da almeno un amministratore designato da MPSnet, anche da almeno tre candidati indicati dai suddetti azionisti che abbiano assunto l'impegno di votare a favore del rappresentante di MPSnet.
Inoltre, Poligrafici Editoriale S.p.A. e Monrif S.p.A. riconoscono a MPSnet S.p.A. un diritto di prelazione da esercitare solo nella ipotesi in cui le prime decidano di cedere, in tutto o in parte, le azioni della Dada S.p.A. da esse possedute, a società facenti parte di un gruppo bancario ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 1/9/98 n. 385 (esclusi i fondo comuni di investimento c.d. aperti) ovvero a società partecipate da queste ultime in misura superiore al 30% del capitale sociale.
Infine, Poligrafici Editoriale S.p.A., Monrif S.p.A. e MPSnet S.p.A. assumono l'una nei confronti delle altre l'impegno a non effettuare, né direttamente né indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, ulteriori acquisti di azioni della Dada S.p.A., in misura tale da fare si che la somma complessiva delle azioni della Dada S.p.A. posseduta dalle tre parti superi il 30% del capitale sociale di quest'ultima, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 105 e seguenti del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
A tal fine, le Parti si obbligano a non sottoscrivere patti parasociali e comunque a non realizzare, e a far sì che non si realizzino, fattispecie di "acquisto di concerto" ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 109 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 che determinino il superamento della soglia di cui al paragrafo precedente ciascuna delle Parti obbligandosi, a tal fine, anche per il fatto di uno qualsiasi dei soggetti di cui all'articolo 109 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58 ad essa correlato.
La parte inadempiente si obbliga fin d'ora a manlevare e tenere indenne le altre Parti in relazione a qualsiasi danno, costo o spesa che dovranno essere sostenuti al fine di promuovere l'offerta pubblica di acquisto.
In caso di violazione degli impegni sopra previsti, la parte inadempiente sarà tenuta a versare all'altra parte una penale pari a euro 1.500.000,00 per ogni violazione commessa e comunque sino all'importo complessivo di euro 3.000.000,00, salva la risarcibilità del danno ulteriore indipendentemente dal numero delle violazioni.
Si precisa che il patto parasociale di cui sopra è del tipo previsto dall'art. 122, 5 comma, del D.Lgs. 58/98 e sarà depositato presso il Registro delle imprese di Firenze entro il 20 febbraio 2002 in conformità al disposto dell'art. 122, 1 comma, lettera c del D.Lgs. 58/98.
La durata del patto, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 58/98, è di tre anni dalla data di sottoscrizione.
15 febbraio 2002
[DF.6.02.1]
DADA S.P.A.
Sede legale in Firenze, Via de' Pandolfini n.34/r
Capitale sociale Lire 3.927.880.000, iscritta nel Registro delle imprese di Firenze al n.68727, C.F e P.IVA 04628270482
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 122 D.Lgs. 58/1998 e 127 e 129 del Regolamento CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971, Dada S.p.A. con sede a Firenze, Via dei Pandolfini n. 34/r C. F., P. IVA e n di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 04628280482, comunica che in data 15/11/2001 ha sottoscritto con i signori Morè, Bertin, Garavaglia, Fantoni, Irwin e Bates s.r.l. e Laganà un patto parasociale con il quale vengono stabiliti dei vincoli alla disponibilità delle azioni Dada S.p.A. di proprietà dei signori suddetti.
Il numero delle azioni oggetto del patto è 66.511; esse rappresentano lo 0,531 del capitale sociale della società sottoscritto e versato alla data di sottoscrizione del patto.
I dati dei soggetti aderenti al patto sono i seguenti:
Fabrizio Morè nato a Milano, l'11/10/1963, residente a Vaprio d'Adda - Milano, Via Manzoni n. 4E, C.F. MRO FRZ 63R11 F205E, che conferisce 37.911 azioni, ovvero 57% delle azioni oggetto del patto;
Massimo Bertin nato a Milano, il 20/07/58 residente a Bollate - Milano, Via V. Veneto n. 19, C.F. BRT MSM 58L20 F205O, che conferisce 12.637 azioni, ovvero il 19% delle azioni oggetto del patto;
Livio Garavaglia nato a Milano, il 15/03/1948, residente a Milano, Via Dezza n.c.18, C.F. GRV LVI 48C15 F205A che conferisce 4.157 azioni, ovvero il 6,25% delle azioni oggetto del patto
Lucia Fantoni nata a Novara, il 25/05/1949, residente a residente a Milano, Via Dezza n.c.18, C.F. FNT LMR 49E65 F952M, che conferisce 5.820 azioni, ovvero l'8,75% delle azioni oggetto del patto;
Irwin & Bates s.r.l. con sede a Milano, Piazza S. Ambrogio n. 10, : C.F. e Partita IVA 11441680151, in persona del Legale Rappresentante sig. Giorgio Laganà, che conferisce 3.326 azioni, ovvero il 5% delle azioni oggetto del patto;
Giorgio Laganà nato a Monza l'11/03/ 1960, residente a Monza - Milano, Via Biancamano n. 4, C.F. LGN GRG 60C11 F704Y che conferisce 2.660 azioni, ovvero il 4% delle azioni oggetto del patto;
DADA S.p.A. con sede a Firenze, Via dei Pandolfini n. 34/r, C.F. e Partita IVA04628280482.
Le azioni oggetto del patto sono soggette ai seguenti vincoli di indisponibilità:
il 30% (pari a 11.373 azioni per Morè, 3.792 azioni per Bertin, 1.247 azioni per Garavaglia, 1.746 azioni per Fantoni, 997 azioni per la Irwin & Bates s.r.l. e 798 azioni per Laganà) saranno soggette a vincolo di indisponibilità fino al 15 novembre 2002;
il 50% (pari a 18.955 azioni per Morè, 6.318 azioni per Bertin, 2.079 azioni per Garavaglia, 2.910 azioni per Fantoni, 1.664 azioni per la Irwin & Bates s.r.l. e 1.330 azioni per Laganà) saranno soggette a vincolo di indisponibilità fino al 15 novembre 2003
il 20% (pari a 7.583 azioni per Morè, 2.527 azioni per Bertin, 831 azioni per Garavaglia, 1.164 azioni per Fantoni, 665 azioni per la Irwin & Bates s.r.l. e 523 azioni per Laganà) saranno soggette a vincolo di indisponibilità fino al 15 novembre 2004.
Si precisa che il patto parasociale di cui sopra è del tipo previsto dall'art. 122, 5 comma, lettera b), del D. Lgs. 58/98 e sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Firenze entro il 25/11/2001 in conformità al disposto dell'art. 122, 1 comma, lettera c) del D. Lgs. 58/98.
20 Novembre 2001
[DF.3.01.1]
* * *
DADA S.p.A.
Sede legale in Firenze
Capitale sociale € 2.664.101,28,
iscritta nel Registro delle imprese di Firenze al n. 68727,
C.F e P.IVA 04628270482
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 122 D.Lgs. 58/1998 e 131 del Regolamento CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971, Dada S.p.A. con sede a Firenze, C. F., P. IVA e n di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 04628280482, comunica che in data 15/11/2004 è scaduto il patto parasociale sottoscritto con i signori Morè, Bertin, Garavaglia, Fantoni, Irwin e Bates s.r.l. e Laganà con il quale erano stati stabiliti dei vincoli alla disponibilità delle azioni Dada S.p.A. di proprietà dei signori suddetti.
Il numero delle azioni oggetto del patto era 66.511; esse rappresentavano lo 0,531 % del capitale sociale della società sottoscritto e versato alla data di sottoscrizione del patto.
I dati dei soggetti aderenti al patto sono i seguenti:
Fabrizio Morè nato a Milano, l'11/10/1963, residente a Vaprio d'Adda - Milano, Via Manzoni n. 4E, C.F. MRO FRZ 63R11 F205E,
Massimo Bertin nato a Milano, il 20/07/58 residente a Bollate - Milano, Via V. Veneto n. 19, C.F. BRT MSM 58L20 F205O,
Livio Garavaglia nato a Milano, il 15/03/1948, residente a Milano, Via Dezza n.c.18, C.F. GRV LVI 48C15 F205A
Lucia Fantoni nata a Novara, il 25/05/1949, residente a residente a Milano, Via Dezza n.c.18, C.F. FNT LMR 49E65 F952M,
Irwin & Bates s.r.l. con sede a Milano, Piazza S. Ambrogio n. 10, : C.F. e Partita IVA 11441680151, in persona del Legale Rappresentante sig. Giorgio Laganà,
Giorgio Laganà nato a Monza l'11/03/ 1960, residente a Monza - Milano, Via Biancamano n. 4, C.F. LGN GRG 60C11 F704Y
DADA S.p.A. con sede a Firenze, C.F. e Partita IVA04628280482.
Si precisa che il patto parasociale di cui sopra era del tipo previsto dall'art. 122, 5 comma, lettera b), del D. Lgs. 58/98.
19 novembre 2004
[DF.3.04.1]
DADA S.P.A..
Sede legale in Firenze, Via de' Pandolfini n.34/r
Capitale sociale Lire 3.927.880.000, iscritta nel Registro delle imprese di Firenze al n.68727, C.F e P.IVA 04628270482
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 122 D.Lgs. 58/1998 e 127 e 129 del Regolamento CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971, Dada S.p.A. con sede a Firenze, Via dei Pandolfini n. 34/r C. F., P. IVA e n di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 04628280482, comunica che in data 10/11/2001 ha sottoscritto con i signori Sordi, Sposato, Chiaverini e Gori un patto parasociale con il quale vengono stabiliti dei vincoli alla disponibilità delle azioni Dada S.p.A. di proprietà dei signori suddetti.
Il numero delle azioni oggetto del patto è 48.167; esse rappresentano lo 0,384 del capitale sociale della società sottoscritto e versato alla data di sottoscrizione del patto.
I dati dei soggetti aderenti al patto sono i seguenti:
Stefano Sordi nato a Firenze, il 22/12/1972, residente a Firenze, Via del Madonnone n. 20, C.F. SRD SFN 72T22 D612O, che conferisce 12.041 azioni, ovvero il 25% delle azioni oggetto del patto
Gabriele Sposato nato a Firenze, il 12/09/1971 residente a Firenze, Via Magazzini n. 6, C.F. SPS GRL 71P12 D612L, che conferisce 12.042 azioni, ovvero il 25% delle azioni oggetto del patto
Marco Chiaverini nato a Firenze, il 2/09/1972, residente a Sesto Fiorentino, Viale Toscanini n.c.153, C.F. CHV MRC 72P02 D612R, che conferisce 12.042 azioni, ovvero il 25% delle azioni oggetto del patto
Marco Gori nato a Roma, il 22/12/1969, residente a Firenze, Via Gianpaolo Orsini n.c.19, C.F. GRO MRC 69T22 H501A, che conferisce 12.042 azioni, ovvero il 25% delle azioni oggetto del patto
DADA S.p.A. con sede a Firenze, Via dei Pandolfini n. 34/r, C.F. e Partita IVA 04628280482.
Le azioni oggetto del patto sono soggette ai seguenti vincoli di indisponibilità:
il 20% delle azioni (pari a 2.408 azioni per i signori Sordi, Sposato e Gori, e 2.409 azioni per Chiaverini) saranno soggette a vincolo di indisponibilità fino al 10 agosto 2002;
il 30% delle azioni (pari a 3.612 azioni per i signori Sordi e Chiaverini, e 3.613 azioni per i signori Sposato e Gori) saranno soggette a vincolo di indisponibilità fino al 10 novembre 2003
il 50% delle azioni (pari a 6.021 azioni per ciascuno) saranno soggette a vincolo di indisponibilità fino al 10 novembre 2004.
Si precisa che il patto parasociale di cui sopra è del tipo previsto dall'art. 122, 5 comma, lettera b), del D. Lgs. 58/98 e sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Firenze entro il 25/11/2001 in conformità al disposto dell'art. 122, 1 comma, lettera c) del D. Lgs. 58/98.
20 Novembre 2001
[DF.4.01.1]
* * *
DADA S.p.A.
Sede legale in Firenze
Capitale sociale € 2.664.101,28,
iscritta nel Registro delle imprese di Firenze al n. 68727,
C.F e P.IVA 04628270482
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 122 D.Lgs. 58/1998 e 131 del Regolamento CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971, Dada S.p.A. con sede a Firenze, C. F., P. IVA e n di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 04628280482, comunica che in data 10/11/2004 è scaduto il patto parasociale sottoscritto con i signori Sordi, Sposato, Chiaverini e Gori con il quale erano stati stabiliti dei vincoli alla disponibilità delle azioni Dada S.p.A. di proprietà dei signori suddetti.
Il numero delle azioni oggetto del patto era 48.167; esse rappresentavano lo 0,384% del capitale sociale della società sottoscritto e versato alla data di sottoscrizione del patto.
I dati dei soggetti aderenti al patto sono i seguenti:
Stefano Sordi nato a Firenze, il 22/12/1972, residente a Firenze, Via del Madonnone n. 20, C.F. SRD SFN 72T22 D612O,
Gabriele Sposato nato a Firenze, il 12/09/1971 residente a Firenze, Via Magazzini n. 6, C.F. SPS GRL 71P12 D612L,
Marco Chiaverini nato a Firenze, il 2/09/1972, residente a Sesto Fiorentino, Viale Toscanini n.c.153, C.F. CHV MRC 72P02 D612R,
Marco Gori nato a Roma, il 22/12/1969, residente a Firenze, Via Gianpaolo Orsini n.c.19, C.F. GRO MRC 69T22 H501A
DADA S.p.A. con sede a Firenze, C.F. e Partita IVA04628280482.
Si precisa che il patto parasociale di cui sopra era del tipo previsto dall'art. 122, 5 comma, lettera b), del D. Lgs. 58/98.
19 novembre 2004
[DF.4.04.1]
DADA S.p.A.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 122 D. Lgs. 58/98 e 129 e 130 del Regolamento Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modificazioni, Poligrafici Editoriale S.p.A. sede legale in Bologna, via E. Mattei 106, capitale sociale euro 34.320.000, CF e PI 00290560374, e Monrif S.p.A. sede legale in Bologna, via E. Mattei 106, capitale sociale euro 78.000.000, CF 03302810159 e PI 03201780370, da una parte e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, capitale sociale euro 1.935.272.832, CF 00884060526 dall'altra, comunicano che in data 14 dicembre 2004 hanno modificato il patto parasociale sottoscritto in data 5 febbraio 2002 con il quale venivano definite le modalità di esercizio di taluni diritti inerenti le partecipazioni dalle stesse detenute nella Dada S.p.A., con sede legale in Firenze, Borgo degli Albizi 12 CF e PI 04628270482. In particolare la modifica ha riguardato il subentro di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. al posto di MPSnet S.p.A. a seguito della cessione alla prima delle azioni Dada S.p.A. possedute da MPSnet S.p.A.
Il numero delle azioni oggetto del patto è di 3.547.226 pari al 22,635% del capitale sociale della Dada S.p.A. sottoscritto e versato alla data di sottoscrizione dell'accordo.
Il capitale sociale di Dada S.p.A. è attualmente costituito esclusivamente da azioni ordinarie.
Società le cui azioni sono oggetto del patto e numero delle azioni complessivamente conferite nel patto:
Società: | n. azioni conferite |
% su azioni conferite | % sul capitale sociale di DADA S.p.A. | n. azioni possedute |
% sul capitale sociale di DADA S.p.A. |
Poligrafici Editoriale S.p.A. | 2.450.300 | 69,077 % |
15,636 % | 2.452.700 | 15,651 % |
Monrif S.p.A. | 466.407 | 13,148 % | 2,976 % | 662.419 | 4,227 % |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | 630.519 | 17,775 % | 4,023 % | 665.661 | 4,247 % |
Totale | 3.547.226 | 100,000 % | 22,635 % | 3.780.780 | 24,125 % |
Si riportano qui di seguito gli aspetti più salienti del patto stesso.
Nel periodo di durata del patto le parti si impegnano ad esercitare il diritto di voto nelle assemblee della Dada S.p.A. che dovessero tenersi per la nomina, conferma o revoca degli amministratori e del Collegio Sindacale a favore di un Consiglio di Amministrazione che sia composto da almeno un amministratore designato da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e da almeno tre amministratori designati da Poligrafici Editoriale S.p.A. e/o Monrif S.p.A. e di un Collegio Sindacale che sia composto da un sindaco designato di comune accordo da Poligrafici Editoriale S.p.A. e Monrif S.p.A. e, qualora ciò sia compatibile con il rispetto dell'art. 148, comma 2, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, da un sindaco designato da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Qualora Poligrafici S.p.A. e/o Monrif S.p.A. dovessero cedere ad uno o più soggetti terzi l'intera propria partecipazione nella Società ovvero una frazione della stessa, si impegnano sin d'ora - peraltro senza promessa del fatto del terzo - a fare ogni ragionevole sforzo per ottenere il consenso del terzo acquirente all'adesione all'Accordo. Ove tale disponibilità non venga acquisita, si impegnano comunque - questa volta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c.- a fare sì che azionisti detentori di un numero di azioni Dada non inferiore a 2.916.707 votino in seno a ciascuna assemblea della Società che dovesse tenersi nel periodo di durata dell'Accordo per la nomina, conferma o revoca degli amministratori, a favore della nomina di un Consiglio di Amministrazione che sia composto da almeno un amministratore designato da Banca Monte dei Paschi di Siena. Banca Monte dei Paschi di Siena, a sua volta, si impegna sin d'ora irrevocabilmente ad esercitare il proprio diritto di voto nell'assemblea della Società in sede di nomina degli amministratori a favore della nomina di un consiglio di amministrazione che sia composto, oltre che da almeno un amministratore designato da Banca Monte dei Paschi di Siena, anche da almeno tre candidati indicati dai suddetti azionisti che abbiano assunto l'impegno di votare a favore del rappresentante di Banca Monte dei Paschi di Siena.
Inoltre, Poligrafici Editoriale S.p.A. e Monrif S.p.A. riconoscono a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. un diritto di prelazione da esercitare solo nella ipotesi in cui le prime decidano di cedere, in tutto o in parte, le azioni della Dada S.p.A. da esse possedute, a società facenti parte di un gruppo bancario ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. 1/9/93 n. 385 (esclusi i fondo comuni di investimento c.d. aperti) ovvero a società partecipate da queste ultime in misura superiore al 30% del capitale sociale.
Infine, Poligrafici Editoriale S.p.A., Monrif S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. assumono l'una nei confronti delle altre l'impegno a non effettuare, né direttamente né indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, ulteriori acquisti di azioni della Dada S.p.A., in misura tale da fare si che la somma complessiva delle azioni della Dada S.p.A. posseduta dalle tre parti superi il 30% del capitale sociale di quest'ultima, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 105 e seguenti del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
A tal fine, le Parti si obbligano a non sottoscrivere patti parasociali e comunque a non realizzare, e a far sì che non si realizzino, fattispecie di "acquisto di concerto" ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 109 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 che determinino il superamento della soglia di cui al paragrafo precedente ciascuna delle Parti obbligandosi, a tal fine, anche per il fatto di uno qualsiasi dei soggetti di cui all'articolo 109 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58 ad essa correlato.
La parte inadempiente si obbliga fin d'ora a manlevare e tenere indenne le altre Parti in relazione a qualsiasi danno, costo o spesa che dovranno essere sostenuti al fine di promuovere l'offerta pubblica di acquisto.
In caso di violazione degli impegni sopra previsti, la parte inadempiente sarà tenuta a versare all'altra parte una penale pari a euro 1.500.000,00 per ogni violazione commessa e comunque sino all'importo complessivo di euro 3.000.000,00, salva la risarcibilità del danno ulteriore indipendentemente dal numero delle violazioni.
Si precisa che il patto parasociale di cui sopra è del tipo previsto dall'art. 122, 5 comma, del D. Lgs. 58/98 e sarà depositato presso il Registro delle imprese di Firenze nei termini di legge in conformità al disposto dell'art. 122, 1 comma, lettera c del D. Lgs. 58/98.
La durata del patto, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 58/98, è di tre anni dalla data di sottoscrizione originaria ed avrà scadenza pertanto il 5 febbraio 2005.
21 dicembre 2004
[DF.6.04.1]
Poligrafici Editoriale S.p.A.
Sede legale in Bologna, Via E. Mattei 106
capitale sociale euro 34.320.000 CF e PI 00290560374
-------------
Monrif S.p.A.
Sede legale in Bologna, Via E. Mattei 106
capitale sociale euro 78.000.000 CF 03302810159 e PI 03201780370
-------------
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3
capitale sociale euro 1.935.272.832, CF 00884060526
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 122 D. Lgs. 58/98 e 129 e 130 del Regolamento Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modificazioni, Poligrafici Editoriale S.p.A. sede legale in Bologna, via E. Mattei 106, capitale sociale euro 34.320.000, CF e PI 00290560374, e Monrif S.p.A. sede legale in Bologna, via E. Mattei 106, capitale sociale euro 78.000.000, CF 03302810159 e PI 03201780370, da una parte e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, capitale sociale euro 1.935.272.832, CF 00884060526 dall'altra,
comunicano
lo scioglimento del patto parasociale per avvenuta scadenza in data 5 febbraio 2005, sottoscritto in data 5 febbraio 2002 con il quale venivano definite le modalità di esercizio di taluni diritti inerenti le partecipazioni dalle stesse detenute nella Dada S.p.A., con sede legale in Firenze, Borgo degli Albizi 12 CF e PI 04628270482.
Il numero delle azioni oggetto del patto era di 3.547.226 pari al 22,635% del capitale sociale della Dada S.p.A. sottoscritto e versato alla data di sottoscrizione dell'accordo.
15 febbraio 2005
[DF.6.05.1]
DADA S.P.A.
Sede legale in Firenze, Borgo degli Albizi n. 12
Capitale sociale € 2.664.101,28, iscritta nel Registro delle imprese di Firenze al n.68727, C.F e P.IVA 04628270482
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 122 D.Lgs. 58/1998 e 127 e 129 del Regolamento CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971, Dada S.p.A. con sede a Firenze, Borgo degli Albizi n. 12 C. F., P. IVA e n di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 04628280482, comunica che in data 17 dicembre 2003 ha sottoscritto con il signor Massimo Ciociola un patto parasociale con il quale vengono stabiliti dei vincoli alla disponibilità delle azioni Dada S.p.A. di proprietà di quest'ultimo.
Il numero delle azioni oggetto del patto è 10.000; esse rappresentano lo 0,063% del capitale sociale della società sottoscritto e versato alla data di sottoscrizione del patto.
I dati dei soggetti aderenti al patto sono i seguenti:
Massimo Ciociola, nato a Foggia il 12/07/1977 e residente a Bologna Via Parisio n. 7, Cod. Fisc. CCLMSM7712D643G;
DADA S.p.A. con sede a Firenze, Via dei Pandolfini n. 34/r, C.F. e Partita IVA04628280482.
Le azioni oggetto del patto sono soggette ai seguenti vincoli di indisponibilità:
il 50%, ovvero 5.000 azioni, sono soggette a vincolo di indisponibilità fino al 30/09/2004;
il 50%, ovvero 5.000 azioni, sono soggette a vincolo di indisponibilità fino al 30/03/2005.
Anche dopo lo scadere del vincolo di intrasferibilità e per i due anni successivi ad esso, il numero delle azioni cedibili giornalmente sul mercato borsistico dal Sig. Ciociola, fatta eccezione per le cessioni ai cosiddetti "Blocchi", non potrà essere superiore al 20% del quantitativo totale del titolo Dada trattato il giorno precedente presso il Nuovo Mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A., e comunque le medesime azioni non potranno altresì essere offerte in vendita (fatta eccezione per le cessioni ai cosiddetti "Blocchi") ad un prezzo inferiore al 95% del prezzo ufficiale di chiusura determinato dal medesimo mercato borsistico sullo stesso titolo Dada nel giorno precedente.
23 dicembre 2003
[DF.10.03.1]
DADA S.P.A.
Sede legale in Firenze, Borgo degli Albizi n. 12
Capitale sociale € 2.664.101,28, iscritta nel Registro delle imprese di Firenze al n.68727, C.F e P.IVA 04628270482
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 122 D.Lgs. 58/1998 e 127 e 129 del Regolamento CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971, Dada S.p.A. con sede a Firenze, Borgo degli Albizi n. 12 C. F., P. IVA e n di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 04628280482, comunica che in data 17 dicembre 2003 ha sottoscritto con il signor Marco Argenti un patto parasociale con il quale vengono stabiliti dei vincoli alla disponibilità delle azioni Dada S.p.A. di proprietà di quest'ultimo.
Il numero delle azioni oggetto del patto è 40.000; esse rappresentano lo 0,225% del capitale sociale della società sottoscritto e versato alla data di sottoscrizione del patto.
I dati dei soggetti aderenti al patto sono i seguenti:
Marco Argenti, nato a La Spezia, il 16 marzo 1967, residente a Firenze, Via de' Lamberti n. 3 cod. Fisc. RGNMRC67C16E463V;
DADA S.p.A. con sede a Firenze, Via dei Pandolfini n. 34/r, C.F. e Partita IVA04628280482.
Le azioni oggetto del patto sono soggette ai seguenti vincoli di indisponibilità:
il 50%, ovvero 20.000 azioni, sono soggette a vincolo di indisponibilità fino al 30/09/2004;
il 50%, ovvero 20.000 azioni, sono soggette a vincolo di indisponibilità fino al 30/03/2005.
Anche dopo lo scadere del vincolo di intrasferibilità e per i due anni successivi ad esso, il numero delle azioni cedibili giornalmente sul mercato borsistico dal Sig. Argenti, fatta eccezione per le cessioni ai cosiddetti "Blocchi", non potrà essere superiore al 20% del quantitativo totale del titolo Dada trattato il giorno precedente presso il Nuovo Mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A., e comunque le medesime azioni non potranno altresì essere offerte in vendita (fatta eccezione per le cessioni ai cosiddetti "Blocchi") ad un prezzo inferiore al 95% del prezzo ufficiale di chiusura determinato dal medesimo mercato borsistico sullo stesso titolo Dada nel giorno precedente.
23 dicembre 2003
[DF.11.03.1]
DADA S.P.A.
Sede legale in Firenze, Borgo degli Albizi n. 12
Capitale sociale € 2.664.101,28, iscritta nel Registro delle imprese di Firenze al n.68727, C.F e P.IVA 04628270482
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 122 D.Lgs. 58/1998 e 127 e 129 del Regolamento CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971, Dada S.p.A. con sede a Firenze, Borgo degli Albizi n. 12 C. F., P. IVA e n di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 04628280482, comunica che in data 17 dicembre 2003 ha sottoscritto con il signor Davide De Marchi un patto parasociale con il quale vengono stabiliti dei vincoli alla disponibilità delle azioni Dada S.p.A. di proprietà di quest'ultimo.
Il numero delle azioni oggetto del patto è 10.000; esse rappresentano lo 0,063% del capitale sociale della società sottoscritto e versato alla data di sottoscrizione del patto.
I dati dei soggetti aderenti al patto sono i seguenti:
Davide De Marchi, nato a Parma il 23/12/1967 e residente a Lesignano de' Bagni Fraz. Santa Maria del Piano, Via Martiri della Libertà n. 58/1, Cod. Fisc. DMRDVD67T23G337R.
DADA S.p.A. con sede a Firenze, Via dei Pandolfini n. 34/r, C.F. e Partita IVA04628280482.
Le azioni oggetto del patto sono soggette ai seguenti vincoli di indisponibilità:
il 50%, ovvero 5.000 azioni, sono soggette a vincolo di indisponibilità fino al 30/09/2004;
il 50%, ovvero 5.000 azioni, sono soggette a vincolo di indisponibilità fino al 30/03/2005.
Anche dopo lo scadere del vincolo di intrasferibilità e per i due anni successivi ad esso, il numero delle azioni cedibili giornalmente sul mercato borsistico dal Sig. De Marchi, fatta eccezione per le cessioni ai cosiddetti "Blocchi", non potrà essere superiore al 20% del quantitativo totale del titolo Dada trattato il giorno precedente presso il Nuovo Mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A., e comunque le medesime azioni non potranno altresì essere offerte in vendita (fatta eccezione per le cessioni ai cosiddetti "Blocchi") ad un prezzo inferiore al 95% del prezzo ufficiale di chiusura determinato dal medesimo mercato borsistico sullo stesso titolo Dada nel giorno precedente.
23 dicembre 2003
[DF.12.03.1]
DADA S.P.A.
Ai sensi dell'articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") e degli articoli 129 e seguenti del regolamento emittenti approvato con delibera CONSOB del 19 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto il contenuto del patto parasociale (il "Patto") avente ad oggetto in particolare: (i) l'esecuzione di una offerta pubblica obbligatoria di acquisto sulle azioni di Dada S.p.A. ("Dada" o la "Società") il cui obbligo (solidalmente a carico di tutte le parti che hanno sottoscritto il Patto) viene assunto, in via esclusiva, da RCS MediaGroup S.p.A.; (ii) un sindacato di consultazione, di voto e di blocco relativo alle partecipazioni in Dada; (iii) diritti di opzione di acquisto e obblighi di astensione dall'acquisto di ulteriori azioni Dada; e (iv) talune pattuizioni che disciplinano la corporate governance di Dada.
Si specifica che, contestualmente alla sottoscrizione del Patto, RCS MediaGroup S.p.A. ha esercitato alcune opzioni call aventi per oggetto n. 2.862.384 azioni Dada (rappresentative del 18% circa del capitale sociale) e, conseguentemente, la propria partecipazione si è incrementata dal 23,5% sino a circa il 41,6% del capitale di Dada. L'esercizio di tali opzioni call e la contestuale sottoscrizione del Patto hanno, dunque, determinato il superamento della soglia del 30% del capitale di Dada e l'insorgenza di un obbligo solidale, a carico di RCS MediaGroup S.p.A. e degli altri pattisti, di promuovere un'offerta pubblica di acquisto ("Offerta") sulla totalità delle azioni ordinarie Dada, ai sensi degli articoli 102, 106, comma 1 e 109, comma 1, lett. a) del TUF.
A. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
Dada S.p.A., con sede legale in Firenze, Borgo degli Albizi n. 12, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze, codice fiscale e partita IVA n. 04628270482.
B. Soggetti aderenti al Patto
I partecipanti al Patto sono sei soggetti (i "Partecipanti" e congiuntamente, le "Parti").
I Partecipanti sono:
- RCS MediaGroup S.p.A., con sede in Milano, Via Rizzoli n. 2, capitale sociale deliberato Euro 762.019.050, C.F. e iscrizione al registro delle imprese di Milano n. 120865401155 ("RCS");
- i Signori Paolo Barberis, nato a La Spezia, l'8 dicembre 1967 e residente in Firenze, alla Via del Piaggione, 9, codice fiscale BRBPLA67T08E463N; Angelo Falchetti, nato a Senigallia, il 14 settembre 1967 e residente in Firenze, alla Via Ginori, 40, codice fiscale FLCNGL67P14I608P; Alessandro Sordi, nato a Firenze, il 24 gennaio 1967 e residente in Firenze, alla Via D'Annunzio, 52, codice fiscale SRDLSN67A24D612A; Jacopo Marello, nato a Firenze, il 28 marzo 1967 e residente in Livorno, alla Via Forte dei Cavalleggeri, 18, codice fiscale MRLJCP67C28D612K; Marco Argenti, nato a La Spezia, il 16 marzo 1967 e residente in Firenze, alla Via de' Lamberti, 3, codice fiscale RGNMRC67C16E463V (congiuntamente e collettivamente definiti, i "Soci Manager").
C. Azioni Oggetto del Patto
RCS e i Soci Manager sono titolari di azioni ordinarie di Dada che sono apportate al Patto come segue:
Socio |
Numero di azioni ordinarie |
Percentuale sul totale delle azioni ordinarie emesse (*) |
Percentuale sulle azioni ordinarie vincolate (*) |
RCS |
6.580.341 |
41,6% |
73,9% |
Paolo Barberis |
986.454 |
6,2% |
11,1% |
Angelo Falchetti |
430.341 |
2,7% |
4,8% |
Alessandro Sordi |
483.259 |
3,1% |
5,4% |
Jacopo Marello |
378.987 |
2,4% |
4,2% |
Marco Argenti |
48.581 |
0,3% |
0,6% |
Totale |
8.907.963 |
56,3% |
100% |
(*) Le percentuali sono arrotondate al primo decimale.
Si rappresenta che i Soci Manager hanno complessivamente conferito n. 2.327.622 azioni Dada, corrispondenti al 14,7% del capitale sociale della Società e al 26,1% del totale delle azioni conferite nel Patto.
D. Organi del Patto
- Le Parti si impegnano a consultarsi in via preventiva, attraverso la costituzione di un apposito Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo è composto da 4 membri, oltre ad un segretario (privo del diritto di voto e la cui presenza non viene computata ai fini del raggiungimento del quorum costitutivo). Ciascuna Parte nomina due membri del Comitato Direttivo. Il presidente del Comitato Direttivo viene designato da RCS. Il Comitato Direttivo si riunisce ogniqualvolta si riuniscono l'assemblea e/o il consiglio di amministrazione di Dada, ovvero quando ne faccia espressa richiesta qualsivoglia dei suoi membri.
- I membri del Comitato Direttivo sono eletti dalle Parti tra gli amministratori della Società di rispettiva designazione, fatto salvo il diritto dei Soci Manager di eleggere, quale membro di loro designazione, uno tra gli stessi Soci Manager (indipendentemente dal fatto che il membro così eletto sia anche amministratore della Società). In caso di cessazione dalla carica di un membro del Comitato Direttivo, quest'ultimo è sostituito dalla Parte che lo ha nominato. Ciascuna Parte può, altresì, revocare in ogni tempo il membro del Comitato Direttivo da essa designato, sostituendolo con altro membro di propria designazione.
- Il Comitato Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera con il voto favorevole di 3 membri su 4. Ciascun membro del Comitato Direttivo rappresenta la Parte che lo ha designato.
- Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono volte a fornire indicazioni e/o pareri di massima alle Parti (prive quindi di qualsivoglia natura vincolante) e le Parti, in qualità di soci di Dada, o a mezzo degli amministratori dalle stesse designati in seno al consiglio di amministrazione della Società, potranno, pertanto, formare il loro convincimento ed esprimere il loro voto in seno agli organi consiliari e/o assembleari della Società del tutto liberamente. In deroga a quanto sopra indicato, su ogni decisione concernente le seguenti materie: (a) approvazione del business plan della Società, di programmi di sviluppo e piani di investimento di Dada e/o approvazione di modifiche sostanziali alle politiche di gestione e agli indirizzi strategici della Società e/o di altra società del Gruppo Dada; (b) approvazione di bilanci preventivi e consuntivi, ovvero di proposte di bilancio da sottoporre all'assemblea per l'approvazione (ivi incluse proposte di distribuzione di dividendi o riserve); (c) operazioni che comportino investimenti superiori a Euro 5 milioni, se non previsti nei business plan già approvati; (d) designazione di amministratori indipendenti; (e) assunzione di finanziamenti, rilascio di garanzie, tipiche e atipiche, per importi superiori a Euro 5 milioni; (f) modificazioni dello statuto della Società o di altra società del Gruppo Dada; (g) operazioni sul capitale sociale di Dada; e (h) proposizione di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori della Società (complessivamente, le "Materie Rilevanti"), i Soci Manager e RCS, direttamente in assemblea in qualità di soci di Dada, si impegnano a esprimere il proprio voto in conformità a quanto stabilito dal Comitato Direttivo. Fermo restando quanto sopra e, sempre con riferimento alle Materie Rilevanti, le Parti assumono l'impegno ad esprimere il loro rispettivo voto nell'assemblea dei soci di Dada, e a fare in modo che i voti degli amministratori da essi rispettivamente designati nel consiglio di amministrazione di Dada e delle altre società del Gruppo Dada, siano espressi in conformità a quanto stabilito dal Comitato Direttivo.
- Con riferimento alle Materie Rilevanti, è altresì previsto che:
- qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta alla prima adunanza del Comitato Direttivo (la "Situazione di Stallo"), il segretario fisserà una seconda convocazione dello stesso, in cui i membri del Comitato Direttivo designati da RCS e dai Soci Manager tenteranno, in buona fede, di trovare una soluzione alla Situazione di Stallo;
- qualora anche in seconda convocazione non si raggiunga la maggioranza richiesta, il segretario fisserà una terza convocazione del Comitato Direttivo in cui proseguiranno i tentativi di risolvere la Situazione di Stallo;
- qualora, infine, (a) anche in terza convocazione non si raggiunga la maggioranza richiesta al paragrafo 3 che precede, oppure (b) in pendenza della procedura di soluzione della Situazione di Stallo, ovvero ancora prima che si sia tenuta l'adunanza del Comitato Direttivo chiamata a discutere dell'affare, venga comunque assunta ed eseguita con il voto determinante di una delle Parti e/o degli amministratori dalla stessa designati, una delibera assembleare o consiliare avente ad oggetto la Materia Rilevante che abbia dato avvio alla procedura di stallo, il Comitato Direttivo prenderà formalmente atto del verificarsi della Situazione di Stallo, la comunicherà a tutte le Parti (a mezzo del segretario o di ciascuno dei suoi membri) e il Patto avrà termine;
- in ogni caso, RCS farà quanto in suo potere affinché, in pendenza della procedura di soluzione della Situazione di Stallo, la Società non proceda a modifiche dello statuto tali da incidere sui diritti di voto e/o di partecipazione dei Soci Manager, ovvero al compimento di operazioni sul capitale.
- qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta alla prima adunanza del Comitato Direttivo (la "Situazione di Stallo"), il segretario fisserà una seconda convocazione dello stesso, in cui i membri del Comitato Direttivo designati da RCS e dai Soci Manager tenteranno, in buona fede, di trovare una soluzione alla Situazione di Stallo;
E. Contenuto del Patto
1. Data di sottoscrizione del Patto
Il Patto è stato sottoscritto, in data 11 novembre 2005, dai Partecipanti indicati al punto B che precede.
2. Oggetto del Patto
Oggetto del Patto sono tutte le azioni ordinarie Dada di cui i Partecipanti sono e saranno titolari, direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo durante il periodo di vigenza del Patto, ad eccezione delle sole azioni che saranno detenute dai Soci Manager rivenienti dall'esercizio di piani di stock option già deliberati, o da deliberarsi, da parte della Società. Alla data di entrata in vigore del Patto (ovverosia, all'11 novembre 2005), le azioni Dada conferite al presente Patto sono quelle di cui al punto C che precede.
3. Pattuizioni relative all'Offerta
Il Patto contiene una serie di pattuizioni aventi, tra l'altro, per oggetto: (a) termini e modalità di esecuzione dell'obbligo di promuovere l'Offerta e, in particolare, l'obbligo assunto in via esclusiva da RCS di promuovere l'Offerta (ovvero, se del caso, qualunque offerta pubblica di acquisto, anche di consolidamento, che RCS e/o i Soci Manager, in via solidale, fossero obbligati a promuovere sulle azioni Dada durante il periodo di efficacia del presente Patto), con il conseguente onere, a carico di RCS, di provvedere anche alla costituzione delle garanzie di esatto adempimento (c.d. cash confirmation) che fossero richieste in relazione all'Offerta medesima, ai sensi dell'art. 102, comma 2 del TUF, nonché di mantenere indenni e manlevati i Soci Manager da qualunque obbligo e/o onere relativi, tra l'altro, alla promozione ed esecuzione dell'Offerta; (b) un obbligo, assunto dai Soci Manager, di non aderire all'Offerta né a qualsivoglia offerta pubblica di acquisto concorrente e/o alternativa all'Offerta, che sia promossa da soggetti terzi sulle azioni Dada; e (c) un impegno assunto da RCS di mantenere la quotazione delle azioni Dada sul Mercato MTAX di Borsa Italiana S.p.A., anche all'esito dell'Offerta e, in coerenza con tale impegno, RCS si impegna a ripristinare – ove necessario e in conformità a quanto previsto ai sensi dell'art. 108 del TUF – un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni del titolo Dada con le modalità che verranno ritenute più opportune secondo le esigenze del mercato.
4. Vincoli all'acquisto e alla trasferibilità delle azioni Dada
I Soci Manager si impegnano, per tutta la durata del Patto, a non acquistare (senza il preventivo consenso scritto di RCS) ulteriori azioni Dada rispetto a quelle possedute alla data di sottoscrizione del Patto medesimo, fatta eccezione per quelle azioni Dada loro assegnate in esecuzione di piani di stock option già deliberati o da deliberarsi da parte della Società.
Il Patto prevede poi una serie di limitazioni alla trasferibilità delle azioni Dada conferite nel Patto posti a carico delle Parti, quali (i) l'impegno a non trasferire a qualsiasi titolo le azioni ordinarie di Dada di loro proprietà e (ii) l'impegno a non costituire, o consentire che venga costituito, alcun vincolo volontario su tali azioni. In deroga a quanto appena richiamato, il Patto prevede la facoltà per RCS di trasferire tutte o parte delle proprie azioni Dada (i) ad una o più società controllate (ai sensi dell'art. 93 del TUF), previa comunicazione da inviarsi ai Soci Manager e a condizione che, per tutto il periodo di durata del Patto, RCS mantenga il controllo della società cessionaria e quest'ultima non trasferisca a terzi le azioni Dada e, in ogni caso, detta società cessionaria assuma tutti gli impegni derivanti in capo a RCS in ragione del presente Patto, ovvero (ii) a uno o più soggetti terzi, previa autorizzazione dei Soci Manager.
Dall'altro lato, ciascuno dei Soci Manager ha, tra l'altro, la facoltà di trasferire tutte o parte delle proprie azioni Dada ai termini e condizioni che seguono: (i) fino a massime n. 100.000 azioni Dada di proprietà di ciascun singolo Socio Manager, a uno o più degli altri Soci Manager (anche in più tranche), previa comunicazione da inviarsi a RCS; (ii) per ogni quantitativo di azioni Dada in eccesso rispetto a quelle indicate sub (i), a uno o più degli altri Soci Manager, fatto salvo il "Right of First Offer" di cui al successivo paragrafo 5; e (iii) fino a massime n. 698.286 azioni Dada di proprietà dei Soci Manager nel loro complesso, a uno o più soggetti terzi (in una o più tranche), fatto salvo il "Right of First Offer" di cui al successivo paragrafo 5.
5. Diritto di prima scelta (c.d. Right of First Offer) a favore di RCS
Qualora uno dei Soci Manager (il "Socio Cedente") intenda cedere tutte o parte delle proprie azioni Dada (le "Azioni in Vendita") – fatti salvi i trasferimenti consentiti di cui al paragrafo 4 che precede – il Socio Cedente dovrà inviare preventivamente a RCS una comunicazione scritta contenente le seguenti indicazioni: (i) il quantitativo delle Azioni in Vendita e, nel caso sub (b) che segue, (ii) il corrispettivo per il quale i Socio Cedente è disposto a trasferire dette Azioni in Vendita e (iii) le modalità di corresponsione dello stesso.
