Società quotate - Estratto del patto parasociale (raccolta storica)

Raccolta storica delle informazioni essenziali dei patti parasociali, comunicati ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, pubblicate ai sensi degli artt. 130 e ss. del Regolamento di cui alla delibera Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”).

DOBANK SPA

PREMESSO CHE

a) doBank S.p.A. è controllata di diritto da Avio S.à r.l., che detiene il 50,1% del capitale sociale di doBank S.p.A. (ovvero il 54,44% del capitale sociale in caso di mancato integrale esercizio dell’opzione greenshoe da parte dei coordinatori del collocamento istituzionale nell’ambito della quotazione delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.). Pertanto, Avio S.à r.l. detiene il controllo di diritto di doBank S.p.A. ai sensi dell’articolo 93 del TUF. Avio S.à r.l., a sua volta, è partecipata per il 50% da Siena Holdco S.à r.l. e per il restante 50% da Verona Holdco S.à r.l., società controllate da fondi gestiti in ultima istanza, direttamente o indirettamente, da FIG LLC la quale è indirettamente controllata da Fortress; pertanto Fortress si pone quale entità posta al vertice della catena partecipativa di doBank S.p.A.;

b) le azioni ordinarie di doBank sono oggetto di negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. a partire dal 14 luglio 2017;

c) in data 13 febbraio 2007 è stato sottoscritto un patto parasociale (il “Patto”), avente ad oggetto, al 31 marzo 2017, n. 173.522.985 azioni di Fortress Investment Group LLC (“Fortress”), originariamente concluso tra Fortress e i Sig.ri Randal A. Nardone, Peter L. Briger Jr., Wesley R. Edens, Robert I. Kauffman e Michael E. Novogratz, in qualità di principals di Fortress; alla data odierna risultano invece principals di Fortress esclusivamente i Sig.ri. A. Nardone, Peter L. Briger Jr. e Wesley R. Edens (i “Principals” e, congiuntamente con Fortress, gli “Aderenti al Patto”)

d) il Patto reca alcune pattuizioni rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del TUF;

SI COMUNICA ai sensi del Regolamento Emittenti, quanto segue.

1.  Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto.

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto è Fortress Investment Group LLC, con sede c/o Corporation Trust Center 1209, Orange Street, 19801, Wilmington, Delaware, DE, Stati Uniti.

2.  Strumenti finanziari oggetto del Patto e relativa percentuale rispetto al capitale sociale.

Gli strumenti finanziari oggetto del Patto al 6 giugno 2017 sono costituiti da n. 173.476.460 azioni di Fortress, pari al 45,4% del capitale sociale di Fortress.

3.  Soggetti aderenti al Patto e sua composizione.

I soggetti aderenti al Patto sono Fortress e i Sig.ri A. Nardone, Peter L. Briger Jr. e Wesley R. Edens, i quali, al 6 giugno 2017, detengono le partecipazioni azionarie elencate nella seguente tabella, che vengono apportate al Patto:

SOGGETTI ADERENTI AL PATTO

NUMERO DI AZIONI DI FORTRESS CONFERITE NEL PATTO

% PATTO (AZIONI CLASSE A E CLASSE B)

% SUL TOTALE DELLE AZIONI DI CLASSE A

% SUL TOTALE DELLE AZIONI DI CLASSE B

% SUL TOTALE DEI DIRITTI DI VOTO

Fortress Investment Group LLC

-

-

 

-

 

Mr. Peter L. Briger Jr.

Azioni Classe A: 3.923.806

36,9%

1,8%

35,5%

 

16,5%

Azioni Classe B: 60.151.418

Mr. Wesley R. Edens

Azioni Classe A: 287.511

36,5%

0,13%

37,3%

16,4%

Azioni Classe B: 63.093.397

Mr. Randal A. Nardone

Azioni Classe A: 57.808

26,5%

0,03%

27,2%

11,9%

Azioni Classe B: 45.962.520

TOTALE (azioni Classe A e Classe B)

173.476.460

100%

-

-

45,4%



4.  Contenuto del Patto

Ai sensi del Patto:

(i) fino a quando i Principals (e i loro cessionari autorizzati) deterranno congiuntamente più del 40% dei diritti di voto delle azioni di Fortress di classe A e di classe B, il consiglio di amministrazione di Fortress non potrà autorizzare, approvare o ratificare le seguenti decisioni senza la preventiva approvazione della maggioranza dei Principals che, in tale momento, abbiano un contratto di lavoro con Fortress o con società controllate da Fortress:

  1. assunzione di indebitamento da parte di Fortress o di società controllate in misura superiore al 10% dell’indebitamento di lungo termine in capo a Fortress e alle sue controllate;
  2. emissione da parte di Fortress di azioni o strumenti convertibili in azioni in misura superiore al 10% dei diritti di voto combinati delle azioni di Fortress di classe A e di classe B;
  3. assunzione di impegni o investimenti in misura superiore a Euro 250 milioni;
  4. ingresso da parte di Fortress e delle sue controllate in nuovi settori di business diversi dall’attività di gestione degli investimenti (investment management) tale da comportare un investimento superiore a Euro 100 milioni;
  5. adozione di strumenti di difesa da parte di Fortress (“shareholder rights plan”);
  6. nomina di uno o più amministratore/i delegato/i;
  7. risoluzione senza giusta causa di un contratto di lavoro fra uno dei Principals e Fortress o una delle sue società controllate rilevanti.

(ii) Fortress dovrà fare tutto quanto possibile affinché: (a) fino a quando i Principals (e i loro cessionari autorizzati) deterranno più del 50% dei diritti di voto delle azioni di Fortress di classe A e di classe B, il consiglio di amministrazione di Fortress sia composto almeno da 6 membri designati dai Principals; (b) fino a quando i Principals (e i loro cessionari autorizzati) deterranno più del 40%, ma meno del 50%, dei diritti di voto delle azioni di Fortress di classe A e di classe B, il consiglio di amministrazione di Fortress sia composto almeno da 5 membri designati dai Principals; (c) fino a quando i Principals (e i loro cessionari autorizzati) deterranno più del 25%, ma meno del 40%, dei diritti di voto delle azioni di Fortress di classe A e di classe B, il consiglio di amministrazione di Fortress sia composto almeno 4 da membri designati dai Principals; (d) fino a quando i Principals (e i loro cessionari autorizzati) deterranno più del 10%, ma meno del 25%, dei diritti di voto delle azioni di Fortress di classe A e di classe B, il consiglio di amministrazione di Fortress sia composto almeno da 2 membri designati dai Principals; (e) fino a quando i Principals (e i loro cessionari autorizzati) deterranno meno del 10% dei diritti di voto delle azioni di Fortress di Classe A e di classe B, il consiglio di amministrazione di Fortress non avrà alcun obbligo di nomina di membri designati dai Principals;

5. Tipo di Patto tra quelli previsti dall’articolo 122 del TUF.

Il Patto rientra fra i patti aventi ad oggetto l’esercizio dei diritti di voto di cui all’articolo 122, comma 1, del TUF e tra i patti che pongono limiti al trasferimento delle azioni di cui all’articolo 122, comma 5, lettera b), del TUF.

6.  Durata, rinnovo ed efficacia del Patto.

Il Patto sarà automaticamente risolto alla prima tra le seguenti date: (i) il 1° gennaio 2050 o (ii) la data in cui i Principals (e i loro cessionari autorizzati) non deterranno azioni di Fortress in misura almeno pari all’1% dei diritti di voto delle azioni di Fortress di classe A e di classe B.

7.  Eventuale soggetto che possa esercitare il controllo sulla società.

Nessuno degli Aderenti al Patto esercita il controllo su Fortress ai sensi dell’articolo 93 del TUF.

8. Legge applicabile.

Il Patto è regolato dalla legge dello Stato del Delaware (Stati Uniti).

9. Deposito del Patto presso l’ufficio del Registro delle Imprese.

Il Patto sarà depositato nei termini di legge presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Verona.

10. Sito internet

Le informazioni essenziali di cui all'articolo 130 del Regolamento Emittenti sono riportate nel sito internet www.dobank.com.

19 luglio 2017

[DO.2.17.1]


Avviso
SCIOGLIMENTO PATTO PARASOCIALE

doBank S.p.A. (“doBank”) comunica, ai sensi dell’art. 131, comma 4, lett. b) del Regolamento Emittenti, che in data 27 dicembre 2017 è venuto meno, a seguito di risoluzione automatica in conformità ai propri termini, il patto parasociale (il “Patto”), in essere a decorrere dal 13 febbraio 2007, tra Fortress Investment Group LLC (“Fortress”) e taluni principal della stessa, in relazione a n. 173.522.985 azioni (al 31 marzo 2017) di Fortress, entità a tale data al vertice della catena partecipativa di doBank S.p.A., società quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Le principali previsioni del Patto disciplinavano: (a) la composizione del consiglio di amministrazione di Fortress e (b) il diritto di veto spettante alla maggioranza dei principals in relazione a talune materie riservate al consiglio di amministrazione di Fortress.

