Società quotate - Estratto del patto parasociale (raccolta storica)

Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

DATAMAT S.P.A.

 

Estratto patto di sindacato di voto e di blocco

Tra i seguenti azionisti della società Datamat S.p.A.("Datamat"), con sede in Roma, Via Laurentina 760, C.F. e P.IVA 06985680583, capitale sociale Euro56.358.876, sottoscritto e versato per Euro 53.471.016:

- Giancarlo Giglio, nato a L’Aquila, il 17.7.1941, c.f.GGLGCR41L15A345B, domiciliato presso Datamat S.p.A., in Roma Via Laurentina, 760

- Davide Giglio,nato a La Spezia, il 9.8.1968, c.f. GGLDVD68M09E463Z, domiciliato presso Datamat S.p.A., in Roma Via Laurentina, 760;

- Caterina Giglio,nata a Roma, il 17.1.1970, c.f. GGLCRN70A57H501E, domiciliato presso Datamat S.p.A., in Roma Via Laurentina, 760;

- Federica Giglio,nata a Livorno, il 14.3.1967, c.f. GGLMFD67C54E625Y, domiciliato presso Datamat S.p.A., in Roma Via Laurentina, 760;

- Enrico Cuturi, nato a Roma, il 23.1.1941, c.f. CTRNRC41A23H501R, domiciliato presso Datamat S.p.A., in Roma Via Laurentina, 760;

- Ludovica Gentile, nata a Pisa, il 5.8.1943, c.f. GNTLVC43M45G702K, domiciliato presso Datamat S.p.A., in Roma Via Laurentina, 760;

- Flaminia Cuturi, nata a Saint Paul (USA), il 28.7.1967, c.f. CTRFMN67L68Z404G, domiciliato presso Datamat S.p.A., in Roma Via Laurentina, 760;

- Andrea Cuturi, nato a Roma, il 13.6.1970, c.f. CTRNRD70H13H501B, domiciliato presso Datamat S.p.A., in Roma Via Laurentina, 760;

- Franco Olivieri, nato a Bologna, il 4.6.1941, c.f. LVRFNC41H14A944A, domiciliato presso Datamat S.p.A., in Roma Via Laurentina, 760;

- Marina Niri, nata a Terni, il 27.6.1941, c.f. NRIMRN41H67L117M, domiciliato presso Datamat S.p.A., in Roma Via Laurentina, 760;

- Filippo Olivieri, nato a Dallas (USA), il 5.4.1968, c.f. LVRFPP68D05Z404M, domiciliato presso Datamat S.p.A., in Roma Via Laurentina, 760;

- Giorgio Moretti, nato a Città della Pieve (PG), il 21.12.1961, c.f. MRTGRG61T21C744D, domiciliato presso Datamat S.p.A., in Roma Via Laurentina, 760;

- Arturo Amato, nato a Roma, il 13.11.1931, c.f. MTARTR31S13H501E, domiciliato presso Datamat S.p.A., in Roma Via Laurentina, 760;

- Francesca Romana Amato, nata a Roma, il 2.12.1972, c.f. MTAFNC72T42H501X, domiciliato presso Datamat S.p.A., in Roma Via Laurentina, 760;

- Giuseppe Romano Amato, nato a Roma, il 10.12.1958, c.f. MTAGPPP58T10H501P, domiciliato presso Datamat S.p.A., in Roma Via Laurentina, 760;

- Maurizio Decina, nato a Pescasseroli (AQ), il 10.1.1943, c.f. DCNMRZ43A10G484R, domiciliato presso Datamat S.p.A., in Roma Via Laurentina, 760;

- Eros Mercuriali, nato a Cittiglio (VA), il 14.12.1933, c.f. MRCRNG33T14C751L, domiciliato presso Datamat S.p.A., in Roma Via Laurentina, 760;

è stato stipulato in data 26 giugno 2000 un patto di sindacato di voto e di blocco, relativo alle azioni Datamat da essi possedute, come evidenziato nelle tabelle che seguono, pari complessivamente ad una percentuale del 56,19% del capitale dell’Emittente sottoscritto alla data del Prospetto e che si ridurrà rispettivamente al 41,42%, dopo l’Offerta Globale e pre Green Shoe, e al 40,59%, dopo l’Offerta Globale e post Green Shoe, in caso di integrale collocamento del numero massimo di Azioni oggetto dell’Offerta Globale di cui al prospetto informativo depositato presso la CONSOB in data a seguito di nulla osta comunicato con nota n. 70048 del 21 settembre 2000.

Nelle seguenti tabelle sono indicate le azioni vincolate per singolo azionista aderente al sindacato:

(a) Tabella con le azioni vincolate per singolo azionista aderente al sindacato (prima dell’Offerta Globale).