In particolare, (a) qualora sia previsto il trasferimento delle Azioni in Vendita sul Mercato MTAX di Borsa Italiana S.p.A., RCS avrà il diritto di acquistare tutte o parte di dette Azioni in Vendita ad un prezzo pari alla media aritmetica del prezzo ufficiale di Borsa dei 10 giorni lavorativi precedenti la ricezione della comunicazione di trasferimento; e (b) qualora sia previsto che le Azioni in Vendita siano trasferite mediante vendita diretta e/o ricorso ai blocchi, o altra forma di trasferimento, RCS avrà il diritto di acquistare tutte, e non parte di dette Azioni in Vendita, in conformità alle condizioni di trasferimento indicate dal Socio Cedente. In entrambi i casi sub (a) e (b) che precedono, l'accettazione da parte di RCS dovrà intervenire a mezzo comunicazione scritta, entro un termine non superiore a 4 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di trasferimento inviata dal Socio Cedente. Nel caso di cui alla lettera (a) che precede, le Azioni in Vendita non acquistate da RCS potranno essere vendute dal Socio Cedente sul Mercato MTAX, nell'arco di un periodo di tempo non superiore a 34 giorni dall'invio della comunicazione di trasferimento; nel caso di cui alla lettera (b) che precede, le Azioni in Vendita non acquistate da RCS potranno essere trasferite agli altri Soci Manager o a uno o più soggetti terzi a fronte di un prezzo comunque non inferiore a quello contenuto nella comunicazione di trasferimento, nell'arco di un periodo di tempo ritenuto congruo in relazione al quantitativo di Azioni in Vendita e, comunque, a condizione che sia raggiunto un impegno vincolante al trasferimento con la relativa controparte contrattuale, entro e non oltre 34 giorni dall'invio della comunicazione di trasferimento.
6. Diritto di opzione call a favore dei Soci Manager
Ai Soci Manager è attribuito un diritto di opzione per l'acquisto da RCS di n. 500.000 azioni Dada già esistenti (libere da qualsiasi vincolo), esercitabile alla scadenza (anche anticipata) del Patto, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 10 (la "Data di Efficacia"). Il diritto di opzione in oggetto potrà essere esercitato, in tutto o in parte, anche disgiuntamente dai Soci Manager (i) entro il termine di 90 giorni successivi alla Data di Efficacia, mediante dichiarazione irrevocabile di esercizio da inviarsi a RCS e (ii) per un corrispettivo pari ad Euro 15,50 per ciascuna azione Dada.
7. Principi di corporate governance
Le Parti si impegnano a fare tutto quanto in loro potere affinché (i) al più tardi entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, l'assemblea di Dada deliberi che il consiglio di amministrazione di quest'ultima sia composto da tredici membri, di cui sei membri, più due membri indipendenti, nominati su designazione del rappresentante di RCS, e quattro membri, più un membro indipendente, nominati su designazione del rappresentante dei Soci Manager; (ii) il presidente del consiglio di amministrazione di Dada sia nominato su indicazione del rappresentante di RCS (previo parere favorevole del rappresentante dei Soci Manager) ed allo stesso siano delegati poteri di gestione e rappresentanza indicati nel Patto e l'amministratore delegato di Dada sia nominativamente individuato nella persona di Angelo Falchetti e, in caso di revoca, dimissioni o cessazione della carica a qualsiasi causa dovuta di quest'ultimo, sia nominato su indicazione del rappresentante dei Soci Manager (previo parere favorevole del rappresentante di RCS), e allo stesso siano delegati poteri di gestione e rappresentanza indicati nel Patto; (iii) il direttore amministrazione, finanza e controllo della Società, che riporterà direttamente all'amministratore delegato ed accentrerà su di sé tutte le funzioni relative all'amministrazione, finanza, controllo e fiscale, sia nominato su indicazione del rappresentante di RCS ed allo stesso siano delegati poteri di gestione e rappresentanza indicati nel Patto; (iv) al più tardi entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, l'assemblea di Dada deliberi che il collegio sindacale della Società sia composto da un sindaco effettivo e un sindaco supplente nominati tra i candidati della lista presentata da RCS, un sindaco effettivo, con funzione di presidente del collegio sindacale, e un sindaco supplente, nominati tra i candidati della lista presentata dai Soci Manager, ed un sindaco effettivo nominato tra i candidati della lista di minoranza (diversa dalla lista presentata dai Soci Manager) che abbia ottenuto il maggior numero di voti e (v) il comitato per le remunerazioni e il comitato per il controllo siano composti, rispettivamente, da un membro (con funzioni di Presidente) nominato su designazione del rappresentante di RCS, un membro nominato su designazione del rappresentante dei Soci Manager e un membro scelto di comune accordo dal rappresentante di RCS e dal rappresentante dei Soci Manager. Le Parti si impegnano altresì a fare tutto quanto il loro potere affinché le società facenti parte del Gruppo Dada siano gestite secondo principi di corporate governance coerenti con quelli previsti nel presente Patto, nel rispetto delle dimensioni e dell'attuale organizzazione e funzione delle singole società del Gruppo Dada, nonché degli eventuali soci di minoranza delle medesime.
In attuazione di quanto previsto al precedente punto (ii), in data 11 novembre 2005, RCS ha assunto l'impegno a designare e mantenere (salvo ricorrano i presupposti per una giusta causa di revoca) per tutta la durata del Patto, il Sig. Paolo Barberis quale presidente del consiglio di amministrazione di Dada.
8. Obblighi di non concorrenza assunti dalle Parti
Per tutto il periodo di durata del Patto, i Soci Manager si impegnano (i) a non rassegnare (salvo che per giusta causa) le proprie dimissioni dagli incarichi amministrativi e/o a non terminare i rapporti di consulenza e/o lavoro che, a qualsiasi titolo, attualmente li legano alla Società, continuando a dedicare in via prioritaria e prevalente il loro tempo, le loro risorse professionali e le loro conoscenze tecniche principalmente allo sviluppo delle attività e del business di Dada in conformità ai contenuti e alle indicazioni del business plan per il triennio 2006-2008, e (ii) assumono l'obbligo incondizionato di (a) non svolgere alcuna attività che sia direttamente o indirettamente in concorrenza con le attività e il business della Società nel territorio europeo; (b) non intrattenere, direttamente o indirettamente, alcuna relazione commerciale con clienti o fornitori della Società allo scopo di intraprendere un'attività che sia in concorrenza con quella della Società nel territorio europeo; e (c) non assumere o fornire opportunità di lavoro all'esterno della Società, né indurre, direttamente o indirettamente, alcuno dei dirigenti, dipendenti, consulenti e/o agenti della Società a risolvere i rispettivi rapporti contrattuali che li legano alla Società medesima, al precipuo scopo di intraprendere un'attività che si ponga in concorrenza con quella della Società nel territorio europeo.
D'altra parte RCS, per tutto il periodo di durata del Patto, si impegna (a) a non assumere o fornire opportunità di lavoro all'esterno della Società, né indurre o tentare di indurre, direttamente o indirettamente, alcuno dei dirigenti, dipendenti, consulenti e/o agenti della Società a risolvere i rispettivi rapporti contrattuali che li legano alla Società medesima, al precipuo scopo di intraprendere un'attività che si ponga in concorrenza con quella della Società nel territorio italiano; e (b) a non acquistare partecipazioni e/o effettuare investimenti di qualsivoglia natura in società che siano direttamente o indirettamente in concorrenza con la Società in una delle attività dalla medesima attualmente compiuta.
In caso di inadempimento da parte di uno o più Soci Manager ovvero da parte di RCS agli obblighi di non concorrenza di cui al presente paragrafo 8, la Parte inadempiente sarà tenuta a corrispondere alla Parte adempiente una penale pari ad Euro 500.000 (restando inteso che (i) qualora a rendersi inadempiente sia un Socio Manager, costui dovrà corrispondere una penale pari ad Euro 100.000 e ne conseguirà l'automatica estromissione dal Patto, mentre (ii) qualora a rendersi inadempiente sia RCS, la stessa dovrà corrispondere ai Soci Manager una penale complessivamente pari a massimi Euro 500.000), salvo il diritto al maggior danno in conseguenza dell'inadempimento. Qualora a rendersi inadempienti siano, alternativamente, (i) il Sig. Paolo Barberis, ovvero (ii) due tra i Soci Manager, il Patto si risolverà automaticamente anche nei confronti delle altre Parti.
Infine, i Soci Manager e RCS assumono l'impegno che, al più tardi entro la data di approvazione del bilancio di Dada relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, vengano stipulati con la Società specifici accordi, aventi durata pari a quella del Patto, contenenti un impegno di permanenza negli incarichi di amministratore e nei rapporti di consulenza e/o lavoro che attualmente legano i Soci Manager alla Società, nel rispetto del Patto e dei principi di governance ivi previsti. In caso di inadempimento da parte della Società, ove direttamente imputabile a RCS in relazione ad obblighi previsti nel Patto, quest'ultima dovrà corrispondere, in favore del Socio Manager interessato, una penale pari all'ammontare più alto tra: (i) il totale dei compensi di pertinenza del Socio Manager interessato, calcolato su 12 mensilità; e (ii) il totale dei compensi di pertinenza del Socio Manager interessato, calcolato sul periodo che va dalla data dell'inadempimento commesso dalla Società alla data di scadenza del Patto ai sensi del punto (v) di cui al paragrafo 10 che segue, e comunque fino a un ammontare massimo equivalente a 24 mensilità. Gli obblighi di non concorrenza nei confronti della Società a carico di ciascun Socio Manager si estenderanno anche: (a) sino ai 12 mesi successivi alla scadenza del Patto di cui al punto (v) del paragrafo 10 che segue; ovvero (b) ai 18 mesi successivi allo scioglimento del Patto ai sensi del punto (ii) del paragrafo 10 che segue, ovvero all'estromissione del Socio Manager. Nessun obbligo di non concorrenza è posto a carico del Socio Manager per il periodo successivo al termine del proprio incarico e/o rapporto, nel caso in cui il Patto si sciolga anticipatamente ai sensi dei punti (i) e (iii) di cui al paragrafo 10 che segue, ovvero il suddetto rapporto e/o incarico sia stato risolto dalla stessa Società senza giusta causa e/o in violazione delle disposizioni del Patto e/o del patto di non concorrenza che lo legava alla Società, ovvero sia stato risolto dal Socio Manager per giusta causa.
9. Piano di stock option
Le Parti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché venga creato un meccanismo di incentivazione e di fidelizzazione del management attraverso l'attribuzione fino ad un massimo di n. 800.000 di azioni Dada sulla base di un piano di stock option da concordarsi tra le Parti e da approvarsi il più presto possibile e comunque entro e non oltre il 28 febbraio 2006. In particolare, il piano di stock option sarà basato sulla performance realizzata dalla Società nell'applicabile periodo di riferimento (i.e., triennio 2006-2008), avuto riguardo ai target previsionali individuati nel business plan da approvarsi dalla Società.
10. Durata del Patto
Ad eccezione della clausola compromissoria di cui al paragrafo 11 che segue, il Patto terminerà automaticamente al ricorrere del primo dei seguenti eventi: (i) il mancato accordo tra le Parti in merito alle modifiche da apportare al Patto che si rendessero necessarie per l'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi della legge n. 287/1990; (ii) il determinarsi di una Situazione di Stallo (dopo che sia stata espletata la procedura prevista dal precedente punto D, paragrafo 6, per un tentativo di risoluzione in buona fede di detta Situazione di Stallo); (iii) la mancata approvazione, da parte del consiglio di amministrazione di Dada, del business plan per il triennio 2006-2008; (iv) la violazione degli obblighi di non-concorrenza da parte dei Soci Manager, ove ricorrano i presupposti di cui al precedente paragrafo 8; e (v) lo scadere del terzo anniversario dalla data di sottoscrizione del Patto.
11. Clausola compromissoria
Tutte le controversie derivanti dal Patto o in relazione con lo stesso saranno risolte mediante arbitrato rituale ai sensi degli articoli 806 e seguenti c.p.c. da un collegio arbitrale composto da 3 arbitri. L'arbitrato avrà sede in Milano e il procedimento arbitrale si svolgerà applicando la legge italiana.
F. Controllo
Nessuno dei Partecipanti e nessuna delle Parti esercita in virtù del Patto il controllo di Dada ai sensi dell'articolo 93 del TUF.
G. Soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati.
Il Patto non contiene obblighi di deposito delle azioni Dada conferite al presente Patto.
Del Patto sarà altresì data pubblicità mediante il deposito presso il Registro delle Imprese di Firenze entro il 26 novembre 2005.
21 novembre 2005
[DF.13.05.1]
DADA S.P.A.
In relazione al Patto Parasociale relativo a Dada S.p.A. (di seguito "Dada") concluso l’11 novembre 2005 (di seguito il "Patto") tra RCS MediaGroup S.p.A., (di seguito anche "RCS") ed i Signori Paolo Barberis, Angelo Falchetti, Alessandro Sordi, Jacopo Marello, Marco Argenti, (anche congiuntamente e collettivamente definiti, i "Soci Manager"), si rende noto che:
- in data 7 febbraio 2006 il sig. Alessandro Sordi, previo adempimento delle relative procedure previste nell’ambito del Patto, ha ceduto nr. 3.150 azioni ordinarie di Dada S.p.A., riducendosi le azioni ordinarie da lui apportate da nr. 483.259 a nr. 480.109, e, conseguentemente, il totale azioni ordinarie conferite al Patto da tutti i partecipanti a quest’ultimo da nr. 8.907.963 a nr. 8.904.813;
- in data 15 febbraio 2006 RCS ed i Soci Manager hanno concluso un accordo modificativo del Patto, e precisamente dell’articolo 9.8, eliminando l’indicazione "dell’approvazione di bilanci preventivi e consuntivi, ovvero di proposte di bilancio da sottoporre all’assemblea per l’approvazione (ivi incluse proposte di distribuzione di dividendi o riserve)" dalle materie (ivi definite come "Materie Rilevanti") rispetto alle quali RCS ed i Soci Manager si impegnano, direttamente in assemblea in qualità di soci di Dada, ovvero a mezzo degli amministratori da essi rispettivamente designati in seno al Consiglio di Amministrazione di quest’ultima e delle altre società da questa controllate le decisioni del Comitato Direttivo previsto nel Patto, a conformarsi alle decisioni del Comitato Direttivo previsto nel Patto;
- in data 23 febbraio 2006 Dada ha provveduto a dichiarare ai sensi dell’art. 98 del regolamento di cui alla delibera Consob nr. 11971/1999 che il 6 febbraio 2006 il proprio capitale sociale sottoscritto e versato si è incrementato da Euro 2.692.092,97, rappresentato da nr. 15.835.841 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,17, ad Euro 2.174.569,86 rappresentato da n. 15.968.058 azioni ordinarie sempre del medesimo valore nominale;
- in data 24 febbraio 2006 RCS ha apportato al Patto ulteriori nr. 142.061 azioni ordinarie Dada S.p.A., incrementando le azioni ordinarie da essa apportate da nr. 6.580.341 a nr. 6.722.402, con conseguente incremento delle azioni ordinarie complessivamente apportate da tutti i partecipanti al Patto da nr. 8.904.813 a nr. 9.046.874.
Si riporta quindi qui di seguito l’estratto riassuntivo del Patto aggiornato alla data del 24 febbraio 2006, con indicazione degli apporti risultanti a tale data:
A. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
Dada S.p.A., con sede legale in Firenze, Borgo degli Albizi n. 12, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze, codice fiscale e partita IVA n. 04628270482.
B. Soggetti aderenti al Patto
I partecipanti al Patto sono sei soggetti (i "Partecipanti" e congiuntamente, le "Parti").
I Partecipanti sono:
- RCS MediaGroup S.p.A., con sede in Milano, Via Rizzoli n. 2, capitale sociale deliberato Euro 762.019.050, C.F. e iscrizione al registro delle imprese di Milano n. 120865401155 ("RCS");
- i Signori Paolo Barberis, nato a La Spezia, l’8 dicembre 1967 e residente in Firenze, alla Via del Piaggione, 9, codice fiscale BRBPLA67T08E463N; Angelo Falchetti, nato a Senigallia, il 14 settembre 1967 e residente in Firenze, alla Via Ginori, 40, codice fiscale FLCNGL67P14I608P; Alessandro Sordi, nato a Firenze, il 24 gennaio 1967 e residente in Firenze, alla Via D’Annunzio, 52, codice fiscale SRDLSN67A24D612A; Jacopo Marello, nato a Firenze, il 28 marzo 1967 e residente in Livorno, alla Via Forte dei Cavalleggeri, 18, codice fiscale MRLJCP67C28D612K; Marco Argenti, nato a La Spezia, il 16 marzo 1967 e residente in Firenze, alla Via de’ Lamberti, 3, codice fiscale RGNMRC67C16E463V (congiuntamente e collettivamente definiti, i "Soci Manager").
C. Azioni Oggetto del Patto
RCS e i Soci Manager sono titolari di azioni ordinarie di Dada che sono apportate al Patto come segue:
Socio | Numero di azioni |
Percentuale sul totale |
Percentuale sulle |
RCS MediaGroup S.p.A. | 6.722.402 | 42,1% | 74,3% |
Paolo Barberis | 986.454 | 6,2% | 10,9% |
Alessandro Sordi | 480.109 | 3,0% | 5,3% |
Angelo Falchetti | 430.341 | 2,7% | 4,8% |
Jacopo Marello | 378.987 | 2,4% | 4,2% |
Marco Argenti | 48.581 | 0,3% | 0,5% |
Totale | 9.046.874 | 56,7% | 100,000% |
(*) Le percentuali sono arrotondate al primo decimale. |
Si rappresenta che i Soci Manager hanno complessivamente conferito n. 2.324.472 azioni Dada, corrispondenti al 14,5% circa del capitale sociale della Società e al 25,7% circa del totale delle azioni conferite nel Patto.
D. Organi del Patto
1. Le Parti si impegnano a consultarsi in via preventiva, attraverso la costituzione di un apposito Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo è composto da 4 membri, oltre ad un segretario (privo del diritto di voto e la cui presenza non viene computata ai fini del raggiungimento del quorum costitutivo). Ciascuna Parte nomina due membri del Comitato Direttivo. Il presidente del Comitato Direttivo viene designato da RCS. Il Comitato Direttivo si riunisce ogniqualvolta si riuniscono l’assemblea e/o il consiglio di amministrazione di Dada, ovvero quando ne faccia espressa richiesta qualsivoglia dei suoi membri.
2. I membri del Comitato Direttivo sono eletti dalle Parti tra gli amministratori della Società di rispettiva designazione, fatto salvo il diritto dei Soci Manager di eleggere, quale membro di loro designazione, uno tra gli stessi Soci Manager (indipendentemente dal fatto che il membro così eletto sia anche amministratore della Società). In caso di cessazione dalla carica di un membro del Comitato Direttivo, quest’ultimo è sostituito dalla Parte che lo ha nominato. Ciascuna Parte può, altresì, revocare in ogni tempo il membro del Comitato Direttivo da essa designato, sostituendolo con altro membro di propria designazione.
3. Il Comitato Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera con il voto favorevole di 3 membri su 4. Ciascun membro del Comitato Direttivo rappresenta la Parte che lo ha designato.
4. Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono volte a fornire indicazioni e/o pareri di massima alle Parti (prive quindi di qualsivoglia natura vincolante) e le Parti, in qualità di soci di Dada, o a mezzo degli amministratori dalle stesse designati in seno al consiglio di amministrazione della Società, potranno, pertanto, formare il loro convincimento ed esprimere il loro voto in seno agli organi consiliari e/o assembleari della Società del tutto liberamente. In deroga a quanto sopra indicato, su ogni decisione concernente le seguenti materie: (a) approvazione del business plan della Società, di programmi di sviluppo e piani di investimento di Dada e/o approvazione di modifiche sostanziali alle politiche di gestione e agli indirizzi strategici della Società e/o di altra società del Gruppo Dada; (b) operazioni che comportino investimenti superiori a Euro 5 milioni, se non previsti nei business plan già approvati; (d) designazione di amministratori indipendenti; (e) assunzione di finanziamenti, rilascio di garanzie, tipiche e atipiche, per importi superiori a Euro 5 milioni; (f) modificazioni dello statuto della Società o di altra società del Gruppo Dada; (g) operazioni sul capitale sociale di Dada; e (h) proposizione di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori della Società (complessivamente, le "Materie Rilevanti"), i Soci Manager e RCS, direttamente in assemblea in qualità di soci di Dada, si impegnano a esprimere il proprio voto in conformità a quanto stabilito dal Comitato Direttivo. Fermo restando quanto sopra e, sempre con riferimento alle Materie Rilevanti, le Parti assumono l’impegno ad esprimere il loro rispettivo voto nell’assemblea dei soci di Dada, e a fare in modo che i voti degli amministratori da essi rispettivamente designati nel consiglio di amministrazione di Dada e delle altre società del Gruppo Dada, siano espressi in conformità a quanto stabilito dal Comitato Direttivo.
5. Con riferimento alle Materie Rilevanti, è altresì previsto che:
(i) qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta alla prima adunanza del Comitato Direttivo (la "Situazione di Stallo"), il segretario fisserà una seconda convocazione dello stesso, in cui i membri del Comitato Direttivo designati da RCS e dai Soci Manager tenteranno, in buona fede, di trovare una soluzione alla Situazione di Stallo;
(ii) qualora anche in seconda convocazione non si raggiunga la maggioranza richiesta, il segretario fisserà una terza convocazione del Comitato Direttivo in cui proseguiranno i tentativi di risolvere la Situazione di Stallo;
(iii) qualora, infine, (a) anche in terza convocazione non si raggiunga la maggioranza richiesta al paragrafo 3 che precede, oppure (b) in pendenza della procedura di soluzione della Situazione di Stallo, ovvero ancora prima che si sia tenuta l’adunanza del Comitato Direttivo chiamata a discutere dell’affare, venga comunque assunta ed eseguita con il voto determinante di una delle Parti e/o degli amministratori dalla stessa designati, una delibera assembleare o consiliare avente ad oggetto la Materia Rilevante che abbia dato avvio alla procedura di stallo, il Comitato Direttivo prenderà formalmente atto del verificarsi della Situazione di Stallo, la comunicherà a tutte le Parti (a mezzo del segretario o di ciascuno dei suoi membri) e il Patto avrà termine;
(iv) in ogni caso, RCS farà quanto in suo potere affinché, in pendenza della procedura di soluzione della Situazione di Stallo, la Società non proceda a modifiche dello statuto tali da incidere sui diritti di voto e/o di partecipazione dei Soci Manager, ovvero al compimento di operazioni sul capitale.
E. Contenuto del Patto
1. Data di sottoscrizione del Patto
Il Patto è stato sottoscritto, in data 11 novembre 2005, dai Partecipanti indicati al punto B che precede.
2. Oggetto del Patto
Oggetto del Patto sono tutte le azioni ordinarie Dada di cui i Partecipanti sono e saranno titolari, direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo durante il periodo di vigenza del Patto, ad eccezione delle sole azioni che saranno detenute dai Soci Manager rivenienti dall’esercizio di piani di stock option già deliberati, o da deliberarsi, da parte della Società. Alla data di entrata in vigore del Patto (ovverosia, all’11 novembre 2005), le azioni Dada conferite al presente Patto sono quelle di cui al punto C che precede.
3. Pattuizioni relative all’Offerta
Il Patto contiene una serie di pattuizioni aventi, tra l’altro, per oggetto: (a) termini e modalità di esecuzione dell’obbligo di promuovere l’Offerta e, in particolare, l’obbligo assunto in via esclusiva da RCS di promuovere l’Offerta (ovvero, se del caso, qualunque offerta pubblica di acquisto, anche di consolidamento, che RCS e/o i Soci Manager, in via solidale, fossero obbligati a promuovere sulle azioni Dada durante il periodo di efficacia del presente Patto), con il conseguente onere, a carico di RCS, di provvedere anche alla costituzione delle garanzie di esatto adempimento (c.d. cash confirmation) che fossero richieste in relazione all’Offerta medesima, ai sensi dell’art. 102, comma 2 del TUF, nonché di mantenere indenni e manlevati i Soci Manager da qualunque obbligo e/o onere relativi, tra l’altro, alla promozione ed esecuzione dell’Offerta; (b) un obbligo, assunto dai Soci Manager, di non aderire all’Offerta né a qualsivoglia offerta pubblica di acquisto concorrente e/o alternativa all’Offerta, che sia promossa da soggetti terzi sulle azioni Dada; e (c) un impegno assunto da RCS di mantenere la quotazione delle azioni Dada sul Mercato MTAX di Borsa Italiana S.p.A., anche all’esito dell’Offerta e, in coerenza con tale impegno, RCS si impegna a ripristinare – ove necessario e in conformità a quanto previsto ai sensi dell’art. 108 del TUF – un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni del titolo Dada con le modalità che verranno ritenute più opportune secondo le esigenze del mercato.
4. Vincoli all’acquisto e alla trasferibilità delle azioni Dada
I Soci Manager si impegnano, per tutta la durata del Patto, a non acquistare (senza il preventivo consenso scritto di RCS) ulteriori azioni Dada rispetto a quelle possedute alla data di sottoscrizione del Patto medesimo, fatta eccezione per quelle azioni Dada loro assegnate in esecuzione di piani di stock option già deliberati o da deliberarsi da parte della Società.
Il Patto prevede poi una serie di limitazioni alla trasferibilità delle azioni Dada conferite nel Patto posti a carico delle Parti, quali (i) l’impegno a non trasferire a qualsiasi titolo le azioni ordinarie di Dada di loro proprietà e (ii) l’impegno a non costituire, o consentire che venga costituito, alcun vincolo volontario su tali azioni. In deroga a quanto appena richiamato, il Patto prevede la facoltà per RCS di trasferire tutte o parte delle proprie azioni Dada (i) ad una o più società controllate (ai sensi dell’art. 93 del TUF), previa comunicazione da inviarsi ai Soci Manager e a condizione che, per tutto il periodo di durata del Patto, RCS mantenga il controllo della società cessionaria e quest’ultima non trasferisca a terzi le azioni Dada e, in ogni caso, detta società cessionaria assuma tutti gli impegni derivanti in capo a RCS in ragione del presente Patto, ovvero (ii) a uno o più soggetti terzi, previa autorizzazione dei Soci Manager.
Dall’altro lato, ciascuno dei Soci Manager ha, tra l’altro, la facoltà di trasferire tutte o parte delle proprie azioni Dada ai termini e condizioni che seguono: (i) fino a massime n. 100.000 azioni Dada di proprietà di ciascun singolo Socio Manager, a uno o più degli altri Soci Manager (anche in più tranche), previa comunicazione da inviarsi a RCS; (ii) per ogni quantitativo di azioni Dada in eccesso rispetto a quelle indicate sub (i), a uno o più degli altri Soci Manager, fatto salvo il "Right of First Offer" di cui al successivo paragrafo 5; e (iii) fino a massime n. 698.286 azioni Dada di proprietà dei Soci Manager nel loro complesso, a uno o più soggetti terzi (in una o più tranche), fatto salvo il "Right of First Offer" di cui al successivo paragrafo 5.
5. Diritto di prima scelta (c.d. Right of First Offer) a favore di RCS
Qualora uno dei Soci Manager (il "Socio Cedente") intenda cedere tutte o parte delle proprie azioni Dada (le "Azioni in Vendita") – fatti salvi i trasferimenti consentiti di cui al paragrafo 4 che precede – il Socio Cedente dovrà inviare preventivamente a RCS una comunicazione scritta contenente le seguenti indicazioni: (i) il quantitativo delle Azioni in Vendita e, nel caso sub (b) che segue, (ii) il corrispettivo per il quale i Socio Cedente è disposto a trasferire dette Azioni in Vendita e (iii) le modalità di corresponsione dello stesso.
In particolare, (a) qualora sia previsto il trasferimento delle Azioni in Vendita sul Mercato MTAX di Borsa Italiana S.p.A., RCS avrà il diritto di acquistare tutte o parte di dette Azioni in Vendita ad un prezzo pari alla media aritmetica del prezzo ufficiale di Borsa dei 10 giorni lavorativi precedenti la ricezione della comunicazione di trasferimento; e (b) qualora sia previsto che le Azioni in Vendita siano trasferite mediante vendita diretta e/o ricorso ai blocchi, o altra forma di trasferimento, RCS avrà il diritto di acquistare tutte, e non parte di dette Azioni in Vendita, in conformità alle condizioni di trasferimento indicate dal Socio Cedente. In entrambi i casi sub (a) e (b) che precedono, l’accettazione da parte di RCS dovrà intervenire a mezzo comunicazione scritta, entro un termine non superiore a 4 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di trasferimento inviata dal Socio Cedente. Nel caso di cui alla lettera (a) che precede, le Azioni in Vendita non acquistate da RCS potranno essere vendute dal Socio Cedente sul Mercato MTAX, nell’arco di un periodo di tempo non superiore a 34 giorni dall’invio della comunicazione di trasferimento; nel caso di cui alla lettera (b) che precede, le Azioni in Vendita non acquistate da RCS potranno essere trasferite agli altri Soci Manager o a uno o più soggetti terzi a fronte di un prezzo comunque non inferiore a quello contenuto nella comunicazione di trasferimento, nell’arco di un periodo di tempo ritenuto congruo in relazione al quantitativo di Azioni in Vendita e, comunque, a condizione che sia raggiunto un impegno vincolante al trasferimento con la relativa controparte contrattuale, entro e non oltre 34 giorni dall’invio della comunicazione di trasferimento.
6. Diritto di opzione call a favore dei Soci Manager
Ai Soci Manager è attribuito un diritto di opzione per l’acquisto da RCS di n. 500.000 azioni Dada già esistenti (libere da qualsiasi vincolo), esercitabile alla scadenza (anche anticipata) del Patto, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 10 (la "Data di Efficacia"). Il diritto di opzione in oggetto potrà essere esercitato, in tutto o in parte, anche disgiuntamente dai Soci Manager (i) entro il termine di 90 giorni successivi alla Data di Efficacia, mediante dichiarazione irrevocabile di esercizio da inviarsi a RCS e (ii) per un corrispettivo pari ad Euro 15,50 per ciascuna azione Dada.
7. Principi di corporate governance
Le Parti si impegnano a fare tutto quanto in loro potere affinché (i) al più tardi entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, l’assemblea di Dada deliberi che il consiglio di amministrazione di quest’ultima sia composto da tredici membri, di cui sei membri, più due membri indipendenti, nominati su designazione del rappresentante di RCS, e quattro membri, più un membro indipendente, nominati su designazione del rappresentante dei Soci Manager; (ii) il presidente del consiglio di amministrazione di Dada sia nominato su indicazione del rappresentante di RCS (previo parere favorevole del rappresentante dei Soci Manager) ed allo stesso siano delegati poteri di gestione e rappresentanza indicati nel Patto e l’amministratore delegato di Dada sia nominativamente individuato nella persona di Angelo Falchetti e, in caso di revoca, dimissioni o cessazione della carica a qualsiasi causa dovuta di quest’ultimo, sia nominato su indicazione del rappresentante dei Soci Manager (previo parere favorevole del rappresentante di RCS), e allo stesso siano delegati poteri di gestione e rappresentanza indicati nel Patto; (iii) il direttore amministrazione, finanza e controllo della Società, che riporterà direttamente all’amministratore delegato ed accentrerà su di sé tutte le funzioni relative all’amministrazione, finanza, controllo e fiscale, sia nominato su indicazione del rappresentante di RCS ed allo stesso siano delegati poteri di gestione e rappresentanza indicati nel Patto; (iv) al più tardi entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, l’assemblea di Dada deliberi che il collegio sindacale della Società sia composto da un sindaco effettivo e un sindaco supplente nominati tra i candidati della lista presentata da RCS, un sindaco effettivo, con funzione di presidente del collegio sindacale, e un sindaco supplente, nominati tra i candidati della lista presentata dai Soci Manager, ed un sindaco effettivo nominato tra i candidati della lista di minoranza (diversa dalla lista presentata dai Soci Manager) che abbia ottenuto il maggior numero di voti e (v) il comitato per le remunerazioni e il comitato per il controllo siano composti, rispettivamente, da un membro (con funzioni di Presidente) nominato su designazione del rappresentante di RCS, un membro nominato su designazione del rappresentante dei Soci Manager e un membro scelto di comune accordo dal rappresentante di RCS e dal rappresentante dei Soci Manager. Le Parti si impegnano altresì a fare tutto quanto il loro potere affinché le società facenti parte del Gruppo Dada siano gestite secondo principi di corporate governance coerenti con quelli previsti nel presente Patto, nel rispetto delle dimensioni e dell'attuale organizzazione e funzione delle singole società del Gruppo Dada, nonché degli eventuali soci di minoranza delle medesime.
In attuazione di quanto previsto al precedente punto (ii), in data 11 novembre 2005, RCS ha assunto l’impegno a designare e mantenere (salvo ricorrano i presupposti per una giusta causa di revoca) per tutta la durata del Patto, il Sig. Paolo Barberis quale presidente del consiglio di amministrazione di Dada.
8. Obblighi di non concorrenza assunti dalle Parti
Per tutto il periodo di durata del Patto, i Soci Manager si impegnano (i) a non rassegnare (salvo che per giusta causa) le proprie dimissioni dagli incarichi amministrativi e/o a non terminare i rapporti di consulenza e/o lavoro che, a qualsiasi titolo, attualmente li legano alla Società, continuando a dedicare in via prioritaria e prevalente il loro tempo, le loro risorse professionali e le loro conoscenze tecniche principalmente allo sviluppo delle attività e del business di Dada in conformità ai contenuti e alle indicazioni del business plan per il triennio 2006-2008, e (ii) assumono l’obbligo incondizionato di (a) non svolgere alcuna attività che sia direttamente o indirettamente in concorrenza con le attività e il business della Società nel territorio europeo; (b) non intrattenere, direttamente o indirettamente, alcuna relazione commerciale con clienti o fornitori della Società allo scopo di intraprendere un’attività che sia in concorrenza con quella della Società nel territorio europeo; e (c) non assumere o fornire opportunità di lavoro all’esterno della Società, né indurre, direttamente o indirettamente, alcuno dei dirigenti, dipendenti, consulenti e/o agenti della Società a risolvere i rispettivi rapporti contrattuali che li legano alla Società medesima, al precipuo scopo di intraprendere un’attività che si ponga in concorrenza con quella della Società nel territorio europeo.
D’altra parte RCS, per tutto il periodo di durata del Patto, si impegna (a) a non assumere o fornire opportunità di lavoro all’esterno della Società, né indurre o tentare di indurre, direttamente o indirettamente, alcuno dei dirigenti, dipendenti, consulenti e/o agenti della Società a risolvere i rispettivi rapporti contrattuali che li legano alla Società medesima, al precipuo scopo di intraprendere un’attività che si ponga in concorrenza con quella della Società nel territorio italiano; e (b) a non acquistare partecipazioni e/o effettuare investimenti di qualsivoglia natura in società che siano direttamente o indirettamente in concorrenza con la Società in una delle attività dalla medesima attualmente compiuta.
In caso di inadempimento da parte di uno o più Soci Manager ovvero da parte di RCS agli obblighi di non concorrenza di cui al presente paragrafo 8, la Parte inadempiente sarà tenuta a corrispondere alla Parte adempiente una penale pari ad Euro 500.000 (restando inteso che (i) qualora a rendersi inadempiente sia un Socio Manager, costui dovrà corrispondere una penale pari ad Euro 100.000 e ne conseguirà l’automatica estromissione dal Patto, mentre (ii) qualora a rendersi inadempiente sia RCS, la stessa dovrà corrispondere ai Soci Manager una penale complessivamente pari a massimi Euro 500.000), salvo il diritto al maggior danno in conseguenza dell’inadempimento. Qualora a rendersi inadempienti siano, alternativamente, (i) il Sig. Paolo Barberis, ovvero (ii) due tra i Soci Manager, il Patto si risolverà automaticamente anche nei confronti delle altre Parti.
Infine, i Soci Manager e RCS assumono l’impegno che, al più tardi entro la data di approvazione del bilancio di Dada relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, vengano stipulati con la Società specifici accordi, aventi durata pari a quella del Patto, contenenti un impegno di permanenza negli incarichi di amministratore e nei rapporti di consulenza e/o lavoro che attualmente legano i Soci Manager alla Società, nel rispetto del Patto e dei principi di governance ivi previsti. In caso di inadempimento da parte della Società, ove direttamente imputabile a RCS in relazione ad obblighi previsti nel Patto, quest’ultima dovrà corrispondere, in favore del Socio Manager interessato, una penale pari all’ammontare più alto tra: (i) il totale dei compensi di pertinenza del Socio Manager interessato, calcolato su 12 mensilità; e (ii) il totale dei compensi di pertinenza del Socio Manager interessato, calcolato sul periodo che va dalla data dell’inadempimento commesso dalla Società alla data di scadenza del Patto ai sensi del punto (v) di cui al paragrafo 10 che segue, e comunque fino a un ammontare massimo equivalente a 24 mensilità. Gli obblighi di non concorrenza nei confronti della Società a carico di ciascun Socio Manager si estenderanno anche: (a) sino ai 12 mesi successivi alla scadenza del Patto di cui al punto (v) del paragrafo 10 che segue; ovvero (b) ai 18 mesi successivi allo scioglimento del Patto ai sensi del punto (ii) del paragrafo 10 che segue, ovvero all’estromissione del Socio Manager. Nessun obbligo di non concorrenza è posto a carico del Socio Manager per il periodo successivo al termine del proprio incarico e/o rapporto, nel caso in cui il Patto si sciolga anticipatamente ai sensi dei punti (i) e (iii) di cui al paragrafo 10 che segue, ovvero il suddetto rapporto e/o incarico sia stato risolto dalla stessa Società senza giusta causa e/o in violazione delle disposizioni del Patto e/o del patto di non concorrenza che lo legava alla Società, ovvero sia stato risolto dal Socio Manager per giusta causa.
9. Piano di stock option
Le Parti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché venga creato un meccanismo di incentivazione e di fidelizzazione del management attraverso l’attribuzione fino ad un massimo di n. 800.000 di azioni Dada sulla base di un piano di stock option da concordarsi tra le Parti e da approvarsi il più presto possibile e comunque entro e non oltre il 28 febbraio 2006. In particolare, il piano di stock option sarà basato sulla performance realizzata dalla Società nell’applicabile periodo di riferimento (i.e., triennio 2006-2008), avuto riguardo ai target previsionali individuati nel business plan da approvarsi dalla Società.
10. Durata del Patto
Ad eccezione della clausola compromissoria di cui al paragrafo 11 che segue, il Patto terminerà automaticamente al ricorrere del primo dei seguenti eventi: (i) il mancato accordo tra le Parti in merito alle modifiche da apportare al Patto che si rendessero necessarie per l’ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi della legge n. 287/1990; (ii) il determinarsi di una Situazione di Stallo (dopo che sia stata espletata la procedura prevista dal precedente punto D, paragrafo 6, per un tentativo di risoluzione in buona fede di detta Situazione di Stallo); (iii) la mancata approvazione, da parte del consiglio di amministrazione di Dada, del business plan per il triennio 2006-2008; (iv) la violazione degli obblighi di non-concorrenza da parte dei Soci Manager, ove ricorrano i presupposti di cui al precedente paragrafo 8; e (v) lo scadere del terzo anniversario dalla data di sottoscrizione del Patto.
11. Clausola compromissoria
Tutte le controversie derivanti dal Patto o in relazione con lo stesso saranno risolte mediante arbitrato rituale ai sensi degli articoli 806 e seguenti c.p.c. da un collegio arbitrale composto da 3 arbitri. L’arbitrato avrà sede in Milano e il procedimento arbitrale si svolgerà applicando la legge italiana.
F. Controllo
Nessuno dei Partecipanti e nessuna delle Parti esercita in virtù del Patto il controllo di Dada ai sensi dell’articolo 93 del TUF.
G. Soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati.
Il Patto non contiene obblighi di deposito delle azioni Dada conferite al presente Patto.
Della variazione intervenuta il 7 febbraio 2006 è stata data pubblicità anche mediante deposito presso il Registro delle Imprese di Firenze in data 22 febbraio 2006, mentre delle successive variazioni sarà anche data pubblicità mediante deposito sempre presso il Registro delle Imprese di Firenze entro, rispettivamente, quindici giorni dalla data in cui ciascuna di esse si è verificata (da intendersi nel caso di quella derivante dall’aumento di capitale di Dada, la data della comunicazione prevista dall’art. 98 del regolamento di cui alla delibera Consob nr. 19971/1999 di tale incremento).
25 febbraio 2006
[DF.13.06.1]
DADA S.p.A.
In merito al Patto Parasociale relativo a Dada S.p.A. (di seguito "Dada") concluso l’11 novembre 2005 (di seguito il "Patto") tra RCS MediaGroup S.p.A., (di seguito anche "RCS") ed i Signori Paolo Barberis, Angelo Falchetti, Alessandro Sordi, Jacopo Marello, Marco Argenti, (anche congiuntamente e collettivamente definiti, i "Soci Manager"), si rende noto che:
- in data 31 marzo 2006 il sig. Jacopo Marello ha ceduto nr. 2.500 azioni ordinarie Dada già conferite al Patto, diminuendo quindi da nr. 378.987 a nr. 376.487 le azioni ordinarie apportate da quest’ultimo al Patto stesso, con conseguente decremento delle azioni complessivamente apportate da tutti i partecipanti al Patto da nr. 9.046.874 a nr. 9.044.374;
- in data 5 aprile 2006 la scrivente RCS ha apportato al Patto ulteriori nr. 145.224 azioni ordinarie Dada, incrementando da nr. 6.722.402 a nr. 6.867.626 le azioni ordinarie Dada da essa apportate, con conseguente incremento delle azioni complessivamente apportate da tutti i partecipanti al Patto da nr. 9.044.374 a nr. 9.189.598.
Si riporta quindi qui di seguito l’estratto riassuntivo del Patto aggiornato alla data del 5 aprile 2006, con indicazione degli apporti risultanti a tale data:
A. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
Dada S.p.A., con sede legale in Firenze, Borgo degli Albizi n. 12, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze, codice fiscale e partita IVA n. 04628270482.
B. Soggetti aderenti al Patto
I partecipanti al Patto sono sei soggetti (i "Partecipanti" e congiuntamente, le "Parti").
I Partecipanti sono:
- RCS MediaGroup S.p.A., con sede in Milano, Via Rizzoli n. 2, capitale sociale deliberato Euro 762.019.050, C.F. e iscrizione al registro delle imprese di Milano n. 120865401155 ("RCS");
- i Signori Paolo Barberis, nato a La Spezia, l’8 dicembre 1967 e residente in Firenze, alla Via del Piaggione, 9, codice fiscale BRBPLA67T08E463N; Angelo Falchetti, nato a Senigallia, il 14 settembre 1967 e residente in Firenze, alla Via Ginori, 40, codice fiscale FLCNGL67P14I608P; Alessandro Sordi, nato a Firenze, il 24 gennaio 1967 e residente in Firenze, alla Via D’Annunzio, 52, codice fiscale SRDLSN67A24D612A; Jacopo Marello, nato a Firenze, il 28 marzo 1967 e residente in Livorno, alla Via Forte dei Cavalleggeri, 18, codice fiscale MRLJCP67C28D612K; Marco Argenti, nato a La Spezia, il 16 marzo 1967 e residente in Firenze, alla Via de’ Lamberti, 3, codice fiscale RGNMRC67C16E463V (congiuntamente e collettivamente definiti, i "Soci Manager").
C. Azioni Oggetto del Patto
RCS e i Soci Manager sono titolari di azioni ordinarie di Dada che sono apportate al Patto come segue:
Socio |
Numero di azioni ordinarie |
Percentuale sul totale delle azioni ordinarie emesse (*) |
Percentuale sulle azioni ordinarie vincolate (*) |
RCS MediaGroup S.p.A. |
6.867.626 |
43,0% |
74,8% |
Paolo Barberis |
986.454 |
6,2% |
10,7% |
Alessandro Sordi |
480.109 |
3,0% |
5,2% |
Angelo Falchetti |
430.341 |
2,7% |
4,7% |
Jacopo Marello |
376.487 |
2,4% |
4,1% |
Marco Argenti |
48.581 |
0,3% |
0,5% |
Totale |
9.189.598 |
57,6% |
100,000% |
(*) Le percentuali sono arrotondate al primo decimale.