Della notizia dello scioglimento del Patto è stata data pubblicità ai sensi di legge, e in particolare sul sito internet www.dobank.com

28 febbraio 2018

[DO.2.18.1]


doBANK SPA

PREMESSO CHE

a) Siena Holdco S.à r.l. e Verona Holdco S.à r.l. detengono, ciascuna per il 50%, complessive n. 288.830.926 azioni di Avio S.à r.l. (“Avio”);

b) Avio detiene il 50,1% del capitale sociale di doBank S.p.A. (ovvero il 54,44% del capitale sociale in caso di mancato integrale esercizio dell’opzione greenshoe da parte dei coordinatori del collocamento istituzionale nell’ambito della quotazione delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.). Pertanto, Avio esercita il controllo di diritto di doBank S.p.A. ai sensi dell’articolo 93 del TUF.

c) le azioni ordinarie di doBank S.p.A. sono oggetto di negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. a partire dal 14 luglio 2017;

d) in data 4 dicembre 2015 è stato sottoscritto un patto parasociale, successivamente modificato in data 17 marzo 2016 e in data 18 luglio 2017 (il “Patto”) tra Avio, Siena Holdco S.à r.l. (“Siena”) e Verona Holdco S.à r.l. (“Verona” e, congiuntamente con Siena, gli “Azionisti”) avente ad oggetto le modalità di nomina di alcuni amministratori di Avio e di approvazione di determinate delibere da parte dell’assemblea di Avio e delle società dalla stessa controllate nonché limitazioni al trasferimento delle azioni conferite nel Patto;

e) il Patto reca alcune pattuizioni rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del TUF;

SI COMUNICA ai sensi del Regolamento Emittenti, quanto segue.

1.  Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto.

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto è Avio, con sede legale in Lussemburgo, 2-4 rue Beck, L-122, codice fiscale 97754310155 e partita IVA LU28038434, iscritta nel Registro delle Imprese di Lussemburgo al n. B195157.

2.  Strumenti finanziari oggetto del Patto e relativa percentuale rispetto al capitale sociale.

Gli strumenti finanziari oggetto del Patto sono costituiti da n. 288.830.926 azioni di Avio, pari al 100% del capitale sociale di Avio.

3.  Soggetti aderenti al Patto e sua composizione.

I soggetti aderenti al Patto sono Avio, Siena e Verona, le quali detengono le partecipazioni azionarie elencate nella seguente tabella, che vengono apportate al Patto:

SOGGETTI ADERENTI AL PATTO

NUMERO DI AZIONI DI AVIO CONFERITE NEL PATTO

% PATTO

% DEL CAPITALE SOCIALE
DI AVIO

Avio S.à r.l.

-

-

-

Siena Holdco S.à r.l.

144.415.463

50%

50%

Verona Holdco S.à r.l.

144.415.463

50%

50%

TOTALE

288.830.926

100%

100%





4.  Contenuto del Patto.

Il Patto ha ad oggetto (a) la nomina di un amministratore di classe A da parte di ciascun Azionista che detenga almeno il 50% del capitale sociale di Avio e la nomina, di comune accordo tra gli Azionisti, di almeno due amministratori di classe B residenti in Lussemburgo, (b) l’impegno degli Azionisti a fare sì che non siano approvate talune delibere aventi ad oggetto “materie riservate” dall’assemblea di Avio (quali decisioni strategiche relative al business, acquisizioni e cessioni, struttura societaria e finanziamenti) senza il preventivo consenso scritto di entrambi gli Azionisti, e (c) l’impegno degli Azionisti a non trasferire (se non a società collegate, in tal caso trasferendo tutte le azioni detenute e non parte di esse) le azioni di Avio dagli stessi detenute senza il preventivo consenso scritto di entrambi gli Azionisti. Con riferimento all’impegno di cui alla lettera (b), in caso di disaccordo tra gli Azionisti in merito alle delibere aventi ad oggetto “materie riservate”, gli stessi saranno tenuti a cercare in buona fede di raggiungere un accordo entro 90 giorni. Ove tale accordo non sia raggiunto, ciascun Azionista potrà richiedere, tramite comunicazione ad Avio, la distribuzione dei beni di Avio agli Azionisti e la liquidazione di Avio.