Azionisti

Numero azioni vincolate

Percentuale capitale sociale (ante stock option)

Giancarlo Giglio

4.738.266

22,86%

Davide Giglio

393.778

1,90%

Caterina Giglio

393.778

1,90%

Federica Giglio

393.778

1,90%

Franco Olivieri

1.244.444

6,00%

Marina Niri

393.778

1,90%

Filippo Olivieri

393.778

1,90%

Enrico Cuturi

768.666

3,71%

Ludovica Gentile

393.778

1,90%

Flaminia Cuturi

393.778

1,90%

Andrea Cuturi

393.778

1,90%

Giorgio Moretti

748.500

3,61%

Arturo Amato

149.221

0,72%

Francesca Romana Amato

229.279

1,11%

Giuseppe Romano Amato

100.000

0,48%

Eros Mercuriali

397.800

1,92%

Maurizio Decina

120.000

0,58%

Totale

11.646.400

56,19%

 

(b) Tabella con le azioni vincolate per singolo azionista aderente al sindacato (dopo dell’Offerta Globale e post Green Shoe).

Azionisti

Numero azioni vincolate

Percentuale capitale sociale minimo (ante stock option)

Giancarlo Giglio

4.331.422

16,23%

Davide Giglio

393.778

1,48%

Caterina Giglio

393.778

1,48%

Federica Giglio

393.778

1,48%

Franco Olivieri

1.104.434

4,14%

Marina Niri

393.778

1,48%

Filippo Olivieri

393.778

1,48%

Enrico Cuturi

634.305

2,38%

Ludovica Gentile

393.778

1,48%

Flaminia Cuturi

393.778

1,48%

Andrea Cuturi

393.778

1,48%

Giorgio Moretti

676.152

2,53%

Arturo Amato

105.398

0,40%

Francesca Romana Amato

229.279

0,86%

Giuseppe Romano Amato

100.000

0,37%

Eros Mercuriali

370.390

1,39%

Maurizio Decina

120.000

0,45%

Totale

10.821.604

40,59%

Nessuno degli azionisti aderenti al patto esercita il controllo ai sensi dell’articolo 93 del T.U. in virtú di ulteriori accordi.

Le principali clausole dell’accordo sono le seguenti:

  • durata e azioni sindacate (capitolo I): il patto di sindacato ha efficacia a far tempo dalla data della sua stipulazione, subordinatamente in ogni caso all’ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni sul Nuovo Mercato e rimarrà valido ed efficace per un periodo di 3 (tre) anni a far tempo dalla data della sua sottoscrizione, con tacito rinnovo di tre anni in tre anni, salva la facoltà di ciascun partecipante di recedere alla scadenza originaria o prorogata con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi; il patto si applica a tutte le azioni della Società che sono o che possano successivamente entrare in proprietà, per effetto di (i) assegnazione pro-quota di aumenti di capitale a titolo gratuito, ovvero (ii) di sottoscrizione di successivi aumenti di capitale a pagamento nell’esercizio di diritti di opzione, con esclusione delle azioni che potrebbero derivare agli aderenti a seguito dell’esercizio di piani di stock option di cui siano beneficiari;
  • comitato direttivo (capitolo II): il comitato direttivo del sindacato, che svolge le funzioni di direzione e convocazione delle riunioni del sindacato nonché di accertamento della volontà del sindacato espressa in conformità alle previsioni del patto di sindacato, è composto da 3 membri effettivi, che eleggono al loro interno il Presidente ed il Vice Presidente (per la prima nomina vengono indicati nelle persone di Giancarlo Giglio Presidente, Enrico Cuturi Vice Presidente, Franco Olivieri) e due supplenti (Giorgio Moretti e Arturo Amato). I membri del comitato direttivo, che restano in carica per tutta la durata del sindacato, vengono eletti con il voto favorevole dei soci sindacati che rappresentino la maggioranza assoluta delle azioni sindacate;
  • sindacato di voto (clausola 2.3): Tutte le deliberazioni del Comitato, che si riunisce validamente con la presenza di tre membri effettivi, sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità dei voti, sarà adottata la delibera per la quale ha espresso il voto il Presidente del Comitato. Il Comitato, su iniziativa del Presidente, convoca una riunione del sindacato con congruo preavviso affinché in tempo utile prima della data in cui debbono essere tenute assemblee della Società, siano esaminati gli argomenti posti all’ordine del giorno e si decida in che modo debba essere espresso il voto spettante ai partecipanti al sindacato. La volontà espressa a maggioranza assoluta dei soci aderenti al patto, presenti alla riunione del sindacato, secondo il metodo "una testa un voto" e formata da almeno tre aderenti al patto, sarà vincolante per tutti i soci aderenti al patto, i quali sono altresì obbligati a conferire procura ad uno o più rappresentanti indicati dal Comitato affinché sia esercitato il diritto di voto relativo alle azioni sindacate secondo la volontà come sopra espressa;
  • sindacato di blocco (capitolo III): gli aderenti al patto, fermi restando gli obblighi di lock up(temporanea inalienabilità), derivanti dagli impegni temporanei all’inalienabilità delle azioni presi dagli aderenti al patto di relazione all’Offerta Globale (vedi Sezione IIII, Capitolo XI, Paragrafo 11.23 del citato Prospetto Informativo), sono reciprocamente obbligati ad offrire in prelazione agli altri aderenti al patto le azioni Datamat S.p.A. che intendessero vendere, costituire in pegno , concedere in usufrutto, dare a riporto e più in generale disporre e trasferire, sia con effetto reale che obbligatorio, successivamente all’inizio delle negoziazioni delle azioni dell’Emittente sul Nuovo Mercato, agli stessi termini e condizioni della vendita a terzi delle azioni medesime. Gli altri aderenti al patto hanno diritto di acquistare tali azioni in misura proporzionale alle loro partecipazioni, con facoltà di accrescimento in funzione dell’eventuale mancato esercizio del medesimo diritto di prelazione da parte degli altri aderenti al sindacato. Inoltre:

Le disposizioni del patto non si applicano nel caso di trasferimento di azioni

(a)   per atto inter vivoso mortis causatra gli aderenti al patto, ovvero

(b)   per atto inter vivoso mortis causada un aderente al patto ad un suo parente in linea retta tra nonni-nipoti e in linea collaterale tra fratelli-sorelle, ovvero

(c)   per atto mortis causada un aderente al patto ad un terzo estraneo al sindacato

fermo altresì restando che, su richiesta del Comitato, il cessionario che non sia già aderente al patto sarà richiesto di aderire al sindacato.

Fatto salvo quanto sopra, le disposizioni che precedono si applicano anche per il trasferimento per atto inter vivos ad un terzo estraneo al sindacato, salvo il caso di deroga concessa per iscritto da parte del Comitato.

- Gli aderenti al patto si obbligano altresì reciprocamente l’uno verso l’altro ad astenersi dall’effettuare acquisti di azioni della Società o comunque attività negoziali aventi ad oggetto le azioni stesse che, anche indirettamente, possano comportare l’obbligo solidale degli aderenti al patto di promuovere un’offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie della Società ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106 del Testo Unico.

- Ai fini della migliore esecuzione delle disposizioni del patto di sindacato nonché a garanzia delle adempimento delle obbligazioni degli aderenti, ciascun aderente si obbliga a depositare o far depositare le proprie azioni sindacate presso un unico depositario abilitato indicato dal Comitato, preso il quale le azioni saranno custodite in deposito vincolato nell’interesse di tutti gli aderenti.

- Offerta Pubblica di Acquisto (capitolo IV): In caso di una offerta pubblica di acquisto o scambio avente ad oggetto le azioni della Società comunque promossa da un terzo, i Partecipanti concordano per tutta la durata del Sindacato, a non cedere in tutto o in parte i Titoli detenuti mediante adesione a detta offerta pubblica di acquisto o scambio, salvo che una diversa volontà sia espressa dai Partecipanti a maggioranza assoluta calcolata in base alle rispettive quote di partecipazione. Quanto previsto in questo articolo 4 ha natura di mero impegno morale liberamente preso dai Partecipanti, senza pregiudizio in ogni caso del diritto di recesso previsto dalla Legge Draghi.

20 ottobre 2000

[DA.1.00.1]


DATAMAT S.P.A.

Estratto patto di sindacato di blocco e di co-vendita

Tra i seguenti azionisti della società Datamat S.p.A.("Datamat"), con sede in Roma, Via Laurentina 760, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, capitale sociale Euro 53.471.016, interamente versato:

3i Group plccon sede legale in Waterloo Road 91, Londra, SE1 8XP, Regno Unito,

3i Europartners II LP, con sede legale in Waterloo Road 91, Londra, SE1 8XP, Regno Unito, (3i Group plc e 3i Europarners II LP di seguito collettivamente indicate come "3i");

Private Equity Partners S.p.A., con sede legale in Via Catena 4, Milano, capitale sociale Lire 1.500.000.000, versato Lire 1.000.000.000;

Chase Mittel Capital Fund II BV, con sede legale in Strawinskylaan, 3105, Amsterdam, Olanda, capitale sociale DFL 51.000, interamente versato;

Mediocredito Lombardo S.p.A., con sede legale in Via Broletto 20, Milano capitale sociale Lire 229.118.667.000

è stato stipulato in data 25 agosto 2000 un patto parasociale di blocco e co-vendita relativo alle azioni della Società di proprietà degli aderenti al patto, pari complessivamente al 41,66% del capitale sociale sottoscritto dell’Emittente prima dell’Offerta Globale e che si ridurrà al rispettivamente al 26,77%, dopo l’Offerta Globale e pre Green Shoe, e al 24,60%, dopo l’Offerta Globale e post Green Shoe in caso di integrale collocamento del numero massimo di azioni oggetto dell’Offerta Globale .