Si rappresenta che i Soci Manager hanno complessivamente conferito n. 2.321.972 azioni Dada, corrispondenti al 14,5% circa del capitale sociale della Società e al 25,3% circa del totale delle azioni conferite nel Patto.
D. Organi del Patto
- Le Parti si impegnano a consultarsi in via preventiva, attraverso la costituzione di un apposito Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo è composto da 4 membri, oltre ad un segretario (privo del diritto di voto e la cui presenza non viene computata ai fini del raggiungimento del quorum costitutivo). Ciascuna Parte nomina due membri del Comitato Direttivo. Il presidente del Comitato Direttivo viene designato da RCS. Il Comitato Direttivo si riunisce ogniqualvolta si riuniscono l’assemblea e/o il consiglio di amministrazione di Dada, ovvero quando ne faccia espressa richiesta qualsivoglia dei suoi membri.
- I membri del Comitato Direttivo sono eletti dalle Parti tra gli amministratori della Società di rispettiva designazione, fatto salvo il diritto dei Soci Manager di eleggere, quale membro di loro designazione, uno tra gli stessi Soci Manager (indipendentemente dal fatto che il membro così eletto sia anche amministratore della Società). In caso di cessazione dalla carica di un membro del Comitato Direttivo, quest’ultimo è sostituito dalla Parte che lo ha nominato. Ciascuna Parte può, altresì, revocare in ogni tempo il membro del Comitato Direttivo da essa designato, sostituendolo con altro membro di propria designazione.
- Il Comitato Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera con il voto favorevole di 3 membri su 4. Ciascun membro del Comitato Direttivo rappresenta la Parte che lo ha designato.
- Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono volte a fornire indicazioni e/o pareri di massima alle Parti (prive quindi di qualsivoglia natura vincolante) e le Parti, in qualità di soci di Dada, o a mezzo degli amministratori dalle stesse designati in seno al consiglio di amministrazione della Società, potranno, pertanto, formare il loro convincimento ed esprimere il loro voto in seno agli organi consiliari e/o assembleari della Società del tutto liberamente. In deroga a quanto sopra indicato, su ogni decisione concernente le seguenti materie: (a) approvazione del business plan della Società, di programmi di sviluppo e piani di investimento di Dada e/o approvazione di modifiche sostanziali alle politiche di gestione e agli indirizzi strategici della Società e/o di altra società del Gruppo Dada; (b) operazioni che comportino investimenti superiori a Euro 5 milioni, se non previsti nei business plan già approvati; (d) designazione di amministratori indipendenti; (e) assunzione di finanziamenti, rilascio di garanzie, tipiche e atipiche, per importi superiori a Euro 5 milioni; (f) modificazioni dello statuto della Società o di altra società del Gruppo Dada; (g) operazioni sul capitale sociale di Dada; e (h) proposizione di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori della Società (complessivamente, le "Materie Rilevanti"), i Soci Manager e RCS, direttamente in assemblea in qualità di soci di Dada, si impegnano a esprimere il proprio voto in conformità a quanto stabilito dal Comitato Direttivo. Fermo restando quanto sopra e, sempre con riferimento alle Materie Rilevanti, le Parti assumono l’impegno ad esprimere il loro rispettivo voto nell’assemblea dei soci di Dada, e a fare in modo che i voti degli amministratori da essi rispettivamente designati nel consiglio di amministrazione di Dada e delle altre società del Gruppo Dada, siano espressi in conformità a quanto stabilito dal Comitato Direttivo.
- Con riferimento alle Materie Rilevanti, è altresì previsto che:
- qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta alla prima adunanza del Comitato Direttivo (la "Situazione di Stallo"), il segretario fisserà una seconda convocazione dello stesso, in cui i membri del Comitato Direttivo designati da RCS e dai Soci Manager tenteranno, in buona fede, di trovare una soluzione alla Situazione di Stallo;
- qualora anche in seconda convocazione non si raggiunga la maggioranza richiesta, il segretario fisserà una terza convocazione del Comitato Direttivo in cui proseguiranno i tentativi di risolvere la Situazione di Stallo;
- qualora, infine, (a) anche in terza convocazione non si raggiunga la maggioranza richiesta al paragrafo 3 che precede, oppure (b) in pendenza della procedura di soluzione della Situazione di Stallo, ovvero ancora prima che si sia tenuta l’adunanza del Comitato Direttivo chiamata a discutere dell’affare, venga comunque assunta ed eseguita con il voto determinante di una delle Parti e/o degli amministratori dalla stessa designati, una delibera assembleare o consiliare avente ad oggetto la Materia Rilevante che abbia dato avvio alla procedura di stallo, il Comitato Direttivo prenderà formalmente atto del verificarsi della Situazione di Stallo, la comunicherà a tutte le Parti (a mezzo del segretario o di ciascuno dei suoi membri) e il Patto avrà termine;
- in ogni caso, RCS farà quanto in suo potere affinché, in pendenza della procedura di soluzione della Situazione di Stallo, la Società non proceda a modifiche dello statuto tali da incidere sui diritti di voto e/o di partecipazione dei Soci Manager, ovvero al compimento di operazioni sul capitale.
- qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta alla prima adunanza del Comitato Direttivo (la "Situazione di Stallo"), il segretario fisserà una seconda convocazione dello stesso, in cui i membri del Comitato Direttivo designati da RCS e dai Soci Manager tenteranno, in buona fede, di trovare una soluzione alla Situazione di Stallo;
E. Contenuto del Patto
1. Data di sottoscrizione del Patto
Il Patto è stato sottoscritto, in data 11 novembre 2005, dai Partecipanti indicati al punto B che precede.
2. Oggetto del Patto
Oggetto del Patto sono tutte le azioni ordinarie Dada di cui i Partecipanti sono e saranno titolari, direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo durante il periodo di vigenza del Patto, ad eccezione delle sole azioni che saranno detenute dai Soci Manager rivenienti dall’esercizio di piani di stock option già deliberati, o da deliberarsi, da parte della Società. Alla data di entrata in vigore del Patto (ovverosia, all’11 novembre 2005), le azioni Dada conferite al presente Patto sono quelle di cui al punto C che precede.
3. Pattuizioni relative all’Offerta
Il Patto contiene una serie di pattuizioni aventi, tra l’altro, per oggetto: (a) termini e modalità di esecuzione dell’obbligo di promuovere l’Offerta e, in particolare, l’obbligo assunto in via esclusiva da RCS di promuovere l’Offerta (ovvero, se del caso, qualunque offerta pubblica di acquisto, anche di consolidamento, che RCS e/o i Soci Manager, in via solidale, fossero obbligati a promuovere sulle azioni Dada durante il periodo di efficacia del presente Patto), con il conseguente onere, a carico di RCS, di provvedere anche alla costituzione delle garanzie di esatto adempimento (c.d. cash confirmation) che fossero richieste in relazione all’Offerta medesima, ai sensi dell’art. 102, comma 2 del TUF, nonché di mantenere indenni e manlevati i Soci Manager da qualunque obbligo e/o onere relativi, tra l’altro, alla promozione ed esecuzione dell’Offerta; (b) un obbligo, assunto dai Soci Manager, di non aderire all’Offerta né a qualsivoglia offerta pubblica di acquisto concorrente e/o alternativa all’Offerta, che sia promossa da soggetti terzi sulle azioni Dada; e (c) un impegno assunto da RCS di mantenere la quotazione delle azioni Dada sul Mercato MTAX di Borsa Italiana S.p.A., anche all’esito dell’Offerta e, in coerenza con tale impegno, RCS si impegna a ripristinare – ove necessario e in conformità a quanto previsto ai sensi dell’art. 108 del TUF – un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni del titolo Dada con le modalità che verranno ritenute più opportune secondo le esigenze del mercato.
4. Vincoli all’acquisto e alla trasferibilità delle azioni Dada
I Soci Manager si impegnano, per tutta la durata del Patto, a non acquistare (senza il preventivo consenso scritto di RCS) ulteriori azioni Dada rispetto a quelle possedute alla data di sottoscrizione del Patto medesimo, fatta eccezione per quelle azioni Dada loro assegnate in esecuzione di piani di stock option già deliberati o da deliberarsi da parte della Società.
Il Patto prevede poi una serie di limitazioni alla trasferibilità delle azioni Dada conferite nel Patto posti a carico delle Parti, quali (i) l’impegno a non trasferire a qualsiasi titolo le azioni ordinarie di Dada di loro proprietà e (ii) l’impegno a non costituire, o consentire che venga costituito, alcun vincolo volontario su tali azioni. In deroga a quanto appena richiamato, il Patto prevede la facoltà per RCS di trasferire tutte o parte delle proprie azioni Dada (i) ad una o più società controllate (ai sensi dell’art. 93 del TUF), previa comunicazione da inviarsi ai Soci Manager e a condizione che, per tutto il periodo di durata del Patto, RCS mantenga il controllo della società cessionaria e quest’ultima non trasferisca a terzi le azioni Dada e, in ogni caso, detta società cessionaria assuma tutti gli impegni derivanti in capo a RCS in ragione del presente Patto, ovvero (ii) a uno o più soggetti terzi, previa autorizzazione dei Soci Manager.
Dall’altro lato, ciascuno dei Soci Manager ha, tra l’altro, la facoltà di trasferire tutte o parte delle proprie azioni Dada ai termini e condizioni che seguono: (i) fino a massime n. 100.000 azioni Dada di proprietà di ciascun singolo Socio Manager, a uno o più degli altri Soci Manager (anche in più tranche), previa comunicazione da inviarsi a RCS; (ii) per ogni quantitativo di azioni Dada in eccesso rispetto a quelle indicate sub (i), a uno o più degli altri Soci Manager, fatto salvo il "Right of First Offer" di cui al successivo paragrafo 5; e (iii) fino a massime n. 698.286 azioni Dada di proprietà dei Soci Manager nel loro complesso, a uno o più soggetti terzi (in una o più tranche), fatto salvo il "Right of First Offer" di cui al successivo paragrafo 5.
5. Diritto di prima scelta (c.d. Right of First Offer) a favore di RCS
Qualora uno dei Soci Manager (il "Socio Cedente") intenda cedere tutte o parte delle proprie azioni Dada (le "Azioni in Vendita") – fatti salvi i trasferimenti consentiti di cui al paragrafo 4 che precede – il Socio Cedente dovrà inviare preventivamente a RCS una comunicazione scritta contenente le seguenti indicazioni: (i) il quantitativo delle Azioni in Vendita e, nel caso sub (b) che segue, (ii) il corrispettivo per il quale i Socio Cedente è disposto a trasferire dette Azioni in Vendita e (iii) le modalità di corresponsione dello stesso.
In particolare, (a) qualora sia previsto il trasferimento delle Azioni in Vendita sul Mercato MTAX di Borsa Italiana S.p.A., RCS avrà il diritto di acquistare tutte o parte di dette Azioni in Vendita ad un prezzo pari alla media aritmetica del prezzo ufficiale di Borsa dei 10 giorni lavorativi precedenti la ricezione della comunicazione di trasferimento; e (b) qualora sia previsto che le Azioni in Vendita siano trasferite mediante vendita diretta e/o ricorso ai blocchi, o altra forma di trasferimento, RCS avrà il diritto di acquistare tutte, e non parte di dette Azioni in Vendita, in conformità alle condizioni di trasferimento indicate dal Socio Cedente. In entrambi i casi sub (a) e (b) che precedono, l’accettazione da parte di RCS dovrà intervenire a mezzo comunicazione scritta, entro un termine non superiore a 4 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di trasferimento inviata dal Socio Cedente. Nel caso di cui alla lettera (a) che precede, le Azioni in Vendita non acquistate da RCS potranno essere vendute dal Socio Cedente sul Mercato MTAX, nell’arco di un periodo di tempo non superiore a 34 giorni dall’invio della comunicazione di trasferimento; nel caso di cui alla lettera (b) che precede, le Azioni in Vendita non acquistate da RCS potranno essere trasferite agli altri Soci Manager o a uno o più soggetti terzi a fronte di un prezzo comunque non inferiore a quello contenuto nella comunicazione di trasferimento, nell’arco di un periodo di tempo ritenuto congruo in relazione al quantitativo di Azioni in Vendita e, comunque, a condizione che sia raggiunto un impegno vincolante al trasferimento con la relativa controparte contrattuale, entro e non oltre 34 giorni dall’invio della comunicazione di trasferimento.
6. Diritto di opzione call a favore dei Soci Manager
Ai Soci Manager è attribuito un diritto di opzione per l’acquisto da RCS di n. 500.000 azioni Dada già esistenti (libere da qualsiasi vincolo), esercitabile alla scadenza (anche anticipata) del Patto, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 10 (la "Data di Efficacia"). Il diritto di opzione in oggetto potrà essere esercitato, in tutto o in parte, anche disgiuntamente dai Soci Manager (i) entro il termine di 90 giorni successivi alla Data di Efficacia, mediante dichiarazione irrevocabile di esercizio da inviarsi a RCS e (ii) per un corrispettivo pari ad Euro 15,50 per ciascuna azione Dada.
7. Principi di corporate governance
Le Parti si impegnano a fare tutto quanto in loro potere affinché (i) al più tardi entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, l’assemblea di Dada deliberi che il consiglio di amministrazione di quest’ultima sia composto da tredici membri, di cui sei membri, più due membri indipendenti, nominati su designazione del rappresentante di RCS, e quattro membri, più un membro indipendente, nominati su designazione del rappresentante dei Soci Manager; (ii) il presidente del consiglio di amministrazione di Dada sia nominato su indicazione del rappresentante di RCS (previo parere favorevole del rappresentante dei Soci Manager) ed allo stesso siano delegati poteri di gestione e rappresentanza indicati nel Patto e l’amministratore delegato di Dada sia nominativamente individuato nella persona di Angelo Falchetti e, in caso di revoca, dimissioni o cessazione della carica a qualsiasi causa dovuta di quest’ultimo, sia nominato su indicazione del rappresentante dei Soci Manager (previo parere favorevole del rappresentante di RCS), e allo stesso siano delegati poteri di gestione e rappresentanza indicati nel Patto; (iii) il direttore amministrazione, finanza e controllo della Società, che riporterà direttamente all’amministratore delegato ed accentrerà su di sé tutte le funzioni relative all’amministrazione, finanza, controllo e fiscale, sia nominato su indicazione del rappresentante di RCS ed allo stesso siano delegati poteri di gestione e rappresentanza indicati nel Patto; (iv) al più tardi entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, l’assemblea di Dada deliberi che il collegio sindacale della Società sia composto da un sindaco effettivo e un sindaco supplente nominati tra i candidati della lista presentata da RCS, un sindaco effettivo, con funzione di presidente del collegio sindacale, e un sindaco supplente, nominati tra i candidati della lista presentata dai Soci Manager, ed un sindaco effettivo nominato tra i candidati della lista di minoranza (diversa dalla lista presentata dai Soci Manager) che abbia ottenuto il maggior numero di voti e (v) il comitato per le remunerazioni e il comitato per il controllo siano composti, rispettivamente, da un membro (con funzioni di Presidente) nominato su designazione del rappresentante di RCS, un membro nominato su designazione del rappresentante dei Soci Manager e un membro scelto di comune accordo dal rappresentante di RCS e dal rappresentante dei Soci Manager. Le Parti si impegnano altresì a fare tutto quanto il loro potere affinché le società facenti parte del Gruppo Dada siano gestite secondo principi di corporate governance coerenti con quelli previsti nel presente Patto, nel rispetto delle dimensioni e dell'attuale organizzazione e funzione delle singole società del Gruppo Dada, nonché degli eventuali soci di minoranza delle medesime.
In attuazione di quanto previsto al precedente punto (ii), in data 11 novembre 2005, RCS ha assunto l’impegno a designare e mantenere (salvo ricorrano i presupposti per una giusta causa di revoca) per tutta la durata del Patto, il Sig. Paolo Barberis quale presidente del consiglio di amministrazione di Dada.
8. Obblighi di non concorrenza assunti dalle Parti
Per tutto il periodo di durata del Patto, i Soci Manager si impegnano (i) a non rassegnare (salvo che per giusta causa) le proprie dimissioni dagli incarichi amministrativi e/o a non terminare i rapporti di consulenza e/o lavoro che, a qualsiasi titolo, attualmente li legano alla Società, continuando a dedicare in via prioritaria e prevalente il loro tempo, le loro risorse professionali e le loro conoscenze tecniche principalmente allo sviluppo delle attività e del business di Dada in conformità ai contenuti e alle indicazioni del business plan per il triennio 2006-2008, e (ii) assumono l’obbligo incondizionato di (a) non svolgere alcuna attività che sia direttamente o indirettamente in concorrenza con le attività e il business della Società nel territorio europeo; (b) non intrattenere, direttamente o indirettamente, alcuna relazione commerciale con clienti o fornitori della Società allo scopo di intraprendere un’attività che sia in concorrenza con quella della Società nel territorio europeo; e (c) non assumere o fornire opportunità di lavoro all’esterno della Società, né indurre, direttamente o indirettamente, alcuno dei dirigenti, dipendenti, consulenti e/o agenti della Società a risolvere i rispettivi rapporti contrattuali che li legano alla Società medesima, al precipuo scopo di intraprendere un’attività che si ponga in concorrenza con quella della Società nel territorio europeo.
D’altra parte RCS, per tutto il periodo di durata del Patto, si impegna (a) a non assumere o fornire opportunità di lavoro all’esterno della Società, né indurre o tentare di indurre, direttamente o indirettamente, alcuno dei dirigenti, dipendenti, consulenti e/o agenti della Società a risolvere i rispettivi rapporti contrattuali che li legano alla Società medesima, al precipuo scopo di intraprendere un’attività che si ponga in concorrenza con quella della Società nel territorio italiano; e (b) a non acquistare partecipazioni e/o effettuare investimenti di qualsivoglia natura in società che siano direttamente o indirettamente in concorrenza con la Società in una delle attività dalla medesima attualmente compiuta.
In caso di inadempimento da parte di uno o più Soci Manager ovvero da parte di RCS agli obblighi di non concorrenza di cui al presente paragrafo 8, la Parte inadempiente sarà tenuta a corrispondere alla Parte adempiente una penale pari ad Euro 500.000 (restando inteso che (i) qualora a rendersi inadempiente sia un Socio Manager, costui dovrà corrispondere una penale pari ad Euro 100.000 e ne conseguirà l’automatica estromissione dal Patto, mentre (ii) qualora a rendersi inadempiente sia RCS, la stessa dovrà corrispondere ai Soci Manager una penale complessivamente pari a massimi Euro 500.000), salvo il diritto al maggior danno in conseguenza dell’inadempimento. Qualora a rendersi inadempienti siano, alternativamente, (i) il Sig. Paolo Barberis, ovvero (ii) due tra i Soci Manager, il Patto si risolverà automaticamente anche nei confronti delle altre Parti.
Infine, i Soci Manager e RCS assumono l’impegno che, al più tardi entro la data di approvazione del bilancio di Dada relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, vengano stipulati con la Società specifici accordi, aventi durata pari a quella del Patto, contenenti un impegno di permanenza negli incarichi di amministratore e nei rapporti di consulenza e/o lavoro che attualmente legano i Soci Manager alla Società, nel rispetto del Patto e dei principi di governance ivi previsti. In caso di inadempimento da parte della Società, ove direttamente imputabile a RCS in relazione ad obblighi previsti nel Patto, quest’ultima dovrà corrispondere, in favore del Socio Manager interessato, una penale pari all’ammontare più alto tra: (i) il totale dei compensi di pertinenza del Socio Manager interessato, calcolato su 12 mensilità; e (ii) il totale dei compensi di pertinenza del Socio Manager interessato, calcolato sul periodo che va dalla data dell’inadempimento commesso dalla Società alla data di scadenza del Patto ai sensi del punto (v) di cui al paragrafo 10 che segue, e comunque fino a un ammontare massimo equivalente a 24 mensilità. Gli obblighi di non concorrenza nei confronti della Società a carico di ciascun Socio Manager si estenderanno anche: (a) sino ai 12 mesi successivi alla scadenza del Patto di cui al punto (v) del paragrafo 10 che segue; ovvero (b) ai 18 mesi successivi allo scioglimento del Patto ai sensi del punto (ii) del paragrafo 10 che segue, ovvero all’estromissione del Socio Manager. Nessun obbligo di non concorrenza è posto a carico del Socio Manager per il periodo successivo al termine del proprio incarico e/o rapporto, nel caso in cui il Patto si sciolga anticipatamente ai sensi dei punti (i) e (iii) di cui al paragrafo 10 che segue, ovvero il suddetto rapporto e/o incarico sia stato risolto dalla stessa Società senza giusta causa e/o in violazione delle disposizioni del Patto e/o del patto di non concorrenza che lo legava alla Società, ovvero sia stato risolto dal Socio Manager per giusta causa.
9. Piano di stock option
Le Parti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché venga creato un meccanismo di incentivazione e di fidelizzazione del management attraverso l’attribuzione fino ad un massimo di n. 800.000 di azioni Dada sulla base di un piano di stock option da concordarsi tra le Parti e da approvarsi il più presto possibile e comunque entro e non oltre il 28 febbraio 2006. In particolare, il piano di stock option sarà basato sulla performance realizzata dalla Società nell’applicabile periodo di riferimento (i.e., triennio 2006-2008), avuto riguardo ai target previsionali individuati nel business plan da approvarsi dalla Società.
10. Durata del Patto
Ad eccezione della clausola compromissoria di cui al paragrafo 11 che segue, il Patto terminerà automaticamente al ricorrere del primo dei seguenti eventi: (i) il mancato accordo tra le Parti in merito alle modifiche da apportare al Patto che si rendessero necessarie per l’ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi della legge n. 287/1990; (ii) il determinarsi di una Situazione di Stallo (dopo che sia stata espletata la procedura prevista dal precedente punto D, paragrafo 6, per un tentativo di risoluzione in buona fede di detta Situazione di Stallo); (iii) la mancata approvazione, da parte del consiglio di amministrazione di Dada, del business plan per il triennio 2006-2008; (iv) la violazione degli obblighi di non-concorrenza da parte dei Soci Manager, ove ricorrano i presupposti di cui al precedente paragrafo 8; e (v) lo scadere del terzo anniversario dalla data di sottoscrizione del Patto.
11. Clausola compromissoria
Tutte le controversie derivanti dal Patto o in relazione con lo stesso saranno risolte mediante arbitrato rituale ai sensi degli articoli 806 e seguenti c.p.c. da un collegio arbitrale composto da 3 arbitri. L’arbitrato avrà sede in Milano e il procedimento arbitrale si svolgerà applicando la legge italiana.
F. Controllo
Nessuno dei Partecipanti e nessuna delle Parti esercita in virtù del Patto il controllo di Dada ai sensi dell’articolo 93 del TUF.
G. Soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati.
Il Patto non contiene obblighi di deposito delle azioni Dada conferite al presente Patto.
Delle variazioni intervenute il 31 marzo e 5 aprile 2006 sarà anche data pubblicità mediante deposito presso il Registro delle Imprese di Firenze entro il 15 aprile 2006.
10 aprile 2006
[DF.13.06.2]
DADA S.p.A.
Sede legale in Firenze
Capitale sociale € 2.664.101,28,
iscritta nel Registro delle imprese di Firenze al n.68727,
C.F e P.IVA 04628270482
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 122 D.Lgs. 58/1998 e 127 e 129 del Regolamento CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971, Dada S.p.A. con sede a Firenze, Borgo degli Albizi n. 12 C. F., P. IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 04628280482, comunica che in data 30 marzo 2005 è venuto meno per scadenza del termine il vincolo di intrasferibilità delle azioni Dada S.p.A. previsto dal patto parasociale sottoscritto con il signor Massimo Ciociola .
Il numero delle azioni oggetto del patto era 10.000; esse rappresentavano lo 0,063% del capitale sociale della società sottoscritto e versato alla data di sottoscrizione del patto.
I dati dei soggetti aderenti al patto sono i seguenti:
Massimo Ciociola, nato a Foggia il 12/07/1977 e residente a Bologna Via Parisio n. 7, Cod. Fisc. CCLMSM7712D643G;
DADA S.p.A. con sede a Firenze, C.F. e Partita IVA04628280482.
E rimasta vigente la diversa pattuizione in forza della quale, anche dopo lo scadere del vincolo di intrasferibilità e per i due anni successivi ad esso, il numero delle azioni cedibili giornalmente sul mercato borsistico dal Sig. Ciociola, fatta eccezione per le cessioni ai cosiddetti "Blocchi", non potrà essere superiore al 20% del quantitativo totale del titolo Dada trattato il giorno precedente presso il Nuovo Mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A., e comunque le medesime azioni non potranno altresì essere offerte in vendita (fatta eccezione per le cessioni ai cosiddetti "Blocchi") ad un prezzo inferiore al 95% del prezzo ufficiale di chiusura determinato dal medesimo mercato borsistico sullo stesso titolo Dada nel giorno precedente.
6 aprile 2005
[DF.10.05.1]
PATTO SCIOLTO IN DATA 30 MARZO 2007 CON PUBBLICAZIONE EFFETTUATA IN DATA 7 APRILE 2007
DADA S.p.A.
Sede legale in Firenze
Capitale sociale € 2.664.101,28,
iscritta nel Registro delle imprese di Firenze al n.68727,
C.F e P.IVA 04628270482
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 122 D.Lgs. 58/1998 e 127 e 129 del Regolamento CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971, Dada S.p.A. con sede a Firenze, Borgo degli Albizi n. 12 C. F., P. IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 04628280482, comunica che in data 30 marzo 2005 è venuto meno per scadenza del termine il vincolo di intrasferibilità delle azioni Dada S.p.A. previsto dal patto parasociale sottoscritto con il signor Marco Argenti.
Il numero delle azioni oggetto del patto era 40.000; esse rappresentavano lo 0,225% del capitale sociale della società sottoscritto e versato alla data di sottoscrizione del patto.
I dati dei soggetti aderenti al patto sono i seguenti:
Marco Argenti, nato a La Spezia, il 16 marzo 1967, residente a Firenze, Via de' Lamberti n. 3 cod. Fisc. RGNMRC67C16E463V;
DADA S.p.A. con sede a Firenze, C.F. e Partita IVA04628280482.
E' rimasta vigente la diversa pattuizione in forza della quale anche dopo lo scadere del vincolo di intrasferibilità e per i due anni successivi ad esso, il numero delle azioni cedibili giornalmente sul mercato borsistico dal Sig. Argenti, fatta eccezione per le cessioni ai cosiddetti "Blocchi", non potrà essere superiore al 20% del quantitativo totale del titolo Dada trattato il giorno precedente presso il Nuovo Mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A., e comunque le medesime azioni non potranno altresì essere offerte in vendita (fatta eccezione per le cessioni ai cosiddetti "Blocchi") ad un prezzo inferiore al 95% del prezzo ufficiale di chiusura determinato dal medesimo mercato borsistico sullo stesso titolo Dada nel giorno precedente.
6 aprile 2005
[DF.11.05.1]
PATTO SCIOLTO IN DATA 30 MARZO 2007 CON PUBBLICAZIONE EFFETTUATA IN DATA 7 APRILE 2007
DADA S.p.A.
Sede legale in Firenze
Capitale sociale € 2.664.101,28,
iscritta nel Registro delle imprese di Firenze al n.68727,
C.F e P.IVA 04628270482
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 122 D.Lgs. 58/1998 e 127 e 129 del Regolamento CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971, Dada S.p.A. con sede a Firenze, Borgo degli Albizi n. 12 C. F., P. IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 04628280482, comunica che in data 30 marzo 2005 è venuto meno per scadenza del termine il vincolo di intrasferibilità delle azioni Dada S.p.A. previsto dal patto parasociale sottoscritto con il signor Davide De Marchi.
Il numero delle azioni oggetto del patto era 10.000; esse rappresentavano lo 0,063% del capitale sociale della società sottoscritto e versato alla data di sottoscrizione del patto.
I dati dei soggetti aderenti al patto sono i seguenti:
Davide De Marchi, nato a Parma il 23/12/1967 e residente a Lesignano de' Bagni Fraz. Santa Maria del Piano, Via Martiri della Libertà n. 58/1, Cod. Fisc. DMRDVD67T23G337R.
DADA S.p.A. con sede a Firenze, C.F. e Partita IVA04628280482.
E' rimasta vigente la diversa pattuizione in forza della quale, anche dopo lo scadere del vincolo di intrasferibilità e per i due anni successivi ad esso, il numero delle azioni cedibili giornalmente sul mercato borsistico dal Sig. De Marchi, fatta eccezione per le cessioni ai cosiddetti "Blocchi", non potrà essere superiore al 20% del quantitativo totale del titolo Dada trattato il giorno precedente presso il Nuovo Mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A., e comunque le medesime azioni non potranno altresì essere offerte in vendita (fatta eccezione per le cessioni ai cosiddetti "Blocchi") ad un prezzo inferiore al 95% del prezzo ufficiale di chiusura determinato dal medesimo mercato borsistico sullo stesso titolo Dada nel giorno precedente.
6 aprile 2005
[DF.12.05.1]
PATTO SCIOLTO IN DATA 30 MARZO 2007 CON PUBBLICAZIONE EFFETTUATA IN DATA 7 APRILE 2007
DADA S.p.A.
In merito al Patto Parasociale relativo a Dada S.p.A. (di seguito "Dada") concluso l’11 novembre 2005 (di seguito il "Patto") tra RCS MediaGroup S.p.A., (di seguito anche "RCS") ed i Signori Paolo Barberis, Angelo Falchetti, Alessandro Sordi, Jacopo Marello, Marco Argenti, (anche congiuntamente e collettivamente definiti, i "Soci Manager"), si rende noto che:
- in data 13 marzo 2007 RCS ha apportato al Patto nr. 195.942 azioni ordinarie Dada, incrementando le azioni ordinarie Dada da essa apportate da nr. 6.867.626 a nr. 7.063.568, con conseguente incremento delle azioni complessivamente apportate da tutti i partecipanti al Patto da nr. 9.189.598 a nr. 9.385.540;
- in data 14 marzo 2007 è stata data comunicazione mediante avviso di Borsa Italiana S.p.A. che il 6 febbraio 2007 il capitale sociale sottoscritto e versato di Dada si è incrementato da Euro 2.714.569,86, rappresentato da nr. 15.968.058 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,17, ad Euro 2.736.503,43 rappresentato da n. 16.097.079 azioni ordinarie sempre del medesimo valore nominale.
Si precisa che in data 16 ottobre 2006 Dada ha trasferito la propria sede legale da Borgo degli Albizi n. 12 a Viale Giovine Italia n. 17, sempre in Firenze, ed in data 1° dicembre 2006 RCS ha trasferito la propria sede legale da via Rizzoli n. 2 a via San Marco n. 21, sempre in Milano.
Si riporta quindi qui di seguito l’estratto riassuntivo del Patto aggiornato alla data del 14 marzo 2007, con indicazione degli apporti risultanti a tale data:
A. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
Dada S.p.A., con sede legale in Firenze, Viale Giovine Italia n. 17, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze, codice fiscale e partita IVA n. 04628270482.
B. Soggetti aderenti al Patto
I partecipanti al Patto sono sei soggetti (i "Partecipanti" e congiuntamente, le "Parti").
I Partecipanti sono:
- RCS MediaGroup S.p.A., con sede in Milano, Via San Marco n. 21, capitale sociale deliberato Euro 762.019.050, C.F. e iscrizione al registro delle imprese di Milano n. 120865401155 ("RCS");
- i Signori Paolo Barberis, nato a La Spezia, l’8 dicembre 1967 e residente in Firenze, alla Via del Piaggione, 9, codice fiscale BRBPLA67T08E463N; Angelo Falchetti, nato a Senigallia, il 14 settembre 1967 e residente in Firenze, alla Via Ginori, 40, codice fiscale FLCNGL67P14I608P; Alessandro Sordi, nato a Firenze, il 24 gennaio 1967 e residente in Firenze, alla Via D’Annunzio, 52, codice fiscale SRDLSN67A24D612A; Jacopo Marello, nato a Firenze, il 28 marzo 1967 e residente in Livorno, alla Via Forte dei Cavalleggeri, 18, codice fiscale MRLJCP67C28D612K; Marco Argenti, nato a La Spezia, il 16 marzo 1967 e residente in Firenze, alla Via de’ Lamberti, 3, codice fiscale RGNMRC67C16E463V (congiuntamente e collettivamente definiti, i "Soci Manager").
C. Azioni Oggetto del Patto
RCS e i Soci Manager sono titolari di azioni ordinarie di Dada che sono apportate al Patto come segue:
Socio | Numero di azioni ordinarie |
Percentuale sul totale delle azioni ordinarie emesse (*) | Percentuale sulle azioni ordinarie vincolate (*) |
RCS MediaGroup S.p.A. |
7.063.568 |
43,9% |
75,3% |
Paolo Barberis |
986.454 |
6,1% |
10,5% |
Alessandro Sordi |
480.109 |
3,0% |
5,1% |
Angelo Falchetti |
430.341 |
2,7% |
4,6% |
Jacopo Marello |
376.487 |
2,3% |
4,0% |
Marco Argenti |
48.581 |
0,3% |
0,5% |
Totale |
9.385.540 |
58,30% |
100,000% |
(*) Le percentuali sono arrotondate al primo decimale.
Si rappresenta che i Soci Manager hanno complessivamente conferito n. 2.321.972 azioni Dada, corrispondenti al 14,4% circa del capitale sociale della Società e al 24,7% circa del totale delle azioni conferite nel Patto.
D. Organi del Patto
- Le Parti si impegnano a consultarsi in via preventiva, attraverso la costituzione di un apposito Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo è composto da 4 membri, oltre ad un segretario (privo del diritto di voto e la cui presenza non viene computata ai fini del raggiungimento del quorum costitutivo). Ciascuna Parte nomina due membri del Comitato Direttivo. Il presidente del Comitato Direttivo viene designato da RCS. Il Comitato Direttivo si riunisce ogniqualvolta si riuniscono l’assemblea e/o il consiglio di amministrazione di Dada, ovvero quando ne faccia espressa richiesta qualsivoglia dei suoi membri.
- I membri del Comitato Direttivo sono eletti dalle Parti tra gli amministratori della Società di rispettiva designazione, fatto salvo il diritto dei Soci Manager di eleggere, quale membro di loro designazione, uno tra gli stessi Soci Manager (indipendentemente dal fatto che il membro così eletto sia anche amministratore della Società). In caso di cessazione dalla carica di un membro del Comitato Direttivo, quest’ultimo è sostituito dalla Parte che lo ha nominato. Ciascuna Parte può, altresì, revocare in ogni tempo il membro del Comitato Direttivo da essa designato, sostituendolo con altro membro di propria designazione.
- Il Comitato Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera con il voto favorevole di 3 membri su 4. Ciascun membro del Comitato Direttivo rappresenta la Parte che lo ha designato.
- Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono volte a fornire indicazioni e/o pareri di massima alle Parti (prive quindi di qualsivoglia natura vincolante) e le Parti, in qualità di soci di Dada, o a mezzo degli amministratori dalle stesse designati in seno al consiglio di amministrazione della Società, potranno, pertanto, formare il loro convincimento ed esprimere il loro voto in seno agli organi consiliari e/o assembleari della Società del tutto liberamente. In deroga a quanto sopra indicato, su ogni decisione concernente le seguenti materie: (a) approvazione del business plan della Società, di programmi di sviluppo e piani di investimento di Dada e/o approvazione di modifiche sostanziali alle politiche di gestione e agli indirizzi strategici della Società e/o di altra società del Gruppo Dada; (b) operazioni che comportino investimenti superiori a Euro 5 milioni, se non previsti nei business plan già approvati; (d) designazione di amministratori indipendenti; (e) assunzione di finanziamenti, rilascio di garanzie, tipiche e atipiche, per importi superiori a Euro 5 milioni; (f) modificazioni dello statuto della Società o di altra società del Gruppo Dada; (g) operazioni sul capitale sociale di Dada; e (h) proposizione di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori della Società (complessivamente, le "Materie Rilevanti"), i Soci Manager e RCS, direttamente in assemblea in qualità di soci di Dada, si impegnano a esprimere il proprio voto in conformità a quanto stabilito dal Comitato Direttivo. Fermo restando quanto sopra e, sempre con riferimento alle Materie Rilevanti, le Parti assumono l’impegno ad esprimere il loro rispettivo voto nell’assemblea dei soci di Dada, e a fare in modo che i voti degli amministratori da essi rispettivamente designati nel consiglio di amministrazione di Dada e delle altre società del Gruppo Dada, siano espressi in conformità a quanto stabilito dal Comitato Direttivo.
- Con riferimento alle Materie Rilevanti, è altresì previsto che:
- qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta alla prima adunanza del Comitato Direttivo (la "Situazione di Stallo"), il segretario fisserà una seconda convocazione dello stesso, in cui i membri del Comitato Direttivo designati da RCS e dai Soci Manager tenteranno, in buona fede, di trovare una soluzione alla Situazione di Stallo;
- qualora anche in seconda convocazione non si raggiunga la maggioranza richiesta, il segretario fisserà una terza convocazione del Comitato Direttivo in cui proseguiranno i tentativi di risolvere la Situazione di Stallo;
- qualora, infine, (a) anche in terza convocazione non si raggiunga la maggioranza richiesta al paragrafo 3 che precede, oppure (b) in pendenza della procedura di soluzione della Situazione di Stallo, ovvero ancora prima che si sia tenuta l’adunanza del Comitato Direttivo chiamata a discutere dell’affare, venga comunque assunta ed eseguita con il voto determinante di una delle Parti e/o degli amministratori dalla stessa designati, una delibera assembleare o consiliare avente ad oggetto la Materia Rilevante che abbia dato avvio alla procedura di stallo, il Comitato Direttivo prenderà formalmente atto del verificarsi della Situazione di Stallo, la comunicherà a tutte le Parti (a mezzo del segretario o di ciascuno dei suoi membri) e il Patto avrà termine;
- in ogni caso, RCS farà quanto in suo potere affinché, in pendenza della procedura di soluzione della Situazione di Stallo, la Società non proceda a modifiche dello statuto tali da incidere sui diritti di voto e/o di partecipazione dei Soci Manager, ovvero al compimento di operazioni sul capitale.
E. Contenuto del Patto
1. Data di sottoscrizione del Patto
Il Patto è stato sottoscritto, in data 11 novembre 2005, dai Partecipanti indicati al punto B che precede.
2. Oggetto del Patto
Oggetto del Patto sono tutte le azioni ordinarie Dada di cui i Partecipanti sono e saranno titolari, direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo durante il periodo di vigenza del Patto, ad eccezione delle sole azioni che saranno detenute dai Soci Manager rivenienti dall’esercizio di piani di stock option già deliberati, o da deliberarsi, da parte della Società. Alla data di entrata in vigore del Patto (ovverosia, all’11 novembre 2005), le azioni Dada conferite al presente Patto sono quelle di cui al punto C che precede.
3. Pattuizioni relative all’Offerta
Il Patto contiene una serie di pattuizioni aventi, tra l’altro, per oggetto: (a) termini e modalità di esecuzione dell’obbligo di promuovere l’Offerta e, in particolare, l’obbligo assunto in via esclusiva da RCS di promuovere l’Offerta (ovvero, se del caso, qualunque offerta pubblica di acquisto, anche di consolidamento, che RCS e/o i Soci Manager, in via solidale, fossero obbligati a promuovere sulle azioni Dada durante il periodo di efficacia del presente Patto), con il conseguente onere, a carico di RCS, di provvedere anche alla costituzione delle garanzie di esatto adempimento (c.d. cash confirmation) che fossero richieste in relazione all’Offerta medesima, ai sensi dell’art. 102, comma 2 del TUF, nonché di mantenere indenni e manlevati i Soci Manager da qualunque obbligo e/o onere relativi, tra l’altro, alla promozione ed esecuzione dell’Offerta; (b) un obbligo, assunto dai Soci Manager, di non aderire all’Offerta né a qualsivoglia offerta pubblica di acquisto concorrente e/o alternativa all’Offerta, che sia promossa da soggetti terzi sulle azioni Dada; e (c) un impegno assunto da RCS di mantenere la quotazione delle azioni Dada sul Mercato MTAX di Borsa Italiana S.p.A., anche all’esito dell’Offerta e, in coerenza con tale impegno, RCS si impegna a ripristinare – ove necessario e in conformità a quanto previsto ai sensi dell’art. 108 del TUF – un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni del titolo Dada con le modalità che verranno ritenute più opportune secondo le esigenze del mercato.
4. Vincoli all’acquisto e alla trasferibilità delle azioni Dada
I Soci Manager si impegnano, per tutta la durata del Patto, a non acquistare (senza il preventivo consenso scritto di RCS) ulteriori azioni Dada rispetto a quelle possedute alla data di sottoscrizione del Patto medesimo, fatta eccezione per quelle azioni Dada loro assegnate in esecuzione di piani di stock option già deliberati o da deliberarsi da parte della Società.
Il Patto prevede poi una serie di limitazioni alla trasferibilità delle azioni Dada conferite nel Patto posti a carico delle Parti, quali (i) l’impegno a non trasferire a qualsiasi titolo le azioni ordinarie di Dada di loro proprietà e (ii) l’impegno a non costituire, o consentire che venga costituito, alcun vincolo volontario su tali azioni. In deroga a quanto appena richiamato, il Patto prevede la facoltà per RCS di trasferire tutte o parte delle proprie azioni Dada (i) ad una o più società controllate (ai sensi dell’art. 93 del TUF), previa comunicazione da inviarsi ai Soci Manager e a condizione che, per tutto il periodo di durata del Patto, RCS mantenga il controllo della società cessionaria e quest’ultima non trasferisca a terzi le azioni Dada e, in ogni caso, detta società cessionaria assuma tutti gli impegni derivanti in capo a RCS in ragione del presente Patto, ovvero (ii) a uno o più soggetti terzi, previa autorizzazione dei Soci Manager.
Dall’altro lato, ciascuno dei Soci Manager ha, tra l’altro, la facoltà di trasferire tutte o parte delle proprie azioni Dada ai termini e condizioni che seguono: (i) fino a massime n. 100.000 azioni Dada di proprietà di ciascun singolo Socio Manager, a uno o più degli altri Soci Manager (anche in più tranche), previa comunicazione da inviarsi a RCS; (ii) per ogni quantitativo di azioni Dada in eccesso rispetto a quelle indicate sub (i), a uno o più degli altri Soci Manager, fatto salvo il "Right of First Offer" di cui al successivo paragrafo 5; e (iii) fino a massime n. 698.286 azioni Dada di proprietà dei Soci Manager nel loro complesso, a uno o più soggetti terzi (in una o più tranche), fatto salvo il "Right of First Offer" di cui al successivo paragrafo 5.
5. Diritto di prima scelta (c.d. Right of First Offer) a favore di RCS
Qualora uno dei Soci Manager (il "Socio Cedente") intenda cedere tutte o parte delle proprie azioni Dada (le "Azioni in Vendita") – fatti salvi i trasferimenti consentiti di cui al paragrafo 4 che precede – il Socio Cedente dovrà inviare preventivamente a RCS una comunicazione scritta contenente le seguenti indicazioni: (i) il quantitativo delle Azioni in Vendita e, nel caso sub (b) che segue, (ii) il corrispettivo per il quale i Socio Cedente è disposto a trasferire dette Azioni in Vendita e (iii) le modalità di corresponsione dello stesso.