5. Tipo di Patto tra quelli previsti dall’articolo 122 del TUF.

Il Patto rientra fra i patti aventi ad oggetto l’esercizio dei diritti di voto di cui all’articolo 122, comma 1, del TUF, tra i patti di preventiva consultazione di cui all’articolo 122, comma 5, lettera a) del TUF e tra i patti che pongono limiti al trasferimento delle azioni di cui all’articolo 122, comma 5, lettera b), del TUF lett. a), del TUF.

6.  Durata, rinnovo ed efficacia del Patto.

Il Patto ha durata indeterminata e cesserà di avere effetto al verificarsi del primo dei seguenti eventi: (a) la conclusione di un accordo scritto risolutivo tra i soci di Avio; (ii) il momento in cui tutte le azioni di Avio saranno detenute da un unico Azionista; e (iii) l’adozione di una delibera che determini la liquidazione di Avio.

7. Eventuale soggetto che possa esercitare il controllo sulla società.

Nessuno degli Aderenti al Patto esercita il controllo su Avio ai sensi dell’articolo 93 del TUF.

8. Deposito del Patto presso l’ufficio del Registro delle Imprese

Il Patto sarà depositato nei termini di legge presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Verona.

9. Legge applicabile

Il Patto è regolato dalla legge lussemburghese.

10. Sito internet

Le informazioni essenziali di cui all'articolo 130 del Regolamento Emittenti sono riportate nel sito internet www.dobank.com.

19 luglio 2017

[DO.1.17.1]


doValue S.p.A.

Avviso
SCIOGLIMENTO PATTO PARASOCIALE

doValue S.p.A. ("doValue") comunica per conto di Avio S.à  r.l, ai sensi dell'art. 131, comma 4, lett. b) del Regolamento Emittenti, che, per effetto di una transazione completata in data 18 dicembre 2019, si è risolto il patto parasociale (il "Patto"), in essere a decorrere dal 4 dicembre 2015, successivamente modificato in data 17 marzo 2016 e in data 18 luglio 2017, tra Siena Holdco S.à  r.l, Verona Holdco S.à  r.l e Avio S.à  r.l, regolante i rapporti tra le citate Siena Holdco S.à r.l e Verona Holdco S.à  r.l per la gestione di Avio S.à  r.l, entità  a tale data al vertice della catena partecipativa di doValue S.p.A., società  quotata sul mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Le principali previsioni del Patto disciplinavano: (a) le modalità  di nomina di alcuni amministratori di Avio e di approvazione di determinate delibere da parte dell'assemblea di Avio e delle società  dalla stessa controllate, (b) limitazioni al trasferimento delle azioni conferite nel Patto.

Della notizia dello scioglimento del Patto è stata data pubblicità ai sendi di legge, nonché sul sito internet www.doValue.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketSTORAGE" consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

7 marzo 2020

[DO.1.20.1]


DOVALUE SPA

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 122 del TUF e dall’art. 130 del Regolamento Emittenti, si rende noto che, in data 13 giugno 2023, Avio S.à r.l. (“Avio”) e Sankaty European Investments S.à r.l. (“Sankaty”) hanno sottoscritto un patto parasociale (il “Patto Parasociale”) relativo a doValue S.p.A. (la “Società”), avente ad oggetto i diritti e gli obblighi reciproci in relazione alle dimissioni, alla cooptazione e alla nomina di un membro del consiglio di amministrazione della Società, nonché in merito alla potenziale cooperazione tra le Parti (come di seguito definite) finalizzata a stilare e, se del caso, presentare una lista congiunta di candidati per l’elezione del nuovo consiglio di amministrazione e del nuovo collegio sindacale della Società alla prima assemblea degli azionisti della Società successiva alla data del Patto Parasociale che sarà convocata per l’elezione dell’intero consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale della Società (l’“Assemblea di Nomina”).

Sankaty e Avio sono di seguito anche denominate, singolarmente, la “Parte” e, congiuntamente, le “Parti”.

1. TIPO DI PATTO

Alcune pattuizioni contenute nel Patto Parasociale sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, commi 1 e 5, lettera b), del TUF, in quanto aventi ad oggetto l’esercizio del diritto di voto ed alcuni limiti al trasferimento delle partecipazioni della Società, intendendosi per tali le azioni, qualsiasi diritto di voto o altri diritti amministrativi o diritti sulla distribuzione dei dividendi relativi alle azioni della Società o qualsiasi strumento finanziario emesso o attribuito in relazione alle azioni (anche in connessione con qualsiasi frazionamento o dividendo azionario) (le “Partecipazioni”).

2. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE

Il Patto Parasociale ha oggetto azioni di doValue S.p.A., con sede legale in Verona, Viale dell’Agricoltura 7, iscritta al Registro delle Imprese di Verona al numero 00390840239, capitale sociale Euro 41.280.000, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in complessive n. 80.000.000 azioni con diritto di voto, quotate sul segmento Star Euronext del mercato azionario Euronext organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

3. AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE

Gli impegni assunti dalle Parti ai sensi del Patto Parasociale concernono le complessive n. 33.477.849 azioni della Società direttamente detenute dalle Parti (e, nel caso di Avio, anche indirettamente per il tramite di Principal Holdings I LP, Fortress Investment Group LLC, Fortress Operating Entity I LP, Adige Investments S.à r.l (collettivamente, con Avio, le “Parti Fortress”)), pari al 41,85% del capitale sociale e dei diritti di voto della Società. 

In particolare, il Patto Parasociale concerne le seguenti azioni:

Socio titolare

Numero azioni

% sul capitale sociale e diritti di voto nella Società

% sul totale delle azioni oggetto del Patto Parasociale

Sankaty

10.863.638

13,58%

32,45%

Avio

20.040.000

25,05%

59,86%

Principal Holdings I LP*

86.623

0,11%

0,25%

Fortress Investment Group LLC*

252.972

0,32%

0,75%

Fortress Operating Entity I LP*

1.801

0,00%

0,00%

Adige Investments S.à r.l.*

2.232.815

2,79%

6,66%

 * Principal Holdings I LP, Fortress Investment Group LLC, Fortress Operating Entity I LP e Adige Investments S.à r.l. non sono parte del Patto Parasociale. Il Patto Parasociale, tuttavia, prevede l’impegno di Avio a fare sì che i predetti azionisti votino, per quanto concerne le proprie azioni, in assemblea a favore della conferma del candidato proposto da Sankaty quale amministratore della Società, nonché a non trasferire le proprie azioni per tutta la durata del Patto Parasociale.

4. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO PARASOCIALE

I soggetti aderenti al Patto Parasociale sono: 

  1. Avio, société à responsabilité limitée di diritto lussemburghese, con sede legale in Boulevard Royal 26, L-2449, Lussemburgo; e 
  2. Sankaty, société à responsabilité limitée di diritto lussemburghese, con sede legale in 4, Rue Lou Hemmer, L-1748 Lussemburgo.

Avuto riguardo alle partecipazioni nel capitale ordinario della Società di titolarità delle Parti alla data odierna, nessuno dei soggetti aderenti al Patto Parasociale è in grado di esercitare il controllo sulla Società ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.. 

5. CONTENUTO DEL PATTO PARASOCIALE

Il Patto Parasociale definisce i termini e le condizioni della collaborazione tra le Parti per (i) sottoporre al consiglio di amministrazione la candidatura del nuovo amministratore proposto da Sankaty mediante cooptazione, ai sensi dell’art. 2386, comma 1, cod. civ., a seguito delle dimissioni di un amministratore della Società eletto dalla lista di candidati presentata da Avio, e (ii) per la potenziale cooperazione tra le Parti finalizzata a stilare e, se del caso, presentare, in conformità alla legge e allo statuto sociale della Società, di una lista congiunta di candidati per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione e del nuovo collegio sindacale della Società (congiuntamente, le “Liste Congiunte”) all’Assemblea di Nomina. 

5.1. Organi sociali  

5.1.1.Consiglio di amministrazione

Avio si è impegnata a fare tutto quanto ragionevolmente in proprio potere affinché, nei limiti consentiti dalla legge, (i) un amministratore eletto dalla lista di candidati presentata da Avio si dimetta dalla sua carica di amministratore e (ii) sia convocata (a) una riunione del comitato per le nomine e la remunerazione della Società, entro e non oltre il 15 giugno 2023, per valutare ed esprimere il proprio parere sul candidato proposto da Sankaty e (b) una riunione del consiglio di amministrazione della Società in data 15 giugno 2023 per la cooptazione, ai sensi dell’art. 2386, comma 1, cod. civ., di un nuovo amministratore, nell’ambito della quale il candidato proposto da Sankaty sia preso in considerazione per la cooptazione. 