Nelle seguenti tabelle sono indicate le azioni vincolate per singolo azionista aderente al sindacato:

(a) Tabella con le azioni vincolate per singolo azionista aderente al sindacato (prima dell’Offerta Globale).

AZIONISTI

NUMERO AZIONI VINCOLATE

PERCENTUALE DEL CAPITALE SOCIALE

3i Group plc

3.076.500

14,84%

3i Europartners II LP

3.076.500

14,84%

Mediocredito Lombardo S.p.A.

973.800

4,70%

Private Equity Partners S.p.A.

45.240

0,22%

Chase Mittel Capital Fund II BV

1.462.760

7,06%

Totale

8.634.800

41,66%

(b) Tabella con le azioni vincolate per singolo azionista aderente al sindacato (dopo l’Offerta Globale e post Green Shoe).

AZIONISTI

NUMERO AZIONI VINCOLATE

PERCENTUALE DEL CAPITALE SOCIALE

3i Group plc

2.390.810

8,96%

3i Europartners II LP

2.390.810

8,96%

Mediocredito Lombardo S.p.A.

700.173

2,62%

Private Equity Partners S.p.A.

32.528

0,12%

Chase Mittel Capital Fund II BV

1.051.742

3,94%

Totale

6.566.062

24,60%

Nessuno degli azionisti aderenti al patto esercita il controllo ai sensi dell’articolo 93 del T.U. in virtú di ulteriori accordi.

Ai sensi di questo patto, che entrerà in vigore alla data di ammissione delle azioni di Datamat alle negoziazioni sul Nuovo Mercato per un successivo periodo di tre anni, fermi restando gli obblighi di lock up(inalienabilità temporanea) derivanti da impegni temporanei all’inalienabilità delle azioni presi dagli aderenti al patto in relazione all’Offerta Globale (vedi Sezione IIII, Capitolo XI, Paragrafo 11.23 del Prospetto Informativo Datamat depositato presso la CONSOB in data 22 settembre 2000 a seguito di nulla osta comunicato con nota n. 70048 del 21 settembre 2000):

(i) al completamento della procedura di quotazione delle azioni della SOCIETA’ in Borsa presso il NUOVO MERCATO verrà determinata la percentuale della partecipazione sociale ceduta da ciascuno di essi nell’ambito della quotazione in Borsa (di seguito la "PERCENTUALE CEDUTA"), applicando la seguente formula:

numero di azioni cedute incluse quelle cedute a seguito all’eventuale esercizio della " green shoe"

numero di azioni possedute nella SOCIETA’ anteriormente alla data di ammissione alla quotazione e verrà conseguentemente determinata la differenza di percentuale come segue:

percentuale ceduta da pep, cmc o mcl – percentuale ceduta da 3i = differenza percentuale.

(ii) nel corso dei 5 mesi successivi alla scadenza dell’impegno temporaneo di 3i all’inalienabilità delle azioni (vedi Sezione IIII, Capitolo XI, Paragrafo 11.23 del citato Prospetto Informativo), 3i potrà cedere a terzi le azioni Datamat, con il solo limite derivante dagli obblighi di lock up(inalienabilità temporanea) regolamentare nei confronti di Borsa S.p.A.;

(iii) fermo restando quanto previsto al precedente punto (i) gli aderenti si impegnano a non cedere in tutto o in parte una quota della loro partecipazione in Datamat, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del patto, che comporti una riduzione della loro quota complessiva sul capitale sociale al di sotto dell’11% del predetto capitale sociale, a condizione che gli altri soci di Datamat signori Giancarlo Giglio, Franco Olivieri, Enrico Cuturi, Arturo Amato, Maurizio decina, Giorgio Moretti, Eros mercuriali, Davide Giglio, Caterina Giglio, Federica Giglio, Marina Niri, Filippo Olivieri, Ludovica gentile, Flaminia Cuturi, Andrea Cuturi, Francesca Romana Amato, Giuseppe Romano Amato, continuino collettivamente a detenere una partecipazione sindacata sociale superiore al 35% nel capitale sociale di Datamat;

(iv) qualora successivamente alla quotazione di Datamat uno degli aderenti riceva un’offerta di acquisto per la totalità o parte delle azioni dallo stesso detenute in Datamat, dovrà fare in modo che anche gli altri aderenti possano partecipare alla vendita pro-quota fra loro, agli stessi termini e condizioni;