In particolare, (a) qualora sia previsto il trasferimento delle Azioni in Vendita sul Mercato MTAX di Borsa Italiana S.p.A., RCS avrà il diritto di acquistare tutte o parte di dette Azioni in Vendita ad un prezzo pari alla media aritmetica del prezzo ufficiale di Borsa dei 10 giorni lavorativi precedenti la ricezione della comunicazione di trasferimento; e (b) qualora sia previsto che le Azioni in Vendita siano trasferite mediante vendita diretta e/o ricorso ai blocchi, o altra forma di trasferimento, RCS avrà il diritto di acquistare tutte, e non parte di dette Azioni in Vendita, in conformità alle condizioni di trasferimento indicate dal Socio Cedente. In entrambi i casi sub (a) e (b) che precedono, l’accettazione da parte di RCS dovrà intervenire a mezzo comunicazione scritta, entro un termine non superiore a 4 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di trasferimento inviata dal Socio Cedente. Nel caso di cui alla lettera (a) che precede, le Azioni in Vendita non acquistate da RCS potranno essere vendute dal Socio Cedente sul Mercato MTAX, nell’arco di un periodo di tempo non superiore a 34 giorni dall’invio della comunicazione di trasferimento; nel caso di cui alla lettera (b) che precede, le Azioni in Vendita non acquistate da RCS potranno essere trasferite agli altri Soci Manager o a uno o più soggetti terzi a fronte di un prezzo comunque non inferiore a quello contenuto nella comunicazione di trasferimento, nell’arco di un periodo di tempo ritenuto congruo in relazione al quantitativo di Azioni in Vendita e, comunque, a condizione che sia raggiunto un impegno vincolante al trasferimento con la relativa controparte contrattuale, entro e non oltre 34 giorni dall’invio della comunicazione di trasferimento.
6. Diritto di opzione call a favore dei Soci Manager
Ai Soci Manager è attribuito un diritto di opzione per l’acquisto da RCS di n. 500.000 azioni Dada già esistenti (libere da qualsiasi vincolo), esercitabile alla scadenza (anche anticipata) del Patto, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 10 (la "Data di Efficacia"). Il diritto di opzione in oggetto potrà essere esercitato, in tutto o in parte, anche disgiuntamente dai Soci Manager (i) entro il termine di 90 giorni successivi alla Data di Efficacia, mediante dichiarazione irrevocabile di esercizio da inviarsi a RCS e (ii) per un corrispettivo pari ad Euro 15,50 per ciascuna azione Dada.
7. Principi di corporate governance
Le Parti si impegnano a fare tutto quanto in loro potere affinché (i) al più tardi entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, l’assemblea di Dada deliberi che il consiglio di amministrazione di quest’ultima sia composto da tredici membri, di cui sei membri, più due membri indipendenti, nominati su designazione del rappresentante di RCS, e quattro membri, più un membro indipendente, nominati su designazione del rappresentante dei Soci Manager; (ii) il presidente del consiglio di amministrazione di Dada sia nominato su indicazione del rappresentante di RCS (previo parere favorevole del rappresentante dei Soci Manager) ed allo stesso siano delegati poteri di gestione e rappresentanza indicati nel Patto e l’amministratore delegato di Dada sia nominativamente individuato nella persona di Angelo Falchetti e, in caso di revoca, dimissioni o cessazione della carica a qualsiasi causa dovuta di quest’ultimo, sia nominato su indicazione del rappresentante dei Soci Manager (previo parere favorevole del rappresentante di RCS), e allo stesso siano delegati poteri di gestione e rappresentanza indicati nel Patto; (iii) il direttore amministrazione, finanza e controllo della Società, che riporterà direttamente all’amministratore delegato ed accentrerà su di sé tutte le funzioni relative all’amministrazione, finanza, controllo e fiscale, sia nominato su indicazione del rappresentante di RCS ed allo stesso siano delegati poteri di gestione e rappresentanza indicati nel Patto; (iv) al più tardi entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, l’assemblea di Dada deliberi che il collegio sindacale della Società sia composto da un sindaco effettivo e un sindaco supplente nominati tra i candidati della lista presentata da RCS, un sindaco effettivo, con funzione di presidente del collegio sindacale, e un sindaco supplente, nominati tra i candidati della lista presentata dai Soci Manager, ed un sindaco effettivo nominato tra i candidati della lista di minoranza (diversa dalla lista presentata dai Soci Manager) che abbia ottenuto il maggior numero di voti e (v) il comitato per le remunerazioni e il comitato per il controllo siano composti, rispettivamente, da un membro (con funzioni di Presidente) nominato su designazione del rappresentante di RCS, un membro nominato su designazione del rappresentante dei Soci Manager e un membro scelto di comune accordo dal rappresentante di RCS e dal rappresentante dei Soci Manager. Le Parti si impegnano altresì a fare tutto quanto il loro potere affinché le società facenti parte del Gruppo Dada siano gestite secondo principi di corporate governance coerenti con quelli previsti nel presente Patto, nel rispetto delle dimensioni e dell'attuale organizzazione e funzione delle singole società del Gruppo Dada, nonché degli eventuali soci di minoranza delle medesime.
In attuazione di quanto previsto al precedente punto (ii), in data 11 novembre 2005, RCS ha assunto l’impegno a designare e mantenere (salvo ricorrano i presupposti per una giusta causa di revoca) per tutta la durata del Patto, il Sig. Paolo Barberis quale presidente del consiglio di amministrazione di Dada.
8. Obblighi di non concorrenza assunti dalle Parti
Per tutto il periodo di durata del Patto, i Soci Manager si impegnano (i) a non rassegnare (salvo che per giusta causa) le proprie dimissioni dagli incarichi amministrativi e/o a non terminare i rapporti di consulenza e/o lavoro che, a qualsiasi titolo, attualmente li legano alla Società, continuando a dedicare in via prioritaria e prevalente il loro tempo, le loro risorse professionali e le loro conoscenze tecniche principalmente allo sviluppo delle attività e del business di Dada in conformità ai contenuti e alle indicazioni del business plan per il triennio 2006-2008, e (ii) assumono l’obbligo incondizionato di (a) non svolgere alcuna attività che sia direttamente o indirettamente in concorrenza con le attività e il business della Società nel territorio europeo; (b) non intrattenere, direttamente o indirettamente, alcuna relazione commerciale con clienti o fornitori della Società allo scopo di intraprendere un’attività che sia in concorrenza con quella della Società nel territorio europeo; e (c) non assumere o fornire opportunità di lavoro all’esterno della Società, né indurre, direttamente o indirettamente, alcuno dei dirigenti, dipendenti, consulenti e/o agenti della Società a risolvere i rispettivi rapporti contrattuali che li legano alla Società medesima, al precipuo scopo di intraprendere un’attività che si ponga in concorrenza con quella della Società nel territorio europeo.
D’altra parte RCS, per tutto il periodo di durata del Patto, si impegna (a) a non assumere o fornire opportunità di lavoro all’esterno della Società, né indurre o tentare di indurre, direttamente o indirettamente, alcuno dei dirigenti, dipendenti, consulenti e/o agenti della Società a risolvere i rispettivi rapporti contrattuali che li legano alla Società medesima, al precipuo scopo di intraprendere un’attività che si ponga in concorrenza con quella della Società nel territorio italiano; e (b) a non acquistare partecipazioni e/o effettuare investimenti di qualsivoglia natura in società che siano direttamente o indirettamente in concorrenza con la Società in una delle attività dalla medesima attualmente compiuta.
In caso di inadempimento da parte di uno o più Soci Manager ovvero da parte di RCS agli obblighi di non concorrenza di cui al presente paragrafo 8, la Parte inadempiente sarà tenuta a corrispondere alla Parte adempiente una penale pari ad Euro 500.000 (restando inteso che (i) qualora a rendersi inadempiente sia un Socio Manager, costui dovrà corrispondere una penale pari ad Euro 100.000 e ne conseguirà l’automatica estromissione dal Patto, mentre (ii) qualora a rendersi inadempiente sia RCS, la stessa dovrà corrispondere ai Soci Manager una penale complessivamente pari a massimi Euro 500.000), salvo il diritto al maggior danno in conseguenza dell’inadempimento. Qualora a rendersi inadempienti siano, alternativamente, (i) il Sig. Paolo Barberis, ovvero (ii) due tra i Soci Manager, il Patto si risolverà automaticamente anche nei confronti delle altre Parti.
Infine, i Soci Manager e RCS assumono l’impegno che, al più tardi entro la data di approvazione del bilancio di Dada relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, vengano stipulati con la Società specifici accordi, aventi durata pari a quella del Patto, contenenti un impegno di permanenza negli incarichi di amministratore e nei rapporti di consulenza e/o lavoro che attualmente legano i Soci Manager alla Società, nel rispetto del Patto e dei principi di governance ivi previsti. In caso di inadempimento da parte della Società, ove direttamente imputabile a RCS in relazione ad obblighi previsti nel Patto, quest’ultima dovrà corrispondere, in favore del Socio Manager interessato, una penale pari all’ammontare più alto tra: (i) il totale dei compensi di pertinenza del Socio Manager interessato, calcolato su 12 mensilità; e (ii) il totale dei compensi di pertinenza del Socio Manager interessato, calcolato sul periodo che va dalla data dell’inadempimento commesso dalla Società alla data di scadenza del Patto ai sensi del punto (v) di cui al paragrafo 10 che segue, e comunque fino a un ammontare massimo equivalente a 24 mensilità. Gli obblighi di non concorrenza nei confronti della Società a carico di ciascun Socio Manager si estenderanno anche: (a) sino ai 12 mesi successivi alla scadenza del Patto di cui al punto (v) del paragrafo 10 che segue; ovvero (b) ai 18 mesi successivi allo scioglimento del Patto ai sensi del punto (ii) del paragrafo 10 che segue, ovvero all’estromissione del Socio Manager. Nessun obbligo di non concorrenza è posto a carico del Socio Manager per il periodo successivo al termine del proprio incarico e/o rapporto, nel caso in cui il Patto si sciolga anticipatamente ai sensi dei punti (i) e (iii) di cui al paragrafo 10 che segue, ovvero il suddetto rapporto e/o incarico sia stato risolto dalla stessa Società senza giusta causa e/o in violazione delle disposizioni del Patto e/o del patto di non concorrenza che lo legava alla Società, ovvero sia stato risolto dal Socio Manager per giusta causa.
9. Piano di stock option
Le Parti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché venga creato un meccanismo di incentivazione e di fidelizzazione del management attraverso l’attribuzione fino ad un massimo di n. 800.000 di azioni Dada sulla base di un piano di stock option da concordarsi tra le Parti e da approvarsi il più presto possibile e comunque entro e non oltre il 28 febbraio 2006. In particolare, il piano di stock option sarà basato sulla performance realizzata dalla Società nell’applicabile periodo di riferimento (i.e., triennio 2006-2008), avuto riguardo ai target previsionali individuati nel business plan da approvarsi dalla Società.
10. Durata del Patto
Ad eccezione della clausola compromissoria di cui al paragrafo 11 che segue, il Patto terminerà automaticamente al ricorrere del primo dei seguenti eventi: (i) il mancato accordo tra le Parti in merito alle modifiche da apportare al Patto che si rendessero necessarie per l’ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi della legge n. 287/1990; (ii) il determinarsi di una Situazione di Stallo (dopo che sia stata espletata la procedura prevista dal precedente punto D, paragrafo 6, per un tentativo di risoluzione in buona fede di detta Situazione di Stallo); (iii) la mancata approvazione, da parte del consiglio di amministrazione di Dada, del business plan per il triennio 2006-2008; (iv) la violazione degli obblighi di non-concorrenza da parte dei Soci Manager, ove ricorrano i presupposti di cui al precedente paragrafo 8; e (v) lo scadere del terzo anniversario dalla data di sottoscrizione del Patto.
11. Clausola compromissoria
Tutte le controversie derivanti dal Patto o in relazione con lo stesso saranno risolte mediante arbitrato rituale ai sensi degli articoli 806 e seguenti c.p.c. da un collegio arbitrale composto da 3 arbitri. L’arbitrato avrà sede in Milano e il procedimento arbitrale si svolgerà applicando la legge italiana.
F. Controllo
Nessuno dei Partecipanti e nessuna delle Parti esercita in virtù del Patto il controllo di Dada ai sensi dell’articolo 93 del TUF.
G. Soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati.
Il Patto non contiene obblighi di deposito delle azioni Dada conferite al presente Patto.
Delle variazioni intervenute sarà anche data pubblicità mediante deposito presso il Registro delle Imprese di Firenze entro il 28 marzo 2007.
22 marzo 2007
[DF.13.07.1]
DADA S.p.A.
In merito al Patto Parasociale relativo a Dada S.p.A. (di seguito "Dada") concluso l'11 novembre 2005 (di seguito il "Patto") tra RCS MediaGroup S.p.A., (di seguito anche "RCS") ed i Signori Paolo Barberis, Angelo Falchetti, Alessandro Sordi, Jacopo Marello, Marco Argenti, (anche congiuntamente e collettivamente definiti, i "Soci Manager"), si rende noto che:
- in data 27 luglio 2007 RCS ed i Soci Manager hanno concluso un accordo contenente modifiche a previsioni del Patto in merito alla possibile nomina anche di più di un amministratore delegato ed alla designazione dei componenti del comitato per le remunerazioni e del comitato per il controllo interno di Dada, nonché alcune previsioni attuative del Patto stesso (si veda al riguardo quanto indicato ai punti (ii), anche per quanto stabilito in attuazione dello stesso, (iii) e (v) del paragrafo n. 7 della Parte E dell'estratto del Patto contenuto nel presente avviso);
- in data 30 luglio 2007 RCS: (i) ha acquisito nr. 200.000 azioni ordinarie Dada già apportate al Patto da parte di alcuni Soci Manager (e precisamente nr. 70.000 da Paolo Barberis, nr. 55.000 da Angelo Falchetti, nr. 55.000 da Alessandro Sordi e nr. 20.000 da Jacopo Marello), riducendosi di conseguenza da nr. 2.321.972 a nr. 2.121.972 le azioni ordinarie Dada complessivamente apportate al Patto da parte dei Soci Manager, e (ii) ha quindi apportato al Patto nr. 234.500 azioni ordinarie Dada - tra cui tutte quelle di cui al punto (i) che precede - incrementandosi così da nr. 7.063.568 a nr. 7.298.068 le azioni da essa apportate al Patto e da nr. 9.385.540 a nr. 9.420.040 le azioni complessivamente apportate da tutti i partecipanti al Patto medesimo.
Si riporta quindi qui di seguito l'estratto riassuntivo del Patto aggiornato alla data del 30 luglio 2007, con indicazione degli apporti risultanti a tale data:
A. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
Dada S.p.A., con sede legale in Firenze, Viale Giovine Italia n. 17, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze, codice fiscale e partita IVA n. 04628270482.
B. Soggetti aderenti al Patto
I partecipanti al Patto sono sei soggetti (i "Partecipanti" e congiuntamente, le "Parti").
I Partecipanti sono:
- RCS MediaGroup S.p.A., con sede in Milano, Via San Marco n. 21, capitale sociale deliberato Euro 762.019.050, C.F. e iscrizione al registro delle imprese di Milano n. 120865401155 ("RCS");
- i Signori Paolo Barberis, nato a La Spezia, l'8 dicembre 1967 e residente in Firenze, alla Via del Piaggione, 9, codice fiscale BRBPLA67T08E463N; Angelo Falchetti, nato a Senigallia, il 14 settembre 1967 e residente in Firenze, alla Via del Ferrone, 9/B, codice fiscale FLCNGL67P14I608P; Alessandro Sordi, nato a Firenze, il 24 gennaio 1967 e residente in Firenze, alla Via Beato Ippolito Galantini, 6, codice fiscale SRDLSN67A24D612A; Jacopo Marello, nato a Firenze, il 28 marzo 1967 e residente in Livorno, alla Via Forte dei Cavalleggeri, 18, codice fiscale MRLJCP67C28D612K; Marco Argenti, nato a La Spezia, il 16 marzo 1967 e residente in Firenze, alla Via de' Lamberti, 3, codice fiscale RGNMRC67C16E463V (congiuntamente e collettivamente definiti, i "Soci Manager").
C. Azioni Oggetto del Patto
RCS e i Soci Manager sono titolari di azioni ordinarie di Dada che sono apportate al Patto come segue:
Socio |
Numero di azioni ordinarie |
Percentuale sul totale delle azioni ordinarie emesse (*) |
Percentuale sulle azioni ordinarie vincolate (*) |
RCS MediaGroup S.p.A. |
7.298.068 |
45,3% |
77,5% |
Paolo Barberis |
916.454 |
5,7% |
9,7% |
Alessandro Sordi |
425.109 |
2,6% |
4,5% |
Angelo Falchetti |
375.341 |
2,3% |
4,0% |
Jacopo Marello |
356.487 |
2,2% |
3,8% |
Marco Argenti |
48.581 |
0,3% |
0,5% |
Totale |
9.420.040 |
58,5% |
100,000% |
(*) Le percentuali sono arrotondate al primo decimale.
Si rappresenta che i Soci Manager hanno complessivamente conferito n. 2.121.972 azioni Dada, corrispondenti al 13,2% circa del capitale sociale della Società e al 22,5% circa del totale delle azioni conferite nel Patto.
D. Organi del Patto
- Le Parti si impegnano a consultarsi in via preventiva, attraverso la costituzione di un apposito Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo è composto da 4 membri, oltre ad un segretario (privo del diritto di voto e la cui presenza non viene computata ai fini del raggiungimento del quorum costitutivo). Ciascuna Parte nomina due membri del Comitato Direttivo. Il presidente del Comitato Direttivo viene designato da RCS. Il Comitato Direttivo si riunisce ogniqualvolta si riuniscono l'assemblea e/o il consiglio di amministrazione di Dada, ovvero quando ne faccia espressa richiesta qualsivoglia dei suoi membri.
- I membri del Comitato Direttivo sono eletti dalle Parti tra gli amministratori della Società di rispettiva designazione, fatto salvo il diritto dei Soci Manager di eleggere, quale membro di loro designazione, uno tra gli stessi Soci Manager (indipendentemente dal fatto che il membro così eletto sia anche amministratore della Società). In caso di cessazione dalla carica di un membro del Comitato Direttivo, quest'ultimo è sostituito dalla Parte che lo ha nominato. Ciascuna Parte può, altresì, revocare in ogni tempo il membro del Comitato Direttivo da essa designato, sostituendolo con altro membro di propria designazione.
- Il Comitato Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera con il voto favorevole di 3 membri su 4. Ciascun membro del Comitato Direttivo rappresenta la Parte che lo ha designato.
- Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono volte a fornire indicazioni e/o pareri di massima alle Parti (prive quindi di qualsivoglia natura vincolante) e le Parti, in qualità di soci di Dada, o a mezzo degli amministratori dalle stesse designati in seno al consiglio di amministrazione della Società, potranno, pertanto, formare il loro convincimento ed esprimere il loro voto in seno agli organi consiliari e/o assembleari della Società del tutto liberamente. In deroga a quanto sopra indicato, su ogni decisione concernente le seguenti materie: (a) approvazione del business plan della Società, di programmi di sviluppo e piani di investimento di Dada e/o approvazione di modifiche sostanziali alle politiche di gestione e agli indirizzi strategici della Società e/o di altra società del Gruppo Dada; (b) operazioni che comportino investimenti superiori a Euro 5 milioni, se non previsti nei business plan già approvati; (d) designazione di amministratori indipendenti; (e) assunzione di finanziamenti, rilascio di garanzie, tipiche e atipiche, per importi superiori a Euro 5 milioni; (f) modificazioni dello statuto della Società o di altra società del Gruppo Dada; (g) operazioni sul capitale sociale di Dada; e (h) proposizione di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori della Società (complessivamente, le "Materie Rilevanti"), i Soci Manager e RCS, direttamente in assemblea in qualità di soci di Dada, si impegnano a esprimere il proprio voto in conformità a quanto stabilito dal Comitato Direttivo. Fermo restando quanto sopra e, sempre con riferimento alle Materie Rilevanti, le Parti assumono l'impegno ad esprimere il loro rispettivo voto nell'assemblea dei soci di Dada, e a fare in modo che i voti degli amministratori da essi rispettivamente designati nel consiglio di amministrazione di Dada e delle altre società del Gruppo Dada, siano espressi in conformità a quanto stabilito dal Comitato Direttivo.
- Con riferimento alle Materie Rilevanti, è altresì previsto che:
- qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta alla prima adunanza del Comitato Direttivo (la "Situazione di Stallo"), il segretario fisserà una seconda convocazione dello stesso, in cui i membri del Comitato Direttivo designati da RCS e dai Soci Manager tenteranno, in buona fede, di trovare una soluzione alla Situazione di Stallo;
- qualora anche in seconda convocazione non si raggiunga la maggioranza richiesta, il segretario fisserà una terza convocazione del Comitato Direttivo in cui proseguiranno i tentativi di risolvere la Situazione di Stallo;
- qualora, infine, (a) anche in terza convocazione non si raggiunga la maggioranza richiesta al paragrafo 3 che precede, oppure (b) in pendenza della procedura di soluzione della Situazione di Stallo, ovvero ancora prima che si sia tenuta l'adunanza del Comitato Direttivo chiamata a discutere dell'affare, venga comunque assunta ed eseguita con il voto determinante di una delle Parti e/o degli amministratori dalla stessa designati, una delibera assembleare o consiliare avente ad oggetto la Materia Rilevante che abbia dato avvio alla procedura di stallo, il Comitato Direttivo prenderà formalmente atto del verificarsi della Situazione di Stallo, la comunicherà a tutte le Parti (a mezzo del segretario o di ciascuno dei suoi membri) e il Patto avrà termine;
- in ogni caso, RCS farà quanto in suo potere affinché, in pendenza della procedura di soluzione della Situazione di Stallo, la Società non proceda a modifiche dello statuto tali da incidere sui diritti di voto e/o di partecipazione dei Soci Manager, ovvero al compimento di operazioni sul capitale.
E. Contenuto del Patto
1. Data di sottoscrizione del Patto
Il Patto è stato sottoscritto, in data 11 novembre 2005, dai Partecipanti indicati al punto B che precede.
2. Oggetto del Patto
Oggetto del Patto sono tutte le azioni ordinarie Dada di cui i Partecipanti sono e saranno titolari, direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo durante il periodo di vigenza del Patto, ad eccezione delle sole azioni che saranno detenute dai Soci Manager rivenienti dall'esercizio di piani di stock option già deliberati, o da deliberarsi, da parte della Società. Alla data di entrata in vigore del Patto (ovverosia, all'11 novembre 2005), le azioni Dada conferite al presente Patto sono quelle di cui al punto C che precede.
3. Pattuizioni relative all'Offerta
Il Patto contiene una serie di pattuizioni aventi, tra l'altro, per oggetto: (a) termini e modalità di esecuzione dell'obbligo di promuovere l'Offerta e, in particolare, l'obbligo assunto in via esclusiva da RCS di promuovere l'Offerta (ovvero, se del caso, qualunque offerta pubblica di acquisto, anche di consolidamento, che RCS e/o i Soci Manager, in via solidale, fossero obbligati a promuovere sulle azioni Dada durante il periodo di efficacia del presente Patto), con il conseguente onere, a carico di RCS, di provvedere anche alla costituzione delle garanzie di esatto adempimento (c.d. cash confirmation) che fossero richieste in relazione all'Offerta medesima, ai sensi dell'art. 102, comma 2 del TUF, nonché di mantenere indenni e manlevati i Soci Manager da qualunque obbligo e/o onere relativi, tra l'altro, alla promozione ed esecuzione dell'Offerta; (b) un obbligo, assunto dai Soci Manager, di non aderire all'Offerta né a qualsivoglia offerta pubblica di acquisto concorrente e/o alternativa all'Offerta, che sia promossa da soggetti terzi sulle azioni Dada; e (c) un impegno assunto da RCS di mantenere la quotazione delle azioni Dada sul Mercato MTAX di Borsa Italiana S.p.A., anche all'esito dell'Offerta e, in coerenza con tale impegno, RCS si impegna a ripristinare – ove necessario e in conformità a quanto previsto ai sensi dell'art. 108 del TUF – un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni del titolo Dada con le modalità che verranno ritenute più opportune secondo le esigenze del mercato.
4. Vincoli all'acquisto e alla trasferibilità delle azioni Dada
I Soci Manager si impegnano, per tutta la durata del Patto, a non acquistare (senza il preventivo consenso scritto di RCS) ulteriori azioni Dada rispetto a quelle possedute alla data di sottoscrizione del Patto medesimo, fatta eccezione per quelle azioni Dada loro assegnate in esecuzione di piani di stock option già deliberati o da deliberarsi da parte della Società.
Il Patto prevede poi una serie di limitazioni alla trasferibilità delle azioni Dada conferite nel Patto posti a carico delle Parti, quali (i) l'impegno a non trasferire a qualsiasi titolo le azioni ordinarie di Dada di loro proprietà e (ii) l'impegno a non costituire, o consentire che venga costituito, alcun vincolo volontario su tali azioni. In deroga a quanto appena richiamato, il Patto prevede la facoltà per RCS di trasferire tutte o parte delle proprie azioni Dada (i) ad una o più società controllate (ai sensi dell'art. 93 del TUF), previa comunicazione da inviarsi ai Soci Manager e a condizione che, per tutto il periodo di durata del Patto, RCS mantenga il controllo della società cessionaria e quest'ultima non trasferisca a terzi le azioni Dada e, in ogni caso, detta società cessionaria assuma tutti gli impegni derivanti in capo a RCS in ragione del presente Patto, ovvero (ii) a uno o più soggetti terzi, previa autorizzazione dei Soci Manager.
Dall'altro lato, ciascuno dei Soci Manager ha, tra l'altro, la facoltà di trasferire tutte o parte delle proprie azioni Dada ai termini e condizioni che seguono: (i) fino a massime n. 100.000 azioni Dada di proprietà di ciascun singolo Socio Manager, a uno o più degli altri Soci Manager (anche in più tranche), previa comunicazione da inviarsi a RCS; (ii) per ogni quantitativo di azioni Dada in eccesso rispetto a quelle indicate sub (i), a uno o più degli altri Soci Manager, fatto salvo il "Right of First Offer" di cui al successivo paragrafo 5; e (iii) fino a massime n. 698.286 azioni Dada di proprietà dei Soci Manager nel loro complesso, a uno o più soggetti terzi (in una o più tranche), fatto salvo il "Right of First Offer" di cui al successivo paragrafo 5.
5. Diritto di prima scelta (c.d. Right of First Offer) a favore di RCS
Qualora uno dei Soci Manager (il "Socio Cedente") intenda cedere tutte o parte delle proprie azioni Dada (le "Azioni in Vendita") – fatti salvi i trasferimenti consentiti di cui al paragrafo 4 che precede – il Socio Cedente dovrà inviare preventivamente a RCS una comunicazione scritta contenente le seguenti indicazioni: (i) il quantitativo delle Azioni in Vendita e, nel caso sub (b) che segue, (ii) il corrispettivo per il quale i Socio Cedente è disposto a trasferire dette Azioni in Vendita e (iii) le modalità di corresponsione dello stesso.
In particolare, (a) qualora sia previsto il trasferimento delle Azioni in Vendita sul Mercato MTAX di Borsa Italiana S.p.A., RCS avrà il diritto di acquistare tutte o parte di dette Azioni in Vendita ad un prezzo pari alla media aritmetica del prezzo ufficiale di Borsa dei 10 giorni lavorativi precedenti la ricezione della comunicazione di trasferimento; e (b) qualora sia previsto che le Azioni in Vendita siano trasferite mediante vendita diretta e/o ricorso ai blocchi, o altra forma di trasferimento, RCS avrà il diritto di acquistare tutte, e non parte di dette Azioni in Vendita, in conformità alle condizioni di trasferimento indicate dal Socio Cedente. In entrambi i casi sub (a) e (b) che precedono, l'accettazione da parte di RCS dovrà intervenire a mezzo comunicazione scritta, entro un termine non superiore a 4 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di trasferimento inviata dal Socio Cedente. Nel caso di cui alla lettera (a) che precede, le Azioni in Vendita non acquistate da RCS potranno essere vendute dal Socio Cedente sul Mercato MTAX, nell'arco di un periodo di tempo non superiore a 34 giorni dall'invio della comunicazione di trasferimento; nel caso di cui alla lettera (b) che precede, le Azioni in Vendita non acquistate da RCS potranno essere trasferite agli altri Soci Manager o a uno o più soggetti terzi a fronte di un prezzo comunque non inferiore a quello contenuto nella comunicazione di trasferimento, nell'arco di un periodo di tempo ritenuto congruo in relazione al quantitativo di Azioni in Vendita e, comunque, a condizione che sia raggiunto un impegno vincolante al trasferimento con la relativa controparte contrattuale, entro e non oltre 34 giorni dall'invio della comunicazione di trasferimento.
6. Diritto di opzione call a favore dei Soci Manager
Ai Soci Manager è attribuito un diritto di opzione per l'acquisto da RCS di n. 500.000 azioni Dada già esistenti (libere da qualsiasi vincolo), esercitabile alla scadenza (anche anticipata) del Patto, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 10 (la "Data di Efficacia"). Il diritto di opzione in oggetto potrà essere esercitato, in tutto o in parte, anche disgiuntamente dai Soci Manager (i) entro il termine di 90 giorni successivi alla Data di Efficacia, mediante dichiarazione irrevocabile di esercizio da inviarsi a RCS e (ii) per un corrispettivo pari ad Euro 15,50 per ciascuna azione Dada.
7. Principi di corporate governance
Le Parti si impegnano a fare tutto quanto in loro potere affinché (i) al più tardi entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, l'assemblea di Dada deliberi che il consiglio di amministrazione di quest'ultima sia composto da tredici membri, di cui sei membri, più due membri indipendenti, nominati su designazione del rappresentante di RCS, e quattro membri, più un membro indipendente, nominati su designazione del rappresentante dei Soci Manager; (ii) il presidente del consiglio di amministrazione di Dada sia nominato su indicazione del rappresentante di RCS (previo parere favorevole del rappresentante dei Soci Manager) ed allo stesso siano delegati poteri di gestione e rappresentanza indicati nel Patto e l'amministratore delegato o ciascuno degli amministratori delegati di Dada sia nominato su indicazione del rappresentante dei Soci Manager (previo parere favorevole del rappresentante di RCS), e allo/agli stesso/i siano complessivamente delegati poteri di gestione e rappresentanza indicati nel Patto; (iii) il direttore amministrazione, finanza e controllo della Società, che riporterà direttamente ad un amministratore delegato ed accentrerà su di sé tutte le funzioni relative all'amministrazione, finanza, controllo e fiscale, sia nominato su indicazione del rappresentante di RCS ed allo stesso siano delegati poteri di gestione e rappresentanza indicati nel Patto; (iv) al più tardi entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, l'assemblea di Dada deliberi che il collegio sindacale della Società sia composto da un sindaco effettivo e un sindaco supplente nominati tra i candidati della lista presentata da RCS, un sindaco effettivo, con funzione di presidente del collegio sindacale, e un sindaco supplente, nominati tra i candidati della lista presentata dai Soci Manager, ed un sindaco effettivo nominato tra i candidati della lista di minoranza (diversa dalla lista presentata dai Soci Manager) che abbia ottenuto il maggior numero di voti e (v) il comitato per le remunerazioni sia composto da un membro (con funzioni di Presidente ed in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina per la Corporate Governace delle società quotate) scelto di comune accordo dal rappresentante di RCS e dal rappresentante dei Soci Manager nonché da un membro nominato su designazione del rappresentante di RCS ed un membro nominato su designazione del rappresentante dei Soci Manager (anch'egli in possesso dei sopra citati requisiti di indipendenza), mentre il comitato per il controllo interno sia composto da un membro scelto di comune accordo dal rappresentante di RCS e dal rappresentante dei Soci Manager (con funzioni di Presidente) nonché da un membro nominato su designazione del rappresentante di RCS ed un membro nominato su designazione del rappresentante dei Soci Manager, tutti i componenti dovendo possedere i sopra citati requisiti di indipendenza. Le Parti si impegnano altresì a fare tutto quanto il loro potere affinché le società facenti parte del Gruppo Dada siano gestite secondo principi di corporate governance coerenti con quelli previsti nel presente Patto, nel rispetto delle dimensioni e dell'attuale organizzazione e funzione delle singole società del Gruppo Dada, nonché degli eventuali soci di minoranza delle medesime.
In attuazione di quanto previsto al precedente punto (ii), in data 11 novembre 2005, RCS ha assunto l'impegno a designare e mantenere (salvo ricorrano i presupposti per una giusta causa di revoca) per tutta la durata del Patto, il Sig. Paolo Barberis quale presidente del consiglio di amministrazione di Dada, mentre, in particolare, in data 27 luglio 2007, quest'ultimo è stato designato, di comune accordo tra i partecipanti al Patto, alla carica di amministratore delegato (confermandosi comunque la delega di tutti i poteri già previsti per la carica di presidente del consiglio di amministrazione in conformità al Patto), essendo tuttavia stata condivisa, su proposta del rappresentante dei Soci Manager, l'attribuzione di deleghe di poteri, in conformità alle previsioni del Patto, ad alcuni ulteriori consiglieri di amministrazione di Dada in relazione a specifiche aree di gestione operativa.
8. Obblighi di non concorrenza assunti dalle Parti
Per tutto il periodo di durata del Patto, i Soci Manager si impegnano (i) a non rassegnare (salvo che per giusta causa) le proprie dimissioni dagli incarichi amministrativi e/o a non terminare i rapporti di consulenza e/o lavoro che, a qualsiasi titolo, attualmente li legano alla Società, continuando a dedicare in via prioritaria e prevalente il loro tempo, le loro risorse professionali e le loro conoscenze tecniche principalmente allo sviluppo delle attività e del business di Dada in conformità ai contenuti e alle indicazioni del business plan per il triennio 2006-2008, e (ii) assumono l'obbligo incondizionato di (a) non svolgere alcuna attività che sia direttamente o indirettamente in concorrenza con le attività e il business della Società nel territorio europeo; (b) non intrattenere, direttamente o indirettamente, alcuna relazione commerciale con clienti o fornitori della Società allo scopo di intraprendere un'attività che sia in concorrenza con quella della Società nel territorio europeo; e (c) non assumere o fornire opportunità di lavoro all'esterno della Società, né indurre, direttamente o indirettamente, alcuno dei dirigenti, dipendenti, consulenti e/o agenti della Società a risolvere i rispettivi rapporti contrattuali che li legano alla Società medesima, al precipuo scopo di intraprendere un'attività che si ponga in concorrenza con quella della Società nel territorio europeo.
D'altra parte RCS, per tutto il periodo di durata del Patto, si impegna (a) a non assumere o fornire opportunità di lavoro all'esterno della Società, né indurre o tentare di indurre, direttamente o indirettamente, alcuno dei dirigenti, dipendenti, consulenti e/o agenti della Società a risolvere i rispettivi rapporti contrattuali che li legano alla Società medesima, al precipuo scopo di intraprendere un'attività che si ponga in concorrenza con quella della Società nel territorio italiano; e (b) a non acquistare partecipazioni e/o effettuare investimenti di qualsivoglia natura in società che siano direttamente o indirettamente in concorrenza con la Società in una delle attività dalla medesima attualmente compiuta.
In caso di inadempimento da parte di uno o più Soci Manager ovvero da parte di RCS agli obblighi di non concorrenza di cui al presente paragrafo 8, la Parte inadempiente sarà tenuta a corrispondere alla Parte adempiente una penale pari ad Euro 500.000 (restando inteso che (i) qualora a rendersi inadempiente sia un Socio Manager, costui dovrà corrispondere una penale pari ad Euro 100.000 e ne conseguirà l'automatica estromissione dal Patto, mentre (ii) qualora a rendersi inadempiente sia RCS, la stessa dovrà corrispondere ai Soci Manager una penale complessivamente pari a massimi Euro 500.000), salvo il diritto al maggior danno in conseguenza dell'inadempimento. Qualora a rendersi inadempienti siano, alternativamente, (i) il Sig. Paolo Barberis, ovvero (ii) due tra i Soci Manager, il Patto si risolverà automaticamente anche nei confronti delle altre Parti.
Infine, i Soci Manager e RCS assumono l'impegno che, al più tardi entro la data di approvazione del bilancio di Dada relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, vengano stipulati con la Società specifici accordi, aventi durata pari a quella del Patto, contenenti un impegno di permanenza negli incarichi di amministratore e nei rapporti di consulenza e/o lavoro che attualmente legano i Soci Manager alla Società, nel rispetto del Patto e dei principi di governance ivi previsti. In caso di inadempimento da parte della Società, ove direttamente imputabile a RCS in relazione ad obblighi previsti nel Patto, quest'ultima dovrà corrispondere, in favore del Socio Manager interessato, una penale pari all'ammontare più alto tra: (i) il totale dei compensi di pertinenza del Socio Manager interessato, calcolato su 12 mensilità; e (ii) il totale dei compensi di pertinenza del Socio Manager interessato, calcolato sul periodo che va dalla data dell'inadempimento commesso dalla Società alla data di scadenza del Patto ai sensi del punto (v) di cui al paragrafo 10 che segue, e comunque fino a un ammontare massimo equivalente a 24 mensilità. Gli obblighi di non concorrenza nei confronti della Società a carico di ciascun Socio Manager si estenderanno anche: (a) sino ai 12 mesi successivi alla scadenza del Patto di cui al punto (v) del paragrafo 10 che segue; ovvero (b) ai 18 mesi successivi allo scioglimento del Patto ai sensi del punto (ii) del paragrafo 10 che segue, ovvero all'estromissione del Socio Manager. Nessun obbligo di non concorrenza è posto a carico del Socio Manager per il periodo successivo al termine del proprio incarico e/o rapporto, nel caso in cui il Patto si sciolga anticipatamente ai sensi dei punti (i) e (iii) di cui al paragrafo 10 che segue, ovvero il suddetto rapporto e/o incarico sia stato risolto dalla stessa Società senza giusta causa e/o in violazione delle disposizioni del Patto e/o del patto di non concorrenza che lo legava alla Società, ovvero sia stato risolto dal Socio Manager per giusta causa.
9. Piano di stock option
Le Parti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché venga creato un meccanismo di incentivazione e di fidelizzazione del management attraverso l'attribuzione fino ad un massimo di n. 800.000 di azioni Dada sulla base di un piano di stock option da concordarsi tra le Parti e da approvarsi il più presto possibile e comunque entro e non oltre il 28 febbraio 2006. In particolare, il piano di stock option sarà basato sulla performance realizzata dalla Società nell'applicabile periodo di riferimento (i.e., triennio 2006-2008), avuto riguardo ai target previsionali individuati nel business plan da approvarsi dalla Società.
10. Durata del Patto
Ad eccezione della clausola compromissoria di cui al paragrafo 11 che segue, il Patto terminerà automaticamente al ricorrere del primo dei seguenti eventi: (i) il mancato accordo tra le Parti in merito alle modifiche da apportare al Patto che si rendessero necessarie per l'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi della legge n. 287/1990; (ii) il determinarsi di una Situazione di Stallo (dopo che sia stata espletata la procedura prevista dal precedente punto D, paragrafo 6, per un tentativo di risoluzione in buona fede di detta Situazione di Stallo); (iii) la mancata approvazione, da parte del consiglio di amministrazione di Dada, del business plan per il triennio 2006-2008; (iv) la violazione degli obblighi di non-concorrenza da parte dei Soci Manager, ove ricorrano i presupposti di cui al precedente paragrafo 8; e (v) lo scadere del terzo anniversario dalla data di sottoscrizione del Patto.
11. Clausola compromissoria
Tutte le controversie derivanti dal Patto o in relazione con lo stesso saranno risolte mediante arbitrato rituale ai sensi degli articoli 806 e seguenti c.p.c. da un collegio arbitrale composto da 3 arbitri. L'arbitrato avrà sede in Milano e il procedimento arbitrale si svolgerà applicando la legge italiana.
F. Controllo
Nessuno dei Partecipanti e nessuna delle Parti esercita in virtù del Patto il controllo di Dada ai sensi dell'articolo 93 del TUF.
G. Soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati.
Il Patto non contiene obblighi di deposito delle azioni Dada conferite al presente Patto.
Delle variazioni intervenute è stata anche data pubblicità mediante deposito presso il Registro delle Imprese di Firenze il 2 agosto 2007.
6 agosto 2007
[DF.13.07.2]
DADA S.P.A.
Sede legale in Firenze, Borgo degli Albizi n. 12
Capitale sociale € 2.664.101,28, iscritta nel Registro delle imprese di Firenze al n.68727, C.F e P.IVA 04628270482
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 122 D.Lgs. 58/1998 e 131 del Regolamento CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971, Dada S.p.A. con sede a Firenze, Borgo degli Albizi n. 12 C. F., P. IVA e n di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 04628280482, visto il precedente avviso pubblicato in data 18/10/2003 che ricordava la scadenza, avvenuta in data 10/10/2003, della clausola del patto parasociale con la quale era stata stabilita la totale intrasferibilità delle azioni Dada S.p.A. di proprietà della RCS MediaGroup S.p.A. (già Holding di Partecipazioni Industriali S.p.A., o in breve HdP S.p.A.) per un periodo di dodici mesi decorrenti dal 10/10/2002, precisa, per quanto occorrer possa,
che è rimasta vigente la diversa pattuizione, già comunicata al mercato in data 18/10/2002 unitamente al patto già scaduto, in forza della quale, anche trascorso detto periodo di dodici mesi ed a tempo indeterminato, il numero di azioni cedibili giornalmente sul mercato borsistico dalla società RCS MediaGroup S.p.A., fatta eccezione per le cessioni ai cosiddetti "Blocchi", non potrà essere superiore al 20% del quantitativo totale del titolo Dada trattato il giorno precedente presso il Nuovo Mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A., e comunque, le medesime azioni, non potranno essere offerte in vendita (fatta eccezione per le cessioni ai cosiddetti "Blocchi") ad un prezzo inferiore al 95% del prezzo ufficiale di chiusura determinato dal medesimo mercato borsistico sullo stesso titolo Dada nel giorno precedente.
Il numero delle azioni oggetto del patto è 2.417.957; esse rappresentano, e rappresentavano alla data di sottoscrizione del patto, il 15,42% del capitale sociale sottoscritto e versato della società.
I dati dei soggetti aderenti al patto sono i seguenti:
RCS MediaGroup S.p.A. (già Holding di Partecipazioni Industriali S.p.A. o in breve HdP S.p.A.) con sede a Milano, Via Angelo Rizzoli 2, C.F. e Partita IVA 12086540155
DADA S.p.A. con sede a Firenze, Borgo degli Albizi n. 12, C.F. e Partita IVA 04628280482.
Si precisa che il patto parasociale di cui sopra era del tipo previsto dall'art. 122, 5 comma, lettera b), del D.Lgs. 58/98; la sua scadenza è stata comunicata al Registro delle Imprese di Firenze nei termini di legge.
12 marzo 2004
[DF.9.04.1]
DADA S.P.A.
In merito al Patto Parasociale relativo a Dada S.p.A. (di seguito "Dada") concluso l'11 novembre 2005 (di seguito il "Patto") tra RCS MediaGroup S.p.A., (di seguito anche "RCS") ed i Signori Paolo Barberis, Angelo Falchetti, Alessandro Sordi, Jacopo Marello, Marco Argenti, (anche congiuntamente e collettivamente definiti, i "Soci Manager"), si rende noto che:
- in data 6 agosto 2007 RCS ha: (i) acquisito nr. 121.395 azioni ordinarie Dada già apportate al Patto da parte di alcuni Soci Manager (e precisamente nr. 46.454 da Paolo Barberis, nr. 34.941 da Alessandro Sordi, nr. 25.000 da Angelo Falchetti e nr. 15.000 da Jacopo Marello), riducendosi di conseguenza da nr. 2.121.972 a nr. 2.000.577 le azioni ordinarie Dada complessivamente apportate al Patto da parte dei Soci Manager, e (ii) ha quindi apportato al Patto n. 122.445 azioni ordinarie Dada – tra cui tutte quelle di cui al punto (i) che precede - incrementandosi così da nr. 7.298.068 a 7.420.513 le azioni apportate da RCS stessa al Patto e da n. 9.420.040 a nr. 9.421.090 le azioni complessivamente apportate da tutti i partecipanti al Patto medesimo.