Subordinatamente all’eventuale avvenuta cooptazione del candidato proposto da Sankaty, Avio e Sankaty si sono impegnate a fare tutto quanto ragionevolmente in proprio potere, nei limiti consentiti dalla legge, per assicurare che il consiglio di amministrazione prenda in considerazione la possibilità di nominare il candidato proposto da Sankaty quale componente (i) del comitato per le nomine e la remunerazione della Società e (ii) del comitato di transizione della Società istituito per gestire e coordinare la transizione dall’amministratore delegato ad interim della Società al nuovo amministratore delegato che potrà essere nominato dal consiglio di amministrazione.

5.1.2.Assemblee e presentazione delle Liste Congiunte

Qualora un’assemblea della Società sia convocata a seguito della, e subordinatamente alla avvenuta, cooptazione del candidato proposto da Sankaty per la sua conferma quale nuovo membro del consiglio di amministrazione e, in ogni caso, prima dell’Assemblea di Nomina, Avio e Sankaty si sono impegnate a (i) fare tutto quanto ragionevolmente in proprio potere, nei limiti consentiti dalla legge (anche esercitando il loro diritto di azionisti della Società ai sensi dell’art. 126-bis del TUF), affinché l’ordine del giorno della sopra citata assemblea di conferma includa la conferma del candidato proposto da Sankaty quale amministratore della Società, e (ii) a votare (Avio impegnandosi a fare in modo che anche le altre Parti Fortress votino) a favore della conferma del candidato proposto da Sankaty quale amministratore della Società.

Inoltre, le Parti si sono impegnate (i) a cooperare in buona fede al fine di concordare circa la composizione delle, e qualora le Parti si accordino su tale composizione entro un certo termine a presentare le, Liste Congiunte per l’Assemblea di Nomina e (ii) nel caso in cui vengano presentate le Liste Congiunte, a votare a favore delle Liste Congiunte durante tale assemblea.

5.2. Limiti al trasferimento e obblighi di standstill sulle Partecipazioni

Per l’intera durata del Patto Parasociale, le Parti si sono impegnate a non effettuare, e Avio a fare in modo che le Parti Fortress non effettuino, alcun trasferimento, direttamente o indirettamente, di Partecipazioni, senza il previo consenso scritto delle altre Parti. Per l’intera durata del Patto Parasociale, ciascuna Parte si è impegnata a non acquistare o assumere l’impegno di acquistare qualsivoglia Partecipazione ovvero discutere o negoziare con terzi l’acquisto di Partecipazioni. Per quanto occorrer possa, si precisa che le Parti hanno dichiarato che le stesse ed i soggetti che agiscono di concerto con le medesime non hanno effettuato acquisti di alcuna Partecipazione negli ultimi 12 (dodici) mesi. 

6. DURATA DEL PATTO PARASOCIALE

Il Patto Parasociale scadrà automaticamente e cesserà di avere qualsiasi efficacia ed effetto alla prima fra le seguenti date: (i) la data corrispondente al trentesimo giorno di calendario prima della scadenza del termine per la presentazione delle Liste Congiunte ai sensi dell’art. 13, comma 12, e dell’art. 23, comma 4, dello statuto sociale della Società senza che le Parti abbiano concordato la composizione delle Liste Congiunte per l’Assemblea di Nomina o (ii) la conclusione dell’Assemblea di Nomina, fatti salvi i diritti e i rimedi a cui una Parte possa avere diritto in relazione a qualsiasi violazione degli obblighi e delle dichiarazioni e garanzie delle Parti ai sensi del Patto Parasociale.

Qualora il Patto Parasociale scada alla data di cui al punto (i) senza che le Parti abbiano presentato le Liste Congiunte per l’Assemblea di Nomina, ciascuna Parte sarà libera di presentare le proprie liste di candidati.

7. DEPOSITO DEL PATTO PARASOCIALE

Il Patto Parasociale viene depositato in data 14 giugno 2023 presso il Registro delle Imprese di Verona. Un estratto del Patto Parasociale sarà tra l’altro pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” in data 15 giugno 2023 e le relative informazioni essenziali sono rese disponibili sul sito internet di doValue S.p.A., all’indirizzo https://dovalue.it/it/governance. 

14 giugno 2023

[DO.3.23.1]

PATTO CESSATO CON LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DI NOMINA TENUTASI IN DATA 26/04/2024