(v) in caso di offerta pubblica di acquisto promossa da un terzo sulle azioni Datamat, gli aderenti al patto si danno reciprocamente atto dell’esistenza del diritto di recesso previsto dall’articolo 123 della Legge 58/1998 e relative norme attuative ed esecutive emanate dalla CONSOB e nei regolamenti della Borsa Italiana S.p.A; gli stessi aderenti hanno concordato di consultarsi e concordare in buona fede la condotta da tenere in occasione di detta offerta di acquisto;

(vi) l’impegno a ritrovare le stesse proporzioni con le quali gli azionisti partecipavano al capitale dell’Emittente ante Offerta Globale e quindi a procedere ad una cessione delle azioni solo pari passo;

(vii) le disposizioni del patto non trovano peraltro applicazione nel caso di cessione delle azioni di Datamat da parte degli aderenti a seguito di offerta pubblica di acquisto promossa da un terzo, ovvero in alcune determinate fattispecie espressamente disciplinate nel patto medesimo;

(viii) tale patto parasociale è regolato dalla legge italiana e le controversie derivanti o comunque connesse al patto saranno decise ritualmente da un arbitro nominato secondo le regole arbitrali stabilite dalla Camera dell’Arbitrato Nazionale ed Internazionale di Milano.

20 ottobre 2000

[DA.2.00.1]


DATAMAT S.P.A.

Estratto patto di sindacato di blocco e di co-vendita

Tra i seguenti azionisti della società Datamat S.p.A.("Datamat"), con sede in Roma, Via Laurentina 760, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, capitale sociale Euro 69.270.598,02, interamente versato:

3i Group plccon sede legale in Waterloo Road 91, Londra, SE1 8XP, Regno Unito,

3i Europartners II LP, con sede legale in Waterloo Road 91, Londra, SE1 8XP, Regno Unito, (3i Group plc e 3i Europarners II LP di seguito collettivamente indicate come "3i");

Private Equity Partners S.p.A., con sede legale in Via Catena 4, Milano, capitale sociale Euro 780.000,00 versato per Euro 516.460;

Chase Mittel Capital Fund II BV, con sede legale in Strawinskylaan, 3105, Amsterdam, Olanda, capitale sociale DFL 51.000, interamente versato;

BANCA INTESA S.p.A. (subentrata a Mediocredito Lombardo S.p.A. a seguito dell'atto di fusione per incorporazione in data 11 dicembre 2000 a rogito notaio dott. Piergaetano Marchetti n. 16185/4494 di rep.) ,con sede in Milano, piazza Paolo Ferrari n. 10, capitale sociale € 3.561.062.849,24=, codice fiscale e n. d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano00799960158, partita IVA n. 10810700152, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361 e capogruppo del Gruppo Banca Intesa iscritto all'Albo dei Gruppi Bancar

è stato stipulato in data 25 agosto 2000 un patto parasociale di blocco e co-vendita relativo alle azioni della Società di proprietà degli aderenti al patto.

A conclusione dell'offerta globale, a seguito del mancato esercizio della green shoeed delle intervenute modifiche nel capitale sociale della Società, le azioni Datamat sindacate in forza del su esteso patto alla data del 10/1/2003 sono pari, complessivamente, al 25,98% del capitale dell'Emittente, come evidenziato nella tabella che segue.

AZIONISTI NUMERO AZIONI VINCOLATE PERCENTUALE DEL CAPITALE SOCIALE PERCENTUALE RISPETTO AL NUMERO TOTALE DELLE AZIONI CONFERITE

3i Group plc

2.499.555

9,31%

35,82%

3i Europartners II LP

2.499.653

9,31%

35,82%

BancaIntesa S.p.A.

776.242

2,89%

11,12%

Private Equity Partners S.p.A.

36.062

0,13%

0,52%

Chase Mittel Capital Fund II BV

1.166.006

4,34%

16,72%

Totale

6.977.578

25,98%

100%

Nessuno degli azionisti aderenti al patto esercita il controllo ai sensi dell'articolo 93 del T.U. in virtú di ulteriori accordi.

Ai sensi di questo patto, entrato in vigore dalla data di ammissione delle azioni di Datamat alle negoziazioni sul Nuovo Mercato per un successivo periodo di tre anni, fermo restando che sono venuti meno gli impegni di blocco previsto all'articolo, aventi efficacia solamente per un periodo di due anni a far data dalla quotazione:

(i) qualora successivamente alla quotazione di Datamat uno degli aderenti riceva un'offerta di acquisto per la totalità o parte delle azioni dallo stesso detenute in Datamat, dovrà fare in modo che anche gli altri aderenti possano partecipare alla vendita pro-quota fra loro, agli stessi termini e condizioni;