Si riporta quindi qui di seguito l'estratto riassuntivo del Patto aggiornato alla data del 6 agosto 2007, con indicazione degli apporti risultanti a tale data:
A. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
Dada S.p.A., con sede legale in Firenze, Viale Giovine Italia n. 17, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze, codice fiscale e partita IVA n. 04628270482.
B. Soggetti aderenti al Patto
I partecipanti al Patto sono sei soggetti (i "Partecipanti" e congiuntamente, le "Parti").
I Partecipanti sono:
- RCS MediaGroup S.p.A., con sede in Milano, Via San Marco n. 21, capitale sociale deliberato Euro 762.019.050, C.F. e iscrizione al registro delle imprese di Milano n. 120865401155 ("RCS");
- i Signori Paolo Barberis, nato a La Spezia, l'8 dicembre 1967 e residente in Firenze, alla Via del Piaggione, 9, codice fiscale BRBPLA67T08E463N; Angelo Falchetti, nato a Senigallia, il 14 settembre 1967 e residente in Firenze, alla Via del Ferrone, 9/B, codice fiscale FLCNGL67P14I608P; Alessandro Sordi, nato a Firenze, il 24 gennaio 1967 e residente in Firenze, alla Via Beato Ippolito Galantini, 6, codice fiscale SRDLSN67A24D612A; Jacopo Marello, nato a Firenze, il 28 marzo 1967 e residente in Livorno, alla Via Forte dei Cavalleggeri, 18, codice fiscale MRLJCP67C28D612K; Marco Argenti, nato a La Spezia, il 16 marzo 1967 e residente in Firenze, alla Via de' Lamberti, 3, codice fiscale RGNMRC67C16E463V (congiuntamente e collettivamente definiti, i "Soci Manager").
C. Azioni Oggetto del Patto
RCS e i Soci Manager sono titolari di azioni ordinarie di Dada che sono apportate al Patto come segue:
Socio |
Numero di azioni ordinarie |
Percentuale sul totale delle azioni ordinarie emesse (*) |
Percentuale sulle azioni ordinarie vincolate (*) |
RCS MediaGroup S.p.A. |
7.420.513 |
46,1% |
78,8% |
Paolo Barberis |
870.000 |
5,4% |
9,2% |
Alessandro Sordi |
390.168 |
2,4% |
4,1% |
Angelo Falchetti |
350.341 |
2,2% |
3,7% |
Jacopo Marello |
341.487 |
2,1% |
3,6% |
Marco Argenti |
48.581 |
0,3% |
0,5% |
Totale |
9.421.090 |
58,5% |
100,000% |
(*) Le percentuali sono arrotondate al primo decimale.
Si rappresenta che i Soci Manager hanno complessivamente conferito n. 2.000.577 azioni Dada, corrispondenti al 12,4% circa del capitale sociale della Società e al 21,2% circa del totale delle azioni conferite nel Patto.
D. Organi del Patto
- Le Parti si impegnano a consultarsi in via preventiva, attraverso la costituzione di un apposito Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo è composto da 4 membri, oltre ad un segretario (privo del diritto di voto e la cui presenza non viene computata ai fini del raggiungimento del quorum costitutivo). Ciascuna Parte nomina due membri del Comitato Direttivo. Il presidente del Comitato Direttivo viene designato da RCS. Il Comitato Direttivo si riunisce ogniqualvolta si riuniscono l'assemblea e/o il consiglio di amministrazione di Dada, ovvero quando ne faccia espressa richiesta qualsivoglia dei suoi membri.
- I membri del Comitato Direttivo sono eletti dalle Parti tra gli amministratori della Società di rispettiva designazione, fatto salvo il diritto dei Soci Manager di eleggere, quale membro di loro designazione, uno tra gli stessi Soci Manager (indipendentemente dal fatto che il membro così eletto sia anche amministratore della Società). In caso di cessazione dalla carica di un membro del Comitato Direttivo, quest'ultimo è sostituito dalla Parte che lo ha nominato. Ciascuna Parte può, altresì, revocare in ogni tempo il membro del Comitato Direttivo da essa designato, sostituendolo con altro membro di propria designazione.
- Il Comitato Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera con il voto favorevole di 3 membri su 4. Ciascun membro del Comitato Direttivo rappresenta la Parte che lo ha designato.
- Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono volte a fornire indicazioni e/o pareri di massima alle Parti (prive quindi di qualsivoglia natura vincolante) e le Parti, in qualità di soci di Dada, o a mezzo degli amministratori dalle stesse designati in seno al consiglio di amministrazione della Società, potranno, pertanto, formare il loro convincimento ed esprimere il loro voto in seno agli organi consiliari e/o assembleari della Società del tutto liberamente. In deroga a quanto sopra indicato, su ogni decisione concernente le seguenti materie: (a) approvazione del business plan della Società, di programmi di sviluppo e piani di investimento di Dada e/o approvazione di modifiche sostanziali alle politiche di gestione e agli indirizzi strategici della Società e/o di altra società del Gruppo Dada; (b) operazioni che comportino investimenti superiori a Euro 5 milioni, se non previsti nei business plan già approvati; (d) designazione di amministratori indipendenti; (e) assunzione di finanziamenti, rilascio di garanzie, tipiche e atipiche, per importi superiori a Euro 5 milioni; (f) modificazioni dello statuto della Società o di altra società del Gruppo Dada; (g) operazioni sul capitale sociale di Dada; e (h) proposizione di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori della Società (complessivamente, le "Materie Rilevanti"), i Soci Manager e RCS, direttamente in assemblea in qualità di soci di Dada, si impegnano a esprimere il proprio voto in conformità a quanto stabilito dal Comitato Direttivo. Fermo restando quanto sopra e, sempre con riferimento alle Materie Rilevanti, le Parti assumono l'impegno ad esprimere il loro rispettivo voto nell'assemblea dei soci di Dada, e a fare in modo che i voti degli amministratori da essi rispettivamente designati nel consiglio di amministrazione di Dada e delle altre società del Gruppo Dada, siano espressi in conformità a quanto stabilito dal Comitato Direttivo.
- Con riferimento alle Materie Rilevanti, è altresì previsto che:
- qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta alla prima adunanza del Comitato Direttivo (la "Situazione di Stallo"), il segretario fisserà una seconda convocazione dello stesso, in cui i membri del Comitato Direttivo designati da RCS e dai Soci Manager tenteranno, in buona fede, di trovare una soluzione alla Situazione di Stallo;
- qualora anche in seconda convocazione non si raggiunga la maggioranza richiesta, il segretario fisserà una terza convocazione del Comitato Direttivo in cui proseguiranno i tentativi di risolvere la Situazione di Stallo;
- qualora, infine, (a) anche in terza convocazione non si raggiunga la maggioranza richiesta al paragrafo 3 che precede, oppure (b) in pendenza della procedura di soluzione della Situazione di Stallo, ovvero ancora prima che si sia tenuta l'adunanza del Comitato Direttivo chiamata a discutere dell'affare, venga comunque assunta ed eseguita con il voto determinante di una delle Parti e/o degli amministratori dalla stessa designati, una delibera assembleare o consiliare avente ad oggetto la Materia Rilevante che abbia dato avvio alla procedura di stallo, il Comitato Direttivo prenderà formalmente atto del verificarsi della Situazione di Stallo, la comunicherà a tutte le Parti (a mezzo del segretario o di ciascuno dei suoi membri) e il Patto avrà termine;
- in ogni caso, RCS farà quanto in suo potere affinché, in pendenza della procedura di soluzione della Situazione di Stallo, la Società non proceda a modifiche dello statuto tali da incidere sui diritti di voto e/o di partecipazione dei Soci Manager, ovvero al compimento di operazioni sul capitale.
E. Contenuto del Patto
1. Data di sottoscrizione del Patto
Il Patto è stato sottoscritto, in data 11 novembre 2005, dai Partecipanti indicati al punto B che precede.
2. Oggetto del Patto
Oggetto del Patto sono tutte le azioni ordinarie Dada di cui i Partecipanti sono e saranno titolari, direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo durante il periodo di vigenza del Patto, ad eccezione delle sole azioni che saranno detenute dai Soci Manager rivenienti dall'esercizio di piani di stock option già deliberati, o da deliberarsi, da parte della Società. Alla data di entrata in vigore del Patto (ovverosia, all'11 novembre 2005), le azioni Dada conferite al presente Patto sono quelle di cui al punto C che precede.
3. Pattuizioni relative all'Offerta
Il Patto contiene una serie di pattuizioni aventi, tra l'altro, per oggetto: (a) termini e modalità di esecuzione dell'obbligo di promuovere l'Offerta e, in particolare, l'obbligo assunto in via esclusiva da RCS di promuovere l'Offerta (ovvero, se del caso, qualunque offerta pubblica di acquisto, anche di consolidamento, che RCS e/o i Soci Manager, in via solidale, fossero obbligati a promuovere sulle azioni Dada durante il periodo di efficacia del presente Patto), con il conseguente onere, a carico di RCS, di provvedere anche alla costituzione delle garanzie di esatto adempimento (c.d. cash confirmation) che fossero richieste in relazione all'Offerta medesima, ai sensi dell'art. 102, comma 2 del TUF, nonché di mantenere indenni e manlevati i Soci Manager da qualunque obbligo e/o onere relativi, tra l'altro, alla promozione ed esecuzione dell'Offerta; (b) un obbligo, assunto dai Soci Manager, di non aderire all'Offerta né a qualsivoglia offerta pubblica di acquisto concorrente e/o alternativa all'Offerta, che sia promossa da soggetti terzi sulle azioni Dada; e (c) un impegno assunto da RCS di mantenere la quotazione delle azioni Dada sul Mercato MTAX di Borsa Italiana S.p.A., anche all'esito dell'Offerta e, in coerenza con tale impegno, RCS si impegna a ripristinare – ove necessario e in conformità a quanto previsto ai sensi dell'art. 108 del TUF – un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni del titolo Dada con le modalità che verranno ritenute più opportune secondo le esigenze del mercato.
4. Vincoli all'acquisto e alla trasferibilità delle azioni Dada
I Soci Manager si impegnano, per tutta la durata del Patto, a non acquistare (senza il preventivo consenso scritto di RCS) ulteriori azioni Dada rispetto a quelle possedute alla data di sottoscrizione del Patto medesimo, fatta eccezione per quelle azioni Dada loro assegnate in esecuzione di piani di stock option già deliberati o da deliberarsi da parte della Società.
Il Patto prevede poi una serie di limitazioni alla trasferibilità delle azioni Dada conferite nel Patto posti a carico delle Parti, quali (i) l'impegno a non trasferire a qualsiasi titolo le azioni ordinarie di Dada di loro proprietà e (ii) l'impegno a non costituire, o consentire che venga costituito, alcun vincolo volontario su tali azioni. In deroga a quanto appena richiamato, il Patto prevede la facoltà per RCS di trasferire tutte o parte delle proprie azioni Dada (i) ad una o più società controllate (ai sensi dell'art. 93 del TUF), previa comunicazione da inviarsi ai Soci Manager e a condizione che, per tutto il periodo di durata del Patto, RCS mantenga il controllo della società cessionaria e quest'ultima non trasferisca a terzi le azioni Dada e, in ogni caso, detta società cessionaria assuma tutti gli impegni derivanti in capo a RCS in ragione del presente Patto, ovvero (ii) a uno o più soggetti terzi, previa autorizzazione dei Soci Manager.
Dall'altro lato, ciascuno dei Soci Manager ha, tra l'altro, la facoltà di trasferire tutte o parte delle proprie azioni Dada ai termini e condizioni che seguono: (i) fino a massime n. 100.000 azioni Dada di proprietà di ciascun singolo Socio Manager, a uno o più degli altri Soci Manager (anche in più tranche), previa comunicazione da inviarsi a RCS; (ii) per ogni quantitativo di azioni Dada in eccesso rispetto a quelle indicate sub (i), a uno o più degli altri Soci Manager, fatto salvo il "Right of First Offer" di cui al successivo paragrafo 5; e (iii) fino a massime n. 698.286 azioni Dada di proprietà dei Soci Manager nel loro complesso, a uno o più soggetti terzi (in una o più tranche), fatto salvo il "Right of First Offer" di cui al successivo paragrafo 5.
5. Diritto di prima scelta (c.d. Right of First Offer) a favore di RCS
Qualora uno dei Soci Manager (il "Socio Cedente") intenda cedere tutte o parte delle proprie azioni Dada (le "Azioni in Vendita") – fatti salvi i trasferimenti consentiti di cui al paragrafo 4 che precede – il Socio Cedente dovrà inviare preventivamente a RCS una comunicazione scritta contenente le seguenti indicazioni: (i) il quantitativo delle Azioni in Vendita e, nel caso sub (b) che segue, (ii) il corrispettivo per il quale i Socio Cedente è disposto a trasferire dette Azioni in Vendita e (iii) le modalità di corresponsione dello stesso.
In particolare, (a) qualora sia previsto il trasferimento delle Azioni in Vendita sul Mercato MTAX di Borsa Italiana S.p.A., RCS avrà il diritto di acquistare tutte o parte di dette Azioni in Vendita ad un prezzo pari alla media aritmetica del prezzo ufficiale di Borsa dei 10 giorni lavorativi precedenti la ricezione della comunicazione di trasferimento; e (b) qualora sia previsto che le Azioni in Vendita siano trasferite mediante vendita diretta e/o ricorso ai blocchi, o altra forma di trasferimento, RCS avrà il diritto di acquistare tutte, e non parte di dette Azioni in Vendita, in conformità alle condizioni di trasferimento indicate dal Socio Cedente. In entrambi i casi sub (a) e (b) che precedono, l'accettazione da parte di RCS dovrà intervenire a mezzo comunicazione scritta, entro un termine non superiore a 4 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di trasferimento inviata dal Socio Cedente. Nel caso di cui alla lettera (a) che precede, le Azioni in Vendita non acquistate da RCS potranno essere vendute dal Socio Cedente sul Mercato MTAX, nell'arco di un periodo di tempo non superiore a 34 giorni dall'invio della comunicazione di trasferimento; nel caso di cui alla lettera (b) che precede, le Azioni in Vendita non acquistate da RCS potranno essere trasferite agli altri Soci Manager o a uno o più soggetti terzi a fronte di un prezzo comunque non inferiore a quello contenuto nella comunicazione di trasferimento, nell'arco di un periodo di tempo ritenuto congruo in relazione al quantitativo di Azioni in Vendita e, comunque, a condizione che sia raggiunto un impegno vincolante al trasferimento con la relativa controparte contrattuale, entro e non oltre 34 giorni dall'invio della comunicazione di trasferimento.
6. Diritto di opzione call a favore dei Soci Manager
Ai Soci Manager è attribuito un diritto di opzione per l'acquisto da RCS di n. 500.000 azioni Dada già esistenti (libere da qualsiasi vincolo), esercitabile alla scadenza (anche anticipata) del Patto, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 10 (la "Data di Efficacia"). Il diritto di opzione in oggetto potrà essere esercitato, in tutto o in parte, anche disgiuntamente dai Soci Manager (i) entro il termine di 90 giorni successivi alla Data di Efficacia, mediante dichiarazione irrevocabile di esercizio da inviarsi a RCS e (ii) per un corrispettivo pari ad Euro 15,50 per ciascuna azione Dada.
7. Principi di corporate governance
Le Parti si impegnano a fare tutto quanto in loro potere affinché (i) al più tardi entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, l'assemblea di Dada deliberi che il consiglio di amministrazione di quest'ultima sia composto da tredici membri, di cui sei membri, più due membri indipendenti, nominati su designazione del rappresentante di RCS, e quattro membri, più un membro indipendente, nominati su designazione del rappresentante dei Soci Manager; (ii) il presidente del consiglio di amministrazione di Dada sia nominato su indicazione del rappresentante di RCS (previo parere favorevole del rappresentante dei Soci Manager) ed allo stesso siano delegati poteri di gestione e rappresentanza indicati nel Patto e l'amministratore delegato o ciascuno degli amministratori delegati di Dada sia nominato su indicazione del rappresentante dei Soci Manager (previo parere favorevole del rappresentante di RCS), e allo/agli stesso/i siano complessivamente delegati poteri di gestione e rappresentanza indicati nel Patto; (iii) il direttore amministrazione, finanza e controllo della Società, che riporterà direttamente ad un amministratore delegato ed accentrerà su di sé tutte le funzioni relative all'amministrazione, finanza, controllo e fiscale, sia nominato su indicazione del rappresentante di RCS ed allo stesso siano delegati poteri di gestione e rappresentanza indicati nel Patto; (iv) al più tardi entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, l'assemblea di Dada deliberi che il collegio sindacale della Società sia composto da un sindaco effettivo e un sindaco supplente nominati tra i candidati della lista presentata da RCS, un sindaco effettivo, con funzione di presidente del collegio sindacale, e un sindaco supplente, nominati tra i candidati della lista presentata dai Soci Manager, ed un sindaco effettivo nominato tra i candidati della lista di minoranza (diversa dalla lista presentata dai Soci Manager) che abbia ottenuto il maggior numero di voti e (v) il comitato per le remunerazioni sia composto da un membro (con funzioni di Presidente ed in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina per la Corporate Governace delle società quotate) scelto di comune accordo dal rappresentante di RCS e dal rappresentante dei Soci Manager nonché da un membro nominato su designazione del rappresentante di RCS ed un membro nominato su designazione del rappresentante dei Soci Manager (anch'egli in possesso dei sopra citati requisiti di indipendenza), mentre il comitato per il controllo interno sia composto da un membro scelto di comune accordo dal rappresentante di RCS e dal rappresentante dei Soci Manager (con funzioni di Presidente) nonché da un membro nominato su designazione del rappresentante di RCS ed un membro nominato su designazione del rappresentante dei Soci Manager, tutti i componenti dovendo possedere i sopra citati requisiti di indipendenza. Le Parti si impegnano altresì a fare tutto quanto il loro potere affinché le società facenti parte del Gruppo Dada siano gestite secondo principi di corporate governance coerenti con quelli previsti nel presente Patto, nel rispetto delle dimensioni e dell'attuale organizzazione e funzione delle singole società del Gruppo Dada, nonché degli eventuali soci di minoranza delle medesime.
In attuazione di quanto previsto al precedente punto (ii), in data 11 novembre 2005, RCS ha assunto l'impegno a designare e mantenere (salvo ricorrano i presupposti per una giusta causa di revoca) per tutta la durata del Patto, il Sig. Paolo Barberis quale presidente del consiglio di amministrazione di Dada, mentre in particolare, in data 27 luglio 2007, quest'ultimo è stato designato, di comune accordo tra i partecipanti al Patto, alla carica di amministratore delegato (confermandosi comunque la delega di tutti i poteri già previsti per la carica di presidente del consiglio di amministrazione in conformità al Patto), essendo tuttavia stata condivisa, su proposta del rappresentante dei Soci Manager, l'attribuzione di deleghe di poteri, in conformità alle previsioni del Patto, ad alcuni ulteriori consiglieri di amministrazione di Dada in relazione a specifiche aree di gestione operativa.
8. Obblighi di non concorrenza assunti dalle Parti
Per tutto il periodo di durata del Patto, i Soci Manager si impegnano (i) a non rassegnare (salvo che per giusta causa) le proprie dimissioni dagli incarichi amministrativi e/o a non terminare i rapporti di consulenza e/o lavoro che, a qualsiasi titolo, attualmente li legano alla Società, continuando a dedicare in via prioritaria e prevalente il loro tempo, le loro risorse professionali e le loro conoscenze tecniche principalmente allo sviluppo delle attività e del business di Dada in conformità ai contenuti e alle indicazioni del business plan per il triennio 2006-2008, e (ii) assumono l'obbligo incondizionato di (a) non svolgere alcuna attività che sia direttamente o indirettamente in concorrenza con le attività e il business della Società nel territorio europeo; (b) non intrattenere, direttamente o indirettamente, alcuna relazione commerciale con clienti o fornitori della Società allo scopo di intraprendere un'attività che sia in concorrenza con quella della Società nel territorio europeo; e (c) non assumere o fornire opportunità di lavoro all'esterno della Società, né indurre, direttamente o indirettamente, alcuno dei dirigenti, dipendenti, consulenti e/o agenti della Società a risolvere i rispettivi rapporti contrattuali che li legano alla Società medesima, al precipuo scopo di intraprendere un'attività che si ponga in concorrenza con quella della Società nel territorio europeo.
D'altra parte RCS, per tutto il periodo di durata del Patto, si impegna (a) a non assumere o fornire opportunità di lavoro all'esterno della Società, né indurre o tentare di indurre, direttamente o indirettamente, alcuno dei dirigenti, dipendenti, consulenti e/o agenti della Società a risolvere i rispettivi rapporti contrattuali che li legano alla Società medesima, al precipuo scopo di intraprendere un'attività che si ponga in concorrenza con quella della Società nel territorio italiano; e (b) a non acquistare partecipazioni e/o effettuare investimenti di qualsivoglia natura in società che siano direttamente o indirettamente in concorrenza con la Società in una delle attività dalla medesima attualmente compiuta.
In caso di inadempimento da parte di uno o più Soci Manager ovvero da parte di RCS agli obblighi di non concorrenza di cui al presente paragrafo 8, la Parte inadempiente sarà tenuta a corrispondere alla Parte adempiente una penale pari ad Euro 500.000 (restando inteso che (i) qualora a rendersi inadempiente sia un Socio Manager, costui dovrà corrispondere una penale pari ad Euro 100.000 e ne conseguirà l'automatica estromissione dal Patto, mentre (ii) qualora a rendersi inadempiente sia RCS, la stessa dovrà corrispondere ai Soci Manager una penale complessivamente pari a massimi Euro 500.000), salvo il diritto al maggior danno in conseguenza dell'inadempimento. Qualora a rendersi inadempienti siano, alternativamente, (i) il Sig. Paolo Barberis, ovvero (ii) due tra i Soci Manager, il Patto si risolverà automaticamente anche nei confronti delle altre Parti.
Infine, i Soci Manager e RCS assumono l'impegno che, al più tardi entro la data di approvazione del bilancio di Dada relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, vengano stipulati con la Società specifici accordi, aventi durata pari a quella del Patto, contenenti un impegno di permanenza negli incarichi di amministratore e nei rapporti di consulenza e/o lavoro che attualmente legano i Soci Manager alla Società, nel rispetto del Patto e dei principi di governance ivi previsti. In caso di inadempimento da parte della Società, ove direttamente imputabile a RCS in relazione ad obblighi previsti nel Patto, quest'ultima dovrà corrispondere, in favore del Socio Manager interessato, una penale pari all'ammontare più alto tra: (i) il totale dei compensi di pertinenza del Socio Manager interessato, calcolato su 12 mensilità; e (ii) il totale dei compensi di pertinenza del Socio Manager interessato, calcolato sul periodo che va dalla data dell'inadempimento commesso dalla Società alla data di scadenza del Patto ai sensi del punto (v) di cui al paragrafo 10 che segue, e comunque fino a un ammontare massimo equivalente a 24 mensilità. Gli obblighi di non concorrenza nei confronti della Società a carico di ciascun Socio Manager si estenderanno anche: (a) sino ai 12 mesi successivi alla scadenza del Patto di cui al punto (v) del paragrafo 10 che segue; ovvero (b) ai 18 mesi successivi allo scioglimento del Patto ai sensi del punto (ii) del paragrafo 10 che segue, ovvero all'estromissione del Socio Manager. Nessun obbligo di non concorrenza è posto a carico del Socio Manager per il periodo successivo al termine del proprio incarico e/o rapporto, nel caso in cui il Patto si sciolga anticipatamente ai sensi dei punti (i) e (iii) di cui al paragrafo 10 che segue, ovvero il suddetto rapporto e/o incarico sia stato risolto dalla stessa Società senza giusta causa e/o in violazione delle disposizioni del Patto e/o del patto di non concorrenza che lo legava alla Società, ovvero sia stato risolto dal Socio Manager per giusta causa.
9. Piano di stock option
Le Parti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché venga creato un meccanismo di incentivazione e di fidelizzazione del management attraverso l'attribuzione fino ad un massimo di n. 800.000 di azioni Dada sulla base di un piano di stock option da concordarsi tra le Parti e da approvarsi il più presto possibile e comunque entro e non oltre il 28 febbraio 2006. In particolare, il piano di stock option sarà basato sulla performance realizzata dalla Società nell'applicabile periodo di riferimento (i.e., triennio 2006-2008), avuto riguardo ai target previsionali individuati nel business plan da approvarsi dalla Società.
10. Durata del Patto
Ad eccezione della clausola compromissoria di cui al paragrafo 11 che segue, il Patto terminerà automaticamente al ricorrere del primo dei seguenti eventi: (i) il mancato accordo tra le Parti in merito alle modifiche da apportare al Patto che si rendessero necessarie per l'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi della legge n. 287/1990; (ii) il determinarsi di una Situazione di Stallo (dopo che sia stata espletata la procedura prevista dal precedente punto D, paragrafo 6, per un tentativo di risoluzione in buona fede di detta Situazione di Stallo); (iii) la mancata approvazione, da parte del consiglio di amministrazione di Dada, del business plan per il triennio 2006-2008; (iv) la violazione degli obblighi di non-concorrenza da parte dei Soci Manager, ove ricorrano i presupposti di cui al precedente paragrafo 8; e (v) lo scadere del terzo anniversario dalla data di sottoscrizione del Patto.
11. Clausola compromissoria
Tutte le controversie derivanti dal Patto o in relazione con lo stesso saranno risolte mediante arbitrato rituale ai sensi degli articoli 806 e seguenti c.p.c. da un collegio arbitrale composto da 3 arbitri. L'arbitrato avrà sede in Milano e il procedimento arbitrale si svolgerà applicando la legge italiana.
F. Controllo
Nessuno dei Partecipanti e nessuna delle Parti esercita in virtù del Patto il controllo di Dada ai sensi dell'articolo 93 del TUF.
G. Soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati.
Il Patto non contiene obblighi di deposito delle azioni Dada conferite al presente Patto.
Delle variazioni intervenute è stata anche data pubblicità mediante deposito presso il Registro delle Imprese di Firenze il 7 agosto 2007.
9 agosto 2007
[DF.13.07.3]
DADA S.P.A.
In merito al Patto Parasociale relativo a Dada S.p.A. (di seguito "Dada") concluso l’11 novembre 2005 (di seguito il "Patto") tra RCS MediaGroup S.p.A., (di seguito anche "RCS") ed i Signori Paolo Barberis, Angelo Falchetti, Alessandro Sordi, Jacopo Marello, Marco Argenti, (anche congiuntamente e collettivamente definiti, i "Soci Manager"), si rende noto che:
- in data 7 marzo 2008 RCS ha apportato al Patto nr. 124.588 azioni ordinarie Dada, incrementando le azioni ordinarie Dada da essa apportate da nr. 7.420.513 a nr. 7.545.101, con conseguente incremento delle azioni complessivamente conferite da tutti i partecipanti al Patto da nr. 9.421.090 a nr. 9.545.678;
- in data 10 marzo 2008 è stata data comunicazione mediante avviso di Borsa Italiana S.p.A. che il 6 febbraio 2008 il capitale sociale sottoscritto e versato di Dada si è incrementato da Euro 2.736.503,43, rappresentato da nr. 16.097.079 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,17, ad Euro 2.755.711,73 rappresentato da n. 16.210.069 azioni ordinarie sempre del medesimo valore nominale.
Si riporta quindi qui di seguito l’estratto riassuntivo del Patto aggiornato alla data del 7 marzo 2008, con indicazione degli apporti risultanti a tale data:
A. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
Dada S.p.A., con sede legale in Firenze, Viale Giovine Italia n. 17, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze, codice fiscale e partita IVA n. 04628270482.
B. Soggetti aderenti al Patto
I partecipanti al Patto sono sei soggetti (i "Partecipanti" e congiuntamente, le "Parti").
I Partecipanti sono:
- 1 RCS MediaGroup S.p.A., con sede in Milano, Via San Marco n. 21, capitale sociale deliberato Euro 762.019.050, C.F. e iscrizione al registro delle imprese di Milano n. 120865401155 ("RCS");
- 2 i Signori Paolo Barberis, nato a La Spezia, l’8 dicembre 1967 e residente in Firenze, alla Via del Piaggione, 9, codice fiscale BRBPLA67T08E463N; Angelo Falchetti, nato a Senigallia, il 14 settembre 1967 e residente in Firenze, alla Via del Ferrone, 9/B, codice fiscale FLCNGL67P14I608P; Alessandro Sordi, nato a Firenze, il 24 gennaio 1967 e residente in Firenze, alla Via Beato Ippolito Galantini, 6, codice fiscale SRDLSN67A24D612A; Jacopo Marello, nato a Firenze, il 28 marzo 1967 e residente in Livorno, alla Via Forte dei Cavalleggeri, 18, codice fiscale MRLJCP67C28D612K; Marco Argenti, nato a La Spezia, il 16 marzo 1967 e residente in Firenze, alla Via de’ Lamberti, 3, codice fiscale RGNMRC67C16E463V (congiuntamente e collettivamente definiti, i "Soci Manager").
C. Azioni Oggetto del Patto
RCS e i Soci Manager sono titolari di azioni ordinarie di Dada che sono apportate al Patto come segue:
Socio |
Numero di azioni ordinarie |
Percentuale sul totale delle azioni ordinarie emesse (*) | Percentuale sulle azioni ordinarie vincolate (*) |
RCS MediaGroup S.p.A. |
7.545.101 |
46,5% |
79% |
Paolo Barberis |
870.000 |
5,4% |
9,1% |
Alessandro Sordi |
390.168 |
2,4% |
4,1% |
Angelo Falchetti |
350.341 |
2,2% |
3,7% |
Jacopo Marello |
341.487 |
2,1% |
3,6% |
Marco Argenti |
48.581 |
0,3% |
0,5% |
Totale |
9.545.678 |
58,9% |
100,000% |
(*) Le percentuali sono arrotondate al primo decimale.
Si rappresenta che i Soci Manager hanno complessivamente conferito n. 2.000.577 azioni Dada, corrispondenti al 12,3% circa del capitale sociale della Società e al 20,9% circa del totale delle azioni conferite nel Patto.
D. Organi del Patto
1. Le Parti si impegnano a consultarsi in via preventiva, attraverso la costituzione di un apposito Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo è composto da 4 membri, oltre ad un segretario (privo del diritto di voto e la cui presenza non viene computata ai fini del raggiungimento del quorum costitutivo). Ciascuna Parte nomina due membri del Comitato Direttivo. Il presidente del Comitato Direttivo viene designato da RCS. Il Comitato Direttivo si riunisce ogniqualvolta si riuniscono l’assemblea e/o il consiglio di amministrazione di Dada, ovvero quando ne faccia espressa richiesta qualsivoglia dei suoi membri.
2. I membri del Comitato Direttivo sono eletti dalle Parti tra gli amministratori della Società di rispettiva designazione, fatto salvo il diritto dei Soci Manager di eleggere, quale membro di loro designazione, uno tra gli stessi Soci Manager (indipendentemente dal fatto che il membro così eletto sia anche amministratore della Società). In caso di cessazione dalla carica di un membro del Comitato Direttivo, quest’ultimo è sostituito dalla Parte che lo ha nominato. Ciascuna Parte può, altresì, revocare in ogni tempo il membro del Comitato Direttivo da essa designato, sostituendolo con altro membro di propria designazione.
3. Il Comitato Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera con il voto favorevole di 3 membri su 4. Ciascun membro del Comitato Direttivo rappresenta la Parte che lo ha designato.
4. Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono volte a fornire indicazioni e/o pareri di massima alle Parti (prive quindi di qualsivoglia natura vincolante) e le Parti, in qualità di soci di Dada, o a mezzo degli amministratori dalle stesse designati in seno al consiglio di amministrazione della Società, potranno, pertanto, formare il loro convincimento ed esprimere il loro voto in seno agli organi consiliari e/o assembleari della Società del tutto liberamente. In deroga a quanto sopra indicato, su ogni decisione concernente le seguenti materie: (a) approvazione del business plan della Società, di programmi di sviluppo e piani di investimento di Dada e/o approvazione di modifiche sostanziali alle politiche di gestione e agli indirizzi strategici della Società e/o di altra società del Gruppo Dada; (b) operazioni che comportino investimenti superiori a Euro 5 milioni, se non previsti nei business plan già approvati; (d) designazione di amministratori indipendenti; (e) assunzione di finanziamenti, rilascio di garanzie, tipiche e atipiche, per importi superiori a Euro 5 milioni; (f) modificazioni dello statuto della Società o di altra società del Gruppo Dada; (g) operazioni sul capitale sociale di Dada; e (h) proposizione di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori della Società (complessivamente, le "Materie Rilevanti"), i Soci Manager e RCS, direttamente in assemblea in qualità di soci di Dada, si impegnano a esprimere il proprio voto in conformità a quanto stabilito dal Comitato Direttivo. Fermo restando quanto sopra e, sempre con riferimento alle Materie Rilevanti, le Parti assumono l’impegno ad esprimere il loro rispettivo voto nell’assemblea dei soci di Dada, e a fare in modo che i voti degli amministratori da essi rispettivamente designati nel consiglio di amministrazione di Dada e delle altre società del Gruppo Dada, siano espressi in conformità a quanto stabilito dal Comitato Direttivo.
5. Con riferimento alle Materie Rilevanti, è altresì previsto che:
(i) qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta alla prima adunanza del Comitato Direttivo (la "Situazione di Stallo"), il segretario fisserà una seconda convocazione dello stesso, in cui i membri del Comitato Direttivo designati da RCS e dai Soci Manager tenteranno, in buona fede, di trovare una soluzione alla Situazione di Stallo;
(ii) qualora anche in seconda convocazione non si raggiunga la maggioranza richiesta, il segretario fisserà una terza convocazione del Comitato Direttivo in cui proseguiranno i tentativi di risolvere la Situazione di Stallo;
(iii) qualora, infine, (a) anche in terza convocazione non si raggiunga la maggioranza richiesta al paragrafo 3 che precede, oppure (b) in pendenza della procedura di soluzione della Situazione di Stallo, ovvero ancora prima che si sia tenuta l’adunanza del Comitato Direttivo chiamata a discutere dell’affare, venga comunque assunta ed eseguita con il voto determinante di una delle Parti e/o degli amministratori dalla stessa designati, una delibera assembleare o consiliare avente ad oggetto la Materia Rilevante che abbia dato avvio alla procedura di stallo, il Comitato Direttivo prenderà formalmente atto del verificarsi della Situazione di Stallo, la comunicherà a tutte le Parti (a mezzo del segretario o di ciascuno dei suoi membri) e il Patto avrà termine;
(iv) in ogni caso, RCS farà quanto in suo potere affinché, in pendenza della procedura di soluzione della Situazione di Stallo, la Società non proceda a modifiche dello statuto tali da incidere sui diritti di voto e/o di partecipazione dei Soci Manager, ovvero al compimento di operazioni sul capitale.
E. Contenuto del Patto
1. Data di sottoscrizione del Patto
Il Patto è stato sottoscritto, in data 11 novembre 2005, dai Partecipanti indicati al punto B che precede.
2. Oggetto del Patto
Oggetto del Patto sono tutte le azioni ordinarie Dada di cui i Partecipanti sono e saranno titolari, direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo durante il periodo di vigenza del Patto, ad eccezione delle sole azioni che saranno detenute dai Soci Manager rivenienti dall’esercizio di piani di stock option già deliberati, o da deliberarsi, da parte della Società. Alla data di entrata in vigore del Patto (ovverosia, all’11 novembre 2005), le azioni Dada conferite al presente Patto sono quelle di cui al punto C che precede.
3. Pattuizioni relative all’Offerta
Il Patto contiene una serie di pattuizioni aventi, tra l’altro, per oggetto: (a) termini e modalità di esecuzione dell’obbligo di promuovere l’Offerta e, in particolare, l’obbligo assunto in via esclusiva da RCS di promuovere l’Offerta (ovvero, se del caso, qualunque offerta pubblica di acquisto, anche di consolidamento, che RCS e/o i Soci Manager, in via solidale, fossero obbligati a promuovere sulle azioni Dada durante il periodo di efficacia del presente Patto), con il conseguente onere, a carico di RCS, di provvedere anche alla costituzione delle garanzie di esatto adempimento (c.d. cash confirmation) che fossero richieste in relazione all’Offerta medesima, ai sensi dell’art. 102, comma 2 del TUF, nonché di mantenere indenni e manlevati i Soci Manager da qualunque obbligo e/o onere relativi, tra l’altro, alla promozione ed esecuzione dell’Offerta; (b) un obbligo, assunto dai Soci Manager, di non aderire all’Offerta né a qualsivoglia offerta pubblica di acquisto concorrente e/o alternativa all’Offerta, che sia promossa da soggetti terzi sulle azioni Dada; e (c) un impegno assunto da RCS di mantenere la quotazione delle azioni Dada sul Mercato MTAX di Borsa Italiana S.p.A., anche all’esito dell’Offerta e, in coerenza con tale impegno, RCS si impegna a ripristinare – ove necessario e in conformità a quanto previsto ai sensi dell’art. 108 del TUF – un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni del titolo Dada con le modalità che verranno ritenute più opportune secondo le esigenze del mercato.
4. Vincoli all’acquisto e alla trasferibilità delle azioni Dada
I Soci Manager si impegnano, per tutta la durata del Patto, a non acquistare (senza il preventivo consenso scritto di RCS) ulteriori azioni Dada rispetto a quelle possedute alla data di sottoscrizione del Patto medesimo, fatta eccezione per quelle azioni Dada loro assegnate in esecuzione di piani di stock option già deliberati o da deliberarsi da parte della Società.
Il Patto prevede poi una serie di limitazioni alla trasferibilità delle azioni Dada conferite nel Patto posti a carico delle Parti, quali (i) l’impegno a non trasferire a qualsiasi titolo le azioni ordinarie di Dada di loro proprietà e (ii) l’impegno a non costituire, o consentire che venga costituito, alcun vincolo volontario su tali azioni. In deroga a quanto appena richiamato, il Patto prevede la facoltà per RCS di trasferire tutte o parte delle proprie azioni Dada (i) ad una o più società controllate (ai sensi dell’art. 93 del TUF), previa comunicazione da inviarsi ai Soci Manager e a condizione che, per tutto il periodo di durata del Patto, RCS mantenga il controllo della società cessionaria e quest’ultima non trasferisca a terzi le azioni Dada e, in ogni caso, detta società cessionaria assuma tutti gli impegni derivanti in capo a RCS in ragione del presente Patto, ovvero (ii) a uno o più soggetti terzi, previa autorizzazione dei Soci Manager.
Dall’altro lato, ciascuno dei Soci Manager ha, tra l’altro, la facoltà di trasferire tutte o parte delle proprie azioni Dada ai termini e condizioni che seguono: (i) fino a massime n. 100.000 azioni Dada di proprietà di ciascun singolo Socio Manager, a uno o più degli altri Soci Manager (anche in più tranche), previa comunicazione da inviarsi a RCS; (ii) per ogni quantitativo di azioni Dada in eccesso rispetto a quelle indicate sub (i), a uno o più degli altri Soci Manager, fatto salvo il "Right of First Offer" di cui al successivo paragrafo 5; e (iii) fino a massime n. 698.286 azioni Dada di proprietà dei Soci Manager nel loro complesso, a uno o più soggetti terzi (in una o più tranche), fatto salvo il "Right of First Offer" di cui al successivo paragrafo 5.
5. Diritto di prima scelta (c.d. Right of First Offer) a favore di RCS
Qualora uno dei Soci Manager (il "Socio Cedente") intenda cedere tutte o parte delle proprie azioni Dada (le "Azioni in Vendita") – fatti salvi i trasferimenti consentiti di cui al paragrafo 4 che precede – il Socio Cedente dovrà inviare preventivamente a RCS una comunicazione scritta contenente le seguenti indicazioni: (i) il quantitativo delle Azioni in Vendita e, nel caso sub (b) che segue, (ii) il corrispettivo per il quale i Socio Cedente è disposto a trasferire dette Azioni in Vendita e (iii) le modalità di corresponsione dello stesso.
In particolare, (a) qualora sia previsto il trasferimento delle Azioni in Vendita sul Mercato MTAX di Borsa Italiana S.p.A., RCS avrà il diritto di acquistare tutte o parte di dette Azioni in Vendita ad un prezzo pari alla media aritmetica del prezzo ufficiale di Borsa dei 10 giorni lavorativi precedenti la ricezione della comunicazione di trasferimento; e (b) qualora sia previsto che le Azioni in Vendita siano trasferite mediante vendita diretta e/o ricorso ai blocchi, o altra forma di trasferimento, RCS avrà il diritto di acquistare tutte, e non parte di dette Azioni in Vendita, in conformità alle condizioni di trasferimento indicate dal Socio Cedente. In entrambi i casi sub (a) e (b) che precedono, l’accettazione da parte di RCS dovrà intervenire a mezzo comunicazione scritta, entro un termine non superiore a 4 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di trasferimento inviata dal Socio Cedente. Nel caso di cui alla lettera (a) che precede, le Azioni in Vendita non acquistate da RCS potranno essere vendute dal Socio Cedente sul Mercato MTAX, nell’arco di un periodo di tempo non superiore a 34 giorni dall’invio della comunicazione di trasferimento; nel caso di cui alla lettera (b) che precede, le Azioni in Vendita non acquistate da RCS potranno essere trasferite agli altri Soci Manager o a uno o più soggetti terzi a fronte di un prezzo comunque non inferiore a quello contenuto nella comunicazione di trasferimento, nell’arco di un periodo di tempo ritenuto congruo in relazione al quantitativo di Azioni in Vendita e, comunque, a condizione che sia raggiunto un impegno vincolante al trasferimento con la relativa controparte contrattuale, entro e non oltre 34 giorni dall’invio della comunicazione di trasferimento.
6. Diritto di opzione call a favore dei Soci Manager
Ai Soci Manager è attribuito un diritto di opzione per l’acquisto da RCS di n. 500.000 azioni Dada già esistenti (libere da qualsiasi vincolo), esercitabile alla scadenza (anche anticipata) del Patto, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 10 (la "Data di Efficacia"). Il diritto di opzione in oggetto potrà essere esercitato, in tutto o in parte, anche disgiuntamente dai Soci Manager (i) entro il termine di 90 giorni successivi alla Data di Efficacia, mediante dichiarazione irrevocabile di esercizio da inviarsi a RCS e (ii) per un corrispettivo pari ad Euro 15,50 per ciascuna azione Dada.
7. Principi di corporate governance
Le Parti si impegnano a fare tutto quanto in loro potere affinché (i) al più tardi entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, l’assemblea di Dada deliberi che il consiglio di amministrazione di quest’ultima sia composto da tredici membri, di cui sei membri, più due membri indipendenti, nominati su designazione del rappresentante di RCS, e quattro membri, più un membro indipendente, nominati su designazione del rappresentante dei Soci Manager; (ii) il presidente del consiglio di amministrazione di Dada sia nominato su indicazione del rappresentante di RCS (previo parere favorevole del rappresentante dei Soci Manager) ed allo stesso siano delegati poteri di gestione e rappresentanza indicati nel Patto e l’amministratore delegato o ciascuno degli amministratori delegati di Dada sia nominato su indicazione del rappresentante dei Soci Manager (previo parere favorevole del rappresentante di RCS), e allo/agli stesso/i siano complessivamente delegati poteri di gestione e rappresentanza indicati nel Patto; (iii) il direttore amministrazione, finanza e controllo della Società, che riporterà direttamente ad un amministratore delegato ed accentrerà su di sé tutte le funzioni relative all’amministrazione, finanza, controllo e fiscale, sia nominato su indicazione del rappresentante di RCS ed allo stesso siano delegati poteri di gestione e rappresentanza indicati nel Patto; (iv) al più tardi entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, l’assemblea di Dada deliberi che il collegio sindacale della Società sia composto da un sindaco effettivo e un sindaco supplente nominati tra i candidati della lista presentata da RCS, un sindaco effettivo, con funzione di presidente del collegio sindacale, e un sindaco supplente, nominati tra i candidati della lista presentata dai Soci Manager, ed un sindaco effettivo nominato tra i candidati della lista di minoranza (diversa dalla lista presentata dai Soci Manager) che abbia ottenuto il maggior numero di voti e (v) il comitato per le remunerazioni sia composto da un membro (con funzioni di Presidente ed in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina per la Corporate Governace delle società quotate) scelto di comune accordo dal rappresentante di RCS e dal rappresentante dei Soci Manager nonché da un membro nominato su designazione del rappresentante di RCS ed un membro nominato su designazione del rappresentante dei Soci Manager (anch’egli in possesso dei sopra citati requisiti di indipendenza), mentre il comitato per il controllo interno sia composto da un membro scelto di comune accordo dal rappresentante di RCS e dal rappresentante dei Soci Manager (con funzioni di Presidente) nonché da un membro nominato su designazione del rappresentante di RCS ed un membro nominato su designazione del rappresentante dei Soci Manager, tutti i componenti dovendo possedere i sopra citati requisiti di indipendenza. Le Parti si impegnano altresì a fare tutto quanto il loro potere affinché le società facenti parte del Gruppo Dada siano gestite secondo principi di corporate governance coerenti con quelli previsti nel presente Patto, nel rispetto delle dimensioni e dell'attuale organizzazione e funzione delle singole società del Gruppo Dada, nonché degli eventuali soci di minoranza delle medesime.
In attuazione di quanto previsto al precedente punto (ii), in data 11 novembre 2005, RCS ha assunto l’impegno a designare e mantenere (salvo ricorrano i presupposti per una giusta causa di revoca) per tutta la durata del Patto, il Sig. Paolo Barberis quale presidente del consiglio di amministrazione di Dada, mentre in particolare, in data 27 luglio 2007, quest’ultimo è stato designato, di comune accordo tra i partecipanti al Patto, alla carica di amministratore delegato (confermandosi comunque la delega di tutti i poteri già previsti per la carica di presidente del consiglio di amministrazione in conformità al Patto), essendo tuttavia stata condivisa, su proposta del rappresentante dei Soci Manager, l’attribuzione di deleghe di poteri, in conformità alle previsioni del Patto, ad alcuni ulteriori consiglieri di amministrazione di Dada in relazione a specifiche aree di gestione operativa.
8. Obblighi di non concorrenza assunti dalle Parti
Per tutto il periodo di durata del Patto, i Soci Manager si impegnano (i) a non rassegnare (salvo che per giusta causa) le proprie dimissioni dagli incarichi amministrativi e/o a non terminare i rapporti di consulenza e/o lavoro che, a qualsiasi titolo, attualmente li legano alla Società, continuando a dedicare in via prioritaria e prevalente il loro tempo, le loro risorse professionali e le loro conoscenze tecniche principalmente allo sviluppo delle attività e del business di Dada in conformità ai contenuti e alle indicazioni del business plan per il triennio 2006-2008, e (ii) assumono l’obbligo incondizionato di (a) non svolgere alcuna attività che sia direttamente o indirettamente in concorrenza con le attività e il business della Società nel territorio europeo; (b) non intrattenere, direttamente o indirettamente, alcuna relazione commerciale con clienti o fornitori della Società allo scopo di intraprendere un’attività che sia in concorrenza con quella della Società nel territorio europeo; e (c) non assumere o fornire opportunità di lavoro all’esterno della Società, né indurre, direttamente o indirettamente, alcuno dei dirigenti, dipendenti, consulenti e/o agenti della Società a risolvere i rispettivi rapporti contrattuali che li legano alla Società medesima, al precipuo scopo di intraprendere un’attività che si ponga in concorrenza con quella della Società nel territorio europeo.
D’altra parte RCS, per tutto il periodo di durata del Patto, si impegna (a) a non assumere o fornire opportunità di lavoro all’esterno della Società, né indurre o tentare di indurre, direttamente o indirettamente, alcuno dei dirigenti, dipendenti, consulenti e/o agenti della Società a risolvere i rispettivi rapporti contrattuali che li legano alla Società medesima, al precipuo scopo di intraprendere un’attività che si ponga in concorrenza con quella della Società nel territorio italiano; e (b) a non acquistare partecipazioni e/o effettuare investimenti di qualsivoglia natura in società che siano direttamente o indirettamente in concorrenza con la Società in una delle attività dalla medesima attualmente compiuta.
In caso di inadempimento da parte di uno o più Soci Manager ovvero da parte di RCS agli obblighi di non concorrenza di cui al presente paragrafo 8, la Parte inadempiente sarà tenuta a corrispondere alla Parte adempiente una penale pari ad Euro 500.000 (restando inteso che (i) qualora a rendersi inadempiente sia un Socio Manager, costui dovrà corrispondere una penale pari ad Euro 100.000 e ne conseguirà l’automatica estromissione dal Patto, mentre (ii) qualora a rendersi inadempiente sia RCS, la stessa dovrà corrispondere ai Soci Manager una penale complessivamente pari a massimi Euro 500.000), salvo il diritto al maggior danno in conseguenza dell’inadempimento. Qualora a rendersi inadempienti siano, alternativamente, (i) il Sig. Paolo Barberis, ovvero (ii) due tra i Soci Manager, il Patto si risolverà automaticamente anche nei confronti delle altre Parti.
Infine, i Soci Manager e RCS assumono l’impegno che, al più tardi entro la data di approvazione del bilancio di Dada relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, vengano stipulati con la Società specifici accordi, aventi durata pari a quella del Patto, contenenti un impegno di permanenza negli incarichi di amministratore e nei rapporti di consulenza e/o lavoro che attualmente legano i Soci Manager alla Società, nel rispetto del Patto e dei principi di governance ivi previsti. In caso di inadempimento da parte della Società, ove direttamente imputabile a RCS in relazione ad obblighi previsti nel Patto, quest’ultima dovrà corrispondere, in favore del Socio Manager interessato, una penale pari all’ammontare più alto tra: (i) il totale dei compensi di pertinenza del Socio Manager interessato, calcolato su 12 mensilità; e (ii) il totale dei compensi di pertinenza del Socio Manager interessato, calcolato sul periodo che va dalla data dell’inadempimento commesso dalla Società alla data di scadenza del Patto ai sensi del punto (v) di cui al paragrafo 10 che segue, e comunque fino a un ammontare massimo equivalente a 24 mensilità. Gli obblighi di non concorrenza nei confronti della Società a carico di ciascun Socio Manager si estenderanno anche: (a) sino ai 12 mesi successivi alla scadenza del Patto di cui al punto (v) del paragrafo 10 che segue; ovvero (b) ai 18 mesi successivi allo scioglimento del Patto ai sensi del punto (ii) del paragrafo 10 che segue, ovvero all’estromissione del Socio Manager. Nessun obbligo di non concorrenza è posto a carico del Socio Manager per il periodo successivo al termine del proprio incarico e/o rapporto, nel caso in cui il Patto si sciolga anticipatamente ai sensi dei punti (i) e (iii) di cui al paragrafo 10 che segue, ovvero il suddetto rapporto e/o incarico sia stato risolto dalla stessa Società senza giusta causa e/o in violazione delle disposizioni del Patto e/o del patto di non concorrenza che lo legava alla Società, ovvero sia stato risolto dal Socio Manager per giusta causa.
9. Piano di stock option
Le Parti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché venga creato un meccanismo di incentivazione e di fidelizzazione del management attraverso l’attribuzione fino ad un massimo di n. 800.000 di azioni Dada sulla base di un piano di stock option da concordarsi tra le Parti e da approvarsi il più presto possibile e comunque entro e non oltre il 28 febbraio 2006. In particolare, il piano di stock option sarà basato sulla performance realizzata dalla Società nell’applicabile periodo di riferimento (i.e., triennio 2006-2008), avuto riguardo ai target previsionali individuati nel business plan da approvarsi dalla Società.
10. Durata del Patto
Ad eccezione della clausola compromissoria di cui al paragrafo 11 che segue, il Patto terminerà automaticamente al ricorrere del primo dei seguenti eventi: (i) il mancato accordo tra le Parti in merito alle modifiche da apportare al Patto che si rendessero necessarie per l’ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi della legge n. 287/1990; (ii) il determinarsi di una Situazione di Stallo (dopo che sia stata espletata la procedura prevista dal precedente punto D, paragrafo 6, per un tentativo di risoluzione in buona fede di detta Situazione di Stallo); (iii) la mancata approvazione, da parte del consiglio di amministrazione di Dada, del business plan per il triennio 2006-2008; (iv) la violazione degli obblighi di non-concorrenza da parte dei Soci Manager, ove ricorrano i presupposti di cui al precedente paragrafo 8; e (v) lo scadere del terzo anniversario dalla data di sottoscrizione del Patto.
11. Clausola compromissoria
Tutte le controversie derivanti dal Patto o in relazione con lo stesso saranno risolte mediante arbitrato rituale ai sensi degli articoli 806 e seguenti c.p.c. da un collegio arbitrale composto da 3 arbitri. L’arbitrato avrà sede in Milano e il procedimento arbitrale si svolgerà applicando la legge italiana.
F. Controllo
Nessuno dei Partecipanti e nessuna delle Parti esercita in virtù del Patto il controllo di Dada ai sensi dell’articolo 93 del TUF.
G. Soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati.
Il Patto non contiene obblighi di deposito delle azioni Dada conferite al presente Patto.
Delle variazioni intervenute verrà data pubblicità anche mediante deposito presso il Registro delle Imprese di Firenze entro il 22 marzo 2008.
15 marzo 2008
[DF.13.08.1]
DADA S.P.A.
In merito al Patto Parasociale relativo a Dada S.p.A. (di seguito "Dada") concluso l’11 novembre 2005 (di seguito il "Patto") tra RCS MediaGroup S.p.A., (di seguito anche "RCS") ed i Signori Paolo Barberis, Angelo Falchetti, Alessandro Sordi, Jacopo Marello, Marco Argenti, (anche congiuntamente e collettivamente definiti, i "Soci Manager"), si rende noto che:
- in data 3 ottobre 2008 RCS ha apportato al Patto nr. 320.000 azioni ordinarie Dada, incrementando le azioni ordinarie Dada da essa apportate da nr. 7.545.101 a nr. 7.865.101, con conseguente incremento delle azioni complessivamente conferite da tutti i partecipanti al Patto da nr. 9.545.678 a nr. 9.865.678.
Si riporta quindi qui di seguito l’estratto riassuntivo del Patto aggiornato alla data del 3 ottobre 2008, con indicazione degli apporti risultanti a tale data (e tenuto conto del trasferimento, a decorrere dal 20 marzo 2008, dell’indirizzo della sede legale di Dada da Viale Giovine Italia n. 17 a Piazza Annigoni n. 9/B, sempre in Firenze):
A. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
Dada S.p.A., con sede legale in Firenze, Piazza Annigoni n. 9/B, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze, codice fiscale e partita IVA n. 04628270482.
B. Soggetti aderenti al Patto
I partecipanti al Patto sono sei soggetti (i "Partecipanti" e congiuntamente, le "Parti").
I Partecipanti sono:
-1 RCS MediaGroup S.p.A., con sede in Milano, Via San Marco n. 21, capitale sociale deliberato Euro 762.019.050, C.F. e iscrizione al registro delle imprese di Milano n. 120865401155 ("RCS");
-2 i Signori Paolo Barberis, nato a La Spezia, l’8 dicembre 1967 e residente in Firenze, alla Via del Piaggione, 9, codice fiscale BRBPLA67T08E463N; Angelo Falchetti, nato a Senigallia, il 14 settembre 1967 e residente in Firenze, alla Via del Ferrone, 9/B, codice fiscale FLCNGL67P14I608P; Alessandro Sordi, nato a Firenze, il 24 gennaio 1967 e residente in Firenze, alla Via Beato Ippolito Galantini, 6, codice fiscale SRDLSN67A24D612A; Jacopo Marello, nato a Firenze, il 28 marzo 1967 e residente in Livorno, alla Via Forte dei Cavalleggeri, 18, codice fiscale MRLJCP67C28D612K; Marco Argenti, nato a La Spezia, il 16 marzo 1967 e residente in Firenze, alla Via de’ Lamberti, 3, codice fiscale RGNMRC67C16E463V (congiuntamente e collettivamente definiti, i "Soci Manager").
C. Azioni Oggetto del Patto
RCS e i Soci Manager sono titolari di azioni ordinarie di Dada che sono apportate al Patto come segue:
Socio |
Numero di azioni ordinarie |
Percentuale sul totale delle azioni ordinarie emesse (*) |
Percentuale sulle azioni ordinarie vincolate (*) |
RCS MediaGroup S.p.A. |
7.865.101 |
48,5% |
79,7% |
Paolo Barberis |
870.000 |
5,4% |
8,8% |
Alessandro Sordi |
390.168 |
2,4% |
4,0% |
Angelo Falchetti |
350.341 |
2,2% |
3,6% |
Jacopo Marello |
341.487 |
2,1% |
3,5% |
Marco Argenti |
48.581 |
0,3% |
0,5% |
Totale |
9.865.678 |
60,9% |
100,000% |
(*) Le percentuali sono arrotondate al primo decimale.
Si rappresenta che i Soci Manager hanno complessivamente conferito n. 2.000.577 azioni Dada, corrispondenti al 12,3% circa del capitale sociale della Società e al 20,3% circa del totale delle azioni conferite nel Patto.
D. Organi del Patto
1. Le Parti si impegnano a consultarsi in via preventiva, attraverso la costituzione di un apposito Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo è composto da 4 membri, oltre ad un segretario (privo del diritto di voto e la cui presenza non viene computata ai fini del raggiungimento del quorum costitutivo). Ciascuna Parte nomina due membri del Comitato Direttivo. Il presidente del Comitato Direttivo viene designato da RCS. Il Comitato Direttivo si riunisce ogniqualvolta si riuniscono l’assemblea e/o il consiglio di amministrazione di Dada, ovvero quando ne faccia espressa richiesta qualsivoglia dei suoi membri.
2. I membri del Comitato Direttivo sono eletti dalle Parti tra gli amministratori della Società di rispettiva designazione, fatto salvo il diritto dei Soci Manager di eleggere, quale membro di loro designazione, uno tra gli stessi Soci Manager (indipendentemente dal fatto che il membro così eletto sia anche amministratore della Società). In caso di cessazione dalla carica di un membro del Comitato Direttivo, quest’ultimo è sostituito dalla Parte che lo ha nominato. Ciascuna Parte può, altresì, revocare in ogni tempo il membro del Comitato Direttivo da essa designato, sostituendolo con altro membro di propria designazione.
3. Il Comitato Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera con il voto favorevole di 3 membri su 4. Ciascun membro del Comitato Direttivo rappresenta la Parte che lo ha designato.
4. Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono volte a fornire indicazioni e/o pareri di massima alle Parti (prive quindi di qualsivoglia natura vincolante) e le Parti, in qualità di soci di Dada, o a mezzo degli amministratori dalle stesse designati in seno al consiglio di amministrazione della Società, potranno, pertanto, formare il loro convincimento ed esprimere il loro voto in seno agli organi consiliari e/o assembleari della Società del tutto liberamente. In deroga a quanto sopra indicato, su ogni decisione concernente le seguenti materie: (a) approvazione del business plan della Società, di programmi di sviluppo e piani di investimento di Dada e/o approvazione di modifiche sostanziali alle politiche di gestione e agli indirizzi strategici della Società e/o di altra società del Gruppo Dada; (b) operazioni che comportino investimenti superiori a Euro 5 milioni, se non previsti nei business plan già approvati; (d) designazione di amministratori indipendenti; (e) assunzione di finanziamenti, rilascio di garanzie, tipiche e atipiche, per importi superiori a Euro 5 milioni; (f) modificazioni dello statuto della Società o di altra società del Gruppo Dada; (g) operazioni sul capitale sociale di Dada; e (h) proposizione di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori della Società (complessivamente, le "Materie Rilevanti"), i Soci Manager e RCS, direttamente in assemblea in qualità di soci di Dada, si impegnano a esprimere il proprio voto in conformità a quanto stabilito dal Comitato Direttivo. Fermo restando quanto sopra e, sempre con riferimento alle Materie Rilevanti, le Parti assumono l’impegno ad esprimere il loro rispettivo voto nell’assemblea dei soci di Dada, e a fare in modo che i voti degli amministratori da essi rispettivamente designati nel consiglio di amministrazione di Dada e delle altre società del Gruppo Dada, siano espressi in conformità a quanto stabilito dal Comitato Direttivo.
5. Con riferimento alle Materie Rilevanti, è altresì previsto che:
(i) qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta alla prima adunanza del Comitato Direttivo (la "Situazione di Stallo"), il segretario fisserà una seconda convocazione dello stesso, in cui i membri del Comitato Direttivo designati da RCS e dai Soci Manager tenteranno, in buona fede, di trovare una soluzione alla Situazione di Stallo;
(ii) qualora anche in seconda convocazione non si raggiunga la maggioranza richiesta, il segretario fisserà una terza convocazione del Comitato Direttivo in cui proseguiranno i tentativi di risolvere la Situazione di Stallo;
(iii) qualora, infine, (a) anche in terza convocazione non si raggiunga la maggioranza richiesta al paragrafo 3 che precede, oppure (b) in pendenza della procedura di soluzione della Situazione di Stallo, ovvero ancora prima che si sia tenuta l’adunanza del Comitato Direttivo chiamata a discutere dell’affare, venga comunque assunta ed eseguita con il voto determinante di una delle Parti e/o degli amministratori dalla stessa designati, una delibera assembleare o consiliare avente ad oggetto la Materia Rilevante che abbia dato avvio alla procedura di stallo, il Comitato Direttivo prenderà formalmente atto del verificarsi della Situazione di Stallo, la comunicherà a tutte le Parti (a mezzo del segretario o di ciascuno dei suoi membri) e il Patto avrà termine;
(iv) in ogni caso, RCS farà quanto in suo potere affinché, in pendenza della procedura di soluzione della Situazione di Stallo, la Società non proceda a modifiche dello statuto tali da incidere sui diritti di voto e/o di partecipazione dei Soci Manager, ovvero al compimento di operazioni sul capitale.
E. Contenuto del Patto
1. Data di sottoscrizione del Patto
Il Patto è stato sottoscritto, in data 11 novembre 2005, dai Partecipanti indicati al punto B che precede.
2. Oggetto del Patto
Oggetto del Patto sono tutte le azioni ordinarie Dada di cui i Partecipanti sono e saranno titolari, direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo durante il periodo di vigenza del Patto, ad eccezione delle sole azioni che saranno detenute dai Soci Manager rivenienti dall’esercizio di piani di stock option già deliberati, o da deliberarsi, da parte della Società. Alla data di entrata in vigore del Patto (ovverosia, all’11 novembre 2005), le azioni Dada conferite al presente Patto sono quelle di cui al punto C che precede.
3. Pattuizioni relative all’Offerta
Il Patto contiene una serie di pattuizioni aventi, tra l’altro, per oggetto: (a) termini e modalità di esecuzione dell’obbligo di promuovere l’Offerta e, in particolare, l’obbligo assunto in via esclusiva da RCS di promuovere l’Offerta (ovvero, se del caso, qualunque offerta pubblica di acquisto, anche di consolidamento, che RCS e/o i Soci Manager, in via solidale, fossero obbligati a promuovere sulle azioni Dada durante il periodo di efficacia del presente Patto), con il conseguente onere, a carico di RCS, di provvedere anche alla costituzione delle garanzie di esatto adempimento (c.d. cash confirmation) che fossero richieste in relazione all’Offerta medesima, ai sensi dell’art. 102, comma 2 del TUF, nonché di mantenere indenni e manlevati i Soci Manager da qualunque obbligo e/o onere relativi, tra l’altro, alla promozione ed esecuzione dell’Offerta; (b) un obbligo, assunto dai Soci Manager, di non aderire all’Offerta né a qualsivoglia offerta pubblica di acquisto concorrente e/o alternativa all’Offerta, che sia promossa da soggetti terzi sulle azioni Dada; e (c) un impegno assunto da RCS di mantenere la quotazione delle azioni Dada sul Mercato MTAX di Borsa Italiana S.p.A., anche all’esito dell’Offerta e, in coerenza con tale impegno, RCS si impegna a ripristinare – ove necessario e in conformità a quanto previsto ai sensi dell’art. 108 del TUF – un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni del titolo Dada con le modalità che verranno ritenute più opportune secondo le esigenze del mercato.
4. Vincoli all’acquisto e alla trasferibilità delle azioni Dada
I Soci Manager si impegnano, per tutta la durata del Patto, a non acquistare (senza il preventivo consenso scritto di RCS) ulteriori azioni Dada rispetto a quelle possedute alla data di sottoscrizione del Patto medesimo, fatta eccezione per quelle azioni Dada loro assegnate in esecuzione di piani di stock option già deliberati o da deliberarsi da parte della Società.
Il Patto prevede poi una serie di limitazioni alla trasferibilità delle azioni Dada conferite nel Patto posti a carico delle Parti, quali (i) l’impegno a non trasferire a qualsiasi titolo le azioni ordinarie di Dada di loro proprietà e (ii) l’impegno a non costituire, o consentire che venga costituito, alcun vincolo volontario su tali azioni. In deroga a quanto appena richiamato, il Patto prevede la facoltà per RCS di trasferire tutte o parte delle proprie azioni Dada (i) ad una o più società controllate (ai sensi dell’art. 93 del TUF), previa comunicazione da inviarsi ai Soci Manager e a condizione che, per tutto il periodo di durata del Patto, RCS mantenga il controllo della società cessionaria e quest’ultima non trasferisca a terzi le azioni Dada e, in ogni caso, detta società cessionaria assuma tutti gli impegni derivanti in capo a RCS in ragione del presente Patto, ovvero (ii) a uno o più soggetti terzi, previa autorizzazione dei Soci Manager.
Dall’altro lato, ciascuno dei Soci Manager ha, tra l’altro, la facoltà di trasferire tutte o parte delle proprie azioni Dada ai termini e condizioni che seguono: (i) fino a massime n. 100.000 azioni Dada di proprietà di ciascun singolo Socio Manager, a uno o più degli altri Soci Manager (anche in più tranche), previa comunicazione da inviarsi a RCS; (ii) per ogni quantitativo di azioni Dada in eccesso rispetto a quelle indicate sub (i), a uno o più degli altri Soci Manager, fatto salvo il "Right of First Offer" di cui al successivo paragrafo 5; e (iii) fino a massime n. 698.286 azioni Dada di proprietà dei Soci Manager nel loro complesso, a uno o più soggetti terzi (in una o più tranche), fatto salvo il "Right of First Offer" di cui al successivo paragrafo 5.
5. Diritto di prima scelta (c.d. Right of First Offer) a favore di RCS
Qualora uno dei Soci Manager (il "Socio Cedente") intenda cedere tutte o parte delle proprie azioni Dada (le "Azioni in Vendita") – fatti salvi i trasferimenti consentiti di cui al paragrafo 4 che precede – il Socio Cedente dovrà inviare preventivamente a RCS una comunicazione scritta contenente le seguenti indicazioni: (i) il quantitativo delle Azioni in Vendita e, nel caso sub (b) che segue, (ii) il corrispettivo per il quale i Socio Cedente è disposto a trasferire dette Azioni in Vendita e (iii) le modalità di corresponsione dello stesso.
In particolare, (a) qualora sia previsto il trasferimento delle Azioni in Vendita sul Mercato MTAX di Borsa Italiana S.p.A., RCS avrà il diritto di acquistare tutte o parte di dette Azioni in Vendita ad un prezzo pari alla media aritmetica del prezzo ufficiale di Borsa dei 10 giorni lavorativi precedenti la ricezione della comunicazione di trasferimento; e (b) qualora sia previsto che le Azioni in Vendita siano trasferite mediante vendita diretta e/o ricorso ai blocchi, o altra forma di trasferimento, RCS avrà il diritto di acquistare tutte, e non parte di dette Azioni in Vendita, in conformità alle condizioni di trasferimento indicate dal Socio Cedente. In entrambi i casi sub (a) e (b) che precedono, l’accettazione da parte di RCS dovrà intervenire a mezzo comunicazione scritta, entro un termine non superiore a 4 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di trasferimento inviata dal Socio Cedente. Nel caso di cui alla lettera (a) che precede, le Azioni in Vendita non acquistate da RCS potranno essere vendute dal Socio Cedente sul Mercato MTAX, nell’arco di un periodo di tempo non superiore a 34 giorni dall’invio della comunicazione di trasferimento; nel caso di cui alla lettera (b) che precede, le Azioni in Vendita non acquistate da RCS potranno essere trasferite agli altri Soci Manager o a uno o più soggetti terzi a fronte di un prezzo comunque non inferiore a quello contenuto nella comunicazione di trasferimento, nell’arco di un periodo di tempo ritenuto congruo in relazione al quantitativo di Azioni in Vendita e, comunque, a condizione che sia raggiunto un impegno vincolante al trasferimento con la relativa controparte contrattuale, entro e non oltre 34 giorni dall’invio della comunicazione di trasferimento.
6. Diritto di opzione call a favore dei Soci Manager
Ai Soci Manager è attribuito un diritto di opzione per l’acquisto da RCS di n. 500.000 azioni Dada già esistenti (libere da qualsiasi vincolo), esercitabile alla scadenza (anche anticipata) del Patto, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 10 (la "Data di Efficacia"). Il diritto di opzione in oggetto potrà essere esercitato, in tutto o in parte, anche disgiuntamente dai Soci Manager (i) entro il termine di 90 giorni successivi alla Data di Efficacia, mediante dichiarazione irrevocabile di esercizio da inviarsi a RCS e (ii) per un corrispettivo pari ad Euro 15,50 per ciascuna azione Dada.
7. Principi di corporate governance
Le Parti si impegnano a fare tutto quanto in loro potere affinché (i) al più tardi entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, l’assemblea di Dada deliberi che il consiglio di amministrazione di quest’ultima sia composto da tredici membri, di cui sei membri, più due membri indipendenti, nominati su designazione del rappresentante di RCS, e quattro membri, più un membro indipendente, nominati su designazione del rappresentante dei Soci Manager; (ii) il presidente del consiglio di amministrazione di Dada sia nominato su indicazione del rappresentante di RCS (previo parere favorevole del rappresentante dei Soci Manager) ed allo stesso siano delegati poteri di gestione e rappresentanza indicati nel Patto e l’amministratore delegato o ciascuno degli amministratori delegati di Dada sia nominato su indicazione del rappresentante dei Soci Manager (previo parere favorevole del rappresentante di RCS), e allo/agli stesso/i siano complessivamente delegati poteri di gestione e rappresentanza indicati nel Patto; (iii) il direttore amministrazione, finanza e controllo della Società, che riporterà direttamente ad un amministratore delegato ed accentrerà su di sé tutte le funzioni relative all’amministrazione, finanza, controllo e fiscale, sia nominato su indicazione del rappresentante di RCS ed allo stesso siano delegati poteri di gestione e rappresentanza indicati nel Patto; (iv) al più tardi entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, l’assemblea di Dada deliberi che il collegio sindacale della Società sia composto da un sindaco effettivo e un sindaco supplente nominati tra i candidati della lista presentata da RCS, un sindaco effettivo, con funzione di presidente del collegio sindacale, e un sindaco supplente, nominati tra i candidati della lista presentata dai Soci Manager, ed un sindaco effettivo nominato tra i candidati della lista di minoranza (diversa dalla lista presentata dai Soci Manager) che abbia ottenuto il maggior numero di voti e (v) il comitato per le remunerazioni sia composto da un membro (con funzioni di Presidente ed in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina per la Corporate Governace delle società quotate) scelto di comune accordo dal rappresentante di RCS e dal rappresentante dei Soci Manager nonché da un membro nominato su designazione del rappresentante di RCS ed un membro nominato su designazione del rappresentante dei Soci Manager (anch’egli in possesso dei sopra citati requisiti di indipendenza), mentre il comitato per il controllo interno sia composto da un membro scelto di comune accordo dal rappresentante di RCS e dal rappresentante dei Soci Manager (con funzioni di Presidente) nonché da un membro nominato su designazione del rappresentante di RCS ed un membro nominato su designazione del rappresentante dei Soci Manager, tutti i componenti dovendo possedere i sopra citati requisiti di indipendenza. Le Parti si impegnano altresì a fare tutto quanto il loro potere affinché le società facenti parte del Gruppo Dada siano gestite secondo principi di corporate governance coerenti con quelli previsti nel presente Patto, nel rispetto delle dimensioni e dell'attuale organizzazione e funzione delle singole società del Gruppo Dada, nonché degli eventuali soci di minoranza delle medesime.
In attuazione di quanto previsto al precedente punto (ii), in data 11 novembre 2005, RCS ha assunto l’impegno a designare e mantenere (salvo ricorrano i presupposti per una giusta causa di revoca) per tutta la durata del Patto, il Sig. Paolo Barberis quale presidente del consiglio di amministrazione di Dada, mentre in particolare, in data 27 luglio 2007, quest’ultimo è stato designato, di comune accordo tra i partecipanti al Patto, alla carica di amministratore delegato (confermandosi comunque la delega di tutti i poteri già previsti per la carica di presidente del consiglio di amministrazione in conformità al Patto), essendo tuttavia stata condivisa, su proposta del rappresentante dei Soci Manager, l’attribuzione di deleghe di poteri, in conformità alle previsioni del Patto, ad alcuni ulteriori consiglieri di amministrazione di Dada in relazione a specifiche aree di gestione operativa.
8. Obblighi di non concorrenza assunti dalle Parti
Per tutto il periodo di durata del Patto, i Soci Manager si impegnano (i) a non rassegnare (salvo che per giusta causa) le proprie dimissioni dagli incarichi amministrativi e/o a non terminare i rapporti di consulenza e/o lavoro che, a qualsiasi titolo, attualmente li legano alla Società, continuando a dedicare in via prioritaria e prevalente il loro tempo, le loro risorse professionali e le loro conoscenze tecniche principalmente allo sviluppo delle attività e del business di Dada in conformità ai contenuti e alle indicazioni del business plan per il triennio 2006-2008, e (ii) assumono l’obbligo incondizionato di (a) non svolgere alcuna attività che sia direttamente o indirettamente in concorrenza con le attività e il business della Società nel territorio europeo; (b) non intrattenere, direttamente o indirettamente, alcuna relazione commerciale con clienti o fornitori della Società allo scopo di intraprendere un’attività che sia in concorrenza con quella della Società nel territorio europeo; e (c) non assumere o fornire opportunità di lavoro all’esterno della Società, né indurre, direttamente o indirettamente, alcuno dei dirigenti, dipendenti, consulenti e/o agenti della Società a risolvere i rispettivi rapporti contrattuali che li legano alla Società medesima, al precipuo scopo di intraprendere un’attività che si ponga in concorrenza con quella della Società nel territorio europeo.
D’altra parte RCS, per tutto il periodo di durata del Patto, si impegna (a) a non assumere o fornire opportunità di lavoro all’esterno della Società, né indurre o tentare di indurre, direttamente o indirettamente, alcuno dei dirigenti, dipendenti, consulenti e/o agenti della Società a risolvere i rispettivi rapporti contrattuali che li legano alla Società medesima, al precipuo scopo di intraprendere un’attività che si ponga in concorrenza con quella della Società nel territorio italiano; e (b) a non acquistare partecipazioni e/o effettuare investimenti di qualsivoglia natura in società che siano direttamente o indirettamente in concorrenza con la Società in una delle attività dalla medesima attualmente compiuta.
In caso di inadempimento da parte di uno o più Soci Manager ovvero da parte di RCS agli obblighi di non concorrenza di cui al presente paragrafo 8, la Parte inadempiente sarà tenuta a corrispondere alla Parte adempiente una penale pari ad Euro 500.000 (restando inteso che (i) qualora a rendersi inadempiente sia un Socio Manager, costui dovrà corrispondere una penale pari ad Euro 100.000 e ne conseguirà l’automatica estromissione dal Patto, mentre (ii) qualora a rendersi inadempiente sia RCS, la stessa dovrà corrispondere ai Soci Manager una penale complessivamente pari a massimi Euro 500.000), salvo il diritto al maggior danno in conseguenza dell’inadempimento. Qualora a rendersi inadempienti siano, alternativamente, (i) il Sig. Paolo Barberis, ovvero (ii) due tra i Soci Manager, il Patto si risolverà automaticamente anche nei confronti delle altre Parti.
Infine, i Soci Manager e RCS assumono l’impegno che, al più tardi entro la data di approvazione del bilancio di Dada relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, vengano stipulati con la Società specifici accordi, aventi durata pari a quella del Patto, contenenti un impegno di permanenza negli incarichi di amministratore e nei rapporti di consulenza e/o lavoro che attualmente legano i Soci Manager alla Società, nel rispetto del Patto e dei principi di governance ivi previsti. In caso di inadempimento da parte della Società, ove direttamente imputabile a RCS in relazione ad obblighi previsti nel Patto, quest’ultima dovrà corrispondere, in favore del Socio Manager interessato, una penale pari all’ammontare più alto tra: (i) il totale dei compensi di pertinenza del Socio Manager interessato, calcolato su 12 mensilità; e (ii) il totale dei compensi di pertinenza del Socio Manager interessato, calcolato sul periodo che va dalla data dell’inadempimento commesso dalla Società alla data di scadenza del Patto ai sensi del punto (v) di cui al paragrafo 10 che segue, e comunque fino a un ammontare massimo equivalente a 24 mensilità. Gli obblighi di non concorrenza nei confronti della Società a carico di ciascun Socio Manager si estenderanno anche: (a) sino ai 12 mesi successivi alla scadenza del Patto di cui al punto (v) del paragrafo 10 che segue; ovvero (b) ai 18 mesi successivi allo scioglimento del Patto ai sensi del punto (ii) del paragrafo 10 che segue, ovvero all’estromissione del Socio Manager. Nessun obbligo di non concorrenza è posto a carico del Socio Manager per il periodo successivo al termine del proprio incarico e/o rapporto, nel caso in cui il Patto si sciolga anticipatamente ai sensi dei punti (i) e (iii) di cui al paragrafo 10 che segue, ovvero il suddetto rapporto e/o incarico sia stato risolto dalla stessa Società senza giusta causa e/o in violazione delle disposizioni del Patto e/o del patto di non concorrenza che lo legava alla Società, ovvero sia stato risolto dal Socio Manager per giusta causa.
9. Piano di stock option
Le Parti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché venga creato un meccanismo di incentivazione e di fidelizzazione del management attraverso l’attribuzione fino ad un massimo di n. 800.000 di azioni Dada sulla base di un piano di stock option da concordarsi tra le Parti e da approvarsi il più presto possibile e comunque entro e non oltre il 28 febbraio 2006. In particolare, il piano di stock option sarà basato sulla performance realizzata dalla Società nell’applicabile periodo di riferimento (i.e., triennio 2006-2008), avuto riguardo ai target previsionali individuati nel business plan da approvarsi dalla Società.
10. Durata del Patto
Ad eccezione della clausola compromissoria di cui al paragrafo 11 che segue, il Patto terminerà automaticamente al ricorrere del primo dei seguenti eventi: (i) il mancato accordo tra le Parti in merito alle modifiche da apportare al Patto che si rendessero necessarie per l’ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi della legge n. 287/1990; (ii) il determinarsi di una Situazione di Stallo (dopo che sia stata espletata la procedura prevista dal precedente punto D, paragrafo 6, per un tentativo di risoluzione in buona fede di detta Situazione di Stallo); (iii) la mancata approvazione, da parte del consiglio di amministrazione di Dada, del business plan per il triennio 2006-2008; (iv) la violazione degli obblighi di non-concorrenza da parte dei Soci Manager, ove ricorrano i presupposti di cui al precedente paragrafo 8; e (v) lo scadere del terzo anniversario dalla data di sottoscrizione del Patto.
11. Clausola compromissoria
Tutte le controversie derivanti dal Patto o in relazione con lo stesso saranno risolte mediante arbitrato rituale ai sensi degli articoli 806 e seguenti c.p.c. da un collegio arbitrale composto da 3 arbitri. L’arbitrato avrà sede in Milano e il procedimento arbitrale si svolgerà applicando la legge italiana.
F. Controllo
Nessuno dei Partecipanti e nessuna delle Parti esercita in virtù del Patto il controllo di Dada ai sensi dell’articolo 93 del TUF.
G. Soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati.
Il Patto non contiene obblighi di deposito delle azioni Dada conferite al presente Patto.
Delle variazioni intervenute verrà data pubblicità anche mediante deposito presso il Registro delle Imprese di Firenze entro il 18 ottobre 2008.
11 ottobre 2008
[DF.13.08.2]
DADA S.P.A.
Si rende noto, ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (anche il “TUF”) e degli artt. 129 e ss. del regolamento concernente la disciplina degli emittenti, approvato con Delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, e comunque per quanto possa occorrere al riguardo, che in data 11 novembre 2008 è stato sottoscritto un patto parasociale (il “Patto”) tra RCS MediaGroup S.p.A. ed il Sig. Paolo Barberis, di cui si riporta di seguito l’estratto.
A. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
Dada S.p.A. ( “Dada” o la “Società”), con sede legale in Firenze, Piazza Annigoni n. 9/B, capitale sociale Euro 2.755.711,73, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze, codice fiscale e partita IVA n. 04628270482.
B. Soggetti aderenti al Patto
I partecipanti al Patto sono:
-RCS MediaGroup S.p.A., con sede legale in Milano, Via San Marco n. 21, capitale sociale Euro 762.019.050, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 120865401155 (“RCS”);
-Paolo Barberis, nato a La Spezia l’8 dicembre 1967 e residente in Firenze, alla Via del Piaggione, 9, codice fiscale BRBPLA67T08E463N (il “Socio Manager”).
C. Azioni conferite nel Patto
RCS e il Socio Manager (congiuntamente, le “Parti”) sono titolari di azioni ordinarie di Dada che sono conferite nel Patto come segue:
Socio |
Numero di azioni ordinarie |
Percentuale sul totale delle azioni ordinarie emesse (*) |
Percentuale sulle azioni ordinarie vincolate (*) |
RCS MediaGroup S.p.A. |
7.865.101 |
48,52% |
90,04% |
Paolo Barberis |
870.000 |
5,37% |
9,96% |
Totale |
8.735.101 |
53,89% |
100,00% |
(*) Le percentuali sono arrotondate al secondo decimale.
D. Contenuto del Patto
1. Data di sottoscrizione del Patto
Il Patto è stato stipulato in data 11 novembre 2008, essendone tuttavia prevista la relativa efficacia a decorrere dal 12 novembre 2008.
2. Azioni oggetto del Patto
Oggetto del Patto sono tutte le azioni ordinarie Dada di cui le Parti sono e saranno titolari, direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo durante il periodo di vigenza del Patto, fatta eccezione per le sole azioni di cui il Socio Manager dovesse divenire titolare a seguito dell’esercizio del piano di stock option decritto al paragrafo 7 e fermo restando che, qualora il numero di azioni conferite dalle Parti nel Patto risulti pari o superi la soglia del 60% del capitale sociale di Dada, né RCS, né il Socio Manager saranno tenuti a conferire nel Patto le ulteriori azioni di cui ciascuna Parte dovesse divenire titolare, sino a quando l’ammontare di azioni conferite dalle Parti nel Patto risulti almeno pari a detta soglia.
Alla data di entrata in vigore del Patto (ovverosia, al 12 novembre 2008), le azioni Dada conferite nel Patto sono quelle di cui al punto C che precede.
3. Vincoli all’acquisto e alla trasferibilità delle azioni Dada
Il Socio Manager si impegna, per tutta la durata del Patto, a non acquistare senza il preventivo consenso scritto di RCS – consenso che non potrà essere negato o ritardato qualora detto acquisto non faccia sorgere in capo a RCS singolarmente o in capo alle Parti nel loro complesso, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, un obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto le azioni Dada – azioni Dada ulteriori rispetto a quelle possedute alla data di sottoscrizione del Patto medesimo, fatta eccezione per le azioni rivenienti al Socio Manager in esecuzione di piani di stock option già deliberati o da deliberarsi da parte della Società.
Qualora, per effetto di un’eventuale violazione, da parte del Socio Manager, dell’obbligo di cui sopra, sorga in capo alle Parti l’obbligo solidale di promuovere un’offerta pubblica di acquisto, detto obbligo solidale sarà adempiuto integralmente dal Socio Manager, il quale si impegna a tenere indenne e manlevata RCS da qualunque obbligo e/o onere relativi alla promozione ed esecuzione di detta offerta medesima oppure relativi ad eventuali richieste di rimborso di danni e/o spese e/o oneri e/o sanzioni comminate da qualsivoglia autorità alle Parti in relazione alla mancata promozione ovvero all’indebita prosecuzione o sospensione dell’offerta.
Diversamente, qualora, per effetto di un atto di RCS o di altra circostanza comunque imputabile a RCS, sorga in capo alle Parti l’obbligo solidale di promuovere un’offerta, detto obbligo solidale sarà adempiuto integralmente da RCS la quale si impegna a tenere indenne e manlevato il Socio Manager dagli stessi obblighi ed oneri sopra descritti.
Il Patto prevede poi una serie di limitazioni alla trasferibilità delle azioni Dada conferite nel Patto e in particolare, tra l’altro: (a) l’impegno di RCS a non trasferire a qualsiasi titolo le azioni Dada di sua proprietà; (b) l’impegno del Socio Manager a non trasferire a qualsiasi titolo, sino all’11 maggio 2010, n. 750.000 azioni e, a decorrere dal 12 maggio 2010 sino alla scadenza del Patto n. 630.000 azioni (l’“Impegno di Lock-up”), fatta salva la possibilità di trasferimenti mortis causa in favore degli eredi diretti del Socio Manager nel rispetto di determinate condizioni; (c) l’impegno di entrambe le Parti a non costituire, o consentire che venga costituito, alcun vincolo volontario sulle azioni oggetto dei predetti impegni, salvo che la costituzione del vincolo avvenga nel rispetto di determinate condizioni. In deroga comunque a quanto richiamato sub (a), il Patto prevede la facoltà per RCS di trasferire tutte o parte delle proprie azioni Dada: (x) ad una o più società controllate (ai sensi dell’art. 93 del TUF), previa comunicazione scritta da inviarsi al Socio Manager recante l’impegno a non dismettere il controllo della società cessionaria senza aver previamente riacquistato le azioni Dada, nonché l’impegno della società cessionaria (che non potrà a sua volta trasferire le azioni Dada a terzi, salvo che a favore di una o più società controllate direttamente o indirettamente da RCS, con assunzione di impegni analoghi a quelli previsti per il trasferimento alla società cessionaria) di assumere nei confronti del Socio Manager tutti gli obblighi derivanti in capo a RCS in ragione del Patto, ovvero (y) a uno o più soggetti terzi, previo consenso scritto del Socio Manager.