(ii) in caso di offerta pubblica di acquisto promossa da un terzo sulle azioni Datamat, gli aderenti al patto si danno reciprocamente atto dell'esistenza del diritto di recesso previsto dall'articolo 123 della Legge 58/1998 e relative norme attuative ed esecutive emanate dalla CONSOB e nei regolamenti della Borsa Italiana S.p.A; gli stessi aderenti hanno concordato di consultarsi e concordare in buona fede la condotta da tenere in occasione di detta offerta di acquisto;

(iii) gli aderenti al patto si impegnano a ritrovare le stesse proporzioni con le quali gli azionisti partecipavano al capitale dell'Emittente ante Offerta Globale e quindi a procedere ad una cessione delle azioni solo pari passo;

(iv) le disposizioni del patto non trovano peraltro applicazione nel caso di cessione delle azioni di Datamat da parte degli aderenti a seguito di offerta pubblica di acquisto promossa da un terzo, ovvero in alcune determinate fattispecie espressamente disciplinate nel patto medesimo;

(v) tale patto parasociale è regolato dalla legge italiana e le controversie derivanti o comunque connesse al patto saranno decise ritualmente da un arbitro nominato secondo le regole arbitrali stabilite dalla Camera dell'Arbitrato Nazionale ed Internazionale di Milano.

4 febbraio 2003

[DA.2.03.1]

* * *

DATAMAT S.P.A.

"3i Group plc, 3i Europartners II LP, Private Equity Partners SpA, Chase Mittel Capital Fund II B.V. e Banca Intesa S.p.A. rendono noto, ai sensi dell'art. 122 1 lett. b) del D.lg. 24.02.1998, n. 58, di avere sciolto anticipatamente in data 29 maggio 2003, rispetto alla scadenza orginariamente prevista per il 12 ottobre 2003, il patto di sindacato di blocco e di co-vendita tra i medesimi stipulato in data 25 agosto 2000 con riferimento a n. 6.977.420 azioni complessivamente detenute nella Datamat S.p.A., con sede in Roma, Via Laurentina 760, società quotata al Nuovo Mercato regolamentato e gestito da Borsa Italiana S.p.A."

6 giugno 2003

[DA.2.03.2]


DATAMAT S.P.A.

Estratto patto di sindacato di voto e di blocco

Tra i seguenti azionisti della società Datamat S.p.A.("Datamat"), con sede in Roma, Via Laurentina 760, C.F. e P.IVA 06985680583, capitale sociale Euro 69.270.598,02 :

 - Giancarlo Giglio, nato a L'Aquila, il 17.7.1941, c.f.GGLGCR41L15A345B, domiciliato presso Datamat S.p.A., in Roma Via Laurentina, 760

 - Davide Giglio,nato a La Spezia, il 9.8.1968, c.f. GGLDVD68M09E463Z, domiciliato presso Datamat S.p.A., in Roma Via Laurentina, 760;

 - Caterina Giglio,nata a Roma, il 17.1.1970, c.f. GGLCRN70A57H501E, domiciliato presso Datamat S.p.A., in Roma Via Laurentina, 760;

 - Federica Giglio,nata a Livorno, il 14.3.1967, c.f. GGLMFD67C54E625Y, domiciliato presso Datamat S.p.A., in Roma Via Laurentina, 760;

 - Enrico Cuturi, nato a Roma, il 23.1.1941, c.f. CTRNRC41A23H501R, domiciliato presso Datamat S.p.A., in Roma Via Laurentina, 760;

 - Ludovica Gentile, nata a Pisa, il 5.8.1943, c.f. GNTLVC43M45G702K, domiciliato presso Datamat S.p.A., in Roma Via Laurentina, 760;

 - Flaminia Cuturi, nata a Saint Paul (USA), il 28.7.1967, c.f. CTRFMN67L68Z404G, domiciliato presso Datamat S.p.A., in Roma Via Laurentina, 760;

 - Andrea Cuturi, nato a Roma, il 13.6.1970, c.f. CTRNRD70H13H501B, domiciliato presso Datamat S.p.A., in Roma Via Laurentina, 760;

 - Franco Olivieri, nato a Bologna, il 4.6.1941, c.f. LVRFNC41H14A944A, domiciliato presso Datamat S.p.A., in Roma Via Laurentina, 760;

 - Marina Niri, nata a Terni, il 27.6.1941, c.f. NRIMRN41H67L117M, domiciliato presso Datamat S.p.A., in Roma Via Laurentina, 760;

 - Filippo Olivieri, nato a Dallas (USA), il 5.4.1968, c.f. LVRFPP68D05Z404M, domiciliato presso Datamat S.p.A., in Roma Via Laurentina, 760;

 - Giorgio Moretti, nato a Città della Pieve (PG), il 21.12.1961, c.f. MRTGRG61T21C744D, domiciliato presso Datamat S.p.A., in Roma Via Laurentina, 760;

 - Arturo Amato, nato a Roma, il 13.11.1931, c.f. MTARTR31S13H501E, domiciliato presso Datamat S.p.A., in Roma Via Laurentina, 760;