4. Diritto di prima offerta a favore di RCS
Qualora il Socio Manager (il “Socio Cedente”) intenda cedere tutte o parte delle proprie azioni Dada non soggette all’Impegno di Lock-up ai sensi del Patto (le “Azioni da Trasferire”), il Socio Cedente dovrà inviare preventivamente a RCS una comunicazione scritta contenente le seguenti indicazioni: (a) il quantitativo delle Azioni da Trasferire; (b) le modalità di trasferimento; nonché, qualora il prospettato trasferimento sia previsto con modalità differenti dalla vendita nel Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”), (c) se previsto, il corrispettivo al quale il Socio Manager è disposto a trasferire le Azioni da Trasferire e le modalità di corresponsione di detto corrispettivo; (d) la data entro la quale il trasferimento sarà perfezionato; nonché (e) tutti gli ulteriori termini e condizioni che siano suscettibili di modificare in modo sostanziale i dati di cui alle lettere (c), (d) ed (e) che precedono.
In particolare, tra l’altro, (x) qualora sia previsto il trasferimento delle Azioni da Trasferire nel MTA, RCS avrà il diritto di acquistare tutte o parte di dette Azioni da Trasferire ad un prezzo unitario pari alla media aritmetica del prezzo ufficiale di Borsa dei 10 giorni lavorativi precedenti la ricezione della comunicazione di trasferimento; e (y) qualora la comunicazione di trasferimento preveda che il prospettato trasferimento sia effettuato con modalità differenti dalla vendita nel MTA, RCS avrà diritto di acquistare tutte le Azioni da Trasferire, e non soltanto parte delle stesse, ad un prezzo unitario pari: (i) al corrispettivo del trasferimento, se indicato nella comunicazione di trasferimento; ovvero (ii) negli altri casi, alla media aritmetica del prezzo ufficiale di Borsa dei 10 giorni lavorativi precedenti la data di ricezione della comunicazione di trasferimento. In entrambi i casi sub (x) e (y) che precedono, l’accettazione da parte di RCS dovrà intervenire a mezzo di comunicazione scritta, entro un termine non superiore a 4 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di trasferimento inviata dal Socio Cedente (o dalla data di ricezione dell’integrazione delle informazioni o della documentazione allegata alla comunicazione, in caso di relativa incompletezza). Qualora, nel caso di cui alla lettera (x) che precede, RCS non abbia esercitato integralmente il proprio diritto di prima offerta, il Socio Manager potrà trasferire un ammontare di azioni pari alla differenza tra le Azioni da Trasferire e le azioni trasferite a RCS (se esistenti) nell’arco di un periodo di tempo ritenuto congruo in relazione al quantitativo di Azioni da Trasferire e comunque non superiore a 34 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di trasferimento. Qualora, nel caso di cui alla lettera (y) che precede, RCS non abbia esercitato il proprio diritto di prima offerta, il Socio Manager potrà: (i) porre in essere il trasferimento dell’intero ammontare delle Azioni da Trasferire, alle medesime condizioni di cui alla comunicazione di trasferimento e, in ogni caso, nell’arco di un periodo di tempo ritenuto congruo in relazione al quantitativo di Azioni da Trasferire e comunque non superiore a 34 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di trasferimento; ovvero (ii) vendere l’intero ammontare delle Azioni da Trasferire a uno o più soggetti terzi a fronte di un prezzo comunque non inferiore e, in generale, a termini e condizioni comunque non più favorevoli di quelli contenuti nella comunicazione di trasferimento, nell’arco di un periodo di tempo ritenuto congruo in relazione al quantitativo di Azioni da Trasferire e comunque a condizione che sia raggiunto un impegno vincolante al trasferimento con la(le) controparte(i) contrattuale(i) entro e non oltre 34 giorni dall’invio della comunicazione di trasferimento.
5. Principi di corporate governance
Le Parti si impegnano a fare tutto quanto in loro potere affinché, alla prima occasione utile e comunque entro la data di naturale scadenza del consiglio di amministrazione di Dada in carica e per tutta la durata residua del Patto, il numero degli amministratori sia fissato in 14 e le Parti presentino e votino una lista comune per l’elezione del consiglio, nella quale RCS avrà il diritto di indicare complessivi 11 candidati ed il Socio Manager complessivi 3 candidati, fermo restando che, nella composizione della lista comune, i primi 3 candidati indicati nella lista comune (di cui 2 indicati da RCS e 1 indicato dal Socio Manager) - ovvero l’eventuale maggior numero di candidati richiesto dalla normativa pro tempore vigente (nel qual caso l’indicazione di tali candidati sarà ripartita tra RCS ed il Socio Manager secondo un criterio di proporzionalità) - saranno in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e dai codici di autodisciplina vigenti per la qualifica di amministratori indipendenti, e il 14° candidato della lista comune sarà indicato dal Socio Manager. Le Parti si impegnano altresì a fare tutto quanto in loro potere affinché, per l’intera durata del Patto, venga presentata una lista comune per l’elezione del collegio sindacale di Dada, la cui composizione sarà concordata di volta in volta tra le Parti in modo tale da consentire a RCS di indicare la maggioranza dei sindaci effettivi (tra cui, ove possibile alla luce delle disposizioni normative e statutarie pro tempore vigenti, il presidente del collegio sindacale) e un sindaco supplente, previa consultazione non vincolante con il Socio Manager. Inoltre, le Parti si impegnano a fare tutto quanto in loro potere affinché, per tutta la durata del Patto, (a) il presidente del consiglio di amministrazione di Dada sia individuato nella persona del Socio Manager ed allo stesso spettino le competenze e funzioni propositive in merito alla strategie di sviluppo del Gruppo Dada, senza pregiudizio per le competenze deliberative del Consiglio di Amministrazione della Società; (b) l’amministratore delegato di Dada sia indicato da RCS; (c) la struttura organizzativa di Dada preveda, in aggiunta al presidente e all’amministratore delegato, una serie di funzioni apicali, quali: (i) un chief corporate officer, che riporterà direttamente all’amministratore delegato; (ii) un chief financial officer, nominato su indicazione di RCS, che riporterà direttamente al chief corporate officer; (iii) i responsabili delle business unit (individuate nella struttura organizzativa allegata al Patto), che riporteranno direttamente all’amministratore delegato. Il Patto prevede altresì che la nomina di tutti i soggetti che ricoprono le suddette funzioni apicali sia approvata dal consiglio di amministrazione di Dada.
6. Consultazione
Le Parti si impegnano a riunirsi al fine di consultarsi in via preventiva ogniqualvolta una delle Materie Rilevanti (come di seguito definite): (i) sia posta all’ordine del giorno di un’adunanza dell’assemblea o del consiglio di amministrazione della Società; ovvero (ii) sia oggetto di specifica richiesta di consultazione di una delle Parti.
Più in dettaglio, il termine “Materie Rilevanti” indica ciascuna delle seguenti materie: (a) approvazione del business plan della Società, di programmi di sviluppo e piani di investimento di Dada e/o approvazione di modifiche sostanziali alle politiche di gestione e agli indirizzi strategici della Società e/o di altra società del Gruppo Dada; (b) operazioni che comportino investimenti/disinvestimenti superiori a Euro 5.000.000 (cinque milioni), se non previsti nei business plan già approvati; (c) designazione di amministratori indipendenti; (d) assunzione di finanziamenti, rilascio di garanzie, tipiche e atipiche, per importi superiori a Euro 5.000.000 (cinque milioni); (e) modificazioni dello statuto della Società o di altra società del Gruppo Dada; (f) operazioni sul capitale sociale di Dada; e (g) proposizione di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori della Società.
Le riunioni di consultazione sono volte a fornire indicazioni e/o pareri di massima e sono, di conseguenza, prive di qualsivoglia natura vincolante quanto all’esito della consultazione. Le Parti, in qualità di soci di Dada, o a mezzo degli amministratori dalle stesse designati in seno al consiglio di amministrazione della Società, potranno, pertanto, formare il loro convincimento ed esprimere il loro voto in seno agli organi consiliari e/o assembleari della Società del tutto liberamente.
7. Piano di stock option
Le Parti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché venga creato un meccanismo di incentivazione e di fidelizzazione del management che preveda l’attribuzione al Socio Manager, nella sua qualità di presidente di Dada, di massime n. 170.000 di azioni Dada sulla base di un piano di stock option da concordarsi tra le Parti e da approvarsi nelle sedi competenti il più presto possibile. Tra l’altro, il piano di stock option sarà basato sulla performance realizzata dalla Società nel periodo 2009/2011, prevedrà l’attribuzione al Socio Manager, entro e non oltre il 30 gennaio 2009, di tante opzioni che consentano l’emissione fino al predetto quantitativo massimo di azioni Dada e consentirà l’esercizio delle opzioni a far data dall’approvazione, da parte dell’assemblea della Società, del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011, con scadenza della facoltà di sottoscrizione nei 4 anni dalla data di scadenza del Patto.
8. Obblighi di non concorrenza
Il Socio Manager si impegna per tutta la durata del Patto, a non rassegnare (salvo che per giusta causa) le dimissioni dal proprio incarico di presidente della Società, continuando a dedicare in via prioritaria e prevalente il proprio tempo, le proprie risorse professionali e le proprie conoscenze tecniche principalmente allo sviluppo delle attività e del business di Dada in conformità ai contenuti e alle indicazioni del business plan della Società. Inoltre il Socio Manager si impegna, per tutta la durata del Patto e per il periodo di 18 mesi decorrente dalla data di scadenza del Patto stesso, in relazione al territorio dell’Unione Europea, a: (a) non svolgere, direttamente o indirettamente, alcuna attività, né prestare alcun servizio o investire in alcuna campagna pubblicitaria e/o di ricerca che siano direttamente o indirettamente in concorrenza con le attività e il business della Società nel territorio europeo; (b) non intrattenere, direttamente o indirettamente, alcuna relazione commerciale con clienti o fornitori della Società al precipuo scopo di intraprendere un’attività che si ponga in concorrenza con quella della Società medesima nel territorio europeo; (c) non assumere o fornire opportunità di lavoro all’esterno della Società, né indurre o tentare di indurre, direttamente o indirettamente, alcuno dei dirigenti, dipendenti, consulenti e/o agenti della Società a risolvere i rispettivi rapporti contrattuali che li legano alla Società medesima, al precipuo scopo di intraprendere un’attività che si ponga in concorrenza con quella della Società nel territorio europeo.
Il Patto contiene, inoltre, l’impegno di RCS a far sì che al Socio Manager sia riconosciuto, quale trattamento convenzionale di fine mandato e anche a fronte dell’assunzione, da parte del Socio Manager, dell’impegno di non concorrenza, un importo complessivo differenziato a seconda del verificarsi di una delle seguenti ipotesi: (x) l’incarico di presidente della Società conferito al Socio Manager non sia rinnovato per un ulteriore triennio entro la data della prima assemblea di Dada successiva alla data di scadenza del Patto che sia convocata per il rinnovo del consiglio di amministrazione, per volontà di RCS; ovvero (y) detto incarico non sia rinnovato, nei termini di cui alla precedente lettera (x), per volontà del Socio Manager. Con esclusivo riferimento alla fattispecie disciplinata sub (y), RCS avrà facoltà di liberare il Socio Manager, dandone comunicazione con le modalità previste dal Patto, dall’impegno di non concorrenza in qualsiasi momento durante il periodo di 18 mesi ivi previsto, con adeguamento degli emolumenti altrimenti dovuti (ragguagliati al predetto periodo di 18 mesi) per il periodo successivo alla ricezione della comunicazione di RCS.
9. Opzione di vendita di azioni Dada
Fermo restando quanto di seguito specificato, RCS concede irrevocabilmente al Socio Manager, che accetta, un’opzione di vendita, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1331 cod. civ., in forza della quale il Socio Manager avrà il diritto di vendere a RCS, che si obbliga sin d’ora irrevocabilmente ad acquistare, a semplice richiesta del Socio Manager, n. 630.000 azioni Dada (la “Partecipazione”) e non soltanto parte della Partecipazione. L’opzione dovrà essere esercitata dal Socio Manager, a pena di decadenza, durante il periodo compreso tra il giorno successivo alla data di scadenza del Patto e l'ultima data tra il novantesimo giorno successivo alla data di scadenza del Patto e la data dell’approvazione, da parte del consiglio di amministrazione della Società, del bilancio consolidato del gruppo facente capo a Dada (estremi inclusi). A fronte dell’esercizio dell’opzione, RCS corrisponderà al Socio Manager un corrispettivo complessivo pari al prodotto tra il numero delle azioni oggetto dell’opzione ed il relativo prezzo unitario, calcolato (i) per 1/3 sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali di borsa delle azioni Dada registrata nel periodo 11 novembre 2005/11 novembre 2008, e (ii) per 2/3 sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali di borsa delle azioni Dada registrata nel periodo 11 novembre 2008/11 novembre 2011. Il perfezionamento della compravendita delle azioni Dada a fronte dell’eventuale esercizio dell’opzione di vendita sarà in ogni caso sospensivamente condizionato alla circostanza che RCS non invii al Socio Manager, entro 20 giorni dalla data di esercizio dell’opzione, una comunicazione adeguatamente motivata in cui RCS informi il Socio Manager che l’acquisto della partecipazione a seguito dell’esercizio dell’opzione determinerebbe, in capo a RCS, l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto e che RCS non invii al Socio Manager, entro 60 giorni dalla data di esercizio dell’opzione, una comunicazione recante i termini e le condizioni di un’operazione alternativa che consenta al Socio Manager di trasferire la Partecipazione a condizioni economiche e finanziarie sostanzialmente analoghe a quelle che sarebbero conseguite all’esercizio dell’opzione, con perfezionamento della compravendita della Partecipazione e integrale incasso del corrispettivo da parte del Socio Manager in un unico contesto entro e non oltre i 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’operazione alternativa da parte del Socio Manager.
10. Rinuncia all’opzione di acquisto di azioni Dada
Il Socio Manager dichiara irrevocabilmente di rinunciare all’opzione di acquisto da RCS di azioni Dada, prevista dall’articolo 7 del patto parasociale relativo a Dada stipulato da RCS, dal Socio Manager e da altri soggetti in data 11 novembre 2005, che era esercitabile per un periodo di 90 giorni a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del predetto patto parasociale (cioè, dal 12 novembre 2008).
11. Efficacia e durata del Patto
Il Patto è in vigore dal 12 novembre 2008 e avrà durata fino all’11 novembre 2011, con la sola eccezione delle disposizioni richiamate nel Patto in relazione (a) all’impegno di non concorrenza del Socio Manager, (b) al trattamento convenzionale di fine mandato da riconoscersi al Socio Manager a fronte del mancato rinnovo della carica di presidente della Società, (c) all’opzione di vendita di azioni Dada, e (d) alla clausola compromissoria, le quali sopravvivranno al venir meno dell’efficacia del Patto.
Le Parti si impegnano a consultarsi nei 30 giorni precedenti la data di scadenza del Patto per verificare la sussistenza dei presupposti per un rinnovo del medesimo.
12. Controversie - Clausola compromissoria
Le Parti faranno quanto possibile per risolvere in via amichevole ogni controversia tra loro insorta derivante dal Patto o ad esso connessa. Qualora le Parti non dovessero sottoscrivere l’atto contenente una soluzione amichevole della controversia entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza scritta inviata dalla Parte più diligente all’altra, la controversia risolte sarà devoluta alla competenza di un collegio arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti c.p.c. Il collegio arbitrale sarà composto da 3 arbitri. L’arbitrato avrà sede in Milano, avrà natura rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.
Fermo restando quanto sopra, ogni eventuale procedimento giudiziario comunque relativo al Patto che sia sottratto alla competenza del collegio arbitrale, ivi inclusi i procedimenti sommari e d’urgenza, sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
E. Controllo
Nessuna delle Parti esercita in conseguenza del Patto il controllo su Dada ai sensi dell’art. 93 TUF (si precisa, per quanto occorrer possa, che RCS ritiene di detenere una percentuale di diritti di voto sufficiente per esercitare un’influenza dominante sull’assemblea ordinaria di Dada e quindi, per tale ragione, di controllare quest’ultima ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numero 2) del codice civile, richiamato dall’art. 93 del TUF).
F. Soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati
Il Patto non contiene obblighi di deposito delle azioni Dada conferite nel Patto.
* * *
Del Patto parasociale di cui al presente avviso sarà altresì data pubblicità, ai sensi dell’ art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e per quanto possa comunque rilevare al riguardo, mediante deposito presso il Registro delle Imprese di Firenze entro il 26 novembre 2008.
21 novembre 2008
[DF.15.08.1]
DADA S.P.A.
Sede legale in Firenze
Capitale sociale € 2.755.711,73
C.F., P. IVA e n° di iscrizione nel Registro delle imprese di Firenze 04628270482
COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 122 DEL D.LGS. 58/98E DEGLI ART. 127 E 129 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971/99
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 122 D.Lgs. 58/1998 e 127 e 129 del Regolamento CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971, Dada S.p.A. con sede a Firenze, Piazza Pietro Annigoni 9/B C. F., P. IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 04628280482, comunica che in data 3 luglio 2008 ha sottoscritto con i signori Francesco Magnocavallo, Marco Magnocavallo, Filippo Bassoli e Luca Wilson Rizzeri un patto parasociale con il quale i suddetti signori si impegnano ad acquistare entro il 31/12/2008 azioni Dada S.p.A. per un controvalore pari a
€ 252.000,00 per Marco Magnocavallo,
€ 108.000,00 per Francesco Magnocavallo
€ 92.000,00 per Filippo Bossoli
€ 64.000,00 per Luca Wilson Rizzeri;
l’acquisto non potrà essere fatto per quantitativi superiori a 1.600 azioni Dada S.p.A. al giorno per Marco Magnocavallo e a 800 azioni Dada S.p.A. al giorno ciascuno per Francesco Magnocavallo, Filippo Bassoli e Luca Wilson Rizzeri. Con lo stesso patto viene inoltre stabilito che le azioni così acquistate, oltre a numero 2.000 azioni già in possesso di Marco Magnocavallo, non potranno essere cedute (se non ai blocchi ed in questo caso per un prezzo non inferiore al prezzo di chiusura, inteso come il prezzo ufficiale, del giorno precedente) prima della data di approvazione del bilancio di Dada S.p.A. relativo all’esercizio 2009, salvo per quanto concerne le azioni del socio il cui rapporto di collaborazione sia cessato prima di tale data, che potranno essere cedute a partire dalla data di cessazione del rapporto; la vendita delle azioni, salvo sempre quanto previsto per il caso di vendita ai blocchi, non potrà essere superiore giornalmente ai limiti posti per l’acquisto. Il numero delle azioni attualmente vincolate al patto è 2.000; esse rappresentano lo 0,012% del capitale sociale della società sottoscritto e versato alla data di sottoscrizione del patto. I dati dei soggetti aderenti al patto sono i seguenti:
DADA S.p.A. con sede a Firenze, Piazza Pietro Annigoni n. 9/B, C.F. e Partita IVA 04628280482.
Francesco Magnocavallo nato a Milano il 26/05/1971 ed ivi residente in Piazza Sempione 8 codice fiscale MNG FNC 71E26 F205I
Marco Magnocavallo nato a Milano il 2/02/1973 ed ivi residente in Via Eustachi 30 codice fiscale MGN MRC 73B02 F205K
Filippo Bassoli nato a Milano il 15/03/1974 ed ivi residente in Via Giovanni Pascoli 70/4 codice fiscale BSS FPP 74C15 F205M
Luca Wilson Lizzeri nato a Milano il 1/08/1970 ed ivi residente in Via Caminadella 6 codice fiscale LZZ LWL 70M01 F205Y
13 luglio 2008
[DF.14.08.1]
Patto non più rilevante ai sensi dell'art. 122, comma 5-ter, del D. Lgs. n. 58/98
DADA S.P.A.
In merito al patto parasociale sottoscritto in data 11 novembre 2008 tra RCS MediaGroup S.p.A. ed il Sig. Paolo Barberis (il “Patto”), si rende noto - ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (anche il “TUF”) e degli artt. 129 e ss. del regolamento concernente la disciplina degli emittenti, approvato con Delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, e comunque per quanto possa occorrere al riguardo - che in data 16 dicembre 2008 RCS MediaGroup S.p.A. ha apportato al Patto medesimo nr. 160.000 azioni ordinarie Dada, incrementando le azioni ordinarie Dada da essa apportate da nr. 7.865.101 a nr. 8.025.101, con conseguente incremento delle azioni complessivamente conferite dai partecipanti al Patto da nr. 8.735.101 a nr. 8.895.101.
Si riporta quindi qui di seguito l’estratto del Patto aggiornato a seguito di quanto sopra.
A. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
Dada S.p.A. ( “Dada” o la “Società”), con sede legale in Firenze, Piazza Annigoni n. 9/B, capitale sociale Euro 2.755.711,73, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze, codice fiscale e partita IVA n. 04628270482.
B. Soggetti aderenti al Patto
I partecipanti al Patto sono:
- RCS MediaGroup S.p.A., con sede legale in Milano, Via San Marco n. 21, capitale sociale Euro 762.019.050, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 120865401155 (“RCS”);
- Paolo Barberis, nato a La Spezia l’8 dicembre 1967 e residente in Firenze, alla Via del Piaggione, 9, codice fiscale BRBPLA67T08E463N (il “Socio Manager”).
C. Azioni conferite nel Patto
RCS e il Socio Manager (congiuntamente, le “Parti”) sono titolari di azioni ordinarie di Dada che sono conferite nel Patto come segue:
Socio |
Numero di azioni ordinarie |
Percentuale sul totale delle azioni ordinarie emesse (*) |
Percentuale sulle azioni ordinarie vincolate (*) |
RCS MediaGroup S.p.A. |
8.025.101 |
49,51% |
90,22% |
Paolo Barberis |
870.000 |
5,37% |
9,78% |
Totale |
8.895.101 |
54,87% |
100,00% |
(*) Le singole percentuali sono arrotondate al secondo decimale.
D. Contenuto del Patto
1. Data di sottoscrizione del Patto
Il Patto è stato stipulato in data 11 novembre 2008, essendone tuttavia prevista la relativa efficacia a decorrere dal 12 novembre 2008.
2. Azioni oggetto del Patto
Oggetto del Patto sono tutte le azioni ordinarie Dada di cui le Parti sono e saranno titolari, direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo durante il periodo di vigenza del Patto, fatta eccezione per le sole azioni di cui il Socio Manager dovesse divenire titolare a seguito dell’esercizio del piano di stock option decritto al paragrafo 7 e fermo restando che, qualora il numero di azioni conferite dalle Parti nel Patto risulti pari o superi la soglia del 60% del capitale sociale di Dada, né RCS, né il Socio Manager saranno tenuti a conferire nel Patto le ulteriori azioni di cui ciascuna Parte dovesse divenire titolare, sino a quando l’ammontare di azioni conferite dalle Parti nel Patto risulti almeno pari a detta soglia.
Alla data di entrata in vigore del Patto (ovverosia, al 12 novembre 2008), le azioni Dada conferite nel Patto sono quelle di cui al punto C che precede.
3. Vincoli all’acquisto e alla trasferibilità delle azioni Dada
Il Socio Manager si impegna, per tutta la durata del Patto, a non acquistare senza il preventivo consenso scritto di RCS – consenso che non potrà essere negato o ritardato qualora detto acquisto non faccia sorgere in capo a RCS singolarmente o in capo alle Parti nel loro complesso, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, un obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto le azioni Dada – azioni Dada ulteriori rispetto a quelle possedute alla data di sottoscrizione del Patto medesimo, fatta eccezione per le azioni rivenienti al Socio Manager in esecuzione di piani di stock option già deliberati o da deliberarsi da parte della Società.
Qualora, per effetto di un’eventuale violazione, da parte del Socio Manager, dell’obbligo di cui sopra, sorga in capo alle Parti l’obbligo solidale di promuovere un’offerta pubblica di acquisto, detto obbligo solidale sarà adempiuto integralmente dal Socio Manager, il quale si impegna a tenere indenne e manlevata RCS da qualunque obbligo e/o onere relativi alla promozione ed esecuzione di detta offerta medesima oppure relativi ad eventuali richieste di rimborso di danni e/o spese e/o oneri e/o sanzioni comminate da qualsivoglia autorità alle Parti in relazione alla mancata promozione ovvero all’indebita prosecuzione o sospensione dell’offerta.
Diversamente, qualora, per effetto di un atto di RCS o di altra circostanza comunque imputabile a RCS, sorga in capo alle Parti l’obbligo solidale di promuovere un’offerta, detto obbligo solidale sarà adempiuto integralmente da RCS la quale si impegna a tenere indenne e manlevato il Socio Manager dagli stessi obblighi ed oneri sopra descritti.
Il Patto prevede poi una serie di limitazioni alla trasferibilità delle azioni Dada conferite nel Patto e in particolare, tra l’altro: (a) l’impegno di RCS a non trasferire a qualsiasi titolo le azioni Dada di sua proprietà; (b) l’impegno del Socio Manager a non trasferire a qualsiasi titolo, sino all’11 maggio 2010, n. 750.000 azioni e, a decorrere dal 12 maggio 2010 sino alla scadenza del Patto n. 630.000 azioni (l’“Impegno di Lock-up”), fatta salva la possibilità di trasferimenti mortis causa in favore degli eredi diretti del Socio Manager nel rispetto di determinate condizioni; (c) l’impegno di entrambe le Parti a non costituire, o consentire che venga costituito, alcun vincolo volontario sulle azioni oggetto dei predetti impegni, salvo che la costituzione del vincolo avvenga nel rispetto di determinate condizioni. In deroga comunque a quanto richiamato sub (a), il Patto prevede la facoltà per RCS di trasferire tutte o parte delle proprie azioni Dada: (x) ad una o più società controllate (ai sensi dell’art. 93 del TUF), previa comunicazione scritta da inviarsi al Socio Manager recante l’impegno a non dismettere il controllo della società cessionaria senza aver previamente riacquistato le azioni Dada, nonché l’impegno della società cessionaria (che non potrà a sua volta trasferire le azioni Dada a terzi, salvo che a favore di una o più società controllate direttamente o indirettamente da RCS, con assunzione di impegni analoghi a quelli previsti per il trasferimento alla società cessionaria) di assumere nei confronti del Socio Manager tutti gli obblighi derivanti in capo a RCS in ragione del Patto, ovvero (y) a uno o più soggetti terzi, previo consenso scritto del Socio Manager.
4. Diritto di prima offerta a favore di RCS
Qualora il Socio Manager (il “Socio Cedente”) intenda cedere tutte o parte delle proprie azioni Dada non soggette all’Impegno di Lock-up ai sensi del Patto (le “Azioni da Trasferire”), il Socio Cedente dovrà inviare preventivamente a RCS una comunicazione scritta contenente le seguenti indicazioni: (a) il quantitativo delle Azioni da Trasferire; (b) le modalità di trasferimento; nonché, qualora il prospettato trasferimento sia previsto con modalità differenti dalla vendita nel Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”), (c) se previsto, il corrispettivo al quale il Socio Manager è disposto a trasferire le Azioni da Trasferire e le modalità di corresponsione di detto corrispettivo; (d) la data entro la quale il trasferimento sarà perfezionato; nonché (e) tutti gli ulteriori termini e condizioni che siano suscettibili di modificare in modo sostanziale i dati di cui alle lettere (c), (d) ed (e) che precedono.
In particolare, tra l’altro, (x) qualora sia previsto il trasferimento delle Azioni da Trasferire nel MTA, RCS avrà il diritto di acquistare tutte o parte di dette Azioni da Trasferire ad un prezzo unitario pari alla media aritmetica del prezzo ufficiale di Borsa dei 10 giorni lavorativi precedenti la ricezione della comunicazione di trasferimento; e (y) qualora la comunicazione di trasferimento preveda che il prospettato trasferimento sia effettuato con modalità differenti dalla vendita nel MTA, RCS avrà diritto di acquistare tutte le Azioni da Trasferire, e non soltanto parte delle stesse, ad un prezzo unitario pari: (i) al corrispettivo del trasferimento, se indicato nella comunicazione di trasferimento; ovvero (ii) negli altri casi, alla media aritmetica del prezzo ufficiale di Borsa dei 10 giorni lavorativi precedenti la data di ricezione della comunicazione di trasferimento. In entrambi i casi sub (x) e (y) che precedono, l’accettazione da parte di RCS dovrà intervenire a mezzo di comunicazione scritta, entro un termine non superiore a 4 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di trasferimento inviata dal Socio Cedente (o dalla data di ricezione dell’integrazione delle informazioni o della documentazione allegata alla comunicazione, in caso di relativa incompletezza). Qualora, nel caso di cui alla lettera (x) che precede, RCS non abbia esercitato integralmente il proprio diritto di prima offerta, il Socio Manager potrà trasferire un ammontare di azioni pari alla differenza tra le Azioni da Trasferire e le azioni trasferite a RCS (se esistenti) nell’arco di un periodo di tempo ritenuto congruo in relazione al quantitativo di Azioni da Trasferire e comunque non superiore a 34 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di trasferimento. Qualora, nel caso di cui alla lettera (y) che precede, RCS non abbia esercitato il proprio diritto di prima offerta, il Socio Manager potrà: (i) porre in essere il trasferimento dell’intero ammontare delle Azioni da Trasferire, alle medesime condizioni di cui alla comunicazione di trasferimento e, in ogni caso, nell’arco di un periodo di tempo ritenuto congruo in relazione al quantitativo di Azioni da Trasferire e comunque non superiore a 34 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di trasferimento; ovvero (ii) vendere l’intero ammontare delle Azioni da Trasferire a uno o più soggetti terzi a fronte di un prezzo comunque non inferiore e, in generale, a termini e condizioni comunque non più favorevoli di quelli contenuti nella comunicazione di trasferimento, nell’arco di un periodo di tempo ritenuto congruo in relazione al quantitativo di Azioni da Trasferire e comunque a condizione che sia raggiunto un impegno vincolante al trasferimento con la(le) controparte(i) contrattuale(i) entro e non oltre 34 giorni dall’invio della comunicazione di trasferimento.
5. Principi di corporate governance
Le Parti si impegnano a fare tutto quanto in loro potere affinché, alla prima occasione utile e comunque entro la data di naturale scadenza del consiglio di amministrazione di Dada in carica e per tutta la durata residua del Patto, il numero degli amministratori sia fissato in 14 e le Parti presentino e votino una lista comune per l’elezione del consiglio, nella quale RCS avrà il diritto di indicare complessivi 11 candidati ed il Socio Manager complessivi 3 candidati, fermo restando che, nella composizione della lista comune, i primi 3 candidati indicati nella lista comune (di cui 2 indicati da RCS e 1 indicato dal Socio Manager) - ovvero l’eventuale maggior numero di candidati richiesto dalla normativa pro tempore vigente (nel qual caso l’indicazione di tali candidati sarà ripartita tra RCS ed il Socio Manager secondo un criterio di proporzionalità) - saranno in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e dai codici di autodisciplina vigenti per la qualifica di amministratori indipendenti, e il 14° candidato della lista comune sarà indicato dal Socio Manager. Le Parti si impegnano altresì a fare tutto quanto in loro potere affinché, per l’intera durata del Patto, venga presentata una lista comune per l’elezione del collegio sindacale di Dada, la cui composizione sarà concordata di volta in volta tra le Parti in modo tale da consentire a RCS di indicare la maggioranza dei sindaci effettivi (tra cui, ove possibile alla luce delle disposizioni normative e statutarie pro tempore vigenti, il presidente del collegio sindacale) e un sindaco supplente, previa consultazione non vincolante con il Socio Manager. Inoltre, le Parti si impegnano a fare tutto quanto in loro potere affinché, per tutta la durata del Patto, (a) il presidente del consiglio di amministrazione di Dada sia individuato nella persona del Socio Manager ed allo stesso spettino le competenze e funzioni propositive in merito alla strategie di sviluppo del Gruppo Dada, senza pregiudizio per le competenze deliberative del Consiglio di Amministrazione della Società; (b) l’amministratore delegato di Dada sia indicato da RCS; (c) la struttura organizzativa di Dada preveda, in aggiunta al presidente e all’amministratore delegato, una serie di funzioni apicali, quali: (i) un chief corporate officer, che riporterà direttamente all’amministratore delegato; (ii) un chief financial officer, nominato su indicazione di RCS, che riporterà direttamente al chief corporate officer; (iii) i responsabili delle business unit (individuate nella struttura organizzativa allegata al Patto), che riporteranno direttamente all’amministratore delegato. Il Patto prevede altresì che la nomina di tutti i soggetti che ricoprono le suddette funzioni apicali sia approvata dal consiglio di amministrazione di Dada.
6. Consultazione
Le Parti si impegnano a riunirsi al fine di consultarsi in via preventiva ogniqualvolta una delle Materie Rilevanti (come di seguito definite): (i) sia posta all’ordine del giorno di un’adunanza dell’assemblea o del consiglio di amministrazione della Società; ovvero (ii) sia oggetto di specifica richiesta di consultazione di una delle Parti.
Più in dettaglio, il termine “Materie Rilevanti” indica ciascuna delle seguenti materie: (a) approvazione del business plan della Società, di programmi di sviluppo e piani di investimento di Dada e/o approvazione di modifiche sostanziali alle politiche di gestione e agli indirizzi strategici della Società e/o di altra società del Gruppo Dada; (b) operazioni che comportino investimenti/disinvestimenti superiori a Euro 5.000.000 (cinque milioni), se non previsti nei business plan già approvati; (c) designazione di amministratori indipendenti; (d) assunzione di finanziamenti, rilascio di garanzie, tipiche e atipiche, per importi superiori a Euro 5.000.000 (cinque milioni); (e) modificazioni dello statuto della Società o di altra società del Gruppo Dada; (f) operazioni sul capitale sociale di Dada; e (g) proposizione di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori della Società.
Le riunioni di consultazione sono volte a fornire indicazioni e/o pareri di massima e sono, di conseguenza, prive di qualsivoglia natura vincolante quanto all’esito della consultazione. Le Parti, in qualità di soci di Dada, o a mezzo degli amministratori dalle stesse designati in seno al consiglio di amministrazione della Società, potranno, pertanto, formare il loro convincimento ed esprimere il loro voto in seno agli organi consiliari e/o assembleari della Società del tutto liberamente.
7. Piano di stock option
Le Parti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché venga creato un meccanismo di incentivazione e di fidelizzazione del management che preveda l’attribuzione al Socio Manager, nella sua qualità di presidente di Dada, di massime n. 170.000 di azioni Dada sulla base di un piano di stock option da concordarsi tra le Parti e da approvarsi nelle sedi competenti il più presto possibile. Tra l’altro, il piano di stock option sarà basato sulla performance realizzata dalla Società nel periodo 2009/2011, prevedrà l’attribuzione al Socio Manager, entro e non oltre il 30 gennaio 2009, di tante opzioni che consentano l’emissione fino al predetto quantitativo massimo di azioni Dada e consentirà l’esercizio delle opzioni a far data dall’approvazione, da parte dell’assemblea della Società, del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011, con scadenza della facoltà di sottoscrizione nei 4 anni dalla data di scadenza del Patto.
8. Obblighi di non concorrenza
Il Socio Manager si impegna per tutta la durata del Patto, a non rassegnare (salvo che per giusta causa) le dimissioni dal proprio incarico di presidente della Società, continuando a dedicare in via prioritaria e prevalente il proprio tempo, le proprie risorse professionali e le proprie conoscenze tecniche principalmente allo sviluppo delle attività e del business di Dada in conformità ai contenuti e alle indicazioni del business plan della Società. Inoltre il Socio Manager si impegna, per tutta la durata del Patto e per il periodo di 18 mesi decorrente dalla data di scadenza del Patto stesso, in relazione al territorio dell’Unione Europea, a: (a) non svolgere, direttamente o indirettamente, alcuna attività, né prestare alcun servizio o investire in alcuna campagna pubblicitaria e/o di ricerca che siano direttamente o indirettamente in concorrenza con le attività e il business della Società nel territorio europeo; (b) non intrattenere, direttamente o indirettamente, alcuna relazione commerciale con clienti o fornitori della Società al precipuo scopo di intraprendere un’attività che si ponga in concorrenza con quella della Società medesima nel territorio europeo; (c) non assumere o fornire opportunità di lavoro all’esterno della Società, né indurre o tentare di indurre, direttamente o indirettamente, alcuno dei dirigenti, dipendenti, consulenti e/o agenti della Società a risolvere i rispettivi rapporti contrattuali che li legano alla Società medesima, al precipuo scopo di intraprendere un’attività che si ponga in concorrenza con quella della Società nel territorio europeo.
Il Patto contiene, inoltre, l’impegno di RCS a far sì che al Socio Manager sia riconosciuto, quale trattamento convenzionale di fine mandato e anche a fronte dell’assunzione, da parte del Socio Manager, dell’impegno di non concorrenza, un importo complessivo differenziato a seconda del verificarsi di una delle seguenti ipotesi: (x) l’incarico di presidente della Società conferito al Socio Manager non sia rinnovato per un ulteriore triennio entro la data della prima assemblea di Dada successiva alla data di scadenza del Patto che sia convocata per il rinnovo del consiglio di amministrazione, per volontà di RCS; ovvero (y) detto incarico non sia rinnovato, nei termini di cui alla precedente lettera (x), per volontà del Socio Manager. Con esclusivo riferimento alla fattispecie disciplinata sub (y), RCS avrà facoltà di liberare il Socio Manager, dandone comunicazione con le modalità previste dal Patto, dall’impegno di non concorrenza in qualsiasi momento durante il periodo di 18 mesi ivi previsto, con adeguamento degli emolumenti altrimenti dovuti (ragguagliati al predetto periodo di 18 mesi) per il periodo successivo alla ricezione della comunicazione di RCS.
9. Opzione di vendita di azioni Dada
Fermo restando quanto di seguito specificato, RCS concede irrevocabilmente al Socio Manager, che accetta, un’opzione di vendita, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1331 cod. civ., in forza della quale il Socio Manager avrà il diritto di vendere a RCS, che si obbliga sin d’ora irrevocabilmente ad acquistare, a semplice richiesta del Socio Manager, n. 630.000 azioni Dada (la “Partecipazione”) e non soltanto parte della Partecipazione. L’opzione dovrà essere esercitata dal Socio Manager, a pena di decadenza, durante il periodo compreso tra il giorno successivo alla data di scadenza del Patto e l'ultima data tra il novantesimo giorno successivo alla data di scadenza del Patto e la data dell’approvazione, da parte del consiglio di amministrazione della Società, del bilancio consolidato del gruppo facente capo a Dada (estremi inclusi). A fronte dell’esercizio dell’opzione, RCS corrisponderà al Socio Manager un corrispettivo complessivo pari al prodotto tra il numero delle azioni oggetto dell’opzione ed il relativo prezzo unitario, calcolato (i) per 1/3 sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali di borsa delle azioni Dada registrata nel periodo 11 novembre 2005/11 novembre 2008, e (ii) per 2/3 sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali di borsa delle azioni Dada registrata nel periodo 11 novembre 2008/11 novembre 2011. Il perfezionamento della compravendita delle azioni Dada a fronte dell’eventuale esercizio dell’opzione di vendita sarà in ogni caso sospensivamente condizionato alla circostanza che RCS non invii al Socio Manager, entro 20 giorni dalla data di esercizio dell’opzione, una comunicazione adeguatamente motivata in cui RCS informi il Socio Manager che l’acquisto della partecipazione a seguito dell’esercizio dell’opzione determinerebbe, in capo a RCS, l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto e che RCS non invii al Socio Manager, entro 60 giorni dalla data di esercizio dell’opzione, una comunicazione recante i termini e le condizioni di un’operazione alternativa che consenta al Socio Manager di trasferire la Partecipazione a condizioni economiche e finanziarie sostanzialmente analoghe a quelle che sarebbero conseguite all’esercizio dell’opzione, con perfezionamento della compravendita della Partecipazione e integrale incasso del corrispettivo da parte del Socio Manager in un unico contesto entro e non oltre i 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’operazione alternativa da parte del Socio Manager.
10. Rinuncia all’opzione di acquisto di azioni Dada
Il Socio Manager dichiara irrevocabilmente di rinunciare all’opzione di acquisto da RCS di azioni Dada, prevista dall’articolo 7 del patto parasociale relativo a Dada stipulato da RCS, dal Socio Manager e da altri soggetti in data 11 novembre 2005, che era esercitabile per un periodo di 90 giorni a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del predetto patto parasociale (cioè, dal 12 novembre 2008).
11. Efficacia e durata del Patto
Il Patto è in vigore dal 12 novembre 2008 e avrà durata fino all’11 novembre 2011, con la sola eccezione delle disposizioni richiamate nel Patto in relazione (a) all’impegno di non concorrenza del Socio Manager, (b) al trattamento convenzionale di fine mandato da riconoscersi al Socio Manager a fronte del mancato rinnovo della carica di presidente della Società, (c) all’opzione di vendita di azioni Dada, e (d) alla clausola compromissoria, le quali sopravvivranno al venir meno dell’efficacia del Patto.
Le Parti si impegnano a consultarsi nei 30 giorni precedenti la data di scadenza del Patto per verificare la sussistenza dei presupposti per un rinnovo del medesimo.
12. Controversie - Clausola compromissoria
Le Parti faranno quanto possibile per risolvere in via amichevole ogni controversia tra loro insorta derivante dal Patto o ad esso connessa. Qualora le Parti non dovessero sottoscrivere l’atto contenente una soluzione amichevole della controversia entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza scritta inviata dalla Parte più diligente all’altra, la controversia risolte sarà devoluta alla competenza di un collegio arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti c.p.c. Il collegio arbitrale sarà composto da 3 arbitri. L’arbitrato avrà sede in Milano, avrà natura rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.
Fermo restando quanto sopra, ogni eventuale procedimento giudiziario comunque relativo al Patto che sia sottratto alla competenza del collegio arbitrale, ivi inclusi i procedimenti sommari e d’urgenza, sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
E. Controllo
Nessuna delle Parti esercita in conseguenza del Patto il controllo su Dada ai sensi dell’art. 93 TUF (si precisa, per quanto occorrer possa, che RCS ritiene di detenere una percentuale di diritti di voto sufficiente per esercitare un’influenza dominante sull’assemblea ordinaria di Dada e quindi, per tale ragione, di controllare quest’ultima ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numero 2) del codice civile, richiamato dall’art. 93 del TUF).
F. Soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati
Il Patto non contiene obblighi di deposito delle azioni Dada conferite nel Patto.
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Del Patto è stata altresì data pubblicità, ai sensi dell’ art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e per quanto possa comunque rilevare al riguardo, mediante deposito presso il Registro delle Imprese di Firenze il 26 novembre 2008; della notizia delle sopra indicate intervenute variazioni sarà altresì data pubblicità - agli effetti di cui sopra - mediante deposito presso il Registro delle Imprese di Firenze entro il 31 dicembre 2008.
20 dicembre 2008
[DF.15.08.2]
DADA S.P.A.
In merito al patto parasociale sottoscritto in data 11 novembre 2008 tra RCS MediaGroup S.p.A. ed il Sig. Paolo Barberis (il “Patto”), si rende noto - ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (anche il “TUF”) e degli artt. 129 e ss. del regolamento concernente la disciplina degli emittenti, approvato con Delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, e comunque per quanto possa occorrere al riguardo - che in data 8 aprile 2010 RCS MediaGroup S.p.A. ha apportato al Patto medesimo nr. 200.000 azioni ordinarie Dada, incrementando le azioni ordinarie Dada da essa apportate da nr. 8.025.101a nr. 8.225.101, con conseguente incremento delle azioni complessivamente conferite dai partecipanti al Patto da nr. 8.895.101 a nr. 9.095.101.