 - Francesca Romana Amato, nata a Roma, il 2.12.1972, c.f. MTAFNC72T42H501X, domiciliato presso Datamat S.p.A., in Roma Via Laurentina, 760;

 - Giuseppe Romano Amato, nato a Roma, il 10.12.1958, c.f. MTAGPPP58T10H501P, domiciliato presso Datamat S.p.A., in Roma Via Laurentina, 760;

 - Maurizio Decina, nato a Pescasseroli (AQ), il 10.1.1943, c.f. DCNMRZ43A10G484R, domiciliato presso Datamat S.p.A., in Roma Via Laurentina, 760;

 - Eros Mercuriali, nato a Cittiglio (VA), il 14.12.1933, c.f. MRCRNG33T14C751L, domiciliato presso Datamat S.p.A., in Roma Via Laurentina, 760;

è stato stipulato il 26 giugno 2000 un patto di sindacato di voto e di blocco, relativo alle azioni Datamat da loro possedute. A conclusione dell'offerta globale ed a seguito sia del mancato esercizio della green shoesia delle intervenute modifiche nel capitale sociale della Società, le azioni Datamat sindacate in forza del su esteso patto alla data del 10/1/2003 sono pari, complessivamente, al 41,024% del capitale dell'Emittente, come evidenziato nella tabella che segue.

 

 Tabella con le azioni vincolate per singolo azionista

Nominativo azionista Numero azioni Datamat S.p.A.Vincolate Percentuale sull'intero capitale sociale Percentuale rispetto al numero totale delle azioni conferite

Giancarlo Giglio

4.439.127

16,534 %

40,306 %

Davide Giglio

393.778

1,467 %

3,576 %

Caterina Giglio

393.778

1,467 %

3,576 %

Federica Giglio

393.778

1,467 %

3,576 %

Franco Olivieri

1.141.499

4,252 %

10,365 %

Marina Niri

393.778

1,467 %

3,576 %

Filippo Olivieri

393.778

1,467 %

3,576 %

Enrico Cuturi

669.875

2,495 %

6,080 %

Ludovica Gentile

393.778

1,467 %

3,576 %

Flaminia Cuturi

393.778

1,467 %

3,576 %

Andrea Cuturi

393.778

1,467 %

3,576 %

Giorgio Moretti

695.305

2,59 %

6,313 %

Arturo Amato

116.999

0,436 %

1,062 %

Francesca Romana Amato

210.946

0,786 %

1,915 %

Giuseppe Romano Amato

91.570

0,341 %

0,831 %

Eros Mercuriali

377.646

1,407 %

3,430 %

Maurizio Decina

120.000

0,447 %

1,090 %

TOTALE

11.013.191

41,024%

100 %

Nessuno degli azionisti aderenti al patto esercita il controllo ai sensi dell'articolo 93 del T.U. in virtù di ulteriori accordi.

Le principali clausole dell'accordo sono le seguenti:

-  durata e azioni sindacate (capitolo I): il patto di sindacato ha efficacia a far tempo dalla data della sua stipulazione e rimarrà valido ed efficace per un periodo di 3 (tre) anni a far tempo dalla data della sua sottoscrizione, con tacito rinnovo di tre anni in tre anni, salva la facoltà di ciascun partecipante di recedere alla scadenza originaria o prorogata con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi; il patto si applica a tutte le azioni della Società che sono o che possano successivamente entrare in proprietà, per effetto di (i) assegnazione pro-quota di aumenti di capitale a titolo gratuito, ovvero (ii) di sottoscrizione di successivi aumenti di capitale a pagamento nell'esercizio di diritti di opzione, con esclusione delle azioni che potrebbero derivare agli aderenti a seguito dell'esercizio di piani di stock option di cui siano beneficiari;

-  comitato direttivo (capitolo II): il comitato direttivo del sindacato, che svolge le funzioni di direzione e convocazione delle riunioni del sindacato nonché di accertamento della volontà del sindacato espressa in conformità alle previsioni del patto di sindacato, è composto da 3 membri effettivi, che eleggono al loro interno il Presidente ed il Vice Presidente (per la prima nomina vengono indicati nelle persone di Giancarlo Giglio Presidente, Enrico Cuturi Vice Presidente, Franco Olivieri) e due supplenti (Giorgio Moretti e Arturo Amato). I membri del comitato direttivo, che restano in carica per tutta la durata del sindacato, vengono eletti con il voto favorevole dei soci sindacati che rappresentino la maggioranza assoluta delle azioni sindacate;

-  sindacato di voto (clausola 2.3): Tutte le deliberazioni del Comitato, che si riunisce validamente con la presenza di tre membri effettivi, sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità dei voti, sarà adottata la delibera per la quale ha espresso il voto il Presidente del Comitato. Il Comitato, su iniziativa del Presidente, convoca una riunione del sindacato con congruo preavviso affinché in tempo utile prima della data in cui debbono essere tenute assemblee della Società, siano esaminati gli argomenti posti all'ordine del giorno e si decida in che modo debba essere espresso il voto spettante ai partecipanti al sindacato. La volontà espressa a maggioranza assoluta dei soci aderenti al patto, presenti alla riunione del sindacato, secondo il metodo "una testa un voto" e formata da almeno tre aderenti al patto, sarà vincolante per tutti i soci aderenti al patto, i quali sono altresì obbligati a conferire procura ad uno o più rappresentanti indicati dal Comitato affinché sia esercitato il diritto di voto relativo alle azioni sindacate secondo la volontà come sopra espressa;

-  sindacato di blocco (capitolo III): gli aderenti al patto sono reciprocamente obbligati ad offrire in prelazione agli altri aderenti al patto le azioni Datamat S.p.A. che intendessero vendere, costituire in pegno, concedere in usufrutto, dare a riporto e più in generale disporre e trasferire, sia con effetto reale che obbligatorio, agli stessi termini e condizioni della vendita a terzi delle azioni medesime. Gli altri aderenti al patto hanno diritto di acquistare tali azioni in misura proporzionale alle loro partecipazioni, con facoltà di accrescimento in funzione dell'eventuale mancato esercizio del medesimo diritto di prelazione da parte degli altri aderenti al sindacato. Inoltre:

Le disposizioni del patto non si applicano nel caso di trasferimento di azioni

(a) per atto inter vivoso mortis causatra gli aderenti al patto, ovvero

(b) per atto inter vivoso mortis causada un aderente al patto ad un suo parente in linea retta tra nonni-nipoti e in linea collaterale tra fratelli-sorelle, ovvero

(c) per atto mortis causada un aderente al patto ad un terzo estraneo al sindacato

fermo altresì restando che, su richiesta del Comitato, il cessionario che non sia già aderente al patto sarà richiesto di aderire al sindacato.

Fatto salvo quanto sopra, le disposizioni che precedono si applicano anche per il trasferimento per atto inter vivos ad un terzo estraneo al sindacato, salvo il caso di deroga concessa per iscritto da parte del Comitato.

Gli aderenti al patto si obbligano altresì reciprocamente l'uno verso l'altro ad astenersi dall'effettuare acquisti di azioni della Società o comunque attività negoziali aventi ad oggetto le azioni stesse che, anche indirettamente, possano comportare l'obbligo solidale degli aderenti al patto di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie della Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106 del Testo Unico.

Ai fini della migliore esecuzione delle disposizioni del patto di sindacato nonché a garanzia delle adempimento delle obbligazioni degli aderenti, ciascun aderente si obbliga a depositare o far depositare le proprie azioni sindacate presso un unico depositario abilitato indicato dal Comitato, preso il quale le azioni saranno custodite in deposito vincolato nell'interesse di tutti gli aderenti.

Offerta Pubblica di Acquisto (capitolo IV): In caso di una offerta pubblica di acquisto o scambio avente ad oggetto le azioni della Società comunque promossa da un terzo, i Partecipanti concordano per tutta la durata del Sindacato, a non cedere in tutto o in parte i Titoli detenuti mediante adesione a detta offerta pubblica di acquisto o scambio, salvo che una diversa volontà sia espressa dai Partecipanti a maggioranza assoluta calcolata in base alle rispettive quote di partecipazione. Quanto previsto in questo articolo 4 ha natura di mero impegno morale liberamente preso dai Partecipanti, senza pregiudizio in ogni caso del diritto di recesso previsto dalla Legge Draghi.

4 febbraio 2003

* * *

Sindacato di Voto e di Blocco Datamat S.p.A.

Si comunica che, per effetto, dello spirare del previsto termine di efficacia e delle tempestive dichiarazioni di recesso, il sindacato di voto e di blocco stipulato il 26/6/2000 tra azionisti della società Datamat S.p.A., con sede in Roma, Via Laurentina n. 760, cap. soc. 69.282.556,32 - sig.ri Giancarlo Giglio ,Davide Giglio, Caterina Giglio, Federica Giglio, Franco Olivieri, Marina Niri, Filippo Olivieri, Enrico Cuturi, Ludovica Gentile, Flaminia Cuturi, Andrea Cuturi, Giorgio Moretti, Arturo Amato, Francesca Romana Amato, Giuseppe Romano Amato, Eros Mercuriali, Maurizio Decina, titolari di partecipazioni nella società anzidetta per una complessiva sindacata entità pari al 41,012% del capitale sociale - avrà residuale efficacia sino al 26/6/2003.

30 marzo 2003

[DA.1.03.2]