Si riporta quindi qui di seguito l’estratto del Patto aggiornato a seguito di quanto sopra.
A. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
Dada S.p.A. ( “Dada” o la “Società”), con sede legale in Firenze, Piazza Annigoni n. 9/B, capitale sociale Euro 2.755.711,73, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze, codice fiscale e partita IVA n. 04628270482.
B. Soggetti aderenti al Patto
I partecipanti al Patto sono:
- RCS MediaGroup S.p.A., con sede legale in Milano, Via San Marco n. 21, capitale sociale Euro 762.019.050, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 120865401155 (“RCS”);
- Paolo Barberis, nato a La Spezia l’8 dicembre 1967 e residente in Firenze, alla Via del Piaggione, 9, codice fiscale BRBPLA67T08E463N (il “Socio Manager”).
C. Azioni conferite nel Patto
RCS e il Socio Manager (congiuntamente, le “Parti”) sono titolari di azioni ordinarie di Dada che sono conferite nel Patto come segue:
Socio | Numero di azioni ordinarie |
Percentuale sul totale delle azioni ordinarie emesse (*) |
Percentuale sulle azioni ordinarie vincolate (*) |
RCS MediaGroup S.p.A. | 8.225.101 |
50,74% |
90,43% |
Paolo Barberis | 870.000 |
5,37% |
9,57% |
Totale | 9.095.101 |
56,11% |
100,00% |
(*) Le singole percentuali sono arrotondate al secondo decimale.
D. Contenuto del Patto
1. Data di sottoscrizione del Patto
Il Patto è stato stipulato in data 11 novembre 2008, essendone tuttavia prevista la relativa efficacia a decorrere dal 12 novembre 2008.
2. Azioni oggetto del Patto
Oggetto del Patto sono tutte le azioni ordinarie Dada di cui le Parti sono e saranno titolari, direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo durante il periodo di vigenza del Patto, fatta eccezione per le sole azioni di cui il Socio Manager dovesse divenire titolare a seguito dell’esercizio del piano di stock option decritto al paragrafo 7 e fermo restando che, qualora il numero di azioni conferite dalle Parti nel Patto risulti pari o superi la soglia del 60% del capitale sociale di Dada, né RCS, né il Socio Manager saranno tenuti a conferire nel Patto le ulteriori azioni di cui ciascuna Parte dovesse divenire titolare, sino a quando l’ammontare di azioni conferite dalle Parti nel Patto risulti almeno pari a detta soglia.
Alla data di entrata in vigore del Patto (ovverosia, al 12 novembre 2008), le azioni Dada conferite nel Patto sono quelle di cui al punto C che precede.
3. Vincoli all’acquisto e alla trasferibilità delle azioni Dada
Il Socio Manager si impegna, per tutta la durata del Patto, a non acquistare senza il preventivo consenso scritto di RCS – consenso che non potrà essere negato o ritardato qualora detto acquisto non faccia sorgere in capo a RCS singolarmente o in capo alle Parti nel loro complesso, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, un obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto le azioni Dada – azioni Dada ulteriori rispetto a quelle possedute alla data di sottoscrizione del Patto medesimo, fatta eccezione per le azioni rivenienti al Socio Manager in esecuzione di piani di stock option già deliberati o da deliberarsi da parte della Società.
Qualora, per effetto di un’eventuale violazione, da parte del Socio Manager, dell’obbligo di cui sopra, sorga in capo alle Parti l’obbligo solidale di promuovere un’offerta pubblica di acquisto, detto obbligo solidale sarà adempiuto integralmente dal Socio Manager, il quale si impegna a tenere indenne e manlevata RCS da qualunque obbligo e/o onere relativi alla promozione ed esecuzione di detta offerta medesima oppure relativi ad eventuali richieste di rimborso di danni e/o spese e/o oneri e/o sanzioni comminate da qualsivoglia autorità alle Parti in relazione alla mancata promozione ovvero all’indebita prosecuzione o sospensione dell’offerta.
Diversamente, qualora, per effetto di un atto di RCS o di altra circostanza comunque imputabile a RCS, sorga in capo alle Parti l’obbligo solidale di promuovere un’offerta, detto obbligo solidale sarà adempiuto integralmente da RCS la quale si impegna a tenere indenne e manlevato il Socio Manager dagli stessi obblighi ed oneri sopra descritti.
Il Patto prevede poi una serie di limitazioni alla trasferibilità delle azioni Dada conferite nel Patto e in particolare, tra l’altro: (a) l’impegno di RCS a non trasferire a qualsiasi titolo le azioni Dada di sua proprietà; (b) l’impegno del Socio Manager a non trasferire a qualsiasi titolo, sino all’11 maggio 2010, n. 750.000 azioni e, a decorrere dal 12 maggio 2010 sino alla scadenza del Patto n. 630.000 azioni (l’“Impegno di Lock-up”), fatta salva la possibilità di trasferimenti mortis causa in favore degli eredi diretti del Socio Manager nel rispetto di determinate condizioni; (c) l’impegno di entrambe le Parti a non costituire, o consentire che venga costituito, alcun vincolo volontario sulle azioni oggetto dei predetti impegni, salvo che la costituzione del vincolo avvenga nel rispetto di determinate condizioni. In deroga comunque a quanto richiamato sub (a), il Patto prevede la facoltà per RCS di trasferire tutte o parte delle proprie azioni Dada: (x) ad una o più società controllate (ai sensi dell’art. 93 del TUF), previa comunicazione scritta da inviarsi al Socio Manager recante l’impegno a non dismettere il controllo della società cessionaria senza aver previamente riacquistato le azioni Dada, nonché l’impegno della società cessionaria (che non potrà a sua volta trasferire le azioni Dada a terzi, salvo che a favore di una o più società controllate direttamente o indirettamente da RCS, con assunzione di impegni analoghi a quelli previsti per il trasferimento alla società cessionaria) di assumere nei confronti del Socio Manager tutti gli obblighi derivanti in capo a RCS in ragione del Patto, ovvero (y) a uno o più soggetti terzi, previo consenso scritto del Socio Manager.
4. Diritto di prima offerta a favore di RCS
Qualora il Socio Manager (il “Socio Cedente”) intenda cedere tutte o parte delle proprie azioni Dada non soggette all’Impegno di Lock-up ai sensi del Patto (le “Azioni da Trasferire”), il Socio Cedente dovrà inviare preventivamente a RCS una comunicazione scritta contenente le seguenti indicazioni: (a) il quantitativo delle Azioni da Trasferire; (b) le modalità di trasferimento; nonché, qualora il prospettato trasferimento sia previsto con modalità differenti dalla vendita nel Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”), (c) se previsto, il corrispettivo al quale il Socio Manager è disposto a trasferire le Azioni da Trasferire e le modalità di corresponsione di detto corrispettivo; (d) la data entro la quale il trasferimento sarà perfezionato; nonché (e) tutti gli ulteriori termini e condizioni che siano suscettibili di modificare in modo sostanziale i dati di cui alle lettere (c), (d) ed (e) che precedono.
In particolare, tra l’altro, (x) qualora sia previsto il trasferimento delle Azioni da Trasferire nel MTA, RCS avrà il diritto di acquistare tutte o parte di dette Azioni da Trasferire ad un prezzo unitario pari alla media aritmetica del prezzo ufficiale di Borsa dei 10 giorni lavorativi precedenti la ricezione della comunicazione di trasferimento; e (y) qualora la comunicazione di trasferimento preveda che il prospettato trasferimento sia effettuato con modalità differenti dalla vendita nel MTA, RCS avrà diritto di acquistare tutte le Azioni da Trasferire, e non soltanto parte delle stesse, ad un prezzo unitario pari: (i) al corrispettivo del trasferimento, se indicato nella comunicazione di trasferimento; ovvero (ii) negli altri casi, alla media aritmetica del prezzo ufficiale di Borsa dei 10 giorni lavorativi precedenti la data di ricezione della comunicazione di trasferimento. In entrambi i casi sub (x) e (y) che precedono, l’accettazione da parte di RCS dovrà intervenire a mezzo di comunicazione scritta, entro un termine non superiore a 4 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di trasferimento inviata dal Socio Cedente (o dalla data di ricezione dell’integrazione delle informazioni o della documentazione allegata alla comunicazione, in caso di relativa incompletezza). Qualora, nel caso di cui alla lettera (x) che precede, RCS non abbia esercitato integralmente il proprio diritto di prima offerta, il Socio Manager potrà trasferire un ammontare di azioni pari alla differenza tra le Azioni da Trasferire e le azioni trasferite a RCS (se esistenti) nell’arco di un periodo di tempo ritenuto congruo in relazione al quantitativo di Azioni da Trasferire e comunque non superiore a 34 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di trasferimento. Qualora, nel caso di cui alla lettera (y) che precede, RCS non abbia esercitato il proprio diritto di prima offerta, il Socio Manager potrà: (i) porre in essere il trasferimento dell’intero ammontare delle Azioni da Trasferire, alle medesime condizioni di cui alla comunicazione di trasferimento e, in ogni caso, nell’arco di un periodo di tempo ritenuto congruo in relazione al quantitativo di Azioni da Trasferire e comunque non superiore a 34 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di trasferimento; ovvero (ii) vendere l’intero ammontare delle Azioni da Trasferire a uno o più soggetti terzi a fronte di un prezzo comunque non inferiore e, in generale, a termini e condizioni comunque non più favorevoli di quelli contenuti nella comunicazione di trasferimento, nell’arco di un periodo di tempo ritenuto congruo in relazione al quantitativo di Azioni da Trasferire e comunque a condizione che sia raggiunto un impegno vincolante al trasferimento con la(le) controparte(i) contrattuale(i) entro e non oltre 34 giorni dall’invio della comunicazione di trasferimento.
5. Principi di corporate governance
Le Parti si impegnano a fare tutto quanto in loro potere affinché, alla prima occasione utile e comunque entro la data di naturale scadenza del consiglio di amministrazione di Dada in carica e per tutta la durata residua del Patto, il numero degli amministratori sia fissato in 14 e le Parti presentino e votino una lista comune per l’elezione del consiglio, nella quale RCS avrà il diritto di indicare complessivi 11 candidati ed il Socio Manager complessivi 3 candidati, fermo restando che, nella composizione della lista comune, i primi 3 candidati indicati nella lista comune (di cui 2 indicati da RCS e 1 indicato dal Socio Manager) - ovvero l’eventuale maggior numero di candidati richiesto dalla normativa pro tempore vigente (nel qual caso l’indicazione di tali candidati sarà ripartita tra RCS ed il Socio Manager secondo un criterio di proporzionalità) - saranno in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e dai codici di autodisciplina vigenti per la qualifica di amministratori indipendenti, e il 14° candidato della lista comune sarà indicato dal Socio Manager. Le Parti si impegnano altresì a fare tutto quanto in loro potere affinché, per l’intera durata del Patto, venga presentata una lista comune per l’elezione del collegio sindacale di Dada, la cui composizione sarà concordata di volta in volta tra le Parti in modo tale da consentire a RCS di indicare la maggioranza dei sindaci effettivi (tra cui, ove possibile alla luce delle disposizioni normative e statutarie pro tempore vigenti, il presidente del collegio sindacale) e un sindaco supplente, previa consultazione non vincolante con il Socio Manager. Inoltre, le Parti si impegnano a fare tutto quanto in loro potere affinché, per tutta la durata del Patto, (a) il presidente del consiglio di amministrazione di Dada sia individuato nella persona del Socio Manager ed allo stesso spettino le competenze e funzioni propositive in merito alla strategie di sviluppo del Gruppo Dada, senza pregiudizio per le competenze deliberative del Consiglio di Amministrazione della Società; (b) l’amministratore delegato di Dada sia indicato da RCS; (c) la struttura organizzativa di Dada preveda, in aggiunta al presidente e all’amministratore delegato, una serie di funzioni apicali, quali: (i) un chief corporate officer, che riporterà direttamente all’amministratore delegato; (ii) un chief financial officer, nominato su indicazione di RCS, che riporterà direttamente al chief corporate officer; (iii) i responsabili delle business unit (individuate nella struttura organizzativa allegata al Patto), che riporteranno direttamente all’amministratore delegato. Il Patto prevede altresì che la nomina di tutti i soggetti che ricoprono le suddette funzioni apicali sia approvata dal consiglio di amministrazione di Dada.
6. Consultazione
Le Parti si impegnano a riunirsi al fine di consultarsi in via preventiva ogniqualvolta una delle Materie Rilevanti (come di seguito definite): (i) sia posta all’ordine del giorno di un’adunanza dell’assemblea o del consiglio di amministrazione della Società; ovvero (ii) sia oggetto di specifica richiesta di consultazione di una delle Parti.
Più in dettaglio, il termine “Materie Rilevanti” indica ciascuna delle seguenti materie: (a) approvazione del business plan della Società, di programmi di sviluppo e piani di investimento di Dada e/o approvazione di modifiche sostanziali alle politiche di gestione e agli indirizzi strategici della Società e/o di altra società del Gruppo Dada; (b) operazioni che comportino investimenti/disinvestimenti superiori a Euro 5.000.000 (cinque milioni), se non previsti nei business plan già approvati; (c) designazione di amministratori indipendenti; (d) assunzione di finanziamenti, rilascio di garanzie, tipiche e atipiche, per importi superiori a Euro 5.000.000 (cinque milioni); (e) modificazioni dello statuto della Società o di altra società del Gruppo Dada; (f) operazioni sul capitale sociale di Dada; e (g) proposizione di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori della Società.
Le riunioni di consultazione sono volte a fornire indicazioni e/o pareri di massima e sono, di conseguenza, prive di qualsivoglia natura vincolante quanto all’esito della consultazione. Le Parti, in qualità di soci di Dada, o a mezzo degli amministratori dalle stesse designati in seno al consiglio di amministrazione della Società, potranno, pertanto, formare il loro convincimento ed esprimere il loro voto in seno agli organi consiliari e/o assembleari della Società del tutto liberamente.
7. Piano di stock option
Le Parti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché venga creato un meccanismo di incentivazione e di fidelizzazione del management che preveda l’attribuzione al Socio Manager, nella sua qualità di presidente di Dada, di massime n. 170.000 di azioni Dada sulla base di un piano di stock option da concordarsi tra le Parti e da approvarsi nelle sedi competenti il più presto possibile. Tra l’altro, il piano di stock option sarà basato sulla performance realizzata dalla Società nel periodo 2009/2011, prevedrà l’attribuzione al Socio Manager, entro e non oltre il 30 gennaio 2009, di tante opzioni che consentano l’emissione fino al predetto quantitativo massimo di azioni Dada e consentirà l’esercizio delle opzioni a far data dall’approvazione, da parte dell’assemblea della Società, del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011, con scadenza della facoltà di sottoscrizione nei 4 anni dalla data di scadenza del Patto.
8. Obblighi di non concorrenza
Il Socio Manager si impegna per tutta la durata del Patto, a non rassegnare (salvo che per giusta causa) le dimissioni dal proprio incarico di presidente della Società, continuando a dedicare in via prioritaria e prevalente il proprio tempo, le proprie risorse professionali e le proprie conoscenze tecniche principalmente allo sviluppo delle attività e del business di Dada in conformità ai contenuti e alle indicazioni del business plan della Società. Inoltre il Socio Manager si impegna, per tutta la durata del Patto e per il periodo di 18 mesi decorrente dalla data di scadenza del Patto stesso, in relazione al territorio dell’Unione Europea, a: (a) non svolgere, direttamente o indirettamente, alcuna attività, né prestare alcun servizio o investire in alcuna campagna pubblicitaria e/o di ricerca che siano direttamente o indirettamente in concorrenza con le attività e il business della Società nel territorio europeo; (b) non intrattenere, direttamente o indirettamente, alcuna relazione commerciale con clienti o fornitori della Società al precipuo scopo di intraprendere un’attività che si ponga in concorrenza con quella della Società medesima nel territorio europeo; (c) non assumere o fornire opportunità di lavoro all’esterno della Società, né indurre o tentare di indurre, direttamente o indirettamente, alcuno dei dirigenti, dipendenti, consulenti e/o agenti della Società a risolvere i rispettivi rapporti contrattuali che li legano alla Società medesima, al precipuo scopo di intraprendere un’attività che si ponga in concorrenza con quella della Società nel territorio europeo.
Il Patto contiene, inoltre, l’impegno di RCS a far sì che al Socio Manager sia riconosciuto, quale trattamento convenzionale di fine mandato e anche a fronte dell’assunzione, da parte del Socio Manager, dell’impegno di non concorrenza, un importo complessivo differenziato a seconda del verificarsi di una delle seguenti ipotesi: (x) l’incarico di presidente della Società conferito al Socio Manager non sia rinnovato per un ulteriore triennio entro la data della prima assemblea di Dada successiva alla data di scadenza del Patto che sia convocata per il rinnovo del consiglio di amministrazione, per volontà di RCS; ovvero (y) detto incarico non sia rinnovato, nei termini di cui alla precedente lettera (x), per volontà del Socio Manager. Con esclusivo riferimento alla fattispecie disciplinata sub (y), RCS avrà facoltà di liberare il Socio Manager, dandone comunicazione con le modalità previste dal Patto, dall’impegno di non concorrenza in qualsiasi momento durante il periodo di 18 mesi ivi previsto, con adeguamento degli emolumenti altrimenti dovuti (ragguagliati al predetto periodo di 18 mesi) per il periodo successivo alla ricezione della comunicazione di RCS.
9. Opzione di vendita di azioni Dada
Fermo restando quanto di seguito specificato, RCS concede irrevocabilmente al Socio Manager, che accetta, un’opzione di vendita, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1331 cod. civ., in forza della quale il Socio Manager avrà il diritto di vendere a RCS, che si obbliga sin d’ora irrevocabilmente ad acquistare, a semplice richiesta del Socio Manager, n. 630.000 azioni Dada (la “Partecipazione”) e non soltanto parte della Partecipazione. L’opzione dovrà essere esercitata dal Socio Manager, a pena di decadenza, durante il periodo compreso tra il giorno successivo alla data di scadenza del Patto e l'ultima data tra il novantesimo giorno successivo alla data di scadenza del Patto e la data dell’approvazione, da parte del consiglio di amministrazione della Società, del bilancio consolidato del gruppo facente capo a Dada (estremi inclusi). A fronte dell’esercizio dell’opzione, RCS corrisponderà al Socio Manager un corrispettivo complessivo pari al prodotto tra il numero delle azioni oggetto dell’opzione ed il relativo prezzo unitario, calcolato (i) per 1/3 sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali di borsa delle azioni Dada registrata nel periodo 11 novembre 2005/11 novembre 2008, e (ii) per 2/3 sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali di borsa delle azioni Dada registrata nel periodo 11 novembre 2008/11 novembre 2011. Il perfezionamento della compravendita delle azioni Dada a fronte dell’eventuale esercizio dell’opzione di vendita sarà in ogni caso sospensivamente condizionato alla circostanza che RCS non invii al Socio Manager, entro 20 giorni dalla data di esercizio dell’opzione, una comunicazione adeguatamente motivata in cui RCS informi il Socio Manager che l’acquisto della partecipazione a seguito dell’esercizio dell’opzione determinerebbe, in capo a RCS, l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto e che RCS non invii al Socio Manager, entro 60 giorni dalla data di esercizio dell’opzione, una comunicazione recante i termini e le condizioni di un’operazione alternativa che consenta al Socio Manager di trasferire la Partecipazione a condizioni economiche e finanziarie sostanzialmente analoghe a quelle che sarebbero conseguite all’esercizio dell’opzione, con perfezionamento della compravendita della Partecipazione e integrale incasso del corrispettivo da parte del Socio Manager in un unico contesto entro e non oltre i 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’operazione alternativa da parte del Socio Manager.
10. Rinuncia all’opzione di acquisto di azioni Dada
Il Socio Manager dichiara irrevocabilmente di rinunciare all’opzione di acquisto da RCS di azioni Dada, prevista dall’articolo 7 del patto parasociale relativo a Dada stipulato da RCS, dal Socio Manager e da altri soggetti in data 11 novembre 2005, che era esercitabile per un periodo di 90 giorni a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del predetto patto parasociale (cioè, dal 12 novembre 2008).
11. Efficacia e durata del Patto
Il Patto è in vigore dal 12 novembre 2008 e avrà durata fino all’11 novembre 2011, con la sola eccezione delle disposizioni richiamate nel Patto in relazione (a) all’impegno di non concorrenza del Socio Manager, (b) al trattamento convenzionale di fine mandato da riconoscersi al Socio Manager a fronte del mancato rinnovo della carica di presidente della Società, (c) all’opzione di vendita di azioni Dada, e (d) alla clausola compromissoria, le quali sopravvivranno al venir meno dell’efficacia del Patto.
Le Parti si impegnano a consultarsi nei 30 giorni precedenti la data di scadenza del Patto per verificare la sussistenza dei presupposti per un rinnovo del medesimo.
12. Controversie - Clausola compromissoria
Le Parti faranno quanto possibile per risolvere in via amichevole ogni controversia tra loro insorta derivante dal Patto o ad esso connessa. Qualora le Parti non dovessero sottoscrivere l’atto contenente una soluzione amichevole della controversia entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza scritta inviata dalla Parte più diligente all’altra, la controversia risolte sarà devoluta alla competenza di un collegio arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti c.p.c. Il collegio arbitrale sarà composto da 3 arbitri. L’arbitrato avrà sede in Milano, avrà natura rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.
Fermo restando quanto sopra, ogni eventuale procedimento giudiziario comunque relativo al Patto che sia sottratto alla competenza del collegio arbitrale, ivi inclusi i procedimenti sommari e d’urgenza, sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
E. Controllo
Nessuna delle Parti esercita in conseguenza del Patto il controllo su Dada ai sensi dell’art. 93 TUF (si precisa, per quanto occorrer possa, che RCS ritiene di detenere una percentuale di diritti di voto sufficiente per esercitare un’influenza dominante sull’assemblea ordinaria di Dada e quindi, per tale ragione, di controllare quest’ultima ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numero 2) del codice civile, richiamato dall’art. 93 del TUF).
F. Soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati
Il Patto non contiene obblighi di deposito delle azioni Dada conferite nel Patto.
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Del Patto è stata altresì data pubblicità, ai sensi dell’ art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e per quanto possa comunque rilevare al riguardo, mediante deposito presso il Registro delle Imprese di Firenze il 26 novembre 2008; della notizia delle sopra indicate intervenute variazioni sarà altresì data pubblicità - agli effetti di cui sopra - mediante deposito presso il Registro delle Imprese di Firenze entro il 13 aprile 2010.
10 aprile 2010
[DF.15.10.1]
PATTO SCIOLTO IN DATA 11 FEBBRAIO 2011 CON PUBBLICAZIONE EFFETTUATA IN DATA 16 FEBBRAIO 2011
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
DADA S.P.A.
Sede legale in Firenze, Viale Giovine Italia n. 17
Capitale sociale € 2.755.711,73, iscritta nel Registro delle imprese di Firenze al n.68727, C.F e P.IVA 04628270482
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 122 D.Lgs. 58/1998 e 131 del Regolamento CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971, Dada S.p.A. con sede a Firenze, Viale Giovine Italia n. 17 C. F., P. IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 04628280482, in relazione al patto parasociale tra Dada S.p.A. e RCS MediaGroup S.p.A., (già Holding di Partecipazioni Industriali S.p.A. o, in breve, HdP S.p.A.), con sede a Milano, Via San Marco 21, C.F. e Partita IVA 12086540155, interessante n. 2.417.957 azioni ordinarie di Dada S.p.A. e concluso 10 ottobre 2002, in forza del quale il numero delle suddette azioni cedibili giornalmente sul mercato borsistico dalla società RCS MediaGroup S.p.A., fatta eccezione per le cessioni ai cosiddetti "Blocchi", non può essere superiore al 20% del quantitativo totale del titolo Dada trattato il giorno precedente presso il Nuovo Mercato (ora presso Mercato Telematico Azionario) gestito da Borsa Italiana S.p.A., e comunque, le medesime azioni, non possono essere offerte in vendita (fatta eccezione per le cessioni ai cosiddetti "Blocchi") ad un prezzo inferiore al 95% del prezzo ufficiale di chiusura determinato dal medesimo mercato borsistico sullo stesso titolo Dada nel giorno precedente, comunica che, a seguito dell’aumento di capitale sociale di Dada S.p.A. sottoscritto il 6/02/2008 e iscritto presso la CCIAA di Firenze in data 6 marzo 2008, e reso pubblico da Borsa Italiana S.p.A. con proprio comunicato del 10 marzo 2008, le suddette n. 2.417.957 azioni oggetto del patto sono venute a rappresentare, al 6 febbraio 2008, e ad oggi il 14,91% del capitale sociale sottoscritto e versato della società.
Detta pattuizione è stata stipulata dalle società aderenti al patto a tempo indeterminato.
Di quanto sopra verrà data pubblicità anche tramite deposito presso il Registro delle Imprese di Firenze entro i termini di legge.
16 marzo 2008
[DF.9.08.1]
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
DADA S.P.A.
Sede legale in Firenze, Viale Giovine Italia n. 17
Capitale sociale € 2.755.711,73, iscritta nel Registro delle imprese di Firenze al n.68727, C.F e P.IVA 04628270482
Si comunica che in data 7 agosto 2013 è stato sottoscritto un accordo consensuale di risoluzione dell’accordo parasociale, reso pubblico e rilevante ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998, concernente l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni DADA S.p.A. o al trasferimento delle stesse, ed in particolare dell’accordo tra RCS MediaGroup s.p.A. (già HdP Holding di Partecipazioni Industriali S.p.A.), con sede legale in Milano, via Angelo Rizzoli 8, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 12086540155, da un lato, e Dada S.p.A. con sede legale in Firenze, piazza Pietro Annigoni 9/b, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze, codice fiscale e partita IVA 04628270482, con capitale sociale di Euro 2.755.711,73 suddiviso in 16.210.069 azioni ordinarie, dall’altro, accordo interessante n. 2.417.957 azioni ordinarie di Dada S.p.A. e sottoscritto il 10 ottobre 2002, azioni queste che rappresentano il 14,91% del capitale sociale sottoscritto e versato della società ed avente diritto di voto, in forza del quale il numero delle suddette azioni cedibili giornalmente sul mercato borsistico dalla società RCS MediaGroup S.p.A., fatta eccezione per le cessioni ai cosiddetti "Blocchi", non poteva essere superiore al 20% del quantitativo totale del titolo Dada trattato il giorno precedente presso il Mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A., e comunque, le medesime azioni, non potevano essere offerte in vendita, fatta eccezione per le cessioni ai cosiddetti "Blocchi", ad un prezzo inferiore al 95% del prezzo ufficiale di chiusura determinato dal medesimo mercato borsistico sullo stesso titolo. Si informa che il patto sottoscritto in data 10 ottobre 2002, e consensualmente risolto in data 7 agosto 2013, era stato a suo tempo stipulato a tempo indeterminato.
Si precisa che il patto parasociale di cui sopra era del tipo previsto dall’art. 122, 5° comma, lettera b), del D. Lgs. 58/98 e la sua risoluzione viene comunicata al Registro delle Imprese di Firenze nei termini di legge.
8 agosto 2013
[DF.9.13.1]
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
DADA S.P.A.
Premessa
In data 11 luglio 2012 (la "Data del Signing"), RCS Media Group S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano, via Angelo Rizzoli 8, registrata al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 12086540155 ("RCS"), ha stipulato con Libero Acquisitions S.à r.l., società di diritto lussemburghese, con sede legale al n. 1, Boulevard de la Foire, L – 1528, Lussemburgo, registrata al Registro delle Imprese del Lussemburgo con numero B 150.290 ("Libero Acquisitions"), un Sale and Purchase Agreement (il "Contratto"), avente ad oggetto la vendita da RCS a Libero Acquisitions di n. 8.855.101 azioni ordinarie (le "Azioni") di Dada S.p.A. ("Dada" o la "Società"), aventi ciascuna un valore nominale di Euro 0,17 e pari al 54,6% del capitale sociale di Dada.
Il Contratto prevede che il perfezionamento della compravendita (il "Closing") avverrà il 7 agosto 2013, subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni sospensive previste dal Contratto stesso, tra le quali la nomina di nuovi consiglieri di amministrazione della Società a seguito delle dimissioni di alcuni degli attuali consiglieri e dell’attuale presidente del consiglio di amministrazione in carica.
Nell’ambito del Contratto sono previste altresì alcune pattuizioni relativamente all’organo amministrativo e alla gestione interinale della Società tra la Data del Signing e il Closing, rispetto alle quali, sebbene non si reputi che le stesse configurino pattuizioni parasociali ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche (il "TUF")¸ a titolo cautelativo e per quanto possa occorrere, anche a seguito di richiesta di Consob, con la presente RCS e Libero Acquisitions pongono in essere gli adempimenti di comunicazione di cui alla predetta disposizione, nonché di cui al regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche.
Società quotata i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni rilevanti
Dada S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Firenze, piazza Pietro Annigoni 9, registrata al Registro delle Imprese di Firenze, codice fiscale e partita IVA 04628270482, con capitale sociale di Euro 2.755.711,73, suddiviso in n. 16.210.069 azioni ordinarie, avente ciascuna un valore nominale pari ad Euro 0,17.
Le azioni di Dada sono ammesse alle negoziazioni sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Parti del Contratto con pattuizioni relative alla Società
· RCS Media Group S.p.A., in qualità di venditore;
· Libero Acquisitions S.à r.l., in qualità di acquirente
Azioni rilevanti ai fini delle pattuizioni relative alla Società
Il Contratto ha ad oggetto n. 8.855.101 azioni ordinarie di Dada, di titolarità di RCS, oggetto di trasferimento a Libero Acquisitions ai sensi del Contratto.
Nessuna delle pattuizioni di cui al Contratto attribuisce a una parte il controllo su Dada ex articolo 93 TUF. Al Closing, subordinatamente al verificarsi delle condizioni stabilite dal Contratto, Libero Acquisitions (società a sua volta controllata dalla società di diritto lussemburghese Orascom TMT Investments S.à r.l.) acquisterà la titolarità delle suddette n. 8.855.101 Azioni, giungendo a detenere il controllo di Dada ex articolo 93 TUF, in virtù di una partecipazione pari al 54,6% del capitale sociale di quest’ultima.
Per effetto del trasferimento si verranno a determinare i presupposti per l’insorgenza, in capo a Libero Acquisitions, dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni Dada non oggetto di trasferimento al Closing.
Contenuto e durata delle pattuizioni di cui al Contratto
Il Contratto dispone che al Closing:
RCS, tra l’altro:
· dovrà consegnare a Libero Acquisitions, senza che ciò comporti alcun costo per Dada, le lettere di dimissioni (contenenti altresì la rinuncia a qualsiasi pretesa presente o passata nei confronti della Società e delle sue controllate, a seconda dei casi, ad eccezione dei compensi pro quota maturati fino alla data del Closing), con efficacia dalla data del Closing: (A) di due individuati membri del consiglio di amministrazione della Società, entrambi manager di RCS; (B) nonché di due amministratori indipendenti (congiuntamente gli "Amministratori Dimissionari");
· farà quanto in suo potere affinché il consiglio di amministrazione della Società – subordinatamente alle dimissioni del presidente del consiglio di amministrazione in carica alla data del Closing – nomini: (A) per cooptazione ai sensi dell’articolo 2386 c.c., quali nuovi membri del consiglio di amministrazione, sei amministratori, dotati dei necessari requisiti professionali, su designazione di Libero Acquisitions; (B) quale nuovo presidente del consiglio di amministrazione, la persona designata da Libero Acquisitions tra i suddetti nuovi amministratori, i cui nominativi dovranno essere comunicati da Libero Acquisitions a RCS non oltre il termine di cinque giorni lavorativi prima del Closing;
Libero Acquisitions dovrà, tra l’altro, sottoscrivere e consegnare agli Amministratori Dimissionari una lettera di manleva.
Il Contratto prevede altresì una clausola di Interim management, in base alla quale, durante il periodo compreso tra la Data del Signing e la data del Closing (l’"Interim Period"): (A) RCS farà quanto ragionevolmente possibile, nei limiti di legge, affinché la Società e le sue controllate continuino a svolgere le proprie attività conformemente alla prassi passata e al budget fornito a Libero Acquisitions; e (B) RCS si è obbligata a far sì che la Società e le sue controllate si astengano dal compiere una serie di attività straordinarie individuate nel Contratto.
Non ci sono ulteriori disposizioni del Contratto che possano essere intese come pattuizioni parasociali ai sensi dell’articolo 122 TUF.
Pubblicazione al Registro delle Imprese
Nei termini prescritti: (i) le pattuizioni sopra specificate sono depositate presso il Registro delle Imprese di Firenze e (ii) le informazioni essenziali relative alle suddette pattuizioni sono pubblicate sul sito della Società www.dada.eu/it.
16 luglio 2013
[DF.16.13.1]
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
DADA S.P.A.
Con riferimento alla pubblicazione in data 16 luglio 2013 concernente talune pattuizioni contenute in un Sale and Purchase Agreement (il "Contratto"), avente ad oggetto la vendita da RCS a Libero di n. 8.855.101 azioni ordinarie di Dada S.p.A., con sede legale in Firenze, Piazza Pietro Annigoni n. 9/b, iscrizione presso il Registro Imprese di Firenze e codice fiscale n. 04628270482 (la "Società"), sottoscritto in data 11 luglio 2013, da parte di RCS MediaGroup S.p.A. ("RCS") e Libero Acquisition S.à r.l. ("Libero"), si comunica, sempre per quanto possa occorrere, che in data 7 agosto 2013 è avvenuto il perfezionamento della compravendita contemplata nel Contratto e che pertanto gli impegni assunti dalle parti con le pattuizioni di cui alla predetta pubblicazione in data 16 luglio 2013 hanno perso efficacia.
Di quanto sopra è stata data notizia mediante deposito al Registro delle Imprese di Firenze in data 7 agosto 2013. Il presente avviso è anche pubblicato sul sito della Società www.dada.eu/it.
8 agosto 2013
[DF.16.13.2]
DADA S.p.A.
A. Premessa
In data 23 ottobre 2017, Dali Holdings Limited, società a responsabilità limitata costituita ai sensi del diritto inglese, con sede legale al n. 1 Silk Street, Londra (Regno Unito) UC2Y8HQ (“Dali Holdings Limited”), interamente controllata da HgCapital Mercury 2 Nominees Limited (“HgCapital”), ha stipulato con Libero Acquisition S.à r.l., società di diritto lussemburghese, con sede legale al n. 31-33, Avenue Pasteur - L 2133, Lussemburgo, registrata al Registro delle Imprese del Lussemburgo con numero B 160.280 (“Libero”), società interamente controllata da Orascom TMT Investments S.à r.l., un contratto di compravendita (il “Contratto di Compravendita”) ai sensi del quale Dali Holdings si è impegnata ad acquistare il pacchetto azionario detenuto da Libero in DADA S.p.A. (“DADA” o l’“Emittente”) ad un corrispettivo pari a Euro 4,00 per ciascuna azione ordinaria DADA detenuta da Libero. In forza di tale accordo, alla data di perfezionamento della suddetta compravendita, Dali Holdings Limited acquisterà tutte le azioni di DADA detenute da Libero (l’“Operazione”). L’Operazione sarà perfezionata da Dali Holdings Limited con mezzi propri. Il perfezionamento dell’Operazione è previsto che avvenga entro la fine di novembre 2017 e non è subordinato ad alcuna condizione sospensiva.
Per effetto del perfezionamento della suddetta compravendita, Dali Holdings Limited sarà titolare di una partecipazione pari al 69,432% del capitale sociale e dei diritti di voto di DADA e, pertanto, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), Dali Holding Limited promuoverà, attraverso un costituendo veicolo societario costituito ai sensi del diritto italiano, un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulla totalità delle rimanenti azioni ordinarie di DADA al medesimo prezzo di Euro 4,00 per azione (l’“Offerta Pubblica di Acquisto”).
Nel contesto dell’Operazione, i signori, Dott. Claudio Corbetta e Dott. Lorenzo Lepri Pollitzer de Pollenghi (rispettivamente, Amministratore Delegato e Direttore Generale e CFO di DADA, collettivamente, i “Manager”), con separato accordo sottoscritto in pari data (l’“Accordo”), si sono impegnati nei confronti di Dali Holdings Limited a conferire nell’Offerta Pubblica di Acquisto tutte le azioni da essi detenute, ivi incluse tutte le azioni che i Manager avranno titolo di acquistare per effetto dell’esercizio integrale delle opzioni loro assegnate ai sensi dei piani di stock option di DADA denominati Piano 2014-2016 e Piano 2017-2019.
Del contenuto dell’Operazione così articolata come sopra indicato è stata data informativa al mercato in data 23 ottobre 2017 ai sensi dell’art. 114 TUF.
L’Accordo contiene talune previsioni rilevanti ai sensi dell’art. 122, comma 5, lett d-bis, del TUF, di cui si dà atto di seguito.
B. Società quotata i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo
Dada S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Firenze, via della Giovine Italia 17, registrata al Registro delle Imprese di Firenze, codice fiscale e partita IVA 04628270482, avente, alla data di sottoscrizione dell’Accordo, un capitale sociale di Euro 2.835.611,73, suddiviso in n. 16.680.069 azioni ordinarie, avente ciascuna un valore nominale pari ad Euro 0,17.
Le azioni di DADA sono ammesse alle negoziazioni sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
C. Soggetti aderenti all’Accordo
I Manager (ossia, i signori (1) Dott. Claudio Corbetta, nato a Monza (MB) il 1 agosto 1972, c.f. CRBCLD72M01F704V e domiciliato per la carica in Firenze Viale della Giovine Italia, 17, e (2) Dott. Lorenzo Lepri Pollitzer de Pollenghi nato a Roma l’11 dicembre 1971, c.f. LPRLNZ71T11H501G e domiciliato per la carica in Firenze Viale della Giovine Italia, 17), in qualità di venditori; e
Dali Holdings Limited, società a responsabilità limitata costituita ai sensi del diritto inglese, con sede legale al n. 1 Silk Street, Londra (Regno Unito) UC2Y8HQ, in qualità di beneficiario dell’impegno dei Manager.
D. Percentuali e numero di strumenti finanziari oggetto dell’Accordo
L’Accordo ha ad oggetto:
(i) tutte le azioni ordinarie detenute alla data di sottoscrizione dell’Accordo rispettivamente, dal Dott. Claudio Corbetta, pari a n. 35.000 azioni ordinarie DADA, che rappresentano, alla data di sottoscrizione dell’Accordo, lo 0,20983127% del capitale sociale dell’Emittente, e dal Dott. Lorenzo Lepri Pollitzer de Pollenghi, pari a n. 15.000 azioni ordinarie di DADA che rappresentano, alla data di sottoscrizione dell’Accordo, lo 0,08992769% del capitale sociale dell’Emittente, e, pertanto, complessive n. 50.000 azioni ordinarie DADA pari, alla data di sottoscrizione dell’Accordo, allo 0,299759% del capitale sociale dell’Emittente (complessivamente, le “Azioni Detenute”); nonché
(ii) tutte le azioni ordinarie di nuova emissione di DADA che ciascuno dei Manager verrà rispettivamente a detenere (le “Nuove Azioni”) per effetto dell’esercizio integrale delle stock option a loro assegnate ai sensi dei piani di stock option di DADA denominati, rispettivamente:
(1) Piano 2014-2016 (il “Piano 2014-2016”), approvato in data 4 agosto 2014 e che ha conferito a ciascun Manager n. 195.000 stock option per la sottoscrizione da parte di ciascuno di essi di corrispondenti n. 195.000 azioni ordinarie di nuova emissione dell’Emittente, e
(2) Piano 2017-2019 (il “Piano 2017-2019”), approvato in data 24 gennaio 2017 e che ha conferito a ciascun Manager n. 250.000 stock option per la sottoscrizione da parte di ciascuno di essi di corrispondenti n. 250.000 azioni ordinarie di nuova emissione dell’Emittente.
Per effetto di quanto sopra, il numero massimo di Nuove Azioni che DADA potrà emettere a favore dei Manager (subordinatamente al verificarsi di tutte le condizioni previste dai regolamenti del Piano 2014-2016 e del Piano 2017-2019) a fronte dell’integrale esercizio da parte dei Manager delle stock option a loro spettanti è, pertanto, pari a complessive n. 890.000 azioni ordinarie di nuova emissione dell’Emittente. Tale ammontare equivale al 56.9% del numero massimo di azioni ordinarie che DADA potrà emettere complessivamente a fronte dell’integrale esercizio di tutte le stock option assegnate ai relativi beneficiari, complessivamente considerati, e ancora esercitabili ai sensi del Piano 2014-2016 e del Piano 2017-2019, pari a complessive n. 1.565.000 azioni ordinarie DADA di nuova emissione, subordinatamente al verificarsi di tutte le condizioni previste dai regolamenti del Piano 2014-2016 e del Piano 2017-2019. Per maggiori dettagli in merito al Piano 2014-2016 e del Piano 2017-2019, si rinvia ai rispettivi documenti informativi diffusi dall’Emittente nei termini di legge ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento Emittenti.
Assumendo il pieno esercizio di tutte le stock option da parte di tutti gli aventi diritto, il numero complessivo di Azioni Detenute e Nuove Azioni oggetto dell’Accordo che saranno conferite all’Offerta Pubblica di Acquisto sarà pari a 940,000, che rappresenta il 5,2% del capitale sociale di DADA, come aumentato per effetto del pieno esercizio di tutte le stock option.
E. Contenuto essenziale e durata delle pattuizioni parasociali di cui all’Accordo
L’Accordo prevede, in particolare, che i Manager si impegnino:
- subordinatamente e nella misura in cui il Consiglio d’Amministrazione di DADA si pronuncerà per consentire l’esercizio delle stock option secondo quanto previsto dal Piano 2014-2016 e dal Piano 2017-2019 entro il periodo di adesione dell’Offerta Pubblica di Acquisto, ad esercitare tutte le complessive n. 890.000 stock option loro assegnate ai sensi dei suddetti piani;
- ad aderire all’Offerta Pubblica di Acquisto conferendo alla medesima tutte le Azioni Detenute e tutte le Nuove Azioni che avranno sottoscritto a seguito dell’esercizio delle stock option loro assegnate dal Piano 2014-2016 e dal Piano 2017-2019 subordinatamente a quanto previsto al paragrafo (i) che precede.
L’Accordo è stato sottoscritto il 23 ottobre 2017 e le pattuizioni sopra indicate saranno efficaci fino ad esaurimento delle obbligazioni in esse previste e, pertanto, fino alla conclusione dell’Offerta Pubblica di Acquisto.
F. Controllo
Nessuna delle parti dell’Accordo ha diritto, in forza dello stesso, di esercitare il controllo sull’Emittente.
G. Tipo di patto
Le pattuizioni dell’Accordo il cui contenuto essenziale è sopra riportato assumono rilievo ai sensi dell’art. 122, comma 5, lett d-bis, del TUF.
H. Organi del patto
Non è prevista l’istituzione di organi in relazione all’Accordo.
I. Penali in caso di inadempimento degli obblighi
Non sono previste penali per il mancato adempimento degli obblighi previsti dall’Accordo.
J. Pubblicazione al Registro delle Imprese
Un estratto dell’Accordo contenente il testo delle pattuizioni sopra specificate e rilevanti ai sensi dell’art. 122, comma 5, TUF è stato depositato il 27 ottobre 2017 presso il Registro delle Imprese di Firenze e le informazioni essenziali relative alle stesse sono pubblicate sul sito dell’Emittente www.dada.eu/it.
28 ottobre 2017
[DF.17.17.1]